N° 641/10 - Comune di Pinerolo

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N° 641/10 - Comune di Pinerolo
N° 641/10
CITTA’ DI PINEROLO
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINEROLO E L’A.S.D.
SPORTING
CLUB
MANUTENZIONE
PINEROLO
ORDINARIA,
PER
LA
GESTIONE,
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA E CUSTODIA DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE
E DEL GHIACCIO – PERIODO 1/7/2010 – 30/6/2015 – CODICE CIG
047302ID43.
L’anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di novembre, in Pinerolo,
in una sala del palazzo comunale.
Tra il dottor Corrado CREPALDI, nato a Pinerolo il 29 settembre 1957,
dirigente del settore istruzione/informativo del comune di Pinerolo, che
interviene nel presente atto nella qualità anzidetta, ai sensi dell’art. 60, comma
4, del vigente statuto comunale e, pertanto, a nome e per conto del comune
che rappresenta (c.f. 01750860015), nel prosieguo denominato concedente;
e la signora Lucilla MACCHIATI, nata a Monterubbiano (AP) il 22 agosto
1955, residente a Luserna San Giovanni (TO), strada Peyrot n° 10, che
interviene nel presente atto nella qualità di presidente dell’associazione A.S.D.
SPORTING CLUB PINEROLO, con sede legale in viale Grande Torino n° 2,
Pinerolo e sede amministrativa in via Airali n° 13, Luserna San Giovanni (TO),
nel prosieguo denominato concessionario (c.f. 94533290014) ed in
rappresentanza della stessa, in virtù dei poteri conferiti dallo statuto;
PREMESSO
- che nella seduta della terza commissione consiliare tenutasi in data 15/6/2010
veniva espresso parere favorevole in ordine all’affidamento all’Associazione
Sportiva Dilettantistica SPORTING CLUB PINEROLO della gestione,
1
manutenzione ordinaria e programmata, nonché custodia dell’impianto
sportivo comunale denominato “PALAZZO POLIFUNZIONALE E DEL
GHIACCIO”;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 28/6/2010, esecutiva
ai sensi di legge, nel rispetto del “Regolamento per la concessione della
gestione di impianti sportivi comunali” (denominato nel corso del presente atto
anche brevemente “Regolamento”), approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 15/6/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 21/3/2000, esecutive ai sensi di legge, si disponeva di
procedere alla stipulazione della relativa convenzione;
- che con determinazione del dirigente del settore istruzione/informativo
adottata il 17/9/2010, registrata al n° 951 il 22 settembre successivo, esecutiva,
fu approvato il testo della convenzione di cui trattasi e fu impegnata la spesa
occorrente per la gestione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
a nome e per conto del Comune di
Pinerolo che rappresenta, concede alla signora Lucilla MACCHIATI, che a
nome dell’associazione A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO accetta, la
gestione
del
complesso
sportivo
denominato
“PALAZZO
POLIFUNZIONALE E DEL GHIACCIO”, ubicato in Pinerolo, Viale Grande
Torino n° 2, alle condizioni qui di seguito riportate:
Art. 1 - Oggetto e durata della concessione
1. Costituisce oggetto della concessione la gestione, manutenzione ordinaria e
programmata, custodia del complesso sportivo denominato “PALAZZO
POLIFUNZIONALE DEL GHIACCIO”, individuato nelle planimetrie allegate
2
al presente atto sotto le lettere A), B), C), D) e E), sottoscritte dalle parti.
2. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dal Palazzo
Polifunzionale del Ghiaccio.
3. La concessione della gestione, con decorrenza dal 1° luglio 2010, avrà
termine il 30 giugno 2015, per un totale di anni cinque. Il verbale di consegna
del complesso, firmato da entrambe le parti, è conservato agli atti.
4. Il concessionario dovrà attuare a propria cura il seguente piano di
miglioramento dell’impianto, secondo un cronoprogramma concordato con
l’Amministrazione Comunale:

redazione di uno studio di fattibilità relativo all’insediamento di
impianto fotovoltaico, secondo le modalità operative dettagliate nel progetto di
gestione acclarato al protocollo comuale al n° 20820 in data 8 giugno 2010;

intervento volto a settoriare l’impianto elettrico e di riscaldamento (da
effettuarsi entro il primo anno di gestione);

arredo di spazi da utilizzare come palestre e centro benessere.
