Estratti degli atti di Stato civile
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Estratti degli atti di Stato civile
6HPSOLFH Numero 2 Febbraio 1999 Editrice: Società Tipografica BARBIERI, NOCCIOLI & C. - Empoli Pratica Il Commento Estratti degli atti di Stato civile L’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora nel Comune di domicilio GLHWURIURQW" di Luigi Loffredo Presidente ANUSCA di GENOVA di Patrizia Lupino A i sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e dell’art.1, comma 1, del D.P.R. 2 2 3 / 1 9 8 9 ( R ego la me nt o anagrafico), nell’anagrafe sono r egist r at e anche que lle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. Questi soggetti possono essere iscritti, in alternativa, nell’Anagrafe del Comune di nascita. Di fronte a questi particolari tipi di situazioni come deve operare l’Ufficiale d’Anagrafe e quali criteri deve seguire per svolgere al meglio il suo lavoro? In relazione alla particolarità del caso che determina una registrazione di popolazione non effettivamente insediata sul territorio, sorge l’esigenza di determinare operativamente dei criteri specifici omogenei ed uniformi. E’ bene precisare che non deve essere considerata persona I senza fissa dimora, colui che per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sp o st i fr eq u ent e me nt e nell’ambito dello st esso Comune. Persone senza fissa dimora sono, ai fini anagrafici, coloro che non abbiano in alcun Co mu ne q u e l la d i mo r a abituale, che è elemento necessario per l'accertamento l ben noto D.P.R. n. 403/98, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, tra le altre cose, ha anche stabilito, all’art.1, comma 1, che il cittadino può autocertificare tutti i dati contenuti nei registri dello stato civile che siano a sua diretta conoscenza, così come, con autocertificazione, potranno essere sostituiti tutti quei certificati e/o estratti dello stato civile richiesti dai Comuni per i procedimenti di loro competenza (art.1, comma 2). Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti dell’autocertificazione, ipotesi più che probabile quando si tratti di dati contenuti nei (Continua a pagina 2) (Continua a pagina 6) Suggerimenti pratici per operare bene Addio Carlo E’ prematuramente scomparso Carlo Mancinelli. Da sempre è stato un amico ed un grande esperto di Stato Civile. Il suo insegnamento, la sua disponibilità, la sua umanità lo hanno sempre contraddistinto. Da moltissimi anni era il punto di riferimento degli Ufficiali di Stato Civile per tutti i Comuni d’Italia. Nel precedente numero della rivista ha pubblicato il suo ultimo intervento: è stato un prezioso contributo per tutti noi. Ci mancherà. LA REDAZIONE 2 Semplice Abbonarsi a Semplice è.... semplice I senza fissa dimora (Continua da pagina 1) quelle appartenenti a particolari categorie professionali (chi esercita attività circense, giostrai, girovaghi o chi svolge altre attività Chi sono i senza fissa dimora? permanentemente itineranti), ed ancora i soggetti emarginati senza tetto quali barboni, tossicodipendenti, emarginati di varia natura. Per tutte queste persone si deve adottare il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio. Spesso il limite concettuale di intendere la normativa anagrafica come cultura “residenziale”, poco rispettosa delle tradizioni di vita estremamente diversificate e delle varie etnie del nomadismo, porta ad essere poco comprensivi e tolleranti del modo diverso di vivere delle persone e soprattutto crea non pochi problemi riguardo alle soluzioni adottate. Il domicilio è l’unico elemento che può legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune e va incontro agli interessi di detto cittadino, conferendogli la possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel Comune conside- rato, nei di Patrizia Lupino continui spostamenti della persona, dettati dalla natura della propria attività professionale, come quello dove, con più frequenza egli ritorna, fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti. Il concetto di domicilio nella giurisprudenza Ai fini della determinazione del domicilio stesso, un certo orientamento dottrinario e giurisprudenziale, fa riferimento al domicilio non solo per gli affari economici e patrimoniali della persona, ma anche con riferimento “ai suoi interessi morali, sociali e familiari” (Cassazione, sezione unite, 17 maggio 1958 n. 1610; Cassazione, 21 marzo 1968 n. 884 e 5 maggio 1980 n. 2936). L’innovazione della estensione della disciplina anagrafica anche alle persone senza fissa dimora che in precedenza erano sempre sfuggite ad ogni registrazione, ha rimesso in discussione il criterio generale della dimora abituale, previsto dall’art. 43 del ANNO LIV - supplemento n. 1 al fascicolo n. 2 - Febbraio 1999 de “L'Amministrazione Italiana” Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli Responsabile: Dott. Giovanni La Torre Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 1514 del Reg. Periodici Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Patrizia Lupino, Maurizio Buzzani, Luigi Loffredo, Marcello Lazzeri. CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1999 L. 140.000 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500 intestato a Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli Pratica codice civile, per l’iscrizione anagrafica dei cittadini e lo stesso concetto di domicilio, quale sede principale degli affari e degli interessi del soggetto, in una connotazione soltanto patrimoniale ed economica. Nelle “Note ed avvertenze” ISTAT, metodi e norme, serie B, n. 29, ed.1992, si prende in considerazione una “elezione di domicilio” fittizia, fine a se stessa, esclusivamente destinata all' iscrizione anagrafica in A.P.R., ed indipendente da ogni riferimento alla sede dei propri affari ed interessi. La scelta dell’elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata all’interessato. Nel caso in cui non sia possibile ottenere dall’interessato l’elezione del domicilio la legge ha previsto un criterio alternativo: l'iscrizione nel Comune di nascita al quale far ricorso in casi eccezionali. Inoltre le avvertenze generali ISTAT forniscono anche sugge(Continua a pagina 3) Abbonarsi a Semplice è.... semplice Ma perché l’Economo ! non ha ancora pagato l’abbonamento!!!! Semplice 3 Pratica I senza fissa dimora di Patrizia Lupino (Continua da pagina 2) rimenti tecnici e strumentali specifici. Nel caso in cui il senza fissa dimora non abbia un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica quale indirizzo da indicare sugli atti ana- grafici? Il suggerimento che viene dato è analogo alla soluzione adottata durante il Censimento: l’istitu(Continua a pagina 4) Il Modello L’Ufficiale d’Anagrafe Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Viste le Avvertenze e Note illustrative al D.P.R. 2223/1989 emanate dall'ISTAT d'intesa con il Ministero dell'Interno; Attesa la necessità di dar corso a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e art. 2, comma 3, della Legge 1228/1954 per quanto attiene le persone che, non avendo fissa dimora, possono ottenere l'iscrizione in Anagrafe nel Comune ove sono nate oppure in quello dove eleggono domicilio; DISPONE 1. Di istituire la Via della Casa Comunale che presenta le seguenti caratteristiche: • trattasi di area di circolazione convenzionale e territorialmente inesistente; • in detta Via della Casa Comunale verranno iscritti: • con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio o siano nati nel Comune ma che in realtà non abbiano un vero e proprio recapito nel Comune stesso in ragione della loro professione o modo di vita tale da rendere impossibile fissare una stabile dimora (girovaghi, circensi, nomadi, ecc.); • con numero progressivo pari tutti coloro che, già residenti nel Comune, hanno perso la disponibilità di un'abitazione e ciò risulti da accertamenti e/o prove documentali ma che mantengano le loro relazioni sociali e/o affettive nel Comune stesso: per detti soggetti l'Ufficiale di Anagrafe verificherà, almeno con cadenza semestrale, le condizioni di permanenza sul territorio comunale e provvederà, ogni volta che ne ricorra il caso, a modificare la posizione anagrafica sia su richiesta di parte che d'ufficio ai sensi della normativa vigente; 2. di dare ampia pubblicità al presente provvedimento rendendolo noto soprattutto agli Uffici Pubblici presenti sul territorio comunale; 3. nell'impossibilità di contattare, in ogni momento gli iscritti in Via della Casa Comunale, ogni notizia agli stessi s'intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune. S.Margherita Ligure, 16 Marzo 1999 L'Ufficiale d’Anagrafe 4 Semplice Pratica (Continua da pagina 3) zione di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i “senza tetto”. Anche per le iscrizioni anagrafiche delle persone senza fissa dimora vi è la necessità di istituire una via speciale non territoriale, non esistente di fatto, fittizia, creata allo scopo, con particolari criteri di utilizzo della numerazione civica. In questa via conosciuta con un nome convenzionale, istituita dall’Ufficiale di Anagrafe, verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i “senza tetto”, risultanti residenti al censimento, sia i “senza fissa dimora”, che eleggono domicilio o siano nati nel Comune ma che in realtà non abbiano un vero e proprio recapito nel Comune stesso in ragione della loro professione o modo di vita tale da essere nell’impossibilità di fissare una stabile dimora (girovaghi circensi, nomadi, ecc.); con numero progressivo pari verranno iscritti coloro che, già residenti nel Comune, abbiano perso la disponibilità di un’abitazione, ciò risultando da accertamenti o prove documentali, ma mantengano le loro relazioni sociali e/o affettive nel Comune stesso. Per questi ultimi l’Ufficiale d’Anagrafe verificherà, I senza fissa dimora di Patrizia Lupino almeno con cadenza semestrale, le condizioni di permanenza sul territorio comunale e provvederà, quando ricorra il caso, a modificare ed aggiornare la posizione anagrafica sia su richiesta di parte che d’ufficio secondo quanto prevede la normativa in materia anagrafica. Se i predetti iscritti non sono contattabili, ogni notizia agli stessi si intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’albo pretorio. Via dei Senza Fissa Dimora? Si dovrà evitare, come spesso accade, di denominare tale via come: “via dei senza fissa dimora” o altre denominazioni similari che richiamino esplicitamente detta condizione (via dei senza tetto, via senza indirizzo aggiornato, via degli irreperibili, ecc.). Questa denominazione potrebbe arrecare danni agli interessati e potrebbe risultare termine denigratorio nei confronti di una condizione sociale, di una cultura o di una categoria di atti- vità. Si potrebbe chiamare detta via, ad esempio: “Via Comunale” oppure “Via del Comune”, e ancora “Via della sede comunale”, ed anche “Via del Municipio”, “Via…seguita dal nome dello stesso Comune” ecc. sempre facendo in modo che si riconosca, all’interno dello stradario comunale, come quella via convenzionale che ricomprende i nominativi di quei cittadini iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente ma senza fissa dimora. Le posizioni delle persone senza fissa dimora non possono essere considerate posizioni anagrafiche tipiche, ma data la loro natura particolare, specifica ed eccezionale, sono posizioni