analisi della seconda audizione icao ad enac
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analisi della seconda audizione icao ad enac
airmanshiponline Analisi della seconda audizione ICAO ad ENAC effettuata nel 2002 da apposito team ispettivo. Studio a cura del Com.te Renzo Dentesano. Tra il 30 ed il 31 maggio 2002 una Commissione dell’ICAO teneva la seconda visita ad ENAC per verificare l’ottemperanza al programma correttivo concordato durante la prima ispezione avvenuta tra il 19 ed il 20 giugno 2000 nel quadro del Programma mondiale di verifica sulla sorveglianza degli Stati contraenti sul livello della sicurezza operativa esistente presso le singole Autorità nazionali dell’Aviazione Civile (IUSOA Programme), In data 27 settembre 2002, il Segretario Generale dell’ICAO nella sua lettera d’accompagnamento alla Relazione sommaria redatta dal team ispettivo a seguito della suddetta visita ha ricordato come l’ICAO stia continuando nella sua opera di verifica, ininterrottamente condotta allo scopo di controllare lo stato di adempimento delle misure correttive concordate fra l’ICAO stessa ed i singoli Stati sottoposti alla visita ispettiva contemplata dal Programma IUSOA. I lettori del sito potranno ricordare di aver letto nostri resoconti sull’argomento della prima ispezione nella edizione del 20 Dicembre 2002 di airmanshiponline.com (Chi controlla i controllori?) Ora finalmente disponiamo di questo nuovo documento sulla verifica condotta dall’ICAO in merito alla situazione esistente presso l’ENAC alla data del 31 maggio 2002, cioè a distanza di due anni dalla prima ispezione. A questo punto però non possiamo far a meno di rammentare ai nostri lettori che il Programma IUSOA iniziale dell’ICAO contemplava la limitazione di rivolgere la propria attenzione sull’ottemperanza alle norme da parte dello Stato visitato esclusivamente ai contenuti: - dell’Annesso 1 – Personnel Licensing, - dell’Annesso 6 – Operation of Aircraft e - dell’Annesso 8 – Airworthiness of Aircraft, cioè a dire su tre Annessi molto importanti sul totale di diciotto. Ritornando alla lettera d’accompagnamento del Segretario Generale dobbiamo far rilevare come essa si concluda come segue: «Desidero richiamare specificamente la vostra attenzione sul paragrafo 3 dell’allegata ulteriore Relazione sommaria contenente nuovi commenti dell’ICAO sullo stato di adempimento del programma di intervento correttivo concordato con il singolo Stato sottoposto ad ispezione.» Così da parte nostra, dopo attenta lettura delle 12 pagine e di un grafico allegato in appendice alla Relazione sommaria sulla verifica dell’ICAO tenutasi nel 2002, vi proponiamo i seguenti rilievi dell’ICAO stessa che di primo acchito la dicono ben lunga in merito alle tanto sbandierate e reiterate affermazioni fatte in passato dai vertici dell’ENAC, tendenti a sostenere che l’ICAO, a seguito della prima ispezione tenutasi nell’anno 2000, aveva “promosso a pieni voti [?] l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile italiana” relativamente alle materie degli Annessi sotto esame contenute negli Annessi 1, 6 ed 8. 1 airmanshiponline Il testo in inglese della lettera del Segretario Generale a tutti gli Stati contraenti. Ad essa sono allegati i follow-up reports relativi agli Stati le cui Autorità Nazionali dell’Aviazione Civile sono state sottoposte a verifica. Subject: Universal Safety Oversight Audit Programme – Follow-up Summary Reports Action required: To note Sir/Madam, 1. I have the honour to draw your attention to Assembly Resolution A33-8 regarding the Continuation and Expansion of the ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme, which, inter alia, requests ICAO to complete the validation of the implementation of the action plans through the conduct of follow-up missions. 2. As you are aware, the ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme was established on 1 January 1999, with audit activities commencing on 1 March 1999. 3. I also have the honour to draw your attention to the Directors General of Civil Aviation Conference on a Global Strategy for Safety Oversight of 1997, which recommended, inter alia, that the expanded summary reports resulting from the safety oversight audits conducted by ICAO be disseminated by the Secretary General to all Contracting States through State letters, or other appropriate means, and to Article 18 of the generic Memorandum of Understanding which stipulates that an audit follow-up should be conducted in due course, to confirm that the recommendations made by ICAO have been implemented as provided for in the action plan. 4. Accordingly, audit summary reports have been forwarded to you on a regular basis as they became available. Now I have the pleasure to enclose summary reports of the audit followup missions conducted to validate the implementation of the action plans submitted by Argentina (in Spanish only), Belgium (in French only), Bhutan, Germany, Italy, Japan, Lebanon, Nepal, Peru and Saudi Arabia. 5. I would like to specifically draw your attention to paragraph 3 of the audit follow-up summary report, which contains ICAO comments on the implementation of the State corrective action plan and the progress thus made by the State. Accept, Sir/Madam, the assurance of my highest consideration. R.C. Costa Pereira Secretary General Enclosures: Follow-up summary reports Il punto 3 del follow-up reports, indicato nella lettera del Segretario Generale, relativo all’Italia. 3. EXECUTIVE SUMMARY 3.1 In the area of primary aviation legislation and civil aviation regulations, Italy has established a system to verify compliance of Joint Aviation Requirements (JARs) with ICAO SARPs before their introduction into the national legal framework; however, ENAC has not yet established a procedure to address amendments to ICAO Annexes. Agreements signed 2 airmanshiponline by Italy with other Contracting States under the provisions of Article 83 bis of the Chicago Convention are now filed with ICAO. ENAC is still in the process of adding a formal provision in the Air Navigation Code for the empowerment of inspectors and providing them with appropriate credentials. 