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CASSAZIONE
1 1 MAR 2016
At-'LA ' B'
4865.16
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME, DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
R.G .N . 9194 /2 013
1
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg . ri Magistrati:
Rep._
Dott.
PIETRO VENUTI
Dott.
GIUSEPPE BRONZINI
Dott .
LUCIA TRIA
Dott .
UMBERTO BERR I NO
- Consigliere -
Dott .
LUCIA ESPOSITO
- Consigliere -
- Presidente - Ud . 17/12/2015
- Consigliere - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SEN'l'ENZA
sul ricorso 9194-2013 proposto da:
es
S.P.A.
C.F.
X
in
persona
dell 'Amministra t ore delegato legale rappresentante pro
tempore,
elettivamente
GIUSEPPE PISANELLI
ALBERT'O
2015
ANGELETTI,
2,
domiciliata
in
ROMA,
VIA
presso lo studio dell'avvocato
che
la
rappresenta
e
difende ,
gi u sta dele g a in att i ;
- rico,rrente -
5066
contro
•
MF
·265
Cron . \...(_ .
C. F . X.
,.
- intimat o -
PU
Nonché da:
MF
C . F.
domici l iato in ROMA,
X
, elettivamente
VIA TACITO 2 3,
presso l o s tudio
dell' a v v ocato GIOVANNI GIUSTINIANI, che lo rappresenta
e
difende
uni tamente
agli
avvocat i
FRANCO
LAUGEN I ,
MAURIZIO FILIACCI , gius ta delega in atti ;
iacidenta~e
- controricorrente e rico:rrente
-
contro
c
SERVIZI
S.P.A .
X
C. F .
, in
persona
dell ' Ammini st ra t ore del e g a to legal e r appresent a nte pro
tempore ,
ele t ti v ame n te
GIUSEPPE PISANELLI
At BERTO
ANGELETTI ,
2,
in
domiciliata
VIA
ROMA ,
presso lo studio del l• avvocato
che
la
rappresenta
e
d ifende ,
g iusta dele ga i n at t i ;
- controricorrente al controricorso
incidenta~e
-
avve r s o l a sent enza n . 91 3 4/ 2012 de lla CORTE D'A PPELLO
di ROMA, de p o s itata il 21/01/2013 R. G. N. 6541/2011 ;
udi t a
la rel a zione della causa svolta nella p ubblica
udi enza
d el
17/1 2 / 2 015
dal
Cons i gl iere
Dot t.
LUCIA
TRIA;
udito l'Avvocato ANGELETTI ALBERTO;
udito l ' Avvocato GIUSTINIANI GIOVANNI;
udito
il
P.M.
Genera l e
Dott.
acco9 limento
in
persona
de l
FRANCESCA CERONI
per
quanto
di
Sost i tuto
che
ha
rag ione
Procuratore
conc l uso
del
ricorso
pr i ncipale inammissibilità del ricorso incident ale .
l
per
.
•,
Udienza de~ l!7 dicembre 201!5 -Aula B
n. 7 del ruolo- RG n. 9194/13
Preslde11te: Venut•i - Relatore: Tri<:!
SVOLGIMIENTO DEL PROCESSO
l.- La sentenza attualmente· impu.gna,t a (depositata il 21 gennaio 2013 e nohfilcata 1'8
febbra io 2013) - in accoglimento dell'appello di FM
avverso la sentenza n.
1253!20ll1 del Tribunale di Roma e in riforma di tale sentenza ~ dichi:ara illegittimo i'l
dia C
Servizil s.p.a. il 9 magQiiO· 2.007 •e , per l1 effetto,
licenzilamenta irrogato al~ M
condanna la suddetta società1a1rel·otegrare ·1 d'pendente nel posto di 11avmo e a corrispondergli
l'importo delle retribuzioni globali di fa.t to da.lla data del llcel'lzlamento fi no all'effettiva
l"ei1ntegra, oltre agli accessori dì le.g ge.