5. Il Comune di Pinerolo verserà
all’associazione A.S.D. Sporting Club
Pinerolo un contributo di gestione determinato come segue:

Stagione sportiva 2010/2011: € 167.511,00 oltre I.V.A. 20%;

Stagione sportiva 2011/2012: € 152.232,00 oltre I.V.A. 20%;

Stagione sportiva 2012/2013: € 152.283,00 oltre I.V.A. 20%;

Stagione sportiva 2013/2014: € 152.700,00 oltre I.V.A. 20%;

Stagione sportiva 2014/2015: € 150.358,00 oltre I.V.A. 20%;
previo accertamento da parte del concedente (un dipendente dell’ufficio
tecnico ed un dipendente dell’ufficio sport) del regolare adempimento di tutti
gli obblighi ed oneri previsti dalla presente convenzione a carico della società.
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Il pagamento del corrispettivo per la stagione 2010/2011 sarà corrisposto
secondo le seguenti modalità:

una prima tranche di € 23.500,00, IVA compresa, entro il 31 ottobre
2010;

una seconda tranche di € 23.500,00, IVA compresa, entro il 31
dicembre 2010;
e per la restante parte, a carico del bilancio 2011, con fatturazione bimestrale
in tre rate di pari importo.
A partire dalla stagione 2011/12, il pagamento del contributo di gestione sarà
effettuato in rate di pari importo, previa emissione da parte del concessionario
di regolare fattura con cadenza bimestrale. Il pagamento sarà sempre
preceduto dall’accertamento di cui sopra. Contestualmente alla presentazione
dell’ultima fattura riferita a ciascuna stagione sportiva (e comunque entro il 31
luglio di ogni anno), il concessionario dovrà presentare il rendiconto della
gestione secondo le modalità dettagliate al successivo articolo 16.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione di fattura,
presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT BANCA S.p.A.- filiale di
Pinerolo, esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una
banca o presso la società Poste Italiane S.p.A.. L’appaltatore, con la
sottoscrizione del presente contratto, assume espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°
136. Nel caso in cui le transazioni relative al contratto vengano eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto deve
intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 2 Attività ammesse
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1. L’utilizzo del complesso sportivo riguarda gli sport su ghiaccio. E’ inoltre
ammesso l’utilizzo polivalente dell’impianto nel periodo dal 6 maggio al 25
giugno di ciascun anno (senza ghiaccio) per l’organizzazione di iniziative in
ambito sportivo, culturale, turistico, da effettuarsi anche in collaborazione con
istituzioni scolastiche ed associazioni del territorio.
Il concessionario si impegna, durante il periodo di gestione, a promuovere ed
organizzare, presso l’impianto, le attività indicate nel progetto di gestione
presentato in sede di offerta e conservato agli atti d’ufficio.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1, ogni altra attività
sportiva e/o collaterale è ammessa esclusivamente col consenso delle parti
stipulanti, che si accordano sulle modalità esplicative delle attività.
3. Il concessionario, prima dell’inizio dell’attività, ha l’onere di verificare la
regolare agibilità degli impianti esistenti. L’ente concedente deve altresì
provvedere a rilasciare autorizzazioni, licenze ed atti similari di competenza,
relativi alle stesse attività, secondo le norme vigenti.
Art. 3 - Garanzie
1. Il concessionario, a garanzia della corretta gestione, ha costituito idonea
cauzione mediante polizza fideiussoria n° 2010/2138239, rilasciata in data 29
ottobre 2010, dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in
Torino, agenzia di Pinerolo, fino alla concorrenza di € 46.505,00.
2. Il concessionario risponde:
a) dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, fatta eccezione
degli atti vandalici, terremoti, inondazioni e alluvioni;
b) dei danni a terzi o cose di terzi procurati nel corso delle attività realizzate.
A tal fine l’associazione A.S.D. Sporting Club Pinerolo dovrà stipulare
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apposita polizza di assicurazione RCA con compagnia di primaria importanza,
di valore congruo rispetto ai partecipanti alle attività esercitate presso
l’impianto, dandone immediata comunicazione al concedente.
3. E’ fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei
danneggiatori.
