- Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
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LA CASELLA DI P.E.C. Posta Elettronica Certificata OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ISCRITTI E’ OFFERTA GRATUITAMENTE DALL’ORDINE ANCHE PER CHI LA DEVE RINNOVARE Gennaio-Febbraio 2015 numero 1 Consiglio dell’Ordine Commissione Odontoiatria Presidente: Gianfranco Lima Presidente: Ernesto Guarneri Vice Presidente: Fabrizio Mauri Componenti: Gianluca Manara Pierangelo Savoldi Manlio Troletti Ernestino Zanardelli Segretario: Aldo Pani Tesoriere: Fabio Angelo Priori Consiglieri: Marco Agosti Giuseppe Carnevale Nerino Carniti Francesco Crea Silvia Firetto Ernesto Guarneri Gianluca Manara Maria Assunta Mariconti Filippo Marsella Giorgio Medagliani Marco Quinzani Pierangelo Savoldi Pietro Enrico Signorini Revisori dei Conti Effettivi Presidente: Gianmario Corbani Componenti: Alessandro Lena Marco Loffi Supplente Anna Maria Bozzetti Comitato di Redazione Gianfranco Lima Ernesto Guarneri Aldo Pani Fabio Angelo Priori Via Palestro 66, 26100 Cremona Telefono 0372 35224 - Fax 0372 27368 E-mail [email protected] PEC: [email protected] www.omedcr.it In copertina: “Bagni pubblici al Po.” Una volta il Po era un po’ il “mare di Cremona”. Durante la prima guerra mondiale vi avevano costruito anche le prima Colonie Padane, che sostituivano l’invio alle colonie marine nel clima di paura degli eventi bellici. Da notare le donne che camminano sullo “spiaggione” con l’ombrello per il sole e completamente vestite. Collezione Dott. Giovanni Fasani Sommario Attività culturali − − − − − − − − − − − Pag 3 Pag 8 Eventi in provincia Eventi fuori provincia Scadenza Corsi FAD FNOMCeO Corsi gratuiti FAD FNOMCeO “EBOLA” e “Piano Nazionale Esiti (PNE)” Progetti di formazione a distanza ECM Corso FAD “Applicazioni della genomica in sanità pubblica - evidenze ed indicazioni per un uso appropriato dei test genetici nella pratica clinica” Corso FAD “Obblighi formativi sui rischi derivanti dalla gestione dei rifiuti sanitari (DPR 254/03)” Bando di Concorso Premio Nazionale “Nottola Mario Luzi” - Il Dolore non necessario Progetto di prevenzione primaria della Malattia di Alzheimer Certificazione triennio 2011-2013 Certificato assolvimento obbligo formativo per il triennio 2011/2013 Vita dell’Ordine − Rinnovo Organi Istituzionali Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli − − − − − − − − − − − − − − − − − Odontoiatri di Cremona - Triennio 2015/2017 D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 Le Commissioni e gli incarichi del Consiglio - Triennio 2015/2017 Orario di apertura degli Uffici Variazioni Albi Problemi inerenti l’esercizio dell’attività Odontoiatrica Direttori Sanitari - comunicazioni all’Ordine Legge 11 agosto 2014, n. 114, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza Amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” Feder. S. P. e V. Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove Regione Lombardia ElencoGialle.it - Attenti a non abboccare! Comunicato AMAMI Tariffe minime, per la CCEPS rimane l’obbligo di rispetto del decoro professionale Istituzione Albo Speciale delle Società tra Professionisti STP ASSIMEDICI - Convenzione Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici disponibili per sostituzioni PEC - Posta Elettronica Certificata Modulo di autorizzazione aggiornamento recapiti personali Privacy paziente Leggi e decreti Pag − F.N.O.M.C.eO.: • FNOMCeO: “Salviamo la Formazione Medica” • Consiglio Nazionale FNOMCeO Roma, 5 e 6 dicembre 2014 - Mozione del Consiglio Nazionale - Salviamo la Formazione Medica Esercizio abusivo Delibera ANAC n. 149 del 22 dicembre 2014 - Interpretazione e applicazione del Decreto Legislativo n. 39/13 nel settore sanitario • Medici competenti - Istanze di interpello presentate dalla Federazione - risposte della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali • Decreto 14 novembre 2014 - Revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco • • 21 • • • • • quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti Corte di Cassazione civile sentenze n. 26991/14 e n. 27017/14 - No al pagamento IRAP per i medici convenzionati con il SSN che si avvalgono delle prestazioni di un dipendente con mansioni di segreteria Istituzione dell’Elenco dei Medici Fiduciari di ANAS S.p.A. Pubblicazione nell’Albo dei titoli di specializzazione Dispositivi interspinosi di tipo dinamico Un SMS per migliorare l’aderenza terapeutica − REGIONE LOMBARDIA: • Comunicazioni AIFA-EMA − Articoli tratti da “IL SOLE 24 ORE SANITA’” • Il ricoverato va “custodito” • Le colpe del primario “non informato” • Paziente suicida, medici salvi • Quel dovere di “trasferire” • Senza certezze, niente condanne • L’incompetente non ha colpe • Pensionati, stop agli incarichi • Trasferimento bis non fu mobbing • Studi MMG, con la segretaria non scatta l’IRAP • Rimborsabile il generico Ue − Articoli a cura del Prof. Marco Perelli Ercolini − Privacy, mai sui social dal Pc che gestisce scheda assistito Pag 40 Occasioni di lavoro Pag 46 Medici e Sport Pag 49 Previdenza e Assistenza E.N.P.A.M. − Relazione Consiglio Nazionale ENPAM 29 novembre 2014 − Medici pensionati organizzano una Class Action contro l’aumento della Quota B ENPAM − Riduzione del tasso di interesse − Domiciliazione bancaria 2015 − Nuova Polizza Sanitaria O.N.A.O.S.I. − Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti − ONAOSI - Piano annuale degli interventi 2014/2015 − Contributo volontario rinnovo quota anno 2015 - scadenza 31 marzo 2015 Ricevimento bollettino MAV − Scadenza delle domande Attività culturali 3 Eventi in provincia Eventi fuori provincia • La Società Filodrammatica Cremonese, nell’ambito de “Il Filo Diretto”, organizza un ciclo di incontri “UN FILO DI ...SALUTE 3 - Gli specialisti informano e rispondono al pubblico” che si terranno alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze Circolo Filodrammatici - Piazza Filodrammatici 2 - Cremona con il seguente calendario: − 19 febbraio 2015 - “CONOSCERE E’ PREVENIRE” - Dott. Lupi Pierluigi − 5 marzo 2015 - “RISCHI E BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA CON L’AVANZARE DELL’ETA’” - Dott. Bozzetti Giovanni − 19 marzo 2015 - “LE CEFALEE” - Dott.ssa Torelli Paola − 2 aprile 2015 - “IL TUMORE ALLA TIROIDE: QUANDO UN’ECOGRAFIA PUO’ SALVARE UNA VITA” - Dott. Folzani Stefano − 16 aprile 2015 - “PATOLOGIE TIROIDEE: IPOFUNZIONE E IPERFUNZIONE. INTERFERENZE CON I FARMACI” - Prof. Vescovi Pierpaolo − 30 aprile 2015 - “PIANETA CANI” - Dott.ssa Mori Laura − 14 maggio 2015 - “PROBLEMATICHE CHIRURGICHE INERENTI I BAMBINI” Dott. De Vincentia Carlo Per informazioni: Circolo Filodrammatici - Cremona Tel. 0372 21519 Società Filodrammatica Cremonese Dott. Giorgio Mantovani 349 8099121 Dott. Alberto Consolandi 339 6253236 Dott. Gianvito Chirico 348 7310796 • Il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano Bicocca ha programmato per i mesi di febbraio – aprile 2015 la prima edizione del Corso “MALPRACTICE: PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE! “SE ME LO DICEVI PRIMA….” – Idee, strategie, esercizi, chiavi di lettura sistematiche proposte ai medici per muoversi con maggior sicurezza nel periglioso mondo della sanità”. Il corso si articolerà in tre mezze giornate formative e in una giornata intera per un totale di 20 ore. Date: 11 febbraio 2015, 4 marzo 2015, 25 marzo 2015 e 18 aprile 2015. Per informazioni: Sezione Counselling Centro Milanese Terapia della Famiglia - Via Leopardi 19 - Milano www.cmtf.it www.cmscm.it www.counselling.mediazione.it • L’A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona organizza un Convegno dal titolo “MALATTIE RARE” che si terrà il 3 marzo 2015 presso l’Aula Magna “M. Carutti” del Presidio Ospedaliero Cremonese. Il corso è in fase di accreditamento ECM. Per iscrizioni: Servizio Formazione e Aggiornamento, Presidio Ospedaliero di Cremona, Viale Concordia 1 Tel. 0372 405185 - fax 0372 405543, e-mail: [email protected] www.ospedale.cremona.it • L’Istituto di Analisi Immaginativa – Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia e l’Istituto Rorschach Forense – Associazione Italiana di Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense hanno attivato a Cremona un Corso di “ALTA FORMAZIONE PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH NEGLI AMBITI CLINICO E FORENSE”. Per informazioni: Segreteria dell’I.A.I. - Via Dante 209 - Cremona Tel. 0372 457495 e-mail: [email protected] www.scuolaiai.it • La Fondazione Together To Go Onlus, in collaborazione con la Fondazione Mariani e il Feuerstein Institute, oragnizza “IL WORKSHOP DI FORMAZIONE - LPAD CLASSIC 2° LIVELLO” che si terrà a Milano presso la sede di TOG in Viale Famagosta 75/A dal 23 febbraio al 2 marzo 2015. Sono previsti crediti ECM. Per informazioni: Fondazione Together To Go Onlus Tel. 02 36708909 - fax 02 36708924 e-mail: [email protected] www.togethertogo.org • Dal 27 febbraio al 1° marzo 2015 si terrà presso l’Hotel Centergross (Bentivoglio, Bologna) il 18° Congresso Internazionale di “MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA SIES – VALET”. Sono stati assegnati 4 crediti ECM. Segreteria organizzativa: Valet - Via dei Fornaciai 29/B - Bologna Tel. 051 6388334 - fax 051 326840 e-mail: [email protected] www.valet.it • L’Associazione Flebologica Italiana organizza un Simposio Nazionale AFI che si terrà nei giorni 27 e 28 marzo 2015 a Bologna. Evento in fase di accreditamento. Segreteria organizzativa: Valet CPMA - Via dei Fornaciai 29/B - Bologna Tel. 051 6388334 - fax 051 326840 e-mail: [email protected] [email protected] 4 Attività culturali • Si segnalano due Corsi ECM che si svolgeranno a Salice Terme (PV): − “TATUAGGI E DEPILAZIONI: NUOVI PROBLEMI PER IL MEDICO”, 28-29 marzo 2015; − “STRESS LAVORO CORRELATO”, 11-12 aprile 2015 Per informazioni: e-mail: [email protected] • In occasione della Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica, prevista per il 10 aprile 2015, l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (A.I.O.T.) promuove il progetto: “STIAMO BENE … NATURALMENTE!”. Per informazioni: A.I.O.T. Milano Tel. 02 89072755 e-mail: [email protected] • L’Italian Academy Wound Care IAWC – Scuola Superiore Nazionale per la cura delle ferite difficili ed ulcere cutanee, con sede al Polo Universitario di Asti, organizza un Corso teorico pratico ECM “GESTIONE INTEGRATA MEDICOINFERMIERISTICA NELLA CURA DELLE FERITE DIFFICILI E DELLE ULCERE CUTANEE – DALL’AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE ALLO SPECIALISTA: IL PERCORSO INTELLIGENTE” che si terrà l’11 aprile 2015 presso il Polo Universitario di Asti. Segreteria organizzativa: Equipe-Service S.r.l. Tel. 339 6861223 - fax 0141 538597 e-mail: [email protected] • Il 15 maggio 2015 si svolgerà a Bologna presso il Royal Hotel Carlton un Convegno sul tema “LE NUOVE FRONTIERE: DALLA PROCREAZIONE ASSISTITA ETEROLOGA ALLA GENETICA NELLA DIAGNOSI PRENATALE”. L’evento è in corso di accreditamento ECM. Segreteria organizzativa: Gynepro Educational - Bologna Tel. 051 223260 - fax 051 222101 e-mail: [email protected] www.gynepro.it Scadenza Corsi FAD FNOMCeO Corso “AUDIT CLINICO” 2014 (riedizione) scadenza 9 marzo 2015 modalità on-line e residenziale - 12 crediti ECM Corso “IL DOLORE: RICONOSCIMENTO, VALUTAZIONE E GESTIONE” scadenza 21 giugno 2015 modalità on-line e residenziale - 20 crediti ECM Corso “GOVERNO CLINICO: INNOVAZIONI, MONITORAGGIO PERFORMANCE CLINICHE, FORMAZIONE” (riedizione) scadenza 14 luglio 2015 modalità fax, on-line e residenziale - 20 crediti ECM Corso “SALUTE E AMBIENTE: ARIA, ACQUA E ALIMENTAZIONE” scadenza 17 ottobre 2015 modalità on-line e residenziale - 15 crediti ECM Corso “PROGRAMMA NAZIONALE VALUTAZIONE ESITI: COME INTERPRETARE E USARE I DATI” scadenza 29 novembre 2015 modalità on-line - 12 crediti ECM Corso “EBOLA” scadenza 7 dicembre 2015 modalità on-line - 5 crediti ECM Per partecipare (in modalità on line) occorre collegarsi al portale della FNOMCeO (www.fnomceo.it) e seguire le istruzioni. Corsi gratuiti FAD FNOMCeO “EBOLA” e “Piano Nazionale Esiti (PNE)” Ebola, lo stato dell’arte A partire da lunedì 8 dicembre 2014, medici, odontoiatri, infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari hanno uno strumento in più per fronteggiare eventuali casi di Ebola. Si tratta di un corso di formazione a distanza sviluppato nell’ambito del progetto di ricerca europeo TELL ME, che si occupa di comunicazione del rischio in caso di epidemie. Il corso, approvato per i contenuti scientifici dagli esperti dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) di Stoccolma e dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, eroga 5 crediti ECM. Attivo sulla piattaforma Fadinmed, comprende un dossier aggiornato alle ultime evidenze emerse su Ebola, offre informazioni sulla malattia, sulla trasmissione, sui problemi nei Paesi europei, sulla prevenzione, sulla terapia, sulla gestione e sulle modalità di comunicazione. Sono previsti inoltre tre casi pratici di studio che consentono a medici e infermieri di applicare le conoscenze acquisite. Termine ultimo di partecipazione: 7 dicembre 2015. Attività culturali Un nuovo Piano Nazionale Esitei (PNE) Visto il grande successo (oltre 65.000 partecipanti) avuto dal primo corso di formazione a distanza sul Programma Nazionale Esiti (PNE) di Agenas, FNOMCeO rinnova l’impegno a promuovere e diffondere uno strumento formativo a distanza per la corretta acquisizione e gestione dei dati al fine di migliorare la qualità e l’efficienza delle organizzazioni e delle cure. Viene quindi proposto un nuovo corso centrato sull’utilizzo del nuovo sito del PNE dal titolo “Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati”. Tra gli obiettivi del corso ci sono la conoscenza del sito PNE e la capacità di trovare i dati voluti, l’acquisizione degli strumenti per valutare correttamente i dati e fornire elementi di consapevolezza per i processi di audit che in alcuni casi devono seguire all’analisi, nella prospettiva di un miglioramento continuo della qualità delle cure prestate ed erogate. Il corso, del tutto gratuito, nasce dalla collaborazione interistituzionale tra Agenas, FNOMCeO ed IPASVI ed è accreditato per le figure professionali di medico, odontoiatra, infermiere, infermiere pediatrico e assistente sanitario ed eroga 12 crediti ECM. (Scadenza prevista 29 novembre 2015). Il corso, essendo stato completamente rinnovato, può essere seguito anche da coloro che hanno superato il precedente corso FAD sul PNE. *** Accedere ai corsi è facile. Ricordiamo a chi si è già registrato in FadInMed per i precedenti corsi che è necessario transitare dal sito FNOMCeO o IPASVI per il controllo ogni anno dei dati dei nominativi. Come accedere ai nostri corsi Fad Collegarsi al sito www.fnomceo.it cliccando sul logo del corso che si intende seguire si aprirà automaticamente la pagina web FADINMED (portale del corso) al “Controllo accreditamento utente FADINMED”. Inseriti i dati richiesti si clicca sulla voce “Registrati” che compare in fondo alla pagina. All’indirizzo email fornito dal professionista arriverà una comunicazione con un ID e un PIN che dovranno essere inseriti a destra della finestra del portale FADINMED a cui si giunge con l’indirizzo: http://www.fadinmed.it/ Inseriti ID e PIN, si clicca su “Entra”. Si aprirà la pagina dedicata, che riporterà il nome e cognome del professionista e con le diciture Situazione crediti (da cui scaricare l’attestato una volta concluso e superato il Corso) e Profilo Personale. Cliccando su Profilo personale si aprirà una pagina ulteriore sulla quale occorrerà completare tuttti i campi richiesti ed eventualmente modificare il PIN. Cliccando su “Vai ai corsi” si aprirà la pagina da cui iniziare il percorso formativo. 5 Progetti di formazione a distanza ECM Per il 2015 ECMADISTANZA propone 8 corsi FAD, accreditati presso Age.na.s. (provider: Imagine srl, n° rif. 6), disponibili sul sito www.ecmadistanza.it e avranno scadenza il 31-12-2015, ad eccezione del corso “Ebola” in scadenza il 29-10-2015: 1) “I N T R O D U ZI O N E ALLA MEDICINA OMEOPATICA” - 5 crediti ECM; 2) “PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE LESIONI MUSCOLARI E DEI TRAUMI MINORI DELLO SPORTIVO: COME INTERVENIRE?”- 5 crediti ECM; 3) “ E B O L A : CARATTERISTICHE E PECULIARITA’ DELL’ATTUALE EPIDEMIA IN AFRICA OCCIDENTALE. FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE” - 5 crediti ECM; 4) “PATOLOGIE INFIAMMATORIE ACUTE E CRONICHE A CARICO DELL’APPARATO MUSCOLO OSTEOARTICOLARE: L’IMPIEGO DEI NUTRACEUTICI” - 10 crediti ECM; 5) “CRISI, CAMBIAMENTO E CAMBIA-MENTE” - 10 crediti ECM; 6) “APPROCCIO ALLE NUOVE MEDICAZIONI PER LE PICCOLE PATOLOGIE. TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” - 10 crediti ECM; 7) “PREVENZIONE, IDENTIFICAZIONE E TERAPIA DELLE PATOLOGIE DELLA TIROIDE” - 10 crediti ECM; 8) “DIABETE DI TIPO 1 IN PEDIATRIA: TRATTAMENTO, VALUTAZIONE DELLA TERAPIA, EFFICACIA DEI VARI TIPI DI INSULINA” - 15 crediti ECM. Procedura di iscrizione al Corso (nuovi utenti): − Collegarsi alll’indirizzo: www.ecmadistanza.it − Cliccare sul pulsante “nuova registrazione” − Completare il modulo di registrazione inserendo i dati richiesti. Al termine della procedura, il sistema invierà una mail contenente il link per il completamento della registrazione − Collegarsi al proprio account di posta elettronica, aprire la mail e cliccare sul link per confermare la registrazione − Inserire username e password nel box di login per accedere all’area corsi attivi del proprio profilo utente − Selezionare il/i corsi che si desidera acquistare nella sezione “catalogo medico” e procedere con l’acquisto . Servizio Assistenza - tel. 0331 1830045 E-mail: [email protected] 6 Corso FAD - Applicazioni della genomica in sanità pubblica - evidenze ed indicazioni per un uso appropriato dei test genetici nella pratica clinica La Direzione Generale Salute, in collaborazione con la Scuola di Direzione in Sanità di Eupolis Lombardia, ha organizzato nel corso del 2013-2014 tre Convegni e messo a disposizione corsi in FAD con l’obiettivo di rendere più appropriato e razionale l’uso dei test genetici predittivi mediante un programma pilota di istruzione e formazione sul corretto uso dei test genomici, dedicato ai potenziali prescrittori, nell’ambito di un progetto finanziato dal Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute. Attualmente la scadenza dei termini per usufruire della formazione mediante FAD è stata prorogata al 28 marzo 2015 e, per i medici di Regione Lombardia, sono disponibili ancora 456 posti. Si ricorda che la formazione è rivolta a Neurologi, Oncologi, Ginecologi, Medici di Medicina Generale, Igienisti delle A.O., Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate, ASL di Regione Lombardia ed ai Medici di libera professione delle medesime specialità sopra indicate; al corso sono stati attribuiti 12 crediti formativi ECM. I medici possono chiedere i dati di accesso al corso in modalità FAD scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [email protected] indicando nel testo della mail la Regione di appartenenza che dovrà essere Regione Lombardia. Corso FAD Obblighi formativi sui rischi derivanti dalla gestione dei rifiuti sanitari (DPR 254/03) Il Centro Studi Helios al fine di venire incontro agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del DPR 254/03: “le strutture sanitarie sono tenute ad incentivare l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo” ha attivato un corso in modalità FAD dal titolo: “ECM 20: LA NORMATIVA AMBIENTALE NEI CENTRI DIAGNOSTICI” della durata di 18 ore e al quale sono stati assegnati n. 27 crediti ECM. Il corso è stato accreditato per varie figure professionali tra cui medici (in particolare medici del lavoro) ed altre figure (compreso biologi, tecnici, assistenti sanitari, fisioterapisti, infermieri, ecc). Per informazioni: Dott. Ignazio Caloggero - Direttore Centro Studi Helios Tel. 0932229065 - 3332077106 E-mail [email protected] Attività culturali Bando di Concorso Premio Nazionale “Nottola Mario Luzi” IL DOLORE NON NECESSARIO Istituito da: − Cittadinanzattiva Toscana onlus – Tribunale per i diritti del malato − Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana Con il contributo di: − Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana − Comune di Montepulciano (SI) Con il patrocinio di: − Centro Studi Mario Luzi “La barca” – Pienza (Siena) − Comune di Pienza (Siena) Cerimonia di consegna dei premi, Montepulciano, Teatro A. Poliziano, 12 settembre 2015. Gli enti istitutori bandiscono un concorso per quattro premi da assegnare a: − Operatori sanitari afferenti a strutture pubbliche, Aziende Ospedaliere e Ospedaliero Universitarie e Aziende USL, che presentino un progetto di riduzione, controllo e cura del dolore, sia di contenuto innovativo, sia quale aggiornamento e sviluppo di esperienze positive già in atto. − Giovani laureati in Medicina e Chirurgia, che abbiano conseguito il diploma di laurea o di specializzazione in una professione medica con una tesi sul tema del dolore, in istituzioni accademiche del territorio italiano, nel periodo 31 luglio 2012 – 31 agosto 2014. − Ricercatori di età non superiore ai 40 anni, che presentino un lavoro di ricerca traslazionale pubblicato su una rivista scientifica nei due anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando, orientato al trasferimento delle conoscenze dall’ambito pre-clinico a quello clinico, ovvero per le applicazioni finalizzate alla cura del dolore. − Una personalità che sia distinta per l’impiego nella lotta