Estratti degli atti di Stato civile

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Estratti degli atti di Stato civile
6HPSOLFH
Numero 2
Febbraio 1999
Editrice: Società Tipografica BARBIERI, NOCCIOLI & C. - Empoli
Pratica
Il Commento
Estratti degli atti
di Stato civile
L’iscrizione anagrafica
dei senza fissa
dimora nel Comune
di domicilio
GLHWURIURQW"
di Luigi Loffredo
Presidente ANUSCA di GENOVA
di Patrizia Lupino
A
i sensi dell’art. 2,
comma 3, della
Legge
1228/1954
(Ordinamento delle Anagrafi
della popolazione residente) e
dell’art.1, comma 1, del D.P.R.
2 2 3 / 1 9 8 9 ( R ego la me nt o
anagrafico), nell’anagrafe sono
r egist r at e anche que lle
posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno
stabilito nel Comune il proprio
domicilio. Questi soggetti
possono essere iscritti, in
alternativa, nell’Anagrafe del
Comune di nascita.
Di fronte a questi particolari
tipi di situazioni come deve
operare l’Ufficiale d’Anagrafe
e quali criteri deve seguire per
svolgere al meglio il suo
lavoro?
In relazione alla particolarità
del caso che determina una
registrazione di popolazione
non effettivamente insediata sul
territorio, sorge l’esigenza di
determinare operativamente dei
criteri specifici omogenei ed
uniformi.
E’ bene precisare che non deve
essere considerata persona
I
senza fissa dimora, colui che
per ragioni professionali o per
mancanza di alloggio stabile si
sp o st i fr eq u ent e me nt e
nell’ambito dello st esso
Comune.
Persone senza fissa dimora
sono, ai fini anagrafici, coloro
che non abbiano in alcun
Co mu ne q u e l la d i mo r a
abituale, che è elemento
necessario per l'accertamento
l ben noto D.P.R. n. 403/98,
in materia di semplificazione
delle
certificazioni
amministrative, tra le altre cose,
ha
anche stabilito, all’art.1,
comma 1, che il cittadino può
autocertificare tutti i dati contenuti
nei registri dello stato civile che
siano a sua diretta conoscenza,
così come, con autocertificazione,
potranno essere sostituiti tutti quei
certificati e/o estratti dello stato
civile richiesti dai Comuni per i
procedimenti di loro competenza
(art.1, comma 2).
Qualora l’interessato non intenda
o non sia in grado di utilizzare gli
strumenti dell’autocertificazione,
ipotesi più che probabile quando
si tratti di dati contenuti nei
(Continua a pagina 2)
(Continua a pagina 6)
Suggerimenti pratici
per operare bene
Addio Carlo
E’ prematuramente scomparso Carlo Mancinelli.
Da sempre è stato un amico ed un grande esperto di Stato
Civile. Il suo insegnamento, la sua disponibilità, la sua
umanità lo hanno sempre contraddistinto. Da moltissimi
anni era il punto di riferimento degli Ufficiali di Stato
Civile per tutti i Comuni d’Italia. Nel precedente numero
della rivista ha pubblicato il suo ultimo intervento: è
stato un prezioso contributo per tutti noi.
Ci mancherà.
LA REDAZIONE
2
Semplice
Abbonarsi a
Semplice è.... semplice
I senza fissa dimora
(Continua da pagina 1)
quelle appartenenti a particolari
categorie professionali (chi esercita attività circense, giostrai, girovaghi o chi svolge altre attività
Chi sono i senza
fissa dimora?
permanentemente itineranti), ed
ancora i soggetti emarginati senza
tetto quali barboni, tossicodipendenti, emarginati di varia natura.
Per tutte queste persone si deve
adottare il criterio dell'iscrizione
anagrafica nel Comune di domicilio.
Spesso il limite concettuale di
intendere la normativa anagrafica
come cultura “residenziale”, poco
rispettosa delle tradizioni di vita
estremamente diversificate e
delle varie etnie del nomadismo,
porta ad essere poco comprensivi
e tolleranti del modo diverso di
vivere delle persone e soprattutto
crea non pochi problemi riguardo
alle soluzioni adottate.
Il domicilio è l’unico elemento
che può legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune
e va incontro agli interessi di
detto cittadino, conferendogli la
possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel Comune conside-
rato, nei
di Patrizia Lupino continui
spostamenti
della persona, dettati dalla natura della propria attività professionale, come quello dove, con
più frequenza egli ritorna, fa
capo, ovvero ha dei parenti o un
centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia facilmente
raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti.
Il concetto di domicilio
nella giurisprudenza
Ai fini della determinazione del
domicilio stesso, un certo orientamento dottrinario e giurisprudenziale, fa riferimento al domicilio non solo per gli affari economici e patrimoniali della persona, ma anche con riferimento
“ai suoi interessi morali, sociali
e familiari” (Cassazione, sezione
unite, 17 maggio 1958 n. 1610;
Cassazione, 21 marzo 1968 n.
884 e 5 maggio 1980 n. 2936).
L’innovazione della estensione
della disciplina anagrafica anche
alle persone senza fissa dimora
che in precedenza erano sempre
sfuggite ad ogni registrazione,
ha rimesso in discussione il criterio generale della dimora abituale, previsto dall’art. 43 del
ANNO LIV - supplemento n. 1 al fascicolo n. 2 - Febbraio 1999 de “L'Amministrazione Italiana”
Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
Responsabile: Dott. Giovanni La Torre
Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 1514 del Reg. Periodici
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:
Patrizia Lupino, Maurizio Buzzani, Luigi Loffredo, Marcello Lazzeri.
CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1999 L. 140.000
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500 intestato a
Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
Pratica
codice civile, per l’iscrizione
anagrafica dei cittadini e lo
stesso concetto di domicilio,
quale sede principale degli affari
e degli interessi del soggetto, in
una connotazione soltanto patrimoniale ed economica.
Nelle “Note ed avvertenze”
ISTAT, metodi e norme, serie
B, n. 29, ed.1992, si prende in
considerazione una “elezione di
domicilio” fittizia, fine a se
stessa, esclusivamente destinata
all' iscrizione anagrafica in
A.P.R., ed indipendente da ogni
riferimento alla sede dei propri
affari ed interessi.
La scelta dell’elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata all’interessato.
Nel caso in cui non sia possibile
ottenere dall’interessato l’elezione del domicilio la legge ha
previsto un criterio alternativo:
l'iscrizione nel Comune di nascita al quale far ricorso in casi
eccezionali.
Inoltre le avvertenze generali
ISTAT forniscono anche sugge(Continua a pagina 3)
Abbonarsi a Semplice
è.... semplice
Ma perché l’Economo !
non ha ancora pagato
l’abbonamento!!!!
Semplice
3
Pratica
I senza fissa dimora
di Patrizia Lupino
(Continua da pagina 2)
rimenti tecnici e strumentali specifici. Nel caso in cui il senza fissa
dimora non abbia un recapito o un
vero e proprio domicilio (sede
principale dei propri affari) nel
Comune, ma elegge domicilio al
solo fine di chiedere ed ottenere
l’iscrizione anagrafica quale indirizzo da indicare sugli atti ana-
grafici?
Il suggerimento che viene dato è
analogo alla soluzione adottata
durante il Censimento: l’istitu(Continua a pagina 4)
Il Modello
L’Ufficiale d’Anagrafe
Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
Viste le Avvertenze e Note illustrative al D.P.R. 2223/1989 emanate dall'ISTAT d'intesa
con il Ministero dell'Interno;
Attesa la necessità di dar corso a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e art. 2, comma 3,
della Legge 1228/1954 per quanto attiene le persone che, non avendo fissa dimora,
possono ottenere l'iscrizione in Anagrafe nel Comune ove sono nate oppure in quello
dove eleggono domicilio;
DISPONE
1. Di istituire la Via della Casa Comunale che presenta le seguenti caratteristiche:
• trattasi di area di circolazione convenzionale e territorialmente inesistente;
• in detta Via della Casa Comunale verranno iscritti:
• con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento,
sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio o siano nati nel Comune ma che in
realtà non abbiano un vero e proprio recapito nel Comune stesso in ragione della loro
professione o modo di vita tale da rendere impossibile fissare una stabile dimora
(girovaghi, circensi, nomadi, ecc.);
• con numero progressivo pari tutti coloro che, già residenti nel Comune, hanno perso
la disponibilità di un'abitazione e ciò risulti da accertamenti e/o prove documentali ma
che mantengano le loro relazioni sociali e/o affettive nel Comune stesso: per detti
soggetti l'Ufficiale di Anagrafe verificherà, almeno con cadenza semestrale, le condizioni di permanenza sul territorio comunale e provvederà, ogni volta che ne ricorra il
caso, a modificare la posizione anagrafica sia su richiesta di parte che d'ufficio ai sensi
della normativa vigente;
2. di dare ampia pubblicità al presente provvedimento rendendolo noto soprattutto agli
Uffici Pubblici presenti sul territorio comunale;
3. nell'impossibilità di contattare, in ogni momento gli iscritti in Via della Casa Comunale, ogni notizia agli stessi s'intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione
della stessa all'albo pretorio del Comune.
S.Margherita Ligure, 16 Marzo 1999
L'Ufficiale d’Anagrafe
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Semplice
Pratica
(Continua da pagina 3)
zione di una sezione speciale “non
territoriale” nella quale vengono
elencati e censiti come residenti
tutti i “senza tetto”.
Anche per le iscrizioni anagrafiche
delle persone senza fissa dimora vi
è la necessità di istituire una via
speciale non territoriale, non esistente di fatto, fittizia, creata allo
scopo, con particolari criteri di utilizzo della numerazione civica.
In questa via conosciuta con un
nome convenzionale, istituita dall’Ufficiale di Anagrafe, verranno
iscritti con numero progressivo
dispari sia i “senza tetto”, risultanti residenti al censimento, sia i
“senza fissa dimora”, che eleggono domicilio o siano nati nel
Comune ma che in realtà non abbiano un vero e proprio recapito
nel Comune stesso in ragione della
loro professione o modo di vita tale
da essere nell’impossibilità di fissare una stabile dimora (girovaghi
circensi, nomadi, ecc.); con numero progressivo pari verranno
iscritti coloro che, già residenti nel
Comune, abbiano perso la disponibilità di un’abitazione, ciò risultando da accertamenti o prove documentali, ma mantengano le loro
relazioni sociali e/o affettive nel
Comune stesso. Per questi ultimi
l’Ufficiale d’Anagrafe verificherà,
I senza fissa dimora
di Patrizia Lupino
almeno con cadenza semestrale,
le condizioni di permanenza sul
territorio comunale e provvederà, quando ricorra il caso, a
modificare ed aggiornare la posizione anagrafica sia su richiesta di parte che d’ufficio secondo quanto prevede la normativa in materia anagrafica.
Se i predetti iscritti non sono
contattabili, ogni notizia agli
stessi si intende notificata, a tutti
gli effetti, con la pubblicazione
all’albo pretorio.
Via dei Senza
Fissa Dimora?
Si dovrà evitare, come spesso
accade, di denominare tale via
come: “via dei senza fissa dimora” o altre denominazioni similari che richiamino esplicitamente detta condizione (via dei
senza tetto, via senza indirizzo
aggiornato, via degli irreperibili,
ecc.).
Questa denominazione potrebbe
arrecare danni agli interessati e
potrebbe risultare termine denigratorio nei confronti di una
condizione sociale, di una cultura o di una categoria di atti-
vità.
Si potrebbe chiamare detta via, ad
esempio: “Via Comunale” oppure
“Via del Comune”, e ancora “Via
della sede comunale”, ed anche
“Via
del
Municipio”,
“Via…seguita dal nome dello
stesso Comune” ecc. sempre facendo in modo che si riconosca,
all’interno dello stradario comunale, come quella via convenzionale che ricomprende i nominativi
di quei cittadini iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente
ma senza fissa dimora.
