norme tecniche di attuazione della variante generale al piano
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norme tecniche di attuazione della variante generale al piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI INTRODACQUA TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – GENERALITA’ Art. 1 – Applicazione della Variante Generale al Piano Regolatore Vigente. Il Piano regolatore si applica, a norma dell’art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme ed alle tavole di progetto. Il presente strumento urbanistico rappresenta una variante al Piano Regolatore generale vigente e, come tale si applica a tutto il territorio comunale. Le norme tecniche di attuazione della presente variante generale al P.R.G si intendono integrate, in quanto non contrastanti e per quanto di competenza, dal vigente regolamento edilizio comunale, nonché delle norme tecniche di attuazione dei vigenti: - Piano per l’Edilizia Economica e Popolare Piano di Recupero del Comparto A del Centro Storico Piano degli Insediamenti Produttivi Piano di lottizzazione del Comparto n. 6 (Villaggio Gemma), nelle rispettive zone di competenza. Le presenti norme, unitamente alle tavole di progetto della Variante Generale al Piano Regolatore dettano indicazioni e prescrizioni, sia per la stesura dei piani particolareggiati che per la disciplina delle costruzioni e delle trasformazioni d’uso del territorio. Dalla adozione della Variante Generale fino alla sua definitiva approvazione si applicano le norme di salvaguardia ai sensi della legge 3.11.1952 n.1902 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 18/’83 nel testo in vigore. La Variante Generale al piano regolatore viene di seguito indicata come P.R.G./V. Art. 2 – Edificabilità Area edificabile è quella dotata di urbanizzazione primaria e cioè , ai sensi della legge 29.09.1964 n.847, di strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete -1- idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica, dell’illuminazione pubblica, del telefono e del gas, oltre che di urbanizzazioni secondarie necessarie al tipo di insediamento richiesto. La sola destinazione di un terreno a zona edificabile secondo le previsioni della variante al Piano Regolatore non conferisce il titolo di edificabilità al terreno che manchi delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art.10 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (comma V) - 31 – 1150/42. Ove il terreno non sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria, l’opera progettata può essere autorizzata nel caso in cui gli edificanti si impegnano attraverso atto unilaterale d’obbligo, corredato di progetto esecutivo con eventuale relativo piano particolareggiato di esproprio, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.12 della legge 1/1978 prima del rilascio della concessione edilizia, e di polizza fidejussoria d’importo corrispondente al costo preventivato delle opere e degli eventuali oneri di esproprio maggiorato del 10% a fornire l’area delle suddette opere a propria cura e spese ed in conformità delle prescrizioni impartite dal Comune, ovvero nel caso in cui ciò sia previsto dal “programma Triennale” delle opere pubbliche. Le opere di urbanizzazione primaria di cui si prevede la realizzazione diretta da parte del richiedente la concessione edilizia di cui al comma precedente, possono essere scomputate dagli oneri di urbanizzazione primaria ove dovuti, in ragione della percentuale di incidenza delle opere realizzate rispetto alla tab.1 della legge regionale 8/80 – art. 9 e della legge regionale 10/85 – art. 4. Art. 3 – Elaborati del P.R.G./V Il P.R.G./V del Comune di Introdacqua è costituito dalle presenti Norme tecniche di Attuazione, dalla relazione Illustrativa, nonché dagli elaborati grafici allegati, come qui di seguito specificati: Tavola 1 - Inquadramento territoriale scala 1:50.000 Tavola 2 - P.R.P approvato dalla Regione Abruzzo scala 1:25.000 Tavola 3 Tavola 4 - Inviluppo delle aree interessate dallo Strumento scala 1:25.000 Urbanistico Vigente alla data del 21/03/1990 P.R.P Proposta di modifica scala 1:25.000 Tavola 5 - Carta dei Vincoli scala 1:10.000 Tavola 6 - Utilizzazione del suolo scala 1:10.000 Tavola 7 - A/B/C Planimetria Generale di progetto Zonizzazione del territorio comunale scala 1: 5.000 -2- Tavola 8 - A/B/C/D Planimetria Generale di progetto Zonizzazione del Capoluogo e delle Frazioni scala 1: 2.000 Tavola 9 - Centro Storico – Modalità Attuative scala 1: 1.000 Tavola 10 - Tavola Sinottica Tavola 11 - A/B/C/D Territorio Comunale: perimetrazioni scala 1: 2.000 Tavola 12 - Centro Storico – Analisi stato di fatto scala 1: 1.000 Tavola 13 - Documentazione fotografica Tavola 14 - Vigente P.R.G. = stato di attuazione R Relazione N Norme tecniche di Attuazione Art. 4 – Validità ed efficacia del P.R.G./V. Il P.R.G./V. ha validità a tempo indeterminato; esso si basa su una previsione decennale. Il P.R.G./V può essere soggetto a revisioni periodiche, nei modi e con le procedure di legge. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel P.R.G./V hanno efficacia nei confronti dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche. Nell’applicazione delle prescrizione e dei vincoli del P.R.G./V, in caso di mancata corrispondenza fra Norme Tecniche di Attuazione ed Elaborati Grafici, prevale la norme scritta, in caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici, prevale quello in scala a denominatore minore. CAPO II – COMPETENZA IN MATERIA URBANISTICA Art. 5 – Piani Urbanistici. La disciplina urbanistica è regolata dalle disposizioni legislative nazionali e regionali, dalle direttive di programmazione regionale del territorio, dagli strumenti a scala territoriale e comunale, generali o esecutivi, se ed in quanto operanti. Tali strumenti concernono in particolare: -3- 1) la Variante Generale al P.R.G. di Introdacqua (P.R.G./V ); 2) gli strumenti urbanistici esecutivi del P.R.G./V – PEEP – PAP – P.P – P.L. – P. di recupero. Art. 6 – Competenza del P.R.G./V Comunale – Contenuti del Piano. Il Piano Regolatore generale è lo strumento urbanistico valido per la disciplina delle destinazioni d’uso del territorio comunale, nel rispetto delle indicazioni dei Piani Urbanistici di scala superiore. Il P.R.G. definisce ed individua: a) le aree sottoposte a speciali destinazioni d’uso a fini di difesa del suolo, di tutela dell’ambiente o di interesse pubblico; b) le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture e di servizi pubblici. In tali aree, in attesa dell’utilizzo previsto dal piano, in via temporanea, il P.R.G./V regola il possibile uso privato del suolo, con esclusione di quello edificatorio; c) la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, distinte anche da apposita normativa e dagli standards urbanistico-edilizi, fissati dalle disposizioni statali e regionali. TITOLO II – ATTUAZIONE DEL P.R.G./V. Art. 7 – Modalità di attuazione del P.R.G./V. Il P.R.G./V si attua a mezzo di strumenti urbanistici preventivi di attuazione, concessione edilizia diretta, autorizzazione edilizia diretta, denuncia di inizio di attività. Gli strumenti urbanistici preventivi di attuazione di iniziativa pubblica o privata devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del Piano Regolatore, salvo diversa esplicita possibilità richiamata dalle presenti norme. CAPO I: STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI DI ATTUAZIONE Art. 8 – strumenti urbanistici preventivi di attuazione. Sono strumenti urbanistici preventivi di attuazione del P.R.G./V: 1)Piani Attuativi di iniziativa pubblica, ai sensi dell’art.18 della Legge regionale 18/83 nel testo in vigore: 1.1 – Piano particolareggiato; -4- 1.2 1.3 1.4 1.5 – Piano per l’Edilizia Economica e Popolare; – Piano di Recupero; – Piano per gli Insediamenti Produttivi; – Piano Particolareggiato Funzionale; 2)Piani Attuativi di Iniziativa Privata: 2.1 – Piano di Lottizzazione Convenzionale ad uso edificatorio; 2.2 – Piano di Recupero; Nelle presenti norme sono indicati i tipi di intervento e le zone nelle quali la preventiva redazione di uno strumento urbanistico preventivo di attuazione è condizione necessaria per il rilascio di concessioni, convenzioni e autorizzazioni. Gli strumenti urbanistici preventivi di attuazione vengono formati, adottati ed approvati ai sensi di quanto previsto nella Legge Regionale 18/83 nel testo in vigore. Art. 9 – Contenuti degli strumenti urbanistici preventivi I Piani per l’Edilizia economica e Popolare debbono avere i contenuti di cui all’art. 24 della legge Regionale 18/83 nel testo in vigore. I Piani di Recupero debbono avere i contenuti di cui all’art. 29 della Legge Regionale 18/83 nel testo in vigore. I Piani per gli insediamenti produttivi debbono avere i contenuti di cui all’art. 25 della legge regionale nel testo in vigore. I Piani di Lottizzazione Convenzionata ad uso Edificatorio devono avere i contenuti di cui all’art. 23 della Legge regionale 18/83 nel testo in vigore. Art. 10 – Piano di Lottizzazione e Comparto di Attuazione Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona, i parametri urbanistici e tutte le prescrizioni del P.R.G./V e deve essere esteso ad un comparto di attuazione individuato dal P.R.G./V che costituisce comparto ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 18/83 nel testo in vigore e per il quale si applica quanto previsto nel suddetto articolo. Il presente P.R.G./V individua comparti di attuazione. I comparti di attuazione possono essere individuati anche in sede di pianificazione attuativa. Il comparto di attuazione rappresenta l’unità di intervento urbanistico, esso comprende, oltre alle aree nette edificabili (residenziali) anche le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e le eventuali aree di rispetto stradale. -5- All’interno del comparto di attuazione le eventuali indicazioni grafiche delle Tavole del P.R.G./V riguardanti le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria sono vincolanti esclusivamente dal punto di vista localizzativi, fermo restando che le aree per l’urbanizzazione secondaria – comunque da prevedere in forma compatta – non potranno risultare quantitativamente di misura inferiore a quanto previsto dalle relative norme di zona. In altri termini le aree da cedere al Comune dovranno essere dimensionate esclusivamente sulla base dell’applicazione dei parametri quantitativi contenuti nelle singole norme di zona, rapportati alla capacità massima edificatoria espressa dall’indice territoriale. Dopo l’approvazione del piano di Lottizzazione a norma di legge, il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato alla stipulazione fra il Comune e le proprietà interessate di una apposita convenzione con i contenuti di cui al precedente articolo, e al pagamento degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria nonché del contributo afferente la concessione commisurato al costo di costruzione. CAPO II – INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO Art. 11 – Opere soggette ad autorizzazione comunale In tutte le zone in cui non è richiesto dalle presenti norme l’intervento urbanistico preventivo, l’edificazione sui singoli lotti per intervento edilizio diretto è consentita previo rilascio di concessione, autorizzazione e denuncia di inizio attività, fermo restando che per l’ordinaria manutenzione non sono previste forme autorizzative, con le modalità previste dal vigente Regolamento Edilizio. Tutti i frazionamenti avvenuti dopo l’approvazione del vigente P.R.G. (30/06/1987) non incidono sull’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria, nel senso che gli stessi si applicano sempre al lotto originario. (Il principio si applica a tutte le zone soggette ad intervento diretto). Art.11/bis – Opere soggette a provvedimenti autorizzativi a termine Sono soggette a provvedimenti autorizzativi a termine le seguenti opere: 1) coltivazioni di cave e torbiere ai sensi dell’art.1 e dello art.10 lett. b) e d) della L.R. 54/83 nel testo in vigore. 2) Manufatti precari per sopperire ad esigenze temporanee nei limi ti di cui appresso. L’unica forma di autorizzazione temporanea, ad eccezione di quanto previsto al punto n. 1 ed al punto n. 3, è consentita esclusivamente per: -6- 2.1 – manufatti in zone agricole, per sopperire ad esigenze temporanee connesse con l’esercizio dell’attività agricola nei fondi, diversi dalle coperture stagionali che non sono soggette ad alcuna forma autorizzativi. Tali manufatti possono essere autorizzati per un periodo non superiore a 3 anni rinnovabili per motivate esigenze fino ad un limite massimo complessivo non superiore a 6 anni, oltre i quali non potrà più essere concessa nessuna autorizzazione. L’autorizzazione di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni: a) si prescinde dall’unità minima aziendale, ma è consentita per manufatti non superiori ad una piano f.t. e di massimo ingombro planimetrico pari a mq.15; b) i manufatti devono essere realizzati senza fondazioni profonde e con strutture e tecnologie smontabili in legno; c) il richiedente sottoscrive un atto unilaterale d’obbligo con cui si impegna alla rimozione dell’opera allo scadere della autorizzazione. 2.2 – Box di cantiere, legati alla sola durata del cantiere stesso. 3) Strutture rimovibili (chioschi) destinate a rivendita di giornali, libri e riviste, piante e fiori, ubicate in aree pubbliche o private. L’autorizzazione è subordinata al rilascio da parte dell’interessato di un atto di rinuncia al plusvalore nonché di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese e senza diritto ad alcun risarcimento, a semplice richiesta dell’amministrazione stessa in caso non venga rinnovata l’autorizzazione stessa, con garanzia fidejussoria per l’eventuale rimozione dell’opera da parte del Comune. L’autorizzazione può, in ogni caso, essere subordinata all’osservanza di particolari prescrizioni o cautele e viene rilasciata previo parere della Commissione Edilizia che si deve esprimere su ogni richiesta di autorizzazione. Le costruzioni rimovibili (chioschi) possono essere autorizzate sul suolo pubblico o privato e nei limiti eventualmente previsti da norme commerciali. Detta costruzioni non devono, comunque, essere previste in aree prossime ad incroci stradali, non devono limitare la visibilità per la circolazione veicolare e ostacolare la percezione della segnaletica stradale o le indicazioni toponomastiche. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiato e l’areazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non sia inferiore a mt.1,50. -7- E’ necessario che, dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a mt. 2,00. Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti, ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche. La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare i 25 mq. e l’altezza massima totale non può superare i mt. 3,50. Le strutture precarie (chioschi) possono, in casi particolari, essere abbinate. Non è ammessa la realizzazione o la installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo ad uso di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l’impiego continuativo di qualsiasi genere (roulottes e case mobili) se non nelle aree destinate, negli strumenti urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi espressamente previste. Art. 12 – Edifici esistenti in contrasto con le norme di zona Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni previste dal P.R.G./V., non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma possono subire trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti norme o essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria. Art. 13 – Interventi sull’edilizia esistente Gli interventi sull’edilizia esistente devono rispondere all’obiettivo generale della migliore utilizzazione del patrimonio edilizio. Per gli edifici esistenti il P.R.G./V. indica nelle diverse Norme di Zona gli interventi sull’edilizia esistente consentiti o prescritti. Sugli edifici esistenti in contrasto con le norme di zone per quanto riguarda la destinazione d’uso sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso in cui venga mantenuta la destinazione esistente. Sono altresì ammessi tutti gli altri interventi finalizzati a rendere la destinazione d’uso conforme a quella prevista dalle singole norme di zona. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art.30 della L.R. 18/83 nel testo in vigore si articolano nelle seguenti categorie: a) Ordinaria manutenzione: - riparazione, rinnovamento o sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; - riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; -8- - riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici. b) Straordinaria manutenzione: - tinteggiatura, puliture esterne e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; - parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; - interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, architravi, solai, coperture senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; - demolizioni con spostamenti di tramezzi e divisori non portanti; - destinazioni o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; - rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, cornicioni, zoccolature, infissi, pavimentazioni vetrine, etc.) purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno. E’ comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: - della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture; dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e delle destinazioni d’uso, ferma restando la possibilità dell’uso di materiali e tecnologie diverse da quelle originali. L’Amministrazione Comunale può richiedere nell’ambito della straordinaria manutenzione, l’adozione di materiali e tinteggiatura idonee, e la rimozione d’elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario. c) Restauro conservativo: - consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti e instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità, con l’aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo , con materiali diversi; - consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazioni delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie dei materiali dei gradini e sottordini e, solo in caso di provata necessità, con l’aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle -9- - murature, rifacimento di tetti e coperture, grande e piccola armatura, con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristinino l’organizzazione tipologica originaria. d) Risanamento Igienico Edilizio: - lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici ed edilizi correnti, conservando l’organizzazione tipo logica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e relative aperture. Per facciate originali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà. Nell’ambito degli interventi si risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico-sociale; è compresa inoltre la sistemazione delle aree libere al servizio della unità immobiliare. e) Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di impianti. Sono ammessi: 1. aumenti della superficie utile muraria preesistente, in misura non superficie utile stessa; 2. aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò consentito nelle specifiche norme di zona; 3. la demolizione e ricostruzione di singoli edifici nei limiti di cui sopra con la conservazione delle linee di inviluppo del preesistente perimetri murario fuori terra e dell’altezza del fabbricato, fatto salvi gli ampliamenti eventualmente - 10 - consentiti dalle singole norme di zona, da effettuarsi nel rispetto delle distanze previste. f) Demolizioni: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla nuova costruzione secondo gli indici previsti dalle singole norme di zona e nel rispetto del lotto minimo, sia quella finalizzata alla disponibilità dell’area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica. g) Ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Art. 14 – Destinazione d’uso La destinazione d’uso dei suoli e di ciascuna unità immobiliare dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di interventi edilizio diretto e negli interventi urbanistici preventivi e deve essere conforme alle prescrizioni di cui al titolo III delle presenti norme. Qualsiasi variazione della destinazione d’uso, consentita esclusivamente in conformità alle presenti norme, anche qualora non comporti trasformazione edilizia dei locali e subordinata alla autorizzazione del Comune attraverso concessione, salvo diversa previsione della Normativa Regionale. In tal caso la concessione rientra nei casi della concessione gratuita esclusivamente quando la modifica di destinazione d’uso riguarda gli interventi di cui ai punti a), c), d), e), f), g) dell’art. 9 della legge 28/01/1977, n.10. In caso di abusivo mutamento di destinazione saranno revocate le autorizzazioni di abitabilità e di esercizio dei locali. Il cambio di destinazione d’uso è consentito nell’ambito delle destinazioni d’uso previste dalle singole norme di zona. Il cambio di destinazione d’uso per quei locali la cui superficie utile risulta comunque computabile sia nella destinazione d’uso originaria che in quella proposta, ai sensi delle vigenti norme, non costituisce ampliamento. Viceversa il cambio di destinazione d’uso è da considerarsi ampliamento nel caso in cui i locali oggetto del cambio non siano computabili nella superficie utile, nella originaria destinazione d’uso, ma lo siano in quella proposta. Le nuove destinazioni d’uso introdotte devono comunque essere contenute nell’ambito delle percentuali e delle quantità massime complessive previste dalle singole norme di zone. - 11 - Art. 15 – Utilizzazione degli indici delle unità di intervento L’utilizzazione totale degli indici fondiari corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni di costruzione sulla superficie stessa salvo i casi di cui all’art. 13 indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. L’area di interventi minimo, nei casi in cui essa è fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso la concessione dell’autorizzazione alla lottizzazione e della concessione edilizia, sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascriversi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Qualora in un’area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra le costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita, non deve essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dell’indice al fabbricato esistente. Art. 16 – Messa in mappa Presso l’Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmata dal Sindaco, che viene aggiornata a cura di detto ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate. All’atto della richiesta della concessione, ciascun progettista deve presentare, a matita e con esatta grafia su estratti delle suddette, le opere progettate e campire, con coloritura gialla leggera, le aree sulle quali è stata computata la superficie fondiaria (Sf) relativa agli edifici di progetto o nel caso di edifici agricoli, le unità aziendali di pertinenza. Tali indicazioni verranno riportate a cura dell’Ufficio tecnico sulle mappe di cui al 1° comma. All’atto del rilascio della concessione, gli edifici cui questa si riferisce, vengono campiti con matita rossa, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale. All’ultimazione dei lavori, edifici e relative aree vengono ripassati con segno indelebile, alla presenza del titolare della concessione. Le mappe suddette hanno valore per il diniego della concessione qualora siano richieste nuove costruzioni i cui indici urbanistici vengano computati su aree già utilizzate per precedenti costruzioni. Art. 17 – Costruzioni Esistenti entro le aree delimitate per l’intervento urbanistico preventivo Nell’ambito delle aree delimitate dal P.R.G./V. per interventi urbanistico preventivo, e prima dell’approvazione di quest’ultimo, nel caso di edifici la cui destinazione d’uso risulti conforme alle norme di zona o che tale divenga in - 12 - seguito agli interventi proposti, sono ammessi interventi, per singole concessioni, di manutenzione ordinaria e straordinaria. CAPO III – OPERE DI URBANIZZAZIONE Art. 18 – Opere di urbanizzazione Le opere di urbanizzazione si suddividono in: - opere di urbanizzazione generale; - opere di urbanizzazione primaria; - opere di urbanizzazione secondaria. Sono opere di urbanizzazione generale le seguenti: - strade classificate di categoria B,C,D ai sensi delle presenti norme; - grandi dorsali di adduzione e smaltimento al servizio dell’intero Comune o di parti significative di esso; - grandi attrezzature tecnologiche di carattere puntuale per l’approvvigionamento idrico ed energetico e per lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi; - attrezzature tecniche di significato comunale e sovracomunale. Sono opere di urbanizzazione primaria le seguenti: - strade residenziali o a servizio degli insediamenti produttivi; - rete idrica; - rete fognaria; - reti di distribuzione dell’energia elettrica, del telefono e del gas; - pubblica illuminazione; - spazi di verde attrezzato. Sono considerate “strade residenziali o a servizio degli insediamenti produttivi” quelle necessarie a dare accesso ai singoli insediamenti o alle costruzioni al loro interno. Sono opere di urbanizzazione secondaria le seguenti: - asili nido e scuole materne; - scuole dell’obbligo; - mercati e centri commerciali di quartiere; - delegazioni comunali; - chiese ed altri edifici religiosi; - impianti sportivi di quartiere; - centri sociali,centri civici ed attrezzature culturali e sanitarie; - 13 - - aree verdi di quartiere; - aree di sosta e parcheggio pubblico. Per ciascun tipo di nuovo insediamento previsto nel P.R.G./V. l’area edificabile è quella servita da opere di urbanizzazione primaria secondo le disposizioni della legislazione regionale in materia urbanistica e di uso del suolo. Art. 19 – Opere di urbanizzazione generale Le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi prodotti da insediamento industriali o artigianali, non possono essere in alcun caso considerate opere di urbanizzazione generale. Esse vanno classificate autonomamente, ai sensi del I comma dell’art.10 della legge 22/11/1971, n.10, sia nel caso in cui siano al servizio dell’intero insediamento, sia come impianti necessari al singolo processo produttivo, qualora interessino un unico impianto industriale o artigianale. Art. 20 – Opere di urbanizzazione primaria Il rilascio di concessioni è comunque subordinato alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria, nei termini previsti al precedente art.18, o alla previsione di una loro realizzazione da parte dei proprietari prima della ultimazione dei lavori o alle previsioni di una loro realizzazione nel triennio da parte dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui i proprietari intervengano direttamente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, l’incidenza degli oneri corrispondenti è pari a quella realmente sostenuta per tale realizzazione. In tutti i casi in cui sia previsto l’intervento urbanistico preventivo nelle zone di espansione, di cui al successivo titolo III ed in tutti gli altri casi in cui ciò sia richiesto dalle presenti norme, le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sono cedute gratuitamente dai proprietari prima del rilascio della concessione. Art. 21 – Opere di urbanizzazione secondaria e standards urbanistici Le opere di urbanizzazione secondaria vanno realizzate sulle aree a ciò riservate dal P.R.G./V. Nelle zone di espansione di cui al titolo III, le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria in rapporto ad ogni abitante insediato o da insediare, o in rapporto ad altri parametri, sulla base di appositi standards urbanistici, vanno cedute dai proprietari secondo quanto indicano i meccanismi di attuazione previsti per tali aree. - 14 - Nelle altre zone previste dal P.R.G./V. tali aree sono individuate graficamente nelle tavole del P.R.G./V. sulla base si standards urbani stici fissati per l’intero territorio comunale. Lo standards urbanistico e le corrispondenti aree da cedere, risulta dalle relative norme di zona. Art. 22 – Oneri di urbanizzazione. Tassa di concessione. Tabelle parametriche regionali L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché, nel caso degli impianti destinati ad attività industriali o artigianali, l’incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi è fissato sulla base delle tabelle parametriche regionali di cui all’art.5 della legge 28.01.1971, n.10. Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria è consentito scomputare integralmente il costo delle suddette opere, come determinato dai relativi progetti esecutivi approvati dalla Giunta Comunale, dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il rilascio della concessione edilizia fino alla totale concorrenza degli stessi. Nei casi in cui è prevista la concessione onerosa, la tassa di concessione, cioè la quota di contributo afferente alla concessione, in percentuale sul costo di costruzione, è determinata sulla base delle determinazioni regionali di cui all’art.6 della legge 28.01.1971 n.10. CAPO IV° – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Art. 23 – Descrizione degli indici urbanistici L’urbanizzazione e l’edificazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici e parametri: 1) St = Superficie territoriale. Nel caso di intervento urbanistico preventivo, per superficie territoriale, sulla quale si applica l’indice di fabbricabilità territoriale It o l’indice di utilizzazione territoriale Ut, si intende un’area non inferiore alla superficie minima di interventi o coincidente con una previsione grafica del P.R.G o con la parte residuale di una originaria previsione alla quale sia stata tolta una porzione avente superficie minima, così come eventualmente indicata negli elaborati grafici del piano, comprendente le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria. - 15 - 2) Sf = Superficie fondiaria. Nel caso di intervento preventivo per superficie fondiaria, sulla quale si applica l’indice di fabbricabilità fondiaria Sf e l’indice di utilizzazione fondiaria Uf, si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale St, deducendo le superficie per opere di urbanizzazione primaria S1 e secondaria S2 di P.R.G./V. Nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria Sf e la superficie circoscritta dai confini di proprietà e corrispondente al lotto da asservire alla costruzione che non può essere inferiore al lotto minimo, ad esclusione della parte eventualmente destinata ad urbanizzazioni primarie secondarie di P.R.G./V. La superficie fondiaria può essere in lotti fino alla superficie minima di intervento, che rappresenta la minima dimensione fondiaria sottoponibile a concessione, con la tolleranza dimensionale in difetto del 5% rispetto alla consistenza catastale. 3) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria. E’ rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle strade interne dell’area, classificate di tipo D), E) ed F) ai sensi dell’art.3.08 delle presenti norme; delle superfici destinate a parcheggi ed a spazi di sosta e di distribuzione, esclusi quelli di urbanizzazione secondaria, nonché ad altri eventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali tecnologiche al servizio dell’area; delle superfici destinate agli eventuali spazi verdi primari non classificabili come verdi primari non classificabili come verde pubblico attrezzato, ai sensi del punto C) dell’art.3 del D.M. 2.04.1968. 4) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria. E’ rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive, definite ai sensi dell’art.3 del D.M. 2.04.1968 e comprende quindi gli spazi destinati ai servizi scolastici fino all’obbligo, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e per lo sport, nonché gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione secondaria, ai sensi del punto d) dell’art.3 del D.M. 2.04.1968. 5) Sm = Superficie minima di intervento. L’area minima richiesta per ogni intervento edilizio diretto e ogni intervento urbanistico preventivo. 6) Sc = Superficie coperta. La superficie coperta degli edifici e dei corpi di fabbrica è data dalla proiezione dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali fuori terra, compreso i porticati e loggiati. - 16 - La superficie dei volumi aggettati (bow windows) è sempre computata. Sono, inoltre, computati i balconi, gli sporti di gronda, i cornicioni e le pensiline non praticabili, di aggetto complessivo superiore a mt.1,50 dal filo esterno delle strutture e dei tamponamenti perimetrali come sopra definite. 7) Rc = Rapporto massimo di copertura. E’ misura in percentuale (superficie coperta/superficie fondiaria) riferito a tutte le opere edificate. 8) It = Indice di fabbricabilità territoriale. Rappresenta il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie territoriale (St). 9) If = Indice di fabbricabilità fondiaria. Rappresenta il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria (Sf). 10)Ut = Indice di utilizzazione territoriale Rappresenta il rapporto fra la superficie utile diun fabbricato (Su) di cui al successivo art.25 e la superficie territoriale (St) 11) Uf = Indice di utilizzazione fondiaria. Art. 24 – Applicazione degli indici urbanistici a) Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione territoriale (lt e Ut) si applicano negli strumenti urbanistici preventivi. b) Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione fondiaria (lf e Uf) si applicano per l’edificazione nei singoli lotti sia nel caso di attuazione di strumenti urbanistici preventivi approvati, sia nel caso di edificazione in zone che non richiedono l’intervento urbanistico preventivo (intervento edilizio diretto). Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (lf e Uf) specificano rispettivamente i volumi o le superfici utili costruibili su ciascun lotto. Nel caso di edificazione successiva ad intervento urbanistico preventivo, i totali dei volumi e delle superfici utili costruibili nei singoli lotti non possono superare quelli calcolati applicando l’indice di fabbricabilità o di utilizzazione territoriale sulla superficie territoriale. Art. 25 – Descrizione degli indici edilizi 1) Su = Superficie utile - 17 - 1.1 – La superficie utile dell’edificio, per determinare il volume edificabile e controllare l’applicazione degli indici e dei parametri, è data interamente chiuse perimetralmente di tutti i piani misurata al lordo di murature interne e perimetrali. Ove l’altezza interna netta sia superiore a mt.5,10 la superficie utile del piano va computata due volte limitatamente alle destinazione residenziali. 1.2 – Nel computo della superficie utile, salvo diverse prescrizioni delle norme urbanistiche di zona devono includersi: a) i soppalchi ed i solai interni aperti di altezza interna netta non inferiore a mt.2,40; b) le scale, gli ascensori, i pianerottoli ed i ballatoi chiusi su almeno tre lati quando sono interni alle singole unità immobiliari; c) gli attici ed i sottotetti, o la porzione di essi, di altezza interna netta non inferiore a mt.2,40, computata a partire dall’altezza minima di mt.1,80 indipendentemente dalla loro accessibilità; d) i bow-windows o corpi a sbalzo completamente chiusi; e) i locali seminterrati con qualsiasi destinazione se sporgono più di cm.120 dal piano di sistemazione esterna misurati all’estra dosso finito del solaio. 1.3 – Dal computo della superficie utile sono esclusi, salvo diverse prescrizione delle presenti norme per specifiche zone o insediamenti: a) gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra di uso privato, questi ultimi entro il limite di superficie del 20% della superficie coperta dell’edificio; b) gli spazi porticati aperti, destinati ad uso pubblico anche se di proprietà privata, di qualsiasi altezza; c) le tettoie aperte a protezione di spazi esterni di soggiorno a condizione che la copertura sia realizzata con strutture leggere, con esclusione del cemento armato, che non sia praticabile e che sia sprovvista di parapetti; d) i vani tecnici, fuori ed entro terra, strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (idrico, termico, elettrico, extra corsa ascensore,etc.) purché di altezza interna netta non superiore a mt.2,40 e comunque per una superficie non superiore a mq.1,5 /mq.30 S.U.; e) le autorimesse private, fuori ed entro terra, per una superficie non superiore a mq.1 ogni 10mc. Di volume purché di altezza interna non superiore a mt.2,40 salvo diversa prescrizione della dotazione minima di parcheggi pertinenziali P3 delle singole norme di zona; f) i sottotetti non abitabili e non utilizzabili; g) i locali interrati o seminterrati di sporgenza inferiore a mt.1,20 o a piano terra, destinati esclusivamente in modo specifico a cantine, ripostigli, magazzini, - 18 - purché di altezza interna non superiore a mt.2,40 e purché contenuti nella superficie coperta dell’edificio; h) le scale, gli ascensori, i pianerottoli ed i ballatoi chiusi su almeno tre lati, qualora siano al servizio di più appartamenti, nella misura massima totale di mq.18/appartamento. 2)Volume 2.1 – Il volume degli edifici è dato dal prodotto della superficie utile per l’altezza. 2.2 – Esso si computa, vuoto per pieno, come sommatoria dei prodotti delle superfici utili dei vani piani per l’altezza effettiva da pavimento a pavimento per i piani fino al sottotetto e per l’altezza interna neta media della parte computata in superficie utile per i sottotetti. Per le scale e gli ascensori computati in superficie utile si considera un volume pari alla superficie lorda in pianta, moltiplicata per il numero dei piani serviti compreso il piano terra e per l’altezza effettiva dei piani serviti compreso il piano terra come sopra definita per il calcolo del volume. 