Art. 4 - Modalità del servizio di gestione
1. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente
convenzione, dovrà provvedere:
A) alla custodia diurna dell’impianto, facendo rispettare le norme impartite
dall’Amministrazione Comunale, non oltre il normale orario di apertura del
medesimo;
B) all’apertura, chiusura ed assistenza dell’impianto mediante apposito
personale secondo l’orario stabilito di comune accordo tra il Comune di
Pinerolo e l’associazione A.S.D. Sporting Club Pinerolo. Il Comune si riserva
il diritto di prorogare l’orario di chiusura in concomitanza di manifestazioni,
tornei e/o altre particolari attività provvedendo a garantire la sorveglianza
mediante personale proprio o di terzi organizzatori delle iniziative;
C) all’ordinaria pulizia dei locali, nonché alla relativa manutenzione ordinaria
ed alla manutenzione programmata, da effettuarsi conformemente a quanto
indicato nel progetto di gestione ed, in ogni caso, in maniera atta a garantire
una corretta ed efficiente manutenzione dell’impianto;
D) alla gestione con cura e responsabilità dell’impianto, nonché a rispondere
del comportamento del personale operante, di tutti i fatti di gestione degli
impianti, se necessario, interrompendone l’uso in caso di gravi disfunzioni e
segnalando immediatamente, e comunque non oltre il termine perentorio di 10
6
giorni, ogni difetto di funzionamento al Comune;
E) all’informazione all’utenza (garantendo una presenza minima di addetti)
circa l’uso e la disponibilità dell’impianto;
F) al rispetto del calendario delle attività programmate e dell’orario;
G) alla garanzia della presenza di addetti (prima, durante e dopo le gare di
campionato o manifestazioni varie);
H) alla verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell’intero
complesso sportivo, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi
straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e
gestionale ritenuti utili.
2. Gli addetti di cui si parla nei capoversi precedenti dovranno essere in
regola con le normative previdenziali e di sicurezza previste dal D. Lgs. n°
81/2008. Nulla potrà essere addebitato al concedente per mancata
formazione/informazione sugli impianti da parte del concessionario.
3. Il concessionario non può variare la destinazione d’uso di tutto o parte
dell’impianto né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva
autorizzazione del concedente.
Art. 5 - Organizzazione delle attività ammesse
1. Nei confronti del concedente ogni incombenza, obbligo, onere relativi
all’organizzazione delle attività ammesse sono a carico e sotto la responsabilità
del concessionario.
2. L’organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza
ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza;
chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo è infatti da
considerarsi fruitore di pubblico servizio.
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3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l’attività agonistica o
semplicemente sportiva dei propri associati, può, secondo il calendario
stabilito, mettere in atto una serie di proposte rispondenti alle esigenze di
formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie
relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani,
adulti, anziani e portatori di handicap.
4. Il concessionario dovrà improntare la gestione dell’impianto in modo da
favorire, oltre alla pratica dello sport di prestazione, la pratica dello sport per
tutti i cittadini, di ogni fascia di età. In particolare, la gestione dell’impianto
dovrà tendere a far divenire l’impianto sportivo in oggetto un centro di
aggregazione sportiva e non, promuovendo un utilizzo polivalente delle varie
specialità del ghiaccio (curling, hockey, pattinaggio di figura, short track,
wheelchair curling, sledge hockey) ed un utilizzo polivalente dell’impianto da
parte di enti ed associazioni per progetti di varia tipologia, anche di natura
culturale/turistica.
La gestione dovrà inoltre essere improntata al perseguimento delle seguenti
finalità:
a) promozione e potenziamento della pratica sportiva degli sport su ghiaccio;
b) offrire ai ragazzi proposte operative proponendo l’impianto quale centro di
aggregazione per l’attività sportiva non solo agonistica, ma rivolta anche allo
sport per tutti;
c) sostenere i progetti sportivi e sociali dell’Amministrazione Comunale;
d) incentivare la stretta sinergia tra sport disabili e normodotati, avvicinando il
più possibile Federazione Sport Ghiaccio e Comitato Italiano Paralimpico;
e) ottenere una conduzione economica dell’impianto con una diminuzione dei
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costi a carico della Città di Pinerolo.
Art. 6 - Programma, calendario ed orario delle attività
1.
