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ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XL - N. 23 DEL 5 GIUGNO 1999
23
articoli
Certificazione, l’autogol sarebbe rifiutarla (De Lorenzis) 392
Difficoltà applicative per il credito d’imposta (colleghi di Napoli) 394
H.a.c.c.p. e autocontrollo (De Luca, Caracciolo, Previtera)
396
Le regole per i lavori socialmente utili (Tomarelli)
398
La legge 689/81 ha compiuto 17 anni (Milocco)
400
rubriche
Notizie dall’Ordine (circolari 612 e 613)
Notizie dalla Consilp (coordinamento tra liberi professionisti)
VitAssociativa (Brescia, Udine, Padova, Verona, Arezzo)
Week Work (Studio associato Paoli)
Fisco in pillole (studi di settore, Iva rappresentanti, incentivi)
Storie di lavoro (Paoli)
Tutto il tesseramento m x m (settimanale)
IMPORTANTE
Nella seconda metà del mese di ottobre si svolgerà a Tropea la quarta edizione del trofeo di calcio nazionale dell’Ancl, quest’anno intitolata a “Fortunato
Lo Giudice”.
Invitiamo i colleghi dirigenti ad atti-
varsi e a iscrivere una squadra entro il
prossimo 15 giugno, compilando e inviando la scheda riportata a pag. 360 del n.
21/99 di questa rivista.
WWW.ANCL.IT
Come già fatto per il Previclav, abbia-
402
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408
394
mo deciso di creare uno spazio dedicato
alla Consilp-Confprofessioni.
Nell’apposita sezione, quindi, abbiamo reso disponibili: lo Statuto; l’atto costitutivo e il regolamento dei Consigli regionali; le modalità di versamento del
contributo Co.as.co., previsto dagli articoli
7 e 8 del contratto collettivo dei liberi professionisti.
La qualità al centro della riforma degli Ordini
Certificazione, l’autogol sarebbe rifiutarla
S
olitamente non amo commentare articoli e dichiarazioni dei colleghi ma
l’intervista dal titolo “Certificazione di qualità, un autogol” pubblicata da ITALIA OGGI il 25.5.99, nella pagina a cura del Centro Studi dell’Ordine Provinciale di Roma, mi spinge ad alcune osservazioni.
La prima, di carattere generale, è che non si possono trattare i
problemi “interni” di categoria
dalle pagine di un quotidiano a
tiratura nazionale: pensare che
all’Ancl ci preoccupiamo di non
mandare questa rivista agli esterni quando trattiamo problemi di categoria particolarmente
delicati.
Il Consiglio dell’Ordine di Roma, invece, non si preoccupa minimamente di trattare problemi
interni di categoria e di polemizzare senza ritegno dalle pagine di
ITALIA OGGI, accusando pubblicamente i nostri organismi istituzionali, contribuendo così a screditare pubblicamente l’immagine dei
consulenti del lavoro; autorizzando le altre professioni ed il Governo a pensare che la nostra sia una
categoria professionale rissosa,
nella quale non si esita a denigrare le Istituzioni per conquistare
una manciata di voti alle elezioni
interne.
ITALIA OGGI deve essere proficuamente utilizzato per alimentare il dialogo con le altre libere
professioni, con il mondo politico, con quello imprenditoriale ed
economico; altri devono essere i
canali attraverso i quali esercitare il dibattito interno alla categoria se veramente lo si vuole finalizzare alla ricerca delle migliori
soluzioni e non solo a fare demagogia a buon mercato per la campagna elettorale.
La qualità, per esempio, è questione talmente delicata ed importante per il nostro futuro da non
poter essere strumentalizzata.
Non possiamo rifiutare il confronto su questo tema semplicemente affermando che non ci riguarda; non possiamo mettere la
testa sotto la sabbia ed astenerci
dal dibattito in corso su qualità,
concorrenza e Ordini professionali: vorrebbe dire consentire ad
altri di fare le riforme su questi
temi, senza neppure interpellarci e costringerci poi ad inseguire
i provvedimenti giocando sem-
- 392 -
pre al rifiuto, sempre in difesa.
Una politica che non paga.
L’approccio dei colleghi al tema della qualità nell’articolo-intervista in questione è confuso,
prevenuto e superficiale, e ricalca pedissequamente le tesi espresse molti mesi fa dal Presidente dell’Ordine di Roma, sempre dalle pagine di ITALIA OGGI, e
già superate allora.
Infatti sul tema qualità stiamo
dibattendo da tempo, ma i colleghi sono ancora fermi alla pregiudiziale che l’attività professionale non si presta alla certificazione di qualità in base alle norme
Iso 9000, confondendo ancora
“certificazione di qualità” con
“qualità delle prestazioni”. A sostegno di questa tesi si dipinge
un professionista super qualificato, che non si occupa di “adempimenti” di alcun tipo ma svolge
solo “consulenza ad altissimo livello”, magari dal bordo della piscina della sua villa di Malibù, collegato con telefono satellitare,
dotato di computer portatile e
segretaria modello pubblicitàMartini; ma chi vive e conosce la
nostra professione sa che la real-
➦
N. 23 del 5 giugno 1999
(segue)
tà professionale è profondamente diversa, fatta da migliaia di colleghi che assistono prevalentemente aziende piccole e medie,
svolgendo per loro conto elaborazione dei cedolini paga, tenuta di contabilità e tante altre oneste, qualificate e dignitosissime
prestazioni professionali.
I mega studi di consulenza sono una minoranza, quasi sempre
esclusiva delle grandi città.
I colleghi, inoltre, ignorano o
fanno finta di ignorare che qualunque struttura o procedura si
presta ad essere certificata in base alle Iso 9000 anche se, convenzionalmente, si tende ad escludere la micro-struttura professionista più segretaria e si considerano realtà composte da almeno tre
persone.
Noi riteniamo che tale sistema di certificazione, universalmente riconosciuto, debba essere accettato dai professionisti che
devono invece appropriarsi della
certificazione della qualità delle
prestazioni: un concetto innovativo, che richiede una difficile opera di individuazione dei parametri, ma che rappresenta la migliore opportunità che gli Ordini
professionali hanno per rivendicare un ruolo significativo nell’ordinamento delle professioni che
si delinea in Italia. Su questa strada si è giustamente incamminato anche il nostro Consiglio Na-
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zionale dell’Ordine.
Appropriarsi di queste tematiche e rendersi fautori e garanti
della qualità delle prestazioni
professionali rappresenta per
gli Ordini professionali una occasione per non vedersi emarginati dalla riforma; ma questo
ruolo di “suggeritori” e “garanti”
può essere realisticamente rivendicato solo su un campo del
tutto nuovo, come è quello della qualità delle prestazioni. Più
difficile, se non impossibile, rivendicare lo stesso ruolo nella
certificazione resa in base alle
Iso 9000, fondata sulla assoluta
terzietà del certificatore rispetto al certificato.
Mi spiego meglio: è più facile
sostenere che solo l’Ordine professionale, composto da professionisti, può identificare i parametri utili a giudicare la qualità
della prestazione resa dal professionista; e solo l’Ordine professionale può e deve verificare il rispetto di quei parametri e certificare la qualità della prestazione.
Ma come può l’Ordine professionale sostenere la propria competenza a certificare il rispetto
delle norme Iso 9000 da parte dei
propri iscritti senza dare l’impressione di volersi semplicemente
sottrarre ad una serie di regole
universalmente riconosciute ed
applicate da decenni?
Mi si potrà obiettare che nessuno ci obbliga a richiedere la
certificazione di qualità per i no-
- 393 -
stri studi, il che risponde al vero;
ci troveremmo però nella stessa
situazione di una società che non
ha l’obbligo di farsi certificare il
bilancio, ma se vuole operare in
ambito internazionale, farsi finanziare, quotare o comprare
deve chiedere volontariamente
la certificazione.