La Corte d'appello di Roma, per quell che qui1interessat precisa che;
addebita al primo giudice
a1}t va respinto il primo motivo di appell.o·, con il qua1le il M
l'omessa considerazione del valore vincolante per la soeìetà dei c:ak.oli dì assenza per mal'attiia
da essa stessa effettuati e posti a1base del licenziamento;
b) deve esser;e, 'i nfatti, prec ~sa to che norn sussiste aleum v nc.olo per Ila datrice d lavoro. di
attenersi ai proprt (nella specie: errati} calcoli dei glorrni di assenza e çhe, comunque,. la
vo.lon.tè negoziate di recesso si forma soltanto al l'esito del eomf)letamelflto e del sutoeram ento
del periodo di comporto, sicché in quel momento la datri1ce· di lavoro ben può correggere
eve:n tuali precedenti calcolì errati de~ giorni dii assenza ed eventuallmente deoidere dl1recedere
dali rapporto di la1v oro';
c) anche il sec:ondo motivo di appello - con il' qiJale Il favoratore prospetta 11a violazione·
d'eli prr1ncipìo- dì buona fede contrattuale - va r'gettato, in quanto ta1Le violazione può dare· luogo
soltanto ad una pretesa rìsarc:itorìa nella specie non az.io·nata e non può: !nfhJir.e S1JIIIa1va lìdi1tà1a
l'effi cacia dell'atto dì re<:::esso, il c e nelil'a specie ap!D'arre del tutto evidente ove si consideri· che,
secondo l'a.ppellante; la suddetta, violazione sarebbe· ravvis-abile nelle camunicazlonì periodiche
invi.ateglì da.llla società quando non sussìsteva neppu,re in nuce la volontà di recesso, pertanto
la violazione stessa - "seppure in ipotesi esistente" - non potl"ebbe comunque ripercuotersi
sullla validità del recesso;
d) infond1ato è anche il terzo motivo d'appe lla, con ìl qualie· si deduce la violazione del
principi101 di a1ffidlamento incolpevole per induzione in errore ~ in quantto. come affermato dal
primo giudice,. la disciplina del CCNL in matera dì comporto prevede l'onere per il lavoratore
dell'esatto computo dei giorni di assenza e l'eventuale rilevanza dell'induzione 'n errore
potrebbe rilevare solo in caso di errore ì1ncolpevole o scusabile commesso dal. lavoratore al
riguardo, ipotesi che qui non si verifica perché la lunghezza del periodo di assenza comportava
una particolare· a!Uenzìone da parte dell'i nteressato nel conteggiare i giomi di assenza al fine di
non superare ili periodo di comporto;
e) da a1ccogliere è, invece, l'ultimo motivo di appello con il qua le si1contesta il ri1getto da
parte del Tribunale della censura di rinuncia tacita della datrice di lavoro a l potere di recesso;
1
f) con a1tti successivi alla scadenza del periodo di comporto (pacificamente avvenuta i10
data l dicembre 2006) - telegramma del 2 dicembre 2006 e nota1 del 3 dicembre 2006 - ra
società ha comunicato al M
l.a propria volontà di riammetterlo in servizio dopo la1
sospeli1sione del rapporto per malattia,. all'unica ed esclusiva condl ìz:ione dleWesìto positivo d'ell1a
visita medica1 ço.llegiale presso la ASL di Vi1terbo, esito· che è rimasto total mente estraneo al
thema d~cidendum del presente giudizio;
g1) benché ~ come rileva1ta dal pri1mo giudice - iln tali attìl si faccia riferimento· ad un
po.ssibHe recesso, tuttavia tale eventualiltà, v iene prefigurata1esdusiivamente nell'i:potesi: di esito
neg1ativo della suddetta v~isita medica. {ìn terminì di1 permane·nte i1nìdoneìtà al lavoro), il che
dimostra che vi sia stata una univoca r.ì "uneia1 - all'epoca - dì esercitare ili pote·re di recesso
per una rag1ione· del tutto diversa, qual e Quella del "mat:ema:tlço superamento de~ periodo di
comporto";,
h) pertanto IJ lloenzlamento' de guo deve ecansiderasl Ul egltUmo pe·rché ingiustificato, In
ant:o irroga:t o p.e r una rog,lone· della1 ~quale d datare di lavoro aveva tacitament@ ed
i·vocamente ri,mundato ad avva·lersì ai fini dell'esercizio del propno. poterre di recessa·,
1
2.- Ili rilcorso di C
Servizi s.p.a., must.ra:t o da memoria< domarnda1la cassa,zione della
, che propone, a SU'a volta,.