Il calendario e l’orario di fruizione del complesso sportivo sono stabiliti
di comune accordo tra il Comune di Pinerolo e l’associazione A.S.D. Sporting
Club Pinerolo e seguono la seguente impostazione di massima:
-
dal 1° luglio al 30 aprile di ciascuna stagione sportiva: utilizzo
dell’impianto con ghiaccio (n. 300 giorni all’anno);
-
dal 1° al 5 maggio di ciascun anno: disallestimento del ghiaccio
-
dal 6 maggio al 25 giugno: uso polivalente dell’impianto senza
ghiaccio (n. 55 giorni l’anno)
-
dal 26 al 30 giugno di ciascun anno: allestimento del ghiaccio.
Per il primo anno di gestione, la data di avvio della stagione sportiva su
ghiaccio è stabilita di comune accordo tra le parti.
2.
Per fissare il calendario e l’orario di fruizione dell’impianto sportivo
devono essere prese in considerazione tutte le domande presentate a mezzo
richiesta scritta direttamente al concessionario, e p.c. al Comune di Pinerolo Ufficio Sport. Eventuali richieste pervenute al Comune - Ufficio Sport (anche
quelle presentate da parte degli istituti scolastici), verranno comunicate
all’Associazione A.S.D. Sporting club Pinerolo.
3.
Il calendario definitivo relativo a ciascuna stagione sportiva potrà
essere ridefinito in accordo tra le parti, al fine di stabilire le eventuali
opportune e concordate modifiche, e sottoscritto dalle parti prima della sua
entrata in vigore. Deve, inoltre, essere esposto all’ingresso dell’impianto
sportivo, in luogo ben visibile.
4.
L’orario
di
apertura
dell’impianto
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sarà
quello
indicato
dal
concessionario nel progetto di gestione (dalle ore 7.00 alle ore 23.00). In ogni
caso, l’impianto dovrà essere aperto per almeno 10 ore giornaliere
complessive, per 7 giorni alla settimana e dovrà essere garantita l’apertura
mattutina per l’utilizzo da parte delle scuole.
5.
Il calendario e gli orari di apertura giornalieri sono comunque
subordinati a varianti concordate tra i contraenti per manifestazioni
programmate dal Comune di Pinerolo o dall’Associazione A.S.D. Sporting
Club Pinerolo. Inoltre, ad ogni inizio della stagione sportiva con ghiaccio,
verrà determinato nel dettaglio il calendario definitivo che terrà conto di tutte
le attività e degli eventuali periodi di inattività per manutenzione ordinaria e
programmata, pulizie generali, ferie, ecc..
6.
L’impianto verrà utilizzato secondo le modalità di massima dettagliate
nel progetto di gestione:

utilizzo dell’impianto con ghiaccio (dal 1° luglio al 30 aprile):
-
dal 1° luglio al 31 agosto: stage federali con le varie specialità su
ghiaccio in collaborazione con la Federazione Italiana Sport su ghiaccio e le
società sportive del territorio; iniziative in sinergia con il territorio;
organizzazione di attività di Estate Ragazzi e attività varie, anche in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale; apertura serale dell’impianto
al pubblico e nei week-end; organizzazione di almeno un evento di richiamo
con atleti di alto livello;
-
dal 1° settembre al 30 aprile: attività societarie, attività per istituti
scolastici, da ottobre ad aprile secondo il calendario scolastico; attività per il
pubblico in orario serale nei week end e festività; manifestazioni federali
(Campionati, tornei, esibizioni); organizzazione di almeno un evento di
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richiamo con atleti di alto livello internazionale;

utilizzo polivalente dell’impianto senza ghiaccio (dal 6 maggio al 25
giugno): disponibilità della struttura per associazioni, istituti scolastici per
organizzazione di feste scolastiche, saggi di fine anno, manifestazioni varie.
Art. 7 - Soggetti utilizzatori
1. Il concessionario, secondo le modalità previste dalla presente convenzione,
può ammettere alla fruizione dell’impianto sportivo, oltre ai soggetti di cui
all’art. 10, comma 3, del Regolamento, tutti i soci dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Sporting Club Pinerolo e della Federazione Italiana Sport
Ghiaccio.
2. Il concessionario, prima di ammettere all’uso dell’impianto sportivo, deve
accertarsi:
-
che siano state pagate le tariffe in vigore;
-
che siano presenti, per i minorenni, i necessari accompagnatori in grado di
assumersi ogni responsabilità, compresi gli oneri assicurativi;
-
che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la
regolare attività da svolgere.
