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ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XL - N. 23 DEL 5 GIUGNO 1999 23 articoli Certificazione, l’autogol sarebbe rifiutarla (De Lorenzis) 392 Difficoltà applicative per il credito d’imposta (colleghi di Napoli) 394 H.a.c.c.p. e autocontrollo (De Luca, Caracciolo, Previtera) 396 Le regole per i lavori socialmente utili (Tomarelli) 398 La legge 689/81 ha compiuto 17 anni (Milocco) 400 rubriche Notizie dall’Ordine (circolari 612 e 613) Notizie dalla Consilp (coordinamento tra liberi professionisti) VitAssociativa (Brescia, Udine, Padova, Verona, Arezzo) Week Work (Studio associato Paoli) Fisco in pillole (studi di settore, Iva rappresentanti, incentivi) Storie di lavoro (Paoli) Tutto il tesseramento m x m (settimanale) IMPORTANTE Nella seconda metà del mese di ottobre si svolgerà a Tropea la quarta edizione del trofeo di calcio nazionale dell’Ancl, quest’anno intitolata a “Fortunato Lo Giudice”. Invitiamo i colleghi dirigenti ad atti- varsi e a iscrivere una squadra entro il prossimo 15 giugno, compilando e inviando la scheda riportata a pag. 360 del n. 21/99 di questa rivista. WWW.ANCL.IT Come già fatto per il Previclav, abbia- 402 401 404 405 406 408 394 mo deciso di creare uno spazio dedicato alla Consilp-Confprofessioni. Nell’apposita sezione, quindi, abbiamo reso disponibili: lo Statuto; l’atto costitutivo e il regolamento dei Consigli regionali; le modalità di versamento del contributo Co.as.co., previsto dagli articoli 7 e 8 del contratto collettivo dei liberi professionisti. La qualità al centro della riforma degli Ordini Certificazione, l’autogol sarebbe rifiutarla S olitamente non amo commentare articoli e dichiarazioni dei colleghi ma l’intervista dal titolo “Certificazione di qualità, un autogol” pubblicata da ITALIA OGGI il 25.5.99, nella pagina a cura del Centro Studi dell’Ordine Provinciale di Roma, mi spinge ad alcune osservazioni. La prima, di carattere generale, è che non si possono trattare i problemi “interni” di categoria dalle pagine di un quotidiano a tiratura nazionale: pensare che all’Ancl ci preoccupiamo di non mandare questa rivista agli esterni quando trattiamo problemi di categoria particolarmente delicati. Il Consiglio dell’Ordine di Roma, invece, non si preoccupa minimamente di trattare problemi interni di categoria e di polemizzare senza ritegno dalle pagine di ITALIA OGGI, accusando pubblicamente i nostri organismi istituzionali, contribuendo così a screditare pubblicamente l’immagine dei consulenti del lavoro; autorizzando le altre professioni ed il Governo a pensare che la nostra sia una categoria professionale rissosa, nella quale non si esita a denigrare le Istituzioni per conquistare una manciata di voti alle elezioni interne. ITALIA OGGI deve essere proficuamente utilizzato per alimentare il dialogo con le altre libere professioni, con il mondo politico, con quello imprenditoriale ed economico; altri devono essere i canali attraverso i quali esercitare il dibattito interno alla categoria se veramente lo si vuole finalizzare alla ricerca delle migliori soluzioni e non solo a fare demagogia a buon mercato per la campagna elettorale. La qualità, per esempio, è questione talmente delicata ed importante per il nostro futuro da non poter essere strumentalizzata. Non possiamo rifiutare il confronto su questo tema semplicemente affermando che non ci riguarda; non possiamo mettere la testa sotto la sabbia ed astenerci dal dibattito in corso su qualità, concorrenza e Ordini professionali: vorrebbe dire consentire ad altri di fare le riforme su questi temi, senza neppure interpellarci e costringerci poi ad inseguire i provvedimenti giocando sem- - 392 - pre al rifiuto, sempre in difesa. Una politica che non paga. L’approccio dei colleghi al tema della qualità nell’articolo-intervista in questione è confuso, prevenuto e superficiale, e ricalca pedissequamente le tesi espresse molti mesi fa dal Presidente dell’Ordine di Roma, sempre dalle pagine di ITALIA OGGI, e già superate allora. Infatti sul tema qualità stiamo dibattendo da tempo, ma i colleghi sono ancora fermi alla pregiudiziale che l’attività professionale non si presta alla certificazione di qualità in base alle norme Iso 9000, confondendo ancora “certificazione di qualità” con “qualità delle prestazioni”. A sostegno di questa tesi si dipinge un professionista super qualificato, che non si occupa di “adempimenti” di alcun tipo ma svolge solo “consulenza ad altissimo livello”, magari dal bordo della piscina della sua villa di Malibù, collegato con telefono satellitare, dotato di computer portatile e segretaria modello pubblicitàMartini; ma chi vive e conosce la nostra professione sa che la real- ➦ N. 23 del 5 giugno 1999 (segue) tà professionale è profondamente diversa, fatta da migliaia di colleghi che assistono prevalentemente aziende piccole e medie, svolgendo per loro conto elaborazione dei cedolini paga, tenuta di contabilità e tante altre oneste, qualificate e dignitosissime prestazioni professionali. I mega studi di consulenza sono una minoranza, quasi sempre esclusiva delle grandi città. I colleghi, inoltre, ignorano o fanno finta di ignorare che qualunque struttura o procedura si presta ad essere certificata in base alle Iso 9000 anche se, convenzionalmente, si tende ad escludere la micro-struttura professionista più segretaria e si considerano realtà composte da almeno tre persone. Noi riteniamo che tale sistema di certificazione, universalmente riconosciuto, debba essere accettato dai professionisti che devono invece appropriarsi della certificazione della qualità delle prestazioni: un concetto innovativo, che richiede una difficile opera di individuazione dei parametri, ma che rappresenta la migliore opportunità che gli Ordini professionali hanno per rivendicare un ruolo significativo nell’ordinamento delle professioni che si delinea in Italia. Su questa strada si è giustamente incamminato anche il nostro Consiglio Na- N. 23 del 5 giugno 1999 zionale dell’Ordine. Appropriarsi di queste tematiche e rendersi fautori e garanti della qualità delle prestazioni professionali rappresenta per gli Ordini professionali una occasione per non vedersi emarginati dalla riforma; ma questo ruolo di “suggeritori” e “garanti” può essere realisticamente rivendicato solo su un campo del tutto nuovo, come è quello della qualità delle prestazioni. Più difficile, se non impossibile, rivendicare lo stesso ruolo nella certificazione resa in base alle Iso 9000, fondata sulla assoluta terzietà del certificatore rispetto al certificato. Mi spiego meglio: è più facile sostenere che solo l’Ordine professionale, composto da professionisti, può identificare i parametri utili a giudicare la qualità della prestazione resa dal professionista; e solo l’Ordine professionale può e deve verificare il rispetto di quei parametri e certificare la qualità della prestazione. Ma come può l’Ordine professionale sostenere la propria competenza a certificare il rispetto delle norme Iso 9000 da parte dei propri iscritti senza dare l’impressione di volersi semplicemente sottrarre ad una serie di regole universalmente riconosciute ed applicate da decenni? Mi si potrà obiettare che nessuno ci obbliga a richiedere la certificazione di qualità per i no- - 393 - stri studi, il che risponde al vero; ci troveremmo però nella stessa situazione di una società che non ha l’obbligo di farsi certificare il bilancio, ma se vuole operare in ambito internazionale, farsi finanziare, quotare o comprare deve chiedere volontariamente la certificazione. Allo stesso modo uno studio professionale che