Allo stesso modo uno studio
professionale che voglia operare
per aziende certificate Iso 9000
dovrà chiedere volontariamente
la stessa certificazione. E non illudiamoci che il problema riguardi solo le grandi aziende, perché
il meccanismo della certificazione di qualità coinvolge i fornitori
e quindi “a cascata” arriva anche
alle piccole e piccolissime aziende ed ai loro fornitori di beni e
servizi, fra i quali ci sono anche i
professionisti.
Quando si parla di temi così
delicati, però, nessuno può avere la presunzione di detenere la
verità assoluta e prima di prendere una decisione è bene confrontarsi e tenere conto di tutte le opinioni ma il dibattito deve essere serio, sereno, non strumentale
e soprattutto deve essere proposto nelle sedi opportune.
Mi rendo conto che è più facile unirsi al coro dei “laudatores
temporis acti” (scusate lo sfoggio
di “latinorum”) ma non possiamo
attardarci sul passato anziché
programmare l’avvenire.
Roberto De Lorenzis
Una protesta da Napoli
Difficoltà applicative per il credito d’imposta
D
opo una maratona durata ben sette mesi tra i corridoi degli edifici di viale
Europa (tanti ce ne sono voluti
per raccogliere la staffetta del
DM 3.8.98, n. 311), la categoria
dei consulenti del lavoro, nel settembre scorso, fu costretta ad
esibirsi nello sprint finale che il
decreto direttoriale del 27.8.98
(in GU del 9.9.98, n. 210) e la circolare n. 219/E – Ministero delle
finanze – del 18.9.98 imposero
loro di affrontare.
Venne infatti stabilito un termine perentorio di 30 giorni per
presentare al Centro di servizi delle imposte dirette ed indirette di
Pescara le domande di ammissione all’agevolazione, prevista dall’art. 4 della L. 449/97, da parte di
quelle aziende che, durante i sette
mesi di silenzio ministeriale, avevano effettuato assunzioni contando sulle previste agevolazioni.
Tutto sembrò essere disciplinato da criteri di massima rigidità nel rispetto dei tempi, della forma e delle modalità. Un codice articolato alla luce di tanta trasparenza che rischiò di accecare la
vista del meno attento operatore del settore.
Ma le regole che di fatto dovevano gestire l’incentivo in questione vennero, forse distrattamente, scritte in un secondo codice “segreto”, non pubblicato sulla GU, ma involontariamente distribuito ai funzionari addetti all’esame istruttorio delle doman-
de, come solitamente avviene in
ogni organizzata amministrazione che mette a disposizione degli operatori il manuale pratico di
esecuzione.
Il codice sotto accusa raccoglie infatti alcuni comportamenti
che mortificano ogni buona applicazione della norma ufficiale.
A mo’ di esempio, circa i requisiti temporali si ricorda che i
30 giorni, previsti dall’art. 6,
comma 2, del DM 311/98, vengono abbondantemente disattesi fino a spingersi, nella maggior parte dei casi, a diversi mesi
con tutte le conseguenze negative che ne derivano e che sono
ben immaginabili.
Per quanto riguarda la forma,
poi, c’è veramente tanto da dire.
Se la mancata indicazione di una
X in una delle caselle previste
costituisce errore formale di compilazione della domanda tale da
sospendere l’istruttoria, con invi-
to all’impresa richiedente di integrare, rispettando i 15 giorni previsti per la risposta, pena la decadenza del diritto, e ritrovandosi
comunque in coda di una lunga
fila non voluta dal legislatore (che
non a caso aveva fissato un termine preciso di trenta giorni in
cui doveva compiersi l’intera
istruttoria), cosa dire della difformità del modello stesso rispetto
a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, dello stesso decreto ministeriale, che renderebbe tutte le
domande ad oggi inoltrate sospese e da reintegrare, con azzeramento dell’ordine cronologico
costituitosi nel tempo? Se queste
sono le vere regole, la categoria
gradirebbe che venissero pubblicate, semmai, su di una “Gazzetta
Ufficiale” aggiunta.
Centro Studi UP Ancl di Napoli
“O. Baroncelli”
➸
TUTTO IL TESSERAMENTO M x M
Variazioni periodo 27.5.99 – 1.6.99
Quote 1998
provincia
quote
precedenti
variazioni
nuova
situazione
soci
aggregati
Trapani
24
6
30
Cuneo
Udine
Pordenone
Belluno
18
21
24
0
3
2
1
15
21
23
25
15
2
TOTALE
63
21
84
3
Quote 1999
- 394 -
1
N. 23 del 5 giugno 1999
(segue)
Napoli lì, 25 maggio 1999
Alla
DIREZIONE CENTRALE
AFFARI GIURIDICI E CONTENZIOSO
SERVIZIO III – DIVISIONE VI
MINISTERO DELLE FINANZE
ROMA
Oggetto: credito di imposta – art. 4, legge 449/97.
Con lettera/fax del 17.9.1998, prot. 2694/3, gli scriventi ebbero già motivo di lamentare una falsa
partenza delle procedure che devono assistere l’istituto del credito di imposta di cui all’art. 4 della
legge 449/97.
Pur rivestendo gli argomenti trattati in essa carattere di sostanziale rilevanza giuridico-amministrativa ai fini di una corretta applicazione della norma, codesta Direzione ritenne di affidare all’adattamento operativo degli addetti ai lavori la risoluzione delle prospettate problematiche.
Ad otto mesi di distanza la nostra categoria non può fare a meno di ritornare sull’argomento segnalando le sopraggiunte anomalie che, pur riguardando altri aspetti dello stesso problema, pongono ancora una volta in crisi l’andamento procedurale e procedimentale dell’istituto in questione. Esse
possono riassumersi nelle seguenti due principali osservazioni:
●
●
la fase istruttoria che, in forza del DM n. 311 del 3 agosto 1998, deve concludersi nel termine di 30
giorni dalla richiesta, si protrae, nella maggior parte dei casi, anche per svariati mesi, compromettendo seriamente il diritto delle imprese richiedenti. Infatti, solo se si pensa che un eventuale errore formale di compilazione della domanda esige la dovuta integrazione nel termine di 15 giorni,
rinviandola in coda alla graduatoria cronologica di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto DM, si
comprende quanta importanza riveste il rispetto del previsto termine procedimentale;
la difformità del modello rispetto alla previsione ministeriale di cui all’art. 5, comma 3, DM n. 311
del 3 agosto 1998.
Ci sembra veramente incoerente rimettere in “lista d’attesa” le domande carenti di indicazioni formali quando la stessa modulistica adottata, così come approvata con decreto direttoriale del 27.8.1998,
deficita di elementi dichiarativi obbligatori quali quelli attestanti l’applicazione del ccnl e il rispetto
delle norme di cui al D.Lgs 626/694.
L’errata individuazione iniziale delle aree beneficiarie, revisionata in calcio d’angolo dall’art. 21 del
collegato alla Finanziaria 1999, contribuisce a rendere ancora più confusa e compromessa l’applicazione della norma.
Alla luce di tali e non uniche considerazioni, che per praticità abbiamo limitato ai due suindicati
punti, chiediamo, a nome della nostra categoria, che venga effettuata una attenta e completa valutazione dell’intero impianto procedurale e procedimentale della norma offrendo, se lo si ritiene opportuno, la nostra piena collaborazione fondata sull’esperienza pratica e culturale che ci deriva dal quotidiano esercizio della professione.
Distinti saluti.
Unione Provinciale Ancl di Napoli e
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Napoli
N. 23 del 5 giugno 1999
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La nuova sfida verso la qualità igienico-sanitaria
H.a.c.c.p. e autocontrollo
I
l decreto legislativo 155
del 1997, recependo le
direttive Cee del 1993 e
del 1996 (93/43 e 96/3) in materia di controllo igienico-sanitario, interessa direttamente tutte
le aziende che trattano, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari.
Il decreto impone alle aziende che esercitano attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento,
deposito, distribuzione, trasporto, manipolazione, vendita, fornitura, somministrazione di prodotti alimentari, la realizzazione
e l’applicazione di un piano di
controllo del proprio processo
produttivo, finalizzato a garantire la sicurezza igienico-sanitaria
degli alimenti.