contro “Il dolore non necessario”. Il bando di concorso è consultabile sui seguenti siti: www.cittadinanzattivatoscana.it www.executiveplanning.it Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa del Premio entro e non oltre il 25 maggio 2015. Segreteria organizzativa del Premio Nazionale “Nottola-Mario Luzi”: Executive Planning Srl, Loc. Salceto, 99, Poggibonsi (SI) Tel./fax 0577 982120 e-mail [email protected] e-mail [email protected] Attività culturali Progetto di prevenzione primaria della Malattia di Alzheimer Si informa che la Dott.ssa Michela Rampini, Psychologist – Researcher, Laboratorio di Epidemiologia e Neuroimaging IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia, diretta dal Prof. Giovanni B. Frisoni, ha comunicato che nei prossimi mesi, inizierà presso l’Istituto un innovativo Progetto di prevenzione primaria della Malattia di Alzheimer che coinvolgerà un elevato numero di persone anziane sane (senza demenza) nate tra il 1932 ed il 1950. Gli interessati a partecipare a questo Progetto potranno prendere i seguenti contatti: Study Coordinator: Maura Parapini [email protected] - tel. 030.3501360 Principal Investigator: Samantha Galluzzi [email protected] tel. 030.3501302 Psychologists: Sara Gipponi, Ilaria Passeggia, Michela Rampini [email protected] - tel. 030.3501455 Certificazione triennio 2011-2013 Si riporta la comunicazione del Co.Ge.A.P.S. datata 7 novembre 2014. “Alcuni Enti Accreditanti, specie regionali, a seguito di qualche malfunzionamento dei loro sistemi informatici, stanno effettuando le necessarie revisioni relative ai crediti trasmessi al Co.Ge.A.P.S. Tanto si è reso necessario a causa di errate impostazioni, nel triennio precedente, nel governo della gestione dei report ECM relativi alle partecipazioni, da parte di alcuni Enti accreditanti. Le possibili anomali di cui sopra, relative al triennio precedente, dovrebbero essere pressoché risolte nel triennio in corso anche se, per “trascinamento” potrebbero comportare qualche ripercussione ulteriore sulla certificazione. Ciò comporta che in alcuni casi, relativi ad un numero peraltro non significativo di professionisti, la variazione rettificata dei crediti precedentemente trasmessi può comportare modificazioni (in positivo o in negativo) dei crediti attribuiti al professionista. Appare evidente che mentre le variazioni in 7 positivo non comportano alcun disagio, potendo addirittura rendere certificabili professionisti che fino a quel momento non lo erano, le variazioni in negativo potrebbero comportare il venir meno dello status di conformità alle norme ECM. In quest’ultimo caso, la variazione in diminuzione di crediti erroneamente attribuiti in precedenza, potrebbe far cessare lo status di “certificabilità” del professionista con relativa decadenza della certificazione (se già attribuita in precedenza). Le situazioni appena descritte, pur nella eccezionalità di pochi casi costantemente monitorati dal Co.Ge.A.P.S. (stiamo parlando di dieci casi accertati per duecentoquarantamila certificati), si sono già verificate comportando l’annullamento della certificazione, ove già emessa. Quanto appena descritto deriva dal fatto che sia il Co.Ge.A.P.S. (che è la Banca dati nazionale dei crediti ECM) sia gli Ordini, Collegi ed Associazioni (cui compete la certificazione) devono far riferimento necessariamente ai dati trasmessi da soggetti terzi (provider ed enti accreditanti) e pertanto, come accade anche in altri casi di interesse pubblico, (ad esempio i certificati di regolarità contributiva o la banca dati dei punti relativi alla patente), devono essere considerati quei dati che definisco lo stato e la persistenza di requisiti nel momento stesso in cui la banca dati viene interrogata. Questa è la ragione per cui sia l’attestato che il certificato emesso dopo consultazione dei dati del Co.Ge.A.P.S. riporta la data di verifica della Banca dati. Ricordo che i certificati (e gli attestati) ECM, come tutte le analoghe certificazioni, hanno 6 mesi di validità e non possono essere prodotti nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni. Essi possono essere utilizzati dal professionista per autodichiarare il proprio stato formativo per i successivi sei mesi. La eventuale verifica di posizioni individuali, richiesta talvolta dalle pubbliche amministrazioni, deve avvenire a carico degli Ordini, Collegi e Associazioni nel momento in cui essa si palesa e non può che fare riferimento a quanto risulta alla data della interrogazione della banca dati Co.Ge.A.P.S. In sostanza si tratta di un “work in progress” che potrà senz’altro avvantaggiarsi delle Vostre eventuali segnalazioni relative alle irregolarità riscontrate”. Certificato assolvimento obbligo formativo per il triennio 2011/2013 Il Co.Ge.A.P.S. ha provveduto a fornire all’Ordine copia dei certificati per gli iscritti all’Albo dei Medici e all’Albo degli Odontoiatri che hanno assolto all’obbligo formativo per il triennio 2011/2013, aggiornati al 20 giugno ed al 4 novembre 2014. Gli stessi sono già stati informati tramite posta elettronica. I Colleghi • che non avessero ricevuto la suddetta comunicazione o • che non sono raggiungibili perché non hanno mai segnalato alla Segreteria dell’Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica e/o PEC, ma che ritengano di aver assolto l’obbligo formativo sono pregati di accedere direttamente al sito del Co.Ge.A.P.S. www.cogeaps.it (sulla destra della Home page cliccare su “Accesso Anagrafe Crediti ECM” – si apre la maschera per l’accesso all’area riservata – se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati” – scegliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: iscritto o non iscritto all’Ordine – a questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi) al fine di regolarizzare la propria posizione. Per informazioni contattare il call center al n. 06 36000893. 8 Vita dell’Ordine Rinnovo Organi Istituzionali Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona Triennio 2015/2017 A seguito delle Assemblee Elettorali tenutesi in seconda convocazione nei giorni 13 - 14 e 15 dicembre 2014 ed all’elezione delle cariche, IL CONSIGLIO DIRETTIVO, la COMMISSIONE ODONTOIATRI ed il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, risultano così composti: CONSIGLIO DIRETTIVO PRESIDENTE VICE PRESIDENTE SEGRETARIO TESORIERE Dott. LIMA Gianfranco (Medicina Nucleare - Ospedale Cremona) Dott. MAURI Fabrizio (Pneumologia - Ospedale Crema) Dott. PANI Aldo (Direzione Sanitaria - Cremona Solidale) Dott. PRIORI Fabio Angelo (Medico Medicina Generale - Casalbuttano CONSIGLIERI Dott. AGOSTI Marco (Medico Medicina Generale - Romanengo) Dott. CARNEVALE Giuseppe (già primario Malattie infettive - e Dir. Sanit. Casa di Riposo di Castelverde) Ospedale Cremona) Dott. CARNITI Nerino (Medico Medicina Generale - Trigolo) Dott. CREA Francesco (Medico Medicina Generale - Soresina) Dott.ssa FIRETTO Silvia (Ortopedia - Ospedale Crema) Dott. GUARNERI Ernesto (Odontoiatra) Dott. MANARA Gianluca (Odontoiatra) Dott.ssa MARICONTI Maria Assunta (Rete di Cure Palliative - Crema) Dott. MARSELLA Filippo (Medico libero professionista Continuità assistenziale) Dott. MEDAGLIANI Giorgio (Medico libero professionista - già condotto) Dott. QUINZANI Marco (Medicina - Ospedale di Cremona) Dott. SAVOLDI Pierangelo (Odontoiatra) Dott. SIGNORINI Pietro Enrico (Medico - Casa di Riposo Castelverde) COMMISSIONE ODONTOIATRI PRESIDENTE COMPONENTI Dott. GUARNERI Ernesto Dott. MANARA Gianluca Dott. SAVOLDI Pierangelo Dott. TROLETTI Manlio Dott. ZANARDELLI Ernestino COLLEGIO REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI: PRESIDENTE COMPONENTI SUPPLENTE Dott. CORBANI Gianmario Dott. LENA Alessandro Dott. LOFFI Marco Dott.ssa BOZZETTI Anna Maria Vita dell’Ordine 9 D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Capo I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali Art. 3 - Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni: a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno; b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio; c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio; f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse. LE COMMISSIONI E GLI INCARICHI DEL CONSIGLIO Triennio 2015/2017 (approvate nella seduta del 18 dicembre 2014) RIUNIONI CROMCeO LOMBARDIA E REGIONE LOMBARDIA − Dott. LIMA Gianfranco − Dott. MAURI Fabrizio COMITATO PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE E NELL’ALBO DEI PERITI DEL TRIBUNALE DI CREMONA − Dott. MEDAGLIANI Giorgio COMMISSIONE INPS PER LA FORMAZIONE E REVISIONE DELLE LISTE SPECIALI DEI MEDICI DI CONTROLLO E PER I RAPPORTI CON L’ISTITUTO − Dott. SIGNORINI Pietro Enrico COMMISSIONE MEDICA PROVINCIALE PER L’ACCERTAMENTO E.N.P.A.M. − Dott. MORANDI Sergio, ematologo − Dott. EMANUELLI Carlo Amilcare, cardiologo − Dott. GUARNERI Massimo, neurologo e medico legale DELL’INVALIDITA’ RAPPORTI CON IL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO DI CREMONA − Dott. LIMA Gianfranco − Dott. MAURI Fabrizio 10 Vita dell’Ordine RAPPORTI CON LA STAMPA − Dott. LIMA Gianfranco − Dott. GUARNERI Ernesto Referente del Consiglio presso ENPAM ed ONAOSI − Dott. AGOSTI Marco Referente del Consiglio presso ASL - Medicina del territorio − Dott. CREA Francesco COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E RESPONSABILE SCIENTIFICO − Dott. CARNEVALE Giuseppe COMMISSIONE DEONTOLOGIA ED ETICA − Dott. QUINZANI Marco − Dott. MANARA Gianluca REFERENTE PER LA MEDICINA NON CONVENZIONALE − Dott. SIGNORINI Pietro Enrico OSSERVATORIO GIOVANI MEDICI − Dott. MARSELLA Filippo OSSERVATORIO DONNE MEDICO − Dott.ssa FIRETTO Silvia REFERENTI ORDINE PER IL CREMASCO − Dott. CARNITI Nerino − Dott. MAURI Fabrizio REFERENTI ORDINE PER IL CASALASCO − Dott. MEDAGLIANI Giorgio − Dott. MARSELLA Filippo PUBBLICITA’ E PRESTANOMISMO − Dott. SAVOLDI Pierangelo − Dott. GUARNERI Ernesto − Dott. MANARA Gianluca REFERENTE RAPPORTI CON LA SOCIETA’ CIVILE − Dott.ssa MARICONTI Maria Assunta COMITATO REDAZIONE NOTIZIARIO Membri: Dott. GUARNERI Ernesto Dott. LIMA Gianfranco Dott. PANI Aldo Dott. PRIORI Fabio Angelo REFERENTE FNOMCeO / ISDE − Dott. PANI Aldo REFERENTE RSA − Dott. PRIORI Fabio Angelo Vita dell’Ordine Orario di apertura degli Uffici Ricordiamo che gli Uffici dell’Ordine sono aperti dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal LUNEDI’ al VENERDI’. Nel pomeriggio gli operatori sono comunque a disposizione degli iscritti previo appuntamento telefonico (0372 35224). E’ possibile, inoltre, lasciare messaggi attraverso il servizio di segreteria telefonica oppure attraverso e-mail ([email protected]) o indirizzo PEC ([email protected]) Variazioni Albi ALBO MEDICI CHIRURGHI ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO Frittoli Marta Claudia, Cremona Tomaselli Rosanna, Vescovato CANCELLAZIONI Amidani Amilcare, dimissionario Bianchi Maria Rosa, dimissionaria Duse Giovanni, dimissionario Ferrari Giancarlo, dimissionario Manfredi Manfredo, dimissionario Mechahwar Antoun, dimissionario Pedretti Antonio, dimissionario Rotiroti Giuseppe, trasferito Ordine Livorno Scarpelli Mauro, trasferito Ordine Verona Taraschi Giuseppe, dimissionario Torrisi Maria Carmela, dimissionaria ALBO ODONTOIATRI CANCELLAZIONE PER DIMISSIONE Mancini Giuseppe, Cremona TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI al 31 dicembre 2014 n. 1881 (n. 1637 Albo Medici Chirurghi e n. 244 Albo Odontoiatri). Problemi inerenti l’esercizio dell’attività Odontoiatrica Un componente la Commissione Odontoiatria è sempre disponibile ad incontrare i Colleghi presso l’Ordine, previo appuntamento, per problemi inerenti la professione. Direttori Sanitari: comunicazioni all’Ordine Si ricorda a tutti gli iscritti il contenuto dell’articolo 69 del Codice di Deontologia Medica. 11 Art. 69 Direzione Sanitaria “Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce. Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura. Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo. Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa”. Il medico o l’odontoiatra quindi che svolge funzioni di direzione sanitaria in strutture pubbliche o private di responsabile sanitario in una struttura privata, deve comunicare all’Ordine il proprio incarico e collaborare con l’Ordine stesso, competente per territorio. Il mancato adempimento del suddetto obbligo espone il medico a responsabilità disciplinare. Gli iscritti che avessero assunto detti incarichi devono darne tempestiva comunicazione all’Ordine, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Legge 11 agosto 2014, n. 114, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha ricevuto il seguente quesito: “Dipendente ospedaliero cessa attività di dipendenza per pensionamento dall’1 giugno 2015. E’ possibile essere assunto in qualità di libero professionista da una struttura sanitaria o da una Fondazione convenzionata con la Regione Lombardia?” 12 Vita dell’Ordine Si ritiene che in riferimento alla Legge 11 agosto 2014, n. 114, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014) ed in particolare all’art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) che recita: “all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da “a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia”, le disposizioni introdotte dal D.L. 90/2014 riguardano esclusivamente le pubbliche amministrazioni, alle quali è fatto divieto di conferire incarichi di direzione e di consulenza ai lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza. Tale divieto non è quindi applicabile alle strutture sanitarie private. Feder. S. P. e V. Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove Regione Lombardia Si comunica che i componenti del Consiglio Direttivo Regionale della Federspev, riunitisi a Milano, presso la Sede dello SNAMID il 9 dicembre 2014, hanno proceduto alle elezioni per il rinnovo del Comitato Regionale della Lombardia 2015-2018. Sono stati eletti: Presidente: Prof. Marco Perelli Ercolini – Milano Vice Presidente: Dott. Emilio Pozzi – Bergamo (Presidente O.M. di Bergamo) Segretario: Armanda Cortellezzi Frapolli – Varese Tesoriere : Anna Maria Grieco Sbertoli – Milano Fanno inoltre parte del Consiglio i Presidenti di Sezione provinciali: Ugo Tenchini (Presidente provinciale Brescia); Paolo Ferraris (Presidente provinciale di Como); G. Battista Nichetti (Presidente provinciale Cremona); Cosimo De Franco (Presidente provinciale Lecco); Salvatore De Luca (Presidente provinciale Mantova); Mariangela Bernamonti (Presidente provinciale Milano); Giacomo Nai (Presidente provinciale Pavia); Piera Pelizzatti (Presidente provinciale Sondrio). ElencoGialle.it Attenti a non abboccare! Si rende noto agli iscritti che è giunta notizia all’Ordine che alcuni Colleghi nella posta hanno ricevuto una lettera intestata “ElencoGialle.it” con la richiesta di confermare i dati dello studio per la pubblicazione nelle Pagine Gialle di categoria. Si prega di fare bene attenzione perchè si tratta di una specie di phishing cartaceo in quanto le Pagine Gialle tradizionali non c'entrano nulla! Chi risponde si trova obbligato a un canone di € 39,80 al mese + IVA per due anni. Comunicato AMAMI AMAMI nell’ultimo mese è stata protagonista di due eventi scientifici di rilievo: il Convegno Regionale SIN SNO Lazio e il Convegno AICPE “Come prevenire e affrontare il contnzioso medico-legale in Chirurgia estetica”. Il primo evento, promosso dalla Società Italiana di Neurologia e dalle Scienze neurologiche Ospedaliere, si è tenuto lo scorso 26 novembre presso la Casa dell’Aviatore a Roma. Il Presidente Maurizio Maggiorotti è intervenuto come relatore alla sessione intitolata “Verso la neurologia difensiva? Riflessioni su problematiche medico-legali”. Il Presidente di AMAMI, inoltre, ha partecipato, sempre in qualità di relatore, al Convegno AICPE che si è svolto a Roma, presso l’Altamedica Main Center, il 29 novembre scorso. E’ intervenuto sul contenzioso medico-legale soffermandosi sul panorama attuale e sulle prospettive future. Al sito AMAMI è possibile consultare i programmi di entrambi gli eventi scientifici. Vita dell’Ordine 13 Tariffe minime, per la CCEPS rimane l’obbligo di rispetto del decoro professionale Si riporta la decisione n. 4, nella parte relativa a “Tariffe minime”, della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie inerente il ricorso presentato da un medico sanzionato dal proprio Ordine che gli aveva contestato alcune offerte pubblicizzate giudicandole non congrue con i costi sostenuti dal professionista. “E’ infondato il gravame con cui si deduce insussistenza della violazione dell’art. 55 C.d., essendo congruo - ad avviso del ricorrente - l’onorario praticato nelle offerte oggetto della propria pubblicità, in quanto riferito ai costi sostenuti dal professionista. Al riguardo, la Commissione Centrale ha già avuto modo di affrontare, in precedenti decisioni (nn. 58 e 59/2010), la questione dei minimi tariffari, osservando che: “L’intervento del così detto Decreto Bersani ha eliminato la possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, ma non ha superato l’esigenza deontologica che siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione, con ciò rafforzando - in assenza di parametri certi - la funzione di vigilanza degli Ordini professionali. Questi, infatti, devono individuare criteri ragionevoli per ritenere sussistenti le infrazioni deontologiche, quali quello dell’effettuazione della prestazione ad un prezzo di gran lunga inferiore ai costi standard quantificati da uno studio indicativo della Federazione nazionale”. Naturalmente non si può automaticamente ricollegare un illecito disciplinare ad ogni pratica di riduzione di prezzi, perché diversamente verrebbe reintrodotto in modo artificioso l’obbligo di rispettare le tariffe minime, eliminato dalla legge. Di conseguenza, il provvedimento disciplinare deve basarsi sulla prova che i costi reali delle prestazioni erogate siano superiori al prezzo richiesto dal sanitario, e che la qualità della prestazione ne risenta effettivamente. Quindi integra l’illecito di procacciamento di clientela la pubblicità formulata senza tenere in alcuna considerazione la qualità delle prestazioni offerte, ma solo una quantificazione del così detti costi vivi, tale per cui, obiettivamente, tali prestazioni non possano essere ritenute sostenibili ai prezzi proposti”. Istituzione Albo Speciale delle Società tra Professionisti STP Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona nella seduta del 5 dicembre 2013, visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, della Legge 12 novembre 2011 n. 183”, ha deliberato l’istituzione di una Sezione Speciale dell’Albo dove verranno iscritte le Società tra Professionisti. Le domande di iscrizione a detta Sezione dovranno essere rivolte al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della Società. Gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine per il ritiro della modulistica. 14 Vita dell’Ordine CONVENZIONE POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE (anche per rinnovo di polizze già in essere) AGEVOLAZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona - alla luce del Decreto sulle Liberalizzazioni n. 138/2011 convertito in legge il 14 settembre 2011 - intende mettere a disposizione degli iscritti un servizio per ottenere un’assistenza nella gestione dei sinistri di responsabilità professionale per le richieste di risarcimento e/o degli avvisi di garanzia che dovessero coinvolgere i propri iscritti e una consulenza nella scelta di coperture assicurative a condizioni e costi competitivi. ASSIMEDICI metterà a disposizione dei medici dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona: 1. Assistenza SOS medici Comprendente: • Assistenza nella redazione della relazione alla Direzione Sanitaria • Assistenza nella redazione della denuncia sulla polizza dell’Azienda Ospedaliera e dell’ASL • Assistenza nella redazione della denuncia sulla Polizza Personale • Assistenza nella ricerca e nomina di un Legale e di un Consulente Tecnico di Parte anche per il tramite di polizze di Difesa Legale o di Responsabilità professionale personali • Assistenza telefonica qualificata in ambito assicurativo sanitario. 