voglia operare per aziende certificate Iso 9000 dovrà chiedere volontariamente la stessa certificazione. E non illudiamoci che il problema riguardi solo le grandi aziende, perché il meccanismo della certificazione di qualità coinvolge i fornitori e quindi “a cascata” arriva anche alle piccole e piccolissime aziende ed ai loro fornitori di beni e servizi, fra i quali ci sono anche i professionisti. Quando si parla di temi così delicati, però, nessuno può avere la presunzione di detenere la verità assoluta e prima di prendere una decisione è bene confrontarsi e tenere conto di tutte le opinioni ma il dibattito deve essere serio, sereno, non strumentale e soprattutto deve essere proposto nelle sedi opportune. Mi rendo conto che è più facile unirsi al coro dei “laudatores temporis acti” (scusate lo sfoggio di “latinorum”) ma non possiamo attardarci sul passato anziché programmare l’avvenire. Roberto De Lorenzis Una protesta da Napoli Difficoltà applicative per il credito d’imposta D opo una maratona durata ben sette mesi tra i corridoi degli edifici di viale Europa (tanti ce ne sono voluti per raccogliere la staffetta del DM 3.8.98, n. 311), la categoria dei consulenti del lavoro, nel settembre scorso, fu costretta ad esibirsi nello sprint finale che il decreto direttoriale del 27.8.98 (in GU del 9.9.98, n. 210) e la circolare n. 219/E – Ministero delle finanze – del 18.9.98 imposero loro di affrontare. Venne infatti stabilito un termine perentorio di 30 giorni per presentare al Centro di servizi delle imposte dirette ed indirette di Pescara le domande di ammissione all’agevolazione, prevista dall’art. 4 della L. 449/97, da parte di quelle aziende che, durante i sette mesi di silenzio ministeriale, avevano effettuato assunzioni contando sulle previste agevolazioni. Tutto sembrò essere disciplinato da criteri di massima rigidità nel rispetto dei tempi, della forma e delle modalità. Un codice articolato alla luce di tanta trasparenza che rischiò di accecare la vista del meno attento operatore del settore. Ma le regole che di fatto dovevano gestire l’incentivo in questione vennero, forse distrattamente, scritte in un secondo codice “segreto”, non pubblicato sulla GU, ma involontariamente distribuito ai funzionari addetti all’esame istruttorio delle doman- de, come solitamente avviene in ogni organizzata amministrazione che mette a disposizione degli operatori il manuale pratico di esecuzione. Il codice sotto accusa raccoglie infatti alcuni comportamenti che mortificano ogni buona applicazione della norma ufficiale. A mo’ di esempio, circa i requisiti temporali si ricorda che i 30 giorni, previsti dall’art. 6, comma 2, del DM 311/98, vengono abbondantemente disattesi fino a spingersi, nella maggior parte dei casi, a diversi mesi con tutte le conseguenze negative che ne derivano e che sono ben immaginabili. Per quanto riguarda la forma, poi, c’è veramente tanto da dire. Se la mancata indicazione di una X in una delle caselle previste costituisce errore formale di compilazione della domanda tale da sospendere l’istruttoria, con invi- to all’impresa richiedente di integrare, rispettando i 15 giorni previsti per la risposta, pena la decadenza del diritto, e ritrovandosi comunque in coda di una lunga fila non voluta dal legislatore (che non a caso aveva fissato un termine preciso di trenta giorni in cui doveva compiersi l’intera istruttoria), cosa dire della difformità del modello stesso rispetto a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, dello stesso decreto ministeriale, che renderebbe tutte le domande ad oggi inoltrate sospese e da reintegrare, con azzeramento dell’ordine cronologico costituitosi nel tempo? Se queste sono le vere regole, la categoria gradirebbe che venissero pubblicate, semmai, su di una “Gazzetta Ufficiale” aggiunta. Centro Studi UP Ancl di Napoli “O. Baroncelli” ➸ TUTTO IL TESSERAMENTO M x M Variazioni periodo 27.5.99 – 1.6.99 Quote 1998 provincia quote precedenti variazioni nuova situazione soci aggregati Trapani 24 6 30 Cuneo Udine Pordenone Belluno 18 21 24 0 3 2 1 15 21 23 25 15 2 TOTALE 63 21 84 3 Quote 1999 - 394 - 1 N. 23 del 5 giugno 1999 (segue) Napoli lì, 25 maggio 1999 Alla DIREZIONE CENTRALE AFFARI GIURIDICI E CONTENZIOSO SERVIZIO III – DIVISIONE VI MINISTERO DELLE FINANZE ROMA Oggetto: credito di imposta – art. 4, legge 449/97. Con lettera/fax del 17.9.1998, prot. 2694/3, gli scriventi ebbero già motivo di lamentare una falsa partenza delle procedure che devono assistere l’istituto del credito di imposta di cui all’art. 4 della legge 449/97. Pur rivestendo gli argomenti trattati in essa carattere di sostanziale rilevanza giuridico-amministrativa ai fini di una corretta applicazione della norma, codesta Direzione ritenne di affidare all’adattamento operativo degli addetti ai lavori la risoluzione delle prospettate problematiche. Ad otto mesi di distanza la nostra categoria non può fare a meno di ritornare sull’argomento segnalando le sopraggiunte anomalie che, pur riguardando altri aspetti dello stesso problema, pongono ancora una volta in crisi l’andamento procedurale e procedimentale dell’istituto in questione. Esse possono riassumersi nelle seguenti due principali osservazioni: ● ● la fase istruttoria che, in forza del DM n. 311 del 3 agosto 1998, deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla richiesta, si protrae, nella maggior parte dei casi, anche per svariati mesi, compromettendo seriamente il diritto delle imprese richiedenti. Infatti, solo se si pensa che un eventuale errore formale di compilazione della domanda esige la dovuta integrazione nel termine di 15 giorni, rinviandola in coda alla graduatoria cronologica di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto DM, si comprende quanta importanza riveste il rispetto del previsto termine procedimentale; la difformità del modello rispetto alla previsione ministeriale di cui all’art. 5, comma 3, DM n. 311 del 3 agosto 1998. Ci sembra veramente incoerente rimettere in “lista d’attesa” le domande carenti di indicazioni formali quando la stessa modulistica adottata, così come approvata con decreto direttoriale del 27.8.1998, deficita di elementi dichiarativi obbligatori quali quelli attestanti l’applicazione del ccnl e il rispetto delle norme di cui al D.Lgs 626/694. L’errata individuazione iniziale delle aree beneficiarie, revisionata in calcio d’angolo dall’art. 21 del collegato alla Finanziaria 1999, contribuisce a rendere ancora più confusa e compromessa l’applicazione della norma. Alla luce di tali e non uniche considerazioni, che per praticità abbiamo limitato ai due suindicati punti, chiediamo, a nome della nostra categoria, che venga effettuata una attenta e completa valutazione dell’intero impianto procedurale e procedimentale della norma offrendo, se lo si ritiene opportuno, la nostra piena collaborazione fondata sull’esperienza pratica e culturale che ci deriva dal quotidiano esercizio della professione. Distinti saluti. Unione Provinciale Ancl di Napoli e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Napoli N. 23 del 5 giugno 1999 - 395 - La nuova sfida verso la qualità igienico-sanitaria H.a.c.c.p. e autocontrollo I l decreto legislativo 155 del 1997, recependo le direttive Cee del 1993 e del 1996 (93/43 e 96/3) in materia di controllo igienico-sanitario, interessa direttamente tutte le aziende che trattano, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari. Il decreto impone alle aziende che esercitano attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, distribuzione, trasporto, manipolazione, vendita, fornitura, somministrazione di prodotti alimentari, la