Le posizioni delle persone senza
fissa dimora non possono essere
considerate posizioni anagrafiche
tipiche, ma data la loro natura
particolare, specifica ed eccezionale, sono posizioni atipiche che
necessitano di comportamenti
uniformi dal punto di vista operativo.
L’iscrizione nell’anagrafe di questi soggetti che, come ribadiamo,
a causa delle loro particolari attività professionali (giostrai, circensi, nomadi, ecc.), non hanno e
né potrebbero avere in nessun
Comune la dimora abituale, deve
essere richiesta dagli interessati
all’Ufficiale di Anagrafe.
Nel prossimo numero di
“Semplice” tratteremo, dal punto
di vista pratico, i singoli casi che
si possono presentare all’operatore, se avete dei quesiti in materia sottoponeteli al più presto.
Patrizia Lupino
Semplice
A
lcuni giorni or sono, rovistando nel mio solaio, ho
ritrovato in un cassetto un vecchio
spartito musicale, ingiallito dal tempo
e ricoperto di polvere. Si trattava della
sinfonia “Si j’étais Roi” (Se fossi Re),
di un maestro francese il cui nome era
divenuto pressoché illeggibile. Era una
partitura per il 1° Clarinetto soprano
con la quale mi ero cimentato negli
anni ‘60 agli esordi della mia carriera
di musicista. Forse ho usato un eufemismo: diciamo piuttosto che, tra le
altre cose, mi dilettavo anche a studiare il clarinetto ed il sax. Allora, non
senza un pizzico di emozione ho
“inforcato” velocemente il mio vecchio clarinetto e ho iniziato a suonare.
Dunque, vuoi per il pizzico di emozione, vuoi per quelle melodie
“frizzanti”, la mia mente ne è rimasta
un po’ scossa e, come spesso mi accade in simili frangenti, sono stato
preso da mille pensieri.....Ad un tratto
ho cominciato a “fantasticare” ..... se
fossi RE ..... VERAMENTE!
Sono sobbalzato al pensiero e, anziché
il suono, mi è uscita dallo strumento
una “stecca” del tipo più volte udita e
vista in TV con la reclame della Rinazina Spray nasale. Comunque il mio
volto è stato trasfigurato da un sorriso
sarcastico. SE FOSSI RE ................
Intanto con un Regio Decreto vieterei
l’uso, almeno per la durata di una
generazione, di alcune belle parole che
quotidianamente ci riempiono la
bocca, quasi sempre a sproposito,
quali:
STRUMENTALIZZARE - GHETTIZZARE - GIUSTIZIA - UGUAGLIANZA e poi .... PRIVACY: che
bello! ............ e ancor più bello: PAR
CONDICIO (questa, nel Regio Decreto, meriterebbe un capitolo a parte).
Che tanto vengono usate, sia dal villano che dall’intellettuale, sia dal cittadino comune che dal politico, solo ed
esclusivamente quando fa comodo.
Vengono usate e sbandierate quando si
ritiene di aver subito un torto e quando
NON SI COMANDA, perché quanto
invece SI COMANDA vengono puntualmente ignorate e disattese. (Cicero
pro domo sua). Tanto sono belle, tanto
incarnano l’ipocrisia. A seconda di
come vengono usate e abbinate fra di
loro, portano anche a considerazioni
5
L’intervento
Se fossi ..........RE
di Marcello Lazzeri
assurde del tipo: “se io non voglio
essere strumentalizzato, allora sono
ghettizzato, perché mi ritroverei con
una piccola minoranza ......”.
Nel nostro lavoro quotidiano, un bell’esempio di PAR CONDICIO, di democrazia ..... di..... di....., è rappresentato dalle così dette “Liste Aggiunte” e ne abbiamo numericamente
una certa varietà. Ma procediamo con
ordine. Ora mi riferisco alle “Liste
elettorali aggiunte” per i cittadini italiani che si stabiliscono nella Regione
Trentino Alto Adige.
Dunque, chi prende la residenza nel
Trentino Alto Adige, per un periodo
di 4 anni non può partecipare alla
elezione del Consiglio Regionale.
(tanto continua a votare nella Re-
gione di provenienza e, modestia a
parte, per loro vengono istituite apposite “liste elettorali aggiunte” (forse
vengono “ghettizzati”??). Ma non è
finita qui. Tanto per semplificare il
“legislatore” ha previsto che possono
votare per i Consigli Comunali nella
Provincia di Bolzano, coloro che, alla
data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali,
risiedano nel territorio della Regione
da almeno 4 anni e nel territorio della
Provincia da almeno 2 anni.
Ma non è ancora finita.
“Gli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte e residenti nella Provincia autonoma di Trento possono votare presso il Comune nelle cui liste
elettorali aggiunte sono iscritti esclusivamente per la elezione del Consiglio Regionale e del Consiglio Provinciale, restando quindi, esclusi dal
voto per la elezione del Consiglio
Comunale.” Così dice la circolare
Ministeriale “esplicativa”. Sì, dice
proprio così! Mi ritorna in mente un
certo rompicapo dei miei tempi che
recitava: “Bevo acqua perché non ho
acqua, ma se avessi acqua berrei
vino”. (Era riportato in una storiella
su un “sussidiario” delle scuole elementari che parlava di un RE (siamo
in tema.......) e di un mugnaio, se ben
ricordo). Comunque, ammettiamo
pure che potrei io stesso avere fatto
un po’ di confusione e non me ne
vogliano i colleghi ... Ciò che si capisce molto bene è la circostanza che si
sono discriminati pure fra di loro,
dico la Provincia di Bolzano e la
Provincia di Trento, non so se artatamente o se hanno fatto un po’ di
confusione pure loro ... Si comprende
anche molto bene che i cittadini provenienti da altre Regioni della Repubblica, vengono tenuti in una sorta
di “spurgo” della durata di 4 anni o
giù di lì, Comune, Provincia o Regione, poco importa. Ciò che importa
è IL PRINCIPIO, è la RATIO che ha
spinto a tutto questo. Mi ricordo che
la mia nonna usava tenere “in
spurgo” per qualche giorno le chiocciole, prima di cucinarle. Che sia
stata le la causa di tutto? Tutto questo
è la classica “soluzione italiana”:
ognuno può fare le proprie deduzioni.
Va bene che si tratta di Regione a
Statuto Speciale .... anzi molto speciale ...... Passi pure che i principi
ispiratori di tali provvedimenti legislativi possono essere ben compresi
solamente dai cittadini della Regione
interessata...... Ma, in verità, non
comprendo in quale parte del “diritto
naturale” abbia trovato fondamento
tutto questo. Né mi sono venuti in
aiuto i vecchi Santoni del Diritto
quali Zanobini, Giannini, Romano,
Ranelletti e neppure il più recente
Sandulli, di cui mi sono preso la
briga di consultare i testi.
E, come volevasi dimostrare, puntualmente e conseguenzialmente è
venuto fuori un altro problema, e,
precisamente nel 1994, dove la Regione Valle d’Aosta è stata benefi(Continua a pagina 15)
6
Semplice
Estratti di Stato Civile
(Continua da pagina 1)
dello stato civile, vedasi, ad esempio, la conoscenza dell’esatta ora di
nascita, sarà l’amministrazione cui
necessitano le informazioni ad acquisire, ai sensi dell’art.7 del D.P.R.
n.403/98, le relative certificazioni
direttamente dalle amministrazioni
competenti al loro rilascio.
L’acquisizione d’ufficio di documenti, per altro già prevista dalla
legge 241/90, all’art.18, viene ripresa e ribadita anche dall’art.9 del
suddetto D.P.R.
Infatti, detto articolo, al comma 1,
stabilisce che gli estratti di atti di
stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti riguardanti il cambiamento di stato civile
come, ad esempio, la celebrazione
del matrimonio, e, se tenuti o formati da altre pubbliche amministrazioni, sono acquisiti d’ufficio.
Per non risultare eccessivamente limitativo e restrittivo, oltre alle ipotesi di cui al comma 1, l’art.9, al
comma 2, prevede per le amministrazioni anche e comunque la possibilità di acquisire, sempre d’ufficio, gli estratti che ritengono necessari per particolari motivi inerenti le
proprie finalità istituzionali.
Largo spazio, pertanto, agli istituti
dell’autocertificazione e dell’acquisizione diretta e d’ufficio, anche e
soprattutto tramite strumenti informatici e telematici, di dati, notizie,
certificazioni e documenti in possesso di altri enti e amministrazioni.
Riducendo considerevolmente il numero dei certificati prodotti, molteplici obiettivi si possono conseguire.
Si snellisce l’attività della P.A., il
cittadino e le imprese risparmiano
tempo e denaro.
Inoltre, si consente agli operatori dei
servizi demografici di tornare a
svolgere, al meglio, il loro principale compito di Ufficiali di Stato
Civile e d’Anagrafe, cessando di
fungere da macchinette distributrici
di milioni di certificati, spesso su-
di Luigi Loffredo
perflui.
Drasticamente dovrebbe anche diminuire il ricorso ai nostri uffici per
autenticare firme e copie.
Il fine è quello di ridare fiducia al
cittadino, emancipandolo dalle vessazioni cui, spesso, lo sottopone la
macchina burocratica.
Se erano necessarie ulteriori conferme, con l’entrata in vigore del
D.P.R. 403, non è più un optional,
ma diventa un obbligo, accettare
l’autocertificazione e acquisire d’ufficio documenti ed informazioni in
possesso di altre amministrazioni.
A chiarimento e commento delle
nuove disposizioni contenute nel
D.P.R. 403, la direzione generale
dell’amministrazione civile del ministero dell’interno, in data 2 febbraio 1999, ha emanato una circolare esplicativa.
Tale circolare, dopo aver chiarito la
portata, lo spirito, le ragioni e gli
obiettivi che hanno animato il legislatore nella predisposizione del
presente regolamento, passa ad un
esame dettagliato dei singoli articoli.
Quando la circolare arriva a commentare l’art. 9, lo fa in maniera
molto chiara e netta, senza possibilità di equivoci: a partire dal 23
febbraio 1999, gli estratti degli atti
di stato civile dovranno essere acquisiti d’ufficio esclusivamente per
il cambiamento dello stato civile e
per particolari necessità istituzionali
delle singole amministrazioni.
La circolare conclude sul punto in
questione recitando testualmente
che la norma, in pratica, fa venir
meno la necessità di richiesta di
estratti da parte dei cittadini, in
virtù anche della possibilità offerta
all’utente di autocertificare gli
estratti.
Gli operatori dei servizi demografici
non potevano non gioire di questa
interpretazione.
Se non che, già sul nascere, una
doccia fredda stava per abbattersi
Il Commento
sui malcapitati operatori.
Infatti, sul quotidiano “Italia Oggi”
del 23 febbraio, veniva pubblicata
la circolare del ministero di grazia
e giustizia, datata 22 Febbraio
1999, avente ad oggetto il D.P.R.
403, per la parte che attiene alle
disposizioni in materia di Stato Civile.
Quest’ultima fornisce un’interpretazione dell’art. 9 non perfettamente
uniforme con quella data dalla circolare del ministero dell’interno.
Dopo aver ribadito la possibilità per
il cittadino di autocertificare anche
gli estratti di atti di stato civile,
nonché l’obbligo delle pubbliche
amministrazioni, uffici di stato civile compresi, di acquisire d’ufficio
gli estratti necessari sia per i procedimenti di cambiamento di stato civile sia per le proprie finalità istituzionali, detta circolare precisa che
non è impedita la presentazione
spontanea di estratti da parte dei
cittadini che ne sono già in possesso.
Ciò appare logico e comprensibile.
Poi, però, la circolare introduce la
possibilità che i privati possano legittimamente richiedere tutti gli
estratti degli atti che li riguardano
direttamente, anche quando questi si
riferiscono ai procedimenti di cambiamento di stato civile.
