- Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri

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- Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
LA CASELLA DI P.E.C.
Posta Elettronica Certificata
OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ISCRITTI
E’ OFFERTA GRATUITAMENTE
DALL’ORDINE
ANCHE PER CHI LA DEVE RINNOVARE
Gennaio-Febbraio 2015
numero 1
Consiglio dell’Ordine
Commissione Odontoiatria
Presidente: Gianfranco Lima
Presidente: Ernesto Guarneri
Vice Presidente: Fabrizio Mauri
Componenti:
Gianluca Manara
Pierangelo Savoldi
Manlio Troletti
Ernestino Zanardelli
Segretario: Aldo Pani
Tesoriere: Fabio Angelo Priori
Consiglieri:
Marco Agosti
Giuseppe Carnevale
Nerino Carniti
Francesco Crea
Silvia Firetto
Ernesto Guarneri
Gianluca Manara
Maria Assunta Mariconti
Filippo Marsella
Giorgio Medagliani
Marco Quinzani
Pierangelo Savoldi
Pietro Enrico Signorini
Revisori dei Conti
Effettivi
Presidente: Gianmario Corbani
Componenti:
Alessandro Lena
Marco Loffi
Supplente
Anna Maria Bozzetti
Comitato di Redazione
Gianfranco Lima
Ernesto Guarneri
Aldo Pani
Fabio Angelo Priori
Via Palestro 66, 26100 Cremona
Telefono 0372 35224 - Fax 0372 27368
E-mail [email protected]
PEC: [email protected]
www.omedcr.it
In copertina: “Bagni pubblici al Po.”
Una volta il Po era un po’ il “mare di Cremona”. Durante la prima guerra mondiale vi
avevano costruito anche le prima Colonie Padane, che sostituivano l’invio alle colonie
marine nel clima di paura degli eventi bellici. Da notare le donne che camminano sullo
“spiaggione” con l’ombrello per il sole e completamente vestite.
Collezione Dott. Giovanni Fasani
Sommario
Attività culturali
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3
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Eventi in provincia
Eventi fuori provincia
Scadenza Corsi FAD FNOMCeO
Corsi gratuiti FAD FNOMCeO “EBOLA” e “Piano Nazionale Esiti (PNE)”
Progetti di formazione a distanza ECM
Corso FAD “Applicazioni della genomica in sanità pubblica - evidenze ed indicazioni
per un uso appropriato dei test genetici nella pratica clinica”
Corso FAD “Obblighi formativi sui rischi derivanti dalla gestione dei rifiuti sanitari
(DPR 254/03)”
Bando di Concorso Premio Nazionale “Nottola Mario Luzi” - Il Dolore non necessario
Progetto di prevenzione primaria della Malattia di Alzheimer
Certificazione triennio 2011-2013
Certificato assolvimento obbligo formativo per il triennio 2011/2013
Vita dell’Ordine
− Rinnovo Organi Istituzionali Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
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Odontoiatri di Cremona - Triennio 2015/2017
D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
Le Commissioni e gli incarichi del Consiglio - Triennio 2015/2017
Orario di apertura degli Uffici
Variazioni Albi
Problemi inerenti l’esercizio dell’attività Odontoiatrica
Direttori Sanitari - comunicazioni all’Ordine
Legge 11 agosto 2014, n. 114, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
Amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”
Feder. S. P. e V. Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove Regione
Lombardia
ElencoGialle.it - Attenti a non abboccare!
Comunicato AMAMI
Tariffe minime, per la CCEPS rimane l’obbligo di rispetto del decoro professionale
Istituzione Albo Speciale delle Società tra Professionisti STP
ASSIMEDICI - Convenzione Polizza Responsabilità Civile Professionale
Medici disponibili per sostituzioni
PEC - Posta Elettronica Certificata
Modulo di autorizzazione aggiornamento recapiti personali
Privacy paziente
Leggi e decreti
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− F.N.O.M.C.eO.:
• FNOMCeO: “Salviamo la Formazione Medica”
• Consiglio Nazionale FNOMCeO Roma, 5 e 6 dicembre 2014 - Mozione del
Consiglio Nazionale - Salviamo la Formazione Medica
Esercizio abusivo
Delibera ANAC n. 149 del 22 dicembre 2014 - Interpretazione e applicazione
del Decreto Legislativo n. 39/13 nel settore sanitario
• Medici competenti - Istanze di interpello presentate dalla Federazione - risposte della
Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Decreto 14 novembre 2014 - Revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco
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21
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quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo
supplenti
Corte di Cassazione civile sentenze n. 26991/14 e n. 27017/14 - No al pagamento
IRAP per i medici convenzionati con il SSN che si avvalgono delle prestazioni di
un dipendente con mansioni di segreteria
Istituzione dell’Elenco dei Medici Fiduciari di ANAS S.p.A.
Pubblicazione nell’Albo dei titoli di specializzazione
Dispositivi interspinosi di tipo dinamico
Un SMS per migliorare l’aderenza terapeutica
− REGIONE LOMBARDIA:
• Comunicazioni AIFA-EMA
− Articoli tratti da “IL SOLE 24 ORE SANITA’”
• Il ricoverato va “custodito”
• Le colpe del primario “non informato”
• Paziente suicida, medici salvi
• Quel dovere di “trasferire”
• Senza certezze, niente condanne
• L’incompetente non ha colpe
• Pensionati, stop agli incarichi
• Trasferimento bis non fu mobbing
• Studi MMG, con la segretaria non scatta l’IRAP
• Rimborsabile il generico Ue
− Articoli a cura del Prof. Marco Perelli Ercolini
− Privacy, mai sui social dal Pc che gestisce scheda assistito
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40
Occasioni di lavoro
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46
Medici e Sport
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49
Previdenza e Assistenza
E.N.P.A.M.
− Relazione Consiglio Nazionale ENPAM 29 novembre 2014
− Medici pensionati organizzano una Class Action contro l’aumento della Quota B ENPAM
− Riduzione del tasso di interesse
− Domiciliazione bancaria 2015
− Nuova Polizza Sanitaria
O.N.A.O.S.I.
− Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti
− ONAOSI - Piano annuale degli interventi 2014/2015
− Contributo volontario rinnovo quota anno 2015 - scadenza 31 marzo 2015
Ricevimento bollettino MAV
− Scadenza delle domande
Attività culturali
3
Eventi in provincia
Eventi fuori provincia
• La Società Filodrammatica Cremonese, nell’ambito de
“Il Filo Diretto”, organizza un ciclo di incontri “UN
FILO DI ...SALUTE 3 - Gli specialisti informano e
rispondono al pubblico” che si terranno alle ore
18.00 presso la Sala Conferenze Circolo
Filodrammatici - Piazza Filodrammatici 2 - Cremona con il seguente calendario:
− 19 febbraio 2015 - “CONOSCERE E’
PREVENIRE” - Dott. Lupi Pierluigi
− 5 marzo 2015 - “RISCHI E BENEFICI
DELL’ATTIVITA’ FISICA CON L’AVANZARE
DELL’ETA’” - Dott. Bozzetti Giovanni
− 19 marzo 2015 - “LE CEFALEE” - Dott.ssa
Torelli Paola
− 2 aprile 2015 - “IL TUMORE ALLA TIROIDE:
QUANDO UN’ECOGRAFIA PUO’ SALVARE
UNA VITA” - Dott. Folzani Stefano
− 16 aprile 2015 - “PATOLOGIE TIROIDEE:
IPOFUNZIONE E IPERFUNZIONE.
INTERFERENZE CON I FARMACI” - Prof.
Vescovi Pierpaolo
− 30 aprile 2015 - “PIANETA CANI” - Dott.ssa
Mori Laura
− 14 maggio 2015 - “PROBLEMATICHE
CHIRURGICHE INERENTI I BAMBINI” Dott. De Vincentia Carlo
Per informazioni: Circolo Filodrammatici - Cremona
Tel. 0372 21519 Società Filodrammatica Cremonese
Dott. Giorgio Mantovani 349 8099121
Dott. Alberto Consolandi 339 6253236
Dott. Gianvito Chirico 348 7310796
• Il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, in
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Milano Bicocca ha programmato per
i mesi di febbraio – aprile 2015 la prima edizione del
Corso “MALPRACTICE: PREVENIRE E’
MEGLIO CHE CURARE! “SE ME LO DICEVI
PRIMA….” – Idee, strategie, esercizi, chiavi di
lettura sistematiche proposte ai medici per
muoversi con maggior sicurezza nel periglioso
mondo della sanità”.
Il corso si articolerà in tre mezze giornate formative e
in una giornata intera per un totale di 20 ore.
Date: 11 febbraio 2015, 4 marzo 2015, 25 marzo
2015 e 18 aprile 2015.
Per informazioni:
Sezione Counselling Centro Milanese Terapia della
Famiglia - Via Leopardi 19 - Milano
www.cmtf.it
www.cmscm.it
www.counselling.mediazione.it
• L’A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona organizza un
Convegno dal titolo “MALATTIE RARE” che si
terrà il 3 marzo 2015 presso l’Aula Magna
“M. Carutti” del Presidio Ospedaliero Cremonese.
Il corso è in fase di accreditamento ECM.
Per iscrizioni: Servizio Formazione e Aggiornamento,
Presidio Ospedaliero di Cremona, Viale Concordia 1
Tel. 0372 405185 - fax 0372 405543,
e-mail: [email protected]
www.ospedale.cremona.it
• L’Istituto di Analisi Immaginativa – Scuola Superiore
di Formazione in Psicoterapia e l’Istituto Rorschach
Forense – Associazione Italiana di Psicodiagnostica
Rorschach e Psicologia Forense hanno attivato a
Cremona un Corso di “ALTA FORMAZIONE
PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH NEGLI
AMBITI CLINICO E FORENSE”.
Per informazioni:
Segreteria dell’I.A.I. - Via Dante 209 - Cremona
Tel. 0372 457495
e-mail: [email protected]
www.scuolaiai.it
• La Fondazione Together To Go Onlus, in
collaborazione con la Fondazione Mariani e il
Feuerstein Institute, oragnizza “IL WORKSHOP DI
FORMAZIONE - LPAD CLASSIC 2° LIVELLO”
che si terrà a Milano presso la sede di TOG in Viale
Famagosta 75/A dal 23 febbraio al 2 marzo 2015.
Sono previsti crediti ECM.
Per informazioni:
Fondazione Together To Go Onlus
Tel. 02 36708909 - fax 02 36708924
e-mail: [email protected]
www.togethertogo.org
• Dal 27 febbraio al 1° marzo 2015 si terrà presso
l’Hotel Centergross (Bentivoglio, Bologna) il 18°
Congresso Internazionale di “MEDICINA e
CHIRURGIA ESTETICA SIES – VALET”.
Sono stati assegnati 4 crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
Valet - Via dei Fornaciai 29/B - Bologna
Tel. 051 6388334 - fax 051 326840
e-mail: [email protected]
www.valet.it
• L’Associazione Flebologica Italiana organizza un
Simposio Nazionale AFI che si terrà nei giorni 27 e
28 marzo 2015 a Bologna.
Evento in fase di accreditamento.
Segreteria organizzativa:
Valet CPMA - Via dei Fornaciai 29/B - Bologna
Tel. 051 6388334 - fax 051 326840
e-mail: [email protected]
[email protected]
4
Attività culturali
• Si segnalano due Corsi ECM che si svolgeranno a
Salice Terme (PV):
− “TATUAGGI E DEPILAZIONI: NUOVI
PROBLEMI PER IL MEDICO”, 28-29 marzo
2015;
− “STRESS LAVORO CORRELATO”, 11-12
aprile 2015
Per informazioni:
e-mail: [email protected]
• In occasione della Giornata Internazionale della
Medicina Omeopatica, prevista per il 10 aprile 2015,
l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia
(A.I.O.T.) promuove il progetto: “STIAMO BENE
… NATURALMENTE!”.
Per informazioni:
A.I.O.T. Milano
Tel. 02 89072755
e-mail: [email protected]
• L’Italian Academy Wound Care IAWC – Scuola
Superiore Nazionale per la cura delle ferite difficili ed
ulcere cutanee, con sede al Polo Universitario di Asti,
organizza un Corso teorico pratico ECM
“GESTIONE
INTEGRATA
MEDICOINFERMIERISTICA NELLA CURA DELLE
FERITE DIFFICILI E DELLE ULCERE
CUTANEE – DALL’AMBULATORIO DEL
MEDICO DI MEDICINA GENERALE ALLO
SPECIALISTA:
IL
PERCORSO
INTELLIGENTE” che si terrà l’11 aprile 2015
presso il Polo Universitario di Asti.
Segreteria organizzativa:
Equipe-Service S.r.l.
Tel. 339 6861223 - fax 0141 538597
e-mail: [email protected]
• Il 15 maggio 2015 si svolgerà a Bologna presso il
Royal Hotel Carlton un Convegno sul tema “LE
NUOVE
FRONTIERE:
DALLA
PROCREAZIONE ASSISTITA ETEROLOGA
ALLA GENETICA NELLA DIAGNOSI
PRENATALE”.
L’evento è in corso di accreditamento ECM.
Segreteria organizzativa:
Gynepro Educational - Bologna
Tel. 051 223260 - fax 051 222101
e-mail: [email protected]
www.gynepro.it
Scadenza
Corsi FAD FNOMCeO
Corso “AUDIT CLINICO” 2014 (riedizione)
scadenza 9 marzo 2015
modalità on-line e residenziale - 12 crediti ECM
Corso “IL DOLORE: RICONOSCIMENTO,
VALUTAZIONE E GESTIONE”
scadenza 21 giugno 2015
modalità on-line e residenziale - 20 crediti ECM
Corso “GOVERNO CLINICO: INNOVAZIONI,
MONITORAGGIO PERFORMANCE CLINICHE,
FORMAZIONE” (riedizione)
scadenza 14 luglio 2015
modalità fax, on-line e residenziale - 20 crediti ECM
Corso “SALUTE E AMBIENTE: ARIA, ACQUA E
ALIMENTAZIONE”
scadenza 17 ottobre 2015
modalità on-line e residenziale - 15 crediti ECM
Corso “PROGRAMMA NAZIONALE VALUTAZIONE
ESITI: COME INTERPRETARE E USARE I DATI”
scadenza 29 novembre 2015
modalità on-line - 12 crediti ECM
Corso “EBOLA”
scadenza 7 dicembre 2015
modalità on-line - 5 crediti ECM
Per partecipare (in modalità on line) occorre
collegarsi al portale della FNOMCeO (www.fnomceo.it)
e seguire le istruzioni.
Corsi gratuiti FAD FNOMCeO
“EBOLA” e “Piano Nazionale Esiti (PNE)”
Ebola, lo stato dell’arte
A partire da lunedì 8 dicembre 2014, medici,
odontoiatri, infermieri, infermieri pediatrici e assistenti
sanitari hanno uno strumento in più per fronteggiare
eventuali casi di Ebola.
Si tratta di un corso di formazione a distanza
sviluppato nell’ambito del progetto di ricerca europeo
TELL ME, che si occupa di comunicazione del rischio in
caso di epidemie.
Il corso, approvato per i contenuti scientifici dagli
esperti dell’European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC) di Stoccolma e dell’Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma,
eroga 5 crediti ECM.
Attivo sulla piattaforma Fadinmed, comprende un
dossier aggiornato alle ultime evidenze emerse su Ebola,
offre informazioni sulla malattia, sulla trasmissione, sui
problemi nei Paesi europei, sulla prevenzione, sulla
terapia, sulla gestione e sulle modalità di comunicazione.
Sono previsti inoltre tre casi pratici di studio che
consentono a medici e infermieri di applicare le
conoscenze acquisite.
Termine ultimo di partecipazione: 7 dicembre
2015.
Attività culturali
Un nuovo Piano Nazionale Esitei (PNE)
Visto il grande successo (oltre 65.000
partecipanti) avuto dal primo corso di formazione a
distanza sul Programma Nazionale Esiti (PNE) di
Agenas, FNOMCeO rinnova l’impegno a promuovere e
diffondere uno strumento formativo a distanza per la
corretta acquisizione e gestione dei dati al fine di
migliorare la qualità e l’efficienza delle organizzazioni e
delle cure.
Viene quindi proposto un nuovo corso centrato
sull’utilizzo del nuovo sito del PNE dal titolo “Il
Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i
dati”.
Tra gli obiettivi del corso ci sono la conoscenza
del sito PNE e la capacità di trovare i dati voluti,
l’acquisizione degli strumenti per valutare correttamente
i dati e fornire elementi di consapevolezza per i processi
di audit che in alcuni casi devono seguire all’analisi,
nella prospettiva di un miglioramento continuo della
qualità delle cure prestate ed erogate.
Il corso, del tutto gratuito, nasce dalla
collaborazione interistituzionale tra Agenas, FNOMCeO
ed IPASVI ed è accreditato per le figure professionali di
medico, odontoiatra, infermiere, infermiere pediatrico e
assistente sanitario ed eroga 12 crediti ECM. (Scadenza
prevista 29 novembre 2015).
Il corso, essendo stato completamente rinnovato,
può essere seguito anche da coloro che hanno superato il
precedente corso FAD sul PNE.
***
Accedere ai corsi è facile. Ricordiamo a chi si è
già registrato in FadInMed per i precedenti corsi che è
necessario transitare dal sito FNOMCeO o IPASVI per il
controllo ogni anno dei dati dei nominativi.
Come accedere ai nostri corsi Fad
Collegarsi al sito www.fnomceo.it cliccando sul
logo del corso che si intende seguire si aprirà
automaticamente la pagina web FADINMED (portale del
corso) al “Controllo accreditamento utente
FADINMED”.
Inseriti i dati richiesti si clicca sulla voce
“Registrati” che compare in fondo alla pagina.
All’indirizzo email fornito dal professionista
arriverà una comunicazione con un ID e un PIN che
dovranno essere inseriti a destra della finestra del portale
FADINMED a cui si giunge con l’indirizzo:
http://www.fadinmed.it/
Inseriti ID e PIN, si clicca su “Entra”.
Si aprirà la pagina dedicata, che riporterà il nome
e cognome del professionista e con le diciture Situazione
crediti (da cui scaricare l’attestato una volta concluso e
superato il Corso) e Profilo Personale.
Cliccando su Profilo personale si aprirà una
pagina ulteriore sulla quale occorrerà completare tuttti i
campi richiesti ed eventualmente modificare il PIN.
Cliccando su “Vai ai corsi” si aprirà la pagina da
cui iniziare il percorso formativo.
5
Progetti di formazione a distanza ECM
Per il 2015 ECMADISTANZA propone 8 corsi
FAD, accreditati presso Age.na.s. (provider: Imagine srl,
n° rif. 6), disponibili sul sito www.ecmadistanza.it e
avranno scadenza il 31-12-2015, ad eccezione del corso
“Ebola” in scadenza il 29-10-2015:
1) “I N T R O D U ZI O N E
ALLA MEDICINA
OMEOPATICA” - 5 crediti ECM;
2) “PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE
LESIONI MUSCOLARI E DEI TRAUMI
MINORI DELLO SPORTIVO: COME
INTERVENIRE?”- 5 crediti ECM;
3) “ E B O L A :
CARATTERISTICHE
E
PECULIARITA’ DELL’ATTUALE EPIDEMIA
IN AFRICA OCCIDENTALE. FORMAZIONE
PER I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE” - 5
crediti ECM;
4) “PATOLOGIE INFIAMMATORIE ACUTE E
CRONICHE A CARICO DELL’APPARATO
MUSCOLO
OSTEOARTICOLARE:
L’IMPIEGO DEI NUTRACEUTICI” - 10 crediti
ECM;
5) “CRISI, CAMBIAMENTO E CAMBIA-MENTE”
- 10 crediti ECM;
6) “APPROCCIO ALLE NUOVE MEDICAZIONI
PER LE PICCOLE PATOLOGIE. TRA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE” - 10 crediti
ECM;
7) “PREVENZIONE, IDENTIFICAZIONE E
TERAPIA DELLE PATOLOGIE DELLA
TIROIDE” - 10 crediti ECM;
8) “DIABETE DI TIPO 1 IN PEDIATRIA:
TRATTAMENTO, VALUTAZIONE DELLA
TERAPIA, EFFICACIA DEI VARI TIPI DI
INSULINA” - 15 crediti ECM.
Procedura di iscrizione al Corso (nuovi utenti):
− Collegarsi alll’indirizzo: www.ecmadistanza.it
− Cliccare sul pulsante “nuova registrazione”
− Completare il modulo di registrazione inserendo i dati
richiesti. Al termine della procedura, il sistema
invierà una mail contenente il link per il
completamento della registrazione
− Collegarsi al proprio account di posta elettronica,
aprire la mail e cliccare sul link per confermare la
registrazione
− Inserire username e password nel box di login per
accedere all’area corsi attivi del proprio profilo utente
− Selezionare il/i corsi che si desidera acquistare nella
sezione “catalogo medico” e procedere con
l’acquisto .
Servizio Assistenza - tel. 0331 1830045
E-mail: [email protected]
6
Corso FAD - Applicazioni della genomica in
sanità pubblica - evidenze ed indicazioni
per un uso appropriato dei test genetici
nella pratica clinica
La Direzione Generale Salute, in collaborazione
con la Scuola di Direzione in Sanità di Eupolis
Lombardia, ha organizzato nel corso del 2013-2014 tre
Convegni e messo a disposizione corsi in FAD con
l’obiettivo di rendere più appropriato e razionale l’uso
dei test genetici predittivi mediante un programma pilota
di istruzione e formazione sul corretto uso dei test
genomici, dedicato ai potenziali prescrittori, nell’ambito
di un progetto finanziato dal Centro Nazionale per il
Controllo delle Malattie del Ministero della Salute.
Attualmente la scadenza dei termini per usufruire
della formazione mediante FAD è stata prorogata al 28
marzo 2015 e, per i medici di Regione Lombardia, sono
disponibili ancora 456 posti. Si ricorda che la formazione
è rivolta a Neurologi, Oncologi, Ginecologi, Medici di
Medicina Generale, Igienisti delle A.O.,
Strutture
Sanitarie pubbliche e private accreditate, ASL di Regione
Lombardia ed ai Medici di libera professione delle
medesime specialità sopra indicate; al corso sono stati
attribuiti 12 crediti formativi ECM.
I medici possono chiedere i dati di accesso al corso
in modalità FAD scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
[email protected] indicando nel testo della mail la Regione di
appartenenza che dovrà essere Regione Lombardia.
Corso FAD
Obblighi formativi sui rischi derivanti
dalla gestione dei rifiuti sanitari (DPR 254/03)
Il Centro Studi Helios al fine di venire incontro
agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro
ed in particolare al fine di adempiere a quanto previsto
dall'art. 3 comma 1 del DPR 254/03: “le strutture
sanitarie sono tenute ad incentivare l'organizzazione di
corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie
sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per
minimizzare il contatto di materiali non infetti con
potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti
a rischio infettivo” ha attivato un corso in modalità FAD
dal
titolo:
“ECM
20: LA
NORMATIVA
AMBIENTALE NEI CENTRI DIAGNOSTICI” della
durata di 18 ore e al quale sono stati assegnati n. 27
crediti ECM.
