Norme Tecniche di Attuazione - Comune di San Canzian d`Isonzo
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Norme Tecniche di Attuazione - Comune di San Canzian d`Isonzo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI GORIZIA COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE n° 12 Testo aggiornato con emendamenti del C.C.n° 5 del 7 aprile 2011 e successivo D.P.R. n° 0159/PRES del 4 luglio 2011 NORME DI ATTUAZIONE Allegato n ° 2 data: 6 agosto 2010 adeguamento: 23 marzo 2011 conferma esecutività 4 luglio 2011 ______________________________________________________________________________________ dott. arch. Marcello Rollo viale della Vittoria n°7 - 33100 - Udine - tel. e fax: 0432/ 508188 rollo_marcello @libero.it ______________________________________________________________________________________ INDICE Art. 1 Disposizioni Generali .......................................................................................... pag. Art. 2 Definizioni e metodi di misurazione .................................................................... pag. Art. 3 Elaborati del P.R.G.C .......................................................................................... pag. Art. 4 Classificazione delle zone omogenee ................................................................... pag. Art. 5 Norme generali per la residenza .......................................................................... pag. Art. 6 Zona omogenea A1 (di interesse storico ed artistico) ........................................... pag. Art. 7 Zona omogenea B1 (nucleo urbano) .................................................................... pag. Art. 8 Stralciato .................................................................................................................. pag. Art. 9 Zona omogenea B2 (residenziale) ........................................................................ pag. Art.10 Zona omogenea B3 (di completamento) ............................................................... pag. Art.11 Zona omogenea BP (P.R.P.C. Approvato) ............................................................ pag. Art.12 Zona omogenea VP (Verde privato) ..................................................................... pag. Art.13 Zona omogenea C (di espansione)........................................................................ pag. Art.14 Zona omogenea AT (ambiti di trasferimento) ....................................................... pag. Art.15 Zona omogenea D2 (artigianale - industriale di progetto) ..................................... pag. Art.16 Zona omogenea D3 (artigianale - industriale esistente)......................................... pag. Art.17 Norme generali per la zona agricola ..................................................................... pag. Art.18 Zona agricola E4 (di pregio ambientale)............................................................... pag. Art.19 Zona agricola E5 (parco rurale urbano parte esterna)............................................ pag. Art.20 Zona agricola E5A (parco rurale urbano parte interna) ......................................... pag. Art.21 Zona agricola E6 (di preminente interesse agricolo) ............................................. pag. Art.22 Zona agricola E6D (di preminente interesse agricolo di decelerazione) ................ pag. Art.23 Zona agricola E6A (di preminente interesse agricolo interclusa)........................... pag. Art.24 Zona omogenea F4 (di tutela)............................................................................... pag. Art.25 Stralciato .................................................................................................................. pag. Art.26 Stralciato................................................................................................................... pag. Art.27 Zona omogenea H2 (commerciale di progetto) ..................................................... pag. Art.28 Zona omogenea H3 (commerciale esistente)......................................................... pag. Art.28a Zona omogenea H3 Re (ricettiva con strutture esistenti)....................................... pag. Art.28b Zona omogenea H3 Rp (ricettiva con strutture di progetto) .................................. pag. Art.29 Zona omogenea M1 (aeroportuale)....................................................................... pag. Art.30 Zona omogenea O1 (mista residenziale - agricola) ............................................... pag. Art.31 Zona omogenea O2 (mista residenziale - ricettiva) ............................................... pag. Art.32 Zona omogenea P (ferroviaria)............................................................................. pag. Art.33 Zona per servizi ed attrezzature collettive............................................................. pag. Art.33bis Zona per servizi ed attrezzature private di uso pubblico ....................................... pag. Art.34 Viabilità (carraia e ciclabile) ................................................................................ pag. Art.35 Fasce di rispetto ................................................................................................... pag. Art.36 Zona a rischio archeologico ................................................................................ pag. Art.37 Borghi rurali ........................................................................................................ pag. Art.38 Edifici di valore architettonico ambientale............................................................ pag. Art.39 Alberature esistenti/di progetto............................................................................. pag. Art.40 Attracchi .............................................................................................................. pag. Art.41 Fiume Isonzo ed altri corsi d’acqua ...................................................................... pag. Art.42 Deroghe per gli edifici in zona impropria ............................................................. pag. Allegato Stralcio Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. (Piano dell'Assetto Idrogeologico)........................................................................... pag. 2 3 6 8 10 11 11 12 15 15 16 21 22 22 25 26 31 31 37 38 40 40 43 45 46 47 47 47 49 49 51 52 53 53 54 54 56 57 58 59 60 60 61 62 63 63 65 Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il territorio del Comune di San Canzian d’Isonzo è disciplinato dal presente Piano Regolatore Generale (P.R.G.C.) in conformità ed ai sensi della vigente legislazione urbanistica generale nazionale e regionale, nonché dalle disposizioni e direttive del Piano Urbanistico Regionale (P.U.R.G.). 2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è soggetta alla disciplina delle presenti norme nonché alle norme del Regolamento Edilizio Comunale. 3. Le zone territoriali omogenee (z.t.o.) di P.R.G.C. sono quelle definite dalle presenti norme, esse corrispondono alla suddivisione in zone omogenee graficamente rappresentate negli elaborati di zonizzazione di progetto del P.R.G.C. 4. L’interpretazione delle presenti norme deve essere effettuata tenendo presente gli obiettivi espliciti del presente piano e la vigente legislazione urbanistica ed edilizia. L’interpretazione autentica spetta al Consiglio Comunale, sentiti l’Ufficio e il progettista del Piano. 5. In tutte le zone del territorio comunale ad esclusione delle zone VP-AT-F4-M1-P-S, il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere edili è comunque soggetto al rilascio di Autorizzazione Edilizia, salvo i casi per i quali, la rilevanza urbanistica dell’intervento, imponga il ricorso alla Concessione Edilizia. 6. E’ vietata la costruzione di vani interrati. Sarà consentita la realizzazione esclusivamente ad una quota di 0.80 m rispetto alla quota di campagna di vani accessori. Sarà altresì consentita la realizzazione solo di vani tecnici (fosse ascensori, ecc.) completamente interrati ed impermeabilizzati nelle zone Z4 (falda compresa tra i 2 e i 5 m dal piano di campagna) indicati nella tavola P 5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e pericolosità idraulica . 6bis. Nelle zone indicate come zona Z4 e Z5 nelle tavole C1-C2-C3-C4 dell'indagine geologica allegata al P.R.G.C. e nella tavola P5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e pericolosità idraulica ogni progetto di opera o edificio che dovrà essere realizzato sarà corredato da adeguata relazione geotecnica a firma di professionista abilitato che giustifichi le motivazioni tecniche sulle scelte fondazionali. 6ter. Nelle zone indicate come "soggette ad allagamento" sulle tavole B1-B2-B3 dell'indagine geologica allegata al P.R.G.C. e nella tavola P5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e pericolosità idraulica l'edificazione è consentita subordinatamente alla sopraelevazione del piano di calpestio del piano terra di almeno 60 cm. dal piano di campagna. In tali zone la rete fognaria degli edifici dovrà essere provvista di particolari dispositivi di non ritorno al fine di evitare l'ingresso delle acque di scarico all'interno degli stessi. 6quater. Nelle zone indicate come "a limitata pericolosità idraulica P1" e “a pericolosità idraulica molto elevata P4” nella tavola P5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e pericolosità idraulica valgono le Norme del P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) approvato ai sensi e per gli effetti degli artt.17 e 19 della legge 18.05.1989 n.183, dell'art.1 del D.L. 11.06.1998 n.180 così come convertito con legge 03.08.1998 n.267, degli artt.1 e 1bis del D.L. 12.10.2000 n.279 così come convertito con legge 11.12.2000 n.365 e del D.P.C.M. 29.09.1998 inserite per chiarezza come allegato in calce alle presenti norme tecniche di attuazione. 3 7. Il P.R.G.C. si attua con: interventi indiretti: sono quelli che devono essere preceduti da Piani Regolatori Particolareggiati Comunali d’iniziativa pubblica e/o privata da approvarsi obbligatoriamente prima della richiesta e del rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzativi edilizi del Sindaco; interventi diretti: sono quelli con concessione a edificare, autorizzazione edilizia e denuncia relativa a singoli progetti edilizi come previsto dalla vigente disciplina urbanistico edilizia. Interventi convenzionati: sono quelli subordinati alla stipula di una convenzione o un atto unilaterale d’obbligo del concessionario il quale si impegna a cedere/realizzare opere di urbanizzazione a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione dovuti al Comune. Nel caso in cui gli interventi edilizi diretti vengano proposti su aree non completamente urbanizzate, il Comune potrà richiedere ai soggetti proponenti la stipula di una apposita convenzione ai sensi dell’art. 90 della L.R. 52/91 al fine di realizzare a carico del proponente, le opere di urbanizzazione primaria al servizio del lotto. La stipula di questo atto deve precedere la costruzione oggetto di concessione; 8. I Piani Regolatori Particolareggiati Comunali d’iniziativa pubblica o privata devono essere estesi e riferiti alla totalità della superficie dell’ambito assoggettato a piano attuativo, sempre che il presente piano non disponga diversamente in modo esplicito. 9. La superficie degli ambiti soggetti a piano attuativo potrà subire, rispetto alla cartografia di P.R.G.C., aggiustamenti e rettifiche esclusivamente limitati a differenziazioni riconducibili a trasposizioni cartografiche e catastali ed a rilievi direttamente effettuati e riferiti allo stato di fatto dei luoghi. 10. Sono fatti, in ogni caso, salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del presente piano che manterranno a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.R.P.C. Sono fatte altresì salve le norme relative alle definizioni urbanistiche e ai metodi di misurazione (altezze, volumi, distanze ecc) dello strumento urbanistico generale precedente al quale hanno fatto riferimento. 11. Tutti gli interventi che prevederanno nuovi alloggi (anche nel caso di ristrutturazione con aumento di unità abitative ) dovranno provvedere alla realizzazione minima di due posti macchina (dimensioni 2,5 x 5) per ogni nuovo alloggio e comunque in misura minima di 1 mq ogni 10 mc di nuova costruzione. A tal proposito, nel caso di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti, è ammessa la realizzazione di parcheggi stanziali in area diversa da quella di pertinenza avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile purché la distanza non superi il raggio di 150 m. Per favorire la ristrutturazione ed il recupero di immobili nelle località decentrate (Isola Morosini, Terranova, ecc.) in caso di restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione di edifici esistenti è consentito, su richiesta motivata, derogare alla realizzazione dei posti macchina, ma è sufficiente la sola individuazione. 12. Stralciato 12bis. Nel caso di costruzione di nuove attività commerciali, ricettive e per la ristorazione, anche quando le attività vengano ricavate con progetti di ristrutturazione di edifici esistenti dovranno essere ricavate le seguenti quantità di parcheggi, escluse le sedi viarie, all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio, ovvero anche nelle sue vicinanze, ma in tale ultimo caso l'uso a 4 parcheggio delle relative aree deve essere oggetto di apposita convenzione con il Comune che sarà iscritta nei pubblici registri immobiliari con riferimento alla singola attività commerciale: per esercizi inferiori a 400 mq. di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60% della superficie di vendita; per esercizi inferiori a 400 mq. di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita; per esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali compresi tra 400 mq. di superficie di vendita e 5000 mq di superficie coperta complessiva: 200% della superficie di vendita. 13. Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.100. 14. Gli edifici plurifamiliari e le loro pertinenze dovranno sempre essere progettati unitariamente anche in caso di modifiche delle facciate successive alla loro realizzazione. 15. Stralciato 16. Le strade private proposte a fondo cieco che servono più di 4 alloggi dovranno avere una larghezza minima di ml.5,50 ed essere dotate di una piazzola terminale che consenta un’agevole inversione di marcia. 17. Ogni intervento edilizio che preveda la modifica dell’impianto fognario in zone non servite dalla rete di fognatura pubblica dovrà prevedere e realizzare adeguata depurazione delle acque completa, nella sua parte terminale del processo, di adeguata fitodepurazione nella misura di 2 mq./ab. con una dimensione minima di 6 abitanti; 18. Gli edifici che manterranno un’attenzione al risparmio energetico con murature esterne di tipo bioecologico e dimensionamento superiore ai cm.35, nel calcolo della cubatura, verranno conteggiati solo i primi centimetri 35 dall’interno verso l’esterno. Il risparmio energetico dell’edificio perseguito con verande e giardini d’inverno, posti a Sud o a Nord, vetrati per il 70% della loro superficie, con una profondità massima di m.2,50, internamente non riscaldati con altre fonti di calore e con un volume inferiore al 10% dell’edificio di riferimento, non verranno conteggiati nel calcolo del volume complessivo. Gli interventi realizzati secondo il protocollo VEA per classi superiori al minimo richiesto, potranno incrementare la volumetria consentita dal piano di un valore non superiore al 10%. Questa deroga trova applicazione secondo i criteri enunciati dall’art.62 della L.R. 19/2009, circa la cumulabilità delle disposizioni di deroga agli indici ed ai parametri previsti dallo strumento urbanistico comunale. 19. Tutti i lavori su un fabbricato pubblico o privato finalizzati all’abolizione integrale delle barriere architettoniche sono soggetti alla sola dichiarazione di inizio lavori e non sono soggetti al pagamento di oneri concessori se rientranti nei limiti di ampliamento volumetrico di 30 mc e se sussistono le condizioni dell'art.80 della L.R.52/91. 20. In caso di disaccordo fra quanto indicato graficamente e quanto indicato nella presente normativa prevale il testo delle presenti norme. 21. In tutte le zone di P.R.G.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle stesse, fatte salve ulteriori autorizzazioni da ottenere, è consentita, previo parere favorevole del proprietario dell'area o esproprio/servitù, la posa di cavi e condotte, infrastrutture in genere necessarie per la realizzazione e l'esercizio di impianti attinenti le telecomunicazioni, il trasporto dell'energia 5 elettrica, del gas metano e dell'acqua, la realizzazione di canali di sgrondo. Tali progetti non abbisogneranno di specifica Variante Urbanistica in quanto sono da considerarsi già da ora compatibili urbanisticamente. L'Amministrazione Comunale potrà proporre eventuali soluzioni alternative a quelle prospettate nel progetto al fine di garantire la massima compatibilità delle opere stesse con il territorio attraversato. 22. In tutte le zone agricole nelle immediate vicinanze delle zone residenziali possono essere eseguiti gli interventi previsti nella zona omogenea VP entro i 40m dal limite della zona residenziale. Art. 2 DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE 1. Superficie territoriale (St): E’ la superficie complessiva, misurata in ettari, delle aree edificabili di una stessa zona, comprese le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma con l’esclusione di quelle destinate alla rete principale della viabilità, di quelle di proprietà o di uso pubblico, delle pertinenze urbanistiche di costruzioni esistenti e delle strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni. 2. Indice di fabbricabilità territoriale (It): è l’indice che esprime il volume in metri cubi costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale (St). 3. Densità territoriale (Dt): esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale (St) espressa in ettari.. 4. Superficie fondiaria (Sf): E’ costituita dalla parte di superficie territoriale (St) di pertinenza degli edifici: si misura in mq. e si ottiene deducendo dalla St le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, esclusi i nuclei elementari di verde ed i parcheggi al servizio delle abitazioni. 5. Indice di fabbricabilità fondiaria (If): è l’indice che esprime il volume in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) 6. Densità fondiaria (Df): esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la superficie fondiaria (Sf) espressa in metri quadrati. 7. Area di pertinenza urbanistica: E’ l’area che viene calcolata per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria. 8. Superficie coperta (Sc): è la superficie misurata in mq. risultante dalla proiezione orizzontale del perimetro di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura, purché emergenti rispetto alla quota 0.00, per un’altezza maggiore di ml.1,20, con l’esclusione delle terrazze e scale esterne a sbalzo, aperte su almeno due lati contigui, delle pensiline, degli sporti di linda, con la precisazione che per sbalzi superiori a 150 cm., anche gli sbalzi verranno conteggiati come facenti parte della superficie coperta. 9. Rapporto di Copertura (Rc): E’ il rapporto, espresso in percentuale, fra la superficie coperta degli edifici (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). 10. Quota Zero (Q0): La quota zero corrisponde alla quota media esistente o prevista del marciapiede stradale antistante il fabbricato di progetto. Qualora tale quota non sia rilevabile 6 per mancanza di opere o di progetti già predisposti, l’Ufficio Tecnico la determinerà in maniera inequivocabile su un caposaldo facilmente individuabile del quale deve essere fatta menzione sulle tavole di Concessione-Autorizzazione o in apposito verbale. La quota zero potrà essere riferita ad ogni singolo edificio di fabbricati plurifamiliari se le condizioni altimetriche delle strade prospicienti presentassero dislivelli sensibili. 11. Altezza delle Fronti: E’ la differenza tra la quota dell’intersezione tra la muratura perimetrale e il solaio di copertura e la quota zero di riferimento. Nel caso di più altezze sulla stessa fronte, l’altezza della stessa sarà determinata dalla media di tutte le altezze presenti sulla fronte stessa. Nel caso in cui la quota superiore come sopra determinata non sia facilmente individuabile per la presenza di cornicioni, fregi o simili, la stessa sarà determinata dall’incrocio del prolungamento della linea di intradosso del solaio di copertura e la muratura perimetrale. In caso di edifici di forma complessa, per l’individuazione delle altezze, lo stesso deve essere scomposto in figure semplici. 12. Altezza del fabbricato: per altezza del fabbricato si intende l’altezza delle fronti. Nel caso in cui il fabbricato presenti altezze delle fronti diverse, l’altezza totale dello stesso sarà determinata dalla media delle altezze delle fronti. 13. Volume dell’edificio: è il risultato derivato dal prodotto tra la superficie coperta del fabbricato e l’altezza del fabbricato stesso. Da quanto sopra vengono detratti i volumi relativi a: Porticati aperti su due o più lati contigui; i porticati dovranno inoltre essere aperti per almeno due terzi della propria altezza,; Rientranze dalle mura esterne dei fabbricati, anche se coperte, fino ad una profondità massima di ml. 1,50, Porzioni di fabbricato non coperte, Volumi tecnici. 14. Volumi tecnici: sono considerati volumi tecnici i seguenti locali - impianti: extracorsa degli ascensori; serbatoi d’acqua; camini; apparecchiature per pannelli solari; macchine per il condizionamento e il riscaldamento e loro eventuali protezioni individuanti vani di dimensioni massime di mq, 1,50; rivestimenti di edifici esistenti necessari all’isolamento termico dei fabbricati o semplicemente decorativi fino ad uno spessore massimo di cm. 10; le pareti esterne dei fabbricati di civile abitazione per lo spessore eccedente i 35 cm (dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza dai confini); Bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli e terrazzi a protezione di ingressi, nei limiti del 10% del volume utile dell'edificio; Verande e giardini d’inverno, prevalentemente, posti a Sud o a Nord, vetrati per il 70% della loro superficie, con una profondità massima di m.2,50, internamente non riscaldati con altre fonti di calore e con un volume inferiore al 10% dell’edificio di riferimento; Serre con struttura metallica, vetro o plastica di altezza media inferiore a ml. 2,50; Piccoli ricoveri attrezzi interamente realizzati in legno, non ancorati stabilmente al suolo, di superficie coperta massima di 9 mq. ed altezza interna massima di ml, 2,40 da posizionarsi all’interno del lotto di pertinenza nei limiti imposti dal Codice Civile in numero massimo di uno ad alloggio; Realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetrie e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di 7 ornamento dell’edificio o sue pertinenze; Realizzazione di tettoie o pavimentazioni di aree pertinenziali delle unità immobiliari esistenti che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 mq; Intercapedini aerate non accessibili poste sotto il piano di calpestio; 15. Distanza dai confini è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà. Tali distanze devono osservarsi dai confini di proprietà; 16. Edifici esistenti o “edifici preesistenti” si intendono gli edifici esistenti alla data di adozione del primo P.R.G.C. (05.09.1991) e dotati di abitabilità o agibilità, per cui sia stata dichiarata la fine dei lavori relativi , ovvero sanati secondo le modalità di legge in quanto costruiti abusivamente prima della data del 05.09.1991. 17. Edifici principali: ai fini dell’applicazione delle presenti norme, si intendono gli edifici destinati prevalentemente ad uso residenziale, nonché quelli rurali dismessi dall’uso agricolo o destinati precedentemente ad altri usi, che per dimensioni e caratteristiche tipologiche risultino adatti al loro recupero a fini residenziali. Per uso residenziale si intende l’uso abitativo ovvero usi comunque compatibili con la destinazione residenziale quali uffici, alberghi ecc.. 18. Strada: si definisce “ciglio della strada” la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili), con l’esclusione delle scarpate; 19. Distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: misurata per ogni singolo piano dell’edificio di progetto su un piano orizzontale e ortogonale alla parete finestrata è la distanza minima fra la parete finestrata stessa ed il punto più vicino della parete di un edificio antistante. 