3.2 With regard to organizational structure, the integration of the former Direzione Generale dell'Aviazione Civile (DGAC), the Registro Aeronautico Italiano (RAI) and the Ente Nazionale Gente dell'Aria (ENGA) into ENAC has been completed since the ICAO audit of 2000. Due to its status of public establishment, ENAC is now able to offer conditions of employment similar to those proposed by the private sector. ENAC has been able to recruit additional technical staff in the last year and expects to hire more in the near future. Issues still pending are the formalization of framing policies and programmes and the development of a specific list of staff duties and responsibilities for each safety-related process. 3.3 In the area relating to personnel licensing and training, ENAC has established an Aeronautical Licences Service since the ICAO audit of 2000. This new division is adequately staffed with seven experienced pilot examiners in addition to the possibility of using the twentyfour pilot examiners from the Flight Operations Service, which allows for ENAC to carry out all professional pilot examinations. An extensive training and equipment programme, including Intranet and Internet connections of all personnel involved in the licensing process, has been carried out. However, the formal coordination and control of licensing tasks performed by the regional offices is not yet finalized. The system currently used in conducting medical fitness assessments licence holders and applicants is not under the authority of ENAC, and no system has been established yet to allow ENAC to designate medical examiners. A legislative measure is under preparation in this regard. 3.4 On the subject of aircraft operations ENAC has established an efficient system for the certification of air operators based on JAROPS 1 methodology. Additional operations inspectors have been recruited and all Italian air operators have been certified and granted with an AOC. However, current Italian regulations do not specify the limits applicable to flight time, duty time and rest periods for cabin crew and do not require all operators to establish an accident prevention and flight safety programme. These regulations have been drafted but have not yet been promulgated. 3.5 Progress in the field of airworthiness has been significant since the ICAO audit of 2000. Documents such as operative procedures and circulars have been developed to address most of the deficiencies identified. Procedures have been established to cover ferry flights, the issuance of airworthiness directives (ADs), Maintenance Review Board (MRB) activities, and the supervision of foreign non- JAR-145 maintenance subcontractors has been enhanced. Issues still pending are the establishment of a formal mandatory reporting system and the improvement of the technical library provided to the airworthiness staff at ENAC Headquarters in Rome and in regional offices. Commento dell’ICAO all’ispezione del 2002. La Relazione ICAO 2002 esordisce rammentando che l’ENAC è stata sottoposta ad ispezione da parte della Commissione di sorveglianza a seguito del Memorandum (MOU) concordato il 7 novembre 1999 tra l’Italia e l’ICAO e che la verifica era volta a garantire che l’Amministrazione italiana risultasse in conformità con le norme uniformi (Standard) e con le specificazioni pratiche (Recommended Practices) che formano le SARPs contenute negli Allegati tecnici 1 – 6 e 8 alla 3 airmanshiponline Convenzione di Chicago e con le eventuali relative disposizioni di altri Annessi inerenti esclusivamente le predette materie. Lo scopo dichiarato dell’ispezione da parte del gruppo ispettivo dell’ICAO era quello di verificare l’attuazione del programma contenente i provvedimenti correttivi concordati nel 2000 e di accertare la situazione in merito ai progressi conseguiti nei predetti campi, onde permettere all’ICAO di aggiornare le informazioni contenute nelle risultanze della precedente verifica e quindi di poter informare gli altri Stati contraenti sulla situazione del sistema di sorveglianza sulla sicurezza esistente in Italia attraverso la distribuzione di una relazione non riservata. Il contenuto della Relazione ICAO La relazione sull’ispezione del 2002 ha praticamente inizio con quel paragrafo 3 (citato nella lettera d’accompagnamento) che apre il successivo lungo elenco degli argomenti sotto verifica in quanto ancora pendenti dopo l’ispezione del 2000, nel quale si puntualizza: 1. che l’ENAC non ha ancora provveduto ad istituire una procedura interna per prestare la dovuta attenzione agli emendamenti emessi dall’ICAO in merito all’aggiornamento degli Annessi tecnici; 2. che l’ENAC deve ancora procedere all’aggiunta di una disposizione regolamentare nel proprio “Codice della Navigazione Aerea” [testuale – N.d.R.] che contempli il conferimento di poteri sanzionatori ai propri Ispettori, contemporaneamente fornendoli di adeguate credenziali. Constatato che l’ENAC ha raggiunto il suo assetto di Ente pubblico noneconomico ma dotato di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria ha quindi potuto reclutare personale tecnico aggiuntivo, l’ICAO rileva che non è ancora stata realizzata la formalizzazione delle politiche addestrative di questo personale e neppure dei relativi programmi e della preparazione di specifici mansionari sui compiti e sulle responsabilità connesse con ciascun procedimento ispettivo correlato con la sicurezza; 3. constatato che a seguito dell’audit sostenuto nel 2000 l’ENAC ha provveduto a dotarsi di Ispettori-esaminatori per la concessione delle licenze aeronautiche a livello centrale, l’ispezione ha rilevato che non è stato