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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
12 settembre 2007 (*)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale che si presenta con la
forma di testa di microfono – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere
distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T-358/04,
Georg Neumann GmbH, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dall’avv. R. B öhm,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ,
rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualit à di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso
dell’UAMI 17 giugno 2004 (procedimento R 919/2002-2), che ha respinto la domanda di
registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale che si presentava con la forma
di testa di microfono,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione)
composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka,
giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2004,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 2005,
vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2005,
in seguito alla trattazione orale del 28 novembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 9 dicembre 2006 la ricorrente presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi
del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994,
L 11, pag. 1), come modificato.
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Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione consiste nella forma tridimensionale di seguito
riprodotta:
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Il marchio di cui sopra consiste nella forma di quella che usualmente viene chiamata testa di
microfono, la quale ricopre e protegge la capsula del microfono collocata all’estremità di un gambo
che contiene i componenti elettronici e serve a tenere il microfono.
4
I prodotti per cui è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 9 ai sensi
dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai
fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente
descrizione: «Microfoni, in particolare microfoni da studio, microfoni a condensatore, microfoni a
gradiente di pressione e loro parti (comprese nella classe 9)».
5
La ricorrente rivendicava la priorità del deposito del marchio tedesco n. 39625644 del 10 giugno
1996 e della sua registrazione avvenuta il 18 settembre 1996.
6
Con lettera del 28 novembre 2001, l’esaminatore informava la ricorrente che il suo marchio non
poteva essere registrato poiché privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94. Alle contestazioni dell’esaminatore erano allegate immagini di microfoni simili
fabbricati e venduti da altre società. Avendo la ricorrente rinunciato al suo diritto di presentare altre
osservazioni, l’esaminatore, con decisione 6 settembre 2002, confermava le sue contestazioni e
respingeva la domanda di registrazione.
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Il 6 novembre 2002 la ricorrente proponeva ricorso contro tale decisione sostenendo che taluni dei
microfoni di concezione simile a quelli cui si riferiva l’esaminatore nelle sue contestazioni
provenivano da imprese concorrenti che, in conseguenza delle misure da essa adottate, avevano
smesso di fabbricarli e di commercializzarli. Essa sosteneva inoltre che le altre imprese concorrenti
che commercializzavano microfoni di concezione simile erano originarie dell’Estremo Oriente e
producevano prodotti di bassa qualit à che non erano in concorrenza diretta con i suoi. Essa
sosteneva anche che il gruppo ristretto di consumatori cui si rivolgevano i prodotti in questione
avvertiva che la forma specifica del microfono non aveva un significato funzionale e che tale forma,
in quanto combinazione di elementi estetici, produceva un’impressione d’insieme unica che si
imprime nella memoria. Essa faceva anche osservare che la forma che costituisce il marchio
richiesto era stata registrata come marchio negli Stati Uniti.
8
Con decisione 17 giugno 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di
ricorso dell’UAMI confermava la decisione dell’esaminatore. Essa riteneva che gli elementi che
formavano la testa del microfono fossero abituali e che nessun ulteriore elemento la rendesse atta di
per sé a distinguersi visibilmente dalle forme correnti, in modo tale da potersi, per il solo fatto della
sua forma, imprimere nella memoria ed essere identificata come il prodotto di una determinata
impresa. Pertanto, la commissione rilevava che la registrazione di tale marchio poteva essere
eventualmente presa in considerazione solo in ragione di un carattere distintivo acquisito in seguito
all’uso che ne era stato fatto, ma che la ricorrente non aveva peraltro dedotto l’art. 7, n. 3, del
regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso prendeva anche atto del fatto che la ricorrente era
riuscita ad impedire ad imprese concorrenti di commercializzare microfoni con un design simile, ma
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riteneva che il comportamento adottato da tali imprese non potesse essere sufficiente a conferire al
marchio richiesto un carattere distintivo.
Conclusioni delle parti
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La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2005, nonché nella replica,
la ricorrente ha chiesto l’adozione di misure di organizzazione del procedimento e di misure
istruttorie finalizzate a provare che il pubblico destinatario era abituato a considerare la forma data
alla testa del microfono come un’indicazione di origine e che ciò si verificava per la forma in
questione dotata di un aspetto che la distingueva dalle forme abituali.
In diritto
Argomenti delle parti
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Con il suo motivo unico, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 avendo erroneamente valutato il carattere distintivo del marchio
di cui si chiedeva la registrazione.
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In primo luogo, essa rileva che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto non
riconoscendo il fatto che il pubblico destinatario dedica, nella fattispecie, un’attenzione particolare
alla forma che viene data alle teste di microfono e percepisce nei dettagli dell’aspetto dato – che
possono apparire al profano come dettati dalla natura dell’apparecchio – caratteristiche che
individualizzano e permettono di identificare l’origine di tali microfoni. Ciò si verificherebbe per tre
ragioni.