· entemta per tre motìvì; resiste, eon contro·r lcorso,. FM
ricorso ì:nçidentale c:ondi,~iona~o !Der ·t..m motivo, cui replica la1societàJ, con1controrìearso.
IMOTIVI DELLA DECISIONE
PlfelliJminarmente i ricorsi vanno riunitì perclné p·ropostiJavverso la medesima sentenza.
l - Slnrt esi del mo:t lyl del rrleorsp prlncl:pa le
L - 11 ricorso principale è articolato in re motlvì.
Se11"Vi1z,· s.p·.a:. ~enuncia , i11111 rel1azione all'a1rt 360., n. 5, cod.
proc. civ.,, omesso esa me eìrca fa,t ti decisivìl per il giudìzìo elle· sono sttati oggetto di· (ficscussone
fra: le partì1.
1. 1.~ Con il primo motiivo C
Al ri1guardo,, in primo luogo, si. deduce 1a asseritamentle omessa considerazione, da parte
della1Carte d'appeUo, del fatto che il tellegramma e la nota dì idlentico contenuta Inviati dalla
non riguardavano, e non affrontavano affatto· Ila Ql!estìone del superamento
società al M
del periodo dii comportc, ìn ·Ql!lanto ineli1vano ad atti antecedenti la scadenza del periodo di'
comporto, d oè, alla rich~ esta: della VISita medico-collegiale formullata dalla società ili 27
novemb re 2006, a, seg1uito dell refe rto medko della ASL di Vi terbO· In data 4 ottobre 2006, nell
quale si consigJLiava la valutazione dell 'idoneità ali servizio,. "Visto il cron:ìcìzzarsi dlella patologia
caiJsa diii assenta".
1
Ne consegrue che le suddette comunicazioni non poteva11o essere in akun modo
interpretate come rinuncia ad avva lersi del potere di recesso, tanto più1che le stesse non erano
affatto successive alla scadenza del periodo di comporto - come si 1ii1leva anche da,ll ricorso
introduttt.i vo del gi.udizio - visto che entrambe sorno datatre, l dicembre 2006 (gìorno di
scadenza del periodo di comporto), anche se s.o!flo pervenute al' destLnatario, rispettivamente il
2 dicembre· 2006 e il 3 dicembre 2006,. date, queste ultime, prese illill cons iderazione nelllla
sentenza impugnata.
Neppure la Corte territoriale avrebbe vallutato che il M
i1l giorno: l dicembre 2006 era
ancora assente per malattia e che tale malattia si1è protrartta sino al 30 novembre 2007.
2
Sì com::llwde affermando che tutte le suindlìeate "questionJil di fatto", ritualmeflte
riçom,prese !'lei thema decidendurn, sono state ìgnora1te da11la Corte romana, nonostante il l'oro
carattere decisi1vo.