ancora finalizzato il controllo sugli impegni relativi alle licenze stesse rilasciate dagli uffici regionali. Inoltre, particolare rilevanza è stata data alla constatazione che la conduzione degli accertamenti sull’idoneità psicofisiologica del personale aeronautico in possesso di licenze (o aspirante a conseguirle) ancora non avviene sotto l’organizzazione dell’ENAC e che finora non è stato istituito un procedimento che consenta ad ENAC di nominare propri medici-ispettori, l’ICAO rimane sempre in attesa che venga predisposta una proposta legislativa in materia per risolvere la situazione; 4. circa le operazioni di volo l’ispezione ha notato che il sistema di certificazione degli esercenti del trasporto aereo basato sul metodo delle JAR-OPS 1 è risultato efficace e che tutti gli esercenti nazionali risultano ormai certificati e titolati AOC. Viene però rilevato che nell’esistente normativa italiana non sono specificati i limiti di tempo di volo, di servizio e di riposo per il personale navigante di cabina. Infine denuncia che la normativa in vigore non impone a tutti gli esercenti e proprietari di aeromobili di avere in atto dei programmi di prevenzione degli incidenti e per la sicurezza del volo; 5. nella relazione vengono infine menzionati e riconosciuti i progressi conseguiti da ENAC nel campo dell’aeronavigabilità; tuttavia viene rilevato che rimangono da attuare le misure necessarie per l’istituzione di un sistema 4 airmanshiponline ufficiale obbligatorio per il riporto all’ENAC degli eventi di pericolo e per il miglioramento della libreria tecnica necessaria al personale tecnico addetto all’aeronavigabilità sia della sede centrale che degli uffici regionali. Fino a qui la sintesi riassuntiva dei rilievi riscontrati durante l’ispezione del 2002, mentre per un esame più dettagliato dei singoli punti trattati si rimanda alla seguente elencazione più analitica. Rilievi specifici In merito ai rilievi avanzati dall’ispezione del 2002 si fa seguire la descrizione sintetica dei singoli punti toccati nella Relazione, che risulta suddivisa in cinque argomenti principali. 1. Sulla legislazione aeronautica primaria e sulla normativa dell’Aviazione Civile. a) Misure proposte dallo Stato. In merito alla verifica sulla rispondenza degli emendamenti delle norme JAR alle disposizioni contenute negli Annessi ICAO, l’ENAC indicava che avrebbe provveduto a sostenere un emendamento alla JAR 11 relativa al procedimento d’emissione delle nuove norme in modo che ne sia verificata l’ottemperanza con gli Annessi ICAO. L’ENAC prometteva di adottare entro il 31 ottobre 2000 una procedura interna per garantire che venisse effettuata una valutazione d’impatto in merito alle eventuali differenze rispetto agli Annessi ICAO. b) Verifica della misura proposta. Siccome la JAR 11 non è entrata a far parte della regolamentazione italiana, l’ENAC ha provveduto a sviluppare al proprio interno una procedura P.O. GEN-01 datata 14 maggio 2002. L’ispezione rileva però che non esiste alcuna procedura ufficiale dell’ENAC per il recepimento degli emendamenti agli Annessi ICAO. Pertanto la raccomandazione ICAO fatta nel 2000 rimane inadempiuta. Nota:- Successivamente all’ispezione, l’ENAC ha comunicato di aver resa operativa in data 24 luglio 2002 la procedura interna P.O. GEN-01 contenente le disposizioni per il recepimento degli emendamenti agli Annessi ICAO. Non viene però specificato all’ICAO se la procedura in materia riguardi tutti gli Annessi ICAO o solo quelli (Annesso 1 – 6 e 8) oggetto dell’ispezione. a) Misure. L’ENAC indicava che entro il 31 ottobre 2000 avrebbe sottoposto al Ministro dei Trasporti una proposta di revisione del “Codice della Navigazione Aerea” per espandere la potestà di ENAC ad avere accesso illimitato alle documentazioni e registrazioni di imprese e personale aeronautico per espletare interventi ispettivi e che all’uopo entro il 30 giugno 2001 sarebbe stato fornito a tutti gli Ispettori dell’ENAC un apposito tesserino contenente le proprie credenziali. Su questo punto della Relazione sarebbe stato altresì comunicato ad ICAO che l’art. 768 del “Codice della Navigazione Aerea” [leggasi: Codice della Navigazione – Parte Aerea – N.d.R.] autorizzerebbe ENAC ad effettuare ispezioni ed audizioni sugli aeromobili civili. Ciò non è corretto in quanto il Codice della Navigazione in vigore (mai aggiornato) all’art. 768 contempla che il Registro Aeronautico Italiano possa effettuare ispezioni e visite periodiche sugli aeromobili «nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento». Cioè nel Regolamento del 1925 prima e nel Regolamento Tecnico del RAI poi e fino a quando il RAI è esistito come ente autonomo di sorveglianza sull'aeronavigabilità della flotta aerea civile. 5 airmanshiponline b) Verifica. Una modifica del Codice in materia era stata redatta da ENAC nell’aprile 2001, ma questa innovazione non è stata ancora emanata ufficialmente emanata in quanto dev’essere modificata una legge primaria dello Stato. L’ENAC aveva comunicato che si proponeva di distribuire i tesserini di accreditamento agli Ispettori entro il 25 luglio 2002. Così la raccomandazione del 2000 rimaneva inottemperata. Nota:- Successivamente, in data 21 agosto 2002 ENAC comunicava ad ICAO che la data per l’emissione dei tesserini ai propri Ispettori era fissata al 31 dicembre 2002. a) Misure. Con riferimento all’art. 38 bis della Convenzione di Chicago, l’ENAC avrebbe dovuto sviluppare una apposita procedura per notificare all’ICAO ogni nuovo accordo con altri Stati. In attesa di sviluppare tale procedura l’incarico di notificare l’ICAO in materia era assegnato ad interim al Dipartimento della Produzione di Manutenzione a partire dal 15 settembre 2000. b) Verifica. Con la procedura denominata ASV-08 è stata adempiuta la raccomandazione del 2000. 