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Anzitutto, i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto sarebbero microfoni di grande valore, in
particolare microfoni da studio, come sarebbe provato dal fatto che venga apposta una testa di
microfono per proteggerli. Non si tratterebbe pertanto di articoli ordinari, ma di costosi strumenti ad
alta tecnologia che sono oggetto, a tale titolo, di un’attenzione particolare.
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A tale riguardo, sostenendo che «i microfoni per cui il marchio in questione è stato domandato sono
in pratica esclusivamente i microfoni da studio di alta qualità e ad alte prestazioni», la ricorrente ha
chiesto nella sua replica di limitare da quel momento in poi l’ elenco dei prodotti ai «microfoni da
studio e loro parti (in quanto comprese nella classe 9)».
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La ricorrente rileva poi che l’idoneità del marchio richiesto a distinguere il prodotto che esso designa
dal prodotto di altri fabbricanti deve essere valutata con riferimento al pubblico destinatario. Essa
sostiene che quest’ultimo è stato definito correttamente dalla commissione di ricorso e che i prodotti
di cui alla domanda di registrazione si rivolgono incontestabilmente a professionisti e a specialisti
dell’acustica per i quali i microfoni costituiscono uno strumento di lavoro essenziale cui essi prestano
quindi un’attenzione particolare.
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Infine, la forma in questione non sarebbe chiamata in quanto tale a svolgere nessuna funzione e
potrebbe pertanto essere dotata di un aspetto particolare che la caratterizza. Inoltre, la testa del
microfono, la cui forma costituisce il marchio richiesto, si distinguerebbe chiaramente dal resto del
microfono e la sua prominenza capterebbe immediatamente su di sé l’attenzione dell ’osservatore,
tanto più che l’aspetto del microfono non presenterebbe alcun altro elemento separabile.
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Tenuto conto di tali circostanze, la ricorrente considera che «i principi generali fondati
sull’esperienza quanto alla percezione della forma di un prodotto da parte del consumatore», citati
dall’UAMI nel suo controricorso, non hanno alcuna pertinenza nella presente causa. Infatti, il
principio menzionato al punto 23 della decisione impugnata, secondo cui, nel caso di un marchio
tridimensionale costituito dalla forma del prodotto stesso, la percezione del pubblico interessato non
è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio denominativo, figurativo o tridimensionale
che non è costituito dalla forma del prodotto, dipenderebbe dal pubblico destinatario e dal grado di
attenzione di questo. In tal senso, a differenza della presente fattispecie, nella causa che ha dato
luogo alla sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-337/99, Henkel/UAMI (Pasticca
rotonda rossa e bianca) (Racc. pag. II-2597), citata al punto 23 della decisione impugnata, si
sarebbe trattato di prodotti di consumo corrente destinati all’insieme dei consumatori finali e
sarebbe per tale ragione che occorreva valutare il carattere distintivo del marchio richiesto in tale
causa «tenendo conto dell’aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e
ragionevolmente attento ed avveduto» (sentenza Pasticca rotonda rossa e bianca, cit., punto 47).
19
A tale riguardo e a sostegno della sua domanda di misure di organizzazione del procedimento e di
misure istruttorie (v. precedente punto 11), la ricorrente ha sostenuto, in udienza, che la questione
della percezione del pubblico destinatario nella fattispecie potrebbe essere risolta solo da esperti,
ossia da specialisti del suono.
20
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha fondato la sua valutazione
su un’analisi incompleta e inesatta delle caratteristiche del marchio richiesto. La ricorrente concorda
con la commissione di ricorso sul fatto che, come numerose altre teste di microfono, la testa di
microfono la cui forma costituisce il marchio richiesto si compone di un anello circolare alla base
della griglia di protezione, di una capsula di microfono circondata da una rete metallica e di una
montatura che la sormonta perpendicolarmente all’anello circolare (punto 25 della decisione
impugnata). Essa contesta, tuttavia, l’affermazione secondo cui il marchio richiesto sarebbe «privo
di ogni elemento aggiuntivo che possa essere considerato sorprendente, particolare o originale e che
possa conferirgli l’idoneità a distinguersi visibilmente dalla forma ordinaria e corrente in modo tale
che esso possa, per il solo fatto della sua forma, imprimersi nella memoria ed essere identificato non
come una qualsiasi testa di microfono, ma come il prodotto di un’impresa determinata » (punto 25
della decisione impugnata).
21
Infatti, gli appiattimenti simmetrici della rete metallica da una parte e dall’altra della montatura
costituirebbero un’«impronta identificatrice». A causa del taglio parziale del piano praticato in un
corpo (in rete metallica) essenzialmente cilindrico, ciascuna superficie avrebbe la forma insolita di
elissi parziali iperboliche, che apparirebbero sul davanti e sarebbero quindi immediatamente visibili
(v. l’illustrazione in alto a sinistra al precedente punto 2). Gli appiattimenti sarebbero anche
perpendicolari e chiaramente visibili di lato (v. l’illustrazione in basso a destra al precedente punto
2).
