Contratto di locazione di immobile ad uso
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Contratto di locazione di immobile ad uso
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO TURISTICO (Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c, della legge 431/1998) La Società Herbessus Viaggi sas con sede sociale in Grotte ( AG ), Viale della Vittoria, 104 Cod. Fisc. e Partita Iva n. 02063500843, in persona del legale rappresentante, Sig. Cutaia Ignazio, nato a Grotte il 25/09/1961, COD. FISC. CTUGNZ61P25E209Z, in seguito denominato Locatore CONCEDE IN LOCAZIONE Per conto del “PROPRIETARIO ” Sig. _____________________________nato a __________________ il ____/___/____ residente in _______________, in Via __________________________________, __ - Cod Fisc. ___________________ Al/alla Sig./Sig.ra – Denominato INQUILINO: Codice Fiscale: Identificato con: Carta d’identità ( ) - Passaporto ( ) – Patente di guida ( ) – Altro: N° _____________________ rilasciato/a dal ___________________________il __ /__ /______ che accetta, l'unità immobiliare denominata ________________________________________ posta in via _____________________ n° _____ sita nel comune di _____________________ ammobiliata come da descrizione sul sito www.herbessusviaggi.it , e accettata dai contraenti. Con L’ Inquilino saranno ospitati n° ______ persone che sono state così identificate: Nominativo Data di nascita e luogo di nascita Doc. N° Data di Rilascio Rilasciata da Il contratto è stipulato per la durata massimo di 30 (trenta) giorni dal _______al________. Il canone di locazione è convenuto in euro _________ ( __________________________). La locazione sarà regolata dalle clausole di seguito riportate. Letto, approvato e sottoscritto Il Locatore / Herbessus Viaggi C/to “PROPRIETARIO ” L’Inquilino ________________________________ _____________________________ Ignazio Cutaia - Legale Rappresentante Imposta di Bollo € 14,62 Grotte , ___________________ Clausole contrattuali 1. L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente per finalità turistiche. 2. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Nel momento in cui l’Inquilino si presenterà per ritirare le chiavi dell’unità, alla somma già precisata, verserà la somma di € 100,00 a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituita al termine della locazione, dopo la verifica dello stato dell’immobile e degli eventuali arredi; a tal proposito si allega elenco completo dei: mobili; elettrodomestici; suppellettili; altro. Il conduttore dovrà avvisare il proprietario degli eventuali difetti dell’immobile e dei mobili entro quarantotto ore dalla consegna delle chiavi. 4. Dall’importo che l’Inquilino consegnerà come cauzione verranno detratti - al momento della restituzione - gli importi necessari per la riparazione degli eventuali danni sull’immobile e/o sugli arredi, da lui danneggiati. 5. Nel caso di riconsegna anticipata delle chiavi (dovuta a giustificati motivi) rispetto al termine di scadenza della locazione, la differenza di canone verrà restituita. 6. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675). 7. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle condizioni generali di vendita e alle disposizioni del codice civile, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. :