Il corso è stato accreditato per varie figure
professionali tra cui medici (in particolare medici del
lavoro) ed altre figure (compreso biologi, tecnici,
assistenti sanitari, fisioterapisti, infermieri, ecc).
Per informazioni:
Dott. Ignazio Caloggero - Direttore Centro Studi Helios
Tel. 0932229065 - 3332077106
E-mail [email protected]
Attività culturali
Bando di Concorso Premio Nazionale
“Nottola Mario Luzi”
IL DOLORE NON NECESSARIO
Istituito da:
− Cittadinanzattiva Toscana onlus – Tribunale per i
diritti del malato
− Assessorato al Diritto alla Salute della Regione
Toscana
Con il contributo di:
− Assessorato al Diritto alla Salute della Regione
Toscana
− Comune di Montepulciano (SI)
Con il patrocinio di:
− Centro Studi Mario Luzi “La barca” – Pienza (Siena)
− Comune di Pienza (Siena)
Cerimonia di consegna dei premi, Montepulciano, Teatro
A. Poliziano, 12 settembre 2015.
Gli enti istitutori bandiscono un concorso per quattro
premi da assegnare a:
− Operatori sanitari afferenti a strutture pubbliche,
Aziende Ospedaliere e Ospedaliero Universitarie e
Aziende USL, che presentino un progetto di
riduzione, controllo e cura del dolore, sia di contenuto
innovativo, sia quale aggiornamento e sviluppo di
esperienze positive già in atto.
− Giovani laureati in Medicina e Chirurgia, che abbiano
conseguito il diploma di laurea o di specializzazione
in una professione medica con una tesi sul tema del
dolore, in istituzioni accademiche del territorio
italiano, nel periodo 31 luglio 2012 – 31 agosto 2014.
− Ricercatori di età non superiore ai 40 anni, che
presentino un lavoro di ricerca traslazionale
pubblicato su una rivista scientifica nei due anni
antecedenti alla pubblicazione del presente bando,
orientato al trasferimento delle conoscenze
dall’ambito pre-clinico a quello clinico, ovvero per le
applicazioni finalizzate alla cura del dolore.
− Una personalità che sia distinta per l’impiego nella
lotta contro “Il dolore non necessario”.
Il bando di concorso è consultabile sui seguenti
siti:
www.cittadinanzattivatoscana.it
www.executiveplanning.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire
alla Segreteria organizzativa del Premio entro e non oltre
il 25 maggio 2015.
Segreteria organizzativa del Premio Nazionale
“Nottola-Mario Luzi”:
Executive Planning Srl, Loc. Salceto, 99, Poggibonsi (SI)
Tel./fax 0577 982120 e-mail [email protected]
e-mail [email protected]
Attività culturali
Progetto di prevenzione primaria della
Malattia di Alzheimer
Si informa che la Dott.ssa Michela Rampini,
Psychologist – Researcher, Laboratorio di Epidemiologia
e Neuroimaging IRCCS San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli di Brescia, diretta dal Prof. Giovanni B.
Frisoni, ha comunicato che nei prossimi mesi, inizierà
presso l’Istituto un innovativo Progetto di prevenzione
primaria della Malattia di Alzheimer che coinvolgerà un
elevato numero di persone anziane sane (senza demenza)
nate tra il 1932 ed il 1950. Gli interessati a partecipare a
questo Progetto potranno prendere i seguenti contatti:
Study Coordinator: Maura Parapini
[email protected] - tel. 030.3501360
Principal Investigator: Samantha Galluzzi
[email protected]
tel.
030.3501302
Psychologists: Sara Gipponi, Ilaria Passeggia, Michela
Rampini [email protected] - tel. 030.3501455
Certificazione triennio 2011-2013
Si riporta la comunicazione del Co.Ge.A.P.S.
datata 7 novembre 2014.
“Alcuni Enti Accreditanti, specie regionali, a
seguito di qualche malfunzionamento dei loro sistemi
informatici, stanno effettuando le necessarie revisioni
relative ai crediti trasmessi al Co.Ge.A.P.S.
Tanto si è reso necessario a causa di errate
impostazioni, nel triennio precedente, nel governo della
gestione dei report ECM relativi alle partecipazioni, da
parte di alcuni Enti accreditanti. Le possibili anomali di
cui sopra, relative al triennio precedente, dovrebbero
essere pressoché risolte nel triennio in corso anche se,
per “trascinamento” potrebbero comportare qualche
ripercussione ulteriore sulla certificazione.
Ciò comporta che in alcuni casi, relativi ad un
numero peraltro non significativo di professionisti, la
variazione rettificata dei crediti precedentemente
trasmessi può comportare modificazioni (in positivo o in
negativo) dei crediti attribuiti al professionista.
Appare evidente che mentre le variazioni in
7
positivo non comportano alcun disagio, potendo
addirittura rendere certificabili professionisti che fino a
quel momento non lo erano, le variazioni in negativo
potrebbero comportare il venir meno dello status di
conformità alle norme ECM. In quest’ultimo caso, la
variazione in diminuzione di crediti erroneamente
attribuiti in precedenza, potrebbe far cessare lo status di
“certificabilità” del professionista con relativa
decadenza della certificazione (se già attribuita in
precedenza). Le situazioni appena descritte, pur nella
eccezionalità di pochi casi costantemente monitorati dal
Co.Ge.A.P.S. (stiamo parlando di dieci casi accertati per
duecentoquarantamila certificati), si sono già verificate
comportando l’annullamento della certificazione, ove già
emessa. Quanto appena descritto deriva dal fatto che sia
il Co.Ge.A.P.S. (che è la Banca dati nazionale dei crediti
ECM) sia gli Ordini, Collegi ed Associazioni (cui
compete la certificazione) devono far riferimento
necessariamente ai dati trasmessi da soggetti terzi
(provider ed enti accreditanti) e pertanto, come accade
anche in altri casi di interesse pubblico, (ad esempio i
certificati di regolarità contributiva o la banca dati dei
punti relativi alla patente), devono essere considerati
quei dati che definisco lo stato e la persistenza di requisiti
nel momento stesso in cui la banca dati viene interrogata.
Questa è la ragione per cui sia l’attestato che il
certificato emesso dopo consultazione dei dati del
Co.Ge.A.P.S. riporta la data di verifica della Banca dati.
Ricordo che i certificati (e gli attestati) ECM,
come tutte le analoghe certificazioni, hanno 6 mesi di
validità e non possono essere prodotti nei rapporti con
altre pubbliche amministrazioni. Essi possono essere
utilizzati dal professionista per autodichiarare il proprio
stato formativo per i successivi sei mesi.
La eventuale verifica di posizioni individuali,
richiesta talvolta dalle pubbliche amministrazioni, deve
avvenire a carico degli Ordini, Collegi e Associazioni nel
momento in cui essa si palesa e non può che fare
riferimento a quanto risulta alla data della
interrogazione della banca dati Co.Ge.A.P.S. In sostanza
si tratta di un “work in progress” che potrà senz’altro
avvantaggiarsi delle Vostre eventuali segnalazioni
relative alle irregolarità riscontrate”.
Certificato assolvimento obbligo formativo per il triennio 2011/2013
Il Co.Ge.A.P.S. ha provveduto a fornire all’Ordine copia dei certificati per gli iscritti all’Albo dei Medici e
all’Albo degli Odontoiatri che hanno assolto all’obbligo formativo per il triennio 2011/2013, aggiornati al 20 giugno ed
al 4 novembre 2014. Gli stessi sono già stati informati tramite posta elettronica.
I Colleghi
• che non avessero ricevuto la suddetta comunicazione o
• che non sono raggiungibili perché non hanno mai segnalato alla Segreteria dell’Ordine il proprio indirizzo di posta
elettronica e/o PEC,
ma che ritengano di aver assolto l’obbligo formativo sono pregati di accedere direttamente al sito del Co.Ge.A.P.S.
www.cogeaps.it (sulla destra della Home page cliccare su “Accesso Anagrafe Crediti ECM” – si apre la maschera per
l’accesso all’area riservata – se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista
della salute? Registrati” – scegliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: iscritto o non iscritto
all’Ordine – a questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi) al fine di
regolarizzare la propria posizione. Per informazioni contattare il call center al n. 06 36000893.
8
Vita dell’Ordine
Rinnovo Organi Istituzionali
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Cremona
Triennio 2015/2017
A seguito delle Assemblee Elettorali tenutesi in seconda convocazione nei giorni 13 - 14 e 15 dicembre 2014 ed
all’elezione delle cariche, IL CONSIGLIO DIRETTIVO, la COMMISSIONE ODONTOIATRI ed il COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI, risultano così composti:
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
Dott. LIMA Gianfranco (Medicina Nucleare - Ospedale Cremona)
Dott. MAURI Fabrizio (Pneumologia - Ospedale Crema)
Dott. PANI Aldo (Direzione Sanitaria - Cremona Solidale)
Dott. PRIORI Fabio Angelo (Medico Medicina Generale - Casalbuttano
CONSIGLIERI
Dott. AGOSTI Marco (Medico Medicina Generale - Romanengo)
Dott. CARNEVALE Giuseppe (già primario Malattie infettive -
e Dir. Sanit. Casa di Riposo di Castelverde)
Ospedale Cremona)
Dott. CARNITI Nerino (Medico Medicina Generale - Trigolo)
Dott. CREA Francesco (Medico Medicina Generale - Soresina)
Dott.ssa FIRETTO Silvia (Ortopedia - Ospedale Crema)
Dott. GUARNERI Ernesto (Odontoiatra)
Dott. MANARA Gianluca (Odontoiatra)
Dott.ssa MARICONTI Maria Assunta (Rete di Cure Palliative - Crema)
Dott. MARSELLA Filippo (Medico libero professionista Continuità assistenziale)
Dott. MEDAGLIANI Giorgio (Medico libero professionista - già condotto)
Dott. QUINZANI Marco (Medicina - Ospedale di Cremona)
Dott. SAVOLDI Pierangelo (Odontoiatra)
Dott. SIGNORINI Pietro Enrico (Medico - Casa di Riposo Castelverde)
COMMISSIONE ODONTOIATRI
PRESIDENTE
COMPONENTI
Dott. GUARNERI Ernesto
Dott. MANARA Gianluca
Dott. SAVOLDI Pierangelo
Dott. TROLETTI Manlio
Dott. ZANARDELLI Ernestino
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
EFFETTIVI:
PRESIDENTE
COMPONENTI
SUPPLENTE
Dott. CORBANI Gianmario
Dott. LENA Alessandro
Dott. LOFFI Marco
Dott.ssa BOZZETTI Anna Maria
Vita dell’Ordine
9
D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse.
Capo I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali
Art. 3 - Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere
provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in
ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore
dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e
per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso
di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
LE COMMISSIONI E GLI INCARICHI DEL CONSIGLIO
Triennio 2015/2017
(approvate nella seduta del 18 dicembre 2014)
RIUNIONI CROMCeO LOMBARDIA E REGIONE LOMBARDIA
− Dott. LIMA Gianfranco
− Dott. MAURI Fabrizio
COMITATO PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE E
NELL’ALBO DEI PERITI DEL TRIBUNALE DI CREMONA
− Dott. MEDAGLIANI Giorgio
COMMISSIONE INPS PER LA FORMAZIONE E REVISIONE DELLE LISTE SPECIALI DEI
MEDICI DI CONTROLLO E PER I RAPPORTI CON L’ISTITUTO
− Dott. SIGNORINI Pietro Enrico
COMMISSIONE MEDICA PROVINCIALE PER L’ACCERTAMENTO
E.N.P.A.M.
− Dott. MORANDI Sergio, ematologo
− Dott. EMANUELLI Carlo Amilcare, cardiologo
− Dott. GUARNERI Massimo, neurologo e medico legale
DELL’INVALIDITA’
RAPPORTI CON IL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO DI CREMONA
− Dott. LIMA Gianfranco
− Dott. MAURI Fabrizio
10
Vita dell’Ordine
RAPPORTI CON LA STAMPA
− Dott. LIMA Gianfranco
− Dott. GUARNERI Ernesto
Referente del Consiglio presso ENPAM ed ONAOSI
− Dott. AGOSTI Marco
Referente del Consiglio presso ASL - Medicina del territorio
− Dott. CREA Francesco
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E RESPONSABILE SCIENTIFICO
− Dott. CARNEVALE Giuseppe
COMMISSIONE DEONTOLOGIA ED ETICA
− Dott. QUINZANI Marco
− Dott. MANARA Gianluca
REFERENTE PER LA MEDICINA NON CONVENZIONALE
− Dott. SIGNORINI Pietro Enrico
OSSERVATORIO GIOVANI MEDICI
− Dott. MARSELLA Filippo
OSSERVATORIO DONNE MEDICO
− Dott.ssa FIRETTO Silvia
REFERENTI ORDINE PER IL CREMASCO
− Dott. CARNITI Nerino
− Dott. MAURI Fabrizio
REFERENTI ORDINE PER IL CASALASCO
− Dott. MEDAGLIANI Giorgio
− Dott. MARSELLA Filippo
PUBBLICITA’ E PRESTANOMISMO
− Dott. SAVOLDI Pierangelo
− Dott. GUARNERI Ernesto
− Dott. MANARA Gianluca
REFERENTE RAPPORTI CON LA SOCIETA’ CIVILE
− Dott.ssa MARICONTI Maria Assunta
COMITATO REDAZIONE NOTIZIARIO
Membri:
Dott. GUARNERI Ernesto
Dott. LIMA Gianfranco
Dott. PANI Aldo
Dott. PRIORI Fabio Angelo
REFERENTE FNOMCeO / ISDE
− Dott. PANI Aldo
REFERENTE RSA
− Dott. PRIORI Fabio Angelo
Vita dell’Ordine
Orario di apertura degli Uffici
Ricordiamo che gli Uffici dell’Ordine sono aperti
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dal LUNEDI’ al VENERDI’.
Nel pomeriggio gli operatori sono comunque a
disposizione degli iscritti previo appuntamento telefonico
(0372 35224).
E’ possibile, inoltre, lasciare messaggi attraverso
il servizio di segreteria telefonica oppure attraverso
e-mail ([email protected])
o indirizzo PEC ([email protected])
Variazioni Albi
ALBO MEDICI CHIRURGHI
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO
Frittoli Marta Claudia, Cremona
Tomaselli Rosanna, Vescovato
CANCELLAZIONI
Amidani Amilcare, dimissionario
Bianchi Maria Rosa, dimissionaria
Duse Giovanni, dimissionario
Ferrari Giancarlo, dimissionario
Manfredi Manfredo, dimissionario
Mechahwar Antoun, dimissionario
Pedretti Antonio, dimissionario
Rotiroti Giuseppe, trasferito Ordine Livorno
Scarpelli Mauro, trasferito Ordine Verona
Taraschi Giuseppe, dimissionario
Torrisi Maria Carmela, dimissionaria
ALBO ODONTOIATRI
CANCELLAZIONE PER DIMISSIONE
Mancini Giuseppe, Cremona
TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
al 31 dicembre 2014
n. 1881
(n. 1637 Albo Medici Chirurghi e
n. 244 Albo Odontoiatri).
Problemi inerenti l’esercizio dell’attività
Odontoiatrica
Un componente la Commissione Odontoiatria è
sempre disponibile ad incontrare i Colleghi presso
l’Ordine, previo appuntamento, per problemi inerenti la
professione.
Direttori Sanitari:
comunicazioni all’Ordine
Si ricorda a tutti gli iscritti il contenuto
dell’articolo 69 del Codice di Deontologia Medica.
11
Art. 69
Direzione Sanitaria
“Il medico che svolge funzioni di direzione
sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di
responsabile sanitario di una struttura privata,
garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e
tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti
all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena
autonomia nei confronti del rappresentante legale della
struttura alla quale afferisce.
Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli
previsti dall’ordinamento per l’esercizio della
professione ed essere adeguatamente supportato per le
competenze relative ad entrambe le professioni di cui
all’art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella
struttura.
Il medico comunica tempestivamente all’Ordine
di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale
rinuncia, collaborando con quello competente per
territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la
qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale
informativo, che deve riportare il suo nominativo.
Il medico che svolge funzioni di direzione
sanitaria o responsabile di struttura non può assumere
incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di
vigilanza attiva e continuativa”.
Il medico o l’odontoiatra quindi che svolge
funzioni di direzione sanitaria in strutture pubbliche o
private di responsabile sanitario in una struttura privata,
deve comunicare all’Ordine il proprio incarico e
collaborare con l’Ordine stesso, competente per
territorio.
Il mancato adempimento del suddetto obbligo
espone il medico a responsabilità disciplinare.
Gli iscritti che avessero assunto detti incarichi
devono darne tempestiva comunicazione all’Ordine, con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata
copia di un documento di identità in corso di validità.
Legge 11 agosto 2014, n. 114,
conversione in Legge, con modificazioni,
del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90
“Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari”
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri ha ricevuto il seguente quesito:
“Dipendente ospedaliero cessa attività di
dipendenza per pensionamento dall’1 giugno 2015. E’
possibile essere assunto in qualità di libero
professionista da una struttura sanitaria o da una
Fondazione convenzionata con la Regione Lombardia?”
12
Vita dell’Ordine
Si ritiene che in riferimento alla Legge 11 agosto
2014, n. 114, conversione in Legge, con modificazioni,
del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici giudiziari” (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014) ed in
particolare all’art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a
soggetti in quiescenza) che recita: “all’articolo 5, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole da “a soggetti già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è,
altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti
incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e
degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei
componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di
cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Incarichi e collaborazioni sono consentiti,
esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non
superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile,
presso ciascuna amministrazione.
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di
spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo
competente dell’amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle
disposizioni del presente comma nell’ambito della
propria autonomia”, le disposizioni introdotte dal D.L.
90/2014 riguardano esclusivamente le pubbliche
amministrazioni, alle quali è fatto divieto di conferire
incarichi di direzione e di consulenza ai lavoratori
(pubblici o privati) già collocati in quiescenza. Tale
divieto non è quindi applicabile alle strutture sanitarie
private.
Feder. S. P. e V. Federazione Nazionale
Sanitari Pensionati e Vedove
Regione Lombardia
Si comunica che i componenti del Consiglio
Direttivo Regionale della Federspev, riunitisi a Milano,
presso la Sede dello SNAMID il 9 dicembre 2014, hanno
proceduto alle elezioni per il rinnovo del Comitato
Regionale della Lombardia 2015-2018.
Sono stati eletti:
Presidente: Prof. Marco Perelli Ercolini – Milano
Vice Presidente: Dott. Emilio Pozzi – Bergamo
(Presidente O.M. di Bergamo)
Segretario: Armanda Cortellezzi Frapolli – Varese
Tesoriere : Anna Maria Grieco Sbertoli – Milano
Fanno inoltre parte del Consiglio i Presidenti di
Sezione provinciali:
Ugo Tenchini (Presidente provinciale Brescia);
Paolo Ferraris (Presidente provinciale di Como);
G. Battista Nichetti (Presidente provinciale Cremona);
Cosimo De Franco (Presidente provinciale Lecco);
Salvatore De Luca (Presidente provinciale Mantova);
Mariangela Bernamonti (Presidente provinciale Milano);
Giacomo Nai (Presidente provinciale Pavia);
Piera Pelizzatti (Presidente provinciale Sondrio).
ElencoGialle.it
Attenti a non abboccare!
Si rende noto agli iscritti che è giunta notizia
all’Ordine che alcuni Colleghi nella posta hanno ricevuto
una lettera intestata “ElencoGialle.it” con la richiesta di
confermare i dati dello studio per la pubblicazione nelle
Pagine Gialle di categoria.
Si prega di fare bene attenzione perchè si tratta di
una specie di phishing cartaceo in quanto le Pagine
Gialle tradizionali non c'entrano nulla! Chi risponde si
trova obbligato a un canone di € 39,80 al mese + IVA per
due anni.
Comunicato AMAMI
AMAMI nell’ultimo mese è stata protagonista di
due eventi scientifici di rilievo: il Convegno Regionale
SIN SNO Lazio e il Convegno AICPE “Come prevenire
e affrontare il contnzioso medico-legale in Chirurgia
estetica”.
Il primo evento, promosso dalla Società Italiana di
Neurologia e dalle Scienze neurologiche Ospedaliere, si
è tenuto lo scorso 26 novembre presso la Casa
dell’Aviatore a Roma.
Il Presidente Maurizio Maggiorotti è intervenuto
come relatore alla sessione intitolata “Verso la
neurologia difensiva? Riflessioni su problematiche
medico-legali”.
Il Presidente di AMAMI, inoltre, ha partecipato,
sempre in qualità di relatore, al Convegno AICPE che si
è svolto a Roma, presso l’Altamedica Main Center, il 29
novembre scorso.
E’ intervenuto sul contenzioso medico-legale
soffermandosi sul panorama attuale e sulle prospettive
future.
Al sito AMAMI è possibile consultare i
programmi di entrambi gli eventi scientifici.
Vita dell’Ordine
13
Tariffe minime, per la CCEPS rimane l’obbligo di rispetto del decoro professionale
Si riporta la decisione n. 4, nella parte relativa a “Tariffe minime”, della Commissione Centrale Esercenti
Professioni Sanitarie inerente il ricorso presentato da un medico sanzionato dal proprio Ordine che gli aveva
contestato alcune offerte pubblicizzate giudicandole non congrue con i costi sostenuti dal professionista.
“E’ infondato il gravame con cui si deduce insussistenza della violazione dell’art. 55 C.d., essendo congruo - ad
avviso del ricorrente - l’onorario praticato nelle offerte oggetto della propria pubblicità, in quanto riferito ai costi
sostenuti dal professionista.
Al riguardo, la Commissione Centrale ha già avuto modo di affrontare, in precedenti decisioni (nn. 58 e 59/2010), la
questione dei minimi tariffari, osservando che: “L’intervento del così detto Decreto Bersani ha eliminato la
possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, ma non ha superato l’esigenza deontologica che
siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione, con ciò rafforzando - in assenza di
parametri certi - la funzione di vigilanza degli Ordini professionali. Questi, infatti, devono individuare criteri
ragionevoli per ritenere sussistenti le infrazioni deontologiche, quali quello dell’effettuazione della prestazione ad un
prezzo di gran lunga inferiore ai costi standard quantificati da uno studio indicativo della Federazione nazionale”.
Naturalmente non si può automaticamente ricollegare un illecito disciplinare ad ogni pratica di riduzione di prezzi,
perché diversamente verrebbe reintrodotto in modo artificioso l’obbligo di rispettare le tariffe minime, eliminato dalla
legge. Di conseguenza, il provvedimento disciplinare deve basarsi sulla prova che i costi reali delle prestazioni
erogate siano superiori al prezzo richiesto dal sanitario, e che la qualità della prestazione ne risenta effettivamente.