L’interpretazione dell’art. 9 fornita
con questa direttiva di Grazia e
Giustizia, non solo appare diversa,
se non opposta, a quella fornita sul
punto specifico dal ministero dell’interno, ma sembra sconfessare
anche lo stesso D.P.R. 403, che, al
riguardo, invece, presenta una formulazione molto chiara e netta.
Viene da chiedersi come una circolare, pur se emanata dall’organo
competente in materia, possa innovare, integrare ed, in un certo senso,
contrastare una disposizione di un
regolamento di attuazione che, per
altro, per espressa previsione legi(Continua a pagina 7)
Semplice
Il Commento
(Continua da pagina 6)
slativa, art.1, comma 2, della
legge 127/97, ha la capacità di
abrogare tutte le disposizioni, anche di legge, incompatibili con le
disposizioni contenute nel regolamento stesso.
Come si deve regolare e comportare l’Ufficiale dello Stato Civile,
dal momento che sul punto in questione non vi è uniformità interpretativa da parte dei dicasteri che
hanno emanato le circolari esplicative?
Soprattutto, come possono conseguirsi completamente ed efficacemente gli obiettivi di semplificazione amministrativa che il legislatore si era posto con l’approvazione del regolamento di attuazione degli art.1, 2 e 3 della legge
127/97?
La fiducia accordata ai cittadini
con la possibilità di autocertificare
Notizia Flash
Circolare 4/1-s-296 del 31.3. 1999 -
Direzione generale dell’organizzazione giudiziaria e del
personale.
Oggetto: Legge 18 febbraio
1999 n.28 – “disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento
dell’amministrazione finanziaria e di revisione
generale del catasto” Imposta
di bollo per le domande di
partecipazione ai concorsi
pubblici.
L’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n.218 (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del
22 febbraio 1999) ha modificato
la nota 2 dell’art.3 della tariffa
sull’imposta di bollo da ultimo
disciplinata dal dm 20 agosto
1992.
7
Estratti di stato Civile
anche gli estratti di atti di stato
civile, il tempo e denaro che l’utente
può risparmiare grazie all’obbligo
per le amministrazioni richiedenti di
acquisire d’ufficio i documenti formati e tenuti da altri enti consentirebbero sia di ridurre sensibilmente
l’abnorme produzione di carta, sia
di diminuire il lavoro “da sportello“.
La circolare del ministero di grazia
e giustizia lascia ai privati la possibilità di richiedere tutti gli estratti
che li riguardano, anche quelli occorrenti per il cambiamento dello
stato civile.
Anche se la circolare in parola aggiunge che, in alternativa, gli
estratti possono essere acquisiti anche d’ufficio, si corre il rischio che
i cittadini, alla luce di questa interpretazione, si sentano legittimati a
continuare a presentarsi di persona,
o tramite terzi, presso gli sportelli
dei servizi demografici a richiedere
di Luigi Loffredo
gli estratti, al fine di accelerare le
pratiche ed i procedimenti che li
riguardano, compresi, ad esempio,
quelli necessari per la celebrazione
del matrimonio.
Puntualmente i cittadini torneranno a fare la coda per procurarsi
quanto loro richiesto.
In tal modo si opera una significativa retromarcia, si compie un notevole passo indietro.
Un sintomatico esempio di come
possa naufragare e fallire una
norma ancor prima della sua applicazione.
Sembra di assistere, per l’ennesima volta, al percorso travagliato
compiuto dalla legge 15/68, rimasta lettera morta per decenni.
Luigi Loffredo
ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SENZA PIÙ IL BOLLO
A seguito di tale modifica, l’imposta di bollo non è più dovuta
per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i
documenti da allegare alle stesse
domande.
Ne consegue che il personale di
nuova assunzione eventualmente assegnato a uffici giudiziari non dovrà più inviare le
marche da bollo per la regolarizzazione della domanda di assunzione e dei titoli di preferenza o
di precedenza presentati ai fini
della formazione della graduatoria, già chieste da questa direzione all’atto della sottoscri-
zione del contratto individuale
di lavoro,
Restano, invece, assoggettati
alla normale imposta di bollo sia
il verbale di immissione in possesso che la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti per l’assunzione.
A quest’ultimo proposito si
chiarisce che qualora l’interessato presenti l’autocertificazione, non soggetta a imposta di
bollo, non essendo più prevista
l’autentica della firma, sarà ovviamente in bollo il solo certificato sanitario.
8
Semplice
Le Circolari
CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - n. 22 del 24.3.1999
Oggetto: Circolare DG n.21/98 del 13 febbraio 1998. Legge 16 giugno 1998, n.191 e DPR 20
ottobre 1998, n.403. Ulteriori norme in materia di semplificazione amministrativa.
Riportiamo i passi più significativi
della Circolare del Ministero dei
Trasporti in tema di semplificazione
amministrativa.
(omissis...) si rappresenta quanto segue.
a) Dichiarazioni
sostitutive
di
certificazioni
A norma dell'art.1, comma 2, del DPR
n.403/98, tutti i certificati, gli estratti e gli
attestati che a qualsiasi titolo devono
essere presentati alla Motorizzazione
Civile sono sostituiti da dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi dell'art. 2 della
legge 15/68.
A tale proposito si fa presente che:
• i certificati, gli estratti e gli attestati
sostituibili sono solo quelli che si
riferiscono a stati, fatti o qualità personali;
la disposizione pertanto non
riguarda,
ad
esempio,
le
documentazioni tecniche dei veicoli
richieste ai fini della loro
omologazione o immatricolazione;
• la norma in esame si applica, nei
limiti del precedente punto, a tutte le
procedure amministrative di competenza
della Motorizzazione Civile;
• le dichiarazioni in parola possono
sostituire unicamente i certificati, gli
estratti e gli attestati che debbono essere
prodotti al fine dell'adozione del richiesto
provvedimento amministrativo e non
anche per quelli per i quali è prescritta
l'eventuale semplice esibizione.
Precisato, quindi l'ambito di applicabilità
del citato art.1, comma 2, del DPR 403/98,
occorre anzitutto evidenziare che la portata
applicativa di quest'ultimo è tale da
ricomprendere non solo i casi di utilizzo
delle
dichiarazioni
sostitutive
di
certificazione già contemplati dall'art. 2
della legge 15/68 e quelli individuati "ex
novo" dal comma 1 del medesimo art.1 del
DPR 403/98, ma anche tutte le altre
eventuali ipotesi che, sebbene non previste
esplicitamente dal legislatore, abbiano
rilevanza nell'ambito delle procedure di
competenza della Motorizzazione Civile.
• (...omissis...).
A tale proposito, ed a scopo meramente
esemplificativo, rientrano nella previsione
in esame le dichiarazioni relative a:
• la non sottoposizione a procedure
fallimentari e il non essere stati dichiarati
falliti;
• tutti i dati contenuti nei certificati
rilasciati dalle C.C.I.A;
• il possesso dell'adeguata capacità
finanziaria richiesta al fine dell'esercizio di
specifiche attività (es. attività di revisione
in regime di concessione ex art.80 C.d.S)
• (...omissis...)
• nulla è variato in ordine alle modalità in
base alle quali l'utente può rendere le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
per le quali non solo non è richiesta
l'autenticazione
della
relativa
sottoscrizione (art. 3, comma 10, legge
n.127/97) ma non è nemmeno imposto
l'obbligo di sottoscriverle innanzi al
funzionario competente a riceverle;
• in ogni caso, i dati relativi al cognome, al
nome, al luogo e alla data di nascita, alla
cittadinanza e alla residenza possono
essere comprovati per mezzo della
esibizione di un documento d'identità
personale
in
corso
di
validità,
(...omissis...)
b) Dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà
dichiarazione del candidato all'esame
teorico per il conseguimento della patente
di guida il quale, assumendo di essere
analfabeta o di non conoscere la lingua
italiana, richieda di sostenere l'esame
stesso in forma orale).
Si segnala, inoltre, che l'art.2, comma 2,
del DPR n.403/98 consente all'interessato
di dichiarare, nel proprio interesse, anche
fatti, stati o qualità personali relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza, nonché la conformità
all'originale della copia di una
pubblicazione.
A tale ultimo riguardo, ed in accordo con
quanto già espresso sull'argomento dal
Ministero dell'Interno con circolare
MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 (GU n. 36
del 13 febbraio 1999) per "pubblicazione"
deve intendersi qualsiasi opera sia stata
edita autonomamente o sotto
forma di articolo inserito
nell'ambito
di
riviste
o
quotidiani.
L'innovazione in esame, pertanto,
rileva ogni qualvolta l'interessato
sia tenuto a comprovare la specifica
qualificazione professionale attraverso il
possesso di determinati titoli tra cui, oltre
ai titoli di studio e di abilitazione,
rientrano anche le pubblicazioni.
(...omissis...)
c) Certificati non sostituibili
Nel ribadire, ancora una volta, che il
ricorso all'autocertificazione, ex art.2 e 4
della legge n.15/68, si rende possibile
unicamente per comprovare stati, fatti o
qualità
personali,
per
espressa
disposizione degli artt.2, comma 4 e 10,
comma 1, del DPR n.403/98 non sono
autocertificabili:
• I certificati medici, sanitari e veterinari;
• I certificati di origine e di conformità
CE;
• I certificati di marchi e brevetti.
Si rammenta, inoltre, che anche le
certificazioni antimafia non sono
sostituibili con semplice dichiarazione
dell'interessato; tuttavia, per tale specifica
materia, si rinvia agli ulteriori chiarimenti
che saranno forniti con apposita circolare
di apposita adozione.
d) Presentazione di istanze e di
dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà
Come noto, l'art.3, comma 11, della legge
127/97 aveva stabilito che la sottoscrizione
di istanze da produrre alla p.a. non è
soggetta ad autenticazione purché sia
apposta alla presenza del dipendente
Autocertificazione per tutte le
procedure della Motorizzazione
Ai sensi dell'art.2, comma 1, del DPR
n.403/98, tutti gli stati, i fatti e le qualità
personali non compresi negli elenchi di cui
all'art.1, comma 1, del regolamento stesso
ed all'art.2 della legge 15/68, possono
essere comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo,
mediante
dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà (art.4, legge
15/68).
Com'è noto, nelle categorie delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
rientrano, oltre ai fatti, agli stati ed alle
qualità personali per i quali, sebbene
certificabili da una p.a., la legge non
prevede esplicitamente il ricorso alle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
anche i fatti, gli stati e le qualità personali
che non possono essere comprovati con
certificazioni rilasciate da una p.a.
Ciò posto si ritiene che, alla luce
dell'innovazione introdotta dal comma 2
dell'art. 1 del DPR n.403/98, nell'ambito
dei procedimenti di competenza della
Motorizzazione Civile possono essere
acquisite unicamente le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà riferite a
fatti, stati e qualità personali non
certificabili da una p.a.
(...omissis...)
A ben vedere, quindi, le ipotesi in cui
l'Amministrazione è tenuta ad accettare
l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà assume carattere
meramente residuale anche da un punto di
vista numerico (si pensi, ad esempio, alla
(Continua a pagina 9)
Semplice
Le Circolari
9
CIRCOLARE Ministero dei Trasporti n. 22/99
stesso produca copia fotostatica del proprio
documento d'identità personale.