Il decreto nasce con lo spirito
di rendere coscienti gli operatori
del settore sui rischi per i consumatori, derivanti da quegli errori
procedurali e da quei problemi
strutturali esistenti presso ogni
attività di tipo commerciale, artigianale o agroindustriale. Si parla infatti di autocontrollo igienico-sanitario.
La legge presuppone una sorta di collaborazione tra il titolare
di azienda (o responsabile della
qualità igienico-sanitaria dell’azienda) e gli organi di ispezione
territoriale preposti al controllo.
Il decreto 155, definito co-
munemente “decreto Haccp”, riguarda una vastissima tipologia
di aziende: bar, pasticcerie, ristoranti, caseifici, frantoi, cantine,
supermercati e negozi di alimentari, conservifici, zuccherifici, salumifici, macellerie, ecc.
Il piano di autocontrollo obbligatorio è da realizzare entro la
fine di giugno prossimo e si basa
sul sistema di analisi dei rischi,
denominato Haccp.
Haccp è l’acronimo di hazard
analisys critical control point, ovvero analisi dei rischi (hazard) e
controllo dei punti critici. Esso è
un sistema di analisi di tipo preventivo, nel senso che è improntato innanzitutto sulla prevenzione dei rischi a cui può essere
soggetto un alimento. Il sistema
Haccp, infatti, analizza i rischi a
cui è sottoposto un processo
produttivo (o di trasformazione,
vendita, stoccaggio, ecc.) e individua i punti critici di ogni fase
del processo secondo diversi livelli di gravità o criticità. Un punto critico è quello in cui è alta la
probabilità di presenza o del verificarsi di un rischio (di tipo biologico, chimico, fisico).
Le direttive Cee “consigliano”
di utilizzare tale metodo o sistema per approntare il piano di autocontrollo igienico-sanitario
dell’azienda. Quest’ultimo viene
redatto dal gruppo Haccp aziendale con l’ausilio di professionisti
- 396 -
competenti (quali tecnologi alimentari, agronomi, biologi e chimici) e di un laboratorio di analisi
chimiche e biologiche autorizzato dal Ministero della sanità.
Il piano di autocontrollo si
concretizza in un documento
definito “Manuale di autocontrollo aziendale” (Maa) comunemente denominato “Manuale Haccp”.
Il manuale viene letteralmente “costruito su misura” per
ogni singola azienda essendo il
risultato unico ed esclusivo del
piano di autocontrollo aziendale; il manuale di un’azienda non
può assolutamente essere uguale al manuale di un’altra azienda,
anche se questa è dello stesso
tipo o appartenente al medesimo settore merceologico. Si parla infatti di personalizzazione del
piano di autocontrollo e quindi
del manuale. Risulta evidente
che deve essere così, visto che
ogni azienda presenta procedure di lavoro, attrezzature, personale diverso l’una dall’altra.
Il Maa non va confuso col “Manuale di corretta prassi igienica”.
Quest’ultimo è solo orientativo e
si riferisce a tipologie (settori) di
processo-prodotto non alla singola azienda come il Maa.
Inoltre il Maa è un documento prescrittivo mentre il Mcpi è
consultivo.
Il Maa deve essere un docu-
➸
N. 23 del 5 giugno 1999
(segue)
mento-strumento. Esso deve essere adoperato giornalmente
dall’operatore, in quanto serve
proprio a controllare i processi e
soprattutto i punti critici da tenere sotto controllo ovvero da
monitorare in maniera costante,
affinché non si verifichi l’effetto
di un rischio.
I rischi sono di differenti tipologie. I fattori di rischio biologico, come batteri, virus, funghi,
muffe, acari, ecc., provengono
dalle materie prime, dalle macchine, dagli impianti, dalle strutture, dall’ambiente esterno, dal
personale, da animali ed insetti.
I rischi biologici determinano tossinfezioni virali ed alimentari, avvelenamenti.
I fattori di rischio di tipo fisico
causano sostanzialmente delle
lesioni e sono dovuti a frammenti
di legno, metallo, plastica, vetro,
terreno, ecc., derivanti dalle materie prime, dalle superfici di lavoro, dalle strutture e dal personale.
I rischi chimici derivano dai
residui di fitofarmaci, insetticidi,
detersivi, coadiuvanti, lubrificanti, ecc., presenti nei macchinari,
sui piani di lavoro o nelle materie
prime. Essi provocano intossicazioni, allergie, tumori.
Il sistema Haccp tende ad eliminare le fonti del rischio analizzando tutto il sistema tramite un
diagramma di flusso del processo di produzione, trasformazione, vendita, ecc.
La conoscenza nei minimi
particolari del processo e del prodotto permette di individuarne i
punti critici (Ccp) da tenere sotto
controllo. Un registro apposito
servirà a registrare questi controlli di tipo fisico (temperature, pres-
N. 23 del 5 giugno 1999
sioni, umidità, ecc.), chimico e microbiologico.
L’operatore dovrà operare
autonomamente, con l’ausilio
magari di professionisti, affinché
si possano attuare le eventuali
correzioni al sistema. Un sistema
che prevede l’attuazione delle
azioni correttive laddove necessitano e che prevede nel suo
complesso le seguenti fasi:
●
●
costituzione del gruppo Haccp;
conoscenza e descrizione del
prodotto e del processo;
●
individuazione dei rischi;
●
attività di prevenzione;
●
individuazione dei Ccp;
●
●
●
●
individuazione dei limiti critici;
monitoraggio dei Ccp;
programmazione delle azioni correttive;
verifica dell’intero processo.
L’insieme dei documenti e
delle procedure relative alle fasi
appena citate, insieme al Sistema di rintracciabilità del prodotto, vanno a costituire praticamente il “Manuale Haccp”.
Cosa succede per coloro i
quali non realizzano un piano di
autocontrollo?
L’applicazione delle sanzioni,
previste per gli operatori che
non risultano in regola, è già stata prorogata di un anno.
Il nuovo limite fissato è il 30
giugno 1999, salvo ulteriori rimandi.
Le sanzioni vengono indicate
nell’articolo 8 del decreto legi-
- 397 -
slativo 155/1997:
a) da due a dodici milioni di lire
per l’inosservanza dell’art. 3,
comma 3, riguardante la tenuta del manuale di autocontrollo;
b) da tre a diciotto milioni di lire
per la non corretta attuazione del sistema di autocontrollo;
c) da dieci a sessanta milioni di
lire per la mancata rintracciabilità e il ritiro dal commercio
di prodotti non conformi;
d) da seicentomila a sessanta
milioni di lire ed arresto fino
ad un anno se la violazione
dell’obbligo di ritiro dal commercio induce pericolo per la
salubrità e la sicurezza dei
prodotti alimentari.
In conclusione si può affermare che l’applicazione del sistema Haccp è importante non solo
perché è obbligatoria, ma perché influenza necessariamente e
positivamente i processi produttivi e le procedure interne all’azienda. L’utilizzo del sistema
Haccp, inoltre, è il primo passo
verso quei requisiti di qualità che
valorizzano ogni prodotto ed
ogni azienda. Requisiti che spesso già risultano indispensabili
per la collocazione del prodotto
sul mercato.
Inoltre l’adozione del sistema
Haccp consente un accesso più
rapido verso gli standard di qualità che aderiscono alla serie di
norme Iso 9000.
Tullio Caracciolo
Rosario De Luca
Rosario Previtera
Vademecum dell’Inps
Le regole per i lavori socialmente utili
PREMESSA
Obiettivo dei lavori socialmente utili (lsu) è quello di agevolare il
reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori disoccupati, sospesi dal lavoro o in mobilità e l’acquisizione da parte degli stessi di nuove professionalità mediante esecuzione di progetti di lavori, appunto
“socialmente utili”,promossi da amministrazioni ed enti pubblici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica, cooperative sociali e loro consorzi, altri soggetti individuati con decreto del Ministero del lavoro.