22
La testa di microfono la cui forma costituisce il marchio richiesto si distinguerebbe, quindi, in modo
marcato dalle teste di microfoni ordinarie e tradizionali che hanno forme cilindriche o sferiche. La
ricorrente sostiene, inoltre, che tale forma è stata concepita per la ricorrente negli anni 1960/1964
da Wilhelm Braun-Feldweg, rinomato disegnatore industriale, professore di disegno industriale alla
scuola superiore di arti plastiche di Berlino.
23
In terzo luogo, la ricorrente contesta la pertinenza degli esempi di microfoni menzionati
dall’esaminatore nelle sue contestazioni del 28 novembre 2001. Essa rileva che, riguardo ai
microfoni che presentavano una testa analoga a quella la cui forma costituisce il marchio richiesto, i
rispettivi produttori sono stati obbligati a rinunciare alla fabbricazione e alla commercializzazione
degli stessi, a seguito di iniziative da essa intraprese, come essa ha spiegato dinanzi alla
commissione di ricorso.
24
Sarebbe irrilevante, nel presente contesto, sapere se tale rinuncia si è prodotta a causa dei diritti
che essa trae dal suo marchio tedesco (il cui carattere distintivo sarebbe stato giudicato sufficiente)
che corrisponde al marchio richiesto, in ragione dell’uso da essa fatto (ai sensi dell’art. 4, n. 2, della
legge tedesca sui marchi) o per motivi concernenti il diritto della concorrenza. Sarebbe invece
decisivo che le utilizzazioni effettuate da parte di terzi, menzionate dall’esaminatore, non esistono
più e non possono dunque più compromettere il carattere distintivo del marchio richiesto. La
constatazione effettuata dalla commissione di ricorso al punto 29 della decisione impugnata sarebbe
quindi priva di oggetto.
25
In quarto luogo, la ricorrente ha anche sostenuto in udienza che la decisione impugnata era errata
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in diritto, poiché si fondava su considerazioni che erano state respinte dalla Corte in una sentenza
pronunciata successivamente al deposito del ricorso nella presente causa. Infatti, per negare la
registrazione del marchio richiesto per il motivo che questo non presentava carattere distintivo, la
commissione di ricorso avrebbe affermato, citando il punto 36 della sentenza del Tribunale 2 luglio
2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI (SAT.2) (Racc. pag. II-2839), al punto 22 della decisione
impugnata, che gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b)-e), del
regolamento n. 40/94, perseguivano una finalità di interesse generale, la quale imponeva che i segni
cui si riferivano potessero essere liberamente utilizzati da tutti, e che era da escludere la
costituzione di un diritto esclusivo su un segno che, al fine di evitare di creare un vantaggio
concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico, doveva essere lasciato al libero
uso da parte di tutti. Orbene, con sentenza 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI
(Racc. pag. I-8317), la Corte avrebbe annullato la citata sentenza, considerando che il criterio
menzionato al punto 36 della sentenza del Tribunale non era pertinente per l’applicazione dell’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
26
L’UAMI considera che la commissione di ricorso ha giustamente respinto la domanda di
registrazione della forma di testa di microfono per il motivo che essa era priva di carattere distintivo
ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
27
Anzitutto, riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui il pubblico composto da specialisti del
suono, contrariamente ai consumatori ordinari, percepirebbe abitualmente la forma di un microfono
come un’indicazione d’origine, l’UAMI sostiene che si tratta in realtà di un argomento di fatto che è
contraddetto dai principi generali fondati sull’esperienza quanto alla percezione della forma di un
prodotto da parte del consumatore, come esposti nella giurisprudenza comunitaria. Pertanto, l’UAMI
ritiene che tale affermazione non corrisponda alla realtà. Inoltre, in udienza, l’UAMI ha fatto
osservare che la ricorrente fondava il suo argomento sui microfoni da studio, mentre la descrizione
dei prodotti nella domanda era più ampia e non era stata limitata.
28
L’UAMI contesta poi l’affermazione secondo cui gli appiattimenti della rete in filo metallico
costituirebbero un elemento insolito per i microfoni.
29
Esso sostiene a tale riguardo che, a parte le sue registrazioni nazionali anteriori e le azioni
giudiziarie introdotte nei confronti dei concorrenti per far cessare i pregiudizi arrecati ai diritti che
essa trae da tali registrazioni, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento che possa rimettere in
questione la constatazione dell’esaminatore secondo cui la forma di cui è chiesta la registrazione è
una forma abituale. Orbene, l’UAMI considera che l’introduzione di azioni giudiziarie non fornisca
molte indicazioni riguardo alla situazione del mercato e permetta ancor meno di farsi un’idea della
presunta percezione dei consumatori. Esso fa osservare che, così come una registrazione nazionale
non può vincolare l’UAMI nella sua valutazione, i risultati ottenuti nell’ambito di un’azione di
contraffazione fondata sui diritti nazionali non possono influenzare la valutazione riguardo al
carattere distintivo.