20. Pareti finestrate: le pareti perimetrali di edifici si dicono finestrate se dotate di “vedute o prospetti” secondo la definizione dell’art. 900 del Codice Civile (R.D. 16.3.1942, n. 262). Sono considerate pareti finestrate anche le pareti costituite parzialmente o totalmente da pilastri o balaustre di terrazzi e verande; 21. Pareti cieche: le pareti perimetrali di edifici si dicono cieche quando sono prive di aperture, ovvero dotate di sole luci come definite dall’art. 900 e seguenti del Codice Civile. 22. Edifici antistanti: la facciata di un edificio esistente o di progetto è priva di edifici ad essa antistanti quando ogni linea della sua facciata, proiettata su un piano ortogonale, non incontra facciate di altri edifici. 23. Edificio accessorio: si intende come tale un edificio a carattere pertinenziale e/o comunque di altezza massima inferiore a ml.3,00. Art. 3 ELABORATI DEL P.R.G.C. 1. Il presente P.R.G.C. è composto dai seguenti elaborati: A) Elaborati di analisi: (evidenziati dalla lettera A e numero) 8 TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. A0a A0b Ala A1b A1c A2a A2b A2c A3a A3b A3c A4 A5 A6 A7a A7b A7c A8 A9 A10 A11a A11b A11c A11 A12 A13 A14 A15 - Sviluppo storico (scala 1:2880) - Sviluppo storico (scala 1:2880) - Destinazione d'uso del suolo (scala 1:5000) - Destinazione d'uso del suolo (scala 1:5000) - Destinazione d'uso del suolo (scala 1:5000) - Carta dei vincoli (scala 1:5000) - Carta dei vincoli (scala 1:5000) - Carta dei vincoli (scala 1:5000) - Assetto della proprietà (scala 1:5000) - Assetto della proprietà (scala 1:5000) - Assetto della proprietà (scala 1:5000) - Rete fognaria (scala 1:5000) - Rete gas metano (scala 1:5000) - Rete acquedotto (scala 1:5000) - Rete ENEL (scala 1:5000) - Rete ENEL (scala 1:5000) - Rete ENEL (scala 1:5000) - Classificazione della viabilità (scala l: 10000) - Altezza degli edifici (scala 1:4000) - Destinazione d'uso dei piani terra (scala 1:4000) - stralciata - stralciata - stralciata - Aree edificate ed urbanizzate (ediz.settembre 2006)(scala 1: 8440) - Aggiornamento base cartografica (scala 1:8400) - Sistema del Verde Esistente (scala 1:8400) - Censimento degli edifici di valore arch. (scala 1:8400) - Assetto della proprietà su ortofoto (scala 1:8400) B) Elaborati di Progetto (evidenziati da lettera P e numero) TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. TAV. P0 P1 P2-P3 P2 P2a P2b P2c P2d P2e P2f P3a P3b P3c P3d P3e P4 TAV. P5 C) D) E) F) G) - Piano struttura - Piano struttura su ortofoto - Quadro d’unione e legenda - Zonizzazione intero territorio - Zonizzazione - Zonizzazione - Zonizzazione - Zonizzazione - Zonizzazione - Zonizzazione - Zonizzazione Begliano - Zonizzazione Pieris Nord - Zonizzazione Pieris Sud - Zonizzazione San Canzian - Zonizzazione Isola Morosini - Identificazione ricognitiva dei servizi e delle attrezzature collettive e reiterazione dei vincoli - Prescrizioni geologiche e pericolosità idraulica Relazione e norme per l’attuazione del Piano Struttura Relazione illustrativa Norme tecniche di attuazione Schedatura edifici di valore architettonico-ambientale Relazione di flessibilità 9 (scala 1:10000) (scala 1:10000) (scala 1:25000) (scala 1:8400) (scala 1:5000) (scala 1:5000) (scala 1:5000) (scala 1:5000) (scala 1:5000) (scala 1:5000) (scala 1:2000) (scala 1:2000) (scala 1:2000) (scala 1:2000) (scala 1:2000) (scala 1:10000) (scala 1:10000) 2. Gli elaborati di cui sopra di "analisi", sono a carattere descrittivo conoscitivo; quelli di "progetto" sono a carattere prescrittivo a contenuto normativo vincolante esclusa la tavola P1, la Relazione illustrativa di cui al punto D) e la Relazione e norme per l’attuazione del Piano Struttura di cui al punto C) in quanto sostituita dalla Relazione di flessibilità di cui al punto G) precedente. Art. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE Sono sottoelencate le varie zone omogenee, conformi alle indicazioni del P.U.R.G. Zone Residenziali Zona Omogenea A1 Zona Omogenea B1 Zona Omogenea B2 Zona Omogenea B3 Zona Omogenea BP Zona Omogenea VP Zona Omogenea C Zona Omogenea AT (di interesse storico) (nucleo urbano) (residenziale) (di completamento) (PRPC approvato) (Verde Privato) (di espansione) (ambito di trasferimento) Zone Artigianali-Industriali Zona Omogenea D2 (industriale-artigianale di progetto) Zona Omogenea D3 (industriale-artigianale esistente) Zone Agricole Zona Omogenea E4 Zona Omogenea E5/E5A Zona Omogenea E6/E6D Zona Omogenea E6A Zone di tutela Zona Omogenea F4 (di tutela) Zone commerciali Zona Omogenea H2 Zona Omogenea H3 Zona Omogenea H3Re Zona Omogenea H3Rp (commerciale di progetto) (commerciale esistente) (ricettiva con strutture esistenti) (ricettiva-sportiva di progetto) Zone Diverse Zona Omogenea M1 Zona Omogenea O1 Zona Omogenea O2 Zona Omogenea P (aeroportuale) (mista residenziale-agricola) (mista residenziale-ricettiva) (ferroviaria) (di pregio ambientale) (parco rurale urbano) (di preminente interesse agricolo) (di preminente interesse agricolo interclusa nell’abitato) Zone per Servizi ed Attrezzature Collettive Viabilità e Trasporti P parcheggio A fermata autobus Culto e Vita Associativa BIB biblioteca CCS centro civico sociale 10 CHI culto EDD uffici amministrativi CC carabinieri Istruzione Assistenza e Sanità Verde e Tempo Libero Servizi tecnologici NID SMA SEL SMI AG AA SD CT CIM NEV SPO CRF IT AC MAG DIS asilo nido scuola materna scuola elementare scuola media inferiore centro di aggregazione giovanile assistenza anziani struttura residenziale per disabili centro diurno per tossicodipendenti cimitero nucleo elementare di verde sport e spettacoli all’aperto centro recupero fauna selvatica antenne per la telefonia mobile acquedotto gas, elettricità, magazzino distributori di carburanti Art.5 NORME GENERALI PER LA RESIDENZA 1. Tali zone si articolano e vengono classificate nelle seguenti categorie: Zona Omogenea A1 (di interesse storico) Zona Omogenea B1 (nucleo urbano) Zona Omogenea B2 (residenziale) Zona Omogenea B3 (di completamento) Zona Omogenea BP (PRPC Approvato) Zona Omogenea VP (verde privato) Zona Omogenea C (di espansione) Zona Omogenea AT (ambito di trasferimento) 2. Le zone residenziali sono destinate alla funzione abitativa e alle attività connesse con la residenza e con essa compatibili per aspetti igienici e sociali. Sono pertanto ammessi in zona residenziale anche le seguenti attività: Attività commerciali con i limiti imposti dal presente Piano Regolatore e secondo i limiti della normativa relativa; Attività ricettive e per la ristorazione con i limiti imposti dal presente Piano Regolatore e secondo i limiti della normativa relativa; Attrezzature per lo sport, il tempo libero e lo spettacolo; Attività artigianali di servizio, artistiche e comunque compatibili con la residenza; Attività professionali e direzionali; 3. Per gli immobili esistenti nelle zone residenziali ed aventi destinazioni d'uso non compatibili con quelle abitative sono ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti gli edifici esistenti nelle zone residenziali possono sempre essere recuperati alla funzione residenziale e/o destinati alle attività con essa compatibili e di cui al precedente comma. 11 Art.6 ZONA OMOGENEA A1 (di interesse storico ed artistico) 1. Comprende le parti di territorio caratterizzate dalla presenza di edifici che per la integrità del loro impianto urbanistico, per la loro qualità architettonica e per le loro caratteristiche storiche ed ambientali, sono ritenuti di particolare pregio e richiedono particolare tutela e salvaguardia. Sono compresi in questa zona anche gli edifici sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 24.03.2006 n.156 "Disposizioni correttive ed integrative al d.Lgs 22.01.2004 n.42 in relazione ai beni culturali". 2. In tale zona gli immobili sono soggetti solo a interventi di manutenzione ordinaria o restauro. 3. stralciato 4. Le tecnologie costruttive ed i materiali tipici impiegati dovranno mirare alla conservazione, alla riproposizione ed al restauro degli elementi architettonici originari. 5. Le aree libere inedificate sono inedificabili. Esse andranno tenute a giardino, alberate, o a cortile-piazzale, pavimentate con materiali tradizionali lapidei o simili. Le essenze arboree esistenti dovranno essere conservate. 6. I progetti relativi agli immobili ricadenti nella zona dovranno essere corredati, oltre che da tutti i necessari elaborati tecnici, anche da una completa documentazione fotografica, nonché da una relazione illustrativa storico-critica dell'immobile, del relativo progetto e degli obiettivi perseguiti dal recupero. 7. Edifici accessori e di servizio, privi di valore architettonico e ambientale dovranno essere demoliti senza successiva ricostruzione. Gli immobili di servizio di maggior pregio potranno essere recuperati ma senza ampliamenti volumetrici. 8. E’ permesso il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati purché preventivamente autorizzato. 9. E’ ammesso l’aumento delle unità immobiliari con i limiti di cui al comma 8. Art 7 ZONA OMOGENEA B1 (nucleo urbano) 1. Comprende i complessi edilizi di origine rurale e residenziale di formazione più antica, in condizioni di accentuato degrado edilizio alla data di adozione del presente P.R.G. o caratterizzati da un elevato grado di compromissione e trasformazione dei caratteri architettonici originari. 2. In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e ripristino delle caratteristiche e degli elementi architettonici più significativi e di valore ambientale anche con la riproposizione e recupero del tessuto urbanistico compromesso. 3. In tale zona il P.R.G. si attua sia con interventi diretti che con interventi indiretti, nei limiti e secondo le modalità stabilite ai successivi commi del presente articolo. 4. Con intervento diretto sono ammesse le seguenti operazioni edilizie: manutenzione ordinaria e straordinaria; 12 restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia con o senza incremento volumetrico secondo i limiti successivamente descritti; demolizione e ricostruzione con mantenimento della sagoma dell’edificio E’ammesso l'ampliamento degli edifici principali esistenti alla data di adozione del P.R.G., fino ad un massimo di mc. 80 per alloggio esistente e comunque in misura non superiore al 20% della volumetria dell'edificio preesistente. E' altresì ammesso l'ampliamento in termini di superficie coperta degli edifici esistenti nei limiti del 20% della superficie coperta esistente. L’edificio ottenuto in seguito all’ampliamento non dovrà prevedere aumenti di unità immobiliari. Per i locali con destinazione d’uso commerciale al dettaglio, artigianato di servizio ed esercizi pubblici, qualora sia dimostrata l’impossibilità di ricavare all’interno degli stessi adeguati servizi igienici (in quanto la loro realizzazione comporterebbe la riduzione della superficie oltre il minimo consentito dalle norme vigenti in materia), saranno ammessi aumenti volumetrici limitati esclusivamente ai servizi igienici stessi, per un volume non superiore a 30 mc. Gli ampliamenti di cui ai due punti precedenti vengono ammessi a condizione che non alterino le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici originari. Nel caso di edifici tipologicamente compiuti e costituiti da più alloggi, gli ampliamenti saranno concessi soltanto sulla base di un progetto unitario riferito alla totalità dell'edificio. Non sono ammessi ampliamenti consistenti nella costruzione di edifici accessori, quali garages, ripostigli, centrali termiche ecc., isolati all'interno della proprietà e che non siano accorpati ed aderenti agli edifici preesistenti. E' sempre ammessa la conservazione ed il recupero a fini residenziali degli edifici rurali in genere. Tali edifici possono anche essere recuperati per altre funzioni purché compatibili con la destinazione residenziale. In tutti i casi di interventi edilizi che eccedono la semplice manutenzione straordinaria dovrà obbligatoriamente essere prevista l’eliminazione delle costruzioni accessorie prive di valore. Tali volumi rimossi potranno essere riutilizzati per gli ampliamenti dell'edificio principale anche in aggiunta agli ampliamenti già concessi dalla normativa di zona. L'altezza massima degli edifici non potrà superare quella degli edifici preesistenti e circostanti. Negli interventi di ampliamento, le distanze dai confini e tra gli edifici non potranno essere inferiori a quelle stabilite dal Codice Civile. In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che verticale, le pareti finestrate oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non. Lungo il filo stradale della viabilità urbana gli edifici dovranno rispettare gli allineamenti preesistenti. L’intervento di nuova costruzione è consentito unicamente sui lotti liberi che non costituiscono pertinenza urbanistica di edifici esistenti, nel rispetto dei seguenti indici urbanistici edilizi. IF max : 2,00 mc/mq RC max : 50% H max : 9,50 m DE min : -10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; - secondo codice civile tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti; - a contatto con edifici esistenti. DC min : secondo codice civile. DS min : - secondo allineamenti esistenti. 13 5. Con intervento indiretto, oltre le operazioni edilizie di cui al precedente comma, sono ammesse anche operazioni di ristrutturazione urbanistica solo nel caso di recupero della struttura urbanistica originaria. I perimetri di P.R.P.C. proposti dai proprietari delle aree interessate dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale che li Approverà con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale e non potranno interessare un'area inferiore a 1000 mq. Il piano attuativo potrà essere esteso a tutto un ambito o isolato, ovvero anche solo ad una sua parte, purché tale parte risulti autonomamente utilizzabile e funzionale e non possa in alcun modo intralciare o compromettere l'attuazione della parte residua. Il piano attuativo dovrà prevedere la cessione di aree di uso pubblico al fine di realizzare parcheggi, passaggi, verde e quant’altro ritenuto necessario per la fruizione da parte pubblica delle aree progettate; Il piano attuativo dovrà privilegiare la ricostruzione del tessuto urbanistico originario o, quantomeno, la riproposizione delle tipologie in linea di antico impianto. Il piano attuativo potrà prevedere interventi di ampliamento e ricostruzione in seguito a demolizioni fino al raggiungimento dell'indice fondiario massimo If = 2,5 mc./mq. Nei casi di ristrutturazione urbanistica, per le nuove costruzioni, previste dal piano attuativo è fissata la distanza minima dai confini di proprietà pari a m. 5,00, fatta salva la necessità di ricostruire in allineamento nei casi di edifici abbinati a schiera. 6. Prescrizioni edilizie ed urbanistiche particolari. In tutti i casi di interventi edilizi, sia ad intervento diretto che indiretto, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le norme, di seguito riportate, riguardanti le caratteristiche e le modalità costruttive. Gli edifici che allo stato di fatto non risultino avere tali caratteristiche edilizie e che siano oggetto di intervento edilizio eccedente la manutenzione straordinaria, dovranno essere adeguati ad esse. A) i fori relativi alle finestrature sulle facciate lungo la viabilità pubblica dovranno obbligatoriamente essere realizzati prevedendo che la dimensione in altezza prevalga su quella in larghezza, con un rapporto fra la dimensione in altezza e quella in larghezza di norma pari al valore 1,5. B) i riquadri esterni di porte e finestre, qualora previsti, nonché soglie, davanzali e simili, devono essere realizzati in analogia alla tipologia degli edifici limitrofi esistenti. C) le vetrine commerciali dovranno avere dimensioni in larghezza pari alla dimensione corrispondente delle forature dei piani superiori. Ove si richiedano vaste superfici orizzontali di mostra, le vetrine devono preferibilmente essere realizzate su una parete arretrata formando così un porticato che mantenga il ritmo delle aperture di facciata degli edifici. D) Portoni e androni carrai esistenti e di pregio ambientale devono essere recuperati. E) Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato. Sono ammessi serramenti con struttura in lega leggera o metallo preverniciati o in materiale plastico, purché si armonizzino con l'architettura della facciata dell'edificio. In tutti i casi dovrà essere presentata una campionatura dei serramenti da porre in opera che dovrà essere approvata dall’Amministrazione Comunale. F) le imposte oscuranti saranno del tipo a libro o a pacchetto ad ante in legno naturale o verniciato fissate con cardini alla muratura o sui masselli in pietra. Sono vietate le saracinesche scorrevoli. Sono ammessi oscuranti con ante apribili a libro con struttura in lega leggera preverniciata o in materiale plastico, purché si armonizzino con l'architettura della facciata dell'edificio. G) lungo il filo stradale della viabilità pubblica è vietata la realizzazione di balconi aggettanti e di qualsiasi volume edilizio a sporgere. H) le pareti perimetrali esterne dei fabbricati dovranno essere intonacate al civile con tinte a calce o ad impasto, dovranno essere tinteggiate con colori pastello chiari e terre naturali. In 14 tutti i casi dovrà essere presentata una campionatura dei colori da porre in opera. I) E' vietato l'impiego di materiali ceramici per rivestimento di pareti perimetrali esterne degli edifici. Non sono ammessi rivestimenti, anche in pietra, per formare zoccolature di altezza superiore a cm. 10. L) Le recinzioni, se non realizzate in muratura tradizionale, con pietra e ciottoli di fiume, dovranno essere realizzate in laterizi o in calcestruzzo ed intonacate. Verso gli spazi pubblici non sono ammesse recinzioni con rete metallica o frangisole. M) Le coperture dei tetti dovranno essere a falda, capanna o padiglione e dovranno rispettare le pendenze preesistenti nella zona. Il manto di copertura dovrà essere in tegole curve. Sono vietate le coperture a terrazza. Le sporgenze dei tetti (linde) dovranno riproporre i modelli tradizionali con travi in legno a vista squadrate o sagomate, o cornicioni in intonaco sagomato. E’ vietata la costruzione di abbaini del tipo sporgente rispetto alla linea di falda della copertura delle facciate prospicienti gli spazi pubblici o comunque a vista; N) Le grondaie ed i pluviali dovranno essere del tipo in lamiera zincata preverniciata o in rame naturale. O) I comignoli dovranno essere costruiti secondo le forme e le dimensioni tradizionali. E' escluso l'impiego di elementi prefabbricati in cls a vista, sono invece ammesse le torrette in rame; P) Le balaustre di balconi e terrazze nonché i cancelli delle recinzioni dovranno essere realizzate in legno naturale o verniciato, in metallo preverniciato o in ferro battuto. In tutti i casi dovrà essere presentata una campionatura dei materiali da porre in opera; Art. 8 Stralciato Art. 9 ZONA OMOGENEA B2 (residenziale) 1. Comprende gli ambiti residenziali che costituiscono le espansioni consolidate attorno ai nuclei storici a densità varia. 2. In tale zona, con intervento diretto, è prevista la conservazione dei volumi edilizi con manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauro e risanamento conservativo. 3. Sono ammessi interventi di demolizione con ricostruzione e mantenimento delle volumetrie preesistenti. Gli edifici, comunque, potranno essere ristrutturati anche con aumento di unità immobiliari. 4. Per gli edifici esistenti, che necessitano di adeguamento e razionalizzazione degli alloggi, sono ammessi, con intervento diretto, interventi “UNA TANTUM” di ampliamento volumetrico contenuti entro mc.150 per alloggio, per esigenze igieniche e funzionali o di risparmio energetico. Tale facoltà non è cumulabile con gli ampliamenti già goduti in vigenza delle Zone B2c e B2s. 5. Per i locali con destinazione d’uso commerciale al dettaglio, artigianato di servizio ed esercizi pubblici, qualora sia dimostrata l’impossibilità di ricavare all’interno degli stessi adeguati servizi igienici (in quanto la loro realizzazione comporterebbe la riduzione della superficie oltre il minimo consentito dalle norme vigenti in materia), sono ammessi aumenti volumetrici limitati esclusivamente ai servizi stessi, per un volume non superiore a 30 mc. 6. In ogni caso di ampliamento volumetrico non potrà essere superato l'indice di fabbricabilità fondiario pari a If = 3 mc./mq. ed il rapporto di copertura pari a 0,50 mq/mq. 15 7. L'altezza degli edifici ampliati non potrà superare l'altezza degli edifici circostanti preesistenti e, in ogni caso l'altezza massima non potrà superare i ml. 8,00. 8. Per gli ampliamenti volumetrici o di superficie coperta degli edifici, sia in senso orizzontale, che verticale, i quali devono realizzarsi comunque in accorpamento agli edifici principali, le distanze fra gli edifici ampliati e i confini di proprietà sono regolate dalle norme del Codice Civile. In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che verticale, le pareti finestrate oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non. 9. Per tutti gli edifici nei casi in cui si renda eventualmente necessaria la demolizione, gli interventi di ricostruzione dovranno rispettare la distanza minima dai confini di proprietà pari a ml. 5,00, eccetto il caso di edifici appartenenti a cortine edilizie su fronte strada, nel qual caso l'edificio ricostruito potrà attestarsi sull'allineamento stradale dell'edificio preesistente ed in aderenza agli edifici esistenti. L'edificio ricostruito non potrà superare il volume dell'edificio preesistente incrementato dell'ampliamento per motivi igienico-funzionali di cui al presente articolo nei casi ammessi. 10. In queste aree e nelle relative pertinenze fino ad una distanza massima di 40 metri dai fabbricati sono consentite le attività di rilevanza edilizia indicate all’art.16 della L.R. 19 2009 11. In deroga alle disposizioni generali sulla nuova edificazione, per la Zona B2/75 è ammesso un indice di fabbricabilità fondiario pari a If = 3 mc./mq. rapporto di copertura pari a 0,50 mq/mq, distanza minima dai confini di proprietà pari a ml. 5,00, l’altezza non potrà superare l'altezza degli edifici circostanti preesistenti e, in ogni caso l'altezza massima non potrà superare i ml. 8,00, le pareti finestrate dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non. Art.10 ZONA OMOGENEA B3 (di completamento) 1. Comprende singole aree inedificate, inserite nel contesto urbano o limitrofe allo stesso, parzialmente o totalmente dotate di opere di urbanizzazione primaria. 2. In tale zona è prevista la costruzione di nuovi edifici con intervento diretto. 3. L'attività edilizia nella zona è subordinata al rispetto dei seguenti parametri: Altezza massima: non superiore a ml 7,50; Distanza minima dai confini di proprietà ml 5,00. Distanza minima dalle strade Provinciali e Statali ml. 7,50, dalle strade locali ml 6,00. Rapporto di copertura massimo 0,30 mq/mq. Indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 4 mc/mq. La rappresentazione grafica delle aree da cedere per ogni singolo caso è da considerarsi indicativa per quanto riguarda la posizione. La stessa verrà definita in fase di rilascio di titolo edilizio. 4. Le pareti finestrate dei nuovi edifici dovranno rispettare la distanza minima assoluta pari a ml. 10,00 dalle pareti (finestrate o cieche) di edifici preesistenti ed antistanti. 5. In queste aree e nelle relative pertinenze fino ad una distanza massima di 40 metri dai fabbricati 16 sono consentite le attività di rilevanza edilizia indicate all’art.16 della L.R. 19 2009. 