foglio informativo relativo al mutuo fondiario

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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL MUTUO FONDIARIO
CONDIZIONATO EDILIZIO A TASSO FISSO ( ) A TASSO
INDICIZZATO ( )
Sezione I – informazioni sulla Banca
Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima Soc. Coop.
Sede legale e amministrativa: via N. Bixio n.92 - 60015 Falconara Marittima (AN)
Sito internet: http://www.falconara.bcc.it/
E-mail: [email protected]
Codice ABI 08086-1
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4957-70
Registro delle imprese di Ancona n. 00982770422 coincidente con il codice fiscale
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del credito cooperativo
Capitale sociale {Globale_Capitale_Sociale_Alla_Data}
€ 207.004 al 31/12/2008
Riserve {Globale_Riserve_Alla_Data}
€ 23.130.089 al 31/12/2008
Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione
Struttura e funzione economica del mutuo fondiario
Con il contratto di mutuo fondiario condizionato edilizio la Banca concede al mutuatario un finanziamento con impegno
del cliente medesimo di rimborsarlo, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento di durata mediolunga (superiore ai 18 mesi); il prestito è garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili. L’ammontare
massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati o del costo di
costruzione, ivi compreso quello dell’area. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate
garanzie integrative (fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione etc.). Nel caso in cui preesistano garanzie ipotecarie
il suddetto limite dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello
nuovo.
L’importo del finanziamento può essere versato alla parte mutuataria in una o più erogazioni in preammortamento, in
rapporto agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione degli immobili offerti in garanzia; i suddetti stati di
avanzamento dei lavori, dovranno essere redatti o controllati da un tecnico di fiducia della Banca.
Sulle stesse erogazioni, effettuate in regime di preammortamento, la parte mutuataria corrisponderà, oltre alle eventuali
imposte, l’interesse nella misura determinata nel contratto.
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Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo fondiario
RISCHIO DI TASSO
(in caso di tasso fisso) Il mutuo fondiario a tasso fisso presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso
del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l’impegno finanziario del cliente
rimane agganciato al tasso originariamente pattuito.
(in caso di tasso indicizzato) Il mutuo fondiario a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati
parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso
del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio
dell’impegno finanziario richiesto al cliente.
Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione
Tasso annuo di preammortamento per mutui a tasso fisso: {Tasso_DX
6,50} %
Tasso annuo di preammortamento per mutui a tasso indicizzato: EURIBOR a 6 mesi aumentato di { 2,5 } punti (spread)
– attualmente pari a { 3,49} %
Spread_1_CX
Tasso_Finito_ISC_1_DX
Tasso di interesse annuo applicato al mutuo a tasso fisso: {Tasso_DX
6,50} % ;
Tasso di interesse annuo applicato al mutuo a tasso indicizzato: EURIBOR a 6 mesi aumentato di { 2,5 } punti (spread)
– attualmente pari a { 3,49} %
Spread_1_CX
Tasso_Finito_ISC_1_DX
Parametro di riferimento al {Globale_Data_E6m_CX
01/12/2009 } : {0,994} %
Globale_Valore_E6m_DX
Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora: { 2 } punti in più del tasso convenuto in vigore al momento della
mora
Spread_mora_CX
Durata massima del preammortamento anni : 3
Durata massima anni: 25
Spese di istruttoria (oltre alle spese vive sostenute)
(Tabella valida per la prima concessione e/o rinnovi con variazione):
per importi fino a {Globale_Imp1_Istr_Ipotec}
50.000,00 euro