2. Sull’organizzazione dell’Aviazione Civile. a) Misure. Riguardo alla nuova organizzazione dell’Aviazione Civile nazionale promulgata con il D. Lgs. 250/1997 ed effettivamente in atto a partire dal 1999, l’ENAC indicava che la nuova struttura organizzativa in grado di gestire una sorveglianza completamente integrata sull’Aviazione civile era prevedibile che venisse approvata entro il 30 settembre 2000, mentre i dirigenti dei vari Dipartimenti sarebbero stati in carica dal 31 marzo 2001. b) Verifica. All’ICAO è stato comunicato che la decisione del Board di ENAC era stata ufficializzata nel dicembre del 2000, divenendo effettiva in data 2 gennaio 2001. Però a tale data la struttura organizzativa richiesta da ICAO, contenente l’assegnazione di funzioni, di responsabilità e di poteri del personale dirigente non era ancora stata ufficializzata. Pertanto la raccomandazione ICAO in materia risultava ancora da soddisfare. Nota:- Successivamente in data 22 agosto 2002 ENAC comunicava che l’assegnazione di attribuzioni era stata completata in data 28 luglio 2002, mentre il Manuale dell’organizzazione era stimato d’essere pubblicato alla fine del 2002. Pertanto la raccomandazione rimane disattesa. a) Misure. In merito all’adozione di un Manuale ufficiale per gli Ispettori ENAC relativo alle norme di certificazione, di accertamento e di verifica operativa, l’ENAC indicava che tale Manuale sarebbe stato pubblicato entro dicembre 2001. Contemporaneamente ENAC indicava l’intenzione di emanare un documento di guida per gli Ispettori in merito ai compiti ispettivi e di sorveglianza entro il 31 ottobre 2000. b) Verifica. La raccomandazione ICAO in materia risulta soddisfatta a) Misure. Relativamente alla raccomandazione per l’adozione di un programma specialistico per l’addestramento degli Ispettori, l’ENAC indicava che avrebbe costituito un Gruppo di lavoro entro il 15 settembre 2000 per formalizzare un documento ad hoc entro il 15 dicembre 2000 e che il programma addestrativo in materia sarebbe stato avviato entro il 15 marzo 2001. 6 airmanshiponline b) Verifica. In merito l’ENAC ha comunicato di prevedere il soddisfacimento della raccomandazione per la fine del 2002. Raccomandazione inottemperata. a) Misure. Per la revisione dell’assegnazione di risorse necessarie a consentire il reclutamento, l’addestramento ed il mantenimento di personale tecnico qualificato come gli Ispettori, l’ENAC indicava la data del 15 ottobre 2000. b) Verifica. La raccomandazione ICAO è stata soddisfatta. 3. Addestramento ed abilitazioni del personale. a) Misure. La raccomandazione sollecitava il competente Dipartimento dell’ENAC a dotare la libreria tecnica dell’ente di documentazione aggiornata per il personale tecnico entro il 30 settembre 2000. b) Verifica. La raccomandazione ICAO è stata ottemperata. a) Misure. Sul problema della ristrutturazione del Dipartimento per il rilascio di brevetti, licenze ed abilitazioni aeronautiche, l’ENAC aveva indicato che avrebbe provveduto alla riorganizzazione dl settore entro il 30 dicembre 2000. b) Verifica. In effetti l’ENAC aveva istituito un Servizio per le licenze aeronautiche con la delibera n. 4 del 7 dicembre 2001, ma nonostante l’intercorso ritardo di un anno l’ispezione ICAO ha dovuto constatare che tale Servizio è sottodimensionato di personale, comportando ritardi nei rilasci dei titoli professionali. Inoltre il coordinamento ed il controllo delle licenze da parte degli uffici regionali dell’ENAC non era stato ancora realizzato. Di conseguenza l’ENAC ha ora comunicato di prevedere l’ottemperanza alla raccomandazione del 2000 per la fine di dicembre 2002. Raccomandazione non ottemperata. a) Misure. Per gli Ispettori di volo l’ENAC aveva indicato di voler provvedere all’adeguamento del numero di piloti onde consentire al Dipartimento competente di sovrintendere agli esami ed ai procedimenti addestrativi necessari al rilascio delle licenze aeronautiche entro il 30 settembre 2000. b) Verifica. La raccomandazione risulta soddisfatta. a) Misure. Il Dipartimento per il rilascio delle licenze aeronautiche necessitava d’esser dotato di hardware e di software informatico per ottemperare ai propri compiti. L’ENAC aveva promesso l’adeguamento per il 31 marzo 2001. b) Verifica. La raccomandazione della Commissione è stata soddisfatta. a) Misure. In merito alla raccomandazione di adeguare il Dipartimento per il rilascio delle licenze aeronautiche con la dotazione di medici-esaminatori, l’ENAC prometteva di adeguare il Dipartimento con l’assegnazione di mediciesaminatori per la valutazione delle relazioni cliniche entro il 30 settembre 2000 b) Verifica. Il sistema in vigore per determinare l’idoneità psicofisica degli aspiranti e dei detentori di licenze aeronautiche non è attribuito alla competenza dell’ENAC, che di conseguenza non ha designato alcun esaminatore sanitario. Al presente l’Ente è dotato solo di un consulente medico e quindi non è ancora in grado di istituire ufficialmente un sistema di controllo e di verifica degli accertamenti sanitari d’idoneità del personale navigante. Pertanto la raccomandazione ICAO rimane aperta. 7 airmanshiponline Nota:- Successivamente, in data 22 agosto 2002 l’ENAC comunicava di aver istituito un Servizio di Medicina Aeronautica con un direttore medico ed alcuni consulenti sanitari esterni per valutare esclusivamente le relazioni d’idoneità effettuate da medici esterni, ma che tuttavia non ha ancora ufficialmente ottenuta la formalizzazione della propria potestà di supervisione e di controllo in campo medico-legale. L’ENAC pertanto attende un nuovo provvedimento legislativo in materia, che però non risultava ancora emanato alla fine del 2003. Si deve pertanto concludere che la raccomandazione della Commissione dell'ICAO rimane insoddisfatta. a) Misure. Il programma esecutivo indicato da ENAC in merito alle funzioni di supervisione e di controllo sulle licenze aeronautiche comporterà l’istituzione di procedure interne che richiedono l’assegnazione di risorse finanziarie