2.3 – Numero dei piani (P) = il numero dei piani abitabili, anche solo in parte. 3) Hf = Altezza di ciascun fronte di fabbricato Ai fini della verifica delle distanze dai confini, dalle strade e tra pareti finestrate, essa si determina come differenza fra due quote: - quella superiore rappresentata dalla più alta delle due quote: a) soffitto dell’ultimo piano computato in superficie utile sia orizzontale che inclinato(in questo caso calcolata nel punto medio); b) bordo superiore della linea di gronda più alta o media dell’inclinata delle coperture; - quella inferiore rappresentata da: A) Lotto edificabile con almeno un lato confinante con strade pubbliche. La più bassa delle due quote: 1) media del marciapiede (ove esiste) o del piano stradale di proprietà pubblica. In caso di più strade pubbliche prospicienti il lotto si assume come riferimento la media delle quote medie stradali. La quota come sopra determinata può essere riferita a ciascun fronte del fabbricato e non solo allo specifico fronte prospiciente la strada pubblica; - 19 - 2) media della sistemazione esterna post-operam al piede di quel fronte. B) Lotto edificabile non confinante con strade pubbliche. La più bassa delle quote: 1) media delle quote medie prese sui confini di proprietà riferite ai terreni confinanti. La quota come sopra determinata può essere riferita a ciascun fronte del fabbricato; 2) media della sistemazione esterna post-operam al piede di quel fronte. L’altezza di ciascun fronte deve comunque risultare contenuta entro la corrispondente visuale libera come successivamente definita. 4) H = Altezza di fabbricato Media delle altezze delle varie fronti. Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnici, quali tralicci per linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche e per telecomunicazioni, camini, ciminiere, silos ed extracorsa degli ascensori. 5) V1 = Indice di visuale libera Esprime il rapporto (D/H= minimo ammissibile) fra la distanza di ciascun fronte del fabbricato dai confini di zona (ad eccezione delle fasce di rispetto stradale) o di proprietà e l’altezza dello stesso fronte calcolata con riferimento alla quota media del terreno ante-operam presa sul confine di zona o di proprietà corrispondente a quel fronte, riferita al terreno confinate da applicarsi conformemente agli schemi grafici esemplificativi riportati nell’allegato alle presenti norme(ALLEGATO 10). 6) Ao = Area occupata E’ la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro come misurato ai fini della determinazione della superficie coperta, ma con l’inclusione delle parti entro terra dell’edificio. 7) Si = Superficie di inviluppo E’ la superficie individuata mediante l’intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l’area occupata dalla costruzione o dal loro prolungamento (area risultante dai fili fissi). 8) Ai = Area insediabile - 20 - E’ l’area risultante dalla superficie di inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una larghezza di mt.2,50 oppure mt.7,00 su ciascun lato. 9) UI = Unità Immobiliare Si intende per unità immobiliare la minima unità edilizia censita autonomamente nel Catasto urbano, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente e completamente alle funzioni secondo cui essa è censita (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, etc.). 10) UF = Unità Fondiaria Si intende per unità fondiaria l’entità edilizia contenente una o più unità immobiliare, configuratesi dal punto di vista storico, spaziale, statico e funzionale come edificio a se stante, anche se costruito in aderenza con altri edifici. Art. 26 – Distanze e visuali libere Nelle singole norme di zona sono riportate le prescrizioni relative alle distanze ed alle visuali libere. Le distanze si misurano rispettivamente da: - dai confini di proprietà = D1 - dai confini di zona = D2 - dagli edifici prospicienti = D3 La visuale libera si applica sia ai confini di proprietà che ai confini di zona. Per confine di zona si intende il confine di una zona non compresa fra quelle previste nello stesso capo a cui appartiene l’edificio in oggetto, con riferimento alla suddivisione di zone, individuate al Titolo III, Capo II, art. 35. La distanza dai confini di zona non si applica nei confronti delle fasce di rispetto stradale. Il calcolo delle distanze si effettua sulla sagoma rappresentata dalla area occupata (Ao) come definitiva dalle presenti norme, con riferimento alla minima distanza intercorrente fra qualsiasi punto dell’area occupata (Ao) dell’edificio ed il confine di proprietà o di zona, o gli edifici prospicienti per qualsiasi sviluppo del fronte e della altezza dell’edificio. Le norme di zona recano prescrizioni relative alle distanze minime ed alle visuali libere. Nel caso in cui tali norme non prevedano prescrizioni di distanza minima e visuale libera si applicano i minimi indicati ai commi successivi del presente art. 26. - 21 - D1 – Distanze dai confini di proprietà. a) Per gli interventi su edifici ricadenti all’interno del Centro Storico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia si mantengono le distanze preesistenti anche in caso di demolizione con ricostruzione. b) In caso di sopraelevazione di edifici esistenti mt. 5,00, se le distanze preesistenti sono inferiori a mt. 5,00 si applica una distanza minima non inferiore a mt.3,00, ne alle distanze preesistenti. E’ consentito in ogni caso derogare da tali distanze minime esclusivamente per la realizzazione di cordoli in cemento armato nelle coperture, di altezza non superiore a cm.30 rispetto all’altezza esistente. c) Per le parti in ampliamento di edifici esistenti, salvo quanto previsto al punto precedente mt.3,00. d) Per tutte le nuove costruzioni residenziali, ad attrezzature e servizi mt.5,00. e) Per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti ricadenti in zone artigianali mt.5,00; per gli ampliamenti ricadenti in zone industriali mt.6,00. f) E’ ammessa la costruzione in aderenza rispetto ad uno o più edifici preesistenti, costruiti a confine, in tutte le zone di P.R.G./V. a destinazione residenziale con intervento diretto, fatta salva la normativa sismica vigente in merito ai giunti tecnici fra edifici. La parte in aderenza dovrà essere contenuta entro il limite costituito dalla sagoma di ingombro piano-altimetrico dello stesso edificio esistente a confine. L’eventuale restante parte della nuova realizzazione deve rispettare i valori delle distanze prescritte dalle norme di zona. E’ ammessa, altresì, nelle medesime zone, la costruzione i aderenza relativa a due nuovi edifici o a parti di nuovi edifici ristrutturati su lotto confinanti, purché l’intervento sia oggetto, attraverso un progetto unitario, di un’unica richiesta di concessione. E’ ammessa l’edificazione a confine e/o aderenza, anche nel caso in cui a confine non esistono fabbricati, entro i limiti stabiliti dal codice civile e previo accordo tra i proprietari stipulato per atto pubblico registrato e trascritto. Non è ammessa la costruzione da eseguirsi da terzi in aderenza con gli edifici costituenti beni in uso e/o di proprietà dell’amministrazione militare e, in generale, con gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né con gli edifici che sono riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico a norma delle leggi in materia. - 22 - La richiesta di concessione edilizia per edifici in aderenza deve essere accompagnata da accordo tra i proprietari stipulato per atto pubblico trascrivibile o dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quando a confine non esistono fabbricati la richiesta di concessione edilizia per edifici in aderenza deve essere accompagnata da accordo tra i proprietari stipulato per atto pubblico trascrivibile. Le suddette norme di distanza dai confini di proprietà si applicano a pareti finestrate. D2 – Distanze dai confini di zona. Le seguenti norme non si applicano nel caso delle fasce di rispetto stradale, delle zone agricole e delle zone di rispetto ambientale. Per quanto riguarda gli interventi su edifici ricadenti all’interno del Centro Storico e gli interventi di ristrutturazione edilizia vale quanto previsto ai precedente punto D1 lett. a). a) Nei casi in cui al punto D1, lett. b) e c): mt. 5,00, salvo quanto previsto al punto D1, lett. b) per la realizzazione di cordoli in cemento armato nelle coperture. b) Per tutte le nuove costruzioni residenziali ed ampliamenti delle stesse mt. 5,00. c) Per tutte le nuove costruzioni ed ampliamenti relativi ad attrezzature e servizi mt. 6,00. d) Per tutte le nuove costruzioni ed ampliamenti di edifici ricadenti in zone industriali e artigianali mt.10,00. D3 – Distanze fra edifici. Per quanto riguarda gli interventi su edifici ricadenti all’interno del Centro Storico e gli interventi di ristrutturazione edilizia vale quanto previsto al precedente punto D1. a) Per i casi di cui al punto D1, b) e c) mt.6,00 per pareti finestrate e non finestrate. b) Per le nuove costruzioni mt.10,00, ad eccezione della zona ‘C’ ove qualora almeno una parete degli edifici prospicienti sia finestrata, la distanza minima deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt.12,00. Nel caso in cui nessuna delle due pareti sia finestrata: - 23 - a) Per nuove costruzioni mt. 6,00. E’ ammesso quanto previsto e con le medesime limitazioni al precedente punto D1, relativamente alle costruzioni in aderenza, in tutte le zone di P.R.G./V. a destinazione residenziale con intervento diretto. Visuale libera. Il criterio della visuale libera non si applica per tutti gli interventi sui fabbricati esistenti che non comportino ampliamenti o sopraelevazioni. Esso non si applica, altresì, per gli interventi che comportino ampliamenti o sopraelevazioni nel Centro Storico e nelle zone di ristrutturazione. Si applica invece, per tutte le nuove costruzioni e per gli interventi che comportino ampliamenti o sopraelevazioni dei fabbricati esistenti in qualsiasi altra zona, comprese quelle previste all’art.34. In tali casi, qualora non diversamente previsto dalle singole norme di zona, e previsto un indice di Visuale Libera non inferiore a 0.4. Per quanto riguarda le distanze fra nuovi fabbricati fra i quali siano interposte strade, le distanze minime tra fabbricati, salvo maggiori prescrizioni di cui al successivo art.36 (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti o di altre specifiche norme di zone),debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - mt.5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a mt.7,00; - mt.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt.7,00 e mt.15,00; - mt.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt.15,00. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultano inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze D3 inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppo di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche e comunque non inferiori amt.6,00 per pareti finestrate e non finestrate. L’edificazione lungo le strade per le quali il Rappresenta il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie territoriale P.R.G./V. prevede zone di rispetto è fissata dal limite della zona di rispetto stradale di cui al successivo art.36. - 24 - Per quanto riguarda le distanze dei fabbricati dal confine stradale in assenza della zona di rispetto stradale valgono i minimi previsti per le distanze D2 dai confini di zona, altre a quanto previsto dai precedenti Commi del presente articolo. Sono ammesse distanze inferiori qualora previste in strumenti urbanistici attuativi. Art. 27 – Standard residenziale per abitante Il presente P.R.G./V. è dimensionato secondo lo standard di mc.180 di volume residenziale per abitante, giusto quanto previsto dall’art.3 del D.M. 2.04.1968. Pertanto, negli interenti urbanistici preventivi, ai fini del calcolo delle aree da destinarsi alle opere di urbanizzazione secondaria – per l’osservanza dei prescritti standard delle opere di urbanizzazione secondaria – si deve assumere le previsione di un abitante per ogni mc.180 di volume residenziale costruibile. Per quanto riguarda il calcolo del dimensionamento residenziale complessivo del P.R.G./V., al fine di tenere conto delle destinazioni non specificatamente residenziali, ma strettamente connesse ed ammissibili nelle zone residenziali (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici, studi professionali) tale standard è maggiorato di mq.5,00 di Su per abitante al valore corrispondente a mq.30/abit. Art. 28 – Norme del Regolamento Edilizio e del Regolamento d’Igiene I parametri urbanistici ed edilizi di cui al presente Capo, ed i crite ri per l’applicazione di cui agli articoli precedenti, prevalgono in ogni caso sui parametri urbanistici ed edilizi dei vigenti Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene. Per quanto attiene la gestione urbanistica comunale tali strumenti hanno valore limitatamente a quanto non previsto dalle presenti norme. CAPO V° - CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI Art. 29 – Caratteristiche dei Piani di Lottizzazione e dei Piani Particolareggiati Le lottizzazioni ed i Piani Particolareggiati, ad eccezione di quelli previsti per il Centro Storico, devono rispondere alle seguenti caratteristiche morfologiche: - 25 - 1) La viabilità veicolare, all’interno dell’area di intervento, deve essere separata da quella ciclabile e pedonale. Ciò si ottiene organizzando la viabilità veicolare, con terminali o piazzali di accesso alle autorimesse, ovvero destinando alla viabilità e all’accesso alle autorimesse una sola fronte della costruzione, mentre l’altra è riservata ai percorsi pedonali, ovvero realizzando le diverse viabilità su più livelli. 2) La rete viabile veicolare di accesso ai lotti deve immettersi nelle strade classificate dal Piano con non più di un accesso per ogni mq.10.000 di area interessata dall’intervento e l’immissione deve essere convenientemente attrezzata. 3) La rete pedonale deve essere collegata senza soluzioni di continuità ai pubblici servizi (opere di urbanizzazione secondaria) i quali devono essere collegati alla viabilità veicolare in modo da non interferire con la rete pedonale stessa. 4) I percorsi pedonali devono essere separati da contigui percorsi veicolari, da dislivelli di almeno mt.0,15 ovvero da paracarri, alberature o siepi. La accessibilità veicolare di emergenza per Vigili del Fuoco, autoambulanze, etc., può essere assicurata anche attraverso percorsi pedonali, purché gli accessi siano protetti da cancelli, catenelle, paracarri mobili o simili. 5) Le superfici destinate a verde devono essere accorpate, la viabilità veicolare e ciclabile deve trovarsi al margine di esse. 6) Non sono computabili ai fini della dotazione di spazi per l’urbanizzazione secondaria, le aiuole spartitraffico o altri appezzamenti residuati, anche se alberati, ove questi abbiano una dimensione in pianta inferiore a mq.10,00. 7) La rete di adduzione di energia elettrica, quella telefonica e quella per la pubblica illuminazione, devono essere interrate. 8) Le superfici destinate alla viabilità veicolare devono essere pavimentate in asfalto, ovvero in ciottoli, porfido, selciato, lastre o corsie di cemento. 9) Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono essere realizzate preferibilmente in lastre di cemento o di pietra e in via subordinata in asfalto. - 26 - Art. 30 – Caratteristiche delle zone residenziali Nell’ambito delle prescrizioni di zona, i tipi edilizi dei nuovi interventi residenziali ammessi dal P.R.G./V. sono i seguenti: - case unifamiliari, cioè costituite da un solo alloggio con accesso indipendente dalla strada con eventuale giardino privato annesso; dette case possono essere isolate, abbinate o raggruppate in aderenza; - abitazioni plurifamiliari, cioè appartamenti sovrapposti, con area scoperta di uso comune; - complessi di alloggi minimi attrezzati di cucina e servizi igienici, comunque raggruppati, eventualmente dotati di servizi comuni centralizzati. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali, devono essere sistemate per almeno la metà della superficie a verde privato non pavimentato. Non è consentita in dette aree di pertinenza la costruzione di rimesse o magazzini anche se realizzati con elementi prefabbricati, sempre che detti manufatti non siano compresi nelle quantità ammesse dalle presenti norme e di conseguenza computati nel calcolo della superficie utile realizzabile. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali pluri familiari possono essere recintate verso le strade veicolari indicate nel P.R.G./V. allo scopo di impedire incontrollati accessi di veicoli e di proteggere il gioco dei bambini; possono inoltre essere recintate lungo i confini con aree a destinazione non residenziale o con i lotti di pertinenza di abitazioni unifamiliari. Art. 31 – Caratteristiche degli insediamenti produttivi Per ciascuna azienda è ammessa la costruzione di un solo alloggio per personale di custodia, della superficie massima di mq.150 salvo quanto previsto da specifiche norme di zona o da previsioni di piani attuativi. E’ facoltà del Comune, per le sole aziende di dimensione superiore ai 100 addetti, e per comprovate esigenze produttive od organizzative, consentire la costruzione di non più di due alloggi, per complessivi mq.300. Gli alloggi annessi alle nuove azienda devono essere separati dai locali di lavorazione, è comunque vietata la costruzione di alloggi all’interno di complessi produttivi nei quali possono insorgere cause di nocività o contigui ad essi. - 27 - Art. 32 – Caratteristiche delle recinzioni Tutte le recinzioni, in qualsiasi zona del vigente P.R.G./V. devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) le parti piene devono essere di altezza non superiore a mt.1,20 dal piano di sistemazione esterna. Nel caso di sistemazioni in pendenza le parti piene devono essere scomposte in parti tali che l’altezza di mt.1,20, per ciascuna parte, sia rispettata nel punto medio. b) Superiormente alla parte piena è consentito sovrapporre una fascia di elementi discontinui tale che comunque le parti vuote di detta fascia, in cui è possibile inserire elementi di recinzione quali ringhiere, paletti in c.a., etc., non sia inferiore a 2/3 della superficie delle stesse e la sua altezza non ecceda mt.1 dal bordo superiore della parte piena di cui alla lett. A), e comunque l’altezza totale della recinzione non ecceda mt,2,20. Nelle zone agricole, la recinzione come alle precedenti lett. a) e b) è consentita solo sul fronte prospiciente strade di uso pubblico mentre fra fondi contigui di proprietà private è ammesso erigere recinzioni costituite da parte piena di altezza non superiore a cm.40 dal piano di campagna e sovrastante protezione con paletti e rete metallica fino all’altezza complessiva di mt.2,20. TITOLO III – ZONIZZAZIONE CAPO I – PREESISTENZE Art. 33 – Edifici esistenti e preesistenti e norme di zona Sono da considerare esistenti tutti gli edifici intesi come unità Fondiarie di cui all’art. 25 punto 10, legittimamente realizzati, anche con provvedimenti a sanatoria di condono edilizio. Sono da considerare preesistenti gli edifici, intesi come Unità Fondiarie di cui all’art. 25 punto 10, esistenti alla data di prima adozione del vigente P.R.G./V. (22/12/1978), compresi quelli oggetto di rilascio di concessione in sanatoria, ai sensi dell’art.13 della L. 47/85 per opere realizzate prima di tale data. Non sono considerati edifici preesistenti quelli oggetto di condono edilizio ai sensi e per gli effetti del Capo IV della L. 47/85 ancorchè le opere condonate siano antecedenti alla data di prima adozione del vigente P.R.G.