regolamento per l`insediamento e l`esercizio di rimesse e depositi di

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regolamento per l`insediamento e l`esercizio di rimesse e depositi di
All. A della Del. CC 08 del 30/03/2016
F.to Avv. Salvatore Curaba
COMUNE DI VIZZOLA TICINO
Provincia di Varese
REGOLAMENTO PER
L’INSEDIAMENTO E L’ESERCIZIO
DI RIMESSE E DEPOSITI DI
VEICOLI
(DPR 480/2001)
Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 30/03/2016
Pubblicato all’Albo Pretorio dal 13/04/2016 al 28/04/2016_
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, redatto ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, disciplina l’insediamento, nel territorio comunale, delle attività di rimessa e deposito di
veicoli, quali attività economiche, di cui al D.P.R. 19/12/2001, n. 480, e del T.U.L.P.S. R.D.
18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del presente regolamento si intende:
1. per rimessa - il ricovero di veicoli su superficie coperta o scoperta connesso ad attività
di parcheggio;
2. per deposito – il ricovero dei propri mezzi su superficie coperta e/o scoperta senza
accesso del pubblico;
3. per superficie adibita a rimessa e/o deposito – la frazione di area di cui al successivo
punto 4 adibita all'esercizio dell'attività, compresi gli spazi di manovra e gli spazi adibiti
alle eventuali opere edilizie accessorie;
4. per area la somma delle superfici di cui al punto 3;
5. per rimesse/depositi temporanei le attività disciplinate dal successivo art. 6.
ART.2 – NORME PER L’INSEDIAMENTO
L’insediamento delle attività di rimesse e depositi, di cui all’art.1, è consentito in aree ed
immobili urbanisticamente compatibili ed è subordinato al rispetto della normativa edilizia,
igienico sanitaria, ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, nonché alle
norme stabilite dal Codice della Strada in materia di viabilità per i soli accessi carrai.
L’utilizzo di dette aree è ammesso su superfici chiuse (rimesse) o scoperte (a cielo
aperto).
Inoltre, fatte salve le attività di cui all’art. 1.5, per le quali è previsto il solo obbligo di
identificare l’area mediante ausili quali, a titolo esemplificativo, paletti, nastro, rete di
cantiere, ecc (ausili che consentano la vigilanza sull’area e che, al contempo, permettano
la facile rimozione alla fine dell’attività temporanea), le restanti rimesse/depositi dovranno
essere idoneamente sistemate e recintate.
ART.3 – INIZIO ATTIVITA’
L’inizio di nuove attività, il subingresso, il trasferimento in altre zone, l’ampliamento e la
riduzione delle attività esistenti, è soggetto, ai sensi del D.P.R. 480/2001, a Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) redatta ai sensi dell’art.19 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e può essere intrapresa dalla data del
deposito, mediante procedure telematiche ai sensi del DPR 160/2010, della Segnalazione
Certificata, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici in relazione all’entità
delle opere eventualmente necessarie alla sistemazione dell’immobile o dell’area.
Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per utilizzo temporaneo di cui al successivo art.
6, non costituenti apertura di unità locale in forma permanente, dovranno essere
trasmesse a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla PEC dello Sportello Unico Attività
Produttive, e dovranno obbligatoriamente essere firmate digitalmente dal Titolare/Legale
Rappresentante o dal Professionista Incaricato con Delega SUAP.
ART.4 – SUBINGRESSI
Il subingresso in proprietà, in gestione, o per causa di morte, è soggetto a segnalazione
preventiva al Comune, con le modalità stabilite dall’art. 19 L. 241/90 (S.C.I.A.) e del D.P.R.
160/2010, e dà diritto immediato all’avvio dell’attività di impresa.
ART.5 – VARIAZIONI
Le aziende esercenti l’attività, di cui al presente regolamento, hanno l’obbligo di
comunicare le variazioni al Comune avvalendosi della S.C.I.A. (cessioni di quote,
variazione legale rappresentante, ecc…).
ART.6 – UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE DA ADIBIRE A RIMESSA E/O DEPOSITO
L’utilizzo di aree da adibire a rimessa e/o deposito temporaneo è consentita per un
periodo di tempo non superiore a 90 giorni nell’anno solare nelle aree del Tessuto Urbano
Consolidato (TUC) per le quali le vigenti NTA del Piano delle Regole del PGT non vietano
espressamente tale fattispecie. Ogni singola richiesta non potrà superare i 60 giorni
continuativi.
L’utilizzo di dette aree è ammesso su superfici chiuse o scoperte.