Quindi integra l’illecito di procacciamento di clientela la pubblicità formulata senza tenere in alcuna considerazione
la qualità delle prestazioni offerte, ma solo una quantificazione del così detti costi vivi, tale per cui, obiettivamente,
tali prestazioni non possano essere ritenute sostenibili ai prezzi proposti”.
Istituzione Albo Speciale delle Società tra Professionisti STP
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona nella seduta del 5
dicembre 2013, visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di Società per
l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, della Legge 12
novembre 2011 n. 183”, ha deliberato l’istituzione di una Sezione Speciale dell’Albo dove verranno iscritte le Società
tra Professionisti.
Le domande di iscrizione a detta Sezione dovranno essere rivolte al Consiglio dell’Ordine nella cui
circoscrizione è posta la sede legale della Società.
Gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine per il ritiro della modulistica.
14
Vita dell’Ordine
CONVENZIONE
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(anche per rinnovo di polizze già in essere)
AGEVOLAZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona - alla luce del Decreto sulle
Liberalizzazioni n. 138/2011 convertito in legge il 14 settembre 2011 - intende mettere a disposizione degli iscritti un
servizio per ottenere un’assistenza nella gestione dei sinistri di responsabilità professionale per le richieste di
risarcimento e/o degli avvisi di garanzia che dovessero coinvolgere i propri iscritti e una consulenza nella scelta di
coperture assicurative a condizioni e costi competitivi.
ASSIMEDICI metterà a disposizione dei medici dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Cremona:
1. Assistenza SOS medici
Comprendente:
• Assistenza nella redazione della relazione alla Direzione Sanitaria
• Assistenza nella redazione della denuncia sulla polizza dell’Azienda Ospedaliera e dell’ASL
• Assistenza nella redazione della denuncia sulla Polizza Personale
• Assistenza nella ricerca e nomina di un Legale e di un Consulente Tecnico di Parte anche per il tramite di polizze
di Difesa Legale o di Responsabilità professionale personali
• Assistenza telefonica qualificata in ambito assicurativo sanitario.
2. L’esperto risponde
Esperti in campo legale, medico-legale ed assicurativo risponderanno ai quesiti inviati a mezzo del modulo
predisposto per gli iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona.
3. Un servizio per la ricerca, valutazione e messa a disposizione degli associati di:
• Polizze di Responsabilità professionale per dipendenti o liberi professionisti (con massimali anche elevati)
• Polizze di Tutela Legale Civile, Penale ed Amministrativa
• Selezione di polizze che prevedano l’estensione della copertura assicurativa professionale anche per gli anni
successivi alla cessazione dell’attività
• Polizze per danni alla persona che prevedano la supervalutazione del danno.
ASSIMEDICI Srl resta a disposizione di quanti vorranno chiedere ulteriori informazioni
al numero verde 800-MEDICI (800-633424), allo 02.91.98.33.59
o contattando direttamente il referente della convenzione
Dott. Calogero CAPONETTO - 02 91983359 - cell. 392 9775511 - e-mail [email protected]
Vita dell’Ordine
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Medici disponibili per sostituzioni
Qui di seguito sono elencati i Medici che hanno segnalato la loro disponibilità ad effettuare sostituzioni:
MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina
Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia)
Dott. ARCARI Gianluca
Casalmaggiore (CR) - cell. 339 3851471
Dott.ssa BARBAGALLO Maria Lucia Cremona, tel. 0372 21532 - cell. 329 9303769
Dott.ssa BARTOLI Laura
Corte de’Cortesi con Cignone (CR), tel. 0372 95460 - cell. 333 8217133
Dott. BEDANI Fulvio
Cremona, cell. 393 0124789 - 347 2207392
Dott.ssa BENELLI Elda Vittoria
Madignano (CR), tel. 0373 65311 - cell. 328 0872701
Dott.ssa BERTOCCHI Elisa
Casalmaggiore (CR), tel. 0375 201365 - cell. 349 5179437
Dott. BERWICK Daniele
Crema (CR), cell. 347 3196466
Dott.ssa BIANCHI Francesca
Casalmaggiore (CR), cell. 339 1336151
Dott.ssa BINI Annamaria
Martignana Po (CR), cell. 339 6298195
Dott.ssa BINI Esterina
Viadana (MN), cell. 348 6402715 (iscritta Ordine di Mantova)
Dott.ssa BOMPANI Nicole
Piadena (CR), tel. 0375 98566 - cell. 347 2696089
Dott.ssa BONI Elisa
Cremona, cell. 328 9183177
Dott. BONTARDELLI Federico
Cremona, cell. 339 8014638
Dott.ssa BOTTANI Elisabetta
Parma, cell. 320 8979475 (iscritta Ordine Parma)
Dott. BRAMBILLA Paolo
Soncino (CR), cell. 335 6668268
Dott. BURGIO Michele
Chiaravalle (AN), cell. 320 2766363 (iscritto Ordine Macerata)
Dott. CONCARI Silvano Elia
Torre de Picenardi (CR), tel. 0375 94136 - cell. 336 629252 (iscritto Ordine Mantova)
Dott.ssa CROTTI Chiara
Crema (CR), tel. 0373 250746 - cell. 328 2823946
Dott.ssa DALL’ARA Francesca
Cremona, tel. 0372 414403 - cell. 349 4077541
Dott. DAMIANI Giovanni
Persico Dosimo (CR), cell. 320 1787894
Dott. DASTI Riccardo
Vaiano Cremasco (CR), cell. 366 4573352
Dott. DIPASQUALE Giuliano
Gussago (BS), cell. 334 9260283 (iscritto Ordine Brescia)
Dott. DI GIOVANNI Michele
Palermo, cell. 347 7349379 (iscritto Ordine Brescia)
Dott. ELNADI Mohamed
Soresina (CR), cell. 334 9427552 (iscritto Ordine Lodi)
Dott.ssa ELVETICO Antonella
Quinzano d’Oglio (BS), cell. 338 3195942 (iscritta Ordine Brescia)
Dott. FACCINI Damiano
San Secondo (PR), cell. 333 5263781 (iscritto Ordine Parma)
Dott.ssa FERRARI Anna
Cremona, tel. 0372 450930 - cell. 333 3792979
Dott. FERRARI Massimiliano
Calvatone (CR), tel. 0375 97486 - cell. 338 5842587
Dott. FERRARONI Francesco
Cremona, tel. 0372 414139 - cell. 335 315349
Dott. GALLI Flavio
Vescovato (CR), tel. 0372 830389 - cell. 338 7849772
Dott.ssa GNATTA Maria Giulia
Crema (CR), cell. 347 9349728
Dott. GOGA Roel
Piadena (CR), cell. 349 5329248
Dott. GOVONI Riccardo
Traversetolo (PR), cell. 333 7362901 (iscritto Ordine Parma)
Dott. GUALDONI Livio
Vailate (CR), cell. 349 7714098
Dott.ssa GUARNERI Antonella
Cremona, tel. 0372 24318 - cell. 336 416320
Dott.ssa GUARNERI Federica
Gambara (BS), cell. 339 4189921 (iscritta Ordine di Brescia)
Dott.ssa GUERRA Clelia
Casalmaggiore (CR), tel. 0375 42625 - cell. 333 9900428
Dott. HAMED ABDOU ELOULIMY Aiman
Lodi, cell. 389 4829092
Dott. IGNACCOLO Emanuele
Comiso (RG), tel. 0932 967030 - cell. 392 6990476 (iscritto Ordine di Ragusa)
Dott.ssa INZOLI Irene
Crema (CR), tel. 0373 200415 - cell. 348 4435612
Dott.ssa LABATE Domenica
Reggio Emilia, cell. 349 7748818 (iscritta Ordine Reggio Emilia)
Dott.ssa MANINI Laura
Rivolta d’Adda (CR), cell. 393 5175049 (iscritta Ordine Brescia)
Dott. MARSELLA Filippo
Motta Baluffi (CR), tel. 0375 968008, cell. 333 9054592
Dott.ssa MASOTTI Michela
Cremona, cell. 328 9667239
Dott.ssa MINICOZZI Patrizia
Bonemerse (CR), tel. 0372 496821 - cell. 347 7292906
Dott.ssa NEGRI Chiara
San Secondo Parmense (PR) - cell. 333 9466108 (iscritta Ordine Parma)
Dott. PALAZZO Davide
Bernalda (MT), cell. 320 8408360 - 338 2232192 (iscritto Ordine Matera)
Dott.ssa PANACCIONE Alessia
Pomezia (Roma), cell. 333 2949450 (iscritta Ordine Roma)
Dott.ssa PAULLI Laura
Soresina (CR), tel. 0374 341555 - cell. 338 1248423
Dott.ssa PEDRINI Martina Francesca
Cremona, tel. 0372 461522 - cell. 339 1763227
Dott. PEZZANI Ciro
Torricella del Pizzo (CR), tel. 0375 99172 - cell. 339 8692249
16
Dott.ssa PIGNANELLI Valentina
Dott.ssa PIZZI Alessia
Dott. QUINZANI Filippo
Dott. RIZZINI Stefano
Dott.ssa ROBUSCHI Benedetta
Dott. ROMAGNOLI Federico
Dott. ROTA Marco
Dott.ssa ROVIDA Laura
Dott.ssa RUFFINI Elena
Dott.ssa SOLONI Laura
Dott.ssa SPOTTI Maria
Dott.ssa STRINGHINI Stefania
Dott.ssa TONINELLI Elena
Dott.ssa TSYBULSKAYA Iryna
Dott. TRIULZI Davide
Dott.ssa VARISCO Daniela
Dott. VAIA Marco
Dott. VEZZOSI Luigi
Dott. ZANINI Gianluca
Dott. ZENELI Laert
Vita dell’Ordine
Lodi, cell. 333 5706855 (iscritta Ordine Lodi)
Padenghe sul Garda (BS), tel. 0372 433295 - cell. 339 3834848
Cremona, tel. 0372 34911 - cell. 338 7757624
Cremona, cell. 340 5707656
Parma, cell. 339 8448990 (iscritta Ordine Parma)
Cremona, tel. 0372 457659 - cell. 334 2513012
Cremona, tel. 030 3701132 - cell. 333 1204319 (iscritto Ordine Brescia)
Romanengo (CR), tel. 0373 72847 - cell. 346 3167612
Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 340 2289362
Crema (CR), tel. 0373 257595 - cell. 329 4686341
Cremona, tel. 0372 435832 - cell. 328 2566054
Corte de Frati (CR) - tel. 0372 93649 - cell. 339 8320640
Orzinuovi (BS) - cell. 339 1507133 (iscritta Ordine Brescia)
Crema (CR) - tel. 0373 204211 - cell. 339 8886863
Quintano (CR), cell. 340 3466226
Capralba (CR), tel. 0373 450079 - cell. 348 7593116
Calvatone (CR), tel. 0375 97398 - cell. 328 3376983
Martignana Po (CR), tel. 0375 260040 - cell. 338 9085359
Castiglione delle Stiviere (MN), cell. 328 4057353 (iscritto Ordine Mantova)
Brescia, cell. 329 2275511 (iscritto Ordine Brescia)
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina
Dott.ssa BAIOCCHI Michela
Dott.ssa BECCAGUTTI Federica
Dott. BRUSATI Marco
Dott. DAMIANI Giovanni
Dott. DIPASQUALE Giuliano
Dott.ssa FRAMONDEA Angela
Dott. LUPI Fiorenzo
Dott. LUPI Giuseppe
Dott.ssa NEGRI Chiara
Dott.ssa PIGNANELLI Valentina
Dott.ssa ROVIDA Laura
Dott.ssa RUFFINI Elena
Dott. SALPIETRO Damiano Annamaria
Dott. SUARDI Paolo
Dott. ZENELI Laert
Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia)
Concesio (BS), cell. 339 2976639 (iscritta Ordine Brescia)
Pontevico (BS), tel. 030 9307850 - cell. 348 7666558
Brescia, cell. 333 3979374 (iscritto Ordine Brescia)
Persico Dosimo (CR), cell. 320 1787894
Gussago (BS), cell. 334 9260283 (iscritto Ordine Brescia)
Trescore Cremasco (CR), tel. 0373 290000 - cell. 347 1166078
Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 320 6739025
Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 328 0282301
San Secondo Parmense (PR), cell. 333 9466108 (iscritta Ordine Parma)
Lodi, cell. 333 5706855 (iscritta Ordine Lodi)
Romanengo (CR), tel. 0373 72847 - cell. 346 3167612
Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 3402289362
Brescia, cell. 347 6247940 (Iscritto Ordine Messina)
Orzinuovi (BS), tel. 030 941676 (iscritto Ordine Brescia)
Brescia, cell. 329 2275511 (iscritto Ordine Brescia)
Si chiede cortesemente di tenere informati gli Uffici dell’Ordine in caso di indisponibilità ad
effettuare sostituzioni
Vita dell’Ordine
17
P. E. C. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si sollecitano tutti gli iscritti, che ancora non hanno a
disposizione la PEC, di adeguarsi rapidamente al fine di
ottemperare ad un obbligo di legge
L’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA
FORNISCE GRATUITAMENTE UNA CASELLA PEC
A TUTTI GLI ISCRITTI
Il comma 7 dell’articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con Legge 28 gennaio
2009 n. 2, prescrive che:
“I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o
Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al
comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli Ordini e i Collegi
pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
Come già anticipato la F.N.O.M.C.e O. con comunicazione n. 44 del 16 novembre 2009 aveva segnalato
che:
“Da recenti contatti con il Ministero della Funzione Pubblica, da noi sollecitati ed ottenuti, si è chiarito che la
scadenza del 29 novembre 2009, prevista dalle vigenti disposizioni di legge relative all’oggetto, è da
intendersi come termine ordinatorio e non perentorio.”
Si comunica quindi che il Consiglio dell’Ordine di Cremona nella seduta del 29 aprile 2010, valutato
nuovamente tutto il materiale pervenuto in merito all’oggetto, ha deliberato di sottoscrivere una
convenzione con il gestore ARUBAPEC facendosi carico di tutte le relative spese, in modo da
fornire una casella PEC gratuita a tutti gli iscritti.
Quindi invitiamo tutti i Colleghi che non lo avessero ancora fatto ad attivare una casella PEC
seguendo le sottoriportate procedure:
accedere al portale www.pec.it
cliccare in alto a destra su “convenzioni”
inserire il codice convenzione “OMCEO-CR-0023”
nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome
inserire poi i dati richiesti
la richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti
necessari alla sottoscrizione del servizio PEC
· la casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax (0575 862026) della
documentazione sottoscritta, a cui va allegato un documento d’identità.
·
·
·
·
·
·
Il servizio di help desk verrà erogato tramite i numeri
0575 / 0500 - 0575 / 0504
attivo dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
oppure via e-mail: [email protected]
Dopo l’attivazione si raccomanda l’invio alla Segreteria dell’Ordine dell’indirizzo PEC,
utilizzando la modulistica appositamente predisposta e riportata sul Notiziario.
18
Vita dell’Ordine
MODULO DI AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO
RECAPITI PERSONALI
DA INVIARE COMPILATO IN STAMPATELLO A:
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Via Palestro 66 – 26100 CREMONA
FAX 0372 27368
E-mail [email protected]
PEC: [email protected]
Il / La sottoscritto / a
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________
Nato a _____________________________________________ il _________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
autorizza
l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona all’utilizzo del proprio:
posta elettronica certificata (PEC)
_______________________________________________________
e-mail
_______________________________________________________
telefono (di lavoro)
_______________________________________________________
cellulare
_______________________________________________________
Ai sensi dell’art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 inoltre acconsente al trattamento dei dati
su riportati sin qui comunicati e che verranno raccolti nel prosieguo delle attività istituzionali dell’Ordine.
(I dati, forniti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona, saranno utilizzati nel
rispetto delle vigenti norme di Legge sulla riservatezza, per le comunicazioni trasmesse via mail da tale Ente che
provvederà anche alla trasmissione degli stessi alla FNOMCeO).
Data _________________________
Firma________________________________________
Allegare fotocopia carta d’identità
Vita dell’Ordine
19
Privacy paziente
A seguito del quesito posto da un iscritto inerente la privacy del paziente si è provveduto a porre il seguente
quesito alla FNOMCeO:
“In occasione di congressi talvolta vengono trasmesse immagini di interventi chirurgici ed odontoiatrici in diretta.
Il paziente:
1. deve essere esplicitamente informato di ciò?
2. è richiesto il suo formale consenso per la trasmissione delle immagini del suo intervento chirurgico?”
La Federazione in data 16/10/2014 ha fatto presente che:
“La normativa di cui al titolo I del D.Lgs.196/2003 (testo unico sulla privacy) chiarisce che chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali che lo riguardano (art. 1). La tutela è poi ancora più incisiva in riferimento ai dati
sensibili come quelli riguardanti la salute. Nel caso di specie, pertanto, qualora il paziente fosse riconoscibile
occorrerà ottenere una specifica liberatoria per la trasmissione televisiva (vedi articoli 13 e 26 del D.Lgs. 196/2003
Art. 13
– Informativa –
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o
per iscritto circa:
a) le finalità' e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice
e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di
difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la
loro comunicazione non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate. Dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
20
Vita dell’Ordine
Art. 26
– Garanzie per i dati sensibili –
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla
legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da
enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al
riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e
l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati
sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni
del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
In caso di diniego i responsabili della trasmissione televisiva, dovranno oscurare e rendere irriconoscibili tutte
le immagini che possano ricondurre al riconoscimento del paziente”.
Si fa presente inoltre che la Cassazione Civile con sentenza n. 19172/14 ha stabilito che il medico che ha
ricevuto dal paziente un consenso all’uso scientifico di fotografie anatomiche non può farne altro uso. Nemmeno per
difendersi in un giudizio se non risultano pertinenti in funzione della decisione giudiziaria.
Leggi e decreti
FNOMCeO:
“Salviamo la Formazione Medica”
Si riporta il comunicato stampa FNOMCeO del 12
dicembre 2014.
“Dall’accesso alla Facoltà di Medicina e alle
Scuole di Specialità, alle “incoerenze programmatorie”
di Regioni e Stato rispetto alla valutazione dei
fabbisogni: è stata totalmente dedicata alla crisi del
sistema formativo dei Medici la seconda giornata del
Consiglio Nazionale FNOMCeO di fine anno.
Ne è uscita una “Mozione”, contenente un forte
appello: “Salviamo la Formazione Medica” .
“Abbiamo un progetto complessivo per riformare
nel profondo tutto il processo – ha dichiarato il
Presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco – e lo
presenteremo,
nelle
prossime
settimane,
agli
Stakeholders del Sistema”.
Al centro del programma di rinnovamento, tra
l’altro, la programmazione basata su fabbisogni
documentati e la selezione per l’accesso alla Formazione
pre e post laurea, per la quale andranno definite
tempistiche certe, discipline note e un setting di iniziative
preparatorie ai test e di valutazioni attitudinali, secondo
standard internazionali.
“Il Documento approvato dal Consiglio
Nazionale – ha aggiunto, a margine dell’evento, il
Presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco – individua
una piattaforma responsabile, che si propone di innovare
un sistema formativo in grandissima crisi.
Non esprime dogmi ma evidenze.
Ed è rispetto a queste evidenze che chiediamo di
confrontarsi, per migliorarle, a tutti coloro che hanno a
cuore la qualità della Professione medica – fondamento
imprescindibile di quella dei Servizi a tutela della Salute
– e soprattutto il destino, la vita, le speranze, la fiducia
di decine di migliaia di giovani, oggi ostaggi e vittime di
un sistema costoso, inefficiente, con tratti di inefficacia e
che stenta a riconoscere il merito.
L’unica cosa che non possiamo fare è stare
fermi”.
Consiglio Nazionale FNOMCeO
Roma, 5 e 6 dicembre 2014
Mozione del Consiglio Nazionale
“Salviamo la Formazione Medica”
Il sistema formativo del medico mostra i segni
evidenti di una profonda crisi strutturale.
I sostanziali fallimenti delle procedure di accesso
21
alle Scuole di Medicina, per la Formazione di base, e di
quelle di ingresso alla Formazione specialistica postlaurea hanno determinato un profondo vulnus nella
affidabilità e trasparenza delle Istituzioni formative
dando respiro a proposte di soluzioni tipo “abolizione
della programmazione e/o accesso unico”, peggiori dei
danni a cui vorrebbero porre rimedio.
Le incertezze politiche e tecniche sulla
valutazione dei fabbisogni in capo a Regioni e Stato,
intrecciandosi con riserve autoreferenziali delle facoltà
mediche
hanno
creato
condizioni
di
forte
depotenziamento
dell’efficacia
dello
strumento
programmatorio.
I riflessi di questa incoerenza programmatoria si
riverberano anche sulla Formazione specialistica,
requisito indispensabile per l’accesso al mercato del
lavoro medico, determinando un divario che diventerà
drammatico nei prossimi anni, tra il numero dei
neolaureati e le disponibilità di accesso alla Formazione
specialistica remunerata secondo direttive europee.
Al centro, i tantissimi giovani, ostaggi e vittime di
un sistema costoso, inefficiente con forti elementi di
inefficacia e che soprattutto consuma risorse valoriali
quali la fiducia, il riconoscimento del merito, il desiderio
di qualificarsi e migliorarsi.
Rispetto a questa crisi non servono soluzioni
tampone, ma una riforma incisiva e profonda dell’intero
sistema con il fine di garantire a tutti i giovani l’accesso
equo e sulla base del merito e delle attitudini ai corsi di
Medicina e il completamento di tutto l’iter formativo.
Lanciamo un appello a tutti i soggetti istituzionali
in campo, che rispettiamo, nell’esercizio delle loro
prerogative affinché si cambino davvero processi,
contenuti, soggetti, luoghi e finalità della formazione del
medico.
Riteniamo infatti sbagliato prospettare soluzioni
che guardano alle criticità dai propri punti di vista,
comunque figlie di visioni particolari e autoreferenziali
che portano a conseguire obiettivi immediati o di medio
termine.
Non può farcela da sola l’Università, così come
finalmente ha dichiarato, perché anch’essa stretta da
forti limitazioni economiche.
Non possono farcela da sole le Regioni
soprattutto se accarezzano l’idea, come sembrerebbe da
documenti ufficiosi, di usare l’ansa cieca dei neolaureati
fuori dai circuiti formativi post laurea per
decapitalizzare il lavoro professionale del medico
all’interno dei SSR, creando inutili e devastanti
concorrenze alla base della piramide professionale, dove
già imperversano disoccupazione, sottoccupazione e
precariato e soprattutto un vulnus sui profili di
autonomia e responsabilità, pilastri della qualità
professionale e dei servizi sanitari stessi.
22
Leggi e decreti
Salvare la formazione del medico nell’interesse
dei giovani e del Paese vuol dire ricomporre nel sistema
ciò che oggi è invece pervicacemente separato e cioè i
luoghi e i soggetti di formazione con i luoghi e i soggetti
di cura e di assistenza.
