N° 641/10 - Comune di Pinerolo
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N° 641/10 - Comune di Pinerolo
N° 641/10 CITTA’ DI PINEROLO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINEROLO E L’A.S.D. SPORTING CLUB MANUTENZIONE PINEROLO ORDINARIA, PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CUSTODIA DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE E DEL GHIACCIO – PERIODO 1/7/2010 – 30/6/2015 – CODICE CIG 047302ID43. L’anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di novembre, in Pinerolo, in una sala del palazzo comunale. Tra il dottor Corrado CREPALDI, nato a Pinerolo il 29 settembre 1957, dirigente del settore istruzione/informativo del comune di Pinerolo, che interviene nel presente atto nella qualità anzidetta, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del vigente statuto comunale e, pertanto, a nome e per conto del comune che rappresenta (c.f. 01750860015), nel prosieguo denominato concedente; e la signora Lucilla MACCHIATI, nata a Monterubbiano (AP) il 22 agosto 1955, residente a Luserna San Giovanni (TO), strada Peyrot n° 10, che interviene nel presente atto nella qualità di presidente dell’associazione A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO, con sede legale in viale Grande Torino n° 2, Pinerolo e sede amministrativa in via Airali n° 13, Luserna San Giovanni (TO), nel prosieguo denominato concessionario (c.f. 94533290014) ed in rappresentanza della stessa, in virtù dei poteri conferiti dallo statuto; PREMESSO - che nella seduta della terza commissione consiliare tenutasi in data 15/6/2010 veniva espresso parere favorevole in ordine all’affidamento all’Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTING CLUB PINEROLO della gestione, 1 manutenzione ordinaria e programmata, nonché custodia dell’impianto sportivo comunale denominato “PALAZZO POLIFUNZIONALE E DEL GHIACCIO”; - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 28/6/2010, esecutiva ai sensi di legge, nel rispetto del “Regolamento per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali” (denominato nel corso del presente atto anche brevemente “Regolamento”), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15/6/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/3/2000, esecutive ai sensi di legge, si disponeva di procedere alla stipulazione della relativa convenzione; - che con determinazione del dirigente del settore istruzione/informativo adottata il 17/9/2010, registrata al n° 951 il 22 settembre successivo, esecutiva, fu approvato il testo della convenzione di cui trattasi e fu impegnata la spesa occorrente per la gestione. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE a nome e per conto del Comune di Pinerolo che rappresenta, concede alla signora Lucilla MACCHIATI, che a nome dell’associazione A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO accetta, la gestione del complesso sportivo denominato “PALAZZO POLIFUNZIONALE E DEL GHIACCIO”, ubicato in Pinerolo, Viale Grande Torino n° 2, alle condizioni qui di seguito riportate: Art. 1 - Oggetto e durata della concessione 1. Costituisce oggetto della concessione la gestione, manutenzione ordinaria e programmata, custodia del complesso sportivo denominato “PALAZZO POLIFUNZIONALE DEL GHIACCIO”, individuato nelle planimetrie allegate 2 al presente atto sotto le lettere A), B), C), D) e E), sottoscritte dalle parti. 2. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dal Palazzo Polifunzionale del Ghiaccio. 3. La concessione della gestione, con decorrenza dal 1° luglio 2010, avrà termine il 30 giugno 2015, per un totale di anni cinque. Il verbale di consegna del complesso, firmato da entrambe le parti, è conservato agli atti. 4. Il concessionario dovrà attuare a propria cura il seguente piano di miglioramento dell’impianto, secondo un cronoprogramma concordato con l’Amministrazione Comunale: redazione di uno studio di fattibilità relativo all’insediamento di impianto fotovoltaico, secondo le modalità operative dettagliate nel progetto di gestione acclarato al protocollo comuale al n° 20820 in data 8 giugno 2010; intervento volto a settoriare l’impianto elettrico e di riscaldamento (da effettuarsi entro il primo anno di gestione); arredo di spazi da utilizzare come palestre e centro benessere. 