avviso tasi 2014 - Città di San Donà di Piave

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avviso tasi 2014 - Città di San Donà di Piave
CITTA’ DI SAN DONA’ DI PIAVE
(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare)
Settore IV Servizio Gestione dei Tributi
(0421/590331)
TASI
PAGAMENTO ACCONTO
ENTRO IL 16 GIUGNO 2014
Si avvisano i cittadini di San Donà di Piave che con delibera di Consiglio Comunale n. 18/2014 è stato
approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” e con delibera di
Consiglio Comunale n. 20/2014 sono state approvate le seguenti aliquote TASI:
Abitazioni principali e relative pertinenze
Abitazioni assimilate od equiparate alle abitazioni principali e relative
pertinenze
I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
2,3 per mille
2,3 per mille
E le seguenti detrazioni: €. 40,00 per l’abitazione principale maggiorata di €. 20,00 per ogni figlio di età
inferiore a 26 anni residente nell’immobile.
Per gli immobili qualificati “altri fabbricati” (seconde case, immobili ad uso produttivo, negozi, ecc.) ed
“Aree edificabili” l’aliquota è pari allo 0,00 per mille, quindi, non è dovuta la TASI, ma è dovuta l’IMU.
CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO DELLA TA.SI.?
Nel Comune di San Donà di Piave sono tenuti al pagamento della TA.SI. i proprietari, usufruttuari e
titolari del diritto di abitazione su:
• l’unità immobiliare adibita ad abitazioni principali e relative pertinenze, dove per pertinenza si
intende solo quella classificata nelle categorie: C/6, C/7, C/2 e nella misura massima di una
unità. Per abitazione principale si intende l’immobile ove il proprietario ed il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risulti locata;
• l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
• l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale purché la rendita non ecceda il valore di
euro 500,00. (Se rendita è superiore ad €. 500,00 è dovuta l’IMU). In caso di più unità
immobiliari, la predetta agevolazione, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
(Attenzione: il 70% dell’imposta dovuta è pagata dal proprietario/dall'usufruttuario mentre il 30%
dell’imposta dovuta è pagata dal comodatario);
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; (Attenzione: il 70% dell’imposta dovuta è
pagata dal proprietario/dall'usufruttuario mentre il 30% dell’imposta dovuta è pagata dal socio
assegnatario);
• gli immobili assegnati come casa coniugale al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• l’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Tale ipotesi vale solo
per un unico immobile purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
La base imponibile si ottiene moltiplicando alle rendite catastali dei fabbricati (rivalutate del 5%) per ii
seguenti valori:
-
160 per tutti i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (abitazioni, castelli e palazzi) e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avviene in due rate ciascuna pari al 50 per cento dell’importo dovuto per l’anno, in
relazione alle aliquote deliberate dall’Ente. Le scadenze sono il 16 giugno 2014 ed 16 dicembre 2014,
ma si può pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
La TASI si paga tramite modello F24 oppure tramite bollettino postale. Non è dovuta tassa se l’importo
complessivo da versare per l’anno è pari od inferiore ad Euro 12,00. Il codice del nostro Ente da
utilizzare per il versamento con modello F24 è H823 ed i codici tributo sono i seguenti:
Codice tributo
Abitazione Principale
3958
Altri fabbricati - costruiti e destinati
3961
dall’impresa costruttrice alla vendita
Il modello F24 è reperibile presso le banche, gli uffici postali e dagli Agenti della Riscossione ed in
formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ed è pagabile presso
qualsiasi sportello bancario, postale, di concessionario o per via telematica, oppure rivolgendosi agli
intermediari abilitati (CAAF e commercialisti).
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi, Via
[email protected]. Telefono centralino 0421/5901.
Ungheria
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lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 12.00 - Martedì e Giovedì 16.00 - 17.00.
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