atipiche che necessitano di comportamenti uniformi dal punto di vista operativo. L’iscrizione nell’anagrafe di questi soggetti che, come ribadiamo, a causa delle loro particolari attività professionali (giostrai, circensi, nomadi, ecc.), non hanno e né potrebbero avere in nessun Comune la dimora abituale, deve essere richiesta dagli interessati all’Ufficiale di Anagrafe. Nel prossimo numero di “Semplice” tratteremo, dal punto di vista pratico, i singoli casi che si possono presentare all’operatore, se avete dei quesiti in materia sottoponeteli al più presto. Patrizia Lupino Semplice A lcuni giorni or sono, rovistando nel mio solaio, ho ritrovato in un cassetto un vecchio spartito musicale, ingiallito dal tempo e ricoperto di polvere. Si trattava della sinfonia “Si j’étais Roi” (Se fossi Re), di un maestro francese il cui nome era divenuto pressoché illeggibile. Era una partitura per il 1° Clarinetto soprano con la quale mi ero cimentato negli anni ‘60 agli esordi della mia carriera di musicista. Forse ho usato un eufemismo: diciamo piuttosto che, tra le altre cose, mi dilettavo anche a studiare il clarinetto ed il sax. Allora, non senza un pizzico di emozione ho “inforcato” velocemente il mio vecchio clarinetto e ho iniziato a suonare. Dunque, vuoi per il pizzico di emozione, vuoi per quelle melodie “frizzanti”, la mia mente ne è rimasta un po’ scossa e, come spesso mi accade in simili frangenti, sono stato preso da mille pensieri.....Ad un tratto ho cominciato a “fantasticare” ..... se fossi RE ..... VERAMENTE! Sono sobbalzato al pensiero e, anziché il suono, mi è uscita dallo strumento una “stecca” del tipo più volte udita e vista in TV con la reclame della Rinazina Spray nasale. Comunque il mio volto è stato trasfigurato da un sorriso sarcastico. SE FOSSI RE ................ Intanto con un Regio Decreto vieterei l’uso, almeno per la durata di una generazione, di alcune belle parole che quotidianamente ci riempiono la bocca, quasi sempre a sproposito, quali: STRUMENTALIZZARE - GHETTIZZARE - GIUSTIZIA - UGUAGLIANZA e poi .... PRIVACY: che bello! ............ e ancor più bello: PAR CONDICIO (questa, nel Regio Decreto, meriterebbe un capitolo a parte). Che tanto vengono usate, sia dal villano che dall’intellettuale, sia dal cittadino comune che dal politico, solo ed esclusivamente quando fa comodo. Vengono usate e sbandierate quando si ritiene di aver subito un torto e quando NON SI COMANDA, perché quanto invece SI COMANDA vengono puntualmente ignorate e disattese. (Cicero pro domo sua). Tanto sono belle, tanto incarnano l’ipocrisia. A seconda di come vengono usate e abbinate fra di loro, portano anche a considerazioni 5 L’intervento Se fossi ..........RE di Marcello Lazzeri assurde del tipo: “se io non voglio essere strumentalizzato, allora sono ghettizzato, perché mi ritroverei con una piccola minoranza ......”. Nel nostro lavoro quotidiano, un bell’esempio di PAR CONDICIO, di democrazia ..... di..... di....., è rappresentato dalle così dette “Liste Aggiunte” e ne abbiamo numericamente una certa varietà. Ma procediamo con ordine. Ora mi riferisco alle “Liste elettorali aggiunte” per i cittadini italiani che si stabiliscono nella Regione Trentino Alto Adige. Dunque, chi prende la residenza nel Trentino Alto Adige, per un periodo di 4 anni non può partecipare alla elezione del Consiglio Regionale. (tanto continua a votare nella Re- gione di provenienza e, modestia a parte, per loro vengono istituite apposite “liste elettorali aggiunte” (forse vengono “ghettizzati”??). Ma non è finita qui. Tanto per semplificare il “legislatore” ha previsto che possono votare per i Consigli Comunali nella Provincia di Bolzano, coloro che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedano nel territorio della Regione da almeno 4 anni e nel territorio della Provincia da almeno 2 anni. Ma non è ancora finita. “Gli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte e residenti nella Provincia autonoma di Trento possono votare presso il Comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti esclusivamente per la elezione del Consiglio Regionale e del Consiglio Provinciale, restando quindi, esclusi dal voto per la elezione del Consiglio Comunale.” Così dice la circolare Ministeriale “esplicativa”. Sì, dice proprio così! Mi ritorna in mente un certo rompicapo dei miei tempi che recitava: “Bevo acqua perché non ho acqua, ma se avessi acqua berrei vino”. (Era riportato in una storiella su un “sussidiario” delle scuole elementari che parlava di un RE (siamo in tema.......) e di un mugnaio, se ben ricordo). Comunque, ammettiamo pure che potrei io stesso avere fatto un po’ di confusione e non me ne vogliano i colleghi ... Ciò che si capisce molto bene è la circostanza che si sono discriminati pure fra di loro, dico la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento, non so se artatamente o se hanno fatto un po’ di confusione pure loro ... Si comprende anche molto bene che i cittadini provenienti da altre Regioni della Repubblica, vengono tenuti in una sorta di “spurgo” della durata di 4 anni o giù di lì, Comune, Provincia o Regione, poco importa. Ciò che importa è IL PRINCIPIO, è la RATIO che ha spinto a tutto questo. Mi ricordo che la mia nonna usava tenere “in spurgo” per qualche giorno le chiocciole, prima di cucinarle. Che sia stata le la causa di tutto? Tutto questo è la classica “soluzione italiana”: ognuno può fare le proprie deduzioni. Va bene che si tratta di Regione a Statuto Speciale .... anzi molto speciale ...... Passi pure che i principi ispiratori di tali provvedimenti legislativi possono essere ben compresi solamente dai cittadini della Regione interessata...... Ma, in verità, non comprendo in quale parte del “diritto naturale” abbia trovato fondamento tutto questo. Né mi sono venuti in aiuto i vecchi Santoni del Diritto quali Zanobini, Giannini, Romano, Ranelletti e neppure il più recente Sandulli, di cui mi sono preso la briga di consultare i testi. E, come volevasi dimostrare, puntualmente e conseguenzialmente è venuto fuori un altro problema, e, precisamente nel 1994, dove la Regione Valle d’Aosta è stata benefi(Continua a pagina 15) 6 Semplice Estratti di Stato Civile (Continua da pagina 1) dello stato civile, vedasi, ad esempio, la conoscenza dell’esatta ora di nascita, sarà l’amministrazione cui necessitano le informazioni ad acquisire, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n.403/98, le relative certificazioni direttamente dalle amministrazioni competenti al loro rilascio. L’acquisizione d’ufficio di documenti, per altro già prevista dalla legge 241/90, all’art.18, viene ripresa e ribadita anche dall’art.9 del suddetto D.P.R. Infatti, detto articolo, al comma 1, stabilisce che gli estratti di atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti riguardanti il cambiamento di stato civile come, ad esempio, la celebrazione del matrimonio, e, se tenuti o formati da altre pubbliche amministrazioni, sono acquisiti d’ufficio. Per non risultare eccessivamente limitativo e restrittivo, oltre alle ipotesi di cui al comma 1, l’art.9, al comma 2, prevede per le amministrazioni anche e comunque la possibilità di acquisire, sempre d’ufficio, gli estratti che ritengono necessari per particolari motivi inerenti le proprie finalità istituzionali. Largo spazio, pertanto, agli istituti dell’autocertificazione e dell’acquisizione diretta e d’ufficio, anche e soprattutto tramite strumenti informatici e telematici, di dati, notizie, certificazioni e documenti in possesso di altri enti e amministrazioni. Riducendo considerevolmente il numero dei certificati prodotti, molteplici obiettivi si possono conseguire. Si snellisce l’attività della P.A., il cittadino e le imprese risparmiano tempo e denaro. Inoltre, si consente agli operatori dei servizi demografici di tornare a svolgere, al meglio, il loro principale compito di Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe, cessando di fungere da macchinette distributrici di milioni di certificati, spesso su- di Luigi Loffredo perflui. Drasticamente dovrebbe anche diminuire il ricorso ai nostri uffici per autenticare firme e copie. Il fine è quello di ridare fiducia al cittadino, emancipandolo dalle vessazioni cui, spesso, lo sottopone la macchina burocratica. Se erano necessarie ulteriori conferme, con l’entrata in vigore del D.P.R. 403, non è più un optional, ma diventa un obbligo, accettare l’autocertificazione e acquisire d’ufficio documenti ed informazioni in possesso di altre amministrazioni. A chiarimento e commento delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 403, la direzione generale dell’amministrazione civile del ministero dell’interno, in data 2 febbraio 1999, ha emanato una circolare esplicativa. Tale circolare, dopo aver chiarito la portata, lo spirito, le ragioni e gli obiettivi che hanno animato il legislatore nella predisposizione del presente regolamento, passa ad un esame dettagliato dei singoli articoli. Quando la circolare arriva a commentare l’art. 9, lo fa in maniera molto chiara e netta, senza possibilità di equivoci: a partire dal 23 febbraio 1999, gli estratti degli atti di stato civile dovranno essere acquisiti d’ufficio esclusivamente per il cambiamento dello stato civile e per particolari necessità istituzionali delle singole amministrazioni. La circolare conclude sul punto in questione recitando testualmente che la norma, in pratica, fa venir meno la necessità di richiesta di estratti da parte dei cittadini, in virtù anche della possibilità offerta all’utente di autocertificare gli estratti. Gli operatori dei servizi demografici non potevano non gioire di questa interpretazione. Se non che, già sul nascere, una doccia fredda stava per abbattersi Il Commento sui malcapitati operatori. Infatti, sul quotidiano “Italia Oggi” del 23 febbraio, veniva pubblicata la circolare del ministero di grazia e giustizia, datata 22 Febbraio 1999, avente ad oggetto il D.P.R. 403, per la parte che attiene alle disposizioni in materia di Stato Civile. Quest’ultima fornisce un’interpretazione dell’art. 9 non perfettamente uniforme con quella data dalla circolare del ministero dell’interno. Dopo aver ribadito la possibilità per il cittadino di autocertificare anche gli estratti di atti di stato civile, nonché l’obbligo delle pubbliche amministrazioni, uffici di stato civile compresi, di acquisire d’ufficio gli estratti necessari sia per i procedimenti di cambiamento di stato civile sia per le proprie finalità istituzionali, detta circolare precisa che non è impedita la presentazione spontanea di estratti da parte dei cittadini che ne sono già in possesso. Ciò appare logico e comprensibile. Poi, però, la circolare introduce la possibilità che i privati possano legittimamente richiedere tutti gli estratti degli atti che li riguardano direttamente, anche quando questi si riferiscono ai procedimenti di cambiamento di stato civile. L’interpretazione dell’art. 9 fornita con questa direttiva di Grazia e Giustizia, non solo appare diversa, se non opposta, a quella fornita sul punto specifico dal ministero dell’interno, ma sembra sconfessare anche lo stesso D.P.R. 403, che, al riguardo, invece, presenta una formulazione molto chiara e netta. Viene da chiedersi come una circolare, pur se emanata dall’organo competente in materia, possa innovare, integrare ed, in un certo senso, contrastare una disposizione di un regolamento di attuazione che, per altro, per espressa previsione legi(Continua a pagina 7) Semplice Il Commento (Continua da pagina 6) slativa, art.1, comma 2, della legge 127/97, ha la capacità di abrogare tutte le disposizioni, anche di legge, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento stesso. Come si deve regolare e comportare l’Ufficiale dello Stato Civile, dal momento che sul punto in questione non vi è uniformità interpretativa da parte dei dicasteri che hanno emanato le circolari esplicative? Soprattutto, come possono conseguirsi completamente ed efficacemente gli obiettivi di semplificazione amministrativa che il legislatore si era posto con l’approvazione del regolamento di attuazione degli art.1, 2 e 3 della legge 127/97? La fiducia accordata ai cittadini con la possibilità di autocertificare Notizia Flash Circolare 4/1-s-296 del 31.3. 