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ORDINE DEGLI AVVOCATI LATINA Latina, 15.10.2015 Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Latina Dott. Catello Pandolfi Piazza B. Buozzi 04100 Latina Prot. n. 2105 OGGETTO: Problematiche del gratuito patrocinio. Ill.mo Signor Presidente, pervengono al Consiglio che rappresento sempre più numerose segnalazioni ad opera degli Iscritti, i quali lamentano da parte del Tribunale una lettura ed applicazione delle norme in materia di gratuito patrocinio che, all’evidenza, non paiono rispondere allo spirito ed alla lettera della disposizioni contenute nel DPR n. 115/2002, recante Testo Unico in materia di spese di giustizia. Mi riferisco, in particolar modo, alla prassi interpretativa ed applicativa che conduce sempre più di frequente il Collegio Civile, investito dell’istanza di liquidazione degli onorari da parte degli Avvocati, a richiedere l’acquisizione di copia della documentazione versata a suo tempo a corredo dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, oltre ad una dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla parte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. O) DPR 445/2000, attestante la persistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione durante l’intero arco del giudizio. Non v’è chi non veda come una simile prassi, così come attuata, non trovi rispondenza nella legge. Anzitutto, va rilevato che appare quantomeno singolare la richiesta di produzione della documentazione versata all’atto della presentazione della istanza di ammissione, anche per ragioni di correttezza istituzionale che non possono, evidentemente, sfuggire. Rammento, infatti, che l’istanza di ammissione è delibata da un Ente pubblico territoriale, ancorché non economico (appunto l’Ordine degli Avvocati), che, nella relativa disamina, profonde energie e l’impegno di diversi Consiglieri a ciò deputati, evitando che, a mente del combinato disposto degli articoli 79, 3° comma e 126, 3° comma DPR 115/2002, della questione sia investito lo stesso Ufficio Giudiziario, rectius il Magistrato dinanzi al quale si procede, con gli ulteriori adempimenti che andrebbero in tal modo a gravare chi deve provvedere, anche secondo i dettami del giusto processo, all’amministrazione della giustizia. L’ammissione ad opera del Consiglio dell’Ordine assume, dunque, valenza ed efficacia fidefaciente; lo stesso Organo, peraltro, procede a trasmettere copia del provvedimento all’Amministrazione Finanziaria (id est, l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente), ponendola sin da subito in condizione di effettuare tutti gli accertamenti del caso. Voler mettere in qualche modo in discussione, a distanza di anni, l’operato del Consiglio mina quel principio di stabilità degli effetti giuridici, connessi ad una decisione di un Ente __________ Piazza B. Buozzi n. 1 Sc. E – Tel. 0773.693040 - Fax 0773.416450 E-mail: [email protected] ORDINE DEGLI AVVOCATI LATINA amministrativo, su cui l’Avvocato ha fatto affidamento, allorché ha deciso di assumere una difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato. Parimenti inspiegabile ed inaccettabile, poi, appare la prassi di richiedere, alla fine del giudizio (talune volte anche a distanza di diversi anni dall’assunzione del mandato), una dichiarazione proveniente dalla parte, resa ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. O) DPR 445/2000, attestante la persistenza nel corso del giudizio delle condizioni legittimanti il mantenimento del regime di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’art. 127 DPR 115/2002, invocato a giustificare simile richiesta, invero appare richiamato ed applicato inopportunamente. Infatti, la collocazione sistematica della norma (nel capo IV, Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio), il titolo recato dall’articolo (Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione al patrocinio) ed un’interpretazione teleologica, e quindi orientata e corretta, della disposizione non rimandano a (e non legittimano e giustificano) un accertamento che coinvolga la parte interessata (ed in definitiva gli Avvocati, sui quali poi l’onere di produzione viene a riversarsi); piuttosto, onerano l’Ufficio Finanziario (commi 2 e 3) di effettuare gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza delle condizioni, avvalendosi anche dell’opera della Guardia di Finanza. Il quarto comma, che è quello su cui evidentemente viene fatta confusione, è nel suo tenore letterale assolutamente inequivocabile, allorché prevede che la effettività e permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio, in ogni tempo anche successivo all’ammissione, sia verificata su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o su iniziativa dell’Ufficio finanziario o della Guardia di Finanza. La verifica a richiesta del Tribunale, evidentemente, non può essere rimessa alla parte, ché, diversamente, sarebbe capovolto il dettato e l’impianto stesso della normativa. Viceversa, sono gli Uffici Finanziari e la Guardia di Finanza a possedere per legge gli strumenti utili ad effettuare la verifica e ad essi, e ad essi soltanto, la richiesta del Tribunale può essere indirizzata. Altre letture non sono possibili e sarebbero (rectius, sono) disancorate dal dato normativo. Auspico un Suo autorevole intervento presso i Magistrati, affinché venga data corretta applicazione alla norma, evitando di aggravare gli Avvocati con adempimenti non previsti dalla legge, che finiscono per allungare i tempi della liquidazione, questa ultima, peraltro, quasi mai in linea con i parametri regolanti la materia. Auguro, infine, che in relazione alla materia ci si possa confrontare anche per stabilire un protocollo che garantisca tempi certi e rapidi di evasione delle richieste ed assicuri, al tempo stesso, una liquidazione più dignitosa, nel rispetto dell’impegno profuso dai Colleghi nell’espletamento dei singoli incarichi. In attesa di Suo cortese riscontro, Le porgo cordiali saluti. __________ Piazza B. Buozzi n. 1 Sc. E – Tel. 0773.693040 - Fax 0773.416450 E-mail: [email protected]