30
L’UAMI evidenzia, inoltre, che l ’argomento della ricorrente concerne manifestamente solo la
Germania e gli Stati Uniti, mentre la constatazione dell’esaminatore è valida per insieme dell’Unione
Europea, poiché si può presumere che i concorrenti citati vendano i loro prodotti anche in Francia,
nel Regno Unito, nonché in altri Stati membri.
31
Riguardo ai documenti concernenti lo stilista Braun-Feldweg che ha concepito la forma di cui si
chiede la registrazione, l’UAMI evidenzia che essi sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al
Tribunale. In ogni caso, l’ UAMI considera che il fatto che un certo Braun-Feldweg sia riuscito a
concepire un prodotto altamente tecnico «che risponde[va] a criteri di bellezza» conferma
l’importanza estetica della forma di cui si chiede la registrazione, ma non dimostra in alcun modo il
suo carattere distintivo ai sensi del diritto dei marchi. Ciò sarebbe peraltro già stato riconosciuto
dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, quando questa ha ammesso che
il consumatore poteva percepire il disegn del microfono come elemento estetico senza per questo
che fosse provvisto di carattere distintivo.
Giudizio del Tribunale
32
Occorre ricordare che, per carattere distintivo di un marchio nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, si intende il fatto che tale marchio consente di identificare i prodotti o i
servizi per cui è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di
distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (v. sentenza della Corte 7 ottobre 2004,
causa C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. I-9165, punto 29 e la giurisprudenza ivi
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citata). Esso deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per cui è chiesta la
registrazione e, dall’altro, della percezione del pubblico interessato, costituito dai consumatori medi
dei detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti (v.
sentenza della Corte 22 giugno 2006, causa C-24/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5677, punto 23 e
giurisprudenza ivi citata).
Sui prodotti interessati
33
Dagli argomenti dedotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale risulta che essa considera che i prodotti
per cui deve essere valutato il carattere distintivo del marchio richiesto sono esclusivamente
microfoni di grande valore e, in particolare, microfoni da studio. Orbene, considerato l’elenco dei
prodotti menzionato al precedente punto 4, questa tesi non può essere accolta. Infatti, dall’uso del
termine «in particolare» nella descrizione dei prodotti risulta che i microfoni da studio, i microfoni a
condensatore e i microfoni a gradiente di pressione sono menzionati solo a titolo d’esempio e che
l’elenco dei prodotti concerne, pertanto, i microfoni in generale.
34
A tale riguardo, è possibile che la ricorrente produca solo microfoni di alta qualit à e di grande valore
che, pertanto, sono acquistati esclusivamente da professionisti e da specialisti dell’acustica.
Tuttavia, come si desume dalla giurisprudenza del Tribunale, circostanze estrinseche al diritto
conferito dal marchio comunitario quali il piano di commercializzazione, e, in particolare, il prezzo
del prodotto interessato, non sono oggetto della registrazione e, di conseguenza, non possono
essere prese in considerazione nella valutazione del carattere distintivo di un marchio [v., in tal
senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 2003, cause riunite T-324/01 e T-110/02, Axions e
Belce/UAMI (Forma di sigaro di colore scuro e forma di lingotto d’oro), Racc. pag. II-1897, punto 36
e giurisprudenza ivi citata].
35
Orbene, non risulta dal fascicolo che l’alta qualità o il grande valore dei prodotti interessati dalla
domanda di registrazione siano elementi imposti necessariamente dalla natura di tali prodotti (ossia
i microfoni) o dalla forma che costituisce il marchio richiesto, come riprodotta al precedente punto 2.
Al contrario, l’affermazione della ricorrente secondo cui il fatto di apporre una testa di microfono
conferma che si tratta di microfoni di grande valore è contraddetta dagli argomenti che essa ha
proposto dinanzi alla commissione di ricorso, secondo cui taluni microfoni di concezione simile erano
prodotti di bassa qualità e non erano in concorrenza diretta con i suoi prodotti. Dal fascicolo non
risulta nemmeno che la forma che costituisce il marchio richiesto possa essere apposta
esclusivamente su microfoni da studio. Al contrario, la ricorrente afferma che essa non svolge alcuna
funzione in quanto tale.
36
Inoltre, il Tribunale ritiene che non si debba aderire alla richiesta tendente a limitare l’elenco dei
prodotti indicati nella domanda di registrazione, come riprodotto al precedente punto 4, ai
«microfoni da studio e loro parti», che la ricorrente ha formulato, in subordine, nella sua replica.