5. Il Comune di Pinerolo verserà all’associazione A.S.D. Sporting Club Pinerolo un contributo di gestione determinato come segue: Stagione sportiva 2010/2011: € 167.511,00 oltre I.V.A. 20%; Stagione sportiva 2011/2012: € 152.232,00 oltre I.V.A. 20%; Stagione sportiva 2012/2013: € 152.283,00 oltre I.V.A. 20%; Stagione sportiva 2013/2014: € 152.700,00 oltre I.V.A. 20%; Stagione sportiva 2014/2015: € 150.358,00 oltre I.V.A. 20%; previo accertamento da parte del concedente (un dipendente dell’ufficio tecnico ed un dipendente dell’ufficio sport) del regolare adempimento di tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla presente convenzione a carico della società. 3 Il pagamento del corrispettivo per la stagione 2010/2011 sarà corrisposto secondo le seguenti modalità: una prima tranche di € 23.500,00, IVA compresa, entro il 31 ottobre 2010; una seconda tranche di € 23.500,00, IVA compresa, entro il 31 dicembre 2010; e per la restante parte, a carico del bilancio 2011, con fatturazione bimestrale in tre rate di pari importo. A partire dalla stagione 2011/12, il pagamento del contributo di gestione sarà effettuato in rate di pari importo, previa emissione da parte del concessionario di regolare fattura con cadenza bimestrale. Il pagamento sarà sempre preceduto dall’accertamento di cui sopra. Contestualmente alla presentazione dell’ultima fattura riferita a ciascuna stagione sportiva (e comunque entro il 31 luglio di ogni anno), il concessionario dovrà presentare il rendiconto della gestione secondo le modalità dettagliate al successivo articolo 16. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione di fattura, presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT BANCA S.p.A.- filiale di Pinerolo, esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A.. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136. Nel caso in cui le transazioni relative al contratto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Art. 2 Attività ammesse 4 1. L’utilizzo del complesso sportivo riguarda gli sport su ghiaccio. E’ inoltre ammesso l’utilizzo polivalente dell’impianto nel periodo dal 6 maggio al 25 giugno di ciascun anno (senza ghiaccio) per l’organizzazione di iniziative in ambito sportivo, culturale, turistico, da effettuarsi anche in collaborazione con istituzioni scolastiche ed associazioni del territorio. Il concessionario si impegna, durante il periodo di gestione, a promuovere ed organizzare, presso l’impianto, le attività indicate nel progetto di gestione presentato in sede di offerta e conservato agli atti d’ufficio. 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1, ogni altra attività sportiva e/o collaterale è ammessa esclusivamente col consenso delle parti stipulanti, che si accordano sulle modalità esplicative delle attività. 3. Il concessionario, prima dell’inizio dell’attività, ha l’onere di verificare la regolare agibilità degli impianti esistenti. L’ente concedente deve altresì provvedere a rilasciare autorizzazioni, licenze ed atti similari di competenza, relativi alle stesse attività, secondo le norme vigenti. Art. 3 - Garanzie 1. Il concessionario, a garanzia della corretta gestione, ha costituito idonea cauzione mediante polizza fideiussoria n° 2010/2138239, rilasciata in data 29 ottobre 2010, dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino, agenzia di Pinerolo, fino alla concorrenza di € 46.505,00. 2. Il concessionario risponde: a) dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, fatta eccezione degli atti vandalici, terremoti, inondazioni e alluvioni; b) dei danni a terzi o cose di terzi procurati nel corso delle attività realizzate. A tal fine l’associazione A.S.D. Sporting Club Pinerolo dovrà stipulare 5 apposita polizza di assicurazione RCA con compagnia di primaria importanza, di valore congruo rispetto ai partecipanti alle attività esercitate presso l’impianto, dandone immediata comunicazione al concedente. 3. E’ fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei danneggiatori. Art. 4 - Modalità del servizio di gestione 1. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà provvedere: A) alla custodia diurna dell’impianto, facendo rispettare le norme impartite dall’Amministrazione Comunale, non oltre il normale orario di apertura del medesimo; B) all’apertura, chiusura ed assistenza dell’impianto mediante apposito personale secondo l’orario stabilito di comune accordo tra il Comune di Pinerolo e l’associazione A.S.D. Sporting Club Pinerolo. Il Comune si riserva il diritto di prorogare l’orario di chiusura in concomitanza di manifestazioni, tornei e/o altre particolari attività provvedendo a garantire la sorveglianza mediante personale proprio o di terzi organizzatori delle iniziative; C) all’ordinaria pulizia dei locali, nonché alla relativa manutenzione ordinaria ed alla manutenzione programmata, da effettuarsi conformemente a quanto indicato nel progetto di gestione ed, in ogni caso, in maniera atta a garantire una corretta ed efficiente manutenzione dell’impianto; D) alla gestione con cura e responsabilità dell’impianto, nonché a rispondere del comportamento del personale operante, di tutti i fatti di gestione degli impianti, se necessario, interrompendone l’uso in caso di gravi disfunzioni e segnalando immediatamente, e comunque non oltre il termine perentorio di 10 6 giorni, ogni difetto di funzionamento al Comune; E) all’informazione all’utenza (garantendo una presenza minima di addetti) circa l’uso e la disponibilità dell’impianto; F) al rispetto del calendario delle attività programmate e dell’orario; G) alla garanzia della presenza di addetti (prima, durante e dopo le gare di campionato o manifestazioni varie); H) alla verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell’intero complesso sportivo, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili. 2. Gli addetti di cui si parla nei capoversi precedenti dovranno essere in regola con le normative previdenziali e di sicurezza previste dal D. Lgs. n° 81/2008. Nulla potrà essere addebitato al concedente per mancata formazione/informazione sugli impianti da parte del concessionario. 3. Il concessionario non può variare la destinazione d’uso di tutto o parte dell’impianto né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del concedente. Art. 5 - Organizzazione delle attività ammesse 1. Nei confronti del concedente ogni incombenza, obbligo, onere relativi all’organizzazione delle attività ammesse sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario. 2. L’organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio. 7 3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l’attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, può, secondo il calendario stabilito, mettere in atto una serie di proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani e portatori di handicap. 4. Il concessionario dovrà improntare la gestione dell’impianto in modo da favorire, oltre alla pratica dello sport di prestazione, la pratica dello sport per tutti i cittadini, di ogni fascia di età. In particolare, la gestione dell’impianto dovrà tendere a far divenire l’impianto sportivo in oggetto un centro di aggregazione sportiva e non, promuovendo un utilizzo polivalente delle varie specialità del ghiaccio (curling, hockey, pattinaggio di figura, short track, wheelchair curling, sledge hockey) ed un utilizzo polivalente dell’impianto da parte di enti ed associazioni per progetti di varia tipologia, anche di natura culturale/turistica. La gestione dovrà inoltre essere improntata al perseguimento delle seguenti finalità: a) promozione e potenziamento della pratica sportiva degli sport su ghiaccio; b) offrire ai ragazzi proposte operative proponendo l’impianto quale centro di aggregazione per l’attività sportiva non solo agonistica, ma rivolta anche allo sport per tutti; c) sostenere i progetti sportivi e sociali dell’Amministrazione Comunale; d) incentivare la stretta sinergia tra sport disabili e normodotati, avvicinando il più possibile Federazione Sport Ghiaccio e Comitato Italiano Paralimpico; e) ottenere una conduzione economica dell’impianto con una diminuzione dei 8 costi a carico della Città di Pinerolo. Art. 6 - Programma, calendario ed orario delle attività 1. Il calendario e l’orario di fruizione del complesso sportivo sono stabiliti di comune accordo tra il Comune di Pinerolo e l’associazione A.S.D. Sporting Club Pinerolo e seguono la seguente impostazione di massima: - dal 1° luglio al 30 aprile di ciascuna stagione sportiva: utilizzo dell’impianto con ghiaccio (n. 300 giorni all’anno); - dal 1° al 5 maggio di ciascun anno: disallestimento del ghiaccio - dal 6 maggio al 25 giugno: uso polivalente dell’impianto senza ghiaccio (n. 55 giorni l’anno) - dal 26 al 30 giugno di ciascun anno: allestimento del ghiaccio. Per il primo anno di gestione, la data di avvio della stagione sportiva su ghiaccio è stabilita di comune accordo tra le parti. 