3. L’ingresso all’impianto sportivo è libero per tutti i soci dell’associazione
A.S.D. Sporting Club Pinerolo ed è ammesso ai soggetti di cui al punto 1),
previa programmata prenotazione, che deve avvenire con almeno 48 ore di
anticipo.
4. Il Comune di Pinerolo, come precisato al successivo art. 19, ha diritto di
disporre gratuitamente dell’impianto sportivo per manifestazioni proprie o da
lui patrocinate e per attività sportive delle scuole, compatibilmente con il
programma e calendario di cui all’art. 6.
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Art. 8 - Uso del complesso sportivo - luoghi aperti al pubblico
1. Ogni responsabilità relativa alla gestione dell’attività (es. assicurazione e
attestazioni mediche) é a carico delle associazioni o società sportive fruitrici.
2. Le prenotazioni dell’impianto sportivo sono curate dal concessionario, che
le annota su specifico registro o file informatico da esibire al concedente ogni
qualvolta questi ne faccia richiesta.
3. Il concessionario, in ogni circostanza, salvi i casi di forza maggiore, deve
assicurare all’intero impianto sportivo il decoro, l’igiene e la funzionalità dello
stesso. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in
qualsiasi momento.
4. Gli impianti sono da considerarsi luoghi aperti al pubblico; in essi sono
applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in
particolare, il regolamento di polizia urbana e le disposizioni in merito alla
gestione della sicurezza.
5. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il
concessionario.
6. Il Comune di Pinerolo è tenuto a fornire gli atti relativi alla regolarità degli
immobili e degli impianti secondo le vigenti normative in materia di sicurezza.
Art. 9 - Addetti
1.
L’impianto sportivo di cui alla presente convenzione richiede, per un
corretto funzionamento, il seguente mansionario degli addetti:
- responsabile della gestione;
- responsabile della contabilità;
- responsabile della sicurezza;
- addetti/e all’assistenza e alla prenotazione;
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- addetti/e alla manutenzione ordinaria e programmata.
2.
Nello specifico, lo staff che il concessionario si impegna ad impiegare
presso la struttura comprende:
- personale amministrativo (1 addetto p.t.);
- personale per coordinamento della gestione dell’impianto (1 addetto p.t.);
- personale per svolgimento attività con istituzioni scolastiche;
- istruttori, tecnici ed allenatori;
- incarico a ditta esterna per gestione tecnica del ghiaccio (incluso allestimento
e disallestimento), manutenzione ordinaria, pulizia, servizio cassa.
Art. 10 - Sorveglianza
1. I locali di pertinenza e/o di servizio esistenti possono essere utilizzati dal
concessionario anche come sede societaria, o come segreteria. Deve essere
comunque costituito un apposito ufficio (anche in altro luogo), in cui deve
essere conservata la documentazione inerente la gestione. La suddetta
documentazione può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo
di personale preposto e previa apposita richiesta.
2. Nei locali adibiti ad attività sportive, è vietato l’esercizio di commerci e di
qualsiasi altra attività professionale, ad esclusione dei locali adibiti a bar, sede
societaria e degli spazi disponibili presso l’impianto non adibiti all’attività
sportiva su ghiaccio.
3. E’ vietato tenere all’interno degli impianti animali pericolosi; è consentito
tenere animali da custodia.
4. Tutti gli addetti operanti negli impianti sportivi devono tenere un
comportamento corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione
necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è
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tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.
Art. 11 - Consumi, imposte e tasse
1. Il concessionario deve provvedere al pagamento totale delle bollette
inerenti i consumi di acqua, gas, energia elettrica, ecc..
2. Le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al
funzionamento
regolare
dell’impianto
sportivo
sono
a
carico
del
concessionario.
3. Il concessionario dovrà tenere specifica contabilità, supportata da
documentazione dimostrativa, dei consumi di cui al presente articolo. Detta
contabilità dovrà essere esibita al concedente ogni anno alla presentazione del
bilancio ed, inoltre, ad ogni sua richiesta.
4. Sono, altresì, a carico del concessionario ogni imposta e tassa previste.
Art. 12 - Manutenzione, pulizia, miglioramenti, gestione della sicurezza
1. Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, la
manutenzione programmata e la pulizia ordinaria e programmata dell’impianto
sportivo.
