PROVINCIA DI BIELLA

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PROVINCIA DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
Ambiente e Agricoltura - DT
Impegno n.
Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO
DETERMINAZIONE N. 3359
IN DATA 27-12-2011
Oggetto: D.Lgs 152/2006 e ss.mm.. Autorizzazione allo scarico di acque reflue
domestiche in acque superficiali. Ditta ZEGNA BARUFFA LANE
BORGOSESIA SPA sita in Comune di VALLEMOSSO.
Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco, in qualita' di Dirigente del Settore Ambiente e
Agricoltura oggi, addi'
PREMESSO CHE
• Con D.D. n. 2219 del 28.08.2000, rinnovata con D.D. n. 4553 del 31.10.2003, è stata
rilasciata l’autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in
favore della Ditta Lane Borgosesia srl di Vallemosso;
• Con D.D. n. 548 del 21.02.2005 l’autorizzazione sopra citata è stata volturata alla Ditta
Zegna Baruffa Lane Borgosesia spa di Vallemosso;
• Con nota prot. N. 36735 del 16.07.2007 è stato comunicato il rinnovo tacito
dell’autorizzazione allo scarico;
• Il Signor Busato Paolo, in qualità di legale rappresentante della Ditta Zegna Baruffa
Lane Borgosesia spa avente sede legale in Vallemosso Via B. Sella 140, con nota
pervenuta in data 14.09.2011 prot. N. 44607 ha presentato istanza di rinnovo
dell’autorizzazione summenzionata;
DATO ATTO CHE
• l’insediamento da cui si origina lo scarico è ubicato in Comune di Vallemosso via
Rovella 2, riportato nel foglio di mappa n° 18 mapp ale n° 133;
• ai sensi della L.R. 48/93 la competenza a provvedere in merito è attribuita a questa
Amministrazione che con nota prot. n. 45618 del 16.09.2011 ha comunicato l’avvio di
procedimento alla Ditta;
VISTO
• la documentazione presentata e le integrazioni pervenute in data 14.11.2011 prot. n.
58004 e in data 14.12.2011 (prot. N. 63929 del 15.12.2011) da cui risulta che:
- l’insediamento è locato a due Ditte, Botto Poala spa e Alvisi e Pella snc, che non
producono reflui produttivi;
- la ditta Botto Poala cesserà la locazione in data 31.12.2011;
- dall’insediamento si originano reflui solo dai servizi igienici;
-
lo scarico avviene tramite un'unica condotta nel Torrente Strona, previa depurazione
in fossa Imhoff;
- la Ditta proponente si è dichiarata la sola titolare dello scarico finale;
• il verbale della commissione scarichi che si è riunita in data 22.12.2011 e ha espresso
parere favorevole classificando lo scarico come domestico ai sensi dell’art. 74 comma
1 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm;
CONSIDERATO
• che con deliberazione G.P. 17.02.1998, n. 9, art. 7 comma 3, sono state fissate le
prescrizioni da inserire nelle autorizzazioni relative agli scarichi delle acque reflue
domestiche in acque superficiali;
• che le autorizzazioni allo scarico sono valide quattro anni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.;
• che ai sensi dell’ art. 4 comma 1 della L.R. n. 6 del 07.04.2003 le autorizzazioni allo
scarico delle acque reflue domestiche sono tacitamente prorogate di volta in volta per
ulteriori periodi quadriennali a condizione che la situazione complessiva dello scarico
non sia mutata rispetto a quella autorizzata; in caso contrario si dovrà dare corso al
rilascio di una nuova autorizzazione;
• che con DGR 14-11519 sono stati definiti gli stati ambientale ed ecologico del Torrente
Strona nel tratto di asta fluviale in cui ricade lo scarico;
• che si ritiene necessario rilasciare una nuova autorizzazione aggiornata nelle
prescrizioni, dichiarando decaduta la D.D. n. 2219 del 28.08.2000 e successivi rinnovi
descritti in premessa;
Vista la Legge Regionale 13/90;
Vista la Legge Regionale 48/93;
Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.;
Vista la L.R. n. 6/2003;
Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il
combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16
e 17 del D.Lgs. 165/2001.
Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;
DETERMINA
• di attribuire alle acque di scarico di cui in premessa, ai sensi dell’art. 74 lettera g) del
D.Lgs. 152/ 2006 e ss.mm., la qualifica di acque reflue domestiche;
• di autorizzare la ditta Zegna Baruffa Lane Borgosesia spa avente sede legale in
Vallemosso Via B. Sella 140, nella persona del legale rappresentante, a scaricare nel
Torrente Strona, previo passaggio in fossa Imhoff, le acque reflue domestiche derivanti
dai servizi igienici dell’insediamento sito in Vallemosso Via Rovella 2;
• Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente;
• di trasmettere copia dell’atto:
al Comune di Vallemosso,
all’A.R.P.A. Dipartimento di Biella,
alla Regione Piemonte - Ufficio Decentrato Opere Pubbliche – Biella – Via Tripoli 33,
per l’applicazione della L.R. 12/2004 modificata da D.P.G.R. 14/R del 06.12.2004,
che prevede l’applicazione di un canone di concessione per l’occupazione di aree
demaniali con tubazioni per lo scarico di acque;
• di stabilire che l’attività di scarico qui autorizzata dovrà essere effettuata nel rispetto di
tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarichi, in particolare dovrà
rispettare le seguenti prescrizioni:
1) lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di
acqua corrente per almeno 240 giorni/anno e devono essere messi in atto tutti gli
accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori
molesti;
2) il corpo recettore deve essere di portata tale che l’immissione del refluo non rechi
peggioramento della sua qualità;
3) non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico acque reflue
diverse da quelle domestiche suddette;
4) le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente dalle acque reflue
domestiche e convogliate in idoneo recettore e non devono confluire nel sistema
raccolta, trattamento dei reflui
5) devono essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti
dall’Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale 4-2-1977; il
dimensionamento della fossa Imhoff deve essere rapportato al numero di
utilizzatori;
6) la fossa Imhoff deve essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e
ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di
acqua destinata al consumo umano;
7) se tecnicamente ed economicamente fattibile, deve essere predisposto e
mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di campionamento dei reflui chiarificati
prima dello scarico acque superficiali;
8) le acque grigie provenienti da lavandini, docce, lavatrici, ecc. devono essere
convogliate nella fossa Imhoff; se tecnicamente ed economicamente fattibile,
devono essere pre-trattate tramite pozzetto degrassatore opportunamente
dimensionato o tramite letto assorbente di torba e/o carbone da rinnovare
periodicamente;
9) in attesa che la Regione, ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.,
stabilisca i valori limite ai quali lo scarico dovrà adeguarsi, lo stesso deve rispettare
i limiti indicati dall’allegato 2 tabella 2-IV della L.R.13/1990;
10) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di
trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi e
dei grassi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia;
11) deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento
periodico dei fanghi e dei grassi tramite ditte specializzate;
12) in caso di presenza o di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di
100 metri dal punto di scarico, se tecnicamente fattibile, lo stesso vi dovrà essere
convogliato;
13) deve essere notificata alla Provincia, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento
dell’autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, qualsiasi variazione in
merito alla titolarità e modalità dello scarico, tipologia delle acque reflue scaricate.
14) nel caso in cui l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento,
a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata
nuova autorizzazione;
15) copia del presente atto deve essere conservata presso la sede operativa
dell’impianto;
• di dare atto che:
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La mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente atto è punibile
con sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
ai sensi del comma 8 dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., la presente
autorizzazione ha la durata di anni quattro dalla data di emanazione del presente
atto, e, ai sensi della L.R. n. 6/2003, è tacitamente prorogata di volta in volta per
ulteriori periodi quadriennali a condizione che la situazione complessiva dello scarico
non sia mutata rispetto a quella autorizzata. In caso contrario non è previsto il tacito
rinnovo ma si darà corso al rilascio di una nuova autorizzazione;
l’atto potrà essere revocato qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri,
risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato
ecologico del corpo idrico recettore Torrente Strona;
il presente atto potrà essere modificato e/o integrato qualora si rendesse necessario
stabilire ulteriori prescrizioni e/o al fine di adeguare lo scarico ad eventuali nuove
normative in materia di scarichi;
la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni
richieste da specifiche normative di settore connesse all’esercizio dell’attività
autorizzata né dalle eventuali autorizzazioni del proprietario del corpo idrico ricettore,
pertanto è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario:
Avverso la presente autorizzazione può essere presentato ricorso a:
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza
secondo le modalità di cui alla L. n°1034 del 6.12. 1971;
Capo dello Stato entro 120 gg dall’avvenuta notificazione ai sensi del decreto
Presidente della Repubblica n°1199 del 24.11.1971.
IL DIRIGENTE
dott. Giorgio Saracco
Pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi dal .......................... al
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Addì, .......................................
Il Funzionario Responsabile
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Il Segretario Generale
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Firmato in originale:
il dirigente/responsabile SARACCO GIORGIO
Pubblicato per 10 giorni sull’Albo Pretorio a partire dal 27-12-2011.