111111111 - TFA - Associazione per la Tutela degli Investitori in

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111111111 - TFA - Associazione per la Tutela degli Investitori in
LETTERA DI ISTRUZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI
Egregi Signori Obbligazionisti,
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Dopo il rifiuto della Repubblica Argentina di negoziare in buona fede la ristrutturazione dei prestiti obbligazionari ottenuti dagli investitori
italiani, la TFA, con l’assistenza dei propri legali di fiducia, ha vagliato le diverse possibili strategie di protezione degli obbligazionisti,
individuando quale strumento più idoneo di tutela una particolare forma di arbitrato internazionale istituito presso l’“International Centre for
the Settlement of Investment Disputes” (“ICSID”).
Di seguito forniamo alcune informazioni essenziali sull’arbitrato ICSID e su ciò che gli obbligazionisti italiani dovranno fare per partecipare
a tale arbitrato.
1.
CHE COS’È L’ICSID?
L’ICSID (www.worldbank.org/icsid) è un organismo internazionale, istituito a Washington nel 1966 presso la Banca Mondiale per la
gestione di controversie relative ad investimenti effettuati da cittadini di un Paese Membro della Convenzione ICSID in un altro Paese
Membro dell’ICSID.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, l’ICSID assolve la duplice funzione di assicurare agli investitori stranieri una forma di
protezione del proprio diritto a veder riconosciuto un equo trattamento da parte dei Paesi stranieri presso i quali l’investimento è stato fatto e
di apprestare uno strumento per la pronta risoluzione delle dispute nei confronti di detti Paesi qualora detto trattamento sia stato negato.
Il ricorso a questa forma di tutela giudiziale è consentita qualora lo Stato in cui è stato effettuato l’investimento e l’investitore straniero
prestino il proprio consenso a rivolgersi all’ICSID perché sia risolta la controversia sorta tra loro. Il consenso dello Stato estero può essere
prestato a mezzo di un apposito trattato bilaterale stipulato tra il Paese da cui “proviene” l’investitore e quello in cui è stato fatto
l’investimento.
Nel caso in questione, il ricorso a tale arbitrato viene proposto per far valere gli impegni assunti dalla Repubblica Argentina nell’apposito
Trattato Bilaterale stipulato con il nostro Paese il 22 maggio 1990.
2.
CHE COSA PREVEDE IL TRATTATO BILATERALE ITALIA-ARGENTINA ?
A mezzo del Trattato Bilaterale tra Italia e Argentina, i due Stati si sono impegnati a promuovere e, soprattutto, proteggere gli investimenti
realizzati sul proprio territorio da soggetti nazionali dell’altro Stato contraente. In particolare, le obbligazioni emesse dalla Repubblica
Argentina si considerano come un “investimento” effettuato nel territorio argentino. Pertanto, il mancato riconoscimento da parte della
Repubblica Argentina di un trattamento equo, l’espropriazione, il mancato pagamento di quanto dovuto ed il rifiuto di negoziare in buona
fede la ristrutturazione dei prestiti obbligazionari ottenuti dagli investitori italiani hanno costituito una violazione del citato Trattato.
L’Argentina aveva assunto con lo Stato italiano l’obbligo di non adottare alcun provvedimento che potesse limitare i diritti dei cittadini
italiani che avessero investito nel territorio argentino. Nel caso poi in cui fossero sopraggiunte gravi esigenze di interesse nazionale che
avessero costretto l’Argentina ad espropriare o in altro modo privare gli obbligazionisti italiani della titolarità delle proprie obbligazioni,
l’Argentina si impegnava a risarcire il danno causato direttamente ai singoli investitori.
A mezzo del Trattato, infine, i due Stati contraenti sono impegnati reciprocamente a riconoscere il diritto dell’investitore di rivolgersi
all’ICSID, nell’ipotesi in cui fosse insorta una controversia relativa agli investimenti.
3.
QUALI SONO I VANTAGGI DI TALE INIZIATIVA?
Lo svolgimento di un arbitrato ICSID - organismo, come detto, operante sotto l’egida della Banca Mondiale - può dare agli investitori italiani
maggiori possibilità di ottenere il recupero parziale o totale delle somme ad essi dovute dall’Argentina (a differenza di quanto potrebbe
accadere nel caso di sentenza di condanna emessa da una corte o di un tribunale ordinario, specialmente se non argentini). Infatti, il rifiuto di
ottemperare ad un lodo emesso da un tribunale arbitrale ICSID costituirebbe una grave violazione dei principi che legano la comunità dei
Paesi Membri della Convenzione ICSID e potrebbe compromettere l’accesso a finanziamenti erogati dalla Banca Mondiale come anche dal
Fondo Monetario Internazionale. Inoltre, tutti i Paesi Membri sono tenuti a dare pronta esecuzione ai lodi ICSID. La TFA, una volta ottenuto
il lodo arbitrale, si adopererà per dar seguito alla sua esecuzione anche presso i 150 Stati membri dell’ICSID.