realizzazione e l’applicazione di un piano di controllo del proprio processo produttivo, finalizzato a garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. Il decreto nasce con lo spirito di rendere coscienti gli operatori del settore sui rischi per i consumatori, derivanti da quegli errori procedurali e da quei problemi strutturali esistenti presso ogni attività di tipo commerciale, artigianale o agroindustriale. Si parla infatti di autocontrollo igienico-sanitario. La legge presuppone una sorta di collaborazione tra il titolare di azienda (o responsabile della qualità igienico-sanitaria dell’azienda) e gli organi di ispezione territoriale preposti al controllo. Il decreto 155, definito co- munemente “decreto Haccp”, riguarda una vastissima tipologia di aziende: bar, pasticcerie, ristoranti, caseifici, frantoi, cantine, supermercati e negozi di alimentari, conservifici, zuccherifici, salumifici, macellerie, ecc. Il piano di autocontrollo obbligatorio è da realizzare entro la fine di giugno prossimo e si basa sul sistema di analisi dei rischi, denominato Haccp. Haccp è l’acronimo di hazard analisys critical control point, ovvero analisi dei rischi (hazard) e controllo dei punti critici. Esso è un sistema di analisi di tipo preventivo, nel senso che è improntato innanzitutto sulla prevenzione dei rischi a cui può essere soggetto un alimento. Il sistema Haccp, infatti, analizza i rischi a cui è sottoposto un processo produttivo (o di trasformazione, vendita, stoccaggio, ecc.) e individua i punti critici di ogni fase del processo secondo diversi livelli di gravità o criticità. Un punto critico è quello in cui è alta la probabilità di presenza o del verificarsi di un rischio (di tipo biologico, chimico, fisico). Le direttive Cee “consigliano” di utilizzare tale metodo o sistema per approntare il piano di autocontrollo igienico-sanitario dell’azienda. Quest’ultimo viene redatto dal gruppo Haccp aziendale con l’ausilio di professionisti - 396 - competenti (quali tecnologi alimentari, agronomi, biologi e chimici) e di un laboratorio di analisi chimiche e biologiche autorizzato dal Ministero della sanità. Il piano di autocontrollo si concretizza in un documento definito “Manuale di autocontrollo aziendale” (Maa) comunemente denominato “Manuale Haccp”. Il manuale viene letteralmente “costruito su misura” per ogni singola azienda essendo il risultato unico ed esclusivo del piano di autocontrollo aziendale; il manuale di un’azienda non può assolutamente essere uguale al manuale di un’altra azienda, anche se questa è dello stesso tipo o appartenente al medesimo settore merceologico. Si parla infatti di personalizzazione del piano di autocontrollo e quindi del manuale. Risulta evidente che deve essere così, visto che ogni azienda presenta procedure di lavoro, attrezzature, personale diverso l’una dall’altra. Il Maa non va confuso col “Manuale di corretta prassi igienica”. Quest’ultimo è solo orientativo e si riferisce a tipologie (settori) di processo-prodotto non alla singola azienda come il Maa. Inoltre il Maa è un documento prescrittivo mentre il Mcpi è consultivo. Il Maa deve essere un docu- ➸ N. 23 del 5 giugno 1999 (segue) mento-strumento. Esso deve essere adoperato giornalmente dall’operatore, in quanto serve proprio a controllare i processi e soprattutto i punti critici da tenere sotto controllo ovvero da monitorare in maniera costante, affinché non si verifichi l’effetto di un rischio. I rischi sono di differenti tipologie. I fattori di rischio biologico, come batteri, virus, funghi, muffe, acari, ecc., provengono dalle materie prime, dalle macchine, dagli impianti, dalle strutture, dall’ambiente esterno, dal personale, da animali ed insetti. I rischi biologici determinano tossinfezioni virali ed alimentari, avvelenamenti. I fattori di rischio di tipo fisico causano sostanzialmente delle lesioni e sono dovuti a frammenti di legno, metallo, plastica, vetro, terreno, ecc., derivanti dalle materie prime, dalle superfici di lavoro, dalle strutture e dal personale. I rischi chimici derivano dai residui di fitofarmaci, insetticidi, detersivi, coadiuvanti, lubrificanti, ecc., presenti nei macchinari, sui piani di lavoro o nelle materie prime. Essi provocano intossicazioni, allergie, tumori. Il sistema Haccp tende ad eliminare le fonti del rischio analizzando tutto il sistema tramite un diagramma di flusso del processo di produzione, trasformazione, vendita, ecc. La conoscenza nei minimi particolari del processo e del prodotto permette di individuarne i punti critici (Ccp) da tenere sotto controllo. Un registro apposito servirà a registrare questi controlli di tipo fisico (temperature, pres- N. 23 del 5 giugno 1999 sioni, umidità, ecc.), chimico e microbiologico. L’operatore dovrà operare autonomamente, con l’ausilio magari di professionisti, affinché si possano attuare le eventuali correzioni al sistema. Un sistema che prevede l’attuazione delle azioni correttive laddove necessitano e che prevede nel suo complesso le seguenti fasi: ● ● costituzione del gruppo Haccp; conoscenza e descrizione del prodotto e del processo; ● individuazione dei rischi; ● attività di prevenzione; ● individuazione dei Ccp; ● ● ● ● individuazione dei limiti critici; monitoraggio dei Ccp; programmazione delle azioni correttive; verifica dell’intero processo. L’insieme dei documenti e delle procedure relative alle fasi appena citate, insieme al Sistema di rintracciabilità del prodotto, vanno a costituire praticamente il “Manuale Haccp”. Cosa succede per coloro i quali non realizzano un piano di autocontrollo? L’applicazione delle sanzioni, previste per gli operatori che non risultano in regola, è già stata prorogata di un anno. Il nuovo limite fissato è il 30 giugno 1999, salvo ulteriori rimandi. Le sanzioni vengono indicate nell’articolo 8 del decreto legi- - 397 - slativo 155/1997: a) da due a dodici milioni di lire per l’inosservanza dell’art. 3, comma 3, riguardante la tenuta del manuale di autocontrollo; b) da tre a diciotto milioni di lire per la non corretta attuazione del sistema di autocontrollo; c) da dieci a sessanta milioni di lire per la mancata rintracciabilità e il ritiro dal commercio di prodotti non conformi; d) da seicentomila a sessanta milioni di lire ed arresto fino ad un anno se la violazione dell’obbligo di ritiro dal commercio induce pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari. In conclusione si può affermare che l’applicazione del sistema Haccp è importante non solo perché è obbligatoria, ma perché influenza necessariamente e positivamente i processi produttivi e le procedure interne all’azienda. L’utilizzo del sistema Haccp, inoltre, è il primo passo verso quei requisiti di qualità che valorizzano ogni prodotto ed ogni azienda. Requisiti che spesso già risultano indispensabili per la collocazione del prodotto sul mercato. Inoltre l’adozione del sistema Haccp consente un accesso più rapido verso gli standard di qualità che aderiscono alla serie di norme Iso 9000. Tullio Caracciolo Rosario De Luca Rosario Previtera Vademecum dell’Inps Le regole per i lavori socialmente utili PREMESSA Obiettivo dei lavori socialmente utili (lsu) è quello di agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori disoccupati, sospesi dal lavoro o in mobilità e l’acquisizione da parte degli stessi di nuove professionalità mediante esecuzione di progetti di lavori, appunto “socialmente utili”,promossi da amministrazioni ed enti pubblici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica, cooperative sociali e loro consorzi, altri soggetti individuati con decreto del Ministero del lavoro. Una