che si prevede di conferire entro il 31 dicembre 2000. b) Verifica. Le procedure necessarie a consentire il controllo e la supervisione delle funzioni di rilascio delle licenze sono state istituite da ENAC, ma il coordinamento delle funzioni con gli uffici regionali non era ancora stato completato. L’ente prevedeva di poter ottemperare alla raccomandazione ICAO per la fine del 2002. Raccomandazione non ottemperata. a) Misure. Riguardo la raccomandazione d’istituire un sistema per il controllo delle prove teoriche e pratiche per gli esami per i piloti, l’ENAC aveva indicato che il sistema si sarebbe potuto istituire, con le necessarie risorse assegnate, solo dopo il 31 dicembre 2000. b) Verifica. La raccomandazione risulta ottemperata. a) Misure. Riguardo la revisione del formato delle licenze che devono essere complete di testo bilingue (italiano ed una delle cinque lingue ufficiali dell’ICAO) l’ENAC ha indicato che le nuove licenze saranno disponibili a partire dal gennaio del 2001. b) Verifica. Le nuove licenze sono state adottate, così ottemperando alla raccomandazione. a) Misure. Per quanto attiene gli archivi per gli atti delle licenze del personale aeronautico l’ENAC ha indicato che un nuovo sistema d’archivio e relativa banca dati informatici sarebbe stato adottato entro il 30 giugno 2001. b) Verifica. Nel 2002 il processo d’adeguamento non è stato completato e la sua realizzazione è ora prevista per il 30 giugno del 2003. Pertanto la raccomandazione risulta non ottemperata. 4. Certificazione e supervisione delle operazioni degli aeromobili. a) Misure. In merito alla raccomandazione fatta ad ENAC di completare al più presto il processo di certificazione per il rilascio dell’attestato AOC a tutti gli esercenti del trasporto aereo commerciale secondo le disposizioni dell’Annesso 6 dell’ICAO, l’ENAC aveva indicato la data del 31 dicembre 2000. b) Verifica. L’ENAC ha istituito un efficiente sistema di certificazione degli esercenti commerciali basato sul metodo JAR-OPS 1, riuscendo a rilasciare gli AOC a tutti gli esercenti italiani. Pertanto la raccomandazione risulta adempiuta. 8 airmanshiponline a) Misure. Con riferimento alla raccomandazione di sviluppare ed emanare un regolamento per limitare i tempi di volo e di servizio del personale navigante di cabina, l’ENAC aveva dichiarato di essere in attesa dell’adozione di una importante regolamentazione in materia da parte dell’U.E., con prevista attuazione per il 31 dicembre 2000. b) Verifica. Questa raccomandazione ICAO non risulta ottemperata alla data dell’ispezione della Commissione. Nota:- Il 22 agosto 2002 l’ENAC comunicava di aver predisposto una bozza di regolamentazione nazionale della materia oggetto della raccomandazione e che si prevede di formalizzare una normativa entro la fine del 2002. Nota di chi scrive. Si noti che siamo ormai alla fine del 2003 e che il provvedimento nazionale annunciato da ENAC non è stato ancora emanato, sebbene risulti che in data 27 novembre 2000 il Consiglio dell’Unione Europea abbia pubblicato la Direttiva 2000/79 relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione del personale di volo nell’Aviazione Civile. La Direttiva in oggetto ha lo scopo di dare attuazione all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’Aviazione Civile, concluso il 22 marzo 2000 tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali del settore. All’art. 3 della citata Direttiva si legge:«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro il 1° dicembre 2003 o si assicurano che, al più tardi entro tale data, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordi le necessarie disposizioni. Omissis ….» Talché risulta che lo Stato italiano, e per esso l’ENAC, è inadempiente non solo alla raccomandazione della Commissione dell’ICAO, ma anche del mancato adempimento della Direttiva europea. a) Misure. Sulla raccomandazione di colmare la lacuna in merito alla mancata regolamentazione nazionale d’un programma di prevenzione degli incidenti e a tutela della sicurezza del volo per tutti gli esercenti di trasporti aerei commerciali, l’ENAC aveva indicato che intendeva osservare le disposizioni in materia contenute nell’Annesso 6 e nelle JAR-OPS entro il 31 ottobre 2000. b) Verifica. Per l’ottemperanza alla raccomandazione ICAO, ancora inadempiuta, l’ENAC ha indicato la nuova data del 30 settembre 2003. Nota. Anche quest’ultima data risulta scaduta senza che il programma di prevenzione in oggetto sia stato regolamentato su scala nazionale. a) Misure. In merito al raccomandato coordinamento tecnico tra gli Ispettori della certificazione di aeronavigabilità e quelli addetti alle operazioni degli aeromobili su temi quali quelli delle operazioni ETOPS, di RVSM, di CAT II e III e relative MEL, l’ENAC aveva indicato un deciso intervento correttivo con termine di attuazione entro il 31 dicembre 2000. b) Verifica. La Commissione ICAO ha constatato l’avvenuta ottemperanza alla raccomandazione. a) Misure. Per quanto attiene l’emissione di una regolamentazione nazionale sul trasporto di merci pericolose (dangerous goods) l’ENAC aveva comunicato di aver avviato la definizione di un regolamento in materia e che questo, assieme ad un programma d’ispezione presso gli esercenti e gli spedizionieri del settore, era previsto d’esser posto in atto entro il 31 ottobre 2000. 9 airmanshiponline b) Verifica. L’ENAC ha successivamente dichiarato di contemplare l’ottemperanza alla raccomandazione per la fine di dicembre 2002. Pertanto la raccomandazione risulta non ottemperata. 