2. L’esperto risponde Esperti in campo legale, medico-legale ed assicurativo risponderanno ai quesiti inviati a mezzo del modulo predisposto per gli iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona. 3. Un servizio per la ricerca, valutazione e messa a disposizione degli associati di: • Polizze di Responsabilità professionale per dipendenti o liberi professionisti (con massimali anche elevati) • Polizze di Tutela Legale Civile, Penale ed Amministrativa • Selezione di polizze che prevedano l’estensione della copertura assicurativa professionale anche per gli anni successivi alla cessazione dell’attività • Polizze per danni alla persona che prevedano la supervalutazione del danno. ASSIMEDICI Srl resta a disposizione di quanti vorranno chiedere ulteriori informazioni al numero verde 800-MEDICI (800-633424), allo 02.91.98.33.59 o contattando direttamente il referente della convenzione Dott. Calogero CAPONETTO - 02 91983359 - cell. 392 9775511 - e-mail [email protected] Vita dell’Ordine 15 Medici disponibili per sostituzioni Qui di seguito sono elencati i Medici che hanno segnalato la loro disponibilità ad effettuare sostituzioni: MEDICI DI MEDICINA GENERALE Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia) Dott. ARCARI Gianluca Casalmaggiore (CR) - cell. 339 3851471 Dott.ssa BARBAGALLO Maria Lucia Cremona, tel. 0372 21532 - cell. 329 9303769 Dott.ssa BARTOLI Laura Corte de’Cortesi con Cignone (CR), tel. 0372 95460 - cell. 333 8217133 Dott. BEDANI Fulvio Cremona, cell. 393 0124789 - 347 2207392 Dott.ssa BENELLI Elda Vittoria Madignano (CR), tel. 0373 65311 - cell. 328 0872701 Dott.ssa BERTOCCHI Elisa Casalmaggiore (CR), tel. 0375 201365 - cell. 349 5179437 Dott. BERWICK Daniele Crema (CR), cell. 347 3196466 Dott.ssa BIANCHI Francesca Casalmaggiore (CR), cell. 339 1336151 Dott.ssa BINI Annamaria Martignana Po (CR), cell. 339 6298195 Dott.ssa BINI Esterina Viadana (MN), cell. 348 6402715 (iscritta Ordine di Mantova) Dott.ssa BOMPANI Nicole Piadena (CR), tel. 0375 98566 - cell. 347 2696089 Dott.ssa BONI Elisa Cremona, cell. 328 9183177 Dott. BONTARDELLI Federico Cremona, cell. 339 8014638 Dott.ssa BOTTANI Elisabetta Parma, cell. 320 8979475 (iscritta Ordine Parma) Dott. BRAMBILLA Paolo Soncino (CR), cell. 335 6668268 Dott. BURGIO Michele Chiaravalle (AN), cell. 320 2766363 (iscritto Ordine Macerata) Dott. CONCARI Silvano Elia Torre de Picenardi (CR), tel. 0375 94136 - cell. 336 629252 (iscritto Ordine Mantova) Dott.ssa CROTTI Chiara Crema (CR), tel. 0373 250746 - cell. 328 2823946 Dott.ssa DALL’ARA Francesca Cremona, tel. 0372 414403 - cell. 349 4077541 Dott. DAMIANI Giovanni Persico Dosimo (CR), cell. 320 1787894 Dott. DASTI Riccardo Vaiano Cremasco (CR), cell. 366 4573352 Dott. DIPASQUALE Giuliano Gussago (BS), cell. 334 9260283 (iscritto Ordine Brescia) Dott. DI GIOVANNI Michele Palermo, cell. 347 7349379 (iscritto Ordine Brescia) Dott. ELNADI Mohamed Soresina (CR), cell. 334 9427552 (iscritto Ordine Lodi) Dott.ssa ELVETICO Antonella Quinzano d’Oglio (BS), cell. 338 3195942 (iscritta Ordine Brescia) Dott. FACCINI Damiano San Secondo (PR), cell. 333 5263781 (iscritto Ordine Parma) Dott.ssa FERRARI Anna Cremona, tel. 0372 450930 - cell. 333 3792979 Dott. FERRARI Massimiliano Calvatone (CR), tel. 0375 97486 - cell. 338 5842587 Dott. FERRARONI Francesco Cremona, tel. 0372 414139 - cell. 335 315349 Dott. GALLI Flavio Vescovato (CR), tel. 0372 830389 - cell. 338 7849772 Dott.ssa GNATTA Maria Giulia Crema (CR), cell. 347 9349728 Dott. GOGA Roel Piadena (CR), cell. 349 5329248 Dott. GOVONI Riccardo Traversetolo (PR), cell. 333 7362901 (iscritto Ordine Parma) Dott. GUALDONI Livio Vailate (CR), cell. 349 7714098 Dott.ssa GUARNERI Antonella Cremona, tel. 0372 24318 - cell. 336 416320 Dott.ssa GUARNERI Federica Gambara (BS), cell. 339 4189921 (iscritta Ordine di Brescia) Dott.ssa GUERRA Clelia Casalmaggiore (CR), tel. 0375 42625 - cell. 333 9900428 Dott. HAMED ABDOU ELOULIMY Aiman Lodi, cell. 389 4829092 Dott. IGNACCOLO Emanuele Comiso (RG), tel. 0932 967030 - cell. 392 6990476 (iscritto Ordine di Ragusa) Dott.ssa INZOLI Irene Crema (CR), tel. 0373 200415 - cell. 348 4435612 Dott.ssa LABATE Domenica Reggio Emilia, cell. 349 7748818 (iscritta Ordine Reggio Emilia) Dott.ssa MANINI Laura Rivolta d’Adda (CR), cell. 393 5175049 (iscritta Ordine Brescia) Dott. MARSELLA Filippo Motta Baluffi (CR), tel. 0375 968008, cell. 333 9054592 Dott.ssa MASOTTI Michela Cremona, cell. 328 9667239 Dott.ssa MINICOZZI Patrizia Bonemerse (CR), tel. 0372 496821 - cell. 347 7292906 Dott.ssa NEGRI Chiara San Secondo Parmense (PR) - cell. 333 9466108 (iscritta Ordine Parma) Dott. PALAZZO Davide Bernalda (MT), cell. 320 8408360 - 338 2232192 (iscritto Ordine Matera) Dott.ssa PANACCIONE Alessia Pomezia (Roma), cell. 333 2949450 (iscritta Ordine Roma) Dott.ssa PAULLI Laura Soresina (CR), tel. 0374 341555 - cell. 338 1248423 Dott.ssa PEDRINI Martina Francesca Cremona, tel. 0372 461522 - cell. 339 1763227 Dott. PEZZANI Ciro Torricella del Pizzo (CR), tel. 0375 99172 - cell. 339 8692249 16 Dott.ssa PIGNANELLI Valentina Dott.ssa PIZZI Alessia Dott. QUINZANI Filippo Dott. RIZZINI Stefano Dott.ssa ROBUSCHI Benedetta Dott. ROMAGNOLI Federico Dott. ROTA Marco Dott.ssa ROVIDA Laura Dott.ssa RUFFINI Elena Dott.ssa SOLONI Laura Dott.ssa SPOTTI Maria Dott.ssa STRINGHINI Stefania Dott.ssa TONINELLI Elena Dott.ssa TSYBULSKAYA Iryna Dott. TRIULZI Davide Dott.ssa VARISCO Daniela Dott. VAIA Marco Dott. VEZZOSI Luigi Dott. ZANINI Gianluca Dott. ZENELI Laert Vita dell’Ordine Lodi, cell. 333 5706855 (iscritta Ordine Lodi) Padenghe sul Garda (BS), tel. 0372 433295 - cell. 339 3834848 Cremona, tel. 0372 34911 - cell. 338 7757624 Cremona, cell. 340 5707656 Parma, cell. 339 8448990 (iscritta Ordine Parma) Cremona, tel. 0372 457659 - cell. 334 2513012 Cremona, tel. 030 3701132 - cell. 333 1204319 (iscritto Ordine Brescia) Romanengo (CR), tel. 0373 72847 - cell. 346 3167612 Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 340 2289362 Crema (CR), tel. 0373 257595 - cell. 329 4686341 Cremona, tel. 0372 435832 - cell. 328 2566054 Corte de Frati (CR) - tel. 0372 93649 - cell. 339 8320640 Orzinuovi (BS) - cell. 339 1507133 (iscritta Ordine Brescia) Crema (CR) - tel. 0373 204211 - cell. 339 8886863 Quintano (CR), cell. 340 3466226 Capralba (CR), tel. 0373 450079 - cell. 348 7593116 Calvatone (CR), tel. 0375 97398 - cell. 328 3376983 Martignana Po (CR), tel. 0375 260040 - cell. 338 9085359 Castiglione delle Stiviere (MN), cell. 328 4057353 (iscritto Ordine Mantova) Brescia, cell. 329 2275511 (iscritto Ordine Brescia) PEDIATRI DI LIBERA SCELTA Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina Dott.ssa BAIOCCHI Michela Dott.ssa BECCAGUTTI Federica Dott. BRUSATI Marco Dott. DAMIANI Giovanni Dott. DIPASQUALE Giuliano Dott.ssa FRAMONDEA Angela Dott. LUPI Fiorenzo Dott. LUPI Giuseppe Dott.ssa NEGRI Chiara Dott.ssa PIGNANELLI Valentina Dott.ssa ROVIDA Laura Dott.ssa RUFFINI Elena Dott. SALPIETRO Damiano Annamaria Dott. SUARDI Paolo Dott. ZENELI Laert Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia) Concesio (BS), cell. 339 2976639 (iscritta Ordine Brescia) Pontevico (BS), tel. 030 9307850 - cell. 348 7666558 Brescia, cell. 333 3979374 (iscritto Ordine Brescia) Persico Dosimo (CR), cell. 320 1787894 Gussago (BS), cell. 334 9260283 (iscritto Ordine Brescia) Trescore Cremasco (CR), tel. 0373 290000 - cell. 347 1166078 Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 320 6739025 Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 328 0282301 San Secondo Parmense (PR), cell. 333 9466108 (iscritta Ordine Parma) Lodi, cell. 333 5706855 (iscritta Ordine Lodi) Romanengo (CR), tel. 0373 72847 - cell. 346 3167612 Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 3402289362 Brescia, cell. 347 6247940 (Iscritto Ordine Messina) Orzinuovi (BS), tel. 030 941676 (iscritto Ordine Brescia) Brescia, cell. 329 2275511 (iscritto Ordine Brescia) Si chiede cortesemente di tenere informati gli Uffici dell’Ordine in caso di indisponibilità ad effettuare sostituzioni Vita dell’Ordine 17 P. E. C. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Si sollecitano tutti gli iscritti, che ancora non hanno a disposizione la PEC, di adeguarsi rapidamente al fine di ottemperare ad un obbligo di legge L’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA FORNISCE GRATUITAMENTE UNA CASELLA PEC A TUTTI GLI ISCRITTI Il comma 7 dell’articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009 n. 2, prescrive che: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. Come già anticipato la F.N.O.M.C.e O. con comunicazione n. 44 del 16 novembre 2009 aveva segnalato che: “Da recenti contatti con il Ministero della Funzione Pubblica, da noi sollecitati ed ottenuti, si è chiarito che la scadenza del 29 novembre 2009, prevista dalle vigenti disposizioni di legge relative all’oggetto, è da intendersi come termine ordinatorio e non perentorio.” Si comunica quindi che il Consiglio dell’Ordine di Cremona nella seduta del 29 aprile 2010, valutato nuovamente tutto il materiale pervenuto in merito all’oggetto, ha deliberato di sottoscrivere una convenzione con il gestore ARUBAPEC facendosi carico di tutte le relative spese, in modo da fornire una casella PEC gratuita a tutti gli iscritti. Quindi invitiamo tutti i Colleghi che non lo avessero ancora fatto ad attivare una casella PEC seguendo le sottoriportate procedure: accedere al portale www.pec.it cliccare in alto a destra su “convenzioni” inserire il codice convenzione “OMCEO-CR-0023” nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome inserire poi i dati richiesti la richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC · la casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax (0575 862026) della documentazione sottoscritta, a cui va allegato un documento d’identità. · · · · · · Il servizio di help desk verrà erogato tramite i numeri 0575 / 0500 - 0575 / 0504 attivo dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì oppure via e-mail: [email protected] Dopo l’attivazione si raccomanda l’invio alla Segreteria dell’Ordine dell’indirizzo PEC, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e riportata sul Notiziario. 18 Vita dell’Ordine MODULO DI AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO RECAPITI PERSONALI DA INVIARE COMPILATO IN STAMPATELLO A: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI Via Palestro 66 – 26100 CREMONA FAX 0372 27368 E-mail [email protected] PEC: [email protected] Il / La sottoscritto / a Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________ Nato a _____________________________________________ il _________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________________________________ autorizza l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona all’utilizzo del proprio: posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________ e-mail _______________________________________________________ telefono (di lavoro) _______________________________________________________ cellulare _______________________________________________________ Ai sensi dell’art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 inoltre acconsente al trattamento dei dati su riportati sin qui comunicati e che verranno raccolti nel prosieguo delle attività istituzionali dell’Ordine. (I dati, forniti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona, saranno utilizzati nel rispetto delle vigenti norme di Legge sulla riservatezza, per le comunicazioni trasmesse via mail da tale Ente che provvederà anche alla trasmissione degli stessi alla FNOMCeO). Data _________________________ Firma________________________________________ Allegare fotocopia carta d’identità Vita dell’Ordine 19 Privacy paziente A seguito del quesito posto da un iscritto inerente la privacy del paziente si è provveduto a porre il seguente quesito alla FNOMCeO: “In occasione di congressi talvolta vengono trasmesse immagini di interventi chirurgici ed odontoiatrici in diretta. Il paziente: 1. deve essere esplicitamente informato di ciò? 2. è richiesto il suo formale consenso per la trasmissione delle immagini del suo intervento chirurgico?” La Federazione in data 16/10/2014 ha fatto presente che: “La normativa di cui al titolo I del D.Lgs.196/2003 (testo unico sulla privacy) chiarisce che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (art. 1). La tutela è poi ancora più incisiva in riferimento ai dati sensibili come quelli riguardanti la salute. Nel caso di specie, pertanto, qualora il paziente fosse riconoscibile occorrerà ottenere una specifica liberatoria per la trasmissione televisiva (vedi articoli 13 e 26 del D.Lgs. 196/2003 Art. 13 – Informativa – 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità' e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. Dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 20 Vita dell’Ordine Art. 26 – Garanzie per i dati sensibili – 1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 3. Il comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante; b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria. 4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. In caso di diniego i responsabili della trasmissione televisiva, dovranno oscurare e rendere irriconoscibili tutte le immagini che possano ricondurre al riconoscimento del paziente”. Si fa presente inoltre che la Cassazione Civile con sentenza n. 19172/14 ha stabilito che il medico che ha ricevuto dal paziente un consenso all’uso scientifico di fotografie anatomiche non può farne altro uso. Nemmeno per difendersi in un giudizio se non risultano pertinenti in funzione della decisione giudiziaria. Leggi e decreti FNOMCeO: “Salviamo la Formazione Medica” Si riporta il comunicato stampa FNOMCeO del 12 dicembre 2014. “Dall’accesso alla Facoltà di Medicina e alle Scuole di Specialità, alle “incoerenze programmatorie” di Regioni e Stato rispetto alla valutazione dei fabbisogni: è stata totalmente dedicata alla crisi del sistema formativo dei Medici la seconda giornata del Consiglio Nazionale FNOMCeO di fine anno. Ne è uscita una “Mozione”, contenente un forte appello: “Salviamo la Formazione Medica” . “Abbiamo un progetto complessivo per riformare nel profondo tutto il processo – ha dichiarato il Presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco – e lo presenteremo, nelle prossime settimane, agli Stakeholders del Sistema”. Al centro del programma di rinnovamento, tra l’altro, la programmazione basata su fabbisogni documentati e la selezione per l’accesso alla Formazione pre e post laurea, per la quale andranno definite tempistiche certe, discipline note e un setting di iniziative preparatorie ai test e di valutazioni attitudinali, secondo standard internazionali. “Il Documento approvato dal Consiglio Nazionale – ha aggiunto, a margine dell’evento, il Presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco – individua una piattaforma responsabile, che si propone di innovare un sistema formativo in grandissima crisi. Non esprime dogmi ma evidenze. Ed è rispetto a queste evidenze che chiediamo di confrontarsi, per migliorarle, a tutti coloro che hanno a cuore la qualità della Professione medica – fondamento imprescindibile di quella dei Servizi a tutela della Salute – e soprattutto il destino, la vita, le speranze, la fiducia di decine di migliaia di giovani, oggi ostaggi e vittime di un sistema costoso, inefficiente, con tratti di inefficacia e che stenta a riconoscere il merito. L’unica cosa che non possiamo fare è stare fermi”. Consiglio Nazionale FNOMCeO Roma, 5 e 6 dicembre 2014 Mozione del Consiglio Nazionale “Salviamo la Formazione Medica” Il sistema formativo del medico mostra i segni evidenti di una profonda crisi strutturale. I sostanziali fallimenti delle procedure di accesso 21 alle Scuole di Medicina, per la Formazione di base, e di quelle di ingresso alla Formazione specialistica postlaurea hanno determinato un profondo vulnus nella affidabilità e trasparenza delle Istituzioni formative dando respiro a proposte di soluzioni tipo “abolizione della programmazione e/o accesso unico”, peggiori dei danni a cui vorrebbero porre rimedio. Le incertezze politiche e tecniche sulla valutazione dei fabbisogni in capo a Regioni e Stato, intrecciandosi con riserve autoreferenziali delle facoltà mediche hanno creato condizioni di forte depotenziamento dell’efficacia dello strumento programmatorio. I riflessi di questa incoerenza programmatoria si riverberano anche sulla Formazione specialistica, requisito indispensabile per l’accesso al mercato del lavoro medico, determinando un divario che diventerà drammatico nei prossimi anni, tra il numero dei neolaureati e le disponibilità di accesso alla Formazione specialistica remunerata secondo direttive europee. Al centro, i tantissimi giovani, ostaggi e vittime di un sistema costoso, inefficiente con forti elementi di inefficacia e che soprattutto consuma risorse valoriali quali la fiducia, il riconoscimento del merito, il desiderio di qualificarsi e migliorarsi. Rispetto a questa crisi non servono soluzioni tampone, ma una riforma incisiva e profonda dell’intero sistema con il fine di garantire a tutti i giovani l’accesso equo e sulla base del merito e delle attitudini ai corsi di Medicina e il completamento di tutto l’iter formativo. Lanciamo un appello a tutti i soggetti istituzionali in campo, che rispettiamo, nell’esercizio delle loro prerogative affinché si cambino davvero processi, contenuti, soggetti, luoghi e finalità della formazione del medico. Riteniamo infatti sbagliato prospettare soluzioni che guardano alle criticità dai propri punti di vista, comunque figlie di visioni particolari e autoreferenziali che portano a conseguire obiettivi immediati o di medio termine. Non può farcela da sola l’Università, così come finalmente ha dichiarato, perché anch’essa stretta da forti limitazioni economiche. Non possono farcela da sole le Regioni soprattutto se accarezzano l’idea, come sembrerebbe da documenti ufficiosi, di usare l’ansa cieca dei neolaureati fuori dai circuiti formativi post laurea per decapitalizzare il lavoro professionale del medico all’interno dei SSR, creando inutili e devastanti concorrenze alla base della piramide professionale, dove già imperversano disoccupazione, sottoccupazione e precariato e soprattutto un vulnus sui profili di autonomia e responsabilità, pilastri della qualità professionale e dei servizi sanitari stessi. 22 Leggi e decreti Salvare la formazione del medico nell’interesse dei giovani e del Paese vuol dire ricomporre nel sistema ciò che oggi è invece pervicacemente separato e cioè i luoghi e i soggetti di formazione con i luoghi e i soggetti di cura e di assistenza. E’ un’impresa culturale, organizzativa, etica, civile e professionale alla portata di tutti coloro che hanno sinceramente a cuore la questione. E’ uno straordinario servizio agli interessi veri della nostra Medicina, della nostra Sanità e del nostro Paese. Abbiamo un progetto complessivo sul sistema formazione del medico che crediamo sia all’altezza del compito, nelle prossime settimane lo presenteremo a tutti gli stakeholder del sistema, per confrontarci, misurare e condividere le proposte da assumere. Esercizio abusivo coinvolgere ulteriormente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alle distorsioni della concorrenza che inevitabilmente scaturiscono dal fenomeno dell’esercizio abusivo della professione odontoiatrica e dalle forme di comparaggio (Prestanomismo). Se l’Antitrust ha ritenuto lesivi della libertà di concorrenza alcuni articoli del Codice Deontologico disciplinanti i messaggi pubblicitari, a maggior ragione dovrebbe intervenire a difesa dei cittadini consumatori per contrastare l’esercizio abusivo della professione medica: comportamento illegale, nonché scorretto secondo le regole della concorrenza e del mercato, con cui spesso si provocano ai cittadini indifesi, oltre a probabili gravi lesioni, danni anche economici in termini di illusoria risposta a falsi bisogni. La CAO Nazionale ritiene necessario l’apporto di tutti per raggiungere un obiettivo di stretta tutela della salute che deve vedere coinvolte tutte le Istituzioni se si vuole realmente arrivare a risultati concreti.” Si riporta la nota trasmessa dall’Ufficio Centrale Odontoiatri FNOMCeO in data 23 dicembre 2014. “Ritengo opportuno trasmettervi gli allegati comunicati dell’ADNKRONOS che confermano l’allarme sociale che desta, nell’opinione pubblica, il fenomeno dei “falsi dentisti” che caratterizza ancora in negativo, il panorama della tutela della salute nel nostro Paese. La continua opera di denuncia della componente odontoiatrica degli Ordini dei Medici, l’interesse e la preoccupazione che si registrano anche a livello di mass media, dimostrano la necessità di pervenire in tempi il più possibile ravvicinati, alla riforma dell’art. 348 c.p. che attualmente sanziona in modo assolutamente inadeguato il grave reato di esercizio abusivo delle professioni. Una proposta di legge è da tempo all’attenzione del Parlamento e sembra riscontrare il parere favorevole di tutte le componenti politiche, anche se non si è ancora giunti all’approvazione definitiva. Si tratta di prevedere una multa realmente dissuasiva nei confronti dell’abusivo (attualmente l’ammontare è irrisorio: da 103 euro a 516 euro), di incrementare anche la sanzione detentiva che di fatto, attualmente, non viene mai scontata e, soprattutto, di sancire la confisca degli strumenti del reato che attualmente sono soggetti soltanto ad un sequestro temporaneo per definizione. Un altro particolare che spesso sfugge, anche agli “addetti ai lavori”, è la grave evasione fiscale che è necessariamente collegata al fenomeno dell’abusivismo che, ovviamente, comporta un gravissimo danno all’erario, particolarmente scandaloso, in un momento di così grave crisie conomica come quella che sta attraversando il Paese. In questo contesto non appare contraddittoria l’intenzione allo studio della CAO Nazionale di Delibera ANAC n. 149 del 22 dicembre 2014 Interpretazione e applicazione del Decreto Legislativo n. 39/13 nel settore sanitario Si riporta la comunicazione n. 1 trasmessa dalla FNOMCeO in data 8 gennaio 2015. “Facendo seguito alla comunicazione n. 93 del 19 novembre 2014, si ritiene opportuno inviare la delibera n. 49 del 22 dicembre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Interpretazione e applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario”. L’ANAC, prendendo atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5583/14, che ha sancito la non sussistenza della incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una ASL e la carica di consigliere comunale, ha adottato una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n. 58/13 al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi. Pertanto l’ANAC, con riferimento all’ambito e limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti medici, ha chiarito che “le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite al precedente punto 1, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”. Leggi e decreti Medici competenti Istanze di interpello presentate dalla Federazione risposte della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Si riporta la comunicazione n. 2 trasmessa dalla FNOMCeO in data 8 gennaio 2015. “Si ritiene opportuno segnalare che la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a due istanze di interpello presentate da questa Federazione inerenti alla attività e alle funzioni dei medici competenti. Nella prima istanza di interpello, concernente l’eventuale conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblilci e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, la Commissione ha chiarito che resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l’attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Nella seconda istanza di interpello, inerente alla corretta applicazione dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 81/08 secondo cui “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”, la Commissione ha affermato che il medico competente, con riferimento allo svolgimento delle proprie funzioni, non può essere subordinato gerarchicamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), anche nel caso in cui l’ufficio del medico competente sia inserito nel servizio di prevenzione e protezione.” Decreto 14 novembre 2014 Revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti Si riporta la comunicazione n. 3 trasmessa dalla FNOMCeO in data 8 gennaio 2015. “Si ritiene opportuno segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015 è stato pubblicato il Decreto 14 novembre 2014 recante “Revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti”. Il decreto sopraccitato è stato emanato in 23 considerazione del fatto che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione delle autorizzazioni all’imbarco quele medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013. L’art. 1 del provvedimento prevede infatti che “è indetta la revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti rilascaiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013; 2. Possono partecipare alla revisione i Medici di bordo autorizzati ed i Medici di bordo supplenti iscritti anche prima del 31 dicembre 2004 che non avessero effettuato le revisioni quinquennali indette nel 2004, nel 2009 e nel 2012”. L’art. 3 del decreto dispone che la domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all’art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante invio da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC [email protected] , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 03 - Via Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (3 luglio 2015). L’art. 4, comma 1, del decreto stabilisce che “alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi ASL attestante l’idoneita fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della Salute”. Corte di Cassazione Civile sentenze n. 26991/14 e n. 27017/14 No al pagamento IRAP per i medici convenzionati con il SSN che si avvalgono delle prestazioni di un dipendente con mansioni di segreteria Si riporta la comunicazione n. 7 trasmessa dalla FNOMCeO in data 13 gennaio 2015. “Facendo seguito alla comunicazione n. 19 del 26 marzo 2013 e n. 86 del 10 ottobre 2013, si ritiene opportuno segnalare che, con due diverse sentenze depositate nel mese di dicembre 2014 la Corte di 24 Leggi e decreti Cassazione, in dissonanza a precedenti orientamenti, ha rigettato due ricorsi dell’Agenzia delle Entrate contro due decisioni di Commissioni Tributarie Regionali che avevano riconosciuto l’esonero dall’IRAP per due medici convenzionati con il SSN che si avvalevano delle prestazioni di un dipendente con mansioni di segreteria. In particolare la Corte di Cassazione con sentenza n. 26991/14 ha rilevato che il fatto indice costituito dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui non possa essere considerato di per sé solo – secondo un giudizio aprioristico che prescinda da qualunque valutazione di contesto e da qualunque apprezzamento di fatto in ordine al contenuto ed alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa – manifestazione indefettibile della sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Pertanto l’apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente, rientra, secondo l’id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. La Corte di Cassazione invece con sentenza n. 27017/14 ha affermato che l’automatica individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione dall’esistenza di un dipendente per il professionista non è conforme ad una lettura costituzionale della disciplina fiscale né trova specifico conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, potendosi semmai giustificare la sua rilevanza solo quando l’attività del dipendente abbia dato luogo ad un qualche potenziamento della attività produttiva del professionista stesso. In conclusione appare evidente che queste ultime sentenze della Corte Suprema di Cassazione sono in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2014, che stabilisce che i professionisti devono sempre pagare l’IRAP, se hanno dipendenti (anche part time) o se si servono di strutture organizzate tramite contratto. Ai fini dell’autonoma organizzazione, decisiva per il pagamento del tributo regionale, gli uffici delle Entrate devono sempre tenete conto dell’utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui, sia mediante contratti di lavoro dipendente, anche part-time, sia mediante forme di collaborazione e di fornitura di servizi, anche se relative a funzioni di supporto e di segreteria.” Istituzione dell’Elenco dei Medici Fiduciari di ANAS S.p.A. Si riporta la nota trasmessa dalla FNOMCeO in data 22 gennaio 2015. “Riceviamo e, per opportuna conoscenza ed eventuale diffusione, trasmettiamo la nota (prot. n. 351/15) dell’ANAS, concessionaria della rete stradale nazionale, relativa alla istituzione di Elenchi Territoriali di professionisti medici chirurghi specialisti utili ai fini dell’affidamento di eventuali incarichi professionali. *** Egregio Presidente, l’ANAS S.p.A., società di diritto pubblico, concessionaria della rete stradale nazionale, ha necessità di avvalersi di medici iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, con specializzazione in Medicina Legale, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia e Neurologia. A tali professionisti saranno affidati incarichi, nell’interesse della Società, per la redazione di perizie medico-legali di parte e per l’assistenza alle operazioni peritali disposte dal Tribunale in tutti i giudizi di risarcimento danni. Si è, quindi, deciso di istituire elenchi territoriali di professionisti, cui affidare, per le materie di specializzazione richieste - secondo criteri di trasparenza, rotazione e competenza - a difesa dei propri diritti ed interessi. Sul nostro sito utilizzando il percorso www.stradeanas.it>appalti>sistemi di qualificazione ed elenchi> elenchi medici, saranno presenti tutte le informazioni ed istruzioni per l’iscrizione.” Pubblicazione nell’Albo dei titoli di specializzazione Si riporta la comunicazione n. 10 trasmessa dalla FNOMCeO in data 26 gennaio 2015. “Al fine di chiarire alcuni aspetti concernenti la pubblicità dell’informazione sanitaria, con particolare riguardo ai titoli di specializzazione, comunichiamo quanto segue. A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 248/2006, la disciplina della pubblicità sanitaria di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 175 è stata abrogata nella parte riguardante le procedure di autorizzazione della pubblicità stessa. E’ rimasto, peraltro, intatto il potere dell’Ordine di verificare trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario, così come indicato nell’art. 2 della Legge 248/2006. Si ricorda, inoltre, che l’art. 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) testualmente prevede: “1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al Leggi e decreti comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145”. Sappiamo che l’attività svolta dal medico non sostituisce in alcun caso il possesso del titolo specialistico, sebbene possa essere utilizzata ai fini della pubblicità dell’informazione sanitaria. Lo stesso articolo 1, comma 4, della L. 175/1992, ancora applicabile in via analogica, prevedeva esplicitamente: “Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’articolo 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria”. Facendo un esempio concreto, quindi, il sanitario che non possegga il titolo di specializzazione potrà utilizzare, ai fini della pubblicità dell’informazione sanitaria, ad esempio, la dicitura di “Geriatra” o di “Geriatria” qualora abbia svolto effettivamente l’attività che intende pubblicizzare ed abbia fornito ampia documentazione sulle sue competenze nella disciplina di cui trattasi, ma non potrà utilizzare la dicitura “Specialista in Geriatria” in quanto non in possesso del titolo di specializzazione. Sarà compito dell’Ordine valutare se, nel caso di specie, il medico effettivamente abbia svolto l’attività che intende pubblicizzare e, qualora lo ritenesse necessario, chiedere ulteriore documentazione comprovante la specifica competenza. Qualora invece il medico, in possesso del titolo di specializzazione, intenda rendere pubblico il titolo stesso, anche semplicemente attraverso l’inserimento nel proprio ricettario o nelle carte professionali, dovrà necessariamente depositare il titolo di specializzazione presso l’Ordine di iscrizione, affinché possa essere inserito nell’Albo. Sebbene, infatti, non sussista un vero e proprio obbligo, in capo agli iscritti, di far inserire nell’Albo i propri titoli di specializzazione, tale adempimento diventa un obbligo nel momento in cui il professionista decida di renderlo pubblico. Gli Ordini, pertanto, devono adoperarsi in tal senso, al fine di poter esplicitare al meglio i loro poteri di verifica.” 25 .Dispositivi interspinosi di tipo dinamico Si informa che la FNOMCeO in data 28 gennaio 2015 ha trasmesso circolare del Ministero della Salute in merito ai Dispositivi interspinosi di tipo dinamico Indicazioni di utilizzo. Detta circolare è consultabile presso la Segreteria dell’Ordine. Un SMS per migliorare l’aderenza terapeutica Si riporta FNOMCeO. articolo dell’Ufficio Stampa “Un messaggio di testo sul cellulare che ricordi di assumere le medicine è un’arma efficace per favorire l’aderenza terapeutica, riducendo di più della metà la percentuale di chi interrompe le cure o le segue in maniera frammentata: è quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori del Queen Mary Hospital di Londra su trecento pazienti in cura con statine e antiipertensivi e pubblicato su Plos One. I volontari sono stati suddivisi in due gruppi: a metà di loro, per sei mesi, è stato inviato - dapprima quotidianamente, poi a giorni alterni, infine una volta a settimana – un sms che chiedeva se si fossero ricordati o meno di prendere i farmaci, al quale dovevano rispondere con tre opzioni (sì, no, dopo l’sms). Alla fine del follow up di sei mesi, solo il 9% dei pazienti che avevano ricevuto il “reminder” aveva interrotto la terapia o ne aveva assunto meno dell’80% rispetto a quanto prescritto, contro il 25% del gruppo di controllo. L’invio di sms può essere utilizzato, a detta degli autori, per diversi farmaci, dagli antibiotici, ai cardiologici, agli antivirali contro l’Hiv.” 26 Leggi e decreti Regione Lombardia La Regione Lombardia al fine di diffondere l’informazione presso gli operatori sanitari interessati alla prescrizione, somministrazione e fornitura dei farmaci in oggetto, ha trasmesso le seguenti note informative AIFA-EMA (Le note complete sono disponibili presso gli Uffici dell’Ordine o consultabili sul sito www.omedcr.it) 1. Comunicazione sul farmaco generico Barbesaclone 25 mg e 100 mg compresse ri-vestite; 2. Comunicazioni EMA: farmaci a base di valproato; farmaci a base di testosterone; Corlentor-Procoralan (ivabradina); 3. Importanti informazioni di sicurezza sui medicinali, biocidi e dispositivi medici contenenti clorexidina in soluzione cutanea per uso cutaneo nei neonati; 4. Nota Eligard (iniezione di leuprorelina acetato): rischio di mancanza di efficacia a causa del processo non corretto di ricostituzione e somministrazione; 5. Sicurezza d’uso di Stelara (ustekinumab); 6. Sicurezza d’uso di Minocin (minociclina); 7. Sicurezza d’uso di Tecfidera (dimetilfumarato) e farmaci a base di valproato; 8. Prescrizione Xarelto: aggiornamento specialisti per la compilazione del piano terapeutico per il trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP) e prevenzione di recidive di TVP ed EP; 9. Prescrizion Dabitagran, Rivaroxaban, Apixaban - aggiornamento specialisti per la compilazione del piano terapeutico per la prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV); 10. Sicurezza d’uso di Procoralan/Corlentor (ivabradina cloridrato) - nuova controindicazione e raccomandazioni per minimizzare il rischio di eventi cardiovascolari e bradicardia severa; 11. Micofenolato mofetile: nuove avvertenze riguardo i rischi di ipogammaglobulinemia e bronchiectasie; 12. Nessuna prova che il vaccino Fluad abbia causato decessi in Italia; 13. Aifa Rapid Alert - trasmissione Nota dell’AIFA del 10 dicembre 2014; 14. I trattamenti sperimentali per Ebola sono ancora ad una prematura fase di sviluppo; 15. Revoca divieto di utilizzo a scopo cautelativo FLUAD; 16. Sicurezza d’uso di Rapiscan (regadenoson); 17. Sicurezza d’uso di bombole di INOmax (ossido di azoto); 18. Farmaci contenenti ambroxol o bromexina; 19. Comunicazioni EMA: Vantobra (tobramicina). Leggi e decreti Il ricoverato va “custodito” 27 Le colpe del primario “non informato” tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” dell’11-17 novembre 2014 tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” dell’11-17 novembre 2014 La struttura sanitaria è responsabile per i danni conseguenti a un tentato suicidio del paziente, nel caso di specie amputazione della mano, che si allontana dalla stessa eludendo la sorveglianza del personale. Anche una persona perfettamente capace di intendere e di volere, infatti, può aver bisogno di vigilanza e protezione per evitare che si faccia del male (come nel caso di degente non autosufficiente); né solo le malattie mentali sopprimono la capacità di intendere e di volere; né, infine, un malato di mente può ritenersi non pericoloso per sé o per gli altri solo perché non abbia perduto la capacità di intendere e di volere. La capacità di intendere e di volere consiste infatti nella possibilità di autodeterminarsi, e non è affatto concetto sovrapponibile a quello di “salute mentale”. In quanto “obbligo di protezione” scaturente dal contratto (articolo 1374 del Cc), l’obbligo in esame non è teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si tratti di prevenire il rischio “A” o il rischio “B”, ma va adempiuto in qualunque caso, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità. Con questa motivazione, la Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 2233 del 22 ottobre, ha cassato con rinvio quella emessa dalla Corte d’Appello di Salerno che assolse la struttura dagli addebiti proposti dal tutore del malato che si era allontanato dalla clinica, e nel tentativo di suicidarsi, venne investito da un treno, subendo l’amputazione della mano destra. La clinica si difese sostenendo che il paziente fosse in fase di guarigione e quindi nulla faceva presumere che lo stesso avesse intenzione di togliersi la vita. La sentenza ha riaffermato, citando copiosa giurisprudenza conforme, che la struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero di un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalemnte, ai sensi dell’articolo 1374 del Cc, due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione; il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura e ciò prescinde dal carattere volontario od obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest’ultimo condizionare l’obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario. Il fatto, quindi, che la clinica fosse recintata e che il paziente stesse meglio non esimeva la struttura dal prestare al paziente maggiore attenzione al fine di evitare quanto accaduto in quanto il rischio suicidio è uno dei tipici. Va ricordato che il suicidio è il secondo evento maggiormente segnalato e costituisce il 15,7% degli eventi sentinella seguendo solo di poco il rischio della caduta del paziente. Il primario ospedaliero risponde del danno derivato da deficit organizzativo della struttura da lui diretta, se non riesce a dimostrare di aver adempiuto tutti gli obblighi imposti dalla legge (Dpr 27/03/1969, n. 128, articolo 7). Ogni primario deve essere informato sulle condizioni dei malati, deve avere impartito le necessarie istruzioni al personale, e predisposto le direttive per eventuali emergenze. Con questa motivazione la terza sezione della Cassazione (sentenza n. 22338 del 22 ottobre), ha rinviato per nuova valutazione quella della Corte d’appello di Messina che mandò assolto il sanitario. Nella fattispecie, il sanitario fu chiamato a rispondere della negligenza dei medici del reparto, che non rilevarono i dati pelvimetrici della gestante e non eseguirono il necessario parto cesareo. Durante le manovre i medici del reparto provocarono la lesione del plesso brachiale al neonato. I giudici di merito rilevarono la disorganizzazione del reparto per poi escludere la responsabilità del primario per quanto accaduto. Motivazione ritenuta contraddittoria e laconica, tanto da convincere i giudici a rispedirla al mittente per un nuovo riesame imponendo un vero e proprio decalogo: accertare se e in che misura i deficit organizzativi della struttura sanitaria fossero imputabili anche al primario; accertare se e in che misura il primario si fosse attivato per prevenirli o attenuarne le conseguenze; accertare se vi fosse la concreta possibilità di trasferimento della paziente in altra struttura; esaminare analiticamente le censure dai genitori del bambino. In base al Dpr 128/1969, il primario risponde dei deficit organizzativi del reparto, quando questi siano consistiti in una carente assegnazione di compiti e mansioni al personale e in scarse istruzioni. Il primario ospedaliero deve avere, afferma la legge, “puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza”. Di conseguenza, afferma la sentenza, è in colpa il medico che tiene una condotta difforme da quella che nelle medesime circostanze avrebbe tenuto un professionista diligente, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, comma 2, e un primario “diligente” non avrebbe trascurato di impartire adeguate direttive al personale a lui sottoposto per gestire le emergenze, né avrebbe trascurato di informarsi sull’andamento di un parto che si preannunciava distocico. 