Infatti, il Tribunale considera che tale domanda sia volta a modificare il pubblico destinatario
riguardo al quale la commissione di ricorso ha analizzato il carattere distintivo del marchio richiesto
e, di conseguenza, sia diretta a modificare necessariamente la portata della controversia. Orbene, si
deve ricordare, a tale riguardo, che ai sensi dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del
Tribunale, le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla
commissione di ricorso. Infatti, spetta al Tribunale, nel presente tipo di contenzioso, verificare la
legittimit à delle decisioni delle commissioni di ricorso [sentenze del Tribunale 9 ottobre 2002, causa
T-173/00, KWS Saat/UAMI (Tonalità arancio), Racc. pag. II-3843, punto 13, e 21 aprile 2005, causa
T-164/03, Ampafrance/UAMI – Johnson & Johnson (monBeBé), Racc. pag. II-1401, punti 20 e 21].
37
Di conseguenza, il carattere distintivo del marchio richiesto deve essere valutato con riferimento ai
prodotti figuranti nell’elenco menzionato al precedente punto 4.
Sul pubblico destinatario
38
Riguardo al pubblico destinatario, occorre considerare che i prodotti interessati non sono, in linea di
principio, destinati ad un vasto pubblico, ma ad una cerchia ristretta di consumatori. Di
conseguenza, occorre adottare la definizione usata dalla commissione di ricorso al punto 24 della
decisione impugnata, non contestata dalla ricorrente, secondo cui i prodotti interessati sono
destinati al «gruppo ristretto di persone che hanno conoscenze speciali in materia di microfoni».
39
Tuttavia, tenuto conto delle considerazioni che precedono in merito ai prodotti interessati, non
occorre ritenere che tale definizione debba includere «esclusivamente [i] professionisti, in particolare
[i] tecnici del suono per i quali i microfoni sono uno strumento di lavoro», come suggerisce la
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ricorrente. Infatti, i microfoni, intesi senza la limitazione richiesta dalla ricorrente nella sua replica, si
rivolgono certamente ad un pubblico più ampio, ovvero anche ai consumatori che non se ne servono
per fini professionali.
40
Occorre ricordare, peraltro, che la percezione del marchio da parte del pubblico pertinente è
influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di
servizi di cui trattasi (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26). Nella fattispecie, si può presumere che, essendo i microfoni
beni di uso meno frequente e di maggior valore dei prodotti di consumo corrente, il pubblico possa
avere un grado di attenzione elevato al momento della scelta dei prodotti di cui trattasi.
Sul carattere distintivo
41
Secondo una giurisprudenza costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi
tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle
altre categorie di marchi (v. sentenza Storck/UAMI, cit., punto 24, e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto occorre valutare il carattere distintivo del marchio richiesto considerando i criteri
menzionati al precedente punto 32.
42
Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico destinatario non è
necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto
stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente
dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio
presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia
elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel
caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (v.,
in particolare, sentenza Storck/UAMI, cit., punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
43
Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del
settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo
di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (v. sentenza
Storck/UAMI, cit., punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
44
Nella fattispecie, occorre esaminare, a titolo preliminare, gli argomenti relativi al fatto che il
pubblico destinatario sarebbe sensibile alla forma delle teste di microfono in quanto indicazione
dell’origine.
45
A tale riguardo, da un lato, occorre constatare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente,
la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto ricordando, al punto 23 della
decisione impugnata, che la percezione del pubblico destinatario non è necessariamente la stessa
nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un
marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti
che contraddistingue. Infatti, così facendo, la commissione di ricorso non ha assolutamente
considerato che il consumatore fosse, per principio, indifferente alla forma quale indicazione della
provenienza dei prodotti o che la forma di una testa di microfono non potesse mai presentare
carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
46
D’altro lato, riguardo alla percezione del pubblico destinatario nella presente fattispecie, il Tribunale
considera che la circostanza che il consumatore medio dei prodotti in questione sia informato e
dotato di un elevato grado di attenzione non è sufficiente, di per sè, a provare che è abituato a
vedere, nella forma di tali prodotti, un’indicazione d’origine. Infatti, se è possibile presumere che
tale pubblico sarà più attento ai differenti dettagli tecnici o estetici del prodotto, ciò non implica
automaticamente che li percepirà come destinati a svolgere la funzione di un marchio. Orbene, il
Tribunale rileva, a tale riguardo, che la ricorrente non propone nessun elemento concreto idoneo a
provare l’esistenza di una pratica nel settore interessato che consista nel differenziare i prodotti dei
diversi produttori in funzione della loro forma. In assenza di tali elementi, l’argomento secondo cui la
forma di una testa di microfono si presterebbe particolarmente bene ad una caratterizzazione dei
prodotti in questione è anch’esso insufficiente.