Una tipologia particolare di lsu
sono i lavori di pubblica utilità (lpu),
i quali prevedono, a favore dei soggetti interessati, l’impegno a realizzare nuove attività produttive stabili nel tempo mediante la predisposizione di un piano di impresa.
La disciplina dei lsu/lpu è stata
di recente riformata dal D.Lgs 468/
97, in merito al quale l’Inps aveva
provveduto, mediante circolare n.
100/98, a dettare le istruzioni applicative.
L’Inps, mediante circolare n. 86
del 12 aprile 1999, ritorna sull’argomento con un vero e proprio “vademecum” sulla disciplina dei lsu/
lpu, precisando che tale disciplina
si applica anche ai progetti presentati prima del 23 gennaio 1998,
data di entrata in vigore del D.Lgs
468/97, per tutti gli aspetti non
espressamente regolati dalle previgenti disposizioni, con particolare
riguardo alla cumulabilità del sussidio, alle opzioni, ai permessi e alla
maternità.
Di seguito, in sintesi, il contenuto della circolare Inps n. 86 del
12.4.99.
nominata “assegno per i lavori socialmente utili”, di importo pari a L.
800.000 mensili, più l’eventuale anf.
L’assegno viene annualmente
rivalutato nella misura pari all’80%
dell’indice Istat: quindi, per il 1999,
l’assegno mensile sale a L. 811.520.
DISCIPLINA DELL’UTILIZZO
d) Cumulabilità dell’assegno
a) Natura del rapporto
L’utilizzazione nei lsu/lpu non
determina l’instaurazione di un
rapporto di lavoro e non comporta
la sospensione o la cancellazione
dalle liste di collocamento o di mobilità.
b) Orario
I lavoratori occupati in lsu/lpu
devono essere impegnati per un
minimo di 20 ore settimanali e per
non più di 8 ore giornaliere. Nel
caso di impegno per un numero di
ore superiore, comunque nel limite del normale orario contrattuale,
al lavoratore compete un importo
integrativo a carico dell’ente utilizzatore pari alla retribuzione oraria
relativa al livello retributivo iniziale, calcolata detraendo le ritenute
previdenziali applicate ai dipendenti occupati presso l’ente medesimo, limitatamente ai giorni di effettiva prestazione lavorativa.
c) Importo
Ai lavoratori occupati in lsu/lpu,
sprovvisti di trattamenti previdenziali, compete una prestazione de-
- 398 -
L’assegno per lsu/lpu è cumulabile con i redditi relativi ad attività autonoma occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa iniziate successivamente all’avvio del progetto.
Viene chiarito che per attività di
lavoro autonomo occasionale si intende quella prestazione la cui durata non è superiore a 4 mesi e che
dia un reddito lordo non superiore
a L. 7.200.000 nell’arco di 12 mesi,
proporzionalmente ridotto per
progetti di durata inferiore.
L’assegno per lsu/lpu è anche
cumulabile con il reddito che l’interessato percepisce in forza di un
rapporto di lavoro subordinato
part-time, nel limite di L. 600.000
mensili e alla condizione che l’espletamento dello stesso non rechi
pregiudizio allo svolgimento del
lsu/lpu, ovvero sia con esso incompatibile.
Tanto nel caso di lavoro autonomo occasionale che in quello del
lavoro part-time, il lavoratore deve
comunicare all’Inps l’inizio dell’attività autonoma o subordinata, la
durata e il reddito percepito.
➦
N. 23 del 5 giugno 1999
(segue)
L’assegno per lsu/lpu è inoltre
interamente cumulabile con la
pensione di invalidità civile e con il
trattamento privilegiato per infermità contratta a causa del servizio
obbligatorio di leva.
e) Incompatibilità
L’assegno per lsu/lpu non è
compatibile con lo svolgimento di
attività lavorativa subordinata a
tempo pieno, sia a termine che a
tempo indeterminato.
L’assegno non è inoltre compatibile con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con i trattamenti
sostitutivi, esonerativi ed esclusivi
dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti pensionistici anticipati.
f) Opzioni
L’opzione per l’assegno per lsu/
lpu può essere esercitata dai lavoratori titolari di pensione di invalidità e da coloro che percepiscono
l’indennità ordinaria di disoccupazione.
g) Obblighi assicurativi
I soggetti utilizzatori devono
assicurare i lavoratori in questione
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali connesse
allo svolgimento dell’attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi.
h) Assenze
Il lavoro deve essere organizzato in modo da consentire al lavoratore un adeguato periodo di riposo,
durante il quale compete l’assegno.
N. 23 del 5 giugno 1999
Le assenze per motivi personali non recuperate comportano la
sospensione del pagamento dell’assegno, oltre che dell’eventuale
anf, per i corrispondenti periodi.
Le assenze per malattia debitamente documentate non comportano la sospensione del pagamento dell’assegno.
Nel caso tuttavia che assenze
protratte e ripetute nel tempo
compromettano il raggiungimento
dei risultati del progetto, il soggetto utilizzatore ha la facoltà di chiedere la sostituzione del lavoratore.
Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità
danno diritto ad una indennità pari
all’80% dell’importo dell’assegno.
L’indennità viene corrisposta
anche alle lavoratrici che, avendo
aderito al progetto, non abbiano
potuto iniziare l’attività in quanto
rientranti nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Alle stesse spetta l’inserimento
nel progetto al termine del periodo di astensione.
L’indennità è erogabile per tutto il periodo di astensione obbligatoria, quindi anche nell’ipotesi in
cui la stessa continui oltre la scadenza del progetto.
L’indennità è inoltre erogabile
anche nel caso in cui l’astensione
obbligatoria inizi entro 60 giorni
dalla scadenza del progetto.
Non è corrisposta invece l’indennità per periodi di astensione
facoltativa.
Ai lavoratori impiegati a tempo
pieno nei lsu/lpu competono anche i permessi di allattamento.
Le assenze per infortunio o per
malattia professionale indennizzate dall’Inail comportano la sospensione dell’assegno per lsu/lpu.
i)
Contribuzione figurativa
I periodi di occupazione in lsu/
- 399 -
lpu per i quali viene corrisposto
l’assegno sono utili ai soli fini del
conseguimento dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione,
non per il relativo calcolo, salva la
possibilità di riscatto secondo la
disciplina vigente in materia
(D.Lgs 184/97).
DECADENZA
Il rifiuto ingiustificato all’assegnazione ai lsu/lpu da parte di coloro che percepiscono trattamenti
previdenziali comporta la perdita
di tali trattamenti e la cancellazione dalle liste di mobilità.
Costituisce giustificato motivo
di rifiuto:
–
la partecipazione ad attività di
orientamento e di formazione
disposta dagli Uffici del lavoro;
–
la mancata partecipazione a
progetti di lsu/lpu che si svolgano in luogo distante più di 50
km da quello di residenza del
lavoratore o comunque non
raggiungibile in 60 minuti con
mezzi pubblici di linea.
DOMANDA DI PAGAMENTO
I lavoratori occupati in lsu/lpu
devono richiedere il pagamento
dell’assegno alla sede Inps territorialmente competente per il tramite della Sezione circoscrizionale
dell’impiego, utilizzando apposito
modello contenente anche le sezioni da compilarsi a cura dell’ente
gestore del progetto e dall’Ufficio
del lavoro. Alla domanda di pagamento dell’assegno per lsu/lpu, i lavoratori per i quali ricorrono i requisiti possono presentare richiesta
per l’anf mediante l’apposito modello, unitamente al modello anf/
prest. già in uso per i percettori di
trattamenti previdenziali.
Mauro Tomarelli
Note positive e negative, ruolo della categoria
La legge 689/81 ha compiuto 17 anni
PREMESSA
Il 29 maggio la legge n. 689/
81, per quanto riguarda la materia del lavoro, nota come depenalizzazione, ha compiuto 17 anni
di vigenza, per cui ritengo opportuno fare alcune riflessioni in merito data la rilevanza dell’argomento.