tipologia particolare di lsu sono i lavori di pubblica utilità (lpu), i quali prevedono, a favore dei soggetti interessati, l’impegno a realizzare nuove attività produttive stabili nel tempo mediante la predisposizione di un piano di impresa. La disciplina dei lsu/lpu è stata di recente riformata dal D.Lgs 468/ 97, in merito al quale l’Inps aveva provveduto, mediante circolare n. 100/98, a dettare le istruzioni applicative. L’Inps, mediante circolare n. 86 del 12 aprile 1999, ritorna sull’argomento con un vero e proprio “vademecum” sulla disciplina dei lsu/ lpu, precisando che tale disciplina si applica anche ai progetti presentati prima del 23 gennaio 1998, data di entrata in vigore del D.Lgs 468/97, per tutti gli aspetti non espressamente regolati dalle previgenti disposizioni, con particolare riguardo alla cumulabilità del sussidio, alle opzioni, ai permessi e alla maternità. Di seguito, in sintesi, il contenuto della circolare Inps n. 86 del 12.4.99. nominata “assegno per i lavori socialmente utili”, di importo pari a L. 800.000 mensili, più l’eventuale anf. L’assegno viene annualmente rivalutato nella misura pari all’80% dell’indice Istat: quindi, per il 1999, l’assegno mensile sale a L. 811.520. DISCIPLINA DELL’UTILIZZO d) Cumulabilità dell’assegno a) Natura del rapporto L’utilizzazione nei lsu/lpu non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. b) Orario I lavoratori occupati in lsu/lpu devono essere impegnati per un minimo di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un numero di ore superiore, comunque nel limite del normale orario contrattuale, al lavoratore compete un importo integrativo a carico dell’ente utilizzatore pari alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolata detraendo le ritenute previdenziali applicate ai dipendenti occupati presso l’ente medesimo, limitatamente ai giorni di effettiva prestazione lavorativa. c) Importo Ai lavoratori occupati in lsu/lpu, sprovvisti di trattamenti previdenziali, compete una prestazione de- - 398 - L’assegno per lsu/lpu è cumulabile con i redditi relativi ad attività autonoma occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa iniziate successivamente all’avvio del progetto. Viene chiarito che per attività di lavoro autonomo occasionale si intende quella prestazione la cui durata non è superiore a 4 mesi e che dia un reddito lordo non superiore a L. 7.200.000 nell’arco di 12 mesi, proporzionalmente ridotto per progetti di durata inferiore. L’assegno per lsu/lpu è anche cumulabile con il reddito che l’interessato percepisce in forza di un rapporto di lavoro subordinato part-time, nel limite di L. 600.000 mensili e alla condizione che l’espletamento dello stesso non rechi pregiudizio allo svolgimento del lsu/lpu, ovvero sia con esso incompatibile. Tanto nel caso di lavoro autonomo occasionale che in quello del lavoro part-time, il lavoratore deve comunicare all’Inps l’inizio dell’attività autonoma o subordinata, la durata e il reddito percepito. ➦ N. 23 del 5 giugno 1999 (segue) L’assegno per lsu/lpu è inoltre interamente cumulabile con la pensione di invalidità civile e con il trattamento privilegiato per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva. e) Incompatibilità L’assegno per lsu/lpu non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata a tempo pieno, sia a termine che a tempo indeterminato. L’assegno non è inoltre compatibile con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con i trattamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti pensionistici anticipati. f) Opzioni L’opzione per l’assegno per lsu/ lpu può essere esercitata dai lavoratori titolari di pensione di invalidità e da coloro che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione. g) Obblighi assicurativi I soggetti utilizzatori devono assicurare i lavoratori in questione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi. h) Assenze Il lavoro deve essere organizzato in modo da consentire al lavoratore un adeguato periodo di riposo, durante il quale compete l’assegno. N. 23 del 5 giugno 1999 Le assenze per motivi personali non recuperate comportano la sospensione del pagamento dell’assegno, oltre che dell’eventuale anf, per i corrispondenti periodi. Le assenze per malattia debitamente documentate non comportano la sospensione del pagamento dell’assegno. Nel caso tuttavia che assenze protratte e ripetute nel tempo compromettano il raggiungimento dei risultati del progetto, il soggetto utilizzatore ha la facoltà di chiedere la sostituzione del lavoratore. Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità danno diritto ad una indennità pari all’80% dell’importo dell’assegno. L’indennità viene corrisposta anche alle lavoratrici che, avendo aderito al progetto, non abbiano potuto iniziare l’attività in quanto rientranti nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Alle stesse spetta l’inserimento nel progetto al termine del periodo di astensione. L’indennità è erogabile per tutto il periodo di astensione obbligatoria, quindi anche nell’ipotesi in cui la stessa continui oltre la scadenza del progetto. L’indennità è inoltre erogabile anche nel caso in cui l’astensione obbligatoria inizi entro 60 giorni dalla scadenza del progetto. Non è corrisposta invece l’indennità per periodi di astensione facoltativa. Ai lavoratori impiegati a tempo pieno nei lsu/lpu competono anche i permessi di allattamento. Le assenze per infortunio o per malattia professionale indennizzate dall’Inail comportano la sospensione dell’assegno per lsu/lpu. i) Contribuzione figurativa I periodi di occupazione in lsu/ - 399 - lpu per i quali viene corrisposto l’assegno sono utili ai soli fini del conseguimento dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, non per il relativo calcolo, salva la possibilità di riscatto secondo la disciplina vigente in materia (D.Lgs 184/97). DECADENZA Il rifiuto ingiustificato all’assegnazione ai lsu/lpu da parte di coloro che percepiscono trattamenti previdenziali comporta la perdita di tali trattamenti e la cancellazione dalle liste di mobilità. Costituisce giustificato motivo di rifiuto: – la partecipazione ad attività di orientamento e di formazione disposta dagli Uffici del lavoro; – la mancata partecipazione a progetti di lsu/lpu che si svolgano in luogo distante più di 50 km da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. DOMANDA DI PAGAMENTO I lavoratori occupati in lsu/lpu devono richiedere il pagamento dell’assegno alla sede Inps territorialmente competente per il tramite della Sezione circoscrizionale dell’impiego, utilizzando apposito modello contenente anche le sezioni da compilarsi a cura dell’ente gestore del progetto e dall’Ufficio del lavoro. Alla domanda di pagamento dell’assegno per lsu/lpu, i lavoratori per i quali ricorrono i requisiti possono presentare richiesta per l’anf mediante l’apposito modello, unitamente al modello anf/ prest. già in uso per i percettori di trattamenti previdenziali. Mauro Tomarelli Note positive e negative, ruolo della categoria La legge 689/81 ha compiuto 17 anni PREMESSA Il 29 maggio la legge n. 689/ 81, per quanto riguarda la materia del lavoro, nota come depenalizzazione, ha compiuto 17 anni di vigenza, per cui ritengo opportuno fare alcune riflessioni in merito data la rilevanza dell’argomento. ANTEFATTO L’entrata in vigore della legge è stata accolta nel 1982 positivamente dagli operatori del settore perché si riteneva che il legislatore, trasformando in illeciti amministrativi numerosi reati contravvenzionali in materia di lavoro, avrebbe alleggerito il lavoro delle Preture riversando sugli uffici pubblici