(22.12.1978). - 28 - Gli edifici esistenti e preesistenti sono sottoposti alle norme di cui al presente Titolo III, sia per quanto riguarda la destinazione d’uso che per quanto riguarda criteri e modalità di intervento. Qualsiasi attività di trasformazione degli edifici esistenti e preesistenti è sottoposta al rispetto di tali norme, nei modi e nei termini di cui ai successivi articoli del presente Capo. Negli edifici esistenti e preesistenti il volume e la superficie utile esistenti si computano come previsto all’art. 25. Nei lotti edificabili, che non hanno completamente espresso la capacità edificatoria del relativo indice di zona, è consentito ampliare gli edifici esistenti e preesistenti fino alla saturazione dell’indice stesso. Nel computo della superficie utile e del volume esistenti sono comunque da includersi i fabbricati o le porzioni di essi oggetto di condono edilizio. In tutti gli edifici preesistenti, come sopra definiti, sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art.13 nonché quanto previsto all’art. 14. La nuova costruzione conseguente la demolizione (punto f, art. 13) può essere effettuata esclusivamente nel rispetto dei parametri e del lotto minimo di intervento previsto dalle singole norme di zona. Negli altri interventi sugli edifici preesistenti per quanto attiene alle distanze, vanno rispettati i minimi di cui all’art.26, per quanto attiene alle altezze ed all’indice di visuale libera, fermo restando che per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al punto 3 che non comportano ampliamente vanno rispettate le originarie linee di inviluppo del preesistente perimetro murario fuori terra e l’altezza del fabbricato, e fatta salva la realizzazione di eventuali interrati del fabbricato, valgono per gli ampliamenti i parametri delle singole norme di zona per la nuova edificazione, laddove previsti, ed in assenza, la sopraelevazione non potrà interessare piani superiori al terzo fuori terra. EDIFICI ESISTENTI. In tutti gli edifici esistenti, come sopra definiti, sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art. 13, con l’esclusione, per quanto concerne il punto e) (Ristrutturazione edilizia), di quanto ammesso ai punti 1), 2), 3), nonché quanto previsto all’art. 14. La nuova costruzione conseguente a demolizione (punto f) art. 13, può essere effettuata esclusivamente nel rispetto dei parametri e del lotto minimo di intervento previsto dalle singole norme di zona. EDIFICI ESISTENTI oggetto di condono edilizio ai sensi del Titolo IV° della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni. - 29 - In tutti gli edifici esistenti oggetto di condono edilizio ai sensi del Titolo IV° della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le norme di cui il comma precedente. Le parti abusive condonate di edifici preesistenti però vengono assimilate a tutti gli effetti alle possibilità di intervento agli edifici preesistenti di cui fanno parte, con la precisazione che su di esse non può essere computato il relativo eventuale premio di cubatura o di superficie. Per tali edifici non è ammessa la demolizione e ricostruzione perché in tal caso verrebbe meno l’oggetto del condono. Art. 34 – Edifici preesistenti in zone di rispetto ed in zone agricole Negli edifici preesistenti di cui all’art. 33, di qualsiasi natura, ricompresi nella zona di rispetto stradale, nella zona di rispetto ambientale, nella zona di rispetto cimiteriale, nella zona agricola con compatibilità insediativi e nella zona agricola di rispetto ambientale di cui al presente Titolo III, al fine di garantire i necessari adeguamenti e la piena utilizzazione del patrimonio edilizio oltre agli interventi di cui al precedente art. 33 è consentita “una tantum” per la ristrutturazione edilizia di utilizzare un premio di superficie. Tale premio è consentito nella misura massima del: - 30% per volumetrie fino a 200 mq. - 15% per volumetria compresa tra 200 e 700 mq. - 5% per volumetrie superiori a 700 mq. - per volumi intermedi si opera con interpolazione lineare. Tale possibilità è esclusa per gli edifici condonati. Per gli edifici ricadenti all’interno delle zone di rispetto stradale l’utilizzazione del premio di superficie può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti di distanza e di visuale libera, di cui all’art.26, in sopraelevazione o sul fronte dell’edificio opposto a quello stradale. In tutti gli altri casi previsti al presente art. vanno comunque rispettati i minimi di distanza fissati all’art. 26 e per le altezze quanto previsto all’art. 33. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al punto d) dell’art. 9 della legge 28/1/1997, n.10 gli interventi di ristrutturazione edilizia con conservazione dell’esistente su edifici unifamiliari, rientrano fra quelli previsti al suddetto punto d) qualora il premio non superi nel complesso la soglia del 20% rispetto alla superficie utile esistente. Per quanto attiene alle variazioni di destinazione d’uso degli edifici preesistenti di cui al presente articolo vale quanto segue: - 30 - a) Zona di rispetto ambientale e zona di rispetto cimiteriale: non è consentito il cambio di destinazione d’uso rispetto alle destinazioni d’uso degli edifici preesistenti; b) Zona di rispetto stradale: le destinazioni d’uso consentite sono quelle relative alla zona prevalente immediatamente adiacente alla zona di rispetto stradale; c) Zone agricole: le destinazioni d’uso ammissibili sono quelle previste dalle singole norme di zona con la prescrizione della sussistenza dell’unità minima aziendale prevista per la nuova destinazione d’uso dalla normativa vigente, prescindendo dagli indici di edificabilità. CAPO II – DIVISIONE IN ZONE Art. 35 – Divisione in zone dell’interno territorio comunale L’intero territorio comunale è suddiviso in zone, come risulta dagli elaborati grafici del P.R.G./V. secondo la seguente classificazione: 1) Zone pubbliche, di uso pubblico e di interesse generale (Capo III): - Zona destinata alla viabilità ed al rispetto stradale; Zona destinata alla ferrovia; Zona per verde pubblico G1; Zona a verde pubblico attrezzato G2; Zona per l’istruzione e per attrezzature di interesse comune F1; Zona per attrezzature tecnologiche F2. 2) Zone residenziali (Capo IV): - Centro Storico e nucleo antico della frazione Mastroiacovo; Zona residenziale di ristrutturazione per Edilizia Residenziale Pubblica; Zona residenziale di completamento 1; Zona Residenziale di completamento 2; Zona residenziale per case orto Zona residenziale estensiva di completamento; Zona residenziale soggetta ad iniziativa pubblica (PEEP); Zona residenziale di espansione; Zona residenziale di espansione a fini turistici. 3) Zone produttive (Capo V°): - 31 - - Zona per servizi ed attrezzature di uso turistico; - Zona agricola con compatibilità insediativi E1; - Zona agricola di rispetto ambientale. 4) Zone a vincolo speciale (Capo VI°): - Zona del cimitero e di rispetto cimiteriale; Zona di rispetto ambientale; Zona di Riserva Naturale; Zona di rispetto delle sorgenti. CAPO III – ZONE PUBBLICHE DI USO PUBBLICO di interesse generale Art. 36 – Zona destinata alla viabilità ed al rispetto stradale Ai fini delle presenti norme si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Nella zona destinata alla viabilità l’indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e degli spazi di sosta e di parcheggio, ha valore indicativo fino alla redazione dei progetti esecutivi delle relative opere. La zona di rispetto stradale è costituita dalle fasce destinate all’eventuale realizzazione di nuove strade, all’ampliamento di quelle esistenti ed alla protezione della sede stradale nei confronti dell’edificazione e viceversa. Essa si misura a partire da confine stradale, inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato o, in mancanza costituito dal ciglio esterne del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata, se la strada è in trincea, con l’esclusione delle pertinenze di esercizio e di servizio della strada così definite all’art. 24 del Codice della Strada, che risultino laterali al limite come sopra definito. La larghezza della zona di rispetto stradale, così come specificata nei commi successivi in relazione ai diversi tipi di strada dentro e fuori i centri abitati, prevale in ogni caso sulle eventuali indicazioni grafiche di P.R.G./V. La zona di rispetto stradale è considerata zona pubblica, e come tale è espropriabile. - 32 - La zona di rispetto stradale è inedificabile ad eccezione di quanto previsto all’art. 34 delle presenti norme relativamente alle costruzioni esistenti. Ferme restanti le destinazioni di zona, tali aree non possono essere utilizzate per il calcolo della cubatura a fini edificatori. Nella zona di rispetto stradale possono essere previsti nuovi parcheggi da determinarsi in sede di progettazione o di ristrutturazione della rete stradale. Nelle zone di rispetto stradale è possibile collocare distributori di carburante con le modalità tecniche previste all’allegato. Le strade, giusto quanto previsto dal D.L. 30.4.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni sono classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei tipi seguenti, così come evidenziato nell’apposita cartografia di P.R.G./V. nella quale viene, altresì, individuata il perimetro dei centri abitati, sensi dell’art.4 del citato D.L. A – Autostrade B – Strade extraurbane principali C – Strade extraurbane secondarie D – Strade urbane di scorrimento E – Strade urbane di quartiere F – Strade locali Le strade di cui sopra devono avere le seguenti caratteristiche minime: A – Autostrade: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezione a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circola zione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe cori accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia a banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinte dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, per eventuali categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. - 33 - C – Strada extraurbana secondaria:strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D – Strada urbana di scorrimento:strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra, e marciapiedi con eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree e fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissione ed uscite concentra te. E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma I non facente parte degli altri tipi di strade. E’ denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principali, strada urbana si scorrimento), avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. Zone di rispetto stradale ai sensi degli art.26, 27 e 28 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Nel testo in vigore, le zone di rispetto stradale hanno le seguenti larghezze: 1)Fuori dai centri abitati, così come perimetrali ai sensi dell’art.4 del Codice della strada: a) b) c) d) mt.60 per le strade di tipo A mt.40 per le strade di tipo B mt.30 per le strade di tipo C mt.20 per le strade di tipo E ad eccezione delle strade vicinali come definite dall’art.3 comma 1 n.52 del Codice della Strada e) mt.10 per le strade vicinali di tipo F. 2)Fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi: - 34 - a) mt.30 per le strade di tipo A b) mt.20 per le strade di tipo B c) mt.10 per le strade di tipo C. 3)Fuori dai centri abitati nelle curve: a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a mt.250 la larghezza della zona di rispetto stradale è pari a quanto previsto nei casi precedenti b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a mt.250 la larghezza della zona di rispetto stradale è la seguente b/1) lato esterno della curva, come nei punti precedenti 1 e 2 b/2) lato interno della curva; è delimitata dalla corda congiungente i punti di tangenza o dalla linea corrispondente al la zona di rispetto stradale, come computata ai precedenti punti 1 e 2 ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 4)Entro i centri abitati: a) b) c) d) e) mt.30 per le strade di tipo A mt.20 per le strade di tipo D per le strade di tipo E e F non è prevista zona di rispetto stradale. Mt.30 per le strade ti tipo B (SS. N°479) Mt.20 per le strade di tipo C (SP. “La Torre”, “del Sagittario” e del “Torrone”). 5)In corrispondenza di intersezioni stradali a raso sia fuori che dentro i centri abitati, alla zona di rispetto stradale computata, così come previsto ai punti precedenti, deve essere aggiunta l’area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le zone di rispetto stradale, la cui lunghezza misurata a parti re dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al dop pio della larghezza di ciascuna zona di rispetto stradale, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza ed all’interno degli svincoli, dentro e fuori i centri abitati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e la zona di rispetto stradale da associare alle rampe esterne deve essere quella relativa alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Le distanze dai confini stradali da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta e recinzioni di qualsiasi natura e consistenza sono pari a: 1)Fuori dai confini abitati: a) mt.5 per le strade di tipo A e B - 35 - b) mt.3 per le strade di tipo C e F c) per le strade di tipo F all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico genera le, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, non sono stabilite distanze minime; d) mt.1,50 nel caso di recinzioni non superiori ad mt.1,00 costituite da siepi morte in legno, rete metallica, fili spinati e similari, sostenuti da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre i cm.30 dal suolo; e) mt.3 per le recinzioni come al punto d) ma di altezza superiore ad i mt.1,00 e per quelle di altezza inferiore ad mt.1,00 si impiantate su cordoli emergenti dal suolo oltre i cm.30. 2)All’interno dei centri abitati: a) mt.3 per le strade di tipo A b) mt.2 per le strade di tipo D c) non sono stabilite distanze minime dal confine stradale per le altre strade. Nel rispetto di cui sopra vanno comunque garantite le seguenti distanze minime: a) strada B e C = mt.7,50 dall’asse stradale; b) altre strade = mt.6,50 dall’asse stradale; c) strade a fondo cieco: mt.5,00 dall’asse stradale. Per le regolamentazioni degli accessi e diramazioni si fa specifico riferimento a quanto previsto in materia del Codice della Strada e del relativo Regolamento. In particolare per quanto riguarda l’eventuale cancello o serranda a protezione della proprietà laterale alla strada pubblica, esso dovrà essere arretrato di ml 5,00 misurati dal limite della carreggiata allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso. E’ consentito derogare all’arretramento del cancello o della serranda di ingresso nel caso di obiettive impossibilità costruttive o di gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata quando si installino sistemi di apertura automatica del cancello o della serranda. E’ consentito altresì derogare sia dall’arretramento sia dalla installazione di sistemi di apertura automatica nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade private o da strade pubbliche senza uscita. Nel catodi accessi costituiti da rampe in pendenza deve essere assicurata la immissione in piano sulla strada pubblica per una profondità non inferiore a mt 5,00 misurati al limite della carreggiata. Sono fatti salvi gli accessi esistenti. - 36 - In caso di interventi di trasformazione degli stessi, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è necessario procedere al oro adeguamento alle presenti norme, con le deroghe di cui ai punti precedenti. Art. 37 – Disciplina dei parcheggi e dei distributori di carburante I parcheggi previsti dalle presenti norme si suddividono nelle seguenti categorie: P1 – parcheggi di urbanizzazione primaria; P2 – parcheggi di urbanizzazione secondaria; P3 – parcheggi di autorimesse di competenza degli edifici. I parcheggi P1 di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici necessari al soddisfacimento elementare dei problemi funzionali della mobilità e della sosta all’interno dell’organismo urbano. Essi ai sensi del precedente art.18, sono considerati opere di urbanizzazione primaria e come tali la loro esistenza è necessaria per poter ottenere il rilascio della concessione. Le aree per parcheggi di urbanizzazione primaria devono essere cedute dal richiedente all’atto del rilascio della concessione e tali aree devono essere sistemate a cura e spese del richiedente stesso. Per il materiale rilascio della concessione è necessario produrre copia dell’atto pubblico di cessione al Comune, corredata dal relativo frazionamento, il cui onere è a carico del richiedente. E’ altresì necessario per il materiale rilascio della concessione produrre copia della delibera di Giunta di approvazione del progetto esecutivo del parcheggio con allegato computo metrico estimativo del costo dell’opera e della polizza fidejussoria a garanzia di tale importo maggiorato del 10%. L’onere relativo alla realizzazione del citato parcheggio P1 come da progetto approvato dalla Giunta comunale può essere integralmente detratto dal complesso degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il rilascio della concessione edilizia. Le aree per parcheggi di urbanizzazione primaria non sono individuate graficamente nelle tavole P.R.G./V., la loro entità è prescritta dalle singole norme di zona. Tali parcheggi vanno di norma localizzati sul fronte strada al diretto servizio dell’edificio. - 37 - I parcheggi di urbanizzazione primaria non rappresentano una zona a cui applicare le norme di distanza D2 dai confini di zona. Nel rispetto delle altre norme di distanza l’edificio può essere localizzato in modo immediatamente adiacente le aree di parcheggio. I parcheggi P2 di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici necessari per rendere organico e completo l’intero