1999 - Direzione generale dell’organizzazione giudiziaria e del personale. Oggetto: Legge 18 febbraio 1999 n.28 – “disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto” Imposta di bollo per le domande di partecipazione ai concorsi pubblici. L’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n.218 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 22 febbraio 1999) ha modificato la nota 2 dell’art.3 della tariffa sull’imposta di bollo da ultimo disciplinata dal dm 20 agosto 1992. 7 Estratti di stato Civile anche gli estratti di atti di stato civile, il tempo e denaro che l’utente può risparmiare grazie all’obbligo per le amministrazioni richiedenti di acquisire d’ufficio i documenti formati e tenuti da altri enti consentirebbero sia di ridurre sensibilmente l’abnorme produzione di carta, sia di diminuire il lavoro “da sportello“. La circolare del ministero di grazia e giustizia lascia ai privati la possibilità di richiedere tutti gli estratti che li riguardano, anche quelli occorrenti per il cambiamento dello stato civile. Anche se la circolare in parola aggiunge che, in alternativa, gli estratti possono essere acquisiti anche d’ufficio, si corre il rischio che i cittadini, alla luce di questa interpretazione, si sentano legittimati a continuare a presentarsi di persona, o tramite terzi, presso gli sportelli dei servizi demografici a richiedere di Luigi Loffredo gli estratti, al fine di accelerare le pratiche ed i procedimenti che li riguardano, compresi, ad esempio, quelli necessari per la celebrazione del matrimonio. Puntualmente i cittadini torneranno a fare la coda per procurarsi quanto loro richiesto. In tal modo si opera una significativa retromarcia, si compie un notevole passo indietro. Un sintomatico esempio di come possa naufragare e fallire una norma ancor prima della sua applicazione. Sembra di assistere, per l’ennesima volta, al percorso travagliato compiuto dalla legge 15/68, rimasta lettera morta per decenni. Luigi Loffredo ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SENZA PIÙ IL BOLLO A seguito di tale modifica, l’imposta di bollo non è più dovuta per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle stesse domande. Ne consegue che il personale di nuova assunzione eventualmente assegnato a uffici giudiziari non dovrà più inviare le marche da bollo per la regolarizzazione della domanda di assunzione e dei titoli di preferenza o di precedenza presentati ai fini della formazione della graduatoria, già chieste da questa direzione all’atto della sottoscri- zione del contratto individuale di lavoro, Restano, invece, assoggettati alla normale imposta di bollo sia il verbale di immissione in possesso che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’assunzione. A quest’ultimo proposito si chiarisce che qualora l’interessato presenti l’autocertificazione, non soggetta a imposta di bollo, non essendo più prevista l’autentica della firma, sarà ovviamente in bollo il solo certificato sanitario. 8 Semplice Le Circolari CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - n. 22 del 24.3.1999 Oggetto: Circolare DG n.21/98 del 13 febbraio 1998. Legge 16 giugno 1998, n.191 e DPR 20 ottobre 1998, n.403. Ulteriori norme in materia di semplificazione amministrativa. Riportiamo i passi più significativi della Circolare del Ministero dei Trasporti in tema di semplificazione amministrativa. (omissis...) si rappresenta quanto segue. a) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni A norma dell'art.1, comma 2, del DPR n.403/98, tutti i certificati, gli estratti e gli attestati che a qualsiasi titolo devono essere presentati alla Motorizzazione Civile sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 2 della legge 15/68. A tale proposito si fa presente che: • i certificati, gli estratti e gli attestati sostituibili sono solo quelli che si riferiscono a stati, fatti o qualità personali; la disposizione pertanto non riguarda, ad esempio, le documentazioni tecniche dei veicoli richieste ai fini della loro omologazione o immatricolazione; • la norma in esame si applica, nei limiti del precedente punto, a tutte le procedure amministrative di competenza della Motorizzazione Civile; • le dichiarazioni in parola possono sostituire unicamente i certificati, gli estratti e gli attestati che debbono essere prodotti al fine dell'adozione del richiesto provvedimento amministrativo e non anche per quelli per i quali è prescritta l'eventuale semplice esibizione. Precisato, quindi l'ambito di applicabilità del citato art.1, comma 2, del DPR 403/98, occorre anzitutto evidenziare che la portata applicativa di quest'ultimo è tale da ricomprendere non solo i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione già contemplati dall'art. 2 della legge 15/68 e quelli individuati "ex novo" dal comma 1 del medesimo art.1 del DPR 403/98, ma anche tutte le altre eventuali ipotesi che, sebbene non previste esplicitamente dal legislatore, abbiano rilevanza nell'ambito delle procedure di competenza della Motorizzazione Civile. • (...omissis...). A tale proposito, ed a scopo meramente esemplificativo, rientrano nella previsione in esame le dichiarazioni relative a: • la non sottoposizione a procedure fallimentari e il non essere stati dichiarati falliti; • tutti i dati contenuti nei certificati rilasciati dalle C.C.I.A; • il possesso dell'adeguata capacità finanziaria richiesta al fine dell'esercizio di specifiche attività (es. attività di revisione in regime di concessione ex art.80 C.d.S) • (...omissis...) • nulla è variato in ordine alle modalità in base alle quali l'utente può rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, per le quali non solo non è richiesta l'autenticazione della relativa sottoscrizione (art. 3, comma 10, legge n.127/97) ma non è nemmeno imposto l'obbligo di sottoscriverle innanzi al funzionario competente a riceverle; • in ogni caso, i dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, alla cittadinanza e alla residenza possono essere comprovati per mezzo della esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità, (...omissis...) b) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dichiarazione del candidato all'esame teorico per il conseguimento della patente di guida il quale, assumendo di essere analfabeta o di non conoscere la lingua italiana, richieda di sostenere l'esame stesso in forma orale). Si segnala, inoltre, che l'art.2, comma 2, del DPR n.403/98 consente all'interessato di dichiarare, nel proprio interesse, anche fatti, stati o qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all'originale della copia di una pubblicazione. A tale ultimo riguardo, ed in accordo con quanto già espresso sull'argomento dal Ministero dell'Interno con circolare MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 (GU n. 36 del 13 febbraio 1999) per "pubblicazione" deve intendersi qualsiasi opera sia stata edita autonomamente o sotto forma di articolo inserito nell'ambito di riviste o quotidiani. L'innovazione in esame, pertanto, rileva ogni qualvolta l'interessato sia tenuto a comprovare la specifica qualificazione professionale attraverso il possesso di determinati titoli tra cui, oltre ai titoli di studio e di abilitazione, rientrano anche le pubblicazioni. (...omissis...) c) Certificati non sostituibili Nel ribadire, ancora una volta, che il ricorso all'autocertificazione, ex art.2 e 4 della legge n.15/68, si rende possibile unicamente per comprovare stati, fatti o qualità personali, per espressa disposizione degli artt.2, comma 4 e 10, comma 1, del DPR n.403/98 non sono autocertificabili: • I certificati medici, sanitari e veterinari; • I certificati di origine e di conformità CE; • I certificati di marchi e brevetti. Si rammenta, inoltre, che anche le certificazioni antimafia non sono sostituibili con semplice dichiarazione dell'interessato; tuttavia, per tale specifica materia, si rinvia agli ulteriori chiarimenti che saranno forniti con apposita circolare di apposita adozione. d) Presentazione di istanze e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà Come noto, l'art.3, comma 11, della legge 127/97 aveva stabilito che la sottoscrizione di istanze da produrre alla p.a. non è soggetta ad autenticazione purché sia apposta alla presenza del dipendente Autocertificazione per tutte le procedure della Motorizzazione Ai sensi dell'art.2, comma 1, del DPR n.403/98, tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art.1, comma 1, del regolamento stesso ed all'art.2 della legge 15/68, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.4, legge 15/68). Com'è noto, nelle categorie delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rientrano, oltre ai fatti, agli stati ed alle qualità personali per i quali, sebbene certificabili da una p.a., la legge non prevede esplicitamente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche i fatti, gli stati e le qualità personali che non possono essere comprovati con certificazioni rilasciate da una p.a. Ciò posto si ritiene che, alla luce dell'innovazione introdotta dal comma 2 dell'art. 1 del DPR n.403/98, nell'ambito dei procedimenti di competenza della Motorizzazione Civile possono essere acquisite unicamente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riferite a fatti, stati e qualità personali non certificabili da una p.a. (...omissis...) A ben vedere, quindi, le ipotesi in cui l'Amministrazione è tenuta ad accettare l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà assume carattere meramente residuale anche da un punto di vista numerico (si pensi, ad esempio, alla (Continua a pagina 9) Semplice Le Circolari 9 CIRCOLARE Ministero dei Trasporti n. 22/99 stesso produca copia fotostatica del proprio documento d'identità personale. Ne consegue quindi che: a) Nulla è variato rispetto a tutte le istanze per le quali, già prima della entrata in vigore della legge 191/98, non era prevista l'autenticazione della sottoscrizione; b) Per le istanze per le quali già prima della entrata in vigore della medesima legge 191/98 era prevista l'autenticazione della sottoscrizione, possono in concreto verificarsi le seguenti ipotesi: b1) se l'istanza è presentata dallo stesso interessato, egli può ovviare alla necessità di autenticazione sottoscrivendo l'istanza stessa dinanzi al funzionario che la riceve, previa esibizione di un valido documento di identità personale Dichiarazioni sostitutive solo quando (del quale, in tal caso, non occorre acquisire non sia possibile