28 Leggi e decreti Paziente suicida, medici salvi tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 25 novembre – 1 dicembre 2014 La struttura sanitaria e lo psichiatra che hanno in cura un paziente non sono responsabili civilmente del suicidio dell’assistito avvenuto al di fuori della struttura, anche se aveva manifestato in passato intenti suicidari. La responsabilità va sempre valutata in relazione alla situazione concreta. Non c’è infatti alcuna contraddizione tra il ritenere che una persona sia morta a causa di un suicidio e l’affermare che l’evento non fosse prevedibile né evitabile da parte dei sanitari che curavano quella persona affetta da disturbi psichici. L’accertamento della causa della morte attiene infatti all’elemento causale dell’illecito, la colpa all’elemento soggettivo: si tratta di elementi diversi e non necessariamente coesistenti. Ben può accadere infatti che una condotta umana causi un danno senza essere colposa, ovvero che una condotta colposa non produca alcun danno. Con questa motivazione, la terza sezione civile della Cassazione con sentenza n. 34421/2014 depositata il 4 novembre, ha respinto il ricorso dei familiari del paziente che si erano visti negare il risarcimento dal Tribunale di Milano. Secondo la famiglia i medici che avevano in cura il paziente, nonostante i chiari sintomi, non adottarono alcuna concreta misura per prevenire il suicidio, e in particolare non sottoposero il malato al trattamento sanitario obbligatorio né misero in campo alcun tipo di sorveglianza, pur sapendo che il fratello della vittima non era in grado di sorvegliarlo costantemente. I familiari, inoltre, contestavano ai giudici di merito di aver trascurato a loro avviso una prova cruciale: una lettera con cui avevano informato la struttura e i medici del fatto che il paziente aveva già tentato due volte di suicidarsi. I giudici di merito, riepiloga ora la Cassazione, avevano escluso la colpa con un ragionamento fondato sui seguenti elementi: (a) la malattia da cui era affetta la vittima non rientrava clinicamente tra quelle definibili “pericolose”; (b) non vi erano gli estremi per un Tso; (c) per le malattie del tipo di quelle da cui era affetto il paziente la scienza medica prescrive l’inserimento nel contesto sociale e familiare, e sconsiglia l’internamento; (d) le manifestazioni di volontà suicidaria del paziente erano sempre state “ambivalenti”. Questa motivazione è di per sé logica, sottolinea la Suprema Corte, e anche se la Corte d’Appello avesse valutato la circostanza che il fratello della vittima aveva informato i sanitari degli intenti suicidari del paziente, non può dirsi che avrebbe certamente portato a una decisione diversa. Per la semplice ragione che la Corte d’Appello ha comunque esaminato e valutato il punto di fatto rappresentato dalle manifestazioni di intenti autolesivi da parte della vittima. Dunque, per la Cassazione, non sussistono vizi di motivazione. Ma i Supremi Giudici aggiungono che “stabilire, poi, se la Corte d’Appello abbia adottato una decisione felice nel valutare nel modo suddetto gli elementi di fatto a essa sottoposti è questione, come noto, che non è prospettabile in questa sede di legittimità”. E concludono con la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Quel dovere di “trasferire” tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 2-8 dicembre 2014 In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di disporre controlli e accertamenti doverosi. Non solo. Il medico che si avvede di una situazione grave che non riesce a fronteggiare con i mezzi a disposizione deve immediatamente disporre il trasferimento del paziente in una struttura idonea, altrimenti risponde civilmente del danno. Con questa motivazione la Suprema Corte, Sez. IV penale, con sentenza n. 46446/2014, depositata il 23 ottobre, ha annullato, con rinvio al giudice civile, una sentenza della Corte d’Appello catanese che, ribaltando la condanna dei medici disposta in primo grado, mandò completamente assolti i sanitari sia per la violazione penale che per quella civile. La Cassazione, in ragione delle diverse posizioni dei consulenti tecnici emerse in causa, ha ritenuto corretta la sentenza per quanto riguarda la posizione penale ma ha ritenuto carente di motivazione l’assoluzione in chiave civile. Nel caso di specie, un neonato nacque in discrete condizioni presso una clinica privata, ma dopo qualche ora, iniziò ad accusare problemi respiratori che furono erroneamente inquadrati come adattamento alla vita extrauterina. Dell’anomala condizione erano stati informati i pediatri che, pur rilevando l’aggravamento del bimbo che di lì a poco morì, non ne disposero il trasferimento in un centro ospedaliero più attrezzato. I periti giunsero a opposte conclusioni: quelli del pubblico ministero indicarono nella malattia delle membrane ialine la causa del decesso; quelli del tribunale indicarono in una serie di concause, tra cui la non risolta inalazione di latte artificiale, la causa della morte del bimbo. Tale contrasto, afferma ora la Cassazione, non permetteva effettivamente di giungere a quel grado di certezza necessario da porre a fondamento della condanna penale ma lasciava aperto il dubbio in merito alla responsabilità civile. La negligenza e l’imperizia, afferma la sentenza, erano consistite nel non avere disposto l’immediato trasferimento del neonato presso struttura ospedaliera dotata di strumenti idonei ad accertare e valutare la gravità Leggi e decreti e a fronteggiare adeguatamente le condizioni di salute del bimbo che, già dalle prime ore successive alla nascita e per le 48 ore susseguenti, apparivano particolarmente gravi. Tali condizioni erano sintomatiche della sussistenza in capo al neonato della malattia delle membrane ialine o Rds (respiratory distress sindrome) e l’imperizia consisteva nel non avere disposto l’espletamento degli accertamenti diagnostici necessari, ovvero, quanto meno, la radiografia del torace e gli esami emogasanalitici, che avrebbero consentito di arrivare alla corretta diagnosi e cura per contrastare la patologia che portò al decesso il neonato. Di conseguenza, la Cassazione ha rispedito la causa alla Corte d’Appello civile per un nuovo esame della controversia. 29 solo nove minuti, non era stata formulata una diagnosti differenziale rispetto a quella di dolori pelvici. Secondo il ginecologo, invece, si trattava di un eccezionale caso clinico. Le prove proposte in causa lasciavano dubbi sulla reale ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, la Cassazione ha ritenuto non raggiunta la prova sui fatti storici di base. In sintesi: se non si raggiunge la certezza processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio, cha alla data della visita la dissecazione dell’arteria iliaca di destra fosse in atto (giudizio esplicativo), non si potrà pervenire alla formulazione del giudizio predittivo sul doveroso comportamento richiedibile al medico (giudizio predittivo). L’incompetente non ha colpe Senza certezze, niente condanne tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 9-15 dicembre 2014 Quando la situazione è controversa o in bilico, il giudice penale dove approfondire i fatti e poi motivare, seguendo un percorso logico preciso, le ragioni del suo convincimento. Nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del medico e l’evento lesivo, non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento. Parola della Corte di Cassazione penale (sentenza n. 47293/2014 depositata il 17 novembre), che ha annullato con rinvio per una nuova valutazione la condanna inflitta a un ginecologo dai giudici bresciani. I giudici di merito, per la Cassazione, non avrebbero rispettato l’operazione intellettuale che va sotto il nome di “giudizio controfattuale” nel punto in cui hanno affermato che la diagnosi differenziale avrebbe portato a esami che, con giudizio formulato con elevato grado di credibilità e razionale probabilità logica, avrebbe consentito di accertare la patologia evitando l’episodio. Nella nuova decisione il giudice di merito dovrà seguire questa regola: prima la descrizione precisa di ciò che è accaduto (giudizio esplicativo) e, solo dopo avere circoscritto i fatti, la domanda su cosa sarebbe accaduto se fosse intervenuta la condotta ritenuta doverosa (giudizio predittivo). Nella fattispecie, una donna, sottoposta pochi giorni prima a un parto cesareo, si rivolse al reparto per l’insorgenza di dolori pelvici. Dopo la visita viene dimessa. Qualche giorno dopo fu però ricoverata d’urgenza e sottoposta a intervento chirurgico durante il quale morì per lacerazione da aneurisma dissecante nel punto di biforcazione dell’aorta nelle arterie iliache comuni. Secondo l’accusa per condotta imprudente, imperita e negligente del medico che avrebbe omesso il ricovero benché necessario per gli approfondimenti diagnostici. In conseguenza di tale omissione, determinata da una visita superficiale e frettolosa durata tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 16-22 dicembre 2014 Quando la questione clinica è difficile e l’intervento richiede manovre urgenti e di emergenza e le strade terapeutiche applicabile sono diverse, il giudice penale deve motivare in modo razionale, applicando una valutazione di “umana certezza” che l’evento sarebbe stato evitato da un atteggiamento terapeutico diverso da quello messo in opera. Deve, inoltre, stabilire il grado di competenza del medico che si trova ad operare valutando, di conseguenza, il profilo subiettivo della colpa. L’indicazione della giusta via da seguire è fondamentale per chiarire con esattezza quale sia stato il grave errore commesso dal sanitario e la condotta doverosa, soprattutto quando le scelte terapeutiche potevano essere individuate tra un ventaglio di terapie tutte astrattamente appropriate e le probabilità di sopravvivenza, comunque basse. Con questa motivazione finale, la IV sezione della Cassazione penale (sentenza 49707/2014, depositata il 28 novembre) ha mandato assolta “perché il fatto non sussiste” la specializzanda in neurologia condannata per omicidio colposo dalle Corti di merito di Milano. Secondo gli ermellini, la competenza ed esperienza del sanitario che agisce devono essere tenute in debito conto nell’individuare il modello di agente di riferimento al quale rapportare l’eventuale deficit di perizia. Nella fattispecie, la paziente giunse al reparto di neurologia della clinica privata affetta da un grave aneurisma cerebrale e accolta da una dottoressa specializzanda. Secondo l’accusa, il medico non fece tutti i pertinenti approfondimenti diagnostici, non diede ricorso alle cure appropriate, non prese in esame la necessità di atto chirurgico, non valutò neppure la necessità di ricovero presso nosocomio attrezzato per il trattamento del caso. In esito a tali condotte sopravveniva la morte, dopo che la paziente era stata ricoverata in altro nosocomio. La dottoressa, nelle sue difese, contestò la ricostruzione ritenendo che l’atteggiamento “attendista” fosse appropriato al fine di ottenere la stabilizzazione della paziente prima di sottoporla a esami diagnostici 30 Leggi e decreti che avrebbero potuto determinare un risanguinamento con esito fatale come indicato dalle linee guida le quali prevedevano che l’aneurisma fosse “clippato o escluso” a 72 ore dal sanguinamento. Proprio l’esistenza di gravi elementi di incertezza sono la base dell’errore logicogiuridico che colpisce l’argomentazione delle sentenze di merito. Le informazioni statiche prospettate dalla Corte di merito, secondo la sentenza descrivono una situazione nella quale non emerge per nulla l’umana razionale certezza dell’effetto salvifico; ma anzi traspare che si è in presenza di una affezione gravissima, difficilmente governabile, nella quale il risanguinamento costituisce una eventualità per nulla rara e altamente drammatica e anche un intervento tempestivo e appropriato al massimo non assicura il superamento della crisi. Questa sentenza risulta conforme alla pronuncia della Cassazione n. 47293/12 (v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 45/2012). Pensionati, stop agli incarichi tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 16-22 dicembre 2014 Con la circolare n. 6 del 4 dicembre scorso, il Ministero della Funzione pubblica ha indicato la corretta interpretazione delle disposizioni limitative per i pensionati introdotte dal decreto legge n. 90 del giugno scorso. La circolare del Ministro Marianna Madia afferma prioritariamente che, come le altre disposizioni vigenti, che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, anche quest’ultima non è volta a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati. La nuova disciplina si applica agli incarichi conferiti dal 25 giugno, pertanto non incorrono nel divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente quegli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza precedentemente a quella data. Le amministrazioni interessate dalla nuova normativa sono quelle indicate dal decreto legislativo 165/2001 e quelle comprese nell’elenco dell’Istat. Il divieto si estende a tutti i lavoratori collocati in quiescenza indipendentemente dal tipo di datore di lavoro pubblico o privato. Tutti i divieti della Madia. La disciplina pone puntuali norme di divieto per le quali vale il criterio di stretta interpretazione e ne viene esclusa l’interpretazione estensiva ovvero anche analogica. Un’interpretazione diversa potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescienza in violazione dei princìpi già affermati dalla Corte costituzionale, che ammettono limitazioni per i pensionati solamente nel caso in cui sia apprezzabile un interesse pubblico. Incarichi vietati sono solamente quelli espressamente contemplati, e cioè: incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale. Gli altri incarichi vietati rientrano, poi, fra quelli dirigenziali propri del decreto 165/2011, (dirigenti di ASL, direttore scientifico o sanitario compresi) e tra i direttivi, tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione delle risorse umane. Devono ritenersi rientrati nel divieto le cariche di governo di amministrazioni e di società controllate e anche gli organi elettivi degli enti pubblici associativi, e quelli di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione indipendentemente dalla qualifica in virtù della quale il soggetto in quiescenza sia stato nominato (per esempio in qualità di esperto ovvero rappresentante di una determinata categoria). Infine, la circolare afferma che tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti in tali categorie sono da ritenersi sottratte ai divieti della stessa disciplina e l’espressione utilizzata dal legislatore “incarichi e collaborazioni” corrisponde esclusivamente alle indicazioni originarie della norma: incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Trasferimento bis non fu mobbing tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 20-26 gennaio 2015 Un doppio trasferimento per incompatibilità, oltre a un demansionamento delle funzioni, non è bastato a un medico “dal brutto carattere” per ottenere dai giudici il pagamento dei danni subiti da parte della propria ASL in trent’anni di attività, e anzi dovrà pagare le spese processuali. Impegnato per tre decenni con funzioni di aiuto primario e poi primariali presso l’ospedale Businco di Cagliari, il dottore dopo due gradi di giudizio negativi, è ricorso in Cassazione. I giudici d’Appello avevano infatti respinto le domande di accertamento dell’illegittimità dei due trasferimenti e del demansionamento subiti dal primario, che chiedeva una condanna risarcitoria contro la ASL per i danni sofferti. La Suprema corte, con la sentenza n. 25910, depositata il 9 dicembre 2014, non ha accolto però il ricorso del dottore. L’appello. Nel 2012, la Corte territoriale di Cagliari aveva rigettato gli appelli del ricorrente ed escludeva: a) la prova di un danno concretamente subito dal medico dal primo trasferimento; b) l’illegittimità del secondo trasferimento, per accertata situazione di incompatibilità ambientale determinata “dall’innegabile conflitto del ricorrente, assolutamente incapace di lavoro in équipe, con gli altri dirigenti medici”, che impattava negativamente sull’ efficienza organizzativa del reparto e la qualità dell’assistenza offerta; c) il demansionamento Leggi e decreti denunciato, “per la prevalenza delle esigenze organizzative datoriali su quelle del dipendente, ai sensi dell’articolo 2103 Cc”, si legge nella sentenza, e per la destinazione del lavoratore, “non reinseribile nel reparto di originaria provenienza e invitato a esprimere una scelta di gradimento di diverso plesso sanitario, ad ambulatorio comportante l’esercizio di mansioni analoghe alle precedenti e qualificanti sul piano professionale”. Il medico non aveva mai accettato la situazione, vissuta come mobbing e per questo aveva chiesto ai giudici di condannare la ASL di Cagliari. Ma dieci motivi e una copiosa documentazione non sono bastati per dimostrare le sue tesi neppure in Cassazione. I supremi giudici non hanno invertito la rotta e, rigettato il ricorso, hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali per la parte che gli compete. Studi MMG, con la segretaria non scatta l’IRAP tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 20-26 gennaio 2015 La presenza di una segretaria in uno studio medico, organizzato anche con strumenti di diagnosi, come spesso accade nelle località suddivise in frazioni, non può essere ritenuta condizione sufficiente per ritenere applicabile l’IRAP al medico di medicina generale o al pediatra. L’IRAP coinvolge una capacità produttiva che deve pur sempre essere impersonale e aggiuntiva rispetto a quella del professionista e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da un’attività organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che per numero, rilevanza e valore economico, siano suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili, avuto riguardo alla specifica attività esercitata e di corredo del know-how del professionista. Anche “la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, di uno studio o più studi, aventi le caratteristiche e dotati delle attrezzature indicate nell’articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”. Questa, in sintesi, le affermazioni di principio contenute nelle 24 sentenze emesse il 19 dicembre (n. 26977, 26982, 26983, 26987, 26984, 26985, 26988, 31 26990, 26996, 27004, 27005, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020, 27090) che hanno messo letteralmente ko l’Agenzia delle Entrate. Le sentenze, ricostruendo anche l’oscillante giurisprudenza fin qui formatasi, hanno affermato che considerare l’attività di lavoro come condizione per il pagamento dell’IRAP, a prescindere dalla valutazione della sua capacità espansiva del reddito, sarebbe contrario ai princìpi costituzionali, come affermato dalla sentenza costituzionale n. 156/2001, che chiarì che l’IRAP non è un’imposta sul reddito , bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. A definire i confini “dell’autonoma organizzazione” ci pensa la sentenza 27019 secondo la quale: “nelle ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale e aggiuntivo” alla produttività del contribuente”. In definitiva, il giudice di merito, nell’accertare l’esistenza dei presupposti impositivi, dovrà valutare se tale prestazione lavorativa, unitamente alle attrezzature delle quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel valore aggiunto, rispetto alla mera attività intellettuale, presupposto dell’imposizione in parola. Anche la percentuale delle spese sostenute dal professionista è irrilevante (sentenze 26988 e 27011) se non sono finalizzate alla produzione autonoma di valore aggiunto e, non possono produrre reddito quando sono sostenute per svolgere attività “obbligata e imprescindibile del lavoratore medico in un superiore sistema la cui organizzazione è tracciata in assenza di auto no me scelte gestio nali d el so ggetto parasubordinato” (sentenza 26990). Conseguentemente, anche la presenza di più studi come avviene nelle località con molte frazioni e/o gli strumenti di diagnosi, anche costosi, rappresentano solo un modo per svolgere in modo degno l’importante funzione dei medici del territorio. Rimborsabile il generico Ue tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 20-26 gennaio 2015 Anche il farmaco generico, approvato in altro stato europeo con dosaggio diverso da quello venduto in Italia, può essere inserito nella lista di trasparenza dei farmaci rimborsabili anche nel caso in cui il brand di riferimento abbia dosaggi diversi. Se è vero come alle liste accedano i farmaci a brevetto scaduto di “uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali” (come previsto dall’articolo 7, comma 1, del Dl 18 settembre 2001 n. 347, recante “Interventi urgenti in 32 Leggi e decreti materia di spesa sanitaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 16 novembre 2001 n. 405, richiamato da parte appellante), è altrettanto vero che ciò non esclude la rimborsabilità di un farmaco con dosaggio diverso, poiché nessuna norma preclude l’iscrizione alla classe A di medicinali non inclusi nelle liste di trasparenza, mentre ai fini della rimborsabilità il citato articolo 48, comma 5, lettera e), del Dl 269/2003 ha riguardo alla uguale o minor spesa per il servizio sanitario nazionale. Questa è l’opinione espressa dalla terza sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 6346 del 22 dicembre) che ha respinto l’appello dell’Aifa. Nella fattispecie, la Società Eg SpA chiedeva all’Aifa l’autorizzazione all’immissione in commercio in fascia A nelle confezioni da 600 mg e da 800 mg in 30/50/60 compresse divisibili, del farmaco denominato Keneil (a base di gabapentin), indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di attacchi epilettici e nel dolore neuropatico periferico. L’Aifa, pur concedendo l’autorizzazione alla vendita, lo classificò come fascia C) in quanto i dosaggi dello specifico prodotto generico erano prodotti nelle posologie da 600 e 800 mg, mentre l’originatore Neurontin (commercializzato in Italia da Pfizer Italia Srl) è presente in diversi dosaggi all’interno della lista di trasparenza a esclusione di quelli da 600/800mg al momento non autorizzati in Italia. Secondo l’Aifa, la scelta di classificare in fascia C si giustifica in base allo schema di dosaggio riportato nel foglio illustrativo che la prevede in 300 mg una volta al giorno nel primo giorno, due volte nel secondo giorno e 3 volte nel terzo. Dette posologie erano presenti in lista di trasparenza con 50 preparazioni, sicché le nuove confezioni non erano essenziali. Inoltre, la divisione della compressa da 600mg, necessaria per rispettare quello schema posologico, secondo l’Aifa, esporrebbe i pazienti, anziani e fragili, a rischi per la salute connessi alla imprecisione del frazionamento. La sentenza del Consiglio di Stato, vista con l’occhio del consumatore, genera qualche perplessità. Il paziente è abituato a considerare il farmaco generico come “equivalente” a quello che è abituato ad assumere. Nel caso di specie, invece, lo si obbliga a ricordare sia il nuovo nome che una nuova modalità di assunzione. Con buona pace del suo diritto all’aderenza e della sicurezza delle cure, ampiamente decantati in tutte le linee guida di gestione del rischio clinico farmacologico. Dalla Cassazione di Marco Perelli Ercolini Se l’ospedale è carente Se l’ospedale è carente per strutture e organizzazione il medico non risponde per la morte del paziente. Corte di Cassazione – sentenza numero 46336 del 10 novembre 2014 Medico colpevole per morte di neonato Medico riconosciuto responsabile per non aver provveduto al trasferimento di un neonato (poi deceduto) in altra struttura più adatta alla assistenza con maggiori possibilità di cure per evitare il decesso. Corte di Cassazione – sentenza numero 46336 dell’11 novembre Dalla Corte Costituzionale di Marco Perelli Ercolini I lavoratori autonomi non dovranno più dimostrare che i prelievi effettuati col bancomat e non documentati non corrispondono a “pagamenti in nero”. La Corte Costituzionale ha decretato la illegittimità di tale presunzione con cui finora gli uffici fiscali conducevano