per importi fino a {Globale_Imp2_Istr_Ipotec}
100.000,00 euro
per importi fino a {Globale_Imp3_Istr_Ipotec}
200.000,00 euro
per importi oltre {Globale_Imp4_Istr_Ipotec}
200.000,00 euro
Commissioni incasso rate:
- mensile
- bimestrale / trimestrale
- semestrale
Recupero spese sostenute dalla Banca per:
- Visura ipocatastale ordinaria: recupero spese sostenute con un minimo di
- Interrogazione Crif Eurisc: recupero spese sostenute con un minimo di
- Interrogazione Crif + Protesti + Pregiudizievoli + Report + Score Sociologico:
recupero spese sostenute con un minimo di
- Visure Camerali CERVED: recupero spese sostenute con un minimo di
- Bilanci CERVED: recupero spese sostenute con un minimo di
Euro
{Globale_Spese1_Istr_Ipotec_DX
200,00 €}
{Globale_Spese2_Istr_Ipotec_DX
250,00 €}
{Globale_Spese3_Istr_Ipotec_DX
300,00 €}
con un minimo di 300,00 €}
{0,20%
Globale_Spese4_Istr_Ipotec_DX
{2,00 €}
{4,00 €}
{8,00 €}
Globale_Incasso_Rata_Mensile
Globale_Incasso_Rata_Bimestrale_Trimestrale
Globale_Incasso_Rata_Semestrale
{40,00 €}
{20,00 €}
Globale_Visura_Ipocatastale
Globale_Interrogazione_CRIF_EURISC
{40,00 €}
{20,00 €}
{30,00 €}
Globale_Interrogazione_CRIF_Protesti_Preg._Report_Score
Globale_Visure_CERVED
Globale_Bilanci_CERVED
- Spese per invio documento di sintesi (ex art. 118 d.lgs. 385/93): {Globale_Doc_Sin_SX}
15,00 €
- Spese per informativa precontrattuale: {Globale_Inf_Prec_SX}
25,00 €
- Spese per la comunicazione periodica (ex art. 119 d.lgs. 385/93): {Globale_Com_Per_SX}
10,00 €
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- Commissioni varie:
Euro
futura cancellazione garanzia ipotecaria (*)
{Globale_Futura_Cancellazione_Garanzia_Ipotecaria}
250,00
restrizione ipotecaria
{Globale_Restrinzione_Ipotecaria}
200,00
duplicati / copie
{Globale_Duplicati_Copie}
20,00
(*) solo se non rientranti nelle previsioni del D.L. 07/2007 (Bersani Bis)
- Aspetto fiscale (da recuperare sul cliente):
mutui ipotecari, con durata oltre il breve termine (> 18 mesi), sono soggetti all’imposta sostitutiva (D.P.R. 601/73) pari
allo 0,25 % dell’importo del finanziamento; nel caso di acquisto o ristrutturazione unità abitative non soggette alle
agevolazioni previste per la prima casa, l’imposta è elevata al 2,00 % dell’importo finanziato.
- Ad esclusivo carico del cliente :
onorari e diritti notarili
imposte di registro, ipotecarie, catastali, Iva
spese assicurative
spese di perizia
spese agenzia immobiliare
- Precisazioni:
Importo massimo finanziabile: 80 % del valore dell’immobile (acquisto) e/o delle spese da eseguire
(costruzione/ristrutturazione) elevabile al 100 % con pegno in titoli di stato o fidejussione bancaria (banca terza).
Grado ipotecario: primo, sono ammessi gradi diversi dal primo se l’importo dell’iscrizione ipotecaria precedente
sommata al nuovo finanziamento rientra nel 80 % del valore dell’immobile, nel caso in cui la banca che concede il
nuovo finanziamento sia una banca diversa dalla prima, oppure, l’importo residuo del precedente mutuo sommato al
nuovo finanziamento rientra nel 80 % del valore dell’immobile, nel caso in cui sia la stessa banca a concedere il nuovo
finanziamento. Sono fatte salve in ogni caso le situazioni nelle quali con l’erogazione del finanziamento si estingue il
finanziamento precedente e si procede alla cancellazione dell’ipoteca, generando, di fatto, un primo grado.
Benefici economici per il mutuatario: gli onorari e i diritti notarili sono ridotti al 50 %.
Benefici per la banca mutuante: consolidamento dell’ipoteca decorsi 10 giorni dalla data della iscrizione della formalità
ipotecaria presso la Conservatoria dei RR.II..
- Compenso onnicomprensivo per l’estinzione anticipata: 2,00 % calcolato sul capitale anticipatamente corrisposto. Nel
caso in cui l’estinzione anticipata o parziale richiesta riguardi un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di
persone fisiche, è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali,
con cui si convenga che il mutuatario sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.