47
Occorre aggiungere che, anche se il consumatore medio dei prodotti in questione fosse pienamente
in grado di percepire la forma delle teste dei microfoni come un’indicazione della loro origine, tale
constatazione non significherebbe che ogni forma di testa di microfono possiede il carattere
distintivo necessario per la sua registrazione in quanto marchio comunitario. Infatti, per concludere
nel senso del carattere distintivo del marchio richiesto in una tale ipotesi, occorrerebbe ancora
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verificare se la forma in questione presenta caratteristiche sufficienti da richiamare l’attenzione del
pubblico [v. in tal senso, sentenza del Tribunale 24 novembre 2004, causa T-393/02, Henkel/UAMI
(Forma di un flacone bianco e trasparente), Racc. pag. II-4115, punto 34, e giurisprudenza ivi
citata].
48
Riguardo alla questione se il marchio richiesto sia privo o meno di carattere distintivo, occorre
considerare l’impressione d’insieme che esso produce, il che non è incompatibile con un esame in
successione dei vari elementi di presentazione utilizzati per tale marchio. Infatti, nel corso della
valutazione complessiva, può essere utile esaminare singolarmente gli elementi costitutivi del
marchio considerato (v. sentenza della Corte 30 giugno 2005, causa C-286/04 P, Eurocermex/UAMI,
Racc. pag. I-5797, punti 22 e 23, e giurisprudenza ivi citata).
49
Secondo la descrizione del marchio richiesto effettuata dalla ricorrente, che sembra esatta vista la
riproduzione di questo al precedente punto 2, tale marchio è caratterizzato dagli elementi seguenti:
–
un anello circolare metallico;
–
una montatura in metallo perpendicolare all’anello circolare;
–
due semi-teste in rete metallica una di fronte all’altra, che vanno dall ’anello circolare alla
montatura;
–
due appiattimenti delle semi -teste convergenti faccia a faccia verso la cima della parte
superiore a forma di elissi iperboliche parziali.
50
Mentre la ricorrente concorda con la commissione di ricorso sul fatto che i primi tre dei
summenzionati elementi caratterizzano anche numerose altre teste di microfono, essa sostiene che
la forma della testa di microfono che costituisce il marchio richiesto si distingue in maniera molto
marcata da quella delle teste di microfono ordinarie e tradizionali in ragione degli appiattimenti
simmetrici della rete metallica da una parte e dall’altra della montatura. Infatti, a causa del taglio
parziale del piano, praticato in un corpo essenzialmente cilindrico, ciascuna superficie avrebbe la
forma insolita di elissi iperboliche parziali che apparirebbero chiaramente sul davanti nonché di lato
e costituirebbero un’«impronta identificatrice» del marchio richiesto. Essa rileva che la commissione
di ricorso ha omesso di tenere conto di tale caratteristica e ha quindi fondato la sua valutazione del
carattere distintivo su un’analisi incompleta del marchio in questione.
51
A tale riguardo, è giocoforza constatare che la commissione di ricorso, nella sua descrizione degli
elementi che compongono il marchio richiesto, contenuta al punto 25 della decisione impugnata, non
ha menzionato gli appiattimenti della rete metallica. Tuttavia, risulta anche da tale punto che essa
ha fondato la sua conclusione, secondo cui il marchio richiesto era privo di ogni elemento aggiuntivo
da renderlo atto ad imprimersi nella memoria e ad essere identificato in quanto prodotto di
un’impresa determinata, sull’esame dei documenti prodotti dall’esaminatore.
52
Orbene, l’analisi dei documenti del fascicolo della commissione di ricorso conferma che diverse teste
di microfono menzionate dall’esaminatore sono caratterizzate da appiattimenti della rete metallica,
di modo che le loro superfici hanno una forma di «elissi iperboliche parziali». Peraltro, la ricorrente
stessa ammette che, tra gli esempi forniti dall’esaminatore, vi erano teste di microfono di forma
«analoga» o «simile». Del resto, risulta dal fascicolo della commissione di ricorso che le misure che
essa ha adottato con riferimento a talune di tali imprese sono state giustificate dal fatto che queste
producevano o commercializzavano teste di microfono con un disegn che presentava caratteristiche
identiche o quasi identiche a quelle del marchio della ricorrente.
53
Alla luce di ciò, il Tribunale considera che il carattere incompleto della descrizione degli elementi che
compongono il marchio richiesto non rimette in questione la summenzionata conclusione della
commissione di ricorso. In ogni caso, occorre ricordare che, nel sistema del regolamento n. 40/94, la
registrazione può aver luogo solo sulla base ed entro i limiti della domanda di registrazione
presentata all’UAMI dal richiedente. Ne risulta che la descrizione del marchio richiesto effettuata
dalla commissione di ricorso non rileva per l’esame del carattere distintivo della forma di cui trattasi,
dal momento che solo la forma come riprodotta al precedente punto 2 deve essere oggetto
dell’esame [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 30 novembre 2005, causa T-12/04, AlmdudlerLimonade/UAMI (Forma di una bottiglia di limonata), non pubblicata nella Raccolta, punto 42, e 31
maggio 2006, causa T-15/05, De Waele/UAMI (Forma di una salsiccia), Racc. pag. II-1511, punto
36].