E’ un’impresa culturale, organizzativa, etica,
civile e professionale alla portata di tutti coloro che
hanno sinceramente a cuore la questione.
E’ uno straordinario servizio agli interessi veri
della nostra Medicina, della nostra Sanità e del nostro
Paese.
Abbiamo un progetto complessivo sul sistema
formazione del medico che crediamo sia all’altezza del
compito, nelle prossime settimane lo presenteremo a tutti
gli stakeholder del sistema, per confrontarci, misurare e
condividere le proposte da assumere.
Esercizio abusivo
coinvolgere ulteriormente l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in merito alle distorsioni
della concorrenza che inevitabilmente scaturiscono dal
fenomeno dell’esercizio abusivo della professione
odontoiatrica e dalle forme di comparaggio
(Prestanomismo).
Se l’Antitrust ha ritenuto lesivi della libertà di
concorrenza alcuni articoli del Codice Deontologico
disciplinanti i messaggi pubblicitari, a maggior ragione
dovrebbe intervenire a difesa dei cittadini consumatori
per contrastare l’esercizio abusivo della professione
medica: comportamento illegale, nonché scorretto
secondo le regole della concorrenza e del mercato, con
cui spesso si provocano ai cittadini indifesi, oltre a
probabili gravi lesioni, danni anche economici in termini
di illusoria risposta a falsi bisogni.
La CAO Nazionale ritiene necessario l’apporto di
tutti per raggiungere un obiettivo di stretta tutela della
salute che deve vedere coinvolte tutte le Istituzioni se si
vuole realmente arrivare a risultati concreti.”
Si riporta la nota trasmessa dall’Ufficio Centrale
Odontoiatri FNOMCeO in data 23 dicembre 2014.
“Ritengo opportuno trasmettervi gli allegati
comunicati dell’ADNKRONOS che confermano l’allarme
sociale che desta, nell’opinione pubblica, il fenomeno dei
“falsi dentisti” che caratterizza ancora in negativo, il
panorama della tutela della salute nel nostro Paese.
La continua opera di denuncia della componente
odontoiatrica degli Ordini dei Medici, l’interesse e la
preoccupazione che si registrano anche a livello di mass
media, dimostrano la necessità di pervenire in tempi il
più possibile ravvicinati, alla riforma dell’art. 348 c.p.
che attualmente sanziona in modo assolutamente
inadeguato il grave reato di esercizio abusivo delle
professioni.
Una proposta di legge è da tempo all’attenzione
del Parlamento e sembra riscontrare il parere favorevole
di tutte le componenti politiche, anche se non si è ancora
giunti all’approvazione definitiva.
Si tratta di prevedere una multa realmente
dissuasiva nei confronti dell’abusivo (attualmente
l’ammontare è irrisorio: da 103 euro a 516 euro), di
incrementare anche la sanzione detentiva che di fatto,
attualmente, non viene mai scontata e, soprattutto, di
sancire la confisca degli strumenti del reato che
attualmente sono soggetti soltanto ad un sequestro
temporaneo per definizione.
Un altro particolare che spesso sfugge, anche agli
“addetti ai lavori”, è la grave evasione fiscale che è
necessariamente collegata al fenomeno dell’abusivismo
che, ovviamente, comporta un gravissimo danno
all’erario, particolarmente scandaloso, in un momento di
così grave crisie conomica come quella che sta
attraversando il Paese.
In questo contesto non appare contraddittoria
l’intenzione allo studio della CAO Nazionale di
Delibera ANAC n. 149 del 22 dicembre 2014
Interpretazione e applicazione del
Decreto Legislativo n. 39/13
nel settore sanitario
Si riporta la comunicazione n. 1 trasmessa dalla
FNOMCeO in data 8 gennaio 2015.
“Facendo seguito alla comunicazione n. 93 del 19
novembre 2014, si ritiene opportuno inviare la delibera
n. 49 del 22 dicembre 2014 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione recante “Interpretazione e applicazione
del Decreto Legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario”.
L’ANAC, prendendo atto della sentenza del
Consiglio di Stato n. 5583/14, che ha sancito la non
sussistenza della incompatibilità tra la qualifica di
dirigente medico di una ASL e la carica di consigliere
comunale, ha adottato una nuova delibera interamente
sostitutiva della delibera n. 58/13 al fine di evitare
ulteriori dubbi interpretativi e applicativi.
Pertanto l’ANAC, con riferimento all’ambito e
limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di
inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti medici, ha
chiarito che “le ipotesi di inconferibilità e di
incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite
al precedente punto 1, devono intendersi applicate solo
con riferimento agli incarichi di direttore generale,
direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la
disciplina speciale dettata dal legislatore delegante
all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.
190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39”.
Leggi e decreti
Medici competenti
Istanze di interpello presentate dalla
Federazione
risposte della Commissione Interpelli del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Si riporta la comunicazione n. 2 trasmessa dalla
FNOMCeO in data 8 gennaio 2015.
“Si ritiene opportuno segnalare che la
Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha risposto a due istanze di interpello
presentate da questa Federazione inerenti alla attività e
alle funzioni dei medici competenti.
Nella prima istanza di interpello, concernente
l’eventuale conflitto di interessi derivante dalla stipula di
convenzioni tra alcuni enti pubblilci e alcune aziende
sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza
sanitaria, la Commissione ha chiarito che resta esclusa
la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l’attività
di medico competente, di dipendenti di strutture
pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di
vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter
svolgere tale funzione ad alcun titolo e in alcuna parte
del territorio nazionale ai sensi dell’art. 39, comma 3,
del D.Lgs. 81/08.
Nella seconda istanza di interpello, inerente alla
corretta applicazione dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs.
81/08 secondo cui “il datore di lavoro assicura al
medico competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l’autonomia”, la Commissione ha affermato che il
medico competente, con riferimento allo svolgimento
delle proprie funzioni, non può essere subordinato
gerarchicamente al Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP), anche nel caso in cui
l’ufficio del medico competente sia inserito nel servizio
di prevenzione e protezione.”
Decreto 14 novembre 2014
Revisione generale delle autorizzazioni
all’imbarco quale medico di bordo e
degli attestati di iscrizione nell’elenco dei
medici di bordo supplenti
Si riporta la comunicazione n. 3 trasmessa dalla
FNOMCeO in data 8 gennaio 2015.
“Si ritiene opportuno segnalare che nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015 è stato
pubblicato il Decreto 14 novembre 2014 recante
“Revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco
quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione
nell’elenco dei medici di bordo supplenti”.
Il decreto sopraccitato è stato emanato in
23
considerazione del fatto che ricorrono le condizioni per
procedere alla revisione delle autorizzazioni all’imbarco
quele medico di bordo e degli attestati di iscrizione
nell’elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.
L’art. 1 del provvedimento prevede infatti che “è
indetta la revisione generale delle autorizzazioni
all’imbarco quale medico di bordo e degli attestati di
iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti
rilascaiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;
2. Possono partecipare alla revisione i Medici di
bordo autorizzati ed i Medici di bordo supplenti iscritti
anche prima del 31 dicembre 2004 che non avessero
effettuato le revisioni quinquennali indette nel 2004, nel
2009 e nel 2012”.
L’art. 3 del decreto dispone che la domanda per
la revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco e
degli attestati di iscrizione di cui all’art. 1, redatta su
carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere
presentata
direttamente o
spedita
a
mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero
mediante invio da casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC [email protected] , con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della
Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
- Ufficio 03 - Via Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma, nel
termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (3 luglio 2015).
L’art. 4, comma 1, del decreto stabilisce che “alla
domanda dovrà essere allegato il certificato medico
rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di
ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un
medico militare di grado non inferiore a capitano o dai
competenti servizi ASL attestante l’idoneita fisica della
gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre
1933, n. 1773, e successive modificazioni; tale certificato
deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data
di presentazione della domanda stessa al Ministero della
Salute”.
Corte di Cassazione Civile sentenze
n. 26991/14 e n. 27017/14
No al pagamento IRAP per i
medici convenzionati con il SSN che si
avvalgono delle prestazioni di
un dipendente con mansioni di segreteria
Si riporta la comunicazione n. 7 trasmessa dalla
FNOMCeO in data 13 gennaio 2015.
“Facendo seguito alla comunicazione n. 19 del
26 marzo 2013 e n. 86 del 10 ottobre 2013, si ritiene
opportuno segnalare che, con due diverse sentenze
depositate nel mese di dicembre 2014 la Corte di
24
Leggi e decreti
Cassazione, in dissonanza a precedenti orientamenti, ha
rigettato due ricorsi dell’Agenzia delle Entrate contro
due decisioni di Commissioni Tributarie Regionali che
avevano riconosciuto l’esonero dall’IRAP per due
medici convenzionati con il SSN che si avvalevano delle
prestazioni di un dipendente con mansioni di segreteria.
In particolare la Corte di Cassazione con
sentenza n. 26991/14 ha rilevato che il fatto indice
costituito dall’avvalersi in modo non occasionale di
lavoro altrui non possa essere considerato di per sé solo
– secondo un giudizio aprioristico che prescinda da
qualunque valutazione di contesto e da qualunque
apprezzamento di fatto in ordine al contenuto ed alle
concrete modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa – manifestazione indefettibile della
sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma
organizzazione. Pertanto l’apporto di un collaboratore
che apra la porta o risponda al telefono, mentre il
medico visita il paziente, rientra, secondo l’id quod
plerumque accidit, nel minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività professionale.
La Corte di Cassazione invece con sentenza
n. 27017/14 ha affermato che l’automatica
individuazione
del
requisito
dell’autonoma
organizzazione dall’esistenza di un dipendente per il
professionista non è conforme ad una lettura
costituzionale della disciplina fiscale né trova specifico
conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione,
potendosi semmai giustificare la sua rilevanza solo
quando l’attività del dipendente abbia dato luogo ad un
qualche potenziamento della attività produttiva del
professionista stesso.
In conclusione appare evidente che queste ultime
sentenze della Corte Suprema di Cassazione sono in
contrasto con quanto stabilito dalla direttiva
dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2014, che
stabilisce che i professionisti devono sempre pagare
l’IRAP, se hanno dipendenti (anche part time) o se si
servono di strutture organizzate tramite contratto. Ai fini
dell’autonoma organizzazione, decisiva per il pagamento
del tributo regionale, gli uffici delle Entrate devono
sempre tenete conto dell’utilizzo in modo non
occasionale di lavoro altrui, sia mediante contratti di
lavoro dipendente, anche part-time, sia mediante forme
di collaborazione e di fornitura di servizi, anche se
relative a funzioni di supporto e di segreteria.”
Istituzione dell’Elenco
dei Medici Fiduciari di ANAS S.p.A.
Si riporta la nota trasmessa dalla FNOMCeO in
data 22 gennaio 2015.
“Riceviamo e, per opportuna conoscenza ed
eventuale diffusione, trasmettiamo la nota (prot. n.
351/15) dell’ANAS, concessionaria della rete stradale
nazionale, relativa alla istituzione di Elenchi Territoriali
di professionisti medici chirurghi specialisti utili ai fini
dell’affidamento di eventuali incarichi professionali.
***
Egregio Presidente, l’ANAS S.p.A., società di
diritto pubblico, concessionaria della rete stradale
nazionale, ha necessità di avvalersi di medici iscritti
all’Albo dei Medici Chirurghi, con specializzazione in
Medicina Legale, Ortopedia e Traumatologia,
Cardiologia e Neurologia. A tali professionisti saranno
affidati incarichi, nell’interesse della Società, per la
redazione di perizie medico-legali di parte e per
l’assistenza alle operazioni peritali disposte dal
Tribunale in tutti i giudizi di risarcimento danni.
Si è, quindi, deciso di istituire elenchi territoriali
di professionisti, cui affidare, per le materie di
specializzazione richieste - secondo criteri di
trasparenza, rotazione e competenza - a difesa dei propri
diritti ed interessi.
Sul nostro sito utilizzando il percorso
www.stradeanas.it>appalti>sistemi di qualificazione ed
elenchi> elenchi medici, saranno presenti tutte le
informazioni ed istruzioni per l’iscrizione.”
Pubblicazione nell’Albo dei
titoli di specializzazione
Si riporta la comunicazione n. 10 trasmessa dalla
FNOMCeO in data 26 gennaio 2015.
“Al fine di chiarire alcuni aspetti concernenti la
pubblicità dell’informazione sanitaria, con particolare
riguardo ai titoli di specializzazione, comunichiamo
quanto segue.
A seguito delle modifiche introdotte con la legge
n. 248/2006, la disciplina della pubblicità sanitaria di
cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 175 è stata abrogata
nella parte riguardante le procedure di autorizzazione
della pubblicità stessa.
E’ rimasto, peraltro, intatto il potere dell’Ordine
di verificare trasparenza e veridicità del messaggio
pubblicitario, così come indicato nell’art. 2 della Legge
248/2006.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 4 del D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali) testualmente prevede:
“1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità
informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni
regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti
attinenti alla professione, la struttura dello studio
professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1
dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta,
non deve violare l’obbligo del segreto professionale e
non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al
Leggi e decreti
comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a
integrare una violazione delle disposizioni di cui ai
decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto
2007, n. 145”.
Sappiamo che l’attività svolta dal medico non
sostituisce in alcun caso il possesso del titolo
specialistico, sebbene possa essere utilizzata ai fini della
pubblicità dell’informazione sanitaria. Lo stesso articolo
1, comma 4, della L. 175/1992, ancora applicabile in via
analogica, prevedeva esplicitamente:
“Il medico non specialista può fare menzione
della particolare disciplina specialistica che esercita,
con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale
della specialità e che non inducano in errore o equivoco
sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia
svolto attività professionale nella disciplina medesima
per un periodo almeno pari alla durata legale del
relativo corso universitario di specializzazione presso
strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano
le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui
all’articolo 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L’attività svolta e la sua durata devono essere
comprovate
mediante
attestato
rilasciato
dal
responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia
di tale attestato va depositata presso l’Ordine
provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Tale
attestato non può costituire titolo alcuno ai fini
concorsuali e di graduatoria”.
Facendo un esempio concreto, quindi, il sanitario
che non possegga il titolo di specializzazione potrà
utilizzare, ai fini della pubblicità dell’informazione
sanitaria, ad esempio, la dicitura di “Geriatra” o di
“Geriatria” qualora abbia svolto effettivamente l’attività
che intende pubblicizzare ed abbia fornito ampia
documentazione sulle sue competenze nella disciplina di
cui trattasi, ma non potrà utilizzare la dicitura
“Specialista in Geriatria” in quanto non in possesso del
titolo di specializzazione.
Sarà compito dell’Ordine valutare se, nel caso di
specie, il medico effettivamente abbia svolto l’attività che
intende pubblicizzare e, qualora lo ritenesse necessario,
chiedere ulteriore documentazione comprovante la
specifica competenza.
Qualora invece il medico, in possesso del titolo di
specializzazione, intenda rendere pubblico il titolo
stesso, anche semplicemente attraverso l’inserimento nel
proprio ricettario o nelle carte professionali, dovrà
necessariamente depositare il titolo di specializzazione
presso l’Ordine di iscrizione, affinché possa essere
inserito nell’Albo.
Sebbene, infatti, non sussista un vero e proprio
obbligo, in capo agli iscritti, di far inserire nell’Albo i
propri titoli di specializzazione, tale adempimento
diventa un obbligo nel momento in cui il professionista
decida di renderlo pubblico.
Gli Ordini, pertanto, devono adoperarsi in tal
senso, al fine di poter esplicitare al meglio i loro poteri
di verifica.”
25
.Dispositivi
interspinosi di tipo dinamico
Si informa che la FNOMCeO in data 28 gennaio
2015 ha trasmesso circolare del Ministero della Salute in
merito ai Dispositivi interspinosi di tipo dinamico Indicazioni di utilizzo.
Detta circolare è consultabile presso la Segreteria
dell’Ordine.
Un SMS per migliorare l’aderenza terapeutica
Si riporta
FNOMCeO.
articolo
dell’Ufficio
Stampa
“Un messaggio di testo sul cellulare che ricordi di
assumere le medicine è un’arma efficace per favorire
l’aderenza terapeutica, riducendo di più della metà la
percentuale di chi interrompe le cure o le segue in
maniera frammentata: è quanto emerge da uno studio
condotto da ricercatori del Queen Mary Hospital di
Londra su trecento pazienti in cura con statine e
antiipertensivi e pubblicato su Plos One.
I volontari sono stati suddivisi in due gruppi: a
metà di loro, per sei mesi, è stato inviato - dapprima
quotidianamente, poi a giorni alterni, infine una volta a
settimana – un sms che chiedeva se si fossero ricordati o
meno di prendere i farmaci, al quale dovevano
rispondere con tre opzioni (sì, no, dopo l’sms).
Alla fine del follow up di sei mesi, solo il 9% dei
pazienti che avevano ricevuto il “reminder” aveva
interrotto la terapia o ne aveva assunto meno dell’80%
rispetto a quanto prescritto, contro il 25% del gruppo di
controllo.
L’invio di sms può essere utilizzato, a detta degli
autori, per diversi farmaci, dagli antibiotici, ai
cardiologici, agli antivirali contro l’Hiv.”
26
Leggi e decreti
Regione Lombardia
La Regione Lombardia al fine di diffondere l’informazione presso gli operatori sanitari interessati
alla prescrizione, somministrazione e fornitura dei farmaci in oggetto, ha trasmesso le seguenti
note informative AIFA-EMA (Le note complete sono disponibili presso gli Uffici dell’Ordine o
consultabili sul sito www.omedcr.it)
1. Comunicazione sul farmaco generico Barbesaclone 25 mg e 100 mg compresse ri-vestite;
2. Comunicazioni EMA: farmaci a base di valproato; farmaci a base di testosterone; Corlentor-Procoralan
(ivabradina);
3. Importanti informazioni di sicurezza sui medicinali, biocidi e dispositivi medici contenenti clorexidina in
soluzione cutanea per uso cutaneo nei neonati;
4. Nota Eligard (iniezione di leuprorelina acetato): rischio di mancanza di efficacia a causa del processo
non corretto di ricostituzione e somministrazione;
5. Sicurezza d’uso di Stelara (ustekinumab);
6. Sicurezza d’uso di Minocin (minociclina);
7. Sicurezza d’uso di Tecfidera (dimetilfumarato) e farmaci a base di valproato;
8. Prescrizione Xarelto: aggiornamento specialisti per la compilazione del piano terapeutico per il
trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP) e prevenzione di
recidive di TVP ed EP;
9. Prescrizion Dabitagran, Rivaroxaban, Apixaban - aggiornamento specialisti per la compilazione del
piano terapeutico per la prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione
atriale non valvolare (FANV);
10. Sicurezza d’uso di Procoralan/Corlentor (ivabradina cloridrato) - nuova controindicazione e
raccomandazioni per minimizzare il rischio di eventi cardiovascolari e bradicardia severa;
11. Micofenolato mofetile: nuove avvertenze riguardo i rischi di ipogammaglobulinemia e bronchiectasie;
12. Nessuna prova che il vaccino Fluad abbia causato decessi in Italia;
13. Aifa Rapid Alert - trasmissione Nota dell’AIFA del 10 dicembre 2014;
14. I trattamenti sperimentali per Ebola sono ancora ad una prematura fase di sviluppo;
15. Revoca divieto di utilizzo a scopo cautelativo FLUAD;
16. Sicurezza d’uso di Rapiscan (regadenoson);
17. Sicurezza d’uso di bombole di INOmax (ossido di azoto);
18. Farmaci contenenti ambroxol o bromexina;
19. Comunicazioni EMA: Vantobra (tobramicina).
Leggi e decreti
Il ricoverato va “custodito”
27
Le colpe del primario “non informato”
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
dell’11-17 novembre 2014
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
dell’11-17 novembre 2014
La struttura sanitaria è responsabile per i danni
conseguenti a un tentato suicidio del paziente, nel caso di
specie amputazione della mano, che si allontana dalla
stessa eludendo la sorveglianza del personale.
Anche una persona perfettamente capace di
intendere e di volere, infatti, può aver bisogno di
vigilanza e protezione per evitare che si faccia del male
(come nel caso di degente non autosufficiente); né solo le
malattie mentali sopprimono la capacità di intendere e di
volere; né, infine, un malato di mente può ritenersi non
pericoloso per sé o per gli altri solo perché non abbia
perduto la capacità di intendere e di volere.
La capacità di intendere e di volere consiste infatti
nella possibilità di autodeterminarsi, e non è affatto
concetto sovrapponibile a quello di “salute mentale”. In
quanto “obbligo di protezione” scaturente dal contratto
(articolo 1374 del Cc), l’obbligo in esame non è
teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si
tratti di prevenire il rischio “A” o il rischio “B”, ma va
adempiuto in qualunque caso, al fine di prevenire tutti i
rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola
condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità.
Con questa motivazione, la Suprema Corte di
cassazione, con sentenza n. 2233 del 22 ottobre, ha
cassato con rinvio quella emessa dalla Corte d’Appello di
Salerno che assolse la struttura dagli addebiti proposti dal
tutore del malato che si era allontanato dalla clinica, e nel
tentativo di suicidarsi, venne investito da un treno,
subendo l’amputazione della mano destra. La clinica si
difese sostenendo che il paziente fosse in fase di
guarigione e quindi nulla faceva presumere che lo stesso
avesse intenzione di togliersi la vita.
La sentenza ha riaffermato, citando copiosa
giurisprudenza conforme, che la struttura sanitaria, nel
momento stesso in cui accetta il ricovero di un paziente,
stipula un contratto dal quale discendono naturalemnte, ai
sensi dell’articolo 1374 del Cc, due obblighi: il primo è
quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua
condizione; il secondo è quello di assicurare la
protezione delle persone di menomata o mancante
autotutela, per le quali detta protezione costituisce la
parte essenziale della cura e ciò prescinde dal carattere
volontario od obbligatorio del trattamento sanitario
praticato in concreto, non potendo quest’ultimo
condizionare l’obbligo di sorveglianza da parte del
medico e del personale sanitario. Il fatto, quindi, che la
clinica fosse recintata e che il paziente stesse meglio non
esimeva la struttura dal prestare al paziente maggiore
attenzione al fine di evitare quanto accaduto in quanto il
rischio suicidio è uno dei tipici. Va ricordato che il
suicidio è il secondo evento maggiormente segnalato e
costituisce il 15,7% degli eventi sentinella seguendo solo
di poco il rischio della caduta del paziente.
Il primario ospedaliero risponde del danno
derivato da deficit organizzativo della struttura da lui
diretta, se non riesce a dimostrare di aver adempiuto tutti
gli obblighi imposti dalla legge (Dpr 27/03/1969, n. 128,
articolo 7).
Ogni primario deve essere informato sulle
condizioni dei malati, deve avere impartito le necessarie
istruzioni al personale, e predisposto le direttive per
eventuali emergenze.