5. Aeronavigabilità degli aeromobili. a) Misure. Con riferimento alla raccomandazione sulla promulgazione di una disposizione in merito ai permessi agli esercenti di effettuare dei voli tecnici di rientro alla base d’armamento (ferry flights) di velivoli fuori limiti di aeronavigabilità onde consentirne la riparazione, l’ENAC aveva indicato di voler provvedere alla regolamentazione della materia entro il 31 dicembre 2000. b) Verifica. In merito, la raccomandazione ICAO risulta adempiuta. a) Misure. Anche per l’emanazione di certe procedure relative allo scambio d’informazioni obbligatorie relative alla continuazione della navigabilità degli aeromobili da fornire allo Stato di costruzione, l’ENAC aveva indicato la data del 31 dicembre 2000. b) Verifica. La raccomandazione risulta soddisfatta. a) Misure. Ancora per la data del 31 dicembre l’ENAC aveva concordato di provvedere all’istituzione d’un efficiente sistema per controllare attraverso un’apposita banca-dati le segnalazioni di avarie, malfunzionamenti e difetti degli aeromobili. b) Verifica. Durante l’ispezione della Commissione si è evidenziato che il Regolamento Tecnico 30F-1, presentato come soluzione dall’ENAC, non stabiliva che i sopraddetti difetti ed inconvenienti tecnici dovessero essere obbligatoriamente denunciati. L’ENAC comunicava allora di prevedere di poter ottemperare alla raccomandazione ICAO in materia entro la fine del 2002. Argomento non ottemperato. a) b) Misure. Riguardo alla raccomandazione di migliorare la libreria tecnica con la relativa documentazione di tutte le industrie progettuali e di costruzioni di tutte le parti aeronautiche degli aeromobili, l’ENAC aveva indicato di ritenere di poter acquisire la relativa documentazione entro il 31 marzo 2001. Verifica. L’ENAC ha dichiarato agli Ispettori ICAO di non aver potuto completare l’acquisizione della predetta documentazione e quindi di prevedere l’ottemperanza alla raccomandazione solo alla fine del 2002. La raccomandazione ICAO rimane quindi non attuata. a) Misure. Circa l’importante argomento relativo alla capacità di ENAC di garantire la sorveglianza sulla sicurezza dei subfornitori di manutenzione non certificati secondo la JAR 145, l’ENAC aveva dichiarato d’aver in programma di mettere in atto le necessarie procedure ed ispezioni entro il 31 ottobre 2000. b) Verifica. L’ENAC ha programmato le necessarie ispezioni tramite i propri uffici regionali e pertanto la raccomandazione risulterebbe virtualmente adempiuta. a) Misure. Riguardo la necessità di proceduralizzare il coordinamento tra il Dipartimento delle certificazioni con quello della Produzione di manutenzione, l’ENAC aveva indicato di realizzarla entro la data del 31 ottobre 2000. b) Verifica. La raccomandazione risulta realizzata. 10 airmanshiponline Conclusioni dell’ICAO. Il rapporto del settembre 2002 della Commissione ispettiva dell’ICAO termina con le due seguenti dichiarazioni: 1. Revisione delle differenze rispetto alle SARPs dell’ICAO. Durante la missione di ulteriore audizione è stato fornito al team ispettivo un elenco aggiornato dello status di recepimento e delle differenze esistenti tra la regolamentazione nazionale [italiana] e le SARPs degli Annessi 1, 6 e 8 e/o delle SARPs non ottemperate. Le differenze denunciate saranno inserite nei Supplementi dei pertinenti Annessi in accordo con l’art. 17 del Memorandum d’intesa (MOU) esistente fra l’Italia e l’ICAO e nel rispetto dell’Art. 38 della Convenzione di Chicago. Almeno la notifica di status relativa a questi 3 annessi dell’Italia risulterà aggiornata dopo anni di non rispetto dell’Art. 38. [Vedi: Status of Notification - 2001 update] 5. UPDATE ON DEPARTURES FROM ICAO SARPs During the audit follow-up mission, an updated list on the status of implementation and differences existing between the national regulations and Annexes 1, 6 and 8 SARPs and/or SARPs not implemented was provided to the audit follow-up team. The differences provided will be included in the relevant Annex supplement in line with Article 17 of the MOU signed between Italy and ICAO and in accordance with Article 38 of the Chicago Convention. 2. Risultanze dell’audizione e differenze rispetto alla base-dati (AFDD). L’obiettivo generale di questa audizione è quello di assistere gli Stati nell’identificazione di quei fattori che richiedono attenta considerazione nella pianificazione delle proposte misure correttive. Le stesse informazioni sono altresì intese quale assistenza agli Stati per stabilire la priorità delle misure da adottare per risolvere i problemi di sicurezza identificati per il tramite delle audizioni. In appendice a questo rapporto viene fornita una rappresentazione grafica in merito alla mancata adozione di elementi critici per la sorveglianza sulla sicurezza (riferirsi al DOC 9734) in Italia ed a livello globale. La rappresentazione grafica indica il livello della situazione esistente nello Stato [italiano] durante l’audizione iniziale e la situazione al momento della fine della missione di ulteriore verifica. Questa rappresentazione grafica quindi permetterà allo Stato italiano di stabilire la priorità delle necessarie misure correttive e di identificare le proprie necessità in termini di personale e di disponibilità tecniche e finanziarie in considerazione dei propri obblighi di sorveglianza sulla sicurezza del sistema. Commento finale La stringata analisi che segue non vuol affatto essere una valutazione quantitativa del numero di raccomandazioni fatte a seguito della prima ispezione della Commissione dell’ICAO e se esse siano state onorate o no, bensì intende essere una valutazione globale della qualità delle risposte ENAC del 2002 alle sollecitazioni ICAO scaturite dall’ispezione del 2000 e di quelle rimaste inadempiute anche nel 2002. Inoltre, pur se apprezzato in quanto aggiornato, l’elenco delle differenze della normativa italiana rispetto agli Standard degli Annessi 1, 6 e 8 è risultato particolarmente deludente sia per il numero delle differenze stesse, sia per una plausibile giustificazione che ne dimostri l’impossibilità della Stato italiano di conformarsi alle norme uniformi degli Annessi stessi. 