1.2 . ~ Con ili secondo motì:vo si denuncia, in rellazione all'art. 3·60r n. ] (~ : n. 3), cod.
proc. civ., violazione degli artt .. 2110 e 2118 cod. civ., in ordine alla statuizione con Ila quale fJa
Corte romana ha ritenuto di interpretare la comunicazione dlella rrla1mmissJone in servizio,.
subordirnata1all'esito della vi,sita medico-coltiegJiale:, come rinuncia defila società ad avvalersi del
potere dt 11ecesso· per superamento del periodo di comJPorto, m1entre in base alla giurisprudenza
di legittimi1tà·, fino a quando il fJa vor-atore che si1a sta1to assente per mala1ttia non s!a rientrato in
servizio la pura e semplice inerzia. del datore di lavoro è un "contegno neu tro"·,, cn per sé non
signi1fl:cativo dlellla volontà di rinuncia re alla facoltà dì recesso e, quindi~ inidoneo a determinare
t'a.ltru i ìncolpevole afifidamento (si cita: Cass. 25 novembre 2011, n. 2.489·9 ).
Si aggiunge che a maggior lfagfone 1 nella specie, non avrebbe potuto essere confìg:urrata
stata~ di fatto~ alcurna ripresa del servizio, In quanto ìl
è rimasto assente per molto tempo dopo la scaden,:za del IJ)eriodo· di comJ)orto 1 come si
a suddetta rlln1uncla, visto che non vi è
M
è dletto.
1.3.- Con Il terzo motivo sl contesta, in relazione alll'alll't. 3.5.0, n. 3 e m.. 5, cod. proc. civ .,
vìolaz ~one dell'a1
rt. 1227 cod. civ. , la statuizìone con la quale la C'orte d ~apl!)ella ha cond@nnato
la s(lçìetà al risarcimento del danno ln misura pari a!le retribuzioni 9labali di fatto dal
heenz:iamento fino alla reintegrazione~ (oltre aecessori di legge)1 senza tOiils id er~mi!! c:lrle dalla
data' dell'inthn"!a,zlone del licenziamento a quella d'eiJia l)roposizlone del ricorso in sede
giurìstUz.ilonale sono int(m:orsi du~ annj e mezz.o (fatto d'ec::lsivo), sicché, avendo ìli M
concorso collpevotmente a dilatare a dismisura il danno subito, da~~·entlt è del risarcimento
avrebbero dovuto essere detratti i danni che il lavoratore avrebbe p.ott.uto evitare usando
l'ordina1ria dillllgenza (si cita: Cass. 13 g:hJgrw 2012, n. 9656).
li - Sintesi del rfcora:pJ ncidclllJie condizionato
2.- Colil il motivo del ricorso incidentale condizionato il MI
dlenun ciat l'n refa,zi;one
all'art. 360, n:. 3, cod. proc:. civ., v~olazìone dell'art. 25, c.omma113, dlel CCNl del Perscmalle non
dirigente di! C
Servizi s.p.a. nonché degli artt. 2.110 e 2118 cod. dv •• per a1vere la Corte
territorilale· errato' nell 'interpretazione deHa norma contrattuale sul superramenitO del periodo di
comporto, non1avendo considerato che gli effetti del licenziamento· decorreva no dallO> stesso
giorno dli1 scadenza del periodo di comporto (1 dlicembrre 2006), t:Jertanto non poteva
confi1gura,rsi alcun superament:o del periodo di comporto stesso, se. non dal 2 di,cembre 2006,
come· si desiUime dalla richiamata norma contrattuale.
III
~
Esame delle censuu;
3.- L'esa me congiunto di, tutti i motivi di cen1SlJra - reso OI':POrtuno dalla loro intima
connessione - porta al rigetto d'eli ricorso princtpaEe, con conseguente assorbimento del ricorso
incidentale conidi~ionato (a tal1e ultimo rì,gua,rdo, vedlil per' tutte : Ca,ss.., 28 febbraio 2007, n.
4787; Cass. 9 giugno 2010, n. 13882).