Con questa motivazione la terza sezione della
Cassazione (sentenza n. 22338 del 22 ottobre), ha
rinviato per nuova valutazione quella della Corte
d’appello di Messina che mandò assolto il sanitario.
Nella fattispecie, il sanitario fu chiamato a
rispondere della negligenza dei medici del reparto, che
non rilevarono i dati pelvimetrici della gestante e non
eseguirono il necessario parto cesareo.
Durante le manovre i medici del reparto
provocarono la lesione del plesso brachiale al neonato. I
giudici di merito rilevarono la disorganizzazione del
reparto per poi escludere la responsabilità del primario
per quanto accaduto.
Motivazione ritenuta contraddittoria e laconica,
tanto da convincere i giudici a rispedirla al mittente per
un nuovo riesame imponendo un vero e proprio
decalogo: accertare se e in che misura i deficit
organizzativi della struttura sanitaria fossero imputabili
anche al primario; accertare se e in che misura il primario
si fosse attivato per prevenirli o attenuarne le
conseguenze; accertare se vi fosse la concreta possibilità
di trasferimento della paziente in altra struttura;
esaminare analiticamente le censure dai genitori del
bambino.
In base al Dpr 128/1969, il primario risponde
dei deficit organizzativi del reparto, quando questi siano
consistiti in una carente assegnazione di compiti e
mansioni al personale e in scarse istruzioni.
Il primario ospedaliero deve avere, afferma la
legge, “puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che
riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di
acquisizione di tale conoscenza”.
Di conseguenza, afferma la sentenza, è in colpa
il medico che tiene una condotta difforme da quella che
nelle medesime circostanze avrebbe tenuto un
professionista diligente, ai sensi dell’articolo 1176 del
codice civile, comma 2, e un primario “diligente” non
avrebbe trascurato di impartire adeguate direttive al
personale a lui sottoposto per gestire le emergenze, né
avrebbe trascurato di informarsi sull’andamento di un
parto che si preannunciava distocico.
28
Leggi e decreti
Paziente suicida, medici salvi
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 25 novembre – 1 dicembre 2014
La struttura sanitaria e lo psichiatra che hanno in
cura un paziente non sono responsabili civilmente del
suicidio dell’assistito avvenuto al di fuori della struttura,
anche se aveva manifestato in passato intenti suicidari.
La responsabilità va sempre valutata in relazione
alla situazione concreta.
Non c’è infatti alcuna contraddizione tra il ritenere
che una persona sia morta a causa di un suicidio e
l’affermare che l’evento non fosse prevedibile né evitabile
da parte dei sanitari che curavano quella persona affetta da
disturbi psichici.
L’accertamento della causa della morte attiene
infatti all’elemento causale dell’illecito, la colpa
all’elemento soggettivo: si tratta di elementi diversi e non
necessariamente coesistenti.
Ben può accadere infatti che una condotta umana
causi un danno senza essere colposa, ovvero che una
condotta colposa non produca alcun danno.
Con questa motivazione, la terza sezione civile
della Cassazione con sentenza n. 34421/2014 depositata il 4
novembre, ha respinto il ricorso dei familiari del paziente
che si erano visti negare il risarcimento dal Tribunale di
Milano. Secondo la famiglia i medici che avevano in cura il
paziente, nonostante i chiari sintomi, non adottarono alcuna
concreta misura per prevenire il suicidio, e in particolare
non sottoposero il malato al trattamento sanitario
obbligatorio né misero in campo alcun tipo di sorveglianza,
pur sapendo che il fratello della vittima non era in grado di
sorvegliarlo costantemente.
I familiari, inoltre, contestavano ai giudici di
merito di aver trascurato a loro avviso una prova cruciale:
una lettera con cui avevano informato la struttura e i medici
del fatto che il paziente aveva già tentato due volte di
suicidarsi.
I giudici di merito, riepiloga ora la Cassazione,
avevano escluso la colpa con un ragionamento fondato sui
seguenti elementi: (a) la malattia da cui era affetta la vittima
non rientrava clinicamente tra quelle definibili “pericolose”;
(b) non vi erano gli estremi per un Tso; (c) per le malattie
del tipo di quelle da cui era affetto il paziente la scienza
medica prescrive l’inserimento nel contesto sociale e
familiare, e sconsiglia l’internamento; (d) le manifestazioni
di volontà suicidaria del paziente erano sempre state
“ambivalenti”.
Questa motivazione è di per sé logica, sottolinea la
Suprema Corte, e anche se la Corte d’Appello avesse
valutato la circostanza che il fratello della vittima aveva
informato i sanitari degli intenti suicidari del paziente, non
può dirsi che avrebbe certamente portato a una decisione
diversa.
Per la semplice ragione che la Corte d’Appello ha
comunque esaminato e valutato il punto di fatto
rappresentato dalle manifestazioni di intenti autolesivi da
parte della vittima.
Dunque, per la Cassazione, non sussistono vizi di
motivazione. Ma i Supremi Giudici aggiungono che
“stabilire, poi, se la Corte d’Appello abbia adottato una
decisione felice nel valutare nel modo suddetto gli elementi
di fatto a essa sottoposti è questione, come noto, che non è
prospettabile in questa sede di legittimità”.
E concludono con la compensazione tra le parti
delle spese di giudizio.
Quel dovere di “trasferire”
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 2-8 dicembre 2014
In tema di colpa professionale medica, l’errore
diagnostico si configura non solo quando, in presenza di
uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare
il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si
addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si
ometta di disporre controlli e accertamenti doverosi.
Non solo. Il medico che si avvede di una
situazione grave che non riesce a fronteggiare con i mezzi a
disposizione deve immediatamente disporre il trasferimento
del paziente in una struttura idonea, altrimenti risponde
civilmente del danno.
Con questa motivazione la Suprema Corte, Sez. IV
penale, con sentenza n. 46446/2014, depositata il 23
ottobre, ha annullato, con rinvio al giudice civile, una
sentenza della Corte d’Appello catanese che, ribaltando la
condanna dei medici disposta in primo grado, mandò
completamente assolti i sanitari sia per la violazione penale
che per quella civile. La Cassazione, in ragione delle
diverse posizioni dei consulenti tecnici emerse in causa, ha
ritenuto corretta la sentenza per quanto riguarda la
posizione penale ma ha ritenuto carente di motivazione
l’assoluzione in chiave civile.
Nel caso di specie, un neonato nacque in discrete
condizioni presso una clinica privata, ma dopo qualche ora,
iniziò ad accusare problemi respiratori che furono
erroneamente inquadrati come adattamento alla vita
extrauterina. Dell’anomala condizione erano stati informati
i pediatri che, pur rilevando l’aggravamento del bimbo che
di lì a poco morì, non ne disposero il trasferimento in un
centro ospedaliero più attrezzato.
I periti giunsero a opposte conclusioni: quelli del
pubblico ministero indicarono nella malattia delle
membrane ialine la causa del decesso; quelli del tribunale
indicarono in una serie di concause, tra cui la non risolta
inalazione di latte artificiale, la causa della morte del
bimbo. Tale contrasto, afferma ora la Cassazione, non
permetteva effettivamente di giungere a quel grado di
certezza necessario da porre a fondamento della condanna
penale ma lasciava aperto il dubbio in merito alla
responsabilità civile.
La negligenza e l’imperizia, afferma la sentenza,
erano consistite nel non avere disposto l’immediato
trasferimento del neonato presso struttura ospedaliera
dotata di strumenti idonei ad accertare e valutare la gravità
Leggi e decreti
e a fronteggiare adeguatamente le condizioni di salute del
bimbo che, già dalle prime ore successive alla nascita e
per le 48 ore susseguenti, apparivano particolarmente
gravi.
Tali condizioni erano sintomatiche della
sussistenza in capo al neonato della malattia delle
membrane ialine o Rds (respiratory distress sindrome) e
l’imperizia consisteva nel non avere disposto
l’espletamento degli accertamenti diagnostici necessari,
ovvero, quanto meno, la radiografia del torace e gli
esami emogasanalitici, che avrebbero consentito di
arrivare alla corretta diagnosi e cura per contrastare la
patologia che portò al decesso il neonato. Di
conseguenza, la Cassazione ha rispedito la causa alla
Corte d’Appello civile per un nuovo esame della
controversia.
29
solo nove minuti, non era stata formulata una diagnosti
differenziale rispetto a quella di dolori pelvici. Secondo
il ginecologo, invece, si trattava di un eccezionale caso
clinico.
Le prove proposte in causa lasciavano dubbi sulla
reale ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, la
Cassazione ha ritenuto non raggiunta la prova sui fatti
storici di base. In sintesi: se non si raggiunge la certezza
processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio, cha alla
data della visita la dissecazione dell’arteria iliaca di
destra fosse in atto (giudizio esplicativo), non si potrà
pervenire alla formulazione del giudizio predittivo sul
doveroso comportamento richiedibile al medico (giudizio
predittivo).
L’incompetente non ha colpe
Senza certezze, niente condanne
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 9-15 dicembre 2014
Quando la situazione è controversa o in bilico, il
giudice penale dove approfondire i fatti e poi motivare,
seguendo un percorso logico preciso, le ragioni del suo
convincimento. Nella ricostruzione del nesso eziologico
tra la condotta omissiva del medico e l’evento lesivo, non
si può prescindere dall’individuazione di tutti gli
elementi concernenti la causa dell’evento.
Parola della Corte di Cassazione penale (sentenza
n. 47293/2014 depositata il 17 novembre), che ha
annullato con rinvio per una nuova valutazione la
condanna inflitta a un ginecologo dai giudici bresciani.
I giudici di merito, per la Cassazione, non
avrebbero rispettato l’operazione intellettuale che va
sotto il nome di “giudizio controfattuale” nel punto in cui
hanno affermato che la diagnosi differenziale avrebbe
portato a esami che, con giudizio formulato con elevato
grado di credibilità e razionale probabilità logica,
avrebbe consentito di accertare la patologia evitando
l’episodio. Nella nuova decisione il giudice di merito
dovrà seguire questa regola: prima la descrizione precisa
di ciò che è accaduto (giudizio esplicativo) e, solo dopo
avere circoscritto i fatti, la domanda su cosa sarebbe
accaduto se fosse intervenuta la condotta ritenuta
doverosa (giudizio predittivo).
Nella fattispecie, una donna, sottoposta pochi
giorni prima a un parto cesareo, si rivolse al reparto per
l’insorgenza di dolori pelvici. Dopo la visita viene
dimessa. Qualche giorno dopo fu però ricoverata
d’urgenza e sottoposta a intervento chirurgico durante il
quale morì per lacerazione da aneurisma dissecante nel
punto di biforcazione dell’aorta nelle arterie iliache
comuni.
Secondo l’accusa per condotta imprudente,
imperita e negligente del medico che avrebbe omesso il
ricovero benché necessario per gli approfondimenti
diagnostici. In conseguenza di tale omissione,
determinata da una visita superficiale e frettolosa durata
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 16-22 dicembre 2014
Quando la questione clinica è difficile e
l’intervento richiede manovre urgenti e di emergenza e
le strade terapeutiche applicabile sono diverse, il giudice
penale deve motivare in modo razionale, applicando una
valutazione di “umana certezza” che l’evento sarebbe
stato evitato da un atteggiamento terapeutico diverso da
quello messo in opera. Deve, inoltre, stabilire il grado di
competenza del medico che si trova ad operare
valutando, di conseguenza, il profilo subiettivo della
colpa. L’indicazione della giusta via da seguire è
fondamentale per chiarire con esattezza quale sia stato il
grave errore commesso dal sanitario e la condotta
doverosa, soprattutto quando le scelte terapeutiche
potevano essere individuate tra un ventaglio di terapie
tutte astrattamente appropriate e le probabilità di
sopravvivenza, comunque basse.
Con questa motivazione finale, la IV sezione della
Cassazione penale (sentenza 49707/2014, depositata il
28 novembre) ha mandato assolta “perché il fatto non
sussiste” la specializzanda in neurologia condannata per
omicidio colposo dalle Corti di merito di Milano.
Secondo gli ermellini, la competenza ed esperienza del
sanitario che agisce devono essere tenute in debito conto
nell’individuare il modello di agente di riferimento al
quale rapportare l’eventuale deficit di perizia. Nella
fattispecie, la paziente giunse al reparto di neurologia
della clinica privata affetta da un grave aneurisma
cerebrale e accolta da una dottoressa specializzanda.
Secondo l’accusa, il medico non fece tutti i
pertinenti approfondimenti diagnostici, non diede ricorso
alle cure appropriate, non prese in esame la necessità di
atto chirurgico, non valutò neppure la necessità di
ricovero presso nosocomio attrezzato per il trattamento
del caso. In esito a tali condotte sopravveniva la morte,
dopo che la paziente era stata ricoverata in altro
nosocomio. La dottoressa, nelle sue difese, contestò la
ricostruzione ritenendo che l’atteggiamento “attendista”
fosse appropriato al fine di ottenere la stabilizzazione
della paziente prima di sottoporla a esami diagnostici
30
Leggi e decreti
che avrebbero potuto determinare un risanguinamento
con esito fatale come indicato dalle linee guida le quali
prevedevano che l’aneurisma fosse “clippato o escluso”
a 72 ore dal sanguinamento. Proprio l’esistenza di gravi
elementi di incertezza sono la base dell’errore logicogiuridico che colpisce l’argomentazione delle sentenze
di merito.
Le informazioni statiche prospettate dalla Corte di
merito, secondo la sentenza descrivono una situazione
nella quale non emerge per nulla l’umana razionale
certezza dell’effetto salvifico; ma anzi traspare che si è
in presenza di una affezione gravissima, difficilmente
governabile, nella quale il risanguinamento costituisce
una eventualità per nulla rara e altamente drammatica e
anche un intervento tempestivo e appropriato al
massimo non assicura il superamento della crisi. Questa
sentenza risulta conforme alla pronuncia della
Cassazione n. 47293/12 (v. Il Sole-24 Ore Sanità n.
45/2012).
Pensionati, stop agli incarichi
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 16-22 dicembre 2014
Con la circolare n. 6 del 4 dicembre scorso, il
Ministero della Funzione pubblica ha indicato la corretta
interpretazione delle disposizioni limitative per i
pensionati introdotte dal decreto legge n. 90 del giugno
scorso.
La circolare del Ministro Marianna Madia afferma
prioritariamente che, come le altre disposizioni vigenti,
che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai
soggetti in quiescenza, anche quest’ultima non è volta a
introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati.
La nuova disciplina si applica agli incarichi
conferiti dal 25 giugno, pertanto non incorrono nel
divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente
quegli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza
precedentemente a quella data. Le amministrazioni
interessate dalla nuova normativa sono quelle indicate
dal decreto legislativo 165/2001 e quelle comprese
nell’elenco dell’Istat. Il divieto si estende a tutti i
lavoratori collocati in quiescenza indipendentemente dal
tipo di datore di lavoro pubblico o privato.
Tutti i divieti della Madia. La disciplina pone
puntuali norme di divieto per le quali vale il criterio di
stretta interpretazione e ne viene esclusa l’interpretazione
estensiva ovvero anche analogica. Un’interpretazione
diversa potrebbe determinare un’irragionevole
compressione dei diritti dei soggetti in quiescienza in
violazione dei princìpi già affermati dalla Corte
costituzionale, che ammettono limitazioni per i
pensionati solamente nel caso in cui sia apprezzabile un
interesse pubblico. Incarichi vietati sono solamente quelli
espressamente contemplati, e cioè: incarichi di studio e
consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di
governo nelle amministrazioni e negli enti e società
controllati.
Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli
che presuppongono competenze specialistiche e rientrano
nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale.
Gli altri incarichi vietati rientrano, poi, fra quelli
dirigenziali propri del decreto 165/2011, (dirigenti di
ASL, direttore scientifico o sanitario compresi) e tra i
direttivi, tutti quelli che implicano la direzione di uffici e
la gestione delle risorse umane. Devono ritenersi rientrati
nel divieto le cariche di governo di amministrazioni e di
società controllate e anche gli organi elettivi degli enti
pubblici associativi, e quelli di presidente,
amministratore o componente del consiglio di
amministrazione indipendentemente dalla qualifica in
virtù della quale il soggetto in quiescenza sia stato
nominato (per esempio in qualità di esperto ovvero
rappresentante di una determinata categoria).
Infine, la circolare afferma che tutte le ipotesi di
incarico o collaborazione non rientranti in tali categorie
sono da ritenersi sottratte ai divieti della stessa disciplina
e l’espressione utilizzata dal legislatore “incarichi e
collaborazioni”
corrisponde
esclusivamente
alle
indicazioni originarie della norma: incarichi di studio e
consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di
governo nelle amministrazioni e negli enti e società
controllati.
Trasferimento bis non fu mobbing
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 20-26 gennaio 2015
Un doppio trasferimento per incompatibilità, oltre
a un demansionamento delle funzioni, non è bastato a un
medico “dal brutto carattere” per ottenere dai giudici il
pagamento dei danni subiti da parte della propria ASL in
trent’anni di attività, e anzi dovrà pagare le spese
processuali.
Impegnato per tre decenni con funzioni di aiuto
primario e poi primariali presso l’ospedale Businco di
Cagliari, il dottore dopo due gradi di giudizio negativi, è
ricorso in Cassazione. I giudici d’Appello avevano infatti
respinto le domande di accertamento dell’illegittimità dei
due trasferimenti e del demansionamento subiti dal
primario, che chiedeva una condanna risarcitoria contro
la ASL per i danni sofferti. La Suprema corte, con la
sentenza n. 25910, depositata il 9 dicembre 2014, non ha
accolto però il ricorso del dottore.
L’appello. Nel 2012, la Corte territoriale di
Cagliari aveva rigettato gli appelli del ricorrente ed
escludeva: a) la prova di un danno concretamente subito
dal medico dal primo trasferimento; b) l’illegittimità del
secondo trasferimento, per accertata situazione di
incompatibilità ambientale determinata “dall’innegabile
conflitto del ricorrente, assolutamente incapace di lavoro
in équipe, con gli altri dirigenti medici”, che impattava
negativamente sull’ efficienza organizzativa del reparto e
la qualità dell’assistenza offerta; c) il demansionamento
Leggi e decreti
denunciato, “per la prevalenza delle esigenze
organizzative datoriali su quelle del dipendente, ai sensi
dell’articolo 2103 Cc”, si legge nella sentenza, e per la
destinazione del lavoratore, “non reinseribile nel reparto
di originaria provenienza e invitato a esprimere una
scelta di gradimento di diverso plesso sanitario, ad
ambulatorio comportante l’esercizio di mansioni
analoghe alle precedenti e qualificanti sul piano
professionale”.
Il medico non aveva mai accettato la situazione,
vissuta come mobbing e per questo aveva chiesto ai
giudici di condannare la ASL di Cagliari. Ma dieci
motivi e una copiosa documentazione non sono bastati
per dimostrare le sue tesi neppure in Cassazione. I
supremi giudici non hanno invertito la rotta e, rigettato il
ricorso, hanno condannato il ricorrente al pagamento
delle spese processuali per la parte che gli compete.
Studi MMG, con la segretaria
non scatta l’IRAP
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 20-26 gennaio 2015
La presenza di una segretaria in uno studio
medico, organizzato anche con strumenti di diagnosi,
come spesso accade nelle località suddivise in frazioni,
non può essere ritenuta condizione sufficiente per
ritenere applicabile l’IRAP al medico di medicina
generale o al pediatra.
L’IRAP coinvolge una capacità produttiva che
deve pur sempre essere impersonale e aggiuntiva rispetto
a quella del professionista e colpisce un reddito che
contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da
un’attività organizzativa esterna, cioè da un complesso
di fattori che per numero, rilevanza e valore economico,
siano suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla
mera attività intellettuale supportata dagli strumenti
indispensabili, avuto riguardo alla specifica attività
esercitata e di corredo del know-how del professionista.
Anche “la disponibilità, da parte dei medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale, di uno studio o più studi, aventi le
caratteristiche e dotati delle attrezzature indicate
nell’articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, rientrando
nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio
dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini
dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto
convenzionale, non integra, di per sé, il requisito
dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto
impositivo”.
Questa, in sintesi, le affermazioni di principio
contenute nelle 24 sentenze emesse il 19 dicembre (n.
26977, 26982, 26983, 26987, 26984, 26985, 26988,
31
26990, 26996, 27004, 27005, 27009, 27010, 27011,
27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018,
27019, 27020, 27090) che hanno messo letteralmente ko
l’Agenzia delle Entrate.
Le sentenze, ricostruendo anche l’oscillante
giurisprudenza fin qui formatasi, hanno affermato che
considerare l’attività di lavoro come condizione per il
pagamento dell’IRAP, a prescindere dalla valutazione
della sua capacità espansiva del reddito, sarebbe
contrario ai princìpi costituzionali, come affermato dalla
sentenza costituzionale n. 156/2001, che chiarì che
l’IRAP non è un’imposta sul reddito , bensì un’imposta
di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto
dalle attività autonomamente organizzate.
A definire i confini “dell’autonoma
organizzazione” ci pensa la sentenza 27019 secondo la
quale: “nelle ipotesi in cui la disponibilità di un
dipendente (magari part time o con funzioni meramente
esecutive) non accresce la capacità produttiva del
professionista, non costituisce un fattore “impersonale e
aggiuntivo” alla produttività del contribuente”. In
definitiva, il giudice di merito, nell’accertare l’esistenza
dei presupposti impositivi, dovrà valutare se tale
prestazione lavorativa, unitamente alle attrezzature delle
quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel
valore aggiunto, rispetto alla mera attività intellettuale,
presupposto dell’imposizione in parola.
Anche la percentuale delle spese sostenute dal
professionista è irrilevante (sentenze 26988 e 27011) se
non sono finalizzate alla produzione autonoma di valore
aggiunto e, non possono produrre reddito quando sono
sostenute per svolgere attività “obbligata e
imprescindibile del lavoratore medico in un superiore
sistema la cui organizzazione è tracciata in assenza di
auto no me scelte gestio nali d el so ggetto
parasubordinato” (sentenza 26990).
Conseguentemente, anche la presenza di più studi
come avviene nelle località con molte frazioni e/o gli
strumenti di diagnosi, anche costosi, rappresentano solo
un modo per svolgere in modo degno l’importante
funzione dei medici del territorio.
Rimborsabile il generico Ue
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 20-26 gennaio 2015
Anche il farmaco generico, approvato in altro
stato europeo con dosaggio diverso da quello venduto in
Italia, può essere inserito nella lista di trasparenza dei
farmaci rimborsabili anche nel caso in cui il brand di
riferimento abbia dosaggi diversi. Se è vero come alle
liste accedano i farmaci a brevetto scaduto di “uguale
composizione in princìpi attivi, nonché forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalità di
rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie
uguali” (come previsto dall’articolo 7, comma 1, del Dl
18 settembre 2001 n. 347, recante “Interventi urgenti in
32
Leggi e decreti
materia di spesa sanitaria”, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1 della legge 16 novembre
2001 n. 405, richiamato da parte appellante), è altrettanto
vero che ciò non esclude la rimborsabilità di un farmaco
con dosaggio diverso, poiché nessuna norma preclude
l’iscrizione alla classe A di medicinali non inclusi nelle
liste di trasparenza, mentre ai fini della rimborsabilità il
citato articolo 48, comma 5, lettera e), del Dl 269/2003
ha riguardo alla uguale o minor spesa per il servizio
sanitario nazionale.