11 airmanshiponline Tuttavia, siccome anche i numeri talvolta parlano da soli a chi li sappia ascoltare, non possiamo esimerci dal constatare che:a) del I° gruppo di 3 raccomandazioni non ne sono state adempiute 2; b) del II° gruppo di 4 raccomandazioni non ne sono state adempiute 2; c) del III° gruppo di 9 raccomandazioni non ne sono state adempiute 4; d) del IV° gruppo di 5 raccomandazioni non ne sono state adempiute 3; e) del V° gruppo di 5 raccomandazioni non ne sono state adempiute 2. In definitiva, risultano di particolare gravità le omissioni delle seguenti raccomandazioni, in quanto ENAC non ha provveduto a: 1) istituire la necessaria procedura interna per processare gli Emendamenti emessi dall’ICAO quanto meno per gli Annessi oggetto dell’ispezione; 2) adottare una disposizione nel Codice della Navigazione che conferisca legalmente i necessari poteri sanzionatori ai propri Ispettori. Inoltre ENAC deve porre rimedio alla mancanza di preparazione del proprio personale neo-assunto; 3) predisporre una proposta legislativa per poter disporre di propri medici-ispettori per accertare l’idoneità psico-fisica del personale aeronautico; 4) stabilire i limiti di impiego e di riposo per il personale navigante di cabina (punto sul quale ENAC si trova in difetto sia nei confronti dell’ispezione ICAO che verso la Direttiva europea 2000/79). Inoltre ENAC deve obbligare gli esercenti ed i proprietari di aeromobili ad adottare programmi sulla prevenzione degli incidenti e per la sicurezza del volo; 5) istituire il richiesto sistema ufficiale di riporto degli eventi di pericolo nelle operazioni dell’Aviazione Civile. Se qualcosa di quanto sopra dovesse suonare a promozione del sistema finora istituito e gestito da ENAC sarebbe motivo di compiacimento esclusivamente per coloro che dimostrano di esser di bocca buona e si accontentano della brodaglia finora servita agli appetiti politici che hanno finora contraddistinto le scelte e le nomine ai vertici dell’Aviazione Civile italiana. Com.te Renzo Dentesano Roma, 21/11/2003. Un utile post scriptum E’ interessante notare che l’argomento trattato riveste una notevole rilevanza nel processo di Milano per il disastro di Linate e a questo riguardo riportiamo una parte significativa della testimonianza dell’Ingegner Alessandro Cardi, dirigente dell’ENAC responsabile del servizio normativa tecnica, regolamentazione tecnica. L’Ingegner Cardi risponde alle domande del Pubblico Ministero, del Presidente del Tribunale e degli Avvocati delle parti in causa. Il resoconto che segue è la puntuale trascrizione di quanto dichiarato, pur non essendo la stesura ufficiale, e l’abbiamo selezionato tra le testimonianze sullo stesso argomento in quanto l’esposizione appare molto più fluida e di facile lettura di altre. D’altra parte l’incalzare del dibattito rende difficile l’esposizione dei concetti e non sempre è possibile rispondere alle domande con semplici affermazioni o negazioni. Lo proponiamo perché è possibile cogliere nelle dichiarazioni diversi aspetti che richiamano le considerazioni che da qualche anno facciamo sul sito airmanshiponline riguardo al rispetto degli obblighi della Convenzione di Chicago da parte degli Stati contraenti. 12 airmanshiponline Sullo stesso argomento vedere: - Studio sullo Status degli Annessi ICAO e vigenza del Codice della Navigazione nell’ottica del disastro aeronautico del 8 ottobre 2001 - Chi controlla i controllori? - Status of Notification - 2001 update - I conti della RESA o la resa dei conti? Introduzione all’articolo 38 Estratto dall’Udienza del 5 Novembre 2003 P.M. – L’Italia è uno Stato che aderisce alla convenzione ICAO? CARDI –Certo. P.M. – Da quanto tempo? CARDI – La legge di recepimento risale agli anni 50. P.M. – Il fatto che l’Italia per molti versi, se lo possiamo dare per scontato, non abbia recepito formalmente nel proprio ordinamento gli annessi tecnici previsti dalla convenzione ICAO è vicenda che ha mai suscitato problematiche in sede ICAO? L’Italia è mai stata oggetto di censure, raccomandazioni in proposito da parte ICAO? CARDI – No, l’ICAO non ha... l’approccio dell’ICAO nei confronti degli Stati contraenti non è di tipo sanzionatorio, non ha mai avuto questo atteggiamento, solo recentemente dalla fine degli anni 90 inizio del 2000 ha iniziato con delle ispezioni agli Stati contraenti per verificare l’effettiva applicazione degli annessi. Lo ha già fatto per alcuni annessi, l’1, il 6, l’8 e il 18 nell’anno 2000 per l’Italia e ha lanciato l’anno scorso un programma di verifica, di ispezione degli Stati contraenti per gli annessi 11, 14 e 13, che è iniziato quest’anno e si concluderà entro la fine del 2004 ragionevolmente, o 2005 a seconda... PRESIDENTE – E se la verifica dà esito negativo, che cosa fa l’ICAO? CARDI – L’ICAO a seguito di questo pubblica le devianze del sistema nazionale, quali e quante differenze, elencandole nel supplemento all’annesso. Dopodiché ogni Stato contraente diverso dall’Italia è libero, nel proprio giudizio, di non riconoscere le certificazioni e le operazioni in Italia, cioè a dire le certificazioni rilasciate da quello Stato membro, a fronte di quell’annesso, in presenza di differenze giudicate importanti dall’altro Stato, consentono all’altro Stato di non riconoscere ciò che afferma e certifica lo Stato Italia in questo caso. Non so se è chiaro... PRESIDENTE – Con quali conseguenze pratiche? CARDI – Mah, la conseguenza pratica, nel caso fosse un mancato riconoscimento di certificazioni degli aerei, non potrebbero circolare a livello internazionale, su quello Stato; nel caso non fossero riconosciuti gli aeroporti, non si potrebbe addivenire agli accordi di traffico, quindi ai collegamenti tra i due paesi perché il sistema aeroportuale non sarebbe riconosciuto eventualmente, se quello Stato giudica che le differenze sono tali da non consentirgli di riconoscere, a tutela dei propri cittadini, il livello di sicurezza assicurato dallo Stato italiano nello specifico. P.M. – Le risulta che qualche appunto da parte