ANTEFATTO
L’entrata in vigore della legge
è stata accolta nel 1982 positivamente dagli operatori del settore
perché si riteneva che il legislatore, trasformando in illeciti amministrativi numerosi reati contravvenzionali in materia di lavoro,
avrebbe alleggerito il lavoro delle Preture riversando sugli uffici
pubblici un contenzioso amministrativo di rapida soluzione.
Negli anni la depenalizzazione è stata continuamente ampliata, al fine di far rientrare nell’area
degli illeciti penali solo i casi ritenuti più gravi.
L’indirizzo legislativo è senza
dubbio corretto, ma in pratica la
depenalizzazione in materia di
lavoro segnala più lati negativi
che positivi.
NOTE NEGATIVE PRINCIPALI
è quello che dal 29 maggio 1982
di sicuro i tempi di conclusione di
un’ispezione del lavoro si sono
allungati anche perché non è più
attivabile, come in passato, il potere di diffida di cui all’art. 9 del
DPR n. 520/1955.
La difesa amministrativa in
tema di illeciti amministrativi, prevista dall’art. 18 della legge citata, è un passaggio obbligatorio
sul quale si registrano numerosi
rilievi fra i quali la mancanza di
contraddittorio ed il fatto che nel
contenzioso previdenziale gli Istituti assicuratori sono “giudici in
casa propria”, cioè decide il direttore dell’Ente stesso sui ricorsi.
Il risultato pratico è che le controversie si risolvono quasi tutte
in Pretura.
NOTA POSITIVA
Prove di imparzialità sono invece segnalate dalle decisioni ex
articolo 18, legge n. 689/81 adot-
tate dall’ex Ispettorato del lavoro
in tema di sanzioni amministrative riconducibili all’articolo 37,
comma 7, della legge (es.: collocamento, lettera di assunzione,
libretti di lavoro, prospetti paga).
Talché basterebbe ricondurre alla competenza di detto ufficio anche i ricorsi riguardanti premi e contributi, di cui ai commi 2
e 3 dell’art. 37 citato, per eliminare le note sopracitate.
RUOLO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
È fuori discussione che dal 29
maggio 1982 il ruolo dei consulenti del lavoro in tema di illeciti
amministrativi, relativi ricorsi ed
assistenza alle ditte nelle ispezioni del lavoro ha subìto un conseguenziale superiore rilievo specie in tema di preparazione professionale.
Claudio Milocco
Ricordati di versare
la quota associativa
alla tua Unione Provinciale
Il primo dato storico negativo
- 400 -
N. 23 del 5 giugno 1999
NOTIZIE DALLA CONSILP
I sottoscritti,
PREMESSO
●
●
●
●
●
che i sistemi professionali di tutto il mondo attraversano un delicato processo di trasformazione, nel quale deve essere tenuto ben fermo il valore assoluto
e peculiare dell’attività intellettuale, completamente diversa
da qualsiasi attività d’impresa;
che le istituzioni e le forze politiche italiane sono state disattente e, in alcuni settori, poco
sensibili alle istanze delle professioni, anche a causa di una
disinformazione spesso strumentale e di un approccio distorto al grande tema del loro
adeguamento alla prospettiva
europea;
che, nell’assetto complessivo
del sistema professionale italiano, deve trovare collocazione, accanto agli Ordini, un concreto ed equilibrato sistema
associativo;
che i media non hanno fin qui
dato sufficiente spazio a tali
istanze ed è mancato del tutto
un reale confronto sui problemi del lavoro autonomo ed, in
particolare, del sistema professionale;
che si impone quindi una presenza ancor più forte e visibilmente unitaria, nei confronti
dell’opinione pubblica e delle
N. 23 del 5 giugno 1999
Comitato per il coordinamento
tra gli organi rappresentativi
delle libere professioni
forze politiche, per accompagnare e sostenere adeguatamente l’iter parlamentare del
progetto del ddl 5092;
CONVENGONO DI COSTITUIRE
un Comitato promotore del coordinamento tra gli organismi rappresentativi, associativi e sindacali delle professioni avente come scopo
quello di aggregare gli Ordini, le
Casse di previdenza, i Sindacati di
categoria e le Associazioni professionali attraverso i rispettivi organismi di rappresentanza ed al fine
esclusivo di una proposizione unitaria all’esterno del sistema delle
professioni su temi di interesse generale preventivamente concordati, senza limitare in alcun modo l’autonomia decisionale ed organizza-
tiva dei singoli gruppi costituenti e
senza mai surrogarli nell’azione che
ciascuno può condurre su temi specifici di interesse del gruppo e/o di
ciascuna componente.
La sede del Comitato è fissata
in Roma, in via Poli 29.
Il Comitato durerà fino all’eventuale costituzione di un organo stabile di coordinamento, confronto e
rappresentanza unitaria delle professioni e, in mancanza, fino alla realizzazione della progettata riforma
attraverso l’approvazione da parte
del Parlamento della legge-quadro
e salvo, beninteso, concorde anticipato scioglimento. Il Comitato ha
un ufficio stampa e pubbliche relazioni che lo coadiuva nell’attività.
I legali rappresentanti
degli organismi costituiti
Al via il Comitato promotore
per il coordinamento delle libere professioni
Roma, lì 27 maggio 1999
Il Comitato promotore per il coordinamento tra organi rappresentativi delle libere professioni, che riunisce il CUP (Comitato unitario delle professioni), la CONSILP (Associazioni sindacali
dei professionisti), l’ADEPP (Coordinamento delle Casse di previdenza dei liberi professionisti) e
l’ICI (Interassociazione della comunicazione d’impresa), ha fissato i punti cardine del programma di lavoro, che prevedono una serie di azioni:
1. dialogare e confrontarsi in modo unitario con le istituzioni e le forze politiche italiane nell’ambito della riforma delle professioni, senza limitare l’autonomia dei singoli componenti;
2. divulgare quanto più possibile all‘esterno, facendo opera di sensibilizzazione sui media, i problemi del sistema professionale, in discussione da tempo, ma ancora poco conosciuti dall’opinione pubblica, tracciando una larga convergenza sui princìpi ispiratori dell’azione comune.
Il Comitato promotore è formato da 15 componenti, che in occasione di appuntamenti o
incontri istituzionali delegheranno una rappresentanza più ristretta.
- 401 -
Pubblichiamo la prima circolare, anche se già apparsa su “Italia Oggi”,
poiché è di primaria importanza.
Riportiamo invece la seconda a seguito della proroga
del condono in agricoltura al 31 ottobre p.v.
NOTIZIE DALL’ORDINE
Due importanti circolari
Modifica articolo 1, legge 12/79
(Circolare n. 613 del 25 maggio 1999)
C
ari colleghi, non Vi sarà
sfuggita la modifica apportata all’art. 1 della L. 12/79
concernente la materia tanto discussa dei centri elaborazione dati.
L’attenzione della categoria al problema, che i vertici istituzionali avevano seguito da vicino operando in
tutte le sedi opportune e nelle varie
direzioni politiche che investivano
sia la maggioranza che l’opposizione, ci ha aiutato a ridurre al minimo
i “danni” per la nostra professione. E
per tale motivo, è doveroso, in premessa, porgere un sentito grazie a
tutti coloro che hanno collaborato
con la Presidenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine perché, lavorando indefessamente, e su tutti i fronti, si potesse intervenire con risultati apprezzabili in una manovra tanto pericolosa per noi tutti.
Il documento di protesta che i
Presidenti dei Consigli Provinciali
riuniti in assemblea a Sorrento, durante i lavori congressuali, avevano
fortemente voluto, documento
pubblicato sulla stampa specializzata per intero, ha sottolineato come la modifica che era in discussione alla Camera sostanziasse un ulteriore sacrificio imposto alla nostra categoria. Soprattutto dopo
che la giustizia amministrativa aveva dichiarato, proprio in corretta
applicazione della legge 12/79, l’illegittimità dell’utilizzazione dei ced
per le operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti per
l’amministrazione del personale
dipendente.