- Indicatore sintetico di costo (ISC) per mutuo a tasso fisso: {ISC_DX
6,82} % calcolato sul capitale figurativo di
{500.000,00
Capitale_Figurativo_ISC_DX} € con ammortamento a rate mensili della durata di anni { 10 }, {
1.000,00} € spese istruttoria, {100,00} €
incasso rate, {100,00} € comunicazione periodica, imposta sostitutiva 0,25%;
Durata_Anni_CX
Spese_Istruttoria_ISC_DX
Spese_Incasso_Rata_Tot_DX
Spese_Varie_ISC_DX
- Indicatore sintetico di costo (ISC) per mutuo a tasso indicizzato: {ISC_1_DX
3,66} % calcolato sul capitale figurativo di
{Capitale_Figurativo_ISC_1_DX
500.000,00} € con ammortamento a rate mensili della durata di anni { 10 }, { 1.000,00} € spese istruttoria, {100,00}
€ incasso rate, {100,00} € comunicazione periodica, imposta sostitutiva 0,25%;
Durata_Anni_1_CX
Spese_Istruttoria_ISC_1_DX
Spese_Varie_ISC_1_DX
- Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile
- Spese per pratiche avviate e poi rinunciate (oltre alle spese di istruttoria) : euro 50,00
- Rimborso spese per restrizione dell'ipoteca : euro 100,00
- Spese per accollo mutuo : euro 150,00
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Spese_Incasso_Rata_Tot_1_DX
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Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano le operazioni relative ai principali
diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Il mutuo verrà erogato a condizione che la parte
mutuataria provveda entro trenta giorni dalla data di stipula a:
- produrre due copie autentiche del presente contratto, di cui una in forma esecutiva;
- produrre la necessaria documentazione da cui emerga che l’ipoteca concessa a garanzia della presente operazione di
mutuo sia stata regolarmente e validamente iscritta e che non sia preceduta da formalità pregiudizievoli salvo quelle
indicate al successivo art. 6 ;
- produrre una copia della polizza di assicurazione contro i danni dell’incendio, del fulmine e dello scoppio in genere di
cui all’art. 7 del contratto, vincolata in favore della Banca;
- provare che la parte mutuataria e datrice d’ipoteca è regolarmente e legittimamente intervenuta in contratto ed è nel
pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella di pubblicazione delle formalità
ipotecarie di cu sopra;
- adempiere tutte le altre condizioni stabilite nel presente contratto e nell’allegato capitolato.
Decorso inutilmente il suddetto termine la Banca potrà ritenere risolto il contratto per inadempimento della parte
mutuataria.
L’importo del mutuo potrà essere erogato alla parte mutuataria anche con versamenti rateali in preammortamento, per
atto pubblico o per scrittura privata, ad insindacabile giudizio della Banca, in rapporto agli stati di avanzamento dei
lavori di costruzione degli immobili offerti in garanzia; i suddetti stati di avanzamento dei lavori dovranno essere redatti
o controllati da un tecnico di fiducia della Banca.
Sulle stesse erogazioni, effettuate in regime di preammortamento, la parte mutuataria corrisponderà, oltre alle eventuali
imposte, l’interesse nella misura determinata all’art. 3 del contratto.
Il periodo di preammortamento non potrà avere durata superiore a trentasei (36) mesi.
Rimborso - Il mutuo fondiario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, senza necessità
di preventiva comunicazione scritta da parte della Banca, secondo il piano di ammortamento concordato tra la Banca
medesima ed il Cliente.
Il Cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull’importo non pagato alle relative scadenze, l’interesse di mora nella
misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento.
Ipoteca - A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del mutuo, viene concessa
ipoteca, da parte del Cliente o di un terzo, con le caratteristiche previste dal testo unico bancario per il credito fondiario,
su immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli.
Verificandosi una diminuzione della capacità cauzionale degli immobili a causa del generale o locale deprezzamento
della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla Banca lo scioglimento del contratto
oppure, se del caso, una integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia.
Assicurazione – Il Cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, per tutta la durata del
mutuo fondiario, ad assicurare e mantenere assicurato l’immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio,
caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della Banca, per un valore non inferiore a quello di stima
della banca medesima. Copia della polizza e della relativa appendice di vincolo a favore della banca devono essere
consegnate alla stessa.
