Con “Trasporti 2050” la Ue fissa traguardi ambiziosi
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Con “Trasporti 2050” la Ue fissa traguardi ambiziosi
ACCISE ANTONIO CATRICALÀ SPEAKER CORNER Pubblicato in Gazzetta il provvedimento che le aumenta. Ancora critiche dalla Cna Fita Blitz dell’Antitrust sui carburanti. Clamorosa la spaccatura che divide le associazioni Faib-Fegica e Figisc Il vice presidente di Unindustria e Anita risponde al servizio di Ballarò » pag 4 Elmo Giovannini » pag 8 Marcello Pigliacelli » pag 5 Prezzo Anno LIV Euro 3,00 4 Aprile 2011 Numero 14 11014 9 770010 919036 www.corrieredeitrasporti.it SETTIMANALE INDIPENDENTE D’INFORMAZIONE Direttore F. Paolo Li Donni Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, AUT. CNS/CBPA/CENTRO1 valida da 17.01.2007 Con “Trasporti 2050” la Ue fissa traguardi ambiziosi Il libro bianco prevede tra trenta anni Nessuna restrizione alla mobilità di persone una riduzione delle emissioni del 60% e merci nel rispetto dell’ecocompatibilità Plan Felinaz, frazione di Charvensod, comune situato a cinque chilometri da Aosta. E’ in questa frazione che si trova l’unico distributore di metano per autotrazione dell’intera regione, che è stato aperto nel novembre del 2009. Adesso sta per chiudere. Lo denuncia un gruppo d’inferociti cittadini, “orgogliosi di possedere un’auto a metano, indignati e preoccupati per quanto sta accadendo”, scrivono in una lettera inviata a Metauto Magazine. La lettera, inoltre, si pone alcune domande: “Come si fa a volere e a perseguire la diffusione delle auto a combustibili alternativi se non c’è la certezza di avere un punto in cui rifornirsi? Quale politica ambientale strategica ... » pagina 2 Brent date Wti 102,7 85,0 La benzina ha mostrato un calo del 2,5% (-18.000 tonnellate) rispetto a febbraio 2010 mentre il gasolio autotrazione un incremento del 4,6% (+88.000 tonnellate) Pensiero stupendo di F. PAOLO LI DONNI V i ricordate la canzone di Patty Pravo “Pensiero stupendo”? Il ritornello faceva così: “Pensiero stupendo… Nasce un poco strisciando… Si potrebbe trattare di bisogno d’amore… Meglio non dire”. Mi è subito venuta in mente non appena ho letto la proclamazione di fermo fatta da Trasporto Unito e dal suo Pensiero “stupendo” detto Franco. In realtà i pensieri del presidente di Trasporto Unito devono essere così affollati da averlo spinto alla proclamazione senza se e senza ma. E dire che neanche il malconcio coordinamento unitario Unatras ha osato tanto, preferendo la via attendista pungolando » pagina 10 Mercato petrolifero Andamento del Brent date e Wti valori $/Barile (Dal 25/1/11 al 21/2/11) Editoriale Elaborazioni del Corriere dei Trasporti su dati dell’Unione Petrolifera Italiana Costo alla pompa del gasolio per autotrazione al 1 febbraio 2011 (Valori in euro) GRECIA REP. CECA ITALIA UNGHERIA GERMANIA OLANDA SLOVACCHIA FRANCIA AUSTRIA ESTONIA SLOVENIA SPAGNA LETTONIA POLONIA LITUANIA ROMANIA BULGARIA 1,419 1,352 1,346 1,318 1,306 1,285 1,285 1,279 1,252 1,239 1,237 1,205 1,202 1,171 1,150 1,147 1,114 Composizione prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione in Italia Prezzo Italia 1,351 €/litro 5ileva]ione meGia mensile Febbraio 2011 COMPONENTE FISCALE 48% 0,648 €/litro PREZZO INDUSTRIALE 52% 0,703 €/litro Su questo segmento pari al 42% agisce l’effetto cambio €/$ Solo su questa voce pari al 10% l’operatore può agire per moGi¾care il pre]]o alla pompa Gasolio Accisa 0,423 IVA 0,225 Materia prima 0,564 Margine lordo 0,139 Cambi doganali Andamento Dry Baltic Index Tassi di cambio periodici validi nel mese di Aprile 2011 CORONA Ceca CZK 24,41700 CORONA Danese DKK 7,45730 CORONA Norvegese NOK 7,89100 CORONA Svedese SEK 8,93100 DOLLARO Australiano AUD 1,40060 DOLLARO Canadese CAD 1,38900 DOLLARO Neozelandese NZD 1,90960 5.000 DOLLARO USA USD 1,41360 FIORINO Ungherese FRANCO Svizzero HUF CHF 269,60000 1,27460 LIRA Sterlina YEN Giappone ZLOTY Polacco GPB JPY PLN 0,86990 114,42000 4,04100 Fonte: Agenzia delle Dogane 4.000 2.998,00 1.530,00 3.000 2.000 1.000 0 1 Apr 2010 1 Apr 2011 Sailing List PARTENZE MERCI DAI PORTI ITALIANI ANCONA 28 CAGLIARI 28 CIVITAVECCHIA 28 GENOVA 28 GIOIA TAURO 28 LA SPEZIA 29 LIVORNO 29 MARINA DI CARRARA 30 NAPOLI RAVENNA SALERNO SAVONA TRIESTE VENEZIA PARTENZE CROCIERE dal 05/04 al 11/04 30 30 31 31 31 32 32 2 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 FOCUS Sostenibilità e carburanti tra presente e futuro L’Unione europea ha adottato il libro bianco “Trasporti 2050”, prevedendo a quella data una riduzione delle emissioni del 60%. Un obiettivo molto ambizioso, ma con ben pochi agganci con l’attuale realtà di PAOLO GIORDANO Plan Felinaz, frazione di Charvensod, comune situato a cinque chilometri da Aosta. E’ in questa frazione che si trova l’unico distributore di metano per autotrazione dell’intera regione, che è stato aperto nel novembre del 2009. Adesso sta per chiudere. Lo denuncia un gruppo d’inferociti cittadini, “orgogliosi di possedere un’auto a metano, indignati e preoccupati per quanto sta accadendo”, scrivono in una lettera inviata a Metauto Magazine. La lettera, inoltre, si pone alcune domande: “Come si fa a volere e a perseguire la diffusione delle auto a combustibili alternativi se non c’è la certezza di avere un punto in cui rifornirsi? Quale politica ambientale strategica può attecchire su un substrato così incerto? Come s’inserisce la ridotta e precaria rete distributiva locale all’interno della politica regionale di riduzione delle emissioni e negli obblighi di recepimento delle direttive europee sulla progressiva sostituzione dei combustibili tradizionali derivati dal petrolio con quelli ecologici riconosciuti dall’Unione europea?”. Belle domande. Che diventano ancora più pressanti alla luce dell’adozione da parte dell’Unione del libro bianco “Trasporti 2050”, avvenuta il 28 marzo. In estrema sintesi, la pubblicazione fissa (insieme all’altro testo adottato nel gennaio di quest’anno: “Rapporto del gruppo di esperti europei sul futuro dei carburanti per il trasporto”) l’obiettivo della riduzione, appunto nel 2050, delle emissioni di anidride carbonica del 60% rispetto alle quantità emesse nel 1990. Le misure più efficaci per raggiungere tale risultato sono così indicate: esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale nelle città; un uso pari al 40% di carburanti sostenibili a bassa emissione di anidride carbonica nel settore aeronauti- Non si vuole ridurre la mobilità ma renderla in assoluto ecocompatibile co; la riduzione di almeno il 40% delle emissioni nel trasporto marittimo; il trasferimento del 50% dei viaggi di medio raggio dal trasporto su gomma a quello su rotaia e per via fluviale (con una tappa intermedia per quest’ultimo obiettivo: entro il 2030 dovrà essere trasferito dalla strada a modalità più ecosostenibili almeno il 30% dei trasporti). Particolare attenzione è rivolta ai centri metropolitani, per i quali, come prima accennato, è previsto un deciso passaggio verso auto e carburanti più puliti con l’abbandono nell’ordine del 50% degli autoveicoli ad alimentazione convenzionale entro il 2030 e il loro definitivo “tramonto” entro il 2050. L’Unione europea, e a dire il vero non è la sola istituzione internazionale ad avere tale abitudine, è solita varare programmi e obiettivi molto ambiziosi su questioni di grande respiro (come l’acqua, le fonti energetiche, la difesa dell’ambiente e così via) fissando date generalmente molto dilatate nel tempo. Questa volta addirittura quarant’anni. Il vicepresidente della commissione e responsabile per i Trasporti, l’estone Siim Kallas ha dichiarato: “Trasporti 2050 costituisce una roadmap per avere un settore dei trasporti competitivo in grado di incrementare la mobilità e ridurre le emissioni. Possiamo e dobbiamo fare entrambe le cose. La convinzione ampiamente diffusa per cui sarebbe necessario ridurre la mobilità per combattere i mutamenti climatici è semplicemente sbagliata. Dei sistemi di trasporto concorrenziali sono vitali per la capacità dell’Europa di competere nel mondo, per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e per la qualità della vita quotidiana delle persone. Ridurre la mobilità non è un’opzione, né lo è mantenere lo status quo. Possiamo interrompere la dipendenza del sistema dei trasporti dal petrolio senza sacrificare e compromettere la mobilità. Possiamo guadagnare su tutti i fronti”. Fa piacere leggere affermazioni così ottimistiche. Anche se, leggendole, ci viene in mente come sia assai complicato, per usare un’espressione popolare, ma efficace, “avere la botte piena e la moglie ubriaca”. Siamo sicuri che ba- Un traguardo difficile se non cambiano i valori della società dei consumi sta cambiare i carburanti per risolvere i tanti problemi della congestione e dell’inquinamento? Intanto lo stesso Kallas ha varato una recente iniziativa europea per valorizzare e promuovere la mobilità elettrica che ha coinvolto ben 42 partner tra costruttori di automobili, enti locali, università, istituti di ricerca, aziende elettriche (tra le quali anche l’Enel). Una domanda: ma l’elettricità che dovrebbero usare le auto come viene prodotta? Se ancora, come in Italia, da carburanti di origine fossile il risultato finale non cambia di molto, al di là di tutte le problematiche tecniche e rivolte all’approvvigionamento (Valle d’Aosta docet). Se prendiamo le grandi aree metropolitane italiane, ma all’estero la situazione non è molto diversa, è più di un decennio che si dibatte sulla circolazione delle merci. Senza che sia cambiata una virgola. E, come abbiamo spesso scritto, non dipende da questioni logistiche. Abbiamo citato diverse volte l’affermazione di madame Laetitia Dablanc, ricercatrice dell’Institut du Recherche sur les Transports et leur Securité: “Qualsiasi magia, qualsiasi ottimizzazione della logistica non sarà sufficiente per risolvere il problema delle merci nelle grandi città. Anche le più interessanti sperimentazioni logistiche sono destinate a incidere poco”. Saranno, aggiunge la Dablanc, “un peu l’arbre qui cache la forêt”, l’albero che nasconde la foresta. Occorre cambiare metodologie, regolamenti, abitudini radicate, usi e costumi e puntare al “risparmio” sia di mobilità sia di “tempi”. Serve, pensiamo, riplasmare la “società dei consumi” su altri valori, su altre logiche, su altri e più avanzati sistemi. Aveva ragione Lucio Stanca, l’ex ministro dell’Innovazione nel secondo governo Berlusconi, quando elaborò un piano che poneva l’innovazione tecnologica al centro dello sviluppo del paese, quando parlava di “autostrade digitali”, di “alfabetizzazione informatica”, di avviare un radicale cambiamento che incrementasse, tra l’altro, il “telelavoro”, passando dalle infrastrutture materiali ai “contenuti digitali”. Senza profonde innovazioni che mirino a ridurre la necessità di muoversi difficilmente raggiungeremo gli obiettivi che si pone j MEXICO Global Clean Energy Holdings [USA] op op+j s PERU Maple Energy Plc [USA] Pure Biofiuels corporation [USA] e b BRAZIL s Adecoagro [Argentina] e sb Agrenco Group [Netherlands] b sb Archer Daniels Midlands [USA] b s+ j Bionor [Spain] e British Petroleum, Louis Dreyfus group, Maeda Group [United Kingdom, France, Japan] s Bunge [USA] s Cargill [USA] Eni [Italy] s Louis Dreyfus Group [France] sb Mitsui [Japan] co South Cone Agriculture [Ireland] Stora Enso [Sweden/Finland] eu s Tereos Group [France] j Viridas Plc [United Kingdom] e e e b e e Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 3 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] l’Unione, anche nel 2050. Infine, un’altra notazione. L’Unione punta a un grande sviluppo dei biocarburanti, ma non si pone la domanda “a prezzo di che cosa?”. Non collega questa sua linea “strategica” nemmeno con la politica agricola comunitaria. Ognuno va per la sua strada. Ma non è così. Tra marzo e aprile del 2008, in Senegal vi sono state forti contestazioni e rivolte per l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, conseguenza delle decisioni del governo d’espandere le coltivazioni destinate ai biocarburanti a danno di quelle alimentari e delle foreste. “Né le rivolte in Senegal né l’importazione del 60% del cibo che si consuma in questo paese sembra dissuadere il governo dalla volontà di allocare ancora più terra per la produzione di biocarburanti. La scarsità di terra da destinare a tali produzioni in Europa, fa sì che questa incoraggi i paesi in via di sviluppo a produrre biocarburanti invece di cibo per le persone affamate”, ha dichiarato Fatou Mbaye, ricercatrice di Actionaid Senegal. destinata ai biocarburanti. Stiamo soffrendo la fame perché anche se vado a cercarne un’altra loro ce la distruggeranno ancora”. Dal Guatemala: “In questo paese, l’espansione delle coltivazioni di canna da zucchero e olio di palma per i biocarburanti minaccia i mezzi di sostentamento e la sicurezza alimentare delle comunità locali”, Laura Hurtado, coordinatrice per il diritto dell’alimentazione di Actionaid Guatemala. L’Unione europea si lancia in avventurosi “disegni”, guardando esclusivamente nel proprio “giardino”, ma nell’epoca della globalizzazione ciò non è più possibile. Uno sviluppo equilibrato non è solo un problema del nostro continente, ma mondiale, e in primo luogo africano. Non è assolutamente possibile non tenerne conto. Non si può guardare solo nel proprio giardino in un’epoca come quella odierna Una testimonianza di Elisa Alimone Mongue, coltivatrice del Monzambico: “Non ho più una fattoria, non ho neppure un giardino, perché la sola terra che avevo è stata In basso, pubblichiamo la “geografia dei rischi” nel mondo (disegnata da Actionaid) dei progetti portati avanti dalle multinazionali per incrementare la produzione dei biocarburanti, che sono quelli su cui punta maggiormente l’Unione europea nella ricerca della sostenibilità. Una produzione che va a sostituire foreste e terreni coltivati indispensabili per il mantenimento d’intere povere popolazioni. Si rischia così di avere ecosostenibilità in una parte del pianeta e fame e miseria crescenti in tante altre La geografia dei rischi Negazione della libertà di espressione e di associazione Dimensione del progetto 0-10.000 ha Raffinerie o impianti di trasformazione b Tipo di coltivazione j op co sf sb cr cs 10.000-50.000 ha 50.000-100.000 ha > 100.000 ha TUNISIAN REPUBLIC BURKINA FASO TUNISIA j Dagris [France] b Agroils [Italy] OF THE CONGO AFGHANISTAN ZTE International cs [China] Dagris [France] j+op Bionor [Spain] Green Earth Fuels LLC [USA] j Agro-Africa [Norway] Holding Carbiol [France] j SBE Senegal [Italy] REPUBLIC OF MALI b CAMEROON j op [France/Switzerland] s GAMBIA Ferne Suisse [Belgium] British Sugar (51% Illovo Sugar) REPUBLIC OF THE Group Bolleré [United Kingdom] [France] w [Netherlands] CAPE VERDE e j j op j j [United Kingdom] REPUBLIC OF j e eu op op CONGO b sb sb AGD, Bunge [USA] Glencore Group [Switzerland] Louis Dreyfus Commodities [USA] sb Repsol [Spain] b b b b j D1 Oils [United Kingdom/India] Mission NewEnergy Limited [Australia] b j b THAILAND Flora EcoPower [Germany] PHILIPPINES j Bionor [Spain] Bronzeoak [United Kingdom] D1 Oils Plc [United Kingdom] Mission NewEnergy Limited s j e [United Kingdom] ss j NRG Chemicals [United Kingdom] b KENYA UNITED REPUBLIC OF [Canada] j GHANA j Agroils [Italy] BFG Bionic Fuel Group [Germany] j Biofuel AS [Norway] j D-1 Oils Plc [United Kingdom] Galten Global Alternative Energy [Israel] Gold Star Agrofuels [USA-Ghana] Lion Bridge Ventures [United Kingdom] j Moncada Energy Group [Italy] Northern Sugar Resources Ltd [Sweden] j ScanFuel AS [Norway] Sekab [Sweden] ANGOLA s Eni [Italy] Petrobas [Brazil] Odebrecht [Brazil] b b e REPUBLIC OF PGBI [South Africa] D1 Oils Plc [United Kingdom] s Alco Group [Belgium] ZAMBIA j j D1 Oils Plc [United Kingdom] Omnia Group [South Africa] Viridesco [United Kingdom] REPUBLIC OF MALAWI j D1 Oils Plc [United Kingdom] e j b INDONESIA D1 Oils Plc [United Kingdom] j+op Sinopec [R.D.China] Bollorè Group, Mellori Group op [France/Italy] b b REPUBLIC OF MAURITIUS s Alco Group [Switzerland] e REPUBLIC OF KINGDOM OF SWAZILAND j [United Kingdom] MALAYSIA Mission Agrofuels of Australia [Australia] Mission NewEnergy Limited [Australia] MADAGASCAR REPUBLIC OF D1 Oils Africa, a subsidiary of D1 Oils Plc [United Kingdom] Diligent Tanzania Ltd, a subsidiary of Diligent Energy Systems [Netherlands] j j j InEnergy Group [United Kingdom] j Prokon BV [Germany] s SEKAB Tanzania Ltd [Sweden] Sun Biofuels Tanzania Ltd [United Kingdom] j REPUBLIC OF REPUBLIC OF TANZANIA BioMassive Tanzania Ltd [Sweden] BioShapeTanzania Ltd [Netherlands] ss Cams Group [United Kingdom] j Diligent Energy Systems [Netherlands] cr Euphorbus [USA] op FELISA [Tanzania/Belgium] KIKULETWA Farm Ltd Alovera plantation j j NAMIBIA SOUTH AFRICA m+s+ j+sf e e Magindustries Eni Group [Italy] Fri-el Group [Italy] b j ARGENTINA rifiuti organici sorgo dolce semi di cotone b Bioenegy Intl [Switzerland] Green Power Holding AG [Switzerland] Hg Consulting [Belgium] Energem Resources [Canada] j Xenerga Inc. and Eurofuel [USA/Germany] REPUBLIC OF THE s sb eucalipto croton megalocarpus [United Kingdom] j j 21st Century Energy [USA] s soia zucchero di canna mais REPUBLIC OF Equatorial Agrofuels CÔTE D’IVOIRE j girasole [Germany] REPUBLIC OF j olio di ricino Sun Agrofuels LIBERIA j olio di palma [USA] D1 Oils Plc [United Kingdom] op etanolo s m eu w ss jatropha ETHIOPIA B&D Foods s Becco Biofuels [USA] BioMassive [Sweden] Flora EcoPower [Germany] Fri-el Group [Italy] Global Energy Pacific [USA] j Hovev Agriculture [Israel] j LHB [Israel] National Biodiesel Corporation j j+co j Becco Biofuels [USA] Diligent Energy systems j REPUBLIC OF JMI (60% Eco-Carbone, 19% Novartis) COLOMBIA e biodiesel INDIA SENEGAL GUATEMALA Corruzione DEMOCRATIC REPUBLIC op REPUBLIC OF j Espropriazioni Carenza di cibo Deforestazione legata ai progetti d’investimento delle multinazionali nella produzione dei biocarburanti MOZAMBIQUE Central African Mining and Exploration Company s (CAMEC) [United Kingdom] Energem Agrofuels Ltd [Canada] Green Power Holding AG [Switzerland] j Moncada Group [Italy] Principle Energy [United Kingdom] s Sekab [Sweden] s Sfir Group [Italy] j Sun Agrofuels [United Kingdom] j Viridesco [United Kingdom] j j j s e Avana [United Kingdom] Flora Ecopower [Germany] j Gem Agrofuels Plc [United Kingdom] j j J-Oils [France] j NEO new ecologic oil [France] j NOTS Renewable Energy B.V. [Netherlands] j Oji Paper Group [Japan] Tsaku SARLU, a subsidiary of Daewoo Logistics m+s [South Corea] Fonte: Actionaid 4 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 7 GIORNI TRASPORTO MERCI NAPOLI CONTENITORI LIBIA-ITALIA Fabrizio Vettosi: “Privatiziamo i porti?” I traffici merci mondiali crescono di oltre il 16% Denuncia della Gdf: armi per Gheddafi da Bari? La rivoluzionaria proposta del direttore generale di Venice Shipping & Logistic durante la prima riunione annuale del Propeller Club Port of Naples. In Italia poche infrastrutture e troppe Authority. Ad affermarlo uno studio della società tedesca Ihs Fairplay secondo il quale i movimenti, con 115 milioni di teu spostati, sono aumentati dell’11,7% rispetto al 2009 (103 milioni di teu). Prima della classe l’Asia con il 26,1% del mercato complessivo. La triangolazione delle armi, per la Guardia di Finanza, sarebbe tra Jugoslavia, Puglia, Grecia, Turchia e Nord Africa, una rotta ben conosciuta dalle poiché già utilizzata per il contrabbando di sigarette. Accise aumentate e rimborsate Ancora critiche per il decreto del governo che finanzia il Fondo unico per lo spettacolo di MICHELE MARCON E’ stato pubblicato il decreto-legge n. 34 sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo. Si tratta del decreto-legge per finanziare il Fondo unico dello spettacolo che stabilisce, tra l’altro, un aumento delle accise su benzina e gasolio autotrazione come meccanismo per far affluire la finanza necessaria. La misura dell’aumento, si legge nel dispositivo, è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il provvedimento che stabilisce l’aumento sarà efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia e quindi l’entità dell’aumento - uno o due centesimi dei carburanti si conoscerà entro giovedì 7 aprile. Un provvedimento contestato sin dall’annuncio da tutti e in grande maggioranza dagli autotrasportatori che se lo sono visto calare dall’alto proprio nel momento in cui si erano convinti del contrario. La convinzione, prima dell’annuncio del sottosegretario Letta, era semmai che il Governo avesse ben compreso la drammatica situazione vissuta dalla categoria a seguito del costante aumento del prezzo del gasolio. Per gli autotrasportatori e non solo l’aumento delle accise è giudicato inspiegabile ed inopportuno. Il governo ha inteso rispondere alle critiche che sono montate a margine dell’annuncio inserendo nel provvedimento un rimborso dell’aumento previsto, per i mezzi pari ed oltre le 7,5 tonnellate. Una mossa che non ha sortito l’effetto sperato e a spiegarcelo è stato Elmo Giovannini, segretario regionale della Cna-Fita. “Oltre alle questioni note – ci ha spiegato il funzionario Fita - come il fatto di pagare anche per eventi come la guerra d’Abissinia, vi sono criticità operative che comportano sia il dover sostenere dei costi organizzativi o economici, sia, in caso di errori, il dover rischiare una denuncia penale. Per cosa? Per vedersi rimborsata una somma tutto sommato modesta: 19 euro ogni mille litri. Per carità, in tempo di crisi vanno bene anche questi importi, ma deve esistere una proporzionalità fra i costi ed i benefici”. Giovannini ci ha spiegato che l’istanza di rimborso va presentata all’Agenzia delle Dogane su un modulo dove sono riepilogati i consumi dell’anno precedente. Ecco il primo inghippo – continua il segretario della Cna Fita - il trasportatore deve dichiarare quali sono stati gli acquisti di gasolio specificando ogni singola targa dei veicoli interessati. Vanno elencate le fatture di acquisto ed i relativi importi. Se nel compiere questa attività – spiega Giovannini - di digitazione e di calcolo l’imprenditore commette qualche errore, cosa che può capitare, non si incorre in una più che giustificabile sanzione amministrativa, ma scatta la denuncia penale per aver dichiarato il falso”. Insomma stando alle affermazioni del segretario regionale della seconda regione per numero di imprese di autotrasporto, l’Emilia Romagna, la procedura di rimborso è complessa a tal punto da non incentivare realmente chi la dovrebbe presentare. A maggior ragione se l’attività di richiesta di rimborso è delegata al commercialista è chiaro che il suo lavoro andrà riconosciuto. “Per un monoveicolare ci spiega Giovannini - con una percorrenza annua di 70.000 km il rimborso può aggirarsi sui 400 euro l’anno, di questi almeno un centinaio vanno al commercialista. C’è poi la tempistica: se si considera che gli importi da rimborsare potranno poi essere messi in compensazione, ben che vada, solo da aprile a giugno dell’anno successivo vuol dire che nel frattempo il trasportatore ha anticipato delle somme per sedici o diciotto mesi. Allora mettiamoci d’accordo - conclude Giovannini - La sostanza che si cela dietro questo provvedimento del governo è che pochi o tanti che siano, questi soldi i trasportatori li dovranno anticiparli e per riprenderseli saranno dolori”. Elmo Giovannini La Spezia guarda a Rotterdam attraverso Mortara I vertici del Polo Logistico Integrato di Mortara, tra le più importanti piattaforme logistiche del Nord Italia, sono stati ricevuti nella sede di via del Molo dal Presidente dell’Autorità Portuale della Spezia, Lorenzo Forcieri. Nel corso dell’incontro sono state presentate le caratteristiche dell’infrastruttura lombarda, partecipata al 99% dalla Fondazione Bancaria del Monte di Lombardia. “Nel corso dell’incontro sono emerse le opportunità di collaborazione che potrebbero instaurarsi tra il Polo Logistico e il Porto della Spezia – ha detto Forcieri -. Potrebbe nascere un nuovo collegamento tra La Spezia e Rotterdam attraverso Mortara. Sarebbe un grande passo in avanti per lo sviluppo dei traffici del nostro porto, aprendoci sempre più ai mercati che oggi si sviluppano nei porti del Nord Europa. E le eccellenti performance del nostro scalo costituiscono degli ottimi presupposti per offrire un’alternativa ai porti del Nord, con un conseguente abbattimento di Co2 ed un notevole risparmio in termini di tempo. Ora daremo concreto seguito a questo incontro lavorando già nelle prossime settimane alla stesura di un protocollo d’intesa da siglare insieme anche al porto di Savona per mettere in atto il servizio ferroviario tra i due porti e il Polo Logistico per traguardare Rotterdam. La Svizzera pensa a finanziare la ferrovia Fino al 2025 previsti 3,5 miliardi di franchi di investimenti Il Consiglio federale elvetico ha avviato una consultazione sul progetto per il futuro finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. La Svizzera deve trovare le risorse fino a cinquecento milioni di franchi svizzeri ogni anno per finanziare l’esercizio e il mantenimento della rete esistente. Ma a preoccupare sono i fondi per lo sviluppo. C’è bisogno anche di reperire ulteriori ed ingenti investimenti per aumentare l’infrastruttura ferroviaria per far fronte ad una domanda in forte aumento. Secondo le previsioni, fino al 2025 saranno necessari investimenti per 3,5 miliardi di franchi svizzeri a completamento dei lavori di potenziamento per 5,4 miliardi di franchi svizzeri in corso nell’ambito del programma per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria. Sbb Cff Ffs ha accolto con favore la proposta del governo di finanziare la rete ferroviaria con la creazione di un apposito fondo infrastrutturale e ha precisato che, riguardo allo sviluppo pianificato dell’offerta ferroviaria e infrastrutturale, l’azienda lo sosterrà. Tuttavia Sbb Cff Ffs ha sottolineato che, nell’ambito del sistema di finanziamento, sarà necessario assicurare che venga garantito l’essenziale spazio imprenditoriale di Sbb Cff Ffs: “solo in questo modo - ha osservato l’azienda - possono essere garantiti gli stimoli per ulteriori crescite dell’efficienza”. Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 5 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] GIOIA TAURO Cocaina tra banane e pesce surgelato. Questo il ritrovamento a seguito dell’operazione condotta nello scalo calabrese Due quintali di polvere bianca provenienti dal Sud-America sono stati rinvenuti in due differenti container dalla Guardia di Finanza. La motonave Msc Kim era salpata dall’Ecuador ed è giunta in Calabria dopo una breve sosta a Panama. Una particolarità del carico consisteva nella poca accuratezza nel nasconderlo oltre alla modalità di trasporto inusuale per il tipo di traffici che però consente una maggiore velocità di scarico all’arrivo. Fincantieri sbarca in Canada Lo Speaker Corner Insieme a Finmeccanica per acquisire Davie Yards di CLAUDIO TOAF Davie Yards, cantiere navale canadese in grave pesantemente colpito dalla crisi economica internazionale, ha ottenuto dalla Québec Superior Court la facoltà di proseguire fino al prossimo 19 maggio le procedure previste nell’ambito del Companies’ Creditors Arrangement Act per poter trovare un accordo con potenziali investitori. Ad essere interessati sono il gruppo navalmeccanico italiano con la statunitense Drs Technologies Canada (Drs), una società specializzata nello sviluppo di tecnologie per il settore della difesa che fa parte del gruppo Finmeccanica. I due gruppi italiani con cui Davie Yards ha siglato un accordo di esclusiva, stanno verificando la possibilità di acquisire il cantiere canadese attraverso una società controllata da Fincantieri. Il presidente e amministratore delegato di Davie Yards, Gustav Nydal, ha detto che “nella Fincantieri e nella Drs, una società Finmeccanica, Davie ha trovato gli investitori industriali che stava cercando, che presentano una combinazione tra solidità finanziaria e competenza tecnica. Questo - ha aggiunto - è un passo importante nella giusta direzione, ma c’è ancora molto lavoro da fare per completare la transazione in un tempo molto breve in modo tale che il cantiere sia in grado di presentare un’offerta valida per i contratti federali”. La posta in gioco è importante. Nydal ha precisato che Fincantieri e Drs si uniranno immediatamente a Davie nella predisposizione della proposta per diventare uno dei due cantieri nell’ambito della National Shipbuilding Procurement Strategy (Nsps), il programma governativo canadese per il rinnovamento della flotta navale. Trentacinque miliardi di dollari pari a commesse per 28 navi di grandi dimensioni, più 100 piccole unità che potranno garantire lavoro per circa 30 anni ai cinque cantieri navali del gruppo canadese. Il consiglio di amministrazione di Fincantieri ha recentemente esaminato e approvato il progetto di bilancio consolidato e il bilancio d’esercizio relativi all’anno 2010, rilevando come nel corso dello scorso anno sono stati acquisiti ordini per euro 1.912 milioni, che, sia pure in lieve incremento rispetto al dato del 2009 pari a euro 1.758 milioni, risultano nettamente inferiori al dato del 2008 pari a euro 2.528 milioni e, ancor più, rispetto al valore record del 2007 pari a euro 4.238 milioni. Tale decremento è conseguenza del perdurare della situazione di crisi internazionale i cui primi segnali si sono già manifestati nel corso del 2009 e che ha portato ad una significativa contrazione della domanda di nuove unità in tutti i segmenti di riferimento dell’Azienda. La crisi economica internazionale si sta rivelando più lunga del previsto, con previsioni di domanda di nuove navi inferiori rispetto al passato. L’azienda ha specificato, nelle sue comunicazioni ufficiali, che ha dovuto fronteggiare anche nell’esercizio 2010 problemi di vuoti di carico di lavoro e che in tale contesto è ancor più importante continuare sulla strada già intrapresa dal Gruppo di un continuo efficientamento dei processi aziendali volti, oltre ad una riduzione dei costi, anche e soprattutto ad un costante recupero in termini di produttività. Inoltre ai vertici di Fincantieri si è sempre più convinti che si dovrà analogamente procedere nelle azioni di sviluppo dei ricavi attraverso il consolidamento della posizione in nuovi settori di business ed una sempre maggiore internazionalizzazione. Perchè mistificare di MARCELLO PIGLIACELLI* S embra che i mezzi d’informazione provino piacere a rappresentare in maniera distorta la realtà. E stupisce che questo avvenga anche in alcuni programmi televisivi che potrebbero altresì approfondire la notizia e spiegarne gli aspetti meno noti. Mi riferisco alla puntata di Ballarò del 29 marzo scorso dove in un reportage dal titolo “Tagli, sprechi, collette e tasse italiane”, sia stato chiamato in causa anche l’autotrasporto, un argomento da sempre snobbato dai media generalisti. Un settore trascurato e chiamato in causa strumentalmente solo quando fa notizia. Nel caso di incidenti mortali causati da tir, o per mostrare come un’autista possa manomettere un tachigrafo per non rispettare i tempi di guida e di riposo. Chi non conosce il settore, guardando la televisione o leggendo i quotidiani si è fatto quindi l’idea che i camionisti sono pericolosi, mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e prendono pure un sacco d’incentivi statali. Questa volta a parlarne sulla terza rete Rai non è stato un giornalista generalista che pertanto potrebbe avere una scarsa conoscenza di un settore così complesso. E’ stata invece una giornalista che ha seguito l’autotrasporto per diversi anni, Deborah Appolloni del Sole 24 ore Trasporti, arrivando persino a scrivere un libro che riassume dieci anni di questa vituperata categoria di imprenditori. La giornalista ha osservato, nella breve intervista andata in onda, che “anche quest’anno l’autotrasporto prenderà 700 milioni di euro di contributi pubblici. Tra questi la voce più alta in assoluto sono le spese non documentate, circa un miliardo”. “Spese che l’autista sostiene durante lo svolgimento del suo lavoro (caffè, pranzo, panino), che non può documentare e che quindi vengono risarcite in una delle voci incentivate”.La giornalista fa un errore grossolano, che tra l’altro le ho già fatto notare in occasione della presentazione del suo libro lo scorso 2 dicembre presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla quale ero stato invitato ad intervenire in qualità di relatore. Mi sorprende che la giornalista continui a non capire nonostante già allora le avessi parlato in maniera molto aperta e continui ad associare la categoria degli autotrasportatori ai padroncini, definendoli, nel titolo del suo libro, “razza padroncina”. E’ spiacevole pensare che per avere un po’ di visibilità o per fare uno scoop televisivo sia caduta nuovamente nello stesso errore. Un tentativo mal riuscito di scimmiottare, solo nel titolo, quella “Razza padrona” di Scalfari e Turani che, nel 1974, descrisse gli intrecci della borghesia di Stato. Altri tempi e altri giornalisti. Come si dice non confondiamo il sacro con il profano. La giornalista dimentica che ci sono gli imprenditori monoveicolari, appunto i padroncini, e quelli invece che hanno flotte e dipendenti, che di certo non ricevono rimborsi per i panini che mangiano i propri autisti. Le aziende che hanno da 6 a oltre 200 automezzi in Italia rappresentano il 16,25% sul totale delle aziende ma ben il 61,67% sul versante dei mezzi. Dal punto di vista dell’offerta il mercato è in mano per oltre il 70% degli autoveicoli, ad aziende strutturate. Sembra poi che ci sia un continuo accanimento contro gli incentivi statali al settore, che coprono solo una piccola parte dei costi a carico della categoria. Solo il gasolio incide per il 30% circa sui costi di esercizio delle imprese di autotrasporto e l’accisa per il 40% circa sul prezzo alla pompa. E in Italia le accise sul gasolio sono tra le più alte in Europa. Per non parlare del costo del lavoro. Un autista italiano costa circa 45 mila euro, uno sloveno o rumeno circa 15 mila. Questo non si dice, perché non fa audience, ma darebbe di certo un quadro più corretto della realtà. In Italia, la mobilità delle merci è in massima parte garantita dall’autotrasporto. Non esiste una modalità di trasporto alternativa che funzioni. Se non ci fosse l’autotrasporto non avremmo ogni giorno a portata di mano tutto quei prodotti che ormai fanno parte della nostra vita, dal cibo al vestiario, dal computer ai libri al carburante. Forse la maggior parte degli italiani non sa che l’autotrasporto rappresenta uno dei motori dell’economia del nostro Paese, che gli affida ogni giorno il 90 % delle sue merci. E gli ingombranti e fastidiosi autotrasportatori di certo non affollano ogni giorno le nostre strade per piacere ma solo perché quello è il loro lavoro. * Vice presidente Unindustria e Anita 6 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 7 GIORNI TRASPORTO PERSONE CAGLIARI FIRENZE MILANO Torna Msc Crociere Sul bus con un sms Tpl e telefonino Dopo tre anni, torna a fermarsi nel porto di Cagliari Msc Crociere. La conferma si è avuta nell’ambito del recente Seatrade di Miami, la più importante fiera mondiale del settore crocieristico. Gli approdi saranno due, uno in estate e l’altro a novembre. E’ stato attivato nel capoluogo toscano un servizio per semplificare e rendere più veloce l’acquisto dei biglietti per il Tpl: si può fare tramite sms, scrivendo “ATAF” come testo e spedendolo al numero 3399941264. Il sindaco Matteo Renzi ha detto: “Il 2011 sarà l’anno che dedicheremo ai servizi”. Anche a Milano, il cellulare sarà presto utile per acquistare e convalidare biglietti per il trasporto pubblico locale. Infatti, l’Atm e la Telecom hanno messo a punto un sistema mobile di “ticketing” denominato “MobilePass”. Il servizio entrerà in fase sperimentale l’11 aprile. Un settore sempre sottovalutato Nicola Biscotti, a nome del Caipet, chiede nuove politiche per i bus privati di PAOLO MAGRINI “Il nostro settore non è mai stato preso in seria considerazione. Il potere pubblico non hai mai ritenuto necessario impegnarsi per avviare con noi una politica industriale. C’è sempre stata una generale sottovalutazione”, ci dice subito, in apertura dell’intervista, Nicola Biscotti, coordinatore del Caipet, il Comitato delle associazioni delle imprese private (Anav, Confartigianato, Federlavoro e Servizi, Confcooperative, Fita Cna, Ancst- Tasse pesanti e nessun servizio in cambio Legacoop) che effettuano il trasporto di persone su strada. “Eppure - aggiunge Biscotti - noi rappresentiamo, attraverso tutte le associazioni, oltre 3.600 imprese, con un fatturato che si aggira su un miliardo di euro, con un’occupazione che riguarda in maniera diretta 10 mila addetti e che, calcolando l’indotto, arriva a 20 mila. C’è da aggiungere che siamo una componente importante di un settore, quello del turismo, di assoluta rilevanza per il paese”. Come spiega questa sottovalutazione? E’ difficile trovare un nesso logico. Facciamo parte a pieno titolo del “trasporto collettivo”. Infatti, spostiamo generalmente su un bus cinquanta persone. Ma non abbiamo avuto mai la dignità, l’attenzione riservata ad altre componenti di questo settore. E’ stata sottovalutata, in primo luogo, come prima dicevo, la nostra valenza all’interno della filiera turistica. Anzi, siamo diventati, se così posso dire, “protagonisti al contrario”: in molte delle cosiddette “città d’arte”, e non solo, siamo stati considerati ingombranti, fonti d’inquinamento, primi attori dell’imperante congestione. Nessuno pare capire che se le cinquanta persone che trasportiamo in visita a una città ci andassero con il mezzo privato le conseguenze su traffico e inquinamento sarebbero ben più pesanti. Un bus è lungo dodici metri, quanto sono lunghe cinquanta macchine in fila? Sta dicendo, in pratica, che siete stati penalizzati? Nella foto, la facciata di Palazzo Pitti a Firenze. Una delle richieste degli operatori privati del trasporto persone è di eliminare al più presto i ticket turistici nelle città d’arte che applicano la tassa di soggiorno Nicola Biscotti Un atteggiamento negativo nei nostri confronti, nei confronti del bus come mezzo di trasporto, ha prodotto in molte città “ticket bus”, ossia delle vere e proprie “tasse d’ingresso”, sempre più gravose. Un fatto che ha inciso sul nostro fatturato per un 4/5%. Un peso notevole e costi più alti, che non sempre siamo in grado di “scaricare” sull’utenza. Non è neppure vero che tale balzello sia rivolto a difesa dell’ambiente, in quanto in certe città pagano il ticket anche i mezzi più ecologici. La cosa più grave è che in cambio non abbiamo ricevuto alcun servizio, alcun intervento che in qualche modo, dietro il versamento da parte nostra di una tassa, aiutasse e favorisse il nostro lavoro. Generalmente siamo costretti a sostare in parcheggi decentrati dove non esistono servizi igienici, non esistono mezzi navetta che trasportino i nostri clienti in centro o nei luoghi da visitare. Perciò, da un lato, è stato imposto un aumento dei costi e, dall’altro, è stato abbassato il fattore qualità della nostra offerta, a tutto vantaggio di altri vettori, ad esempio quello ferroviario. Ciò non dovrebbe avvenire in un libero mercato, in un regime di libera concorrenza. Inoltre, con l’introduzione della tassa di soggiorno, se si mantenesse il ticket bus, i turisti pagherebbero due volte, una per entrare in città e un’altra per dormici. Abbiamo ottenuto, grazie al ministro Fitto, che tale evenienza venisse evitata: la tassa di soggiorno dovrà sostituire là dove c’è il ticket. Ne discuteremo in un tavolo tecnico previsto nell’ambito della conferenza StatoRegioni. Questo, per una categoria, come dicevo, “dimenticata”, è stato un risultato rilevante. Lei accennava alla mancanza nel paese di una “politica industriale” per il settore. L’introduzione dei ticket turistici ne può essere un elemento. Cosa può aggiungere? Ad esempio, troviamo perlomeno singolare che sia stata agevolata sui bus la sostituzione delle marmitte. Un espediente che permette al mezzo di migliorare la sua classificazione rispetto alle emissioni nocive, che permette di “salire” nella scala degli Euro, quindi, in ultima analisi, di riproporre bus con tanti anni sulle spalle, anche dieci o quindici. Sarebbe stato molto meglio che fosse stata agevolata la sostituzione dei vecchi bus con nuovi mezzi. Ciò avrebbe voluto dire più confort per i clienti e più sicurezza sulle strade, oltre che minori emissioni nocive. Una tale operazione avrebbe potuto significare l’avvio di una politica di settore. Parliamo dell’aumento del gasolio. Come Turismo culturale, l’Italia arranca Parigi, la Tour Eiffel. Alta 324 metri, inaugurata nel marzo del 1889, è il monumento simbolo della capitale francese. E’ una delle principali attrazioni che fanno della Francia il paese più visitato al mondo Il patrimonio storico, culturale, artistico del nostro paese è unanimemente considerato il più ricco, articolato del mondo. Questa realtà dovrebbe porre l’Italia in testa tra i paesi meta di viaggi turistici, invece così non è. Fino al 2004 eravamo quarti nella classifica dedicata al turismo internazionale, poi siamo stati superati dalla Cina e ci siamo collocati al quinto gradino. Davanti abbiamo la Francia, gli Stati Uniti, la Spagna e, appunto, la Cina. Impressionante è il divario per arrivi che ci separa dai francesi: nel 2009, i “cugini” d’oltralpe, secondo i dati dell’United Nation World Tourism Organization-Unwto, ne hanno messi a segno 74,2 milioni contro i nostri 41,7. Fortunatamente il nostro è un turismo più “ricco”, infatti il divario si riduce notevolmente se si considerano gli introiti derivanti da tali arrivi: i francesi si sono attestati, sempre nel 2009, su 49,4 miliardi di dollari e noi su 40,2 miliardi. Resta comunque grave la distanza con i francesi, così come quella con gli spagnoli (che hanno avuto 52,2 milioni di arrivi per un introito di 53,2 miliardi di dollari, superiore a quello francese). Così come grave è il fatto che musei come il Louvre di Parigi, la Tate Gallery e il British Museum di Londra riescano a surclassare per presenze (che si aggirano annualmente intorno ai 17/19 milioni) i nostri siti storici e artistici più conosciuti. Una spiegazione di tale fenomeno per noi negativo è nella scarsa capacità italiana di porsi con efficienza sul mercato internazionale turistico. Future Brands, in collaborazione con Bbc World News, pubblica ogni anno una classifica mondiale della capacità di ciascun paese di attrarre turisti esteri sulla base di diversi e articolati parametri. In tale classifica, da alcuni anni, l’Italia continua a scivolare in basso, nel 2010 si è posizionata al 12° posto. E’ quindi uscita per la prima volta dai top 10. Il nostro “marchio” è in “caduta libera”. Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 7 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] NEW DELHI TRASPORTO AEREO Bilancio: 25% sul trasporto Calano i bagagli smarriti La capitale indiana è impegnata a fondo per ridurre la congestione del traffico e l’inquinamento atmosferico. A questo obiettivo sta dedicando un quarto delle sue risorse che sono rivolte a costruire “corridoi” privilegiati per il trasporto collettivo. Sta anche aumentando la tassa d’immatricolazione per i veicoli a gasolio. Negli ultimi quattro anni sta scendendo il numero dei bagagli smarriti o riconsegnati in ritardo: il rapporto tra mille passeggeri e il numero degli “smarrimenti” era nel 2007 pari a 18,86, l’anno scorso è passato a 12,07. Ciò è avvenuto nonostante i gravi inconvenienti che il settore del trasporto aereo ha dovuto affrontare nel 2010, come, ad esempio, l’eruzione del vulcano islandese. state vivendo tale fenomeno? Lo può immaginare: un fattore di costo che cresce in maniera drammatica. Il governo per la nostra categoria non ha previsto alcun intervento. Noi dobbiamo obbligatoriamente Vi siete anche rivolti al ministro della Pubblica Istruzione, Mariastella Gelmini. Cosa sta succedendo? E’ avvenuto che sono state eliminate le indennità ai professori che accompagnavano gli studenti nelle gite scolastiche. Ciò ha indotto molti presidi a cancellare i viaggi di studio, che si sono quindi notevolmente ridotti. Per noi il turismo scolastico è sempre stata tradizio- La Ryanair ha annunciato che dal 4 aprile introdurrà un sovraprezzo di due euro per ogni prenotazione. La compagnia low cost irlandese ha dichiarato di essere stata costretta a introdurre tale “tassa” per compensare i costi legati all’applicazione delle norme europee sul risarcimento dei passeggeri. Tali norme (il regolamento Ue 261), ha aggiunto Ryanair, “che ci sono costate più di 100 milioni di euro nel 2010, devono essere cancellate in quanto ingiuste e discriminatorie rispetto agli altri mezzi di trasporto che non vi sono sottoposti, come il treno”. Anche la scuola sta perdendo colpi aumentare le tariffe. La conseguenza è che viaggeremo di meno e che trasporteremo anche meno turisti. Il nostro è un turismo che abbraccia in generale classi sociali di livello medio, che risultano particolarmente penalizzate dall’aumento delle tariffe. E rinunciano a viaggiare. Il danno è per tutta la filiera, da chi trasporta i turisti a chi li ospita in albergo, ai ristoranti, ai musei. Non chiediamo un trattamento simile a quello che hanno gli agricoltori o i pescatori, ma un’attenzione al problema da parte del governo. Ne stiamo parlando con il ministero dei Trasporti. nalmente una voce importante del fatturato, calcolabile intorno al 20%. Tale quota è stata abbassata almeno del 50%. Abbiamo chiesto che il ministero riconsideri la sua decisione, che ci pare un errore anche sul piano formativo. Siamo sicuri che eliminare tale aspetto sia effettivamente un risparmio? Noi pensiamo di no, non solo, come ripeto, dal nostro punto di vista, ma anche da quello più generale della funzione formativa della scuola. Attendiamo su tale problema, come su tutti gli aspetti che prima ho esposto, risposte dall’esecutivo. In una situazione così difficile come l’attuale occorre prestare molta attenzione alle decisioni che si prendono e alle loro conseguenze sul piano concreto, su quello del lavoro e della sopravvivenza delle imprese. Top 10 delle destinazioni mondiali del turismo (Dati in milioni) Francia In Lombardia, l’integrazione delle ferrovie Le Nord con Trenitalia è in dirittura d’arrivo. Secondo il sindaco di Milano Letizia Moratti questo è un progetto da “allargare”: “Con il presidente Formigoni abbiamo già messo al lavoro i nostri tecnici allo scopo di creare tra ferrovie e Atm un soggetto finalizzato a trovare sinergie e coordinamento per offrire servizi di trasporto sempre più integrati e multimediali nell’area metropolitana milanese”. Dello stesso avviso è Giuseppe Biasuz, amministratore delegato di Tin, la società formata da Trenitalia e Le Nord che a maggio prenderà definitivamente corpo: “Atm è un operatore straordinario con enormi potenzialità, l’integrazione fra i due soggetti può avvenire prima a livello funzionale Arrivi Presenze Var. % arrivi Var. % presenze -6,3% 1998 30,799 120,875 4,29% 3,08% 31,718 126,314 2,98% 4,50% 2008 2009 Var. % 79,2 74,2 2 Usa 57,9 54,9 -5,3% 1999 3 Spagna 57,2 52,2 -8,7% 2000 35,194 140,362 10,96% 11,12% 4 Cina 53,0 50,9 -4,1% 2001 35,805 146,789 1,73% 4,58% 5 Italia* 41,7 41,1 -1,42% 2002 36,355 145,559 1,54% -0,84% 6 Regno Unito 30,1 28,0 -7,0% 2003 35,006 139,653 -3,71% -4,06% 7 Turchia 25,0 25,5 2,0% 2004 36,715 141,169 4,88% 1,09% 8 Germania 24,9 24,2 -2,7% 2005 38,126 148,501 3,84% 5,19% 9 Malesia 22,1 23,6 7,2% 2006 41,193 156,861 8,04% 5,63% 10 Messico 22,6 21,5 -5,2% 2007 42,873 163,465 4,08% 4,21% 2008 41,796 161,797 -2,51% -1,02% 2009 41,124 159,493 -1,61% -1,42% * I dati sono dell’Istat Fonte: Dati UNWTO, giugno 2010 e successivamente societaria. Ritengo sia un grande obiettivo di sistema, dobbiamo prendere l’impegno di superare gli steccati che ci sono tra le due aziende per migliorare il servizio nei Turismo accessibile: Veneto in prima linea A Vicenza si è svolto un meeting europeo sul Arrivi e presenze internazionali in Italia (Dati in milioni) Anno Arrivi internazionali 1 In Lombardia, sinergie Trenitalia, Le Nord e Atm confronti dei cittadini”. Il progetto d’integrazione è senza dubbio “accattivante”. Ma ci sono non poche difficoltà. Intanto, l’Atm, che gestisce la metropolitana, ha recentemente messo sul mercato una carta prepagata che non prende in considerazione la rete e i servizi della ferrovia. Inoltre, le due società fanno capo in maniera molto radicata a istituzioni diverse: la Regione e il comune. Un’integrazione societaria dovrà superare questo sbarramento. Comunque, anche l’Atm conferma la sua “disponibilità”, dichiarandosi “favorevole a un soggetto di gestione unico”. Fonte: Istat 0[HSJLY[PMLY :VJPL[n WHY[LJPWH[H KHS .Y\WWV -LYYV]PL KLSSV :[H[V L KH [YH SL THNNPVYP <UP]LYZP[nP[HSPHULu6YNHUPZTV5V[PMPJH[VU WLY SH JLY[PMPJHaPVUL L\YVWLH KP JVTWVULU[P L ZV[[VZPZ[LTP MLYYV]PHYP WLY SH YL[L(=LWLYSHYL[L*VU]LUaPVUHSLNYHaPLHSSL JHYH[[LYPZ[PJOL KP PUKPWLUKLUaH LJJLSSLUaH KLP Z\VP SHIVYH[VYP L WYVMLZZPVUHSP[n KLS 7LYZVUHSL -VUKH[H ULS 0[HSJLY[PMLY ZP JVUMPN\YH JVTL LSLTLU[V KP YPSL]HUaH ULSS»HTIP[V KLSSL H[[P]P[n KP JLY[PMPJHaPVUL ZPH H SP]LSSV P[HSPHUV JOLPUJHTWVPU[LYUHaPVUHSL ^^^P[HSJLY[PMLYJVT “turismo accessibile”, cioè alle iniziative per rendere sempre più agevoli i viaggi e i soggiorni per le persone diversamente abili e per i loro accompagnatori. E’ un settore, è stato detto nell’incontro vicentino, che interessa globalmente in Europa un bacino di circa 130 milioni di persone, ossia il 27% della popolazione europea, per cifre intorno ai 90 miliardi di euro. Il Veneto sta varando un progetto mirato a sostenere e incentivare questo segmento turistico. Il piano prevede interventi per circa due milioni di euro e parte con il monitoraggio di tutte le strutture accessibili presenti sul territorio regionale al fine di realizzare una mappatura aggiornata e dettagliata di quelle già idonee e degli investimenti da pianificare. 8 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 7 GIORNI ECONOMIA&MERCATI LUSSO AUTO MERCATI FINANZIARI Hermès vuole cedere il 45% di Jean Paul Gaultier In Francia continuano a crescere le immatricolazioni Regolato un bond Fiat da un miliardo di euro Il colosso francese del lusso Hermès ha deciso di vendere la sua partecipazione in Jean Paul Gaultier. Hermès ha comunicato di essere già in trattavia per il suo 45% ma di non aver ancora chiuso definitivamente. Il mercato dell’auto francese continua a crescere. A marzo le immatricolazioni auto sono cresciute del 6,1% su base annua pari a 647.552 unità. Nei primi tre mesi del 2011 il mercato auto francese ha registrato una crescita dell’8,9% su base annua. Fiat ha comunicato che è stata regolata l’emissione obbligazionaria da un miliardo con cedola fissa del 6,375% e scadenza aprile 2016, il cui prezzo era stato fissato il 29 marzo 2011. Jean Paul Gaultier Blitz dell’Antitrust sui carburanti Clamorosa spaccatura tra Faib-Fegica che plaude all’iniziativa e Figisc di ALESSANDRO LI DONNI L’Antitrust ha deciso di mettere sotto stretta osservazione il settore della distribuzione dei carburanti. Non è la prima volta, anzi, il primo vero intervento risale addirittura al ‘96 e anche all’epoca l’allora presidente Giuliano Amato, voleva vederci chiaro nella composizione del prezzo per la parte industriale e nella reale concorrenza tra le compagnie. Questa volta Antonio Catricalà ha intenzione di sviscerare in maniera completa a approfondita se esistano elementi che possano rendere più concorrenziale il settore verificando anche la congruità e la trasparenza dell’utilizzo dell’indice Platt’s come riferimento per la determinazione finale del prezzo. Secondo l’authority l’indagine si è resa necessaria per avere una giustificazione al perdurare della differenza del prezzo medio dei carburanti in Italia con quello degli altri paesi della Ue. L’antitrust ha anche individuato alcuni fenomeni che potrebbero aumentare la concorrenza come la vendita self-service e lo sviluppo delle cosiddette pompe bianche, cioè non a marchio, che ormai influenzano gli equilibri esistenti tra le società petrolifere. Secondo Catricalà è ormai irrimandabile la necessità di avere un quadro definito del numero e della distribuzione delle pompe bianche anche per riuscire a procedere in un’analisi precisa del possibile sviluppo di questo canale distributivo e delle strozzature in ambito amministrativo e nelle concessioni e nei permessi da parte delle autorità competenti. L’altro timore sollevato dall’antitrust riguarda la capacità e l’affidabilità dei canali di fornitura delle pompe bianche perchè c’è il rischio concreto che le società petrolifere e i fornitori delle pompe indipendenti peggiorino le condizioni di fornitura praticate attualmente così da recuperare quei margini persi al dettaglio per effetto di un aumento della concorrenza. L’indagine ha riaperto vecchie fratture e dibattiti mai sopiti in particolare per quanto riguarda il sistema logistico e la distribuzione geografica dei distributori ma è indubbiamente clamorosa la rottura tra le sigle sindacali di settore. Dopo l’avvio ufficiale dell’indagine, infatti, Faib e Fegica da una parte e Figisc dall’altra hanno voluto commentare la notizia. Secondo Faib e Fegica l’indagine dell’antitrust “appare essere un fatto nuovo ed estremamente Prezzi carburanti per compagnia al 1° aprile 2011 Benzina Gasolio Eni 1,551 1,467 Esso 1,548 1,464 IP 1,556 1,466 Q8 1,558 1,469 Shell 1,548 1,476 Tamoil 1,562 1,467 Total Erg 1,558 1,469 Prezzi self service del gasolio il 1° aprile 2011 (Praticati su autostrada A1 e A14) Media Min Agip Erg Esso IP Max Media Min Max 1,413 1,391 1,455 Kupit 1,459 1,434 1,476 1,418 1,399 1,427 Shell 1,445 1,434 1,476 1,416 1,397 1,448 Tamoil 1,442 1,412 1,454 1,450 1,440 1,460 Total 1,419 1,417 1,421 Fonte: Staffetta quotidiana Volano gli utili del Monte dei Paschi Il dg Antonio Vigni apre all’eventuale fusione del gioiello Consum.it di DARIO IL MINIMO Il Monte dei Paschi sorprende tutti con i conti del 2010 che hanno superato le attese. Il 2010 si è chiuso per il gruppo senese con un utile netto di 985,5 milioni di euro, un aumento notevole rispetto ai 220,1 del 2009, possibile anche grazie a plusvalenze per 205 milioni. Anche l’utile operativo è balzato in alto del 104,6% e le previsioni lo vedono in ulteriore rialzo. Con questi risultati il cda ha potuto riparlare di dividendo mettendo nella posta di bilancio 167,76 milioni di euro pari a 2,45 centesimi per azione ordinaria e 3,35 per risparmio e privilegiate, dopo l’anno di magra con l’annullamento quasi totale di dividendo nel 2009. Il lavoro di rafforzamento e di ottimizzazione dei costi sta dando i frutti sperati con il rapporto costi/ricavi sceso al 61,6% contro il 64,7% dell’esercizio precedente. Tutti gli altri indici sono rivolti al sereno con le rettifiche sui crediti che scendono del 21,2% sul 2009. Rimane il neo dei ratios patrimoniali che ancora non soddisfano pienamente almeno come media del sistema bancario italiano. Ci sono i Tremonti bond e le continue voci su un aumento di capitale ma il direttore generale Antonio Vigni frena e tenta di gettare acqua sul fuoco ma senza smentire alcuna notizia. Per quanto riguarda i bond del Tesoro Vigni ha confermato che “faremo azioni di capital management per il rimborso dei Tremonti Bond”. Vigni ha poi voluto concentrarsi sul gioiello di famiglia Consum.it, istituto specializzato nel credito al consumo, che continua a marciare a pieno regime ed ora è diventato partner ambito. E Vigni anche in questo caso non ha voluto sottrarsi alle curiosità sottolineando come ogni opzione sia aperta per la migliore valorizzazione dell’asset; tradotto, è possibile che Mps pensi ad una fusione o ad una vendita parziale della società. E’ più probabile la prima ipotesi con la Compass in pole position. La controllata del credito al consumo di Mediobanca sarebbe il partner adatto per cercare di dare filo da torcere alla Agos-Ducato dei francesi di Credit Agricole attuali leader di mercato in Italia. Il direttore generale non si è nascosto dietro i classici “no-comment” anche se sull’ipotesi di aumento di capitale ha preferito tenersi sul vago senza sbilanciarsi troppo. I trader guardano con La Cina cresce ma al rallentatore La Cina continua a crescere ma lo fa a ritmi più lenti. Secondo l’indice Pmi della manifattura Hsbc, infatti, nello scorso mese di marzo si è fermato a 51,8 contro il 51,7 di febbraio segnando un rallentamento marcato. Il dato conferma che l’economia cinese pur continuando a crescere sta rallentando così come previsto e come auspicato anche dalla Banca centrale che da quasi un anno sta cercando di rallentare la crescita con una politica monetaria particolarmente restrittiva soprattutto nei confronti degli istituti di credito. A Pechino cercano di tenere sotto controllo la domanda interna e la quotazione dello yuan nei confronti del dollaro soprattutto per riuscire a contenere la spinta inflativa che si è fatta piuttosto sostenuta in questi ultimi mesi. A incidere negativamente sull’indice è proprio il forte calo della domanda interna che comunque non ha inciso tanto da portare l’indice sotto quota 50, considerato il limite sotto il quale si sarebbe in presenza di una contrazione dell’economia. grande interesse ai due annunci: azioni di capital management per i Tremonti bond e valorizzazione di Consum.it che potrebbero anche limitare l’ammontare dell’ipotizzato aumento di capitale. D’altronde anche la Fondazione si è detta disponibile a supportare in ogni modo la SpA senza lesinare risorse. Alcuni trader, inoltre, scommettono anche sull’uscita in tempi medio-lunghi, di Monte dei Paschi dalla Popolare di Spoleto dopo il recente scontro durissimo sulla governance dell’istituto bancario umbro. La guerra sembra essere rientrata con Siena pronta a nominare i suoi consiglieri in seno al cda della banca. Ma a riaccendere i riflettori su Spoleto ci potrebbe pensare Bankitalia che ora vorrebbe sterilizzare i diritti di voto della controllante Spoleto Credito & Servizi in Banca Popolare di Spoleto. A Rocca Salimbeni il continuo interesse di Bankitalia non è gradito anche perchè la quota detenuta in Bps potrebbe perdere di valore rendendo non conveniente l’eventuale vendita al miglior offerente. Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 9 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] RATING TELEFONIA Fitch promuove le emissioni della provincia di Bologna Nomura rimanda Nokia e gli preferisce i produttori asiatici L’agenzia internazionale di rating Fitch ha assegnato alla provincia di Bologna un rating “AA-” sulle emissioni a lungo termine in euro e valuta e “F1+” per quelle a breve termine in valuta. Il giudizio è riferito alle emissioni a fine 2010 per 165 milioni. Nomura boccia Nokia tanto che nell’ultimo report l’ha portata a “reduce” da “neutral” perchè gli utili dipendono troppo dagli smartphone di fascia alta, ritenuti vulnerabili. Meglio, sempre secondo Nomura, i produttori asiatici con prezzi più competitivi. Già nel passato l’authority si era interessata del settore ma sempre senza condanne, anche se nel ‘96 aveva stigmatizzato la posizione dominante di Eni. Anche stavolta il rischio è lo stesso anche se i segnali di una concorrenza possibile e vera ci sono e sono rappresentati dai distributori senza marchio che ormai sono una realtà ben presente positivo utile per aprire il mercato alle potenzialità competitive di altri soggetti e, nella fattispecie - continua il comunicato - quelle di migliaia di gestori ancora esclusi forzatamente dal gioco della concorrenza”. L’indagine arriva proprio a pochi giorni dalla presentazione alla stampa dell’iniziativa “Libera la benzina!” del coordinamento Faib-Fegica. Di tutt’altro tenore e fortemente critica la posizione di Figisc che definisce l’iniziativa come “ennesima picconata” al settore. Ma le parole più dure nel comunicato sono riservate proprio alle altre sigle, “appare meno scontato che l’antitrust trovi zelanti estimatori dalle nostre parti”. Un plauso all’iniziativa arriva anche da parte di Moreno Parin, coordinatore di Gisc Veneto Antonio Catricalà che ricorda come già nel 2009 l’authority avesse dichiarato che “le quotazioni Platt’s non sono altro che una comoda cortina fumogena per giustificare gli alti prezzi dei prodotti alla pompa e che avrebbero dovuto considerare una diversa valutazione dei prezzi franco raffineria e/o all’ingrosso”. Il timore reale è che anche questa volta l’indagine non porti a nulla di concreto. Nel 2006 quella condotta da Giuliano Amato si concluse con un pilatesco “nessun colpevole” Task force del ministero per le aziende in Libia La situazione libica è particolarmente complessa e incerta e il ministero dello Sviluppo economico italiano ha deciso di mettere in campo una task force per supportare le aziende italiane che hanno interessi a Tripoli. Nelle intenzioni del titolare del dicastero Paolo Romani, l’idea è quella di monitorare il reale impatto economico dell’attuale stato di crisi dell’intera area maghrebina nel medio-lungo periodo proponendo ed attuando azioni concrete di supporto per le aziende italiane presenti nelle aree interessate alle manifestazioni e agli scontri di questi ultimi mesi. Il ministero ha messo a punto la task force mettendo in rete i principali protagonisti nell’internazionalizzazione delle imprese soprattutto per quanto riguarda l’intera area mediterranea. A tal fine la struttura del ministero opererà in stretto contatto con la Farnesina, Simest, Sace, Confinustria, Unioncamere, Assocamerestero e con l’Ice che ha una proprio ufficio a Tripoli. A trarre beneficio potrebbero essere quelle aziende che stanno operando in Libia, soprattutto quelle che potrebero subire i contraccolpi maggiori nel caso in cui ad un eventuale cambio di regime dovesse Vola l’inflazione a marzo in Italia corrispondere anche una revisione o addirittura un annullamento degli accordi precedentemente firmati con il regime del colonnello Gheddafi. Il riferimento è in particolare per i lavori infrastrutturali che rientrano nell’accordo di pace sottoscritto da Gheddafi e Berlusconi lo scorso anno. Nell’accordo era previsto il pagamento di danni di guerra con la costruzione di opere stradali che dovrebbero avere come general contractor e esecutori principali esclusivamente aziende italiane. La guerra ha fermato tutto, ma già altri sono pronti a sostituire le aziende italiane. e la certificazione della posizione dominante di Eni ma con l’auspicio che arrivassero interventi normativi e strutturali tali da cambiare le carte in tavola. Oggi la situazione non è poi cambiata moltissimo, salvo la novità rilevante dei distributori senza marchio e alcune aperture nella gdo concentrate, però, in particolare nel centro-nord Italia. Anche questa volta c’è il rischio che l’indagine si concluda solo con qualche raccomandazione in un momento particolare di tensione internazionale che vede scaricare ogni aumento direttamente sul consumatore e con il governo che, nonostante le promesse, interviene non per abbassare o calmierare con la leva fiscale ma con una nuova accisa da 2 centesimi per finanziare lo spettacolo. Arrivano tempi duri per i top manager delle principali banche italiane. Bankitalia ha messo a punto le regole per le remunerazioni e gli incentivi che valgono per tutta la struttura delle banche e in particolare andranno a colpire proprio i manager. E’ previsto che la remunerazione deve essere obbligatoriamente suddivisa tra fissa e variabile e questa seconda voce dovrà essere strettamente legata alla qualità del credito dell’istituto. Un’ulteriore parte del variabile dovrà essere differita in un arco temporale pluriennale con clausole di malus che permettano la riduzione della remunerazione o anche la restituzione di compensi precedentemente erogati. hf Incremento annuo Enel ora punta sull’Argentina e l’intero Sud America con Endesa C’è grande movimento intorno ad Enel. Il gruppo ha siglato un’importante intesa in Argentina per rafforzare la propria presenza con la controllata Endesa. Il piano sottoscritto dall’ad Fulvio Conti e dal ministro della Pianificazione argentino, prevede che Enel aumenti la propria capacità produttiva e distributiva che attualmente è rispettivamente al 22% e al 20%. Contemporane- amente sempre il gruppo ha finalizzato l’acquisto da Endesa della società di tlc per 250 milioni di euro con una plusvalenza di 170 milioni di euro per Enel. In America Latina il gruppo è presente in Argentina, Cile, Perù, Colombia e Brasile ed è tra i principali operatori da fonti rinnovabili con circa 667 Megawatt operativi in centro America, Messico, Cile e Brasile. Nel piano pluriennale di Enel è prevista un’importante fetta dei suoi investimenti per far fronte ad una previsione di aumento della domanda di energia di circa il 4,7%. Trasporti e carburanti guidano la corsa dei prezzi Andamento tendenziale r A " a Trasporti Andamento mensile +0,4% La famiglia Benetton ha presentato i dati di bilancio relativi a Sintonia, la holding di partecipazioni controllata direttamente per il 66,4%. La società ha chiuso il 2010 con un utile di 56 milioni di euro in forte aumento dopo il rosso di 198 milioni dell’esercizio precedente. La holding è partecipata, oltre che dai Benetton, dalla Gic di Singapore per il 17,7%, da Goldman Sachs per il 9,98% e da Mediobanca per il 5,94% ed ha in portafoglio Atlantia e Telecom Italia. Le novità principali arrivano proprio dal fronte delle telecomunicazioni con la notizia della completa uscita dall’ex-monopolista della telefonia. Nello scorso esercizio gran parte del rosso era dovuto proprio alle minusvalenze relative a Telco pari a 306 milioni di euro. La cessione del 2,06% di Telecom Italia ha permesso l’incasso di 302 milioni di euro. Nello stesso periodo, come scritto nella nota a margine dei dati di bilancio, la holding della famiglia di Ponzano Veneto ha aumentato la propria partecipazione in Atlantia al 42,25% con un investimento di 392 milioni di euro. Bankitalia presenta le nuove regole per gli stipendi dei top manager Settori Inflazione marzo I Benetton lasciano Telecom e puntano tutto su Atlantia wgyT +2,5% c +1,4% r A " a Trasporti +1% hf Case, acqua, carburante, elettricità +0,4% wgyT Spettacoli, cultura -0,6% Comunicazioni -0,1% Hotel, ristoranti +5,5% Hotel, ristoranti +4,4% Case, acqua, carburante, elettricità +2,6% Altri beni e servizi +3% Fonte: Istat Anche a marzo l’inflazione non conosce sosta e veleggia verso quota 2,5%, complice il caro-benzina. E’ un segnale preoccupante se viene visto insieme a quello della domanda interna in calo, sintomo evidente che il timore di un periodo di stagflazione è dietro l’angolo se le cose non cambiano nel breve periodo. La domanda langue e i prezzi aumentano, un mix pericoloso che potrebbe anche fermare una crescita che, tra l’altro, in Italia stenta già a decollare. 10 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 PUNTI DI VISTA iovedì sera, Frà Diavolo era intento a rivedere, comodamente sdraiato, Pulp Fiction, il capolavoro, datato 1994, di Quentin Tarantino. Si stava rilassando dopo un pomeriggio passato in cucina a preparare un pasticcio di maccheroni in crosta alla siciliana (simile a quello servito in tavola nel Gattopardo). Una faticaccia, perché bisogna preparare due ragù separati, da unire alla fine (il primo, a base di salciccia e pomodoro con una correzione di marsala molto secco e, il secondo, con vitello tritato, qualche fettina di lardo, cipolle, concentrato di pomodoro, mezzo bicchiere di vino rosso). Poi bisogna “lavorare” per la crosta (farina, zucchero e cannella) e cuocere la pasta (ovviamente, corta). All’improvviso la vicina di casa si è presentata con un dvd. Frà Diavolo ha dovuto interrompere subito il film (era nel momento più “crudo”, e avrebbe atterrito la signora, fervente cattolica, abituè del cammino di Santiago de Compostela). La vicina gli ha detto che era la registrazione di una trasmissione tv che parlava di autotrasporto (Frà Diavolo non vede mai la televisione). Avrebbe fatto meglio a continuare a vedere Tarantino. In questo dvd, a un certo punto, appare una piacente signora che si mette a parlare dei “privilegi” degli autotrasportatori. La stessa fantasiosa giornalista che aveva spaventato Frà Diavolo con un suo libro che sembrava parlasse di “razze canine” e invece era destinato agli autisti. Questa piacente signora cita lo scandalo “delle spese non documentate che lo Stato rimborsa agli autotrasportatori”. Spese in panini, o forse in “rustichelle” per far piacere al “capo” Uggé. Appunto, uno scandalo. Abbasso gli autotrasportatori! Frà Diavolo si è chiesto come mai è sempre la stessa solfa. Perché, ad esempio, non si citano le infiltrazioni mafiose nel settore dei tir, quando perfino la Tnt in Lombardia ne è rimasta vittima? Evidentemente anche alla piacente signora piacciono più le “rustichelle” che addentrasi in analisi per lei “oscure”. Un’informazione rovesciata, a base di panini, con la realtà lontana anni luce. Editoriale segue dalla prima e costringendo Giachino a calare le sue carte. Appuntamento per il 13 maggio. Per quella data, ha promesso Giachino, dovremmo avere i tanto attesi costi minimi pubblicati nell’Osservatorio. A Trasporto Unito non ci credono però, e hanno deciso di andare giù “duro”. Il momento è quello che è ma in molti, tra gli autotrasportatori, hanno ben compreso quanto spuntata sia ormai l’arma del fermo. Uno strumento abusato nel passato e che oggi potrebbe definitivamente compromettere l’immagine della categoria, peraltro già ridotta male. Non è il fermo la soluzione ai mali atavici dei trasportatori. A capirlo sono stati anche i riottosi e “combattenti” di Assotir che piuttosto hanno preferito un Truck Day. L’autotrasporto non ha bisogno di fermarsi ma di viaggiare meglio, più sicuro e al riparo dalle minacciose spire del crimine organizzato. La categoria ha bisogno di dignità e di rispetto ma non è fermandosi che risolverà i suoi problemi. Questa è la convinzione qui al Corriere dei Trasporti e forse alla fine ha ragione Patty Pravo “Si potrebbe trattare di bisogno d’amore”. gna a p m a i C ament n o b b a 2011 euro 150,00 ti zzo di aspor r T Al pre i e riere d il Cor ala vi reg Per informazioni contattare l’ufficio abbonamenti al numero 06 99330133 oppure scrivere a: [email protected] Ufficio abbonamenti Responsabile Patrizia Durante Tel. 06 99330133 Fax 06 99330134 E-mail: [email protected] Direzione e redazione Roma 00187 Piazza San Silvestro, 13 Tel. 06 99330133 Fax 06 99330134 Iscritto al Tribunale di Genova N° 437 del 2 Dicembre 1958 Iscrizione ROC N° 3486 Codice ISSN 0010-9193 Centro Stampa Galeati Industrie Grafiche Srl - Via Selice, 187/189 - 40026 Imola (BO) Distributore nazionale Poste Italiane S.p.A. 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Presidente Paolo Silvestri Amministratore delegato Laura Di Perna Responsabile uff. stampa e relazioni esterne Marco De Amicis E-mail: [email protected] Sede legale Genova 16128 Corso Andrea Podestà, 8/1 www.dirittoetrasporti.it Supplemento mensile del Corriere dei Trasporti Comitato di direzione: F. Paolo Li Donni, Giorgio Berlingieri, Luca Florenzano. Comitato scientifico: Alberto Batini, Andrea Berlingieri, Angelo Boglione, Giorgia Boi, Monica Brignardello, Alfredo Dani, Elda Turco Bulgherini, Pierangelo Celle, Sergio M. Carbone, Mauro Casanova, Mauro Chirco, Giuseppe Duca, Sergio La China, Marco Lopez de Gonzalo, Marcello Maresca, Anna Masutti, Corrado Medina, Massimo Mordiglia, Emilio Piombino, Vittorio Porzio, Maurizio Riguzzi, Carlo Rossello, Francesco Siccardi, Leopoldo Tullio, Sergio Turci, Enzio Volli, Stefano Zunarelli. Comitato di redazione: Rosellina Abbate, Guglielmo Camera, Simona Coppola, Francesca D’Orsi, Claudio Perrella, Giambattista Poggi, Barbara Pozzolo, Andrea Tracci. Una speciale edizione per ricordare 100 ANNI DALLA NASCITA DEL PROF. SERGIO FERRARINI di GUIDO FERRARINI Ordinario di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova [email protected] Q uesto mio breve scritto vuole semplicemente essere un ricordo de Le assicurazioni marittime dalla prospettiva del figlio e dell’allievo, che ha affettuosamente ed attentamente seguito tutti i sacrifici e le soddisfazioni che hanno accompagnato la formazione dell’opera e le sue successive edizioni. Le mie osservazioni avranno un carattere generale, oltre che in qualche misura personale, e si fermeranno a quei tratti del libro che possono essere apprezzati anche dalla prospettiva del giurista che non sia particolarmente versato nella materia marittima o assicurativa (come io stesso ormai mi considero, essendomi progressivamente distaccato, non senza rimpianti, da queste materie per curare altri settori di ricerca e di impegno professionale). Ricordo che la stesura della prima edizione del libro (Milano, 1971) richiese circa sei anni di tempo, che mio Padre tenacemente sottraeva agli impegni professionali, isolandosi nella sua stanza in studio, anche quando le richieste dei clienti erano pressanti. L’usanza inglese del riposo nell’intero week-end non si era ancora affermata da noi ed il sabato e la domenica mattina era abbastanza normale che un avvocato andasse in studio. Lui spesso dedicò anche questo tempo alla ricerca ed alla scrittura del libro (su piccoli fogli bianchi che alla sua segretaria toccava faticosamente di decifrare). La prima edizione uscì in occasione del compimento del suo sessantesimo anno d’età (la premessa reca come data la Pasqua del 1971). Mio Padre teneva molto a questa coincidenza temporale, non solo per un naturale desiderio di ordine e precisione (le successive edizioni seguirono a distanza di dieci anni ciascuna), ma soprattutto perché egli vedeva nel libro i frutti di un’intera carriera scientifica e professionale. Le sue prime pubblicazioni erano state in materia assicurativa, alla scuola di Lorenzo Mossa, grande professore di diritto commerciale dell’Università di Pisa, dopo un periodo di studio in Germania, a Monaco di Baviera, all’epoca uno dei più importanti centri in Europa per il diritto delle assicurazioni. Ricordo le due monografie giovanili, nelle quali compaiono alcuni dei temi del libro maggiore: L’interesse nell’assicurazione, Pisa, 1935, e L’assicurazione del nolo, Pisa, 1937, entrambe chiaramente scritte sotto l’influenza della dottrina tedesca, all’epoca imprescindibile; ma ricordo anche una nota in materia di riassicurazione del 1934, della quale mio Padre andava particolarmente fiero, in quanto l’aveva pubblicata nella prestigiosa Rivista del diritto commerciale di Cesare Vivante e Angelo Sraffa, a soli 23 anni di età (a Mossa che aveva inviato il lavoro del suo giovane assistente al collega Sraffa, questi in un primo momento aveva risposto che la sua rivista non era il Corriere dei piccoli, salvo poi ricredersi dopo avere letto la nota che pubblicò). Questa attività scientifica trovò un completamento nei lavori di codificazione del diritto della navigazione, ai quali mio Padre ebbe il privilegio di partecipare sotto la direzione di Antonio Scialoja (grande maestro della materia e titolare della relativa cattedra all’Università di Roma), curandone proprio la parte dedicata alle assicurazioni. Gli anni romani furono quelli in cui mio Padre, dopo avere conseguito con Mossa a Pisa la libera docenza in diritto commerciale, poté specializzarsi nel nascente 40 anni dalla pubblicazione del volume “Le assicurazioni marittime” diritto della navigazione, sempre muovendo peraltro da solide basi privatistiche. Lo stesso Scialoja aveva raggiunto la propria maturità scientifica con lavori di diritto civile e commerciale e, pur essendosi poi dedicato principalmente al diritto della navigazione, aveva mantenuto vasti interessi giuridici, come testimonia la direzione per tanti anni esercitata, anche per eredità familiare, del Foro italiano. Mi ha sempre colpito quale attenzione mio Padre dedicasse, fino agli ultimi anni, alla lettura di questa Rivista e della giurisprudenza in essa contenuta, anche per argomenti che con il diritto della navigazione non avevano alcun rapporto. In realtà, il suo modo di avvicinarsi alla materia specialistica era sempre quello di collocarla in un contesto più ampio, nel quale lui stesso si era formato e dal quale continuava a trarre alimento (anche nella mia educazione giuridica applicò lo stesso criterio, esortandomi fin dai primi anni ad approfondire il diritto privato e commerciale, prima di dedicarmi a temi specialistici; di questo consiglio gli sono sempre molto grato). Nel diritto della navigazione pubblicò le monografie che gli valsero la cattedra, prima a Trieste e poi a Genova, nel 1952. La prima monografia (in due volumi) era su un tema tipicamente commercialistico, ma calato nel nuovo diritto della navigazione e quindi sulle figure dell’armatore e della società d’armamento (L’impresa di navigazione, Milano I, 1945; e II, 1946). Anche la seconda monografia (I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Roma, 1947) muoveva da un’impostazione commercialistica ed ebbe poi molta fortuna tra gli operatori, pur essendo stata scritta quando mio Padre ancora non svolgeva la pratica di avvocato. Forse aveva ragione Scialoja quando gli diceva che, per il suo innato senso pratico, se la sarebbe cavata anche nell’attività professionale (che all’epoca veniva sconsigliata ad un giovane che avesse ambizioni accademiche, fino a che queste non fossero coronate dalla cattedra). Alle assicurazioni marittime dedicò, come primo lavoro importante, una voce del Novissimo digesto italiano (1958), nella quale già troviamo gli argomenti essenziali e lo schema del libro poi pubblicato. Questa voce, come altri scritti minori di quegli anni, sicuramente beneficiavano anche delle cognizioni acquisite attraverso l’attività professionale, che mio Padre aveva iniziato a Genova in quegli anni svolgendola, in larga misura, proprio nel campo delle assicurazioni marittime, spesso al fianco di assicuratori di grande prestigio ed esperienza (ricordo per tutti Paolo Salemi, al quale lo legavano una grande amicizia ed una profonda ammirazione). Ma - come lui stesso diceva nella premessa alla prima edizione del libro - “lo studio delle assicurazioni marittime presuppone la conoscenza del diritto delle assicurazioni private e del diritto marittimo: oserei dire ancor più del secondo, che del primo”. Questo forse spiega perché, prima di dedicarsi all’opera maggiore, volle affinare tutti gli strumenti (complicatissimi, aggiungerei) di conoscenza del diritto marittimo, affrontando temi che rappresentavano la quintessenza di questo settore, come Il soccorso in mare, oggetto di una monografia del 1964 che denotava ormai una grande esperienza pratica, oltre che una solida conoscenza della disciplina giuridica sia interna che internazionale. La professione a Genova sicuramente rafforzò in mio Padre la coscienza dell’internazionalità della materia marittimistica, che peraltro era già viva nel libro sui contratti di utilizzazione sopra citato. Quello del dualismo tra codice della navigazione e convenzioni internazionali è un tema ricorrente nei suoi scritti a partire 12 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 DIRITTO E TRASPORTI dagli anni ’50. Ma anche l’osservazione dell’internazionalità della pratica degli affari marittimi ha avuto una profonda influenza sulla sua produzione scientifica genovese, come testimonia la sua prolusione alla Facoltà di Giurisprudenza di Genova dal titolo Note sulla classificazione dei contratti di utilizzazione della nave (pubblicata in Riv. Dir. Nav. 1962), dove si propugnava una revisione critica dello schema codicistico e della dottrina all’epoca prevalente, alla luce appunto della pratica contrattuale internazionale, fortemente caratterizzata dal diritto inglese. Di un simile approccio troviamo una chiara applicazione nelle Assicurazioni marittime, già a partire dalla prima edizione, nella premessa alla quale si parlava di una tendenza della materia “verso una disciplina internazionalmente uniforme, opera quasi esclusiva della pratica”. Tale era l’importanza attribuita nell’opera alla pratica contrattuale, interna ed internazionale, che quando i principali schemi in uso in Italia ed in Inghilterra vennero riformulati, mio Padre sentì il bisogno di pubblicare un volumetto integrativo del libro, all’epoca giunto alla seconda edizione (1981), per illustrare i mutamenti intervenuti nella prassi negoziale (1984). La terza edizione (1991) ha poi incorporato questi commenti, riunificando i volumi in un unico testo, al quale mio Padre ha poi continuato a lavorare, nonostante la malattia degli ultimi anni, segretamente coltivando il sogno di una nuova edizione, che forse non lui direttamente, ma altri utilizzando anche i suoi appunti avrebbero potuto pubblicare (un auspicio che terrei vivo e personalmente ancora rivolgo a chi, meglio di me, potrebbe realizzare questo progetto, secondo una consuetudine diffusa specialmente in altri paesi di dare continuità ad opere che, oltre a valore, scientifico, abbiano utilità per la pratica). Per quanto importante, l’osservazione scrupolosa della pratica degli affari non è comunque decisiva a caratterizzare Le assicurazioni marittime, quanto lo è, invece, il riferimento più comprensivo al “diritto vivente”. Come conferma la premessa alla terza edizione, l’opera “vuol essere una trattazione del diritto vivente delle assicurazioni marittime”, il che vuol dire una trattazione che partendo dall’analisi della realtà degli affari la collochi nel sistema giuridico quale interpretato dai giudici e dagli operatori, tenuto conto dell’esperienza internazionale di questo settore. Da un tale punto di vista, il libro si colloca in una tradizione risalente anche nel nostro paese, testimoniata sopra tutti da Cesare Vivante, del cui trattato su Il contratto di assicurazione (1885-1890) mio Padre diceva: “opera fondamentale … della quale il secondo volume, dedicato alle assicurazioni marittime, resta un modello insuperato di dottrina e di aderenza alla realtà” (Le assicurazioni marittime, terza edizione, p. 8). Credo che il riferimento alla guida del metodo vivantiano farebbe ancor oggi piacere a mio Padre, come segno di apprezzamento per il lavoro che, con tanto entusiasmo e generosità, ci ha voluto lasciare Sergio Ferrarini Nato a Pisa il 7 marzo 1911. Consegue la maturità classica a 16 anni. Studia giurisprudenza presso l’Università di Pisa, svolgendo nel contempo il servizio militare come Ufficiale di cavalleria. Si laurea nel 1932 con una tesi di diritto commerciale (relatore il Prof. Lorenzo Mossa). Studia per circa un anno presso l’Università di Monaco di Baviera, dove approfondisce lo studio del diritto delle assicurazioni. Consegue la libera docenza in diritto commerciale nel 1938 e insegna per incarico presso l’Università di Pisa sino al 1947. Collabora alla stesura del Codice della Navigazione come membro della relativa Commissione, sotto la guida di Antonio Scialoja. Vince il concorso a cattedra nel 1948, divenendo straordinario di diritto della navigazione presso l’Università di Trieste. Nel 1952 si trasferisce a Genova come ordinario della medesima materia, prima presso la Facoltà di economia e commercio (dove ricopre anche il ruolo di Preside dal 1958 al 1962) e poi dal 1962 presso la Facoltà di Giurisprudenza, dove insegna sino all’uscita di ruolo nel 1981. Estratti dal libro “Le assicurazioni marittime” Per gentile concessione degli eredi e della casa editrice Giuffrè INDICE-SOMMARIO Premessa alla terza edizione Abbreviazioni Capitolo I LA DISCIPLINA LEGALE E CONVENZIONALE Capitolo II IL MERCATO ASSICURATIVO MARITTIMO Capitolo III LE COSE ASSICURATE Capitolo IV I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE Capitolo V I SINISTRI §1. I SINISTRI NELLE ASSICURAZIONI MARITTIME DI COSE §2. I SINISTRI NELLE ASICURAZIONI MARITTIME DELLE REPSONSBILITA’ ARMATORIALI E EQUIPARATE §3. I SINISTRI NELLE ASSICURAZIONI MARITTIME UNITARIE Capitolo VI CONCLUSIONE, DOCUMENTAZIONE E CIRCOLAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Capitolo VII LA DETERMNAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA §1. RISCHI E SINISTRI COPERTI §2. LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI Capitolo VIII IL PREMIO Capitolo IX IL REGOLAMENTO DEL DANNO §1. ONERI DELL’ASSICURATO AL VERIFICASI DEL SINISTRO. INTERVENTO DELL’ASSICURATORE §2. LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NELLE ASSICURAZIONI DI COSE §3. LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NELLE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA’ §4. LA SURROGA DELL’ASSICURATORE Capitolo X L’ABBANDONO AGLI ASSICURATORI DOCUMENTAZIONE Esercita la professione legale a Genova per circa quarant’anni, in veste sia di avvocato che di arbitro nel settore marittimo. Presiede per vari anni l’Istituto Internazionale delle Comunicazioni. Consegue nel 1986 il premio internazionale dei Lincei per le scienze assicurative. Muore a Castelnuovo Magra (presso Sarzana, città di origine della sua famiglia) il 7 gennaio 2004. Il codice delle assicurazioni private di CECILIA VERNETTI Studio Legale Camera Vernetti [email protected] C on il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”), entrato in vigore l’1.1.2006, il legislatore ha finalmente fornito una regolamentazione organica e sotto molti aspetti innovativa del settore delle assicurazioni. Il codice ha, in particolare, effettuato un’importante opera di semplificazione, tramite l’abrogazione di un considerevole numero di leggi speciali (oltre un migliaio di norme) e di armonizzazione, anche sotto il profilo comunitario, della disciplina assicurativa. I settori sui quali il codice ha maggiormente inciso innovandoli, ovvero riformulandoli - riguardano, senza pretesa di completezza: • la disciplina relativa alla vigilanza sull’esercizio dell’attività assicurativa da parte dell’ISVAP, con il primario obiettivo di rafforzamento del ruolo dell’Istituto e protezione dei consumatori; • la regolamentazione dell’accesso all’attività assicurativa e di riassicurazione e delle condizioni per il relativo esercizio, mediante la previsione di un regime di esclusiva a favore di imprese specializzate e regolamentando l’esercizio di tale attività anche da parte di imprese sedenti in un altro stato membro o in uno stato estero; • il bilancio e le scritture contabili delle imprese di assicurazione e riassicurazione, tramite il coordinamento della normativa contenuta nel D.l.gs n. 38/2005 (con cui l’Italia si è adeguata ai “principi contabili internazionali” adottati secondo la procedura del Regolamento CE n. 38/2005), il codice civile e la frammentaria normativa vigente, per la gran parte abrogata dal codice; • l’attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, tramite l’attuazione della direttiva 2002/92/ CE e la conseguente previsione di criteri di accesso e regole di comportamento particolarmente Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 13 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] improntate alla corretta informazione dei consumatori; • la normativa relativa all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prima contenuta nell’ora abrogata L. 990/1969, con l’introduzione di importantissime innovazioni. Vale la pena di soffermarsi in questa sede sulle novità portate dal codice in tema di assicurazione obbligatoria veicoli e natanti che rappresenta senz’altro il settore maggiormente innovato, per non dire stravolto, dal codice delle assicurazioni. In tale ambito l’innovazione più significativa è senz’altro rappresentata dalla istituzione del c.d. risarcimento diretto. Va, peraltro, premesso a riguardo che la formulazione non sempre chiara del codice e il relativo coordinamento con il regolamento attuativo ha dato luogo, nella pratica, a problemi applicativi e a dubbi di legittimità costituzionale ai quali è opportuno fare cenno. In base agli artt. 149 e 150 del codice, in caso di sinistro tra due veicoli a motore soggetti all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile, ciascun danneggiato deve rivolgere la proprie richieste di risarcimento nei confronti della impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo rivalsa di quest’ultima nei confronti dell’assicuratore del responsabile. L’esperibilità dell’azione diretta, la cui finalità è chiaramente quella di facilitare la posizione del danneggiato, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione (così Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 441 del 23.12.2008), è tuttavia subordinata alla sussistenza di una serie di presupposti indicati, per la verità in maniera non particolarmente chiara, dal codice e dal relativo regolamento di attuazione (d.p.r. n. 254/2006). Si prevede, infatti, che il risarcimento diretto sia ammesso nei casi in cui il sinistro abbia coinvolto due veicoli soltanto (e non, ad esempio, in caso di sinistro fra più di due veicoli, ovvero due veicoli ed un pedone), oppure un veicolo e un ciclomotore, purché questo sia in possesso della nuova targa prevista dal DPR n. 153 del 2006, entrato in vigore il 17.2.2006. Inoltre, i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia. Quanto poi alla categoria dei soggetti ammessi al risarcimento diretto, in base all’art. 149, la disciplina in questione si applica quando il danno sia lamentato dal conducente del veicolo coinvolto, dal proprietario o dall’assicurato, ma in quest’ultimo