Ciò esige, pertanto, ai fini applicativi, una corretta ed univoca
interpretazione ed all’uopo il Consiglio Nazionale dell’Ordine, riservata ogni ulteriore e più approfondita lettura e fatti salvi i criteri di attuazione di competenza del Ministero del lavoro, intende provvedervi con la presente
circolare.
La modifica, ferma la generale
competenza del consulente del lavoro nei confronti dell’impresa,
qualunque sia la sua dimensione,
concerne esclusivamente un
aspetto particolare ed operativo
del rapporto del consulente del lavoro con la piccola e con la grande
impresa e, pertanto, l’art. 1 della
legge 12/79 viene sostanzialmente a stabilire che:
a) le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in
forma cooperativa, possono
avvalersi “anche” di centri di
elaborazione dati, costituiti o
promossi dalle rispettive associazioni di categoria, assistiti da
consulenti del lavoro anche se
dipendenti dalle predette associazioni;
b) le imprese con oltre 250 addetti possono avvalersi di proprie strutture interne o di ced
- 402 -
propri o esterni. I ced devono
essere in ogni caso assistiti da
uno o più soggetti di cui al 1°
comma dell’art. 1della legge
12/79.
I ced delle associazioni di categoria, di cui al punto a) (secondo
l’interpretazione consolidata a partire dall’entrata in vigore della legge 12/79), devono essere affidati
alla responsabilità del solo consulente del lavoro; mentre quelli di
cui al punto b) devono essere affidati alla responsabilità del consulente del lavoro ovvero dei ragionieri, dei dottori commercialisti o
degli avvocati.
L’emendamento approvato,
avendo contenuto di eccezionalità
rispetto alla norma di riferimento
(legge 12/79), va interpretato in termini rigorosamente restrittivi. Con
esso si pongono come deroghe alla
norma generale (in base alla quale
gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro sono
di generale competenza dei consulenti del lavoro con le eccezioni già
previste alla legge 12/79) le facoltà
accordate a imprese con oltre 250
addetti di utilizzare ced propri o
esterni.
La fascia della media impresa
continua ad avere come esclusivo
riferimento, per l’amministrazione
del personale dipendente, oltre al
datore di lavoro, i professionisti ai
➦
N. 23 del 5 giugno 1999
(segue Notizie dall’Ordine)
quali già era riconosciuta competenza dalla legge 12: essi soltanto
possono avvalersi, come strutture
di supporto meramente tecnico, di
propri ced.
L’emendamento non intacca
dunque la generale competenza
del consulente del lavoro in tema
di amministrazione del personale
dipendente, qualunque sia la tipologia e la dimensione dell’impresa;
esso sostanzia un trasferimento di
mere capacità operative direttamente in capo a talune imprese, ma
mai di competenze, rimanendo le
stesse sempre ed esclusivamente
del consulente del lavoro o, con le
distinzioni più su operate, dei professionisti di cui alla legge 12/79,
sovraintendendo questi anche ai
ced che le imprese possono direttamente organizzare.
Si porrà conseguentemente il
problema della corretta applicazione della disposizione che fa obbligo ai ced delle grandi imprese, o
che operano per grandi imprese, di
essere assistiti da uno o più professionisti.
Pertanto, si dovrà, attraverso lo
strumento deontologico e disciplinare, assicurare l’effettiva partecipazione del professionista onde
evitarne, da un lato, la sua strumentalizzazione e dall’altro un non corretto svolgimento di attività professionale a danno degli altri colleghi:
si porrà cioè necessaria, eventualmente, l’individuazione del numero massimo di addetti che un professionista potrà effettivamente e
ragionevolmente amministrare per
garantire la prestazione, sia pure
con il supporto dell’elaboratore.
Alla luce di ciò si conferma la
precedente circolare n. 610 del 19
aprile 1999 per quanto riguarda
l’acquisizione di notizie sull’esistenza di ced locali, al fine di assumere
le più opportune iniziative.
Sono certa dell’attento impegno di tutti i Consigli Provinciali
N. 23 del 5 giugno 1999
nella direzione indicata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e, mentre Vi ringrazio sin d’ora della collaborazione che vorrete dare in tal
senso, Vi saluto cordialmente.
IL PRESIDENTE
Gabriella Perini
Regolarizzazione contributiva in agricoltura
(Circolare n. 612 del 20 maggio 1999)
Oggetto: Identificativo e password necessari all’utilizzo della procedura di accesso all’estratto contributivo finalizzato alla compilazione della
domanda di condono di cui all’art. 76 della L. 23.12.98, n. 448.
I consulenti del lavoro che
intendono utilizzare la procedura in oggetto possono richiedere
allo scrivente Consiglio Nazionale dell’Ordine l’identificativo e la
password (che riceveranno via email) necessari per l’accesso all’applicativo in questione, utilizzabile via Internet all’indirizzo
“http://www.inps.it” nella sezione “servizi per utenti registrati”.
Si informa che tale procedura
consente la visualizzazione della
posizione contabile (estratto
conto), la compilazione della domanda di condono con la relativa
stampa precompilata nella parte
anagrafica e personalizzata a seconda della tipologia aziendale.
L’utilizzatore avrà anche la
possibilità di ottenere il calcolo
del totale da pagare in un’unica
soluzione, oppure il piano di ammortamento consistente nel calcolo di ognuna delle venti rate
della o delle quote contributive
da versare per il condono.
Tenuto conto che l’Inps ha
identificato (per ogni singola posizione) i carichi contributivi che
non risultano coperti dai relativi
versamenti, l’applicativo realizzato consente di dettagliare specificatamente il motivo della richiesta di regolarizzazione distinguendo tra le seguenti casistiche
principali:
- 403 -
–
chi non ha effettuato il versamento dei contributi previdenziali già accertati dall’Inps;
– chi ha omesso di produrre le
prescritte denunce o le ha
presentate inesatte od incomplete;
– chi ha già prodotto domanda
di condono ai sensi della normativa pregressa e chiede di
essere ammesso alla regolarizzazione del residuo debito
contributivo rimasto insoluto.
I dati da comunicare allo scrivente per ottenere l’abilitazione
all’utilizzo di cui sopra sono i seguenti:
– cognome;
– nome;
– codice fiscale;
– indirizzo;
– città;
– cap;
– telefono;
- fax;
- e-mail.
I requisiti tecnici per poter
usufruire del servizio sono i seguenti:
– sistema operativo Windows
’95, oppure Windows NT
server o workstation;
– Browser Internet Explorer ver.
4.01 o superiori (si consiglia
di aggiornare Internet Explorer alla ver. 4.01SP).
Nel restare a disposizione per
eventuali ulteriori chiarimenti, si
inviano cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Gabriella Perini
VITASSOCIATIVA
❂
LOMBARDIA – Brescia
“Comunichiamo che, a seguito
delle elezioni del 19.5.99 e della
successiva riunione dei neo-eletti
per l’attribuzione delle cariche, il
Consiglio dell’UP Ancl di Brescia,
per il triennio 1999/2002, risulta
così composto:
– Consiglio Provinciale – Romana Bettoni, Presidente; Pietro Simonini, Vice-Presidente;
Elidia Arrigoni, Segretaria; Roberto Segreto, Tesoriere; Maria
Arici, Giovanni Cadei, Pietro
Campo, Alberto Paderi ed Elio
Scalmana, Consiglieri;
– Collegio dei Revisori dei Conti
– Franco Ragni, Presidente;
Cinzia Pizzocolo ed Emilia Serpelloni, Revisori;
– Collegio dei Probiviri – Mauro
Capitanio, Luigi Maninetti e
Piergiorgio Pelati, Probiviri”.