2. La manutenzione straordinaria e le opere di miglioramento sono da
individuare di volta in volta, previo accordo tra le parti.
3. Il concessionario ha l’obbligo di segnalare al concedente ogni fatto ed ogni
deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa
interferire sul regolare funzionamento del servizio. In caso contrario ne
risponderà al concedente anche in termini di perdita di valore dell’immobile per
degrado manutentivo.
4. Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. Nessun
obbligo può derivare ad alcuna delle parti se l’accordo manca. Il concedente
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non può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le
norme sulla contabilità pubblica. Le opere eseguite dal concessionario ed
autorizzate dal concedente entreranno a far parte del patrimonio comunale e,
all’atto della scadenza della concessione, il concessionario non potrà vantare
alcunché nei confronti del concedente per l’esecuzione delle opere citate. La
successiva eventuale realizzazione di nuove opere migliorative è subordinata
all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del concedente.
Art. 13 - Attività economiche collaterali
1. Al concessionario è consentito, nell’ambito dell’impianto sportivo, sugli
appositi spazi previsti:
- il diritto di esclusiva della pubblicità, con l’installazione all’interno degli
impianti di cartelli e/o striscioni pubblicitari, da esercitare mediante apposita
convenzione da stipularsi direttamente con le ditte interessate;
- l’allestimento di un punto bar-ristoro;
- l’allestimento, previo accordo con il concedente, di spazi dedicati a palestre/
centro benessere.
2. Il concessionario individua, nelle allegate planimetrie, appositi locali
dell’impianto sportivo (una sala al piano secondo di 25 mq. circa a scelta tra
quelle identificate come “ufficio 2”, “ufficio 4”, “ufficio 5” ed una sala al piano
terzo –angolo sud-est, di 80 mq. circa, identificata come “sala associazioni”),
da
adibire
a
sede
dall’Amministrazione
delle
Comunale,
associazioni
applicando
sportive
alle
locali
stesse
un
segnalate
canone
preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale. Il canone di
locazione, di spettanza del concessionario, da richiedersi per l’affitto di
entrambe le sale suddette non potrà in ogni caso essere superiore all’importo di
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Euro 2.500/anno, in base all’applicazione dei canoni stabiliti dalla Giunta
Comunale per la locazione di fabbricati di proprietà comunale. Il canone
suddetto è comprensivo di ogni altro onere.
3. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al
quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze
necessarie, senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma.
4. Gli utili delle attività previste dal presente articolo costituiscono attività da
indicare nel bilancio della gestione.
5. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella
della presente convenzione. Deve essere garantita la piena disponibilità di
persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata della convenzione.
Art. 14 - Gestione economica
1. Il concessionario deve gestire l’impianto attivandosi concretamente per la
promozione di iniziative che tendano al migliore utilizzo della struttura,
secondo quanto indicato nel progetto di gestione, deve porre in essere tutti gli
accorgimenti necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima
economicità e redditività, con l’obiettivo di conseguire il pareggio del bilancio.
2. Lo stesso concessionario deve tenere una contabilità conforme alle vigenti
norme in relazione alla forma societaria, della quale il concedente può prendere
visione. Lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni
movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l’esercizio del controllo
al concedente, secondo le seguenti linee fondamentali della forma di bilancio:
Entrate: utilizzo dell’impianto; canoni pubblicitari; contributi pubblici e privati
finalizzati alla gestione; apporto valore volontario; canoni di locazione spazi; altre
entrate (specificare).
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Uscite: spese organizzative e di amministrazione; pulizia: personale/materiale;
sorveglianza; acqua; energia elettrica; riscaldamento; telefono; assicurazione;
tasse pubblicità; tassa raccolta rifiuti; manutenzione ordinaria; manutenzione
programmata; altro (specificare).
3. Ogni movimento contabile di cui al comma precedente deve trovare
dimostrazione in specifica documentazione allegata.
Art. 15 - Bilancio preventivo
Il concessionario deve presentare al concedente, entro il 31 luglio di ogni anno,
il bilancio preventivo dell’anno in corso relativo alla gestione dell’impianto. Per
il primo anno di gestione il bilancio andrà presentato entro due mesi dall’avvio
della gestione.