sistema dei parcheggi e degli spazi di sosta, unitamente ai parcheggi di urbanizzazione primaria di cui ai commi precedenti. I parcheggi di urbanizzazione secondaria, limitatamente all’aggregato urbano esistente, sono individuati graficamente nelle tavole di P.R.G./V.. In tutte le aree di nuova edificazione, sottoposte ad intervento urbanistico preventivo essi sono previsti, come standard urbanistici in misura proporzionale al volume o alla superficie utile realizzabile, da localizzarsi, secondo le eventuali indicazioni grafiche previste dalle tavole di P.R.G./V. ed in tale misura vengono ceduti gratuitamente dai proprietari. Ai sensi del punto 2) dell’art.5 del D.M. 2.04.1968 nelle nuove costruzioni nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale a mq.100 di superficie utile di pavimenti di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq.40 di spazio destinato a parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria, oltre a quelli previsti al comma precedente, da cedere gratuitamente da parte dei proprietari all’atto del rilascio della concessione con le modalità previste per i parcheggi P1. Per i nuovi insediamenti commerciali si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 114/98 ed all’art. 7 lett. d) della L.R. 62/99. Nei cambi di destinazione d’uso e negli ampliamenti, quanto previsto al comma precedente trova applicazione solo nel caso in cui la complessiva superficie utile commerciale e direzionale dell’unità fondiaria nella quale è ricompresa la richiesta del nuovo insediamento supera i mq.400. L’onere relativo alla realizzazione dei citati parcheggi P2, come da progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale in analogia a quanto previsto per i parcheggi P1, può essere integralmente detratto dal complesso degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il rilascio della concessione edilizia. I parcheggi di urbanizzazione secondaria non rappresentano una zona a cui applicare le norme di distanza D2 dai confini di zona. - 38 - Nel rispetto delle altre norme di distanza l’edificio può essere localizzato in modo immediatamente adiacente le aree di parcheggio. I parcheggi e le autorimesse P3 di competenza dei singoli edifici sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato. Essi, sia che siano ricavati al coperto della sagome dell’edificio come autorimesse, sia che risultino come posti macchina scoperti adiacenti all’edificio, sono considerati a tutti gli effetti come parcheggi privati. Ai sensi dell’art.18 della legge 6/8/1967 n.765 come modificato dall’art.2 della legge 24.3.1989, n.122 nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a mq.1 per ogni mc.10 di costruzione, salvo diverse e maggiori prescrizioni individuate nella successiva tabella. Ai sensi delle presenti norme tale standard è richiesto anche per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ad eccezione di quelli previsti all’interno del Centro Storico, per le quali valgono le norme previste al Capo V° del presente Titolo. La seguente Tabella, relativa agli spazi per parcheggio privato da ricavare nelle costruzioni, o nell’area di pertinenza delle costru zioni, si applica per quanto non previsto dalle singole norme di zona. Tipo d’insediamento Superficie parcheggi privati Residenziale Un posto auto per ciascun apparta mento, anche se costituito da una sola camera e in ogni caso non me no di mq.10 ogni mq.60 di superfi cie utile (Su) Supermarket, centri di vendita o altro Mq.10 ogni mq.30 du superficie utile insediamento commerciale di (Su) dimensioni superiori a quelle di quartiere Insediamenti alberghieri Un posto auto ogni 2 camere e comunque non meno di mq.10 ogni mq.40 di superficie utile (Su) - 39 - Magazzini di deposito Mq.10 di parcheggio ogni mq.100 di superficie utile (Su) Cliniche private Mq.8 di parcheggio ogni posto letto Ristoranti e affini Mq.10 di parcheggio per ogni mq.20 di superficie utile (Su) Teatri, cinematografi e luoghi di Mq.10 di parcheggio ogni mq.20 di divertimento superficie utile (Su) Impianti industriali o artigianali Mq.10 per mq.200 di area del lotto, computata al netto della superficie stradale. Nel caso di impianti scoperti o comunque non chiusi (cinema all’aper to, piste da ballo, campi da gioco, etc.) al fine della applicazione del presente articolo deve essere conteggiata come superficie utile l’area riservata al pubblico sia a sedere che in piedi. La localizzazione dei distributori di carburante, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, può avvenire in corrispondenza delle strade in tutte le zone, con esclusione di quelle residenziali e pubbliche, di uso pubblico e di interesse generale, secondo quanto eventualmente previsto in apposito atto amministrativo (piano carbu ranti). La disciplina dei distributori di carburante è regolata dalle presenti norme secondo quanto previsto nell’allegato 12, anche ai sensi delle competenze previste all’art.54 punto f) del D.P.R. 24/7/1977 n.616. Art. 38 – Zona destinata alla ferrovia La zona ferroviaria è destinata ad accogliere gli impianti e le infrastrutture necessarie e complementari al servizio ferroviario. Ogni altro tipo di insediamento vi è escluso. Le costruzioni di progetto dovranno essere previste secondo gli usi e le norme delle FF.SS. e sulla base delle vigenti disposizioni per quanto attiene alla fascia di rispetto ferroviario. - 40 - Art. 39 – Aree a verde pubblico G1 Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione ed alla creazione dei parchi urbani e del verde di quartiere. Le zone a verde pubblico sono in edificabili. Nelle zone a verde pubblico devono essere preservate e curate le albe rature esistenti e garantire le opere di rimboschimento e sistemazione del verde. Sono ammessi percorsi pedonali da realizzarsi con materiali di tradi zione locale e la realizzazione di aiuole o spazi attrezzati alla sosta, al riposo ed al gioco dei bambini. Art. 40 – Zone a verde pubblico attrezzato G2 Nella zona a verde pubblico attrezzato sono ammesse soltanto attrezzature di gioco per ragazzi ed impianti sportivi, ricreativi e culturali, a completamento del parco urbano o di quartiere. In tali zone il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti parametri: Uf (Indice di utilizzazione fondiaria) = 0,35 mq/mq per gli impianti coperti ed i fabbricati di servizio Parcheggi = 10 mq/100 mq. di Sf Opere di urbanizzazione primaria H (Altezza massima) = mt.8; ovvero secondo i limiti imposti da specifiche norme di omologazione V (Indice di Visuale libera) = 1 Distacco degli edifici dai confini di proprietà D1 = mt. 5,00 Distacchi tra fabbricati D3 = mt. 10,00 Rc (rapporto max di copertura) = 25% In tali zone il Sindaco può autorizzare, in base a motivate esigenze, la costruzione di opere puntuali di interesse locale al servizio delle reti tecnologiche (serbatoi, centraline, sottostazioni, ecc.). Tali opere dovranno realizzarsi secondo le disposizioni di cui al successivo art. 42. Art. 41 – Zona per l’istruzione e per attrezzature di interesse comune F1 Le aree per l’istruzione e per le attrezzature di interesse comune sono destinate: alle attrezzature scolastiche, alle attrezzature complementari relative ai vari cicli dell’istruzione dell’obbligo, di quella superiore e di quella prescolare, alle attrezzature sociali, culturali, religiose, ricettive di iniziativa pubblica, - 41 - amministrativa e uffici pubblici, con esclusione delle attività produttive moleste e commerciali. L’esercizio delle predette attività è consentito in edifici esistenti, opportunamente ripristinati anche previa operazione di recupero urbanistico-edilizio, ai sensi della Legge 5.8.1978, N.457 e della L.R. 18/83 art.18 e seguenti nel testo vigente, fatte salve specifiche norme e regolamenti inerenti l’attività. Per quel che riguarda l’edilizia scolastica il P.R.G./V. si attua per intervento diretto con l’osservanza dei seguenti indici e parametri nonché delle seguenti norme regionali e nazionali riguardanti l’edilizia scolastica: - Legge 28.07.1967, n. 641 e Legge 05.08.1975, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. relativi; - IF (indice di fabbricabilità fondiaria) 3,00mc./mq - Rc (Rapporto max di copertura) 50% - D1 (distanza minima dai confini di proprietà) ml.5,00 - H (altezza massima) ml.10,50 - Parcheggi: vedi art.37 del presente testo - Indice di visuale libera V 0,50 - Distacchi degli edifici dalle strade: vedi art.36 - Distacchi tra fabbricati D3 ml.10,00 Per le attrezzature di uso collettivo di nuova realizzazione, il P.R.G./V. si attua per intervento diretto, subordinatamente al rispetto dei seguenti indici e parametri: - If (indice di fabbricabilità fondiaria) Distacchi fra fabbricati D3 Rc (rapporto max di copertura) D1 (distanza minima dai confini di proprietà) Distanza minima dalle strade: vedi art.36 Parcheggi pubblici: vedi art.37 del presente testo Indice di visuale libera V 3,00 mc./mq ml. 10,00 50% ml. 5,00 0,50 In ogni caso di recupero di edifici esistenti deve essere integralmente assicurata la dotazione di parcheggi pubblici reperendo gli stessi anche in aree limitrofe. Le destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del P.R.G./V. sono confermate purché non in contrasto con specifici regolamenti o per carenze igienico-sanitaria non sanabili. - 42 - E facoltà dell’Amministrazione Comunale, con Delibera di Consiglio Comunale, prevedere una rotazione dei diversi servizi sociali indicati nel I° comma del presente articolo al fine di dare organica attuazione alle scelte programmatiche relative alla realizzazione di tali servizi. Art. 41 bis – Area per il nuovo centro parrocchiale di S. Giovanni da Capestrano Il comparto in oggetto è stato individuato in seguito all’accoglimento di una specifica osservazione. In esso il piano si attua per intervento edilizio diretto esteso all’intero comparto con le modalità di cui in appresso. Il 50% dell’area complessiva del comparto è riservato alla creazione del nuovo centro parrocchiale di S. Giovanni da Capestrano, mentre il rimanente 50% dell’area è destinato a “zona residenziale di completamento di tipo 2”. La superficie destinata al nuovo centro parrocchiale potrà anche essere maggiore del 50% dell’area complessiva, fermo restando che la capacità edificatoria della porzione residua destinata a “zona residenziale di completamento di tipo 2” sarà comunque rapportata al 50% della superficie complessiva dell’area. La concessione edilizia individua la quota del comparto riservata al nuovo centro parrocchiale e quella riservata a “zona residenziale di completamento di tipo 2” e definisce la sistemazione di tutte le aree da dotare di urbanizzazione primaria ad esclusivo carico dei concessionari prima della comunicazione di ultimazione dei lavori. Circa le specifiche modalità di intervento si applicano le norme ordinarie previste dalla variante al P.R.G./V.: - per la porzione relativa al nuovo centro parrocchiale quelle previste all’art. 41 delle presenti norme per le attrezzature di uso collettivo, con la sola esclusione del limite di mt. 10.50 dell’altezza massima H. dei fabbricati. - per la porzione relativa alla “zona residenziale di completamento di tipo 2” quelle previste all’art. 59 delle presenti norme. Gli oneri relativi a tutti gli adempimenti conseguenti quali frazionamenti, cambi di proprietà, oneri fiscali, etc. sono posti integralmente a carico delle proprietà proponenti. L’intervento può essere attuato da parte di tutti i soggetti abilitati alla realizzazione dello stesso. - 43 - Art. 42 – aree per attrezzature tecnologiche F2 Le aree per le attrezzature tecnologiche sono destinate ad insediamen ti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche, quali: - impianti di captazione serbatoi idrici impianti di depurazione oleodotti, metanodotti centraline discariche nonché alla realizzazione puntuale di servizi ed opere di interesse generale sia a scala territoriale che comunale, quali centrali e sottostazioni elettriche, telefoniche, mattatoi, attività trasportali, annonarie, depositi merci e depositi carburanti,servizi di supporto all’agricoltura, etc. Per gli interventi sopra citati non espressamente localizzati negli elaborati di P.R.G./V. si interverrà con procedure di legge nazionale e regionale, qualora si tratti di interventi pubblici che presup pongono la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. In tali sottozone il P.R.G./V. si attua per intervento diretto, subordinatamente al rispetto dei seguenti parametri per le opere fuori terra: Rc (rapporto di copertura) D1 (distanza minima dai confini) H (altezza massima) Distanza dalle strade: vedi art. 36 Parcheggi: vedi art. 37 del presente testo Distacchi fra fabbricati D3 Indice di visuale libera V 30% ml 5,00 ml 6,00 ml 10,00 1 CAPO IV – ZONE RESIDENZIALI Art. 43 – Attività ammesse nelle aree edificate e da edificare Le zone residenziali sono destinate, prevalentemente, alle residenze ed ai servizi connessi. Sono assimilati ad ogni effetto alla residenza gli studi professionali organicamente residenziali. - 44 - Da tali zone sono esclusi: depositi o magazzini di merce all’ingrosso, ipermercati, industrie, laboratori artigianali con macchinario che produca rumore e/o esalazioni moleste, macelli, stalle, etc. ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zone. Sono ammesse nelle zone residenziali tutte quelle funzioni di servizio di uso pubblico (commercio, artigianato di servizio, pensioni, ristoranti, etc.) la cui localizzazione, fatte salve le dotazioni di spazi di sosta e parcheggio di cui all’art.37 e di specifici regolamenti, non contrasti per motivi igienico-sanitari, per rumorosità etc., con il carattere residenziale della zona stessa. Tali locali non dovranno mai superare i mq.150 di superficie utile e comunque non eccedere il 30% della superficie utile residenziale dell’intervento per il quale si richiede la concessione edilizia. E’ ammessa nelle zone residenziali la realizzazione di piscine ad uso familiare connesse con la residenza. Nelle zone residenziali è consentito l’accorpamento di più lotti edifi cabili, anche se non confinanti ed anche se a destinazione residen ziale diversa, per il raggiungimento del lotto minimo, con utilizza zione unitaria della cubatura risultante in un unico lotto nel rispetto dei parametri morfologici (altezze, distanze, etc.) del lotto stesso. Nelle zone residenziali per tutti i fabbricati esistenti, intesi come unità fondiarie di cui all’art. 25, punto 10 delle presenti norme, per i quali siano trascorsi più di 25 anni dal rilascio del certificato di abitabilità, per rispondere a sopravvenute nuove esigenze legate alla composizione del nucleo familiare del titolare del certificato di abitabilità, pertanto con assoluta esclusione del caso in cui si siano successivamente verificati passaggi di proprietà, qualora l’originario lotto di pertinenza non sia in grado di esprimere ulteriore cubatura residua, nel caso di ristrutturazione edilizia è consentito un aumento di cubatura una tantum per l’adeguamento igienico-funzionale e distributivo nella misura del: a) 50% del volume esistente per edifici con volumetria fino a mc.200, con un minimo di mq. 20 di superficie utilizzabile; b) 30% del volume esistente per edifici con volumetria compresa tra mc.200 e mc. 600; c) 10% del volume esistente per edifici con volumetria compresa tra mc.600 e mc. 1.000. Per tutti i nuovo fabbricati realizzati nelle zone residenziali (completamento tipo 1, 2 e 3, case orto, estensiva di completamento, PEEF, espansione a fini turistici) - 45 - al fine di supplire alla scarsa disponibilità di aree pubbliche di parcheggio è prescritta la cessione al Comune di aree parcheggio “P1” nella misura di mq.5/mq.30 Su, localizzati sul fronte strada esternamente alla recinzione. Tale cessione dovrà avvenire per atto pubblico contestualmente al rilascio del certificato di abitabilità, e le spese del relativo frazionamento faranno carico al soggetto proponente. - 46 - NORME PER IL CENTRO STORICO E PER IL NUCLEO ANTICO DELLA FRAZIONE MASTROIACOVO. Art. 44 – Definizione dl Centro Storico (zona A ai sensi dell’art.2 del D.M. 2.04.1968) La zona storica del Capoluogo è individuata negli Elaborati Grafici del P.R.G./V., ed in particolare nella Tavola n.9 con perimetro conti nuo comprendente l’intero Centro Storico. Tale perimetro contiene sia il tessuto storico vero e proprio, sia altre componenti edilizie di non rilevante interesse storico ma che, pur trasformate da successivi processi di sostituzione, con il tessuto storico interagiscono strettamente sotto il profilo morfologico, ambientale e funzionale. Le zone e gli edifici compresi all’interno del perimetro del Centro Storico sono regolati dalle prescrizioni di cui ai presenti articoli. Art. 45 – Modalità di attuazione del P.R.G./V. del Centro Storico Nel Centro Storico il P.R.G./V. si attua attraverso piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, applicati ai comparti A, B e C, unità minime di intervento, individuati come ambiti di ristruttu razione urbanistica nella Tavola n.9, ai sensi degli art.27, 28 e 29 della L.R. 19/’83 nel testo in vigore. Per quanto attiene al comparto indicato come A nella tavola n.9 si intende qui pienamente riconfermato quanto previsto nel vigente Piano di Recupero, approvato con Delibera Consiliare n.6 del 29/01/1988. Per quanto attiene ai comparti indicati come B e C nella tavola n.9 nel periodo compreso fra l’adozione del P.R.G./V. e l’approvazione dei Piani di Recupero, il P.R.G./V. si attua, all’interno dei suddetti comparti, attraverso intervento edilizio diretto. Limitatamente agli interventi di : a) ORDINARIA MANUTENZIONE; b) STRAORDINARIA MANUTENZIONE; c) RESTAURO CONSERVATIVO. L’adozione del P.R.G./V. equivale a costituzione di comparto ai sensi dell’art.26 della L.R. 18/’83 nel testo in vigore per le suddette unità minime di intervento così come individuate nella tavola n.9 del P.R.G./V. - 47 - Il P.R.G./V. intende assicurare: 1)la difesa, la conservazione ed il restauro del patrimonio edilizio del centro storico di Introdacqua da intendersi quale valore sociale fondamentale in quanto origine e causa del processo di identificazione e di radicamento degli abitanti; 2)il miglioramento degli standards urbanistici primari relativi, in modo particolare, agli elementi di arredo urbano finalizzati ad una migliore coesione tra spazi pubblici ed edifici esistenti; 3)il miglioramento degli standards urbanistici secondari da perseguire anche attraverso la ridefinizione di tracciati prioritari; 4)il miglioramento delle qualità abitative del tessuto residenziale invertendo il continuo processo di decadimento. Art. 46 – Definizione del nucleo antico della Frazione Mastroiacovo (Zona A ai sensi dell’art.2 del D.M. 2.04.1968) Il nucleo antico della Frazione Mastroiacovo è individuato negli elaborati grafici del P.R.G./V., in particolare nella tavola 8/c, come comparto di