Qualora si verifichi taluno degli eventi coperti dall’assicurazione, il Cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro
aventi causa devono informarne la banca entro tre giorni. La Banca ha diritto di intervenire negli atti di accertamento
dei danni o di promuoverli, se li giudica di suo interesse, a spese del cliente.
Le somme che la Compagnia di assicurazione è tenuta a versare alla banca per indennità di perdita o di deterioramento
sono vincolate a garanzia di tutto quanto dovuto dal Cliente in dipendenza del mutuo.
Il Cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono pagare i premi di assicurazione e comprovare,
senza indugio, detto pagamento. In difetto di ciò, la Banca può provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei
confronti dei debitori per capitale, interessi e spese. Inoltre, qualora la Banca non si ritenga adeguatamente garantita
dalla società assicuratrice, richieda al cliente di sostituirla ed egli non ottemperi all’invito, essa può provvedervi
direttamente in nome proprio e a spese del Cliente. Lo scioglimento del contratto di assicurazione e l’impossibilità per
qualsiasi causa di stipularlo con altra compagnia di gradimento della Banca comportano il diritto di questa di sciogliere
il contratto di mutuo fondiario e di richiedere l’immediato rimborso di quanto dovuto senza bisogno di formalità.
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Rimborso parziale o estinzione anticipata - Previa richiesta scritta alla Banca, il Cliente può rimborsare parzialmente
o estinguere anticipatamente il mutuo fondiario; in questo secondo caso, il cliente corrisponde alla Banca un compenso
onnicomprensivo calcolato sul capitale anticipatamente corrisposto. Nel caso di rimborso parziale, ogni volta che il
cliente restituisce un quinto del capitale mutuato può richiedere, accollandosi le relative spese, una proporzionale
riduzione dell’ipoteca iscritta.
Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. inadempimento
delle formalità ipotecarie nei termini previsti), la Banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di
pretendere l’immediato pagamento di quanto dovuto, senza necessità di alcuna formalità. In particolare, nel mutuo
fondiario, detta facoltà le è riconosciuta laddove si verifichi un ritardato pagamento (definito come pagamento
effettuato tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata) per almeno sette volte consecutive; parimenti può fare se
il Cliente non provveda al pagamento anche di una sola rata trascorsi 180 giorni dalla scadenza della stessa.
Suddivisione del mutuo e frazionamento dell’ipoteca - alienazione – Il Cliente o i terzi acquirenti del bene ipotecato
possono richiedere alla Banca la suddivisione del mutuo fondiario in quote con correlativo frazionamento dell’ipoteca.
Tuttavia, ogni alienazione del bene o di parti di esso e così pure ogni costituzione di diritti reali di godimento
sull’immobile ipotecato o su porzioni di esso devono essere accompagnati dall’accollo della relativa quota di mutuo a
carico dei terzi acquirenti; in caso contrario, la Banca – che è comunque libera di non aderire all’accollo – può
sciogliere il contratto e pretendere il rimborso dell’intero debito residuo in linea capitale ovvero della residua somma
mutuata dovuta in conseguenza della suddivisione del mutuo in quote, oltre alle eventuali rate scadute ed agli eventuali
interessi di mora dovuti.
Foro competente - Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il Foro
competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede
centrale della Banca o la dipendenza-filiale della Banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Laddove il Cliente contragga il mutuo in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti
disposizioni di legge.
CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI CREDITO FONDIARIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E SEGUENTI DEL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N . 385
1) SOLIDARIETA' ED INDIVISIBILITA' DELLE OBBLIGAZIONI
Il presente capitolato forma parte integrante del contratto di mutuo ed obbliga la parte mutuataria, gli eventuali
fidejussori e terzi datori d’ipoteca nei confronti della Banca mutuante.
Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria e quelle derivanti dalle presenti
"Condizioni Generali" sono assunte dalla parte mutuataria, dagli eventuali fidejussori e terzi datori d’ipoteca in via
solidale ed indivisibile, anche nei riguardi dei rispettivi eredi, successori ed eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, che
ne rispondono insieme alla parte mutuataria, agli eventuali fidejussori e ai terzi datori d’ipoteca medesimi.