Questa è l’opinione espressa dalla terza sezione
del Consiglio di Stato (sentenza n. 6346 del 22 dicembre)
che ha respinto l’appello dell’Aifa. Nella fattispecie, la
Società Eg SpA chiedeva all’Aifa l’autorizzazione
all’immissione in commercio in fascia A nelle confezioni
da 600 mg e da 800 mg in 30/50/60 compresse divisibili,
del farmaco denominato Keneil (a base di gabapentin),
indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di
attacchi epilettici e nel dolore neuropatico periferico.
L’Aifa, pur concedendo l’autorizzazione alla
vendita, lo classificò come fascia C) in quanto i dosaggi
dello specifico prodotto generico erano prodotti nelle
posologie da 600 e 800 mg, mentre l’originatore
Neurontin (commercializzato in Italia da Pfizer Italia Srl)
è presente in diversi dosaggi all’interno della lista di
trasparenza a esclusione di quelli da 600/800mg al
momento non autorizzati in Italia.
Secondo l’Aifa, la scelta di classificare in fascia C
si giustifica in base allo schema di dosaggio riportato nel
foglio illustrativo che la prevede in 300 mg una volta al
giorno nel primo giorno, due volte nel secondo giorno e
3 volte nel terzo. Dette posologie erano presenti in lista
di trasparenza con 50 preparazioni, sicché le nuove
confezioni non erano essenziali. Inoltre, la divisione
della compressa da 600mg, necessaria per rispettare
quello schema posologico, secondo l’Aifa, esporrebbe i
pazienti, anziani e fragili, a rischi per la salute connessi
alla imprecisione del frazionamento.
La sentenza del Consiglio di Stato, vista con
l’occhio del consumatore, genera qualche perplessità. Il
paziente è abituato a considerare il farmaco generico
come “equivalente” a quello che è abituato ad assumere.
Nel caso di specie, invece, lo si obbliga a
ricordare sia il nuovo nome che una nuova modalità di
assunzione. Con buona pace del suo diritto all’aderenza e
della sicurezza delle cure, ampiamente decantati in tutte
le linee guida di gestione del rischio clinico
farmacologico.
Dalla Cassazione
di Marco Perelli Ercolini
Se l’ospedale è carente
Se l’ospedale è carente per strutture e
organizzazione il medico non risponde per la morte del
paziente.
Corte di Cassazione – sentenza numero 46336 del 10
novembre 2014
Medico colpevole per morte di neonato
Medico riconosciuto responsabile per non aver
provveduto al trasferimento di un neonato (poi deceduto)
in altra struttura più adatta alla assistenza con maggiori
possibilità di cure per evitare il decesso.
Corte di Cassazione – sentenza numero 46336 dell’11
novembre
Dalla Corte Costituzionale
di Marco Perelli Ercolini
I lavoratori autonomi non dovranno più
dimostrare che i prelievi effettuati col bancomat e non
documentati non corrispondono a “pagamenti in nero”.
La Corte Costituzionale ha decretato la
illegittimità di tale presunzione con cui finora gli uffici
fiscali conducevano gli accertamenti sui redditi dei
professionisti.
Agenzia delle Entrate
detraibilità del bollo sulla ricevuta medica
di Marco Perelli Ercolini
Domanda
Ho ricevuto una fattura per prestazione sanitaria.
E’ senza bollo. Sono tenuto a sanare la situazione? In
caso positivo potrò detrarre tale spesa?
Risponde G. Mingione
E’ dovuta l’imposta di bollo, nella misura di 2
euro, sulle fatture per spese mediche di importo superiore
a 77,47 euro (articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A,
parte I, annessa al DPR 642/1972).
Obbligato ad apporre la marca da bollo è il
soggetto che emette la ricevuta o la fattura. Il cliente è
solidalmente responsabile con il professionista per la
violazione del tributo, qualora riceva la fattura senza che
l’imposta sia stata assolta (risoluzione n. 444/E del
2008). In tal caso, sarà obbligato, nei quindici giorni
successivi al ricevimento del documento, a provvedere al
pagamento dell’imposta di bollo (articolo 22 del DPR
642/1972). Sarà così esente da qualsiasi responsabilità,
sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori, mentre la
sanzione sarà irrogata nei confronti del solo
professionista.
Qualora, invece, nessuna delle parti abbia
provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, entrambi
i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento
del tributo che ai fini sanzionatori. L’imposta di bollo,
assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere
considerata come costo accessorio della prestazione
professionale e, pertanto, detraibile.
Stessa conclusione anche nel caso in cui l’imposta
di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da
parte del professionista ed evidenziata a parte nella
fattura o ricevuta (risoluzione 199/E del 1995).
Leggi e decreti
E’ in conflitto il medico con azioni
farmaceutiche
di Marco Perelli Ercolini
tratto da “Il Sole 24 Ore”
D – Un Medico iscritto all’Ordine può essere
socio di un’azienda farmaceutica di cui prescrive
medicinali ai propri pazienti?
R – L’ipotesi in cui un medico sia socio di
un’azienda farmaceutica, della quale prescrive farmaci,
configura un caso di conflitto di interessi, in quanto
sussiste un legame di tipo economico con un’industria
farmaceutica.
In termini generali, possiamo dire che si ha un
coflitto di interesse “quando ci si trova in una condizione
nella quale il giudizio professionale riguardante un
interesse primario (nel caso di specie la salute di un
paziente) tende a essere indebitamente influenzato da un
interesse secondario (guadagno economico, vantaggio
personale)”. Questa definizione esprime il concetto che il
conflitto di interesse è una condizione, non un
comportamento; non c’è bisogno che il giudizio del
professionista sia inflenzato in modo evidente da altri
interessi estranei al suo mandato principale, né che il suo
comportamento condizionato arrechi danno al paziente, è
sufficiente che esista un legame, che potrebbe
compromettere l’indipendenza. Per distinguere diversi
livelli di gravità e di possibile influsso negativo
sull’indipendenza scientifica e culturale del medico,
vengono anche distinti i conflitti di interesse attuali,
potenziali o apparenti.
Agenzia delle Entrate
detraibilità dei corsi di formazione
33
gestiti da istituti universitari, pubblici o privati (circolare
ministeriale 101/2000), nonché per dottorati di ricerca
(risoluzione 11/2010). Se il corso frequentato non è
riconducibile ad alcuna delle ipotesi menzionate, la
relativa spesa non è detraibile.
Privacy – serve ok del paziente
per lasciare ricette in farmacia
di Marco Perelli Ercolini
da DoctorNews del 21 novembre 2014
di Mauro Miserendino
Medici di famiglia attenti: la prassi di lasciare la
ricetta cartacea in farmacia, pur ammessa dal garante
della privacy, dev’essere autorizzata dal paziente e deve
essere l’eccezione e non la regola.
Lo ribadiscono il Codice deontologico dei
farmacisti e una nota di Federfarma: il primo all’articolo
15 ricorda che indirizzare prescrizioni in farmacia senza
il consenso del paziente può configurare accaparramento
di clientela, sanzionabile deontologicamente; la seconda
afferma che la prassi andrebbe adottata quando il
paziente è impossibilitato a recarsi in studio. In ogni
caso, come spiega l’avvocato Paola Ferrari nel tutorial
“Riservatezza e marketing in farmacia”, il transito della
ricetta dallo studio al negozio va autorizzato con espressa
delega del paziente al farmacista o meglio al suo
collaboratore delegato al trattamento dei dati personali.
Il farmacista potrà ritirare la ricetta del curante,
aprirla e prenotare il farmaco.
Specializzandi 1983-91 – una grande odissea
di Marco Perelli Ercolini
di Marco Perelli Ercolini
Domanda
Ho frequentato un corso di formazione presso
l’Università di Siena, durato un anno circa. Posso
detrarre i costi sostenuti come spese di istruzione?
Risponde G. Mingione
L’articolo 15 del TUIR, alla lettera e) del comma
1, riconosce il diritto a detrarre dall’Irpef il 19% delle
spese di istruzione. Vi rientrano quelle per la frequenza
di corsi di istruzione secondaria e universitaria e di corsi
universitari di specializzazione presso università statali
riconosciuti in base all’ordinamento universitario
(circolare ministeriale 7/1993), corsi di perfezionamento
(circolare ministeriale 122/1999), master che per durata e
struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi
universitari o di specializzazione, sempre che siano
Dopo una alternanza di sentenze sfavorevoli e
favorevoli, ora anche sul quantum novità col balletto
delle cifre, ovviamente al ribasso.
Risarcimento specializzandi: no rivalutazione e perdita
“chance”
da DoctorNews del 18 novembre 2014
di Ennio Grassini
Il risarcimento del danno in favore dei medici
specializzandi nel periodo 1983/1991 comporta
esclusivamente il riconoscimento degli interessi
decorrenti dalla messa in mora e non anche la
rivalutazione, salva la prova del maggior danno subito,
ciò in considerazione del fatto che, con la
monetizzazione avutasi con la L. n. 370 del 1999,
l’obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di
un’obbligazione di valuta.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte
che ha anche escluso il risarcimento del danno da perdita
34
di chance che esige la prova, anche presuntiva,
dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali
desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e
non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio
economicamente valutabile.
Ai fini del riconoscimento, occorre allegare e
provare della concreta intenzione, da parte dei medici
specializzati in quegli anni, di spendere il titolo in ambito
europeo.
Borse di studio 1983-91:
solo euro 6.713,93 annui ai medici specializzandi
da DoctorNews del 21 novembre 2014 di Ennio Grassini
Gli importi da corrispondere ai medici
specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di
specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per effetto
del tardivo recepimento delle Direttive Comunitarie, non
possono essere commisurati all’intero ammontare della
borsa di studio, così come introdotta e quantificata nel
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (euro 11.103,82).
Tale fonte non ha efficacia retroattiva, essendo
diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del
legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta
per le prestazioni fornite dai medici specializzandi;
inoltre, l’obbligazione scaturente dalla mancata
attuazione di norme comunitarie non ha natura né
retributiva né risarcitoria e non può dar luogo ad una
riparazione integrale.
Avendo, dunque,
natura indennitaria
e
pararisarcitoria, deve essere quantificata scegliendo un
parametro equitativo fondato sul canone di parità di
trattamento per situazioni analoghe, che va desunto dalle
indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370,
che stabilisce un importo di euro 6.713,93.
Rimborsi specializzandi
Corte d’Appello di Roma condanna lo Stato
di Marco Perelli Ercolini
La Corte di Appello di Roma, attraverso la
recente sentenza n. 1628 ha accolto per la prima volta le
istanze dei medici specialisti 1994-2006 stabilendo per
loro un risarcimento per la mancata adeguata
retribuzione per gli anni di scuola post-laurea, prevista
invece dalla Direttiva Europea 93/16.
Il danno è stato quantificato nella differenza tra il
trattamento concretamente percepito (incrementato della
riduzione triennale) e quello riconosciuto soltanto dal
2007: il Miur dovrà dunque corrispondere ben 14mila
euro più interessi, per ogni anno di specializzazione.
Nella stessa sentenza viene inoltre disposto che il
termine di prescrizione decorre a partire dall’emanazione
dei decreti attuativi del 2007 e non dal D.Lgs.
n. 368/1999. Ciò significa che il diritto non è prescritto
sino al 2017.
Leggi e decreti
Senza consenso informato il medico rischia,
l’esperto: necessaria informazione
corretta ed esauriente
di Marco Perelli Ercolini
da DoctorNews del 28 novembre 2014
a cura di Mauro Miserendino
Il consenso informato riveste un’importanza
colossale e il modello-format dato al paziente prima di
un intervento alla prova dei fatti talora può risultare
incompleto.
Andrebbe integrato dalle risultanze del colloquio,
obbligatorio, tra medico e paziente.
Le conclusioni nascono dalla lettura della
sentenza di Cassazione 19731 del 19 settembre scorso
relativa a un ingegnere di 62 anni deceduto nel 1998 per
una trombosi venosa profonda seguita a un intervento
chirurgico. La Casa di Cura e il chirurgo erano stati
denunciati sia per l’intervento in sé sia per vizi nel
consenso ma in primo grado il Tribunale aveva rigettato
la domanda. Nel 2007 si va in Appello e qui la Corte
condanna struttura e medico a risarcire 5 mila euro per
l’intervento mal riuscito, l’erede si appella ancora e la
Cassazione gli dà ragione, stavolta facendo leva sul
consenso incompleto.
“Sussiste la prova evidente dell’inadempimento in
relazione alla mancata e completa informazione sul
rischio inerente al primo intervento”.
Il consenso firmato dal paziente c’era, su modulo,
che risulta “sintetico ma incompleto”; andava integrato
da un colloquio medico-paziente, che però dalla cartella
clinica non risulta.
“Ma il consenso completo è elemento strutturale
dei contratti di protezione quali sono quelli che si
concludono nel settore sanitario”, contesta la Suprema
Corte e “l’inadempimento del debitore della prestazione
è idoneo a ledere a diritti inviolabili della persona”.
I giudici annotano poi che il rischio di trombosi
venosa profonda a seguito di quell’intervento può
arrivare al 50% e la Corte d’Appello si contraddice
nell’affermare che esulano dall’obbligo di consenso fino
a prova contraria rischi inferiori all’1 per cento.
“Nel caso in esame si parla di consenso viziato e
dunque non valido; che l’intervento sia andato bene o
male è solo una parte della problematica, attinente alla
responsabilità d’esecuzione della prestazione; ma
l’intervento non ci sarebbe stato senza il consenso del
paziente, e omettere quest’ultimo in tutto o in parte
integra una responsabilità di violazione all’autotutela del
paziente, la cui decisione è funzione dell’informazione
ottenuta”, dice Marco Perelli Ercolini, autore di un CD
sul consenso informato edito da ENPAM, i sui contenuti
sono al centro di una serie di incontri negli ospedali
milanesi.
“Il consenso presuppone una manifestazione di
assenso o dissenso a monte della quale c’è una
informazione corretta, esauriente e compresa; se manca
Leggi e decreti
uno di questi tre elementi, anche ove l’esecuzione
dell’intervento sia perfetta, il medico è venuto meno ai
suoi doveri, con risvolti che potrebbero essere anche di
natura deontologica”. E’ peraltro vero che “i modelli di
consenso negli ospedali non sono la Bibbia.”
Un suggerimento eventuale è attestare l’avvenuto
colloquio con il paziente ad integrazione della
presentazione e firma del consenso riportando a penna
sul modello frasi proprie condivise durante la
conversazione, ad espressione di una volontà
consapevole del paziente.
MMG – trattamento dati sensibili
di Marco Perelli Ercolini
Il Garante, con gli articoli 77, 78 ed 81 del D.Lgs.
196/2003 ha definito che il medico che raccoglie i dati
solo per svolgere attività necessarie per la prevenzione,
diagnosi, cura, riabilitazione, è autorizzato alla raccolta
del consenso informato “semplificato”, consistente nella
raccolta verbale del consenso al trattamento dei dati
personali e nella annotazione nella propria scheda clinica
elettronica (senza acquisizione di consenso scritto
firmato dal paziente). Il consenso può essere raccolto
anche una sola volta.
Art. 77
Casi di semplificazione
1)
Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati
personali raccolti presso il medesimo interessato o presso
terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi
dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali
2) Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono
applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le
professioni sanitarie
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
Art. 78
Informativa del medico di medicina generale o
del pediatra
1) Il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta informano l’interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell’articolo 13, comma 1.
2) L’informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal
medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello
stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel
35
suo interesse.
3) L’informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte
tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolare caratteristiche del
trattamento.
4) L’informativa, se non è diversamente specificato dal
medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di
dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base alla prestazione richiesta che:
a) Sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) Fornisce una prestazione specialistica su richiesta del
medico e del pediatra;
c) Può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività
professionale prestata in forma associata;
d) Fornisce farmaci prescritti;
e) Comunica dati personali al medico o pediatra in
conformità alla disciplina applicabile.
5) L’informativa resa ai sensi del presente articolo
evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato,
in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in
conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art. 81
Prestazione del consenso
1) Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del
presente codice o di altra disposizione di legge, può
essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche
oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché
con atto scritto dell’interessato, con annotazione
dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato
da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei
modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2) Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa
per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78,
comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso
è reso conoscibile ai medesimi professionisti con
adeguate modalità, anche attraverso menzione,
annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su
una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente
un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle
eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa
ai sensi del medesimo comma.
36
Leggi e decreti
Dal 2016 età pensionabile + 4 mesi
di Marco Perelli Ercolini
Il 16 dicembre è stato firmato dai Ministri del
Lavoro e dell’Economia il Decreto (in corso di
pubblicazione sulla G.U.) che a partire dal 1° gennaio
2016 aumenta l’età pensionabile di 4 mesi per le
maggiori speranze di vita (aumento dell’accesso alla
pensione agganciato alla probabilità di vita e di morte) se
la probabilità cresce, anche l’età del pensionamento si
allontana di pari misura.
− I lavoratori uomini e le donne del settore pubblico
attualmente vanno in pensione a 66 anni e 3 mesi; dal
1° gennaio 2016 andranno a 66 anni e 7 mesi ;
− Le lavoratrici del settore privato attualemnte vanno in
pensione a 63 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016
andranno in pensione a 65 anni e 7 mesi;
− Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti e
parasubordinate) oggi vanno in pensione a 64 anni e 9
mesi; dal 1° gennaio 2016 andranno in pensione a 66
anni e 1 mese.
Il prossimo aggiornamento, salvo diversi
provvedimenti sarà per il 2019 quindi dal 2021 i
provvedimenti di adeguamento alle maggiori speranze di
vita avranno una cadenza biennale.
Semplificazioni fiscali 2015
di Marco Perelli Ercolini
La Circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate
illustra le semplificazioni introdotte dal Dl n. 175/2014
in favore persone fisiche, professionisti e imprese. Le
nuove norme snelliscono numerosi adempimenti ed
eliminano le procedure superflue, rendendo, di fatto, più
facile il rapporto tra contribuenti e Amministrazione
fiscale.
In particolare:
− No dichiarazione di successione fino a 100mila euro
e adempimenti semplificati - Non è più necessaria la
dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta
al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non
supera i 100mila euro e non comprende immobili o diritti
reali immobiliari.
Inoltre, una volta presentata la dichiarazione di
successione, non sarà più necessario presentare la
dichiarazione integrativa in caso di rimborsi fiscali. Altra
novità in materia riguarda la documentazione, che potrà
essere consegnata in copia non autenticata insieme alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Infine, la circolare chiarisce che in applicazione del
principio del favor rei non scatteranno sanzioni nei
confronti dei contribuenti che non hanno presentato la
dichiarazione di successione nei termini e che in base
alla nuova norma non sarebbero più tenuti a farlo.
- Bonus energia, stop alla comunicazione alla Entrate
per i lavori su più anni - Niente più obbligo di inviare
all’Agenzia la comunicazione per chi effettua lavori per
la riqualificazione energetica degli edifici che
proseguono per più anni d’imposta e vuole usufruire
della detrazione Irpef e Ires.
Prima, infatti, era necessario inviare alle Entrate il
modello ad hoc entro il mese di marzo dell’anno
successivo a quello in cui era iniziato il sostenimento
delle spese. Anche in questo caso si applica il principio
del favor rei.
- “Prima casa”, per l’agevolazione IVA fa fede la
categoria catastale dell’immobile – Criteri più semplici
anche per l’individuazione delle abitazioni per le quali è
possibile fruire dell’agevolazione IVA “prima casa”.
Con la nuova disciplina, l’IVA agevolata al 4% si applica
infatti a tutti i trasferimenti delle abitazioni (non
accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come già
avviene per l’imposta di registro).
L’applicazione dell’IVA sulla “prima casa” è quindi ora
vincolata esclusivamente alla categoria catastale
dell’immobile e a questi fini non hanno più nessun
rilievo le caratteristiche previste dal decreto del
Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 per
contraddistinguere le abitazioni “di lusso”.
- Automatici gli interessi sulle somme chieste a
rimborso – A partire dal 1° gennaio 2015 scattano in
automatico gli interessi sui rimborsi richiesti dai
contribuenti in conto fiscale. Gli interessi saranno, infatti,
erogati contemporaneamente al rimborso e inizieranno a
maturare a partire dal sessantunesimo giorno, nel caso in
cui l’erogazione spetta all’Agente della riscossione, o a
partire dal ventunesimo giorno dalla comunicazione
dell’ufficio competente quando il rimborso è disposto
direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
- Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente,
cancellata solidarietà negli appalti. Tutele per
retribuzioni e contributi lavoratori – Il decreto cancella
la responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di
opere o servizi relativa alle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente.
Al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale è
stata tuttavia mantenuta la responsabilità solidale del
committente, imprenditore o datore di lavoro, con
l’appaltatore (o subappaltatore), relativa al pagamento
delle retribuzioni e al versamento dei contribuenti
previdenziali e assicurativi dei lavoratori.
- Più certezza su addizionali regionali e comunali – Già
a partire dal periodo d’imposta 2014, l’addizionale
regionale all’IRPEF sarà determinata in base a domicilio
fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al
31 dicembre), come già accade per l’addizionale
comunale. Inoltre, l’acconto 2015 dell’addizionale
comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista
per il saldo 2014.
Leggi e decreti
- Vitto e alloggio non sono più compensi in natura - dal
2015 le spese per prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande sostenute
direttamente dal committente non costituiscono più
compensi per il professionista.
In questo modo il committente deduce le spesi di vitto e
alloggio a prescindere dalla ricezione della parcella e il
professionista non le considera più né compensi in natura
né spese per la produzione del reddito.
- Più facile aderire ai regimi speciali e più ampio il
periodo di osservazione per le società in perdita
sistematica - scompare l’obbligo di inviare la
comunicazione per aderire ai regimi speciali, come la
trasparenza fiscale e il Consolidato nazionale.
I contribuenti con Unico 2015 potranno esercitare
l’opzione direttamente in dichiarazione.
Si amplia il periodo di osservazione per le società con
perdite fiscali in periodi d’imposta consecutivi, che passa
da 3 a 5 anni. In particolare, in relazione al 2014 la
disciplina sulle società in perdita sistematica si applica
soltanto in presenza di perdite fiscali per i precedenti 5
periodi d’imposta, oppure se nei 5 precedenti periodi
d’imposta quattro siano in perdita fiscale e uno con
reddito imponibile inferiore al reddito minimo previsto
dalle norme in materia di società di comodo.
No IRAP per i medici di base
di Marco Perelli Ercolini
La Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 446/3/14
afferma che il costo della segretaria divisa proquota con i
colleghi di studio e il compenso pagato ad altri medici
per la sostituzione nel periodo di ferie non concretizzano
una autonoma organizzazione per il medico di base e
pertanto l’imposta di IRAP non è dovuta.
