parere sulla sosta sul lato sinistro nelle strade a senso unico

Transcript

parere sulla sosta sul lato sinistro nelle strade a senso unico
Normativa e dintorni” nazionale sulla mobilità, la sicurezza stradale e lo sviluppo sostenibile
Raccolta curata dal sito web “mobilita&sicurezzastradale”
PARERE SULLA SOSTA SUL LATO SINISTRO
NELLE STRADE A SENSO UNICO
Parere prot. 22071 del 27/10/2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Con questo parere il Ministero non solo chiarisce quando può essere consentita la sosta sul lato sinistro in una
strada a senso unico, ma che sullo stesso lato sinistro “non andrà apposto il segnale di divieto qualora la
larghezza residua con entrambe le file risulti inferiore a 3 metri, risultando vietata sul margine sinistro per regola
generale”.
(Nota: grassetto, maiuscolo, evidenziazioni a cura degli autori).
Oggetto:
Sosta veicoli su strade urbane. Richiesta di chiarimenti. Rif. prot. n. 22071
del 27/10/2009.
Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, qui pervenuta solo il 22.01.2010, si
premette quanto segue.
L’art.157 c.2 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) impone di sostare, salvo diversa
segnalazione, lungo il margine destro della carreggiata, il successivo c. 4, sulle strade a senso unico,
consente di sostare anche sul margine sinistro purché rimanga uno spazio sufficiente al
transito di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.
A parere di questo Ufficio, tale condizione deve intendersi in senso estensivo, risultando incoerente
che in caso di sosta solo sul lato destro possa residuare una larghezza inferiore al suddetto limite; la
sosta risulta dunque consentita, salvo diversa segnalazione, se la condizione è rispettata con una sola
fila in sosta sul margine destro ovvero con una ulteriore fila in sosta sul margine sinistro.
Nel primo caso la sosta resta implicitamente vietata sul margine sinistro: nel secondo caso la sosta
resta implicitamente consentita anche sul margine sinistro, salvo diversa segnalazione.
Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell’art. 120 e. 1 lett. a) del Regolamento di esecuzione e di
Attuazione (DPR n. 49511992), il segnale di divieto di sosta indica i luoghi dove è stato disposto
il divieto, ad eccezione di quelli ove il divieto già vige per regola generale.
Conseguentemente sul margine sinistro non andrà apposto il segnale di divieto qualora la
larghezza residua con entrambe le file risulti inferiore a 3 metri, risultando vietata sul margine
sinistro per regola generale.
Il segnale andrà invece apposto qualora si intenda comunque vietare la sosta sul margine sinistro,
anche se la larghezza residua lo consentirebbe.
Un eventuale divieto di sosta sul margine destro, opportunamente disposto in quanto la
larghezza residua con la fila in sosta risulterebbe inferiore a 3 metri vale estensivamente anche
sul lato sinistro per regola generale.
In caso di violazione si applica la sanzione di cui all’art. 157 c. 8 del Codice, nonché la rimozione del
veicolo ai sensi dell’art, 159 c. 1 lett. b).
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Il DIRETTORE DELLA DIVISIONE (Dr. lng. Francesco MAZZIOTTA)