Ne consegue quindi che:
a) Nulla è variato rispetto a tutte le istanze
per le quali, già prima della entrata in
vigore della legge 191/98, non era prevista
l'autenticazione della sottoscrizione;
b) Per le istanze per le quali già prima
della entrata in vigore della medesima
legge 191/98 era prevista l'autenticazione
della sottoscrizione, possono in concreto
verificarsi le seguenti ipotesi:
b1) se l'istanza è presentata dallo stesso
interessato, egli può ovviare alla necessità
di autenticazione sottoscrivendo l'istanza
stessa dinanzi al funzionario che la riceve,
previa esibizione di un valido documento
di identità personale
Dichiarazioni sostitutive solo quando (del quale, in tal caso,
non occorre acquisire
non sia possibile autocertificare
copia fotostatica a meno
che, come già detto,
Il citato art.2, comma 10, della legge l'esibizione del documento stesso non
n.191/98 ha introdotto, inoltre, la abbia anche lo scopo di comprovare i dati
possibilità di inviare per via telematica sia anagrafici in esso contenuti);
l'istanza che la copia fotostatica del b2) se l'istanza è presentata per mezzo di
documento d'identità del sottoscrittore, e uno Studio di consulenza Automobilistica
rispetto
a tale innovazione appare o di autoscuola, la necessità di
della
sottoscrizione
necessario
chiarire
due
aspetti autenticazione
dell'intestatario della pratica può essere
fondamentali:
1) L'acquisizione per via telematica di ovviata attraverso la produzione della
istanze o documentazioni non è al copia fotostatica di una valido documento
momento attuabile, poiché non sono d'identità personale di quest'ultimo.
In ogni caso, quando l'istanza è presentata
ancora disponibili le relative procedure;
2) D'altro canto, si fa presente che se nulla da un soggetto munito di delega (da stilare,
osta alla acquisizione a mezzo di telefax lo si rammenta, in carta semplice senza
di
autenticazione
della
(per quanto non si tratti propriamente di necessità
una "via telematica") delle fotocopie di sottoscrizione del delegante) quest'ultimo è
identità personale cui si è fatto sempre tenuto a produrre la fotocopia del
riferimento, altrettanto non può dirsi per documento d'identità personale in corso di
quanto concerne l'acquisizione, con la validità del delegante (e non più il
medesima modalità, delle istanze, ciò in documento stesso, come già stabilito con
quanto queste ultime, allo stato attuale, circolare D.G. n.21/98 del 13 febbraio
possono e debbono essere accettate solo se 1998) indipendentemente dal fatto che per
contestualmente siano allegati gli originali l'istanza stessa sia o meno prevista
delle fincature di conto corrente postale l'autenticazione della sottoscrizione.
attestanti il versamento delle tariffe dovute Quanto sin qui illustrato deve ritenersi
per le operazioni di istituto richieste applicabile anche alle istanze nel cui
contesto vengano rese dichiarazioni
dall'utenza.
Si intende inoltre precisare che l'art.2, sostitutive di atto di notorietà, stante
comma 10, della legge 191/98 in esame l'interpretazione autentica dell'art.3,
non
ha
abolito
l'istituto
della comma 11, della legge 127/97 fornita
autenticazione delle sottoscrizioni delle dall'art.2, comma 11, della legge 191/98.
istanze rivolte alla p.a., ma ha inteso In accordo con il parere espresso dal
unicamente statuire due modalità Dipartimento della Funzione Pubblica con
alternative alla necessità di autenticazione. nota prot. N.495/98/UL/P del 6 agosto
In altre parole, restano ferme tutte le 1998, si fa presente inoltre che la norma da
ipotesi in cui l’autenticazione della ultimo citata deve essere intesa in senso
sottoscrizione è già richiesta in virtù di ampio e non solo meramente letterale,
norme previgenti alla legge n.191/98, ma conformemente a quanto qui di seguito
viene riconosciuta la possibilità di ovviare esposto.
alla autenticazione stessa laddove l'utente Si rammenta, infatti, che la legge 127/97
sottoscriva l’istanza innanzi al funzionario ha eliminato l'esigenza dell'autenticazione
competente a riceverla, ovvero l'utente delle sottoscrizioni apposte in calce alle
(Continua da pagina 8)
addetto a ricevere l'istanza stessa.
Tale norma è stata modificata dall'art.2,
comma 10, della legge 191/98, il quale
prevede ora che la sottoscrizione delle
predette istanze non è soggetta ad
autenticazione
anche
quando
sia
presentata unitamente a copia fotostatica
(non autenticata) di un documento
d'identità personale del sottoscrittore.
Si ritiene, peraltro, sottinteso che il
documento di identità personale del quale
si produce fotocopia deve essere in corso
di validità.
La fotocopia stessa deve essere inserita nel
fascicolo relativo alla operazione richiesta
dall'utente.
dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(art.2, legge n.15/68) ma non anche di
quelle apposte in calce alle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà (art.4 legge
n.15/68).
Per queste ultime, pertanto, permane
l'obbligo della autenticazione, a meno che
la stesse non siano rese, come già
evidenziato, nel contesto dell'istanza
ovvero
con
atto
separato
ma
funzionalmente connesso all'istanza stessa.
Di conseguenza, sia l'istanza che la
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà non necessitano di autenticazione
delle relative sottoscrizioni non solo
quando la dichiarazione è contenuta in un
atto allegato all'istanza e prodotto
contestualmente a quest'ultima, ma anche
quando la dichiarazione venga presentata
successivamente
all'istanza
cui
è
funzionalmente connessa.
Riassumendo quindi:
a) Se la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà non è connessa ad un istanza per
la quale è richiesta l'autenticazione della
relativa sottoscrizione, è sufficiente la
produzione di una fotocopia del documento
d'identità personale in corso di validità
dell'intestatario della pratica per ovviare
all'autentica sia della sottoscrizione
dell'istanza che della sottoscrizione della
dichiarazione;
b) Se la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è connessa ad una istanza per la
quale non è richiesta l'autenticazione della
relativa sottoscrizione, è sufficiente la
produzione di una fotocopia del documento
d'identità personale in corso di validità
dell'intestatario della pratica per ovviare
all'autentica della sottoscrizione della
dichiarazione stessa.
L'art. 3, comma 1, del DPR n.403/98
precisa inoltre che le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, se
presentate contestualmente all'istanza
dallo stesso interessato, sono sottoscritte
da quest'ultimo in presenza del dipendente
addetto, rinnovando in tal modo il
principio già enunciato che esclude
l'obbligo
di
autenticazione
delle
sottoscrizioni relative alle dichiarazioni in
parola, purché le stesse siano collegate ad
una istanza rivolta alla p.a.
Si fa presente, inoltre, che il divieto,
posto dall'art.3, comma 2, della legge
127/97, di richiedere l'autenticazione delle
sottoscrizioni relative alle domande per la
partecipazione a selezioni per l'assunzione
presso le p.a. è stato esteso dall'art.2
comma, 8 della legge 191/98 anche alle
domande per la partecipazione ad esami
per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali. A tale proposito,
(Continua a pagina 10)
10
Semplice
Le Circolari
CIRCOLARE Ministero dei Trasporti n. 22/99
ritiene sussistente un implicito divieto di
n.46 del 25/02/1999)
accesso all’autocertificazione, bensì un
g) Contenuto
delle
dichiarazioni
mero impedimento ad accedervi secondo
sostitutive
le modalità previste per i cittadini italiani.
In attesa che si renda concretamente
Pertanto, nelle ipotesi in cui i cittadini
possibile apportare le necessarie
extracomunitari sono esclusi dalla
modifiche alla modulistica in uso, si
possibilità di utilizzare le dichiarazioni
segnala che le dichiarazioni sostitutive di
sostitutive secondo le regole comuni, gli
certificazione
e
le
dichiarazioni
stessi possono avvalersi dell’autocertificazione
sostitutive di atto di notorietà debbono
resa, con le modalità di cui all’art.5, del
contenere, oltre all’indicazione del fatto,
decreto del Ministero di Grazia e
dello stato o della qualità personale che si
Giustizia 22 maggio 1995, n. 431, innanzi
intende comprovare, anche l’indicazione
ai competenti funzionari dei Consolati dei
minima degli elementi necessari per poter
Paesi di origine;
procedere agli eventuali controlli (nonché
Si
precisa,
inoltre,
che:
l’indicazione degli elementi
Se le istanze sono presentate • Al fine dell’adozione di provvedimenti ovviamente
necessari al fine della istruzione del
da terzi le deleghe non devono in favore di cittadini extracomunitari procedimento amministrativo in corso)
residenti in Italia resta ferma la
Così, ad esempio, la dichiarazione
essere autenticate
necessità della esibizione del relativo
relativa al possesso di un determinato
permesso di soggiorno in corso di
titolo di studio deve anche indicare
validità , così come da istruzioni già
l’istituzione presso cui è stato conseguito
Allo stesso modo, accogliendo una
impartite in merito.
e la data del conseguimento; la
interpretazione
estensiva
della
• L’esibizione del permesso di soggiorno dichiarazione relativa al possesso
disposizione contenuta nel citato art.2,
recante oltre i dati anagrafici del titolare,
dell’adeguata capacità finanziaria per
comma 8, della legge 191/98, debbono
la fotografia dello stesso ed il timbro a
l’esercizio di una data attività deve recare
ritenersi non più applicabili, in linea
secco dell’autorità che lo ha rilasciato
anche l’indicazione dell’istituto che ne ha
con le finalità di semplificazione
equivale, a tutti gli effetti, ad esibizione
assunto la relativa garanzia; la
amministrativa perseguite dal legislatore,
di documento di identità personale, stante
dichiarazione relativa alla qualità di
anche le istruzioni impartite con la
il disposto di cui all’art.293, comma 2,
titolare, socio o legale rappresentante di
circolare D.G. n.1469/98 del 20
della legge n.1064/55.
una impresa o di una società deve
novembre 1996 nella parte in cui, in seno
• Il possesso di permesso di soggiorno in contenere anche l’indicazione esatta della
agli allegati 1 e 2, viene richiesta
corso di validità, in quanto documento
denominazione e della sede della persona
l'autenticazione delle sottoscrizioni relative
attestante il regolare permanere sul
giuridica, il numero di riferimento
alle domande dirette al rilascio degli
territorio dello Stato, rappresenta un fatto
dell’iscrizione nel registro delle imprese
attestati di idoneità professionale all'esercizio
autocertificabile
con
dichiarazione
e, a seconda dei casi, la specificazione
dell’attività di consulenza per la
sostitutiva resa secondo quanto disposto
dell’attività svolta dall’impresa stessa, la
circolazione di mezzi di trasporto.
dal citato art.5, comma 2, del DPR
Si rammenta infine che la possibilità,
n.403/98; tuttavia, nei casi in cui è Rimane l’obbligo del bollo per le
riconosciuta dalla normativa in esame,
prescritto l’obbligo di esibire il
di omettere l’autenticazione della
istanze dirette ad ottenere un
permesso di soggiorno, l’esibizione
sottoscrizione delle istanze, non incide
provvedimento
del permesso in originale non può
sull’obbligo dell’assolvimento dell’imposta
essere ovviata attraverso una
di bollo, che rimane sempre dovuta ogni
dichiarazione
sostitutiva
di
qualvolta venga rivolta alla p.a. una
data di inizio dell’attività, e così via.
certificazione, al pari di quanto avviene
domanda tendente all’ottenimento di un
nei casi in cui è richiesta l’esibizione di
A norma dell’art.4, comma 1, del DPR
provvedimento amministrativo, salvo i
un valido documento di identità
n.403/ 98, la dichiarazione resa da chi non
casi in cui siano previsti espressi esoneri.
sa o non può firmare è raccolta
personale.
e) (...omissis...)
direttamente dal pubblico ufficiale previo
Tuttavia, avendo la materia in esame
f) Dichiarazioni sostitutive rese da
rilevanza anche sotto l’aspetto dell’ordine
accertamento dell’identità del dichiarante
cittadini stranieri
pubblico, si coglie l’occasione per
il quale, ai sensi del successivo comma 2,
Per quanto riguarda i cittadini comunitari,
è tenuto ad attestare che la dichiarazione
chiedere al Ministero dell’Interno, cui la
l’art. 5 comma 1, del DPR. n.403/98
stessa è stata a lui resa dall’interessato
la presente è diretta per opportuna
ribadisce che alle dichiarazioni sostitutive
conoscenza, di voler esprimere il proprio
facendo menzione, di seguito alla
di certificazioni o di atto di notorietà rese
parere al riguardo.
medesima, della causa dell’impedimento
dai predetti soggetti si applicano le stesse
a sottoscrivere.