6. I lotti individuati in cartografia con numero saranno, di norma, progettati unitariamente. Le ubicazioni planimetriche dei servizi da cedere sono indicative mentre obbligatorie risultano le quantità metriche. Nel caso in cui l'edificazione venga richiesta in maniera frazionata il numero degli alloggi da realizzare e le quantità di servizi da cedere saranno proporzionali, con arrotondamento in difetto, all'area ricadente in zona B3 interessata dall'intervento parziale. Le specifiche indicazioni sono le seguenti: Il lotto di via Pavese contraddistinto con il numero B3/1 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. Il lotto di via Pavese contraddistinto con il numero B3/2 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. Il lotto di via S.Pietro contraddistinto con il numero B3/3 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc. ed un massimo di quattro alloggi. Il lotto di via Giacomo Puccini contraddistinto con il numero B3/4 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc. per la costruzione di due alloggi. Il lotto di via S.Pietro contraddistinto con il numero B3/5 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. Il lotto di via Oberdan contraddistinto con il numero B3/7 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. Il lotto di via Oberdan – via Carducci contraddistinto con il numero B3/8 sarà edificabile per la cubatura massima di 3000 mc. Il rilascio della Concessione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune per la cessione o l’utilizzo di parte del fabbricato di progetto. Il progetto dell’intervento dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. Il lotto di via Leopardi contraddistinto con il numero B3/9 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. Il lotto di via Smareglia contraddistinto con il numero B3/10 sarà edificabile per la cubatura massima di 1500 mc. ed un massimo di sei alloggi. Il lotto di vicolo S.Giovanni contraddistinto con il numero B3/11 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200mc. per la costruzione di massimo due alloggi. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per un totale di mq.1.483. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ; Il lotto di via Pascoli contraddistinto con il numero B3/12 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc. per la costruzione di due unità abitative. Il lotto di via Roma contraddistinto con il numero B3/13 sarà edificabile per la cubatura massima di 1000 mc. per la costruzione di due unità abitative. Il lotto di via Tevere contraddistinto con il numero B3/14 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione e realizzazione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per un totale di mq.167. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ; Il lotto di via Donatori Volontari di Sangue contraddistinto con il numero B3/15 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc e massimo sei alloggi. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione e realizzazione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del 17 parcheggio per un totale di quindici stalli di sosta regolamentari (2,50x5,00). La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ; Il lotto di via A. Frank contraddistinto con il numero B3/16 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di due unità abitative. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per un totale di mq.623. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Il lotto di via Delle Vigne contraddistinto con il numero B3/17 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. Il lotto di via Marco Polo contraddistinto con il numero B3/18 sarà edificabile per la cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di due unità abitative. Il lotto di via Della Braida contraddistinto con il numero B3/19 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di due unità abitative. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per un totale di mq.629. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Il lotto di via Delle Vigne contraddistinto con il numero B3/20 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per un totale di mq.550. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Il lotto di via Marconi-via Del Treno contraddistinto con il numero B3/21 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Il lotto di via della Campagna contraddistinto con il numero B3/22 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione dell’area necessaria alla costruzione della strada di accesso dalla via stessa per un totale di mq.228. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ; Il lotto di via Cividino contraddistinto con il numero B3/23 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. Il lotto di via S. Canciano contraddistinto con il numero B3/24 sarà edificabile per la cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di due unità abitative. Il lotto di via S. Canciano contraddistinto con il numero B3/25 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/26 sarà edificabile per la cubatura massima di 2.200 mc per la costruzione di un massimo di otto alloggi. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla realizzazione di un passaggio carraio attraverso la zona verde mediante la posa di un grigliato filtrante adeguato. Il lotto di via XX Settembre contraddistinto con il numero B3/27 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di 2 unità abitative Il lotto non potrà 18 avere accessi carrai sulla Provinciale ma dovrà accedere dall’esistente passo carraio sulla via Brunner angolo via XX Settembre. Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/28 sarà edificabile per la cubatura massima di 1.500 mc per la costruzione di un massimo di quattro alloggi. Il lotto non potrà avere accessi carrai sulla Provinciale ma dovrà accedere dalla via XX Settembre. Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/29 sarà edificabile per la cubatura massima di 1.500 mc per la costruzione di un massimo di sei alloggi. Il lotto non potrà avere accessi carrai diretti sulla Provinciale ma dovrà accedere dalla strada, indicativamente segnalata in cartografia, che avrà dimensioni di almeno 7,50 ml di larghezza e raggio di curvatura dell’incrocio di almeno 6 ml. Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/30 sarà edificabile per la cubatura massima di 800 mc per la costruzione di un fabbricato unifamiliare. Il lotto di via Brunner contraddistinto con il numero B3/31 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di un edificio bifamiliare. L’accesso dovrà essere garantito attraverso la strada privata adiacente. Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/32 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Il lotto di via Risiera di S.Sabba contraddistinto con il numero B3/33 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Il lotto di via Gorizia contraddistinto con il numero B3/34 sarà edificabile per la cubatura massima di 1800 mc per la costruzione di un massimo di quattro alloggi, è inoltre ammessa la costruzione di un edificio accessorio alla residenza, isolato di superficie massima pari a 100 mq. Il lotto di via Gorizia contraddistinto con il numero B3/35 sarà edificabile per la cubatura massima di 1.000 mc per la costruzione di due unità abitative che avrà accesso attraverso i passi carrai esistenti sulla via Gorizia. Il lotto di via Risiera di S.Sabba contraddistinto con il numero B3/36 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di una convenzione con l’Amministrazione Comunale e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici al fine di preservare e valorizzare eventuali ritrovamenti di reperti archeologici. Il lotto di via Risiera di S. Sabba contraddistinto con il numero B3/37 sarà edificabile per la cubatura massima di 1.100 mc. per la costruzione di un massimo di tre alloggi. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio delle concessioni edilizie relative, di una convenzione con l’Amministrazione Comunale e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici al fine di preservare e valorizzare eventuali ritrovamenti di reperti archeologici. Il lotto di via Risiera di S. Sabba contraddistinto con il numero B3/38 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. per la costruzione di un edificio unifamiliare. Il lotto di via Magellano contraddistinto con il numero B3/39 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. per la costruzione di un edificio unifamiliare. Il lotto di via Aquileia contraddistinto con il numero B3/40 sarà edificabile per la cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di due unità abitative. Il lotto di via Trieste contraddistinto con il numero B3/41 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Il lotto di via Magellano contraddistinto con il numero B3/42 sarà edificabile per la cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di due unità abitative. Il lotto di via Trieste contraddistinto con il numero B3/43 sarà edificabile per la cubatura massima di 2.350 mc per la costruzione di massimo sei alloggi. Il lotto di via Bravizze contraddistinto con il numero B3/44 sarà edificabile per la cubatura 19 massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/45 sarà edificabile per la cubatura massima di 2200 mc per la costruzione di massimo quattro alloggi. Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/46 sarà edificabile per la cubatura massima di 1800 mc per la costruzione di massimo tre edifici unifamiliari. Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/47 sarà edificabile per la cubatura massima di 900 mc per la costruzione di massimo tre alloggi. Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/48 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Il lotto di via Dante contraddistinto con il numero B3/49 sarà edificabile per la cubatura massima di 1500 mc per la costruzione di massimo quattro alloggi. Il lotto di via Dante contraddistinto con il numero B3/50 sarà edificabile per la cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di massimo quattro alloggi. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla realizzazione e cessione del passaggio pedonale che da via Dante porterà alla chiesa di S. Proto della larghezza minima di ml.2,50. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Il lotto di via S. Spirito contraddistinto con il numero B3/51 sarà edificabile per la cubatura massima di 1500 mc per la costruzione di massimo quattro alloggi. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per un totale di mq.540. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Il lotto di via Fratelli Bandiera contraddistinto con il numero B3/52 sarà edificabile per la cubatura massima di 2800 mc per la costruzione di massimo nove alloggi. Il lotto di via Marcorina contraddistinto con il numero B3/53 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di un edificio bifamiliare, con possibilità di parziale o totale destinazione turistico-ricettiva o per la ristorazione. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio delle concessioni edilizie relative, di una convenzione con l’Amministrazione Comunale e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici al fine di preservare e valorizzare eventuali ritrovamenti di reperti archeologici. Il lotto di via Principale contraddistinto con il numero B3/54, oltre alla cubatura confermata dell’edificio oggetto di Concessione edilizia rilasciata sarà edificabile per un’ulteriore cubatura massima di 3000 mc per la costruzione di ulteriori quattro unità abitative. L’intervento dovrà rispettare le originarie caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti. Il lotto di via Nazario Sauro contraddistinto con il numero B3/55 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio. Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/56 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio. Il lotto di via San Pietro contraddistinto con il numero B3/57 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. Il lotto di via Turriaco contraddistinto con il numero B3/58 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio. La concessione sarà subordinata alla demolizione dei limitrofi fabbricati siti sulle p.c. 87/5 e 87/1. Il lotto di via San Pietro contraddistinto con il numero B3/59 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio, di 750 mc solo per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà subordinata alla cessione gratuita della 20 particella di verde 74/5 all'amministrazione comunale. Il lotto di via Gramsci contraddistinto con il numero B3/60 sarà edificabile per la cubatura massima di 1650 mc per tre nuovi alloggi. La concessione sarà subordinata alla cessione gratuita di un'area di 1800 mq da adibire a verde scolastico. La differenza di 450 mc viene assegnata compensazione sul lotto B2/41. Il lotto di via Marco Polo contraddistinto con il numero B3/61 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà subordinata alla cessione gratuita di un'area di 800 mq da destinare all'adeguamento viabilistico. Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/64 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio. La concessione sarà subordinata alla cessione gratuita di un'area di 120 mq da destinare all'adeguamento viabilistico. Il lotto di via Marconi contraddistinto con il numero B3/66 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc. per la costruzione di un alloggio. Il lotto di via Oberdan contraddistinto con il numero B3/67 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc. per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà subordinata alla cessione gratuita di un'area di 300 mq da destinare all'adeguamento viabilistico. La nuova zona sostituisce il precedente lotto B3/6. Il lotto di via Marco Polo contraddistinto con il numero B3/69 sarà edificabile per la cubatura massima di 1.200 mc. per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà subordinata alla cessione gratuita di un'area di 500 mq da destinare all'adeguamento viabilistico. Il lotto di via del Canalon contraddistinto con il numero B3/71 sarà edificabile per la cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà subordinata alla cessione gratuita di un'area di 120 mq da destinare all'adeguamento viabilistico. Il lotto di via del Treno contraddistinto con il numero B3/72 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà subordinata alla cessione gratuita della particelle di proprietà 39/9 e 39/11 relative all'adeguamento viabilistico del plesso scolastico. Il lotto di via Isonzo contraddistinto con il numero B3/73 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc. per la costruzione di due alloggi. Il lotto di via Marcorina contraddistinto con il numero B3/74 sarà edificabile per la cubatura massima di 1.200 mc per la costruzione di due alloggi. Il lotto di via Cesare Pavese contraddistinto con il numero B3/75 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio. Il lotto di via Giacomo Puccini contraddistinto con il numero B3/76 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di due alloggi. Il lotto di via Trento contraddistinto con il numero B3/77 sarà edificabile per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio. Il lotto di via Ca del Bosco contraddistinto con il numero B3/78 sarà edificabile per la cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di un alloggio e di un ambulatorio veterinario. Art. 11 ZONA OMOGENEA BP (P.R.P.C. Approvato) 1. Trattasi di zone di espansione edilizia completate quasi totalmente ed oggetto di Piani Particolareggiati Approvati e in corso di completamento alla data di Adozione del presente P.R.G.C. 2. In queste zone sono fatti salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del 21 presente piano che manterranno a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.R.P.C. 3. Sono fatte altresì salve le norme relative alle definizioni urbanistiche e ai metodi di misurazione (altezze, volumi, distanze ecc) dello strumento urbanistico generale precedente a cui i piani attuativi stessi fanno riferimento. 4. In riferimento ai P.R.P.C. approvati ed indicati in cartografia con numero, la corrispondenza con quanto indicato nel vecchio P.R.G.C. è la seguente: Definizione Ex C5 via L.Cosolo Ex C14 via B. Marin Ex C7 via Ferrari Ex C8 via XXV Aprile Ex C12 via Curta Ex C10 via della Barca Ex C11 via della Barca Ex C2 via Bravizze Ex CII via S. Pellico-via Paludette Ex PEEP Begliano ora P.R.P.C. numero 2 5 8 9 12 13 14 16 17 20 Art.12 ZONA OMOGENEA VP (verde privato) 1. Comprende aree completamente o prevalentemente libere da edifici, intercluse o attigue a formazioni edilizie e destinate a giardini, parchi, orti e verde in generale di pertinenza degli edifici presenti nelle zone adiacenti. 2. Gli interventi ammessi in queste zone comprendono esclusivamente la coltivazione dei fondi per colture orticole, vigneti, frutteti o altre colture specializzate purché non comportino l’abbattimento di piante ad alto fusto già esistenti nell’area, 3. E' consentita la costruzione di piccoli manufatti per l'arredo e il mantenimento del giardino quali gazebi e depositi attrezzi realizzati esclusivamente in legno nel limite massimo di 30 mc. per ogni area di pertinenza. E' altresì permessa la costruzione di piscine di pertinenza ed altre opere a servizio delle aree verdi che non comportino ampliamenti volumetrici o in termini di superficie coperta. 4. Per eventuali edifici esistenti, se autorizzati o sanati, sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione soggetti a denuncia o gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Art.13 ZONA OMOGENEA C (residenziale di espansione) 1. Comprende gli ambiti destinati a nuovi complessi insediativi residenziali, o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificati. 2. Gli ambiti relativi a tale zona sono specificatamente perimetrati e numerati nei grafici di progetto del presente piano con i numeri da C1 a C15. 22 3. All’interno di tali comparti edificatori, le indicazioni grafiche di progetto sono da considerarsi indicative per quanto riguarda i tracciati e le localizzazioni ma vincolanti per quanto riguarda l’obiettivo perseguito e le quantità metriche di servizi da cedere all’Amministrazione secondo lo schema sottostante: PRPC numero Zona Omogenea Superficie (mq) Verde (mq) Parcheggi di relazione (mq) Volumi massimi di progetto (mc) Altezza massima di progetto ml. 5 C/2 13.513 400 1.300 12.000 9,00 11 C/4 13.324 400 2.201 10.000 9,00 13 C/5 8.742 400 900 10.500 9,00 15 C/6 4.570 400 400 3.500 8.00 21 C/9 9.213 500 400 8.000 6,50 PRPC numero 22 Zona Superficie Omogenea (mq) Verde (mq) Volumi Altezza Parcheggi Viabilità di Prescrizion massimi di massima di di relazione progetto progetto progetto i (mq) (mq) (mc) (ml) C/10 10.540 900 9.000 9,0 1.623 P1) C/11 11.096 300 10.000 9,0 1.800 P2) 24 C/12 23.664 600 2.200 15.000 9,0 5.057 P3) 25 C/13 5.828 400 520 5.000 9,0 ------- P1) 26 C/14 10.390 500 900 9.000 9,0 1.811 P1) 27 C/15 5.359 400 600 5.000 9,0 450 P1) 23 Per queste aree deve essere prevista la possibilità di realizzare l’area verde anche fuori dalla zonizzazione, in accordo con l’amministrazione comunale (area verde da identificare nelle zone E4, E5A con un rapporto di superficie 5 volte maggiore). Prescrizioni aggiuntive: P1) Il P.A.C. dovrà prevedere: • la realizzazione di un adeguato impianto fotovoltaico dimensionato per 0.5watt/mq con cessione dell’energia per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica insistente sul comparto; • le viabilità e le aree in cessione indicate in cartografia. P2) Nella realizzazione del P.A.C. dovrà essere realizzata, a cura del proponente, una cucina da adibire a servizio del limitrofo istituto scolastico di circa 98mq nonché le viabilità e le aree in cessione indicate in cartografia. P3) Nella realizzazione del P.A.C. dovrà essere realizzata, a cura del proponente, una viabilità ciclopedonale di connessione del comparto al Cimitero di San Canzian nonché le viabilità e le aree in cessione indicate in cartografia. 23 4. La rappresentazione grafica delle aree da cedere per ogni singolo caso è da considerarsi indicativa per quanto riguarda la posizione. La stessa verrà definita in fase di rilascio di titolo edilizio 5. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: Residenza; Direzionale (Uffici) in misura non superiore al 50% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della superficie utile interessata. Artigianato di servizio (estetista, fitness, calzolerie ecc…..) in misura non superiore al 20% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della superficie utile interessata. Ricettività e Ristorazione in misura non superiore al 30% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno all’80% della superficie utile interessata.; Commercio in misura non superiore al 30% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno all’80% della superficie utile interessata.; 6. L’intervento edilizio dovrà essere preceduto da Piano Attuativo esteso all’ambito delimitato nelle tavole grafiche. In sede di approvazione dei piani attuativi potrà essere disposta la correzione delle dimensioni dei rispettivi ambiti, entro il limite del 5% della superficie totale, fermo restando il dimensionamento dei servizi da cedere e delle volumetrie da realizzare. Le aree eventualmente escluse dagli ambiti acquisiranno la destinazione urbanistica, ad ogni effetto, delle zone contermini. 7. Negli edifici esistenti all’interno degli ambiti possono essere autorizzati, in assenza di piano attuativo, interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria. 8. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale: - Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml. 5,00. - Larghezza minima delle strade da cedere corrispondente a quella prevista dalle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” categoria F locali, ambito urbano. In caso di senso unico con singola corsia di transito la larghezza della sede stradale dovrà essere almeno di ml. 4. - Le distanze minime fra pareti finestrate di edifici antistanti dovranno essere pari al fabbricato più alto e comunque mai minore di 10 ml.; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 ml. - Le distanze minime fra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) - dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml.5 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 ml; - ml.7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; - ml.10 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15. - E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dall’edificio principale, essi potranno essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dai piani attuativi con appropriate soluzioni planivolumetriche. - Tutti gli interventi proposti dovranno prevedere la realizzazione minima di due posti macchina (dimensioni 2,5 x 5) per ogni nuovo alloggio. - Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di 24 alberi ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.50. - Gli edifici plurifamiliari e le loro pertinenze dovranno sempre essere progettati unitariamente anche in caso di modifiche di facciata successive alla loro realizzazione. - Le strade private proposte a fondo cieco che servono più di 4 alloggi dovranno avere una larghezza minima di ml.5,50 ed essere dotate di una piazzola terminale che consenta un’agevole inversione di marcia. Art.14 ZONA OMOGENEA AT (ambiti di trasferimento) 1. Risultano essere quelle parti di territorio caratterizzate dalla presenza di attività esistenti che per la loro funzione creano problemi di carattere urbanistico alla comunità e come tali andranno dismesse o trasferite. 2. L’intervento edilizio deve essere preceduto da Piano Attuativo esteso all’ambito delimitato nelle tavole grafiche. In sede di approvazione dei piani attuativi potrà essere disposta la correzione delle dimensioni dei rispettivi ambiti, entro il limite del 5% della superficie totale, fermo restando il dimensionamento dei servizi da cedere e delle volumetrie da realizzare. Le aree eventualmente escluse dagli ambiti rientreranno ad ogni effetto nelle zone contermini. 3. In assenza di piano attuativo, sugli edifici esistenti all’interno degli ambiti possono essere autorizzati solamente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 3bis. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: Residenza; Direzionale (Uffici) in misura non superiore al 50% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della superficie utile interessata; Artigianato di servizio (estetista, fitness, calzolerie ecc…..) in misura non superiore al 20% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della superficie utile interessata; Ricettività e Ristorazione in misura non superiore al 30% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno all’80% della superficie utile interessata; Commercio in misura non superiore al 30% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno all’80% della superficie utile interessata. 3ter. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale: Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml 5,00. Distanza minima dalle strade ml 7,50. Larghezza minima delle strade da cedere ml 9 comprensive di marciapiedi o piste ciclabili. Le distanze minime fra pareti finestrate di edifici antistanti dovranno essere pari al fabbricato più alto e comunque mai minore di 10 ml; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 ml. Le distanze minime fra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) - dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - Ml 5 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 ml; - ml 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15; - ml 10 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15. 25 E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dall’edificio principale, essi potranno essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dai piani attuativi con appropriate soluzioni planivolumetriche. Tutti gli interventi proposti dovranno prevedere la realizzazione minima di due posti macchina (dimensioni 2,5 x 5) per ogni nuovo alloggio. Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq 50. Gli edifici plurifamiliari e le loro pertinenze dovranno sempre essere progettati unitariamente anche in caso di modifiche di facciata successive alla loro realizzazione. Le strade private proposte a fondo cieco che servono più di 4 alloggi dovranno avere una larghezza minima di ml 5,50 ed essere dotate di una piazzola terminale che consenta un’agevole inversione di marcia. 4. All’interno di dette zone graficamente individuate valgono i seguenti indici ed indicazioni preliminari: PRPC numero Ambito di Trasferimento Superficie (mq) Volumi di progetto (mc) 10 AT/3 23.662 19500 5. Trattasi di area sede di azienda agricola con la presenza di annessi e stalla per bovini la cui attuazione è subordinata al trasferimento in zona agricola E6 o dismissione della stalla stessa. 6. Nuovo ambito di trasferimento: La zona AT4 (ex Tiffany) sarà oggetto di Ambito di Trasferimento secondo i seguenti parametri: PRPC numero Ambito di Trasferimento Superficie (mq) Volumi di progetto (mc) 28 AT4 2000 4000 Il Comune utilizzerà la tecnica della perequazione e della compensazione urbanistica mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati ai sensi dell’art.31 e 32 della Legge Regionale n.5 del 23/02/2007. L’intervento sarà attuato tramite PAC in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree. Art. 15 ZONA OMOGENEA D2 (artigianale-industriale di Progetto) 1. Comprende gli ambiti destinati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a carattere artigianale e piccolo industriale. 2. In tale zona sono consentiti: • -edifici e impianti industriali ed artigianali con relative attrezzature tecnologiche; • -depositi e magazzini connessi con le attività ammesse; • -uffici annessi all'azienda artigianale - industriale; • -edifici per la commercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività artigianali/industriali insediate nella zona; • -abitazione del proprietario dell'azienda o del custode limitatamente ad un alloggio 26 unifamiliare per singolo lotto artigianale/industriale ed esclusivamente in presenza, all'interno dello stesso lotto, di edificio artigianale/industriale. 3. Oltre alle attività “Salubri”, risultano ammesse solamente le sottoriportate attività elencate nell’allegato 1 ”attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” e 2 “attività a ridotto inquinamento atmosferico” del D.P.R 25.07.1991 e sue successive modifiche ed integrazioni. ALLEGATO I - Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitinto lavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso. 2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività" di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. 3. Rosticceria e friggitoria. 4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. 5. Laboratorio odontotecnici. 6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli. 7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili). 9. Le seguenti lavorazioni tessili: preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare doro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo: b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili; e) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinali chiusi; d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° C e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla mercé non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili. 10. Cucine, ristorazione collettiva e mense. 11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno. 12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 13. Serre. 14. Stirerie. 15. Laboratori fotografici. 16. Autorimesse. 17. Autolavaggi. 18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impiantì di produzione industriale. 19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole. 20. Eliografia. 21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unita deve essere inferiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, e 1 MW per il gasolio e a 0,3 MW se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso. 22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro. 24. Impianti trattamento acque. 27 25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 MW se funzionanti a metano o GPL e 2,5 MW se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue. 26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio. 27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso. 28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda. ALLEGATO 2 - Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico Descrizione attività: 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/g. 2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g. 3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g. 4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g. 5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di Materie prime non superiore a 500 kg/g. 6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g. 7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g. 8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. 10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 45 O kg/g. 11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/g. 12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g. 13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. 14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. 15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g. 17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g. 18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g. 24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g. 25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1 000 26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g. 28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g. 29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g. 28 30. Saldature di oggetti e superfici metalliche. 31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1 000 kg/g. 4. Sono in ogni caso escluse le attività artigianali-industriali che, per le loro caratteristiche, risultino nocive o moleste e costituiscano fonte di pericolo e di danno per la salute pubblica o siano maleodoranti o particolarmente rumorose. 4bis. Non si potrà dare inizio a nessuna attività produttiva prima dell'acquisizione del parere dell'Azienda per i servizi Sanitari competente. Qualsiasi modifica strutturale dell'attività svolta o ampliamento della stessa dovrà ugualmente acquisire il medesimo parere. 5. In particolare non è ammesso: l’insediamento di attività industriali e/o artigianali ”insalubri” che siano catalogate fra quelle di prima classe, così come stabilito dall’art.216 del T.U. LL.S.S 1265/34 e specificato con D.M.02.93.1987 (G.U. n.74 del 30.03.1987) e successive modifiche ed integrazioni; l’insediamento di impianti di smaltimento dei rifiuti (All. B del D. Lgs 22/97); l’insediamento di attività a rischio di incidente rilevante (D. Lgs 334/99); l’insediamento e l’attivazione di nuove attività che producano o utilizzino come materia prima sostanze e/o preparati classificati come cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni. dalla vigente normativa sull’etichettatura dei prodotti; i depositi esterni di stoccaggio che possano determinare dispersione di polveri o di materiale particellato. 6. Inoltre: devono essere previste adeguate misure di mascheramento vegetazionale (fasce boscate con alberi ed arbusti di specie autoctona) dei singoli lotti o dell’intera zona a mitigare l’impatto sul paesaggio e funzionali al contenimento della eventuale dispersione di polveri di lavorazione; le attività insediate non potranno rilasciare scarichi se non depurati sino al grado di consentire la loro immissione nel depuratore intercomunale senza che questi arrechino danni al ciclo depurativo in atto. Dovranno essere previste due reti di scarico all'interno degli stabilimenti, rispettivamente per le acque bianche e nere e le acque industriali. deve essere previsto un adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche per le aree pavimentate impermeabili, le relative acque reflue devono essere convogliate nella rete fognaria; gli spazi scoperti destinati a parcheggio devono essere realizzati con pavimentazioni filtranti; i depositi di materiali che abbiano rilevanza ai fini della prevenzione incendi (legno, gomma, ecc.) e dei liquidi di ogni tipo devono essere ubicati su piattaforme fuori terra, di volumetria adeguata (pari almeno al volume del serbatoio), impermeabili ed indeformabili, rialzate ai bordi per impedire la fuoriuscita di acque meteoriche e di qualsiasi liquido; detti liquidi devono essere raccolti in apposite vasche e destinati ai trattamenti di depurazione disposti dalle norme vigenti; le sorgenti sonore devono essere provviste di cabine di insonorizzazione o da equivalenti o migliori misure di contenimento dell’inquinamento acustico, mediante forme e tecniche di riduzione delle emissioni; devono essere previste adduzioni concentrate delle emissioni in atmosfera così da consentire l’applicazione dei sistemi di abbattimento; è fatto divieto di utilizzare pozzi perdenti; 29 sono ammessi i prelievi di acque in falda, purché nel loro insieme garantiscano il mantenimento degli attuali livelli freatici medi nel sottosuolo del territorio circostante. I punti di prelievo dalla falda sotterranea devono avvenire secondo le normative vigenti. Eventuali reimmissioni in falda dovranno essere conformi alle qualità chimico-fisiche dell’acqua prelevata. è ammesso lo stoccaggio provvisorio di rifiuti all’interno del lotto, in zona apposita e a distanza di 10 ml dai confini, su piattaforme impermeabili ed indeformabili, chimicamente idonee al materiale da contenere, rialzate ai bordi e protette dagli eventi meteorici da tettoie adeguatamente dimensionate anche in relazione al regime pluviometrico (pioggia di progetto); 7. Si privilegiano le attività che prevedano: misure di contenimento del possibile impatto negativo sul suolo in termini di deposizione di sostanze inquinanti, ad esempio mediante tecniche di salvaguardia del suolo e creazione di cuscinetti di assorbimento misure atte al contenimento dell’inquinamento atmosferico (gas serra e sostanze acide), con impiego di prodotti e/o tecnologie pulite misure di contenimento dei consumi idrici, ad esempio con adozione di tecniche e metodi di risparmio idrico e riutilizzo/riciclaggio dell’acqua industriale misure atte al contenimento della produzione di rifiuti mediante tecniche di riutilizzo, riciclaggio e recupero misure di contenimento dei consumi energetici, con ricorso a tecniche di risparmio energetico, d’incremento dell’efficienza energetica, e, quando possibile, con ricorso a fonti energetiche alternative (solare, biomasse). 8. I P.R.P.C. devono prevedere che le aree di verde aziendale dei vari lotti, anche accorpate in apposita sottozona, configurino caratteristiche di habitat naturali o prossimo naturali tipici del SIC (e di elemento di rete ecologica) e diano precise indicazioni per quanto riguarda il relativo allestimento. 9. All’interno di tali comparti edificatori, le indicazioni grafiche di progetto sono da considerarsi indicative per quanto riguarda i tracciati e le localizzazioni ma vincolanti per quanto riguarda l’obiettivo perseguito e le quantità metriche di servizi da cedere all’Amministrazione secondo gli schemi sottoriportati: 10. Il P.R.G. si attua con piano urbanistico attuativo esteso all'intero ambito come individuato nella tavola di zonizzazione e secondo i parametri sottoesposti: PRPC progetto (numero) Superficie (mq) 7 21.270 Zona Area a Omogenea parcheggio (mq) D2/2 2.000 Area a verde pubblico (mq) 3.000 11. Il Piano Attuativo dovrà prevedere la realizzazione del ponte sul canale di bonifica al fine di impedire ogni coinvolgimento viabilistico con la strada provinciale per Turriaco. 12. Il piano attuativo dovrà rispettare inoltre i seguenti parametri: Dimensione minima dei lotti 2500 mq, riducibili a 1000 mq per lotti da destinarsi ad attività artigianali; Rapporto di copertura massimo, riferito alla superficie fondiaria dei singoli lotti: Q = 0,40 mq/mq.; Distanza delle costruzioni dai confini dei lotti urbanistici, di proprietà e dalle strade: ml 30 7,50; Altezza massima delle costruzioni: ml 8,00; Parcheggi (privati) nell'ambito dei singoli lotti artigianali e industriali: almeno 1 posto macchina per ogni addetto (calcolati sulla base della superficie fondiaria del singolo lotto in misura di 50 addetti ad ettaro); In ogni singolo lotto il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore ai 500 mc Non sono ammessi edifici destinati alla residenza che siano isolati rispetto agli edifici produttivi; PRPC progetto Superficie (mq) (numero) 9 14.421 Zona Omogenea Area a parcheggio (mq) Area a servizio da cedersi (mq) Area a verde pubblico (mq) D2/1 740 1.680 0 13. Il piano attuativo dovrà rispettare inoltre i seguenti parametri: Dimensione minima dei lotti 2500 mq, riducibili a 1000 mq per lotti da destinarsi ad attività artigianali; Rapporto di copertura massimo, riferito alla superficie fondiaria dei singoli lotti: Q = 0,40 mq/mq; Distanza delle costruzioni dai confini dei lotti urbanistici, di proprietà e dalle strade: ml. 7,50; Altezza massima delle costruzioni: ml 8,00; Parcheggi (privati) nell'ambito dei singoli lotti artigianali e industriali: almeno 1 posto macchina per ogni addetto (calcolati sulla base della superficie fondiaria del singolo lotto in misura di 50 addetti ad ettaro); In ogni singolo lotto il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore ai 500 mc Non sono ammessi edifici destinati alla residenza che siano isolati rispetto agli edifici produttivi; Art.16 ZONA D3 (artigianale-industriale esistente) 1. Comprende le aree occupate da singoli edifici e impianti artigianali esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. realizzate spontaneamente senza un preciso controllo urbanistico. Oltre agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) in tale zona sono ammessi, con intervento diretto, per gli edifici esistenti, opere di restauro e ristrutturazione edilizia ma con il mantenimento del tipo di attività in atto alla data di adozione del presente piano. E’ anche consentita la realizzazione di un’abitazione per il proprietario o per il personale di custodia per ogni unità funzionale, con volumetria max di 500mc. 2. Valgono, in ogni caso, i seguenti parametri: Ampliamento fino al raggiungimento del rapporto massimo di copertura pari a 0,40 mq/mq Distanza delle costruzioni dai confini dei lotti e dalle strade statali e provinciali ml 7,50, dalle strade locali ml 6,00; Altezza massima dei fabbricati non potrà superare i 8,00 ml; Distacco tra edifici ml 10,00, per gli edifici residenziali. 3. Non sono in ogni caso consentiti cambiamenti dei tipi di lavorazione esistente alla data di adozione del presente piano se non per attività che siano riconosciute comunque meno nocive e inquinanti di quelle in atto. A tal fine la concessione edilizia dovrà essere corredata dal parere 31 preventivo sull’insediabilità del competente Organo Sanitario. 4. Comprende inoltre zone oggetto di Piani Particolareggiati Approvati e validi alla data di Adozione del presente P.R.G.C. appositamente perimetrati in cartografia. In queste zone sono fatti salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del presente piano che manterranno a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.R.P.C. Sono fatte altresì salve le norme relative alle definizioni urbanistiche e ai metodi di misurazione (altezze, volumi, distanze ecc) dello strumento urbanistico generale precedente a cui i piani attuativi stessi fanno riferimento. 5. In riferimento ai P.R.P.C. approvati ed indicati in cartografia con numero, la corrispondenza con quanto indicato nel vecchio P.R.G.C. è la seguente: Definizione Ex D2 Pieris Ex D2 .Begliano ora numero 10 1 Art.17 NORME GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE 1. Tali zone si articolano e vengono classificate nelle seguenti categorie: Zona Omogenea E4 (di pregio ambientale) Zona Omogenea E5/E5A (parco rurale urbano) Zona Omogenea E6/E6D (di preminente interesse agricolo Zona Omogenea E6A (di preminente interesse agricolo interclusa nell’abitato) 2. Con i limiti e le specificazioni di cui agli articoli successivi, sono realizzabili all’interno delle zone agricole le seguenti categorie di edifici: A) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi rustici; B) Edifici per allevamenti zootecnici “Aziendali”. No allevamenti industriali. C) Serre per coltivazioni specializzate; D) Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale E) Residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’ Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi della normativa vigente; F) Edifici artigianali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli-forestali e all’assistenza delle macchine agricole; G) Edifici commerciali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla commercializzazione dei prodotti del fondo; H) Locali per l’agriturismo; I) stralciato; L) stralciato; M) stralciato; N) Parcheggi alberati con fondo drenante O) Aree a verde alberato P) Opere pubbliche e di interesse pubblico 3. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto A) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali ed F) Edifici artigianali, complementari all’attività agricola, 32 oltre i titolari di Azienda Agricola e gli Imprenditori Agricoli Professionali nonché i Coltivatori Diretti. La realizzazione di tali manufatti dovrà essere contestualmente accompagnata dalla messa a dimora di quinte arboree ed arbustive che, raggiungendo dimensioni adeguate a maturità, limitino efficacemente l’impatto paesaggistico dei nuovi edifici. La costruzione dovrà essere contestualmente accompagnata da interventi di compensazione ambientale (realizzazione di siepi, rinaturazioni, rimboschimenti, ecc.) sui terreni agricoli dell’azienda titolare, siti nel Comune di San Canzian d’Isonzo, nella percentuale del 5% delle superfici interessate dagli interventi edilizi. Per le Aziende che avessero terreni all’interno del SIC si prevede la possibilità di realizzare tali interventi compensatori all’interno dell’area SIC stessa. L’edificazione è indiretta (presentazione di P.R.P.C.) 4. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto B) Edifici per allevamenti zootecnici “Aziendali” non convenzionali (biologici), oltre i titolari di Azienda Agricola, gli Imprenditori Agricoli Professionali e i coltivatori diretti. Si definisce Allevamento Zootecnico Aziendale non convenzionale (biologico) quell’allevamento che disponga di una superficie aziendale di almeno un ettaro di terreno funzionalmente connesso con le attività di allevamento per ogni 170 Kg di azoto presente negli effluenti zootecnici prodotti per un anno dagli animali allevati. In considerazione di ciò si può stabilire che il valore limite di “CARICO ANIMALE AMMISSIBILE” è il seguente: N. CAPI/ha max Categoria animali Bovini adulti Suini Ovini caprini Equini da riproduzione Avicoli (taglie varie) Cunicoli 2 8,5 13,5 2,5 200 115 Si definiscono inoltre Allevamenti Familiari o domestici quelli, generalmente di animali di piccola taglia, per autoconsumo che contengano al massimo 4 UBA complessivi. Tali Allevamenti non sono soggetti ad alcuna regolamentazione urbanistica fatte salve il perseguimento delle regole di igiene e benessere degli animali e le autorizzazioni-concessioni per il ricovero degli animali stessi. Nuovi Allevamenti non potranno essere costruiti a distanza inferiore di 300 ml. da nuclei residenziali esistenti. A tale scopo si considerano nuclei residenziali esistenti un gruppo di almeno cinque unità abitative. Saranno possibili ampliamenti degli allevamenti esistenti solo con la costruzione/ampliamento dei fabbricati esistenti anche se tali interventi comporteranno “miglioramenti fondiari aziendali” con incrementi della specie allevata e modifiche nelle tecnologie di allevamento. Per i nuovi allevamenti si impone preventivamente la redazione di specifico Piano Agronomico di Fertirrigazione relativo alle superfici agricole in relazione all’attività di allevamento stessa. Si impone, inoltre, il ricorso a tecniche di fitodepurazione per il trattamento efficace delle acque reflue e dei liquami non legittimamente impiegabili come concime. Non sono ammessi nuovi allevamenti di suini. Non è ammessa la possibilità di allevare animali modificati geneticamente. Non è ammessa la possibilità di realizzare impianti di itticoltura. Non sono ammessi allevamenti di specie animali che, per caratteristiche biologiche, ecologiche, etologiche, morfologiche o altro, configurino, a fronte di eventuali episodi di fuga e/o di liberazione accidentale o deliberata, rischi di inselvatichimento e di infeudamento nel territorio. La realizzazione di tali manufatti dovrà essere contestualmente accompagnata dalla messa a dimora di quinte arboree ed 33 arbustive che, raggiungendo dimensioni adeguate a maturità, limitino efficacemente l’impatto paesaggistico dei nuovi edifici. La costruzione dovrà essere contestualmente accompagnata da interventi di compensazione ambientale (realizzazione di siepi, rinaturazioni, rimboschimenti, ecc.) sui terreni agricoli dell’azienda titolare, siti nel Comune di San Canzian d’Isonzo, nella percentuale del 5% delle superfici interessate dagli interventi edilizi. Per le Aziende che avessero terreni all’interno del SIC si prevede la possibilità di realizzare tali interventi compensatori all’interno dell’area SIC stessa. L’edificazione è indiretta (presentazione di P.R.P.C.) 5. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto C) Serre per coltivazioni specializzate, i titolari di Azienda Agricola e gli Imprenditori Agricoli Professionali e Coltivatori Diretti. L’edificazione è diretta. Sono considerate serre per coltivazioni specializzate quei manufatti la cui struttura è stabilmente infissa nel terreno, che hanno tamponamenti trasparenti o similari e che hanno altezza media superiore a ml.2,50; 6. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto E) Residenze in funzione della conduzione del fondo del precedente comma i soli Imprenditori Agricoli Agricoli Professionali e Coltivatori Diretti. Gli edifici non possono in ogni caso essere costruiti isolati ma debbono essere localizzati e ricompresi nell'ambito e nel contesto di nuclei agricoli esistenti o di nuova costruzione. L’edificazione è diretta; 7. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto G) Edifici commerciali, complementari all’attività agricola, oltre i titolari di Azienda Agricola e gli Imprenditori Agricoli Professionali e Coltivatori Diretti. L’edificazione è indiretta (presentazione di P.R.P.C.); 8. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto H) Locali per l’agriturismo gli imprenditori agrituristici ai sensi della L.R. 25/1996 e s.m.i. L’edificazione è diretta; 9. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto D) Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale tutti i proprietari dei fondi di dimensione minima pari a 5.000 mq, anche non imprenditori o titolari di azienda agricola. L’edificazione è diretta. Sono considerati piccoli manufatti rurali per il ricovero di … i fabbricati con struttura portante e tamponatura completamente lignea di altezza massima di ml.3,50 e volumetria massima di 60 mc. A tale manufatto potrà essere addossata una tettoia sempre lignea della superficie coperta massima pari al 50% di quella del ricovero chiuso. 10. Stralciato 11. Hanno titolo alla costruzione di P) Opere pubbliche e di interesse pubblico, gli operatori pubblici o privati previa stipula di convenzione con il Comune di S. Canzian d’Isonzo, l’edificazione è diretta. 12. Per tutti gli interventi di nuova edificazione il lotto minimo sul quale sorgeranno gli edifici non può essere inferiore a 6.000 mq, fanno eccezione i soli edifici di cui al punto D) precedente Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale per i quali il lotto minimo potrà essere di 5.000 mq. 13. Ai fini del calcolo degli indici If e Q non vengono computati manufatti destinati a protezioni stagionali delle colture (serre), che siano costruiti senza fondazioni, con struttura direttamente 34 infissa al suolo e tamponamento con tele in materiale plastico o simili, di altezza media interna inferiore a ml 2,50. 14. Gli indici di fabbricabilità fondiari (If) e i rapporti di copertura (Q) stabiliti dal P.R.G. per la zona agricola sono, ove non altrimenti specificato, riferiti alla superficie totale in proprietà, purché i fondi siano funzionalmente contigui sotto il profilo dell'utilizzazione agricola secondo la seguente definizione: si considerano fondi funzionalmente contigui a quello su cui sorgerà l’edificio o il manufatto, quelli che, appartenendo allo stesso proprietario, risultino compresi nella superficie aziendale situata nell’ambito del territorio comunale o di un Comune limitrofo avente la medesima classificazione urbanistica (agricola) e che risultino funzionalmente contigui sotto il profilo dell’attività agricola. Per aziende di dimensione proprietaria fino a 20 ha è consentito il computo dei terreni agricoli di proprietà anche ricadenti entro la zona F4 di tutela ambientale. Nel caso in cui le proprietà appartengano a più comuni, gli stessi dovranno relazionarsi al fine di iscrivere il vincolo pertinenziale sulle aree stesse. 15. Per gli edifici esistenti in zona agricola alla data di adozione del P.R.G., esclusivamente adibiti a civile abitazione e che risultino alla stessa data occupati da proprietari non imprenditori agricoli né titolari di azienda agricola, sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione e di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, anche con incremento volumetrico per esigenze igieniche e funzionali. L'incremento volumetrico complessivo dovrà in ogni caso essere contenuto entro i 80 mc per alloggio salvo diverse specifiche. Sarà inoltre possibile ampliare in termini di superficie coperta i fabbricati stessi in ragione del 20% della superficie coperta esistente. Sarà sempre possibile aumentare il numero delle unità immobiliari, ma in tal caso non sarà concesso alcun ampliamento volumetrico. 16. Edifici rurali di servizio dismessi dall'uso agricolo , esistenti alla data di adozione del P.R.G. possono sempre essere recuperati alla funzione abitativa o per usi agrituristici. 17. Stralciato. 18. La definizione di “Imprenditore Agricolo Professionale” (IAP) è quella stabilita dall’art. 1 del D.lgs 99/2004, il requisito è accertato e certificato dal competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura. 19. La definizione di Imprenditore Agrituristico è quella definita dalla L.R. 25/1996 e Regolamento di Attuazione. Le attività connesse con l’agriturismo possono essere le seguenti: ricreative culturali, didattiche di pratica sportiva escursionistiche ippoturismo degustazione prodotti aziendali, inclusa la mescita di vino, ai sensi della legge 268/1999. 19bis. Ai fini della titolarità ad interventi edificatori, sono assimilati ai coltivatori diretti proprietari anche i coltivatori diretti affittuari con contratto di affitto superiore a 15 anni, in concorso con i proprietari dei terreni sui quali verrà iscritta tavolarmente tale servitù anche in forma associata. Il diritto viene esercitato su richiesta congiunta e presentazione di un PRPC esteso alle aree interessate. Dall’obbligo di presentazione del PRPC sono esonerate le piccole e medie aziende secondo l’accezione del Piano di Sviluppo Rurale. 35 20. In tutte le zone agricole è vietato il deposito, anche temporaneo di auto, roulottes, camper, barche, ecc. 21. Nelle zone agricole e di tutela ambientale le aree di parcheggio debbono essere alberate e pavimentate con elementi drenanti; 22. Ove non espressamente vietato, nelle zone agricole le recinzioni saranno costruite con pali in legno o acciaio preverniciato e con rete verde o filo metallico. Eventuali cordoli in calcestruzzo alla base della recinzione, saranno costruiti a filo del piano di campagna; 23. E’ consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo le carrarecce esistenti con l’asfaltatura, anche parziale, delle stesse; 24. E’ fatto obbligo di mantenere le alberature di alto fusto che insistono lungo le viabilità principali; 25. Non è ammessa la possibilità di coltivare piante modificate geneticamente; Non è ammessa la piantagione anche colturale di specie sempreverdi sclerofille o aghifoglie e di tutte le specie alloctone, con particolare riferimento alle seguenti, con carattere infestante: Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Acer negundo, Broussonetia papyrifera, Paulownia imperialis, Prunus serotina, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila. 26. Nella realizzazione di siepi, fasce boscate, nuovi rimboschimenti, impianti da arboricoltura da legno e/o a scopo di produzione di biomassa, negli interventi di restauro o ripristino forestale o altro (così come negli interventi di miglioramento forestale con piantagione di alberi ed arbusti) dovranno essere impiegate esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone, ecologicamente adatte al sito d’intervento, scelte tra quelle sottoelencate: Specie arboree autoctone: Acer campestre s.l. Acer pseudoplatanus Alnus glutinosa Fraxinus ornus/ornus Fraxinus angustifolia/oxycarpa Fraxinus excelsior/excelsior Populus alba Populus x canescens Populus nigra/nigra Prunus avium/avium Quercus robur/robur Salix alba/alba Tilia cordata Ulmus minor/minor Ulmus glabra acero campestre acero di monte ontano nero orniello frassino meridionale frassino maggiore pioppo bianco pioppo canescente pioppo nero ciliegio selvatico farnia salice bianco tiglio selvatico olmo campestre olmo montano Specie arbustive Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana Crataegus monogyna Euonymus europaea Ligustrum vulgare Prunus spinosa/spinosa Rhamnus catharticus Rosa sp. pl. corniolo sanguinella nocciolo biancospino berretta da prete ligustro prugnolo spino cervino rose canine selvatiche autoctone: 36 Salix elaeagnos Salix purpurea Salix triandra s.l. Sambucus nigra Viburnum lantana Viburnum opulus salice ripaiolo salice rosso salice da ceste sambuco nero lantana pallon di maggio Art.18 ZONA AGRICOLA E4 (di pregio ambientale) 1. Sono zone sensibili dal punto di vista ambientale e ricomprese nelle seguenti classificazioni: zone definite dal P.C.S. della Foce dell’Isonzo Adottato dall’Organo Gestore con Delibera n.35 del 17.12.2003 (in corso di approvazione), zone definite dall’A.R.I.A. n.19 del Fiume Isonzo, zone facenti parte del SIC della foce dell’Isonzo, zone ricoperte da boschi o vegetazione spontanea di pregio. 1bis Nelle zone indicate come "a pericolosità geologica elevata P3" e " a pericolosità geologica molto elevata P4" nella tavola P5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e pericolosità idraulica valgono le Norme del P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) approvato ai sensi e per gli effetti degli artt.17 e 19 della legge 18.05.1989 n.183, dell'art.1 del D.L. 11.06.1998 n.180 così come convertito con legge 03.08.1998 n.267, degli artt.1 e 1bis del D.L. 12.10.2000 n.279 così come convertito con legge 11.12.2000 n.365 e del D.P.C.M. 29.09.1998 inserite per chiarezza come allegato in calce alle presenti norme tecniche di attuazione. 1ter. Tutti i progetti da attuarsi all'interno del SIC "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" e i Piani Particolareggiati che, anche per vicinanza al sito stesso, possano avere effetti significativi sul SIC dovranno ottenere il parere favorevole sulla Relazione di Incidenza. . 2. Sono ammesse esclusivamente, le seguenti operazioni: opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione Per gli edifici esistenti presenti valgono le norme di zona specifiche previste dal P.C.S. In via transitoria, in attesa dell’Approvazione definitiva del P.C.S., sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le limitazioni imposte dal presente P.R.G.C. per gli edifici di valore architettonico - ambientale (numerati e schedati). Il taglio delle essenze arboree è ammesso secondo le modalità stabilite dal “Regolamento per la Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28.10.2004 e sue successive modifiche ed integrazioni o in presenza di un piano di forestale di miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio. La realizzazione di appostamenti fissi è consentita per la di caccia di selezione degli ungulati nei limiti e con le modalità previste dalla L. R. 24/96. E’ consentita l’attività venatoria. Ad esclusione dei ripopolamenti di fagiano, non è consentita l’introduzione a fini venatori e alieutici di altre specie animali alloctone. I lavori di consolidamento spondale ed antierosivi in ambito fluviale e in quelli straordinari di salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico fluviale dovranno: 37 ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica con l’impiego di adatto materiale vegetale di specie autoctone e di provenienza locale; nel caso di realizzazione di difese spondali in scogliera di massi, queste dovranno essere corredate, nel proprio corpo, da fitto taleaggio di salici da prelevarsi in loco; seguire criteri che riducano al minimo l’impatto della fase di cantiere sugli habitat naturali, boschivi e di prato in particolare, che andranno ripristinati a regola d’arte al termine dei lavori. seguire, in particolare negli interventi di movimentazione di materiali inerti nell’alveo, criteri d’intervento basati anche su valutazioni e cautele di natura ecologica. In seguito ai lavori di manutenzione o ristrutturazione delle reti infrastrutturali di attraversamento dei canali e fossi che dovessero comportare danni agli habitat naturali 3260 - Fiumi delle pianure con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion, corrispondente alla parte alta del canale del Brancolo, e 6430 Bordure Planiziali, montane ed alpine di megaforbie igrofile, corrispondente alla vegetazione di bordo di alcuni fossi principali d'acqua dolce, i progetti relativi dovranno prevedere misure compensative di ripristino ambientale degli ambienti danneggiati. 3. Nella zona E4 sono vietate le seguenti operazioni: Non sono ammesse nuove costruzioni, comprese le serre per coltivazioni specializzate, i piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale, le costruzioni a carattere precario e/o di tipo prefabbricato. Non sono ammessi ampliamenti di edifici o manufatti esistenti. Non è ammessa l’apertura di nuove cave né il ripristino dell’esercizio di vecchie cave. Non è ammesso l’avvio e la conduzione di attività industriali e /o artigianali anche di lavorazione e/o recupero di inerti. Non sono ammesse operazioni artificiali d’interramento delle depressioni golenali allagate (lanche, stagni di golena), né tutte le operazioni che possano determinarne una diminuzione della diversità ambientale (aumento della pendenza di sponda, ecc.). Le nuove coltivazioni di pioppo ibrido negli ambiti coltivati, anche se di avvicendamento con impianti dello stesso tipo, dovranno essere accompagnati dalla messa a dimora contestuale di siepi e/o fasce boscate nella misura del 5% della superficie di piantagione dei pioppi. Non è ammesso il cambio di coltura per le superfici a prato stabile, anche se in via di arbustamento spontaneo. Sulle stesse superfici non sono ammesse operazioni d’imboschimento o d’arbustamento artificiale. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni stabili di qualunque tipo, ad esclusione di quelle temporanee, a difesa delle colture, con pali in legno infissi semplicemente nel terreno e reti facilmente amovibili. Non è ammessa l’apertura di nuove strade campestri, né l’allargamento di quelle esistenti. Per le strade campestri esistenti è ammessa la normale e semplice manutenzione, Non è ammessa la libera circolazione dei veicoli a motore ad esclusione dei proprietari e dei conduttori dei fondi e di quanti autorizzati nei termini di legge o in possesso di specifica autorizzazione comunale. Sono in ogni caso vietate le attività motoristiche (motocross, autocross e affini) sia sugli ambiti di greto che in quelli di golena. Non sono ammessi impianti fissi di irrigazione a goccia e di subirrigazione. Art.19 ZONA AGRICOLA E5 (parco rurale urbano parte esterna) 38 1. Trattasi di zona a prevalente utilizzo agricolo compresa fra gli abitati di Pieris, S. Canzian e Begliano che per la sua “centralità” deve essere soggetta a particolare cura sia nella progettazione, manutenzione e conservazione del paesaggio rurale oltre che nella qualità dei manufatti da realizzare. 2. Stralciato. 3. Nella zona E5 sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti operazioni: Con intervento indiretto (P.R.P.C.) che dovrà riguardare una superficie minima di mq. 15.000 sarà possibile realizzare quanto segue nelle misure indicate: Attività addestrativa di animali di piccola taglia con pensione temporanea per massimo 20 capi e massimo 600 mc di edifici accessori. Orti Urbani Organizzati a gestione unitaria di dimensioni complessive minime di 5.000 mq dotati di servizi igienici condominiali e depositi attrezzi realizzati totalmente in legno delle dimensioni massime di ml. 3x4 h max ml 3.50 per ogni orto che non potrà avere dimensione inferiore a 200 mq. Le recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno semplicemente infissi nel terreno e rete verde di altezza non superiore a 2,00 ml; Parcheggi alberati con fondo drenante nella misura minima del 10% della superficie del P.R.P.C.; Aree a verde alberato nella misura minima del 40% della superficie del P.R.P.C. Il P.R.P.C. di progetto n.15/1 dovrà essere progettato unitariamente al limitrofo P.R.P.C. Approvato n.15 di cui risulterà un completamento. Alle quantità metriche realizzabili all'intero del P.R.P.C. n.15 saranno aggiunte le seguenti: 2.500 mq coperti per la realizzazione di un maneggio coperto con H max 8 ml e locali di ristoro per 300 mq coperti ed altezza massima 4 ml; Con intervento diretto sarà possibile realizzare quanto segue: Per gli edifici esistenti a carattere residenziale è ammesso l’ampliamento una tantum, al fine di adeguare l’alloggio dal punto di vista igienico-funzionale, per un massimo di 80 mc. e la costruzione di una pensilina coperta con struttura lignea per ricovero automezzi (qualora mancante) nella misura di 30 mq ad alloggio. Per gli edifici esistenti a carattere diverso dal residenziale è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria, il cambio di destinazione d’uso degli stessi è soggetto a concessione edilizia. Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R.52/91 e s.m.i. Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le valenze ambientali. E’ammesso il taglio delle essenze arboree solo nel rispetto del “Regolamento per la Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di data 28.10.2004 e sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio. 4. Nella zona E5 sono vietate le seguenti operazioni: Non sono ammesse le nuove coltivazioni di pioppo. 39 5. Nella zona E5 sono ammesse le seguenti operazioni: Sono ammesse nuove costruzioni da adibire alla conduzione dei fondi quali serre per coltivazioni specializzate, i piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale, le costruzioni a carattere precario e/o di tipo prefabbricato. Sono ammessi ampliamenti di edifici o manufatti esistenti. Art.20 ZONA AGRICOLA E5A (parco rurale urbano parte interna) 1. Trattasi di zona a prevalente utilizzo agricolo compresa fra gli abitati di Pieris, S. Canzian e Begliano che per la sua “centralità” deve essere soggetta a particolare cura sia nella progettazione, manutenzione e conservazione del paesaggio rurale oltre che nella qualità dei manufatti da realizzare. 2. Stralciato; 3. Nella zona E5A sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti operazioni: Per l’allevamento di bovini esistente in via della Campagna sono ammessi ampliamenti fino al 100% della superficie coperta esistente, fermo restando la destinazione d’uso e il rispetto dell’indice fondiario, riferito all’intera proprietà dell’Azienda Agricola, di 0,03 mq./mq. e altezza massima degli edifici di 8,00 ml. E’ ammesso il taglio delle essenze arboree nel rispetto del “Regolamento per la Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di data 28.10.2004 e sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio. Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R.52/91 e s.m.i. Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le valenze ambientali. 4. Nella zona E5A sono vietate le seguenti operazioni: Non sono ammesse nuove costruzioni anche a carattere precario e/o di tipo prefabbricato e le serre fisse. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni stabili di qualunque tipo. Non sono ammesse le nuove coltivazioni di pioppo. Art.21 ZONA AGRICOLA E6 (di preminente interesse agricolo) 1. Trattasi di zona a prevalente utilizzo agricolo caratterizzata da una struttura fondiaria frazionata, dove l’attività agricola si è sviluppata con criteri di particolare efficienza e competitività. 2. Nella zona E6 sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti costruzioni/ampliamenti: A) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi rustici; B) Edifici per allevamenti zootecnici “Aziendali” non convenzionali (biologici); 40 C) Serre per coltivazioni specializzate; D) Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale E) Residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’ Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi della normativa vigente; F) Edifici artigianali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli - forestali e all’assistenza delle macchine agricole; G) Edifici commerciali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla commercializzazione dei prodotti del fondo; H) Locali per l’agriturismo; P) Opere pubbliche e di interesse pubblico; Q) Annesso da destinare a museo contadino con mostra di trattori d’epoca, sul lotto individuato sulla tavola di Zonizzazione di S. Canzian d’Isonzo con perimetrazione ed asterisco; R) Impianti fotovoltaici a terra con le seguenti limitazioni e solo in presenza del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale Realizzazione fascia boscata perimetrale di almeno 10 metri, dopo questa fascia consentire la realizzazione di eventuale recinzione. Convenzione per lo smantellamento dell'impianto alla sua dismissione. Dovranno essere utilizzati elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili e garantita la vicinanza a cabine di trasformazione elettrica o a linee elettriche in bassa o media tensione; S) Altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con le seguenti limitazioni e solo in presenza del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale: Convenzione per lo smantellamento dell'impianto alla sua dismissione. Dovranno essere utilizzati elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili e garantita la vicinanza a cabine di trasformazione elettrica o a linee elettriche in bassa o media tensione. Sul lotto individuato sulla tavola di Zonizzazione di Isola Morosini con perimetrazione ed asterisco è consentita la realizzazione di un impianto di produzione di energia a biomasse, secondo le relative specifiche prescrizioni di seguito riportate, nonché di quanto previsto dalle norme tecniche della Variante n.13. T) All’interno di strutture edilizie esistenti è ammessa l’attività ricettiva e di ristorazione, nonché quella commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq. Per gli edifici di cui ai punti A), B), F) e G) valgono i seguenti parametri: per proprietà fino a 10 ha: Rc = 0,05 mq/mq per proprietà oltre i 10 ha: Rc = 0,03 mq/mq altezza massima dei nuovi edifici ml 8,00 altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici circostanti/esistenti distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi: regolata dal Codice Civile distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto C) valgono i seguenti parametri: Queste costruzioni dovranno essere accorpate o realizzate nelle immediate vicinanze delle strutture esistenti (modificato con D.G.R. N. 185 DD. 2.2.2007) 41 per proprietà fino a 10 ha: Rc = 0,10 mq/mq per proprietà oltre i 10 ha: Rc = 0,05 mq/mq altezza massima dei nuovi edifici ml 5,00 distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto D) valgono i seguenti parametri: lotto minimo di proprietà mq 5.000 altezza massima dei nuovi edifici ml 3,50 volumetria massima mc 60 distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto E) ed H) valgono i seguenti parametri: per proprietà fino a 10 ha: If = 0,03 mc/mq per proprietà oltre i 10 ha: If = 0,02 mc/mq altezza massima dei nuovi edifici ml 8,00 altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici circostanti/esistenti distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi: regolata dal Codice Civile distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto P), essendo realizzati da Enti Pubblici o Privati che si convenzionano con l’Ente pubblico, l’Approvazione del singolo progetto prevederà i limiti e i parametri di tali costruzioni. 2bis. Le nuove edificazioni di qualsiasi tipo da realizzarsi nella zona dovranno distare almeno 150 metri dagli argini del Fiume Isonzo. e dovranno prevedere misure compensative d'infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio. 3. E’ ammesso il taglio delle essenze arboree nel rispetto del “Regolamento per la Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di data 28.10.2004 e sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio. 4. Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R.52/91 e s.m.i. 5. Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le valenze ambientali. Per l’edificio di cui al punto Q), valgono i seguenti parametri: altezza massima ml. 5,00 superficie coperta massima mq 500 distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m. 5,00 distanza dalle strade: ml. 20,00 42 Per gli impianti di cui ai punti R) e S) valgono le seguenti prescrizioni: Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 possono essere realizzati senza l’approvazione di un piano attuativo comunale (art.25 Legge Regionale n.5 del 23/02/2007) qualora rispondano ai seguenti requisiti (art.36 Legge Regionale n.16 del 05/12/2008): a) fonte idraulica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 250 KW o inferiore o uguale a 500 KW qualora l'impianto risulti installato al di sotto del piano di campagna (Sono compatibili gli impianti a fonte idraulica, anche superiori ai limiti ivi indicati, qualora abbiano ottenuto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, finalizzati al rilascio della concessione a derivare, che abbiano ottenuto autorizzazioni o concessioni rilasciate dall'Amministrazione regionale). b) fonte eolica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 3 KW, con Hmax < 18,00 m da installare su fabbricati esistenti o all’interno delle loro aree di pertinenza; c) fonte solare fotovoltaica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 KW; d) fonte biomasse con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 250 KW; e) gli impianti rientranti nelle tipologie di edilizia libera di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE),e successive modifiche. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con potenza superiore a quella indicata precedentemente possono essere realizzati successivamente all’approvazione di un piano attuativo comunale (art.25 Legge Regionale n.5 del 23/02/2007). Per gli edifici di cui al punto T), valgono i seguenti parametri: Parcheggi di relazione: min. 80% della superficie utile degli edifici da ricavare nell’area di pertinenza. Art.22 ZONA AGRICOLA E6D (di preminente interesse agricolo di decelerazione) 1. Trattasi di zona a prevalente utilizzo agricolo caratterizzata , da una struttura fondiaria compatta e razionale, derivante da interventi di bonifica, dove l’attività agricola si è sviluppata con criteri di particolare efficienza e competitività ma caratterizzata dalla presenza nelle vicinanze di importanti corsi d'acqua che risultano tutelati. Per questo motivo tutti i fabbricati-costruzioni di cui ai paragrafi seguenti NON POTRANNO essere costruiti ad una distanza inferiore a 150 ml. dai fiumi tutelati stessi. 2. Nella zona E6/D sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti costruzioni/ampliamenti: A) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi rustici; B) Edifici per allevamenti zootecnici “Aziendali” (art.1 del D. lgs 228/2001) C) Serre per coltivazioni specializzate; 43 E) Residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi della normativa vigente; F) Edifici artigianali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli - forestali e all’assistenza delle macchine agricole; G) Edifici commerciali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla commercializzazione dei prodotti del fondo; H) Locali per l’agriturismo; P) Opere pubbliche e di interesse pubblico T) All’interno di strutture edilizie esistenti è ammessa l’attività ricettiva e di ristorazione, nonché quella commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq. Per gli edifici di cui ai punti A), B), F) e G) valgono i seguenti parametri: Tutti questi edifici dovranno essere accorpati o costruiti nelle immediate vicinanze delle strutture esistenti. per proprietà fino a 10 ha: Rc = 0,05 mq/mq per proprietà oltre i 10 ha: Rc = 0,03 mq/mq altezza massima dei nuovi edifici: - in generale ml 8,00 - per gli edifici di cui al punto F) ml 20,00 altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici circostanti/esistenti distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi: regolata dal Codice Civile distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto C) valgono i seguenti parametri: per proprietà fino a 10 ha: Q = 0,10 mq/mq per proprietà oltre i 10 ha: Q = 0,05 mq/mq altezza massima dei nuovi edifici ml 5,00 distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto E) ed H) valgono i seguenti parametri: Tutti questi edifici dovranno essere accorpati o costruiti nelle immediate vicinanze delle strutture esistenti. per proprietà fino a 10 ha: If = 0,03 mc/mq per proprietà oltre i 10 ha: If = 0,02 mc/mq altezza massima dei nuovi edifici ml 8,00 altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici circostanti/esistenti distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi: regolata dal Codice Civile distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto P), essendo realizzati da Enti Pubblici o Privati che si convenzionano con l’Ente pubblico, l’Approvazione del singolo progetto prevedrà i limiti e i parametri di tali costruzioni. 44 2bis. Le nuove edificazioni di qualsiasi tipo da realizzarsi nella zona dovranno distare almeno 150 metri dagli argini del Fiume Isonzo e dovranno prevedere misure compensative d'infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio. 3. Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R. 52/91 e s.m.i. 4. Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le valenze ambientali. Per gli edifici di cui al punto T), valgono i seguenti parametri: Parcheggi di relazione: min. 80% della superficie utile degli edifici da ricavare nell’area di pertinenza. 5. E’ ammesso il taglio delle essenze arboree solo nel rispetto del “Regolamento per la Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di data 28.10.2004 e sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio. 6. Nell’area individuata per il “Centro recupero fauna selvatica”, trattandosi di area di interesse pubblico, è ammessa la realizzazione di recinzioni, fabbricati accessori e quant’altro necessario per la gestione dell’attività. Art.23 ZONA AGRICOLA E6A (di preminente interesse agricolo interclusa nell’abitato) 1. Trattasi di zone a prevalente utilizzo agricolo ma ubicate nelle vicinanze dell’abitato o di infrastrutture esistenti caratterizzate da una struttura fondiaria fortemente frazionata dove è praticata l’attività agricola. 2. Nella zona E6A sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti costruzioni/ampliamenti: C) Serre per coltivazioni specializzate; D) Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale E) Residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’ Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi della normativa vigente; H) Locali per l’agriturismo; P) Opere pubbliche e di interesse pubblico Per gli edifici di cui al punto C) valgono i seguenti parametri: per proprietà fino a 10 ha: Rc = 0,10 mq/mq per proprietà oltre i 10 ha: Rc = 0,05 mq/mq altezza massima dei nuovi edifici ml 5,00 distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto D) valgono i seguenti parametri: lotto minimo di proprietà mq 5.000 altezza massima dei nuovi edifici ml 3,50 45 volumetria massima mc 60 distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto E) ed H) valgono i seguenti parametri: per proprietà fino a 10 ha: If = 0,03 mc/mq per proprietà oltre i 10 ha: If = 0,02 mc/mq altezza massima dei nuovi edifici ml 8,00 altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici circostanti/esistenti distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00 distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi: regolata dal Codice Civile distanza dalle strade: ml 20,00 Per gli edifici di cui al punto P), essendo realizzati da Enti Pubblici o Privati che si convenzionano con l’Ente pubblico, l’Approvazione del singolo progetto prevederà i limiti e i parametri di tali costruzioni. 3. E’ ammesso il taglio delle essenze arboree nel rispetto del “Regolamento per la Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di data 28.10.2004 e sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio. 4. Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R. 52/91 e s.m.i. 5. Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le valenze ambientali. Art.24 ZONA F4 (di tutela) 1. Trattasi degli ambiti comprensivi dell’intero alveo e di ambiti golenali del fiume Isonzo, nonché di alcune zone agricole in sinistra Isonzo, del Bosc Grand, della zona case rosse, della parte alta del canale della Quarantia e di una parte della zona della Boschetta. 2. In attesa del completamento dell’iter del PCS della Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo e della sua contestuale approvazione definitiva, per questa zona sono ammesse le seguenti operazioni/costruzioni: opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione Per gli edifici esistenti presenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le limitazioni imposte dal presente P.R.G.C. per gli edifici di valore architettonico - ambientale (numerati e schedati). Il taglio delle essenze arboree è ammesso secondo le modalità stabilite dal “Regolamento per la Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28.10.2004 e sue successive modifiche ed integrazioni o in presenza di un piano di forestale di miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a 46 utilizzazione e di contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio. Al fine di tutelare i prati d'argine, gli ecosistemi complessivi dei corsi d'acqua minori, canali e fossi, i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione atti alla salvaguardia della funzionalità idrogeologica degli stessi dovranno prevedere l'obbligo di ripristino ambientale successivo ai lavori stessi che dovessero comportare danni agli habitat naturali. I lavori straordinari di salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico fluviale dovranno: - seguire criteri che riducano al minimo l’impatto della fase di cantiere sugli habitat naturali, boschivi e di prato in particolare, che andranno ripristinati a regola d’arte al termine dei lavori; - seguire in particolare, negli interventi di movimentazione di materiali inerti nell’alveo, criteri d’intervento basati anche su valutazioni e cautele di natura ecologica (modificato con D.G.R. n. 185 dd. 2/2/2007); - è ammessa la continuazione delle attività agricole delle superfici coltivate presenti. 2bis. Nelle zone indicate come "a pericolosità geologica elevata P3" e " a pericolosità geologica molto elevata P4" nella tavola P 5 dal titolo Prescrizioni geologiche e pericolosità idraulica valgono le Norme del P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) approvato ai sensi e per gli effetti degli artt.17 e 19 della legge 18.05.1989 n.183, dell'art.1 del D.L. 11.06.1998 n.180 così come convertito con legge 03.08.1998 n.267, degli artt.1 e 1bis del D.L. 12.10.2000 n.279 così come convertito con legge 11.12.2000 n.365 e del D.P.C.M. 29.09.1998 inserite per chiarezza come allegato in calce alle presenti norme tecniche di attuazione. 2ter. Tutti i progetti da attuarsi all'interno del pSIC "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" e i Piani Particolareggiati che, anche per vicinanza al sito stesso, possano avere effetti significativi sul pSIC dovranno ottenere il parere favorevole sulla Relazione di Incidenza. 3. Nella zona F4 sono vietate le seguenti operazioni: Non sono ammesse nuove costruzioni, comprese le serre per coltivazioni specializzate, i piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale, le costruzioni a carattere precario e/o di tipo prefabbricato. Non sono ammessi ampliamenti di edifici o manufatti esistenti. Non è ammessa l’apertura di nuove cave né il ripristino dell’esercizio di vecchie cave. Non è ammesso l’avvio e la conduzione di attività industriali e /o artigianali anche di lavorazione e/o recupero di inerti. Non sono ammesse operazioni artificiali d’interramento delle depressioni golenali allagate (lanche, stagni di golena), né tutte le operazioni che possano determinarne una diminuzione della diversità ambientale (aumento della pendenza di sponda, ecc.). Non è ammessa la coltivazione di pioppo. Non sono consentite le piantagioni anche colturali di specie legnose dal forte impatto paesaggistico (aghifoglie, ecc.) o alloctone, in particolare se con carattere infestante. Non è ammesso il cambio di coltura per le superfici a prato naturale, anche se in via di arbustamento spontaneo. Sulle stesse superfici non sono ammesse operazioni d’imboschimento o d’arbustamento artificiale. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni stabili di qualunque tipo, ad esclusione di quelle temporanee, a difesa delle colture, con pali in legno infissi semplicemente nel terreno e reti facilmente amovibili. Non è ammessa l’apertura di nuove strade campestri, né l’allargamento di quelle esistenti. Per le strade campestri esistenti è ammessa la normale e semplice manutenzione, 47 Non è ammessa la libera circolazione dei veicoli a motore ad esclusione dei proprietari e dei conduttori dei fondi e di quanti autorizzati nei termini di legge o in possesso di specifica autorizzazione comunale. Sono in ogni caso vietate le attività motoristiche (motocross, autocross e affini) sia sugli ambiti di greto che in quelli di golena. Non sono ammessi impianti fissi di irrigazione a goccia e di subirrigazione. E’ vietata l’attività venatoria. Art. 25 Stralciato Art.26 Stralciato Art.27 ZONA OMOGENEA H2 (Commerciale di progetto) 1. 2. Trattasi degli ambiti di territorio destinati ad ospitare insediamenti commerciali con superficie di vendita fino a 1500 mq, anche se nelle more dell’approvazione del Piano comunale di settore del commercio, nelle zone H2 è vietata la realizzazione di complessi commerciali di cui all’art.2, comma 1, lett. l) della L.R.29/2005, costituiti da un insieme di più esercizi sia di vicinato che di media o grande struttura, insediati in un unico o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500mq e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago. La zona è destinata a: attività commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (SV) fino a 1500 mq per ogni ambito • attività commerciali al dettaglio per la vendita dei generi non alimentari a basso impatto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005 fino ad una superficie massima di vendita di mq. 1500 • attività di commercio all’ingrosso • attività artigianali di sevizio per la residenza di 2° categoria (D.M. 05.09.91 Art. 216) • attività ricettive, di ristorazione e di mescita • magazzini, depositi, serre e vivai a servizio di “garden center” • attività di servizio • uffici e mostre • residenza per il custode • 3. La Zona H2 edilizi: RC max: H max: DC min: DE min: DS min: si attua si attua mediante P.R.P.C. utilizzando i seguenti indici urbanistici ed 50% del lotto 7,50 m 5,00 m 10,00 m 10,00 m da viabilità locale 20,00 m da strada regionale Parcheggi stanziali e di relazione: a) Esercizi commerciali al dettaglio, con superficie di vendita inferiore a 400 mq - min. 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a 200 m di 48 percorso, ridotto al 60% nel caso di esercizi per la vendita dei generi non alimentari a basso impatto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005; b) Esercizi commerciali al dettaglio, con superficie di vendita da 401 mq a 1500 mq - min. 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a 200 m di percorso,. ridotto al 60% nel caso di esercizi per la vendita dei generi non alimentari a basso impatto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005; c) Attività di commercio all’ingrosso, depositi e artigianato di servizio: - min. 25% della superficie utile dell’edificio, reperite nelle aree di pertinenza dello stesso. I parcheggi relativi ai precedenti punti a, b e c, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale. d) Attività direzionali: Parcheggi stanziali: min. 1 posto macchina/2 addetti Parcheggi di relazione: min. 80% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile. e) Attività alberghiera e di ristorazione: Parcheggi di relazione: min. 1 posto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell’attività. 4. Sull’ambito contraddistinto con il numero H2/4 sono ammesse esclusivamente attività commerciali al dettaglio per la vendita dei generi non alimentari a basso impatto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005 fino ad una superficie massima di vendita di mq. 1500. 5. Nella Zona individuata dalla sigla H2/3 soggetta a P.R.P.C. di progetto n.29, il tracciato della pista ciclabile è indicativo. Il tracciato definitivo potrà essere individuato in sede di formazione del piano attuativo. Art.28 ZONA OMOGENEA H3 (Commerciale esistente) 1. Trattasi di oggetto di Piano Particolareggiato completate quasi totalmente alla data di Adozione del presente P.R.G.C. 2. In queste zone sono fatti salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del presente piano che manterranno a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.R.P.C. 3. Sono fatte altresì salve le norme relative alle definizioni urbanistiche e ai metodi di misurazione (altezze, volumi, distanze ecc) dello strumento urbanistico generale precedente a cui i piani attuativi stessi fanno riferimento. 4. In riferimento ai P.R.P.C. approvati ed indicati in cartografia con numero, la corrispondenza con quanto indicato nel vecchio P.R.G.C. è la seguente: Definizione ora P.R.P.C.numero 49 Ex “Fioretto” via Smareglia Ex “Pieris Gomme” via Battisti 5. 4 11 Nelle more dell’approvazione del Piano comunale di settore del commercio, nelle zone H3 è vietata la realizzazione di complessi commerciali di cui all’art.2, comma 1, lett. l) della L.R.29/2005, costituiti da un insieme di più esercizi sia di vicinato che di media o grande struttura, insediati in un unico o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500mq e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago. Art.28a ZONA OMOGENEA H3 Re (Ricettiva con strutture esistenti) 1. Trattasi di zone che per allocazione strategica lungo la viabilità principale ben si prestano ad essere utilizzate per scopi ricettivi. 2. Ogni intervento edilizio dovrà essere preceduto da Piano Attuativo esteso all’ambito delimitato nelle tavole grafiche. In sede di approvazione del piano attuativo potrà essere disposta la correzione delle dimensioni del rispettivo ambito, entro il limite del 5% della superficie totale, fermo restando il dimensionamento dei servizi da cedere e delle volumetrie da realizzare. Le aree eventualmente escluse dall’ambito acquisiranno la destinazione urbanistica, ad ogni effetto, delle zone contermini. 3. Negli edifici esistenti all’interno degli ambiti possono essere autorizzati, in assenza di piano attuativo, interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria. 4. La zona individuata dalla sigla H3Re/1 soggetta a P.R.P.C. di progetto n.3, caratterizzata da un edificio agrituristico esistente potrà essere ampliato secondo le seguenti indicazioni e parametri: Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: Residenza in misura non superiore a 2 unità immobiliari; Direzionale (Uffici) in misura non superiore al 10% della superficie utile dell’edificio interessato. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della superficie utile interessata. Ricettività e Ristorazione in misura non inferiore al 60% della superficie utile degli ’edifici. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 80% della superficie utile interessata.; Commercio in misura non superiore al 10% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 80% della superficie utile interessata.; Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale: Volumetria aggiuntiva rispetto all’esistente mc.4000. Altezza degli edifici ampliati non superiore agli edifici esistenti. Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml. 10,00. Distanza minima dalle strade ml. 20,00 o in allineamento con l’edificio esistente. Larghezza minima delle strade da cedere ml.10 comprensive di marciapiedi o piste ciclabili. Le pareti finestrate dei nuovi edifici dovranno rispettare la distanza minima assoluta pari a ml 10,00 dalle pareti (finestrate o cieche) di edifici principali preesistenti ed antistanti. 50 E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dagli edifici principali, essi potranno essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dal piano attuativo con appropriate soluzioni planivolumetriche. Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.50. Il progetto di P.R.P.C. dovrà risolvere i problemi viabilistici derivanti dall'incremento di traffico dovuto alla realizzazione dell'area stessa con l'esecuzione di ingressi alternativi al lotto dalla via delle Vigne e la sistemazione dell'ingresso dalla SS.14. 5. La zona individuata dalla sigla H3Re/2 soggetta a P.R.P.C. di progetto n.14 risulta essere la zona di “Villa Luisa” caratterizzata dalla presenza, oltre che della villa padronale, anche di un notevole volume di fabbricati ex agricoli che per dimensioni e ubicazione ben si prestano all’utilizzo quali attività per la ricettività, ristorazione ed il fitness. In tale zona valgono le seguenti indicazioni e parametri: Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: Residenza in misura non superiore a 10 unità immobiliari; Direzionale (Uffici) in misura non superiore al 10% della superficie utile dell’edificio interessato. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della superficie utile interessata. Artigianato di servizio (estetista, fitness, ecc…..) in misura non superiore al 30% del la superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della superficie utile interessata. Ricettività e Ristorazione in misura non inferiore al 60% della superficie utile degli ’edifici. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 80% della superficie utile interessata.; Commercio in misura non superiore al 10% della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 80% della superficie utile interessata.; Locali di uso pubblico (sale per convegni) Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale: Volumetria aggiuntiva rispetto all’esistente condizionata alla realizzazione di strutture di collegamento fra gli edifici esistenti mc.2000. Altezza delle eventuali strutture di collegamento non superiore agli edifici esistenti. Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml. 10,00. Distanza minima dalle strade ml. 20,00. Larghezza minima delle strade da cedere ml.10 comprensive di marciapiedi o piste ciclabili. Le distanze minime fra pareti finestrate di edifici antistanti dovranno essere pari al fabbricato più alto e comunque mai minore di 10 ml; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 ml E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dagli edifici principali, essi potranno essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dal piano attuativo con appropriate soluzioni planivolumetriche. Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.50. Il progetto di P.R.P.C., oltre alla Autorizzazione Paesaggistica, dovrà essere sottoposto, ai sensi del comma 2 dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997 n.357, alla procedura di Valutazione di Incidenza in relazione al SIC IT 3330005 Foce dell'Isonzo-Isola della Cona (I.5) nonchè al Parere della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, energia, mobilità e 51 infrastrutture di trasporto ai sensi dell'art.45 comma 6 della L.R. 52/91. Art.28b ZONA OMOGENEA H3 Rp (Ricettiva con strutture di progetto) 1. Trattasi della zona di Terranova limitrofa al canale Isonzato attualmente già caratterizzata dalla presenza di locali per la ristorazione, attracchi per imbarcazioni da diporto e Centro per il Recupero della Fauna Selvatica che per la vicinanza con Grado ben si presta alla destinazione ricettivo-sportiva e di quella posta ad ovest di Isola Morosini. 2. Sarà possibile prevedere interventi sull’area dell’ambito in piani (stralci) autonomi e funzionali delle dimensioni minime di 20.000 mq che dovranno rispettare ciascuno le proporzioni funzionali di seguito imposte per l’intero ambito. Inoltre tale piano attuativo dovrà essere preceduto da un Master Plan (Piano di riferimento di indirizzo), approvato dal Consiglio Comunale, comprensivo dell'intero ambito a garanzia della funzionalità e gestibilità dello stesso, compresa l’indicazione dell’accessibilità. I Piani Attuativi proposti su aree ricadenti tra quelle classificate P1 a pericolosità idraulica e geologica moderata saranno corredati da uno specifico studio volto a verificare potenziali situazioni di pericolo idraulico. In ogni caso è vietata la realizzazione dei vani interrati così come previsto all’art. 1, comma 6 delle presenti norme. 3. Sugli edifici esistenti classificati come edifici di valore architettonico-ambientale , in assenza di piano attuativo, saranno possibili gli interventi individuati nelle apposite schede o quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria. 4. Potranno essere altresì autorizzate opere di completamento alla realizzazione degli attracchi attualmente in costruzione quali la realizzazione del parcheggio di pertinenza e la costruzione di opere accessorie-tecnologiche al servizio degli attracchi stessi. 5. Il Piano attuativo dovrà prevedere: La gestione a tempo indefinito che preveda la realizzazione, il collaudo, la successiva manutenzione e la proprietà di tutte le aree e relativi servizi, anche di uso pubblico, in capo al soggetto stesso. Tale obbligo deve essere oggetto della Convenzione da stipulare fra il Comune e il soggetto proponente. 