In particolare, il semplice apporto di lavoro altrui
non implica l’esistenza di una autonoma organizzazione
in capo al professionista, a maggior ragione con
riferimento ai medici di base tenuti nell’interesse della
sanità pubblica a un servizio continuo ed efficiente e,
inoltre, la presenza di personale di segreteria negli studi è
prevista nelle linee guida emanate dalla Regione Emilia Romagna.
Quando il medico può andare in pensione
nel 2015 nel Fondo Generale ENPAM
di Marco Perelli Ercolini
1 – Fondo Generale ENPAM – Quota A e Quota B
pensione di vecchiaia (compiuta l’età pensionabile)
Maturazione del diritto
Medici (uomini e donne) nati nel 1949 entro il 30 giugno
dal giorno dopo il compimento dei 66 anni e 6 mesi di
età.
37
Requisiti
In costanza di iscrizione al Fondo almeno cinque anni di
contribuzione effettiva.
In caso di cancellazione, anzianità contributiva non
inferiore ai 15 anni.
Decorrenza del pagamento
Dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 66
anni e 6 mesi di età.
Note
Non è richiesta la cessazione dell’attività professionale.
Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di
pensione.
Il diritto va esercitato con domanda all’ENPAM
direttamente o tramite l’Ordine professionale.
E’ possibile rinviare il pensionamento sia della Quota A
sia della Quota B sino al compimento del 70esimo anno
di età.
Possibilità di pensione a 65 anni (nati nel 1950) con 20
anni di contribuzione mediante opzione per il sistema di
calcolo contributivo sull’intera anzianità contributiva con
domanda entro il mese di compimento del 65esimo anno
di età.
In caso di titolarità di pensione va corrisposta
contribuzione sui corrispettivi da attività medica con
aliquota pari al 50% dell’aliquota ordinaria (ogni terzo
anno revisione automatica del trattamento di pensione).
2 – Fondo Generale ENPAM – Quota B pensione
anticipata (prima del compimento dell’età pensionabile,
con penalità economiche)
Maturazione del diritto
Medici (uomini e donne) nati entro il 30 giugno 1955 o
prima dal giorno dopo il compimento dei 60 anni e 6
mesi di età.
Requisiti
Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni;
aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35
anni;
unitamente al requisito dell’età (60 anni e 6 mesi nel
2015)
oppure
possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
aver maturato una anzianità contributiva (effettiva o
riscattata) di almeno 42 anni;
Decorrenza del pagamento
Dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 66
anni e 6 mesi di età.
Note
Non è richiesta la cessazione dell’attività professionale.
Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di
pensione.
Il diritto va esercitato con domanda all’ENPAM
direttamente o tramite l’Ordine professionale.
In caso di titolarità di pensione va corrisposta
contribuzione sui corrispettivi da attività medica con
aliquota pari al 50% dell’aliquota ordinaria (ogni terzo
anno revisione automatica del trattamento di pensione).
38
Leggi e decreti
Agenzia Entrate – finte e-mail
con linee guida sul redditometro,
attenzione ai link e ai virus negli allegati
di Marco Perelli Ercolini
Attenzione alle false e-mail di “Aggiornamento”
che circolano in queste ore e che si prestano come Linee
Guida dell’Agenzia delle Entrate per evitare i controlli
sul redditometro. Il file allegato contiene un virus che
può compromettere la sicurezza del computer del
destinatario. L’Agenzia raccomanda di non aprire il file,
di non collegarsi al sito indicato nel testo della e-mail e di
non utilizzare per nessun motivo il link presente nel
messaggio. Il collegamento, infatti, rimanda a un sito
(www.agenziaentrate.it) dal nome molto simile al
dominio istituzionale delle Entrate, proprio con lo scopo
di trarre in inganno i cittadini.
Queste e-mail, oltre a contenere virus dannosi per
il computer, hanno lo scopo di ottenere illecitamente dati
personali dei cittadini. Nel testo, infatti, viene precisato
che la consultazione delle istruzioni allegate è consigliata
“specialmente” a coloro che utilizzano i servizi di
“Internet Banking”. Le Entrate, quindi, invitano i
contribuenti che stanno ricevendo questa mail a non
inoltrarla e a eliminarla senza aprire l’allegato,
potenzialmente dannoso per il proprio computer, e a non
connettersi per nessuna ragione al link indicato.
Ancora sull’idennità di esclusività
di Marco Perelli Ercolini
Indennità di esclusività, i medici possono rivendicare
arretrati di quattro anni
da Mauro Miserendino – Doctornews di giovedì 22
gennaio 2014, numero 11, anno XIII
Non si sbloccano i rinnovi dei Contratti Nazionali,
ma almeno i medici ospedalieri salutano il ritorno delle
disposizioni normative ed economiche del contratto
nazionale attualmente vigente. E tornano, fra i tanti
effetti, gli aumenti dell’indennità di esclusività: aumenti
che peraltro riguarderanno un medico su tre soltanto, tanti
sono coloro che hanno compiuto nell’ultimo lustro 5 o 15
anni di anzianità. Lo dice la legge di stabilità. “In pratica
dal 1° gennaio 2015 scattano gli aumenti per tutti coloro
che hanno diritto”, spiega il vicesegretario Anaao
Assomed Giuseppe Montante. “Quanti gli anni scorsi si
sono visti negare gli aumenti pur avendo superato le
verifiche ad opera dei collegi tecnici ad hoc al termine
del 5° e del 15° anno dovranno avere gli aumenti almeno
dal gennaio 2015”.
La Legge Bindi nel 1999 fissò l’indennità di
esclusività per il medico ospedaliero che scegliesse di
optare per un rapporto di esclusività con il Servizio
Sanitario Nazionale e quindi espletare la libera
professione solamente nell’ospedale in cui dipendeva o
sotto il controllo di esso. L’indennità ammonta a 2
mila euro annui in più per i giovani che hanno appena
optato, 9 mila circa ai 5 anni, 14 mila ai 15. “Nel 2010 –
rievoca Montante – la legge 122 all’articolo 9 bloccò a
tutto il 2014 i rinnovi contrattuali e gli stipendi dei
dipendenti Pa inclusi i medici ospedalieri: niente più
scatti a meno di progressioni di carriera verticali,
promozioni a direttore di struttura complessa. E bloccò
anche i fondi contrattuali ai quali si attingeva per
finanziare le voci accessorie della retribuzione.
Il blocco non è stato rinnovato dalla Legge di
Stabilità 2015 e queste voci devono ritornare a pieno
titolo nella busta paga. Gli effetti negativi sulla
retribuzione della 122 sono stati accentuati negli anni
passati da una norma presente nell’art. 9 capace di
scatenare la vocazione al risparmio di alcuni manager: in
caso di riduzione degli organici la massa salariale
accessoria dei fondi va ridotta di analoga percentuale,
soldi che l’azienda si può tenere in tasca”.
Tuttavia la 122 nulla diceva in merito all’indennità
di esclusività, che è conseguente a disposizioni di Legge,
ha meccanismi giuridici e previdenziali più vicini alla
parte di stipendio “fondamentale” e non è automatica, ma
bensì erogata previa verifica professionale di un collegio
tecnico che deve avvenire per legge entro tre mesi dalla
maturazione dei requisiti di 5 e 15 anni di anzianità”. In
assenza di chiarezza, “i manager si sono divisi in due
categorie: quelli che dopo le prime sentenze dei
magistrati aditi dai medici hanno iniziato a pagare
l’indennità ai medici “verificati” e gli altri che non hanno
pagato e hanno utilizzato i mancati esborsi per sanare i
bilanci.
Ora la legge di stabilità ha fatto decadere l’articolo
9 della 122, facendo tornare in vigore le norme
“positive”. Ergo – conclude Montante – le aziende non
hanno più alibi per tentare di non pagare l’esclusività che
spetta almeno da gennaio a chi l’ha maturata, fatta salva
la possibilità di adire i giudici per recuperare gli arretrati
maturati nel periodo compreso dal 2011 al 2014,
ravvisandosi le condizioni di danno per falsa
interpretazione della legge (falso ideologico) da parte
delle aziende sanitarie.
Dalla Cassazione
di Marco Perelli Ercolini
Assente alla visita di controllo dell’INPS, legittimo il
licenziamento del lavoratore
E’ legittimo il licenziamento intimato al lavoratore
recidivo, assente alla visita di controllo dell’Inps, sebbene
si sia recato dal suo medico curante per un controllo.
Corte di Cassazione – sentenza numero 1603 del 28
gennaio 2015
Leggi e decreti
Privacy, mai sui social
dal Pc che gestisce scheda assistito
tratto da Doctor 33
Medici di famiglia sui social network? Mai con lo
stesso pc contenente i dati dei pazienti.
Molti "approdi" online sono malsicuri dal punto di
vista dei virus. Chi li frequenta non sa che può perdere i
dati dei suoi pazienti o nel peggiore dei casi renderli
"spiabili", e in ogni caso un virus informatico può
comportare giorni di ferma del pc per aggiustamenti e
ricette fatte a mano con la Regione che mugugna. Per
tutelare i medici, la Fimmg ha messo nel sito delle regole
d'oro a partire dai suggerimenti dell'allegato B del codice
del 2003.
Le prime due sono: mascherare sempre i dati dei
pazienti con programmi specifici per gestire la cartella
clinica (e non fai-da-te) ed inserire- accanto alla
password per l'accesso al computer - una distinta
password alfanumerica di almeno 8 caratteri, da cambiare
ogni 3 mesi, per l'accesso al programma di gestione della
cartella clinica.
Terzo suggerimento: fare back up giornalieri dei
dati e conservare le copie dei dati in luogo diverso da
quello dove risiede il pc. «L'allegato b) dice che il backup
va fatto almeno ogni settimana, obbliga a nominare gli
incaricati del trattamento dati con lettere scritte, a rifare
le password ogni tre mesi.
39
Tutto ciò non basta», dice Paola Ferrari, avvocato
esperto di privacy e fondatore del Pronto Soccorso legale
Fimmg. «I virus possono annidarsi anche in file contenuti
in altri documenti. Oggi tutti i sistemi permettono backup automatici; ma bisognerà tenere le copie dei dati in
altro luogo (es. casa, cloud ecc.) questo garantisce la
sicurezza anche nel caso di furto in studio, allagamento e
altre circostanze».
L'indicazione più interessante però riguarda i
social network. Dario Grisillo responsabile Fimmg area
organizzazione studio, sottolinea che «bisogna separare
l'attività ludica o anche di aggiornamento professionale
da quella lavorativa comportante la gestione delle schede
assistito.
Per la prima si possono usare smartphone e tablet,
per la seconda non serve avere un accesso illimitato a
internet, gli attuali gestionali se desidero un
approfondimento mi consentono di andare a pescare nella
letteratura con appositi "help". Questa separazione è tanto
più consigliabile quanto più pericolosi possono risultare i
siti a più alto rischio di spamming e tra questi i social
network, i siti e-commerce e/o ludici oppure incursioni
pubblicitarie sugli strumenti di lavoro o posta
indesiderata.
Occorre una formazione adeguata anche per i
propri collaboratori, e far scrivere subito, nelle lettere
d'incarico al trattamento dati degli assistiti, l'indicazione
formale di una black list di siti: un virus si trasmette a
tutta la rete e possono andar perse settimane di dati
acquisiti».
40
Previdenza e Assistenza
Relazione Consiglio Nazionale Enpam
29 novembre 2014
a cura di Dott. Marco Agosti
Il Consiglio Nazionale dell’ENPAM, del 29.11.2014 ha licenziato il testo del nuovo Statuto, approvando le
modifiche apportate sulla base delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti.
I Ministeri hanno confermato l’impianto complessivo dello Statuto deliberato in prima battuta il 27 giugno
scorso, facendo però osservazioni su punti specifici. La più rilevante riguarda il Consiglio Nazionale che cambierà
nome diventando “Assemblea Nazionale”, in conseguenza del fatto che quest’organo cambierà composizione.
Così come deliberato già nella prima stesura, dell’Assemblea faranno infatti parte non solo i Presidenti o delegati
degli Ordini provinciali ma anche rappresentanti eletti dai contribuenti e da altri designati dalle Commissioni Albo
Odontoiatri. Un’altra novità votata riguarda il Codice Etico già in uso dalla Fondazione, che diventa il termine di
paragone per individuare gli standard di moralità e indipendenza richiesti ai Consiglieri di amministrazione.
Confermate le funzioni consultive dei Comitati Consultivi ed il limite di due mandati per gli incarichi elettivi,
con un’ulteriore restrizione: nel computo entrerà anche il mandato in corso al momento dell’entrata in vigore del nuovo
Statuto, se espletato per intero.
Il nuovo Statuto è frutto di tre anni di lavoro della Commissione paritetica ENPAM-FNOMCeO, del Consiglio di
Amministrazione dell’ENPAM, delle Consulte, del Consiglio Nazionale della Fondazione e del confronto con le
Organizzazioni sindacali di categoria.
Tra le novità di maggior rilievo presenti nel testo già approvato a giugno, c’è la riduzione del numero dei
Consiglieri di amministrazione da 27 a 17 e l’abolizione del Comitato Esecutivo: misure che comporteranno risparmi
per centinaia di migliaia di euro.
Prevista anche l’istituzionalizzazione della componente odontoiatrica in seno agli Organi della Fondazione
mentre una norma finalizzata al perseguimento dell’equilibrio di genere imporrà che almeno il 20 per cento dei
candidati alle varie cariche appartenga al sesso meno rappresentato.
Con un voto a larga maggioranza il Consiglio Nazionale della Fondazione ha approvato il Bilancio Preventivo per il
2015: la Fondazione, secondo il documento, chiuderà il prossimo anno con un avanzo economico di 958 milioni di euro,
un saldo previdenziale stabile e una gestione patrimoniale con margini in crescita.
La gestione previdenziale del prossimo anno dovrebbe concludersi per la Fondazione con un saldo positivo netto
di 809 milioni di euro. Sul versante contributivo l’ENPAM prevede ricavi per 2,27 miliardi di euro (a fronte dei 2,21
stimati per quest’anno). Prevista una crescita della spesa per le prestazioni previdenziali e assistenziali che, in
conseguenza di una platea di pensionati sempre più numerosa, dovrebbe toccare quota 1,460 miliardi euro (1,380
miliardi nel preconsuntivo 2014).
Dalla gestione patrimoniale e finanziaria, la Fondazione si attende un introito di 388 milioni di euro lordi. Il
risultato, in accordo ai criteri prudenziali che regolano la compilazione del bilancio, non tiene però conto
dell’andamento del mercato, delle prese di valore o delle eventuali svalutazioni, fissando una redditività del patrimonio
pari al tasso minimo usato per le proiezioni attuariali (2%).
“A vent’anni dalla legge con cui lo Stato ci ha concesso l’autonomia in cambio dell’assunzione del rischio
previdenziale, possiamo dirci fieri del nostro lavoro – ha detto il Presidente dell’ENPAM, Dott. Alberto Oliveti -. Ci
muoviamo come un equilibrista sul filo, con una rete di sicurezza costituita da un patrimonio che alla fine del 2015
sfiorerà i 17 miliardi, che ci siamo costruiti da soli. Una rete che ci assicura di poter pagare le pensioni di medici e
dentisti per i prossimi 50 anni. Eppure, a fronte di risultati reali, a causa degli interventi del legislatore la nostra
autonomia è sempre più virtuale”.
Il documento è stato approvato con 90 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti.
Approvato con 90 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti anche il Bilancio preconsuntivo del 2014. In base al
documento votato dal Consiglio Nazionale, al termine dell’anno in corso l’avanzo della Fondazione sarà pari a
938.533.120 euro. I ricavi contributivi saranno pari a 2.666.183.050 euro a fronte di una spesa di 1.727.649.930 euro.
Il Consiglio nazionale dell’ENPAM ha deliberato di ridurre l’importo del contributo intero di Quota A da 1.410,00 a
1.075,00 euro all’anno.
La delibera votata a maggioranza prevede anche di destinare fino al 15% di tale contributo a finalità di assistenza
“strategica” per favorire l’accesso al credito, alla previdenza complementare, alla tutela sanitaria integrativa e alle
coperture assicurative (per responsabilità civile professionale, long term care e inabilità al lavoro).
Previdenza e Assistenza
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Medici pensionati organizzano una Class Action
contro l’aumento della Quota B ENPAM
a cura di Dott. Marco Agosti
E’ giunta all’Ordine una proposta di un gruppo di Medici Ospedalieri in pensione che intendono intraprendere
un’azione legale (Class Action) contro la Fondazione ENPAM per l'aumento della percentuale della quota B
ENPAM.
Prima di procedere con una tale azione, è giusto ricordare e puntualizzare alcuni antefatti che potrebbero
rasserenare gli animi e aiutare nel prendere decisioni.
E’ giusto ricordare che fino all’anno 2006 i medici in quiescenza che continuavano un’attività lavorativa non
dovevano pagare alcun contributo.
Nel 2006, in forza di quanto previsto della Legge 335, l’INPS pretese come indicato dalla Legge che i medici
dovessero versare all’INPS un contributo previdenziale con aliquota del 27%.
Ovviamente la cosa non fu gradita dai medici, fu coinvolta la Fondazione ENPAM, che emanò quindi due
delibere, con la prima ripristinò l’obbligo contributivo per gli ultra65enni, con la seconda ripristinò tale obbligo anche
per gli ultimi 5 anni (in considerazione che la richiesta avanzata dall’INPS riguardava anche i 5 anni precedenti)
richiedendo il versamento del contributo all’ENPAM, invece che all’INPS, con l’aliquota del 2%.
I vantaggi furono numerosi: la minore aliquota e una rivalutazione della pensione proporzionato
all’incremento della contribuzione. Di converso in caso di versamento della contribuzione del 27% (o 17%) all’INPS
i contributi sarebbero andati persi, perché per poterne vedere gli effetti dovevano trascorrere almeno 20 anni di
contribuzione.
Concludendo il piccolo incremento del contributo dovuto agli effetti della riforma è ancora irrisorio rispetto a
quanto dovuto se si versasse, perdendo il vantaggio pensionistico, il contributo all’INPS come previsto dalla Legge.
Questo a prescindere da quanto incassato dai Medici in pensione relativamente alla quota A, che ha un
rendimento superiore a qualsiasi sistema previdenziale sia pubblico che privato.
Faccio inoltre presente che a seguito della manovra finanziaria del 2011 è stato previsto per tutti i pensionati
degli enti previdenziali di diritto (quindi anche per ENPAM) un contributo soggettivo minimo con aliquota non
inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti attivi di ciascun ente, ed in conseguenza di ciò
l’ENPAM ha dovuto adeguarsi.
Quindi non si può che sconsigliare, in quanto contro l’interesse dei Medici pensionati, la Class Action in
questione, che non ha fondamento nella Legge e che non recherebbe nessun vantaggio.
Riduzione del tasso di interesse
Dal primo gennaio 2015 il tasso di interesse legale è passato dall’1 allo 0,5 per cento. La variazione è stata
stabilita con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15
dicembre 2014, ed influisce sugli interessi da applicare alle rate dei contributi ENPAM in scadenza durante l’anno.
Riguarderà quindi:
• le tre rate dei contributi di Quota B in scadenza nel 2015 (28 febbraio; 30 aprile; 30 giugno) riguardanti gli iscritti
che lo scorso anno hanno scelto l’addebito diretto in cinque rate;
• i piani di ammortamento per il ritardato pagamento dei contributi obbligatori;
• le rate dei riscatti, a partire da quella di giugno 2015.
Domiciliazione bancaria 2015
I medici e gli odontoiatri possono richiedere l’addebito diretto sul proprio conto corrente dei contributi dovuti
nel 2015.
Con la domiciliazione bancaria è possibile pagare i contributi ENPAM a rate e senza rischio di dimenticare le
scadenze. Per farlo basta accedere all’area riservata e chiedere l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario.
Per ogni operazione si pagherà meno di 50 centesimi (contro circa un euro di chi pagherà con i bollettini
MAV).
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Previdenza e Assistenza
Inoltre, non essendo prevista l’emissione di bollettini di carta, si ridurranno le spese postali e si eliminerà ogni
rischio legato al mancato o tardivo recapito. Infatti, una volta attivato l’addebito diretto, i contributi dovuti saranno
riscossi l’ultimo giorno utile, senza il rischio di incorrere in sanzioni.
I medici e gli odontoiatri possono trovare direttamente nell’area riservata il modulo telematico da compilare per
autorizzare la Fondazione alla domiciliazione bancaria. Chi non è ancora iscritto all’area riservata del sito ENPAM
deve prima registrarsi.
Il modulo online offre le seguenti possibilità:
Quota A: contributo minimo annuale
• Pagamento in quattro rate senza interessi (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre)
• Pagamento in unica soluzione
La richiesta, da inoltrare attraverso l’area risevata del sito, deve pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2015.
Per chi ha attivato la domiciliazione bancaria dei contributi di Quota A con Equitalia, è possibile attivare l’addebito
diretto ENPAM (che è meno costoso) entro e non oltre il 28 febbraio 2015. In questo caso la domiciliazione bancaria
con Equitalia si disattiverà automaticamente.
Quota B: contributi sulla libera professione
• Pagamento in cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio*, 30 aprile*, 30 giugno*)
• Pagamento in due rate senza interessi (31 ottobre, 31 dicembre)
• Pagamento in unica soluzione
* Le rate che scadono entro l’anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l’anno successivo (indicate con
l’asterisco) sono maggiorate del solo interesse legale, che attualmente corrisponde allo 0,5 per cento annuo.
Se al momento dell’invio del modulo per la richiesta di addebito non è stata espressa una preferenza tra i piani
di ammortamento disponibili, il sistema sceglie automaticamente il numero di rate più alto.
Si può chiedere già da ora l’addebito diretto di ulteriori pagamenti (ad esempio riscatti, ricongiunzioni,
sanzioni) per i quali la domiciliazione bancaria potrebbe essere attivata in futuro. Fino a che questa possibilità non sarà
attiva si continueranno a ricevere i normali bollettini.
La domiciliazione bancaria rende anche più semplice risparmiare sulle tasse. Al momento della dichiarazione
dei redditi, infatti, non sarà più necessario portare al commercialista tutte le ricevute dei bollettini ma basterà scaricare
una semplice cerificazione fiscale dalla propria area riservata nel sito internet dell’ENPAM. In quel documento sarà
riportato l’importo dei contributi deducibili dal reddito (con un risparmio che può arrivare a oltre il 45 per cento,
considerando Irpef e addizionali locali).
Nuova Polizza Sanitaria
Decorre dal primo gennaio 2015 la nuova polizza sanitaria per gli iscritti e i pensionati dell’ENPAM che
potranno aderire senza limiti di età, con la possibilità di estendere le garanzie al solo coniuge o a tutti i componenti del
nucleo familiare. Una polizza messa a punto dai medici per i medici. Tutte le patologie, infatti, sono state
accuratamente selezionate da alcuni Consiglieri dell’ENPAM per definire il capitolato di gara per le compagnie
assicurative.