Il controllo sulla veridicità delle
modalità previste per i cittadini italiani.
Appare evidente quindi che nel caso di
dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini
Per i cittadini extracomunitari residenti in
specie, la dichiarazione di chi non sa o
comunitari ed extracomunitari, se
Italia, invece, è ammessa la possibilità di
comporta l’acquisizione all’estero dei
non può firmare può essere resa solo
utilizzare dichiarazioni sostitutive di
direttamente dall’interessato al pubblico
documenti o informazioni, deve essere
certificazione, secondo la disciplina già
ufficiale, senza peraltro la necessità della
effettuato per il tramite delle competenti
illustrata, solo nel caso in cui si tratti di
autorità diplomatiche o consolari, in
presenza di testimoni (l’art.13 del DPR
comprovare fatti, stati o qualità personali
n.403/98 ha infatti abrogato l’art.20-bis
accordo con quanto chiarito del Ministero
certificabili o attestabili da parte di
di Grazia e Giustizia con circolare 22
della legge 15/68) e mai per il tramite di
soggetti pubblici o privati italiani.
febbraio 1999 n.1/50-FG-40/97/U887(GU
(Continua a pagina 11)
In tutti gli altri casi, tuttavia, non si
(Continua da pagina 9)
si esprime l'avviso che detta disposizione
trovi applicazione nell'ambito delle
procedure d'esame per il conseguimento
degli attestati di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulenza
automobilistica (art.5, legge n.264/91), e
pertanto l'art.3, comma 1, del DM 16
aprile 1996, n.338 (...omissis...) deve
ritenersi implicitamente abrogato nella
parte in cui prevede che l'interessato
produca domanda con sottoscrizione
autenticata.
Semplice
11
Le Circolari
CIRCOLARE Ministero dei Trasporti n. 22/99
(Continua da pagina 10)
un soggetto delegato ovvero di uno Studio
di consulenza automobilistico o di una
Autoscuola.
L’impedimento, inoltre, deve essere di
natura fisica o derivare dallo stato di
analfabetismo; infatti, in caso di incapacità
di intendere o di volere continua ad
applicarsi l’art.8 della legge 15/68, il quale
1998, ha fatto presente di condividere
l’impostazione
interpretativa
della
scrivente in ordine alla necessità
dell’assolvimento dell’imposta di bollo (ai
sensi del citato DM 20 agosto 1992), e di
aver interessato il Ministero dell’Interno al
fine di riesaminare i contenuti della
circolare MIACEL n.11 del 16 luglio 1997.
Ciò posto, ed allo scopo di evitare
infruttuose diatribe con
l’utenza
e
con
le
Amministrazioni
Comunali, si invita ad
accettare l’acquisizione di
foto legalizzate presso gli
Uffici
Comunali
in
esenzione
di
bollo,
curando di inviare copia agli Uffici del
Registro competenti per territorio, i quali
provvederanno a richiedere la necessaria
regolarizzazione.
j) Regime delle responsabilità
Nei casi in cui le vigenti norme di legge o
regolamentari prevedono che in luogo della
produzione di certificati possono essere
presentate le dichiarazioni sostitutive, la
mancata accettazione delle stesse
costituisce violazione dei doveri di
ufficio (art.3, comma 4, legge
n.127/97).
(...omissis...)
Inoltre, sussiste violazione dei
doveri d’ufficio anche nell’ipotesi
in cui venga rifiutata o di accettare che
siano comprovati mediante esibizione di
un documento di identità personale in
corso di validità i fatti, gli stati e le qualità
personali attestati nel documento stesso.
(...omissis...)
Si ribadisce, inoltre, che la ratio di tutta la
disciplina sin qui illustrata (legge 15/68,
legge n.127/97, legge n.191/98 e DPR
n.403/98) consiste nel riconoscimento del
diritto di ciascun cittadino di ricorrere
all’autocertificazione, con i criteri ed entro
i limiti prestabiliti, e del corrispondente
dovere della p.a. di consentire l’effettivo
esercizio di tale diritto, ma non anche
nell’imporre al cittadino stesso l’obbligo
di accedere all’autocertificazione, che resta
pertanto una libera scelta di ogni utente.
(...omissis...)
Qualora l’interessato non intenda o non sia
in grado di utilizzare gli strumenti
dell’autocertificazione, i certificati relativi
a stati, fatti o qualità personali risultanti da
albi o pubblici registri tenuti o conservati
da una p.a. (nella categoria debbono farsi
rientrare, tra gli atti, anche i permessi di
soggiorno) debbono sempre essere
acquisiti d’ufficio dall’amministrazione
procedente su semplice indicazione da
parte dello stesso interessato della p.a. che
Per gli stranieri il permesso di
soggiorno costituisce titolo
autocertificante
prevede che le dichiarazioni debbono
essere rese da chi esercita la potestà
genitoriale o la tutela (ovviamente senza
alcuna autentica di sottoscrizione)
Pur nella genericità della formulazione
adottata dal legislatore, si ritiene che il
“pubblico
ufficiale”
legittimato
a
raccogliere la dichiarazione di chi non sa o
non può firmare sia il funzionario
competente a ricevere la documentazione
ovvero il responsabile del procedimento.
h) Validità temporale delle dichiarazioni
sostitutive
A norma dell’art.6 del DPR n.403/98, le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e
le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono. (...omissis...)
i) Copie autentiche e legalizzazioni di
fotografie
L’art.3, comma 4 del DPR n.403/98
prescrive che nei casi in cui l’interessato
debba presentare all’amministrazione
copia autentica di un documento (art 14,
legge n.15/68), all’autenticazione della
copia può procedere direttamente il
responsabile del procedimento o il
funzionario competente a ricevere la
documentazione, su semplice esibizione
dell’originale e senza obbligo di deposito
di quest’ultimo presso l’amministrazione
procedente.
Di conseguenza, la copia autenticata
secondo le illustrate modalità può essere
utilizzata unicamente nel procedimento in
corso presso l’amministrazione che ha
effettuato l’autenticazione.
Si rammenta che l’autenticazione di copie
di documenti è soggetta ad imposta di bollo
(art.1 DM 20 agosto 1992 recante la nuova
tariffa di bollo allegata al DPR n.642/72).
Sciogliendo, infine, la riserva contenuta
nella circolare DG n.21/98 del 13 febbraio
1998, si rende noto che il Ministero delle
Finanze Dipartimento delle entrate con
nota prot. n.1998/116510 del 4 novembre
conserva l’albo od il registro (art. 7,
comma 1, DPR n. 403/98).
(...omissis...)
L’attenta lettura dell‘illustrato art.7,
comma 1 del DPR n.403/98 induce, inoltre,
a ritenere che per soggetto che “non
intende ” o “non sia in grado” di utilizzare
l’autocertificazione debba intendersi
semplicemente colui che non voglia
avvalersi di tale strumento, ovvero non
possa avvalersene perché non ha la piena
conoscenza od il pieno ricordo di tutti gli
elementi che debbono essere comprovati
nel caso di specie (ad es. l’interessato che
dichiara la propria qualità di erede ma non
rammenta la data del decesso del “de
cuius"), indipendentemente dal fatto che
abbia o meno impedimenti fisici o sia
analfabeta (nel qual caso può utilizzare lo
strumento di cui all’illustrato art.4 del DPR
n.403/98)
Resta inteso che laddove l’interessato si
avvalga della facoltà di cui al medesimo
art.7, comma 1 del DPR n.403/98, il
procedimento amministrativo è sospeso
sino a quando l’Amministrazione non avrà
Le foto legalizzate devono
scontare l’imposta di bollo
acquisito d’ufficio il certificato o il
documento attestante il fatto, lo stato o la
qualità personale che l’interessato non ha
voluto o non ha potuto autocertificare.
Si segnala infine che:
1) (...omissis...).
2) (...omissis) ai fini dell'immatricolazione
di veicoli a nome di cittadini italiani iscritti
all’Aire non è più richiesta l’acquisizione
del certificato di iscrizione nel registro
AIRE il quale potrà essere sostituito da una
dichiarazione resa ai sensi dell’art.2 della
legge n.15/68.
3) L’autorizzazione con cui il proprietario
di un veicolo consente ad un terzo, al fine
di sostenere l’esame di guida, di utilizzare
il veicolo stesso non è sostituibile con
un’autocertificazione (...omissis...).
Ciò non toglie tuttavia, che il terzo possa
dichiarare, a mezzo di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, di essere
stato autorizzato dal proprietario del
veicolo ad utilizzare quest’ultimo,
trattandosi di un fatto personale a diretta
conoscenza dell’interessato.
Il capo dipartimento
Dr.ssa Anna Maria Fabbretti Longo
12
Semplice
I Quesiti
Ai Lettori
Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il
quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX. 0571920859
oppure, in posta elettronica alla email: [email protected]. La
redazione risolverà il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la
risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse
verranno pubblicati sulla rivista.
QUESITO
STATO CIVILE - Cittadinanza
D. La figlia di una cittadina
domenicana
risulta
essere
minorenne alla data di emissione del
decreto di concessione della
cittadinanza italiana alla madre, ma
acquista la maggiore età al momento
della presentazione del prescritto
giuramento da parte della madre e
della trascrizione del decreto in
questo Comune.
Ciò premesso, in considerazione
anche del fatto che il decreto di
concessione della cittadinanza,
emesso il 14.1.1999 dal Ministero
dell'Interno, è stato consegnato
all'interessata dalla Prefettura il 17
marzo, cioè dopo che la figlia aveva
compiuto il 18° anno di età, si chiede
se la figlia acquisti la cittadinanza
italiana.
R.
NO
Le disposizioni dell’art. 14 legge 5
febbraio 1992, n. 91 si applicano con
riferimento allo stato di convivenza
del figlio e all’età dello stesso che
devono concorrere nel momento in
cui il genitore acquisti, o riacquisti, la
cittadinanza italiana.
Poiché per l’individuazione del
momento dell’acquisto occorre tenere
presente l’art. 15 della stessa legge
91/1992, esso non può che aversi al
giorno successivo al giuramento.
Pertanto le condizioni di minore età e
di convivenza con il genitore che
acquista, o riacquista, la cittadinanza
vanno valutate rispetto a questo
preciso momento.
La data di emissione del decreto è
irrilevante, anche per il fatto che essa
si colloca in una fase antecedente alla
produzione degli effetti in materia di
“status civitatis”.
Conseguentemente se alla data di
effettuazione del giuramento la figlia
ha già raggiunto la maggiore età non
potrà acquistare la cittadinanza per il
fatto che l’abbia acquistata la madre.
QUESITO
STATO CIVILE - Cittadinanza
D. La madre italiana perde la
cittadinanza nel 1958 a seguito di
matrimonio con cittadino svizzero.
Nel 1961 nasce un figlio.
Nel 1976 la madre riacquista la
cittadinanza italiana a seguito
dell'entrata in vigore della L.
151/75.
Nel 1979 il figlio, da poco
maggiorenne, rende la dichiarazione
per poter conservare la cittadinanza
svizzera.
Il figlio dal 1962 è residente, senza
interruzioni in Italia.
Può
ora
riacquistare
la
cittadinanza?
In caso positivo come si mette la sua
posizione nei confronti del militare?
R.
SI
Poiché la madre è cittadina italiana
per nascita, l’interessato può chiedere
la concessione della cittadinanza
italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lett. a) legge 5 febbraio 1992, n. 91
(tra l’altro, ha già il requisito dei 3
anni di residenza legale in Italia).
Data l’età, non ci si deve porre il
problema del servizio militare, nel
senso che dopo che abbia ottenuto dal
Presidente della Repubblica la
concessione della cittadinanza, abbia
giurato e richiesto la trascrizione del
relativo decreto, al più potrà
regolarizzare la propria posizione con
la sola effettuazione della visita
selettiva, per essere quindi posto in
congedo illimitato.