Inoltre, l’adesione all’iniziativa nonché l’attività della TFA e dei consulenti dalla stessa nominati è totalmente gratuita per
l’obbligazionista.
4.
QUALI SONO I REQUISITI POSTI DAL TRATTATO BILATERALE ITALIA-ARGENTINA PER INIZIARE UN ARBITRATO ICSID?
Sono ammessi all’arbitrato ICSID i cittadini italiani che:
(a) siano titolari di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina;
(b) abbiano la nazionalità italiana e non abbiano la nazionalità Argentina o la doppia nazionalità italo-argentina;
(c) non abbiano mantenuto il proprio domicilio in Argentina per più di due anni prima di effettuare l’investimento in titoli
obbligazionari argentini;
(d) abbiano acquistato le proprie obbligazioni prima del 23 dicembre 2001, giorno in cui l’Argentina dichiarò formalmente di non
poter ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai propri obbligazionisti;
(e) non abbiano aderito all’Offerta Pubblica di Scambio della Repubblica Argentina presentata al mercato italiano nel gennaio 2005.
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LETTERA DI ISTRUZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI
5.
LA DIFESA DINNANZI ALL’ICSID
Con l’aiuto dei propri legali italiani, “Grimaldi ed Associati”, la TFA ha scelto quale difensore nella procedura arbitrale lo studio legale
americano “White & Case LLP”, dotato di particolare esperienza nell’ambito delle controversie tra investitori stranieri e Paesi Membri
dell’ICSID.
Pertanto, da un lato White & Case agirà come unico difensore in giudizio di tutti gli obbligazionisti che firmeranno la procura alle liti,
dall’altro “Grimaldi e Associati” proseguirà la propria attività di assistenza legale “extra-giudiziale” già da tempo fornita alla TFA.
6.
COME
ADERIRE ALL’INIZIATIVA - I MODULI 1,
2 E 3 ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA.
L’iniziativa è destinata agli obbligazionisti che abbiano conferito alla TFA entro il 30 giugno 2004 il mandato al fine di negoziare con
l’Argentina la ristrutturazione delle proprie obbligazioni. La compilazione dei moduli allegati è necessaria per fornire tutte le informazioni
utili a dimostrare il possesso da parte Vostra di quei requisiti (essenzialmente, lo si ripete: nazionalità italiana, domicilio e titolarità dei Vostri
bonds) necessari per poter far parte del gruppo di investitori italiani che inizieranno l’arbitrato ICSID. Tali moduli contengono anche
l’autorizzazione da parte Vostra ai legali di “White & Case” di coordinarsi direttamente con la TFA.
Vi invitiamo a completare i moduli in questione con estrema cura ed in maniera esaustiva ed a presentare tutta la documentazione
richiesta. La raccolta dei moduli e della documentazione sarà effettuata dalla TFA tramite la Vostra banca depositaria dei titoli
obbligazionari nel periodo compreso tra il 27 marzo 2006 ed il 27 aprile 2006.
Nel caso in cui i conti di deposito titoli nei quali sono registrate le Vostre obbligazioni siano cointestati, anche i cointestatari
dovranno firmare le presenti Istruzioni ed i Moduli secondo quanto indicato nei Moduli stessi.
La TFA è perfettamente consapevole che la raccolta di alcuni dei documenti può comportare per Voi alcune difficoltà, ma l’acquisizione dei
documenti richiesti è essenziale ai fini della protezione dei Vostri interessi. Aiutateci, dunque, a tutelare il più possibile i Vostri diritti.
Dovrete presentare tutti i documenti richiesti nei Moduli, in originale o in copia come meglio ivi specificato, già in Vostro possesso o che
potrete richiedere presso gli uffici competenti.
Ricordate sempre che ogni futura variazione delle informazioni che ci fornirete attraverso il Modulo 3 ci dovrà essere immediatamente
comunicata rivolgendoVi alle Vostre banche depositarie dei titoli obbligazionari.