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Orbene, occorre evidenziare che, a parte gli appiattimenti della rete metallica a forma di elissi
iperboliche parziali, la ricorrente non deduce nessuna caratteristica della forma che costituisce il
marchio richiesto che, presa da sola o insieme ad altri elementi, permetta al pubblico destinatario di
distinguere i suoi prodotti dai prodotti di altre imprese. Il Tribunale deve da ciò concludere che le
eventuali differenze esistenti tra la forma che costituisce il marchio richiesto e i microfoni
caratterizzati da appiattimenti della rete metallica a forma di elissi iperboliche parziali che risultano
dal fascicolo della commissione di ricorso non sono tali da richiamare ’lattenzione del pubblico
destinatario come indicazione dell’origine dei prodotti di cui trattasi. Peraltro, tenuto conto del livello
di somiglianza tra il marchio richiesto e le altre forme analizzate, tale conclusione non è rimessa in
questione dal fatto che il pubblico destinatario possa manifestare un livello elevato di attenzione al
momento della scelta dei prodotti in questione.
55
Inoltre, neanche il fatto che la forma della testa di microfono che costituisce il marchio richiesto non
svolga alcuna funzione in quanto tale pu ò rimettere in causa tale conclusione. Infatti, nei limiti in cui
il pubblico destinatario percepisce il segno quale indicazione dell’origine commerciale del prodotto o
del servizio, il fatto che tale segno svolga o meno simultaneamente una funzione diversa da quella
indicatrice dell’origine commerciale, ad esempio una funzione tecnica, non incide sul suo carattere
distintivo (v. sentenza del Tribunale Tonalità arancio, cit., punto 30).
56
Riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui il marchio richiesto si distinguerebbe in modo
marcato dalle teste di microfono ordinarie e tradizionali che hanno forme cilindriche o sferiche,
occorre constatare che il pubblico destinatario, come definito dalla commissione di ricorso, che
detiene speciali conoscenze nel settore interessato, avrà conoscenza non solo delle forme ordinarie e
tradizionali dei prodotti in questione, ma anche delle forme meno tipiche che potrebbero sembrare
insolite al profano. Orbene, il Tribunale considera che gli esempi contenuti nel fascicolo della
commissione di ricorso dimostrano in misura sufficiente che il pubblico destinatario è abituato alla
presenza di teste di microfono che sono dotate di tale caratteristica, che la ricorrente considera
come essere una «impronta identificatrice» del marchio richiesto, e che quindi tale tipo di teste di
microfono fa parte della norma o delle abitudini del mercato.
57
Si deve ricordare, tuttavia, che la ricorrente contesta la pertinenza degli esempi dell’esaminatore.
Essa fa osservare che i produttori dei microfoni menzionati dall’esaminatore – microfoni muniti di
una testa analoga a quella la cui forma costituisce il marchio richiesto – sono stati obbligati a
rinunciare alla loro fabbricazione e alla loro commercializzazione, come essa ha spiegato dinanzi alla
commissione di ricorso. Non esistendo più le utilizzazioni menzionate dall’esaminatore, esse non
potrebbero più compromettere il carattere distintivo del marchio richiesto.
58
A tale riguardo, in primo luogo, il Tribunale considera che le affermazioni di fatto della ricorrente
non sono state provate in misura sufficiente. Infatti, come fatto osservare dall’UAMI all’udienza, non
risulta dalla memoria che espone i motivi del ricorso, o dai suoi allegati, che misure di difesa siano
state adottate con successo riguardo a tutte le forme analoghe menzionate dall’esaminatore. In
particolare, quanto al microfono Røde, sembra che misure di difesa siano state adottate solamente
riguardo al distributore tedesco dei suoi prodotti, la Kotec Music Elctronic.
59
In secondo luogo, occorre constatare che, come risulta dal fascicolo della commissione di ricorso, la
ricorrente ha adottato misure di difesa riguardo a talune forme analoghe successivamente alla data
del deposito della domanda di registrazione. Alla luce di ciò, escludere la pertinenza di tali esempi di
forme per il motivo che i concorrenti della ricorrente avrebbero rinunciato alla loro utilizzazione
condurrebbe alla registrazione di un marchio che era privo di carattere distintivo intrinseco al
momento del deposito della domanda. Orbene, un tale risultato non può essere accettato [v., in tal
senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra),
Racc. pag. II-701, punto 41].
60
In terzo luogo, in ogni caso, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia giustamente
constatato, al punto 29 della decisione impugnata, che il comportamento adottato, a torto o a
ragione, dalle imprese concorrenti non pu ò essere sufficiente nella fattispecie per conferire un
carattere distintivo al marchio richiesto.