caso soltanto con riguardo alle cose trasportate. Restano, quindi, esclusi dal risarcimento diretto: i) i soggetti trasportati, anche qualora viaggiassero a bordo di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro; ii) i pedoni e in generale i terzi estranei alla circolazione dei veicoli e iii) gli assicurati (diversi dal proprietario o dal conducente), che possono invocare il risarcimento diretto solo per eventuali danni alle cose trasportate. Infine un ulteriore limite applicativo del risarcimento diretto è dato dal tipo di danni derivanti dal sinistro e, in particolare, dalla relativa entità e causa. Per quanto riguarda i danni alle cose, sono sempre indennizzabili con il risarcimento diretto i danni subiti dal veicolo coinvolto nel sinistro (reclamabili da parte del proprietario anche se non coincidente con l’assicurato), nonché in generale i danni alle cose trasportate, purché appartenenti al proprietario del veicolo o al conducente. Non sono invece inclusi nella disciplina relativa al risarcimento diretto i danni a cose esterne ai veicoli coinvolti nel sinistro (come ad esempio guard rail, marciapiedi, o simili). Per quanto riguarda, invece, i danni alle persone il risarcimento diretto è ammesso in caso di danni subiti dal conducente (anche se non proprietario del veicolo), ma soltanto per lesioni di lieve entità, ossia con postumi non superiori al 9%. Inoltre, con riferimento ai danni subiti dal conducente, il codice (art. 149, comma 2) prevede che quest’ultimo è ammesso al risarcimento diretto del danno soltanto se non ne sia stato responsabile. Da notare a questo riguardo che il regolamento di attuazione del risarcimento diretto (d.p.r. n. 254/2006, sopra richiamato) all’art. 5 prevede invece, in contrasto con il codice stesso, che il danneggiato può adire la procedura di risarcimento diretto qualora si ritenga “non responsabile, in tutto o in parte del sinistro” e, quindi, anche in caso di concorso di colpa. Si pone, quindi, un problema interpretativo di non facile soluzione. Infatti, se è vero che il dettato del codice appare sul punto non condivisibile (tenuto conto del fatto che l’art. 2054 c.c. prevede in caso di urto una presunzione iuris tantum di pari responsabilità dei conducenti, salvo prova contraria), non pare d’altro canto ammissibile che una norma di fonte regolamentare, cui era demandata la regolamentazione di profili applicativi ben specifici, possa modificare il codice sotto tale aspetto. Allo stato, quindi, nell’eventualità in cui al sinistro segua un giudizio al conducente danneggiato non resterà che adire (per sicurezza) sia il proprio assicuratore, sia l’assicuratore dell’altro veicolo, in attesa che il Giudice accerti la sussistenza di colpa esclusiva dell’altro conducente, ovvero un concorso di colpa. Quanto alla procedura di risarcimento diretto, in base all’art. 149 la richiesta va proposta dal conducente-danneggiato nei confronti dell’impresa assicuratrice che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (inviata per conoscenza alla compagnia assicurativa dell’altro veicolo coinvolto). Invero, in base al regolamento di attuazione (art. 5), la richiesta potrebbe essere presentata alternativamente con consegna a mano, via fax o per via telematica (salvo che nel contratto non sia espressamente esclusa quest’ultima forma di trasmissione). Anche sotto questo profilo si pone, quindi, un problema di coordinamento tra norma primaria e norma regolamentare tale per cui il richiedente, quantomeno in attesa di un chiarimento sul punto, farà bene a trasmettere la propria richiesta a mezzo raccomandata. La formulazione letterale dell’art. 149 del codice sembrerebbe, inoltre, escludere la legittimazione passiva del danneggiante rispetto alle pretese del danneggiato. La norma, se così interpretata, ha sollevato peraltro alcuni dubbi di legittimità costituzionale per l’evidente disparità di trattamento dei danneggiati soggetti alla procedura di risarcimento diretto che si vedrebbero sottratti la facoltà di promuovere l’azione ordinaria extracontrattuale (ex art. 2043 e 2054 c.c.) nei confronti del responsabile. Si è peraltro evidenziato in dottrina (cfr. G. V. Putzolu, Commentario breve al diritto delle assicurazioni, Cedam 2010, sub art. 149) che gli artt. 2043 e 2054 c.c. non sono stati toccati dalla riforma e che, pertanto, anche qualora si applichi il sistema dell’indennizzo diretto, il responsabile del sinistro resterebbe pur sempre obbligato al risarcimento del danno nei confronti della vittima in virtù dei principi generali del codice civile. Questa stessa dottrina ha criticato l’ordinanza della Corte Costituzionale (09/190) che ha, invece, ritenuto che l’art. 149 non avrebbe sottratto al danneggiato la facoltà di ricorrere all’azione diretta “tradizionale” nei confronti dell’assicuratore del responsabile, esperibile in alternativa rispetto all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore della vittima. Ciò posto, l’impresa di assicurazione una volta ricevuta la richiesta corredata dalla documentazione specificamente prevista dal codice deve - entro 90, 60, o 30 giorni, rispettivamente per il caso di lesioni, danni a veicoli o cose, o sottoscrizione congiunta del modulo di denuncia di danni a veicoli o cose – alternativamente: i) formulare un’offerta e in tale ipotesi, se accettata dal danneggiato, provvedere al pagamento della somma entro quindici giorni, ovvero ii) specificare i motivi per cui ritiene di non formulare l’offerta. Se decorsi trenta giorni dalla comunicazione il danneggiato non si pronuncia sulla somma offertagli l’impresa di assicurazione provvede comunque al pagamento nel termine di quindici giorni. In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta. In questa ipotesi i termini per la formulazione dell’offerta sono sospesi fino al momento della ricezione delle integrazioni/chiarimenti. L’impresa che ha corrisposto l’indennizzo assicurativo dispone poi dell’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile. In definitiva, può dirsi che la procedura del risarcimento diretto, seppur con i dubbi applicativi sopra accennati, va riguardata con favore tenuto conto soprattutto del fatto che la stessa consente una riduzione dei tempi di risarcimento e dovrebbe portare ad una sensibile riduzione dei contenziosi, in virtù del rapporto di fiducia intercorrente fra l’assicurato e la propria compagnia di assicurazione che dovrebbe favorire il raggiungimento di procedure conciliative. Un’altra importante novità introdotta dal codice delle assicurazioni private, sempre nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti, riguarda la disciplina del danno biologico di non lieve entità, ossia attinente alle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti. Tali menomazioni, come si è visto, restano escluse dalla procedura di risarcimento diretto sopra descritta (relativa soltanto alle lesioni di lieve entità) e ricadono nella procedura ordinaria di risarcimento originariamente prevista dalla l. n. 39/77, oggi trasfusa con alcune modifiche nell’art. 148 del codice. Con riferimento a tale tipologia di danni il codice ha messo fine ad una evidente disparità di trattamento nella relativa quantificazione, prima effettuata da ciascun tribunale secondo le rispettive tabelle di riferimento, prevedendo all’art. 138 “la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica”. Tale innovazione, oltre a ripristinare la uniformità e certezza dei risarcimenti per gli automobilisti, dovrebbe condurre altresì ad una diminuzione dei premi, tenuto conto della maggior prevedibilità dei risarcimenti per le Compagnie. Il codice (artt. 138 e 139) ha, inoltre, introdotto una definizione di danno biologico, come “lesione all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. In base a tale definizione, quindi, tale danno va risarcito soltanto a fronte di lesioni oggettive, riscontrabili da un punto di vista medicolegale. Inoltre, viene confermata la configurazione del danno biologico come danno-conseguenza, ossia come danno che si estrinseca negli aspetti dinamico-relazionali della persona, in conformità ai dettami della giurisprudenza di legittimità contenuti, da ultimo, nelle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11.11.2008. E’ opportuno, infine, fare riferimento alle novità introdotte dal codice con specifico riguardo alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria dei natanti. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 123 del codice che è il risultato della fusione tra l’art. 2 della l. n. 990/69, come modificato dal D.P.R. n. 973/1970 e dal D.P.R. n. 45 del 1981. Detta disciplina, elaborata dal Ministero delle Attività Produttive (e non dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come invece il Codice della Nautica da Diporto), denota per il vero qualche incertezza rispetto alla disciplina del D.Lgs. 171/2005 (“Codice della Nautica da Diporto”). Il codice ripropone, inoltre, l’ambiguità terminologica che caratterizzava la precedente l. n. 990/69. L’art. 123, rubricato “Natanti” (ma relativo, in realtà, a tutte le unità di diporto), prevede che “1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone”. Da questi primi due commi è desumibile: (i) la previsione di un obbligo generalizzato di assicurazione per tutte le unità da diporto (escluse solo le unità a remi e a vela senza motore ausiliario); (ii) la precisazione che un regolamento (e precisamente il regolamento poi emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.lgs. n. 86/2008) potrà esonerare alcune categorie di unità da diporto (il legislatore parla di “natanti”, e qui forse il termine è stato impiegato in senso tecnico, per riferirsi alle più piccole unità da diporto). Il regolamento in questione ha previsto (all’art. 4), ricalcando di fatto la previsione dell’art. 123, che “sono soggette all’obbligo della responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 123 del Codice tutte le unità da diporto, i natanti ed i motori amovibili, così come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate”. Il successivo comma 2 dell’art. 4 definisce, quindi, le “acque equiparate a quelle di uso pubblico” (richiamate dal comma 1 dell’art. 123), come le acque che, ancorché di uso privato, sono aperte alla navigazione del pubblico. Il comma 3 dell’art. 4 specifica, infine, che ai fini dell’individuazione dei natanti soggetti all’obbligo di assicurazione, la stazza lorda e la potenza dei motori sono quelle risultanti: a) per i natanti registrati in Italia dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni e b) per le imbarcazioni registrate all’estero dai corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità dello stato di registrazione; (iii) la previsione che la responsabilità civile coperta dall’assicurazione è quella prevista dall’art. 2054 c.c. (la precisazione questa volta è in linea con la disciplina di settore, perché viene recepito l’art. 40 C.N.D., secondo cui “La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall’articolo 3, è regolata dall’articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo 2947, co. 2, dello stesso codice”); (iv) la previsione di un obbligo di assicurazione per i 14 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 DIRITTO E TRASPORTI “natanti” di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato. La finalità della previsione del limite di potenza di tre cavalli fiscali non è chiara. A prima vista, potrebbe sembrare che il legislatore abbia inteso reintrodurre una limitazione della potenza del motore rilevante ai fini dell’assicurazione della responsabilità civile verso i terzi. Tuttavia, una simile interpretazione contrasterebbe con il comma 1, che è chiaro nel prevedere un obbligo generalizzato di assicurazione per tutte le unità da diporto sulle quali sia installato un motore di qualsiasi potenza. Ad una prima lettura, riterrei che si tratti di una svista: il legislatore ha ripreso la terminologia del vecchio art. 3, l. 990/69 succitato, ove però il limite dei tre cavalli riguardava non i motori inamovibili ma i motori amovibili. Occupiamoci quindi brevemente dei motori amovibili contemplati dal comma 3, dell’art. 123 C.A.P. Tale disposizione prevede che “L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore”. Estratti dal libro “Le assicurazioni marittime” Per gentile concessione degli eredi e della casa editrice Giuffrè 33. La nave Per nave, come oggetto di assicurazione, si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo, in conformità con la definizione data dall’art. 136 cod. nav.. Si deve aggiungere che, anche ai fini dell’assicurazione, alla nave, in senso proprio, debbono essere equiparati i galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, ai quali l’art. 136, ult. comma, stabilisce che si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, le disposizioni che riguardano le navi. Lo stesso deve dirsi per le imbarcazioni da diporto, previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata e integrata dalla legge 6 marzo 1976 n. 51. L’art. 515 cod. nav., precisa che l’assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze, ed aggiunge che nell’assicurazione possono altresì essere comprese le spese di armamento ed equipaggiamento della nave. Nella pratica l’assicurazione della nave - correntemente indicata come assicurazione « corpo e macchine » (C.M.) o più brevemente « corpo » (in inglese: «Hull ») - copre lo scafo con tutte le sue pertinenze e accessori, anche di rispetto, nonché il combustibile, le vettovaglie e ogni altra provvista (se di proprietà dell’assicurato), e l’apparato motore, con i suoi ausiliari e dotazioni La norma è in linea con l’art. 41, co. 2, C.N.D., secondo cui sono soggetti all’obbligo di assicurazione tutti i motori amovibili indipendentemente dalla potenza e dal mezzo nautico sul quale sono applicati. E’ importante, se non altro per fugare possibili dubbi interpretativi, la precisazione finale “(...) risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore”. Tale disposizione significa soltanto che quando l’assicurazione riguarda un motore amovibile, la garanzia si estende ai sinistri relativi al natante sul quale il motore è applicato (indipendentemente dalla tipologia del mezzo nautico). Il successivo comma 4 estende “Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili (...) in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”. La previsione dell’ultimo comma consente di applicare alle unità da diporto tutte le previsioni in materia di assicurazione r.c. dei veicoli a motore (v. art. 126 e ss.; es.: obbligo di contrassegno (art. 127 C.A.P.), massimali (art. 128 C.A.P.), soggetti esclusi dalla garanzia (art. 128 C.A.P.), ecc.). Il successivo articolo 125 C.A.P. si occupa dei “Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.”: “1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione”. Tale articolo ha altresì previsto al comma 2 che “Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.” La precisazione è importante ai nostri fini perché vale ad estendere, in linea con l’art. 41 ultimo comma, C.N.D. e nei limiti ivi indicati, l’obbligo di assicurazione anche alle unità da diporto ed ai motori amovibili esteri al 3° comma fissa il principio diametralmente opposto, il principio cioè che non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza. Con la norma dell’art. 515 il cod. nav. si è adeguato alla prassi internazionale dell’assicurazione corpi, rispondente ad effettive necessità. Il valore a destino può essere accertato con ogni mezzo, in particolare a mezzo delle mercuriali ivi vigenti. Ma il valore delle merci può ricostruirsi anche analiticamente, partendo dal prezzo delle merci nel luogo e al tempo della caricazione, maggiorato del 10%, a titolo di profitto sperato, delle spese fino a bordo, del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione (art. 516 cod. nav.). La pratica segue di preferenza il sistema analitico, spesso discostandosi dalla quota del 10% per il calcolo dell’utile sperato. In tal guisa, la valutazione delle cose assicurate si fa con riferimento al tempo dell’inizio, anziché della fine del viaggio, con la conseguenza che il valore assicurato resta insensibile alle fluttuazioni, che possono sopravvenire nel loro prezzo con riguardo al mercato di destino. Nell’assicurazione delle merci - a differenza di quella della nave - il valore di assicurazione non è, per regola, stimato. Perché la polizza possa ritenersi stimata, è necessaria un’apposita pattuizione, normalmente espressa con la clausola «valga o no». Tuttavia raramente in pratica l’assicuratore contesta - pur in difetto di stima - la corrispondenza del valore coperto dalla polizza (su indicazione dell’assicurato) con quello effettivo delle merci, e ciò risponde alla elasticità di apprezzamento della quota di maggiorazione per utile sperato, da applicare al prezzo (di regola « cif ») delle merci. Va tenuto presente che l’assicurato, nello stabilire la somma assicurata, tiene conto anche dei diritti doganali, che graveranno le merci nel porto di arrivo. È infatti regola pressoché generale in tutti i paesi, quella di non accordare riduzione per le merci avariate, onde il tributo doganale viene a gravare sulle merci come una spesa « ad ogni evento » nel caso di avaria particolare. 34. Gli interessi e sborsi Le spese fatte per mettere la nave in condizioni di esercizio sono oggi comprese nell’assicurazione della nave. L’assicurazione degli « Interessi e Sborsi » (I. & S.) o Disbursements, che normalmente in pratica si affianca a quella corpi, non ha uno specifico oggetto: essa si riferisce a quegli interessi che l’armatore ha alla conservazione della nave, che non sono compresi nell’assicurazione della nave o in quella del nolo. L’assicurazione I. & S. è infatti stipulata a sola perdita totale, e costituisce una integrazione di quella corpi, destinata anche a rimediare alla crisi, che inevitabilmente l’impresa armatoriale subisce nel caso di perdita della nave assicurata. Serve inoltre, in taluni casi, ad integrare la valutazione della nave, volutamente tenuta bassa nella polizza corpi, e ciò al fine di ridurre il premio. Tale funzione integrativa trova espressione nella regola, osservata dalla pratica e sancita dalle condizioni inglesi, per cui l’assicurazione I. & S. unitamente a quella del nolo non può superare il 25’% della valutazione data alla nave dalla polizza C.M.. La somma assicurata per I. & S., in caso di perdita totale (effettiva o costruttiva), è dovuta per intero dall’assicuratore, senza che l’assicurato sia tenuto a provare di aver sofferto uno specifico danno: si tratta sempre di una polizza stimata. L’assicurazione degli interessi e sborsi può estendere, con apposito patto, la sua funzione, venendo ad integrare il massimale dell’assicurazione dei rischi di responsabilità coperti dalla polizza corpi. 35. Può formare oggetto di assicurazione qualsiasi merce, che venga trasportata per mare di rispetto. Ne segue che la nave, ai fini assicurativi, è considerata nel suo complesso, come nave in esercizio. È scomparsa, come separata assicurazione quella della colonna, cioè delle spese fatte per la spedizione, che fu praticata sino al secolo scorso, specialmente per supplire al divieto di assicurare il nolo (abolito dal codice di commercio del 1882). Non equivale infatti a quella della colonna l’assicurazione degli interessi e sborsi, oggi spesso riunita alla assicurazione corpo, come integrazione di questa. Nell’assicurazione della nave, salvo espressa pattuizione in contrario, la dichiarazione di valore contenuta nella polizza equivale a stima (art. 515, 2° comma, cod. nav.). Questa regola costituisce una innovazione rispetto al regime del precedente codice di commercio ed una espressa deroga all’art. 1908 cod. civ., che La qualità e la natura delle merci, il tipo della nave che effettua il trasporto, il modo di caricazione, il tipo di imballaggio, il luogo di provenienza o di destino, il tipo e la durata del viaggio e le modalità di compimento di questo (con o senza trasbordo, viaggio diretto o meno, ecc.), la stagione nella quale il viaggio si compie, ecc., non sono circostanze che influiscono sulla assicurabilità delle merci sibbene semplici elementi di valutazione del rischio, e quindi di determinazione delle condizioni della copertura assicurativa sia per quanto riguarda le franchigie da applicare, sia soprattutto per quanto riguarda il tasso del premio. Il valore di assicurazione è dato dal valore delle cose assicurate a destino (art. 516 cod. nav.). Viene tosi derogata la norma generale (art. 1908 cod. civ.) per cui il valere di assicurazione si calcola con riguardo al tempo del sinistro, in corrispondenza con la regola (art. 1696 cod. civ.) vigente in materia di trasporto, per cui il danno per perdita o avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Ciò significa che, in entrambi i campi, il danno si calcola in maniera oggettiva, senza tener conto delle ulteriori e maggiori conseguenze dannose, che il suo verificarsi può produrre a carico del ricevitore o dell’assicurato (che normalmente si identificano). 53. La nozione di maritime perils del MIA. Confronto con la nozione italiana Nel diritto inglese l’assicurazione marittima copre rischi nominati. Il MIA all’art. 3, ult. comma, definisce i maritime perils come segue: « Maritime perils means the perils consequent on, or incidental to, the navigation of the sea, that is to say, perils of the seas, fire, war perils, pirates, rovers, thieves, captures, seizures, restraints, and detainments of princes and peoples, jettisons, barratry, and any other perils, either of the like kind or which may be designated by the policy ». Nella prassi odierna, quale risulta dalle Institute Clauses del 1982, l’elencazione dei rischi coperti è ancor più marcata, ma il punto più significativo - che segna la differenza con la concezione tradizionale nostrana di accidente della navigazione - è costituito dalla definizione dei perils of the seas data dalla First Schedule del MIA, che nelle Rules for Construction of Policy al n. 7 precisa: « The term peril of the seas refers only to fortuitus accidents or casualties of the seas. It does not include the ordinary actions of the winds and waves ». La giurisprudenza inglese e americana sottolineano che deve trattarsi di pericoli del (« of ») mare, e non di pericoli che accadono sul (« on ») mare, non previsti come necessariamente verificantisi durante la spedizione (« accidents which may happen, not events which must happen »), sicché in particolare devono escludersi i danni prodotti dalla ordinaria azione delle onde e dei venti e quelli che rientrano sotto il concetto di usura normale (« wear and tear »). La polizza S.G., usata prima del sistema introdotto nel 1982, si chiudeva con la formula: « and of all other Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 15 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] perils, losses or misfortunes that have or shall come to the hurt, detriment, or damage of the said goods and merchandises and ships, etc., or any part thereof ». Tale formula, della quale la giurisprudenza inglese dava un’interpretazione restrittiva, limitando i rischi nella stessa compresi ai rischi eiusdem generis di quelli elencati, è scomparsa nelle nuove clausole, perché si è ritenuto che da essa l’assicurato potesse trarre la convinzione di avere una copertura all risks, che invece non è data anche dal più ampio dei clausolari di assicurazione inglese corpi. D’altro canto, che la soppressione della formula non produca rispetto alla precedente una riduzione della copertura è stato dimostrato attraverso un esame delle decisioni - circa una dozzina, risalente la prima al 1815 - che alla formula stessa hanno fatto ricorso. Da tale esame è infatti risultato che nella maggioranza dei casi alla formula generale si è fatto ricorso in via addizionale o alternativa, sicché la decisione sarebbe stata la stessa anche in assenza della formula. Negli altri casi il danno sarebbe risultato assicurativamente coperto in base ai nuovi clausolari, privi della formula generale, ma più completi nella previsione dei rischi nominati. fatti decorrere da tale momento o da uno posteriore. Se ne deve dedurre che la norma trova applicazione, e che quindi l’assicurazione del rischio putativo è valida (sotto i presupposti stabiliti dall’art. 514), anche se le parti pattuiscono la decorrenza dell’assicurazione da un momento anteriore a quello della sua conclusione. Il rilievo è particolarmente importante per il caso di merci o di nave già in viaggio al momento in cui viene stipulata l’assicurazione, ove le parti ne pattuiscano l’inizio (in deroga all’art. 532, ultimo comma, cod. nav.) dal momento nel quale le merci sono state imbarcate o la nave è partita. Diverso è il caso di assicurazione presa per cose, che al momento fissato dalle parti per l’inizio dell’assicurazione si erano già perdute per un sinistro verificatosi anteriormente. È stato esattamente rilevato che tale ipotesi non rientra in quella del rischio putativo, che, se postula che il sinistro si sia verificato prima della conclusione del contratto, pur sempre presuppone che si sia verificato nell’ambito temporale e spaziale convenzionalmente fissato dalle parti all’assicurazione. 54. Il carattere fortuito della fortuna o accidente del mare E’ tradizionale attribuire carattere fortuito alla fortuna o accidente di mare. Va precisato - e particolarmente chiara sul punto è la giurisprudenza inglese che l’espressione fortuito è usata qui in senso relativo, per escludere dalla copertura assicurativa quegli eventi che sono la conseguenza naturale ed inevitabile di una spedizione per mare. Solo in tal senso si parla dell’accidente della navigazione come di evento straordinario, e non già nel senso che lo stesso deve avere in sé caratteri di singolarità o eccezionalità. Così, va attribuito al rischio di mare il danno conseguente a cattivi tempi incontrati durante il viaggio ancorché di forza non eccezionale. In particolare va sottolineato che si tratta di una questione di fatto, da decidere caso per caso in base a « a broad common sense view of the whole position ». La valutazione dell’intero quadro della situazione è essenziale per determinare la dipendenza o meno del danno da un accidente della navigazione. E’ frequente infatti il caso di danni, che dipendono dal concorso di più elementi. Cosi, ad esempio, i danni sofferti da una nave, che abbia incontrato cattivi tempi di violenza moderata, vanno valutati, al fine di stabilire se siano o meno a carico dell’assicuratore, non solo in rapporto alla forza del mare o dei venti, ma anche alla condotta della nave da parte del capitano e dell’equipaggio, alla situazione di carico della nave, ecc. Cosi, del pari, in caso analogo di danno alle merci trasportate, il danno stesso potrà essere rapportato ad altri elementi in aggiunta o in concorso con il mare e i tempi cattivi, quali, ad es., la mancata aerazione delle stive, avendo il capitano, in presenza di un modesto tempo cattivo, ritenuto necessario far chiudere le maniche a vento. All’atto pratico, più che la valutazione del grado di intensità dell’evento o degli eventi, cui il danno può essere riferito, induce a concludere per la dipendenza del danno stesso da un accidente della navigazione, la constatazione che esso non è dipeso da cause riconducibili agli ordinari effetti del vento e del mare sulla cosa assicurata, tenuto conto della natura e delle qualità di questa. 55. Il rischio putativo Il rischio deve esistere al momento della conclusione del l’assicurazione. Questo principio è fissato dall’art. 1895 cod. civ., e ribadito per le assicurazioni contro i danni dell’art. 1904 stesso codice. L’assicurazione marittima tuttavia, per una costante tradizione che risponde ad esigenze pratiche tuttora esistenti nonostante il progresso delle comunicazioni, conserva l’assicurazione del « rischio putativo ». Cosi l’art. 514 cod. nav. dispone che se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere, ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione dei contratto, l’assicurazione è nulla quando la notizia della inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l’assicurato diede l’ordine di assicurazione. Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti. L’assicuratore, che non sia a conoscenza della inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all’intero premio con-venuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell’assicurato. L’art. 514 assume come momento di riferimento quello della stipulazione dell’assicurazione, ma non presuppone anche che gli effetti dell’assicurazione siano 56. I rischi nominati dall’art. 521 cod. nav. Considerazioni generali L’art. 521 cod. nav. nomina come rischi della navigazione la tempesta, il naufragio, l’investimento, l’urto, il getto, l’esplosione, l’incendio, la pirateria, il saccheggio. L’enumerazione diverge da quella tradizionale, in quanto sono stati dalla stessa eliminati i rischi riconducibili alla guerra, e più in generale ai provvedimenti di autorità. È questo, come vedremo ancora trattando dei rischi di guerra, un carattere dell’attuale assetto dell’assicurazione marittima. Così anche nella polizza S.G. inglese, usata prima della riforma del 1982, che - secondo l’antichissima formula - comprendeva i rischi di guerra e assimilati tra quelli assicurati, era stata da molto tempo inclusa la Free of Capture and Seizure Clause (F.C. & S.), che escludeva dalla copertura i rischi di guerra e assimilati. Nei nuovi clausolari i rischi di guerra e assimilati formano oggetto di apposita, dettagliata esclusione. Tra i rischi coperti sono elencati accanto ad eventi idonei a produrre il danno, cioè a rischi in senso proprio, anche sinistri, accadimenti dannosi, cioè, che possono essere prodotti da cause tra loro diverse. Così rischio è la tempesta, mentre sinistro è il naufragio (previsto dall’art. 521 cod. nav.) che può essere prodotto sia dalla tempesta, sia da altre cause. Lo stesso dicasi per l’incendio, le cui cause possono essere le più diverse. La contrapposizione tra rischi e sinistri è particolarmente importante sul terreno della prova. 58. I rischi nominati nelle IC-Hulls L’elencazione dei rischi assicurati è stata trasferita dalla polizza del Lloyd’s alle IC-Hulls ed è contenuta nella clausola 6, Perils, che si integra con le clausole da 23 a 26 che escludono i rischi di guerra e assimilati, con una definizione degli stessi più precisa di quella che si leggeva nella F.C. & S. Clause inserita nella polizza S.G. del Lloyd’s. L’elencazione dei rischi coperti non si chiude più con la formula « any other perils of the like kind », con la quale termina la definizione del MIA, che è sembrata, al pari della formula di chiusura della definizione della Polizza S.G., ai redattori delle nuove clausole non opportuna. L’elencazione dei rischi sostanzialmente rispecchia quella dei rischi ordinari del MIA, con integrazioni che vedremo. L’unico rischio soppresso è stato quello del taking at sea, che ancora di recente aveva dato luogo a discordanti interpretazioni. E’ stato osservato che, a differenza del MIA, i rischi non sono assicurati per se, perché l’assicurazione copre perdite e danni alla cosa assicurata causati dal pericolo. Il che è rilevante nel caso che un pericolo, che causa danni in un periodo di tempo piuttosto lungo, può risultare coperto da più polizze successive. In questa ipotesi il danno va diviso tra i diversi successivi assicuratori. 61. L’agire del comandante e dell’equipaggio. Nell’assicurazione corpi. La materia della rilevanza del comportamento dei dipendenti dell’assicurato sul rapporto assicurativo è regolata dall’art. 524 cod. nav., distinguendosi tra l’assicurazione della nave e quella delle merci. Nell’assicurazione della nave, l’art. 524, 1° comma, cod. nav., capovolgendo la regola dell’art. 618 abr. cod. comm., pone a carico dell’assicuratore i sinistri dipendenti in tutto o in parte da colpa del capitano e dell’equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l’assicurato. L’art. 524 aggiunge che, se l’assicurato è anche comandante della nave, l’assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo. L’art. 524, per l’assicurazione corpi (e, aggiungerei, per quelle a questa assimilabili) pone una deroga all’art. 1900, 2° comma, cod. civ., per il quale «l’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere». Ci si deve chiedere se l’art. 524 escluda anche i sinistri dipendenti da colpa grave del comandante e dell’equipaggio. Dato che la disposizione dell’articolo si pone quale eccezione ad un principio generale, ritengo che vada interpretata in senso restrittivo, nel senso cioè che sono esclusi solo i sinistri cagionati da dolo del comandante e dell’equipaggio. Tale conclusione è confortata dalla posizione che al riguardo si riscontra nel mercato internazionale. La clausola 6.2 delle IC-Hulls copre la negligence del comandante, ufficiali, equipaggio e pilota. Negligente è l’omissione di fare qualche cosa che un uomo ragionevole, in base alle circostanze, avrebbe fatto, o il fare qualche cosa che un uomo prudente o ragionevole non avrebbe fatto. La negligence non implica uno stato psicologico, ma una condotta. La common law non distingue tra i gradi di colpa: la colpa esiste o non esiste, e la gross negligence non costituisce un particolare tipo di colpa. Inoltre, la common law non equipara la colpa grave al dolo: il limite è dato dalla wilful mísconduct. Coperti sono la perdita e/o il danno che sono causati dalla negligenza e non le spese fatte per lavori che l’equipaggio negligentemente ha omesso di eseguire. Coperti sono invece i danni conseguenti alla negligentemente omessa manutenzione della nave. La disposizione dell’art. 524 cod. nav. si distacca dalla precedente concezione, che considerava la colpa del capitano e dell’equipaggio coperta dall’assicurazione solo se in concorso con i rischi da questa coperti. Nella concezione dell’art. 524, che si collega al moderno orientamento che considera l’agire del comandante e dell’equipaggio come un rischio della navigazione, le conseguenze di tale agire sono risarcibili senza che sia necessario il concorso di un sinistro di mare. La stessa evoluzione si è avuta nel diritto inglese con il passaggio dal MIA alla Inchmaree Clause ed alle attuali IC-Hulls. Per l’art. 55, 2, lettera a), del MIA, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde dei danni « proximately caused by a peril insured against », anche se la perdita non si sarebbe verificata se non fosse intervenuta la colpa o la negligenza del capitano o dell’equipaggio. In tale sistema, causa del- danno resta il rischio di mare, e solo si esclude la rilevanza della concausa colpa del capitano o dell’equipaggio. Nella Inchmaree Clause, e nella clausola 6.2.3 delle IC-Hulls, la colpa del capitano e dell’equipaggio è assunta come rischio autonomo e i danni dalla stessa prodotti sono coperti indipendentemente dalla loro dipendenza anche da un rischio di mare. Alla negligenza dell’equipaggio - sempre con derivazione dalla Inchmaree Clause - la clausola 6.2 delle ICHulls aggiunge, come rischi coperti, le perdite e i danni causati da negligenza dei riparatori o dei noleggiatori sempre che questi ultimi non siano previsti dalla polizza come assicurati. Questa seconda limitazione viene giustificata dal fatto che nel caso il noleggiatore sia assicurato, l’assicuratore non avrebbe azione di rivalsa. Tuttavia è frequente nelle polizze - specie con riferimento a navi impiegate in time charter a lungo termine - la rinuncia dell’assicuratore alla rivalsa contro il noleggiatore. 67. I rischi derivanti dalla Inchmaree Clause. Il Provisio: la dovuta diligenza dell’assicurato. La navigabilità della nave. La privity dell’assicurato La seconda parte della clausola 6 delle IC-Hulls raggruppa i rischi, che nella pratica precedente erano elencati dalla Inchmaree Clause. Tale clausola, nata alla fine del secolo scorso allo scopo di coprire i danni prodotti da un vizio occulto della nave - cui fa riferimento l’art. 525 cod. nav. - che la House of Lords aveva ritenuto non coperti nella controversia relativa alla nave Inchmaree, è venuta completandosi con altri rischi che oggi sono elencati nella clausola 6.2 delle IC-Hulls. Prima di venire all’esame dei singoli rischi, conviene 16 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 DIRITTO E TRASPORTI ricordare il Provisio (condizione) con cui l’elencazione si chiude: «Provided such loss or damage has not resulted from want of due diligente by the Assured, Owners or Managers ». E’ precisato che il comandante, gli ufficiali, i membri dell’equipaggio ed il pilota non sono compresi nella parola « owners » anche se proprietari di quota nella nave (così anche il 2° comma dell’art. 525 cod. nav.). Il problema della diligenza dell’assicurato confluisce in quello della navigabilità della nave al momento del sinistro. Il MIA all’art. 39, pone come «warranty» la navigabilità della nave, distinguendo tra assicurazione a viaggio e assicurazione a tempo: per la prima la navigabilità è garantita all’inizio del viaggio e nelle diverse fasi («stages») di questo, che richiedano particolari approntamenti, nella seconda non vi è invece implicita garanzia di navigabilità in ogni momento di durata dell’assicurazione. Ma se la nave è spedita per mare in stato di navigabilità con la «privity » dell’assicurato, l’assicuratore non risponde per le perdite attribuibili alla stessa, salvo che questa non abbia influito sul danno. 84. La prova della dipendenza del danno da in rischio assicurato Deve ora esaminarsi come si ripartisce, tra assicurato e assicuratore, la prova che il sinistro è stato prodotto da un rischio coperto ed è pertanto risarcibile. Nel nostro sistema anteriore alle nuove condizioni di assicurazione del 1983 si muoveva dall’affermazione che l’assicurazione marittima copriva una universalità di rischi, per ritenere che, fermo che l’onere della prova era a carico dell’assicurato, quest’ultimo poteva adempiere a tale onere dimostrando che il danno si era verificato nell’ambito spaziale e temporale coperto dall’assicurazione, ed era stato prodotto da un qualche evento riconducibile alla spedizione marittima senza individuare la specifica causa del danno. Questa impostazione - che resta valida per l’assicurazione All Risks - viene parzialmente a modificarsi con il sistema oggi adottato dei pericoli nominati. Dico parzialmente per due principali ragioni: a) perché la nozione di pericoli di mare, pur assunta nel significato tecnico di cause di danno che provengono dal mare, ha un contenuto sufficientemente largo, che consente il ricorso a presunzioni (perché gravi, precise e concordanti) per affermare la dipendenza del danno da un rischio assicurato in presenza di avvenimenti marittimi di carattere eccezionale, senza che sia necessario provare la specifica causale del danno; b) perché - come già si è visto - nell’elenco dei rischi assicurati sono compresi eventi che non sono rischi in senso proprio, ma sinistri (ad esempio: l’incendio). Di ciò dà conferma l’esame della giurisprudenza inglese, che, pur muovendo dal sistema dei rischi nominati, in più di un caso non pretende la dimostrazione della precisa causa del danno per ritenerlo risarcibile, affidando la decisione ad una valutazione complessiva della situazione. Questo della complessiva valutazione degli aspetti del sinistro è un tratto comune alla giurisprudenza internazionale, motivato dall’estrema difficoltà, che talora in pratica si presenta, per l’accertamento della precisa causa di un sinistro, che, da come si prospetta, appare dovuto ad un pericolo di mare. E’ però necessario andare cauti nel concludere che si tratta di un sinistro coperto, sempre tenendo presente che la prova della causale del danno è a carico dell’assicurato, e che tale prova può ritenersi assolta per presunzioni solo se gravi, precise e concordanti. Così, ad esempio, se la nave naufraga a seguito di una tempesta di particolare violenza ed è provata la sua navigabilità all’inizio del viaggio, può ritenersi che la perdita dipenda da un rischio di mare. Ma se una nave in calma di tempo e di mare, imbarca acqua e si perde, perché si abbia un sinistro risarcibile è necessario che l’assicurato provi la causa dell’entrata d’acqua. 90. Concorso di cause: varie ipotesi. Concorso di coperture assicurative Con i criteri ora posti veniamo ad esaminare le varie possibili ipotesi. La prima è quella della sequenza nel tempo di due eventi, ciascuno di per sé capace di produrre il danno in concreto verificatosi. Ad es.: la nave sarebbe andata perduta per la via d’acqua prodotta dalla tempesta, se anche non fosse intervenuta l’azione della nave nemica, che 1’ha affondata. Qui non si ha concorso di cause, ma sequenza temporale di cause, tutte parimenti efficienti a produrre il danno. La scelta deve farsi col criterio temporale dandosi la preferenza alla prima, in quanto la seconda ha inciso su una situazione già di per sé non rimediabile. Pertanto se si verifica prima il rischio coperto, l’assicuratore risponde, e non risponde invece nell’ipotesi inversa. La seconda ipotesi è quella del concorso di più rischi, ciascuno necessario, ma di per sé non sufficiente alla produzione del danno. Due ipotesi possono aversi: a) Il danno è stato prodotto dal concorso di uno o più rischi assicurati e di uno o più eventi, non previsti dalla polizza come coperti, né come esclusi; b) Il danno è stato prodotto dal concorso di uno o più rischi assicurati e di no o più rischi esclusi. Per decidere se il danno sia coperto o meno dall’assicurazione è necessario rifarsi alla prestazione, che l’assicuratore si è assunto con il contratto. Tenendo presente la precisazione fatta dalle nostre Clausole Merci 1983, per cui non sono risarcibili i danni «dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente » da un rischio escluso si giunge alla conclusione che nell’ipotesi a) l’assicuratore risponde del danno, perché questo ha come causa un rischio escluso. Può accadere che il rischio, che ha concorso con quello assicurato nella produzione del danno, sia anch’esso oggetto di assicurazione. Per valutare il caso bisogna fare tre ipotesi: aa) ciascun contratto di assicurazione non annovera il rischio, assicurato dall’altro, tra i rischi esclusi. Si ha qui un caso di doppia assicurazione da risolvere in base all’art. 1910 cod. civ., e quindi: l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore il pagamento dell’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno; mentre l’assicuratore, che ha pagato, ha regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale, in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. bb) ciascun contratto di assicurazione esclude dalla copertura il rischio coperto dall’altro. In questo caso, per quanto detto sopra per l’ipotesi sub b), nessuno dei die assicuratori è tenuto a risarcire il danno, perché questo ha come causa un rischio escluso. cc) un dei contratti di assicurazione esclude il rischio coperto dall’altro, mentre questo non esclude il rischio coperto dal primo. In questo caso, solo il secondo assicuratore risponde, e deve perciò risarcire l’intero danno, senza regresso verso il primo. E’ questa l’ipotesi che si verifica normalmente quando concorrono l’assicurazione dei rischi ordinari e quella dei rischi di guerra, perché, mentre la prima esclude i rischi di guerra, la seconda (per solito) non esclude i rischi ordinari. 