In caso di divergenza tra quanto previsto nel presente capitolato e le pattuizioni del contratto cui esso è allegato,
prevalgono le clausole contrattuali.
2) DISMISSIONE DI PRECEDENTI ONERI E PASSIVITA’
La Banca potrà consentire l’erogazione del mutuo nonostante l’esistenza di oneri, iscrizioni o privilegi gravanti sugli
immobili, che possano essere dismessi con l’importo del mutuo. In tal caso la parte mutuataria, utilizzando parte
dell’erogazione, dovrà costituire presso la Banca un deposito per l’importo che verrà determinato dalla Banca stessa
finalizzato a tali adempimenti, da utilizzarsi con le modalità stabilite contrattualmente.
Nel caso in cui il deposito come sopra costituito dovesse per una ragione qualsiasi rivelarsi insufficiente per consentire
l’integrale rimborso di tutte le passività preesistenti, la parte mutuataria o i suoi aventi causa hanno l’obbligo di versare
immediatamente il relativo conguaglio a semplice richiesta della Banca, pena la risoluzione del contratto.
3) EROGAZIONE IN PIÙ SOLUZIONI
Qualora la somma concessa venisse erogata in più soluzioni durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, la
determinazione della misura e delle modalità di detti versamenti sarà riservata al giudizio esclusivo della Banca che, in
corso d’opera, avrà diritto di fare eseguire a spese della parte mutuataria, i controlli dei relativi stati di avanzamento e
della conformità delle opere eseguite alla legge, agli strumenti urbanistici ed al progetto.
Alle scadenze previste per le rate di preammortamento e fino al giorno antecedente l’inizio dell’ammortamento, la parte
mutuataria dovrà corrispondere alla Banca sulle erogazioni parziali, l’interesse nella misura contrattualmente prevista.
La Banca stabilirà in occasione di ciascuna erogazione se intende avvalersi del diritto di porre in ammortamento il
versamento stesso.
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Se nel corso dei versamenti la parte mutuataria non corrisponderà quanto dovuto o lo corrisponderà con un ritardo
superiore a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 40 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385 o non addiverrà alla stipula dell’atto di
erogazione finale e quietanza entro il termine contrattualmente stabilito, la Banca potrà ritenere risolto il contratto di
mutuo ed agire esclusivamente per il recupero del suo credito.
In regime di preammortamento, non è consentito alla parte mutuataria di estinguere anticipatamente le singole
erogazioni parziali.
4) RIMBORSO - RIMBORSO PARZIALE O ESTINZIONE ANTICIPATA
Il mutuo deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, senza necessità di comunicazione
scritta da parte della Banca, secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti.
E’ in facoltà della Banca rifiutare pagamenti di frazioni di rata, sia del debitore originario sia dai successori o aventi
causa.
Previa richiesta scritta alla Banca, il cliente può rimborsare parzialmente o estinguere anticipatamente il mutuo
fondiario. Nel caso di rimborso parziale, ogni volta che il cliente restituisce un quinto del capitale mutuato può
richiedere, accollandosi le relative spese, una proporzionale riduzione dell’ipoteca iscritta, sarà in facoltà della Banca
concederla o meno.
5) VALORE PROBATORIO DELLE SCRITTURE
Le scritture contabili della Banca faranno piena prova, sia contro la parte mutuataria sia contro terzi - compreso
l'eventuale datore d'ipoteca - in qualsiasi sede e grado di giurisdizione per la determinazione del debito nei confronti
della Banca stessa.
