Bilinguismo nella segnaletica di montagna

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Bilinguismo nella segnaletica di montagna
INTERROGAZIONE
Al Presidente del Consiglio provinciale
Bilinguismo nella segnaletica di montagna
E’ urgente mettere fine alle polemiche sulla segnaletica di montagna con una
soluzione equilibrata basata su fatti, norme e cifre precise. I Verdi hanno svolto
un’accurata ricerca e i risultati non lasciano dubbi.
•
Il problema centrale non è la toponomastica. Non tradurre “Europäischer
Fernwanderweg“, “Bushaltestelle”, “Kastanienweg“, “Alm”, Hütte” con i
termini italiani „Sentiero europeo“, “Fermata autobus”, “Sentiero delle
castagne”, “malga”, rifugio” non è una violazione delle norme sulla
toponomastica, ma una violazione della norma d’attuazione dello Statuto
di Autonomia sull’uso congiunto e paritetico delle lingue (DPR nr. 574 del
15 luglio 1988) varato – non dimentichiamolo - a tutela innanzitutto della
lingua tedesca (parificata all’italiano lingua dello stato).
•
Il problema non è se nel progetto europeo “rete dei sentieri alpini” sia
compresa l’istallazione della segnaletica sul terreno. Il problema non è
neppure se i cartelli si trovano su terreno privato o pubblico. Tutti questi
sono argomenti fuorvianti.
Il punto centrale è invece che Cai, Avs e associazioni turistiche curano la
segnaletica di montagna in quanto la Provincia ha delegato loro, con due leggi
provinciali, questa funzione che spetterebbe alla stessa Provincia. Per svolgere
questa funzione Cai e Avs ricevono regolari finanziamenti (la cui entità
documentiamo più sotto). Di conseguenza, Cai ed Avs si trovano nella posizione di
“concessionari di un servizio di pubblico interesse” e come tali sono obbligati a
rispettare le norme che anche la Provincia nei suoi atti deve rispettare, tra cui
1
innanzitutto la norma d’attuazione sull’uso congiunto e paritetico delle lingue e, per i
toponimi, quanto previsto all’articolo 8 comma 2, dello Statuto di autonomia.
Cai e Avs curano la segnaletica di montagna in quanto la provincia ha delegato
loro questa funzione, in base a due leggi provinciali e con adeguati finanziamenti.
Legge provinciale nr. 33 del 13 dicembre 1991, “Ordinamento delle guide
alpine”, articolo 26, comma 1.
Legge provinciale nr. 22 del 7 giugno 1982, “Disciplina dei rifugi alpini e
provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”, articolo 10,
comma 1, e 3.
I previsti finanziamenti per la cura di sentieri e segnaletica si sono in effetti
verificati puntualmente ogni anno, come mostra questa tabella.
Contributi della Provincia, rip. TURISMO, in base alle leggi 22/1982 art. 10 c.1 e 33/1991 art. 26
2009 (1° SEM)
2008
2007
2006
2005
2004
totale 2004-2009
AVS
€ 69.025
€ 278.600
€ 316.500
€ 135.800
€ 239.418
€ 135.000
€ 1.174.343
CAI
€ 21.450
€ 29.900
€ 107.021
€ 10.500
€ 12.600
€ 64.306
€ 245.777
TOTALE
€ 90.475
€ 308.500
€ 423.521
€ 146.300
€ 252.018
€ 199.306
€ 1.420.120
Ogni volta che la Provincia deleghi funzioni sue proprie a altri enti o soggetti
pubblici o privati, questi si trovano nella posizione giuridica di “concessionari di
servizio pubblico”, e con essi deve esistere una sorta di “contratto di servizio” (in
quale forma andrà verificato) che definisce funzioni e obblighi del concessionario.
Tra questi, c’è l’uso congiunto e paritetico delle lingue resa obbligatoria dalla:
•
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino
Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari, DPR nr. 574 del 15 luglio 1988
Art. 2
Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di
Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle
due lingue italiano e tedesca secondo le norme del presente decreto. (…)
2
Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i
soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella
disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati (…).
Art. 3
Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o
adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra
lingua.
Quale sia il campo di applicazione del bilinguismo lo spiega l’articolo 4:
Art 4.
(…) L’uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e
concessionari di cui all’art. 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità dei
cittadini, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a
pluralità di uffici.