gli accertamenti sui redditi dei professionisti. Agenzia delle Entrate detraibilità del bollo sulla ricevuta medica di Marco Perelli Ercolini Domanda Ho ricevuto una fattura per prestazione sanitaria. E’ senza bollo. Sono tenuto a sanare la situazione? In caso positivo potrò detrarre tale spesa? Risponde G. Mingione E’ dovuta l’imposta di bollo, nella misura di 2 euro, sulle fatture per spese mediche di importo superiore a 77,47 euro (articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 642/1972). Obbligato ad apporre la marca da bollo è il soggetto che emette la ricevuta o la fattura. Il cliente è solidalmente responsabile con il professionista per la violazione del tributo, qualora riceva la fattura senza che l’imposta sia stata assolta (risoluzione n. 444/E del 2008). In tal caso, sarà obbligato, nei quindici giorni successivi al ricevimento del documento, a provvedere al pagamento dell’imposta di bollo (articolo 22 del DPR 642/1972). Sarà così esente da qualsiasi responsabilità, sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori, mentre la sanzione sarà irrogata nei confronti del solo professionista. Qualora, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini sanzionatori. L’imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, pertanto, detraibile. Stessa conclusione anche nel caso in cui l’imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta (risoluzione 199/E del 1995). Leggi e decreti E’ in conflitto il medico con azioni farmaceutiche di Marco Perelli Ercolini tratto da “Il Sole 24 Ore” D – Un Medico iscritto all’Ordine può essere socio di un’azienda farmaceutica di cui prescrive medicinali ai propri pazienti? R – L’ipotesi in cui un medico sia socio di un’azienda farmaceutica, della quale prescrive farmaci, configura un caso di conflitto di interessi, in quanto sussiste un legame di tipo economico con un’industria farmaceutica. In termini generali, possiamo dire che si ha un coflitto di interesse “quando ci si trova in una condizione nella quale il giudizio professionale riguardante un interesse primario (nel caso di specie la salute di un paziente) tende a essere indebitamente influenzato da un interesse secondario (guadagno economico, vantaggio personale)”. Questa definizione esprime il concetto che il conflitto di interesse è una condizione, non un comportamento; non c’è bisogno che il giudizio del professionista sia inflenzato in modo evidente da altri interessi estranei al suo mandato principale, né che il suo comportamento condizionato arrechi danno al paziente, è sufficiente che esista un legame, che potrebbe compromettere l’indipendenza. Per distinguere diversi livelli di gravità e di possibile influsso negativo sull’indipendenza scientifica e culturale del medico, vengono anche distinti i conflitti di interesse attuali, potenziali o apparenti. Agenzia delle Entrate detraibilità dei corsi di formazione 33 gestiti da istituti universitari, pubblici o privati (circolare ministeriale 101/2000), nonché per dottorati di ricerca (risoluzione 11/2010). Se il corso frequentato non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi menzionate, la relativa spesa non è detraibile. Privacy – serve ok del paziente per lasciare ricette in farmacia di Marco Perelli Ercolini da DoctorNews del 21 novembre 2014 di Mauro Miserendino Medici di famiglia attenti: la prassi di lasciare la ricetta cartacea in farmacia, pur ammessa dal garante della privacy, dev’essere autorizzata dal paziente e deve essere l’eccezione e non la regola. Lo ribadiscono il Codice deontologico dei farmacisti e una nota di Federfarma: il primo all’articolo 15 ricorda che indirizzare prescrizioni in farmacia senza il consenso del paziente può configurare accaparramento di clientela, sanzionabile deontologicamente; la seconda afferma che la prassi andrebbe adottata quando il paziente è impossibilitato a recarsi in studio. In ogni caso, come spiega l’avvocato Paola Ferrari nel tutorial “Riservatezza e marketing in farmacia”, il transito della ricetta dallo studio al negozio va autorizzato con espressa delega del paziente al farmacista o meglio al suo collaboratore delegato al trattamento dei dati personali. Il farmacista potrà ritirare la ricetta del curante, aprirla e prenotare il farmaco. Specializzandi 1983-91 – una grande odissea di Marco Perelli Ercolini di Marco Perelli Ercolini Domanda Ho frequentato un corso di formazione presso l’Università di Siena, durato un anno circa. Posso detrarre i costi sostenuti come spese di istruzione? Risponde G. Mingione L’articolo 15 del TUIR, alla lettera e) del comma 1, riconosce il diritto a detrarre dall’Irpef il 19% delle spese di istruzione. Vi rientrano quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all’ordinamento universitario (circolare ministeriale 7/1993), corsi di perfezionamento (circolare ministeriale 122/1999), master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, sempre che siano Dopo una alternanza di sentenze sfavorevoli e favorevoli, ora anche sul quantum novità col balletto delle cifre, ovviamente al ribasso. Risarcimento specializzandi: no rivalutazione e perdita “chance” da DoctorNews del 18 novembre 2014 di Ennio Grassini Il risarcimento del danno in favore dei medici specializzandi nel periodo 1983/1991 comporta esclusivamente il riconoscimento degli interessi decorrenti dalla messa in mora e non anche la rivalutazione, salva la prova del maggior danno subito, ciò in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi con la L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un’obbligazione di valuta. In questi termini si è espressa la Suprema Corte che ha anche escluso il risarcimento del danno da perdita 34 di chance che esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Ai fini del riconoscimento, occorre allegare e provare della concreta intenzione, da parte dei medici specializzati in quegli anni, di spendere il titolo in ambito europeo. Borse di studio 1983-91: solo euro 6.713,93 annui ai medici specializzandi da DoctorNews del 21 novembre 2014 di Ennio Grassini Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per effetto del tardivo recepimento delle Direttive Comunitarie, non possono essere commisurati all’intero ammontare della borsa di studio, così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (euro 11.103,82). Tale fonte non ha efficacia retroattiva, essendo diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; inoltre, l’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di norme comunitarie non ha natura né retributiva né risarcitoria e non può dar luogo ad una riparazione integrale. Avendo, dunque, natura indennitaria e pararisarcitoria, deve essere quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che va desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, che stabilisce un importo di euro 6.713,93. Rimborsi specializzandi Corte d’Appello di Roma condanna lo Stato di Marco Perelli Ercolini La Corte di Appello di Roma, attraverso la recente sentenza n. 1628 ha accolto per la prima volta le istanze dei medici specialisti 1994-2006 stabilendo per loro un risarcimento per la mancata adeguata retribuzione per gli anni di scuola post-laurea, prevista invece dalla Direttiva Europea 93/16. Il danno è stato quantificato nella differenza tra il trattamento concretamente percepito (incrementato della riduzione triennale) e quello riconosciuto soltanto dal 2007: il Miur dovrà dunque corrispondere ben 14mila euro più interessi, per ogni anno di specializzazione. Nella stessa sentenza viene inoltre disposto che il termine di prescrizione decorre a partire dall’emanazione dei decreti attuativi del 2007 e non dal D.Lgs. n. 368/1999. Ciò significa che il diritto non è prescritto sino al 2017. Leggi e decreti Senza consenso informato il medico rischia, l’esperto: necessaria informazione corretta ed esauriente di Marco Perelli Ercolini da DoctorNews del 28 novembre 2014 a cura di Mauro Miserendino Il consenso informato riveste un’importanza colossale e il modello-format dato al paziente prima di un intervento alla prova dei fatti talora può risultare incompleto. Andrebbe integrato dalle risultanze del colloquio, obbligatorio, tra medico e paziente. Le conclusioni nascono dalla lettura della sentenza di Cassazione 19731 del 19 settembre scorso relativa a un ingegnere di 62 anni deceduto nel 1998 per una trombosi venosa profonda seguita a un intervento chirurgico. La Casa di Cura e il chirurgo erano stati denunciati sia per l’intervento in sé sia per vizi nel consenso ma in primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda. Nel 2007 si va in Appello e qui la Corte condanna struttura e medico a risarcire 5 mila euro per l’intervento mal riuscito, l’erede si appella ancora e la Cassazione gli dà ragione, stavolta facendo leva sul consenso incompleto. “Sussiste la prova evidente dell’inadempimento in relazione alla mancata e completa informazione sul rischio inerente al primo intervento”. Il consenso firmato dal paziente c’era, su modulo, che risulta “sintetico ma incompleto”; andava integrato da un colloquio medico-paziente, che però dalla cartella clinica non risulta. “Ma il consenso completo è elemento strutturale dei contratti di protezione quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario”, contesta la Suprema Corte e “l’inadempimento del debitore della prestazione è idoneo a ledere a diritti inviolabili della persona”. I giudici annotano poi che il rischio di trombosi venosa profonda a seguito di quell’intervento può arrivare al 50% e la Corte d’Appello si contraddice nell’affermare che esulano dall’obbligo di consenso fino a prova contraria rischi inferiori all’1 per cento. “Nel caso in esame si parla di consenso viziato e dunque non valido; che l’intervento sia andato bene o male è solo una parte della problematica, attinente alla responsabilità d’esecuzione della prestazione; ma l’intervento non ci sarebbe stato senza il consenso del paziente, e omettere quest’ultimo in tutto o in parte integra una responsabilità di violazione all’autotutela del paziente, la cui decisione è funzione dell’informazione ottenuta”, dice Marco Perelli Ercolini, autore di un CD sul consenso informato edito da ENPAM, i sui contenuti sono al centro di una serie di incontri negli ospedali milanesi. “Il consenso presuppone una manifestazione di assenso o dissenso a monte della quale c’è una informazione corretta, esauriente e compresa; se manca Leggi e decreti uno di questi tre elementi, anche ove l’esecuzione dell’intervento sia perfetta, il medico è venuto meno ai suoi doveri, con risvolti che potrebbero essere anche di natura deontologica”. E’ peraltro vero che “i modelli di consenso negli ospedali non sono la Bibbia.” Un suggerimento eventuale è attestare l’avvenuto colloquio con il paziente ad integrazione della presentazione e firma del consenso riportando a penna sul modello frasi proprie condivise durante la conversazione, ad espressione di una volontà consapevole del paziente. MMG – trattamento dati sensibili di Marco Perelli Ercolini Il Garante, con gli articoli 77, 78 ed 81 del D.Lgs. 196/2003 ha definito che il medico che raccoglie i dati solo per svolgere attività necessarie per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, è autorizzato alla raccolta del consenso informato “semplificato”, consistente nella raccolta verbale del consenso al trattamento dei dati personali e nella annotazione nella propria scheda clinica elettronica (senza acquisizione di consenso scritto firmato dal paziente). Il consenso può essere raccolto anche una sola volta. Art. 77 Casi di semplificazione 1) Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4; b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76; c) per il trattamento dei dati personali 2) Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili: a) dagli organismi sanitari pubblici; b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80. Art. 78 Informativa del medico di medicina generale o del pediatra 1) Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1. 2) L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel 35 suo interesse. 3) L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolare caratteristiche del trattamento. 4) L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta che: a) Sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; b) Fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra; c) Può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata; d) Fornisce farmaci prescritti; e) Comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile. 5) L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati: a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina; c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica. Art. 81 Prestazione del consenso 1) Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80. 2) Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma. 36 Leggi e decreti Dal 2016 età pensionabile + 4 mesi di Marco Perelli Ercolini Il 16 dicembre è stato firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Economia il Decreto (in corso di pubblicazione sulla G.U.) che a partire dal 1° gennaio 2016 aumenta l’età pensionabile di 4 mesi per le maggiori speranze di vita (aumento dell’accesso alla pensione agganciato alla probabilità di vita e di morte) se la probabilità cresce, anche l’età del pensionamento si allontana di pari misura. − I lavoratori uomini e le donne del settore pubblico attualmente vanno in pensione a 66 anni e 3 mesi; dal 1° gennaio 2016 andranno a 66 anni e 7 mesi ; − Le lavoratrici del settore privato attualemnte vanno in pensione a 63 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016 andranno in pensione a 65 anni e 7 mesi; − Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti e parasubordinate) oggi vanno in pensione a 64 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016 andranno in pensione a 66 anni e 1 mese. Il prossimo aggiornamento, salvo diversi provvedimenti sarà per il 2019 quindi dal 2021 i provvedimenti di adeguamento alle maggiori speranze di vita avranno una cadenza biennale. Semplificazioni fiscali 2015 di Marco Perelli Ercolini La Circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate illustra le semplificazioni introdotte dal Dl n. 175/2014 in favore persone fisiche, professionisti e imprese. Le nuove norme snelliscono numerosi adempimenti ed eliminano le procedure superflue, rendendo, di fatto, più facile il rapporto tra contribuenti e Amministrazione fiscale. In particolare: − No dichiarazione di successione fino a 100mila euro e adempimenti semplificati - Non è più necessaria la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, una volta presentata la dichiarazione di successione, non sarà più necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborsi fiscali. Altra novità in materia riguarda la documentazione, che potrà essere consegnata in copia non autenticata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, la circolare chiarisce che in applicazione del principio del favor rei non scatteranno sanzioni nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di successione nei termini e che in base alla nuova norma non sarebbero più tenuti a farlo. - Bonus energia, stop alla comunicazione alla Entrate per i lavori su più anni - Niente più obbligo di inviare all’Agenzia la comunicazione per chi effettua lavori per la riqualificazione energetica degli edifici che proseguono per più anni d’imposta e vuole usufruire della detrazione Irpef e Ires. Prima, infatti, era necessario inviare alle Entrate il modello ad hoc entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui era iniziato il sostenimento delle spese. Anche in questo caso si applica il principio del favor rei. - “Prima casa”, per l’agevolazione IVA fa fede la categoria catastale dell’immobile – Criteri più semplici anche per l’individuazione delle abitazioni per le quali è possibile fruire dell’agevolazione IVA “prima casa”. Con la nuova disciplina, l’IVA agevolata al 4% si applica infatti a tutti i trasferimenti delle abitazioni (non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come già avviene per l’imposta di registro). L’applicazione dell’IVA sulla “prima casa” è quindi ora vincolata esclusivamente alla categoria catastale dell’immobile e a questi fini non hanno più nessun rilievo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 per contraddistinguere le abitazioni “di lusso”. - Automatici gli interessi sulle somme chieste a rimborso – A partire dal 1° gennaio 2015 scattano in automatico gli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale. Gli interessi saranno, infatti, erogati contemporaneamente al rimborso e inizieranno a maturare a partire dal sessantunesimo giorno, nel caso in cui l’erogazione spetta all’Agente della riscossione, o a partire dal ventunesimo giorno dalla comunicazione dell’ufficio competente quando il rimborso è disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate. - Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, cancellata solidarietà negli appalti. Tutele per retribuzioni e contributi lavoratori – Il decreto cancella la responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di opere o servizi relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale è stata tuttavia mantenuta la responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l’appaltatore (o subappaltatore), relativa al pagamento delle retribuzioni e al versamento dei contribuenti previdenziali e assicurativi dei lavoratori. - Più certezza su addizionali regionali e comunali – Già a partire dal periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’IRPEF sarà determinata in base a domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al 31 dicembre), come già accade per l’addizionale comunale. Inoltre, l’acconto 2015 dell’addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo 2014. Leggi e decreti - Vitto e alloggio non sono più compensi in natura - dal 2015 le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compensi per il professionista. In questo modo il committente deduce le spesi di vitto e alloggio a prescindere dalla ricezione della parcella e il professionista non le considera più né compensi in natura né spese per la produzione del reddito. - Più facile aderire ai regimi speciali e più ampio il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica - scompare l’obbligo di inviare la comunicazione per aderire ai regimi speciali, come la trasparenza fiscale e il Consolidato nazionale. I contribuenti con Unico 2015 potranno esercitare l’opzione direttamente in dichiarazione. Si amplia il periodo di osservazione per le società con perdite fiscali in periodi d’imposta consecutivi, che passa da 3 a 5 anni. In particolare, in relazione al 2014 la disciplina sulle società in perdita sistematica si applica soltanto in presenza di perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d’imposta, oppure se nei 5 precedenti periodi d’imposta quattro siano in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo previsto dalle norme in materia di società di comodo. No IRAP per i medici di base di Marco Perelli Ercolini La Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 446/3/14 afferma che il costo della segretaria divisa proquota con i colleghi di studio e il compenso pagato ad altri medici per la sostituzione nel periodo di ferie non concretizzano una autonoma organizzazione per il medico di base e pertanto l’imposta di IRAP non è dovuta. In particolare, il semplice apporto di lavoro altrui non implica l’esistenza di una autonoma organizzazione in capo al professionista, a maggior ragione con riferimento ai medici di base tenuti nell’interesse della sanità pubblica a un servizio continuo ed efficiente e, inoltre, la presenza di personale di segreteria negli studi è prevista nelle linee guida emanate dalla Regione Emilia Romagna. Quando il medico può andare in pensione nel 2015 nel Fondo Generale ENPAM di Marco Perelli Ercolini 1 – Fondo Generale ENPAM – Quota A e Quota B pensione di vecchiaia (compiuta l’età pensionabile) Maturazione del diritto Medici (uomini e donne) nati nel 1949 entro il 30 giugno dal giorno dopo il compimento dei 66 anni e 6 mesi di età. 37 Requisiti In costanza di iscrizione al Fondo almeno cinque anni di contribuzione effettiva. In caso di cancellazione, anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni. Decorrenza del pagamento Dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 66 anni e 6 mesi di età. Note Non è richiesta la cessazione dell’attività professionale. Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione. Il diritto va esercitato con domanda all’ENPAM direttamente o tramite l’Ordine professionale. E’ possibile rinviare il pensionamento sia della Quota A sia della Quota B sino al compimento del 70esimo anno di età. Possibilità di pensione a 65 anni (nati nel 1950) con 20 anni di contribuzione mediante opzione per il sistema di calcolo contributivo sull’intera anzianità contributiva con domanda entro il mese di compimento del 65esimo anno di età. In caso di titolarità di pensione va corrisposta contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell’aliquota ordinaria (ogni terzo anno revisione automatica del trattamento di pensione). 