un contenzioso amministrativo di rapida soluzione. Negli anni la depenalizzazione è stata continuamente ampliata, al fine di far rientrare nell’area degli illeciti penali solo i casi ritenuti più gravi. L’indirizzo legislativo è senza dubbio corretto, ma in pratica la depenalizzazione in materia di lavoro segnala più lati negativi che positivi. NOTE NEGATIVE PRINCIPALI è quello che dal 29 maggio 1982 di sicuro i tempi di conclusione di un’ispezione del lavoro si sono allungati anche perché non è più attivabile, come in passato, il potere di diffida di cui all’art. 9 del DPR n. 520/1955. La difesa amministrativa in tema di illeciti amministrativi, prevista dall’art. 18 della legge citata, è un passaggio obbligatorio sul quale si registrano numerosi rilievi fra i quali la mancanza di contraddittorio ed il fatto che nel contenzioso previdenziale gli Istituti assicuratori sono “giudici in casa propria”, cioè decide il direttore dell’Ente stesso sui ricorsi. Il risultato pratico è che le controversie si risolvono quasi tutte in Pretura. NOTA POSITIVA Prove di imparzialità sono invece segnalate dalle decisioni ex articolo 18, legge n. 689/81 adot- tate dall’ex Ispettorato del lavoro in tema di sanzioni amministrative riconducibili all’articolo 37, comma 7, della legge (es.: collocamento, lettera di assunzione, libretti di lavoro, prospetti paga). Talché basterebbe ricondurre alla competenza di detto ufficio anche i ricorsi riguardanti premi e contributi, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 37 citato, per eliminare le note sopracitate. RUOLO DEI CONSULENTI DEL LAVORO È fuori discussione che dal 29 maggio 1982 il ruolo dei consulenti del lavoro in tema di illeciti amministrativi, relativi ricorsi ed assistenza alle ditte nelle ispezioni del lavoro ha subìto un conseguenziale superiore rilievo specie in tema di preparazione professionale. Claudio Milocco Ricordati di versare la quota associativa alla tua Unione Provinciale Il primo dato storico negativo - 400 - N. 23 del 5 giugno 1999 NOTIZIE DALLA CONSILP I sottoscritti, PREMESSO ● ● ● ● ● che i sistemi professionali di tutto il mondo attraversano un delicato processo di trasformazione, nel quale deve essere tenuto ben fermo il valore assoluto e peculiare dell’attività intellettuale, completamente diversa da qualsiasi attività d’impresa; che le istituzioni e le forze politiche italiane sono state disattente e, in alcuni settori, poco sensibili alle istanze delle professioni, anche a causa di una disinformazione spesso strumentale e di un approccio distorto al grande tema del loro adeguamento alla prospettiva europea; che, nell’assetto complessivo del sistema professionale italiano, deve trovare collocazione, accanto agli Ordini, un concreto ed equilibrato sistema associativo; che i media non hanno fin qui dato sufficiente spazio a tali istanze ed è mancato del tutto un reale confronto sui problemi del lavoro autonomo ed, in particolare, del sistema professionale; che si impone quindi una presenza ancor più forte e visibilmente unitaria, nei confronti dell’opinione pubblica e delle N. 23 del 5 giugno 1999 Comitato per il coordinamento tra gli organi rappresentativi delle libere professioni forze politiche, per accompagnare e sostenere adeguatamente l’iter parlamentare del progetto del ddl 5092; CONVENGONO DI COSTITUIRE un Comitato promotore del coordinamento tra gli organismi rappresentativi, associativi e sindacali delle professioni avente come scopo quello di aggregare gli Ordini, le Casse di previdenza, i Sindacati di categoria e le Associazioni professionali attraverso i rispettivi organismi di rappresentanza ed al fine esclusivo di una proposizione unitaria all’esterno del sistema delle professioni su temi di interesse generale preventivamente concordati, senza limitare in alcun modo l’autonomia decisionale ed organizza- tiva dei singoli gruppi costituenti e senza mai surrogarli nell’azione che ciascuno può condurre su temi specifici di interesse del gruppo e/o di ciascuna componente. La sede del Comitato è fissata in Roma, in via Poli 29. Il Comitato durerà fino all’eventuale costituzione di un organo stabile di coordinamento, confronto e rappresentanza unitaria delle professioni e, in mancanza, fino alla realizzazione della progettata riforma attraverso l’approvazione da parte del Parlamento della legge-quadro e salvo, beninteso, concorde anticipato scioglimento. Il Comitato ha un ufficio stampa e pubbliche relazioni che lo coadiuva nell’attività. I legali rappresentanti degli organismi costituiti Al via il Comitato promotore per il coordinamento delle libere professioni Roma, lì 27 maggio 1999 Il Comitato promotore per il coordinamento tra organi rappresentativi delle libere professioni, che riunisce il CUP (Comitato unitario delle professioni), la CONSILP (Associazioni sindacali dei professionisti), l’ADEPP (Coordinamento delle Casse di previdenza dei liberi professionisti) e l’ICI (Interassociazione della comunicazione d’impresa), ha fissato i punti cardine del programma di lavoro, che prevedono una serie di azioni: 1. dialogare e confrontarsi in modo unitario con le istituzioni e le forze politiche italiane nell’ambito della riforma delle professioni, senza limitare l’autonomia dei singoli componenti; 2. divulgare quanto più possibile all‘esterno, facendo opera di sensibilizzazione sui media, i problemi del sistema professionale, in discussione da tempo, ma ancora poco conosciuti dall’opinione pubblica, tracciando una larga convergenza sui princìpi ispiratori dell’azione comune. Il Comitato promotore è formato da 15 componenti, che in occasione di appuntamenti o incontri istituzionali delegheranno una rappresentanza più ristretta. - 401 - Pubblichiamo la prima circolare, anche se già apparsa su “Italia Oggi”, poiché è di primaria importanza. Riportiamo invece la seconda a seguito della proroga del condono in agricoltura al 31 ottobre p.v. NOTIZIE DALL’ORDINE Due importanti circolari Modifica articolo 1, legge 12/79 (Circolare n. 613 del 25 maggio 1999) C ari colleghi, non Vi sarà sfuggita la modifica apportata all’art. 1 della L. 12/79 concernente la materia tanto discussa dei centri elaborazione dati. L’attenzione della categoria al problema, che i vertici istituzionali avevano seguito da vicino operando in tutte le sedi opportune e nelle varie direzioni politiche che investivano sia la maggioranza che l’opposizione, ci ha aiutato a ridurre al minimo i “danni” per la nostra professione. E per tale motivo, è doveroso, in premessa, porgere un sentito grazie a tutti coloro che hanno collaborato con la Presidenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine perché, lavorando indefessamente, e su tutti i fronti, si potesse intervenire con risultati apprezzabili in una manovra tanto pericolosa per noi tutti. Il documento di protesta che i Presidenti dei Consigli Provinciali riuniti in assemblea a Sorrento, durante i lavori congressuali, avevano fortemente voluto, documento pubblicato sulla stampa specializzata per intero, ha sottolineato come la modifica che era in discussione alla Camera sostanziasse un ulteriore sacrificio imposto alla nostra categoria. Soprattutto dopo che la giustizia amministrativa aveva dichiarato, proprio in corretta applicazione della legge 12/79, l’illegittimità dell’utilizzazione dei ced per le operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti per l’amministrazione del personale dipendente. Ciò esige, pertanto, ai fini applicativi, una corretta ed univoca interpretazione ed all’uopo il Consiglio Nazionale dell’Ordine, riservata ogni ulteriore e più approfondita lettura e fatti salvi