4.- ] primi1 due motivi• del ricorso princip,a;le - da trattare iJnsileme, perché intimamente
conlilessi - sono, in linea generale e complessiva, inammiJssìb ilil in quanta. tutte le censure con
essil propo~ste, nonostante ifi formal)e richiamo alll!a viola4ione di norme dì l'eg.ge contenuto
nell'Intestazione del secondo moti!vo, sostanzia1llmente, finiscono co'n l'esprimere un mero,
qua1nto inammissibile, dissenso rispetto alle moti1vate vallutaJzilorni dii merito delle risultanze
prrob·a torie di causa effettuate dalf!a Corte d'appello, onde perveni11ìe a:lla conclusione secondo
3
cuil con Il telegramma del 2 dicembre 2006 e la nota del 3 dli:c embre 2006 con i quali. la società
la propria voh;mtà' di riammetterlo' in serviz:ìo dopo la sospensione del
Ila comun.ic:ato al M
rapporto per malattia, alla sola e unica condiztone deWesito positivo della visita medìca1
""\._ collegiale presso Ila ASL di Viterbo 'la: società abbi'a in modo uJnivoco rinunciato - all'epoca -.ad
esercitare ìl potere dii recesso per una ragione del tutto diversa, quale quella del "matematico
.~ Sll'f)e·ramento del periodo di comporto.'',
· g\
9
1
4.1.- A ciò va, ag:g,iunto che un ulte·ri1ore specifico profilo di1 ~nammi, ssibilità del primo
motivo deriva dal fatto che la sua formula,zìone non è conforme al nuovo· testo del n. 5 dell'art.
360 cod. proe. civ. - di cui all'art. 54 de'l d.'l. 22 giugno 2012, rn1. 83, convertito dalla legge 7
a1gosto 2.012 1 n. 1341 applicabi,le .nella specie ratione temooris {visto che ~a sentenza, ìmpug1nata
è stata depositata il 21 gennaio 2013 e la novella si aPcpliça ail ricorrsi avverso sentenze
depa.s itate dopo n giorno l1 settembre 2012) - che secondo l'ìnterprretazione derle dalle
Sez.ioni Unite di questa, Carte (ved i: sentenze 7 april'e .2014, n. 8053 e n. 80S4) consolidatatsì
nella giurisprudenza successi.va comporta che la rlcostruzJome del fatto operata, da1i giudici di
merito è sindaca.bile in sede di legttrtimità soltanto quando la motiivazlone manchi dei tutto,
ovvero sia affetta da vizi giurìdìoi consistentll nell'essere stata essa1articolata su esl!}ress,ioni od
arg:omenttl tra loro man1ifestamente ed immediatamente Inconciliabili, oppure perplessi' od
obiettivamente lnc:omprensìbilì (Cass. 9 gJ,ug.no 2014,, n. 12.928). EvenleriiZ::e che ~ui nalfl
rilco.rronQ.
Del resto. come sottolinea la stessa ricorrente quelle di eui lamenta l'omesso. esame, nel
prìmo motivo~, sono ''questi,oni di fatto 11 e non '\fatti sttoritjl ~, di cui la rriconente s1tes.sa1 abbi'a
indicato- nel rigoroso l'!i,s petto del'l'e previsioni di cui agli artt. 366, primo comma n. 6f e 369t
secondo eomrma, n. 4 1 cod . proc. civ,. = il "dato ~·, te-stuale o extra~t.estua~le, da cui1 ne risulti
l'esistenza~ ili "come" e il "·,q uando" (nel ql.,.!adro proeessuale) tali fatti sìano stati oggetto di
dli,scussione tra le parti, oltre a dimostrarne n modo co!flgruJO> la1"decìsiv~ta" .
4.2.~ L'ilrn:ammi,ssibilità del secondo motivo risulta poi evidente dal fatt'O che le censure
con esso propost~e sono dirette a contestare la valuta.ziolfle eJfeUuata daUa Corte d'appello
neWamlrlito dell'a propria discrezJonalità in merito alla, configurabilllità di una !iinuncìa al potere di
recesso da parte della società.