A tal fine sono considerati:
a) atti destinati alla generalità dei cittadini, quelli che siano diretti ad una
pluralità indeterminata di destinatari (…).
Non c’è dubbio che la segnaletica di montagna rientri in questo genere di atti
destinati alla generalità dei cittadini, diretti a una pluralità indeterminata di
destinatari.
IN CONCLUSIONE: Nel curare la segnaletica di montagna Cai e Avs (ma
anche le associazioni turistiche) svolgono il ruolo di concessionari di servizio di
pubblico interesse, delegato loro dalla Provincia e come tale finanziato.
Nell’esecuzione di questo compito, essi sono tenuti a rispettare la norma di
attuazione sull’uso paritetico e congiunto delle lingue. Ciò significa che ogni termine
che compare sul cartello, diverso dal toponimo, (come malga, via, rifugio ecc…)
deve essere riportato in tutte e due (tre) le lingue riconosciute in provincia di
Bolzano.
Per i toponimi vale quanto stabilito dallo Statuto
Chiunque sia concessionario di servizio di pubblico interesse deve rispettare le
norme che deve rispettare l’ente delegate, in questo caso la Provincia. E per la
Provincia vale quanto previsto dallo Statuto di autonomia, all’art. 8, comma 2:
Art. 8
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Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative, (…) nelle seguenti
materie (…):
2) toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della
provincia di Bolzano;
Ne consegue che ogni toponimo deve essere riportato nelle due o tre lingue,
sempre che esso esista. Finché non sarà approvata una legge provinciale sulla
toponomastica, non è consentito a nessuno di dare una propria interpretazione
(anticipando di fatto una legge che non c’è) della questione, distinguendo tra micro
e macro, tra toponimi storici e inventati.
Ciò non significa approvare tutte le traduzioni (spesso arbitrarie e non di rado
ridicole) di Tolomei, ma chiedere il rispetto della legge. Se la politica vuole
approvare una legge provinciale sulla toponomastica lo può fare; in mancanza di
una legge, resta solo lo Statuto a regolare la materia.
Qualsiasi comportamento che unilateralmente non rispetti lo Statuto equivale a
negare a questo o a quel gruppo linguistico il diritto di sentirsi a casa in Alto Adige –
Südtirol. E questo è inaccettabile.
In questi giorni tanti volontari di Avs e Cai sono stati trascinati in una polemica
etnica di cui loro sono le prime vittime. Il semplice volontario che si arrampica in
quota per sistemare un cartello si sente umiliato da queste polemiche, la cui
responsabilità è innanzitutto della politica provinciale e in parte anche dei vertici
delle associazioni, che dovrebbero conoscere le leggi e le fonti di finanziamento.
La responsabilità dunque ricade innanzitutto sulla Giunta provinciale.
Per questi motivi, si chiede alla giunta provinciale:
1.
Al momento di erogare i finanziamenti per la segnaletica di montagna, in
base alle leggi nr. 22 del 7 giugno 1982 e nr. 33 del 13 dicembre 1991, ha
stipulato la Giunta con Avs e Cai un “contratto di servizio”, o qualsiasi altra
forma di impegno o indicazione in cui fossero fissati criteri e obblighi
derivanti dall’essere delegati a questo servizio di pubblico interesse?
2.
Se l’ha stipulato, in che forma e che cosa prevede?
3.
Se non l’ha stipulato, perché non l’ha fatto?
4
4.
Non si è accorta comunque la Giunta provinciale, con il suo personale sul
territorio, che la segnaletica istallata in diversi sentieri di montagna non
rispettava le norme di legge e di Statuto?
5.
Se non se n’è accorta, non ha peccato di mancato controllo?
6.
Se invece se n’è accorta, perché non è intervenuta?
7.
Come intende intervenire ora la giunta provinciale per assicurare il
ripristino della legalità?
8.
Se la Giunta provinciale non ha stipulato un “contratto di servizio”, se non
ha vigilato o se non ha fatto nulla pur sapendo, non tocca ora alla Giunta
provinciale garantire la sostituzione dei cartelli già istallati coprendone le
spese?
9.
E se invece un contratto di servizio esiste, o comunque un’indicazione alle
associazioni di come attuare la funzione loro delegata, ritiene la Giunta di
avere dei diritti da vantare nei confronti di chi eventualmente ha violato
tale contratto o indicazioni?
Firmato cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Hans Heiss
Bolzano, 14 settembre 2009
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