autocertificare copia fotostatica a meno che, come già detto, Il citato art.2, comma 10, della legge l'esibizione del documento stesso non n.191/98 ha introdotto, inoltre, la abbia anche lo scopo di comprovare i dati possibilità di inviare per via telematica sia anagrafici in esso contenuti); l'istanza che la copia fotostatica del b2) se l'istanza è presentata per mezzo di documento d'identità del sottoscrittore, e uno Studio di consulenza Automobilistica rispetto a tale innovazione appare o di autoscuola, la necessità di della sottoscrizione necessario chiarire due aspetti autenticazione dell'intestatario della pratica può essere fondamentali: 1) L'acquisizione per via telematica di ovviata attraverso la produzione della istanze o documentazioni non è al copia fotostatica di una valido documento momento attuabile, poiché non sono d'identità personale di quest'ultimo. In ogni caso, quando l'istanza è presentata ancora disponibili le relative procedure; 2) D'altro canto, si fa presente che se nulla da un soggetto munito di delega (da stilare, osta alla acquisizione a mezzo di telefax lo si rammenta, in carta semplice senza di autenticazione della (per quanto non si tratti propriamente di necessità una "via telematica") delle fotocopie di sottoscrizione del delegante) quest'ultimo è identità personale cui si è fatto sempre tenuto a produrre la fotocopia del riferimento, altrettanto non può dirsi per documento d'identità personale in corso di quanto concerne l'acquisizione, con la validità del delegante (e non più il medesima modalità, delle istanze, ciò in documento stesso, come già stabilito con quanto queste ultime, allo stato attuale, circolare D.G. n.21/98 del 13 febbraio possono e debbono essere accettate solo se 1998) indipendentemente dal fatto che per contestualmente siano allegati gli originali l'istanza stessa sia o meno prevista delle fincature di conto corrente postale l'autenticazione della sottoscrizione. attestanti il versamento delle tariffe dovute Quanto sin qui illustrato deve ritenersi per le operazioni di istituto richieste applicabile anche alle istanze nel cui contesto vengano rese dichiarazioni dall'utenza. Si intende inoltre precisare che l'art.2, sostitutive di atto di notorietà, stante comma 10, della legge 191/98 in esame l'interpretazione autentica dell'art.3, non ha abolito l'istituto della comma 11, della legge 127/97 fornita autenticazione delle sottoscrizioni delle dall'art.2, comma 11, della legge 191/98. istanze rivolte alla p.a., ma ha inteso In accordo con il parere espresso dal unicamente statuire due modalità Dipartimento della Funzione Pubblica con alternative alla necessità di autenticazione. nota prot. N.495/98/UL/P del 6 agosto In altre parole, restano ferme tutte le 1998, si fa presente inoltre che la norma da ipotesi in cui l’autenticazione della ultimo citata deve essere intesa in senso sottoscrizione è già richiesta in virtù di ampio e non solo meramente letterale, norme previgenti alla legge n.191/98, ma conformemente a quanto qui di seguito viene riconosciuta la possibilità di ovviare esposto. alla autenticazione stessa laddove l'utente Si rammenta, infatti, che la legge 127/97 sottoscriva l’istanza innanzi al funzionario ha eliminato l'esigenza dell'autenticazione competente a riceverla, ovvero l'utente delle sottoscrizioni apposte in calce alle (Continua da pagina 8) addetto a ricevere l'istanza stessa. Tale norma è stata modificata dall'art.2, comma 10, della legge 191/98, il quale prevede ora che la sottoscrizione delle predette istanze non è soggetta ad autenticazione anche quando sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento d'identità personale del sottoscrittore. Si ritiene, peraltro, sottinteso che il documento di identità personale del quale si produce fotocopia deve essere in corso di validità. La fotocopia stessa deve essere inserita nel fascicolo relativo alla operazione richiesta dall'utente. dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.2, legge n.15/68) ma non anche di quelle apposte in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.4 legge n.15/68). Per queste ultime, pertanto, permane l'obbligo della autenticazione, a meno che la stesse non siano rese, come già evidenziato, nel contesto dell'istanza ovvero con atto separato ma funzionalmente connesso all'istanza stessa. Di conseguenza, sia l'istanza che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non necessitano di autenticazione delle relative sottoscrizioni non solo quando la dichiarazione è contenuta in un atto allegato all'istanza e prodotto contestualmente a quest'ultima, ma anche quando la dichiarazione venga presentata successivamente all'istanza cui è funzionalmente connessa. Riassumendo quindi: a) Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è connessa ad un istanza per la quale è richiesta l'autenticazione della relativa sottoscrizione, è sufficiente la produzione di una fotocopia del documento d'identità personale in corso di validità dell'intestatario della pratica per ovviare all'autentica sia della sottoscrizione dell'istanza che della sottoscrizione della dichiarazione; b) Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è connessa ad una istanza per la quale non è richiesta l'autenticazione della relativa sottoscrizione, è sufficiente la produzione di una fotocopia del documento d'identità personale in corso di validità dell'intestatario della pratica per ovviare all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa. L'art. 3, comma 1, del DPR n.403/98 precisa inoltre che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se presentate contestualmente all'istanza dallo stesso interessato, sono sottoscritte da quest'ultimo in presenza del dipendente addetto, rinnovando in tal modo il principio già enunciato che esclude l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni in parola, purché le stesse siano collegate ad una istanza rivolta alla p.a. Si fa presente, inoltre, che il divieto, posto dall'art.3, comma 2, della legge 127/97, di richiedere l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione presso le p.a. è stato esteso dall'art.2 comma, 8 della legge 191/98 anche alle domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali. A tale proposito, (Continua a pagina 10) 10 Semplice Le Circolari CIRCOLARE Ministero dei Trasporti n. 22/99 ritiene sussistente un implicito divieto di n.46 del 25/02/1999) accesso all’autocertificazione, bensì un g) Contenuto delle dichiarazioni mero impedimento ad accedervi secondo sostitutive le modalità previste per i cittadini italiani. In attesa che si renda concretamente Pertanto, nelle ipotesi in cui i cittadini possibile apportare le necessarie extracomunitari sono esclusi dalla modifiche alla modulistica in uso, si possibilità di utilizzare le dichiarazioni segnala che le dichiarazioni sostitutive di sostitutive secondo le regole comuni, gli certificazione e le dichiarazioni stessi possono avvalersi dell’autocertificazione sostitutive di atto di notorietà debbono resa, con le modalità di cui all’art.5, del contenere, oltre all’indicazione del fatto, decreto del Ministero di Grazia e dello stato o della qualità personale che si Giustizia 22 maggio 1995, n. 431, innanzi intende comprovare, anche l’indicazione ai competenti funzionari dei Consolati dei minima degli elementi necessari per poter Paesi di origine; procedere agli eventuali controlli (nonché Si precisa, inoltre, che: l’indicazione degli elementi Se le istanze sono presentate • Al fine dell’adozione di provvedimenti ovviamente necessari al fine della istruzione del da terzi le deleghe non devono in favore di cittadini extracomunitari procedimento amministrativo in corso) residenti in Italia resta ferma la Così, ad esempio, la dichiarazione essere autenticate necessità della esibizione del relativo relativa al possesso di un determinato permesso di soggiorno in corso di titolo di studio deve anche indicare validità , così come da istruzioni già l’istituzione presso cui è stato conseguito Allo stesso modo, accogliendo una impartite in merito. e la data del conseguimento; la interpretazione estensiva della • L’esibizione del permesso di soggiorno dichiarazione relativa al possesso disposizione contenuta nel citato art.2, recante oltre i dati anagrafici del titolare, dell’adeguata capacità finanziaria per comma 8, della legge 191/98, debbono la fotografia dello stesso ed il timbro a l’esercizio di una data attività deve recare ritenersi non più applicabili, in linea secco dell’autorità che lo ha rilasciato anche l’indicazione dell’istituto che ne ha con le finalità di semplificazione equivale, a tutti gli effetti, ad esibizione assunto la relativa garanzia; la amministrativa perseguite dal legislatore, di documento di identità personale, stante dichiarazione relativa alla qualità di anche le istruzioni impartite con la il disposto di cui all’art.293, comma 2, titolare, socio o legale rappresentante di circolare D.G. n.1469/98 del 20 della legge n.1064/55. una impresa o di una società deve novembre 1996 nella parte in cui, in seno • Il possesso di permesso di soggiorno in contenere anche l’indicazione esatta della agli allegati 1 e 2, viene richiesta corso di validità, in quanto documento denominazione e della sede della persona l'autenticazione delle sottoscrizioni relative attestante il regolare permanere sul giuridica, il numero di riferimento alle domande dirette al rilascio degli territorio dello Stato, rappresenta un fatto dell’iscrizione nel registro delle imprese attestati di idoneità professionale all'esercizio autocertificabile con dichiarazione e, a seconda dei casi, la specificazione dell’attività di consulenza per la sostitutiva resa secondo quanto disposto dell’attività svolta dall’impresa stessa, la circolazione di mezzi di trasporto. dal citato art.5, comma 2, del DPR Si rammenta infine che la possibilità, n.403/98; tuttavia, nei casi in cui è Rimane l’obbligo del bollo per le riconosciuta dalla normativa in esame, prescritto l’obbligo di esibire il di omettere l’autenticazione della istanze dirette ad ottenere un permesso di soggiorno, l’esibizione sottoscrizione delle istanze, non incide provvedimento del permesso in originale non può sull’obbligo dell’assolvimento dell’imposta essere ovviata attraverso una di bollo, che rimane sempre dovuta ogni dichiarazione sostitutiva di qualvolta venga rivolta alla p.a. una data di inizio dell’attività, e così via. certificazione, al pari di quanto avviene domanda tendente all’ottenimento di un nei casi in cui è richiesta l’esibizione di A norma dell’art.4, comma 1, del DPR provvedimento amministrativo, salvo i un valido documento di identità n.403/ 98, la dichiarazione resa da chi non casi in cui siano previsti espressi esoneri. sa o non può firmare è raccolta personale. e) (...omissis...) direttamente dal pubblico ufficiale previo Tuttavia, avendo la materia in esame f) Dichiarazioni sostitutive rese da rilevanza anche sotto l’aspetto dell’ordine accertamento dell’identità del dichiarante cittadini stranieri pubblico, si coglie l’occasione per il quale, ai sensi del successivo comma 2, Per quanto riguarda i cittadini comunitari, è tenuto ad attestare che la dichiarazione chiedere al Ministero dell’Interno, cui la l’art. 5 comma 1, del DPR. n.403/98 stessa è stata a lui resa dall’interessato la presente è diretta per opportuna