i criteri di attuazione di competenza del Ministero del lavoro, intende provvedervi con la presente circolare. La modifica, ferma la generale competenza del consulente del lavoro nei confronti dell’impresa, qualunque sia la sua dimensione, concerne esclusivamente un aspetto particolare ed operativo del rapporto del consulente del lavoro con la piccola e con la grande impresa e, pertanto, l’art. 1 della legge 12/79 viene sostanzialmente a stabilire che: a) le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono avvalersi “anche” di centri di elaborazione dati, costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria, assistiti da consulenti del lavoro anche se dipendenti dalle predette associazioni; b) le imprese con oltre 250 addetti possono avvalersi di proprie strutture interne o di ced - 402 - propri o esterni. I ced devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al 1° comma dell’art. 1della legge 12/79. I ced delle associazioni di categoria, di cui al punto a) (secondo l’interpretazione consolidata a partire dall’entrata in vigore della legge 12/79), devono essere affidati alla responsabilità del solo consulente del lavoro; mentre quelli di cui al punto b) devono essere affidati alla responsabilità del consulente del lavoro ovvero dei ragionieri, dei dottori commercialisti o degli avvocati. L’emendamento approvato, avendo contenuto di eccezionalità rispetto alla norma di riferimento (legge 12/79), va interpretato in termini rigorosamente restrittivi. Con esso si pongono come deroghe alla norma generale (in base alla quale gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro sono di generale competenza dei consulenti del lavoro con le eccezioni già previste alla legge 12/79) le facoltà accordate a imprese con oltre 250 addetti di utilizzare ced propri o esterni. La fascia della media impresa continua ad avere come esclusivo riferimento, per l’amministrazione del personale dipendente, oltre al datore di lavoro, i professionisti ai ➦ N. 23 del 5 giugno 1999 (segue Notizie dall’Ordine) quali già era riconosciuta competenza dalla legge 12: essi soltanto possono avvalersi, come strutture di supporto meramente tecnico, di propri ced. L’emendamento non intacca dunque la generale competenza del consulente del lavoro in tema di amministrazione del personale dipendente, qualunque sia la tipologia e la dimensione dell’impresa; esso sostanzia un trasferimento di mere capacità operative direttamente in capo a talune imprese, ma mai di competenze, rimanendo le stesse sempre ed esclusivamente del consulente del lavoro o, con le distinzioni più su operate, dei professionisti di cui alla legge 12/79, sovraintendendo questi anche ai ced che le imprese possono direttamente organizzare. Si porrà conseguentemente il problema della corretta applicazione della disposizione che fa obbligo ai ced delle grandi imprese, o che operano per grandi imprese, di essere assistiti da uno o più professionisti. Pertanto, si dovrà, attraverso lo strumento deontologico e disciplinare, assicurare l’effettiva partecipazione del professionista onde evitarne, da un lato, la sua strumentalizzazione e dall’altro un non corretto svolgimento di attività professionale a danno degli altri colleghi: si porrà cioè necessaria, eventualmente, l’individuazione del numero massimo di addetti che un professionista potrà effettivamente e ragionevolmente amministrare per garantire la prestazione, sia pure con il supporto dell’elaboratore. Alla luce di ciò si conferma la precedente circolare n. 610 del 19 aprile 1999 per quanto riguarda l’acquisizione di notizie sull’esistenza di ced locali, al fine di assumere le più opportune iniziative. Sono certa dell’attento impegno di tutti i Consigli Provinciali N. 23 del 5 giugno 1999 nella direzione indicata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e, mentre Vi ringrazio sin d’ora della collaborazione che vorrete dare in tal senso, Vi saluto cordialmente. IL PRESIDENTE Gabriella Perini Regolarizzazione contributiva in agricoltura (Circolare n. 612 del 20 maggio 1999) Oggetto: Identificativo e password necessari all’utilizzo della procedura di accesso all’estratto contributivo finalizzato alla compilazione della domanda di condono di cui all’art. 76 della L. 23.12.98, n. 448. I consulenti del lavoro che intendono utilizzare la procedura in oggetto possono richiedere allo scrivente Consiglio Nazionale dell’Ordine l’identificativo e la password (che riceveranno via email) necessari per l’accesso all’applicativo in questione, utilizzabile via Internet all’indirizzo “http://www.inps.it” nella sezione “servizi per utenti registrati”. Si informa che tale procedura consente la visualizzazione della posizione contabile (estratto conto), la compilazione della domanda di condono con la relativa stampa precompilata nella parte anagrafica e personalizzata a seconda della tipologia aziendale. L’utilizzatore avrà anche la possibilità di ottenere il calcolo del totale da pagare in un’unica soluzione, oppure il piano di ammortamento consistente nel calcolo di ognuna delle venti rate della o delle quote contributive da versare per il condono. Tenuto conto che l’Inps ha identificato (per ogni singola posizione) i carichi contributivi che non risultano coperti dai relativi versamenti, l’applicativo realizzato consente di dettagliare specificatamente il motivo della richiesta di regolarizzazione distinguendo tra le seguenti casistiche principali: - 403 - – chi non ha effettuato il versamento dei contributi previdenziali già accertati dall’Inps; – chi ha omesso di produrre le prescritte denunce o le ha presentate inesatte od incomplete; – chi ha già prodotto domanda di condono ai sensi della normativa pregressa e chiede di essere ammesso alla regolarizzazione del residuo debito contributivo rimasto insoluto. I dati da comunicare allo scrivente per ottenere l’abilitazione all’utilizzo di cui sopra sono i seguenti: – cognome; – nome; – codice fiscale; – indirizzo; – città; – cap; – telefono; - fax; - e-mail. I requisiti tecnici per poter usufruire del servizio sono i seguenti: – sistema operativo Windows ’95, oppure Windows NT server o workstation; – Browser Internet Explorer ver. 4.01 o superiori (si consiglia di aggiornare Internet Explorer alla ver. 4.01SP). Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti. IL PRESIDENTE Gabriella Perini VITASSOCIATIVA ❂ LOMBARDIA – Brescia “Comunichiamo che, a seguito delle elezioni del 19.5.99 e della successiva riunione dei neo-eletti per l’attribuzione delle cariche, il Consiglio dell’UP Ancl di Brescia, per il triennio 1999/2002, risulta così composto: – Consiglio Provinciale – Romana Bettoni, Presidente; Pietro Simonini, Vice-Presidente; Elidia Arrigoni, Segretaria; Roberto Segreto, Tesoriere; Maria Arici, Giovanni Cadei, Pietro Campo, Alberto Paderi ed Elio Scalmana, Consiglieri; – Collegio dei Revisori dei Conti – Franco Ragni, Presidente; Cinzia Pizzocolo ed Emilia Serpelloni, Revisori; – Collegio dei Probiviri – Mauro Capitanio, Luigi Maninetti e Piergiorgio Pelati, Probiviri”. ❂ FRIULI V. GIULIA – Udine “In seguito alla riunione del 24.5.99 il Consiglio Provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell’UP Ancl di Udine risultano così composti: – Consiglio Provinciale – Alessandro Rizza, Presidente; Paola Bottoni, Segretaria; Elisabetta Milocco, Tesoriere; Giuliana Della Bianca, Stefano Cautero, Loris Casco e Alberto Rupil, Consiglieri; triennio 1999/2002, risultano così composti: – Collegio dei Revisori dei Conti – Gianna Livon, Presidente; Giulio Floreani e Giancarlo Zuppichini, Revisori”. – Consiglio Provinciale – Carla