QUESITO
ANAGRAFE - Convivenza
anagrafica
D. Nel caso di una regolare
convivenza anagrafica, istituita ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 223/1989
(nella fattispecie si tratta di una casa
di riposo per anziani), può chiedere
l’iscrizione anagrafica nella stessa
convivenza il figlio del soggetto
ospitato?
R.
NO
L’art. 6 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223
(NRA) stabilisce, con estrema
chiarezza, che nel caso di convivenza
di tipo anagrafico tutte le iscrizioni e
variazioni anagrafiche debbono
essere
rese
unicamente
dal
Responsabile della Convivenza
Anagrafica. Pertanto altri soggetti,
diversi dal responsabile, non hanno
titolo a presentare la richiesta di
iscrizione per un soggetto che abbia
stabilito la dimora abituale nella
convivenza.
QUESITO
ANAGRAFE - Iscrizione di minore
D. Può un minore, figlio di genitori
legalmente separati, essere iscritto
nella scheda di famiglia del padre
Semplice
13
I Quesiti
anche se con il provvedimento di
separazione il giudice ha affidato lo
stesso alla madre? E in caso
affermativo l’Ufficiale d’Anagrafe
dovrà acquisire agli atti l’atto
d’assenso della madre?
R.
SI
L’ufficiale
d’Anagrafe
dovrà
esclusivamente tener conto della
situazione di fatto oggettivamente
riscontrabile.
Pertanto nel caso prospettato se, a
seguito di accertamenti effettuati,
risulti che il minore dimori
abitualmente presso l’abitazione del
padre l’Ufficiale d’Anagrafe avrà
l’obbligo di iscrivere lo stesso nella
scheda di famiglia del padre. In tale
specifica circostanza non dovrà
essere richiesto alcun atto d’assenso
alla madre. Far ciò potrebbe costituire
aggravio del procedimento ai sensi
dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990,
n.
241.
Tuttavia
l’Ufficiale
d’Anagrafe potrà/dovrà acquisire
eventuale atto d’assenso reso dalla
madre nella sola ipotesi che questo
atto sia presentato spontaneamente
dalla stessa. Qualora invece la madre
presenti, sempre spontaneamente,
dichiarazione contraria all’iscrizione
del proprio figlio nella scheda di
famiglia del padre, l’Ufficiale di
Anagrafe dovrà acquisire tale
documento agli atti del procedimento,
ma la decisione circa la richiesta di
iscrizione del minore dovrà attenere
sempre e comunque alla reale
situazione di fatto accertata.
QUESITO
ANAGRAFE - Trasferimento della
famiglia
D. Una famiglia composta da
quattro persone (padre, madre, figlio
maggiorenne e figlia minorenne)
trasferisce la dimora abituale in
altro Comune. Il Comune di nuova
residenza chiede al Comune di
precedente iscrizione anagrafica la
cancellazione di tre dei quattro
componenti la famiglia anagrafica
(padre, madre e figlia minorenne). Il
Comune di cancellazione dopo aver
espletato gli accertamenti di rito
appura quanto segue:
1 L’abitazione ove era iscritta la
famiglia in oggetto è stata
acquistata ed è abitata da altra
famiglia che, a suo tempo, ha
regolarmente richiesto ed ottenuto
l’iscrizione anagrafica.
2 Il figlio maggiorenne risulta
essere studente universitario fuori
sede presso una città diversa sia
dal Comune di attuale iscrizione
anagrafica che dal Comune di
nuova residenza dei genitori.
L’Ufficiale d’Anagrafe del Comune
di nuova residenza dei genitori
ritiene non doversi dar luogo
all’iscrizione anagrafica anche del
figlio studente fuori sede.
E’ possibile respingere la richiesta
di cancellazione chiedendo al
Comune di iscrizione che riproponga
la richiesta solo quando avrà
inserito tutti i componenti della
famiglia
anagrafica
ormai
emigrata?
R.
NO
Dalla situazione descritta nel quesito
appare con tutta evidenza che la
famiglia, composta dalle quattro
persone indicate (padre, madre figlio
maggiorenne e figlia minorenne), ha
trasferito la dimora abituale dal
Comune di attuale iscrizione
anagrafica.
Il trasferimento riguarda sicuramente
tutti i componenti della famiglia: a
comprovare ciò il fatto, non
secondario, che l’abitazione, ove la
famiglia risiedeva, è stata venduta ed
adesso è abitata da altra famiglia.
L’art. 9 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223
stabilisce che “il trasferimento di
residenza della famiglia in altro
Comune comporta, di regola, anche il
trasferimento di componenti della
famiglia stessa eventualmente assenti
perchè appartenenti ad una delle
categorie indicate nell’art. 8.”
Lo studente universitario non
appartiene ad alcuna delle categorie
indicate nell’art.8 e, tuttavia, per
analogia legis si deve senz’altro
ritenere che lo studente universitario
possa essere considerato persona
attualmente e momentaneamente
assente dalla famiglia ma pur sempre
legato alla stessa.
Pertanto, qualora egli stesso non
richieda l’iscrizione anagrafica nel
Comune ove ha sede l’Università da
lui frequentata, dovrà richiederla nel
Comune di residenza dei genitori.
Sicuramente non potrà mantenerla nel
Comune di attuale iscrizione
anagrafica in considerazione del fatto
che, molto semplicemente, non vi ha
più la dimora abituale.
Fatte queste doverose premesse si
deve tuttavia precisare che:
1 L’Ufficiale di Anagrafe del
Comune di attuale iscrizione della
famiglia non può respingere la
richiesta
di
cancellazione
anagrafica trasmessa dal Comune
di nuova residenza per il solo fatto
che nella richiesta (mod. APR4)
manca uno dei componenti la
famiglia.
2 Lo stesso Ufficiale di Anagrafe,
c o n t e m p o r a n e a m e n t e alla
cancellazione dei tre componenti
della famiglia, provvederà ad
inviare, al Comune di iscrizione,
una segnalazione, ai sensi dell’art.
16 del D.P.R. 223/1989, relativa
al figlio studente.
14
Semplice
I Quesiti
3 Nel caso che l’Ufficiale di
Anagrafe del Comune di nuova
residenza dei genitori non provveda
ad istituire regolare pratica
migratoria per il figlio studente e/o
non motivi adeguatamente tale
fatto, l’Ufficiale di Anagrafe potrà
richiedere al Prefetto della
Provincia, ai sensi dell’art. 18 del
novellato D.P.R. 223, l’istituzione
di vertenza anagrafica.
QUESITO
ANAGRAFE - Iscrizione
D. La Sig.ra X risiede nel Comune Y
e, considerate le sue precarie
condizioni di salute, è ricoverata da
diversi mesi presso una RSA
(Residenza Sanitaria Assistita) della
ASL situata nel comune Y dove non
le è concesso chiedere la residenza.
La Sig.ra X ha una figlia residente
presso altra abitazione in Y ed
afferma che trasferirà la residenza
altrove entro due mesi. La signora X
ha anche un’altra figlia residente
presso questo Comune. L’abitazione
della Sig.ra X sarà occupata da altra
famiglia e la figlia residente nel
nostro Comune si è presentata a
questo Ufficio chiedendo l’iscrizione
della madre nella sua scheda di
famiglia. Considerato che la X non
ha mai abitato in questo Comune,
tantomeno attualmente, essendo
ricoverata presso la RSA in Y, è
legittimo accettare la richiesta di
residenza effettuata dalla figlia per
conto della madre?
R.
NO
Premesso che:
1. non conoscendo la natura giuridica
della Residenza Sanitaria Assistita
non possiamo esprimerci sulla
possibilità che questa sia da
considerare
alla
stregua
di
Convivenza Anagrafica (art. 6
D.P.R.
223/1989):
in
caso
affermativo la Signora X dovrebbe
entrare a far parte di quest'ultima con
una semplice procedura di variazione
di indirizzo anagrafico all'interno del
Comune di attuale iscrizione
anagrafica; nella diversa ipotesi che
la Residenza Sanitaria Assistita sia
considerata Istituto di Cura
troverebbe applicazione il disposto di
cui all'art. 8 -lett. b)- del novellato
D.P.R. 223 e, pertanto, non è da
ritenersi ammissibile, in via generale,
la
procedura
precedentemente
indicata;
2. l'art. 2 della Legge 24.12.1954, n.
1228 impone l'obbligo al soggetto
che abbia fissato la dimora abituale
in un determinato Comune di
chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe
della popolazione residente;
3. l'art. 3 del D.P.R. 30.5.1989, n.
223 precisa che si deve considerare
residente nel Comune la persona che
vi abbia fissato la dimora abituale;
4. gli artt. 6 e 13 del D.P.R.
30.5.1989, n. 223 consentono di
rendere
la
dichiarazione
di
trasferimento della residenza a
ciascun componente la famiglia nel
termine di venti giorni dalla data in
cui si sono verificati i fatti;
Da quanto premesso ne discendono le
seguenti conclusioni:
A. La richiesta di iscrizione in
Anagrafe per trasferimento di
residenza da altro Comune può
essere dichiarata, in via eccezionale,
anche
da
persona
diversa
dall'interessato purché quest'ultimo
si trovi nell'impossibilità materiale di
richiederla direttamente ed espliciti
la sua volontà attraverso uno
specifico atto di incarico ad altra
persona; inoltre la richiesta può
essere comunque avanzata da
persona diversa quando, sempre di
fronte ad un'impossibilità a renderla
direttamente (incapacità di intendere
e volere anche momentanea), vi sia
una manifestazione di volontà
indiretta
ma
oggettivamente
rilevabile e data dalla presenza
abituale della persona (in detto caso
l'Ufficiale di Anagrafe può/deve
intervenire anche d'ufficio ai sensi
dell'arte. 15 del D.P.R. 223/1989).
B. La Signora X non ha manifestato
in alcun modo la sua intenzione di
trasferire la residenza in codesto
Comune: manca infatti un'esplicita
dichiarazione di volontà ed un
comportamento conseguente e
rilevabile oggettivamente dalla
situazione di fatto accertabile.
C. La Signora X, una volta che abbia
perso la disponibilità dell'abitazione
ove aveva precedentemente fissato la
residenza, deve aggiornare la sua
posizione anagrafica.
D. Un rimedio possibile è dato
dall'inserimento della Signora X
nella famiglia anagrafica della figlia
residente nel Comune Y. In tale caso
si giustificherebbe ampiamente tale
situazione in quanto, realmente, la
Signora X, pur essendo temporaneamente
ricoverata presso la Residenza
Sanitaria
Assistita,
mantiene
effettivamente la dimora abituale
nell'ambito del territorio comunale;
quando la figlia trasferirà la
residenza in altro Comune, stante
l'attuale situazione della madre,
potrebbe trovare applicazione l'art. 9
del D.P.R. 223 nella parte in cui
prevede che il trasferimento di
residenza della famiglia in altro
Comune
comporta
anche
il
trasferimento di componenti assenti
perché appartenenti ad una delle
categorie indicate nell'art.8.
In conseguenza di quanto sopra
affermato non si ritiene comunque
legittima la richiesta di iscrizione in
Anagrafe di codesto Comune per
difetto del requisito principale
attinente la mancanza di abitualità
della dimora rilevabile
oggettivamente.
Semplice
15
Se fossi ........RE
L’intervento
di Marcello
(Continua da pagina 5)
ciata di un provvedimento legislativo
similare. Ora, essendo la Regione
Valle d’Aosta più piccola territorialmente del Trentino Alto Adige e demograficamente meno consistente, qui
si sono accontentati solamente di 1
anno di “spurgo” per poter partecipare
alle elezioni del Consiglio Regionale
da parte degli “immigrati”. (“Spurgo,
o se non vi piace .... “bagnomaria”).
E siamo già a n° 2 “liste aggiunte”,
che, distinte per maschi e femmine,
fanno 4.
Allora ho riflettuto: “mi sa che prima
che il ballo resti, anche tutte le altre
Regioni a Statuto Speciale prima o poi
usufruiranno di siffatti provvedimenti
legislativi, magari “variegati”, tanto
per rompere la monotonia. Chi 3 anni,
chi 4, chi 5 .... Ma..... tant’è!