Al fine di limitare l’impatto di tali attività all’interno del TUC negli ambiti compatibili con
presenza di funzioni prevalentemente residenziali, le singole SCIA non potranno
interessare superfici complessive maggiori di mq. 3.000.
Nel caso in cui la singola SCIA interessasse anche aree non contigue, la superficie
massima di mq. 3.000 sarà riferita alla sommatoria delle singole superfici adibite a
rimesse/depositi temporanei.
Con l’espressa finalità di tutela dell’ambiente urbano e con l’obiettivo di garantire ordine e
razionalità all’assetto del territorio, in funzione delle effettive esigenze di tutela
dell’ambiente urbano e mantenimento di un ordinato assetto del territorio sotto il profilo
della viabilità, la SCIA non potrà riguardare aree (cfr. art. 1.4) poste a distanza inferiore a
m. 500 da altre rimesse/depositi già esistenti (temporanei e non) e regolarmente assentiti.
A tal proposito, tra la documentazione da allegare alla SCIA, dovrà essere presentata
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’avente titolo dichiara di
conoscere il presente regolamento.
L'attività temporanea di rimessa o deposito di cui al presente regolamento è soggetta ai
pareri vincolanti del Settore Gestione Territorio e del Servizio di Polizia Locale.
L’attività non potrà arrecare danni per rumori molesti, vibrazioni, esalazioni, nei confronti
degli insediamenti esistenti.
Per l’utilizzo di dette aree, fermo restando il rispetto di quanto disposto dal precedente
art.2, il denunciante dovrà versare una somma forfettizzata a titolo di rimborso dei
maggiori costi a carico del Comune per manutenzione strade, pulizia, vigilanza e
quant’altro derivante dall’attività in questione, come di seguito indicato:
a. per richieste fino a 60 giorni sulla stessa area, il rimborso dei costi di € 2,00 (due/00) al
metro quadrato;
b. per richieste successive, sulla stessa area, fino al raggiungimento dei 90 giorni
consentiti, ulteriori € 2,00 (due/00) al metro quadrato, anche se a cavallo di due anni
solari, purché l’attività abbia inizio nell’anno solare in corso.
Per le somme dovute, a titolo di rimborso dei maggiori costi a carico del Comune, non è
ammessa la rateizzazione.
Le attestazioni dell’avvenuto pagamento dovranno essere obbligatoriamente allegate alla
S.C.I.A., le stesse somme non potranno essere oggetto di richiesta di rimborso per
mancato utilizzo delle aree dichiarate.
Parimenti, non potranno essere accettate richieste di riutilizzo/storno di tali somme per
mancato utilizzo delle aree dichiarate, se non comunicate per iscritto tempestivamente
all’ufficio comunale competente entro due giorni dalla data di deposito della S.C.I.A.
ART.7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA S.C.I.A.
Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a rimesse/depositi non temporanei,
dovrà essere allegata obbligatoriamente la documentazione meglio precisata nella sezione
specifica del sito istituzionale (Sito SUAP).
Analogamente, per i casi riguardanti S.C.I.A. per utilizzo temporaneo di aree da adibire a
rimessa e/o deposito di cui al precedente art. 6, andrà allegata la documentazione meglio
precisata nella sezione specifica del sito istituzionale (Sito SUAP).
Nel caso di S.C.I.A. presentate in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 6,
interessanti medesime superfici/aree come definite all’art. 1.3 e 1.4, identico numero di
veicoli stoccati, e, in generale, comportanti identici impatti sull’assetto del territorio, salve
diverse disposizioni normative o regolamentari in materia, a corredo della S.C.I.A.
potranno essere ripresentate eventuali relazioni specialistiche, previste dalla normativa di
settore (es. relazione previsionale di impatto acustico, ecc.) già allegate in precedenza.
ART. 8 - SANZIONI
Chiunque eserciti l’attività di rimessa/deposito di veicoli ai sensi del presente regolamento
senza aver inoltrato la prescritta SCIA o, quando sia stato emesso un provvedimento di
divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il
titolo autorizzatorio sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 11
del r.d. 773/31 o in presenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia, è punito con la
sanzione amministrativa prevista dall’art. 17 bis, comma 1 del regione decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).
Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e
17 quater del r.d. 773/1931.
Il procedimento per l’applicazione di tutte le sanzioni è regolato dalla legge regionale 1
febbraio 2012, n. 1.
Il controllo è demandato al Comando di Polizia Locale.
Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i
proventi.
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE – ADEGUAMENTI – ABROGRAZIONI DI NORME
PREVIGENTI
Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione nelle forme
stabilite dalla legge.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento
per l’utilizzo temporaneo di aree da adibire a rimessa e/o parcheggio approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2011.