Grande attenzione è stata riservata alle donne medico, a cui è assicurata l’assistenza alla maternità - prevista
anche per le mogli degli iscritti che diventano papà - alla medicina preventiva e alla non autosufficienza.
La polizza prevede un modulo base ampio e di originale strutturazione nel quale rientrano i gravi eventi
morbosi, i grandi interventi chirurgici, l’alta diagnostica, l’assistenza alla maternità, la prevenzione dentale e gli
screening preventivi anche in età pediatrica. Per gli interventi è prevista la copertura anche nel caso in cui vangono
fatti in day hospital.
La copertura base può essere integrata a scelta con tre moduli aggiuntivi.
Il primo modulo include tutti gli interventi chirurgici, il secondo estende la copertura a tutte le cure
specialistiche e infine il terzo comprende le cure odontoiatriche: il modulo base e i tre moduli aggiuntivi consentono
quindi a ciascun assicurato di personalizzare le proprie tutele sanitarie sulla base di una propria valutazione dei rischi.
La polizza può essere usata in tre modi: attraverso la rete di strutture convenzionate alle quali ci si può rivolgere senza
pagare nulla; si può ricorrere al Servizio sanitario nazionale, con il rimborso integrale del ticket, a cui, in caso di
ricovero si può aggiungere un’indennità giornaliera di 130 euro.
Previdenza e Assistenza
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Infine ci si può rivolgere alle strutture non convenzionate con il diritto a essere rimborsati, secondo la copertura
prevista per le varie patologie e con la franchigia del caso.
Nel modulo base è inclusa l’assistenza alla maternità: ecografie o analisi chimiche da protocollo, visite
ostretrico-ginecologiche di controllo, in più la visita post partum. Inoltre la copertura per gli interventi include il parto
naturale e l’aborto (spontaneo o terapeutico) con un massimale di 10mila euro; per il parto cesareo il massimale è
elevato a 15mila euro. Il piano sanitario base comprende anche garanzie particolari nel caso di malformazioni
congenite del neonato.
La polizza convenzionata dall’ENPAM definisce con chiarezza la non autosufficienza, riducendo i rischi di non
applicazione della copertura assicurativa. Sottoscrivendo alcune polizze che definiscono la non autosufficienza in base
alla capacità o incapacità di svolgere le attività elementari della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.), risulta
spesso molto difficile vedersi rimborsate le spese.
Con la polizza dell’ENPAM, invece, la condizione di non autosufficienza viene valutata in modo scalare
secondo una tabella a punti. Perché, ad esempio, si può essere in grado di entrare e uscire dalla vasca per farsi il bagno
ma non si è autonomi nel lavarsi. A ciascuna delle attività elementari che definiscono la non autosufficienza viene
attribuito un punteggio: chi raggiunge la somma di 40 viene considerato non autosufficiente con la possibilità quindi
di far scattare la copertura assicurativa per le spese di assistenza.
Per aderire è sufficiente scaricare i moduli disponibili sul sito della Fondazione (www.enpam.it) da inizio
dicembre.
Garanzie per gli iscritti già assicurati
Gli iscritti già assicurati con un altro contratto stipulato in convenzione con l’ENPAM potranno aderire al
nuovo piano sanitario senza perdere il riconoscimento di patologie pregresse.
Costi polizza
Modulo base
Modulo
integrativo 1
Ricoveri
Modulo
integrativo 2
Specialistica
Modulo
integrativo 3
Odontoiatria
Fino a 40 anni
d’età
€ 337,51
€ 285,00
€ 315,00
€ 315,00
Fra i 41 e i 59 anni
d’età
€ 530,37
€ 332,50
€ 525,00
€ 420,00
Dopo i 60 anni
€ 819,66
€ 522,50
€ 735,00
€ 490,00
La cifra in euro corrisponde al premio annuo lordo che dovrà essere pagato, su base volontaria, da ogni singolo iscritto
e pensionato e da ciscun componente del nucleo familiare.
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Previdenza e Assistenza
Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti
a) Ammissione nei Convitti e Collegi Universitari in Perugia e nei Centri Formativi in varie città italiane;
b) contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all’ordine di studi seguito (con
una maggiorazione per gli studenti fuori sede). E’ prevista inoltre l’erogazione di un’integrazione assistenziale in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza. Per ulteriori dettagli, consultare il
vademecum con il relativo modello di domanda;
c) interventi diretti a favorire la formazione;
d) interventi speciali a favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
e) convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazioni post-lauream;
f) ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi strumentale, complementare o
comunque connessa.
Altre prestazioni
• interventi per specializzazione post-laurea;
• masters di gestione e di formazione aziendale;
• interventi per perfezionamento lingua straniera all’estero;
• sostegno da parte del Servizio Sociale dell’Ente;
• interventi integrativi a favore di giovani portatori di handicap;
• l’assegnazione di case vacanze invernali ed estive in Prè Saint Didier (Aosta) e Porto Verde (Misano Adriatico)
ONAOSI - Piano annuale degli interventi 2014/2015
Si riporta il comunicato ONAOSI relativo al Piano Annuale degli interventi 2014-2015.
“Salgono a 19 milioni 250 mila euro i contributi in denaro a favore degli Assistiti ONAOSI ed ammonta a 30
milioni e 200 mila euro il volume complessivo delle prestazioni assistenziali.
Il Comitato di Indirizzo della Fondazione ONAOSI, nella seduta del 23 novembre 2014, ha approvato il nuovo
Piano annuale degli Interventi 2014/15, che contiene le indicazioni delle prestazioni e dei servizi (con i relativi indici
quantitativi e qualitativi) che si intendono erogare nell’anno accademico e scolastico 2014/15 a favore degli assistiti,
orfani e figli dei Sanitari contribuenti.
La Fondazione ha reperito risorse di bilancio per aumentare l’entità economica delle prestazioni in denaro da
erogare agli assistiti per un valore complessivo di 1 milione 250 mila, destinando tali risorse anche per nuove tipologie
di intervento in favore dei disabili, figli ed orfani di contribuenti, che dovranno essere disciplinate con apposito Bando.
Molte altre sono le novità introdotte a partire dall’anno scolastico ed accademico 2014/15: si va dall’aumento
dei contributi base a domicilio per gli studenti universitari che passerà da € 4.000 a € 4.300 (+ € 300) a cui va aggiunta
l’integrazione fuori sede di € 2.000; per gli studenti della scuola secondaria di II grado il contributo passerà da € 3.600
a € 3.700 (+ € 100) a cui va aggiunta l’integrazione fuori sede di € 600; nonché è stato aumentato di € 1.300 il
contributo omnicomprensivo per gli universitari ospiti del Collegio Universitario di Perugia e del Centro Formativo di
Napoli.
Altri interventi sono volti ad incentivare il profitto ed il merito nello studio: viene raddoppiato il premio di
laurea per gli assistiti in regola con il corso di studi (il premio passa da € 1.000 ad € 2.000), il numero delle borse di
studio per il perfezionamento della lingua all’estero è aumentato oltre il 30% (da 150 borse di studio si passa a 200
borse di studio); è stato introdotto un nuovo contributo per coloro che conseguono la laurea triennale nell’ultima
sessione dell’anno accademico (senza iscriversi fuori corso) e che sono impossibilitati ad iscriversi contestualmente
alla laurea specialistica biennale successiva.
Gli aumenti decisi dal Comitato di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione nell’ultima seduta del 22 e 23
novembre 2014 si aggiungono agli aumenti dei premi di promozione e dei premi di studio già deliberati nel 2011.
Occorre attendere il vaglio dei Ministeri Vigilanti (Ministero del Lavoro e dell’Economia) che in quanto
organismi governativi preposti alla vigilanza, dovranno approvare i nuovi interventi ed i documenti contabili di
previsione che li contengono.
Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano degli Interventi il Consiglio di Amministrazione ha inoltre
Previdenza e Assistenza
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approvato un intervento coordinato di revisione ed armonizzazione della normativa in materia di prestazioni e servizi
che consentirà di dare risposte omogenee ad alcune casistiche che riguardano sia gli assistiti a domicilio che gli ospiti
delle strutture.
I contributi in denaro che saranno erogati agli assistiti ammontano complessivamente a circa 19 milioni 250
mila euro e si diversificano in base alla scolarità, con delle integrazioni differenziate in ragione di fattori quali l’essere
studente “fuori sede” o l’appartenere a nuclei familiari con reddito insufficiente.
I contributi vengono erogati agli assistiti a partire dall’età prescolare e fino alla formazione post-laurea.
Il limite di età per poter beneficiare dei contributi è fissato a 30 anni. La spesa totale per prestazioni e servizi
ammonta a circa 30 milioni 200 mila euro.
Gli assistiti ospitati nelle strutture della Fondazione (Convitti, Collegi Universitari e Centri Formativi) sono
aumentati del 5% rispetto all’anno accademico e scolastico precedente, mentre l’intera popolazione dei soggetti
assistiti vede una diminuzione del 4 %, passando dai 4287 assistiti dell’anno 2013/14 ai 4109 dell’anno 2014/15.
Contributo volontario rinnovo quota anno 2015 - scadenza 31 marzo 2015
Ricevimento bollettino MAV
I sanitari contribuenti volontari in regola per l’anno 2014 riceveranno entro breve termine la circolare
informativa con la modulistica precompilata (bollettino Mav) e le istruzioni per versare la quota volontaria relativa
all’anno 2015.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato non oltre il termine indicato sul mav precompilato. Il
bollettino è pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
La scadenza prevista per il relativo adempimento è il 31 marzo 2015.
Al fine di non compromettere l’assistibilità, ove se ne verifichino le condizioni, è necessario che tale
versamento, per la conferma annuale della iscrizione, venga effettuato inderogabilmente entro il 31 marzo 2015.
Il mancato ricevimento e/o smarrimento del mav non esonera dal pagamento del contributo. In tal caso è
necessario contattare gli uffici amministrativi ai seguenti numeri diretti: 075 5869545-223-251
e-mail [email protected]
Scadenza delle domande
Le domande devono pervenire entro tale date; non fa fede il timbro postale, bensì la data di arrivo all’ONAOSI.
• 28 febbraio 2015: contributo base e contributo integrativo fuori sede per studenti universitari relativi all’anno
accademico 2013/2014;
• 30 aprile 2015: premio di studio per l’a.a. 2013/2014, riservato agli studenti universitari;
• Premio di laurea 2013/2014: entro due mesi dalla laurea.
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Occasioni di lavoro
lavoro
Medico Sert - ASL Cremona
Il Sert dell’ASL di Cremona sta cercando un medico a livello libero professionale.
Le attività svolte dal medico c/o il Sert sono:
− Colloquio di accoglienza per i nuovi utenti che accedono al servizio finalizzato anche alla valutazione
del rischio infettivologico correlato all’uso di sostanze;
− Visite mediche finalizzate alla diagnosi di uso/abuso/dipendenze dasostanze psicoattive legali/illegali;
− Predisposizione di programma terapeutico con farmaci sostitutivi e/o sintomatici per la
disintossicazione;
− Compilazione cartella clinica informatizzata comprendente tutte le prestazioni erogate;
− Collaborazione con le altre figure professionali del Sert per la predisposizione di programmi terapeutico
-riabilitativi anche finalizzati all’inserimento in Comunità Terapeutica;
− Consulenza richiesta dai colleghi dei reparti ospedalieri per persone tossico/alcoldipendenti ricoverate.
Le attività sopra citate vengono effettuate sia per persone che accedono all’ambulatorio sia per le
persone tossico/alcoldipendenti detenute c/o la Casa Circondariale di Cremona.
L’impegno è di circa 15 ore/settimana da distribuire dal lunedì al venerdì e un sabato al mese.
Gli interessati devono contattare la Dott.ssa Anna Camisani, Direttore Dipartimento Dipendenze:
tel. 0372 497556 / 559 / 570 - e-mail: [email protected]
Disponibilità ambulatori - “Cremona Solidale”
Occasioni
di
A.S.C. “Cremona Solidale” informa che sono disponibili alcuni ambulatori, siti presso il Presidio
“Clinica Riabilitativa”. I Medici di Medicina Generale e gli Specialisti interessati all’utilizzo di suddetti
locali potranno contattare il Direttore Sanitario Dott. Aldo Pani - tel. 0372 533511 - 335 245590.
Ricerca Medici per docenza corsi primo soccorso aziendale
L’Apindustria di Cremona ricerca personale medico qualificato, che possa prestare docenza ai corsi
di primo soccorso aziendale, conformi al D.M. 15/07/2003 n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni”.
Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo e-mail: [email protected]
Ricerca Medici - RSA di Soresina
L’R.S.A. “Zucchi e Falcina” di Soresina, struttura appartenente alla cooperativa sociale Med
Services, ricerca:
1. medici in regime di libera professione per la gestione dei turni di guardia medica notturna in struttura impegno previsto circa 8 turni/mese;
2. un medico in regime di libera professione, con esperienza in RSA e di direzione sanitaria - impegno
orario indicativo 150 ore/mese.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando la struttura: [email protected] tel. 0374 341027.
Ricerca Medici specialisti in Oculistica e in Ginecologia
La Fondazione Ospedale “Giuseppe Aragona” Istituto Geriatrico e Riabilitativo Onlus di San
Giovanni in Croce (CR) ricerca Medici specialisti in Oculistica e in Ginecologia disponibili ad effettuare
prestazion specialistiche ambulatoriali con contratto in regime libero professionale.
Per informazioni: tel. 0375 310438 - e-mail: [email protected]
Occasioni di lavoro
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Ricerca medici - RSA di Pandino
La Cooperativa “Progetto Gabbiano” di Pontevico (BS) ricerca medici per reperibilità notturna e
festiva presso la RSA di Pandino (CR). Rapporto libero professionale.
Gli interessati potranno contattare: Ufficio Risorse Umane - tel. 030 9930282, oppure lasciare i propri
recapiti all’indirizzo e-mail: [email protected] o al fax n. 030 9930419.
Ricerca medico specialista in Psichiatria
(o equipollente Neurologia, Psicologia medica)
Ricerca medici specialisti in Ortopedia e in Oculistica - Policlinico San Pietro
Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Policlinico San Pietro, primario ospedale privato della provincia
bergamasca facente parte del Gruppo Ospedaliero San Donato e integralmente accreditato al Sistema
Sanitario nazionale, ricercano urgentemente medici specialisti in: Oculistica.
E’ previsto un contratto a tempo indeterminato. Gli interessati possono contattare il numero 035
604258 oppure inviare un CV all’indirizzo e-mail: [email protected] oppure al fax 035 4376115.
La Direzione Sanitaria dell’Istituto Clinico Habilita di Sarnico (BG) ricerca:
− Medici Specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa o Neurologia per attività di reparto;
− Medici per attività di guardia interna per reparti di Riabilitazione e Medicina.
Per contatti: [email protected] oppure Sig.ra Maddalena 035 3062233.
La Società Cooperativa Sociale Coop Stella di Gatteo (FC) cerca per il proprio organico due figure di
Psichiatra e Neuropsichiatra Infantile da inserire in comunità Psichiatra per adulti e per minori in provincia di
Cuneo e Vercelli. Gli interessati possono inviare il Curriculum Vitae al seguente indirizzo e-mail:
[email protected] o tramite fax al n. 0331 785727. Per informazioni: cell. 331 7313651
Ricerca medico del lavoro - Ambulatorio di Medicina del Lavoro di Merano
L’Ambulatorio di Medicina del Lavoro - Teamprevent S.r.l., sede italiana della BAD Teamprevent,
cerca un medico del Lavoro iscritto all’elenco nazionale secondo art. 38 del D.Lgs. 81/08 per attività su tutto
il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.
La BAD Teamprevent è un rinomato provider dei servizi nell’ambito della sicurezza sul lavoro e delle
prestazioni di Medicina del Lavoro nella Germania e sta costruendo una rete delle filiali in vari paesi europei.
Si offre:
− inquadramento come libero professionista o con contratto d’assunzione
− opportunità di una carriera professionale a lungo termine in un ambiente economico-sociale favorevole
− opportunità di formazione
lavoro
Ampliamento organico figure di Psichiatra e Neuropsichiatra infantile
di
Richiesta medici - Habilita S.p.A. Ospedale di Sarnico
Occasioni
Il Centro S. Cuore di Gesù Fatebenefratelli di S. Colombano al Lambro (MI), cerca per inserimento
stabile nel proprio organico un Medico Specialista in Psichiatria (o equipollente Neurologia, Psicologia
medica) con ruolo di assistente. Contratto ARIS-AIOP. Inviare Curriculum alla segreteria medica:
Angela: [email protected] tel. 0371 207289
Enrica: [email protected] tel. 0371 207288
Occasioni
di
lavoro
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Occasioni di lavoro
− la possibilità di svolgere il proprio lavoro presso i 3 centri ambulatoriali dell’azienda o presso clienti
coadiuvato da personale qualificato
− intera struttura tecnica e organizzativa a disposizione del lavoro di medico competente
− supporto nella ricerca d’appartamento
Requisiti:
− conoscenza lingua tedesca oppure il progetto di impararla
− spirito culturalmente aperto e concreto, considerando la particolarità di un ambiente bilingue e
multicultuale
− spirito collaborativo
− orientamento all’efficienza del proprio lavoro e flessibilità
− familiarità con l’utilizzo del computer
Gli interessati potranno inviare Curriculum Vitae all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]
Richiesta medici Dolomiti Sportclinic Srl di Ortisei – Val Gardena (BZ)
La Dolomiti Sportclinic Srl è una clinica privata specializzata in Ortopedia e Traumatologia, con sede
ad Ortisei – Val Gardena (BZ). Si tratta di una struttura giovane nata nel 2010 come centro traumatologico
con diagnostica completa. Con l’avviamento di due sale operatorie con i rispettivi reparti di sterilizzazione e
degenza nel 2012.
Per sviluppare l’azienda si ricerca da subito Medici specializzati in Ortopedia e Traumatologia.
Oltre alle conoscenze professionali specialistiche in Ortopedia e Traumatologia si richiede:
− Proattività, motivazione, spirito di iniziativa e un senso di responsabilità accentuato per la gestione
autonoma dell’ambulatorio/emergency
− Flessibilità e capacità di interagire all’interno di un team
− Capacità di infondere rispetto e sicurezza ai pazienti
− Conoscenza della lingua italiana ed inglese parlate e scritte; l’eventuale ulteriore conoscenza della lingua
tedesca avrà carattere preferenziale
Si offre:
− Un ambiente di lavoro giovane e dinamico
− Possibilità di apportare le proprie conoscenze nello sviluppo aziendale
− Possibilità di crescita professionale anche in ambito chirurgico
− Collaborazione a tempo indeterminato impostata a seconda delle reciproche possibilità e necessità
− Condizioni economiche vantaggiose
− Alloggio
Per informazioni: Dolomiti Sportclinic Srl, tel. 0471 086000, e-mail: [email protected]
www.dolomiti-sportclinic.com
Ricerca Medico Fisiatra
La Società Villa dei Gerani Gestione S.r.l., per ampliamento propria attività, ricerca medico Fisiatra.
Requisiti richiesti: laurea con specializzazione in Fisiatria; minimo un anno di esperienza lavorativa;
referenze. Sede di lavoro: Vibo Valentia.
Se interessati inviare candidatura e Curriculum Vitae a: [email protected]
Ricerca medici collaborazione stagione estiva 2015
Holiday System, organizza da più di 20 anni colonie estive per ragazzi/e in Trentino ed è alla ricerca
di medici, anche specializzandi, da inserire come responsabile sanitario nei propri soggiorni.
I periodi variano da 13 a 15 giorni a partire dal 15 giugno.
Per il turno di 13 giorni è previsto un compenso netti di € 930,00e per il turno di 15 giorni il
compenso netto è di € 1.000,00. Le spese di vitto ed alloggio saranno totalmente a carico della società.
Se interessati inviare curriculum vitae ai seguenti recapiti: tel. 0464 423854, fax 0464 401091,
e-mail: [email protected] - www.holidaysystem.it
Medici e Sport
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Campionato Italiano Ciclismo Gran Fondo per Medici ed Odontoiatri
In collaborazione con la Sportur di Cervia e con il Fantini Club, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Forlì-Cesena organizza il primo Campionato Italiano Ciclismo Gran Fondo per Medici ed
Odontoiatri.
Tutti gli iscritti agli Albi dei Medici e degli Odontoiatri sono invitati a raggiungere la Romagna il 12 aprile 2015
ed a competere in una speciale classifica a loro dedicata. Il primo Medico o Odontoiatra a tagliare il traguardo sul
lungomare di Cervia si fregerà del titolo di Campione Italiano Gran Fondo.
La competizione è inserita all’interno della 19° edizione della “Granfondo Selle Italia Via del Sale”, una gara che
si sviluppa per 150 km e 1300 metri di dislivello, partendo da Cervia e raggiungendo le colline romagnole alle spalle
della costa. Il tracciato comprende quattro salite, una delle quali è la notissima “Cima Pantani” di Montevecchio.
La corsa sarà completamente trasmessa in diretta dalla TV locale Tele Romagna.
Assieme alla competizione sportiva, è prevista la collaborazione con l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo
Studio e la Cura dei Tumori (IRST-IRCCS) di Meldola, con una raccolta fondi destinata a finanziare il progetto IART,
nuova metodica sperimentale ideata dal Dott. Giovanni Paganelli, Direttore U.O. Medicina Nucleare IRST-IRCCS, per
la cura dei tumori della mammella.
Per sabato 11 aprile, precedente alla gara, è anche allo studio un evento di aggiornamento scientifico e culturale
in collaborazione con l’AIMEC (Associazione Italiana Medici del Ciclismo) presieduta dal Dott. Roberto Corsetti.
Per informazioni:
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Forlì-Cesena
Viale Italia 153 - Forlì
Tel. e fax 0543 27157
E-mail: [email protected] - [email protected]
www.ordinemedicifc.it
Tiro a segno
Organizzata dall’Unuci di Firenze, si è svolto presso il Poligono di Lucca, il “Trofeo Generale Fulvio Ristori Memorial Caduti di Nassiriyah” riservata agli iscritti Unuci, militari e civili. Ottime le prestazioni del Dott. Pierarmando
Escalar, capitano medico (della riserva).
Nella categoria fucili civili (caccia) con ottica (classifica unica militari e civili), Escalar si è classificato al primo
posto con punti 97/120.
Nella categoria fucili ex/ordinanza con mire metalliche, Escalar si è classificato al primo posto nei tiratori
militari (punti 92/120).
Altro primo posto per Escalar questa volta nella categoria fucili ex/ordinanza semiautomatici con ottiga
(classifica unica militari e civili) grazie al punteggio di 113/120.
ANNO XXVIII - Numero 1
Direttore Responsabile: Dott. Bodini Paolo Umberto
Aut. del Tribunale di Cremona n. 202 del 15 maggio 1987