Ebbene ta1le valutaZìlone, oJtre ad essere sul)portata da cong,rua, e logica motiv,azione, non
si pone in contrasto con gn ali1. 2110 e .2.118· eod. civ., come interpretati dalll a gìuri sprud!enza
dì questa Corte,, in qua,nto In base a ta'l e giurLsprudenza, è la pura e semplice inerzia del datore
di lavoro· a poller essere considerata, ai fini del licenziamento per superarrmento del periodo di
comporto1, come un "contegno neutro", di per sé non significativo della volontà, di rinunciare
alla facoltà dii recesso e, quindi, inidoneo a determì1nare l'altrui ìncolpevole affidamento,
dovemdo essere riconosciuto al datore di lavoro uno soatium deliberandi inteso alla, concreta
verifica di una possìbi1le conserva:z:ìaRe del rapporto anche dopo che il lavoratore sia rientrato in
servizio (come affermato da Cass. 25 novembre 20111, n. 24899, citata nel ricorso).
1
Ma, neUa presente ·f attispecie - in cui da un !la to, non è neppure chia,ro se in1 dlata 1
dicembre' 2006 il. M
abbia, o meno, ripreso servizi10 e, dlall'altro' lato, l'esito della visita
medica colleg1ìale' presso la, ASL di Viterbof è rimasto totalmente estraneo a l thema decìdendum
del presente giudizio, come sì sottolinea nella sentenza impugnata e non viene specificamente
contestato - da' qua,nto afferma non implausibilmente Ila Corte d'appello non può parlarsi di
neutralità del comportamento della società .
4 ..3.- Infatti ciò che ha indotto la. Corte territo·ria1le a1 ritenere che la società abbia
rinuociato ad esercitare il proprio potere di reçesso per superamentto del periodo dì comporto 4
accertabile con un semplice ca lcolo matematico - è. stata Ila ci rcostanzar che nel telegramma· e
nella nota sui11 dìcati nel comunicare la riammi6sione in servizio venirva prefigurata l'eventualità,
dì un possibile llicenziamento esclusivamente nell'ipotesi che la suddetta visita medica avesse
avuto esito· negativo (in termi ni di permanente inidoneità al larvoro) .
Una simile interpretazione - co.me si è detto, rientrante nel potelfe di accertamento dei
fattir dar rìcono·scere al giudice del merito -oltre ad essere correttamente motivata trova anche
riscontro proprio nella suddetta ampia discrezionalità, da riconoscere ali datore di lavom per
l'irrrrogazione del lìcenziamento pe r su.peramento del periodo dii co mporto, in quanto essa
pog:giar suJIIa i'mpllicita premessa secondo cui la' datrirce di lavoll'o, inviando si mili comunlcazìoni,
aveva Indotto il destinat.arìo - ìnteressato alrla eertez'Zar della vicenda co ntrattuale - ad
escludere che il II!Jngo periodo di ma,lattla trascorso· fosse, drì1per sé, inc.o mpatibìle con rìll rientro
arl1 lavoll'o, - secondo· fia loglcar de'l SUIPe ramento d'el periodo di comporto - e a ritenere ehe la
datri ce di lavom· rirnte.ndesse rilmetters ' alll'esito della visita medica per reìnserire, o meno, il
larvoratore neWappalfato soci:etarto, nel! modo più utile e conveniente (arg, ex Cass. 2.8 marzo
2011, n. 703; Cass. 15 settembre 2014, n. 19400;, Cass. 6 lugl'ìo 20.00, n. 9032).
4.4.- Ne deriva che la •r icostruzione della volontà abdìeatJivat effettuata datlar Corte
romana con riferim ento aWintem contesto delle: circostanze siglnifìc.atìve al riguardo, ·ha
consentito affermare in 't ermìnì certiJ la sussistenza deUa arnzudetta rinunda.