ribadisce che alle dichiarazioni sostitutive conoscenza, di voler esprimere il proprio facendo menzione, di seguito alla di certificazioni o di atto di notorietà rese parere al riguardo. medesima, della causa dell’impedimento dai predetti soggetti si applicano le stesse a sottoscrivere. Il controllo sulla veridicità delle modalità previste per i cittadini italiani. Appare evidente quindi che nel caso di dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini Per i cittadini extracomunitari residenti in specie, la dichiarazione di chi non sa o comunitari ed extracomunitari, se Italia, invece, è ammessa la possibilità di comporta l’acquisizione all’estero dei non può firmare può essere resa solo utilizzare dichiarazioni sostitutive di direttamente dall’interessato al pubblico documenti o informazioni, deve essere certificazione, secondo la disciplina già ufficiale, senza peraltro la necessità della effettuato per il tramite delle competenti illustrata, solo nel caso in cui si tratti di autorità diplomatiche o consolari, in presenza di testimoni (l’art.13 del DPR comprovare fatti, stati o qualità personali n.403/98 ha infatti abrogato l’art.20-bis accordo con quanto chiarito del Ministero certificabili o attestabili da parte di di Grazia e Giustizia con circolare 22 della legge 15/68) e mai per il tramite di soggetti pubblici o privati italiani. febbraio 1999 n.1/50-FG-40/97/U887(GU (Continua a pagina 11) In tutti gli altri casi, tuttavia, non si (Continua da pagina 9) si esprime l'avviso che detta disposizione trovi applicazione nell'ambito delle procedure d'esame per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (art.5, legge n.264/91), e pertanto l'art.3, comma 1, del DM 16 aprile 1996, n.338 (...omissis...) deve ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede che l'interessato produca domanda con sottoscrizione autenticata. Semplice 11 Le Circolari CIRCOLARE Ministero dei Trasporti n. 22/99 (Continua da pagina 10) un soggetto delegato ovvero di uno Studio di consulenza automobilistico o di una Autoscuola. L’impedimento, inoltre, deve essere di natura fisica o derivare dallo stato di analfabetismo; infatti, in caso di incapacità di intendere o di volere continua ad applicarsi l’art.8 della legge 15/68, il quale 1998, ha fatto presente di condividere l’impostazione interpretativa della scrivente in ordine alla necessità dell’assolvimento dell’imposta di bollo (ai sensi del citato DM 20 agosto 1992), e di aver interessato il Ministero dell’Interno al fine di riesaminare i contenuti della circolare MIACEL n.11 del 16 luglio 1997. Ciò posto, ed allo scopo di evitare infruttuose diatribe con l’utenza e con le Amministrazioni Comunali, si invita ad accettare l’acquisizione di foto legalizzate presso gli Uffici Comunali in esenzione di bollo, curando di inviare copia agli Uffici del Registro competenti per territorio, i quali provvederanno a richiedere la necessaria regolarizzazione. j) Regime delle responsabilità Nei casi in cui le vigenti norme di legge o regolamentari prevedono che in luogo della produzione di certificati possono essere presentate le dichiarazioni sostitutive, la mancata accettazione delle stesse costituisce violazione dei doveri di ufficio (art.3, comma 4, legge n.127/97). (...omissis...) Inoltre, sussiste violazione dei doveri d’ufficio anche nell’ipotesi in cui venga rifiutata o di accettare che siano comprovati mediante esibizione di un documento di identità personale in corso di validità i fatti, gli stati e le qualità personali attestati nel documento stesso. (...omissis...) Si ribadisce, inoltre, che la ratio di tutta la disciplina sin qui illustrata (legge 15/68, legge n.127/97, legge n.191/98 e DPR n.403/98) consiste nel riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di ricorrere all’autocertificazione, con i criteri ed entro i limiti prestabiliti, e del corrispondente dovere della p.a. di consentire l’effettivo esercizio di tale diritto, ma non anche nell’imporre al cittadino stesso l’obbligo di accedere all’autocertificazione, che resta pertanto una libera scelta di ogni utente. (...omissis...) Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti dell’autocertificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o pubblici registri tenuti o conservati da una p.a. (nella categoria debbono farsi rientrare, tra gli atti, anche i permessi di soggiorno) debbono sempre essere acquisiti d’ufficio dall’amministrazione procedente su semplice indicazione da parte dello stesso interessato della p.a. che Per gli stranieri il permesso di soggiorno costituisce titolo autocertificante prevede che le dichiarazioni debbono essere rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela (ovviamente senza alcuna autentica di sottoscrizione) Pur nella genericità della formulazione adottata dal legislatore, si ritiene che il “pubblico ufficiale” legittimato a raccogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare sia il funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero il responsabile del procedimento. h) Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive A norma dell’art.6 del DPR n.403/98, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. (...omissis...) i) Copie autentiche e legalizzazioni di fotografie L’art.3, comma 4 del DPR n.403/98 prescrive che nei casi in cui l’interessato debba presentare all’amministrazione copia autentica di un documento (art 14, legge n.15/68), all’autenticazione della copia può procedere direttamente il responsabile del procedimento o il funzionario competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito di quest’ultimo presso l’amministrazione procedente. Di conseguenza, la copia autenticata secondo le illustrate modalità può essere utilizzata unicamente nel procedimento in corso presso l’amministrazione che ha effettuato l’autenticazione. Si rammenta che l’autenticazione di copie di documenti è soggetta ad imposta di bollo (art.1 DM 20 agosto 1992 recante la nuova tariffa di bollo allegata al DPR n.642/72). Sciogliendo, infine, la riserva contenuta nella circolare DG n.21/98 del 13 febbraio 1998, si rende noto che il Ministero delle Finanze Dipartimento delle entrate con nota prot. n.1998/116510 del 4 novembre conserva l’albo od il registro (art. 7, comma 1, DPR n. 403/98). (...omissis...) L’attenta lettura dell‘illustrato art.7, comma 1 del DPR n.403/98 induce, inoltre, a ritenere che per soggetto che “non intende ” o “non sia in grado” di utilizzare l’autocertificazione debba intendersi semplicemente colui che non voglia avvalersi di tale strumento, ovvero non possa avvalersene perché non ha la piena conoscenza od il pieno ricordo di tutti gli elementi che debbono essere comprovati nel caso di specie (ad es. l’interessato che dichiara la propria qualità di erede ma non rammenta la data del decesso del “de cuius"), indipendentemente dal fatto che abbia o meno impedimenti fisici o sia analfabeta (nel qual caso può utilizzare lo strumento di cui all’illustrato art.4 del DPR n.403/98) Resta inteso che laddove l’interessato si avvalga della facoltà di cui al medesimo art.7, comma 1 del DPR n.403/98, il procedimento amministrativo è sospeso sino a quando l’Amministrazione non avrà Le foto legalizzate devono scontare l’imposta di bollo acquisito d’ufficio il certificato o il documento attestante il fatto, lo stato o la qualità personale che l’interessato non ha voluto o non ha potuto autocertificare. Si segnala infine che: 1) (...omissis...). 2) (...omissis) ai fini dell'immatricolazione di veicoli a nome di cittadini italiani iscritti all’Aire non è più richiesta l’acquisizione del certificato di iscrizione nel registro AIRE il quale potrà essere sostituito da una dichiarazione resa ai sensi dell’art.2 della legge n.15/68. 3) L’autorizzazione con cui il proprietario di un veicolo consente ad un terzo, al fine di sostenere l’esame di guida, di utilizzare il veicolo stesso non è sostituibile con un’autocertificazione (...omissis...). Ciò non toglie tuttavia, che il terzo possa dichiarare, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di essere stato autorizzato dal proprietario del veicolo ad utilizzare quest’ultimo, trattandosi di un fatto personale a diretta conoscenza dell’interessato. Il capo dipartimento Dr.ssa Anna Maria Fabbretti Longo 12 Semplice I Quesiti Ai Lettori Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX. 0571920859 oppure, in posta elettronica alla email: [email protected]. La redazione risolverà il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista. QUESITO STATO CIVILE - Cittadinanza D. La figlia di una cittadina domenicana risulta essere minorenne alla data di emissione del decreto di concessione della cittadinanza italiana alla madre, ma acquista la maggiore età al momento della presentazione del prescritto giuramento da parte della madre e della trascrizione del decreto in questo Comune. Ciò premesso, in considerazione anche del fatto che il decreto di concessione della cittadinanza, emesso il 14.1.1999 dal Ministero dell'Interno, è stato consegnato all'interessata dalla Prefettura il 17 marzo, cioè dopo che la figlia aveva compiuto il 18° anno di età, si chiede se la figlia acquisti la cittadinanza italiana. R. NO Le disposizioni dell’art. 14 legge 5 febbraio 1992, n. 91 si applicano con riferimento allo stato di convivenza del figlio e all’età dello stesso che devono concorrere nel momento in cui il genitore acquisti, o riacquisti, la cittadinanza italiana. Poiché per l’individuazione del momento dell’acquisto occorre tenere presente l’art. 15 della stessa legge 91/1992, esso non può che aversi al giorno successivo al giuramento. Pertanto le condizioni di minore età e di convivenza con il genitore che acquista, o riacquista, la cittadinanza vanno valutate rispetto a questo preciso momento. La data di emissione del decreto è irrilevante, anche per il fatto che essa si colloca in una fase antecedente alla produzione degli effetti in materia di “status civitatis”. Conseguentemente se alla data di effettuazione del giuramento la figlia ha già raggiunto la maggiore età non potrà acquistare la cittadinanza per il fatto che l’abbia acquistata la madre. QUESITO STATO CIVILE - Cittadinanza D. La madre italiana perde la cittadinanza nel 1958 a seguito di matrimonio con cittadino svizzero. Nel 1961 nasce un figlio. Nel 1976 la madre riacquista la cittadinanza italiana a seguito dell'entrata in vigore della L. 151/75. Nel 1979 il figlio, da poco maggiorenne, rende la dichiarazione per poter conservare la cittadinanza svizzera. Il figlio dal 1962 è residente, senza interruzioni in Italia. Può ora riacquistare la cittadinanza? In caso positivo come si mette la sua posizione nei confronti del militare? R. SI Poiché la madre è cittadina italiana per nascita, l’interessato può chiedere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) legge 5 febbraio 1992, n. 91 (tra l’altro, ha già il requisito dei 3 anni di residenza legale in Italia). Data l’età, non ci si deve porre il problema del servizio militare, nel senso che dopo che abbia ottenuto dal Presidente della Repubblica la concessione della cittadinanza, abbia giurato e richiesto la trascrizione del relativo decreto, al più potrà regolarizzare la propria posizione con la sola effettuazione della visita selettiva, per essere quindi posto in congedo illimitato. QUESITO ANAGRAFE - Convivenza