107. Il salvataggio come avaria comune. Il Liability Salvage L’inclusione del salvataggio tra i casi di avaria comune è espressamente stabilita dall’art. 497 cod. nav., ai sensi del quale la spesa per il compenso dovuto al soccorritore «viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l’assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto». Una disposizione perfettamente equivalente venne introdotta nelle Regole di York e Anversa 1974, disponendosi alla Regola VI che « la spesa incorsa dalle parti della spedizione per il salvataggio, sia in base a contratto o altrimenti, sarà ammessa in avaria generale nei limiti in cui le operazioni di salvataggio sono state intraprese allo scopo di preservare da un pericolo le proprietà coinvolte nella comune avventura marittima». Va sottolineata la cura dell’art. 497 cod. nav., come della Regola VI di precisare che viene considerato come avaria comune anche il caso di soccorso spontaneo; incisiva è l’espressione usata dalla Regola VI « whether under contract or otherwise». La precisazione è sembrata necessaria perché, in caso di soccorso spontaneo, manca il «provvedimento» del comandante che qualifica il soccorso come avaria comune. In particolare poi per il diritto inglese si è tenuto conto che l’art. 65 MIA considera come «salvage charge» solo il compenso dovuto al soccorritore « under maritime law », il compenso cioè dovuto per il soccorso spontaneo, mentre non rientra il compenso dovuto in forza del contratto. Nella pratica inglese, come risulta dalla Regola C1 delle Rules of Practice (introdotta nel 1927), la spesa per il compenso dovuto per il salvataggio contrattuale già era trattata come avaria generale se incorsa per la comune salvezza ai sensi della Regola A di York e Anversa. Non vi è stata quindi difficoltà ad introdurre nelle Regole 1974 la Regola VI, che corrisponde alla prassi seguita nel continente. A queste vedute si adeguano le condizioni inglesi di assicurazione. Cosi, ad esempio, la clausola 11 delle IC-Hulls 1982 dispone che l’assicurazione copre « the vessel’s proportion of salvage, salvage charges and/ or general average », mettendo insieme con l’avaria comune - e quindi considerandoli tali - il salvataggio contrattuale e quello spontaneo. Ma la spesa di salvataggio può essere diretta, anziché alla salvezza delle cose in rischio nella spedizione, alla salvezza di una cosa singola della stessa: ad esempio, del carico di una nave divenuta relitto non ricuperabile. Del pari può mancare la pluralità dei partecipanti alla spedizione, come nel caso di nave in zavorra, non sotto noleggio. In questi casi la rimunerazione dovuta al soccorritore si configura come una spesa fatta per evitare o diminuire un danno alla cosa assicurata, e non trova applicazione il regime della contribuzione. A discussioni ha dato luogo la International Convention on Salvage, sottoscritta a Londra il 28 aprile 1989, sul punto relativo alla rimunerazione del cosiddetto Liability Salvage, il salvataggio cioè diretto ad evitare la responsabilità conseguente a danni arrecati all’ambiente. L’art. 13 della Convenzione dispone che, nel fissare la rimunerazione dovuta al soccorritore, si deve tener conto anche dell’abilità e degli sforzi del soccorritore stesso per prevenire o limitare i danni all’ambiente. Il successivo art. 14, per il caso che il compenso attribuito al soccorritore non sia sufficiente a rimunerare questo per l’opera svolta per evitare danni all’ambiente in una misura almeno pari a quella risultante dai criteri posti dallo stesso art. 14, dispone che il soccorritore ha diritto a ricevere dall’armatore-proprietario tale indennità speciale. Si è rilevato che potevano sorgere dubbi circa l’applicazione della Regola VI di York e Anversa come attualmente formulata, e pertanto si è ritenuto di esaminare la possibilità di una nuova formulazione. Alla Conferenza di Parigi del giugno 1990 del Comité Maritime International è stato deliberato di proporre un nuovo testo dell’art. VI delle Regole di York e Anversa 1974 (da indicare come « York-Antwerp Rules 1974 as amended 1990 ») nel senso: (a) che è ammesso a contribuzione il compenso dovuto al soccorritore a condizione che l’operazione di salvataggio sia stata fatta allo scopo di preservare le cose coinvolte nella spedizione; (b) che tale compenso include la rimunerazione spettante al soccorritore per la cura e gli sforzi impiegati per prevenire o ridurre i danni all’ambiente come previsto dall’art. 13, 1 (b) della Convenzione internazionale sul salvataggio 1989; (c) che non deve però essere ammesso in avaria generale lo speciale compenso che l’armatore deve al soccorritore ai sensi dell’art. 14 della detta Convenzione per le prestazioni rese a tutela dell’ambiente. Dal punto di vista dell’ordinaria assicurazione, ciò porta a dire che la contribuzione in avaria comune, dovuta ai sensi dell’art. 13 della Convenzione - ancorché comprensiva di un compenso per l’opera e le spese effettuate a tutela dell’ambiente - è coperta sempreché relativa ad un soccorso diretto alla salvezza della spedizione. Non è invece coperta dall’assicurazione ordinaria della nave la speciale rimunerazione che l’art. 14 della Convenzione pone a carico del proprietario della nave stessa, perché si tratta di una spesa diretta non già al salvataggio della nave, sibbene ad evitare (o diminuire) una responsabilità dell’armatore. Come tale ricade sotto la copertura relativa ai danni da inquinamento fornita dall’assicurazione P. & I. 117. La Running Down Clause e la 3/4th Collision Liability La disposizione dell’art. 527 cod. nav. ha risolto la questione, che era stata dibattuta sotto l’abrogato cod. comm., se la copertura del rischio di urto, oltre ai danni materiali sofferti dalla nave assicurata, coprisse anche la responsabilità dell’armatore per i danni arrecati a terzi a seguito della collisione. La soluzione affermativa era sostenuta da Vivante e dalla più antica dottrina francese, mentre la soluzione negativa era stata accolta dalla giurisprudenza inglese nel famoso caso Vaux v. Salvador (1836). Per reagire a quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale, la pratica introdusse nella polizza del Lloyd’s la clausola nota come Running Down Clause (R.D.C), alla quale si ispirò la corrispondente clausola introdotta nelle nostre polizze corpi. La formulazione attuale è data dalle IC-Hu1ls con la 3/4ths Collision Liability. Va detto subito che tradizionalmente la clausola non copre interamente la responsabilità dell’assicurato, che tiene a proprio carico un quarto di tale responsabilità - nelle nostre vecchie polizze un decimo - anche se nella pratica tale quarto viene assunto dalla P. & I. Insurance. La clausola oggi inserita nelle IC-Hulls prevede che gli assicuratori accettano di indennizzare l’assicurato per i tre quarti della somma pagata «by reason the assured becoming legally liable by way of damages for …». Non sembra peraltro necessario che l’assicurato, per aver diritto all’indennità, dimostri di aver pagato il terzo. Quest’ultimo non ha azione diretta contro l’assicuratore (salvo il caso sopra menzionato di dissesto de1l’assicurato). La Legal liability nel diritto inglese è la responsabilità in tort, con esclusione della responsabilità in contract or under statute; in termini nostrani l’assicurazione copre la responsabilità extracontrattuale dell’assicurato, quale tipicamente è la responsabilità per urto di nave (art. 482 e sgg. cod. nav.). Attenendosi a tale concezione la Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 17 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] giurisprudenza inglese ha deciso che non rientra nella copertura della responsabilità per urto il caso nel quale alla nave, che senza sua colpa ha urtato danneggiandola 1’imbarcazine del pilota, è imposto (in Francia ad esempio) per regolamento portuale l’obbligo di risarcire il danno, e che del pari non vi rientra il danno al rimorchiatore prodotto senza colpa della nave rimorchiata, ma che quest’ultima deve indennizzare per patto del contratto. Più in generale deve dirsi che, essendo la responsabilità coperta dalla clausola una responsabilità extracontrattuale, non e coperta la responsabilità che trae origine da danni arrecati dalla nave assicurata nel compimento di prestazioni fornite in forza di un contratto d’opera, in particolare un contratto di appalto di lavori. La responsabilità coperta è delimitata dalla clausola in esame nei seguenti termini: responsabilità per danni a un’altra nave o alle cose a bordo di questa; responsabilità per ritardo o perdita di uso dell’altra nave o di cose a bordo di questa; responsabilità per avaria comune o salvataggio dell’altra nave o cose a bordo di questa. Sono escluse le responsabilità per rimozione del relitto della nave urtata o del carico di questa, per perdita o danni al carico della nave urtante, per perdita di vite umane o infortuni personali, per polluzione o contaminazione, salvo quelle prodotte alla nave urtata. Dalla giurisprudenza si ricava che è stato considerato urto quello della nave assicurata contro un’altra, che, a sua volta, ne é andata a urtare una terza, e del pari l’urto contro ancore o catene di altra nave, a questa collegate. Non sono state invece considerate come parte della nave le reti, trainate da una nave da pesca a un miglio di distanza, né il carico della nave che, sporgendo, urta un’altra nave. Non e stato ritenuto urto con navi quello con un relitto di nave o con un idrovolante affondati. E’ stato invece considerato urto quello contro una nave affondata della quale si stava operando il ricupero, o con una chiatta semisommersa per un recente sinistro. Molti dubbi sono eliminati quando la responsabilità coperta è estesa con apposita pattuizione all’urto contro oggetti (objects). 128 La Protection and Indemnity Insurance Come abbiamo visto l’esigenza di ampliare la copertura assicurativa delle responsabilità connesse con l’esercizio della nave, ha fatto sorgere la Protection and Indemnity Insurance esercitata da appositi Clubs. La P. & I. Insurance presuppone che la nave, iscritta al Club, sia assicurata mediante un’ordinaria polizza corpo per il suo pieno valore. Pur essendo infatti un’autonoma assicurazione di responsabilità, la nostra si pone quale copertura integrativa di quella dei rischi di responsabilità, che sono coperti dalla polizza corpi. Inoltre, come regola generale, la P. & I. Insurance è un’assicurazione a secondo rischio, nel senso che non copre quei sinistri, che siano coperti da altra assicurazione. A differenza di quanto abbiamo visto accadere per le assicurazioni di responsabilità incluse nella polizza corpi, l’assicurazione P. & I. è un’assicurazione di responsabilità illimitata, nel duplice senso che non fissa un valore di assicurazione, e che non pone (almeno presso i maggiori Clubs) un massimale alla copertura assicurativa. 129. La disciplina generale della P. & I. Insurance. L’azione diretta del terzo danneggiato L’assicurazione P. & I. come assicurazione di responsabilità, pone alcuni problemi di carattere generale, cui già sopra abbiamo accennato per le assicurazioni di responsabilità comprese nella polizza corpi. Deve però precisarsi che tali problemi vanno risolti non già in base alle norme del diritto italiano, sibbene di quelle dell’ordinamento, cui appartiene l’associazione o il Club presso il quale la nave viene iscritta. E’ chiaro infatti che - come è proprio della natura dell’assicurazione mutua - l’assicurazione è tutt’uno con l’associazione al Club, onde non può essere governata da altra legge, che non sia quella che governa il Club, cioè per i Club inglesi - che qui consideriamo - la legge inglese. Il primo problema, che si presenta, è quello del momento in cui si verifica il sinistro. Dalle regole dei Clubs la copertura assicurativa è individuata in relazione alle perdite o danni, che l’assicurato (associato) sarà tenuto a risarcire e che di fatto avrà risarcito. Con tale definizione, il sinistro si concreta nel pagamento al terzo, e la prestazione assicurativa è quindi una prestazione di rimborso. Tuttavia, in pratica, i Clubs intervengono appena si verifica il fatto, da quale sorge la responsabilità dell’assicurato, dànno - pur non essendovi obbligati in relazione alla prestazione assunta - le garanzie necessarie per liberare la nave, e quindi provvedono alla gestione della lite - della quale sopportano tutte le spese, fatte con la loro preventiva autorizzazione - sino alla conclusione (transattiva o contenziosa) della stessa. Una volta però liquidato il debito di responsabilità verso il terzo, i Clubs pretendono (salvo eccezioni) che il pagamento di questo sia fatto dall’assicurato, al quale poi rimborsano - come è previsto dalle regole - l’importo erogato. La configurazione data dalle Regole alla prestazione assicurativa, esclude che il terzo danneggiato abbia azione diretta verso il Club. L’azione diretta contro l’assicuratore della responsabilità è, del resto, esclusa dalla legge inglese, che solo in caso di insolvenza dell’assicurato, autorizza il terzo a chiedere l’indennità all’assicuratore. Tale possibilità è stata affermata anche nei confronti dei Clubs, perché ritenuta non preclusa dal fatto che la prestazione dell’assicuratore è configurata come una prestazione di rimborso di quanto pagato al terzo. Ma la tesi negativa è stata definitivamente fissata dalla House of Lords sulla base di una letterale interpretazione della previsione «pay to be paid» delle Regole del Club, che dispone che l’assicuratore è tenuto al «rimborso» di quanto pagato dall’assicurato al terzo danneggiato. In tal senso si era pronunciata la giurisprudenza nordamericana con riguardo al caso di fallimento dell’assicurato. Sui limiti nei quali l’assicurazione P. & I. copre l’agire dell’assicurato rinvio a quanto detto sopra al n. 75. 130. Navi dello stesso armatore Come per le assicurazioni di responsabilità comprese nella polizza corpi, anche per la P. & I. Insurance vale il principio che ogni nave è considerata come entità autonoma. Non ha perciò influenza per la determinazione della prestazione assicurativa il fatto che il rapporto di responsabilità corra tra navi dello stesso armatore. Le Regole dei Clubs precisano inoltre che la comune proprietà della nave e delle merci trasportate non impedisce di proporre, in sede assicurativa, il reclamo per i danni sofferti alle merci, dei quali il vettore sia responsabile. Si precisa, però, che dal reclamo presentato al Club dovranno essere dedotte le somme, che l’associato percepisca dall’assicuratore delle merci. 131. I rischi coperti. La Omnibus Rule Venendo ad una rapida analisi dei rischi coperti, va precisato che è scomparsa oggi la distinzione dei rischi nelle due classi della «Protection» e della «Indemnity» che comunque non rispondeva a criteri sistematici. In linea di larga approssimazione, può dirsi che la Protection riguardava le responsabilità afferenti all’esercizio (ownership) della nave e la Indemnity quelle afferenti all’impiego commerciale (employment) della nave stessa. Deve anche porsi in risalto come una estrema elasticità e una adattabilità ai più diversi casi siano date alla copertura fornita dai Clubs dalla presenza nelle Regole della c.d. omnibus rule. Tale regola conferisce poteri discrezionali al «committee», che amministra il Club, di accordare la copertura in casi non previsti dalle Regole, ma rientranti negli scopi dell’associazione. 161. L’art. 515, 2° comma, cod. nav. e la polizza corpi come polizza stimata Per l’assicurazione della nave, l’art. 515, 2° comma, cod. nav. pone una norma particolare disponendo che, nel silenzio delle parti, la dichiarazione di valore della nave contenuta nella polizza equivale a stima. La disposizione muove dal fatto che le polizze corpi contengono, per regola, accanto all’indicazione della somma assicurata, quella della valutazione della nave, ed è diretta a risolvere i dubbi che questa seconda indicazione sollevava in pratica in ordine alla interpretazione della volontà delle parti. Ne segue che se la polizza non contiene, accanto alla indicazione della somma assicurata, l’indicazione del valore della nave, non vi è stima. Segue dalla disposizione dell’art 515, 2° comma, che la dichiarazione del valore della nave (anche divisa come talora accade, tra scafo, sue pertinenze e accessori, dotazioni e provviste, da un lato, e apparato motore e suoi accessori, dall’altro) è considerata, in aderenza con la pratica, come stima accettata dall’assicuratore. È però necessario, perché tale effetto si verifichi, che la dichiarazione di valore sia scritta sulla polizza di assicurazione. Una dichiarazione di valore contenuta in altro documento, anche se diretto all’assicuratore, non avrebbe tale effetto, rientrandosi nella regola generale dell’art. 1908, 3° comma, cod. civ., per cui la dichiarazione di valore « contenuta in altri documenti » non equivale a stima. È stato giustamente osservato che la disposizione dell’articolo 515, 2° comma, non si contrappone a quella dell’art. 1908, 2° comma, cod. civ., come a prima vista potrebbe apparire. Entrambe infatti mirano a dare una interpretazione della volontà delle parti, nel senso che per l’art. 1908 la semplice dichiarazione di valore non equivale a stima, ed è necessario un espresso patto scritto perché stima vi sia; per l’art. 515, 2° comma, cod. nav. la dichiarazione di valore scritta sullale polizza corpi equivale, nel silenzio delle parti, a stima, sicché è necessario un espresso patto scritto (non necessariamente sulla polizza, anche se di fatto sarà così) perché stima non vi sia. 162. Gli effetti della stima in generale Problema delicato e molto discusso è quello degli effetti della stima. Nel precedente codice di commercio l’art. 435, dopo aver precisato che il risarcimento del danno dovuto dall’assicuratore si determina secondo il valore che le cose assicurate hanno al tempo del sinistro, al secondo comma precisava che, se il valore di assicurazione ha formato oggetto di stima accettata dall’assicuratore, questi non può impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione. L’art. 1908 cod. civ., mentre ripete il principio generale che il valore di assicurazione è dato dal valore delle cose assicurate al tempo del sinistro, e ammette la possibilità di stimare tale valore «al tempo della conclusione del contratto», non stabilisce gli effetti della stima. Da qui la discussione se tali effetti si esplichino solo nel campo processuale, provocando una inversione dell’onere della prova del valore assicurabile dall’assicurato all’assicuratore ovvero rendano la stima definitiva tra le parti, salvo i rimedi stabiliti per i vizi del consenso dall’art. 1427 cod. civ. (errore, violenza o dolo) per l’annullamento dell’intero contratto. Dopo un primo orientamento a favore della tesi processualistica, la dottrina e la giurisprudenza si sono orientate in maggioranza per la tesi del valore sostanziale della stima con particolare insistenza per le assicurazioni marittime. Il tema è stato riesaminato a fondo dal Partesotti, che, mentre ha confermato la validità della tesi degli effetti sostanziali della stima, ne ha saggiato la validità nei confronti del principio indennitario che governa l’assicurazione contro i danni, ed è giunto alla conclusione della possibilità (sia pure sotto molte, sagge riserve di una revisione della stima per esagerazione. Con ciò la nostra disciplina generale delle assicurazioni sul punto della stima verrebbe ad adeguarsi alla regola espressamente dettata dalle principali legislazioni continentali europee in materia di assicurazioni terrestri. Tuttavia lo stesso Partesotti ammette che nel campo marittimo, e in particolare in quello dell’assicurazione della nave, la possibilità di revisione della stima per esagerazione incontra strettissime limitazioni. Per le assicurazioni marittime, l’ordinamento inglese -·specchio della prassi internazionale - dispone (art. 27 MIA) che, salvo il caso di frode, la stima è definitiva tra le parti e la norma è ora ripetuta per l’assicurazione della nave dagli artt. 172-6, 172-7, 173-6 code ass. fr. (artt. 10, 11, 41 della precedente legge). Nel mondo moderno il rigore del principio indennitario si è molto attenuato. Una conferma ce ne viene dall’assicurazione del valore a nuovo (Neuwertversicherung), in forza della quale l’assicuratore si obbliga a pagare, in caso di sinistro, il valore di una cosa nuova in sostituzione di quella, usata, coperta dall`assicurazione. È evidente che, in conseguenza del sinistro, l’assicurato viene ad arricchirsi della differenza di valore; eppure oggi tutti sono d’accordo sulle liceità dell’assicurazione in esame, che si ritiene non violi il principio indennitario. Lo stesso ragionamento dovrebbe valere per sostenere l’intangibilità della stima come accordo delle parti sulla determinazione dell’indennità assicurativa, senonché si osserva che qui manca un termine oggettivo di riferimento, che invece nell’assicurazione del valore a nuovo è dato dal prezzo della cosa, che deve rimpiazzare quella usata. In linea più generale, si ritiene che non siano sufficienti i rimedi approntati contro la frode per salvaguardare il rispetto del principio indennitario in ogni caso di stima, e si prospetta la necessità di ammetterne una revisione per esagerazione. Tale rimedio si giustifica, collocando la stima nel quadro generale della liquidazione forfettaria del danno, col potere dato al giudice di rivedere la liquidazione pattuita quando risulti che la stessa non risponde alla sua funzione di risarcimento. Questa conclusione, certamente apprezzabile, lascia molti dubbi in ordine sia alla prospettata collocazione della stima, sia al presupposto generale, da cui muove, che non sarebbe possibile lasciare (oltre ai rimedi dell’art 1427 cod. civ.) al solo contrasto di posizioni, esistente tra assicurato e assicuratore, la difesa del rispetto del principio indennitario. Senza dubbio deve impedirsi che l’assicurazione si risolva in una speculazione da parte dell’assicurato (incitamento a possibili sinistri dolosi), ma tale pericolo sembra parato dalla necessità dell’accettazione della stima da parte dell’assicuratore. L’assicuratore non è un profano qualsiasi, ma un tecnico della materia, chiamato quotidianamente 18 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 DIRITTO E TRASPORTI a procedere (per la liquidazione dei sinistri) alla valutazione delle cose assicurate. La stima, d’altro canto, è, nel sistema generale delle assicurazioni, un patto eccezionale, riservato a particolari situazioni, e quindi oggetto di attenta e specifica considerazione. Si può perciò concludere - in via generale - con la prevalente dottrina per la non impugnabilità della stima per esagerazione, e per la vincolatività quindi tra le parti del valore di assicurazione concordato ai fini della liquidazione dei sinistri assicurati. 163. Segue: nell’assicurazione corpi La conclusione generale ora indicata acquista maggiore incisività nel campo delle assicurazioni marittime, ed in particolare in quello dell’assicurazione corpi. Conviene dire subito che il carattere speciale della disposizione dell’art. 515, 2° comma, cod. nav. sta, non solo nell’inversione del sistema dell’art. 1908, 2° comma, cod. civ., e nella conseguente definizione della polizza corpi come polizza stimata, ma nelle implicazioni che a tale regola si collegano, in particolare quella espressa dall’intenzione del legislatore di «eliminare tutta una serie di controversie che, sull’accertamento del valore della nave assicurata successivamente alla sua perdita o avaria, con notevole frequenza si presentano nella pratica degli affari». Inoltre, come già abbiamo detto, la disposizione dell’art. 512, 2” comma, si ricollega alla prassi, e questa è dominata dal principio di diritto inglese della intangibilità della stima. D’altro canto, sono precise esigenze dell’industria armatoriale a imporre l’intangibilità della stima per l’assicurazione della nave. Con la stima si sgancia la valutazione della nave dalle frequenti, e spesso profonde, oscillazioni del mercato dei noli, e quindi dei prezzi delle navi, e si mantiene una costanza di valutazione attraverso il tempo, che è necessaria per entrambi i contraenti dell’assicurazione. L’assicurato, infatti, compie con la nave una speculazione distribuita in un certo periodo di tempo, e non può correre il rischio di ricevere, in caso di perdita della nave, una indennità inferiore al valore che la nave ha nel bilancio della sua azienda. Vi sono inoltre, gli interessi dei creditori, che hanno finanziato l’armatore, di regola garantiti con ipoteca sulla nave e vincolo sulla polizza di assicurazione, i quali debbono essere tutelati da inopinate revisioni della stima. Dal canto suo, l’assicuratore ha molteplici ragioni per mantenere costante la valutazione della nave assicurata, perché questa incide non solo sulla perdita totale, ma anche, e con ben più frequenti applicazioni, nei casi di avaria particolare, il cui risarcimento non è influenzato dalle variazioni del mercato delle navi (perché il costo delle riparazioni non è da questo dipendente). Ma anche per il caso di perdita totale non è di interesse dell’assicuratore una valutazione troppo bassa, perché questa può rendere più frequenti i casi di perdita totale costruttiva e addirittura incoraggiarli. Infine, vi sono problemi di tariffazione dei premi e di equilibrio dell’impresa assicuratrice, che consigliano una certa stabilità delle stime, per mantenere costante il rapporto tra il volume dei premi e quello delle esposizioni. 207. Regolamento del premio nell’assicurazione della nave nei casi di risoluzione dell’assicurazione e di disarmo della nave. La clausola Returns for Lay-Up and cancellation Il premio è calcolato sul presupposto di un continuativo impiego della nave durante il tempo dell’assicurazione. Ne segue che, dopo iniziata l’assicurazione - o, più esattamente, il periodo per il quale il premio è stato calcolato (di regola l’anno) - l’intero premio è guadagnato per l’assicuratore. Tuttavia, nel campo nostro, si hanno eccezioni, che sensibilmente modificano a favore dell’assicurato le previsioni degli artt. 1895-1897 cod. civ., in particolare per l’assicurazione della nave stipulata a tempo. Come già si è visto, l’assicurazione cessa automaticamente nel caso di vendita della nave o di trasferimento di questa ad altro management. Per questo caso è prevista una restituzione proporzionale del premio. Per altra ipotesi, espresse disposizioni sono dettate dalla clausola 22, Returns for Lay-Up and Cancellation, delle ITC-Hulls 1.10.83, alle quali espressamente fa riferimento la Polizza Camogli. La cancellazione - cioè la risoluzione - dell’assicurazione prevista è quella consensuale. In questo caso lo storno di premio è dovuto per ogni mese non iniziato. Il caso di lay-up o di giacenza (detta anche chômage), che non è necessario sia di disarmo della nave, trova dettagliata disciplina. La giacenza, per regola, deve avvenire in un porto o in un’area approvati dall’assicuratore. Tuttavia se la giacenza avviene in un porto o area non approvati, ma in vicinanza di un porto o un’area approvati, i giorni di giacenza fuori del porto o area approvati possono essere aggiunti a quelli di giacenza in porto o area approvati ai fini del calcolo del periodo di giacenza cui applicare la riduzione. Durante la giacenza, la nave può compiere operazioni ordinarie di carico e scarico o mantenere a bordo il carico, ma non si ha giacenza ai fini del ristorno del premio se la nave è usata come deposito del carico o per allibi. Una minor riduzione di premio è data per la giacenza impiegata in lavori di riparazione della nave (siano queste dovute o no a danni a carico dell’assicuratore anche perché di costo inferiore alla franchigia), salvo che si tratti di lavori di manutenzione. Infine nessuna riduzione di premio è dovuta se la nave si perde, per un sinistro assicurato o meno, durante il periodo dell’assicurazione o una proroga di questo. Nei casi ora elencati per ogni periodo di trenta giorni consecutivi di giacenza è previsto un ristorno percentuale del premio, che, come detto, è maggiore se la nave non fa riparazioni e minore se le fa. Se solo una parte della giacenza è per lavori, la riduzione del premio si applica pro rata. 228. Le spese per evitare o diminuire un sinistro nel diritto inglese. La Sue and Labour Clause. Il massimale separato per le spese Per le spese, l’art. 64(2) MIA dispone che le spese fatte da o per l’assicurato per la salvezza o la preservazione della cosa assicurata, diverse da quelle di avaria generale o di salvataggio, costituiscono particular charges e non sono incluse nell’avaria particolare. Tale disposizione ha fatto dubitare che le spese in parola fossero risarcibili dall’assicuratore, e si è perciò provveduto a dichiarare coperti i particular charges a mezzo di un’apposita clausola denominata Suing and Labouring Clause o Sue and Labour Clause. Tale clausola venne inserita nella polizza S.G. del Lloyd’s e oggi si trova nelle Clauses, in forma semplificata, per l’assicurazione merci e, in forma più particolareggiata, in quelle corpi. Analizzerò questa seconda clausola, che nelle IC-Hulls è posta al n. 13 sotto l’epigrafe Duty of Assured (Sue and Labour). La clausola si apre disponendo che, in caso di sinistro, è dovere dell’assicurato e dei suoi dipendenti e agenti di prendere quelle misure che risultino ragionevoli per evitare o ridurre una perdita che sia coperta dall’assicurazione. La disposizione corrisponde a quella del nostro art. 1914 cod. civ., sostituendo il termine ragionevolezza a quello di inconsideratezza, con conseguenze praticamente non rilevanti. La clausola prosegue precisando che, nel caso di sottoassicurazione, l’assicuratore risponde delle spese solo proporzionalmente. Per stabilire se vi sia o meno uno scoperto di sicurtà, al n. 13.4, la clausola chiarisce che il raffronto va fatto tra la somma assicurata e il valore della nave stimato in polizza o, in difetto di questo, il valore della nave in stato sano al tempo del sinistro. Tuttavia, se è ammessa una perdita totale e la nave è salvata, la regola proporzionale non si applica se il valore salvato eccede le spese di sue and labour, e comunque si applica solo al valore salvato che eccede le spese. Un caso particolare è quello in cui le spese sono incontrate nel tentativo di salvare la nave e il carico e niente si salva, o le spese superano il salvato. L’assicuratore della nave risponde delle spese - o della parte di queste che eccede il salvato - solo per la quota che ragionevolmente può essere attribuita alla nave, ma se vi è sottoassicurazione si applica la regola proporzionale. La clausola poi chiarisce che non sono recuperabili come sue and labour l’avaria generale, il salvataggio, le spese di difesa o di attacco conseguenti a collisione. Le spese, oltre che dall’assicurato, possono essere fatte dagli assicuratori, ma in ogni caso il loro comportamento non può essere interpretato come rinuncia o, rispettivamente, accettazione dell’abbandono. La disposizione è nota come Waiver Clause. Fondamentale caratteristica della Sue and Labour è stabilita dall’art. 78(1) MIA, che dispone: quando la polizza contiene la Sue and Labour Clause, l’obbligazione così assunta dall’assicuratore è supplementare a quella assunta con il contratto di assicurazione, e l’assicurato può ricuperare dall’assicuratore ogni spesa propriamente fatta in base alla clausola, ancorché l’assicuratore abbia indennizzato una perdita totale, ovvero la cosa sia assicurata franco di avaria particolare. Nello stesso ordine di idee, la clausola in esame al n. l3.6, dispone che la somma ricuperabile dell’assicurato in forza della clausola è in aggiunta alla perdita ricuperabile altrimenti dall’assicuratore, ma in ogni caso fissa per le spese di Sue and Labour un massimale pari a quello convenuto per la perdita totale o l’avaria della cosa assicurata. Nonostante i due separati massimali, le spese di Sue and Labour si sommano ai danni materiali ai fini dell’applicazione della franchigia, ma in caso di perdita totale non sono soggette a franchigia. 229. I limiti di ricuperabilità delle spese di Sue and Labour quando l’assicurato beneficia del ricupero della cosa assicurata Come si è visto nel numero precedente, l’assicurato ricupera interamente le spese di Sue and Labour quando è liquidata un’indennità di perdita totale. La regola si spiega considerando che con la liquidazione della perdita totale, l’assicuratore beneficia attraverso l’abbandono di quanto rimane della cosa assicurata. Il problema della indennizzabilità o meno delle spese di Sue and Labour si pone quando, in caso di danni alla cosa assicurata uguali o superiori al valore assicurato dalla stessa, l’assicurato - anziché chiedere l’indennità di perdita totale con la procedura di abbandono - procede alle riparazioni e ottiene, con la procedura di avaria, la liquidazione di un’indennità pari al massimale assicurato. La soluzione negativa data al problema nella precedente edizione di quest’opera (p. 330) è stata accolta da una sentenza della Corte d’Appello di Genova, la quale ha sottolineato che le spese fatte per evitare o diminuire un sinistro, sono fatte a vantaggio di tutti gli interessati nel sinistro, in particolare dell’assicuratore. Ne segue che - tanto per le Sue and Labour Clause quanto per l’art. 1914 cod. civ. - tali spese non sono risarcibili nella misura in cui ne beneficia l’assicurato, come accade quando quest’ultimo, ottenuto l’intero massimale con la liquidazione per avaria dei danni sofferti dalla cosa assicurata, mantiene la proprietà della cosa stessa, il valore della quale, in stato di avaria, compensa (in tutto o in parte) le spese stesse. Il rimborso, in questo caso, delle spese di Sue and Labour per la parte corrispondente al valore della cosa assicurata in stato di avaria, violerebbe il principio indennitario, che è alla base dell’assicurazione contro i danni. Queste stesse ragioni giustificano la disposizione della Sue and Labour Clause, che applica - come si è visto la regola proporzionale alla liquidazione dell’indennità assicurativa per le spese fatte per evitare o diminuire il danno a carico dell’assicuratore. 261. Il regolamento dell’indennità nel ricorso terzi danneggiati da urto. La collision clause. Il sistema della cross liabilities Venendo al regolamento del ricorso terzi danneggiati da urto, sono necessari due ricordi preliminari: a) mentre i danni materiali alla nave e alle merci e le connesse responsabilità per contribuzioni o per salvataggio sono assicurativamente regolate - secondo l’art. 539 cod. nav. e la prassi italiana - nell’ambito del viaggio sotto un unico massimale, l’assicurazione della responsabilità per urto ha un proprio massimale autonomo e viene regolata per « accidente », nel senso che ogni avvenimento dà luogo ad un regolamento separato ed è coperto sino a concorrenza dell’intero massimale. b) ai fini di stabilire i limiti di rispondenza dell’assicuratore per il ricorso dei terzi danneggiati da urto, si assume come termine di raffronto, cioè come valore di assicurazione, il valore della nave stimato in polizza. Nel quadro di questi principi, particolari regole presiedono alla liquidazione assicurativa dei danni derivati dall’urto. Tali regole sono dettate dalla clausola 8, 3/4ths Collision Clause, delle IC-Hulls 1982, che ha sostituito la precedente Running Down Clause. Il sistema delineato da tale clausola è entrato nell’uso corrente dei liquidatori. In forza della duplice copertura fornita per i danni alla nave assicurata e per le responsabilità precisate dalla Collision Clause, l’assicuratore, in caso di urto, paga: a) al proprio assicurato i danni materiali sofferti dalla nave assicurata, ma non il tempo da questa perduto (che l’assicurato per ciò reclama per proprio conto all’altra nave coinvolta nella collisione), e neppure i danni al carico dalla stessa trasportato; b) all’altra nave i danni materiali e di contribuzione in avaria generale o in salvataggio da questa sofferti e il tempo perduto, nonché i danni, compresi i contributi di avaria generale e salvataggio, al carico dalla stessa trasportato (non invece, come si e visto, i danni alle persone). Il regolamento dei danni derivanti dalla collisione si fa tra le due navi e comprende tutti i rispettivi reclami. Tale regolamento sfocia, attraverso la compensazione delle rispettive ragioni di credito e debito, in un saldo. A tale saldo, si aggiungono i danni alle cose trasportare (coperti dalla Collision Clause) e quelli alle persone (non coperti invece dalla Collision Clause, ma assunti dalla P. & I. Insurance). Ne segue la necessita di reimpostare i conti nell’ambito del rapporto assicurativo, onde stabilire quale sia l’importo delle indennità dovute dall’assicuratore. Ciò fa la Collision Clause, disponendo, in linea di principio, che se entrambe le navi sono in colpa i reclami in sede Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 19 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] assicurativa vanno liquidati col sistema delle responsabilità incrociate (cross liabilities). Tale sistema è spiegato dalla stessa clausola, la quale precisa che i reclami vanno liquidati come se ognuno degli armatori delle navi entrate in collisione fosse tenuto a pagare (in proporzione alla colpa della propria nave) i danni sofferti dall’altra nave, senza possibilità di compensazione. Con il sistema delle responsabilità incrociate si ha: a) che sono poste in evidenza le indennità che l’assicuratore, in quanto assuntore del rischio del ricorso, deve pagare all’altra nave e al suo carico; b) che, per converso, sono poste in evidenza le indennità che l’altra nave deve, ed in particolare si precisa quanto dalla stessa viene pagato per il tempo perduto e quanto per i danni materiali. La prima di queste indennità spetta all’armatore; la seconda spetta invece all’assicuratore che ha risarcito (o deve risarcire) i danni materiali alla nave assicurata, salvo la deduzione di eventuali franchigie, e tenuto conto degli eventuali scoperti di sicurtà. Avendo a disposizione questi elementi, è facile impostare i conti tra assicurato e assicuratore, obliterati dal saldo con cui si chiude il rapporto tra le due navi. Tale saldo deriva da una compensazione tra somme, che l’assicuratore della nave considerata deve all’altra nave, e somme che l’altra nave deve, per una parte, all’assicurato (tempo perduto, franchigie, scoperti), e, per un’altra parte, all’assicuratore (danni materiali). Ne risulta che pagando all’altra nave (o ricevendo da questa) il saldo della compensazione, l’assicuratore viene a risarcire (in tutto o in parte) l’altra nave con denaro dell’assicurato, precisamente con il credito, che quest’ultimo ha verso l’altra nave per il tempo perduto dalla propria, franchigie, ecc. E’ quindi logico che la somma che corrisponde a tale credito venga dall’assicuratore (nella misura in cui l’ha utilizzata nella compensazione) pagata al proprio assicurato, in aggiunta alla indennità dovutagli per i danni materiali. 279. L’abbandono come istituto per la liquidazione dell’indennità di perdita totale L’istituto dell’abbandono agli assicuratori è tipico e peculiare delle assicurazioni marittime ed è diretto alla liquidazione dell’indennità di perdita totale. Normalmente la liquidazione del danno avviene con l’azione di avaria. L’assicurato, provando il danno sofferto dalla cosa assicurata (e che lo stesso ricade sotto la copertura assicurativa) ha diritto alla corrispondente indennità. Il danno può essere parziale o totale, e corrispondentemente l’indennità richiesta con l’azione di avaria può essere parziale o totale. Tuttavia, può rivelarsi difficile, nel caso concreto, stabilire se si sia verificata o meno una perdita fisica totale. Anche quando la nave affonda in pieno mare, possono infatti sussistere prospettive di ricupero (se non attuali, almeno future) della nave stessa o del suo carico. Vi sono stati casi famosi, nei quali, a distanza di molti anni dall’affondamento, è stato possibile ricuperare i carichi di navi, che all’epoca del sinistro erano considerati totalmente perduti. D’altro canto, vi sono casi in cui si ha per l’assicurato una perdita economica totale, senza che vi sia stata una corrispondente perdita fisica della cosa assicurata, come accade quando la nave, in stato di avaria, va in rilascio in un porto, dove non può essere riparata e dal quale non può essere rimossa; ovvero quando le merci, a seguito di un sinistro alla nave, vengono sbarcare in un porto dal quale non possono essere fatte proseguire a destino; ovvero ancora quando, essendo assicurati i rischi di guerra, la nave o le merci sono catturate o arrestate; ovvero infine quando la nave e il suo carico debbono ritenersi perite per mancanza di notizie. Per parare a queste difficoltà, e originariamente proprio con riguardo al caso di perdita presunta della nave per mancanza di notizie, è sorto l’abbandono: con esso l’assicurato trasferisce all’assicuratore la proprietà delle cose assicurate e acquista il diritto a ricevere l’indennità per perdita totale. La funzione dell’abbandono si precisa così in quella di risarcire come perdita totale un danno, che, a stretto rigore, tale non potrebbe essere ritenuto, aggiungendo alla diminuzione patrimoniale prodotta dal sinistro, quella derivante dal trasferimento all’assicuratore della proprietà delle cose assicurate, nello stato in cui si trovano dopo il sinistro, e dei diritti alle stesse relativi. 280. L’abbandono nei casi di perdita effettiva e di perdita costruttiva nel nostro diritto e nel MIA La situazione era chiara agli antichi scrittori, i quali rilevavano che, nei casi di perdita assoluta, l’abbandono è una formalità inutile, a meno che resti qualche azione da intentare verso i terzi. Ed oggi il MIA inglese distingue tra «actual total loss », cioè perdita totale effettiva, e « constructive total loss » (detta anche «total loss by construction »), cioè perdita totale virtuale o costruttiva (secondo la terminologia da noi corrente), prevedendo l’abbandono per la seconda e disponendo che, nel caso di perdita totale effettiva, nessuna dichiarazione di abbandono è necessario che sia fatta. Da questi precedenti diverge il nostro sistema sia della legge che delle polizze, prevedendosi l’abbandono tanto per la perdita totale effettiva, quanto per quella costruttiva, ma la differenza si risolve in una semplificazione, perché, prescrivendo l’abbandono anche per la perdita totale effettiva, si eliminano le numerose discussioni relative all’esistenza o meno di una tale perdita. Infatti nessun pregiudizio ne risulta per l’assicurato, che, in presenza di una perdita totale effettiva, può richiedere l’indennità di perdita totale, omettendo l’abbandono, con l’azione di avaria. 