❂
FRIULI V. GIULIA – Udine
“In seguito alla riunione del
24.5.99 il Consiglio Provinciale ed il
Collegio dei Revisori dei Conti dell’UP Ancl di Udine risultano così
composti:
– Consiglio Provinciale – Alessandro Rizza, Presidente; Paola Bottoni, Segretaria; Elisabetta Milocco, Tesoriere; Giuliana
Della Bianca, Stefano Cautero,
Loris Casco e Alberto Rupil,
Consiglieri;
triennio 1999/2002, risultano così
composti:
– Collegio dei Revisori dei Conti
– Gianna Livon, Presidente;
Giulio Floreani e Giancarlo
Zuppichini, Revisori”.
– Consiglio Provinciale – Carla
Rettondini, Presidente; Carlo
Furian, Segretario; Florido Galiazzo, Tesoriere; Varniero Varnier, Paola Mainardi, Attilio
Miotto, Danila Beriotto, Filiberto Battistello e Sergio Pegoraro, Consiglieri;
❂
VENETO – Verona
“In seguito alla riunione del
30.4.99 il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Verona ed il Collegio dei Revisori dei Conti, per il
triennio 1999/2002, risultano così
composti:
– Consiglio Provinciale – Alessandro Visparelli, Presidente;
Giuseppe Benanzin, Segretario; Lorenzo Sartori, Tesoriere;
Amleto Cataldi, Giorgio Mainente, Marco Albertini, M. Novella Tonegutti, Domenichino
Chessa e Fernando Tebaldi,
Consiglieri;
– Collegio dei Revisori dei Conti
– Luisa Moroso, Presidente;
Claudio Bariani e Alessandro
Castagnaro, Revisori”.
– Padova
“Con la presente si comunica
che, in seguito alle elezioni del
24.4.99 , il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Padova ed il Collegio dei Revisori dei Conti, per il
- 404 -
– Collegio dei Revisori dei Conti
– Tiziana D’Alessio, Presidente;
Claudio Tolusso e Giuseppe Zagolin, Revisori”.
❂
TOSCANA – Arezzo
“Si porta a conoscenza che, a
seguito delle elezioni tenutesi in
data 23.4.99 e alla successiva riunione consiliare del 6.5.99, nel corso della quale sono state attribuite
le relative cariche, il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Arezzo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 1999/2002, risultano così composti:
– Consiglio Provinciale – Marco
Polci, Presidente; Franco Clerissi, Segretario; Stenio Polci,
Tesoriere; Osvaldo Brizzi, Piero
Rosadini, Velio Rossi ed Ezio
Zacchei, Consiglieri;
– Collegio dei Revisori dei Conti
– Michele Caremani, Presidente; Francesco Beoni e Giuliano
Burchini, Revisori”.
N. 23 del 5 giugno 1999
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è
distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
WEEK WORK
WORK
WEEK
N.
Argomento
121
Consulente
del lavoro
Fisco telematico
In arrivo
il chiarimento
Dovrebbe essere in arrivo una circolare ministeriale nella quale “Italia Oggi” del
si prospetta di consentire che il modello 770, per chi deve pre- 27.5.99
sentare la dichiarazione unificata, possa essere redatto complessivamente da un solo soggetto che provvede successivamente
all’invio telematico. Un altro soggetto potrà inviare in via telematica le restanti dichiarazioni inserite nel modello “Unico ’99“.
Unica condizione dovrebbe essere l’invio telematico di entrambe le parti che compongono l’“Unico ’99”: modello 770, da una
parte, e redditi, Iva e Irap dall’altra. Articolo di G. Galli.
122
Agricoltura
Condono
Rinvio
al 31 ottobre
Con apposito decreto-legge è stata stabilita la proroga della presentazione delle domande relative al condono agricolo con contestuale pagamento in unica soluzione (o prima rata), scadente
il 31 maggio. Il nuovo termine è stato fissato al 31 ottobre 1999
(decreto-legge n. 48 del 24.5.99).
123
Contratto
formazione lavoro
Regole europee
La Confartigianato
veneta avverte
La Ue considera compatibili con le regole europee solo gli aiuti “Il Sole” 20.5.99
dati a imprese che abbiano creato nuovi posti di lavoro in favore e 27.5.99
di giovani con meno di 25 anni, laureati fino a 29 anni, disoccupati da almeno un anno e, nel caso di cfl trasformati, che vi sia
stato un aumento netto dei posti di lavoro. La Confartigianto
veneta avverte un elevato rischio per le aziende: la Ue può applicare sanzioni retroattive e si può perfino essere obbligati a trasformare i cfl in contratti a tempo indeterminato. Meglio bloccare le assunzioni con cfl e aspettare chiarimenti.
Contributi
Versamenti
volontari
Più possibilità
L’Inps ha reso noti gli importi dei contributi volontari dovuti per “Il Sole” 19.5.99
l’anno 1999 e le aliquote di finanziamento da applicare per il cal- “Italia Oggi” del
colo dei versamenti. Sono state fornite precisazioni sulla normativa che ha esteso anche ai lavoratori in part-time orizzontale la
facoltà di coprire, mediante contribuzione volontaria, i periodi
successivi al 31.12.96 in cui non abbiano effettuato prestazioni
lavorative e che non siano già coperti da alcuna contribuzione.
Consentito, per la maturazione del requisito contributivo dei 3
anni nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione
ai versamenti volontari, di sommare i contributi maturati nelle
diverse gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (circolare Inps n. 111 del 18.5.99).
N. 23 del 5 giugno 1999
Oggetto
- 405 -
Fonte
“Gazzetta Ufficiale” n. 120 del
25.5.99
“Italia Oggi” del
27.5.99
FISCO IN PILLOLE
Accertamento – Studi di settore
Le correzioni,
il regolamento e le
norme applicative
A
pag. 315 di questa rivista
abbiamo elencato le prime 45 categorie economiche alle quali saranno applicati, già dal 1998, gli studi di settore, ai fini dell’accertamento induttivo dei ricavi e dei redditi, in
sostituzione dei parametri.
Con un comunicato stampa
in data 7.5.99 il Ministero delle finanze ha annunciato la correzione di alcuni studi, in particolare
Agenti e rappresentanti – Iva
Non esistono più
auto di lusso:
recupero dell’Iva
sugli acquisti
I
l collegato fiscale (legge
n. 133 del 13.5.1999) porta
un vantaggio agli agenti e
ai rappresentanti di commercio in
quanto, sopprimendo la lettera d)
della tabella B allegata al DPR 633/
72, concede loro la facoltà di de-
quelli riguardanti gli intermediari del commercio, il trasporto di
merci su strada e le imprese manifatturiere.
Per la prima delle 3 categorie
la correzione consiste nella riduzione pari al 20% del costo del veicolo utilizzato nell’attività, per la
seconda nella riduzione graduale
del valore del veicolo e, infine, per
le attività manifatturiere del commercio e dei servizi in un correttivo che consente di ridurre la variabile “apprendisti”.
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, il giorno 21 maggio ha approvato lo schema di regolamento
sui tempi e sulle modalità per
l’applicazione degli studi di settore e, con la stessa data, ha emanato la maxi-circolare n. 110/E,
che spiega in modo analitico le
regole sui nuovi meccanismi per
l’accertamento e chiarisce molti
punti anticipando i contenuti del
regolamento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
È stato firmato, infine, il decreto di approvazione dei modelli
per i dati extracontabili da allegare alla dichiarazione dei redditi e
del programma “Gerico” per il calcolo dei ricavi.
Con ciò sembra conclusa la
complessa fase organizzativa ma
il ritardo con cui sono stati emanati sia i modelli che i chiarimenti
metterà sicuramente in difficoltà i
contribuenti tenuti all’applicazione degli studi di settore già con la
dichiarazione di quest’anno.
trarre l’Iva anche per le autovetture di grossa cilindrata (2.000 c.c. se
con motore a benzina, 2.500 c.c. se
con motore diesel).
Dal 19.5.99 (data entrata in vigore della legge), pertanto, non
esistono più “autovetture di lusso” e la norma che prevedeva limitazioni del diritto alla detrazione dell’Iva per i beni elencati in
detta tabella B, limitatamente a
coloro la cui autovettura costituisce bene strumentale, come nel
caso degli agenti e dei rappresentanti, viene a cadere, per cui questi ultimi potranno recuperare
l’Iva sull’acquisto di qualsiasi autovettura strumentale per l’eser-
cizio dell’attività.