anagrafica D. Nel caso di una regolare convivenza anagrafica, istituita ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 223/1989 (nella fattispecie si tratta di una casa di riposo per anziani), può chiedere l’iscrizione anagrafica nella stessa convivenza il figlio del soggetto ospitato? R. NO L’art. 6 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 (NRA) stabilisce, con estrema chiarezza, che nel caso di convivenza di tipo anagrafico tutte le iscrizioni e variazioni anagrafiche debbono essere rese unicamente dal Responsabile della Convivenza Anagrafica. Pertanto altri soggetti, diversi dal responsabile, non hanno titolo a presentare la richiesta di iscrizione per un soggetto che abbia stabilito la dimora abituale nella convivenza. QUESITO ANAGRAFE - Iscrizione di minore D. Può un minore, figlio di genitori legalmente separati, essere iscritto nella scheda di famiglia del padre Semplice 13 I Quesiti anche se con il provvedimento di separazione il giudice ha affidato lo stesso alla madre? E in caso affermativo l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà acquisire agli atti l’atto d’assenso della madre? R. SI L’ufficiale d’Anagrafe dovrà esclusivamente tener conto della situazione di fatto oggettivamente riscontrabile. Pertanto nel caso prospettato se, a seguito di accertamenti effettuati, risulti che il minore dimori abitualmente presso l’abitazione del padre l’Ufficiale d’Anagrafe avrà l’obbligo di iscrivere lo stesso nella scheda di famiglia del padre. In tale specifica circostanza non dovrà essere richiesto alcun atto d’assenso alla madre. Far ciò potrebbe costituire aggravio del procedimento ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tuttavia l’Ufficiale d’Anagrafe potrà/dovrà acquisire eventuale atto d’assenso reso dalla madre nella sola ipotesi che questo atto sia presentato spontaneamente dalla stessa. Qualora invece la madre presenti, sempre spontaneamente, dichiarazione contraria all’iscrizione del proprio figlio nella scheda di famiglia del padre, l’Ufficiale di Anagrafe dovrà acquisire tale documento agli atti del procedimento, ma la decisione circa la richiesta di iscrizione del minore dovrà attenere sempre e comunque alla reale situazione di fatto accertata. QUESITO ANAGRAFE - Trasferimento della famiglia D. Una famiglia composta da quattro persone (padre, madre, figlio maggiorenne e figlia minorenne) trasferisce la dimora abituale in altro Comune. Il Comune di nuova residenza chiede al Comune di precedente iscrizione anagrafica la cancellazione di tre dei quattro componenti la famiglia anagrafica (padre, madre e figlia minorenne). Il Comune di cancellazione dopo aver espletato gli accertamenti di rito appura quanto segue: 1 L’abitazione ove era iscritta la famiglia in oggetto è stata acquistata ed è abitata da altra famiglia che, a suo tempo, ha regolarmente richiesto ed ottenuto l’iscrizione anagrafica. 2 Il figlio maggiorenne risulta essere studente universitario fuori sede presso una città diversa sia dal Comune di attuale iscrizione anagrafica che dal Comune di nuova residenza dei genitori. L’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di nuova residenza dei genitori ritiene non doversi dar luogo all’iscrizione anagrafica anche del figlio studente fuori sede. E’ possibile respingere la richiesta di cancellazione chiedendo al Comune di iscrizione che riproponga la richiesta solo quando avrà inserito tutti i componenti della famiglia anagrafica ormai emigrata? R. NO Dalla situazione descritta nel quesito appare con tutta evidenza che la famiglia, composta dalle quattro persone indicate (padre, madre figlio maggiorenne e figlia minorenne), ha trasferito la dimora abituale dal Comune di attuale iscrizione anagrafica. Il trasferimento riguarda sicuramente tutti i componenti della famiglia: a comprovare ciò il fatto, non secondario, che l’abitazione, ove la famiglia risiedeva, è stata venduta ed adesso è abitata da altra famiglia. L’art. 9 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 stabilisce che “il trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta, di regola, anche il trasferimento di componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perchè appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art. 8.” Lo studente universitario non appartiene ad alcuna delle categorie indicate nell’art.8 e, tuttavia, per analogia legis si deve senz’altro ritenere che lo studente universitario possa essere considerato persona attualmente e momentaneamente assente dalla famiglia ma pur sempre legato alla stessa. Pertanto, qualora egli stesso non richieda l’iscrizione anagrafica nel Comune ove ha sede l’Università da lui frequentata, dovrà richiederla nel Comune di residenza dei genitori. Sicuramente non potrà mantenerla nel Comune di attuale iscrizione anagrafica in considerazione del fatto che, molto semplicemente, non vi ha più la dimora abituale. Fatte queste doverose premesse si deve tuttavia precisare che: 1 L’Ufficiale di Anagrafe del Comune di attuale iscrizione della famiglia non può respingere la richiesta di cancellazione anagrafica trasmessa dal Comune di nuova residenza per il solo fatto che nella richiesta (mod. APR4) manca uno dei componenti la famiglia. 2 Lo stesso Ufficiale di Anagrafe, c o n t e m p o r a n e a m e n t e alla cancellazione dei tre componenti della famiglia, provvederà ad inviare, al Comune di iscrizione, una segnalazione, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 223/1989, relativa al figlio studente. 14 Semplice I Quesiti 3 Nel caso che l’Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza dei genitori non provveda ad istituire regolare pratica migratoria per il figlio studente e/o non motivi adeguatamente tale fatto, l’Ufficiale di Anagrafe potrà richiedere al Prefetto della Provincia, ai sensi dell’art. 18 del novellato D.P.R. 223, l’istituzione di vertenza anagrafica. QUESITO ANAGRAFE - Iscrizione D. La Sig.ra X risiede nel Comune Y e, considerate le sue precarie condizioni di salute, è ricoverata da diversi mesi presso una RSA (Residenza Sanitaria Assistita) della ASL situata nel comune Y dove non le è concesso chiedere la residenza. La Sig.ra X ha una figlia residente presso altra abitazione in Y ed afferma che trasferirà la residenza altrove entro due mesi. La signora X ha anche un’altra figlia residente presso questo Comune. L’abitazione della Sig.ra X sarà occupata da altra famiglia e la figlia residente nel nostro Comune si è presentata a questo Ufficio chiedendo l’iscrizione della madre nella sua scheda di famiglia. Considerato che la X non ha mai abitato in questo Comune, tantomeno attualmente, essendo ricoverata presso la RSA in Y, è legittimo accettare la richiesta di residenza effettuata dalla figlia per conto della madre? R. NO Premesso che: 1. non conoscendo la natura giuridica della Residenza Sanitaria Assistita non possiamo esprimerci sulla possibilità che questa sia da considerare alla stregua di Convivenza Anagrafica (art. 6 D.P.R. 223/1989): in caso affermativo la Signora X dovrebbe entrare a far parte di quest'ultima con una semplice procedura di variazione di indirizzo anagrafico all'interno del Comune di attuale iscrizione anagrafica; nella diversa ipotesi che la Residenza Sanitaria Assistita sia considerata Istituto di Cura troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 8 -lett. b)- del novellato D.P.R. 223 e, pertanto, non è da ritenersi ammissibile, in via generale, la procedura precedentemente indicata; 2. l'art. 2 della Legge 24.12.1954, n. 1228 impone l'obbligo al soggetto che abbia fissato la dimora abituale in un determinato Comune di chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente; 3. l'art. 3 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 precisa che si deve considerare residente nel Comune la persona che vi abbia fissato la dimora abituale; 4. gli artt. 6 e 13 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 consentono di rendere la dichiarazione di trasferimento della residenza a ciascun componente la famiglia nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti; Da quanto premesso ne discendono le seguenti conclusioni: A. La richiesta di iscrizione in Anagrafe per trasferimento di residenza da altro Comune può essere dichiarata, in via eccezionale, anche da persona diversa dall'interessato purché quest'ultimo si trovi nell'impossibilità materiale di richiederla direttamente ed espliciti la sua volontà attraverso uno specifico atto di incarico ad altra persona; inoltre la richiesta può essere comunque avanzata da persona diversa quando, sempre di fronte ad un'impossibilità a renderla direttamente (incapacità di intendere e volere anche momentanea), vi sia una manifestazione di volontà indiretta ma oggettivamente rilevabile e data dalla presenza abituale della persona (in detto caso l'Ufficiale di Anagrafe può/deve intervenire anche d'ufficio ai sensi dell'arte. 15 del D.P.R. 223/1989). B. La Signora X non ha manifestato in alcun modo la sua intenzione di trasferire la residenza in codesto Comune: manca infatti un'esplicita dichiarazione di volontà ed un comportamento conseguente e rilevabile oggettivamente dalla situazione di fatto accertabile. C. La Signora X, una volta che abbia perso la disponibilità dell'abitazione ove aveva precedentemente fissato la residenza, deve aggiornare la sua posizione anagrafica. D. Un rimedio possibile è dato dall'inserimento della Signora X nella famiglia anagrafica della figlia residente nel Comune Y. In tale caso si giustificherebbe ampiamente tale situazione in quanto, realmente, la Signora X, pur essendo temporaneamente ricoverata presso la Residenza Sanitaria Assistita, mantiene effettivamente la dimora abituale nell'ambito del territorio comunale; quando la figlia trasferirà la residenza in altro Comune, stante l'attuale situazione della madre, potrebbe trovare applicazione l'art. 9 del D.P.R. 223 nella parte in cui prevede che il trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta anche il trasferimento di componenti assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art.8. In conseguenza di quanto sopra affermato non si ritiene comunque legittima la richiesta di iscrizione in Anagrafe di codesto Comune per difetto del requisito principale attinente la mancanza di abitualità della dimora rilevabile oggettivamente. Semplice 15 Se fossi ........RE L’intervento di Marcello (Continua da pagina 5) ciata di un provvedimento legislativo similare. Ora, essendo la Regione Valle d’Aosta più piccola territorialmente del Trentino Alto Adige e demograficamente meno consistente, qui si sono accontentati solamente di 1 anno di “spurgo” per poter partecipare alle elezioni del Consiglio Regionale da parte degli “immigrati”. (“Spurgo, o se non vi piace .... “bagnomaria”). E siamo già a n° 2 “liste aggiunte”, che, distinte per maschi e femmine, fanno 4. Allora ho riflettuto: “mi sa che prima che il ballo resti, anche tutte le altre Regioni a Statuto Speciale prima o poi usufruiranno di siffatti provvedimenti legislativi, magari “variegati”, tanto per rompere la monotonia. Chi 3 anni, chi 4, chi 5 .... Ma..... tant’è! Diavolo d’un Marcellaccio! e la “par condicio”??? E non è finita neppure qui. Recentemente sono state istituite le “liste elettorali aggiunte” per gli stranieri comunitari che intendono votare per i Consigli Comunali dei rispettivi Comuni