In qiJies.ta situa,zione, aipp.a1iono del tutto irrilevanti glil errementt:i addotttbi dalila ricorrente in
qu~:mto essJr·
a) dar un la1to, non fann o altro· che confermare che nel teh~grammar e nel~a nota in 09getto
- la euì data, ail presenti finì~ , l'ilon è determinante, proprio in considerazione delll a suddetta
ampia discrezionalità del potere datori'a le dì rec:esso per superamel'ilto del perì1odo dir comporto
Servizi ha fatto esclusivo rlferìmemt o alla richiesta de'Ila visita me.dico- Ila società C
collegiale forml!Jlata dalla società il 2.7 novembre 2006., a seguito del referto medrico della ASL
di Viterbo ìn data 4 ottobre 2!006,. nel qua~e si consigl ia,va la valutaziolile deili'ìdo.neìtà al
servizio, "visto il cronicizzarsi deUa pato,,ogia causa d~ assenz:ar" ;
1
b) pe·rtantto dimostrano come il mancato rìchiarm o al super-ament o del pel"ìodo di
compo·rto fosse ìnterpretabile - alla luce delle complessive clrcos,tanze del caso - come
rìnuncia ad avvalersi della suddetta causale per l'irrog1azi.a ne del licenziamento,. Jileraltro
avvenuta il 9 maggi o 2007.
5.- li terzo motivo è inammissibile = per quel che si è detto nel precedente paragrafo 4.1.
- pe r la parte ilnr cui,, impropri,amente, si ~ nvaca 1a1 violazione dell'art. 360, n. 5., ·cod. proc . éiv ..,
men tre è infondato per 1la, parte in cui si· denuncta 1a violazjone dell'art. 1l227 cod. dv.
1
S..l.- A tale ulltimo riguardo va ricordato c::he, in base a consolid ati e condi,visl
orientamenti di questa Corte:
a) in !linea generale, il dovere dell danneggiato dii attilvarsi1 per evìrt arre il danno secondo
l'ordlirna•rìa, dilige.nza ex. art. 1227, secondo comma, cod . ciiv.,, deve essere inteso come sforzo dì
evitare il damno attraverso un'agevole attività persomale., o mediante un sacrìficìo economico
relativamente lieve, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligrenz.a quelle
attivitàr che siano gravose o eccezìonati o talli da comporta re notevoli rischi o ri:levanti sacrifici
(vedi, per tutte: Cass. 11 febbraio 2.005,. n. 285.5);
b) l'onere dì diligenza imposto alr cred:irt ore dall"art. 1227, secondo com ma, cod., civ. ,. nom
si spinge fino al punto di obblli.gare quest'ultimo a compiere ~.Jilia attività gravosa o rìsch ìosa,
5
CASSAZ
l
quale la1introduzione di un pmcesso {Cass. 27 gìugno 2007,
11364; Cass. 2.9 settembre 2005, n. 19139);
n.
14853; Ca1ss. 31 luglio 2002,
n.