Diavolo d’un Marcellaccio! e la “par
condicio”???
E non è finita neppure qui.
Recentemente sono state istituite le
“liste elettorali aggiunte” per gli stranieri comunitari che intendono votare
per i Consigli Comunali dei rispettivi
Comuni di residenza. (qui siamo su
un’altra lunghezza d’onda: il principio
potrebbe essere senz’altro giusto ..... il
metodo no! - e siamo a n° 3 “liste
aggiunte”).
Attualmente, questa è molto fresca, si
deve istituire una “lista elettorale aggiunta” per gli stranieri cittadini dell’Unione Europea che intendono votare “in loco” per la prossima elezione
del Parlamento Europeo. E siamo già a
n° 4 liste elettorali aggiunte che, distinte per maschi e femmine, fanno 8.
Già si profila all’orizzonte un’altra
lista aggiunta per gli stranieri extra
comunitari che intenderanno partecipare alle elezioni Amministrative nei
rispettivi Comuni di residenza : (e 5!).
Allora, fedele al mio essere, mi permetto di suggerire anch’io una “lista
aggiunta” per le donne italiane che
emigrano in Afganistan, che laggiù
non le sono riconosciuti diversi diritti
e tra i quali si può supporre anche
quello elettorale!
Forse mi sono fatto prendere un po’
troppo la mano dal mio senso dell’hu-
Lazzeri
mour, ma non riesco a prendere le
cose con la dovuta “sacertà”.
E che dire della “semplificazione”
che ne è venuta dietro?
Volete un esempio? Ebbene: solo relativamente alle prossime consultazioni europee, per quanto riguarda le
liste aggiunte e le modalità di iscrizione per gli stranieri Comunitari, ho
già ricevuto n° 3 circolari della Prefettura, il testo integrale della normativa, il testo della circolare ministeriale del 5 gennaio 1999, n. 1/99, il
testo della Circolare Ministeriale n°
3/99, e vari articoli di giornale con
tanto di titoli “roboanti” e significativi articoli, tra cui fa spicco quello di
un quotidiano che si è preso pure il
disturbo (tanto per chiarire a noi addetti ai lavori le idee.....) di
“illuminarci” con un quanto mai efficace “specchietto” con tanto di
chiaro-scuri, rettangoli, freccine, percorsi .......E questo non ve lo risparmio proprio: dovete leggerlo, cari
colleghi, per capirne l’importanza e
immaginate di seguire i percorsi .......
molti in Italia.
Ebbene: facciamo due conti. Attualmente sul tavolo del seggio elettorale
dovranno essere posizionate le urne
per le votazioni, le scatole per le
schede elettorali, le liste elettorali sezionali distinte per maschi e per femmine; poi le liste aggiunte per gli elettori trasferiti nel Trentino Alto Adige,
le liste aggiunte per gli elettori trasferiti nella Valle d’Aosta, le liste aggiunte per i cittadini dell’U.E. che
votano per i consigli comunali, le liste
aggiunte dei cittadini dell’ U.E. che
votano per il Parlamento Europeo,
prossimamente le liste aggiunte dei
cittadini extra comunitari che voteranno per le elezioni Amministrative.
Più che un tavolo, occorrerebbe una
“fratina”, più che una fratina forse
tutto il tavolo della mensa dei frati
francescani di Monte San Cerbone!
(circa 100 mq.).
Oppure bisognerà fare gli “scongiuri”
che non vi siano MAI PIÙ consultazioni elettorali abbinate e la cosa non è
affatto credibile.
Qualcuno griderà, quasi certamente
“al dissacratore”, ma consentitemi di
GLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI
Accertamento Identità del Richiedente
ò
Trasmissione delle istanze
al Viminale
ð
Entro il 17 Marzo
ð
Tempestiva
ò
ò
Istruttoria al Casellario Giudiziario
ò
ò
Iscrizione dei nominativi dei
richiedenti nelle Liste Aggiunte
ð
ò
Trasmissione delle Liste alla Commissione Elettorale Circondariale
ò
Invio FAX al Viminale delle
domande non accolte
Et voilà........ l’arcano è risolto!
A questo punto il mio pensiero si è
rivolto verso i comuni “piccoli”,
quelli per esempio, che hanno la sola
sezione elettorale, magari di 1.200
iscritti (anche questa una bella trovata di CHI COMANDA.....) e sono
ð
ð
Entro la data di pubblicazione del manifesto dei
Comizi Elettorali
ò
Entro 48 ore
appropriarmi delle parole di Federico
Garcia Lorca: “Tarderà a nascere, se
nasce, un “maremmano” così puro,
così ricco di avventura. Canto la sua
eleganza con parole che gemono e
ricordo una brezza triste tra gli olivi
...... ”.
16
Semplice
La Funzione Pubblica Risponde ai quesiti
Semplificazione
4- L’autocertificazione si applica anche nei rapporti intercorrenti tra privati?
La normativa sulla semplificazione amministrativa è obbligatoriamente applicabile solo nei
confronti e da parte di tutti gli
uffici della pubblica amministrazione. Pertanto nei rapporti intercorrenti tra privati l’applicazione di tale normativa non ha
carattere obbligatorio, ma eventualmente solo pattizio. Le banche, gli avvocati ed i commercialisti sono tenuti all’osser2- In caso di richiesta di certifi- vanza della citata normativa solo
cati di esistenza in vita di per- allorché svolgano un’attività
sone anziane si può accettare nella quale la pubblica amministrazione è parte.
l’autocertificazione dei figli?
Qualora l’interessato non sia in
grado di utilizzare lo strumento 5- I Comuni sono tenuti a
dell’autocertificazione, il certifi- riscuotere un importo di lire
cato viene acquisito d’ufficio dal- 10 mila per il rinnovo della
l’amministrazione procedente su carta d’identità?
semplice indicazione da parte del- I Comuni sono obbligati a ril’interessato. Il congiunto può av- scuotere la somma fissa di lire
valersi della dichiarazione sostitu- 10 mila nonché l’importo di lire
tiva dell’atto di notorietà ora 500 a titolo di diritti di segreteestesa a stati, fatti e qualità perso- ria, ai sensi della Legge 19
nali relativi ad altri soggetti di cui marzo 1993 n.68, recante dispoil dichiarante abbia diretta cono- sizioni urgenti in materia di fiscenza. Resta ferma, tuttavia la nanza derivata e di contabilità
necessità di allegare il certificato pubblica.
medico, che non può essere sostituito da altro documento.
6- L’erogatore di servizio
Telecom Italia mobile può
3- Il regolamento sull’autocer- accettare l’autocertificatificazione si applica anche ai zione per i documenti d’iprocedimenti amministrativi dentità e di codice fiscale?
per l’iscrizione all’albo dei conTelecom Italia Mobile può
sulenti tecnici del tribunale?
Si, tale possibilità è stata anche accettare, trattandosi di
ribadita dalla Direzione generale soggetto gestore di pubblico
l’autocertificadegli affari civili e delle libere servizio,
professioni del Ministero di Gra- zione rientrando tali casi
zia e Giustizia, in quanto trattasi nell’art.2 della Legge 15/68
di un procedimento a carattere e nell’art.1 co.1 del DPR
amministrativo e non giurisdizionale. 403/98.
7- L’autocertificazione si applica ai certificati riguardanti
l’assenza di condanne penali?
Il cittadino può ricorrere ai sensi
dell’art.1 co.1 del DPR 403/98
all’autocertificazione per comprovare l’inesistenza di condanne
penali a proprio carico e l’insussistenza delle cause di decadenza,
divieto o sospensione di cui all’art.10 Legge 575/65, nonché
dello stato di fallimento.
1- Le persone giuridiche possono usufruire di autocertificazione?
La nuova normativa in materia di
autocertificazione trova applicazione, nella stessa misura e nelle
stesse modalità, anche con riguardo alle persone giuridiche.
La ratio della normativa è volta a
facilitare l’attività a tutti quei
soggetti di diritto (persone fisiche
o giuridiche) che necessitano
quotidianamente di certificazioni
amministrative.
8- Ai fini del rilascio del passaporto bisogna presentare una
delle due fotografie richieste legalizzata?
Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali ove
presentate dall’interessato sono
legalizzate, su richiesta del medesimo, dallo stesso impiegato che
le riceve.
9- Le disposizioni sull’autocertificazione si applicano anche
alle gare d’appalto?
Qualora la stazione appaltante sia
una pubblica amministrazione le
disposizioni normative trovano
(Continua a pagina 17)
Semplice
Semplificazione
(Continua da pagina 16)
piena attuazione e la documentazione richiesta può essere presentata con dichiarazioni sostitutive.
10- L’autocertificazione si applica ad offerte di gare di appalto bandite anteriormente
all’entrata in vigore della normativa?
In virtù del principio della ius
superveniens la normativa trova
applicazione anche in relazione a
gare d’appalto bandite anteriormente al 23/2/99. Tale favorevole assunto è confermato anche
dalla disposizione contemplata
nell’art.1, co.2 Legge 127/97 secondo cui, a far tempo dalla suddetta data, sono abrogate tutte le
disposizioni vigenti, anche di
legge, incompatibili con le norme
regolamentari.
11- E’ obbligatorio presentare
il titolo di studio per la partecipazione al concorso?
E’ sufficiente indicare nella relativa domanda di partecipazione il
titolo di studio posseduto.
17
La Funzione Pubblica Risponde ai quesiti
14- Gli istituti di credito possono applicare l’autocertificazione?
Le banche sono di regola da
escludere dal novero dei soggetti concessionari di pubblici
servizi a meno che non siano
concessionarie per la riscossione dei tributi. In questo caso
e unicamente per le attività
strettamente connesse a questo
particolare servizio possono
configurarsi come pubbliche ed
in quanto tale assoggettate al
regime di cui al DPR 403/98.
15- La normativa sull’autocertificazione si applica nei
rapporti tra privati e autorità
giudiziaria?
Una delle eccezioni al principio
generale di applicabilità delle
semplificazioni recate dalla disciplina in tema di autocertificazione è rappresentato dalla documentazione da presentare all’autorità giudiziaria nell’espletamento delle funzioni giurisdizionali. Qualora si tratti di rapporti tra estranei all’esplicazione
di funzioni giurisdizionali, non si
12- Per l’iscrizione agli ordini
e agli albi è necessario presentare i certificati richiesti?
I certificati richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni in carta libera, anche contestuali all’istanza, sottoscritte
sotto la propria responsabilità.
13- L’autocertificazione trova
applicazione anche per i cittadini europei?
Si, i cittadini stranieri sono equiparati ai cittadini italiani ai fini
della possibilità di rendere dichia- ravvisano ostacoli all’applicabilità
razioni sostitutive in luogo di della normativa in questione, salvo
contrarie disposizioni di legge.
certificati.
16- Un dipendente può autocertificare lo stato di malattia
del proprio bambino al di sotto
dei tre anni o di altro parente
o affine a cui intenda offrire
assistenza?
No. I certificati medici attestanti
lo stato di salute di un individuo
non possono essere sostituiti con
altri documenti (art.10 DPR
403/98 “certificati non sostituibili”).
17- Occorre autenticare le richieste di rimborso IVA con
importo inferiore a lire 10 milioni?
Le richieste di rimborso d’imposta in materia di IVA con importo inferiore ai 10 milioni di
lire di cui all’art. 38 bis, primo
comma, del DPR 26 ottobre
1972, n.633, così come modificato dal Dlgs 56/98, non devono
più essere autenticate. Infatti in
tale ipotesi il richiedente, attestando dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata
per l’anno cui si riferisce il
rimborso, rilascia una dichiarazione in ordine a fatti di cui
è a conoscenza, che, in quanto
tale, rientra nel genus delle
dichiarazioni sostitutive di
atto notorio. In base all’art.2
della Legge 191/98 e al combinato disposto degli artt.1 e
2 del DPR 403/98 le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute in istanze rivolte
a concessionari di pubblici
servizi non devono più essere
autenticate se la relativa sottoscrizione è apposta in presenza del dipendente addetto
ovvero se sono inviate unitamente a copia fotostatica del
documento di identità.