ICAO, espresso sotto qualsivoglia forma, sia stato mai notificato all’Italia per il mancato recepimento di 13 airmanshiponline numerosi degli annessi tecnici ICAO ed in particolare dell’annesso 14 relativo alle infrastrutture aeroportuali? CARDI – No, non c’è stato, un po’ per i motivi che dicevo prima, un po’ perché l’abitudine a non comunicare differenze o l’attività fatta a fronte degli annessi è purtroppo un’abitudine che a livello mondiale è molto diffusa ed è il motivo che ha spinto l’ICAO ad andare a verificare di persona, presso ogni Stato, questa evenienza. P.M. – Le risulta in generale che l’adesione alle regole portate dagli annessi tecnici ICAO sia per la convenzione comunque obbligatoria per gli Stati membri? CARDI – Non ho capito bene allora. P.M. – A prescindere diciamo dal passaggio del recepimento nel singolo ordinamento nazionale, che come ci ha detto in Italia non è avvenuto in larga parte, comunque la previsione della normativa ICAO, in ordine al recepimento degli standard portati dai suoi annessi tecnici, è una previsione obbligatoria per gli Stati? Cioè la previsione è “Tu Stato aderente devi adottare lo standard che io vado a pubblicare nel mio annesso”? AVV. MINNITI – Presidente, se mi consente, faccio opposizione perché si pone un quesito giuridico e non si fa una domanda su un fatto specifico. Si chiede al teste di rispondere ad un quesito giuridico signor Presidente. PRESIDENTE – Respinta, è un teste tecnico e la posizione è proprio su queste circostanze. Prego. CARDI – Sì, c’è l’obbligo di recepire gli annessi, è nella convenzione... PRESIDENTE – Non solo, ma prima il Pubblico Ministero aveva chiesto “C’è l’obbligo degli Stati comunque di segnalare le difformità rispetto agli standard?”, aveva chiesto prima il Pubblico Ministero e si è dispersa la domanda. CARDI – Entrambi, ci sono entrambi gli obblighi, sia quello di recepire gli standard degli annessi, quantomeno gli standard che sono considerati elementi minimi essenziali per garantire l’uniformità dei sistemi mondiali, sia l’obbligo di segnalare le differenze. P.M. – Ecco, allora sotto questo profilo è un obbligo di comunicazione, non forse un obbligo di contenuto, cioè il singolo Stato aderente all’ICAO non è vincolato ad introdurre lo standard ICAO nel proprio ordinamento, ma è vincolato a introdurlo oppure a notificare all’ICAO la difformità che si è adottata all’interno? CARDI – Sì, cioè il fatto stesso che c’è una previsione specifica, l’articolo 38, che consente agli Stati, che impone, chiede agli Stati di comunicare, notificare le differenze, reca la facoltà per ogni Stato di non adottare uno standard. Per la verità poi c’è anche scritto che, laddove lo Stato trovi impraticabile l’adozione di una misura, parliamo di standard qui in questo momento, non di raccomandazioni, laddove trovi impraticabile c’è un obbligo di introdurre lo standard, c’è una valutazione dello Stato contraente che, laddove trovi impraticabile l’adozione di questo standard, non perseguibile per motivi locali o di natura diciamo discrezionale dello Stato, questa differenza vada notificata. P.M. – Le risulta il fatto che tra gli Stati aderenti all’ICAO l’adozione degli standard sia uniformemente diffusa oppure le risulta che la facoltà di divaricarsi rispetto allo standard sia invece praticamente adottata da molti paesi? CARDI – Diciamo che a livello internazionale, per quanto noto, nel senso per quelli che sono gli Stati che hanno comunicato, perché su 190 e passa Stati una 14 airmanshiponline parte ha notificato, una parte non ha notificato, una parte ha notificato che non ha differenze, allora sul gruppo di paesi che hanno notificato di non avere differenze, su quelli che hanno notificato differenze perché su quelli che non hanno notificato non sappiamo niente, è abbastanza diffuso avere differenze, non sono ampie, non è una pratica a cui si ricorre come normale, nel senso che, a fronte di un centinaio di standard, per esempio, non è che vengono comunicate 80 differenze, cioè c’è una percentuale che comunque si mantiene a livelli fisiologici. P.M. – Se può, giusto per avere un’idea con grandi riferimenti che possono essere utili, che so, gli Stati Uniti è uno Stato che ha adottato metodi differenti dagli standard fissati dall’ICAO? CARDI – In alcuni casi sì, li ha notificati, la notifica degli Stati Uniti ha... non li ho contati onestamente. Per quanto riguarda nello specifico l’annesso 14 è pratica comune che la differenza viene notificata non solo nei confronti degli standard, ma anche delle raccomandazioni, in quanto questo annesso in particolare, a differenza degli altri, contiene prevalentemente raccomandazioni e molti pochi standard. Allora, in ragione di questa composizione della natura dell’annesso stesso, è pratica comune da parte degli stati contraenti comunicare le differenze anche per le raccomandazioni. A fronte di questa decisione, le differenze notificate sono una decina di pagine e quindi valutabili in un certo numero di standard o raccomandazioni non adottate in totale conformità. P.M. – Parliamo degli Stati Uniti. CARDI – Parliamo degli Stati Uniti. P.M. – E che ne so, la Gran Bretagna? CARDI – Altrettanti, cioè una dozzina di pagine, diciamo che ci sono alcune decine di misure, previsioni ICAO tra standard e raccomandazioni non conformi, che non vuol dire che non c’è il requisito su quell’aspetto, ma che il requisito è diverso. P.M. – La Germania, se posso...? PRESIDENTE – Per quanto vuole andare avanti Pubblico Ministero? P.M. – No, no, pochissimo, Presidente, pochissimo. CARDI – Meno, sono diciamo una ventina di differenze probabilmente, non sono tantissime. P.M. – E l’Italia? CARDI – L’Italia non ha comunicato differenze in quanto non aveva assunto una determinazione a fronte dei singoli, delle singole previsioni, nel ricevimento di questo annesso, in quanto non l’aveva recepito all’epoca dei fatti. P.M. – Grazie, ho finito. 15