c) la regola di cui all'art. 1227, secondo eomma1, cod. civ. è appl1ìcabi1le anche al danno da
risarcire ex art. 18 Stat.l1av. a seguito dì un licenziamento dichiarato illegi1Wmo, ma sempre
entro i SI!Jddletti ~imiti, il che comporta, in partìcollare, che l'obbligo dì cooperazione del creditore
volto ad evitare l'aggravarsi dell danno, nell'ambito dell'ordlna,rìa dllìgenza, lvi previsto, possa
riguardare sol1o quelllie attività che non siano gravose, ecce:zìonalli o tali da comportare notev.olli
ri,schi e sacrifici per il creditore, seoondo t.ma va1l1utazìone riservata al giudice d'i merito e
sottratta a1l sindacato dii legittim ità se sorretta da conQJrua motìvazìon1e (CatSs . 4 di1cembre
2012 , n. 21712; Cass. 11 maggìo 2005 n. 989'8 ; Cass. 6 luglio, 2.002,. n. 98~0; C:ass. 11
maggio 200S n. 9898; Cass. 13 giugno 2012, n. 9'656);
d ) di corn,~H~guenzal è da e:solud'ere· l',imr>utabillità ali !lavoratore ~ a i fh11'i' deU'appiLcazione
della lidUJzlone ex art .. 1227, secondo comma, codi. civ. del risarcimento del danno ~ c.ui è, t.e nv1to
il datore (h laiVOf'iO per effetto del licenziamento illegittimo - deHe conseguenze d.armose
discendenti dal tempo impiegato per la tutela gilurisdizìonale da pa,rte de-l lav.or:atolf'le, tutte le
volit e cli"le - sia cirie si tratti di inen;ia endoprocessuale che, di in e~FZEa (!lreprocessua~e - le norrme
attrìbulseana, poteri paritetid al datore di lavoro per la tutel1a. dei propri dirittll e pe r la riduzione
del. danno, come accade, ad esempio,. In ordine al promovlmento dell tentativo di1conoilliazione
{Cass. 11 maggio 2005, n. 9898)~, ovvero ne:H'~potesi il) cui li lavoratore abbat ritualmente
messo In mora la soeietà1datrice di lavolfo (Cass. 5, gi ugno 2012, n. 902:3) 1 ovvero ìn ipotesi
analoghe (Cass. 26 mar-zo 2010, n. 7344; Cass. 10 dicembre 2007, n. 25743).
5.2. Ne consegue che, nella presente fattispecie in cui, frn l'altlfo, come afferma Ila
stessa1ricorrente, la malatb a del M
si è prot ratt-a sino f!Ji 30 1110\H~mbre 2007, In ogni caso
l'art. 1227 t secondo. comma, cod. cìv. rnon è applicabile, con riguardo all'asserito rlta~rdo
nelll'instaur-azione del gh.tdi z.to, ehe pera~~tro, la rìcorrent~ e lfl:eppure dlmostre sìa attri~bui bìle - in
limea teorica - a colpa o dol'o del M
Pertanto, non è ravv isabUe a~ lc.un vlzìo nella sentenza i1mp ug1nata per non aver proceduto
a detrarre dalll'enti.tà del risarc·melll't.o dell dann.o, po.sto a carico delllla socletà ,il danni che ìl
lavoratore avrebbe potuto evRare usando l'o rdlilnarèa diligenza, come invece erro111earnente
sostiene la rlc.o lfrente.
IV- Conclusionii
fn sintesi, ìl ricorso principale deve essere· respinto e quello incidentale condizionato
va dichiarato assorbito. Le spese del presente g;i udlzLQ di1cassazione - liq]llldate' Mtlla m isura
indicata in d ìspOtsitivo- seguono la socc.ombenza~ey!l!!thtefdella ricorrente principale, dandosi
atto della sussisténza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quate~r, dell di.P.R. n. 115 del
2002, introdotto dall'art. l, oomma 17, della l.egge n .. 228 de.ll 2012.
6. ~
P..Q.M.
r
j
La Corte, riunisce i ricorsi; rìgetta ìl rtcorso, prl,ncìpale e dichiara assorb ito il1 ricorso
ìncid'ernta!e., Condanna la società ricorrente pri1nci1pale al pagamen1to delll e spese del p·resente
gìudizìo di ca~ ssazione, lìquida1te ìn euro l!OO,OO (cento/00) J!)er esborsi, euro 3500,00
(tremìlacìnquec:ento/00) per compensi professìonal'i, oltre accessori! come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R . n. 115 del 2002, tintrodotto dalfll'art. 1,
comma 17, della legg.e n. 228 del 2012, si dà atto della sussi1stenza dei presupposti per il
versa1mento,, dia pa.rte della riconente principale, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo
6
CASSAZ O
•
.
unificato, palii1a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del1comma l-bis dello stesso
art. 13 .
ciso in Roma , nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 17 dicembre 2015.
gliere:tJV
~~·
1
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