2. Per fissare il calendario e l’orario di fruizione dell’impianto sportivo devono essere prese in considerazione tutte le domande presentate a mezzo richiesta scritta direttamente al concessionario, e p.c. al Comune di Pinerolo Ufficio Sport. Eventuali richieste pervenute al Comune - Ufficio Sport (anche quelle presentate da parte degli istituti scolastici), verranno comunicate all’Associazione A.S.D. Sporting club Pinerolo. 3. Il calendario definitivo relativo a ciascuna stagione sportiva potrà essere ridefinito in accordo tra le parti, al fine di stabilire le eventuali opportune e concordate modifiche, e sottoscritto dalle parti prima della sua entrata in vigore. Deve, inoltre, essere esposto all’ingresso dell’impianto sportivo, in luogo ben visibile. 4. L’orario di apertura dell’impianto 9 sarà quello indicato dal concessionario nel progetto di gestione (dalle ore 7.00 alle ore 23.00). In ogni caso, l’impianto dovrà essere aperto per almeno 10 ore giornaliere complessive, per 7 giorni alla settimana e dovrà essere garantita l’apertura mattutina per l’utilizzo da parte delle scuole. 5. Il calendario e gli orari di apertura giornalieri sono comunque subordinati a varianti concordate tra i contraenti per manifestazioni programmate dal Comune di Pinerolo o dall’Associazione A.S.D. Sporting Club Pinerolo. Inoltre, ad ogni inizio della stagione sportiva con ghiaccio, verrà determinato nel dettaglio il calendario definitivo che terrà conto di tutte le attività e degli eventuali periodi di inattività per manutenzione ordinaria e programmata, pulizie generali, ferie, ecc.. 6. L’impianto verrà utilizzato secondo le modalità di massima dettagliate nel progetto di gestione: utilizzo dell’impianto con ghiaccio (dal 1° luglio al 30 aprile): - dal 1° luglio al 31 agosto: stage federali con le varie specialità su ghiaccio in collaborazione con la Federazione Italiana Sport su ghiaccio e le società sportive del territorio; iniziative in sinergia con il territorio; organizzazione di attività di Estate Ragazzi e attività varie, anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; apertura serale dell’impianto al pubblico e nei week-end; organizzazione di almeno un evento di richiamo con atleti di alto livello; - dal 1° settembre al 30 aprile: attività societarie, attività per istituti scolastici, da ottobre ad aprile secondo il calendario scolastico; attività per il pubblico in orario serale nei week end e festività; manifestazioni federali (Campionati, tornei, esibizioni); organizzazione di almeno un evento di 10 richiamo con atleti di alto livello internazionale; utilizzo polivalente dell’impianto senza ghiaccio (dal 6 maggio al 25 giugno): disponibilità della struttura per associazioni, istituti scolastici per organizzazione di feste scolastiche, saggi di fine anno, manifestazioni varie. Art. 7 - Soggetti utilizzatori 1. Il concessionario, secondo le modalità previste dalla presente convenzione, può ammettere alla fruizione dell’impianto sportivo, oltre ai soggetti di cui all’art. 10, comma 3, del Regolamento, tutti i soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club Pinerolo e della Federazione Italiana Sport Ghiaccio. 2. Il concessionario, prima di ammettere all’uso dell’impianto sportivo, deve accertarsi: - che siano state pagate le tariffe in vigore; - che siano presenti, per i minorenni, i necessari accompagnatori in grado di assumersi ogni responsabilità, compresi gli oneri assicurativi; - che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la regolare attività da svolgere. 3. L’ingresso all’impianto sportivo è libero per tutti i soci dell’associazione A.S.D. Sporting Club Pinerolo ed è ammesso ai soggetti di cui al punto 1), previa programmata prenotazione, che deve avvenire con almeno 48 ore di anticipo. 4. Il Comune di Pinerolo, come precisato al successivo art. 19, ha diritto di disporre gratuitamente dell’impianto sportivo per manifestazioni proprie o da lui patrocinate e per attività sportive delle scuole, compatibilmente con il programma e calendario di cui all’art. 6. 