norme regolanti l`asta - Imperatrice srl Agenzia di prestiti su pegno
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norme regolanti l`asta - Imperatrice srl Agenzia di prestiti su pegno
IMPERATRICE AGENZIA DI PRESTITI SU PEGNO S.R.L. a Socio Unico 18038 Sanremo – C.so Imperatrice, 7 – Tel./fax 0184 578172 NORME REGOLANTI L’ASTA ART. 1 - La data dell’asta è resa nota mediante affissione di un apposito avviso nei locali dell’Agenzia adibiti alle operazioni di pegno e nella sala dove si effettuano le aste. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'asta, nonché il numero distintivo dei pegni posti in vendita. Esso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l’inizio dell’asta e fino al termine di questa (art. 48 R.D. n. 1279/1939). ART. 2 - L’asta si tiene alla presenza di un pubblico ufficiale che la dirige, ne controlla la regolarità e ne redige il verbale. La funzione di banditore è affidata ad un dipendente dell’Agenzia. ART. 3 - Gli oggetti costituiti in pegno a garanzia di operazioni diverse possono essere inclusi in un unico lotto. ART. 4 - Ciascun lotto è aggiudicato al miglior offerente. L’offerta può essere fatta oralmente o per alzata di mano, con un rilancio minimo di 10,00 euro. Non sono ammesse offerte segrete. ART. 5 - Il prezzo di aggiudicazione è maggiorato del diritto d’asta, pari al 10 % oltre I.V.A.; ART. 6 - Nel caso in cui per l'aggiudicazione di un lotto sorga controversia fra due o più concorrenti, i quali affermino di avere contemporaneamente offerto lo stesso prezzo, il Direttore riapre l'incanto su tale prezzo e, quando non vi sia altra offerta, decide inappellabilmente a chi debba essere aggiudicato il pegno. 1 IMPERATRICE AGENZIA DI PRESTITI SU PEGNO S.R.L. a Socio Unico 18038 Sanremo – C.so Imperatrice, 7 – Tel./fax 0184 578172 ART. 7 - Qualora un lotto non trovi acquirenti al primo esperimento d’asta, la vendita è ripetuta una seconda volta dopo la messa all’asta degli altri lotti. Se anche il secondo esperimento è infruttuoso, il lotto viene ritirato. ART. 8 - All’aggiudicatario, che deve presentare un documento di identità ed il codice fiscale, è consegnato un tagliando numerato recante il suo nome ed il prezzo di aggiudicazione; tagliando che dovrà esibire al momento del ritiro degli oggetti. ART. 9 - Il ritiro degli oggetti aggiudicati si effettua presso lo sportello dell’Agenzia nell’immediatezza dell’asta o al più tardi entro tre giorni dall’asta stessa, previo pagamento del prezzo in contanti (per importi inferiori a 1.000,00 euro) ovvero a mezzo di assegno circolare o bonifico bancario (in quest’ultimo caso il ritiro è consentito solo dopo l’accredito del prezzo sul conto corrente dell’Agenzia). Il rilascio di fattura deve essere chiesto al momento del ritiro. ART. 10 - Gli oggetti sono consegnati all’aggiudicatario in una busta recante il peso totale degli stessi. In caso di reclamo per vizi degli oggetti, - da presentarsi perentoriamente entro sette giorni dal ritiro -, il lotto deve essere restituito nella predetta busta integro. ART. 11 - Gli oggetti all’asta sono da considerarsi in oro 18 kt ovvero oro titolo 750%, salva diversa indicazione da parte del Banditore. L’Agenzia garantisce l’autenticità dei diamanti, ma non delle pietre preziose colorate che non sono oggetto di stima. Così come non garantisce il regolare funzionamento degli orologi. 2 IMPERATRICE AGENZIA DI PRESTITI SU PEGNO S.R.L. a Socio Unico 18038 Sanremo – C.so Imperatrice, 7 – Tel./fax 0184 578172 ART. 12 - Nel caso in cui l'aggiudicatario si rifiuti di ritirare il lotto aggiudicato o di pagarne il relativo prezzo, comprensivo del diritto d'asta, l’aggiudicazione sarà considerata nulla, fatto salvo il diritto dell’Agenzia di perseguire l'aggiudicatario inadempiente. ART. 13 - Durante l’asta i presenti devono osservare il silenzio ed è vietato l’uso del cellulare. ART. 14 - Il Direttore può escludere dalla gara o fare allontanare dalla sala di vendita chiunque non si attenga alle norme che regolano l’asta o non si comporti civilmente o turbi in un qualunque modo il regolare svolgimento degli incanti. ART.15 – Le vendite sono registrate sul verbale d’asta mediante indicazione del numero della polizza, del nome dell’acquirente e del prezzo di aggiudicazione. ART. 16 - All’asta sono applicabili gli artt. 353 e 354 del codice penale (art. 51 R.D. n. 1279/1939) di cui si riporta in appresso un estratto. ART. 353 c.p. -Turbata libertà degli incanti Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa ……… ART. 354 c.p. -Astensione dagli incanti Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa……………. 3