(Continua a pagina 18)
18
Semplice
La Funzione Pubblica Risponde ai quesiti
(Continua da pagina 17)
18- E’ possibile autocertificare
lo smarrimento o il furto della
carta d’identità o di altro documento?
No, è necessario, in questi casi,
inoltrare denuncia alla questura
territoriale competente.
19- E’ sufficiente per la partecipazione a un corso organizzato
dall’università presentare fotocopie dei documenti?
No, pena esclusione dal corso
organizzato dall’università, occorre dichiarare che le copie dei
documenti prodotti sono conformi all’originale, dal momento
che detta dichiarazione ha valore
di copia autentica.
20- Qual è la modalità di presentazione dei documenti sostitutivi per la partecipazione a
un concorso o per l’inclusione
in graduatorie regionali di particolari tipologie professionali?
Per la partecipazione ai concorsi,
a seguito dell’entrata in vigore
del DPR 403/98 risulta possibile,
ai sensi del combinato disposto
degli artt.1, co.1, lett.a e 2, co.1,
comprovare, con autocertificazione contestuale alla domanda,
sia il titolo di studio posseduto,
che le certificazioni di servizio e
la partecipazione ad altri concorsi.
21- Quali sono le modalità di
legalizzazione delle foto da apporre su documenti vari?
Le fotografie occorrenti per il
rilascio di documenti personali, se
presentate direttamente dall’interessato, devono essere legalizzate
dall’ufficio ricevente e non assog-
gettate alla tassa di bollo.
Semplificazione
zione degli effetti civili del matrimonio (c.d. Divorzio)?
22- E’ possibile sostituire lo La normativa in tema di semplifistato di famiglia con l’auto- cazione amministrativa dettata
certificazione ai fini della per- dalle Leggi 15/68 e 127/97 non
cezione degli assegni fami- può trovare applicazione nei procedimenti giudiziari.
liari?
Sì, è possibile ricorrere all’autocertificazione per attestare lo 26L’autodichiarazione si
stato di famiglia, ai sensi del- estende anche ai cittadini exl’art.2 della Legge 15/68, sem- tracomunitari?
pre che il rapporto intercorra L’art.5 del DPR 403/98 estende
con una pubblica amministra- la facoltà dell’autocertificazione
zione ovvero un concessionario anche ai cittadini extracomunitari,
o gestore di pubblico esercizio. sempreché gli stessi siano resiNei rapporti con i soggetti pri- denti in Italia e la dichiarazione
vati, viceversa, la possibilità di sostitutiva di certificato, da preavvalersi di detta facoltà è ri- sentare in carta libera, riguardi
messa alla discrezionalità di que- stati, fatti e qualità personali che
possono essere convalidati da
sti ultimi.
soggetti pubblici o privati italiani.
23- E’ possibile ricorrere all’autocertificazione per com- 27- L’autocertificazione può
provare l’avvenuto paga- trovare applicazione per i certificati fallimentari?
mento del bollo auto?
Si, ai sensi dell’art.1, co.1 del Si, il certificato di fallimento può
DPR 403/98, è possibile avva- essere sostituito, nei rapporti con
lersi dell’autocertificazione, in organi della pubblica amministraquanto tale esborso si configura zione ovvero con gestori ed eserquale assolvimento di uno speci- centi pubblici servizi, da una difico obbligo contributivo.
chiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art.4 della Legge
24- E’ necessario per le aggiu- 15/68, resa secondo le modalità
dicazioni di lavori mediante indicate nell’art.3 del DPR
asta pubblica richiedere la 403/98.
firma autenticata?
No, le dichiarazioni rese ai sensi
dell’art.2 della Legge 15/68 e
dell’art.1 del DPR 403/98 non
abbisognano più dell’autenticazione della firma degli interessati
e non implicano, quindi, il pagamento del bollo.
25- L’autocertificazione può
trovare applicazione nei procedimenti giudiziari, ad es.
per la pronuncia della cessa-
Semplice
19
CIRCOLARE 6 febbraio 1999, n. 3
Le Circolari
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23-02-1999
Accertamento del comune competente alla trascrizione degli atti di stato civile
dei figli di cittadini italiani nati e residenti all'estero.
L'individuazione del comune compe- trascritto nel comune di ultima resi- danti cittadini da iscrivere o iscritti
tente alla trascrizione degli atti di stato denza dei genitori, ma il cui atto di all'AIRE, può essere legittimamente
civile di cittadini italiani nati e resi- matrimonio è stato invece trasmesso, individuato in quello nel quale è stato
denti all'estero in base alle disposizioni per la trascrizione, al comune di trascritto l'atto di un ascendente, andettate in materia dall'art. 51 del vi- Roma, creando conflitti di compe- corché remoto, dell'interessato, tratgente ordinamento di stato civile e tenza ed incertezze sulle modalità di tandosi del luogo a cui è collegata
dall'art. 73 delle disposizioni sui poteri esecuzione della norma e sul suo rac- l'ultima relazione familiare instaurata
consolari, i quali prevedono che, in cordo con le disposizioni in materia e conosciuta in Italia del cittadino in
mancanza di pregressa residenza o di di iscrizione all'AIRE. Al fine di evi- questione. Tale interpretazione che
domicilio nello Stato, gli atti vengano tare il protrarsi della descritta situa- anticipa l'innovazione che verrà rezione di incertezza, questa Ammini- cata nella materia dal nuovo ordinatrasmessi all'ufficio di stato civile
di Roma, ha creato inconvenienti Meno atti di stato civile provenienti mento di stato civile è stata di
recente condivisa dal Ministero
nella gestione dell'AIRE. Infatti,
dall’estero
da
inviare
a
Roma
di grazia e giustizia e, peril comune di Roma si è trovato a
tanto,
si ritiene necessario ingestire
una
considerevole
formare
le amministrazioni co"anagrafe residuale" che ha destrazione
ha
ritenuto
che
il
domicilio
munali
perché
adeguino il loro opeterminato, nel tempo, gravi rallentarichiamato
dall'art.
51
possa
essere
rato
e
si
evitino
gli inconvenienti per
menti nell'acquisizione e nell'aggiorindividuato
anche
in
un
centro
di
il
futuro.
Il
Ministro
degli affari
namento delle posizioni anagrafiche
interessi,
non
solo
economici
e
patriesteri
è
pregato
di
volere
impartire le
dei cittadini iscritti all'AIRE. Inoltre,
moniali
della
persona,
ma
anche
sonecessarie
disposizioni
agli uffici
si è spesso verificato il caso di persone
ciali
e
familiari
per
cui,
il
comune
consolari.
Si
ringrazia
e
si resta in
nate all'estero e mai domiciliate in
competente
alla
trascrizione
di
atti
di
attesa
di
un
cortese
cenno
di assicuItalia, il cui atto di nascita è stato
stato civile formati all'estero riguar- razione.
L’Attestazione di nascita
AZIENDA OSPEDALIERA PISANA
“Spedali Riuniti di S. CHIARA”
Presidio Ospedaliero – Via Roma, 67 (PISA)
Al _______________________________
1
ATTESTAZIONE DI NASCITA
Io sottoscritt_ _______________________ in qualità di Ostetrica/o, dipendente dell’Azienda Ospedaliera Pisana,
avendo assistito al parto di: _______________________________nata a ___________________ (___) il __________
(cognome e nome)
cittadina _______________ di professione _________________residente nel Comune di ________________________
ATTESTO
Che dalla donna sopra indicata, in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| alle ore _______ e minuti _____ è nato in PISA, in
questo presidio Ospedaliero presso
¨ Ostetricia – Ginecologia I Univ. (già Clin. Univ. Ferretti)
¨ Ostetricia – Ginecologia II Osp. ( già Div. Ost. “Rook”)
Un bambino di sesso ¨ maschile
¨ femminile
2
La donna sopra indicata è stata identificata mediante ____________________________________
Spazio da riempire solo nel caso di nascite plurime:
numero dei nati maschi _____ femmine _____ la presente attestazione è riferita al bambino nato per 1° ¨ 2° ¨ 3° ¨ dalla medesima donna sopra indicata.
Pisa, ________________________
L’Ostetrica/o
______________________________
1
Indicare la stessa Direzione Sanitaria nel caso la dichiarazione di nascita venga resa direttamente nel centro di nascita; oppure indicare l’Ufficiale di Stato
Civile del Comune di residenza della madre oppure del padre quando il padre abbia residenza in Comune diverso da quello della madre e desideri dichiararvi
la nascita o anche nel caso il figlio sia riconosciuto dal solo padre. In tutti i casi in cui la dichiarazione di nascita sia effettuata al Comune di residenza la
presente attestazione deve essere consegnata in busta chiusa ed esclusivamente ad uno dei genitori.
2
Indicare alternativamente: conoscenza diretta oppure tipo del documento di identità.
20
Abbonarsi a
Semplice è.... semplice
Semplice
La Modulistica
Comune di ___________________________ (___)
Ufficio di Stato Civile
Prot. n. ___________
Al Signor SINDACO
del Comune di
_______________________
Oggetto: Richiesta documentazione ai sensi art. 18, comma 3, Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e artt. 7 e
9 D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 403.
Dovendo procedere alle pubblicazioni di matrimonio relative a ____________________________
nat__ a ________________________________ il ________________ (atto n. _____ P. ___ S.
___) pregasi voler inviare, per l’acquisizione agli atti in via amministrativa, ai sensi della
normativa indicata in oggetto, la seguente documentazione contrassegnata:
¨
Copia integrale dell’atto di nascita per gli accertamenti ex art. 87 del codice civile (legge 19.5.1971 n.
423).
¨ Estratto dell’atto di nascita.
¨ Copia integrale dell’atto di matrimonio contratto il _______ con ____________
¨ Copia integrale dell’atto di morte di ______________ avvenuta il ____________
¨ Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero con l’indicazione della data di iscrizione in
anagrafe.
¨ Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero riferita alla data di emigrazione, con
l’indicazione della data di iscrizione in anagrafe.
Si ringrazia e si ossequia.
luogo, |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
L’Ufficiale di Stato Civile
Per questo particolare procedimento il DPR 403, all'art. 13, ha abrogato il primo comma dell'art. 27 della Legge
15/68. Pertanto l'Ufficiale di Stato Civile dovrà accettare anche le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 2 della
Legge 15/68 (come integrato dall'art. 1 del DPR 403/1998). Stante la disposizione dell'art. 7 del novellato DPR
costituirebbe buona regola, per l'Ufficiale di Stato Civile, acquisire sempre d'ufficio la documentazione necessaria
per poter procedere alle pubblicazioni: in tal caso tutta la documentazione acquisibile è completamente esente
dall'imposta di bollo (come ribadito dalla Circolare MIACEL n. 2 del 1999) e da ogni altra spesa. Tutti i
documenti, comprese le copie integrali degli atti possono essere tranquillamente acquisite tramite fax, posta
elettronica, ecc.
Per le copie integrali degli atti di morte o di matrimonio, da acquisire nel caso il richiedente la pubblicazione
avesse contratto un precedente matrimonio, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prevista dall'art.
185 dell'ordinamento di Stato Civile, non si rende più necessaria in quanto il combinato disposto degli articoli 7 e
9 del D.P.R. 403/1998 permettono, dalla data di entrata in vigore del novellato DPR, l'acquisizione d'ufficio delle
copie integrali degli atti citati. Così da ritenere, in conclusione, che l'art. 185 del R.D. 9.7.1939, n. 1238 debba
ritenersi implicitamente abrogato (ai sensi del comma 2, art. 1 L. 127/1997) nella parte in cui richiede
l'autorizzazione del procuratore per ottenere la copia integrale.