6) OBBLIGHI RELATIVI ALLA PARTE FINANZIATA
E' obbligo della Parte finanziata:
a) Dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata:
• di ogni variazione che intervenga nel proprio codice e domicilio fiscali, nonché nella propria residenza o sede legale;
• di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale sua o dei propri garanti, come
individuata nel momento dell'affidamento;
b) In caso di finanziamento concernente uno specifico programma di investimenti, portare a compimento il programma
stesso senza variazione né ritardi e, comunque, nel pieno rispetto dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e
quant’altro occorresse da parte delle competenti Autorità amministrative. Qualora si verifichi la necessità di apportare
modifiche al progetto originario, le stesse dovranno essere portate a conoscenza della Banca affinché la stessa valuti
l’opportunità di confermare il mutuo ed indicare i limiti nei quali esso potrà essere confermato;
c) Accettare, fino alla completa estinzione del finanziamento, indagini tecniche ed amministrative nonché controlli da
parte della Banca (e, se richiesto, da parte degli Organismi concedenti i contributi e/o che assicurano la provvista,
ovvero la garanzia) sia direttamente, sia per il tramite di consulenti esterni alla Banca stessa. La parte mutuataria si
impegna altresì a fornire alla Banca tutti i documenti, le situazioni contabili, le informazioni e i chiarimenti che le
verranno richiesti, nonché a far pervenire annualmente, se richiesti, i bilanci e le relative relazioni ed a compiere ogni
altro atto, compresa la stipulazione di patti aggiuntivi diretti a disciplinare l'erogazione dei contributi, eventualmente
richiesti dai predetti Organismi pubblici;
d) Comunicare alla Banca l'assunzione di altri finanziamenti;
e) Unitamente all'eventuale terzo datore d'ipoteca, comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata, l’intervenuto
trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile ipotecato, ovvero, la costituzione sullo stesso di un diritto reale di
godimento entro trenta giorni dalla data dell’atto, fornendo copia autentica dei relativi titoli;
f) Unitamente all'eventuale terzo datore d'ipoteca, rilasciare libero e sgombero da persone e da cose l'immobile
ipotecato, anche se direttamente occupato od abitato, ogni qualvolta venga immesso in possesso il custode o
l'amministratore giudiziario o il curatore fallimentare o l'acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca;
g) Stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca che si rendessero
necessari ed opportuni in relazione all'operazione di finanziamento per la ricognizione, migliore identificazione o
accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori ed
omissioni; la parte mutuataria e il terzo datore d’ipoteca autorizzano fin d'ora le conseguenti annotazioni, trascrizioni,
iscrizioni, inserzioni;
La parte mutuataria, qualora impresa, è tenuta inoltre:
a) A dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata qualora:
• sia coinvolta in operazioni di fusione, scissione, scorporo o conferimento, cessione o affitto di azienda o rami di essa,
liquidazione volontaria;
• richieda l'ammissione ad una procedura concorsuale;
• cessi o vari la propria attività principale;
• l'interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a persone, società o gruppi diversi da quelli indicati nella
domanda di finanziamento;
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• trasformi la propria forma giuridica o modifichi la ragione o denominazione sociale;
• alieni o lochi o comunque conceda in uso a terzi gli immobili, gli impianti, i macchinari oggetto di garanzia reale a
favore della Banca o comunque strumentali all'impresa, o parti di essi;
b) A custodire e a mantenere in stato di efficienza gli impianti, i macchinari e le attrezzature;
c) A tenere a disposizione della Banca e dei competenti Organismi concedenti eventuali contributi e/o che assicurano la
provvista, ovvero concedono garanzia, la documentazione relativa alla realizzazione dell'eventuale programma di
investimenti oggetto del finanziamento.
7) OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMMOBILI IPOTECATI
a) La parte mutuataria, l'eventuale terzo datore d'ipoteca, loro eredi o aventi causa, sono obbligati a mantenere con la
diligenza del buon padre di famiglia in buono stato gli immobili ipotecati, e quindi a fare tutte le operazioni occorrenti
per la conservazione ed il miglioramento degli stessi secondo la loro natura, ad effettuare puntualmente e giustificare, a
richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi tassa od imposta che possa direttamente o indirettamente avere
relazione con il contratto di finanziamento o con l’atto di erogazione ed a non fare cosa alcuna che possa menomarne il
valore.
b) E' altresì loro obbligo dare, senza ritardo, notizia alla Banca di ogni mutamento che fosse apportato agli stabili, sia
per attentato al diritto di proprietà sia per infortunio o per qualunque altra causa, compresi i casi di demolizione anche
parziale dei fabbricati ipotecati, sia per la loro ricostruzione.