11 Art. 8 - Uso del complesso sportivo - luoghi aperti al pubblico 1. Ogni responsabilità relativa alla gestione dell’attività (es. assicurazione e attestazioni mediche) é a carico delle associazioni o società sportive fruitrici. 2. Le prenotazioni dell’impianto sportivo sono curate dal concessionario, che le annota su specifico registro o file informatico da esibire al concedente ogni qualvolta questi ne faccia richiesta. 3. Il concessionario, in ogni circostanza, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare all’intero impianto sportivo il decoro, l’igiene e la funzionalità dello stesso. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento. 4. Gli impianti sono da considerarsi luoghi aperti al pubblico; in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana e le disposizioni in merito alla gestione della sicurezza. 5. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario. 6. Il Comune di Pinerolo è tenuto a fornire gli atti relativi alla regolarità degli immobili e degli impianti secondo le vigenti normative in materia di sicurezza. Art. 9 - Addetti 1. L’impianto sportivo di cui alla presente convenzione richiede, per un corretto funzionamento, il seguente mansionario degli addetti: - responsabile della gestione; - responsabile della contabilità; - responsabile della sicurezza; - addetti/e all’assistenza e alla prenotazione; 12 - addetti/e alla manutenzione ordinaria e programmata. 2. Nello specifico, lo staff che il concessionario si impegna ad impiegare presso la struttura comprende: - personale amministrativo (1 addetto p.t.); - personale per coordinamento della gestione dell’impianto (1 addetto p.t.); - personale per svolgimento attività con istituzioni scolastiche; - istruttori, tecnici ed allenatori; - incarico a ditta esterna per gestione tecnica del ghiaccio (incluso allestimento e disallestimento), manutenzione ordinaria, pulizia, servizio cassa. Art. 10 - Sorveglianza 1. I locali di pertinenza e/o di servizio esistenti possono essere utilizzati dal concessionario anche come sede societaria, o come segreteria. Deve essere comunque costituito un apposito ufficio (anche in altro luogo), in cui deve essere conservata la documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di personale preposto e previa apposita richiesta. 2. Nei locali adibiti ad attività sportive, è vietato l’esercizio di commerci e di qualsiasi altra attività professionale, ad esclusione dei locali adibiti a bar, sede societaria e degli spazi disponibili presso l’impianto non adibiti all’attività sportiva su ghiaccio. 3. E’ vietato tenere all’interno degli impianti animali pericolosi; è consentito tenere animali da custodia. 4. Tutti gli addetti operanti negli impianti sportivi devono tenere un comportamento corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è 13 tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata. Art. 11 - Consumi, imposte e tasse 1. Il concessionario deve provvedere al pagamento totale delle bollette inerenti i consumi di acqua, gas, energia elettrica, ecc.. 2. Le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare dell’impianto sportivo sono a carico del concessionario. 3. Il concessionario dovrà tenere specifica contabilità, supportata da documentazione dimostrativa, dei consumi di cui al presente articolo. Detta contabilità dovrà essere esibita al concedente ogni anno alla presentazione del bilancio ed, inoltre, ad ogni sua richiesta. 4. Sono, altresì, a carico del concessionario ogni imposta e tassa previste. Art. 12 - Manutenzione, pulizia, miglioramenti, gestione della sicurezza 1. Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la pulizia ordinaria e programmata dell’impianto sportivo. 2. La manutenzione straordinaria e le opere di miglioramento sono da individuare di volta in volta, previo accordo tra le parti. 3. Il concessionario ha l’obbligo di segnalare al concedente ogni fatto ed ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa interferire sul regolare funzionamento del servizio. In caso contrario ne risponderà al concedente anche in termini di perdita di valore dell’immobile per degrado manutentivo. 4. Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. Nessun obbligo può derivare ad alcuna delle parti se l’accordo manca. Il concedente 14 non può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le norme sulla contabilità pubblica. Le opere eseguite dal concessionario ed autorizzate dal concedente entreranno a far parte del patrimonio comunale e, all’atto della scadenza della concessione, il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l’esecuzione delle opere citate. La successiva eventuale realizzazione di nuove opere migliorative è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del concedente. Art. 13 - Attività economiche collaterali 1. Al concessionario è consentito, nell’ambito dell’impianto sportivo, sugli appositi spazi previsti: - il diritto di esclusiva della pubblicità, con l’installazione all’interno degli impianti di cartelli e/o striscioni pubblicitari, da esercitare mediante apposita convenzione da stipularsi direttamente con le ditte interessate; - l’allestimento di un punto bar-ristoro; - l’allestimento, previo accordo con il concedente, di spazi dedicati a palestre/ centro benessere. 2. Il concessionario individua, nelle allegate planimetrie, appositi locali dell’impianto sportivo (una sala al piano secondo di 25 mq. circa a scelta tra quelle identificate come “ufficio 2”, “ufficio 4”, “ufficio 5” ed una sala al piano terzo –angolo sud-est, di 80 mq. circa, identificata come “sala associazioni”), da adibire a sede dall’Amministrazione delle Comunale, associazioni applicando sportive alle locali stesse un segnalate canone preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale. Il canone di locazione, di spettanza del concessionario, da richiedersi per l’affitto di entrambe le sale suddette non potrà in ogni caso essere superiore all’importo di 15 Euro 2.500/anno, in base all’applicazione dei canoni stabiliti dalla Giunta Comunale per la locazione di fabbricati di proprietà comunale. Il canone suddetto è comprensivo di ogni altro onere. 3. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie, senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma. 4. Gli utili delle attività previste dal presente articolo costituiscono attività da indicare nel bilancio della gestione. 5. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della presente convenzione. Deve essere garantita la piena disponibilità di persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata della convenzione. Art. 14 - Gestione economica 1. Il concessionario deve gestire l’impianto attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al migliore utilizzo della struttura, secondo quanto indicato nel progetto di gestione, deve porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività, con l’obiettivo di conseguire il pareggio del bilancio. 2. Lo stesso concessionario deve tenere una contabilità conforme alle vigenti norme in relazione alla forma societaria, della quale il concedente può prendere visione. Lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l’esercizio del controllo al concedente, secondo le seguenti linee fondamentali della forma di bilancio: Entrate: utilizzo dell’impianto; canoni pubblicitari; contributi pubblici e privati finalizzati alla gestione; apporto valore volontario; canoni di locazione spazi; altre entrate (specificare). 16 Uscite: spese organizzative e di amministrazione; pulizia: personale/materiale; sorveglianza; acqua; energia elettrica; riscaldamento; telefono; assicurazione; tasse pubblicità; tassa raccolta rifiuti; manutenzione ordinaria; manutenzione programmata; altro (specificare). 3. Ogni movimento contabile di cui al comma precedente deve trovare dimostrazione in specifica documentazione allegata. Art. 15 - Bilancio preventivo Il concessionario deve presentare al concedente, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno in corso relativo alla gestione dell’impianto. Per il primo anno di gestione il bilancio andrà presentato entro due mesi dall’avvio della gestione. Art. 16 - Rendiconto della gestione 1. Entro il 31 luglio di ogni anno il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell’anno precedente corredato da adeguata documentazione. 2. Il rendiconto dev’essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente; la chiara dimostrazione, risultante dal rendiconto, che il concessionario si è avvalso dell’attività del volontariato e si è concretamente attivato per raggiungere la massima redditività dell’impianto; il rilievo avuto nella gestione da attività con ingresso gratuito. 