Una volta completati e sottoscritti i Moduli 1, 2 e 3 qui allegati e raccolta la documentazione in essi individuata, Vi preghiamo di presentare
tutto il materiale alla Vostra banca depositaria dei Vostri titoli obbligazionari. Sarà cura della TFA provvedere alla loro raccolta e gestione.
Modulo 1
Con tale modulo ciascun obbligazionista italiano conferisce allo studio legale White & Case un’apposita “procura alle liti” (unitamente a tutti
gli altri obbligazionisti).
L’originale è redatto in inglese e, una volta da Voi sottoscritto, sarà raccolto dalle banche italiane e spedito ai Vostri difensori statunitensi.
Per agevolare la comprensione del contenuto di tale procura (in inglese, “Power of Attorney”) la TFA ha riportato, a lato del testo in inglese,
la traduzione in lingua italiana.
Modulo 2
La TFA - per poter coordinare l’avvio e le successive fasi dell’arbitrato ICSID ha predisposto un apposito contratto di mandato. Una lettura
attenta di questo contratto Vi permetterà di comprendere quali poteri conferirete alla TFA per consentirle di proseguire nel proprio ruolo di
assistenza agli investitori italiani. Tale mandato verrà conferito nell’interesse non solo Vostro, ma di tutti gli obbligazionisti italiani coinvolti
nell’operazione. Visto, infatti, l’alto numero di soggetti coinvolti (più di 200.000), è indispensabile che l’arbitrato ICSID sia coordinato da
un unico soggetto (la TFA) per permettere una difesa unitaria e coerente.
Modulo 3
Infine, oltre alla procura alle liti ed al mandato, troverete allegati sia alcuni questionari prestampati la cui compilazione è indispensabile al
fine di fornirci tutte le informazioni necessarie sia l’elenco della documentazione che dovrete produrre.
7.
CHI ASSUME I COSTI DELL’ARBITRATO ICSID E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ SVOLTA DALLA TFA?
Come detto al paragrafo 3, l’adesione all’iniziativa è totalmente gratuita per l’obbligazionista, fatti salvi i costi per l’acquisizione della
documentazione che dovrete produrre.
Ogni attività svolta nel vostro interesse direttamente dalla TFA, o dai consulenti di “Grimaldi ed Associati” e dai difensori di “White &
Case”, come anche l’attività svolta da qualsiasi altro consulente in futuro impiegato dalla TFA, saranno interamente remunerate dalla TFA.
Inoltre, ogni onere e costo derivante dall’arbitrato ICSID o da qualsiasi altra azione legale che la TFA potrà avviare quale Vostra mandataria
all’estero non comporterà alcun costo per Voi.
Infine, ogni importo che si riuscirà a recuperare all’esito dell’arbitrato ICSID o di ogni altra azione legale iniziata dalla TFA per Vostro conto
Vi verrà, per la quota di Vostra spettanza, accreditata sui conti correnti bancari aperti presso la Vostra banca depositaria.
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LETTERA DI ISTRUZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI
8. ALCUNE REGOLE DELL’AZIONE LEGALE PROGRAMMATA DALLA TFA DA TENERE BENE A MENTE.
Nel rispetto della trasparenza che da sempre ha contraddistinto l’attività di tutela degli obbligazionisti italiani ad opera della TFA,
desideriamo evidenziare alcune regole fondamentali che lo svolgimento dell’arbitrato ICSID, per conto di numerosi investitori italiani, rende
necessario applicare a tutti Voi.
Anzitutto, l’arbitrato ICSID è consentito solo a quanti rivestano la qualifica di “investitori”: cioè a coloro che possano dimostrare di avere
acquistato e di essere titolari di bonds argentini. La mancanza di tale requisito non solo pregiudicherebbe la situazione del singolo aderente
all’iniziativa, ma rischierebbe anche di mettere in pericolo il successo della azione legale anche per gli altri obbligazionisti. E’ dunque
evidente che per quanti intendano iniziare l’arbitrato ICSID non sarà possible intentare in Italia un’azione legale contro l’istituto di credito
che abbia loro venduto tali obbligazioni e pretendere di proseguire il giudizio innanzi all’ICSID; parimenti, coloro che abbiano dato corso ad
un’azione legale nei confronti delle proprie banche non potranno aderire all’arbitrato ICSID. Infatti, una sentenza definitiva emessa da un
Tribunale di ultima istanza italiano che dovesse dichiarare la nullità o l’annullamento del contratto di acquisto del titolo farebbe venir meno
la Vostra qualità di investitore, indispensabile per promuovere un arbitrato ICSID.