281. L’abbandono costituisce una facoltà per l’assicurato La scelta se ricorrere o meno all’abbandono è interamente lasciata all’assicurato. Nel sistema attuale delle leggi e delle polizze, non è dato all’assicuratore il diritto di imporre all’assicurato l’abbandono delle cose assicurate dietro pagamento dell’indennità per perdita totale. La scelta tra la procedura per avaria e quella per abbandono è determinata dalla convenienza dell’assicurato. Cosi, ad esempio, in presenza di una situazione ascendente del mercato delle navi, l’assicurato può avere convenienza (specie in relazione ad una bassa valutazione della nave nella polizza) a riparare la nave e ad esercitare quindi l’azione di avaria; per converso, in una situazione capovolta rispetto a quella ora ipotizzata (mercato discendente e valutazione alta), l’assicurato può avere interesse a preferire l’azione di abbandono. In alcuni casi, poi, la liquidazione per abbandono può essere l’unica che si prospetta per l’assicurato, e ciò quando la polizza limita la rispondenza dell’assicuratore alla sola perdita totale e/o abbandono, e non ricorrono nel sinistro gli estremi di una perdita totale effettiva. DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Spunti di riflessione dal convegno Aipert: la responsabilità degli operatori del trasporto di FRANCESCA D’ORSI Studio legale Avv. Francesca D’Orsi [email protected] in collaborazione con « IL DIRITTO DEI TRASPORTI » L o scorso 11 marzo si è tenuta presso l’Ente Morale Biblioteca ALFREDO DE MARSICO di Napoli una giornata di aggiornamento professionale organizzata dall’ AIPerT – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERITI TRASPORTI, dal titolo “ IL SUBVETTORE E GLI ALTRI OPERATORI DEL TRASPORTO MERCI: PROFILI PERITALI E DI RESPONSABILITA’ GIURIDICA”. Immeritata relatrice è stata la scrivente professionista nonché il Dr. Claudio De Angelis e la collega di Genova avv. Rosa Abbate. E’ stato trattato da me in particolare il tema delicato della responsabilità del terminal nel trasporto marittimo, sul quale qui di seguito svolgo un breve sunto. Negli ultimi anni nella prassi marittima commerciale vi è stato infatti un significativo cambiamento rispetto alla valorizzazione di quei servizi che erano ritenuti in precedenza meramente ancillari rispetto al contratto di trasporto e nello stesso ricompresi e che invece oggi hanno assunto un crescente rilevo e soprattutto un carattere di autonomia nell’ambito del contratto di trasporto stesso. La giurisprudenza di merito più attenta ha infatti svolto una significativa opera di ermeneutica su tali figure di operatori, per così dire, del trasporto. La questione che si pone è ovviamente quella della natura della responsabilità del vettore ovvero dell’impresa terminalista per i danni arrecati alla merce nell’esecuzione di un trasporto marittimo, durante le fasi di rispettiva competenza. Infatti, come noto, il vettore marittimo è ex lege (nazionale ed internazionale) responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento della presa in consegna della merce dal caricatore sino a quello della riconsegna della stessa a destino al ricevitore. Ne deriva che, con precipuo riferimento agli obblighi pattiziamente assunti dal vettore, accanto a quelli propri del viaggio ed a quelli della disponibilità delle cose trasportate, sussiste un’obbligazione di risultato, caratterizzata dalla riconsegna della merce indenne al destinatario. Nel contesto della prassi commerciale marittima, è tuttavia ormai normale che il vettore, nella fase antecedente alla caricazione delle merci ovvero in quella successiva alla loro scaricazione, debba depositare la merce presso le aree portuali in uso all’impresa terminalista, per le necessarie operazioni di imbarco o di sbarco. Il terminal ha assunto pertanto sempre più nel corso degli anni, un ruolo fondamentale e centrale in seno alla realtà portuale nazionale ed internazionale degli operatori del trasporto, pur difettando, sia sul piano del diritto domestico, che su quello di matrice internazionale uniforme, di una specifica legislazione idonea non solo ad individuarne compiutamente la nozione giuridica, ma, soprattutto, a regolamentarne la responsabilità per i danni occorsi alle merci durante il deposito nell’ambito degli spazi in uso all’impresa stessa. Alla luce di tale vuoto normativo, la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto il compito di ricostruire dogmaticamente il regime della responsabilità del terminalista per i danni che si verificano al carico, durante le fasi di sosta e transito presso le aree portuali, partendo dall’inquadramento dogmatico del contratto concluso tra il vettore ed il terminalista stesso, avente ad oggetto l’affidamento e la custodia a quest’ultimo delle cose trasportate. Preme tuttavia rilevare che, sul punto, non si registra una posizione univoca e concorde tra gli interpreti, i quali hanno di volta in volta ricondotto l’accordo de quo ai negozi codicistici tipici del deposito o dell’appalto, ovvero a figure atipiche e miste di appalto-deposito. Rispetto alle differenti soluzioni testé prospettate, recente giurisprudenza di merito, aderendo esplicitamente ad un consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di sbarco d’ufficio e di amministrazione, deducendo che le conclusioni giurisprudenziali sulle responsabilità successive allo sbarco sono analogicamente applicabili anche ai fatti antecedenti all’imbarco, ha inteso inquadrare la fattispecie esaminata nell’alveo del peculiare contratto di deposito in favore di terzi. In totale conformità al precitato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, queste ultime sentenze hanno precisato che, nel trasporto marittimo: (i) Il vettore, mediante l’affidamento del carico all’impresa terminalista, conclude con quest’ultima un contratto di deposito a favore del terzo destinatario-.ricevitore (con i conseguenti obblighi ex lege 20 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 DIRITTO E TRASPORTI previsti) che, in ogni caso, non sostituisce affatto l’originario contratto di trasporto; (ii) Conseguentemente sotto il profilo della responsabilità ex recepto, il vettore è responsabile per le perdite ed avarie delle cose trasportate, verificatesi prima della sbarco e durante il trasporto, mentre l’impresa terminalista è responsabile per quelle anteriori all’imbarco e posteriori allo sbarco, fino alla riconsegna; (iii) L’impresa terminalista, per liberarsi della responsabilità su di essa incombente, oltre a dover dimostrare di aver usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., è tenuta a provare, ex art. 1218 cod. civ., che l’inadempimento è dipeso da causa a sé non imputabile (vale a dire l’imprevedibililtà o l’inevitabilità della perdita o avaria delle cose, ovvero, a fortiori, l’estraneità di queste ultime rispetto al comportamento posto in essere nell’esecuzione del contratto, rimanendo pertanto a suo carico il fatto dannoso riconducibile ai terzi preposti al compimento di attività ed incarichi connessi al deposito). Dall’applicazione dei dettami giurisprudenziali testé richiamati, discende quale logico corollario che, accanto alla generale responsabilità ex recepto del vettore per i danni occorsi alle merci nell’arco temporale compreso tra la presa in carico delle stesse e la loro riconsegna al ricevitore finale, derivante dal contratto di trasporto, esiste un’ulteriore responsabilità contrattuale ex recepto, specifica ed integrata, in capo al terminal per i danni verificatesi al carico per tutto il periodo in cui quest’ultimo rimane nella sua custodia, in virtù del contratto di deposito in favore di terzi, concluso con il vettore stesso. Viene dunque riconosciuto in capo all’avente diritto alla merce la facoltà di agire contrattualmente - ovviamente sulla base della differente causa petendi azionata - nei confronti del vettore e/o del terminal operator, a seconda del diverso periodo temporale di custodia, nel quale si sono verificati la perdita o il danno al carico. Pertanto si deduce che anche con l’affidamento del carico all’impresa di imbarco viene ad esistenza un contratto di deposito in favore del terzo destinatario della merce e, per gli effetti, la stessa impresa di imbarco, sulla quale incombe l’onere della restituzione, è responsabile ex recepto quale depositario dei danni derivanti dalla perdita o avaria delle cose trasportate, a meno che non dimostri che tale perdita o avaria è dipesa da causa ad essa non imputabile. In tema di onere della prova, l’avente diritto alla merce è tenuto ad allegare i differenti fatti costitutivi di natura temporale, connnessi ai diversi profili di responsabilità dei predetti soggetti legittimati passivi. In particolare, quanto all’azione risarcitoria verso l’impresa terminalista, l’avente diritto alla merce, in favore del quale è venuto ad esistenza il relativo contratto di deposito, deve provare che la perdita o il danno si sono verificati durante il periodo in cui il carico era affidato alla custodia del terminal e, precisamente, nella fase anteriore all’imbarco ovvero in quella posteriore allo sbarco. Quando invece, all’azione risarcitoria verso il vettore, l’avente diritto alla merce, in forza del contratto di trasporto stipulato, deve provare che la perdita o il danno si sono verificati durante il periodo intercorrente tra la presa in consegna del carico e la riconsegna dello stesso al destinatario finale. Da quanto precede, è di tutta evidenza che la responsabilità ex recepto del vettore e del terminal risultano direttamente connesse, anche con riferimento alla prova liberatoria prevista ex art. 1218 cod. civ,. in favore dei predetti operatori del trasporto, in quanto ove finisce la responsabilità dell’uno per impossibilità di rendere la prestazione contrattuale per causa a lui non imputabile, inizia, giocoforza, quella dell’altro e viceversa. In concreto il vettore, al fine di liberarsi della propria responsabilità sarà costretto ad allegare il fatto costitutivo di quella alternativa del terminal operator, vale a dire la prova che la perdita o il danno alla merce si sono verificatisi nella fase anteriore all’imbarco ovvero in quella posteriore allo sbarco, durante il periodo in cui la medesima era affidata alla custodia della relativa impresa, in forza del contratto di deposito in favore del terzo precedentemente siglato. In conclusione, pertanto, si può quindi affermare che, nell’esecuzione di un complesso trasporto marittimo internazionale door to door, la responsabilità ex recepto della merce si configura in maniera coerente con le varie fasi del trasporto, viaggiando di pari passo con il carico stesso, e viene a materializzarsi esattamente all’interno di quella tratta in cui si verificato il sinistro, responsabilizzandone per i conseguenti danni l’operatore del trasporto che, in quel dato momento temporale, ne aveva fisicamente la disponibilità e la responsabilità. L’egregia attività di moderazione del Presidente della Associazione geom. Arecco ha dato vita ad un breve dibattito su tali novità ed è stata quindi data la parola al dott. De Angelis, che ha trattato il tema del ruolo del Perito nella ricostruzione degli eventi e nella individuazione delle responsabilità, ruolo che è stato correttamente evidenziato essere essenziale soprattutto per la sinergia con il legale per la concreta predisposizione di un’efficace difesa, ovvero, per l’iniziativa di tutela di una eventuale azione risarcitoria o in rivalsa, se da parte degli assicuratori trasporti. Il dott. De Angelis ha parlato di trasporto in effetti “plurisoggettivo”, nel quale dunque gli attori sono molteplici ed ognuno in sostanza “fa la sua”, venendo in diretto contatto, a vario titolo con la merce, per cui è essenziale la minuziosa ricerca delle modalità con cui le singole attività di tali soggetti sono state poste in essere; naturalmente per accertarne le responsabilità. L’intervento è stato molto apprezzato anche per il diretto taglio pratico, contraddistinto dalla disamina di un efficace caso pratico, nel quale sono state evidenziate le incredibili conseguenze di concause di difetto di operazioni di imballaggio e/o fissaggio e di posizionamento del carico, rispettivamente svolte da caricatore, imballatore ed operatore portuale, a riprova della plurisoggettività del trasporto in esame. Da ultimo è stata apprezzata la relazione dell’avv. Rosa Abbate, che ha intrattenuto efficacemente la numerosa platea con una notevole digressione sul tema del sub trasporto nei suoi aspetti giuridici, con interessanti sconfinamenti sugli annosi problemi della giurisdizione (alla luce proprio della plurisoggettività spesso di matrice internazionale) e sulla prescrizione o decadenza tipici dei vari regimi applicabili L’interesse nell’assicurazione marittima e dei trasporti di SIMONA COPPOLA Studio Legale Garbarino Vergani [email protected] estratto dal « IL DIRITTO MARITTIMO » A l contratto di assicurazione marittima e dei trasporti in generale ed, in particolare, al concetto di “interesse” nelle diverse espressioni del medesimo nell’ambito del contratto assicurativo, è dedicato un articolo molto interessante e vivace del Prof. Alfredo Dani, Professore di Diritto delle Assicurazioni Marittime presso l’Università di Genova, pubblicato sul numero speciale della rivista Il diritto Marittimo, “Scritti in onore di Francesco Berlingieri” volume I edito nel 2010. In tema di assicurazione contro i danni, la norma che fissa un principio generale e puntuale in merito al concetto di interesse assicurato è l’art. 1904 del codice civile il quale dispone che: “il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno”. La norma su richiamata pone una regola ferrea che attiene alla causa del contratto di assicurazione e che ha la funzione di escludere dal nostro mercato assicurativo le polizze, cosiddette “proof of interest”, ovvero quelle per cui la sola emissione delle medesime è ritenuta in sé prova dell’interesse dell’assicurato ad ottenere il risarcimento del danno. Questo tipo di polizze ha viceversa avuto ampio spazio nel mercato assicurativo inglese con cui gli assicuratori marittimi italiani si confrontano costantemente. Non si deve ritenere che il concetto di interesse espresso dall’art. 1904 del codice civile sia fondato esclusivamente su un diritto di proprietà del bene assicurato essendo viceversa pacifico che esso possa scaturire da un rapporto economico diverso dalla proprietà. E’ massima consolidata nella giurisprudenza italiana formatasi in materia che “l’interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione contro i danni ex art. 1904 del codice civile non è ravvisabile solo in relazione al diritto di proprietà o altro diritto reale sulla cosa assicurata, bensì in relazione a qualsiasi altro rapporto economico giuridico per il quale il titolare di esso è tenuto a sopportare il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso collegabile alla cosa assicurata”. Questo principio, che è certamente condivisibile nella parte in cui non limita l’interesse al risarcimento del danno alle sole posizioni del proprietario o altre ad essa assimilabili, è suscettibile di creare interpretazioni errate quando si riferisce a “qualsiasi” altro rapporto economico giuridico. Provando ad interpretare quali siano i rapporti economici su cui può fondarsi l’interesse dell’assicurato, la massima su riportata giustifica, in linea con le esigenze del mercato assicurativo, la titolarità del diritto al risarcimento del danno in capo a soggetti che, anche se non proprietari della cosa assicurata, sono in rapporto tanto stretto con la medesima da dover sopportare le conseguenze dannose di un sinistro che la veda coinvolta. Sono infatti stati ritenuti titolari di un interesse al risarcimento del danno: l’usufruttuario, il conduttore di una nave su cui il rischio del perimento della medesima sia stato contrattualmente trasferito o il compratore con patto di riservato dominio. Nelle Assicurazioni Corpi sono tipiche le cosiddette “assicurazioni degli interessi concorrenti”. Assicurato infatti può essere tanto l’interesse del proprietario quanto un interesse concorrente, cioè un interesse coesistente con quello che ha il proprietario sulla cosa assicurata. L’assicurazione nell’interesse del proprietario giova al titolare dell’interesse concorrente in quanto conserva il patrimonio del proprietario della cosa assicurata e pertanto l’interesse concorrente coesiste con quello principale. Un esempio di interesse concorrente tipicamente rinvenibile nelle Assicurazioni Corpi è l’interesse del mortgagee il quale, pur non essendo proprietario del bene, vanta un interesse assicurabile sulla nave fino a concorrenza del proprio credito nei confronti del proprietario garantito dal mortgage. E’ evidenza che il mortgagee sia titolare di un proprio autonomo interesse nel fatto che, per esempio, esso può separatamente assicurare il rischio del mancato rimborso del mutuo garantito da mortgage in seguito al perimento totale della nave gravata da garanzia. Sembra però doversi ritenere che il creditore ipotecario, anche in presenza di una clausola di vincolo inserita in polizza, non sia titolare di un interesse diretto al risarcimento del danno in quanto tale interesse compete al proprietario ma in maniera mediata ovvero in termini di surrogazione, di cessione del credito o di indicazione del soggetto che ha diritto al pagamento. Ci sono poi ipotesi, abbastanza rare, in cui un soggetto che generalmente è creditore dell’assicurato viene costituito “beneficiario” dell’indennità assicurativa pur non essendo titolare di diritti di garanzia sulla nave. In questo caso, l’interesse viene rappresentato da un’attribuzione patrimoniale assimilabile alla cessione di credito verso l’assicuratore che è espressa attraverso una clausola di vincolo. Una recente sentenza della Cassazione Sezioni Unite 8095/2007 ha statuito che quando nel contratto assicurativo si designa un beneficiario, il diritto all’indennizzo nasce direttamente nel patrimonio di quest’ultimo come suo autonomo credito nei confronti dell’assicuratore ovvero “senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell’assicurato”. Secondo la pronuncia su richiamata la designazione del beneficiario nel contratto assicurativo sembrerebbe quindi costituire un contratto a favore di terzo più che una cessione di credito, interpretazione che era già stata data da una, oramai superata, giurisprudenza. Invero sembrerebbe che le Sezioni Unite abbiano omesso un’accurata valutazione dell’art. 1904 del codice civile; emerge infatti dalla motivazione della sentenza che la Cassazione abbia consentito che un soggetto privo di alcun interesse diretto o mediato abbia accesso all’indennizzo assicurativo. Questa pronuncia parrebbe frutto di una interpretazione eccessivamente ampia del principio dell’autonomia contrattuale in quanto lascia alle parti determinare a chi spetti una attribuzione patrimoniale nascente da un contratto di assicurazione e questo a prescindere dai limiti determinati dall’art. 1904 del codice civile. Questo tipo di impostazione renderebbe dunque facile accesso nel nostro ordinamento alla validità di una polizza molto simile alle “proof of interest” rischio scongiurato in passato dal dettame dell’art. 1904 codice civile. Certamente la pronuncia su richiamata apre nuove prospettive di studio ed interpretazione del principio secondo cui per ottenere il diritto al risarcimento del danno è necessario essere titolari di interesse, anche solo mediato, sul bene assicurato Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 21 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] L’applicazione del regolamento UE sulle sanzioni in Costa d’Avorio di THOR MAALOUF Reed Smith LLP [email protected] C ontinua il caos in Costa d’Avorio a seguito delle elezioni di gennaio e della sconfitta del presidente Laurent Gbagbo che si rifiuta di cedere il potere. A questo riguardo recentemente l’UE ha adottato il Regolamento n. 25/2011 del 14 Gennaio 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 560/2005. Il Regolamento è stato reso esecutivo dal Regolamento di Esecuzione n. 85/2011 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 2 febbraio 2011 (data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale). Sia il porto di Abidjan che il porto di San Pedro sono ora entrati a far parte della lista dei soggetti sanzionati. Altri soggetti sanzionati sono il PETROCI, il National Petroleum Company Operations della Costa d’Avorio, il SIR, Ivorian Refining Company (raffineria ivoriana), la Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire (Cassa di Risparmio della Costa d’Avorio) e la Banque de l’Habitat de Costa d’Avorio (BHCI) (Banca della Costa d’Avorio). I soggetti passibili di sanzioni sono sottoposti ad un congelamento di beni e vi è un divieto pressochè assoluto di porre fondi e risorse economiche a loro disposizione. Il regolamento si applica: - Nel territorio dell’Unione europea - A bordo di qualsiasi nave o dell’aeromobile, sottoposti a giurisdizione comunitaria - A qualsiasi cittadino dell’Unione europea - A qualsiasi soggetto giuridico registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro - In relazione a qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte in territorio UE L’effetto del regolamento La disposizione fondamentale del regolamento è l’articolo 2, che recita come segue: “1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, enti e organismi di cui all’allegato I o all’allegato IA saranno confiscati. 2. Nessun fondo o risorsa economica sarà messa a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all’allegato I o all’allegato IA ...” I soggetti sanzionati sono elencati nell’allegato 1 al Regolamento 25/2011 e 85/2011. Le parole “Risorse economiche” sono definite come “beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzati per ottenere fondi, beni o servizi”. In singoli casi può essere ottenuta dalle “autorità competenti” all’interno di un determinato Stato membro un’autorizzazione al fine rendere disponibili fondi o risorse economiche a disposizione di un soggetto sanzionato, ma le ragioni per cui tale autorizzazione possono essere concessa sono estremamente limitate. Non vi è però alcun riferimento ai contratti preesistenti il regolamento in oggetto. Entrata nei porti di Abidjan o di San Pedro Qualora una società della comunità europea (o nazionale) effettuasse il pagamento di oneri portuali o di altre spese a tali porti commetterebbe un reato. Parimenti sarebbe commesso un reato qualora gli oneri portuali venissero pagati da un agente marittimo di predetta società. Si noti inoltre che il regolamento si applica a tutte le navi immatricolate nell’Unione europea. Deve essere quindi esercitata estrema cautela in quanto non è necessario che per confiscare il pagamento o i beni messi a disposizione, tali operazioni siano eseguite direttamente alla parte sanzionata. È altresì un reato il cercare di aggirare le restrizioni di cui al regolamento Regolamento in oggetto. Le sanzioni potrebbero anche impedire agli assicuratori (soggetti al Regolamento) di prestare garanzie in uno dei porti sanzionati, per esempio, nel caso in cui una nave assicurata sia stata sequestrata per asseriti danni causati alle strutture portuali. Per le parti che sono soggette al Regolamento europeo in esame e che operano con la Costa d’Avorio, si consiglia quindi che venga richiesta un’assistenza legale specifica Il premio assicurativo di GUGLIELMO CAMERA Studio Legale Camera Vernetti [email protected] I l premio assicurativo è il corrispettivo dovuto dall’assicurato al proprio assicuratore in cambio della prestazione indennitaria fornita. Il premio è quindi uno degli elementi fondamentali del contratto di assicurazione in quanto in sua assenza non si dovrebbe poter ravvisare tale contratto. Per tale motivo nel momento in cui si stipula il contratto di assicurazione in capo all’assicuratore sorge un diritto di credito relativo al pagamento del premio ed un corrispondente obbligo di pagamento da parte del soggetto contraente della polizza, anche qualora l’abbia stipulata in nome proprio ma per conto altrui o di chi spetta. Qualora vi siano più contraenti di polizza - come per esempio nel caso di più proprietari di una nave – tutti i contraenti sono obbligati in solido. La determinazione del premio differisce a seconda del tipo di assicurazione prestata. Così per esempio nell’assicurazione dei rami elementari si adottano criteri empirici e statistici che difficilmente trovano accoglimento nel campo dell’assicurazione marittima. In particolare nell’assicurazione marittima merci si suole applicare tariffe commisurate in base a tassi percentuali (sulla somma da assicurare) determinati a seconda di vari fattori (viaggio, modalità di caricazione, imballaggio, ecc.). Nell’assicurazione corpi non esistono invece tariffe predeterminate e il premio viene commisurato (cd. “quotazione”) di volta in volta in base alle caratteristiche della nave (età, tipo e tonnellaggio). È altresì vero che spesso vengono tenuti in considerazione altri fattori ai fini della commisurazione del premio quale il tipo di copertura (p.es. sola perdita totale) o l’ammontare delle franchigie (p.es. con franchigie più alte il premio si abbassa). Notevole peso nella commisurazione del premio è affidato poi alla cd. “statistica” dei sinistri. Con tale termine si intende il rapporto tra premi e danni in un determinato periodo e può essere riferito ad una singola nave o ad una flotta dello stesso armatore. Ovviamente a fronte di un numero maggiore di sinistri, maggiore sarà il premio; peraltro il fatto di considerare una statistica a flotta consente agli armatori con un maggior numero di navi di far valere il loro peso sul mercato. Uno dei principi cardine che si applicano relativamente al premio è quello della indivisibilità. Infatti quand’anche l’assicuratore consentisse come spesso avviene - che il premio sia frazionato nel corso del contratto, a quest’ultimo è comunque dovuto il premio per intero nonostante intervengano delle vicende che facciano venire meno il contratto di assicurazione. Peraltro il mancato pagamento del premio o di una rata di esso comporta conseguenze molto serie per l’assicurato. Infatti qualora il mancato pagamento riguardi il premio o la prima rata di questo, si prevede che l’assicurazione resti sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paghi quanto dovuto. Nel caso in cui il mancato pagamento riguardi invece i premi successivi si applica la medesima regola ma la sospensione della copertura decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo la scadenza del premio.A tale regola se ne affianca un’altra ossia che se l’assicuratore non agisce per la riscossione entro sei mesi dalla scadenza, il contratto si risolverà di diritto e l’assicuratore avrà diritto comunque al pagamento del premio per intero. È altresì vero, però, che tali regole alquanto stringenti beneficiano nella pratica del campo dell’assicurazione marittima di una maggiore tolleranza data da un lato dal rapporto di conto corrente premisinistri (ossia un sistema, appunto di conto corrente, in base alla quale si compensano i vari crediti dell’assicurato e dell’assicuratore) e dall’altro dalla presenza del broker il quale cura che non si verifichi la summenzionata interruzione della copertura. Giova infine sottolineare che il premio deve essere pagato al domicilio dell’assicuratore, ossia da un punto di vista pratico nel luogo di emissione della polizza ovvero dove ha sede l’agenzia presso cui è appoggiata la polizza o, in caso di coassicurazione, la compagnia delegataria. 22 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 DIRITTO E TRASPORTI DIRITTO E AUTOTRASPORTO I primi effetti delle leggi estive in tema di autotrasporto: nuove circolari ed istruzioni operative di ANDREA TRACCI Studio legale Associato Tracci Dell’Utri Vizzini - Pace. [email protected] C ome ricorderete, durante i mesi della scorsa estate (luglio ed agosto 2010), sono state introdotte sostanziali novità nel panorama normativo riguardante il trasporto di merci su gomma. Si fa riferimento, in particolare, alla legge n. 120/2010 del 29 luglio 2010, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ed alla legge n. 127 del 4 agosto 2010, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti”. A seguito di tali modifiche, i Ministeri dei Trasporti e dell’Interno hanno impartito le necessarie istruzioni operative dirette ai comandi territoriali, e dunque agli organi deputati alla applicazione delle nuove norme, ed alla verifica, sul campo, del loro rispetto. Alcune circolari hanno, pertanto, meglio chiarito alcuni aspetti legali, e tecnici, su cui vi era ancora incertezza. Ad alcuni mesi di distanza dall’entrata in vigore delle predette leggi, grazie anche al passato periodo di riflessione invernale, abbiamo, quindi, adesso un quadro di riferimento più nitido, sebbene ancora esistano alcune difformità di interpretazione e non manchino elementi di criticità, che vedremo. Particolarmente utile, in questo contesto, è dunque parsa la circolare interministeriale prot. n. 300/A/10/108/13/1 (Ministero dell’Interno) e prot. n. 74491 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), avente, per l’appunto, ad oggetto: “legge 29 luglio 2010, n. 120, modifiche del Codice della Strada e del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286: prime dispositive operative in materia di autotrasporto di merci”, con la quale si è fatto seguito alle note n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio 2010 e n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010. Per espressa ammissione del Ministero, la nota è stata emessa sulla scorta delle seguenti motivazioni “...in attesa di una più completa direttiva in tema di controllo dell’autotrasporto di merci e di persone, che è in fase di predisposizione congiunta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e limitatamente ai profili di specifico interesse per l’attività degli organi di polizia stradale, con la presente circolare e con le schede esplicative accluse, si forniscono le prime disposizioni operative relative alle norme della legge n. 120/2010 concernenti l’attività di autotrasporto di cose in conto terzi che hanno modificato la Legge 6 giugno 1974, n. 298 ed il Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286”. Veniamo dunque ad esaminarne i contenuti anche alla luce delle prime applicazione pratiche riscontrate in questi mesi. 1) Pagamento in misura ridotta per le violazioni in materia di abusivismo nel trasporto merci. La circolare precisa che, per effetto della sostituzione integrale del comma 4 dell’art. 60 della legge n. 298/1974, dallo scorso 13 agosto risulta venuto meno il divieto di pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dall’art. 26 (trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all’Albo degli Autotrasportatori) e dall’art. 46 della stessa legge (trasporto internazionale abusivo, trasporto nazionale in conto proprio senza licenza, ovvero con violazione delle prescrizioni e trasporto nazionale per conto di terzi con veicolo non adibito a tale uso o con violazione delle prescrizioni e dei limiti indicati nella carta di circolazione, quali fattispecie espressamente richiamate dall’art. 88/3° comma del C.d.S.). La novità, ormai nota, consiste nel fatto che tali violazioni potranno essere estinte, entro 60 giorni, con il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale, attraverso l’utilizzo dell’usuale modello F23, e con le modalità già previste in precedenza per la corrispondente operazione disposta dal Prefetto con ordinanza-ingiunzione. Rimane da risolvere il problema di dotare le Forze di Polizia di terminal Pos per il pagamento delle sanzioni su strada tramite carta di credito o bancomat, questione che sembra complicata, a detta di alcuni, per la rigidità dei circuiti interbancari che impongono che le transazioni avvengano pro solvendo, e non già pro soluto, come invece impone la contabilità di Stato, ma che potrebbe trovare risposta con l’adozione degli ordinari strumenti di garanzia ed assicurazione del credito. 2) Interventi in materia di abusivismo nel settore dell’autotrasporto di merci commesso da veicoli stranieri. Si tratta della vexata quaestio del trattamento dello straniero trasportatore “abusivo” su cui è divampata un’aspra polemica. La circolare ricorda che, proprio allo scopo di dare maggiore efficacia alle azioni di contrasto dell’abusivismo nel settore dell’autotrasporto di merci, l’art. 52 della predetta legge n. 120/2010, modificando l’art. 60 della l. n. 298/1974, ha stabilito che le violazioni di cui agli articoli 26 e 46, commesse con un veicolo immatricolato all’estero che stia effettuando attività di autotrasporto internazionale, ovvero operazioni (autorizzate) di cabotaggio in Italia, siano sottoposte alle disposizioni dell’art. 207 C.d.S. Pertanto le predette sanzioni, sulla base delle disposizioni dell’art. 44 della l. 298/1974, risultano applicate a chiunque effettui attività abusiva di autotrasporto con un veicolo immatricolato all’estero e, quindi, anche nei confronti del conducente del veicolo stesso. Per effetto dell’applicazione del citato art. 207 C.d.S., l’agente accertatore deve chiedere al trasgressore che non provveda al pagamento in misura ridotta se intenda versare una cauzione, e, in caso negativo, deve disporre il fermo amministrativo del veicolo secondo la procedura dell’art. 214 C.d.S., in quanto applicabile. Si precisa, altresì, che la somma riscossa a titolo di cauzione, pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione dell’art. 26 o 46 della legge 298/1974 quando il veicolo è immatricolato in un Paese extracomunitario, e pari, invece, al pagamento in misura ridotta quando il veicolo è immatricolato in un Paese UE, sarà trattenuta presso l’ufficio dell’organo accertatore per essere versata, attraverso il modello F23, in caso di mancato pagamento dell’ordinanza-ingiunzione deI Prefetto, emessa ai sensi dell’art. 18 della legge 689/1981. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, in attesa del pagamento in misura ridotta, secondo la nuova formulazione dell’art. 207, comma 3, C.d.S. (come appunto modificato dalla l. 120/2010), non può essere affidato in custodia al trasgressore o ad altro obbligato in solido, ma deve essere necessariamente consegnato ad un custode (cfr. art. 214-bis C.d.S.), o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato, ed ivi restare in attesa del pagamento della sanzione o della cauzione, per un periodo massimo di 60 giorni. Si ribadisce, infine, che poiché dalla violazione dei predetti artt. 26 e 46 l. 298/1974 discende anche l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, la misura non verrà meno dopo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, in mancanza, dopo i predetti 60 giorni previsti dall’art. 207 C.d.S., bensì si protrarrà fino allo spirare dei 3 mesi secondo le norme dell’art. 214 C.d.S., in quanto compatibili. La circolare discrimina poi l’ipotesi in cui il soggetto che si vuol nominare custode sia cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero straniero non comunitario. Infatti, solo nel primo caso sembra possibile autocertificare (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) l’esistenza dei requisiti morali e di buona condotta che deve possedere la persona che assume la custodia, mentre tale operazione non risulterebbe possibile nel caso dello straniero, che non potrà quindi mai assumere la veste di custode del veicolo sottoposto al fermo amministrativo. 3) Sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione delle disposizioni comunitarie. Come è noto, a seguito dell’introduzione dell’articolo 46-bis legge n. 298/774 (art. 52, comma 1, lettera a), legge 120/2010), sono state previste nuove sanzioni in materia di violazioni delle regole del cabotaggio stradale. Dall’entrata in vigore della norma (13 agosto 2010) tali violazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 15.000 (con pagamento in misura ridotta ammesso e pari ad euro 5.000), nonché con la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. La circolare precisa che anche in questi casi troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 207 C.d.S. sopra esaminate, ma precisa che il richiamato art. 46bis, 2° periodo, prevede che il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall’eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all’organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito, a spese del responsabile della violazione, affidando il veicolo soltanto ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 214-bis C.d.S. (custode-acquirente o, in mancanza, soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. 571/1982). Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione delle predette sanzioni la mancanza della documentazione attestante la regolarità del trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento, e, dunque la sola prova documentale – da fornirsi attraverso il documento equipollente – finalizzata ad attestare la legittimità del trasporto effettuato in ambito nazionale consecutivamente ad un trasporto internazionale in ingresso, nonché la incompleta compilazione o la mancanza del citato documento equipollente a bordo del veicolo (ora oggetto della specifica disciplina sanzionatoria del comma 6 dell’art. 7-bis del D.L.vo n. 286/2005). Invece, prosegue la circolare, nel caso in cui durante l’effettuazione di un trasporto di cabotaggio a bordo del veicolo si trovi il predetto documento equipollente comprovante lo specifico trasporto nazionale in corso di svolgimento, ma risultino violate le altre condizioni contemplate nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 (ad es.: mancanza a bordo del veicolo della copia certificata conforme della licenza comunitaria, mancata esibizione della lettera di vettura internazionale “CMR” comprovante il precedente trasporto internazionale in ingresso che legittima lo svolgimento dell’attività di cabotaggio, mancata esibizione della documentazione riferita ai precedenti trasporti di cabotaggio eventualmente già eseguiti, accertato superamento del numero dei viaggi consentiti in regime di cabotaggio, mancata osservanza dei limiti temporali per l’esecuzione dell’attività di cabotaggio in territorio italiano, ecc.), saranno comunque applicate le sanzioni di cui al predetto art. 46-bis della legge 298/1974. Nell’ipotesi, invece, in cui le irregolarità si riferiscano: a) alle modalità di esecuzione dell’attività di cabotaggio (ad es.: a bordo del veicolo non si trovi la copia certificata conforme della licenza comunitaria o la documentazione attestante il trasporto internazionale in entrata, nonché i precedenti trasporti di cabotaggio svolti, ovvero quando la stessa risulti incompleta, etc.); o b) alla documentazione che obbligatoriamente deve accompagnare il trasporto di cabotaggio oggetto di controllo su strada, troveranno applicazione entrambe le fattispecie sanzionatorie (art. 46-bis ed art. 7-bis, comma 6, Decreto Legislativo 286/2005). 4) Istruzioni scritte per l’esecuzione del trasporto. Si ricorda al proposito il nuovo apparato sanzionatorio introdotto con le modifiche apportate agli artt. 7, commi 4 e 5, 7-bis, commi 3, 5 e 6, e all’art. 8, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 286/2005. Come si ricorderà, la nuova disciplina ha stabilito, in caso di contratto di trasporto non stipulato in forma scritta secondo i dettami del predetto Decreto 286/2005, che qualora siano accertati: a) il superamento, da parte del conducente del veicolo, dei limiti di velocità (di cui all’art. 142 C.d.S.), o, b) la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (di cui all’art. 174 C.d.S.), gli organi di polizia stradale “verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore in merito all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione” (art. 7, comma 4, D.L.vo 286/2005). Quindi, dovendo necessariamente tali istruzioni trovarsi a bordo del veicolo (contenute vuoi nella scheda di trasporto, vuoi nella documentazione equivalente, ovvero comunque allegate alla documentazione Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 23 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] equipollente), la loro mancanza comporta automaticamente l’applicazione a carico del vettore e del committente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Ovviamente le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente che abbiano fornito istruzioni giudicate incompatibili con il rispetto delle predette norme di sicurezza. Si precisa, altresì, che la mancanza, sulla scheda o nella documentazione contrattuale a bordo, del numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori (con facoltà di allegare dichiarazione di presa visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori), verrà naturalmente applicata al committente la sanzione prevista dal comma 4 dell’art. 7-bis (da € 600 a € 1.800). La medesima sanzione ricorre anche nei casi in cui il vettore, ad un successivo controllo, risulti regolarmente legittimato ad effettuare l’attività di autotrasporto. Questo perché viene sanzionata la irregolarità formale, e non sostanziale, della fattispecie. Tali ipotesi sanzionatorie sono ovviamente riservate al solo trasporto nazionale. 5) Sanzioni per mancanza di documenti equipollenti nei trasporti internazionali o di cabotaggio. Come noto, il riformulato il testo dell’art. 7-bis, comma 6, del D.L.vo 286/2005, rende possibile la contestazione delle relative violazioni direttamente nei confronti del conducente del veicolo, con la conseguente applicazione (anche in questo caso) delle disposizioni di cui all’art. 207 C.d.S.. Le sanzioni di cui al comma 4 dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 (da € 600,00 a € 1.800,00) si applicano nell’ipotesi in cui il documento equipollente sia stato compilato non correttamente, nonché nell’ipotesi in cui lo stesso non sia stato affatto redatto, mentre le sanzioni di cui al comma 5 del citato art. 7-bis (da € 40 a € 120 con l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo) si applicano nell’ipotesi in cui il documento equipollente sia stato redatto ma non si trovi a bordo del veicolo durante la circolazione. Ovviamente, ricorda sempre la nota ministeriale, a quest’ultima violazione conseguirà l’intimazione, ex art. 180, comma 8, del Codice della Strada, ad esibire il documento mancante presso qualsiasi Ufficio di Polizia entro il termine di 15 giorni, decorso il quale – in ogni caso – il veicolo sottoposto a fermo dovrà essere restituito all’avente titolo, ma verranno attivate le relative ulteriori sanzioni. 6) Accertamento delle responsabilità della filiera. Viene al riguardo ricordato che secondo la nuova formulazione della art. 8 del D.L.vo 286/2005, l’accertamento delle responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto, non solo del committente o del vettore, ma anche del caricatore e del proprietario delle merci, può essere effettuato sia: a) contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore materiale della medesima (conducente), mediante esame del contratto di trasporto, della scheda di trasporto, dei documenti considerati equivalenti o equipollenti, e di ogni altra documentazione di accompagnamento trovata a bordo, sia: b) successivamente al controllo su strada, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all’atto della contestazione e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza. A tale riguardo si rammenta l’ormai consolidato iter procedurale secondo cui: l’autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti che hanno stipulato il contratto di trasporto la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto stesso; entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l’autorità competente, qualora dall’esame dello stesso emergano responsabilità a carico dei soggetti della filiera, applica nei loro confronti le sanzioni previste. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato. Molto opportunamente viene allegato alla circolare un apposito modulo (scaricabile dai siti web delle Prefetture) di richiesta di esibizione del contratto in forma scritta. 7) Responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce a seguito di incidente stradale. La nota ricorda anche il disposto di cui al comma 8-bis dell’art. 179 C.d.S., introdotto dall’art. 30 della legge 120/2010, che prevede, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, l’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità competente da parte del comando dal quale dipende l’agente accertatore. Ciò ai fini della verifica, presso la sede del titolare della licenza, dei titoli abilitativi (iscrizione all’Albo, etc..), nonché ai fini dell’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso. L’autorità competente è individuata nella Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede l’impresa di autotrasporto. Viene altresì ricordato che il comma 7-bis dell’articolo 7 del D.L.vo 286/2005, introdotto dall’articolo 51 della citata legge 120/2010, prevede che, quando da una violazione di una norma del Codice della Strada derivi un incidente mortale o con lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia commessa da veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C+E, è “…disposta la verifica presso vettore, committente, caricatore e proprietario della merce del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dallo stesso art. 7 e dall’art. 83-bis L. 133/2008”. La circolare evidenzia infine “..che i commi 14 e 15 dell’art. 83-bis prevedono che, in presenza di violazioni fiscali, finanziarie e previdenziali, le autorità competenti applichino le sanzioni ivi contemplate…”. Al riguardo si è osservato che tale ultima indicazione, secondo cui, per l’appunto, nei casi di incidenti stradali mortali, o da cui derivino lesioni gravi, sarebbero possibili ispezioni da parte della DPL competente nelle aziende interessate anche al fine di applicare le sanzioni previste dal comma 14 dell’articolo 83-bis del D.L. 112/08 in caso venissero riscontrate violazioni delle norme previdenziali, fiscali e finanziarie da parte delle imprese stesse, finirebbe con l’estendere arbitrariamente la portata sanzionatoria oggi prevista dal predetto art. 83-bis, già oggetto di forti critiche da parte del mondo della committenza. Se così fosse, si tratterebbe, in effetti, di un’interpretazione particolarmente punitiva per i soggetti potenzialmente coinvolti (committenti e vettori) che non pare peraltro autorizzata dal sistema normativo vigente. Infatti, il comma 14 dell’articolo 83-bis del D.L. 112/08 (legge 133/2008) prevede una fattispecie sanzionatoria speciale, e di carattere eccezionale, i cui presupposti sono ivi rigorosamente tipizzati: ossia la violazione dei commi 7, 8 e 9 dello stesso articolo (ora, come noto, novellato a seguito delle ultime modifiche introdotte dal Decreto c.d. Milleproroghe, ora legge 26 febbraio 2011, n. 10, G.U. n. 47 del 26.02.2011, Suppl. Ordinario n° 53, entrata in vigore il 27.02.2011, cfr., in particolare, l’art. 4-undecies, con cui è stata eliminata la sanzione di cui al comma 14 per i vettori che non espongano il costo del gasolio in fattura, sì come – ancora oggi – previsto dal comma 6, rimasto in vigore, ma senza sanzione). Il testo di detta disposizione normativa (art. 83-bis) è stato elaborato, come si ricorderà, in esecuzione degli impegni assunti dal Governo con le associazioni di categoria dell’autotrasporto, all’atto della firma del Protocollo di intesa del 25 giugno 2008, con l’obiettivo – tra l’altro – di individuare strumenti atti a favorire la trasparenza dei rapporti contrattuali inerenti le operazioni di autotrasporto di merci, realizzando un maggiore equilibrio fra le prestazioni delle parti, laddove, in particolare, i contratti siano stipulati in forma verbale. A garanzia della corretta applicazione delle norme in parola, il comma 14 dall’articolo 83-bis prevede già, per tale tipologia di contratti, un forte inasprimento dell’apparato sanzionatorio applicabile alle violazioni previste dai commi 7, 8 e 9, stabilendo, per le imprese inadempienti, oltre alle sanzioni ordinariamente previste dalle disposizioni vigenti (art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286), l’inibizione, sino a sei mesi, dalle procedure per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché l’esclusione, fino ad un anno, da benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge. In merito, come è noto, è stato emanato un decreto interministeriale che individua le singole Amministrazioni, competenti, ratione materiae, ad applicare le predette sanzioni di cui all’art. 83-bis, comma 14, della legge 133/08. Si tratta dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali, del Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui all’art. 5, comma 1, lett. g) del D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, con riferimento alla sanzione dell’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, mentre, per quanto riguarda la sanzione dell’esclusione dai benefici previdenziali, si è ritenuto di attribuire, in capo alla medesima Direzione generale, il potere di segnalazione al Ministero del Lavoro per l’assunzione delle relative determinazioni. Sotto tale profilo, la circolare congiunta oggi in esame appare dunque meritevole di una lieve (ma sostanziale) precisazione, che elimini in radice il dubbio di una interpretazione estensiva della fattispecie sanzionatoria a tutte le generiche previsioni di violazioni di disposizioni in materia fiscale, finanziaria e previdenziale, per le quali trova naturalmente applicazione la disciplina specifica per materia. Peraltro, la stessa possibilità di ispezione in azienda nelle su ricordate ipotesi di legge necessiterà di chiarimenti (quanto a modalità, estensione ed effetti). Anche le nuove disposizioni introdotte dalla legge 127/2010 meriterebbero ulteriori chiarimenti in via amministrativa, posto che, come abbiamo visto, le tematiche ivi affrontate coinvolgono accertamenti di responsabilità a vari livelli, che postulano un necessario raccordo tra le diverse amministrazioni dello Stato Il quadro organico della disciplina giuridica della nautica L’Autore evidenzia come il fenomeno della navigazione a scopo sportivo o ricreativo abbia presentato sin dall’inizio significativi elementi di differenziazione rispetto alla navigazione con finalità commerciale, giustificando nel tempo la emanazione di un complesso di norme tendenzialmente completo ed autonomo e la conseguente nascita del “diritto della nautica da diporto”. Il permanere della funzione integratrice del diritto della navigazione, ancorchè in via residuale, le diverse interpretazioni sulla portata della riforma del Titolo V della Costituzione ed il quadro fiscale relativo all’utilizzo delle unità da diporto a scopo commerciale hanno, tuttavia, reso il processo applicativo delle norme spesso difficoltoso, senza tralasciare le significative incertezze connesse ai profili di incompatibilità dell’ordinamento interno con i principi comunitari sullo specifico tema dell’affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. L’Autore si sofferma sull’analisi di alcuni tra gli aspetti più rilevanti del diritto della nautica da diporto, cercando di fornire concreti elementi per una sua più uniforme e semplificata applicazione. Presidenza e Comitato Genovese Via Roma 10 16121 Genova tel.: +39 010 586441 fax: +39 010 594805 www.aidim.org Comitato Romano Viale G. Rossini 9 00198 Roma tel.: +39 06 8088244 fax: +39 06 8088980 [email protected] Comitato Triestino Via San Nicolò 30 34121 Trieste tel.: +39 040 638105 fax: +39 040 360263 24 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 DIRITTO E TRASPORTI Nasce, insieme all’entrata in vigore della Conciliazione obbligatoria, una nuova rubrica mensile dedicata all’inesplorato mondo della mediazione ed in particolare cercheremo nell’ambito dei trasporti di percorrere l’avvio e lo sviluppo, insieme ai nostri lettori, di questo nuovo istituto con il gradito contributo dell’avv. Barbara Pozzolo e dell’avv. Rosellina Abbate che si alterneranno in questo spazio. (nota della redazione) Mediazione e conciliazione. Riforma “epocale” della Giustizia o ... si stava meglio quando si stava peggio? di ROSELLINA ABBATE Studio Legale Avv. Rosellina Abbate [email protected] C on la recente approvazione del c.d. decreto milleproroghe (L.26 febbraio 2011 n. 10) entra in vigore, a partire dal 21 marzo 2011, la nuova disciplina della c.d. mediazione e conciliazione in materia civile e commerciale attinente a diritti disponibili, quale materia oggetto del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 60 della legge n. 69 del 1 giugno 2009. Tale novità si fonda sostanzialmente sull’idea della composizione delle controversie attraverso l’utilizzo di strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria. Gli aspetti salienti di questa innovazione legislativa - che senza dubbio andrà ad influire sulla gestione della risoluzione delle controversie nelle materie rientranti nel suo ambito di applicazione - e non senza problemi - sono stati già oggetto di ampia disamina nei numeri precedenti di questa rivista. In questa sede, pertanto, appare sufficiente il richiamo ad alcuni aspetti della stessa in una rapida sintesi. La mediazione è definita dal legislatore, all’art. 1 del suddetto d.lsg. 28/2010, come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Si tratta, dunque, di un’attività di diritto privato funzionale al raggiungimento di un accordo negoziale avente, appunto, il carattere di c.d. “conciliazione”. Quest’ultima è definita, all’art. 1 predetto, come “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”. Il d.lsg. 28/2010 contempla tre varianti: la mediazione “volontaria” o “facoltativa” che può svolgersi su iniziativa spontanea delle parti indipendentemente dalla pendenza di un processo; la mediazione “sollecitata” o “delegata” che, pur sempre volontaria, presuppone l’adesione delle parti all’invito rivolto loro dal giudice nel corso di un processo; e infine la mediazione c.d. “obbligatoria” che è imposta dalla legge a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. La mediazione obbligatoria è oggetto della disciplina posta dall’art. 5, comma 1 del d.lgs 28/2010 che per determinate materie espressamente indicate subordina il corretto esercizio del diritto della parte ad agire in giudizio al previo esperimento del procedimento di mediazione. Sul punto, infatti, la citata disposizione espressamente stabilisce che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. L’ambito di applicazione della norma è specificato dalle materie oggetto della mediazione obbligatoria, cioè condizionate dalla necessità del previo esperimento del tentativo di conciliazione. Dette materie, frutto di una scelta di politica legislativa, riguardano una serie di rapporti giuridici di varia tipologia non aventi alcun nesso tra loro e sono individuate all’art. 5 sopra detto che così dispone: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,successioni ereditarie,patti di famiglia,locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto….(omissis) . L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (omissis). Per quanto attiene la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e quella relativa al condominio, l’entrata in vigore della normativa in oggetto è stata, invece, prorogata di un anno. Il procedimento di mediazione è regolato dallo stesso decreto legislativo, unitamente al successivo decreto 18.10.2010 n. 180 sul Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione. Detto procedimento prevede il ricorso a c.d. organismi di mediazione appositamente istituiti presso enti accreditati o sotto forma di società private composte da professionisti di diversa natura. Dinanzi a detti organismi si dovrebbe quindi svolgere il procedimento di mediazione nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge. A questo proposito va precisato che la procedura finalizzata alla conciliazione delle controversie relative alle materie previste è appositamente disciplinata dalla nuova legge che ne prevede le relative modalità. Al riguardo la legge dispone, tra l’altro, che : il procedimento può essere attivato mediante invio di domanda redatta secondo apposita modulistica da una delle parti; l’organismo adito può essere liberamente scelto da chi da impulso al procedimento; il mediatore può, nel corso della mediazione o all’esito della stessa, formulare una proposta conciliativa alle parti e via discorrendo. Caratteristica di questa procedura è, a quanto pare, una certa .. libertà nelle forme del procedimento. Per fare un esempio ( ma la casistica è ampia), non è stabilito alcun criterio di competenza territoriale nella scelta dell’organismo da parte di colui che dà impulso al procedimento, contrariamente a quanto accade nella giustizia - diciamo così- ordinaria ove l’individuazione del giudice dinanzi al quale iniziare l’azione non può prescindere dai criteri di competenza territoriale, vale a dire dei c.d. fori competenti appositamente previsti nel codice di procedura civile con norme specifiche. Evidentemente al legislatore è sembrato più opportuno sacrificare i capisaldi del diritto processuale - peraltro dettati non a caso ma, guarda un po’, in attuazione di quei principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale dei diritti a vantaggio di una (ipotetica) maggiore snellezza della procedura conciliativa prevista dalla nuova disciplina. Ma a parte la proclamata snellezza, lo spirito della nuova disciplina dovrebbe essere anche un contenimento dei costi sopportati dalla parte che ricorre alla mediazione. A tal proposito la legge prevede, infatti, talune esenzioni fiscali e di imposta di bollo ma ciò non significa che il ricorso alla mediazione sia esente da spese. I relativi costi sono infatti previsti nell’Allegato A del suddetto decreto 180/2010 sotto forma di costo fisso (euro 40 che ciascuna parte deve versare al momento della presentazione dell’istanza di mediazione) al quale vanno a sommarsi altre voci (c.d. indennità ) secondo quanto previsto all’art 16 del decreto stesso per il quale le spese a carico delle parti subiscono un aumento (ad esempio, aumento di un quinto per la particolare importanza e complessità dell’affare oppure in caso di successo della mediazione o, ancora, per la formulazione della proposta etc. etc.). Il tutto senza contare che a dette spese possono aggiungersi quelle di una eventuale e successiva fase giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della conciliazione. Comunque sia, va detto che l’introduzione di questa disciplina nel nostro ordinamento è avvenuta non senza difficoltà, tanto è vero che la definitiva approvazione vi stata in fretta e furia con il decreto milleproroghe. E ciò in quanto la novità non è stata accolta con molto favore dalla classe forense che, per la verità, ha minfestato molte perplessità, ma non per una presa di posizione contraria “a prescindere” ad ogni innovazione,oppure per una questione di principio, ma perché in effetti questa “riforma” si presenta - almeno al momento della sua entrata in vigore - indubbiamente incompleta quantomeno sul piano delle strutture in grado di garantire il funzionamento della procedure . Va aggiunto che, altro motivo di comprensibile malcontento da parte degli ordini forensi, è stata la mancata previsione - almeno nel testo normativo - del ministero del difensore nell’ambito della procedura di mediazione. Questo significa che le parti si possono trovare sprovviste di qualsivoglia assistenza nelle risoluzione di controversie aventi ad oggetto materie di non facile soluzione. Si pensi, ad esempio, alle questioni originate da controversie legate alla divisione ereditaria o al condominio o, ancora, alla responsabilità medica oppure ancora ai contratti bancari! Tutte materie che non possono prescindere da un minimo di supporto da parte di un legale, non fosse altro per ….aiutare il malcapitato nella lettura delle clausole poste in alcuni formulari contrattuali (si pensi a quelli delle banche, delle società finanziarie, i contratti di leasing). A parte questo, dalla stessa avvocatura sono state espresse perplessità in ordine costituzionalità della legge che ha introdotto il procedimento di mediazione. In particolare e tra l’altro sono stati rilevati – non senza fondamento – significativi profili di incostituzionalità del decreto che vanno dall’eccesso di delega ravvisabile nel contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo in violazione dell’art. 77 della Costituzione, alla onerosità della procedura conciliativa obbligatoria così sostanzialmente subordinando l’esercizio di una tutela giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro (diversa da un onere fiscale perché è una retribuzione al mediatore) in contrasto con l’art. 24 della Costituzione. Inoltre, e non senza importanza, appare il rilievo dell’incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell’art. 97 della Costituzione nella misura in cui la disciplina sulla procedura conciliativa attribuisce alla medesima una funzione pubblica che, come tale, necessita di conformarsi ai criteri di buon andamento e imparzialità previsti dal dettato costituzionale e, ciò, soprattutto quando l’organismo che svolge funzioni di mediazione è un ente pubblico. Questi ed altri aspetti sono stati, dunque, rilevati e portati all’attenzione dell’intera classe forense affinchè ne venga sollevata in sede di udienza la relativa eccezione di incostituzionalità. Staremo a vedere Direttore responsabile F. Paolo Li Donni Direttore “Diritto e Trasporti” Luca Florenzano Direzione e redazione Roma 00187 Piazza San Silvestro, 13 Tel. 06 99330133 Fax 06 99330134 Iscritto al Tribunale di Genova N° 437 del 2 Dicembre 1958 Iscrizione ROC N° 3486 Codice ISSN 0010-9193 Centro Stampa Galeati Industrie Grafiche Srl - Via Selice, 187/189 40026 Imola (BO) Distributore nazionale Poste Italiane S.p.A. In collaborazione con: Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 25 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] Gli assicuratori trasporti di tutto il mondo a Napoli per lo spring Meeting si interrogano anche sul disastro in Giappone Una splendida giornata estiva di lunedì 14 marzo ha dato il benvenuto a quello che viene definito il mini-IUMI ovvero l’occasione di incontro annuale dei 112 Delegati delle principali associazioni di assicurazione dei trasporti di tutto il mondo e Componenti delle diverse Commissioni dello Iumi Il meeting è stato programmato per fare il bilancio della conferenza di Zurigo 2010 e per preparare i lavori della prossima riunione plenaria di Parigi. E’ un evento itinerante ed è la seconda volta che viene ospitato in Italia sotto l’attenta regia dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Italiane e la particolare cura di Cristina Castellini - responsabile per le Assicurazioni Trasporti ed Aeronautica - e di Cristina Battirossi che, per semplificazione linguistica e simpatica gratitudine dei soddisfatti partecipanti, sono state soprannominate le “Cristinas”. Nel parte pubblica, a cui siamo stati ammessi in quanto i lavori delle singole commissioni erano riservati solo ai membri delle stesse, è stata espressa al Delegato Da sinistra: Cristina Castellini e della Associazione Giapponese la solidarietà di tutto Cristina Battirossi il mondo assicurativo presente e da Carlo Franchini membro del prestigioso ”nominating committe” - sono stati portati i saluti del Direttore Generale dell’ANIA e dopo è stata presentata una dettagliata situazione dei traffici mercantili e marittimi nazionali ma anche di quelli terrestri e ferroviari. L’incontro di Napoli è stata anche un’occasione per riflettere sui recenti disastri accaduti in Giappone (per la cronaca solo un rappresentate nipponico era presente al convegno perché era già in Europa quando è accaduta la catastrofe naturale) e sono emersi alcuni dati importanti: 100 miliardi di dollari usa è stato il costo dei danni materiali e diretti del terremoto di kobe. Il Grande terremoto di Kobe, è stato un terremoto che si verificò il 17 gennaio 1995, alle 05:46 ora locale magnitudo 6,8 Mw e le vittime furono 6.434. A quanto risulta il mercato assicurativo Giappone è autoreferenziale e solo una minima parte dei beni danneggiati o perduti era assicurato; Tuttavia è impossibile fare delle stime serie ma sicuramente gli Assicuratori e soprattutto i riassicuratori si interrogano sui costi di questo immane disastro ed anche delle componenti complesse che hanno agito insieme ma che sono assicurate in modo diverso: terremoto, tzunami e nucleare. Questi interrogativi saranno inseriti tra i punti da trattare nelle relazioni di quasi tutti i comitati che si riuniranno a Parigi a settembre. Una brillante relazione è stata fatta dal nostro redattore Claudio Perrella ed il contenuto della sua presentazione sarà ampiamente riportata nell’apposito spazio nel nostro prossimo numero. Ampio spazio è stato dato ai coordinatori dei diversi Comitati che hanno presentato, dopo aver concluso i lavori, l’agenda per il futuro meeting parigino. I temi sono molti e molto interessanti: la pirateria e le conseguenze assicurative dell’eventuali utilizzo a bordo delle navi commerciali di personale armato di scorta, l’istituzione di un database mondiale dei grandi sinistri, la valutazione dei costi e delle spese delle avarie generali, la crisi del mondo arabo (n.b. non era ancora inizia la guerra in Libia), la situazione finanziaria e la paura delle banche nei finanziamenti del settore marine, l’andamento della raccolta premi che pare essere sempre caratterizzata da una forte pressione competitiva, le nuove tecnologie nella navigazione, l’importanza dello scambio di informazioni con il perito per la gestione del sinistro, i problemi dello stoccaggio delle merci deperibili ed infine Alessandro Morelli - coodinatore del loss prevention committe - ha presentato la sua agenda ovvero una serie di relazioni tra cui una interessante relazione sui furti di merce durante la sosta dei veicoli in transito. La straordinaria cena nel “monastero di Santa Chiara” ha reso indimenticabile questo evento che si ripeterà a Sanpietroburgo l’anno prossimo. Decreto Milleproroghe Sanzioni costo carburante in fattura autotrasportatori di GIAMBATTISTA POGGI Poggi & Associati Dottori commercialisti ed esperti contabili e-mail: [email protected] S egnaliamo che in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, D.L. n.225 del 29 dicembre 2010, convertito con la legge n.10/11, in vigore dal 27 febbraio 2011, all’art.2, comma 4 undecies, mediante la soppressione della parola “6” dal comma 14 dell’art.83-bis D.L. n.112/08, è stata disposta la non applicazione di sanzioni per l’omessa indicazione in fattura del costo del carburante in caso di contratto stipulato in forma non scritta, per gli autotrasportatori di cose c/terzi. Pertanto, in tale ipotesi, non verrà applicata la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi né la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge. Termine per il versamento dei premi assicurativi Sempre la legge di conversione n. 10/11 all’art.2 comma 4-duodecies fissa al 16 giugno 2011 il termine di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m. per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi Scadenziario fiscale Aprile/Maggio 2011 15-04-2011 • Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione • Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 marzo 2011 (ravvedimento “breve”) 18-04-2011 • Soggetti con liquidazione iva mensile: liquidazione ed eventuale versamento dell’IVA a debito relativa al mese di marzo 2011 • Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni corrisposti nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente • Versamento della rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno 26-04-2011 • Operatori intracomunitari con obbligo mensile/trimestrale: presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese/trimestre precedente 30-04-2011 • Titolari di diritti reali sugli immobili: presentazione della dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati o che abbiano subito variazione di consistenza o di destinazione, nonché dei fabbricati che abbiano perduto i requisiti di ruralità. Il termine è stato differito al 30 aprile dall’articolo 2 del D.L. 29/12/2010 n. 225, entrato in vigore il 27 febbraio 2011. • Trasmissione della comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente con soggetti aventi sede, domiciliati o residenti nei paesi c.d. “Black list” 15-05-2011 • Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione • Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2011 (ravvedimento “breve”) 16-05-2011 • Soggetti con liquidazione iva mensile: liquidazione ed eventuale versamento dell’IVA a debito relativa al mese di aprile 2011 • Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni corrisposti nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente Massimo Spadoni durante la relazione introduttiva Per coloro i quali fossero interessati a partecipare ai lavori dello IUMI ricordo che posso iscriversi da aprile consultando il sito istituzionale www.iumi.org GRIMALDI GROUP Short Sea Services Genova Venezia Civitavecchia Barcellona Valencia Tangeri Ancona Livorno Porto Torres Cagliari Tunisi Salerno Palermo Trapani Malta Corfù Catania Igoumenitsa Patrasso Corinto Pireo Heraklion Al Khoms Merci al sicuro, autisti a riposo e tanto risparmio. Alla velocità ci pensiamo noi Scopri la carta vincente ! la tua carta relax di bordo ti offre sconti fino al 40%! puoi utilizzarla a bordo presso: Ristoranti, Bar, Wellness center, Fitness center, Negozi INFO & PRENOTAZIONI +39 081.496.777 [email protected] www.grimaldi-lines.com +30 210 4145 745 [email protected] SAILING LIST PARTENZE MERCI DAI PORTI ITALIANI ANCONA CAGLIARI CIVITAVECCHIA GENOVA pag 28 pag 28 pag 28 pag 28 GIOIA TAURO LA SPEZIA LIVORNO MARINA DI CARRARA NAPOLI pag 28 pag 29 pag 29 pag 30 pag 30 RAVENNA SALERNO SAVONA TRIESTE VENEZIA pag 30 pag 31 pag 31 pag 31 pag 32 PARTENZE CROCIERE dal 05/04 al 11/04 pag 32 Usa, costa est Servizio Uasc Grecia Minoan Lines perde Cina Servizi Asia-Europa In aprile, la United Arab Shipping Company aggiungerà una propria nave, la Shuaiba, al servizio svolto da China Shipping e da Evergreen che collega l’Asia con la costa est degli Stati Uniti (con scali a New York, Norfolk, Savannah, Miami). L’intento della compagnia è quello di estendere la propria presenza nel mondo a livello globale. Battuta d’arresto per la compagnia armatoriale greca nel 2010: l’anno è stato chiuso con una perdita di 36,1 milioni di euro, mentre l’anno precedente aveva segnato un utile di 32,4 milioni. La società attribuisce il risultato negativo a diversi fattori, dalle misure di austerità varate dal governo greco all’aumento del costo del carburante. Evergreen, China Shipping Container Lines e Zim stanno per mettere sul mercato congiuntamente un servizio di collegamento, con un totale di nove navi, tra il porto cinese di Xiamen (posto di fronte all’isola di Taiwan) e Anversa. Sono previsti scali intermedi, tra gli altri, a Shanghai, Ningbo, Port Klang, Amburgo, Rotterdam. Cina Cscl fuori dalla crisi La compagnia di navigazione China Shipping Container Lines ha riportato nel 2010 i risultati sia finanziari sia di traffico ai livelli pre-crisi. Infatti, l’anno scorso, ha trasportato 7,2 milioni di teu, con una crescita sul 2009 quasi del 7%. L’incremento maggiore si è registrato sulle rotte dell’oceano Pacifico (19%) e del Mediterraneo (12,7%), meno significativo quello sul mercato cinese (più 4,5%), mentre è risultato stabile il traffico con l’Asia (più 0,5%) e in forte diminuzione quello con altre regioni (meno 31%). I ricavi sono di conseguenza saliti a 5,3 miliardi di dollari, con un’impennata sul 2009 del 76,3%, sfiorando la performance registrata nel 2008. L’utile è ammontato a 641,56 milioni di dollari rispetto al risultato ottenuto nell’anno precedente: una perdita di 991 milioni. Guardando a quest’anno, Cslc si dichiara “moderatamente ottimista”. Il mercato del traspor- to container, nota la compagnia, deve fronteggiare diverse difficoltà: l’aumento sostenuto e a quanto pare costante del prezzo del petrolio, l’elevato costo dei container, il divario tra domanda di trasporto e offerta, la forte concorrenza. Israele Zim in utile Le portacontainer della Zim, la compagnia armatoriale israeliana, hanno trasportato l’anno scorso 2,21 milioni di teu, il 23,2% in più rispetto al 2009. Anche il nolo medio per teu è stato superiore nel 2010 rispetto al 2009: più 21,2% (raggiungendo il valore di 1.384 dollari). Però è cresciuto notevolmente il consumo di carburante (più 51%). L’aumento dei traffici e dei noli ha permesso alla compagnia di chiudere lo scorso esercizio annuale con un utile di 54 milioni di dollari (contro la perdita di 403 milioni avuta nel 2009). Medio Oriente Noli in calo I noli delle petroliere, le navi Vlcc, che trasportano il greggio dal Medio Oriente in Asia, sono diminuiti del 30% in una settimana a causa di un eccesso di offerta che ha spinto gli armatori a farsi concorrenza al ribasso pur di assicurarsi il trasporto. Le offerte riguardano i trasporti che verranno effettuati alla metà di aprile. Ad esempio, i noli per un trasporto in Corea del Sud si sono attestati a 17.500 dollari: la settimana scorsa erano all’incirca quotati 25.500 dollari. Il calo è stato determinato dal fatto che sul mercato c’è il doppio delle petroliere necessarie. Il nuovo prezzo, comunque, garantisce ancora un guadagno agli armatori, secondo quanto afferma Mcquilling Services, che stabilisce il costo complessivo del trasporto sulla rotta in questione pari a 11.500 dollari al giorno (comprendendo i costi dell’equipaggio, delle assicurazioni, del carburante e dei costi generali). Un broker londinese ha dichiarato a proposito del livello raggiunto dai noli: “Ho qualche difficoltà a dire che siamo alla fine del ribasso, perché ogni momento compare un’offerta più economica, ma penso che, comunque, siamo vicini al termine di questo processo”. Grimaldi Napoli Cambia il servizio Mex Il servizio Mediterranean Express, dedicato al trasporto di merce rotabile, di container e project cargo, che collega ogni diciotto giorni i porti di Salerno, Genova, Marsiglia e Valencia con quelli dell’Africa occidentale di Casablanca, Dakar, Lomé, Lagos, Cotonou e Tema, non sarà più gestito in collaborazione tra la Grimaldi Napoli e la compagnia francese Navitrans, ma soltanto dalla compagnia partenopea. La decisione è stata presa in accordo dalle due parti nell’intento di servire ciascuna meglio i propri clienti. Grimaldi inizierà a gestire il servizio da solo a partire dal 10 aprile e aggiungerà alla nave Repubblica di Roma, già impegnata da tempo su tale rotta, anche la nave ro-ro multipurpose Eurocargo Istanbul. Ciò permetterà di raddoppiare la frequenza delle partenze da Salerno. 28 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 SAILING LIST Partenze merci dai porti italiani o ANCONA (071) Operatori portuali Tel. Fax ADRIA FERRIES .................50211621 .......202296 ADRIATIC SHIPPING ...........2076064 AMATORI ...........................2071951 ...........56256 ANEK LINES ITALIA ...........2072346 .......2077904 ARCHIBUGI ........................501011 .............56752 C.D.S. TALEVI .....................200563 EUROFERRIES ...................201708 FRITTELLI MARITIME G......50211621 .......202296 GASTALDI & C....................2270535 .......2270500 GLOBAL SERVICE ..............2270671 .......2270670 INTERFREIGHT...................2270581 .......2270580 J.L.T...................................200868 KANE HUMBERT ................201138 MARITIME .........................5021111 MARITRANSPORT ..............204275 ...........203435 MARSPED..........................204298 ...........203919 MAURO G. .........................2089262 .......2072911 MINOAN AGENCY...............201708 ...........201933 MONTEVECCHI ..................200554 .............56752 MORANDI F.LLI & C. ...........2072434 .........202219 MORBIDELLI ......................202051 NOVELLI ............................205588 ...........203246 o EUROPA o MEDITERRANEO o CIPRO c Limassol 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o GRECIA c Pireo 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport c Igoumenitsa/Patrasso Grimaldi Lines lunedì martedì mercoledì venerdì sabato domenica MN. CRUISE EUROPA MN. CRUISE OLYMPIA c Salonicco 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 17-04 MARJESCO Sermar Line 21-04 MSC ACCRA Maritransport o ITALIA c Gioia Tauro 10-04 S. VINCENTE Maritransport 17-04 S. VINCENTE Maritransport o MAR NERO o BULGARIA c Varna 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o GEORGIA c Poti 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o ROMANIA c Constanza 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o RUSSIA c Novorossiysk 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o UKRAINA c Ilichevsk 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o ASIA o MEDITERRANEO o ISRAELE c Ashdod/Haifa 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o LIBANO c Beirut 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o SIRIA c Lattakia 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o TURCHIA c Gemlik/Istanbul/Izmir 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 17-04 MARJESCO Sermar Line 21-04 MSC ACCRA Maritransport c Mersin 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o AFRICA o MEDITERRANEO o EGITTO c Alessandria 15-04 MSC ANNAMARIA Maritransport 21-04 MSC ACCRA Maritransport o CAGLIARI (070) Operatori portuali Tel. Fax AGENAVE ...........................666910 ...........652337 ASSO AGENTI ....................651111 CARIMAR...........................684441 CINCOTTA ..........................655395 ...........652363 CORRIAS ...........................6401084 DD SERVICES ....................660650 .........9195277 ITALMAR SARDINIA ...........6670193 JOSTO ...............................657365 L.C.A. ................................6402601 LLOYD SARDEGNA .............58413 ...............68828 MELONI .............................652444 ...........670718 NOLARMA .........................653528 ...........656053 PAU SHIPPING ...................669224 PERNIS .............................60401 PLAISANT ..........................668208 ...........659924 PONS.................................653677 SANGES ............................664854 SARMA ..............................667941 SEAMAR ............................668091 ...........651141 SERMAR ............................657905 ...........663137 VESPA ...............................651264 ...........667653 o CIVITAVECCHIA (0766) ANNASPED ........................390681 .............25854 A.S.C. ................................32639 BELLETTIERI......................586001 CAMBIASO & RISSO ..........220134 E & C GRECO MARE...........33992 GRIMALDI LINES................366592 ...........776119 LA ROSA ROBERTO............29926 LORENZO REVELLO ...........501515 MEDOV CIVITAVECCHIA......366544 OFFICINE DEL TIRRENO .....581276 PANAMA ............................501105 PAOLO ARDISSON .............22615 POLISERVIZI ......................580066 SPEDIMAR.........................23248 T.M.A. ................................580066 ...........580068 TRAIANA............................20238 Tel. Fax A.E.M. ...............................5767041 .......5761006 A.M.U. ...............................2462396 .......6427830 ANCHOR ............................659851 ...........417965 APL ...................................837741 .........8377459 ARKAS ITALIA ...................275611 .........8315183 BUCCHIONI .......................413103 BUCCI ...............................565952 BULK SERVICE LINES AG. ..5530381 .......5530366 CABELLA ...........................5451043 CAMBIASO & RISSO ..........57101 .............589359 CAMPOSTANO GOUP .........659851 .........6458465 CEMAR ..............................573171 ...........589593 CHINA SHIPPING................56071 ...........5607670 CIPRIANI ............................593690 CLEARING..........................6451410 CMA CGM ITALY.................59671 ...........5967272 COSCON ITALY ...................27071 ...........2707503 COSTA CONTAINER LINES .60691 ...........4694114 COSULICH F.LLI .................27151 ...........2715510 CSA ...................................654411 .........6591432 CSAV .................................642021 .........6420288 DAVID ................................8461004 .........810290 DEL BENE ..........................6121688 DELTA ................................537521 ...........594558 DOCKS SAVONESI .............412361 EMES ................................839001 EURAGENT ........................5318001 EUROCHARTERING ............2541082 .......2471024 EURO ENTERPRISES..........659851 ...........411358 EVERGREEN ......................531311 .........5313146 FERRANDO & MASSONE ...586170 FERROTANK.......................588790 FINSEAS ............................593261 .........5705987 FIRANGE ............................24981 ...........2498300 FRABEMAR........................5533011 FREESHIP ..........................592207 FREMURA ..........................6591123 .......6400335 GASTALDI & C....................59991 ...........5999778 GENOA MARINE SERVICE ..2462761 .......2481300 GESTARMA ........................5535154 .......5531117 GIORDO .............................5700637 GRANDI NAVI VELOCI .........55091 ...........5509333 HANJIN ITALY ....................5999615 ...........86161 HAPAG LLOYD....................254901 .......25490362 INTERAGENCY ...................593690 .........8690451 INTERMARE.......................249511 INTERMED .........................540925 ITALIA ENERGY & CONSULTING .....................2541547 ITALO SCANDINAVA ...........530751 K LINE ...............................53301 .............589112 LAURA ...............................2464524 .........252124 LE NAVI .............................64721 ...........6472409 MAERSK ITALIA .................20961 ...........2096236 MAR-INT ...........................3774831 .......3774831 MARITIME LOGISTICS ........275561 MARITIME TRADING ..........9993 MARITTIMA SPEDIZIONI ....821375 MEDMAR ...........................59631 MEDOV ..............................54901 ...........5490275 MESSINA IGNAZIO & C. .....53961 ...........5396264 NAVALBUO.........................5536546 NAVIMED ...........................4495401 NAVITRANS .......................5705831 .........592655 NOLARMA .........................589069 NYK LINE ITALY..................239021 PA.MAR. ............................5747121 .......5747130 PROSPER ..........................545521 .........5960458 RATTI E LAGHEZZA ............60581 S.I.G.M.A. ..........................2463378 S.M.I..................................411675 SAFMARINE.......................253571 .......25357479 SAMA ................................6132277 SATTEMAR ........................6137792 SCERNI PAOLO ..................53431 ...........5343237 SE.NA.GE...........................5702899 .......5848970 SEALOG .............................4495401 .......4495390 SEFIMAR ...........................544571 ...........566318 SMTV ................................2470887 .......2472638 SOLAS ...............................8681207 .......8681220 SORIUS..............................648941 .........6489442 SPEDIMAR.........................415081 .........6450471 SPEDIZIONIERI INTERNAZIONALI ...............8607800 T.O. DELTA .........................5954970 TRANSOCEANIA ARMEC ....6456811 .......6458296 TRIPCOVICH.......................25400250 ...25400256 TRUMPY HUGO ..................24941 ...........2494232 UASAC ...............................59631 ...........5963460 YANG MING ITALY ..............59911 ...........5991230 ZIM ITALIA .........................640511 .........6451917 o EUROPA o MEDITERRANEO o ITALIA c Catania Grimaldi Lines il sabato MN. EUROFERRY SICILIA MN. CATANIA MN. EUROCARGO SALERNO Grimaldi Lines il mercoledì MN. EUROCARGO ISTANBUL c Palermo/Porto Torres Partenze giornaliere G.N.V. Mn. Splendid c Termini Imerese c Limassol Quattro partenze settimanali Adriatica di Navigazione o OMAN c Mina Qaboos 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o QATAR c Heraklion 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o OCEANO PACIFICO o CINA 13-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 26-04 MSC T.B.N. Le Navi c Pireo 13-04 13-04 17-04 19-04 20-04 24-04 26-04 27-04 27-04 02-05 OCEAN PROTECTOR Le Navi MIRIAN BORCHARD Cosulich COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping SKODSBORG Trumpy SUSAN BORCHARD Cosulich COSCO QINGDAO Coscon China Shipping MSC T.B.N. Le Navi MIRIAN BORCHARD Cosulich ZIM PIRAEUS Zim SKANDERBORG Trumpy c Salonicco/Volos o GENOVA (010) Operatori portuali o CIPRO 13-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 26-04 MSC T.B.N. Le Navi 27-04 ZIM PIRAEUS Zim o GRECIA 13-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 26-04 MSC T.B.N. Le Navi o MALTA c La Valletta Grimaldi Lines il sabato MN. EUROFERRY SICILIA MN. CATANIA MN. EUROCARGO SALERNO Grimaldi Lines il mercoledì MN. EUROCARGO ISTANBUL 17-04 MANHATTAN CSAV 15-04 JOLLY BLU Messina 25-04 CSAV BRASILIA CSAV o SPAGNA c Barcellona/Valencia 17-04 COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping 22-04 HANJIN PORTLAND Yang Ming Italy 24-04 COSCO QINGDAO Coscon China Shipping o OCEANO ATLANTICO o CANARIE Servizio settimanale full containers A.M.U. c Fuerteventura/Las Palmas/S. Cruz de Tenerife 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi 18-04 MSC MARTA Le Navi o ASIA o MEDITERRANEO o ISRAELE c Ashdod/Haifa 12-04 HELENA SIBUM Coscon 13-04 ANNE B. Cosulich 20-04 REBECCA B. Cosulich 27-04 ANNE B. Cosulich o LIBANO c Beirut 07-04 PACIFIC VOYAGER Le Navi 13-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 14-04 JOLLY GRIGIO Messina 19-04 SKODSBORG Trumpy 22-04 ZAGORA Messina 26-04 MSC T.B.N. Le Navi 02-05 SKANDERBORG Trumpy o SIRIA c Lattakia 09-04 16-04 19-04 02-05 VENTO DI ALISEO Tarros VENTO DI BORA Tarros SKODSBORG Trumpy SKANDERBORG Trumpy c Tartus 09-04 VENTO DI ALISEO Tarros 16-04 VENTO DI BORA Tarros o TURCHIA c Aliaga/Ambarli 13-04 MIRIAN BORCHARD Cosulich 20-04 SUSAN BORCHARD Cosulich 27-04 MIRIAN BORCHARD Cosulich c Gemlik 09-04 13-04 16-04 26-04 VENTO DI ALISEO Tarros OCEAN PROTECTOR Le Navi VENTO DI BORA Tarros MSC T.B.N. Le Navi c Haidarpasa 13-04 MIRIAN BORCHARD Cosulich 20-04 SUSAN BORCHARD Cosulich 27-04 MIRIAN BORCHARD Cosulich c Istanbul 13-04 13-04 20-04 26-04 27-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi MIRIAN BORCHARD Cosulich SUSAN BORCHARD Cosulich MSC T.B.N. Le Navi MIRIAN BORCHARD Cosulich c Izmir 09-04 13-04 13-04 16-04 19-04 20-04 26-04 27-04 27-04 02-05 VENTO DI ALISEO Tarros OCEAN PROTECTOR Le Navi MIRIAN BORCHARD Cosulich VENTO DI BORA Tarros SKODSBORG Trumpy SUSAN BORCHARD Cosulich MSC T.B.N. Le Navi MIRIAN BORCHARD Cosulich ZIM PIRAEUS Zim SKANDERBORG Trumpy c Mersin 09-04 VENTO DI ALISEO Tarros 13-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 16-04 VENTO DI BORA Tarros 19-04 SKODSBORG Trumpy 26-04 MSC T.B.N. Le Navi 02-05 SKANDERBORG Trumpy o MAR ROSSO o ARABIA SAUDITA c Jeddah 09-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 09-04 AL ABDALI Yang Ming 12-04 JOLLY ARANCIONE Messina 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o GIORDANIA c Aqaba 09-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 12-04 JOLLY ARANCIONE Messina 21-04 JOLLY ROSSO Messina 27-04 ZIM PIRAEUS Zim 28-04 JOLLY NERO Messina o YEMEN c Hodeidah 09-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 12-04 JOLLY ARANCIONE Messina 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o GOLFO ARABICO/PERSICO o ARABIA SAUDITA c Dammam 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o BAHRAIN c Mina Sulman 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o EMIRATI ARABI c Abu Dhabi 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina c Khor Fakkan 15-04 XIN CHI WAN China Shipping UASAC c Jebel Ali 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o IRAN c Bandar Abbas 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o IRAQ c Umm Qasr 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o KUWAIT c Kuwait city 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina c Doha c Chiwan 15-04 LOA CSAV 17-04 MANHATTAN CSAV 25-04 CSAV BRASILIA CSAV c Ningbo 14-04 15-04 15-04 17-04 17-04 21-04 24-04 25-04 YM GREAT Coscon LOA CSAV XIN CHI WAN China Shipping MANHATTAN CSAV COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping YM MANDATE Coscon COSCO QINGDAO Coscon China Shipping CSAV BRASILIA CSAV c Qingdao 15-04 15-04 17-04 25-04 LOA CSAV XIN CHI WAN China Shipping MANHATTAN CSAV CSAV BRASILIA CSAV c Shanghai 14-04 15-04 15-04 16-04 17-04 17-04 21-04 24-04 25-04 27-04 YM GREAT Coscon LOA CSAV XIN CHI WAN China Shipping ITAL USODIMARE Evergreen MANHATTAN CSAV COSCO ROTTERDAM Coscon YM MANDATE Coscon COSCO QINGDAO Coscon CSAV BRASILIA CSAV ZIM PIRAEUS Zim c Shekou 15-04 XIN CHI WAN China Shipping 17-04 COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping 24-04 COSCO QINGDAO Coscon China Shipping 27-04 ZIM PIRAEUS Zim c Yantian 14-04 YM GREAT Coscon 21-04 YM MANDATE Coscon c Xiamen 14-04 15-04 17-04 21-04 25-04 YM GREAT Coscon LOA CSAV MANHATTAN CSAV YM MANDATE Coscon CSAV BRASILIA CSAV c Xingang 15-04 LOA CSAV 17-04 MANHATTAN CSAV 25-04 CSAV BRASILIA CSAV o HONG KONG c Hong Kong 14-04 YM GREAT Coscon 15-04 LOA CSAV 17-04 MANHATTAN CSAV 17-04 COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping 21-04 YM MANDATE Coscon 24-04 COSCO QINGDAO Coscon China Shipping 25-04 CSAV BRASILIA CSAV 27-04 ZIM PIRAEUS Zim o MALAYSIA c Port Klang o GUADALUPA c Pointe a Pitre 14-04 RHL AGILITAS AEM 21-04 AGGELIKI P AEM o GIAMAICA c Kingston 14-04 RHL AGILITAS AEM 21-04 AGGELIKI P AEM 27-04 ZIM PIRAEUS China Shipping Zim o MARTINICA c Fort de France 14-04 RHL AGILITAS AEM 21-04 AGGELIKI P AEM o PANAMA c Colon/Cristobal 14-04 RHL AGILITAS AEM 21-04 AGGELIKI P AEM o OCEANO PACIFICO o GUATEMALA c S. Tomas de Castilla 16-04 SCHACKENBORG Trumpy 04-05 SKODSBORG Trumpy o PANAMA c Manzanillo 14-04 RHL AGILITAS AEM 21-04 AGGELIKI P AEM o SUD AMERICA o COSTA ATLANTICA o ARGENTINA c Buenos Aires/San Antonio 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi 13-04 WEHR KOBLENZ CSAV 15-04 LOA CSAV 18-04 MSC MARTA Le Navi Hapag Lloyd 28-04 CCNI VADO LIGURE CSAV o BRASILE c Belem/Fortaleza 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi Hapag Lloyd 18-04 MSC MARTA Le Navi Hapag Lloyd c Itajai 15-04 LOA CSAV c Paranagua 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi Hapag Lloyd 15-04 LOA CSAV 18-04 MSC MARTA Le Navi Hapag Lloyd c Rio de Janeiro 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi 15-04 LOA CSAV 18-04 MSC MARTA Le Navi c Rio Grande 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi Hapag Lloyd 18-04 MSC MARTA Le Navi Hapag Lloyd c Bombay - Mumbay c Nhava Sheva 09-04 MSC TIA Le Navi 09-04 AL ABDALI Yang Ming 12-04 JOLLY ARANCIONE Messina 15-04 XIN CHI WAN UASAC 16-04 LOTUS Le Navi 21-04 JOLLY ROSSO Messina o PAKISTAN c Karachi/Port Qasim 09-04 MSC TIA Le Navi 09-04 AL ABDALI Yang Ming 15-04 XIN CHI WAN UASAC 16-04 LOTUS Le Navi o NORD AMERICA o COSTA ATLANTICA o CANADA c Halifax 27-04 ZIM PIRAEUS China Shipping Zim c Montreal 26-04 LISBON EXPRESS Le Navi Hapag Lloyd 27-04 ZIM PIRAEUS China Shipping Zim c Toronto 27-04 ZIM PIRAEUS China Shipping Zim o STATI UNITI c Baltimora/Jacksonville 16-04 SCHACKENBORG Trumpy 04-05 SKODSBORG Trumpy c Miami 27-04 ZIM PIRAEUS China Shipping Zim c New York(Newark)/Norfolk/Savannah 22-04 HANJIN PORTLAND Coscon Yang Ming Italy 27-04 ZIM PIRAEUS China Shipping Zim o GOLFO DEL MESSICO o MESSICO c Veracruz 16-04 SCHACKENBORG Trumpy 04-05 SKODSBORG Trumpy o STATI UNITI c Houston 27-04 ZIM PIRAEUS China Shipping Zim 02-05 SKANDERBORG Trumpy o COSTA DEL PACIFICO o CANADA c Vancouver 17-04 COSCO ROTTERDAM Coscon 21-04 YM MANDATE Coscon 24-04 COSCO QINGDAO Coscon 27-04 ZIM PIRAEUS China Shipping Zim o STATI UNITI c Long Beach/Oakland/Portland 14-04 17-04 21-04 24-04 YM GREAT Coscon COSCO ROTTERDAM Coscon YM MANDATE Coscon COSCO QINGDAO Coscon c Seattle/Tacoma 14-04 YM GREAT Coscon 17-04 COSCO ROTTERDAM Coscon 21-04 YM MANDATE Coscon 24-04 COSCO QINGDAO Coscon o CENTRO AMERICA o OCEANO ATLANTICO o DOMINICANA R. c Rio Haina 14-04 16-04 21-04 04-05 RHL AGILITAS AEM SCHACKENBORG Trumpy AGGELIKI P AEM SKODSBORG Trumpy c S.to Domingo 14-04 