Art. 16 - Rendiconto della gestione
1. Entro il 31 luglio di ogni anno il concessionario presenta al concedente il
rendiconto della gestione dell’anno precedente corredato da adeguata
documentazione.
2. Il rendiconto dev’essere accompagnato da una relazione illustrativa
dell’andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere
tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente;
la chiara dimostrazione, risultante dal rendiconto, che il concessionario si è
avvalso dell’attività del volontariato e si è concretamente attivato per
raggiungere la massima redditività dell’impianto; il rilievo avuto nella gestione
da attività con ingresso gratuito.
3. L’eventuale avanzo di bilancio sarà utilizzato per essere reinvestito in
opere di miglioramento dell’impianto o nella promozione sportiva.
Art. 17 - Commissione paritetica
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1. E’ costituita una Commissione Paritetica formata da:
-
assessore allo sport – presidente;
-
due
rappresentanti
dell’amministrazione
comunale,
designati
dalla
competente commissione consiliare;
-
due rappresentanti dell’associazione concessionaria,
con il compito del controllo sui rendiconti finanziari e sull’applicazione della
presente convenzione.
2. La Giunta Comunale prenderà atto, con proprio provvedimento, della
costituzione della commissione e di eventuali sostituzioni dei suoi componenti
in caso di decadenza o dimissioni o altre simili cause.
Art. 18 - Tariffe
1. Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo con ghiaccio sono
determinate, come indicato nel progetto di gestione presentato dal
concessionario, in base alla fascia oraria di utilizzo dell’impianto come di
seguito specificato:
-
fascia oraria ore 07.00 – 08.00: € 29,00
-
fascia oraria ore 09.00 – 15.00: € 58,00
-
fascia oraria ore 15.00 – 17.00: € 77,00
-
fascia oraria ore 17.00 – 21.00: € 96,00
-
fascia oraria ore 21.00 – 23.00: € 67,00
Sono inoltre determinate come segue le tariffe per le partite:
- partite di hockey categorie giovanili e serie C: € 216,00
- partite di hockey con pubblico pagante o non pagante: da € 300,00 ad €
1.500,00 (a seconda della categoria, del livello della manifestazione e della
fascia oraria di utilizzo).
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Le tariffe si intendono IVA compresa.
2. Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo senza ghiaccio sono
determinate di comune accordo fra il concedente ed il concessionario e sono
approvate con deliberazione del competente organo comunale.
3. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal
concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono concordati con il
concessionario. Sono possibili corrispettivi d’uso e tariffe regolate da apposite
convenzioni per richieste di utilizzi particolari in accordo con il Comune di
Pinerolo.
4. Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario.
5.
Il tariffario in vigore deve essere esposto all’ingresso dell’impianto
sportivo, deve essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal concedente e
dallo stesso concessionario.
6.
Eventuali variazioni alle suddette dovranno essere autorizzate dal
concedente.
Art. 19 - Uso comunale
1. Il concessionario si impegna a realizzare presso l’impianto sportivo, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, attività e/o progetti dalla
stessa promosse/i anche in sinergia con soggetti terzi. In ogni caso, il
concessionario si impegna ad attribuire a titolo gratuito alla Città di Pinerolo
un numero di ore complessive di utilizzo dell’impianto sportivo pari ad almeno
20 (venti), per lo svolgimento della manifestazione “Sportivamente Insieme” e
simili, con priorità di scelta delle fasce orarie.
2. Il giorno e le ore di utilizzo da parte del concedente devono essere
concordate con il concessionario. Non possono coincidere con gare sportive
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già programmate ed a tale fine devono essere richieste al concessionario, di
norma, con un anticipo di almeno 30 giorni.
3. L’utilizzo di cui al presente articolo è gratuito e nessun obbligo a carico del
concessionario previsto dalla presente convenzione viene meno. Può essere
stabilito un eventuale contributo a parziale sostegno economico, da concordare
di volta in volta, per le iniziative e manifestazioni di cui al comma 1.
Art. 20 - Riconsegna del complesso sportivo
1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione deve
avvenire l’atto di riconsegna al concedente dell’impianto sportivo, nelle forme
previste dall’art. 17 del Regolamento.