di residenza. (qui siamo su un’altra lunghezza d’onda: il principio potrebbe essere senz’altro giusto ..... il metodo no! - e siamo a n° 3 “liste aggiunte”). Attualmente, questa è molto fresca, si deve istituire una “lista elettorale aggiunta” per gli stranieri cittadini dell’Unione Europea che intendono votare “in loco” per la prossima elezione del Parlamento Europeo. E siamo già a n° 4 liste elettorali aggiunte che, distinte per maschi e femmine, fanno 8. Già si profila all’orizzonte un’altra lista aggiunta per gli stranieri extra comunitari che intenderanno partecipare alle elezioni Amministrative nei rispettivi Comuni di residenza : (e 5!). Allora, fedele al mio essere, mi permetto di suggerire anch’io una “lista aggiunta” per le donne italiane che emigrano in Afganistan, che laggiù non le sono riconosciuti diversi diritti e tra i quali si può supporre anche quello elettorale! Forse mi sono fatto prendere un po’ troppo la mano dal mio senso dell’hu- Lazzeri mour, ma non riesco a prendere le cose con la dovuta “sacertà”. E che dire della “semplificazione” che ne è venuta dietro? Volete un esempio? Ebbene: solo relativamente alle prossime consultazioni europee, per quanto riguarda le liste aggiunte e le modalità di iscrizione per gli stranieri Comunitari, ho già ricevuto n° 3 circolari della Prefettura, il testo integrale della normativa, il testo della circolare ministeriale del 5 gennaio 1999, n. 1/99, il testo della Circolare Ministeriale n° 3/99, e vari articoli di giornale con tanto di titoli “roboanti” e significativi articoli, tra cui fa spicco quello di un quotidiano che si è preso pure il disturbo (tanto per chiarire a noi addetti ai lavori le idee.....) di “illuminarci” con un quanto mai efficace “specchietto” con tanto di chiaro-scuri, rettangoli, freccine, percorsi .......E questo non ve lo risparmio proprio: dovete leggerlo, cari colleghi, per capirne l’importanza e immaginate di seguire i percorsi ....... molti in Italia. Ebbene: facciamo due conti. Attualmente sul tavolo del seggio elettorale dovranno essere posizionate le urne per le votazioni, le scatole per le schede elettorali, le liste elettorali sezionali distinte per maschi e per femmine; poi le liste aggiunte per gli elettori trasferiti nel Trentino Alto Adige, le liste aggiunte per gli elettori trasferiti nella Valle d’Aosta, le liste aggiunte per i cittadini dell’U.E. che votano per i consigli comunali, le liste aggiunte dei cittadini dell’ U.E. che votano per il Parlamento Europeo, prossimamente le liste aggiunte dei cittadini extra comunitari che voteranno per le elezioni Amministrative. Più che un tavolo, occorrerebbe una “fratina”, più che una fratina forse tutto il tavolo della mensa dei frati francescani di Monte San Cerbone! (circa 100 mq.). Oppure bisognerà fare gli “scongiuri” che non vi siano MAI PIÙ consultazioni elettorali abbinate e la cosa non è affatto credibile. Qualcuno griderà, quasi certamente “al dissacratore”, ma consentitemi di GLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI Accertamento Identità del Richiedente ò Trasmissione delle istanze al Viminale ð Entro il 17 Marzo ð Tempestiva ò ò Istruttoria al Casellario Giudiziario ò ò Iscrizione dei nominativi dei richiedenti nelle Liste Aggiunte ð ò Trasmissione delle Liste alla Commissione Elettorale Circondariale ò Invio FAX al Viminale delle domande non accolte Et voilà........ l’arcano è risolto! A questo punto il mio pensiero si è rivolto verso i comuni “piccoli”, quelli per esempio, che hanno la sola sezione elettorale, magari di 1.200 iscritti (anche questa una bella trovata di CHI COMANDA.....) e sono ð ð Entro la data di pubblicazione del manifesto dei Comizi Elettorali ò Entro 48 ore appropriarmi delle parole di Federico Garcia Lorca: “Tarderà a nascere, se nasce, un “maremmano” così puro, così ricco di avventura. Canto la sua eleganza con parole che gemono e ricordo una brezza triste tra gli olivi ...... ”. 16 Semplice La Funzione Pubblica Risponde ai quesiti Semplificazione 4- L’autocertificazione si applica anche nei rapporti intercorrenti tra privati? La normativa sulla semplificazione amministrativa è obbligatoriamente applicabile solo nei confronti e da parte di tutti gli uffici della pubblica amministrazione. Pertanto nei rapporti intercorrenti tra privati l’applicazione di tale normativa non ha carattere obbligatorio, ma eventualmente solo pattizio. Le banche, gli avvocati ed i commercialisti sono tenuti all’osser2- In caso di richiesta di certifi- vanza della citata normativa solo cati di esistenza in vita di per- allorché svolgano un’attività sone anziane si può accettare nella quale la pubblica amministrazione è parte. l’autocertificazione dei figli? Qualora l’interessato non sia in grado di utilizzare lo strumento 5- I Comuni sono tenuti a dell’autocertificazione, il certifi- riscuotere un importo di lire cato viene acquisito d’ufficio dal- 10 mila per il rinnovo della l’amministrazione procedente su carta d’identità? semplice indicazione da parte del- I Comuni sono obbligati a ril’interessato. Il congiunto può av- scuotere la somma fissa di lire valersi della dichiarazione sostitu- 10 mila nonché l’importo di lire tiva dell’atto di notorietà ora 500 a titolo di diritti di segreteestesa a stati, fatti e qualità perso- ria, ai sensi della Legge 19 nali relativi ad altri soggetti di cui marzo 1993 n.68, recante dispoil dichiarante abbia diretta cono- sizioni urgenti in materia di fiscenza. Resta ferma, tuttavia la nanza derivata e di contabilità necessità di allegare il certificato pubblica. medico, che non può essere sostituito da altro documento. 6- L’erogatore di servizio Telecom Italia mobile può 3- Il regolamento sull’autocer- accettare l’autocertificatificazione si applica anche ai zione per i documenti d’iprocedimenti amministrativi dentità e di codice fiscale? per l’iscrizione all’albo dei conTelecom Italia Mobile può sulenti tecnici del tribunale? Si, tale possibilità è stata anche accettare, trattandosi di ribadita dalla Direzione generale soggetto gestore di pubblico l’autocertificadegli affari civili e delle libere servizio, professioni del Ministero di Gra- zione rientrando tali casi zia e Giustizia, in quanto trattasi nell’art.2 della Legge 15/68 di un procedimento a carattere e nell’art.1 co.1 del DPR amministrativo e non giurisdizionale. 403/98. 7- L’autocertificazione si applica ai certificati riguardanti l’assenza di condanne penali? Il cittadino può ricorrere ai sensi dell’art.1 co.1 del DPR 403/98 all’autocertificazione per comprovare l’inesistenza di condanne penali a proprio carico e l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.10 Legge 575/65, nonché dello stato di fallimento. 1- Le persone giuridiche possono usufruire di autocertificazione? La nuova normativa in materia di autocertificazione trova applicazione, nella stessa misura e nelle stesse modalità, anche con riguardo alle persone giuridiche. La ratio della normativa è volta a facilitare l’attività a tutti quei soggetti di diritto (persone fisiche o giuridiche) che necessitano quotidianamente di certificazioni amministrative. 8- Ai fini del rilascio del passaporto bisogna presentare una delle due fotografie richieste legalizzata? Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali ove presentate dall’interessato sono legalizzate, su richiesta del medesimo, dallo stesso impiegato che le riceve. 9- Le disposizioni sull’autocertificazione si applicano anche alle gare d’appalto? Qualora la stazione appaltante sia una pubblica amministrazione le disposizioni normative trovano (Continua a pagina 17) Semplice Semplificazione (Continua da pagina 16) piena attuazione e la documentazione richiesta può essere presentata con dichiarazioni sostitutive. 10- L’autocertificazione si applica ad offerte di gare di appalto bandite anteriormente all’entrata in vigore della normativa? In virtù del principio della ius superveniens la normativa trova applicazione anche in relazione a gare d’appalto bandite anteriormente al 23/2/99. Tale favorevole assunto è confermato anche dalla disposizione contemplata nell’art.1, co.2 Legge 127/97 secondo cui, a far tempo dalla suddetta data, sono abrogate tutte le disposizioni vigenti, anche di legge, incompatibili con le norme regolamentari. 11- E’ obbligatorio presentare il titolo di studio per la partecipazione al concorso? E’ sufficiente indicare nella relativa domanda di partecipazione il titolo di studio posseduto. 17 La Funzione Pubblica Risponde ai quesiti 14- Gli istituti di credito possono applicare l’autocertificazione? Le banche sono di regola da escludere dal novero dei soggetti concessionari di pubblici servizi a meno che non siano concessionarie per la riscossione dei tributi. In questo caso e unicamente per le attività strettamente connesse a questo particolare servizio possono configurarsi come pubbliche ed in quanto tale assoggettate al regime di cui al DPR 403/98. 15- La normativa sull’autocertificazione si applica nei rapporti tra privati e autorità giudiziaria? Una delle eccezioni al principio generale di applicabilità delle semplificazioni recate dalla disciplina in tema di autocertificazione è rappresentato dalla documentazione da presentare all’autorità giudiziaria nell’espletamento delle funzioni giurisdizionali. Qualora si tratti di rapporti tra estranei all’esplicazione di funzioni giurisdizionali, non si 12- Per l’iscrizione agli ordini e agli albi è necessario presentare i certificati richiesti? I certificati richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni in carta libera, anche contestuali all’istanza, sottoscritte sotto la propria responsabilità. 13- L’autocertificazione trova applicazione anche per i cittadini europei? Si, i cittadini stranieri sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della possibilità di rendere dichia- ravvisano ostacoli all’applicabilità razioni sostitutive in luogo di della normativa in questione, salvo contrarie disposizioni di legge. certificati. 16- Un dipendente può autocertificare lo stato di malattia del proprio bambino al di sotto dei tre anni o di altro parente o affine a cui intenda offrire assistenza? No. I certificati medici attestanti lo stato di salute di un individuo non possono essere sostituiti con altri documenti (art.10 DPR 403/98 “certificati non sostituibili”). 17- Occorre autenticare le richieste di rimborso IVA con importo inferiore a lire 10 milioni? Le richieste di rimborso d’imposta in materia di IVA con importo inferiore ai 10 milioni di lire di cui all’art. 38 bis, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n.633, così come modificato dal Dlgs 56/98, non devono più essere autenticate. Infatti in tale ipotesi il richiedente, attestando dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno cui si riferisce il rimborso, rilascia una dichiarazione in ordine a fatti di cui è a conoscenza, che, in quanto tale, rientra nel genus delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio. In base all’art.2 della Legge 191/98 e al combinato disposto degli artt.1 e 2 del DPR 403/98 le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute in istanze rivolte a concessionari di pubblici servizi non devono più essere autenticate se la relativa sottoscrizione è apposta in presenza del dipendente addetto ovvero se sono inviate unitamente a copia fotostatica del documento di identità. (Continua a pagina 18) 18 Semplice La Funzione Pubblica Risponde ai quesiti (Continua da pagina 17) 18- E’ possibile autocertificare lo smarrimento o il furto della carta d’identità o di altro documento? No, è necessario, in questi casi, inoltrare denuncia alla questura territoriale competente. 