RHL AGILITAS AEM 21-04 AGGELIKI P AEM c San Pedro 08-04 JOLLY MARRONE Messina 10-05 JOLLY ARGENTO Messina o GHANA c Takoradi 08-04 JOLLY MARRONE Messina 28-04 ER DURBAN Coscon 10-05 JOLLY ARGENTO Messina c Tema 08-04 JOLLY MARRONE Messina 28-04 ER DURBAN Coscon 10-05 JOLLY ARGENTO Messina o GUINEA c Conakry 08-04 JOLLY MARRONE Messina 10-05 JOLLY ARGENTO Messina o MAROCCO c Casablanca 18-04 ANNABELLA Delta Sealog 25-04 TETUAN Delta Sealog o NIGERIA c Lagos/Apapa 08-04 JOLLY MARRONE Messina 10-05 JOLLY ARGENTO Messina c Lagos Tin Can 28-04 ER DURBAN Coscon o SENEGAL c Dakar 08-04 JOLLY MARRONE Messina 10-04 MEDCOA T.B.N. Trumpy 10-05 JOLLY ARGENTO Messina o REPUBBLICA SUDAFRICANA c Cape Town 09-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi 12-04 JOLLY ARANCIONE Messina 18-04 MSC MARTA Le Navi o OCEANO INDIANO o KENYA c Mombasa 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi 18-04 MSC MARTA Le Navi c São Francisco do Sul/Vitoria 09-04 11-04 12-04 18-04 c Montevideo 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi 18-04 MSC MARTA Le Navi o TANZANIA 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi Hapag Lloyd 15-04 LOA CSAV 18-04 MSC MARTA Le Navi Hapag Lloyd 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi Hapag Lloyd 18-04 MSC MARTA Le Navi Hapag Lloyd o URUGUAY 14-04 16-04 21-04 04-05 09-04 MSC TIA Le Navi 16-04 LOTUS Le Navi JOLLY MARRONE Messina MEDCOA T.B.N. Trumpy ER DURBAN Coscon JOLLY ARGENTO Messina c Santos 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi 18-04 MSC MARTA Le Navi c Singapore c Kaohsiung c Abidjan 08-04 10-04 28-04 10-05 09-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 12-04 JOLLY ARANCIONE Messina o MOZAMBICO 15-04 LOA CSAV 15-04 XIN CHI WAN China Shipping 17-04 MANHATTAN CSAV 25-04 CSAV BRASILIA CSAV o SINGAPORE 14-04 YM GREAT Coscon 21-04 YM MANDATE Coscon o OCEANO INDIANO o INDIA c Douala c Salvador Bahia 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi Hapag Lloyd 15-04 LOA CSAV 18-04 MSC MARTA Le Navi Hapag Lloyd o VENEZUELA 14-04 YM GREAT Coscon 15-04 XIN CHI WAN China Shipping 17-04 COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping 21-04 YM MANDATE Coscon 24-04 COSCO QINGDAO Coscon China Shipping o TAIWAN o CAMEROON 08-04 JOLLY MARRONE Messina 10-05 JOLLY ARGENTO Messina o COSTA D’AVORIO c La Guaira RHL AGILITAS AEM SCHACKENBORG Trumpy AGGELIKI P AEM SKODSBORG Trumpy c Puerto Cabello 14-04 RHL AGILITAS AEM 21-04 AGGELIKI P AEM o COSTA DEL PACIFICO o COLOMBIA c Cartagena 13-04 14-04 21-04 28-04 WEHR KOBLENZ CSAV RHL AGILITAS AEM AGGELIKI P AEM CCNI VADO LIGURE CSAV c Santa Marta 14-04 RHL AGILITAS AEM 21-04 AGGELIKI P AEM o PERU’ c Callao 13-04 WEHR KOBLENZ CSAV 28-04 CCNI VADO LIGURE CSAV o AFRICA o MEDITERRANEO o ALGERIA c Algeri 13-04 ASTRID Messina o EGITTO c Alessandria 07-04 13-04 13-04 14-04 19-04 20-04 22-04 26-04 27-04 27-04 02-05 PACIFIC VOYAGER Le Navi OCEAN PROTECTOR Le Navi MIRIAN BORCHARD Cosulich JOLLY GRIGIO Messina SKODSBORG Trumpy SUSAN BORCHARD Cosulich ZAGORA Messina MSC T.B.N. Le Navi MIRIAN BORCHARD Cosulich ZIM PIRAEUS Zim SKANDERBORG Trumpy c Port Said 14-04 YM GREAT Coscon 15-04 XIN CHI WAN China Shipping 21-04 YM MANDATE Coscon o LIBIA c Benghazi/Khoms/Misurata 15-04 JOLLY BLU Messina 19-04 SKODSBORG Trumpy 02-05 SKANDERBORG Trumpy c Tripoli 13-04 ASTRID Cosulich 15-04 JOLLY BLU Messina o TUNISIA c La Goulette Servizio settimanale ogni mercoledì Brointermed Mn. MAJESTIC c Rades 05-04 AMILCAR Cosulich 07-04 CATHERINE Cosulich c Tunisi Servizio containers partenze ogni lunedì e giovedì Mn. SALAMMBO 7 CTN 13-04 ZEUS PALACE Messina 18-04 ANNABELLA Delta Sealog 25-04 TETUAN Delta Sealog o MAR ROSSO o ERITREA c Massawa 09-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 12-04 JOLLY ARANCIONE Messina 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o GIBUTI c Gibuti 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o SUDAN c Port Sudan 09-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 12-04 JOLLY ARANCIONE Messina 21-04 JOLLY ROSSO Messina 28-04 JOLLY NERO Messina o OCEANO ATLANTICO o BENIN c Cotonou 08-04 JOLLY MARRONE Messina 10-04 MEDCOA T.B.N. Trumpy 10-05 JOLLY ARGENTO Messina c Beira c Maputo JOLLY ZAFFIRO Messina MSC FIAMMETTA Le Navi JOLLY ARANCIONE Messina MSC MARTA Le Navi c Nacala c Dar es Salaam 09-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 12-04 JOLLY ARANCIONE Messina o REPUBBLICA SUDAFRICANA c Durban 09-04 11-04 12-04 18-04 JOLLY ZAFFIRO Messina MSC FIAMMETTA Le Navi JOLLY ARANCIONE Messina MSC MARTA Le Navi c East London/Port Elizabeth 11-04 MSC FIAMMETTA Le Navi 18-04 MSC MARTA Le Navi o GIOIA TAURO (0966) Operatori portuali Tel. Fax D.G.CARGO ........................500100 ...........500309 EUROAGENCIES .................5525855 .........766553 GANGERI ...........................52899 ...............52526 LE NAVI .............................444011 ...........444099 MAERSK ITALIA ................66761111 .......766535 MEDITERRANEAN C. S.......766533 ...........767798 SAIMARE ...........................588214 ...........505494 SERPORT...........................7151 ...............766304 UASAC ...............................761510 ...........761509 o EUROPA o MEDITERRANEO o CIPRO c Limassol 16-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 23-04 MSC FUJI Le Navi o GRECIA c Heraklion/Pireo/Salonicco/Volos 16-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 23-04 MSC FUJI Le Navi o OCEANO ATLANTICO o CANARIE c Fuerteventura/Lanzarote 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi c Las Palmas/S. Cruz de Tenerife 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi o ASIA o MEDITERRANEO o LIBANO c Beirut 16-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 23-04 MSC FUJI Le Navi o SIRIA c Lattakia 16-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 23-04 MSC FUJI Le Navi o TURCHIA c Gemlik/Istanbul/Izmir/Mersin 16-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 23-04 MSC FUJI Le Navi o NORD AMERICA o COSTA ATLANTICA o CANADA c Montreal 09-04 MSC ENGLAND Le Navi 16-04 MSC KYOTO Le Navi o STATI UNITI c Baltimora/Boston/Charleston 09-04 MSC ENGLAND Le Navi 16-04 MSC KYOTO Le Navi c Jacksonville/New York 09-04 MSC ENGLAND Le Navi 16-04 MSC KYOTO Le Navi c New York/Port Everglades 09-04 MSC ENGLAND Le Navi 16-04 MSC KYOTO Le Navi o COSTA DEL PACIFICO o STATI UNITI c Long Beach/Oakland 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o GOLFO DEL MESSICO o MESSICO c Altamira/Veracruz 14-04 MSC BENEDETTA Le Navi 21-04 MSC KENYA Le Navi o STATI UNITI c Houston/New Orleans 14-04 MSC BENEDETTA Le Navi 21-04 MSC KENYA Le Navi Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 29 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] o CENTRO AMERICA o BAHAMAS 21-04 MSC ROSARIA Le Navi o REPUBBLICA SUDAFRICANA c Freeport/Nassau c Cape Town/Durban/East London 14-04 MSC BENEDETTA Le Navi 21-04 MSC KENYA Le Navi o HAITI 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi c Port au Prince 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi 14-04 MSC BENEDETTA Le Navi 21-04 MSC KENYA Le Navi o COSTA DEL PACIFICO o CILE c Arica/Iquique/Valparaiso 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o COLOMBIA c Buenaventura/Cartagena 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o COSTA RICA c Puerto Limon 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o GUATEMALA c S. Tomas de Castilla 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o ECUADOR c Guayaquil 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o PANAMA c Colon/Cristobal 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o PERU’ c Callao/Paita 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o COSTA ATLANTICA o VENEZUELA c La Guaira/Puerto Cabello 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o SUD AMERICA o COSTA ATLANTICA o ARGENTINA c Buenos Aires 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi o BRASILE o LA SPEZIA (0187) Operatori portuali Tel. c Limassol c Iraklion c Belem/Paranagua c Rio de Janeiro/Rio Grande 10-04 VENTO DI GRECALE Tarros 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi c Santos/São Francisco do Sul 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi c Vitoria 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi o URUGUAY c Montevideo 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi o GOLFO DEL MESSICO o TRINIDAD E TOBAGO c Port of Spain 12-04 MSC MANDRAKI Le Navi 19-04 MSC ORNELLA Le Navi o AFRICA o MEDITERRANEO o EGITTO c Alessandria c Pireo c Salonicco/Volos 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi o MALTA c La Valletta 14-04 VENTO DI PONENTE Trumpy 15-04 MANHATTAN CSAV 16-04 ASTRID Tarros 24-04 CSAV BRASILIA CSAV o MAR NERO o BULGARIA c Varna 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi o GEORGIA c Poti 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi o ROMANIA VENTO DI ALISEO Tarros OCEAN PROTECTOR Le Navi VENTO DI BORA Tarros MSC FUJI Le Navi c Tartus 08-04 VENTO DI ALISEO Tarros 15-04 VENTO DI BORA Tarros o TURCHIA c Gemlik/Istanbul/Izmir/Mersin 08-04 VENTO DI ALISEO Tarros 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 15-04 VENTO DI BORA Tarros 21-04 MSC FUJI Le Navi o MAR ROSSO o ARABIA SAUDITA c Ilichevsk 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi c Ho Chi Minh 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o OCEANO INDIANO o INDIA c Bombay - Mumbay 10-04 15-04 17-04 22-04 MSC TIA Le Navi MSC MONICA Le Navi LOTUSLe Navi BROWSVILLE Le Navi c Mundra 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi c Nhava Sheva 10-04 MSC TIA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 17-04 LOTUSLe Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi 22-04 XIN LIAN YUN GANG UASAC o PAKISTAN c Aqaba c Karachi c Jeddah 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o YEMEN c Aden/Hodeidah 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o GOLFO ARABICO/PERSICO o ARABIA SAUDITA c Dammam 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o BAHRAIN c Mina Sulman 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o EMIRATI ARABI c Abu Dhabi 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi c Dubai 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi 22-04 XIN LIAN YUN GANG UASAC c Khor Fakkan 22-04 XIN LIAN YUN GANG China Shipping UASAC 10-04 15-04 17-04 22-04 MSC TIA Le Navi MSC MONICA Le Navi LOTUSLe Navi BROWSVILLE Le Navi c Port Qasim 10-04 MSC TIA Le Navi 17-04 LOTUSLe Navi 22-04 XIN LIAN YUN GANG UASAC o SRI LANKA c Colombo 10-04 MSC TIA Le Navi 17-04 LOTUSLe Navi o OCEANIA o OCEANO PACIFICO o AUSTRALIA c Brisbane 15-04 MSC MONICA Le Navi 19-04 VALERIE SCHULTE Hapag Lloyd 22-04 BROWSVILLE Le Navi c Melbourne/Sydney 15-04 MSC MONICA Le Navi 19-04 VALERIE SCHULTE Hapag Lloyd 22-04 BROWSVILLE Le Navi o NUOVA ZELANDA c Auckland c Sharjah 15-04 MSC MONICA Le Navi 19-04 VALERIE SCHULTE Hapag Lloyd 22-04 BROWSVILLE Le Navi c Bandar Abbas 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o TASMANIA 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o IRAN 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o KUWAIT c Kuwait City 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o OMAN c Mina Qaboos c Lyttelton/Tauranga/Wellington c Burnie 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o OCEANO INDIANO o AUSTRALIA c Adelaide/Fremantle c Doha 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o NORD AMERICA o COSTA ATLANTICA o CANADA c Chiwan 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o STATI UNITI 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o QATAR 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o OCEANO PACIFICO o CINA 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi o UKRAINA c Bangkok 08-04 MSC TINA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi 22-04 XIN LIAN YUN GANG China Shipping UASAC o GIORDANIA c Novorossiysk c Beira/Maputo/Nacala c Walvis Bay 08-04 14-04 15-04 21-04 15-04 15-04 22-04 24-04 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi o RUSSIA 14-04 MSC MARTA Le Navi c Lattakia 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o VIETNAM c Constanza 16-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 23-04 MSC FUJI Le Navi o OCEANO INDIANO o MOZAMBICO 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi o NAMIBIA Fax A.M.U. ...............................76451 .............764570 A.R.M.A. ............................518251 A&A CASTELLINI................736148 ALIGHIERI ..........................770160 ...........732332 ASTENGO ..........................739623 BAIMAR .............................284509 ...........564657 BUCCHIONI .......................730129 CNAN ITALIA .....................258644 ...........734788 CSAV .................................010.6420225 DEL BENE ..........................280349 DI VITA GIUSEPPE ..............517017 ...........516885 DI VITA PAOLO PIETRO.......770610 ...........734854 E.E.C. SHIPPING ................778375 ELLEMAR ..........................284019 GASTALDI & C....................551206 ...........551301 G.I.E.M.M.E. ......................599039 ING. A. PERIOLI ..................520321 ...........517937 INTEREXIMP ......................75721 LCA ...................................736935 ...........770597 LA MERCANTILE ................28711 ...........2871228 LARDON ............................5511 ...............551302 LAVIOSA ............................770565 ...........734891 LE NAVI .............................5701 ...............570858 M.A.G.N.A.N.I.....................506285 MARIMAR ..........................507000 ...........509255 MARITTIMA SPEZZINA .......286711 MASETTI ...........................737343 MEDSEA ............................777147 ...........257045 PERIOLI .............................76441 .............734009 S.M.I..................................518236 S.T.R. .................................753683 SAIMARE ...........................564017 SEA PROJECT....................1989100 SEAMASTER ......................730263 SPEDIAMAR.......................509540 ...........503429 TARROS .............................5371 ...............537325 UASAC ...............................734199 ...........258622 YANG MING ITALY ..............021161 ...........021170 o EUROPA o MEDITERRANEO o CIPRO 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi o GRECIA c Beirut 15-04 MSC MONICA Le Navi 17-04 HANJIN GOTHENBURG Coscon Yang Ming 22-04 BROWSVILLE Le Navi 22-04 XIN LIAN YUN GANG China Shipping o THAILANDIA 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi o SIRIA c Port Elizabeth 14-04 OCEAN PROTECTOR Le Navi 21-04 MSC FUJI Le Navi 14-04 MSC MARTA Le Navi 21-04 MSC ROSARIA Le Navi o ASIA o MEDITERRANEO o LIBANO MANHATTAN CSAV MSC MONICA Le Navi BROWSVILLE Le Navi CSAV BRASILIA CSAV c Danang/Fuzhou c Ningbo 10-04 15-04 15-04 17-04 22-04 22-04 24-04 HANJIN HELSINKY Yang Ming MANHATTAN CSAV MSC MONICA Le Navi HANJIN GOTHENBURG Yang Ming BROWSVILLE Le Navi XIN LIAN YUN GANG China Shipping CSAV BRASILIA CSAV c Qingdao 15-04 15-04 22-04 22-04 24-04 MANHATTAN CSAV MSC MONICA Le Navi BROWSVILLE Le Navi XIN LIAN YUN GANG China Shipping CSAV BRASILIA CSAV c Halifax/Montreal/Toronto c Baltimora/Boston/Charleston 13-04 MSC ENGLAND Le Navi 20-04 MSC KYOTO Le Navi 27-04 CAP VICTOR Le Navi c Jacksonville/Philadelphia 13-04 MSC ENGLAND Le Navi 20-04 MSC KYOTO Le Navi 27-04 CAP VICTOR Le Navi c Port Everglades 13-04 MSC ENGLAND Le Navi 20-04 MSC KYOTO Le Navi 27-04 CAP VICTOR Le Navi c New York 09-04 AL ABDALI Coscon UASAC Gastaldi Yang Ming Italy 13-04 MSC ENGLAND Le Navi 16-04 ASIR Coscon UASAC Gastaldi Yang Ming Italy 20-04 MSC KYOTO Le Navi 27-04 CAP VICTOR Le Navi c Norfolk c Shanghai 09-04 AL ABDALI Coscon UASAC Gastaldi Yang Ming Italy 13-04 MSC ENGLAND Le Navi 16-04 ASIR Coscon UASAC Gastaldi Yang Ming Italy 20-04 MSC KYOTO Le Navi 27-04 CAP VICTOR Le Navi c Shekou 09-04 AL ABDALI Coscon UASAC Gastaldi Yang Ming Italy 13-04 MSC ENGLAND Le Navi 10-04 15-04 15-04 17-04 22-04 22-04 24-04 HANJIN HELSINKY Coscon Yang Ming MANHATTAN CSAV MSC MONICA Le Navi HANJIN GOTHENBURG Coscon Yang Ming BROWSVILLE Le Navi XIN LIAN YUN GANG China Shipping CSAV BRASILIA CSAV 22-04 XIN LIAN YUN GANG China Shipping c Xiamen 15-04 15-04 22-04 24-04 MANHATTAN CSAV MSC MONICA Le Navi BROWSVILLE Le Navi CSAV BRASILIA CSAV c Xingang 15-04 MANHATTAN CSAV 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi 24-04 CSAV BRASILIA CSAV c Yantian 10-04 HANJIN HELSINKY Yang Ming 15-04 MSC MONICA Le Navi 17-04 HANJIN GOTHENBURG Yang Ming 22-04 BROWSVILLE Le Navi o COREA SUD c Busan 10-04 HANJIN HELSINKY Yang Ming 15-04 MSC MONICA Le Navi 17-04 HANJIN GOTHENBURG Yang Ming 22-04 BROWSVILLE Le Navi o GIAPPONE c Nagoya/Osaka 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o HONG KONG c Hong Kong 10-04 HANJIN HELSINKY Yang Ming 15-04 MANHATTAN CSAV 15-04 MSC MONICA Le Navi 17-04 HANJIN GOTHENBURG Yang Ming 22-04 BROWSVILLE Le Navi 24-04 CSAV BRASILIA CSAV o INDONESIA c Belawan/Djakarta 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi c Semarang/Surabaya 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o MALAYSIA c Laem Chabang/Pasir Gudang 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi c Penang 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi c Port Klang 15-04 MANHATTAN CSAV 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi 22-04 XIN LIAN YUN GANG China Shipping 24-04 CSAV BRASILIA CSAV o SINGAPORE c Singapore 10-04 HANJIN HELSINKY Coscon Yang Ming c Savannah 16-04 ASIR Coscon UASAC Gastaldi Yang Ming Italy 20-04 MSC KYOTO Le Navi 27-04 CAP VICTOR Le Navi o GOLFO DEL MESSICO o MESSICO c Altamira/Veracruz 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o STATI UNITI c Houston/New Orleans 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o COSTA DEL PACIFICO o STATI UNITI c Long Beach/Oakland 09-04 MSC POH LIN Le Navi 10-04 HANJIN HELSINKY Yang Ming 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 17-04 HANJIN GOTHENBURG Yang Ming 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o CENTRO AMERICA o BAHAMAS c Freeport/Nassau 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o BARBADOS c Bridgetown 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o COSTA RICA c Puerto Limon 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o HAITI c Port au Prince 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o TRINIDAD e TOBAGO c Port of Spain 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o COSTA DEL PACIFICO o PANAMA c Manzanillo 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o SUD AMERICA o COSTA DEL PACIFICO o CILE c Antofagasta/Arica 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi c Bejaja 06-04 ASTREA Cnan 13-04 MSC KRETA Le Navi 18-04 ASIATIC WIND Le Navi c MOSTAGANEM 16-04 TELEGMA Cnan c Orano 07-04 13-04 16-04 18-04 20-04 ALGIER STAR Trumpy MSC KRETA Le Navi TELEGMA Cnan ASIATIC WIND Le Navi ALGIER STAR Trumpy c Skikda 18-04 ASTREA Cnan o EGITTO c Alessandria 13-04 MSC LARA Le Navi c Port Said 10-04 HANJIN HELSINKY Coscon Yang Ming 17-04 HANJIN GOTHENBURG Coscon Yang Ming 22-04 XIN LIAN YUN GANG China Shipping o LIBIA c Benghazi 06-04 PRIWALL Le Navi 13-04 MSC LARA Le Navi 16-04 ASTRID Tarros c Khoms 06-04 PRIWALL Le Navi 13-04 MSC LARA Le Navi c Misurata/Tripoli 16-04 ASTRID Tarros o TUNISIA c Rades 14-04 VENTO DI PONENTE Trumpy 17-04 ZEUS PALACE Messina c Sfax/Sousse Servizio decadale Sea Project c Tunisi 13-04 MSC KRETA Le Navi 14-04 VENTO DI PONENTE Trumpy 17-04 ZEUS PALACE Messina 18-04 ASIATIC WIND Le Navi o MAR ROSSO o GIBUTI c Gibuti 22-04 BROWSVILLE Le Navi 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi o SUDAN c Port Sudan 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o OCEANO INDIANO o ISOLE COMORE c Longoni/Moroni/Mutsamudu 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o KENYA c Mombasa c Iquique/San Vicente/Valparaiso 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o MADAGASCAR c Buenaventura/Cartagena 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o COLOMBIA 09-04 MSC POH LIN Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi o ECUADOR c Guayaquil 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o PERU’ c Callao 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o COSTA ATLANTICA o BRASILE c Itajai/Rio de Janeiro/Santos 09-04 AL ABDALI Coscon UASAC Gastaldi Yang Ming Italy 16-04 ASIR Coscon UASAC Gastaldi Yang Ming Italy o VENEZUELA c Puerto Cabello 09-04 MSC POH LIN Le Navi 16-04 MSC MANDRAKI Le Navi 23-04 MSC ORNELLA Le Navi o AFRICA o MEDITERRANEO o ALGERIA c Algeri 06-04 07-04 13-04 18-04 18-04 20-04 30-04 ASTREA Cnan ALGIER STAR Trumpy MSC KRETA Le Navi ASIATIC WIND Le Navi ASTREA Cnan ALGIER STAR Trumpy ASTREA Cnan c Annaba 13-04 MSC KRETA Le Navi 18-04 ASIATIC WIND Le Navi 18-04 ASTREA Cnan c Diego Suarez/Mahajanga c Tamatave 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o MAURITIUS c Port Louis 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 19-04 VALERIE SCHULTE CMA CGM 22-04 BROWSVILLE Le Navi o REUNION c Pointe des Galets 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 19-04 VALERIE SCHULTE CMA CGM 22-04 BROWSVILLE Le Navi o TANZANIA c Dar es Salaam/Tanga 08-04 MSC TINA Le Navi 15-04 MSC MONICA Le Navi 22-04 BROWSVILLE Le Navi o LIVORNO (0586) Operatori portuali Tel. Fax A.E.M. ...............................895500 ...........895504 A.S.A.T...............................887263 AGRIMAR...........................880130 ...........899903 ALMAS ..............................896769 ARDISSON .........................422364 ARGOSY ............................421013 ATLAS................................210542 AUSTRAL ...........................883566 ...........892387 BARTOLI ............................438901 ...........427270 BONISTALLI .......................899013 ...........897241 BUCCHIONI .......................898184 CASALI .............................2808508 .........811083 CHINA SHIPPING................266260 ...........266272 CIPRIANI EZIO....................232111 ...........800444 CMA CGM ITALY.................263311 ...........263399 CONTAINER AGENCIES ......271771 CONTI ................................211570 ...........834204 CSA ...................................882455 ...........882455 30 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 SAILING LIST D’ALESIO ...........................442911 ...........429633 DE GASPERI ......................897201 ...........888763 DELTA ................................174411 ...........274470 EUROMARE .......................828981 ...........828214 EVERGREEN .....................413111 ...........413112 FANFANI ............................250111 ...........250243 FRANCESCONI ...................887549 FREMURA ..........................846111 ...........846251 GASTALDI & C....................274411 ...........274460 GHIANDA L.V......................82681 .............826821 GIANI .................................891103 ...........896568 GRAGNANI .........................236511 GRIMALDI LINES................426682 HANJIN ITALY ....................274411 ...........893349 HAPAG LLOYD....................24641 .............246468 INCRES ..............................271610 ...........899334 LAVIOSA ............................403647 LLOYD SARDEGNA .............409925 LORENZINI.........................2071 ...............405199 MAERSK ITALIA .................823511 ...........823609 MANEO ..............................891022 ...........888108 MANNARI EUGENIO ...........829415 ...........883101 MEDITERRANEAN SEA AG. 884712 ...........888070 MESSINA IGNAZIO & C. .....888648 ...........892453 NAVIPORT ..........................276311 NYK LINE ITALY..................893141 PROSPER ..........................882174 ...........200210 RATTI & LAGHEZZA............211993 S.M.I..................................43971 SAIMARE ...........................211647 ...........839962 SCERNI PAOLO ..................27141 .............899334 SCOTTO .............................893071 ...........897072 SEFIMAR LIVORNO ............829291 ...........828759 SHEPHERD ........................250111 SISAM ...............................413241 SPADONI ALDO ..................248111 ...........248200 SPADONI S. .......................887568 SUPERCARGO LOGISTICA ..425753 ...........400711 T.O. DELTA .........................24371 TECASPED .........................890170 ...........896287 TECNOMAR .......................27271 TEDESCHI & CAPANNA ......245111 TERMINAL DARSENA TOSCANA ..........................258111 ...........258240 TRANSWORLD INT. ............210444 ...........895333 TRUMPY HUGO ..................814578 TULIP TEAM.......................808546 U. DEL CORONA & SCARDIGLI.........................27333 UASAC ...............................806070 ...........800066 VAJO .................................427155 VALTOMAR.........................892468 YANG MING ITALY ..............266411 ...........266456 ZIM ITALIA .........................23911 .............208862 o EUROPA o MEDITERRANEO o ITALIA c Catania Partenze ogni due giorni ADRIATICA di NAVIGAZIONE c Palermo Cinque partenze settimanali M/v VICTORY Ghianda o SPAGNA c Barcellona Grimaldi Lines lunedì mercoledì sabato MN. FLORENCIA Giovedì MN. IKARUS PALACE 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni c Valencia Grimaldi Lines sabato MN. IKARUS PALACE o OCEANO ATLANTICO o CANARIE c Fuerteventura/Lanzarote c Miami 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni c New York(Newark) o MARINA DI CARRARA (0585) 25-04 CSAV T.B.N. CSAV 26-04 ZIM PIRAEUS China Shipping CMA CGM Hapag Lloyd Zim c Norfolk/Savannah 26-04 ZIM PIRAEUS Zim China Shipping CMA CGM Hapag Lloyd o GOLFO DEL MESSICO o MESSICO c Veracruz 15-04 SCHACKENBORG Trumpy 25-04 CSAV T.B.N. CSAV 03-05 SKODSBORG Trumpy o STATI UNITI c Houston 15-04 SCHACKENBORG Trumpy 26-04 ZIM PIRAEUS Zim 03-05 SKODSBORG Trumpy o COSTA DEL PACIFICO o CANADA c Vancouver 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o STATI UNITI c Long Beach/Oakland/Portland 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon 26-04 ZIM PIRAEUS Zim c Seattle/Tacoma 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon o CENTRO AMERICA o DOMINICANA R. c Rio Haina 15-04 SCHACKENBORG Trumpy 03-05 SKODSBORG Trumpy c Santo Domingo 08-04 URANUS AEM CMA CGM 15-04 RHL AGILITAS AEM CMA CGM 15-04 SCHACKENBORG Trumpy 03-05 SKODSBORG Trumpy o PANAMA c Manzanillo 08-04 URANUS Maersk CMA CGM 15-04 RHL AGILITAS AEM Maersk CMA CGM o OCEANO PACIFICO o GUATEMALA c S. Tomas de Castilla 15-04 SCHACKENBORG Trumpy 03-05 SKODSBORG Trumpy o SUD AMERICA o GOLFO DEL MESSICO o COLOMBIA c Pireo 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o ISRAELE c Istanbul/Izmir 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o OCEANO PACIFICO o CINA c Ningbo 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon c Shanghai 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon 26-04 ZIM PIRAEUS Zim c Port Klang c Singapore 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o TAIWAN c Kaohsiung 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon o OCEANO INDIANO o INDIA c Mumbay 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o PAKISTAN c Colombo 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o OCEANIA o OCEANO PACIFICO o AUSTRALIA c Brisbane/Melbourne/Sydney 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o NUOVA ZELANDA c Auckland/Lyttelton/Napier 26-04 ZIM PIRAEUS Zim c Port Chalmers/Tauranga 26-04 ZIM PIRAEUS Zim c Timaru 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o OCEANO INDIANO o AUSTRALIA c Fremantle 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o NORD AMERICA o COSTA ATLANTICA o CANADA c Halifax/Montrel/Toronto 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o STATI UNITI c Buenos Aires 12-04 LOA CSAV 16-04 MSC MARTA Spadoni o BRASILE c Itajai 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 12-04 LOA CSAV 16-04 MSC MARTA Spadoni c Manaus 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni c Paranagua MSC FIAMMETTA Spadoni LOA CSAV MSC MARTA Spadoni CSAV T.B.N. CSAV c Rio de Janeiro MSC FIAMMETTA CMA CGM Incres Spadoni LOA CSAV MSC MARTA CMA CGM Incres Spadoni CSAV T.B.N. CSAV c Rio Grande c Salvador Bahia 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni c Santos 09-04 12-04 16-04 25-04 MSC FIAMMETTA Incres Spadoni LOA CSAV MSC MARTA Incres Spadoni CSAV T.B.N. CSAV c São Francisco do Sul/Vitoria 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni o URUGUAY c Montevideo 09-04 MSC FIAMMETTA Incres Spadoni 12-04 LOA CSAV 16-04 MSC MARTA Incres Spadoni o COSTA DEL PACIFICO o CILE c Iquique 25-04 CSAV T.B.N. CSAV c San Antonio 09-04 MSC FIAMMETTA Incres 10-04 WEHR KOBLENZ CSAV 16-04 MSC MARTA Incres 25-04 CSAV T.B.N. CSAV 25-04 CCNI VADO LIGURE CSAV o PERU’ c Callao 10-04 WEHR KOBLENZ CSAV 25-04 CSAV T.B.N. CSAV 25-04 CCNI VADO LIGURE CSAV o AFRICA o MEDITERRANEO o EGITTO c Alessandria 26-04 ZIM PIRAEUS Zim c Port Said 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon o OCEANO ATLANTICO o COSTA D’AVORIO c Abidjan 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni c Tangeri Grimaldi Lines sabato MN. IKARUS PALACE c Baltimora c Charleston 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni o REPUBBLICA SUDAFRICANA 26-04 ZIM PIRAEUS Zim c Jacksonville 15-04 SCHACKENBORG Trumpy 03-05 SKODSBORG Trumpy c Odessa c Jeddah 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 16-04 ASIR UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina 30-04 JOLLY NERO Messina o GIORDANIA c Hodeidah 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o GOLFO ARABICO/PERSICO o ARABIA SAUDITA c Aqaba c Dammam 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 16-04 ASIR UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina 30-04 JOLLY NERO Messina o YEMEN 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o BAHRAIN c Mina Sulman 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o EMIRATI ARABI c Aden c Abu Dhabi 08-04 MSC PINA Le Navi 16-04 ASIR UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina c Jebel Ali c Hodeidah 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o IRAN 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina 30-04 JOLLY NERO Messina o GOLFO ARABICO/PERSICO o ARABIA SAUDITA c Bandar Abbas 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o IRAQ c Umm Qasr c Dammam 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina o BAHRAIN c Kuwait City c Mina Sulman 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina o EMIRATI ARABI c Mina Qaboos 08-04 MSC PINA Le Navi 16-04 ASIR UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi o OCEANO INDIANO o MOZAMBICO 15-04 SCHACKENBORG Trumpy 25-04 CSAV T.B.N. CSAV 03-05 SKODSBORG Trumpy c Poti 26-04 ER DURBAN CMA CGM o UKRAINA c Mundra c Puerto Cabello 08-04 URANUS AEM 15-04 RHL AGILITAS AEM o COSTA ATLANTICA o ARGENTINA 09-04 MSC FIAMMETTA CMA CGM Incres Spadoni 16-04 MSC MARTA CMA CGM Incres Spadoni 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o SINGAPORE c Izmir/Mersin 26-04 ER DURBAN Coscon Zim o MAR NERO o GEORGIA 08-04 11-04 22-04 23-04 c Hong Kong 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o MALAYSIA c Beirut 19-04 ZAGORA Messina o TURCHIA 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o OCEANO INDIANO o INDIA URANUS AEM RHL AGILITAS AEM SCHACKENBORG Trumpy SKODSBORG Trumpy c Busan 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o HONG KONG 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi o MALAYSIA c La Guaira 08-04 15-04 15-04 03-05 09-04 12-04 16-04 25-04 16-04 YM GREAT Coscon 23-04 YM MANDATE Coscon o COREA DEL SUD c Ashdod/Haifa 13-04 HELENA SIBUM Coscon Zim o LIBANO 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o QATAR c Xiamen/Yantian 26-04 ZIM PIRAEUS Zim c Aqaba c Beira/Maputo/Nacala c Cape Town/Durban 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni c Abu Dhabi c Doha c Jebel Ali 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 23-04 JOLLY ROSSO Messina c Karachi 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o AFRICA o MAR ROSSO o ERITREA c Khor Fakkan 16-04 ASIR UASAC c Sharjah 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi o IRAN c Massawa 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o GIBUTI c Bandar Abbas 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina o IRAQ c Gibuti 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o SUDAN c Umm Qasr c Port Sudan 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 23-04 JOLLY ROSSO Messina o KUWAIT 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o NAPOLI (081) Operatori portuali c Kuwait City Tel. Fax A.M. VOLPE .......................5512668 AGENZIA GENOVESE ..........5512109 .......5512114 AGESTEA ...........................4206350 ALILAURO ..........................7611004 .......7614250 ALTAIR .....................................................5517775 ARMASCO .........................5521127 AUTUORI............................230311 ...........226490 BAIAMAR...........................5520878 BERTI ................................5521060 BUCCI R.............................205769 .........5549737 CAFIMAR ...........................5515094 CAMBIASO & RISSO ..........4109311 .......7903841 CHINA SHIPPING................5520708 .......5422287 COMAG ..............................5514966 .......5522216 COSCON ITALY ...................4233557 .......4233501 COSTAMAR........................2523811 .......4288141 COSULICH F.LLI .................7047 111 .....5514 608 CSA ...................................7904411 DELTA ................................5526865 DI.AR MARITIME ................5527809 .......5527837 E & C GRECO MARE...........5513330 .......5512234 EURO AGENCIES ................4288151 .......5521315 FERRANDO & MASSONE ...5511303 GALLOZZI ..........................5521216 GASTALDI & C....................4206511 .......4206520 GRIMALDI GROUP ..............496777 HAPAG LLOYD ...................5530611 .......5530615 HOLME & CO. ....................7647075 .......7647520 HSI ....................................2520045 HUGO TRUMPY ..................5518554 INTERSHIPPING .................5510107 KLINGENBERG ...................5513907 .......5802153 LANDI & NAVARRA ............5520149 LE NAVI .............................4288801 .......4288862 LUBRANO ..........................5524843 MAERSK ITALIA ................56539711 .....5636218 MARIMED ..........................5520087 .......5518667 MARINTER.........................19572900 ...19572913 MESSINA IGNAZIO & C. .....963461 .........9634699 NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO ........................5527206 NAVISERVICE .....................4971053 PEGASUS MARITIME .........5525268 RIGEL ................................680531 SAFMARINE...............................................204685 SAVINO DEL BENE .............2514954 SCARMAT ..........................19562846 SCINICARIELLO..................963700 .........3606991 SISAM ...............................5524982 .......5513873 SORRENTINI ......................5802286 SOTECO .............................5598836 .......5592568 TARROS SUD .....................5525269 .......5510212 TIRRENIA DI NAVIGAZIONE 7201495 TRIPCOVICH.......................5520087 .......5518667 TTTLINES ..........................5752192 .......5752132 UASAC ...............................19572900 .....2712522 V. SHIPS ............................4203151 YANG MING ITALY ..............5512529 .......5519786 o EUROPA o SPAGNA c Barcellona 15-04 COSCO ROTTERDAM China Shipping 16-04 ASIR Yang Ming 22-04 COSCO QINGDAO China Shipping c Valencia 15-04 COSCO ROTTERDAM China Shipping 22-04 COSCO QINGDAO China Shipping o CIPRO c Limassol MSC PINA Le Navi JOLLY ZAFFIRO Messina MSC TERESA Le Navi JOLLY ROSSO Messina c Dubai 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o PAKISTAN 26-04 ER DURBAN Coscon Zim c Hong Kong 08-04 MSC PINA Le Navi 15-04 COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping 16-04 ASIR K line Yang Ming UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi 22-04 COSCO QINGDAO Coscon China Shipping o INDONESIA 26-04 ER DURBAN CMA CGM o ASIA o MAR ROSSO o ARABIA SAUDITA 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o YEMEN o HONG KONG 15-04 COSCO ROTTERDAM China Shipping 22-04 COSCO QINGDAO China Shipping 26-04 ER DURBAN Coscon Zim o ASIA o MEDITERRANEO o ISRAELE c Port of Spain 09-04 12-04 16-04 25-04 c Shekou c Jeddah 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o OMAN 08-04 URANUS AEM 15-04 RHL AGILITAS AEM o VENEZUELA Fax 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o GIORDANIA c Santa Marta c Las Palmas/S. Cruz De Tenerife c Limassol Tel. c Pireo AL.FA.................................634261 ...........780325 ARMAMENTO SARDO ........600175 ...........600196 BM ....................................7711 BOGAZZI VITTORIO & FIGLI 631665 ...........631649 DANESI..............................632195 ...........633518 DELTAMAR.........................631122 ...........633289 EPC-CARRIER ....................787412 FICINI ................................785452 GHIRLANDA .......................633424 ...........785028 ITALCARRARA....................785342 ...........788644 LABROLINES .....................780497 MAGGIANI RENATO ............633166 ...........632510 MARINA SHIPPING AG. ......631095 ...........785067 MARISPED.........................780777 ...........786666 TIRRENA ............................50731 .............784215 VATTERONI ........................633415 ...........634395 VINCIMAR ..........................632632 ...........631268 o ASIA o MAR ROSSO o ARABIA SAUDITA 07-04 JOLLY ARANCIONE Messina 26-04 JOLLY NERO Messina o KUWAIT URANUS AEM WEHR KOBLENZ CSAV RHL AGILITAS AEM CCNI VADO LIGURE CSAV 08-04 URANUS AEM 15-04 RHL AGILITAS AEM o TRINIDAD E TOBAGO 26-04 ZIM PIRAEUS Zim o GRECIA Operatori portuali c Cartagena 08-04 10-04 15-04 25-04 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni 22-04 SKIRNER Sealog 29-04 NEUBURG Sealog 09-04 MSC FIAMMETTA Spadoni 16-04 MSC MARTA Spadoni 22-04 SKIRNER Sealog 29-04 NEUBURG Sealog o ASIA o MEDITERRANEO o CIPRO o GRECIA c East London/Port Elizabeth 26-04 ZIM PIRAEUS Zim China Shipping 25-04 CSAV T.B.N. CSAV 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina o OMAN c Mina Qaboos 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina o QATAR c Doha 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina 30-04 JOLLY NERO Messina o OCEANO PACIFICO o CINA c Belawan/Djakarta/Semarang/Surabaya c Laem Chabang/Pasir Gudang 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi c Penang 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi c Port Klang 08-04 MSC PINA Le Navi 16-04 ASIR K line Yang Ming UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi o SINGAPORE c Singapore 15-04 COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping 22-04 COSCO QINGDAO Coscon China Shipping o TAIWAN c Kaohsiung 16-04 ASIR UASAC K line Yang Ming MSC PINA Le Navi COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping ASIR K line Yang Ming UASAC MSC TERESA Le Navi COSCO QINGDAO Coscon China Shipping c Qingdao 08-04 MSC PINA Le Navi 16-04 ASIR K line Yang Ming UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi c Shanghai 08-04 15-04 16-04 22-04 22-04 MSC PINA Le Navi COSCO ROTTERDAM Coscon ASIR K line Yang Ming UASAC MSC TERESA Le Navi COSCO QINGDAO Coscon c Shekou 15-04 COSCO ROTTERDAM Coscon China Shipping 22-04 COSCO QINGDAO Coscon China Shipping c Bombay - Mumbay 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi c Mundra 08-04 11-04 16-04 22-04 23-04 MSC PINA Le Navi JOLLY ZAFFIRO Messina ASIR UASAC MSC TERESA Le Navi JOLLY ROSSO Messina c Nhava Sheva 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 16-04 ASIR UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina o PAKISTAN c Karachi 08-04 11-04 22-04 23-04 MSC PINA Le Navi JOLLY ZAFFIRO Messina MSC TERESA Le Navi JOLLY ROSSO Messina c Port Qasim 08-04 MSC PINA Le Navi 16-04 ASIR UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi o AUSTRALIA c Adelaide/Fremantle 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o OCEANO PACIFICO o AUSTRALIA c Brisbane/Melbourne/Sydney 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o NUOVA ZELANDA c Auckland/Lyttelton 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi c Tauranga/Wellington c Tokyo c Montevideo c Algeri/Bejaja/Orano/Skikda 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi o EGITTO c Alessandria 19-04 ZAGORA Messina c Damietta 26-04 ER DURBAN CMA CGM o TUNISIA c Tunisi 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi o MAR ROSSO o ERITREA c Massawa 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 22-04 MSC TERESA Spadoni 23-04 JOLLY ROSSO Messina 30-04 JOLLY NERO Messina o GIBUTI c Gibuti 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina o SUDAN c Port Sudan 08-04 MSC PINA Le Navi 11-04 JOLLY ZAFFIRO Messina 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 23-04 JOLLY ROSSO Messina 30-04 JOLLY NERO Messina o OCEANO ATLANTICO o COSTA D’AVORIO c Abidjan c Burnie 26-04 ER DURBAN Coscon o NIGERIA 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o NORD AMERICA o COSTA ATLANTICA o CANADA c Montreal 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o STATI UNITI c Baltimora/Boston/Charleston 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi c Jacksonville 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi c New York/Norfolk/Savannah 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o GOLFO DEL MESSICO o MESSICO c Altamira/Manzanillo/Veracruz 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o STATI UNITI c Houston/New Orleans 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o COSTA DEL PACIFICO o CANADA c Vancouver c Long Beach c Los Angeles 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi 26-04 ER DURBAN CMA CGM c Oakland 14-04 15-04 21-04 22-04 26-04 MSC MANDRAKI Le Navi COSCO ROTTERDAM Coscon MSC ORNELLA Le Navi COSCO QINGDAO Coscon ER DURBAN CMA CGM c Portland/Seattle/Tacoma 15-04 COSCO ROTTERDAM Coscon 22-04 COSCO QINGDAO Coscon o CENTRO AMERICA o BAHAMAS c Freeport/Nassau 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o BARBADOS c Bridgetown 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o HAITI 08-04 MSC PINA Le Navi 16-04 ASIR K line Yang Ming UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi c Rio Grande/Salvador Bahia/Santos 26-04 ER DURBAN Coscon o GHANA c Kobe/Nagoya c Osaka c Paranagua/Rio de Janeiro 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o TASMANIA 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o COSTA RICA 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi c Buenos Aires 26-04 ER DURBAN Coscon Zim o AFRICA o MEDITERRANEO o ALGERIA c Busan 08-04 MSC PINA Le Navi 16-04 ASIR K line Yang Ming UASAC 22-04 MSC TERESA Le Navi c Callao 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o COSTA ATLANTICA o ARGENTINA 26-04 ER DURBAN Coscon Zim o URUGUAY 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o CUBA 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi o GIAPPONE c Guayaquil 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o PERU’ c Ho Chi Minh 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi o OCEANO INDIANO o INDIA c Xiamen/Xingang/Yantian 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi o COREA SUD c Buenaventura/Cartagena 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o ECUADOR 26-04 ER DURBAN Coscon Zim 15-04 COSCO ROTTERDAM Coscon 22-04 COSCO QINGDAO Coscon c Ningbo c San Vicente/Valparaiso 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o COLOMBIA c Bangkok 16-04 ASIR UASAC o VIETNAM c Fuzhou 08-04 15-04 16-04 22-04 22-04 c Antofagasta/Arica/Iquique 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi 26-04 ER DURBAN Coscon Zim o BRASILE c Chiwan/Dalian/Da Nang 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi c Puerto Cabello c Keelung 16-04 ASIR UASAC o THAILANDIA 15-04 COSCO ROTTERDAM Coscon 22-04 COSCO QINGDAO Coscon o STATI UNITI 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi o VENEZUELA 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o SUD AMERICA o COSTA DEL PACIFICO o CILE c La Havana c Puerto Limon c Port au Prince 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o TRINIDAD e TOBAGO c Port of Spain 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi c Takoradi/Tema c Lagos/Lagos Tin Can 26-04 ER DURBAN Coscon o OCEANO INDIANO o ISOLE COMORE c Longoni 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi c Moroni/Mutsamudu 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Spadoni o KENYA c Mombasa 08-04 MSC PINA Le Navi 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 30-04 JOLLY NERO Messina o MADAGASCAR c Diego Suarez/Mahajanga 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi c Tamatave 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o MAURITIUS c Port Louis 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o MOZAMBICO c Maputo 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 30-04 JOLLY NERO Messina o REUNION c Pointe des Galets 14-04 MSC MANDRAKI Le Navi 21-04 MSC ORNELLA Le Navi o TANZANIA c Dar es Salaam 08-04 MSC PINA Le Navi 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 22-04 MSC TERESA Le Navi 30-04 JOLLY NERO Messina c Tanga 08-04 MSC PINA Le Navi 22-04 MSC TERESA Le Navi o REPUBBLICA SUDAFRICANA c Cape Town/Durban 14-04 JOLLY ARANCIONE Messina 30-04 JOLLY NERO Messina o RAVENNA (0544) Operatori portuali Tel. Fax A. ARCHIBUGI & F. .............422682 ...........422770 A.S.A. ................................1824556 .......1795139 A.S.P. .................................436288 ...........436129 AGMAR ..............................422287 ...........421588 ALL FORWARDING & SHIP. .684140 ANCHOR ............................591507 .........5982238 BELLA GIOVANNI ...............213048 ...........211677 BELLARDI & C....................436225 ...........436525 CAMPOSTANO GROUP .......591507 CASADEI & GHINASSI ........688011 ...........450903 COLUMBIA TRANSPORT ....34555 ...............34652 CORSHIP ...........................451538 ...........451703 COSULICH F.LLI .................593706 ...........593750 EL AMIRA ITALIA ...............590012 ...........597130 ERMARE ............................420734 ERRANI MARITTIMA ..........423333 ...........591303 ERRANI SPEDIZIONI ..........591350 ...........422063 EXPORT COOP ...................423363 ...........420057 F.LLI COSULICH .................685111 ...........685150 FIORE ................................598511 ...........423414 FLYMAR .............................591307 ...........590404 FRITTELLI ..........................67144 GIUSEPPE & GIOVANNI MAURO .............37188 ...............34236 HUGO TRUMPY ..................451857 ...........451538 I.M.S..................................600211 ...........600299 INTERCONTINENTAL ..........531555 ...........531864 INTERMED SHIPPING.........422472 ...........421181 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 31 www.corrieredeitrasporti.it scrivi a: [email protected] ITALTEAM SHIPPING ..........456202 ...........456264 LE NAVI - SEAWAYS ...........599311 ...........420410 LEVANTE SERVICE .............684394 ...........684379 MARCANDIA ......................590467 ...........590472 MARGEST ..........................420661 ...........421452 MARIANI SPEDIZIONI .........421101 ...........421048 MARINO GIADA ..................590242 MARITTIMA RAVENNATE ...61526 ...............63546 MARTINI VITTORIO .............531555 ...........531864 NA.DEP..............................436355 ...........436056 OLYMPIA DI NAVIGAZIONE .63222 ...............63273 RAMAR LINE......................431251 ...........431259 RASHIP ..............................423298 RAVENNA CARGO ..............590209 ...........590229 S.A.I.M.A. AVANDERO ........35103 ...............35438 SETRAMAR........................435711 ...........435001 S.F.A.C.S. ...........................424211 ...........590550 S.I.A.M. RAVENNA .............423966 ...........423854 S.T.A.S. ..............................430355 SEA STAR ..........................435267 ...........436737 SISAM ...............................590533 ...........590587 SEAMOND ITALIA ..............422333 ...........422639 SPEDITRANS .....................591287 ...........591401 SPEDIZIONI RAVENNA .......591990 ...........591904 SPEDRA.............................436401 ...........436316 TRAMACO..........................426711 ...........426799 TRAMITAL..........................591716 TRIPCOVICH.......................591533 ...........590229 TURCHI RAFFAELE & C. .....218112 ...........217579 VIAMAR .............................456611 VIGLIENZONE ADRIATICA ...422242 ...........422320 o EUROPA o MEDITERRANEO o ALBANIA c Durazzo Servizio decadale tutto contenitori Agency Service Assistance o SIRIA c Lattakia/Tartous Servizio quindicinale RoRo full container General Cargo Heavy List I.M.S. 07-04 VALENCIA Sermar Line o TURCHIA c Antalya 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Ningbo/Qingdao/Quanzhou o DOMINICANA R. c Shanghai/Shekou/Shenzhen/Tianjin 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o HAITI 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Xiamen/Xingang/Yantian 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Gemlik 15-04 MARJESCO Sermar Line 15-04 MSC URUGUAY Le Navi Seaways 22-04 MSC MIRELLA Le Navi Seaways c Mersin 07-04 VALENCIA Sermar Line 15-04 BF IPANEMA Le Navi Seaways 19-04 MSC BROOKE Le Navi Seaways o MAR NERO o BULGARIA c Poti c Gibuti 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o ROMANIA 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o SUDAN c Constanza c Port Sudan c Jeddah 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o GIORDANIA c Aqaba 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o COREA SUD c Busan 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o HONG KONG c Hong Kong 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o INDONESIA c Djakarta/Semarang/Surabaya 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Laem Chabang/Penang/Port Klang 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o SINGAPORE c Singapore 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o THAILANDIA c Bangkok 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o VIETNAM o CIPRO c Ho Chi Minh c Limassol 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o OCEANO INDIANO o INDIA Servizio quindicinale RoRo full container General Cargo Heavy List I.M.S. Servizio settimanale Seamond 10-04 LOUISE BORCHARD Cosulich 16-04 MSC ANNAMARIA Le Navi Seaways 17-04 RUTH BORCHARD Cosulich 22-04 MSC ACCRA Le Navi Seaways 24-04 LOUISE BORCHARD Cosulich o GRECIA c Calcutta/Madras/Mumbay 07-04 BSLE STAR Intercontinental 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental c Nhava Sheva c Iraklion o YEMEN c Aden/Hodeidah Servizio settimanale RoRo full container General Cargo Heavy List I.M.S. 