61
Infatti, come rilevato precedentemente, il pubblico destinatario è già abituato a forme analoghe a
quelle che costituiscono il marchio richiesto ed è a causa di tale abitudine che il marchio richiesto è
privo di carattere distintivo intrinseco. Orbene, non vi è alcuna ragione di pensare che la circostanza
che le imprese concorrenti siano state obbligate a rinunciare a produrre o a commercializzare
prodotti aventi una forma analoga a quella che costituisce il marchio richiesto abbia comportato un
cambiamento repentino della norma o delle abitudini del settore.
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Occorre aggiungere che la rilevanza degli esempi di forme analoghe ai fini dell’esame del carattere
distintivo del marchio richiesto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non pu ò
essere negata per il motivo che il comportamento di terzi che producono o commercializzano
prodotti aventi tali forme potrebbe eventualmente rientrare nell’ambito delle normative nazionali
relative alla concorrenza sleale (v., in tal senso, sentenza Forma di una bottiglia di limonata, cit.,
punto 51) o al diritto dei marchi. Occorre ricordare, infatti, che il regime comunitario dei marchi è un
sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e che persegue obiettivi specifici, e che
l’applicazione di tale regime è indipendente da ogni sistema nazionale. Di conseguenza, il carattere
registrabile di un segno in quanto marchio comunitario deve essere valutato soltanto sul fondamento
della normativa comunitaria pertinente [sentenze del Tribunale 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag
Instrument/UAMI (Forma di lampade tascabili), Racc. pag. II-467, punto 41 e Forma di un flacone
bianco e trasparente, cit., punto 45]. Del resto, la ricorrente non ha dimostrato che le forme
menzionate dall’esaminatore non riflettono la norma o le abitudini reali del settore in questione.
63
Alla luce di ciò, la rilevanza degli esempi usati dall’esaminatore ai fini dell’esame del carattere
distintivo del marchio richiesto non può essere rimessa in questione.
64
Peraltro, riguardo agli elementi di prova volti a dimostrare l’ eccellenza del design della forma in
questione, occorre ricordare che la circostanza che alcuni prodotti presentino un design di qualità
non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti
consenta ab initio di distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese, ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (sentenza Mag Instrument/UAMI, cit., punto 68). Di
conseguenza, è a giusto titolo che la commissione di ricorso ha considerato possibile che i
consumatori percepissero il design del marchio richiesto come un elemento estetico, ma improbabile
che essi vi vedessero un riferimento all’origine dei prodotti (punto 25 della decisione impugnata).
65
Inoltre, occorre respingere, senza che sia necessario esaminarne la ricevibilità, l’argomento dedotto
dalla ricorrente per la prima volta all’udienza, secondo cui la commissione di ricorso, al punto 22
della decisione impugnata, si sarebbe riferita a torto al punto 36 della sentenza SAT.2, annullata
dalla Corte (v. precedente punto 25). Infatti, dalla decisione impugnata risulta che la commissione di
ricorso ha concluso nel senso della mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto per il
motivo che questo non potrebbe, per il solo fatto della sua forma, imprimersi nella memoria del
pubblico destinatario ed essere identificato non come una qualunque forma di testa di microfono, ma
come il prodotto di un’impresa determinata (punto 25 della decisione impugnata). Pertanto, la
commissione di ricorso non si è fondata sulle considerazioni espresse al punto 36 della sentenza
SAT.2, ma ha esaminato se il marchio richiesto permetteva al pubblico destinatario di distinguere i
prodotti della ricorrente da quelli che hanno un’altra provenienza. Pertanto, nonostante le
considerazioni contenute ai punti 22 e 27 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha
fondato la sua decisione applicando in modo esatto i criteri pertinenti, conformemente alla
giurisprudenza ricordata al precedente punto 32.
66
Infine, occorre respingere anche la domanda di misure di organizzazione del procedimento o di
misure istruttorie (v. punto 11 supra). Si deve ricordare, a tale riguardo, che spetta al Tribunale
valutare l’utilità di tali misure (sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C-199/99 P, Corus
UK/Commissione, Racc. pag. I-11177, punto 67, e sentenza del Tribunale 20 marzo 1991, causa
T-1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 94). Orbene, nella
fattispecie, il Tribunale ritiene che il complesso del procedimento fornisca sufficienti informazioni, in
quanto il fascicolo della commissione di ricorso, come risulta dalle considerazioni che precedono,
contiene elementi sufficienti per dimostrare la fondatezza dell’impedimento alla registrazione
applicato ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
67
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
68
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta
soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
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dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Georg Neumann GmbH è condannata alle spese.
Cooke
García-Valdecasas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2007.
Il cancelliere
E. Coulon
Labucka
Il presidente
J. D. Cooke
* Lingua processuale: il tedesco.
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