Rettondini, Presidente; Carlo Furian, Segretario; Florido Galiazzo, Tesoriere; Varniero Varnier, Paola Mainardi, Attilio Miotto, Danila Beriotto, Filiberto Battistello e Sergio Pegoraro, Consiglieri; ❂ VENETO – Verona “In seguito alla riunione del 30.4.99 il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Verona ed il Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 1999/2002, risultano così composti: – Consiglio Provinciale – Alessandro Visparelli, Presidente; Giuseppe Benanzin, Segretario; Lorenzo Sartori, Tesoriere; Amleto Cataldi, Giorgio Mainente, Marco Albertini, M. Novella Tonegutti, Domenichino Chessa e Fernando Tebaldi, Consiglieri; – Collegio dei Revisori dei Conti – Luisa Moroso, Presidente; Claudio Bariani e Alessandro Castagnaro, Revisori”. – Padova “Con la presente si comunica che, in seguito alle elezioni del 24.4.99 , il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Padova ed il Collegio dei Revisori dei Conti, per il - 404 - – Collegio dei Revisori dei Conti – Tiziana D’Alessio, Presidente; Claudio Tolusso e Giuseppe Zagolin, Revisori”. ❂ TOSCANA – Arezzo “Si porta a conoscenza che, a seguito delle elezioni tenutesi in data 23.4.99 e alla successiva riunione consiliare del 6.5.99, nel corso della quale sono state attribuite le relative cariche, il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Arezzo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 1999/2002, risultano così composti: – Consiglio Provinciale – Marco Polci, Presidente; Franco Clerissi, Segretario; Stenio Polci, Tesoriere; Osvaldo Brizzi, Piero Rosadini, Velio Rossi ed Ezio Zacchei, Consiglieri; – Collegio dei Revisori dei Conti – Michele Caremani, Presidente; Francesco Beoni e Giuliano Burchini, Revisori”. N. 23 del 5 giugno 1999 In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) WEEK WORK WORK WEEK N. Argomento 121 Consulente del lavoro Fisco telematico In arrivo il chiarimento Dovrebbe essere in arrivo una circolare ministeriale nella quale “Italia Oggi” del si prospetta di consentire che il modello 770, per chi deve pre- 27.5.99 sentare la dichiarazione unificata, possa essere redatto complessivamente da un solo soggetto che provvede successivamente all’invio telematico. Un altro soggetto potrà inviare in via telematica le restanti dichiarazioni inserite nel modello “Unico ’99“. Unica condizione dovrebbe essere l’invio telematico di entrambe le parti che compongono l’“Unico ’99”: modello 770, da una parte, e redditi, Iva e Irap dall’altra. Articolo di G. Galli. 122 Agricoltura Condono Rinvio al 31 ottobre Con apposito decreto-legge è stata stabilita la proroga della presentazione delle domande relative al condono agricolo con contestuale pagamento in unica soluzione (o prima rata), scadente il 31 maggio. Il nuovo termine è stato fissato al 31 ottobre 1999 (decreto-legge n. 48 del 24.5.99). 123 Contratto formazione lavoro Regole europee La Confartigianato veneta avverte La Ue considera compatibili con le regole europee solo gli aiuti “Il Sole” 20.5.99 dati a imprese che abbiano creato nuovi posti di lavoro in favore e 27.5.99 di giovani con meno di 25 anni, laureati fino a 29 anni, disoccupati da almeno un anno e, nel caso di cfl trasformati, che vi sia stato un aumento netto dei posti di lavoro. La Confartigianto veneta avverte un elevato rischio per le aziende: la Ue può applicare sanzioni retroattive e si può perfino essere obbligati a trasformare i cfl in contratti a tempo indeterminato. Meglio bloccare le assunzioni con cfl e aspettare chiarimenti. Contributi Versamenti volontari Più possibilità L’Inps ha reso noti gli importi dei contributi volontari dovuti per “Il Sole” 19.5.99 l’anno 1999 e le aliquote di finanziamento da applicare per il cal- “Italia Oggi” del colo dei versamenti. Sono state fornite precisazioni sulla normativa che ha esteso anche ai lavoratori in part-time orizzontale la facoltà di coprire, mediante contribuzione volontaria, i periodi successivi al 31.12.96 in cui non abbiano effettuato prestazioni lavorative e che non siano già coperti da alcuna contribuzione. Consentito, per la maturazione del requisito contributivo dei 3 anni nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, di sommare i contributi maturati nelle diverse gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (circolare Inps n. 111 del 18.5.99). N. 23 del 5 giugno 1999 Oggetto - 405 - Fonte “Gazzetta Ufficiale” n. 120 del 25.5.99 “Italia Oggi” del 27.5.99 FISCO IN PILLOLE Accertamento – Studi di settore Le correzioni, il regolamento e le norme applicative A pag. 315 di questa rivista abbiamo elencato le prime 45 categorie economiche alle quali saranno applicati, già dal 1998, gli studi di settore, ai fini dell’accertamento induttivo dei ricavi e dei redditi, in sostituzione dei parametri. Con un comunicato stampa in data 7.5.99 il Ministero delle finanze ha annunciato la correzione di alcuni studi, in particolare Agenti e rappresentanti – Iva Non esistono più auto di lusso: recupero dell’Iva sugli acquisti I l collegato fiscale (legge n. 133 del 13.5.1999) porta un vantaggio agli agenti e ai rappresentanti di commercio in quanto, sopprimendo la lettera d) della tabella B allegata al DPR 633/ 72, concede loro la facoltà di de- quelli riguardanti gli intermediari del commercio, il trasporto di merci su strada e le imprese manifatturiere. Per la prima delle 3 categorie la correzione consiste nella riduzione pari al 20% del costo del veicolo utilizzato nell’attività, per la seconda nella riduzione graduale del valore del veicolo e, infine, per le attività manifatturiere del commercio e dei servizi in un correttivo che consente di ridurre la variabile “apprendisti”. Il Consiglio dei Ministri, inoltre, il giorno 21 maggio ha approvato lo schema di regolamento sui tempi e sulle modalità per l’applicazione degli studi di settore e, con la stessa data, ha emanato la maxi-circolare n. 110/E, che spiega in modo analitico le regole sui nuovi meccanismi per l’accertamento e chiarisce molti punti anticipando i contenuti del regolamento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. È stato firmato, infine, il decreto di approvazione dei modelli per i dati extracontabili da allegare alla dichiarazione dei redditi e del programma “Gerico” per il calcolo dei ricavi. Con ciò sembra conclusa la complessa fase organizzativa ma il ritardo con cui sono stati emanati sia i modelli che i chiarimenti metterà sicuramente in difficoltà i contribuenti tenuti all’applicazione degli studi di settore già con la dichiarazione di quest’anno. trarre l’Iva anche per le autovetture di grossa cilindrata (2.000 c.c. se con motore a benzina, 2.500 c.c. se con motore diesel). Dal 19.5.99 (data entrata in vigore della legge), pertanto, non esistono più “autovetture di lusso” e la norma che prevedeva limitazioni del diritto alla detrazione dell’Iva per i beni elencati in detta tabella B, limitatamente a coloro la cui autovettura costituisce bene strumentale, come nel caso degli agenti e dei rappresentanti, viene a cadere, per cui questi ultimi potranno recuperare l’Iva sull’acquisto di qualsiasi autovettura strumentale per l’eser- cizio dell’attività. Il beneficio, inoltre, è esteso anche all’acquisizione dell’auto in leasing, nonché alle spese di impiego e manutenzione. Sempre in materia di “Agenti e rappresentanti di commercio” segnaliamo un’interessante pubblicazione, con lo stesso titolo, dell’Age Editrice di Castel Goffredo (MN), diretta dall’avv. Piero Gualtierotti, il cui numero 1 del ’99 tratta, in particolare, del “nuovo” contratto d’agenzia, delle provvigioni precontate e si pone il quesito: “gli agenti sono imprenditori?”