c) In dipendenza di quanto sopra è fatto obbligo alla Parte finanziata e all'eventuale terzo datore di ipoteca, loro eredi o
aventi causa di:
• astenersi dal locare in tutto o in parte gli immobili ipotecati con contratti di durata superiore a quella minima prevista
dalla legge in relazione alla loro destinazione senza averne riportato prima il consenso scritto della Banca;
• non cedere, vincolare e riscuotere anticipatamente in tutto o in parte i canoni provenienti dalla locazione degli
immobili ipotecati;
• non apporre modifiche nella destinazione e nella consistenza degli immobili ipotecati senza la preventiva
autorizzazione della Banca;
• non alterare la condizione giuridica degli immobili stessi e particolarmente di non costituire servitù passive né
modificare o aggravare quelle eventualmente preesistenti;
• dare, non più tardi di 5 giorni, partecipazione alla Banca di ogni eventuale turbativa nel possesso o contestazione del
diretto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili ipotecati nonché di ogni mutamento che, per infortunio o
per altra causa qualunque, anche non imputabile la mutuatario o all'eventuale datore d'ipoteca, loro eredi e aventi causa,
avvenisse negli immobili stessi, compresi i casi di espropriazione per pubblica utilità, affinché la Banca sia posta in
grado di tutelare le proprie ragioni.
8) ISPEZIONE DEGLI IMMOBILI IPOTECATI
La Banca potrà in ogni tempo fare ispezionare gli immobili ipotecati da persona di propria fiducia, alla quale la parte
mutuataria e l'eventuale terzo datore di ipoteca, se richiesti, dovranno a loro cura e spese, prestare l'assistenza ed i mezzi
necessari per l'adempimento dell'incarico.
9) DIMINUZIONE DI GARANZIA
La Banca potrà chiedere una congrua integrazione della garanzia ipotecaria ovvero altra idonea garanzia e, in
mancanza, una parziale restituzione anticipata del mutuo e la parte mutuataria dovrà provvedervi qualora:
• per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare come risultante da parametri obiettivi di
mercato o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa o eccettuata, si verificasse in ordine agli immobili ipotecati una
diminuzione del valore tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la
rendita netta degli immobili stessi non fosse più sufficiente a far fronte al servizio delle rate del residuo mutuo;
• venisse accertato che prima della stipulazione del contratto la parte mutuataria aveva ricevuto canoni di locazione
pluriennali non dichiarati alla Banca;
• venisse accertato che la parte mutuataria aveva taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse
aventi prelazione sul credito della Banca;
• dopo l'imputazione delle indennità incassate dalla Banca in caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù
coattiva, questa reputi che i restanti immobili ipotecati non siano sufficienti a garantire il mutuo residuale.
10) ASSICURAZIONE
La parte mutuataria, l'eventuale terzo dotare d'ipoteca e i loro successori o aventi causa sono altresì obbligati ad
assicurare e mantenere assicurati, per tutta la durata del mutuo presso una compagnia di gradimento della Banca, contro
i danni di incendio, caduta di fulmine, scoppio, il fabbricato compreso nella garanzia ipotecaria per congruo valore
stabilito d'accordo con la Banca stessa. La polizza dovrà essere prodotta in copia alla Banca, alla quale dovrà essere
consegnata la relativa appendice di vincolo a suo favore.
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11) INFORMAZIONE EVENTI DANNOSI
Qualora si verifichi taluno degli eventi coperti dall’assicurazione, la parte mutuataria, l’eventuale terzo datore di ipoteca
e i loro successori o aventi causa, devono informarne la Banca entro tre giorni. La banca ha diritto di intervenire negli
atti di accertamento dei danni o di promuoverli, se li giudica di suo interesse, a spese della parte mutuataria.
Le somme che la Compagnia di assicurazione è tenuta a versare alla Banca per indennità di perdita o di deterioramento
sono vincolate a garanzia di tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria in dipendenza del mutuo.
12) PAGAMENTO PREMI
La parte mutuataria, l'eventuale terzo datore d'ipoteca ed i loro successori o aventi causa sono inoltre tenuti a pagare i
premi di assicurazione dovuti ed a comprovare, senza indugio, detto pagamento. In difetto di ciò, la Banca potrà
provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti dei debitori per capitale, interessi e spese. E' pure in facoltà
della Banca stipulare, a spese del mutuatario, assicurazione in proprio nome presso una Società di propria scelta
quando, non ritenendosi adeguatamente garantita dalla Società assicuratrice, avesse richiesto al mutuatario di sostituirla
ed egli non avesse ottemperato all'invito.