Il beneficio, inoltre, è esteso
anche all’acquisizione dell’auto in
leasing, nonché alle spese di impiego e manutenzione.
Sempre in materia di “Agenti
e rappresentanti di commercio”
segnaliamo un’interessante pubblicazione, con lo stesso titolo,
dell’Age Editrice di Castel Goffredo (MN), diretta dall’avv. Piero
Gualtierotti, il cui numero 1 del
’99 tratta, in particolare, del “nuovo” contratto d’agenzia, delle
provvigioni precontate e si pone
il quesito: “gli agenti sono imprenditori?”.
- 406 -
➦
N. 23 del 5 giugno 1999
(segue Fisco in pillole)
Manovra economica – Collegato ordinamentale
Il collegato su
welfare e incentivi
all’occupazione
È
stata pubblicata, sulla GU
n. 118 del 22.5.99 (SO
n. 99/L), la legge 17.5.99,
n. 144, collegata alla Finanziaria
1999 in materia di investimenti
per rilanciare la crescita economica, gli incentivi all’occupazione, il
riordino degli enti previdenziali e
la disciplina dell’Inail.
Anche se per gran parte degli
interventi bisognerà attendere
l’attuazione delle deleghe (tre
delle quali sono state stralciate:
calamità naturali, riforma dell’Enpals e immigrati), la legge
144/99, oltre a nuove norme su
welfare e lavoro, recepisce le misure del patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione, sottoscritto lo scorso dicembre, ed attua alcune delle linee previste dal documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2000.
Con tale provvedimento si
completa così il sistema legislativo legato alla legge 448 del
23.12.98 dopo la pubblicazione
del collegato fiscale (legge 133
del 13.5.99), che contiene disposizioni in materia di federalismo
fiscale, perequazione e razionalizzazione, di cui abbiamo parlato la
settimana scorsa.
Dopo il ping-pong tra Camera
e Senato, durato cinque mesi, la L.
144/99 ora si compone di 72 articoli, mentre nella prima stesura
ne contava soltanto 30, poiché in
esso sono stati inseriti una serie di
provvedimenti per risolvere alcu-
N. 23 del 5 giugno 1999
ne situazioni contingenti ed anche alcune disposizioni che con il
tema originale non avevano nulla
a che fare come, ad esempio, la
delocalizzazione dell’aereoporto
di Malpensa, gli aiuti conseguenti
alla chiusura del traforo del Monte Bianco e il problema del “millenium bug”, cioè l’adeguamento
dei sistemi informatici al cambio
di data dal 1999 al 2000.
Sinteticamente, i principali temi trattati dal provvedimento
sono i seguenti:
– consulenti del lavoro: le
grandi imprese potranno affidare il servizio delle buste
paga a centri di elaborazione
anche esterni, purché assistiti da professionisti; le piccole
imprese e le imprese artigiane potranno continuare a servirsi delle associazioni di categoria o di ced composti da
soggetti iscritti agli Albi o promossi dalle stesse associazioni di categoria (vedi rubrica
“Notizie dall’Ordine”);
– investimenti pubblici: sono
riformati i compiti del Cipe;
sono costituite unità tecniche
di supporto e introdotte nuove norme per rendere più rapidi gli investimenti pubblici
con il “project-financing”;
– Inail ed Enti di previdenza:
il Governo è delegato a riformare tariffe e gestioni dell’Istituto assicurazione infortuni sul lavoro; dovranno essere ridotti i contributi Inail al
fine di diminuire il costo del
lavoro; l’assicurazione infortuni sarà estesa, oltre che al
tragitto da casa al posto di lavoro e viceversa, anche a dirigenti ed a collaboratori; l’Istituto finanzierà, con proprie
risorse, le pmi per l’adeguamento alla legge 626/94 sulla sicurezza del lavoro. È prevista, inoltre, la delega per il
riordino degli Enti di previdenza (ci sarà un solo ente per
gli infortuni e due per la previdenza e l’assistenza);
– occupazione e previdenza: il
credito d’imposta per ciascun
nuovo assunto nelle piccole e
medie imprese è esteso all’intero territorio delle aree depresse e dell’Abruzzo; per i lavori socialmente utili è prevista
una riserva pari al 30% dei posti disponibili nelle pubbliche
amministrazioni; gli ammortizzatori sociali per favorire l’occupazione verranno riordinati
con delega al Governo (nella
quale è prevista la staffetta
giovani-anziani) da attuare entro il 31.12.99; l’obbligo formativo, progressivamente, sarà
obbligatorio fino a 18 anni già
dall’anno 1999-2000; è previsto l’aumento dal 2 al 3% della
quota di salario integrativo
ammessa alla decontribuzione, finanziato con la “carbon
tax”, e l’aumento del fondo per
l’occupazione pari a 1.700 miliardi per il biennio 1999-2000;
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– fondi pensione: al fine di accelerare lo sviluppo dei fondi
pensione, il Governo è delegato ad emanare, entro 3
mesi, le norme per l’utilizzo
dell’accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto per la previdenza integrativa. Il tfr, con l’accordo del
lavoratore, potrà essere trasformato in titoli e assegnato
ai fondi pensione.
STORIE DI LAVORO
I
l comm. Vittorio C. si è
buttato in politica e i comizi che gli riescono meglio li fa contro gli extracomunitari. Ammette per la verità che la
maggior parte di loro è brava
gente, però si dichiara contro le
società multietniche. Di solito
conclude invitando gli astanti a
far figli, solo così il nostro Paese
può sbarrare la strada allo straniero.
Però il commendatore è anche un imprenditore. Come tale
si trasforma radicalmente e non
assume le donne incinte. Mi dispiace, dice, ma io in fabbrica ho
bisogno di gente che lavori e non
di chi si mette in maternità per
mesi e mesi. I figli non li fate
quando c’è di mezzo il lavoro. Per
favore.
Ieri, ad esempio, a Fernanda che era tornata per sapere
qualcosa della sua domanda di
lavoro, ha confessato senza mezzi termini che il test di gravidanza, al quale l’ha sottoposta è risultato positivo. Peccato, signora, perché io l’avrei assunta volentieri, i test attitudinali li ha
superati brillantemente. D’altra
parte sa bene che l’accertamento di gravidanza sulle donne disoccupate non costituisce reato
(Cass., sez. III pen., 8.1.98, n. 43).
Ma quella sentenza è in-
Lavoratore anche chi cerca lavoro
vecchiata, commendatore. Ora
la stessa sezione terza della Cassazione penale (27.1.99, n. 1133)
ha riconosciuto “… la responsabilità penale … del datore di lavoro … per aver disposto …, l’effettuazione … del test di gravidanza
sulle lavoratrici aspiranti all’assunzione …”.
A che si deve il rovesciamento? Al fatto che ora i giudici
intendono per “lavoratore” non
solo chi sta nel libro paga, ma anche chi vorrebbe andarci a finire:
«La formulazione letterale dell’art.
5, comma 3, legge 20 maggio 1970,
n. 300 – che utilizza l’espressione
generica “lavoratore” in contrap-
posizione a quella di “lavoratore dipendente” impiegata nel comma 1
della disposizione – fa riferimento
anche a quanti all’occupazione
aspirino, sicché, tenendo altresì
conto dell’intenzione del legislatore di tutelare la libertà e la dignità
del prestatore d’opera indipendentemente dalla circostanza che l’assunzione sia avvenuta o no, risponde del reato di cui all’art. 38 della
legge 300/70 il datore di lavoro …»
che faccia fare test di gravidanza.
Fu così che Fernanda conquistò il posto al quale da tempo immemorabile aspirava.
Valfrido Paoli
TANTO PER RIDERE
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N. 23 del 5 giugno 1999
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N. 23 del 5 giugno 1999
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