ristrutturazione urbanistica. Il perimetro di tale nucleo, così come individuato negli elaborati grafici, definisce anche la zona A ai sensi dell’art.2 del D.M. 2.4.1968. Le zone e gli edifici compresi all’interno del perimetro del nucleo antico sono regolati dalle prescrizioni di cui al seguente articolo. Art. 47 – Modalità di attuazione del P.R.G./V. nel Nucleo Antico della Frazione Mastroiacovo Nel nucleo Antico della Frazione Mastroiacovo il P.R.G./V. si attua attraverso piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, applicato all’intero comparto, unità minima di intervento, individuato come ambito di ristrutturazione urbanistica nella tavola n.8/c ai sensi degli art.27, 28 e 29 della L.R. 18/83. Nel periodo compreso fra l’adozione del P.R.G./V. e l’approvazione del piano di recupero, il P.R.G./V. si attua all’interno del suddetto comparto, attraverso intervento edilizio diretto, limitatamente agli interventi di: a) ordinaria manutenzione; b) straordinaria manutenzione; c) restauro conservativo. - 48 - L’adozione del P.R.G./V. equivale a costituzione di comparto ai sensi dell’art.26 della L.R. 18/83 per la suddetta unità minima di intervento così come individuata nella tavola 8/c del P.R.G./V.. Il P.R.G./V. intende assicurare: 1)la difesa, la conservazione ed il restauro del patrimonio edilizio del Nucleo Antico della Frazione Mastroiacovo, da intendersi quale valore sociale fondamentale in quanto origine e causa del processo di identificazione e di radicamento degli abitanti; 2)il miglioramento degli standards urbanistici primari relativi, in modo particolare, agli elementi di arredo urbano finalizzati ad una migliore coesione tra spazi pubblici ed edifici esistenti; 3)il miglioramento degli standards urbanistici secondari da perseguire anche attraverso la ridefinizione di tracciati prioritari; 4)il miglioramento delle qualità abitative del tessuto residenziale invertendo il continuo processo di decadimento. NORME PARTICOLARI PER IL CENTRO STORICO ED IL NUCLEO ANTICO DELLA FRAZIONE MASTROIACOVO Art. 48 – Destinazioni d’uso I piani terra degli edifici esistenti possono essere destinati,oltre che alla residenza, alle funzioni accessorie dell’uso residenziale (fondaci, garages, magazzini, scale, ripostigli, etc.). Nei piani terra degli edifici esistenti possono, altresì, essere previsti locali destinati alle attività artigianali, commerciali e direzionali, purché non moleste o anti-igieniche. Salve le limitazioni di cui agli articoli che precedono e che seguono, in tutti gli edifici del Centro Storico sono consentiti interventi tendenti alla modifica della destinazione d’uso per destinarli a scopi ricettivi, in senso lato (pensioni, case albergo, case per anziani, case per lo studente, etc.). In tal caso dovranno essere predisposti servizi collettivi, quali cucine, soggiorni, sale da pranzo, servizi igienici comuni, etc., di superficie utile non inferiore a - 49 - quella coperta dal piano terra dell’edificio e comunque ad 1/3 della superficie totale disponibile. Si dovrà inoltre mettere a disposizione almeno un posto macchina per ogni unità abitativa prevista, da reperirsi nello stesso centro e nel nucleo antico della Frazione Mastroiacovo, ovvero nelle immediate vicinanze di essi. Sono comunque escluse dall’intero Centro Storico e del nucleo antico della Frazione Mastroiacovo le attività industriali di qualsiasi tipo, le stalle ed i ricoveri di animali, i mattatoi, le sale da ballo ed in generale tutte le attività nocive e moleste ed in contrasto con il carattere della zona. Art. 49 – Aperture su fronti esterni Negli interventi edilizi diretti sugli edifici esistenti, salva diversa prescrizione dei singoli Piani di Recupero, non possono essere eseguite nuove aperture sui fronti esterni o ampliamenti di quelli esistenti, ameno che assolutamente necessarie ai fini dell’adeguamento igienico e funzionale dell’alloggio e comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e stilistiche dei prospetti, a giudizio insindacabile della Commissione Edilizia. Eventuali aperture in contrasto con le caratteristiche architettoniche e storiche degli immobili devono essere eliminate ovvero ricondotte a dimensioni congrue con quelle originarie. Art. 50 – Coperture Il sistema di copertura ammesso negli interventi consentiti è quello a falde con un’unica pendenza costante a partire dalla linea d’imposta del colmo. E’ tollerata la copertura a padiglione purché realizzata su edifici isolati, ovvero su edifici di testata e nelle soluzioni angolari. La pendenza delle falde di copertura non può essere inferiore al 30%, né superiore al 50% ed in qualsiasi caso senza cambiamenti di pendenza tra imposta e colmo. Non sono ammesse coperture piane o a terrazzo. E’ consentita l’apertura di abbaini, di tipo tradizionale in contropendenza, per ogni locale ricavato nel sottotetto e comunque commisurati ad un massimo di uno per ogni mq. 40 di copertura. I manti di copertura potranno essere realizzati con elementi in cotto naturale (coppi) con assoluta esclusione di manti in lamiera, bituminosi, eternit colorati, etc. - 50 - Art. 51 – Muri e recinzioni I muri e le recinzioni prospettanti su spazi pubblici dovranno essere realizzati preferibilmente in muratura a vista di pietrame locale e non dovranno eccedere un’altezza di ml. 2,50. Altrettanto dicasi per i muri di sostegno sia pubblici che privati, gli stessi se realizzati in cls armato dovranno essere rivestiti con paravento a vista come sopra. Potranno essere realizzate recinzioni o parti di esse in ferro, purché di disegno lineare, con esclusione di reti metalliche o similari e dovranno essere verniciate con colori scuri preferibilmente delle gamme cromatiche del marrone, grigio verde o nero. Art. 52 – Materiali Per gli interventi sugli edifici esistenti è prescritto l’uso dei materiali tradizionali, in particolare: - stipiti di porte e finestre in massello di calcare; - portoncini di ingresso in legno (con esclusione di infissi metallici e serrande); - intonaci esterni rustici passati al fratazzo stretto, tinteggia ti con coloranti naturali di tonalità limitata a quelle delle “ocre” opache e delle “terre” con assoluta esclusione di materiali quarzoplastici e simili o di applicazioni lucide o traslucide; - infissi in legno, di essenze dure, al naturale, mordenzati; le relative chiusure potranno essere esterne realizzate con gli stessi materiali di cui sopra. Sono comunque tassativamente esclusi gli avvolgibili e le veneziane; - targhe, lastre per la toponomastica e numeri civici saranno realizzate esclusivamente in pietra; - sporti e balconi su mensole in pietra (anche con funzione statica assolta da altre strutture); - gli archi e le volte in muratura esistenti nei fabbricati da ristrutturare devono essere conservati laddove possibile, nel rispetto delle norme sismiche e, ove necessario, saranno muniti di chiavi e tiranti. - 51 - Art. 53 – Scale esterne Non sono consentite scale esterne a sbalzo, ovvero ricadenti su spazi pubblici a filo dei fabbricati esistenti. Non è altresì consentita la chiusura perimetrale e la copertura delle scale esterne esistenti. Il riadattamento delle scale esterne esistenti (gradini, sottogradini, copertine) deve avvenire esclusivamente con l’uso di pietra locale in massello, con esclusione di qualsiasi altro materiale. Art. 54 – Sporti, balconi ed aggetti Gli sporti di gronda dovranno essere realizzati o ristrutturati nell’assoluto rispetto della tradizione locale. Salvo diversa prescrizione dei singoli Piani di Recupero non è ammessa l’edificazione di balconi, ovvero di aggetti chiusi o aperti, negli edifici esistenti, a meno che assolutamente necessaria ai fini dell’adeguamento igienico e funzionale dell’alloggio e comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e stili stiche dei prospetti, a giudizio insindacabile della Commissione Edilizia. I parapetti dei balconi esistenti dovranno essere soltanto del tipo a ringhiera in ferro, di disegno lineare, con colori come per le recinzioni, con l’esclusione di parti piene in muratura, legno, vetro, etc. Per le pensiline e le tettoie di nuova realizzazione ci si dovrà attenere all’abaco predisposto dalla Amministrazione Comunale, salvo il parere della commissione Edilizia. Art. 55 – Pavimentazioni La pavimentazione di strade, piazzali, vicoli e gradinate, di uso pubblico, dovranno essere realizzate con materiali locali tradizionali (pietra, porfido) con l’esclusione di manti bituminosi, getti di cls, masselli di cemento vibrato, etc.. Art. 56 – Illuminazione pubblica L’illuminazione pubblica dovrà prevedere di norma corpi illuminati in ghisa con sostegno a braccio e/o sospesi, preferibilmente del tipo “Firenze”. Per le insegne luminose e gli altri elementi di arredo urbano in genere ci si dovrà attenere all’abaco predisposto dalla Amministra zione Comunale, salvo il parere della Commissione Edilizia. - 52 - AREE EDIFICATE E DI NUOVA EDIFICAZIONE Art. 57 – Zone residenziali di ristrutturazione (zona B ai sensi del D.M. 1444/1968) Tali zone ricomprendono tutto il tessuto urbano consolidato di Introdacqua esterno al centro storico ed al nucleo antico della Frazione Mastroiacovo; per esse la destinazione d’uso è quella prevista nell’art.43 delle presenti norme. Il Piano si attua per intervento edilizio diretto sugli edifici esistenti da eseguirsi con le modalità di cui al precedente art.13. Nel caso di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti alla data di prima adozione del presente P.R.G./V., è consentito un aumento di cubatura una tantum per l’adeguamento igienico-funzionale e distributivo nella misura del: a) b) c) 50% del volume esistente per edifici con volumetria fino a mc.200 con un minimo di mq.20 di superficie utile realizzabile; 30% del volume esistente per edifici con volumetria compresa tra mc.200 e mc.600; 10% del volume esistente per edifici con volumetria compresa tra mc.600 e mc.1.000. In tal caso l’edificazione deve essere contenuta entro i limiti planoaltimetrici degli edifici limitrofi nel rispetto delle dimensioni planimetriche minori e nel rispetto dell’altezza dell’edificio adiacente più alto. In tal caso è anche ammissibile la costruzione sul confine di proprietà secondo le seguenti modalità e nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate: - in aderenza ad edificio esistente, ma senza appoggio al muro della proprietà confinante (art.877 C.C.) nel rispetto della soluzione preesistente; - con comunione del muro a confine, previa richiesta al confinante, pagamento dell’opera o del terreno utilizzato, esecuzione delle opere necessarie ad evitare ogni danno al vicino (art.874 C.C.); - con semplice innesto al muro confinante, previo pagamento dell’indennità di cui all’art.876 del C.C.; - quando vi è accordo tra i proprietari confinanti, a mezzo di atto trascrivibile. Gli eventuali lotti liberi ricompresi in tale zona sono inedificabili. - 53 - Art. 57 bis – Zona residenziale di ristrutturazione per Edilizia Residenziale Pubblica Tali zone ricomprendono le aree delle frazioni Torrone e Cantone nelle quali sono state recentemente realizzati programmi di Edilizia Resi denzale Pubblica. In tali aree il piano si attua per intervento edilizio diretto con le modalità dell’art. precedente (art.57), con l’esclusione dell’aumento di cubatura una tantum consentito in caso di ristrutturazione edilizia e con il vincolo di conservazione di tutte le caratteristiche proprie relative all’intervento di Edilizia Residenziale Pubblica. Art. 58 – zona residenziale di completamento di tipo 1 Tali zone comprendono tutto il tessuto urbano di recente espansione del capoluogo. La destinazione d’uso di tale zona è quella prevista dall’art.43 delle presenti norme. In tale zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto su una superficie minima di intervento Sm = mq.300 applicando i seguenti parametri. a) b) c) d) If (indice di fabbricabilità fondiaria) = mc.2/mq; Parcheggi inerenti alle costruzioni P3 = mq.1/mc.10; Aree private a verde di uso condominiale = mq.5/mc.100; Opere di urbanizzazione primaria; oneri di urbanizzazione secondaria come da apposita delibera del C.C.; e) Altezza massima = mt.10,50; f) Nella zona contornata con tratteggio della Tavola 8° al fine di salvaguardare la veduta prospettica dell’ingresso del paese, l’altezza delle costruzioni non potrà essere superiore a quella degli edifici circostanti e gli eventuali nuovi fabbricati dovranno rispettare l’allineamento del fabbricato limitrofo più distante dalla strada; g) V (indice di visuale libera) = 0,4; h) Distanza minima dai confini di proprietà = mt.5,00; i) Distacco minimo fra i fabbricati D3 mt.10,00. In aderenza col consenso del confinante ovvero in aderenza preesistente. l) Rapporto massimo di copertura = 40%. - 54 - Art. 59 – zona residenziale di completamento di tipo 2 Tali zone comprendono tutto il tessuto urbano di recente espansione delle frazioni e delle Case Sparse. La destinazione d’uso di tale sona è quella prevista dall’art.43 delle presenti norme. In tale zona il Piano si attua per intervento diretto su una superficie minima di intervento Sm = mq.300 applicando i seguenti parametri: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) If (indice di fabbricabilità fondiaria) = mc 1,6 /mq; Parcheggi inerenti alle costruzioni P3 = mq 1/mc 10; Aree private a verde di uso condominiale = mq 5/mc 100; Opere di urbanizzazione primaria; oneri di urbanizzazione secondaria nella misura prevista dall’apposita delibera del C.C.; Altezza massima = mt. 7,50; V (indice di visuale libera) = 0,4; Distanza minima dai confini di proprietà = mt. 5,00; Distacco minimo fra i fabbricati D3 mt.10,00. In aderenza col consenso del confinante ovvero in aderenza preesistente. Rapporto massimo di copertura = 40%. Art. 60 – Zona residenziale per case-orto (zona B ai sensi del D.M. 1444/1968) In tale zona il P.R.G./V. si attua attraverso intervento edilizio diretto con le destinazioni d’uso previste dall’art.43, applicando le seguenti prescrizioni: - superficie minima di intervento (Sm) = mq.2.000; - indice di fabbricabilità fondiaria (If) = mc.0,35/mq.; - altezza massima (H) = mt.7,50; - distanza minima dai confini di proprietà D1 = mt.5,00; - rapporto di copertura Rc = 20%; - distacco minimo tra fabbricati D3 = mt.10,00; - parcheggi inerenti alle costruzioni P3 = mq.1/mc.10. Le fasce di rispetto stradale, ferme restanti le destinazioni di zona, non possono essere utilizzate per il calcolo della cubatura a fini edificatori. Art. 60 bis – Aree da edificare per case orto – lotto minimo 2.000 mq STRALCIATO - 55 - Art. 61 – zona residenziale di espansione di tipo 1 (zona B ai sensi del D.M. 1444/1968) In tale zona il P.R.G./V. si attua attraverso intervento edilizio diretto con le destinazioni d’uso previste all’art.43 applicando le seguenti prescrizioni: - superficie minima di intervento (Sm) = mq.2.000; indice di fabbricabilità fondiaria (If) = mc.0,35/mq.; altezza massima (H) = mt.7,50; distanza minima dai confini di proprietà D1 = mt.5,00; rapporto di copertura Rc = 20%; distacco minimo tra fabbricati D3 = mt.10,00; parcheggi inerenti alle costruzioni P3 = mq.1/mc.10. In tali aree la capacità edificatoria è quella limitata alle proprietà catastali così come esistenti alla data della prima adozione della presente Variante Generale fissando, altresì, la cubatura massima realizzabile con quella relativa al lotto minimo (mq.2.000), per la rimanente superficie graficizzata negli elaborati di P.R.G./V. con destinazione Zona Estensiva di Completamento, va ristabilita l’originaria destinazione agricola. All’atto della presentazione del progetto va, pertanto, individuata la porzione dell’area stessa, pari al lotto minimo di mq.2.000 asservita al fabbricato da realizzare, mentre per la rimanente superficie si ristabilisce l’originaria destinazione agricola. Fa eccezione a tale procedura il caso di divisioni ereditarie frutto di disposizioni testamentarie documentate (testamento, denuncia di successione,etc.) concernenti il frazionamento e l’attribuzione in proprietà delle particelle frazionate a tale scopo, che acquistano ognuna specifica capacità edificatoria nei limiti di una zona. Sono ammesse esclusivamente tipologie unifamiliari e bifamiliari e comunque non in contrasto con l’ambiente rurale, nella misura di un solo edificio per ciascun lotto oggetto di specifica concessione edilizia con assoluta esclusione di qualsiasi forma di lottizzazione interna all’area (presenza di strade interne di uso comune, etc.). L’attuazione di tale zona è subordinata all’approvazione del p.t.c.p. ovvero alla dimostrazione dell’avvenuta saturazione della zona di completamento di tipo 1 e 2. Art. 62 – Zona residenziale soggetta ad iniziativa pubblica (PEEP) (Zona C ai sensi del D.M. 1444/1968) - 56 - Tale zona è destinata alla realizzazione di alloggi economici e popolari secondo le disposizioni di legge e dovrà essere acquistata al patrimonio comunale mediante espropriazione. In tale zona il Piano si attua per intervento urbanistico preventivo nella forma del P.E.E.P. ai sensi dell’art.24 della L.R. 18/83 esteso all’intero comparto come definito nel P.R.G./V. alla tavola 8/A. In tale zona si intende qui integralmente riconfermato quanto previsto nel vigente Piano per l’Edilizia Economica e Popolare approvato con Deliberazione Consiliare n.82 del 7/12/1982. Art. 63 – Zona residenziale di espansione di tipo 2 (zona C ai sensi del D.M. 1444/1968) La destinazione d’uso di tali zone è quella prevista all’art. 43 delle presenti norme. In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo nella forme del Piano di Lottizzazione di cui all’art.23 della L.R. 18/83 nel testo in vigore esteso ad un intero comparto come definito nel P.R.G./V. con i seguenti indici e parametri: a) It (indice di fabbricabilità territoriale) = mc 0.35/mq.; b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = mq 1/mc 10; c) S1 = aree ed opere di urbanizzazione primaria come da Piano Regolatore a meno dei dettagli esecutivi, a carico completo dei lottizzanti; d) S2 = aree di urbanizzazione secondaria; mq 20/mc 100 pari a mq 20/abitante di cui mq.5/mc.100 a parcheggio pubblico e mq.15/mc.100 a destinazione pubblica secondo quanto indicato nelle Tavole di P.R.G./V.; e) Oneri di urbanizzazione secondaria, nella misura prevista nell’apposita delibera del C.C.; f) Altezza massima (H) = mt.7,50; g) V (indice di visuale libera) = 0,40; h) Distanza dai confini di proprietà D1 = mt 5,00; l) Distanza dai fabbricati D3 = mt10,00. In tale zona si intende qui integralmente riconfermato quanto previsto nel Vigente Piano di Lottizzazione del comparto n.6 (villaggio Gemma) approvato con Delibera Consiliare n.15 del 18/4/1980. Art. 64 – Zona residenziale di espansione a fini turistici (zona C ai sensi del D.M. 1444/1968 – zone localizzate a ridosso del Centro Storico di Introdacqua) - 57 - Tali zone sono