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 15-04 BF IPANEMA Le Navi Seaways 15-04 MSC URUGUAY Le Navi Seaways 16-04 MSC ANNAMARIA Le Navi Seaways 19-04 MSC BROOKE Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 22-04 MSC MIRELLA Le Navi Seaways 22-04 MSC ACCRA Le Navi Seaways 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o ARABICO/PERSICO o ARABIA SAUDITA c Salonicco 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental o BAHRAIN c Catania 23-04 Ro-Ro ESPRESSO RAVENNA Spedra 25-04 Ro-Ro ESPRESSO RAVENNA Spedra 27-04 Ro-Ro ESPRESSO CATANIA Spedra c Gioia Tauro 03-04 06-04 10-04 13-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways GRACE Le Navi Seaways MSC EDITH Le Navi Seaways GRACE Le Navi Seaways c Taranto Servizio feeder settimanale Spedra o SLOVENIA c Koper Servizio settimanale RoRo full container General Cargo Heavy List I.M.S. o SPAGNA c Barcellona/Valencia 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o OCEANO ATLANTICO o BELGIO c Anversa 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o DANIMARCA c Aarhus/Esbjerg 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o GERMANIA c Dammam 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 19-04 BSLE PACIFIC Intercontinental c Jubayl c Mina Sulman 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o EMIRATI ARABI c Abu Dhabi 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o PAKISTAN c Karachi/Port Qasim c Auckland/Napier/Nelson c Rotterdam c Port Chalmers/Tauranga/Timaru 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o OCEANO INDIANO 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental c Pireo c Ashdod/Haifa c Bandar Abbas/Bandar I. Khomeini o AUSTRALIA c Adelaide/Fremantle 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o NORD AMERICA o COSTA ATLANTICA o CANADA c Montreal/Toronto 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o STATI UNITI c Bremerhaven 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o GRAN BRETAGNA 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Felixstowe/Tilbury c Charleston/Miami c Baltimora/Boston 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o IRLANDA 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Cork 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c New York(Newark) 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o OLANDA c Norfolk 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Rotterdam 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o ASIA o MEDITERRANEO o ISRAELE c Ashdod/Haifa Servizio settimanale RoRo full container General Cargo Heavy List I.M.S. 10-04 LOUISE BORCHARD Cosulich 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 17-04 RUTH BORCHARD Cosulich 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 24-04 LOUISE BORCHARD Cosulich o LIBANO c Beirut Servizio settimanale Seamond 07-04 VALENCIA Sermar Line 16-04 MSC ANNAMARIA Le Navi Seaways 22-04 MSC ACCRA Le Navi Seaways 26-04 OLIVIA Seamond c Tiro Servizio quindicinale RoRo full container General Cargo Heavy List I.M.S. c Yanbu 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental o OMAN c Mina Qaboos 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Salalah 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental o QATAR c Doha 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental c Mesaieed 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental o OCEANO PACIFICO o CINA c Dalian/Huangpu/Nanjing 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Leixoes 12-04 RACHEL BORCHARD Gallozzi 15-04 CHARLOTTE BORCHARD Gallozzi 19-04 SARA BORCHARD Gallozzi o MEDITERRANEO o CIPRO 12-04 JUDITH BORCHARD Gallozzi 19-04 SARA BORCHARD Gallozzi 26-04 RACHEL BORCHARD Gallozzi o ISRAELE c Sharjah 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o IRAN c Kuwait City 12-04 EMILY BORCHARD Gallozzi 19-04 KATHERINE BORCHARD Gallozzi 26-04 LUCY BORCHARD Gallozzi o PORTOGALLO 12-04 JUDITH BORCHARD Gallozzi 19-04 SARA BORCHARD Gallozzi 26-04 RACHEL BORCHARD Gallozzi o GRECIA c Jebel Ali 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental c Dublino c Limassol 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Umm Qasr c Londra 12-04 RACHEL BORCHARD Gallozzi 15-04 CHARLOTTE BORCHARD Gallozzi 19-04 SARA BORCHARD Gallozzi o OLANDA c Dubai 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental o KUWAIT 12-04 RACHEL BORCHARD Gallozzi 15-04 CHARLOTTE BORCHARD Gallozzi 19-04 SARA BORCHARD Gallozzi c Brisbane/Melbourne/Sydney 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o GOLFO DEL MESSICO o MESSICO c Altamira 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways c Veracruz 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o STATI UNITI c Houston/New Orleans 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o CENTRO AMERICA o BAHAMAS c Freeport 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o BARBADOS c Bridgetown 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways Fax AMORUSO .........................241208 APICELLA ..........................253294 ASPED ...............................2583440 .........232765 AUTORI M. .........................230311 ...........226490 BOTTIGLIERO & FIGLI.........229429 ...........233912 BUCCI R.............................224194 ...........225984 DI MAURO .........................2574815 GALLOZZI ..........................2576615 .......5647609 GRIMALDI LINES................222751 HAMBURG SUD .................2758911 INTRAMAR.........................229125 ...........229124 MARISPED.........................226252 PACILEO ............................238061 TRANSWORLD ...................2581511 TRIMARCO F.LLI.................220155 ...........252519 o EUROPA o BELGIO c Cardiff/Liverpool 12-04 JUDITH BORCHARD Gallozzi 19-04 SARA BORCHARD Gallozzi 26-04 RACHEL BORCHARD Gallozzi o LIBANO c Beirut Servizio settimanale GRIMALDI GROUP 12-04 JUDITH BORCHARD Gallozzi 19-04 SARA BORCHARD Gallozzi 26-04 RACHEL BORCHARD Gallozzi o MALTA c La Valletta Grimaldi Lines il giovedì MN. COMMODORE MN. SALERNO EXPRESS o SIRIA c Lattakia/Tartous Servizio settimanale GRIMALDI GROUP 20-04 VENTO DI ALISEO Tarros 27-04 VENTO DI BORA Tarros 04-05 VENTO DI ALISEO Tarros o TURCHIA c Gemlik/Istanbul/Izmir 20-04 VENTO DI ALISEO Tarros 27-04 VENTO DI BORA Tarros 04-05 VENTO DI ALISEO Tarros c Mersin Servizio settimanale GRIMALDI GROUP 12-04 JUDITH BORCHARD Gallozzi 19-04 SARA BORCHARD Gallozzi 20-04 VENTO DI ALISEO Tarros 26-04 RACHEL BORCHARD Gallozzi 27-04 VENTO DI BORA Tarros 04-05 VENTO DI ALISEO Tarros o GOLFO ARABICO/PERSICO o ARABIA SAUDITA c Dammam 13-04 AL NOOF UASAC 20-04 HANJIN PORTLAND UASAC o BAHRAIN c Mina Sulman 13-04 AL NOOF UASAC 20-04 HANJIN PORTLAND UASAC o KUWAIT c Kuwait City 13-04 AL NOOF UASAC 20-04 HANJIN PORTLAND UASAC o QATAR c Doha 13-04 AL NOOF UASAC 20-04 HANJIN PORTLAND UASAC c Bremerhaven Tel. Fax o TRIESTE (040) o SALERNO (089) 12-04 EMILY BORCHARD Gallozzi 19-04 KATHERINE BORCHARD Gallozzi 26-04 LUCY BORCHARD Gallozzi o IRLANDA 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 20-04 BSLE PACIFIC Intercontinental o IRAQ c Dar es Salaam/Zanzibar 12-04 EMILY BORCHARD Gallozzi 19-04 KATHERINE BORCHARD Gallozzi 26-04 LUCY BORCHARD Gallozzi o GRAN BRETAGNA c Aarhus/Esbjerg 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o GERMANIA ANCHOR ............................84131 .............812112 ASCHERI............................821212 BERLINGIERI E...................853308 ...........623892 CAMPOSTANO GROUP .......84131 .............812112 CSA ...................................891217 ...........822691 DODERO & DODERO ..........813055 ...........813056 EURO ENTERPRISES..........828574 ...........810852 GASTALDI & C....................812588 ...........812588 LISEC ................................823916 ...........800655 MARITTIMA SPEDIZIONI ....821375 ...........821147 MEDMAR SAVONA .............8335303 REEFER TERMINAL ............28911 ...........2891560 ROGMAR ...........................821129 ROLANDI ...........................8489752 S.M.A.T. .............................821217 SAIDELLI ...........................823916 ...........800655 SAVONA TERMINAL AUTO ..821375 ...........821147 SAVOTRANS ......................811117 SGUERSO ..........................823902 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o OCEANIA o OCEANO PACIFICO o AUSTRALIA 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o NUOVA ZELANDA Operatori portuali c Mombasa c Anversa c Anversa 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o DANIMARCA o SAVONA (019) 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o TANZANIA Tel. c Alessandria Servizio settimanale GRIMALDI GROUP 12-04 JUDITH BORCHARD Gallozzi 19-04 SARA BORCHARD Gallozzi 20-04 VENTO DI ALISEO Tarros 26-04 RACHEL BORCHARD Gallozzi 27-04 VENTO DI BORA Tarros 04-05 VENTO DI ALISEO Tarros o LIBIA c Tripoli 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o OCEANO INDIANO o KENYA Operatori portuali 22-04 CCNI VADO LIGURE CSAV o AFRICA o MEDITERRANEO o EGITTO Grimaldi Lines il giovedì MN. COMMODORE MN. SALERNO EXPRESS c Benghazi/Khoms 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o GEORGIA 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o ASIA o MAR ROSSO o ARABIA SAUDITA c Callao c Port Said 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o MAR ROSSO o GIBUTI c Ilichevsk/Odessa c San Antonio 22-04 CCNI VADO LIGURE CSAV o COSTA DEL PACIFICO o PERU’ 07-04 VALENCIA Sermar Line o LIBIA c Burgas/Varna RADONICICH G. & Co. ........2525555 .......2525544 RO-RO TRANSHIP ..............630681 ...........638393 SAMER & CO. SHIPPING ....6702711 .....67027300 SANTI MIRCO ....................2589613 .......2589699 SCAMAR............................367300 SCHIAVON SHIPPING .........5385171 .......5385190 SERMAR LINE....................2573711 .........933288 SERNAVIMAR ....................2401111 SPEDITRANS .....................5382086 .......5334469 SPEDRA.............................937888 STE.MA.R. .........................930899 T & C .................................2712511 T.O. DELTA .........................300115 TARABOCHIA .....................305281 ...........309945 TECNOMAR .......................306881 .........3476292 TONOLO.............................925339 ...........931665 TOPIC ANT. ........................368188 TOROMARE .......................502843 TRENSADRIATICA ..............2609111 TRIMAR .............................362535 ...........361981 TRIPCOVICH.......................37991 ...........3799229 TRUMPY HUGO ..................5382482 .......2911930 UASAC ...............................2712658 .......2712522 o EUROPA o OCEANO ATLANTICO o BELGIO c Cartagena c Alessandria VALENCIA Sermar Line MSC URUGUAY Le Navi Seaways MARJESCO Sermar Line MSC MIRELLA Le Navi Seaways 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o UKRAINA 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 15-04 MARJESCO Sermar Line 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o ITALIA 22-04 CCNI VADO LIGURE CSAV o COSTA ATLANTICA o ARGENTINA Servizio decadale ro-ro/conts Grimaldi Group Napoli Servizio settimanale RoRo full container General Cargo Heavy List I.M.S. Servizio settimanale Seamond 07-04 VALENCIA Sermar Line 15-04 BF IPANEMA Le Navi Seaways 19-04 MSC BROOKE Le Navi Seaways 26-04 OLIVIA Seamond c Izmir c Novorossiysk c Pireo c Port au Prince 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o TRINIDAD e TOBAGO 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o AFRICA o MEDITERRANEO o EGITTO c Istanbul 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o RUSSIA 12-04 MSC EDITH Le Navi Seaways 19-04 MSC GIOVANNA Le Navi Seaways o SUD AMERICA o GOLFO DEL MESSICO o COLOMBIA c Port of Spain Servizio settimanale RoRo full container General Cargo Heavy List I.M.S. 15-04 MSC URUGUAY Le Navi Seaways 15-04 MARJESCO Sermar Line 22-04 MSC MIRELLA Le Navi Seaways 07-04 15-04 15-04 22-04 c Rio Haina Operatori portuali Tel. Fax A. BELLARDI & C. ..............5389577 .......5389576 ABSIRTOSPED ...................309309 ...........309945 A.I.O.M. .............................767665 A.M.A.A. ............................812711 ...........828112 ADRIATICA NAVIGAZIONE...781611 ...........781806 AG. MAR. MEDITERRANEA 6798711 .........370328 AG. MAR. RIUNITE .............303282 AGEMAR ............................363737 ...........638172 AGENCIES..........................5383720 .......5385589 AGESTAR ...........................3694611 .......5385661 ANDREI BEVILACQUA ........5317417 ANEK LINES.......................5286522 .......2419247 ANT TOPIC .........................3476365 ARCHIMEDE GRUDEN ........2515711 .......2515811 AZZURRA 90......................935333 BASSANI & SAMER ...........313987 BILLITZ SUCC. ...................37911 .............361819 BOS UMBERTO & Co..........710449 ...........710881 CAMBIASO & RISSO ..........300545 CAMPOSTANO GROUP .......930360 CAP. L. CATTARUZZA..........314826 CENTRAL SHIPPING AGENCY.............................931644 CMA CGM ITALY.................766276 .........3480578 CORBETTA .........................5055842 COSULICH F.LLI .................6797111 .........679777 CSAV .................................2500511 .......2500599 DAL BON & Co. ..................5381118 DEL CORNA & SCARDIGLI ..937088 DUODO ..............................5382422 ELMAR ..............................5040527 EVERGREEN ......................2411711 .......2411748 EXPRESS SHIPPING ...........5244886 FAVRET..............................8821102 .......2573522 GASTALDI & C....................67027370 ...67327373 GLOBAL MARITIME ............306976 .........3225262 GUSELLA ...........................936277 HELIOS SHIPPING AGENCY 3229988 .......3220825 INTERADRIA ......................2820978 INTERMARE VENICE ..........2528456 INTERTRANSIT ..................5321398 .......8620776 ITALIA MARITTIMA ............3180111 .......3180388 LE NAVI TRIESTE ...............6798711 .........370328 LLOYD TRIESTINO ..............3180111 LORAL SHIPPING ...............2621784 .......5349292 MARGEST ..........................5310620 .......5315514 MARITTIMA RAVENNATE ...3229083 MEDITERRANEA ................6798711 .........370328 MINOAN LINES ..................5041201 .......5041250 MINUCCI ............................5382631 .......5382503 MIXOS MIELE ....................305968 NAVIMAR ...........................365442 ...........365445 NOVA MAR.........................5322883 O. PENSO ..........................311027 OCEANIA ...........................5381312 ORION MARE .....................5380995 PARISI ...............................4193111 ...........44263 PATELA ..............................5200811 PEGASUS...........................3473091 PENSO...............................311027 PRIOGLIO T. .......................6728111 .......6728200 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o GRAN BRETAGNA c Felixstowe/Tilbury 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o IRLANDA c Cork 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o OLANDA c Rotterdam 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o MEDITERRANEO o SPAGNA c Barcellona/Valencia 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o GRECIA c Iraklion 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Pireo 09-04 13-04 16-04 17-04 17-04 24-04 MSC EDITH Le Navi Trieste BF IPANEMA Le Navi Trieste MSC GIOVANNA Le Navi Trieste MSC BROOKE Le Navi Trieste MSC URUGUAY Le Navi Trieste MSC MIRELLA Le Navi Trieste c Salonicco 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o ITALIA c Gioia Tauro 09-04 S. VINCENTE Le Navi Trieste 16-04 S. VINCENTE Le Navi Trieste o MAR NERO o BULGARIA c Burgas 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Varna 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste 17-04 MSC URUGUAY Le Navi Trieste 24-04 MSC MIRELLA Le Navi Trieste o GEORGIA c Poti 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste 17-04 MSC URUGUAY Le Navi Trieste 24-04 MSC MIRELLA Le Navi Trieste o ROMANIA c Constanza 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o RUSSIA c Novorossiysk 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste 17-04 MSC URUGUAY Le Navi Trieste 24-04 MSC MIRELLA Le Navi Trieste o UKRAINA c Ilichevsk 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste 17-04 MSC URUGUAY Le Navi Trieste 24-04 MSC MIRELLA Le Navi Trieste c Odessa 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste 32 Corriere dei Trasporti n.14 - 4 Aprile 2011 SAILING LIST o ASIA o MEDITERRANEO o ISRAELE c Ashdod/Haifa 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o TURCHIA c Antalya/Gemlik/Istanbul/Izmir 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Mersin 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 13-04 BF IPANEMA Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste 17-04 MSC BROOKE Le Navi Trieste o MAR ROSSO o ARABIA SAUDITA c Jeddah 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o GIORDANIA c Aqaba 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o YEMEN c Aden/Hodeidah 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o GOLFO ARABICO/PERSICO o ARABIA SAUDITA c Dammam 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o BAHRAIN c Mina Sulman 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o EMIRATI ARABI c Abu Dhabi/Dubai 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Jebel Ali/Sharjah 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o IRAN c Bandar Abbas/Bandar I. Khomeini 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o IRAQ c Umm Qasr 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o KUWAIT c Kuwait City 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o OMAN c Mina Qaboos 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o QATAR c Doha 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o OCEANO PACIFICO o CINA c Dalian/Huangpu/Nanjing/Ningbo 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 10-04 YM TAICHUNG Tarabochia 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Qingdao/Quanzhou 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Shanghai 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 10-04 YM TAICHUNG Tarabochia 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Shenzhen/Tianjin 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Xiamen/Xingang/Yantian 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Xiamen/Xingang 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o COREA SUD c Busan 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 10-04 YM TAICHUNG Tarabochia 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o HONG KONG c Hong Kong 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 10-04 YM TAICHUNG Tarabochia 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o OCEANO INDIANO o INDIA c Calcutta/Madras/Nhava Sheva 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o PAKISTAN c Karachi/Port Qasim o SINGAPORE c Singapore 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o THAILANDIA c Bangkok 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o VIETNAM c Ho Chi Minh 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o OCEANIA o AUSTRALIA c Adelaide/Brisbane/Fremantle/Melbourne 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Sydney 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o NUOVA ZELANDA c Auckland/Napier 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Nelson/Port Chalmers 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Tauranga/Timaru 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o NORD AMERICA o COSTA ATLANTICA o CANADA c Montreal/Toronto 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o STATI UNITI c Baltimora/Boston/Charleston/Miami 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c New York/Norfolk 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o GOLFO DEL MESSICO o MESSICO c Altamira/Veracruz 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o STATI UNITI c Houston/New Orleans 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o CENTRO AMERICA o BAHAMAS c Freeport 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o BARBADOS 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o GRAN BRETAGNA c Port au Prince c Felixstowe/Tilbury 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o IRLANDA c Port of Spain 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o AFRICA o MEDITERRANEO o EGITTO c Cork 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o ITALIA c Alessandria c Bari MSC EDITH Le Navi Trieste BF IPANEMA Le Navi Trieste MSC GIOVANNA Le Navi Trieste MSC BROOKE Le Navi Trieste Servizio settimanale ADRIATICA DI NAVIGAZIONE c Catania c Port Said c Benghazi/Khoms c Port Sudan 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o OCEANO INDIANO o KENYA 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o TANZANIA c Corfù 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Iraklion c Igoumenitsa/Patrasso Tel. Fax ADRIAMAR ........................2411558 .......2411586 ADRIATICA NAVIGAZIONE...781611 ...........781806 09-04 VALENCIA Sermar Line 13-04 MSC ANNAMARIA Le Navi Veneto 19-04 MSC ACCRA Le Navi Veneto c Tartous 09-04 VALENCIA Sermar Line o TURCHIA c Antalya 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Gemlik 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 16-04 MARJESCO Sermar Line 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Istanbul 16-04 MARJESCO Sermar Line 19-04 MSC URUGUAY Le Navi Veneto 26-04 MSC MIRELLA Le Navi Veneto c Izmir 09-04 VALENCIA Sermar Line 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 16-04 MARJESCO Sermar Line 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Mersin 09-04 VALENCIA Sermar Line 16-04 BF IPANEMA Le Navi Veneto 20-04 MSC BROOKE Le Navi Veneto o MAR NERO o BULGARIA c Burgas 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Varna 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 19-04 MSC URUGUAY Le Navi Veneto 26-04 MSC MIRELLA Le Navi Veneto o GEORGIA c Poti 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 19-04 MSC URUGUAY Le Navi Veneto 26-04 MSC MIRELLA Le Navi Veneto o ROMANIA c Constanza 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o RUSSIA c Novorossiysk 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 19-04 MSC URUGUAY Le Navi Veneto 26-04 MSC MIRELLA Le Navi Veneto o UKRAINA c Ilichevsk 10-04 17-04 19-04 26-04 MSC EDITH Le Navi Veneto MSC GIOVANNA Le Navi Veneto MSC URUGUAY Le Navi Veneto MSC MIRELLA Le Navi Veneto c Odessa 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto (da Porto Marghera) 14-04 ADAM ASNYK Tripcovich 18-04 WLADYSLAV ORKAN Tripcovich c Aqaba c Zanzibar Operatori portuali c Lattakia c Limassol Grimaldi Lines lunedì venerdì MN. OLYMPIA PALACE MN. EUROPA PALACE o VENEZIA (041) 09-04 VALENCIA Sermar Line 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o SIRIA 07-04 BSLE STAR Radonicich 20-04 BSLE PACIFIC Radonicich o GIORDANIA c Dar es Salaam/Tanga 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Beirut 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o MEDITERRANEO o CIPRO 11-04 LOUISE BORCHARD F.lli Cosulich 13-04 MSC ANNAMARIA Le Navi Veneto 18-04 RUTH BORCHARD F.lli Cosulich 19-04 MSC ACCRA Le Navi Veneto 25-04 LOUISE BORCHARD F.lli Cosulich o GRECIA c Mombasa c Ashdod/Haifa 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 11-04 LOUISE BORCHARD F.lli Cosulich 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 18-04 RUTH BORCHARD F.lli Cosulich 25-04 LOUISE BORCHARD F.lli Cosulich o LIBANO c Jeddah c Barcellona/Valencia c Gibuti c Salonicco 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 16-04 MARJESCO Sermar Line 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o ISRAELE c Rotterdam 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o SPAGNA 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o SUDAN MSC ANNAMARIA Le Navi Veneto BF IPANEMA Le Navi Veneto MSC GIOVANNA Le Navi Veneto MSC ACCRA Le Navi Veneto MSC URUGUAY Le Navi Veneto MSC BROOKE Le Navi Veneto MSC MIRELLA Le Navi Veneto c Gioia Tauro 07-04 GRACE Le Navi Veneto 14-04 GRACE Le Navi Veneto o OLANDA 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o MAR ROSSO o GIBUTI 13-04 16-04 17-04 19-04 19-04 20-04 26-04 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o ASIA o MAR ROSSO o ARABIA SAUDITA Servizio settimanale ADRIATICA DI NAVIGAZIONE 10-04 YM TAICHUNG Tarabochia o LIBIA c Djakarta/Semarang/Surabaya c Laem Chabang/Penang/Port Klang c Bremerhaven 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o TRINIDAD e TOBAGO 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste c Aarhus/Esbjerg 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o GERMANIA c Rio Haina 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o HAITI 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o INDONESIA 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o MALAYSIA c Anversa 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o DANIMARCA c Bridgetown 09-04 MSC EDITH Le Navi Trieste 16-04 MSC GIOVANNA Le Navi Trieste o DOMINICANA R. 09-04 13-04 16-04 17-04 ADRIATIC SEA SHIPPING....2712670 .......2712580 AGENCIES..........................5383720 .......5385589 AGESTAR ...........................3694611 .......5385661 ANCHOR ............................930360 ...........936391 ANEK LINES ITALIA ...........5286522 .......2419247 ARCHIMEDE GRUDEN ........2515711 .......2515811 AZZURRA 90......................935333 BASSANI ...........................2727810 .......2775064 A. BELLARDI & C. ..............5389577 .......5389576 BEVILACQUA......................5317417 BOS UMBERTO & C............710933 ...........710881 CAMPOSTANO GROUP .......930360 CATTARUZZA SHIPPING .....921620 ...........928447 CENTRAL SHIPPING AGENCY.............................931644 CMA CGM ITALY.................3697111 .....36971205 CORBETTA .........................5055842 COSULICH F.LLI .................5098011 .......5098050 CSAV .................................2500511 .......2500599 DAL BON & Co. ..................5381118 DUODO ..............................2911911 ELMAR ..............................5040527 EURO AGENCY ...................5041201 EVERGREEN .....................5384712 .......5381308 EXPRESS SHIPPING ...........5244886 FAVRET..............................8821102 .......8620776 FR .....................................5382215 GASTALDI & C....................239171 ...........972998 GUSELLA ...........................936277 INTERMARE.......................2528456 INTERTRANSIT ..................5321398 .......5321629 LE NAVI VENETO ................2500911 .......2500987 LORAL SHIPPING ...............2621784 .......5349292 MAERSK ITALIA .................5040430 .........989543 MARITTIMA RAVENNATE ...5040827 .......5058246 MARGEST ..........................5310620 .......5315514 MAROSI SERVICE ..............5382143 .........922841 MINOAN LINES ..................5041211 .......5041250 MINUCCI ............................5382631 .......5382503 NOVA MAR.........................5322833 OCEANIA ...........................5381312 ORION MARE .....................5380995 PATELLA ............................5206763 RADONICICH......................2525555 .......2525544 SADOP...............................920319 SAN GIORGIO.....................5090844 SANTI MIRCO ....................2589613 .......2589699 SCHIAVON SHIPPING .........5385171 .......5385190 SERMAR LINE....................2573711 .........933288 SERNAVIMAR ....................2401111 SERVIZI PORTUALI .............5383136 .......5383145 SONINO .............................5385066 .......5384970 SPEDITRANS .....................5382086 .......5334469 SPEDRA.............................937888 STE.MA.R. .........................930364 STRANIERO .......................950143 TEAM SHIPPING AGENCY...2609011 T & C .................................2712511 TONOLO.............................925339 ...........931665 TOROMARE .......................5020843 TRANSADRIATICA ..............2609111 TRIPCOVICH.......................2620011 .......2620099 TRUMPY HUGO ..................5382482 .......2911930 U. DEL CORNA & SCARDIGLI .....................937088 UASAC ...............................2412658 .....19572913 ZIM ITALIA .........................266411 ...............2669 o EUROPA o MEDITERRANEO o BELGIO Grimaldi Lines lunedì venerdì MN. OLYMPIA PALACE MN. EUROPA PALACE c Pireo 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto c Yanbu 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o YEMEN c Aden/Hodeidah 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o GOLFO ARABICO/PERSICO o ARABIA SAUDITA c Dammam 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 20-04 BSLE PACIFIC Radonicich 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o EMIRATI ARABI c Abu Dhabi 07-04 10-04 17-04 20-04 BSLE STAR Radonicich MSC EDITH Le Navi Veneto MSC GIOVANNA Le Navi Veneto BSLE PACIFIC Radonicich c Dubai 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Jebel Ali 07-04 BSLE STAR Radonicich 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 20-04 BSLE PACIFIC Radonicich c Sharjah 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o IRAN c Bandar Abbas/Bandar I. Khomeini 07-04 BSLE STAR Radonicich 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 20-04 BSLE PACIFIC Radonicich o IRAQ c Umm Qasr 07-04 BSLE STAR Radonicich 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 20-04 BSLE PACIFIC Radonicich o KUWAIT c Kuwait City 07-04 BSLE STAR Radonicich 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 20-04 BSLE PACIFIC Radonicich o OMAN c Mina Qaboos 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Salalah 20-04 BSLE PACIFIC Radonicich o QATAR c Doha 07-04 10-04 17-04 20-04 BSLE STAR Radonicich MSC EDITH Le Navi Veneto MSC GIOVANNA Le Navi Veneto BSLE PACIFIC Radonicich c Mesaieed/Ras Laffan 07-04 BSLE STAR Radonicich o OCEANO PACIFICO o CINA c Mumbay 07-04 BSLE STAR Radonicich 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 20-04 BSLE PACIFIC Radonicich (da Porto Marghera) 14-04 ADAM ASNYK Tripcovich 18-04 WLADYSLAV ORKAN Tripcovich c Marmugao/Nhava Sheva 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o PAKISTAN c Karachi/Port Qasim 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o OCEANIA o OCEANO PACIFICO o AUSTRALIA c Adelaide/Brisbane/Fremantle 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Melbourne/Sydney 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o NUOVA ZELANDA c Auckland/Napier 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Nelson/Port Chalmers 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Tauranga/Timaru 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o NORD AMERICA o COSTA ATLANTICA o CANADA c Halifax/Montreal/Toronto 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o STATI UNITI c Baltimora/Boston 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Charleston/Miami/New York/Norfolk 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o GOLFO DEL MESSICO o MESSICO c Huangpu/Nanjing 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o STATI UNITI 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto (da Porto Marghera) 18-04 WLADYSLAV ORKAN Tripcovich 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Ningbo 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 11-04 YM TAICHUNG Adriatic Sea Ship. 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Qingdao/Quanzhou 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Shanghai 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 11-04 YM TAICHUNG Adriatic Sea Ship. 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto (da Porto Marghera) 14-04 ADAM ASNYK Tripcovich 18-04 WLADYSLAV ORKAN Tripcovich c Shenzhen/Tianjin/Xiamen 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Xingang 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto (da Porto Marghera) 14-04 ADAM ASNYK Tripcovich 18-04 WLADYSLAV ORKAN Tripcovich c Yantian 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o COREA SUD c Busan 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 11-04 YM TAICHUNG Adriatic Sea Ship. 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o HONG KONG c Hong Kong 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 11-04 YM TAICHUNG Adriatic Sea Ship. 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o INDONESIA c Djakarta/Semarang/Surabaya 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o MALAYSIA c Altamira/Veracruz c Houston/New Orleans 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o CENTRO AMERICA o BAHAMAS c Freeport 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o BARBADOS c Bridgetown 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o DOMINICANA R. c Rio Haina 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o HAITI c Port au Prince 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o TRINIDAD e TOBAGO c Port of Spain 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o AFRICA o MEDITERRANEO o EGITTO c Alessandria Servizio convenzionale e RoRoTonolo 09-04 VALENCIA Sermar Line 16-04 BF IPANEMA Le Navi Veneto 20-04 MSC BROOKE Le Navi Veneto c Port Said 09-04 VALENCIA Sermar Line 11-04 YM TAICHUNG Adriatic Sea Ship. o LIBIA c Benghazi c Laem Chabang/Penang/Port Klang 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o MAR ROSSO o GIBUTI c Singapore 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o SUDAN 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o SINGAPORE 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto (da Porto Marghera) 14-04 ADAM ASNYK Tripcovich 18-04 WLADYSLAV ORKAN Tripcovich o THAILANDIA c Bangkok 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o VIETNAM c Mina Sulman 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto c Calcutta/Cochin/Madras 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto c Dalian c Jubail 07-04 BSLE STAR Radonicich 20-04 BSLE PACIFIC Radonicich o BAHRAIN o OCEANO INDIANO o INDIA c Ho Chi Minh c Gibuti c Port Sudan 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o OCEANO INDIANO o KENYA c Mombasa 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto o TANZANIA c Dar es Salaam/Tanga/Zanzibar 10-04 MSC EDITH Le Navi Veneto 17-04 MSC GIOVANNA Le Navi Veneto PARTENZE CROCIERE dal 05/04 al 11/04 MSC CROCIERE 05-04-11 Msc Melody 12 gg - Civitavecchia, Nauplia, Yalta (Ucraina), Odessa, Istanbul, Messina, Sorrento partenza da Genova 09-04-11 Msc Magnifica 8 gg - Bari, Katakolon/Olimpia, Izmir, Istanbul, Dubrovnik partenza da Venezia 10-04-11 Msc Splendida 8 gg - Napoli, Palermo, Palma di Mallorca, Barcellona, Marsiglia partenza da Genova, Napoli e Palermo 11-04-11 Msc Splendida 8 gg - Palermo, Palma di Mallorca, Barcellona, Marsiglia, Genova partenza da Napoli e Palermo COSTA CROCIERE 05-04-11 Costa Mediterranea 16 gg - Isola Catalina, Tortola, Antigua, Barbados, Funchal (Madeira), Barcellona partenza da La Romana 07-04-11 Costa Fortuna 5 gg - Bari, Corfù, Dubrovnik partenza da Venezia 08-04-11 Costa Magica 8 gg - Civitavecchia, Palermo, Cagliari, Palma di Mallorca, Barcellona, Marsiglia partenza da Savona e Civitavecchia 11-04-11 Costa Concordia 7 gg - Barcellona, Palma di Mallorca, La Valletta, Palermo partenza da Savona 09-04-11 Costa Luminosa 4 gg - Barcellona, Ajaccio partenza da Savona 11-04-11 Costa Fortuna 8 gg - Bari, Katakolon/Olimpia, Santorini, Rodi, Dubrovnik partenza da Venezia e Bari 09-04-11 Costa Classica 15 gg - Kuantan, Laem Chabang, Ko Samui, Singapore, Port Klang (Malesia), Phuket, Langkawi, Penang, Malacca partenza da Singapore 11-04-11 Costa Concordia 8 gg - Barcellona, Palma di Mallorca, La Valletta, Palermo, Civitavecchia partenza da Savona 10-04-11 Costa Serena 8 gg - Napoli, Catania, Palma di Mallorca, Barcellona, Marsiglia partenza da Savona, Napoli e Catania CARNIVAL 10-04-11 Costa Allegra 12 gg - Bari, Katakolon/Olimpia, Santorini, Smirne, Istanbul, Volos, Pireo/Atene, Spalato partenza da Venezia e Bari 10-04-11 Costa Magica 8 gg - Cagliari, Palma di Mallorca, Barcellona, Marsiglia, Savona, Civitavecchia partenza da Palermo 11-04-11 Costa Magica 8 gg - Palma di Mallorca, Barcellona, Marsiglia, Savona, Civitavecchia, Palermo partenza da Cagliari 07-04-11 Carnival Triumph 5 gg – da New Orleans a Cozumel 08-04-11 Carnival Immagination 4 gg – da Miami a Nassau 08-04-11 Carnival Paradise 4 gg –gg da Los Angeles a Enseada 09-04-11 Carnival Dream 8 gg - Nassau, St. Thomas, Philipsburg (St.Maarten) partenza da Port Canaveral 09-04-11 Carnival Inspiration 6 gg – Gran Cayman, Cozumel partenza da Tampa 09-04-11 Carnival Fantasy 6 gg – Progreso, Cozumel partenza da Mobile 09-04-11 Carnival Liberty 11 gg - Cozumel, Grand Cayman, Ocho Rios partenza da Miami 09-04-11 Carnival Destiny 6 gg - Ocho Rios, Grand Cayman partenza da Miami 09-04-11 Carnival Freedom 9 gg - Cozumel, Puerto Limon (Costa Rica), Colon, Panama partenza da Ft. Lauderdale 10-04-11 Carnival Splendor 8 gg - Puerto Vallarta, Mazatlan/Mexico, Cabo San Lucas parteza da Los Angeles 10-04-11 Carnival Legend 8 gg - Grand Cayman, Cozumel, Belize, Isla Roatan partenza da Tampa 10-04-11 Carnival Spirit 13 gg - Hilo, Kona (Hawaii), Nawillwili/Kauai, Kahului/Maui, Honolulu, Oahu partenza da Ensenada 10-04-11 Carnival Victory 8 gg - St. Thomas, Dominica, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Kitts partenza da San Juan 10-04-11 Carnival Glory 8 gg - Grand Cayman, Isla Roatan, Belize, Cozumel partenza da Miami 10-04-11 Carnival Pride 8 gg - Port Canaveral, Nassau, Freeport partenza da Baltimora 10-04-11 Carnival Conquest 8 gg - Montego Bay, Grand Cayman, Cozumel partenza da Galveston 11-04-11 Carnival Ecstasy 6 gg – Progreso, Cozumel partenza da Galveston 10-04-11 Carnival Splendor 8 gg - Puerto Vallarta, Mazatlan/Mexico, Cabo San Lucas partenza da Los Angeles 11-04-11 Carnival Paradise 5 gg – Catalina, Enseada partenza da Los Angeles 10-04-11 Carnival Glory 8 gg - Half Moon Cay, St. Thomas, San Juan, Grand Turks partenza da Miami 11-04-11 Carnival Triumph 6 gg – Progreso, Cozumel partenza da New Orleans 11-04-11 Carnival Immagination 5 gg – Key West, Cozumel partenza da Miami LOUIS CRUISE LINE 07-04-11 Coral Katakolon/Olimpia, Santorini, Istanbul, Mykonos, Pireo/Atene, Messina, Marsiglia partenza da Genova 09-04-11 Orient Queen 8 gg - Marsiglia, Palma di Mallorca, Almeria, Malaga, Tangeri, Ibiza, Barcellona partenza da Genova PULLMANTUR 05-04-11 Sovereign 8 gg - Napoli, La Goulette (Tunisia), Barcellona, Villefranche, Livorno partenza da Civitavecchia ROYAL CARIBBEAN 05-04-11 Mariner of Seas 13 gg - Napoli, Pireo/Atene, Haifa, Ashdod/Israele, Rodi, Kusadasi, Chania (Souda) partenza da Civitavecchia