Ciò vuol dire che aderire all’arbitrato ICSID impedirà poi di fare causa agli istituti di credito? Niente affatto! Chiunque intenda cambiare
idea ed abbandonare l’arbitrato ICSID potrà farlo liberamente: basterà rinunciare agli atti del giudizio ICSID, revocare la procura alle liti a
White & Case ed il mandato alla TFA per iniziare l’azione legale che si ritenga più opportuna. Non è invece possibile portare allo stesso
tempo avanti due diverse azioni legali tra loro incoerenti.
Si precisa infine che l’azione di fronte all’ICSID non comporterà l’interruzione dei termini di prescrizione per avanzare le Vostre eventuali
pretese nei confronti delle banche.
Per la stessa ragione per la quale non si potrà dare corso ad azioni legali incoerenti con il Vostro status di investitori, qualora nel corso del
giudizio le obbligazioni venissero vendute a terzi, non si potrà proseguire nell’iniziativa dell’arbitrato ICSID: anche in questo caso si
perderebbe la qualifica di investitore ai sensi della Convenzione ICSID e del Trattato Bilaterale tra Italia ed Argentina. Rinunciando al
giudizio e revocando il mandato e la procura alle liti potrete comunque liberamente disporre dei Vostri titoli, trasferendoli o vendendoli come
meglio credete.
La peculiarità e la complessità del caso da presentare innanzi all’ICSID da parte della TFA richiede, per esigenze di coerenza ed uniformità
di difesa di tutti gli obbligazionisti italiani, di avere un unico difensore in giudizio (White & Case) ed un suo unico interlocutore (TFA). Ciò
richiede altresì il rispetto di alcune regole che consentano di mantenere logica e coerente la difesa di tutti gli obbligazionisti, collettivamente
considerati. Pertanto:
(a) non sarà possibile dare direttamente istruzioni ai difensori di “White & Case” (od ai legali italiani di “Grimaldi ed Associati”, che
agiranno solo come consulenti extra-giudiziali della TFA): questi si coordineranno direttamente con la TFA, che, come detto,
opererà come Vostra unica mandataria;
(b) a sua volta, la TFA, agendo nell’interesse collettivo di tutti gli obbligazionisti, opererà in maniera autonoma, tenendo in
considerazione l’interesse generale di tutti questi, senza poter adottare condotte diverse per ciascuno od alcuni soltanto dei vari
obbligazionisti e su loro richiesta;
(c) non sarà possibile condurre autonomamente il giudizio iniziato congiuntamente a tutti gli obbligazionisti; pertanto, la revoca del
mandato alla TFA o della procura alle liti ai legali statunitensi dovranno necessariamente essere precedute da una rinuncia agli atti
del giudizio ICSID; in altre parole, non sarà possibile revocare il mandato a TFA per interloquire individualmente con i propri
legali statunitensi o nominare altri mandatari. La revoca del mandato o della procura in assenza di una previa rinuncia agli atti del
giudizio determineranno, rispettivamente, la rinuncia dei mandati ricevuti dalla TFA e da “White & Case”.
Inoltre, per gli stessi motivi, nelle ipotesi previste dal mandato conferito alla TFA (e cioè nel caso di revoca o rinuncia al mandato conferito
alla TFA, di avvio da parte Vostra di azioni incompatibili con l’arbitrato e di trasferimento dei titoli obbligazionari), la TFA è previamente da
Voi autorizzata a rinunciare agli atti dell’arbitrato ICSID.
La complessità della procedura di archiviazione e gestione dei dati raccolti richiede altresì che, per la durata delle azioni legali intraprese per
Vostro conto, le obbligazioni non siano trasferite dalla banca dove ad oggi sono depositate ad altra banca. A tal fine gli istituti di credito
depositari costituiranno un vincolo di indisponibilità sulle Vostre obbligazioni. In qualsiasi momento Voi vogliate, revocando il mandato alla
TFA e rinunciando alle azioni legali in corso, potrete far cessare il predetto vincolo di indisponibilità e trasferire le obbligazioni presso altro
istituto di credito.
Da ultimo, come è prassi quando si parla di azioni legali, è bene ricordare che il successo dell’arbitrato ICSID o la riscossione delle somme
oggetto di una eventuale condanna dell’Argentina non possano essere garantiti: pertanto, la TFA, i consulenti legali di “Grimaldi ed
Associati” e i difensori di “White & Case” non assumono responsabilità in tal senso.
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
NOME E COGNOME DELL’OBBLIGAZIONISTA (IN STAMPATELLO)
FIRMA DELL’OBBLIGAZIONISTA
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