destinate alla realizzazione estensiva di residenze turistiche del tipo monofamiliare a schiera, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nell’allegato 1.3. Le specificazioni attuative di detto allegato afferenti le sagome degli edifici sono da ritenersi indicative nella misura in cui dipendono dall’applicazione dei parametri e degli indici che seguono. In tali zone il Piano si attua attraverso intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata (piano di lottizzazione) esteso ad una superficie minima di mq.10.000 sulla base di un preliminare piano quadro di assetto redatto dell’Amministrazione Comunale relativo ad un intero comparto come individuato nelle tavole del P.R.G./V., applicando i seguenti indici e parametri: - indice di utilizzazione territoriale (UT) = mq.0,20/mq.; - area per opere di urbanizzazione primaria S1 e secondaria S2 = 50% della superficie territoriale (St) da cedere gratuitamente al Comune; - indice di utilizzazione fondiaria (Uf) = mq.0,40/mq.; - altezza massima degli edifici (H) = mt.6,00; - rapporto di copertura Rc = 40%; - distanza dai confini del comparto mt.25,00; - distanza tra edifici D3 = mt.10,00; - parcheggi pertinenziali P3 = mq.1/mc.10; - parcheggi pubblici P1 = mq.5/mq.30 SU da cedere gratuitamente al Comune in aggiunta alle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria; - opere di urbanizzazione primaria da realizzare a cura dei lottizzanti. In fase di elaborazione del Piano quadro citato, bisogna tener conto di quanto prescritto nel parere del Genio Civile n. 4838 del 23/09/1997. L’adozione del presente P.R.G./V. equivale a costituzione di comparto per le aree ricomprese nella presente zona, ai sensi e per gli effetti dell’art.26 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore. Qualora non esistesse l’unanimità dei proprietari degli immobili ricompresi nei comparti, l’intervento nella sua globalità può essere proposto anche soltanto da coloro che, in base all’imponibile catastale, rappresentano la maggioranza assoluta dell’intero comparto, riuniti in consorzio. L’intervento potrà quindi essere proposto con le procedure del richiamato art.26 della L.R. 18/1983. - 58 - Nel caso in cui non si ottenesse la maggioranza di cui sopra l’intervento potrà essere proposto su iniziativa della Amministrazione Comunale che provvederà ad espropriare l’intero comparto ed, eventualmente, ad assegnare – in convenzione – la realizzazione di quanto previsto e l’eventuale gestione del complesso. Per quanto attiene alle modalità concretamente realizzative degli interventi data la contiguità delle aree in oggetto con il Centro Storico, si intende qui riconfermato quanto previsto agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 delle presenti norme, da recepire obbligatoriamente nel singoli piani urbanistici di dettaglio. CAPO V – ZONE PRODUTTIVE Art. 65 – zona per servizi ed attrezzature di uso turistico (zona D ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2.4.1968) STRALCIATO Art. 66 – Zona artigianale “D1” Le aree per gli insediamenti produttivi ed artigianali sono destinate alla realizzazione di edifici, attrezzature ed impianti connessi a specifiche attività produttive e lavorative, nonché ad attrezzature destinate alla commercializzazione dei prodotti. Da tali aree sono escluse le industrie estrattive, le industrie inquinanti e quelle attività che risultano nocive o moleste a giudizio discrezionale dell’Amministrazione Comunale. A completamento dei singoli insediamenti è consentita la costruzione di residenze per il titolare dell’azienda o per il personale di custo dia. Si intende qui integralmente riconfermato quanto previsto nel P.A.P. adottato con delibera del Consiglio Comunale n.38/’93 del 22/12/1993. AREE AGRICOLE Art. 67 – Zone agricole – Principi generali Sono considerati obiettivi prioritari del P.R.G./V. la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l’efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle - 59 - imprese diretto-coltivatrici singole o associate con particolare riferimento alla realizzazione di idonee forme di insediamento. E’ fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l’altro, quella orticola e frutticola, nonché i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati, nell’ultimo quinquennio, o siano in corso interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici. E’ altresì fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrano in modo determinante alla configurazione della dimensione economico-funzionale delle aziende. Nelle zone agricole, secondo la classificazione e con le limitazioni di cui agli articoli successivi, possono essere ammessi soltanto i seguenti tipi di insediamento, finalizzati alla produzione agricola: a) case coloniche e di abitazione per gli operatori agricoli, di cui sia stata dimostrata la necessità di insediamento nella azienda, nonché i relativi fabbricati rurali di servizio utili all’attività agricola dell’azienda stessa; b) edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale, con annessi fabbricati di servizio per il personale di custodia ed impianti necessari allo svolgimento della attività zootecnica; c) edifici per allevamenti zootecnici di tipo familiare con annessi impianti necessari allo svolgimento dell’attività di allevamento; d) costruzioni agro-industriali adibite alla prima trasformazione alla manipolazione ed alla conservazione di prodotti agricoli e relativi fabbricati di servizio; e) silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole ed altre costruzioni analoghe per servizi di carattere generale, necessari allo svolgimento della attività agricola, anche se non legati ad una azienda specifica. Le case coloniche e di abitazione di cui al precedente punto a), nonché quelle eventualmente comprese fra i fabbricati di servizio di cui ai precedenti punti b) e d), devono essere comunque limitate esclusivamente alla residenza di operatori agricoli e le loro famiglie. Gli edifici per allevamenti zootecnici e per la lavorazione di prodotti agricoli, di tipo industriale, di cui ai precedenti punti b) e d), sono subordinati alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e/o all’adozione di particolari tecniche – anche di tipo agronomico – atte a garantire i limiti di accettabilità, per le acque di scarico, determinati dalle leggi vigenti. - 60 - Le “costruzioni per servizi di carattere generale”, di cui al precedente punto e), riguardano attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse collettivo o al servizio di più aziende agricole e, pertanto, non comprendono le analoghe attrezzature predisposte nell’ambito di una singola azienda, le quali rientrano invece tra i fabbricati di servizio di cui ai punti a), b), c) e d). In tutte le zone agricole è consentito intervenire sugli edifici esistenti alla data di prima adozione del presente P.R.G./V. con le modalità di cui all’art.13 delle presenti norme, anche se di dimensioni superiori a quelle massime consentite, purché vengano mantenuti alla destinazione agricola preesistente. Dalle zone agricole sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe, classificate ai sensi del relativo D.M. 12.2.1971, nonché le industrie estrattive e le cave. La destinazione agricola del fondo, dell’immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o di concessione di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell’interessato. Per le finalità stabilite nei precedenti commi, il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie, anche in caso di frazionamento successivo. Le costruzioni realizzate in aree individuate dal presente P.R.G./V. come zona agricola devono conservare le destinazioni d’uso compatibili con la destinazione agricola fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse. In via transitoria, le cave, eventualmente operanti al momento dell’adozione delle presenti Norme, potranno continuare l’attività estrattiva solo se ed in quanto ottengono un’apposita Autorizzazione Comunale; tale Autorizzazione può essere rilasciata dal Sindaco, solo in base alla presentazione, da parte dell’impresa estrattiva, di un preciso programma della sua attività, il quale specifichi la perimetrazione della superficie interessata all’attività estrattiva, la profondità degli scavi, le risultanze della perizia idrogeologica e contenga l’impegno, da parte dell’impresa, al ripristino integrale della superficie scavata, mediante terreno agrario. I movimenti di terra di qualsiasi natura, i prelievi di argilla, di sabbia e di ghiaia, le escavazioni per la formazione di invasi artificiali, nonché la perforazione di pozzi e gli interventi in genere che esulano dalla normale attività agricola o che modifichino il regime idrogeologico del territorio, devono essere soggetti all’autorizzazione e concessione del sindaco, e gravati degli oneri di cui alla L.R. n.10 del 28.1.1977. L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l’attività in argomento rientra nel piano delle attività estrattive della Regione Abruzzo. - 61 - Art. 68 – Attuazione del P.R.G./V. nelle zone agricole Nelle zone agricole il P.R.G./V. si attua mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri di insediamento di cui ai successivi articoli. Agli effetti dell’applicazione delle prescrizioni e dei parametri di insediamento, si precisa che per Unità aziendale si deve intendere l’insieme di uno o più fondi appartenenti alla medesima proprietà, purché tutti compresi nell’ambito delle zone agricole dello stesso tipo ai sensi della zonizzazione del P.R.G./V., tali fondi devono essere accorpati e continui nel caso che il richiedente non sia imprenditore agricolo a titolo principale. Ai fini del computo della superficie minima di intervento (Sm) e della superficie fondiaria (Sf), in tutte le zone agricole e per tutti i diversi tipi di insediamento, è ammesso comprendere nel calcolo della superficie dell’azienda agricola anche le aree che ricadono nella zona di rispetto cimiteriale e nelle aree di rispetto stradale. Nel caso che tutti i fondi agricoli che compungono l’azienda siano sprovvisti, all’atto dell’adozione delle presenti norme, di fabbricati residenziali, le possibilità edificatorie previste dall’applicazione dei parametri di zona possono essere utilizzate su uno qualunque dei fondi costituenti l’aziende; quelle relative alla quota parte residenziale, devono comunque essere concentrate su uno solo di questi. Nel caso che uno o più fondi costituenti l’azienda siano già provvisti di fabbricati residenziali, le possibilità edificatorie relative alla quota parte residenziale devono essere concentrate sui fondi suddetti, a meno che ciò risulti impossibile per il rispetto delle norme morfologiche. Per l’accertamento dell’opportunità richiesta ai fini della migliore conduzione dell’azienda agricola, nonché per l’accertamento dei sopra indicati requisiti del richiedente il sindaco può avvalersi – prima di rilasciare la concessione a costruire – del parere di un’apposita “Commissione Consultiva per le zone Agricola”. Il parere di questa Commissione integra ma non sostituisce quella della Commissione Edilizia. Art. 68 bis – Agriturismo Nel territorio agricolo è consentito l’esercizio di attività agrituristiche e del turismo rurale nel limite delle norme regionali vigenti in materia. - 62 - Art. 69 – Zona agricola con compatibilità insediativi “E1” (zona B1, C1 e D del P.R.P.) Tale zona è caratterizzata da utilizzazioni agricole non intensive (incolti produttivi, pascoli, seminativi asciutti, etc.) e non interessata da vincoli specifici e da particolari salvaguardie. In essa le caratteristiche morfologiche e pedologiche dei suoli consentono o possono consentire la presenza di un’attività agricola ad elevata produttività. In tale zona sono consentiti: - interventi agronomici volti a migliorare l’efficienza delle unità produttive, con esclusione di opere edilizie; - interventi atti a rendere maggiormente funzionale l’uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione); - interventi diretti alla realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo. Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e animali, le serre e gli impianti fissi di protezione dei prodotti agricoli, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento. Tali manufatti possono essere realizzati, anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale, con i seguenti parametri: Unità aziendale minima Uf (indice di utilizzazione fondiaria) Superficie minima del lotto di intervento Superficie utile massima realizzabile Altezza massima (H) Distacchi dai confini di proprietà D1 Distacchi tra fabbricati D3 Distacchi dalle strade Mq 10.000; Mq 150/ha; Mq 2.000; Mq 600; Ml 7,50; Ml 5,00; Ml 10,00; vedi art 36 Il volume di tali manufatti non concorre alla formazione del volume massimo di cui ai successivi commi del presente articolo. Non è soggetta ai limiti suddetti la realizzazione in qualsiasi tipologia e tecnologia di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture. - 63 - Interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica secondo i seguenti parametri: Unità aziendale minima mq 10.000; Superficie minima del lotto di intervento mq 5.000; Rapporto di copertura non superiore ad ¼ del lotto di pertinenza dell’impianto; Distacchi minimi tra fabbricati D3 ml 20,00; Parcheggi in misura non inferiore al 10% della superficie coperta; Altezza massima (H) ml 10,00; Distacchi dai confini di proprietà ml 10,00; Distacchi dalle strade vedi art.36; Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dal presente P.R.G./V. e dalle sorgenti di non esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a mt. 300, da elevare a mt. 500 per allevamenti suinicoli industriali. Per “insediamento abitativo” va inteso un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati i sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria. Interventi diretti alla realizzazione di residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo, che conservino la destinazione del suolo e tutelino l’ambiente nelle sue caratteristiche contadine, con i seguenti parametri: Unità aziendale minima Uf (indice di utilizzazione fondiaria) Superficie minima del lotto di intervento V (volume massimo) Altezza massima (H) Distanza minima dai confini Distacchi minimi tra fabbricati Distacchi degli edifici dalle strade Mq 10.000 Mc 0,03/mq Mq 2.000 Mc 800 Ml 7,50 Ml 5,00 Ml 10,00 vedi art.36 Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici, definite come di seguito, è consentito l’accorpamento dei fondi di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all’interno del territorio comunale o in quello dei Comuni contermini. In tal caso il Comune si doterà di un pubblico registro sul quale verranno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni autorizzate, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie. - 64 - Nel caso in cui l’applicazione dell’indice di fabbricabilità non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione in volume di mc.80 per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento del volume massimo consentito di mc.800 di residenza. Tali benefici possono essere usufruiti una sola volta per ogni singola unità aziendale. Ai fini dell’applicabilità del presente articolo sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario o del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all’art.4 della L.R. 2.3.1979 n.12. - Interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica ed antincendio, forestazione e riforestazione; - Interventi volti alla difesa del suolo sotto l’aspetto idrogeologico, previa redazione di uno studio di compatibilità ambientale di cui all’art.8 delle N.T.C. del Piano Regolatore Paesistico; - Interventi per la realizzazione di ricoveri precari e provvisori esclusivamente destinati all’uso agricolo e destinati a soddisfare necessità contingenti e limitate nel tempo, previa autorizzazione a termine rilasciata dal Sindaco; - Razionalizzazione dell’uso di superfici a foraggere; - Miglioramento dei prati, praterie, pascoli e prati-pascoli, attraverso lo spietramento, decespugliamento e concimazione; - Opere infrastrutturali o impianti tecnologici necessari alla migliore organizzazione e gestione del territorio comunale (impianti di depurazione, centrali elettriche, acquedotti, metanodotti, impianti di telecomunicazione, impianti idroelettrici, impianti di captazione, etc.). Art. 70 – zone agricole di rispetto ambientale “E2” (zona A1 e A2 del P.R.P.) Tali zone sono caratterizzate dalla presenza di boschi di notevole dimensione che costituiscono l’elemento fondamentale della produzione arborea dell’intero Comune, nonché da vincoli di tutela di varia natura (paesaggistico, idrogeologico, etc.) legati alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente. In tale zona sono consentiti esclusivamente: - interventi agronomici atti a migliorare l’efficienza delle unità produttive, con esclusione di opere edilizie; - 65 - - interventi atti a rendere maggiormente funzionale l’uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione) previa redazione di uno studio di compatibilità ambientale di cui all’art.8 del N.T.C. del Piano Paesaggistico, finalizzato all’acquisizione dei necessari pareri e nulla-osta degli Enti preposti al controllo dei vincoli operanti sul territorio oggetto d’intervento; - interventi volti al taglio colturale, solo se compatibili con i Piani di Assestamento Forestale; - razionalizzazione dell’uso di superfici a foraggiare; - miglioramento dei prati, praterie, pascoli e prati-pascoli, attraverso lo spietramento, decespugliamento e concimazione. ZONE A VINCOLO SPECIALE Art. 71 – Zona del Cimitero e di rispetto cimiteriale La zona del Cimitero è disciplinata dagli usi locali e dalle norme vigenti in materia. Si applicano altresì le limitazioni stabilite dall’art.338 del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n.1265 e della Legge 17.10.1967 n.983 e successive modifiche ed integrazioni e quelle previste nel D.P.R. 10/9/1990 n.283. La zona di rispetto cimiteriale, come indicata negli elaborati grafici di P.R.G./V. da apposita campitura, è destinata alle relative aree di rispetto nelle quali sono consentite soltanto modeste costruzioni, a carattere provvisorio, per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e per l’onoranza dei defunti. Tale zona resta comunque destinata al normale uso agricolo, con divieto assoluto di nuova edificabilità e/o di ampliamento di eventua li edifici esistenti, per i quali sono consentiti solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, fino al suo eventuale utilizzo per successivi ampliamenti cimiteriali. All’interno della zona del Cimitero è consentita, previa concessione edilizia a titolo gratuito, la sola edificazione di: - ossari; cappelle mortuarie; loculari; attrezzature religiose; impianti tecnologici. - 66 - Art. 72 – Zona d’acqua e di rispetto dei corsi d’acqua e delle sorgenti La zone d’acqua sono quelle occupate da corsi o specchi d’acqua. Le aree, demaniali e private, perimetrali a dette zone d’acqua, rica denti al di fuori del perimetro urbanizzato (ovvero zone agricole, artigianali, commerciali, industriali, residenziali di espansione di nuovo impianto) sono inedificabili per una profondità non inferiore a mt.50 dal confine esterno dell’area golenale o alluvionale ad eccezione dei canali artificiali per i quali tale limite è ridotto a ml.25 dagli argini stessi. Sono fatti salvi altresì i vincoli di cui alla L. 5.8.1985 n.431 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla pregiudiziale preventiva acquisizione dei nulla-osta ambientali di cui all’art.1 della legge 29.6.1939 n.1497. Nelle aree ricompresse all’interno delle dette zone sono consentite: - opere di sistemazione idraulica idrogeologica e forestale; - attrezzature per il tempo libero che non prevedono costruzioni a carattere permanente di alcun tipo; - attrezzature tecnologiche che richiedono la vicinanza del corso d’acqua. Sono vietati gli scarichi a cielo aperto o di fognature che non siano stati precedentemente depurati, nonché lo scarico di qualunque tipo di rifiuti. In tale zona è scusa la destinazione residenziale. Art. 73 – Zona di rispetto ambientale La zona di rispetto ambientale è una zona destinata alla conservazione dell’ambiente ed alla protezione delle zone circostanti. Salvo restando quanto previsto all’art.34 delle presenti norme, tale zona è inedificabile. E’consentito pienamente lo svolgimento, a qualsiasi titolo, delle attività agricole. Art. 74 – Zone sottoposte a vincolo idrogeologico Nelle zone che ricadono all’interno dei perimetri del vincolo idrogeologico sono consentiti gli interventi e le destinazioni d’uso stabilite per le singole zone; gli stessi sono sottoposti al regime di vincolo ai sensi dell’art.1 del R.D. 30.12.1923 n.3267. Qualunque intervento è subordinato al preventivo parere del competente Ispettorato Dipartimentale per le Foreste. - 67 - Art. 75 – Zone sottoposte a vincolo sismico Tutto il territorio comunale ricade in zona sismica di I° categoria. Si applicano, pertanto, le limitazioni previste dalla legge 2.2.1974, n.64 e dai successivi decreti di attuazione. Art. 76 – Zone sottoposte a vincolo paesaggistico Sono le zone ricomprese all’interno degli ambiti di cui all’art.1 della Legge 5.8.1985 n.431 e successive modifiche ed integrazioni. Per tali zone è prescritta la preventiva acquisizione dei nulla-osta ambientali di cui all’art.1 della Legge 29.6.1939 n.1497. Art. 77 – Immobili sottoposti a vincolo monumentale ed archeologico Trattasi di quegli edifici soggetti a tutela per il loro interesse artistico o storico ai sensi della Legge 1.6.1939 n.1089. I proprietari, i possessori e detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, hanno l’obbligo di sottoporre alla competente Soprintenden za, al fine di ottenerne la preventiva approvazione i progetti delle opere che intendono eseguire. Art. 78 – Zone di rispetto delle sorgenti Tali zone sono destinate alla salvaguardia delle risorse idriche sot terranee. In esse è vietata ogni attività edilizia e qualsiasi altra attività di trasformazione del territorio capace di alterare il regime idraulico profondo. Art. 79 – Zone di ripristino dell’ambiente Tali zone sono interessate da attività estrattive ed in esse è vietata qualsiasi attività edilizia. Art. 80 – Zone di riserva naturale (Zona F ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2.4.1968) In tale zona è prevista un’azione di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e naturalistiche, essa è individuata graficamente nelle tavole 7 A/B/C del P.R.G./V.. Le destinazioni di zona sono quelle indicate per la zona agricola di rispetto ambientale E2. Entro due anni dall’approvazione del P.R.G./V. il Consiglio Comunale provvederà ad elaborare un piano di dettaglio per la migliore valorizzazione della zona. - 68 - In tale piano verranno individuate le forme per la protezione della flora e della fauna, la regolamentazione relativa all’utilizzazione del patrimonio forestale, ed una precisazione degli interventi necessari in ordine ai problemi silvopastorali ed a quelli dell’escursionismo e della valorizzazione turistica all’interno di tale zona, qualora previsto in specifici piani di settore preordinati Regionali o Provinciali, sulla base di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica esteso ad un ambito opportunamente individuato attraverso il piano di dettaglio di cui al comma precedente, possono essere eventualmente previsti insediamenti per lo sport ed il tempo libero, di iniziativa pubblica, o privata ma con la partecipazione pubblica, con la esclusione della privatizzazione del territorio, finalizzati ad una migliore valorizzazione turistica della zona. Da tale zona sono comunque escluse le residenze, con la sola eccezione di quelle strettamente necessarie al titolare dell’azienda o al personale di custodia. TITOLO IV ADEGUAMENTO PAESISTICO ALLE PREVISIONI DEL PIANO REGIONALE Premessa Il Piano Paesistico è un piano di tutela e valorizzazione di ambiti territoriali di particolare valore paesaggistico ed ambientale. Esso, pertanto, individua delle “porzioni” di territorio di valore paesaggistico ed ambientale rilevante, sia pure in maniera differenziata (zona A, B, C, D). Per ciascuna zona, poi, determina gli usi ritenuti compatibili (agricolo, forestale, pascolivo, turistico, insediativo, tecnologico, estrattivo) con le rispettive modalità di attuazione. E’ chiaro che la possibilità di intervento aumenta con il diminuire del valore paesaggistico ed ambientale dell’area, secondo una “matrice” definita dalle Norme Tecniche Coordinate. Le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale vanno, pertanto, integrate con i seguenti articoli che vanno a costituire parte integrante e che fanno riferimento alla tavola n.4 e tavola n.7 A/B/C del presente recepimento per l’individuazione grafica degli ambiti di applicazione. Art. 81 – Generalità Le norme tecniche di attuazione della presente variante al P.R.G. del Comune di Introdacqua vanno integrate con l’aggiunta dei presenti arti coli con riferimento - 69 - alle tavole n.4 e 7 A/B/C per l’individuazione grafica degli ambiti di applicazione. Art. 82 – Categorie di tutela e valorizzazione Le categorie di tutela e valorizzazione secondo cui è articolata nel P.R.P. la disciplina paesistica ambientale, sono: A – conservazione – zone A A/1 – conservazione integrale A/2 – conservazione parziale B - trasformabilità mirata – zone B C - trasformabilità a regime ordinario – zone D Art. 83 – Classificazione degli usi compatibili Il P.R.P per quanto riguarda le tipologie di intervento compatibili fa riferimento alle seguenti definizioni: 1. Uso agricolo – utilizzazione del territorio per attività volte alla produzione agricola e ad interventi necessari per la tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, secondo la seguente articolazione: 1.1 – Interventi agronomici volti a migliorare l’efficienza dell’unità produttiva, con esclusione di opere edilizie; 1.2 – interventi atti a rendere maggiormente funzionale l’uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione); 1.3 – interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo; 1.4 – interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli; 1.5 – interventi diretti alla realizzazione di residenze, strettamente necessarie alla conduzione del fondo. 2. – Uso forestale – utilizzazione del territorio boschivo per attività tese alla conservazione, al miglioramento ed al taglio colturale dei boschi, secondo la seguente articolazione: 2.1 – interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione; 2.2 – interventi volti alla difesa del suolo sotto l’aspetto idrogeologico; 2.3 – interventi volti al taglio colturale; - 70 - 2.4 – interventi per la realizzazione di ricoveri precari. 3. – Uso pascolivo – utilizzazione del territorio per attività zootecniche o finalizzate all’uso e miglioramento dei prati, delle praterie, dei pascoli e dei pratipascoli, secondo la seguente articolazione: 3.1 – ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle; 3.2 – razionalizzazione dell’uso di superfici a foraggere; 3.3 – miglioramento di prati, praterie, pascoli e pratipascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione. 4. – Uso turistico – utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi scientifico-culturali, secondo la seguente articolazione: 4.1 – infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: a) per gli ambiti montani: percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all’aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali; b) per gli ambiti fluviali: percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all’aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari; 4.2 – infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione; 4.3 – strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agrituristici, ostelli; 4.4 – strutture ricettive all’aria aperta: campeggi, aree di sosta; 4.5 – strutture scientifico-culturali; 4.6 – orti botanici. 5. – Uso insediativo – l’utilizzazione del territorio a fini residenziali, turistici e produttivi, secondo la seguente articolazione: 5.1 – residence e servizi ad esse strettamente connessi; 5.2 – centri commerciali, mercati, autostazioni, servizi generali; 5.3 – edifici produttivi (artigianali, industriali), magazzini di stoc caggio e deposito, impianti per la grande distribuzione. 6. – Uso tecnologico – utilizzazione del territorio per fini tecnologici, centrali elettriche, impianti di captazione: - 71 - 6.1 – impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di captazione; 6.2 – strade, ferrovie, porti e aeroporti; 6.3 – elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne, impianti di telecomunicazione e impianti idroelettrici. 7. – Uso estrattivo – utilizzazione del territorio per la coltivazione e la escavazione di materiali di cui ai punti 1( e 2) dell’art.1 della Legge Regionale 26.7.1983 n.54 e degli altri materiali industrialmente utilizzabili, nonché la lavorazione e trasforma zione del materiale. Art. 84 – Zona A – Disposizioni sugli usi compatibili Con riferimento agli usi compatibili, nelle zone A1 si applicano le seguenti disposizioni: uso agricolo, pascolivo, turistico e tecnolo gico; questi usi, tipici delle tradizioni produttive locali, sono in linea generale da ritenersi compatibili. In particolare Per l’uso agricolo sono compatibili le seguenti classi: 1.1 – Interventi agronomici volti a migliorare l’efficienza dell’unità produttiva, con esclusione di opere edilizie; 1.2 – interventi atti a rendere maggiormente funzionale l’uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettri ficazione) qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale. Per l’uso forestale sono compatibili le seguenti classi: 2.1 – interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione; 2.2 – interventi volti alla difesa del suolo sotto l’aspetto idrogeo logico. Tali interventi devono essere sottoposti a studio di compatibilità ambientale; 2.3 – interventi volti al taglio colturale. Tali interventi risultano compatibili qualora contemplati nei piani di assestamento forestali – piani sottoposti a studio di compatibilità ambientale; 2.4 – interventi per la realizzazione di ricoveri precari, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambienta le. Per l’uso pascolivo sono compatibili le seguenti classi: 3.2 – razionalizzazione dell’uso di superfici a foraggere; 3.3 – miglioramento di prati, praterie, pascoli e pratipascoli, attra verso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione. - 72 - Per l’uso turistico sono compatibili le seguenti classi: 4.1a – infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: - per gli ambiti montani: percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all’aperto per il tempo libero. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale. - per gli ambiti fluviali: percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all’aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari. 4.1b – Bacini sciistici, piste, impianti a fune, sci invernale ed estivo; sono ammessi esclusivamente se localizzati nei perimetri individuati nelle cartografie del piano regionale paesistico e sono da sottoporre a piani di dettaglio nella forma o di progetto speciale territoriale (art.6 L.R. 18/83) o di piani esecutivi di iniziativa degli enti sott’ordinati. 4.2 – infrastrutture di accesso, di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente punto 4.1a e 4.1b. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale. 4.5 – strutture scientifico-culturali; 4.6 – orti botanici. Per l’uso tecnologico sono compatibili le seguenti classi: 6.3 – elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne, impianti di telecomunicazione e impianti idroelettrici. Art. 85 – Zona A2 – Disposizioni sugli usi compatibili Con riferimento agli usi compatibili, nelle Zone A2 si applicano le disposizioni di cui alle Zone A1 con le seguenti integrazioni. Per l’uso agricolo sono ulteriormente compatibili le seguenti classi: 1.2 – interventi atti a rendere maggiormente funzionale l’uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione) senza verifica di compatibilità ambientale; - 73 - 1.3 – interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale. Per l’uso forestale sono ulteriormente compatibili le seguenti classi: 2.3 – interventi volti al taglio colturale, risultano compatibili qualora contemplati nei piani di assestamento forestale o in assenza degli stessi qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale; 2.4 – interventi per la realizzazione di ricoveri precari senza verifica di compatibilità ambientale. Per l’uso pascolivo sono ulteriormente compatibili le seguenti classi: 3.1 – ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale. Per l’uso turistico sono ulteriormente compatibili le seguenti classi: 4.4 – strutture ricettive all’aria aperta: campeggi, aree di sosta, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale. Art. 86 – Zona B1 – Disposizioni sugli usi compatibili Con riferimento agli usi compatibili, nella Zona B1 del P.R.P. si applicano le disposizioni di cui alle precedenti Zone A2 con le seguenti integrazioni: Per l’uso agricolo sono ulteriormente compatibili le seguenti classi: 1.4 – interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli; 1.5 – interventi diretti alla realizzazione di residenze, strettamente necessarie alla conduzione del fondo. Per l’uso forestale sono ulteriormente compatibili le seguenti classi: 2.3 – interventi volti alla forestazione produttiva ed al taglio colturale, ritenuti compatibili qualora contemplati nei piani di assestamento forestale o in assenza degli stessi qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale; 2.4 – interventi per la realizzazione di ricoveri precari. Per l’uso turistico sono ulteriormente compatibili le seguenti classi: - 74 - 4.3 – realizzazione di ostelli, da sottoporre a studio di compatibilità ambientale. Art. 87 – Zona C1 – disposizione sugli usi compatibili Nella Zona C1 possono eseguirsi, purché compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, trasformazioni rela tive agli usi: 1 – uso agricolo 2 – uso silvo-pascolivo 3 – uso pascolivo 4 – uso turistico 5 – uso insediativi 6 – uso tecnologico 7 – uso estrattivo così come previsti all’art. 83. Lo studio di compatibilità ambientale va riferito alle previsioni di nuove aree di espansione (residenziali e produttive) alle opere, attrezzature, impianti e infrastrutture al di fuori dei centri abitati e delle zone già urbanizzate ed alle attività estrattive. Art. 88 – Zone D – Disposizioni sugli usi compatibili Le aree ricadenti nelle zone classificate “D” dal P.R.P. sono disciplinate, per quanto riguarda gli usi consentiti e le modalità delle trasformazioni, dagli strumenti ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E., P.P.). Gli usi consentiti rimandano quindi alla procedura della trasformazione a regime ordinario e sono: 1 – uso agricolo 2 – uso silvo-pascolivo 3 – uso pascolivo 4 – uso turistico 5 – uso insediativi 6 – uso tecnologico 7 – uso estrattivo così come previsti all’art.83. Le localizzazioni industriali, estrattive e la realizzazione di infrastrutture all’esterno dei centri abitati e delle zone già urbanizzate ricompresse, sono soggette comunque a studi preventivi di compatibilità ambientale e paesaggistico-percettiva. - 75 - Art. 89 – Studio di compatibilità ambientale Ove previsto un più puntuale approfondimento sulla compatibilità ambientale, il soggetto proponente, pubblico o privato, al fine di ottenere il nulla-osta prescritto dalla legge 24.6.1939 n.1497 e successive norme integranti, deve integrare l’usuale documentazione progettuale con uno studio consistente in: - individuazione fisico-descrittiva dell’ambito ove è prevista la realizzazione dell’intervento; - descrizione relativa sia all’ambito oggetto dell’intervento che ai luoghi circostanti dello stato iniziale dell’ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso in relazione allo specifico intervento, avuto particolare riferimento ai valori dell’ambiente naturale, dei beni storici e culturali degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole del rischio geologico; - caratteristiche del progetto e delle possibili localizzazioni alternative; - simulazione degli effetti dell’intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell’ambiente; - misure proposte per la eliminazione degli effetti e se ineliminabili, per la loro attenuazione o compensazione. Gli atti sopra indicati, sono rimessi, unitamente al progetto, al competente settore della Giunta Regionale per le determinazioni di cui all’indicata L.R. 19.9.1978 n.44, e successive modificazioni e della legge 1497/39 e relative norme integranti, o al Comune ai sensi della L.R. 47/96. Qualora lo studio di compatibilità ambientale si riferisca ad un consistente sviluppo turistico, lo studio stesso dovrà preventivamente calcolare la capacità di carico turistico, quale soglia limite critica dell’attività riferita a fattori strutturali, fisici, ambientali, percettivi, psicologici e sociali. TITOLO V – ALLEGATI CAPO I – UTILIZZAZIONE DEGLI ALLEGATI Art. 90 – Criteri di utilizzazione degli allegati Tutti gli allegati di cui al presente titolo VI fanno parte integrante delle presenti norme. Tuttavia essi sono connessi a problemi di gestione urbanistica che - 76 - possono richiedere modifiche nel tempo con una successione più rapida di quella richiesta per le restanti Norme Tecniche di attuazione. Pertanto tutti gli allegati di cui sopra possono essere modificati con semplice delibera del Consiglio Comunale, in tutti i casi in cui se ne ravvisi l’esigenza. - 77 -