2. L’impianto deve essere restituito nello stato in cui è stato consegnato,
salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
3. I beni del concessionario, di regola, sono a suo carico esclusivo e per tale
motivo non possono figurare tra le voci di bilancio della gestione. Solo nel
caso in cui tali beni e miglioramenti dovessero configurarsi essenziali alla
funzionalità dell’impianto, il concedente può autorizzare il concessionario ad
inserirli tra le voci in uscita del bilancio della gestione.
4. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di cui alla presente
convenzione, ogni danno accertato comporta per il concessionario l’obbligo di
risarcimento. Il concedente non procede allo svincolo della cauzione in
presenza di pendenze da risarcire.
5. Nel caso di cessazione il concedente potrà disporre che il concessionario
prosegua nel servizio per il tempo necessario ad assumere i provvedimenti per
la regolare continuazione della gestione.
Art. 21 - Decadenza della concessione
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1. Il concessionario decade dalla concessione della gestione nei casi previsti
dall’art. 18, comma 2, del Regolamento.
2. La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale con deliberazione da
notificare al concessionario.
Art. 22 - Revoca della concessione
1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei casi previsti
dall’art. 18, comma 3, del Regolamento.
2. L’atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario,
che nel termine di 30 giorni può produrre giustificazione.
3. La revoca della concessione è disposta con deliberazione della Giunta
Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso.
4. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell’atto di
revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del
complesso sportivo di cui all’art. 20 e la presentazione del bilancio consuntivo,
a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.
5. Salvo motivi d’urgenza, la revoca potrà essere disposta con decorrenza dalla
scadenza dell’anno sportivo in corso.
Art. 23 - Risoluzione per inadempimento
Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 4, del Regolamento per la
concessione degli impianti sportivi comunali.
Art. 24 - Diritto di recesso del concessionario
1. Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 5, del Regolamento.
2. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta
l’obbligazione per il concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento
di una penale pari al cinquanta per cento dell’ammontare del danno.
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Art. 25 - Penalità
Per i fatti di cui all’art. 19, comma 1, del Regolamento, l’Amministrazione
Comunale applica una penale, previa contestazione scritta, notificata al
concessionario. Il concessionario ha la facoltà di presentare le sue
controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di contestazione.
Art. 26 - Spese contrattuali - elezione di domicilio
1. Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione
sono a carico del concessionario.
2. Ai fini dell’esecuzione del presente atto le parti dichiarano di eleggere, ad
ogni effetto di legge, domicilio speciale presso la segreteria del Comune di
Pinerolo.
Art. 27 - Controversie
1. Tutte le controversie che potessero insorgere nell’interpretazione ed
attuazione della presente convenzione sono devolute al giudizio di un collegio
arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il
terzo con l’accordo delle parti stesse. In caso di disaccordo la decisione, su
iniziativa della parte più diligente, sarà devoluta al presidente del Tribunale di
Pinerolo. Il Collegio Arbitrale deciderà sulla scorta delle norme di cui all’art.
806 e seguenti del Codice Civile.
2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Pinerolo.
Art. 28 - Gestione della sicurezza
1. Il concessionario dell’impianto sportivo è responsabile del mantenimento
delle condizioni di sicurezza. A tal fine può anche avvalersi di una persona
appositamente incaricata o di un suo sostituto, previa comunicazione scritta
delle relative generalità al concedente, che deve essere presente durante lo
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svolgimento delle attività sportive, organizzate dall’associazione A.S.D.
Sporting Club Pinerolo.
2. Per garantire la corretta gestione della sicurezza occorre:
- effettuare controlli per prevenire gli incendi;
- informare gli utenti sulle procedure da seguire in caso di incendio;
- garantire la manutenzione e l’efficienza dell’impianto.
Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si richiama
al rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 81/2008.
Art. 29 – Clausola speciale
Il concessionario è tenuto ad allestire presso l’impianto sportivo, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Museo del post-olimpico.
La concessione degli spazi adibiti a tale uso è totalmente gratuita.
Art. 30 – Disposizione finale
Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti dichiarano di
riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale, alle norme di
legge ed alle disposizioni del Regolamento comunale per la concessione della
gestione di impianti sportivi comunali.
*****
La presente scrittura privata, trattando prestazioni soggette all’imposta sul
valore aggiunto, è registrabile solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.
P. IL COMUNE DI PINEROLO
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IL CONCESSIONARIO
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