3. L’eventuale avanzo di bilancio sarà utilizzato per essere reinvestito in opere di miglioramento dell’impianto o nella promozione sportiva. Art. 17 - Commissione paritetica 17 1. E’ costituita una Commissione Paritetica formata da: - assessore allo sport – presidente; - due rappresentanti dell’amministrazione comunale, designati dalla competente commissione consiliare; - due rappresentanti dell’associazione concessionaria, con il compito del controllo sui rendiconti finanziari e sull’applicazione della presente convenzione. 2. La Giunta Comunale prenderà atto, con proprio provvedimento, della costituzione della commissione e di eventuali sostituzioni dei suoi componenti in caso di decadenza o dimissioni o altre simili cause. Art. 18 - Tariffe 1. Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo con ghiaccio sono determinate, come indicato nel progetto di gestione presentato dal concessionario, in base alla fascia oraria di utilizzo dell’impianto come di seguito specificato: - fascia oraria ore 07.00 – 08.00: € 29,00 - fascia oraria ore 09.00 – 15.00: € 58,00 - fascia oraria ore 15.00 – 17.00: € 77,00 - fascia oraria ore 17.00 – 21.00: € 96,00 - fascia oraria ore 21.00 – 23.00: € 67,00 Sono inoltre determinate come segue le tariffe per le partite: - partite di hockey categorie giovanili e serie C: € 216,00 - partite di hockey con pubblico pagante o non pagante: da € 300,00 ad € 1.500,00 (a seconda della categoria, del livello della manifestazione e della fascia oraria di utilizzo). 18 Le tariffe si intendono IVA compresa. 2. Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo senza ghiaccio sono determinate di comune accordo fra il concedente ed il concessionario e sono approvate con deliberazione del competente organo comunale. 3. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono concordati con il concessionario. Sono possibili corrispettivi d’uso e tariffe regolate da apposite convenzioni per richieste di utilizzi particolari in accordo con il Comune di Pinerolo. 4. Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario. 5. Il tariffario in vigore deve essere esposto all’ingresso dell’impianto sportivo, deve essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal concedente e dallo stesso concessionario. 6. Eventuali variazioni alle suddette dovranno essere autorizzate dal concedente. Art. 19 - Uso comunale 1. Il concessionario si impegna a realizzare presso l’impianto sportivo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, attività e/o progetti dalla stessa promosse/i anche in sinergia con soggetti terzi. In ogni caso, il concessionario si impegna ad attribuire a titolo gratuito alla Città di Pinerolo un numero di ore complessive di utilizzo dell’impianto sportivo pari ad almeno 20 (venti), per lo svolgimento della manifestazione “Sportivamente Insieme” e simili, con priorità di scelta delle fasce orarie. 2. Il giorno e le ore di utilizzo da parte del concedente devono essere concordate con il concessionario. Non possono coincidere con gare sportive 19 già programmate ed a tale fine devono essere richieste al concessionario, di norma, con un anticipo di almeno 30 giorni. 3. L’utilizzo di cui al presente articolo è gratuito e nessun obbligo a carico del concessionario previsto dalla presente convenzione viene meno. Può essere stabilito un eventuale contributo a parziale sostegno economico, da concordare di volta in volta, per le iniziative e manifestazioni di cui al comma 1. Art. 20 - Riconsegna del complesso sportivo 1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione deve avvenire l’atto di riconsegna al concedente dell’impianto sportivo, nelle forme previste dall’art. 17 del Regolamento. 2. L’impianto deve essere restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento dovuto all’uso. 3. I beni del concessionario, di regola, sono a suo carico esclusivo e per tale motivo non possono figurare tra le voci di bilancio della gestione. Solo nel caso in cui tali beni e miglioramenti dovessero configurarsi essenziali alla funzionalità dell’impianto, il concedente può autorizzare il concessionario ad inserirli tra le voci in uscita del bilancio della gestione. 4. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di cui alla presente convenzione, ogni danno accertato comporta per il concessionario l’obbligo di risarcimento. Il concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze da risarcire. 5. Nel caso di cessazione il concedente potrà disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione. Art. 21 - Decadenza della concessione 20 1. Il concessionario decade dalla concessione della gestione nei casi previsti dall’art. 18, comma 2, del Regolamento. 2. La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale con deliberazione da notificare al concessionario. Art. 22 - Revoca della concessione 1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei casi previsti dall’art. 18, comma 3, del Regolamento. 2. L’atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario, che nel termine di 30 giorni può produrre giustificazione. 3. La revoca della concessione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso. 4. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell’atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo di cui all’art. 20 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca. 5. Salvo motivi d’urgenza, la revoca potrà essere disposta con decorrenza dalla scadenza dell’anno sportivo in corso. Art. 23 - Risoluzione per inadempimento Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 4, del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali. Art. 24 - Diritto di recesso del concessionario 1. Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 5, del Regolamento. 2. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l’obbligazione per il concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale pari al cinquanta per cento dell’ammontare del danno. 21 Art. 25 - Penalità Per i fatti di cui all’art. 19, comma 1, del Regolamento, l’Amministrazione Comunale applica una penale, previa contestazione scritta, notificata al concessionario. Il concessionario ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di contestazione. Art. 26 - Spese contrattuali - elezione di domicilio 1. Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario. 2. Ai fini dell’esecuzione del presente atto le parti dichiarano di eleggere, ad ogni effetto di legge, domicilio speciale presso la segreteria del Comune di Pinerolo. Art. 27 - Controversie 1. Tutte le controversie che potessero insorgere nell’interpretazione ed attuazione della presente convenzione sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo con l’accordo delle parti stesse. In caso di disaccordo la decisione, su iniziativa della parte più diligente, sarà devoluta al presidente del Tribunale di Pinerolo. Il Collegio Arbitrale deciderà sulla scorta delle norme di cui all’art. 806 e seguenti del Codice Civile. 2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Pinerolo. Art. 28 - Gestione della sicurezza 1. Il concessionario dell’impianto sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. A tal fine può anche avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, previa comunicazione scritta delle relative generalità al concedente, che deve essere presente durante lo 22 svolgimento delle attività sportive, organizzate dall’associazione A.S.D. Sporting Club Pinerolo. 2. Per garantire la corretta gestione della sicurezza occorre: - effettuare controlli per prevenire gli incendi; - informare gli utenti sulle procedure da seguire in caso di incendio; - garantire la manutenzione e l’efficienza dell’impianto. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si richiama al rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 81/2008. Art. 29 – Clausola speciale Il concessionario è tenuto ad allestire presso l’impianto sportivo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Museo del post-olimpico. La concessione degli spazi adibiti a tale uso è totalmente gratuita. Art. 30 – Disposizione finale Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale, alle norme di legge ed alle disposizioni del Regolamento comunale per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali. ***** La presente scrittura privata, trattando prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è registrabile solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Letto, confermato e sottoscritto. P. IL COMUNE DI PINEROLO 23 IL CONCESSIONARIO 24