13) ONERI FISCALI
La parte mutuataria si obbliga a versare alla Banca, all’atto dell’erogazione anche parziale della somma mutuata,
ovvero, in sede di stipula di atto unico, l’imposta sostitutiva di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e
successive modificazioni.
14) INTERESSI DI MORA
Ogni somma dovuta e non pagata dalla parte mutuataria, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, in dipendenza
del presente contratto, produrrà di pieno diritto a favore della Banca l’interesse di mora in ragione di due punti in più
del tasso a cui è regolata l’operazione all’insorgere dell’insolvenza, a decorrere dal giorno di scadenza e fino a completo
ripiano. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
15) IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI E PAGAMENTI EFFETTUATI DA TERZI
Qualunque somma pagata alla Banca dalla parte mutuataria o da terzi, verrà imputata al pagamento delle spese di
qualunque natura, comprese quelle giudiziali e irripetibili, nonché all’eventuale rimborso dei premi di assicurazione e di
quant’altro fosse stato pagato dalla Banca per conto della parte mutuataria; quindi, per ogni rata scaduta, a partire da
quella più antica, al regolamento degli interessi di mora, degli accessori, degli interessi ordinari ed infine alla
restituzione del capitale mutuato e ciò salvo che la Banca ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.
La Banca avrà la facoltà di rifiutare pagamenti a qualsiasi titolo effettuati da terzi, a proprio nome, quando da tali
pagamenti possano derivare surrogazioni a favore di chi intendesse farli, tranne che questi dichiarino espressamente di
subordinare, con riferimento alla garanzia ipotecaria, le loro ragioni a quelle spettanti alla Banca in dipendenza sia
dell’attuale mutuo, sia di altri mutui che eventualmente fossero stati in seguito dalla Banca medesima concessi con
ipoteche sugli stessi immobili, dovendo sempre essere la Banca stessa – anziché rispetto a questi altri mutui – la prima
graduata e senza concorrenti.
16) CESSIONI E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
Il credito derivante dal finanziamento è in ogni momento cedibile a terzi da parte della Banca con le eventuali garanzie
e privilegi; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'art.
1264 cod. civ..
17) ACCOLLO
La parte mutuataria è tenuta a comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata, l'intervenuto trasferimento a terzi
della proprietà dell'immobile con accollo del mutuo entro trenta giorni dalla data dell'atto, corredando la comunicazione
con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di legge. In mancanza di detta comunicazione, l'invio degli
avvisi di pagamento e il conseguente rilascio della quietanza non potranno essere effettuati a soggetto diverso
dall'intestatario del mutuo.
Resta comunque ferma e impregiudicata la facoltà della Banca ex art. 1273, primo comma, cod. civ. di aderire
all'accollo così come comunicatole. Salva specifica dichiarazione scritta della Banca ex art. 1273, secondo comma cod.
civ., l'accollo non produce liberazione della originaria parte mutuataria.
L'invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione all'accollante non costituisce liberazione del debitore
originario.
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LEGENDA: Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati
rispettivamente indicati.
Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti
una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
Preammortamento: è il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente
ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si
limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.
Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione e della scadenza
delle singole rate.
Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite
contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte
dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.
Parametro di indicizzazione (in caso di tasso indicizzato): rappresenta il valore preso a riferimento per la
determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto ed è pari all’euribor a 6 mesi.
Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.
Parametro di indicizzazione (in caso di tasso variabile) : rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione
del tasso di interesse applicato al rapporto.
Terzo datore di ipoteca: soggetto diverso dal cliente che consente all’iscrizione dell’ipoteca su un proprio immobile a
garanzia del mutuo.
Spese di istruttoria: spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di
indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.
Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della
conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.
Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto
e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato
delle condizioni applicate.
Indicatore sintetico di costo (ISC): è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale
sull’ammontare del prestito concesso.
Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima, {Globale_Data_Agg_Documento_TI}
01/12/2009
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