. - 406 - ➦ N. 23 del 5 giugno 1999 (segue Fisco in pillole) Manovra economica – Collegato ordinamentale Il collegato su welfare e incentivi all’occupazione È stata pubblicata, sulla GU n. 118 del 22.5.99 (SO n. 99/L), la legge 17.5.99, n. 144, collegata alla Finanziaria 1999 in materia di investimenti per rilanciare la crescita economica, gli incentivi all’occupazione, il riordino degli enti previdenziali e la disciplina dell’Inail. Anche se per gran parte degli interventi bisognerà attendere l’attuazione delle deleghe (tre delle quali sono state stralciate: calamità naturali, riforma dell’Enpals e immigrati), la legge 144/99, oltre a nuove norme su welfare e lavoro, recepisce le misure del patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione, sottoscritto lo scorso dicembre, ed attua alcune delle linee previste dal documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2000. Con tale provvedimento si completa così il sistema legislativo legato alla legge 448 del 23.12.98 dopo la pubblicazione del collegato fiscale (legge 133 del 13.5.99), che contiene disposizioni in materia di federalismo fiscale, perequazione e razionalizzazione, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Dopo il ping-pong tra Camera e Senato, durato cinque mesi, la L. 144/99 ora si compone di 72 articoli, mentre nella prima stesura ne contava soltanto 30, poiché in esso sono stati inseriti una serie di provvedimenti per risolvere alcu- N. 23 del 5 giugno 1999 ne situazioni contingenti ed anche alcune disposizioni che con il tema originale non avevano nulla a che fare come, ad esempio, la delocalizzazione dell’aereoporto di Malpensa, gli aiuti conseguenti alla chiusura del traforo del Monte Bianco e il problema del “millenium bug”, cioè l’adeguamento dei sistemi informatici al cambio di data dal 1999 al 2000. Sinteticamente, i principali temi trattati dal provvedimento sono i seguenti: – consulenti del lavoro: le grandi imprese potranno affidare il servizio delle buste paga a centri di elaborazione anche esterni, purché assistiti da professionisti; le piccole imprese e le imprese artigiane potranno continuare a servirsi delle associazioni di categoria o di ced composti da soggetti iscritti agli Albi o promossi dalle stesse associazioni di categoria (vedi rubrica “Notizie dall’Ordine”); – investimenti pubblici: sono riformati i compiti del Cipe; sono costituite unità tecniche di supporto e introdotte nuove norme per rendere più rapidi gli investimenti pubblici con il “project-financing”; – Inail ed Enti di previdenza: il Governo è delegato a riformare tariffe e gestioni dell’Istituto assicurazione infortuni sul lavoro; dovranno essere ridotti i contributi Inail al fine di diminuire il costo del lavoro; l’assicurazione infortuni sarà estesa, oltre che al tragitto da casa al posto di lavoro e viceversa, anche a dirigenti ed a collaboratori; l’Istituto finanzierà, con proprie risorse, le pmi per l’adeguamento alla legge 626/94 sulla sicurezza del lavoro. È prevista, inoltre, la delega per il riordino degli Enti di previdenza (ci sarà un solo ente per gli infortuni e due per la previdenza e l’assistenza); – occupazione e previdenza: il credito d’imposta per ciascun nuovo assunto nelle piccole e medie imprese è esteso all’intero territorio delle aree depresse e dell’Abruzzo; per i lavori socialmente utili è prevista una riserva pari al 30% dei posti disponibili nelle pubbliche amministrazioni; gli ammortizzatori sociali per favorire l’occupazione verranno riordinati con delega al Governo (nella quale è prevista la staffetta giovani-anziani) da attuare entro il 31.12.99; l’obbligo formativo, progressivamente, sarà obbligatorio fino a 18 anni già dall’anno 1999-2000; è previsto l’aumento dal 2 al 3% della quota di salario integrativo ammessa alla decontribuzione, finanziato con la “carbon tax”, e l’aumento del fondo per l’occupazione pari a 1.700 miliardi per il biennio 1999-2000; - 407 - – fondi pensione: al fine di accelerare lo sviluppo dei fondi pensione, il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi, le norme per l’utilizzo dell’accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto per la previdenza integrativa. Il tfr, con l’accordo del lavoratore, potrà essere trasformato in titoli e assegnato ai fondi pensione. STORIE DI LAVORO I l comm. Vittorio C. si è buttato in politica e i comizi che gli riescono meglio li fa contro gli extracomunitari. Ammette per la verità che la maggior parte di loro è brava gente, però si dichiara contro le società multietniche. Di solito conclude invitando gli astanti a far figli, solo così il nostro Paese può sbarrare la strada allo straniero. Però il commendatore è anche un imprenditore. Come tale si trasforma radicalmente e non assume le donne incinte. Mi dispiace, dice, ma io in fabbrica ho bisogno di gente che lavori e non di chi si mette in maternità per mesi e mesi. I figli non li fate quando c’è di mezzo il lavoro. Per favore. Ieri, ad esempio, a Fernanda che era tornata per sapere qualcosa della sua domanda di lavoro, ha confessato senza mezzi termini che il test di gravidanza, al quale l’ha sottoposta è risultato positivo. Peccato, signora, perché io l’avrei assunta volentieri, i test attitudinali li ha superati brillantemente. D’altra parte sa bene che l’accertamento di gravidanza sulle donne disoccupate non costituisce reato (Cass., sez. III pen., 8.1.98, n. 43). Ma quella sentenza è in- Lavoratore anche chi cerca lavoro vecchiata, commendatore. Ora la stessa sezione terza della Cassazione penale (27.1.99, n. 1133) ha riconosciuto “… la responsabilità penale … del datore di lavoro … per aver disposto …, l’effettuazione … del test di gravidanza sulle lavoratrici aspiranti all’assunzione …”. A che si deve il rovesciamento? Al fatto che ora i giudici intendono per “lavoratore” non solo chi sta nel libro paga, ma anche chi vorrebbe andarci a finire: «La formulazione letterale dell’art. 5, comma 3, legge 20 maggio 1970, n. 300 – che utilizza l’espressione generica “lavoratore” in contrap- posizione a quella di “lavoratore dipendente” impiegata nel comma 1 della disposizione – fa riferimento anche a quanti all’occupazione aspirino, sicché, tenendo altresì conto dell’intenzione del legislatore di tutelare la libertà e la dignità del prestatore d’opera indipendentemente dalla circostanza che l’assunzione sia avvenuta o no, risponde del reato di cui all’art. 38 della legge 300/70 il datore di lavoro …» che faccia fare test di gravidanza. Fu così che Fernanda conquistò il posto al quale da tempo immemorabile aspirava. Valfrido Paoli TANTO PER RIDERE - 408 - N. 23 del 5 giugno 1999 Sempre più utile per i consulenti Servizio 730/99 telematico Ancl Un servizio ideato e realizzato tra colleghi professionisti per riportare le dichiarazioni 730 nell’ambito delle categorie professionali. I l servizio 730 telematico è organizzato a livello nazionale da un gruppo di colleghi per valorizzare il patrimonio di professionalità e garanzie offerto dalle nostre categorie professionali a tutti i lavoratori dipendenti e alle loro famiglie anche per le dichiarazioni modello 730. Quest’anno le dichiarazioni 730 vengono gestite tramite due nuovi Caaf Cgn, costituiti e gestiti esclusivamente tra professionisti iscritti in Albi. Nel Consiglio di amministrazione sono presenti anche rappresentanti Ancl. 1.000 colleghi professionisti sono già operativi! Seek & Partners S.r.l. (telematica fiscale per professionisti) è una società tra professionisti. È Centro raccolta nazionale 730 di Caaf dipendenti e Caaf imprese. 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