19- E’ sufficiente per la partecipazione a un corso organizzato dall’università presentare fotocopie dei documenti? No, pena esclusione dal corso organizzato dall’università, occorre dichiarare che le copie dei documenti prodotti sono conformi all’originale, dal momento che detta dichiarazione ha valore di copia autentica. 20- Qual è la modalità di presentazione dei documenti sostitutivi per la partecipazione a un concorso o per l’inclusione in graduatorie regionali di particolari tipologie professionali? Per la partecipazione ai concorsi, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 403/98 risulta possibile, ai sensi del combinato disposto degli artt.1, co.1, lett.a e 2, co.1, comprovare, con autocertificazione contestuale alla domanda, sia il titolo di studio posseduto, che le certificazioni di servizio e la partecipazione ad altri concorsi. 21- Quali sono le modalità di legalizzazione delle foto da apporre su documenti vari? Le fotografie occorrenti per il rilascio di documenti personali, se presentate direttamente dall’interessato, devono essere legalizzate dall’ufficio ricevente e non assog- gettate alla tassa di bollo. Semplificazione zione degli effetti civili del matrimonio (c.d. Divorzio)? 22- E’ possibile sostituire lo La normativa in tema di semplifistato di famiglia con l’auto- cazione amministrativa dettata certificazione ai fini della per- dalle Leggi 15/68 e 127/97 non cezione degli assegni fami- può trovare applicazione nei procedimenti giudiziari. liari? Sì, è possibile ricorrere all’autocertificazione per attestare lo 26L’autodichiarazione si stato di famiglia, ai sensi del- estende anche ai cittadini exl’art.2 della Legge 15/68, sem- tracomunitari? pre che il rapporto intercorra L’art.5 del DPR 403/98 estende con una pubblica amministra- la facoltà dell’autocertificazione zione ovvero un concessionario anche ai cittadini extracomunitari, o gestore di pubblico esercizio. sempreché gli stessi siano resiNei rapporti con i soggetti pri- denti in Italia e la dichiarazione vati, viceversa, la possibilità di sostitutiva di certificato, da preavvalersi di detta facoltà è ri- sentare in carta libera, riguardi messa alla discrezionalità di que- stati, fatti e qualità personali che possono essere convalidati da sti ultimi. soggetti pubblici o privati italiani. 23- E’ possibile ricorrere all’autocertificazione per com- 27- L’autocertificazione può provare l’avvenuto paga- trovare applicazione per i certificati fallimentari? mento del bollo auto? Si, ai sensi dell’art.1, co.1 del Si, il certificato di fallimento può DPR 403/98, è possibile avva- essere sostituito, nei rapporti con lersi dell’autocertificazione, in organi della pubblica amministraquanto tale esborso si configura zione ovvero con gestori ed eserquale assolvimento di uno speci- centi pubblici servizi, da una difico obbligo contributivo. chiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art.4 della Legge 24- E’ necessario per le aggiu- 15/68, resa secondo le modalità dicazioni di lavori mediante indicate nell’art.3 del DPR asta pubblica richiedere la 403/98. firma autenticata? No, le dichiarazioni rese ai sensi dell’art.2 della Legge 15/68 e dell’art.1 del DPR 403/98 non abbisognano più dell’autenticazione della firma degli interessati e non implicano, quindi, il pagamento del bollo. 25- L’autocertificazione può trovare applicazione nei procedimenti giudiziari, ad es. per la pronuncia della cessa- Semplice 19 CIRCOLARE 6 febbraio 1999, n. 3 Le Circolari Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23-02-1999 Accertamento del comune competente alla trascrizione degli atti di stato civile dei figli di cittadini italiani nati e residenti all'estero. L'individuazione del comune compe- trascritto nel comune di ultima resi- danti cittadini da iscrivere o iscritti tente alla trascrizione degli atti di stato denza dei genitori, ma il cui atto di all'AIRE, può essere legittimamente civile di cittadini italiani nati e resi- matrimonio è stato invece trasmesso, individuato in quello nel quale è stato denti all'estero in base alle disposizioni per la trascrizione, al comune di trascritto l'atto di un ascendente, andettate in materia dall'art. 51 del vi- Roma, creando conflitti di compe- corché remoto, dell'interessato, tratgente ordinamento di stato civile e tenza ed incertezze sulle modalità di tandosi del luogo a cui è collegata dall'art. 73 delle disposizioni sui poteri esecuzione della norma e sul suo rac- l'ultima relazione familiare instaurata consolari, i quali prevedono che, in cordo con le disposizioni in materia e conosciuta in Italia del cittadino in mancanza di pregressa residenza o di di iscrizione all'AIRE. Al fine di evi- questione. Tale interpretazione che domicilio nello Stato, gli atti vengano tare il protrarsi della descritta situa- anticipa l'innovazione che verrà rezione di incertezza, questa Ammini- cata nella materia dal nuovo ordinatrasmessi all'ufficio di stato civile di Roma, ha creato inconvenienti Meno atti di stato civile provenienti mento di stato civile è stata di recente condivisa dal Ministero nella gestione dell'AIRE. Infatti, dall’estero da inviare a Roma di grazia e giustizia e, peril comune di Roma si è trovato a tanto, si ritiene necessario ingestire una considerevole formare le amministrazioni co"anagrafe residuale" che ha destrazione ha ritenuto che il domicilio munali perché adeguino il loro opeterminato, nel tempo, gravi rallentarichiamato dall'art. 51 possa essere rato e si evitino gli inconvenienti per menti nell'acquisizione e nell'aggiorindividuato anche in un centro di il futuro. Il Ministro degli affari namento delle posizioni anagrafiche interessi, non solo economici e patriesteri è pregato di volere impartire le dei cittadini iscritti all'AIRE. Inoltre, moniali della persona, ma anche sonecessarie disposizioni agli uffici si è spesso verificato il caso di persone ciali e familiari per cui, il comune consolari. Si ringrazia e si resta in nate all'estero e mai domiciliate in competente alla trascrizione di atti di attesa di un cortese cenno di assicuItalia, il cui atto di nascita è stato stato civile formati all'estero riguar- razione. L’Attestazione di nascita AZIENDA OSPEDALIERA PISANA “Spedali Riuniti di S. CHIARA” Presidio Ospedaliero – Via Roma, 67 (PISA) Al _______________________________ 1 ATTESTAZIONE DI NASCITA Io sottoscritt_ _______________________ in qualità di Ostetrica/o, dipendente dell’Azienda Ospedaliera Pisana, avendo assistito al parto di: _______________________________nata a ___________________ (___) il __________ (cognome e nome) cittadina _______________ di professione _________________residente nel Comune di ________________________ ATTESTO Che dalla donna sopra indicata, in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| alle ore _______ e minuti _____ è nato in PISA, in questo presidio Ospedaliero presso ¨ Ostetricia – Ginecologia I Univ. (già Clin. Univ. Ferretti) ¨ Ostetricia – Ginecologia II Osp. ( già Div. Ost. “Rook”) Un bambino di sesso ¨ maschile ¨ femminile 2 La donna sopra indicata è stata identificata mediante ____________________________________ Spazio da riempire solo nel caso di nascite plurime: numero dei nati maschi _____ femmine _____ la presente attestazione è riferita al bambino nato per 1° ¨ 2° ¨ 3° ¨ dalla medesima donna sopra indicata. Pisa, ________________________ L’Ostetrica/o ______________________________ 1 Indicare la stessa Direzione Sanitaria nel caso la dichiarazione di nascita venga resa direttamente nel centro di nascita; oppure indicare l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre oppure del padre quando il padre abbia residenza in Comune diverso da quello della madre e desideri dichiararvi la nascita o anche nel caso il figlio sia riconosciuto dal solo padre. In tutti i casi in cui la dichiarazione di nascita sia effettuata al Comune di residenza la presente attestazione deve essere consegnata in busta chiusa ed esclusivamente ad uno dei genitori. 2 Indicare alternativamente: conoscenza diretta oppure tipo del documento di identità. 20 Abbonarsi a Semplice è.... semplice Semplice La Modulistica Comune di ___________________________ (___) Ufficio di Stato Civile Prot. n. ___________ Al Signor SINDACO del Comune di _______________________ Oggetto: Richiesta documentazione ai sensi art. 18, comma 3, Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e artt. 7 e 9 D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 403. Dovendo procedere alle pubblicazioni di matrimonio relative a ____________________________ nat__ a ________________________________ il ________________ (atto n. _____ P. ___ S. ___) pregasi voler inviare, per l’acquisizione agli atti in via amministrativa, ai sensi della normativa indicata in oggetto, la seguente documentazione contrassegnata: ¨ Copia integrale dell’atto di nascita per gli accertamenti ex art. 87 del codice civile (legge 19.5.1971 n. 423). ¨ Estratto dell’atto di nascita. ¨ Copia integrale dell’atto di matrimonio contratto il _______ con ____________ ¨ Copia integrale dell’atto di morte di ______________ avvenuta il ____________ ¨ Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero con l’indicazione della data di iscrizione in anagrafe. ¨ Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero riferita alla data di emigrazione, con l’indicazione della data di iscrizione in anagrafe. Si ringrazia e si ossequia. luogo, |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| L’Ufficiale di Stato Civile Per questo particolare procedimento il DPR 403, all'art. 13, ha abrogato il primo comma dell'art. 27 della Legge 15/68. Pertanto l'Ufficiale di Stato Civile dovrà accettare anche le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 2 della Legge 15/68 (come integrato dall'art. 1 del DPR 403/1998). Stante la disposizione dell'art. 7 del novellato DPR costituirebbe buona regola, per l'Ufficiale di Stato Civile, acquisire sempre d'ufficio la documentazione necessaria per poter procedere alle pubblicazioni: in tal caso tutta la documentazione acquisibile è completamente esente dall'imposta di bollo (come ribadito dalla Circolare MIACEL n. 2 del 1999) e da ogni altra spesa. Tutti i documenti, comprese le copie integrali degli atti possono essere tranquillamente acquisite tramite fax, posta elettronica, ecc. Per le copie integrali degli atti di morte o di matrimonio, da acquisire nel caso il richiedente la pubblicazione avesse contratto un precedente matrimonio, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prevista dall'art. 185 dell'ordinamento di Stato Civile, non si rende più necessaria in quanto il combinato disposto degli articoli 7 e 9 del D.P.R. 403/1998 permettono, dalla data di entrata in vigore del novellato DPR, l'acquisizione d'ufficio delle copie integrali degli atti citati. Così da ritenere, in conclusione, che l'art. 185 del R.D. 9.7.1939, n. 1238 debba ritenersi implicitamente abrogato (ai sensi del comma 2, art. 1 L. 127/1997) nella parte in cui richiede l'autorizzazione del procuratore per ottenere la copia integrale.