2 – Fondo Generale ENPAM – Quota B pensione anticipata (prima del compimento dell’età pensionabile, con penalità economiche) Maturazione del diritto Medici (uomini e donne) nati entro il 30 giugno 1955 o prima dal giorno dopo il compimento dei 60 anni e 6 mesi di età. Requisiti Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni; aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni; unitamente al requisito dell’età (60 anni e 6 mesi nel 2015) oppure possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni aver maturato una anzianità contributiva (effettiva o riscattata) di almeno 42 anni; Decorrenza del pagamento Dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 66 anni e 6 mesi di età. Note Non è richiesta la cessazione dell’attività professionale. Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione. Il diritto va esercitato con domanda all’ENPAM direttamente o tramite l’Ordine professionale. In caso di titolarità di pensione va corrisposta contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell’aliquota ordinaria (ogni terzo anno revisione automatica del trattamento di pensione). 38 Leggi e decreti Agenzia Entrate – finte e-mail con linee guida sul redditometro, attenzione ai link e ai virus negli allegati di Marco Perelli Ercolini Attenzione alle false e-mail di “Aggiornamento” che circolano in queste ore e che si prestano come Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per evitare i controlli sul redditometro. Il file allegato contiene un virus che può compromettere la sicurezza del computer del destinatario. L’Agenzia raccomanda di non aprire il file, di non collegarsi al sito indicato nel testo della e-mail e di non utilizzare per nessun motivo il link presente nel messaggio. Il collegamento, infatti, rimanda a un sito (www.agenziaentrate.it) dal nome molto simile al dominio istituzionale delle Entrate, proprio con lo scopo di trarre in inganno i cittadini. Queste e-mail, oltre a contenere virus dannosi per il computer, hanno lo scopo di ottenere illecitamente dati personali dei cittadini. Nel testo, infatti, viene precisato che la consultazione delle istruzioni allegate è consigliata “specialmente” a coloro che utilizzano i servizi di “Internet Banking”. Le Entrate, quindi, invitano i contribuenti che stanno ricevendo questa mail a non inoltrarla e a eliminarla senza aprire l’allegato, potenzialmente dannoso per il proprio computer, e a non connettersi per nessuna ragione al link indicato. Ancora sull’idennità di esclusività di Marco Perelli Ercolini Indennità di esclusività, i medici possono rivendicare arretrati di quattro anni da Mauro Miserendino – Doctornews di giovedì 22 gennaio 2014, numero 11, anno XIII Non si sbloccano i rinnovi dei Contratti Nazionali, ma almeno i medici ospedalieri salutano il ritorno delle disposizioni normative ed economiche del contratto nazionale attualmente vigente. E tornano, fra i tanti effetti, gli aumenti dell’indennità di esclusività: aumenti che peraltro riguarderanno un medico su tre soltanto, tanti sono coloro che hanno compiuto nell’ultimo lustro 5 o 15 anni di anzianità. Lo dice la legge di stabilità. “In pratica dal 1° gennaio 2015 scattano gli aumenti per tutti coloro che hanno diritto”, spiega il vicesegretario Anaao Assomed Giuseppe Montante. “Quanti gli anni scorsi si sono visti negare gli aumenti pur avendo superato le verifiche ad opera dei collegi tecnici ad hoc al termine del 5° e del 15° anno dovranno avere gli aumenti almeno dal gennaio 2015”. La Legge Bindi nel 1999 fissò l’indennità di esclusività per il medico ospedaliero che scegliesse di optare per un rapporto di esclusività con il Servizio Sanitario Nazionale e quindi espletare la libera professione solamente nell’ospedale in cui dipendeva o sotto il controllo di esso. L’indennità ammonta a 2 mila euro annui in più per i giovani che hanno appena optato, 9 mila circa ai 5 anni, 14 mila ai 15. “Nel 2010 – rievoca Montante – la legge 122 all’articolo 9 bloccò a tutto il 2014 i rinnovi contrattuali e gli stipendi dei dipendenti Pa inclusi i medici ospedalieri: niente più scatti a meno di progressioni di carriera verticali, promozioni a direttore di struttura complessa. E bloccò anche i fondi contrattuali ai quali si attingeva per finanziare le voci accessorie della retribuzione. Il blocco non è stato rinnovato dalla Legge di Stabilità 2015 e queste voci devono ritornare a pieno titolo nella busta paga. Gli effetti negativi sulla retribuzione della 122 sono stati accentuati negli anni passati da una norma presente nell’art. 9 capace di scatenare la vocazione al risparmio di alcuni manager: in caso di riduzione degli organici la massa salariale accessoria dei fondi va ridotta di analoga percentuale, soldi che l’azienda si può tenere in tasca”. Tuttavia la 122 nulla diceva in merito all’indennità di esclusività, che è conseguente a disposizioni di Legge, ha meccanismi giuridici e previdenziali più vicini alla parte di stipendio “fondamentale” e non è automatica, ma bensì erogata previa verifica professionale di un collegio tecnico che deve avvenire per legge entro tre mesi dalla maturazione dei requisiti di 5 e 15 anni di anzianità”. In assenza di chiarezza, “i manager si sono divisi in due categorie: quelli che dopo le prime sentenze dei magistrati aditi dai medici hanno iniziato a pagare l’indennità ai medici “verificati” e gli altri che non hanno pagato e hanno utilizzato i mancati esborsi per sanare i bilanci. Ora la legge di stabilità ha fatto decadere l’articolo 9 della 122, facendo tornare in vigore le norme “positive”. Ergo – conclude Montante – le aziende non hanno più alibi per tentare di non pagare l’esclusività che spetta almeno da gennaio a chi l’ha maturata, fatta salva la possibilità di adire i giudici per recuperare gli arretrati maturati nel periodo compreso dal 2011 al 2014, ravvisandosi le condizioni di danno per falsa interpretazione della legge (falso ideologico) da parte delle aziende sanitarie. Dalla Cassazione di Marco Perelli Ercolini Assente alla visita di controllo dell’INPS, legittimo il licenziamento del lavoratore E’ legittimo il licenziamento intimato al lavoratore recidivo, assente alla visita di controllo dell’Inps, sebbene si sia recato dal suo medico curante per un controllo. Corte di Cassazione – sentenza numero 1603 del 28 gennaio 2015 Leggi e decreti Privacy, mai sui social dal Pc che gestisce scheda assistito tratto da Doctor 33 Medici di famiglia sui social network? Mai con lo stesso pc contenente i dati dei pazienti. Molti "approdi" online sono malsicuri dal punto di vista dei virus. Chi li frequenta non sa che può perdere i dati dei suoi pazienti o nel peggiore dei casi renderli "spiabili", e in ogni caso un virus informatico può comportare giorni di ferma del pc per aggiustamenti e ricette fatte a mano con la Regione che mugugna. Per tutelare i medici, la Fimmg ha messo nel sito delle regole d'oro a partire dai suggerimenti dell'allegato B del codice del 2003. Le prime due sono: mascherare sempre i dati dei pazienti con programmi specifici per gestire la cartella clinica (e non fai-da-te) ed inserire- accanto alla password per l'accesso al computer - una distinta password alfanumerica di almeno 8 caratteri, da cambiare ogni 3 mesi, per l'accesso al programma di gestione della cartella clinica. Terzo suggerimento: fare back up giornalieri dei dati e conservare le copie dei dati in luogo diverso da quello dove risiede il pc. «L'allegato b) dice che il backup va fatto almeno ogni settimana, obbliga a nominare gli incaricati del trattamento dati con lettere scritte, a rifare le password ogni tre mesi. 39 Tutto ciò non basta», dice Paola Ferrari, avvocato esperto di privacy e fondatore del Pronto Soccorso legale Fimmg. «I virus possono annidarsi anche in file contenuti in altri documenti. Oggi tutti i sistemi permettono backup automatici; ma bisognerà tenere le copie dei dati in altro luogo (es. casa, cloud ecc.) questo garantisce la sicurezza anche nel caso di furto in studio, allagamento e altre circostanze». L'indicazione più interessante però riguarda i social network. Dario Grisillo responsabile Fimmg area organizzazione studio, sottolinea che «bisogna separare l'attività ludica o anche di aggiornamento professionale da quella lavorativa comportante la gestione delle schede assistito. Per la prima si possono usare smartphone e tablet, per la seconda non serve avere un accesso illimitato a internet, gli attuali gestionali se desidero un approfondimento mi consentono di andare a pescare nella letteratura con appositi "help". Questa separazione è tanto più consigliabile quanto più pericolosi possono risultare i siti a più alto rischio di spamming e tra questi i social network, i siti e-commerce e/o ludici oppure incursioni pubblicitarie sugli strumenti di lavoro o posta indesiderata. Occorre una formazione adeguata anche per i propri collaboratori, e far scrivere subito, nelle lettere d'incarico al trattamento dati degli assistiti, l'indicazione formale di una black list di siti: un virus si trasmette a tutta la rete e possono andar perse settimane di dati acquisiti». 40 Previdenza e Assistenza Relazione Consiglio Nazionale Enpam 29 novembre 2014 a cura di Dott. Marco Agosti Il Consiglio Nazionale dell’ENPAM, del 29.11.2014 ha licenziato il testo del nuovo Statuto, approvando le modifiche apportate sulla base delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti. I Ministeri hanno confermato l’impianto complessivo dello Statuto deliberato in prima battuta il 27 giugno scorso, facendo però osservazioni su punti specifici. La più rilevante riguarda il Consiglio Nazionale che cambierà nome diventando “Assemblea Nazionale”, in conseguenza del fatto che quest’organo cambierà composizione. Così come deliberato già nella prima stesura, dell’Assemblea faranno infatti parte non solo i Presidenti o delegati degli Ordini provinciali ma anche rappresentanti eletti dai contribuenti e da altri designati dalle Commissioni Albo Odontoiatri. Un’altra novità votata riguarda il Codice Etico già in uso dalla Fondazione, che diventa il termine di paragone per individuare gli standard di moralità e indipendenza richiesti ai Consiglieri di amministrazione. Confermate le funzioni consultive dei Comitati Consultivi ed il limite di due mandati per gli incarichi elettivi, con un’ulteriore restrizione: nel computo entrerà anche il mandato in corso al momento dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, se espletato per intero. Il nuovo Statuto è frutto di tre anni di lavoro della Commissione paritetica ENPAM-FNOMCeO, del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM, delle Consulte, del Consiglio Nazionale della Fondazione e del confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria. Tra le novità di maggior rilievo presenti nel testo già approvato a giugno, c’è la riduzione del numero dei Consiglieri di amministrazione da 27 a 17 e l’abolizione del Comitato Esecutivo: misure che comporteranno risparmi per centinaia di migliaia di euro. Prevista anche l’istituzionalizzazione della componente odontoiatrica in seno agli Organi della Fondazione mentre una norma finalizzata al perseguimento dell’equilibrio di genere imporrà che almeno il 20 per cento dei candidati alle varie cariche appartenga al sesso meno rappresentato. Con un voto a larga maggioranza il Consiglio Nazionale della Fondazione ha approvato il Bilancio Preventivo per il 2015: la Fondazione, secondo il documento, chiuderà il prossimo anno con un avanzo economico di 958 milioni di euro, un saldo previdenziale stabile e una gestione patrimoniale con margini in crescita. La gestione previdenziale del prossimo anno dovrebbe concludersi per la Fondazione con un saldo positivo netto di 809 milioni di euro. Sul versante contributivo l’ENPAM prevede ricavi per 2,27 miliardi di euro (a fronte dei 2,21 stimati per quest’anno). Prevista una crescita della spesa per le prestazioni previdenziali e assistenziali che, in conseguenza di una platea di pensionati sempre più numerosa, dovrebbe toccare quota 1,460 miliardi euro (1,380 miliardi nel preconsuntivo 2014). Dalla gestione patrimoniale e finanziaria, la Fondazione si attende un introito di 388 milioni di euro lordi. Il risultato, in accordo ai criteri prudenziali che regolano la compilazione del bilancio, non tiene però conto dell’andamento del mercato, delle prese di valore o delle eventuali svalutazioni, fissando una redditività del patrimonio pari al tasso minimo usato per le proiezioni attuariali (2%). “A vent’anni dalla legge con cui lo Stato ci ha concesso l’autonomia in cambio dell’assunzione del rischio previdenziale, possiamo dirci fieri del nostro lavoro – ha detto il Presidente dell’ENPAM, Dott. Alberto Oliveti -. Ci muoviamo come un equilibrista sul filo, con una rete di sicurezza costituita da un patrimonio che alla fine del 2015 sfiorerà i 17 miliardi, che ci siamo costruiti da soli. Una rete che ci assicura di poter pagare le pensioni di medici e dentisti per i prossimi 50 anni. Eppure, a fronte di risultati reali, a causa degli interventi del legislatore la nostra autonomia è sempre più virtuale”. Il documento è stato approvato con 90 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti. Approvato con 90 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti anche il Bilancio preconsuntivo del 2014. In base al documento votato dal Consiglio Nazionale, al termine dell’anno in corso l’avanzo della Fondazione sarà pari a 938.533.120 euro. I ricavi contributivi saranno pari a 2.666.183.050 euro a fronte di una spesa di 1.727.649.930 euro. Il Consiglio nazionale dell’ENPAM ha deliberato di ridurre l’importo del contributo intero di Quota A da 1.410,00 a 1.075,00 euro all’anno. La delibera votata a maggioranza prevede anche di destinare fino al 15% di tale contributo a finalità di assistenza “strategica” per favorire l’accesso al credito, alla previdenza complementare, alla tutela sanitaria integrativa e alle coperture assicurative (per responsabilità civile professionale, long term care e inabilità al lavoro). Previdenza e Assistenza 41 Medici pensionati organizzano una Class Action contro l’aumento della Quota B ENPAM a cura di Dott. Marco Agosti E’ giunta all’Ordine una proposta di un gruppo di Medici Ospedalieri in pensione che intendono intraprendere un’azione legale (Class Action) contro la Fondazione ENPAM per l'aumento della percentuale della quota B ENPAM. Prima di procedere con una tale azione, è giusto ricordare e puntualizzare alcuni antefatti che potrebbero rasserenare gli animi e aiutare nel prendere decisioni. E’ giusto ricordare che fino all’anno 2006 i medici in quiescenza che continuavano un’attività lavorativa non dovevano pagare alcun contributo. Nel 2006, in forza di quanto previsto della Legge 335, l’INPS pretese come indicato dalla Legge che i medici dovessero versare all’INPS un contributo previdenziale con aliquota del 27%. Ovviamente la cosa non fu gradita dai medici, fu coinvolta la Fondazione ENPAM, che emanò quindi due delibere, con la prima ripristinò l’obbligo contributivo per gli ultra65enni, con la seconda ripristinò tale obbligo anche per gli ultimi 5 anni (in considerazione che la richiesta avanzata dall’INPS riguardava anche i 5 anni precedenti) richiedendo il versamento del contributo all’ENPAM, invece che all’INPS, con l’aliquota del 2%. I vantaggi furono numerosi: la minore aliquota e una rivalutazione della pensione proporzionato all’incremento della contribuzione. Di converso in caso di versamento della contribuzione del 27% (o 17%) all’INPS i contributi sarebbero andati persi, perché per poterne vedere gli effetti dovevano trascorrere almeno 20 anni di contribuzione. Concludendo il piccolo incremento del contributo dovuto agli effetti della riforma è ancora irrisorio rispetto a quanto dovuto se si versasse, perdendo il vantaggio pensionistico, il contributo all’INPS come previsto dalla Legge. Questo a prescindere da quanto incassato dai Medici in pensione relativamente alla quota A, che ha un rendimento superiore a qualsiasi sistema previdenziale sia pubblico che privato. Faccio inoltre presente che a seguito della manovra finanziaria del 2011 è stato previsto per tutti i pensionati degli enti previdenziali di diritto (quindi anche per ENPAM) un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti attivi di ciascun ente, ed in conseguenza di ciò l’ENPAM ha dovuto adeguarsi. Quindi non si può che sconsigliare, in quanto contro l’interesse dei Medici pensionati, la Class Action in questione, che non ha fondamento nella Legge e che non recherebbe nessun vantaggio. Riduzione del tasso di interesse Dal primo gennaio 2015 il tasso di interesse legale è passato dall’1 allo 0,5 per cento. La variazione è stata stabilita con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, ed influisce sugli interessi da applicare alle rate dei contributi ENPAM in scadenza durante l’anno. Riguarderà quindi: • le tre rate dei contributi di Quota B in scadenza nel 2015 (28 febbraio; 30 aprile; 30 giugno) riguardanti gli iscritti che lo scorso anno hanno scelto l’addebito diretto in cinque rate; • i piani di ammortamento per il ritardato pagamento dei contributi obbligatori; • le rate dei riscatti, a partire da quella di giugno 2015. Domiciliazione bancaria 2015 I medici e gli odontoiatri possono richiedere l’addebito diretto sul proprio conto corrente dei contributi dovuti nel 2015. Con la domiciliazione bancaria è possibile pagare i contributi ENPAM a rate e senza rischio di dimenticare le scadenze. Per farlo basta accedere all’area riservata e chiedere l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario. Per ogni operazione si pagherà meno di 50 centesimi (contro circa un euro di chi pagherà con i bollettini MAV). 42 Previdenza e Assistenza Inoltre, non essendo prevista l’emissione di bollettini di carta, si ridurranno le spese postali e si eliminerà ogni rischio legato al mancato o tardivo recapito. Infatti, una volta attivato l’addebito diretto, i contributi dovuti saranno riscossi l’ultimo giorno utile, senza il rischio di incorrere in sanzioni. I medici e gli odontoiatri possono trovare direttamente nell’area riservata il modulo telematico da compilare per autorizzare la Fondazione alla domiciliazione bancaria. Chi non è ancora iscritto all’area riservata del sito ENPAM deve prima registrarsi. Il modulo online offre le seguenti possibilità: Quota A: contributo minimo annuale • Pagamento in quattro rate senza interessi (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre) • Pagamento in unica soluzione La richiesta, da inoltrare attraverso l’area risevata del sito, deve pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2015. Per chi ha attivato la domiciliazione bancaria dei contributi di Quota A con Equitalia, è possibile attivare l’addebito diretto ENPAM (che è meno costoso) entro e non oltre il 28 febbraio 2015. In questo caso la domiciliazione bancaria con Equitalia si disattiverà automaticamente. Quota B: contributi sulla libera professione • Pagamento in cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio*, 30 aprile*, 30 giugno*) • Pagamento in due rate senza interessi (31 ottobre, 31 dicembre) • Pagamento in unica soluzione * Le rate che scadono entro l’anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l’anno successivo (indicate con l’asterisco) sono maggiorate del solo interesse legale, che attualmente corrisponde allo 0,5 per cento annuo. Se al momento dell’invio del modulo per la richiesta di addebito non è stata espressa una preferenza tra i piani di ammortamento disponibili, il sistema sceglie automaticamente il numero di rate più alto. Si può chiedere già da ora l’addebito diretto di ulteriori pagamenti (ad esempio riscatti, ricongiunzioni, sanzioni) per i quali la domiciliazione bancaria potrebbe essere attivata in futuro. Fino a che questa possibilità non sarà attiva si continueranno a ricevere i normali bollettini. La domiciliazione bancaria rende anche più semplice risparmiare sulle tasse. Al momento della dichiarazione dei redditi, infatti, non sarà più necessario portare al commercialista tutte le ricevute dei bollettini ma basterà scaricare una semplice cerificazione fiscale dalla propria area riservata nel sito internet dell’ENPAM. In quel documento sarà riportato l’importo dei contributi deducibili dal reddito (con un risparmio che può arrivare a oltre il 45 per cento, considerando Irpef e addizionali locali). Nuova Polizza Sanitaria Decorre dal primo gennaio 2015 la nuova polizza sanitaria per gli iscritti e i pensionati dell’ENPAM che potranno aderire senza limiti di età, con la possibilità di estendere le garanzie al solo coniuge o a tutti i componenti del nucleo familiare. Una polizza messa a punto dai medici per i medici. Tutte le patologie, infatti, sono state accuratamente selezionate da alcuni Consiglieri dell’ENPAM per definire il capitolato di gara per le compagnie assicurative. Grande attenzione è stata riservata alle donne medico, a cui è assicurata l’assistenza alla maternità - prevista anche per le mogli degli iscritti che diventano papà - alla medicina preventiva e alla non autosufficienza. La polizza prevede un modulo base ampio e di originale strutturazione nel quale rientrano i gravi eventi morbosi, i grandi interventi chirurgici, l’alta diagnostica, l’assistenza alla maternità, la prevenzione dentale e gli screening preventivi anche in età pediatrica. Per gli interventi è prevista la copertura anche nel caso in cui vangono fatti in day hospital. La copertura base può essere integrata a scelta con tre moduli aggiuntivi. Il primo modulo include tutti gli interventi chirurgici, il secondo estende la copertura a tutte le cure specialistiche e infine il terzo comprende le cure odontoiatriche: il modulo base e i tre moduli aggiuntivi consentono quindi a ciascun assicurato di personalizzare le proprie tutele sanitarie sulla base di una propria valutazione dei rischi. La polizza può essere usata in tre modi: attraverso la rete di strutture convenzionate alle quali ci si può rivolgere senza pagare nulla; si può ricorrere al Servizio sanitario nazionale, con il rimborso integrale del ticket, a cui, in caso di ricovero si può aggiungere un’indennità giornaliera di 130 euro. Previdenza e Assistenza 43 Infine ci si può rivolgere alle strutture non convenzionate con il diritto a essere rimborsati, secondo la copertura prevista per le varie patologie e con la franchigia del caso. Nel modulo base è inclusa l’assistenza alla maternità: ecografie o analisi chimiche da protocollo, visite ostretrico-ginecologiche di controllo, in più la visita post partum. Inoltre la copertura per gli interventi include il parto naturale e l’aborto (spontaneo o terapeutico) con un massimale di 10mila euro; per il parto cesareo il massimale è elevato a 15mila euro. Il piano sanitario base comprende anche garanzie particolari nel caso di malformazioni congenite del neonato. La polizza convenzionata dall’ENPAM definisce con chiarezza la non autosufficienza, riducendo i rischi di non applicazione della copertura assicurativa. Sottoscrivendo alcune polizze che definiscono la non autosufficienza in base alla capacità o incapacità di svolgere le attività elementari della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.), risulta spesso molto difficile vedersi rimborsate le spese. Con la polizza dell’ENPAM, invece, la condizione di non autosufficienza viene valutata in modo scalare secondo una tabella a punti. Perché, ad esempio, si può essere in grado di entrare e uscire dalla vasca per farsi il bagno ma non si è autonomi nel lavarsi. A ciascuna delle attività elementari che definiscono la non autosufficienza viene attribuito un punteggio: chi raggiunge la somma di 40 viene considerato non autosufficiente con la possibilità quindi di far scattare la copertura assicurativa per le spese di assistenza. Per aderire è sufficiente scaricare i moduli disponibili sul sito della Fondazione (www.enpam.it) da inizio dicembre. Garanzie per gli iscritti già assicurati Gli iscritti già assicurati con un altro contratto stipulato in convenzione con l’ENPAM potranno aderire al nuovo piano sanitario senza perdere il riconoscimento di patologie pregresse. Costi polizza Modulo base Modulo integrativo 1 Ricoveri Modulo integrativo 2 Specialistica Modulo integrativo 3 Odontoiatria Fino a 40 anni d’età € 337,51 € 285,00 € 315,00 € 315,00 Fra i 41 e i 59 anni d’età € 530,37 € 332,50 € 525,00 € 420,00 Dopo i 60 anni € 819,66 € 522,50 € 735,00 € 490,00 La cifra in euro corrisponde al premio annuo lordo che dovrà essere pagato, su base volontaria, da ogni singolo iscritto e pensionato e da ciscun componente del nucleo familiare. 