6. Saranno ammesse le seguenti destinazioni d’uso nelle seguenti proporzioni: A) Campeggi attrezzati e dry marina di cui all’art.67 della L.R. 2 del 16.01.2002 in misura non superiore al 40% dell’intera area delimitata dal P.R.P.C. All’interno di tali aree potranno essere realizzati edifici di servizio che dovranno essere realizzati esclusivamente con struttura portante e di tamponamento lignea di altezza non superiore a 5 ml; B) Residenze turistico alberghiere e villaggi albergo a gestione unitaria di cui all’art.64 della L.R. 2 del 16.01.2002, realizzati secondo le norme della bioedilizia (protocollo ITACA) in misura non superiore al 30 % dell’area delimitata dal P.R.P.C. All’interno di tali aree la superficie coperta degli edifici non potrà essere superiore al 20% dell’area destinata a tale uso. Tali edifici non potranno avere più di due piani fuori terra. Almeno il 60% dell’area dovrà essere destinata a verde attrezzato condominiale e almeno il 20% dovrà essere destinata a parcheggi di uso pubblico-condominiale; C) Servizi alla nautica in misura non superiore al 20% dell’area delimitata dal P.R.P.C. 52 All’interno di tali aree i fabbricati non potranno superare il 30% dell’area destinata a tale uso e dovranno avere altezza massima di 8,00 ml. Almeno il 20% dell’area dovrà essere destinata a verde attrezzato e le aree per il rimessaggio non potranno superare il 50% dell’intera area ed essere opportunamente mascherate visivamente; D) Strutture Ricettive alberghiere di cui all’art.64 della L.R.2 del 16.01.2002, in misura non superiore al 10% dell’area delimitata dal P.R.P.C. All’interno di tali aree i fabbricati non potranno superare il 30% dell’area destinata a tale uso e non potranno avere più di tre piani fuori terra. Almeno il 20% dell’area dovrà essere destinata a verde attrezzato e almeno il 50% dell’area dovrà essere destinata a parcheggio alberato; 1. Valgono inoltre i seguenti parametri: Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml. 10,00. Distanza minima dalle strade ml. 20,00. Larghezza minima delle strade da cedere ml.10 comprensive di marciapiedi o piste ciclabili. Le distanze minime fra pareti finestrate di edifici antistanti dovranno essere pari al fabbricato più alto e comunque mai minore di 10 ml.; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 ml. E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dagli edifici principali, essi potranno essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dal piano attuativo con appropriate soluzioni planivolumetriche. Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.50. Il progetto di P.R.P.C., oltre alla Autorizzazione Paesaggistica, dovrà ottenere parere favorevole sulla Verifica di Significatività relativa al SIC IT3330005 Foce dell’IsonzoIsola della Cona nonché al Parere della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ai sensi dell'art.45 comma 6 della L.R. 52/91. Ai fini del miglioramento paesaggistico di questi luoghi, dovrà essere individuata un’area pari al 10% della superficie di intervento da destinare al ripristino ambientale per rifugio dell’avifauna, con la messa a dimora di essenze arboreo-arbustive autoctone. Art.29 ZONA OMOGENEA M1 (Aeroportuale) 1. In tale zona è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti, connessi con l'esercizio delle attività aeroportuali. Gli interventi sono subordinati alla formazione di piani attuativi. In tale zona si applica il Codice della Navigazione di cui a R.D. 30.3.1942 N. 327, art. 715, quinto comma. Art.30 ZONA OMOGENEA O1 (Mista Residenziale – Agricola) 1. Tali zone, inserite nell’abitato, comprendono gli insediamenti esistenti, a carattere misto, ove la primaria destinazione residenziale è accompagnata e commista ad edifici rurali di servizio (annessi agricoli, magazzini, stalle ecc.). 2. Nella presente zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenza; magazzini e depositi agricoli; uffici dell’azienda agricola; 53 locali per attività ricettive del settore agrituristico; locali per la vendita e lo spaccio di prodotti agricoli; locali per la vendita di attrezzi e prodotti per l'agricoltura; 3. L'attività edilizia nella zona è prevista con intervento diretto ed è disciplinata dalle seguenti norme: per edifici di tipo residenziale urbano è ammesso, per esigenze di carattere igienico e funzionale, un incremento volumetrico non superiore a mc.150 per alloggio, comunque contenuto entro il 30% del volume preesistente e senza incremento del numero delle unità immobiliari preesitenti. . L'altezza degli edifici ampliati non potrà superare l'altezza media degli edifici circostanti e preesistenti. L’ampliamento dovrà rispettare le norme del Codice Civile. In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che verticale, le pareti oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non. E’ ammesso inoltre l’aumento delle unità immobiliari, senza aumenti volumetrici, ma a condizione che l’attività agricola venga dismessa. Per edifici di tipo agricolo (annessi rurali, magazzini, stalle) dismessi o meno dall'uso agricolo, è sempre ammesso il loro recupero all'uso residenziale. Nel caso di utilizzo agricolo degli stessi non sono ammessi ampliamenti. Nel caso del loro recupero all'uso residenziale è ammessa la demolizione con ricostruzione dell'edificio. Art.31 ZONA OMOGENEA O2 (Mista Residenziale – Ricettiva) 1. Tali zone, inserite nell’abitato, comprendono gli insediamenti esistenti, a carattere misto, ove la primaria destinazione residenziale è accompagnata e commista ad edifici con destinazione ricettiva di tipo alberghiero (pensioni, affittacamere, alberghi). 2. Nella presente zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: Residenza del proprietario o del custode; pensioni, alberghi, affittacamere, ostelli; ristoranti; sale convegni; artigianato di servizio alla persona (estetista, fitness ecc) commercio; L'attività edilizia nella zona è prevista con intervento diretto ed è disciplinata dalle seguenti norme: per edifici di tipo residenziale urbano è ammesso, per esigenze di carattere igienico e funzionale, un incremento volumetrico non superiore a mc.150 per alloggio, comunque contenuto entro il 30% del volume preesistente e senza incremento del numero delle unità immobiliari preesistenti. L'altezza degli edifici ampliati non potrà superare l'altezza media degli edifici circostanti e preesistenti. L’ampliamento dovrà rispettare le norme del Codice Civile. In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che verticale, le pareti oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non. E’ ammesso inoltre l’aumento delle unità immobiliari, senza aumenti volumetrici, ma a condizione che l’attività ricettiva venga dismessa. per edifici di tipo ricettivo è ammesso, per esigenze di carattere igienico e funzionale, un 54 incremento volumetrico non superiore a 300 mc e comunque non superiore al 50% del volume preesistente e senza superare l'indice di fabbricabilità fondiario pari a If = 3,00 mc./mq. L'altezza degli edifici non potrà superare quella degli edifici circostanti e preesistenti. L’ampliamento dovrà rispettare le norme del Codice Civile. In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che verticale, le pareti oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non. Nell'area di pertinenza degli edifici ricettivi o anche in un'area limitrofa, dovrà essere assicurato almeno un posto macchina per ogni camera. Nel caso di utilizzo commerciale dell’edificio dovranno essere realizzati parcheggi in misura non inferiore a quanto stabilito dall'art.22 del D.P.G.R. n.0138/Pres del 21.05.2003. All’interno della zona O2/3 di Pieris via Tevere, in caso di interventi edilizi che eccedano la manutenzione straordinaria, gli stessi dovranno essere preceduti dalla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio delle concessioni edilizie relative, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione dell’area indicata con apposita campitura necessaria alla realizzazione del parcheggio per un totale di mq.1.000. Le Concessioni Edilizie relative risulteranno non onerose per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Art.32 ZONA OMOGENEA P (ferroviaria) 1. Tale zona è destinata alle attività e alle funzioni strettamente attinenti e di competenza dell'Ente ferroviario preposto, e regolata dalla legislazione di settore. Art.33 AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE. 1. Comprendono le aree e gli edifici destinati dal Piano ai servizi e alle attrezzature di interesse collettivo, 2. Le aree per servizi e attrezzature collettive sono destinate a edifici e impianti pubblici, realizzati da Enti Pubblici, ovvero realizzati da privati con l'obbligo di una convenzione che definisca i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale e che stabilisca le norme che assicurano l'uso pubblico delle attrezzature e le modalità di gestione. Conseguentemente tali aree non possiedono una specifica indicazione di volumetria assentibile che, quindi, andrà definita di volta in volta in accordo con l’Amministrazione. 3. L'attuazione delle aree per servizi e attrezzature collettive è subordinata alla predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito alla completa estensione dell'area come individuata dalle planimetrie di P.R.G.C. salvo diverse indicazioni specifiche. 4. I nuovi edifici, salvo diversa specifica indicazione, dovranno distare almeno ml. 5,00 dai confini fondiari dell'area di pertinenza. In caso di ampliamenti tale distanza potrà essere ridotta fino ai limiti consentiti dal Codice Civile. 5. Area a Parcheggio su zona : è l’area destinata a parcheggio o alla circolazione individuata con apposita campitura che individua schematicamente una possibile soluzione fisica alla realizzazione della stessa. Le esatte quantità metriche sono individuate all’interno della normativa delle zone interessate, la rappresentazione grafica, conseguentemente non risulta vincolante. 55 6. Area a Verde su zona : è l’area destinata a Verde Pubblico individuata con apposita campitura che individua schematicamente una possibile soluzione fisica alla realizzazione della stessa. Le esatte quantità metriche sono individuate all’interno della normativa delle zone interessate, la rappresentazione grafica, conseguentemente non risulta vincolante. 7. I servizi individuati dal presente piano sono: Viabilità e trasporti: P Parcheggi per la residenza. Nelle aree per parcheggi per la residenza possono essere realizzati, oltre ai parcheggi a raso scoperti, anche parcheggi a raso alberati e non anche coperti. Nel caso di coperture le stesse dovranno rispettare le Norme di Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini. A Fermata Autobus. Potranno essere realizzate sulle aree stesse pensiline coperte di altezza massima 4,00 ml. Le stesse dovranno rispettare le Norme di Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini Culto e vita associativa: BIB Biblioteca. CCS Centro civico e sociale. CHI Culto Nelle aree destinate a edifici per il culto è ammessa anche la costruzione di alloggi per il personale ecclesiastico EDD Uffici Amministrativi CC Carabinieri. Potranno essere concessi ampliamenti dei fabbricati esistenti in misura non superiore al 30% della volumetria del fabbricato esistente. L’ampliamento dovrà essere realizzato in aderenza al fabbricato esistente e non superare l’altezza dello stesso. L’ampliamento stesso dovrà rispettare le Norme di Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini. Istruzione NID Asilo Nido SMA Scuola Materna SEL Scuola Elementare SMI Scuola Media Inferiore Assistenza e Sanità AG Centro di Aggregazione Giovanile .L’intervento è diretto. AA Assistenza Anziani. La realizzazione di Case di Riposo risulta condizionata alla preventiva approvazione di P.R.P.C. comprendenti l’intera pertinenza. SD Struttura Residenziale per Disabili CT Centro Diurno per Tossicodipendenti CIM Cimitero Verde e Tempo Libero NEV Nucleo Elementare di Verde. Le aree per nucleo elementare di verde al servizio delle abitazioni, quelle per gioco bambini e quelle per verde di quartiere sono inedificabili. Sono consentite esclusivamente le attrezzature destinate al gioco con relativi servizi, chioschi e tettoie di altezza utile interna non superiore a ml. 3,00 e con superficie coperta massima pari a 20 mq. SPO Sport e spettacoli all’Aperto. Le aree destinate allo sport sono adibite alla costruzione di attrezzature ed impianti sportivi in genere. Le aree libere dovranno essere mantenute a verde ed alberate. Dovranno essere assicurate aree per parcheggi in ragione del 30% della superficie del Servizio. Nell’area destinata allo sport, adiacente al campo sportivo comunale di San Canzian d’Isonzo, sono altresì consentite destinazioni d’uso e relative costruzioni per attività e 56 manifestazioni ricreative all’aperto e stagionali quali chioschi di mescita di cibi e bevande, nonchè strutture coperte per attività culturali (riunioni, musica, teatro), tutti a struttura prefabbricata e amovibile in acciaio con tamponamenti e coperture in pannelli prefabbricati e/o di legno CRF Centro di Recupero Fauna Selvatica. Servizi Tecnologici IT Antenne per la telefonia mobile. Nuovi impianti per la telefonia dovranno essere realizzati nelle apposite aree indicate in cartografia o all’interno di aree di proprietà pubblica. Non potranno comunque essere realizzati ad una distanza di almeno 200 metri da scuole ed altri locali e spazi pubblici che prevedono la possibilità di presenza continuativa di persone per più di 4 ore/giorno consecutive; AC Acquedotto MAG Gas, Elettricità, Magazzino DIS Distributore di Carburante. Sarà possibile realizzare edifici e pensiline di altezza non superiore a 6 ml. che dovranno distare almeno 10 ml. dalle strade e dai confini di proprietà. Sarà possibile realizzare manufatti tecnologici (lavaggi chiusi, cabine ecc) di altezza non superiore a 3,50 ml. a distanza di 10 ml. dalle strade e 5,00 ml. dai confini di proprietà. ART. 33 bis- AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PRIVATE DI USO PUBBLICO 1. Il Piano riconosce le attrezzature ippico sportive .esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni. 2. La zona è destinata a strutture per attività ippico sportive, compresi i volumi di supporto (ricovero animali, depositi, club house, arredi per ostacoli, etc.), oltre a strutture per lo svolgimento dell’attività al coperto. 3. Tale zona si attua per intervento diretto. Gli interventi ammessi sono: 1. manutenzione ordinaria e straordinaria 2. risanamento conservativo 3. ristrutturazione edilizia 4. ampliamento 5. nuova costruzione 4. E’ consentito un incremento del volume esistente max del 50% per le strutture per il ricovero animali e delle strutture di servizio e supporto nel rispetto dei seguenti parametri H max: non maggiore dell’esistente DC min: 20,00m; DS min: 20.00 m Art.34 VIABILITA’ (carraia e ciclabile) 1. Sono le aree destinate alla viabilità veicolare, ciclabile e pedonale sia attuale che di progetto. 2. Esse comprendono le carreggiate, i marciapiedi, le piste di accelerazione e decelerazione, le banchine,i fossi ed altri spazi laterali connessi con il corpo stradale, le aiuole spartitraffico, nonché le aree di 57 prevedibile occupazione per la realizzazione dì nuove strade o per l'allargamento e il potenziamento di quelle esistenti. I limiti di tali zone potranno venir modificati con provvedimento del Sindaco, in relazione alla progettazione di nuove opere stradali, nonché in conseguenza dì nuove sopravvenute esigenze di adeguamento della viabilità esistente. 3. La costruzione di nuove recinzioni o il rifacimento di quelle esistenti in aree destinate ad allargamenti stradali saranno vietate anche in assenza di progetto specifico finanziato. L’Ufficio Tecnico, di concerto con il Comando di Polizia Urbana disporrà l’arretramento di tali recinzioni secondo i dettami del Codice della Strada. 4. All'interno delle aree non è consentita la realizzazione o il deposito di alcun manufatto che possa in qualche modo essere di ostacolo alla circolazione, salvo le attrezzature per la segnaletica, nelle forme e tipi indicati nel Codice della Strada. 5. Gli accessi carrai, gli incroci e gli altri manufatti a corredo della viabilità dovranno essere conformi alle norme del Codice della Strada. 6. I percorsi ciclo pedonali indicati potranno essere asfaltati o meno anche quando attraversano zone agricole. 7. Nell'attrezzatura degli itinerari pedonali turistici è compresa la posa in opera, negli appositi spazi, di tabelle segnaletiche, panchine, tavoli da pic-nic, ripari ecc. Gli itinerari pedonali urbani dovranno essere attrezzati con segnaletica, sono ammessi attraversamenti pedonali anche a due livelli, porticati o coperti con pensiline 8. Il presente Piano prevede lo schema generale di massima della rete di piste ciclabili, esso potrà essere integrato da apposito strumento attuativo da approvarsi ai sensi di legge che preveda la precisa localizzazione e le modalità di realizzazione dei percorsi ciclabili. 9. I progetti riguardanti l'incrocio (rotonda) di Villa Luisa, il ponte sull'Isonzato in località Palazzato ed ogni altro progetto di attraversamento della rete dei canali esistenti dovrà: ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica, senza escludere, però, l'impiego di pietrame, calcestruzzo e di altri materiali, laddove sia documentata la loro necessità dal punto di vista idraulico e sia accompagnata da adeguate opere di mimetizzazione; tenendo conto che la scelta tra le alternative possibili dovrà essere quella che più si armonizza con l'ambiente naturale; seguire criteri che riducano al minimo l'impatto della fase di cantiere sugli habitat naturali, boschivi e di prato in particolare, che andranno ripristinati a regola d'arte al termine dei lavori; seguire, in particolare negli interventi di movimentazione di materiali inerti nell'alveo, criteri d'intervento basati anche su valutazioni e cautele di natura ecologica. Art.35 FASCE DI RISPETTO 1. Nelle zone di rispetto laterali alle strade, alle ferrovie, ai cimiteri, agli impianti di depurazione, ai corsi d'acqua, nonché nelle zone asservite per la costruzione di reti energetiche, anche se non indicate nelle tavole grafiche del Piano, devono essere rispettate le norme fissate dalle disposizioni statali e/o regionali in materia. In tali zone è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere, all’ infuori di opere di recinzione delle proprietà, con l'osservanza delle modalità prescritte dagli Enti competenti. Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di rilevanza edilizia, come descritti negli articoli da 68 a 72 della L.R. 52/91, a condizione che non modifichino la sagoma 58 esterna degli edifici stessi. La capacità edificatoria delle aree situate all'interno delle zone di rispetto può essere trasferita sui terreni retrostanti, purché appartenenti alla medesima proprietà, ferma rimanendo l'osservanza dei limiti e distacchi stabiliti per le zone di appartenenza. Sono sempre ammessi gli interventi di demolizione; in tali casi è consentito il riuso della volumetria demolita per la costruzione, in zona retrostante, degli edifici ivi ammessi, nel rispetto della normativa di zona ed in deroga ai soli indici di fabbricabilità ed ai rapporti di copertura previsti. Fasce di Rispetto Stradale: . Entro tali fasce di rispetto è vietato ogni tipo di edificazione (nuovi edifici, ampliamenti di edifici esistenti ecc.) con l'eccezione di: parcheggi scoperti; distributori di carburanti con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada; cabine di distribuzione elettrica; sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; reti idriche; reti fognanti; canalizzazioni irrigue e fossi di drenaggio; pozzi; metanodotti, gasdotti ecc; recinzioni in muratura o in rete metallica di altezza non superiore a ml. 1,80 con le limitazioni di cui sopra; strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale , strade di raccordo dei vari sbocchi viari, strade a servizio delle opere consentite in detta fascia. Fasce di rispetto cimiteriale: Entro le fasce di rispetto cimiteriali indicate dal presente piano, è vietato costruire o ricostruire nuovi edifici, ovvero ampliare quelli preesistenti. E' ammessa esclusivamente la costruzione di strade, parcheggi, impianti a rete e impianti per la telefonia mobile. Linea elettrodotto e fascia energetica: La linea elettrodotto e fascia energetica indicata graficamente all’altezza delle stalle dell’Azienda Bennati dovrà essere utilizzata dalla società di distribuzione della energia elettrica anche per futuri potenziamenti, costruzioni di linee elettriche ad alta tensione. In tutte le altre zone omogenee, dalle infrastrutture energetiche (oleodotti, metanodotti, linee elettriche, ecc.) devono essere rispettate per le costruzioni le distanze stabilite dalle singole norme di settore. Fasce di rispetto ferroviario: Le fasce di rispetto ferroviarie nel presente piano hanno ampiezza pari a ml. 30,00 (D.P.R. N. 753/80). Tale distanza è computata a partire dalla rotaia più esterna. Entro tali fasce è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie. Depositi di pietre o di altri materiali devono distare almeno ml. 6,00 (misurati in proiezione orizzontale) dalla più vicina rotaia, e ml. 2,00 dal ciglio degli sterri o dal piede dei riporti quando questi depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. Depositi di materiali combustibili devono distare almeno ml. 20,00 dalla più vicina rotaia. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dall'Ente Ferrovie dello Stato, riduzioni alle distanze di cui ai commi precedenti. Fasce di rispetto dai corsi d’acqua: Dai corsi d'acqua pubblici dovranno essere osservate, per le costruzioni, e le piantagioni adeguate distanze di rispetto: ml. 10,00 dai canali di bonifica, per le costruzioni e movimenti di terra e ml. 4,00 per le 59 piantagioni. ml. 5,00 dai canali di irrigazione pubblici di proprietà del Consorzio di Bonifica, per le costruzioni ed i movimenti di terra. sono ammesse distanze inferiori a quella sopra descritta ai punti precedenti su parere favorevole del Consorzio di Bonifica. Fascia di rispetto pozzo: Dal pozzi di emungimento dovrà essere mantenuta una distanza di ml. 200 per le nuove costruzioni. Saranno inoltre vietate tutte le attività incompatibili con l’obiettivo di cui sopra ed in particolare: Dispersione o immissione in pozzi di reflui, fanghi e liquami anche se depurati. Accumulo di concimi organici. Realizzazione di nuove aree cimiteriali. Spargimento di pesticidi e fertilizzanti. Apertura di cave. Discariche di qualsiasi tipo. Stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze pericolose. Centri di raccolta, rottamazione di autoveicoli. Impianti di trattamento rifiuti. Fascia di rispetto da allevamenti esistenti: Non sono ammesse nuove zone residenziali a distanza inferiore a trecento metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA. Sono consentite, previo parere favorevole dell’Azienda per i Servizi Sanitari, le Variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l’ampliamento delle zone omogenee A e B, poste a distanza inferiore a trecento metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bovino Adulto), qualora i centri abitati medesimi risultino totalmente interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto. Art.36 ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 1. Le aree indicate con apposita campitura nel presente P.R.G.C. sono aree nelle quali presumibilmente potrebbero ritrovarsi reperti archeologici di età romana. 2. Tali aree sono edificabili, ove indicato, subordinatamente all’ ottenimento da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio delle concessioni edilizie relative, di parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici al fine di preservare e valorizzare eventuali ritrovamenti di reperti archeologici. 3. Le rimanenti aree sono inedificabili; i soli interventi ammessi sono quelli necessari alla salvaguardia dei reperti archeologici, alla esecuzione degli scavi e all’uso agricolo del suolo con le seguenti limitazioni:. Non sono ammesse nuove costruzioni, comprese le serre per coltivazioni specializzate, i piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale, le costruzioni a carattere precario e/o di tipo prefabbricato. Non è ammessa l’apertura di nuove cave né il ripristino dell’esercizio di vecchie cave. Non sono ammesse le nuove coltivazioni di pioppo ibrido negli ambiti coltivati, anche se di avvicendamento con impianti dello stesso tipo. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni stabili di qualunque tipo, ad esclusione di quelle temporanee, a difesa delle colture, con pali in legno infissi semplicemente nel terreno e reti facilmente amovibili. Non è ammessa l’apertura di nuove strade campestri, né l’allargamento di quelle 60 esistenti. Per le strade campestri esistenti è ammessa la normale e semplice manutenzione, Non è ammessa la costruzione di fossi e scoline, Non sono ammessi impianti fissi di irrigazione a goccia e di subirrigazione. Art.37 BORGHI RURALI 1. Trattasi di aree caratterizzate dalla presenza di nuclei abitativi/aziendali di antico impianto che racchiudono al loro interno edifici di valore architettonico ambientale. 2. I nuovi interventi che gli Imprenditori Agricoli, o chiunque ne abbia titolo, proporranno dovranno necessariamente essere ricompresi in questa perimetrazione con riguardo alle caratteristiche tipologiche dell’intervento. A tale scopo dovrà essere prodotto un rilievo fotografico dettagliato degli edifici presenti. Art.38 EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 1. Sono edifici che per le loro caratteristiche tipologiche o per la loro ubicazione risultano essere la “memoria” dell’edificato storico del Comune di S. Canzian d’Isonzo. Gli interventi edilizi, salvo alcune particolarità specificate nelle schede, sono soggette a tre gradi di libertà esecutiva che qui si riassumono e che nell’apposito elaborato vengono riferiti al singolo edificio. Nel caso in cui l'edificio cartografato appartenga a più proprietari il primo interessato ad intervenire dovrà predisporre un progetto esteso all'intero edificio, tale progetto sarà concordato e controfirmato per accettazione dai proprietari delle restanti parti i quali si impegneranno a loro volta ad intervenire con le medesime modalità. Grado di protezione 0: Tutti gli interventi ammissibili da eseguirsi sull’edificio e sulla pertinenza dello stesso anche di manutenzione straordinaria saranno soggetti a preventivo atto Autorizzativo - Concessorio da parte dell’Amministrazione Comunale. Sono ammessi interventi di restauro e conservazione tipologica con aumento del numero delle unità immobiliari ed eventuale cambio di destinazione d’uso in altro compatibile. Dovranno essere eliminati gli elementi estranei all’organismo edilizio. Eventuali fabbricati accessori presenti sul lotto, se precedentemente autorizzati, potranno essere recuperati e resi compatibili tipologicamente ed architettonicamente al fabbricato principale. Ogni tipo di intervento dovrà rispettare le originarie caratteristiche costruttive ed architettoniche dell’edificio con particolare riguardo ai materiali utilizzati e alle dimensioni delle forometrie presenti. Grado di protezione 1: Tutti gli interventi ammissibili da eseguirsi sull’edificio e sulla pertinenza dello stesso anche di manutenzione straordinaria saranno soggetti a preventivo atto Autorizzativo - Concessorio da parte dell’Amministrazione Comunale. Sono ammessi interventi di restauro e conservazione tipologica con aumento del numero delle unità immobiliari ed eventuale cambio di destinazione d’uso in altro compatibile. Dovranno essere eliminati gli elementi estranei all’organismo edilizio. Eventuali fabbricati accessori presenti sul lotto, se precedentemente autorizzati, potranno essere recuperati e resi compatibili tipologicamente ed architettonicamente al fabbricato principale. E’ ammessa esclusivamente la realizzazione di porticati-pergolati con struttura portante lignea o in ferro battuto addossati al fabbricato principale o a quelli accessori. Tali porticati-pergolati non potranno superare il 10% della superficie coperta del fabbricato a cui si addosseranno. Ogni 61 tipo di intervento dovrà rispettare le originarie caratteristiche costruttive ed architettoniche dell’edificio con particolare riguardo ai materiali utilizzati e alle dimensioni delle forometrie presenti. Grado di protezione 2: Tutti gli interventi ammissibili da eseguirsi sull’edificio e sulla pertinenza dello stesso, anche di manutenzione straordinaria, saranno soggetti a preventivo atto Autorizzativo - Concessorio da parte dell’Amministrazione Comunale. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con aumento del numero delle unità immobiliari ed eventuale cambio di destinazione d’uso in altro compatibile. Dovranno essere eliminati gli elementi estranei all’organismo edilizio. Eventuali fabbricati accessori presenti sul lotto, se precedentemente autorizzati, potranno essere recuperati e resi compatibili tipologicamente ed architettonicamente al fabbricato principale. Ogni tipo di intervento dovrà rispettare le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio con particolare riguardo alle dimensioni delle forometrie presenti. E’ ammessa la realizzazione di porticati-pergolati con struttura portante lignea o in ferro battuto addossati al fabbricato principale o a quelli accessori. Tali porticati-pergolati non potranno superare il 10% della superficie coperta del fabbricato a cui si addosseranno. E’ ammesso, inoltre, per esigenze di carattere igienico, l’ampliamento dell’edificio principale al fine di realizzare i servizi igienici mancanti in misura non superiore a 60 mc per alloggio esistente. Art.39 ALBERATURE ESISTENTI/DI PROGETTO 1. In cartografia sono indicate le alberature singole e i filari di essenze arboree da mantenere. Sono inoltre indicati schematicamente i filari che si dovrebbero reimpiantare in quanto facenti parte di un sistema agricolo - paesaggistico ormai perduto che l’Amministrazione Comunale intende ripristinare. Per quanto riguarda il territorio a valle della SP Monfalcone - Grado (Terranova) il reimpianto dovrà essere accompagnato da un progetto che dovrà ottenere il parere favorevole del Servizio VIA in quanto la creazione di alberature in ambiti agrari attualmente privi di ostacoli visivi potrebbe scoraggiare la frequentazione degli stessi da parte di diversi uccelli migratori che gravitano sul SIC e territori circostanti. 2. Gli interventi sulle alberature esistenti sono più correttamente indicati nel Regolamento per la Conservazione del Patrimonio Arboreo di cui l’Amministrazione si è dotata. Tale Regolamento ha lo scopo di dettare norme atte alla conservazione del patrimonio arboreo nell’ambito territoriale di pertinenza. Sommariamente si può così riassumere: 3. Il taglio delle piante dovrà essere preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale. Nell’ambito territoriale della Riserva Foce dell’Isonzo, il taglio risulta soggetto a specifica Autorizzazione che andrà richiesta all’Organo Gestore della Riserva. In attesa della definitiva approvazione del P.C.S., l’Autorizzazione dovrà essere richiesta al Corpo Forestale Regionale. Il taglio nella E4 del P.R.G.C. (boschi e boschette) è soggetto a specifica Autorizzazione, da indirizzare all’Amministrazione Comunale. 4. Nella realizzazione di filari di nuovo impianto dovranno essere utilizzate le seguenti essenze: Acer campestre s.l. Acer pseudoplatanus Alnus glutinosa Fraxinus ornus/ornus Fraxinus angustifolia/oxycarpa acero campestre acero di monte ontano nero orniello frassino meridionale 62 Fraxinus excelsior/excelsior Populus alba Populus x canescens Populus nigra/nigra Prunus avium/avium Quercus robur/robur Salix alba/alba Tilia cordata Ulmus minor/minor Ulmus glabra frassino maggiore pioppo bianco pioppo canescente pioppo nero ciliegio selvatico farnia salice bianco tiglio selvatico olmo campestre olmo montano Art.40 ATTRACCHI 1. Esclusivamente nelle localizzazioni graficamente individuate nella planimetria di zonizzazione del P.R.G. lungo il canale Isonzato, sono consentiti ormeggi per imbarcazioni da diporto che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di navigazione fluviale. Tali ormeggi, costruiti da paiolato ligneo su struttura metallica mascherata da tavole in legno, saranno ancorati su struttura galleggiante in calcestruzzo alleggerito. I galleggianti saranno mantenuti in posizione da golfari metallici scorrevoli su pali in legno infissi al fondale. Le passerelle di collegamento con la terraferma dovranno avere struttura portante metallica mascherata da tavole in legno. Sarà possibile,inoltre, separare le singole imbarcazioni solo con elementi galleggianti (fingers). Sarà inoltre permessa la costruzione di opere accessorie quali scale di risalita dell’argine, rampe per eliminare barriere architettoniche, impianti tecnici e loro ripari. 2. Gli ormeggi graficamente individuati dal P.R.G. lungo il canale Isonzato, dovranno essere realizzati predisponendo un progetto unitario per ogni tratto di sponda interessato. Il progetto dovrà prevedere uno spazio di sosta autoveicoli pari ad un posto auto per ogni imbarcazione di cui si prevede l’ormeggio. Il parcheggio relativo dovrà essere realizzato nelle immediate vicinanze, avere fondo drenante ed essere alberato. 3. I progetti di costruzione di nuovi attracchi dovranno privilegiare le soluzioni ecologicamente più compatibili, che prospettino il maggior livello di salvaguardia possibile dei canneti umidi e/o delle praterie umide (tra acqua libera e versante interno dell’argine) e dei prati d’argine eventualmente presenti, escludendo operazioni di interramento dei primi e di eccessiva pavimentazione dei secondi. E' vietato lo smaltimento in loco di eventuali fanghi di dragaggio. Art.41 FIUME ISONZO ED ALTRI CORSI D’ACQUA 1. I tracciati dei corsi d'acqua esistenti sul territorio, ancorché intubati o interrati, non devono essere manomessi. 2. Per le aree del Fiume Isonzo valgono le norme della zona F4. 3. Non è consentito alterare in modo sostanziate il sistema principale, di raccolta e scorrimento delle acque superficiali con spostamenti o riduzione dell'alveo che non riguardino tratti limitati e marginali e non siano debitamente giustificati da esigenze di natura idraulica o dalla necessità dì dare continuità alla rete viaria principale o campestre. 4. Per i corsi d'acqua esistenti dovrà essere garantita la conservazione della vegetazione ripariale esistente e, in caso di interventi sul corso d'acqua stesso deve essere prevista, nei tratti scoperti 63 la piantumazione con essenze arboree e/o arbustive autoctone su almeno un lato del corso d'acqua. Per gli interventi sui corsi d’acqua compresi nell'elenco delle acque pubbliche, ogni intervento di trasformazione richiede la predisposizione dì un apposito progetto di intervento redatto da un professionista abilitato e competente per le specifiche materie trattate, in relazione alla natura degli interventi previsti. Tale progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei criteri indicati al punto 5 della VII circolare esplicativa alla L.R. 52/91 e completo della documentazione ivi richiesta per ogni specifica tipologia di intervento. Sulle sponde dei fiumi, canali e degli specchi d'acqua è vietato qualsiasi intervento che non sia giustificato da esigenze di sicurezza, di pulizia, di manutenzione colturale, di salvaguardia ambientale o di rinaturalizzazione. 5. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua canalizzati e dei fossi principali, anche se necessari alla salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico del territorio, dovranno basarsi su criteri d'intervento comprensivi anche di valutazioni e cautele di natura ecologica; gli eventuali danni ambientali prodotti dal cantiere di lavoro dovranno essere risanati a regola d'arte al termine dei lavori. Art. 42 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA 1 La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza. 2. Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti sono ammessi, con intervento diretto, le opere di manutenzione, ristrutturazione edilizia - senza demolizione con ricostruzione solo per il fabbricato principale – di demolizione degli annessi pertinenziali e di ampliamento nei seguenti limiti. 2.1. Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento “una tantum” della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq per realizzare tettoie e accessori alla residenza e un incremento non superiore al 30% della volumetria residenziale esistente fino a max 250 mc per realizzare volumi integrativi. Il volume degli annessi pertinenziali della residenza, in caso di demolizione, può essere recuperato per l’ampliamento del fabbricato principale in aggiunta all’incremento “una tantum”, con possibilità di ricavare una ulteriore unità immobiliare abitativa. 2.2 Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente precisando che non è consentito incrementare la superficie destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali. Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori ed a migliorare l’impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare processi produttivi. In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: - edificazione in aderenza al fabbricato principale, nel rispetto del distacco dai confini secondo codice civile, da altri edifici non inferiore a 10,00 m e da strade non meno di 5,00 m o secondo limite di rispetto, se superiore; - altezza non superiore a quella dell’edificio esistente più alto; - mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio esistente; - mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti. Il progetto dovrà contenere un’esaustiva documentazione fotografica dell’esterno dell’edificio oggetto dell’intervento e dell’intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata. 64 In particolare l’ampliamento “una tantum” per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che: 1. l’ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi; 2. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale; 3. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della viabilità e dell’ambiente che rendano incompatibile l’ampliamento e, in generale, il potenziamento dell’attività impropria. 2.3 E’ ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20 mc e di manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20 mq. La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie edificabile sull’area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai Confini (DC) e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile. Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00 m, dove fissato. Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza. 65 Allegato Si riportano di seguito per immediata e comoda lettura gli articoli delle Norme di Attuazione del PAI che interessano il territorio di S.Canzian d’Isonzo STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE P.A.I. (piano dell'Assetto Idrogeologico) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Natura del Piano 1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e BrentaBacchiglione, nel seguito “Piano”, è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell’art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, degli articoli 1 e 1 - bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 così come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998 ed ha valore di stralcio dei piani di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione interessante il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito “Regioni”. 2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnicooperativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino. Articolo 2 Obiettivi, finalità e contenuti del Piano 1. Il Piano si prefigge l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. 2. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le presenti Norme: regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto geologico o idraulico, oggetto di delimitazione del Piano; definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica e geologica. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Piano l’Autorità di Bacino può emanare direttive che: individuano criteri ed indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere, sugli alvei e sui versanti e di realizzazione di nuove opere; -individuano criteri ed indirizzi da rispettare per la progettazione e l’attuazione degli interventi di difesa; definiscono i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento nonché quelli per le opere di attraversamento; definiscono le modalità ed i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque meteoriche dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel reticolo idrografico. Il Piano contiene, sulla base delle conoscenze acquisite: 66 - l’individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità o rischio geologico ed idraulico; le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità; le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree classificate secondo i diversi gradi di pericolosità. Articolo 4 Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio 1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel punto 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio, per entrambe le quali valgono le medesime norme, nelle seguenti classi: pericolosità P1 (pericolosità moderata); P2 (pericolosità media); P3 (pericolosità elevata); P4 (pericolosità molto elevata). rischio R1 (rischio moderato); R2 (rischio medio); R3 (rischio elevato); R4 (rischio molto elevato). 2. Le aree a pericolosità o a rischio da valanga sono assoggettate alle norme previste per la medesima classe di pericolosità da frana. Articolo 8 Piani di Protezione Civile Nel predisporre i Piani urgenti di emergenza di cui al comma 4 art. 1 della L. 267/98, si deve provvedere a una specifica ricognizione degli insediamenti e delle strutture a rischio ricadenti entro aree classificate a pericolosità P4 molto elevata e P3 elevata e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi, provvedere a predisporre specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l’esposizione della popolazione e dei beni al pericolo, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva. TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA Articolo 9 Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga 1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione; 67 d) non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti; f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio; g) non aumentare il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata; h) non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e da valanga. 2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. 3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato: a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o valanghivi; b) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali; c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini; d) impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini; e) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose. 4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l’emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse. Articolo 10 Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1 1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 2. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1. Articolo 13 Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata –P4 1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di: a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri; d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 68 e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse; g) interventi di demolizione senza ricostruzione; h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili); i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici; j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse; k) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi. 4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri. 5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di: a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334; d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità. 7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi. Articolo 16 Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti 1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione 69 territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano. 2. Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative. Articolo 17 Misure di tutela nelle aree fluviali 1. Nelle more dell’emanazione del piano stralcio delle fasce di pertinenza fluviali, fermo restando l’efficacia di esistenti misure di salvaguardia o di norme di piano, i territori compresi all’interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituenti la rete idrografica dei bacini idrografici del Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, sono classificati nel grado di pericolosità idraulica P4 e pertanto per gli stessi valgono le corrispondenti norme previste nel presente Piano. 2. Fanno eccezione a quanto sopra richiamato i territori compromessi da edificazioni esistenti alla data di adozione del progetto di Piano per i quali l’autorità idraulica competente, sulla base di comprovate ed idonee documentazioni storiche, riferite ad eventi alluvionali, o attraverso adeguate analisi idrodinamiche e valutazioni delle difese esistenti, per una razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, può proporre all’Autorità di bacino l’inserimento nella classe di pericolosità P3. 3. Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino, su parere conforme del Comitato Tecnico, assume gli eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio e li sottopone all’approvazione del Comitato Istituzionale 4. A parziale deroga di quanto previsto dalle norme corrispondenti alla pericolosità idraulica P4, nelle aree predette, è permessa la presenza di eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni: - assunzione dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell’Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l’eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi dal territorio intrarginale; - rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l’assetto ambientale e paesaggistico dell’ambito fluviale interessato. 5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, nell’ambito delle perimetrazioni cartografiche definite in occasione delle conferenze programmatiche di cui al precedente art. 7, saranno anche contestualmente identificati, per i corsi d’acqua principali o ritenuti preminenti, in termini di rischio idrogeologico, le sponde, le rive o gli argini. 6. Per la delimitazione delle aree a pericolosità e del rischio idrogeologico del restante reticolo idrografico, l’Autorità di Bacino può avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni locali. Tali perimetrazioni, sentite le competenti Regioni, saranno successivamente integrate nel P.A.I. con le procedure previste dalla legge. 70 TITOLO III MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO Articolo 18 Programmi di intervento 1. I programmi di intervento sono redatti, nei limiti dei finanziamenti disponibili, sulla base degli interventi previsti dal Piano e sulla base delle ulteriori necessità di manutenzione riscontrate, tenendo conto delle finalità di cui al Piano medesimo e del grado di rischio riscontrato. 2. I programmi di cui al comma precedente riguardano principalmente le seguenti categorie di intervento: -manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti; -opere di sistemazione e difesa del suolo; -interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti; -opere di bonifica idraulica e di difesa idraulico - forestale; -opere di sistemazione, ripascimento e valorizzazione dei litorali; -adeguamento delle opere viarie di attraversamento. 3. I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto: -del grado di rischio dell’area interessata; -di situazioni di urgenza e indifferibilità dell’opera; -del beneficio conseguente all’attuazione dell’intervento; -della possibilità di ricorrere a capitali privati; -del grado di affinamento progettuale dell’intervento. 4. I programmi sono approvati dall'Autorità di bacino con deliberazione del Comitato Istituzionale, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati 71