44 Previdenza e Assistenza Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti a) Ammissione nei Convitti e Collegi Universitari in Perugia e nei Centri Formativi in varie città italiane; b) contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all’ordine di studi seguito (con una maggiorazione per gli studenti fuori sede). E’ prevista inoltre l’erogazione di un’integrazione assistenziale in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza. Per ulteriori dettagli, consultare il vademecum con il relativo modello di domanda; c) interventi diretti a favorire la formazione; d) interventi speciali a favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; e) convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazioni post-lauream; f) ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi strumentale, complementare o comunque connessa. Altre prestazioni • interventi per specializzazione post-laurea; • masters di gestione e di formazione aziendale; • interventi per perfezionamento lingua straniera all’estero; • sostegno da parte del Servizio Sociale dell’Ente; • interventi integrativi a favore di giovani portatori di handicap; • l’assegnazione di case vacanze invernali ed estive in Prè Saint Didier (Aosta) e Porto Verde (Misano Adriatico) ONAOSI - Piano annuale degli interventi 2014/2015 Si riporta il comunicato ONAOSI relativo al Piano Annuale degli interventi 2014-2015. “Salgono a 19 milioni 250 mila euro i contributi in denaro a favore degli Assistiti ONAOSI ed ammonta a 30 milioni e 200 mila euro il volume complessivo delle prestazioni assistenziali. Il Comitato di Indirizzo della Fondazione ONAOSI, nella seduta del 23 novembre 2014, ha approvato il nuovo Piano annuale degli Interventi 2014/15, che contiene le indicazioni delle prestazioni e dei servizi (con i relativi indici quantitativi e qualitativi) che si intendono erogare nell’anno accademico e scolastico 2014/15 a favore degli assistiti, orfani e figli dei Sanitari contribuenti. La Fondazione ha reperito risorse di bilancio per aumentare l’entità economica delle prestazioni in denaro da erogare agli assistiti per un valore complessivo di 1 milione 250 mila, destinando tali risorse anche per nuove tipologie di intervento in favore dei disabili, figli ed orfani di contribuenti, che dovranno essere disciplinate con apposito Bando. Molte altre sono le novità introdotte a partire dall’anno scolastico ed accademico 2014/15: si va dall’aumento dei contributi base a domicilio per gli studenti universitari che passerà da € 4.000 a € 4.300 (+ € 300) a cui va aggiunta l’integrazione fuori sede di € 2.000; per gli studenti della scuola secondaria di II grado il contributo passerà da € 3.600 a € 3.700 (+ € 100) a cui va aggiunta l’integrazione fuori sede di € 600; nonché è stato aumentato di € 1.300 il contributo omnicomprensivo per gli universitari ospiti del Collegio Universitario di Perugia e del Centro Formativo di Napoli. Altri interventi sono volti ad incentivare il profitto ed il merito nello studio: viene raddoppiato il premio di laurea per gli assistiti in regola con il corso di studi (il premio passa da € 1.000 ad € 2.000), il numero delle borse di studio per il perfezionamento della lingua all’estero è aumentato oltre il 30% (da 150 borse di studio si passa a 200 borse di studio); è stato introdotto un nuovo contributo per coloro che conseguono la laurea triennale nell’ultima sessione dell’anno accademico (senza iscriversi fuori corso) e che sono impossibilitati ad iscriversi contestualmente alla laurea specialistica biennale successiva. Gli aumenti decisi dal Comitato di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione nell’ultima seduta del 22 e 23 novembre 2014 si aggiungono agli aumenti dei premi di promozione e dei premi di studio già deliberati nel 2011. Occorre attendere il vaglio dei Ministeri Vigilanti (Ministero del Lavoro e dell’Economia) che in quanto organismi governativi preposti alla vigilanza, dovranno approvare i nuovi interventi ed i documenti contabili di previsione che li contengono. Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano degli Interventi il Consiglio di Amministrazione ha inoltre Previdenza e Assistenza 45 approvato un intervento coordinato di revisione ed armonizzazione della normativa in materia di prestazioni e servizi che consentirà di dare risposte omogenee ad alcune casistiche che riguardano sia gli assistiti a domicilio che gli ospiti delle strutture. I contributi in denaro che saranno erogati agli assistiti ammontano complessivamente a circa 19 milioni 250 mila euro e si diversificano in base alla scolarità, con delle integrazioni differenziate in ragione di fattori quali l’essere studente “fuori sede” o l’appartenere a nuclei familiari con reddito insufficiente. I contributi vengono erogati agli assistiti a partire dall’età prescolare e fino alla formazione post-laurea. Il limite di età per poter beneficiare dei contributi è fissato a 30 anni. La spesa totale per prestazioni e servizi ammonta a circa 30 milioni 200 mila euro. Gli assistiti ospitati nelle strutture della Fondazione (Convitti, Collegi Universitari e Centri Formativi) sono aumentati del 5% rispetto all’anno accademico e scolastico precedente, mentre l’intera popolazione dei soggetti assistiti vede una diminuzione del 4 %, passando dai 4287 assistiti dell’anno 2013/14 ai 4109 dell’anno 2014/15. Contributo volontario rinnovo quota anno 2015 - scadenza 31 marzo 2015 Ricevimento bollettino MAV I sanitari contribuenti volontari in regola per l’anno 2014 riceveranno entro breve termine la circolare informativa con la modulistica precompilata (bollettino Mav) e le istruzioni per versare la quota volontaria relativa all’anno 2015. Il pagamento del contributo deve essere effettuato non oltre il termine indicato sul mav precompilato. Il bollettino è pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. La scadenza prevista per il relativo adempimento è il 31 marzo 2015. Al fine di non compromettere l’assistibilità, ove se ne verifichino le condizioni, è necessario che tale versamento, per la conferma annuale della iscrizione, venga effettuato inderogabilmente entro il 31 marzo 2015. Il mancato ricevimento e/o smarrimento del mav non esonera dal pagamento del contributo. In tal caso è necessario contattare gli uffici amministrativi ai seguenti numeri diretti: 075 5869545-223-251 e-mail [email protected] Scadenza delle domande Le domande devono pervenire entro tale date; non fa fede il timbro postale, bensì la data di arrivo all’ONAOSI. • 28 febbraio 2015: contributo base e contributo integrativo fuori sede per studenti universitari relativi all’anno accademico 2013/2014; • 30 aprile 2015: premio di studio per l’a.a. 2013/2014, riservato agli studenti universitari; • Premio di laurea 2013/2014: entro due mesi dalla laurea. 46 Occasioni di lavoro lavoro Medico Sert - ASL Cremona Il Sert dell’ASL di Cremona sta cercando un medico a livello libero professionale. Le attività svolte dal medico c/o il Sert sono: − Colloquio di accoglienza per i nuovi utenti che accedono al servizio finalizzato anche alla valutazione del rischio infettivologico correlato all’uso di sostanze; − Visite mediche finalizzate alla diagnosi di uso/abuso/dipendenze dasostanze psicoattive legali/illegali; − Predisposizione di programma terapeutico con farmaci sostitutivi e/o sintomatici per la disintossicazione; − Compilazione cartella clinica informatizzata comprendente tutte le prestazioni erogate; − Collaborazione con le altre figure professionali del Sert per la predisposizione di programmi terapeutico -riabilitativi anche finalizzati all’inserimento in Comunità Terapeutica; − Consulenza richiesta dai colleghi dei reparti ospedalieri per persone tossico/alcoldipendenti ricoverate. Le attività sopra citate vengono effettuate sia per persone che accedono all’ambulatorio sia per le persone tossico/alcoldipendenti detenute c/o la Casa Circondariale di Cremona. L’impegno è di circa 15 ore/settimana da distribuire dal lunedì al venerdì e un sabato al mese. Gli interessati devono contattare la Dott.ssa Anna Camisani, Direttore Dipartimento Dipendenze: tel. 0372 497556 / 559 / 570 - e-mail: [email protected] Disponibilità ambulatori - “Cremona Solidale” Occasioni di A.S.C. “Cremona Solidale” informa che sono disponibili alcuni ambulatori, siti presso il Presidio “Clinica Riabilitativa”. I Medici di Medicina Generale e gli Specialisti interessati all’utilizzo di suddetti locali potranno contattare il Direttore Sanitario Dott. Aldo Pani - tel. 0372 533511 - 335 245590. Ricerca Medici per docenza corsi primo soccorso aziendale L’Apindustria di Cremona ricerca personale medico qualificato, che possa prestare docenza ai corsi di primo soccorso aziendale, conformi al D.M. 15/07/2003 n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”. Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo e-mail: [email protected] Ricerca Medici - RSA di Soresina L’R.S.A. “Zucchi e Falcina” di Soresina, struttura appartenente alla cooperativa sociale Med Services, ricerca: 1. medici in regime di libera professione per la gestione dei turni di guardia medica notturna in struttura impegno previsto circa 8 turni/mese; 2. un medico in regime di libera professione, con esperienza in RSA e di direzione sanitaria - impegno orario indicativo 150 ore/mese. Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando la struttura: [email protected] tel. 0374 341027. Ricerca Medici specialisti in Oculistica e in Ginecologia La Fondazione Ospedale “Giuseppe Aragona” Istituto Geriatrico e Riabilitativo Onlus di San Giovanni in Croce (CR) ricerca Medici specialisti in Oculistica e in Ginecologia disponibili ad effettuare prestazion specialistiche ambulatoriali con contratto in regime libero professionale. Per informazioni: tel. 0375 310438 - e-mail: [email protected] Occasioni di lavoro 47 Ricerca medici - RSA di Pandino La Cooperativa “Progetto Gabbiano” di Pontevico (BS) ricerca medici per reperibilità notturna e festiva presso la RSA di Pandino (CR). Rapporto libero professionale. Gli interessati potranno contattare: Ufficio Risorse Umane - tel. 030 9930282, oppure lasciare i propri recapiti all’indirizzo e-mail: [email protected] o al fax n. 030 9930419. Ricerca medico specialista in Psichiatria (o equipollente Neurologia, Psicologia medica) Ricerca medici specialisti in Ortopedia e in Oculistica - Policlinico San Pietro Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Policlinico San Pietro, primario ospedale privato della provincia bergamasca facente parte del Gruppo Ospedaliero San Donato e integralmente accreditato al Sistema Sanitario nazionale, ricercano urgentemente medici specialisti in: Oculistica. E’ previsto un contratto a tempo indeterminato. Gli interessati possono contattare il numero 035 604258 oppure inviare un CV all’indirizzo e-mail: [email protected] oppure al fax 035 4376115. La Direzione Sanitaria dell’Istituto Clinico Habilita di Sarnico (BG) ricerca: − Medici Specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa o Neurologia per attività di reparto; − Medici per attività di guardia interna per reparti di Riabilitazione e Medicina. Per contatti: [email protected] oppure Sig.ra Maddalena 035 3062233. La Società Cooperativa Sociale Coop Stella di Gatteo (FC) cerca per il proprio organico due figure di Psichiatra e Neuropsichiatra Infantile da inserire in comunità Psichiatra per adulti e per minori in provincia di Cuneo e Vercelli. Gli interessati possono inviare il Curriculum Vitae al seguente indirizzo e-mail: [email protected] o tramite fax al n. 0331 785727. Per informazioni: cell. 331 7313651 Ricerca medico del lavoro - Ambulatorio di Medicina del Lavoro di Merano L’Ambulatorio di Medicina del Lavoro - Teamprevent S.r.l., sede italiana della BAD Teamprevent, cerca un medico del Lavoro iscritto all’elenco nazionale secondo art. 38 del D.Lgs. 81/08 per attività su tutto il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. La BAD Teamprevent è un rinomato provider dei servizi nell’ambito della sicurezza sul lavoro e delle prestazioni di Medicina del Lavoro nella Germania e sta costruendo una rete delle filiali in vari paesi europei. Si offre: − inquadramento come libero professionista o con contratto d’assunzione − opportunità di una carriera professionale a lungo termine in un ambiente economico-sociale favorevole − opportunità di formazione lavoro Ampliamento organico figure di Psichiatra e Neuropsichiatra infantile di Richiesta medici - Habilita S.p.A. Ospedale di Sarnico Occasioni Il Centro S. Cuore di Gesù Fatebenefratelli di S. Colombano al Lambro (MI), cerca per inserimento stabile nel proprio organico un Medico Specialista in Psichiatria (o equipollente Neurologia, Psicologia medica) con ruolo di assistente. Contratto ARIS-AIOP. Inviare Curriculum alla segreteria medica: Angela: [email protected] tel. 0371 207289 Enrica: [email protected] tel. 0371 207288 Occasioni di lavoro 48 Occasioni di lavoro − la possibilità di svolgere il proprio lavoro presso i 3 centri ambulatoriali dell’azienda o presso clienti coadiuvato da personale qualificato − intera struttura tecnica e organizzativa a disposizione del lavoro di medico competente − supporto nella ricerca d’appartamento Requisiti: − conoscenza lingua tedesca oppure il progetto di impararla − spirito culturalmente aperto e concreto, considerando la particolarità di un ambiente bilingue e multicultuale − spirito collaborativo − orientamento all’efficienza del proprio lavoro e flessibilità − familiarità con l’utilizzo del computer Gli interessati potranno inviare Curriculum Vitae all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] Richiesta medici Dolomiti Sportclinic Srl di Ortisei – Val Gardena (BZ) La Dolomiti Sportclinic Srl è una clinica privata specializzata in Ortopedia e Traumatologia, con sede ad Ortisei – Val Gardena (BZ). Si tratta di una struttura giovane nata nel 2010 come centro traumatologico con diagnostica completa. Con l’avviamento di due sale operatorie con i rispettivi reparti di sterilizzazione e degenza nel 2012. Per sviluppare l’azienda si ricerca da subito Medici specializzati in Ortopedia e Traumatologia. Oltre alle conoscenze professionali specialistiche in Ortopedia e Traumatologia si richiede: − Proattività, motivazione, spirito di iniziativa e un senso di responsabilità accentuato per la gestione autonoma dell’ambulatorio/emergency − Flessibilità e capacità di interagire all’interno di un team − Capacità di infondere rispetto e sicurezza ai pazienti − Conoscenza della lingua italiana ed inglese parlate e scritte; l’eventuale ulteriore conoscenza della lingua tedesca avrà carattere preferenziale Si offre: − Un ambiente di lavoro giovane e dinamico − Possibilità di apportare le proprie conoscenze nello sviluppo aziendale − Possibilità di crescita professionale anche in ambito chirurgico − Collaborazione a tempo indeterminato impostata a seconda delle reciproche possibilità e necessità − Condizioni economiche vantaggiose − Alloggio Per informazioni: Dolomiti Sportclinic Srl, tel. 0471 086000, e-mail: [email protected] www.dolomiti-sportclinic.com Ricerca Medico Fisiatra La Società Villa dei Gerani Gestione S.r.l., per ampliamento propria attività, ricerca medico Fisiatra. Requisiti richiesti: laurea con specializzazione in Fisiatria; minimo un anno di esperienza lavorativa; referenze. Sede di lavoro: Vibo Valentia. Se interessati inviare candidatura e Curriculum Vitae a: [email protected] Ricerca medici collaborazione stagione estiva 2015 Holiday System, organizza da più di 20 anni colonie estive per ragazzi/e in Trentino ed è alla ricerca di medici, anche specializzandi, da inserire come responsabile sanitario nei propri soggiorni. I periodi variano da 13 a 15 giorni a partire dal 15 giugno. Per il turno di 13 giorni è previsto un compenso netti di € 930,00e per il turno di 15 giorni il compenso netto è di € 1.000,00. Le spese di vitto ed alloggio saranno totalmente a carico della società. Se interessati inviare curriculum vitae ai seguenti recapiti: tel. 0464 423854, fax 0464 401091, e-mail: [email protected] - www.holidaysystem.it Medici e Sport 49 Campionato Italiano Ciclismo Gran Fondo per Medici ed Odontoiatri In collaborazione con la Sportur di Cervia e con il Fantini Club, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Forlì-Cesena organizza il primo Campionato Italiano Ciclismo Gran Fondo per Medici ed Odontoiatri. Tutti gli iscritti agli Albi dei Medici e degli Odontoiatri sono invitati a raggiungere la Romagna il 12 aprile 2015 ed a competere in una speciale classifica a loro dedicata. Il primo Medico o Odontoiatra a tagliare il traguardo sul lungomare di Cervia si fregerà del titolo di Campione Italiano Gran Fondo. La competizione è inserita all’interno della 19° edizione della “Granfondo Selle Italia Via del Sale”, una gara che si sviluppa per 150 km e 1300 metri di dislivello, partendo da Cervia e raggiungendo le colline romagnole alle spalle della costa. Il tracciato comprende quattro salite, una delle quali è la notissima “Cima Pantani” di Montevecchio. La corsa sarà completamente trasmessa in diretta dalla TV locale Tele Romagna. Assieme alla competizione sportiva, è prevista la collaborazione con l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST-IRCCS) di Meldola, con una raccolta fondi destinata a finanziare il progetto IART, nuova metodica sperimentale ideata dal Dott. Giovanni Paganelli, Direttore U.O. Medicina Nucleare IRST-IRCCS, per la cura dei tumori della mammella. Per sabato 11 aprile, precedente alla gara, è anche allo studio un evento di aggiornamento scientifico e culturale in collaborazione con l’AIMEC (Associazione Italiana Medici del Ciclismo) presieduta dal Dott. Roberto Corsetti. Per informazioni: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Forlì-Cesena Viale Italia 153 - Forlì Tel. e fax 0543 27157 E-mail: [email protected] - [email protected] www.ordinemedicifc.it Tiro a segno Organizzata dall’Unuci di Firenze, si è svolto presso il Poligono di Lucca, il “Trofeo Generale Fulvio Ristori Memorial Caduti di Nassiriyah” riservata agli iscritti Unuci, militari e civili. Ottime le prestazioni del Dott. Pierarmando Escalar, capitano medico (della riserva). Nella categoria fucili civili (caccia) con ottica (classifica unica militari e civili), Escalar si è classificato al primo posto con punti 97/120. Nella categoria fucili ex/ordinanza con mire metalliche, Escalar si è classificato al primo posto nei tiratori militari (punti 92/120). Altro primo posto per Escalar questa volta nella categoria fucili ex/ordinanza semiautomatici con ottiga (classifica unica militari e civili) grazie al punteggio di 113/120. ANNO XXVIII - Numero 1 Direttore Responsabile: Dott. Bodini Paolo Umberto Aut. del Tribunale di Cremona n. 202 del 15 maggio 1987