Scheda FAQ MISE DPR 74/2013 e libretto d`impianto
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Scheda FAQ MISE DPR 74/2013 e libretto d`impianto
Le FAQ del Ministero Sviluppo Economico In data 12 febbraio 2015 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha aggiornato le FAQ contenenti commenti relativi al DPR 74/2013 e al nuovo libretto di climatizzazione. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/modelli-perlibretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica/domande-frequenti Tale aggiornamento, stratificandosi sulle precedenti FAQ, rende difficoltosa l’individuazione delle novità e la comprensione immediata dei cambiamenti intervenuti nelle valutazioni da parte del MISE. Diamo di seguito conto della attuale situazione, premettendo e sottolineando che non siamo di fronte a testi con valore di legge e neppure a circolari interpretative ma solo alle risposte anonime ad alcune domande di carattere generale; va comunque evidenziato che alcune risposte appaiono interessanti e aprono positive opportunità per le imprese, altre risultano contraddittorie e/o inapplicabili. In ogni caso occorre ricordare che eventuali provvedimenti in materia adottati dalle singole Regioni prevalgono sulla legislazione nazionale e quindi, a maggior ragione, su qualsiasi valutazione espressa in forma di FAQ da parte del Ministero. FAQ 1 - IMPIANTO TERMICO Il Ministero parte dalla conferma della definizione contenuta nel D.Lgs. 192/05 (l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”) per specificare poi che tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Viene quindi sostanzialmente ripreso il criterio utilizzato all’interno del DM 37/08. Si specifica poi che sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate. FAQ 2 - CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA Il Ministero ribadisce che il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Specifica poi che la predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. L’affermazione è tutt’altro che ovvia, per quanto sensata. Il DPR 74 non arriva infatti esplicitamente ad individuare nel manutentore la figura deputata a prescrivere la frequenza dei controlli degli impianti già esistenti. L’interpretazione ministeriale riveste quindi notevole importanza per le imprese manutentrici. Il Ministero afferma poi che i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. E’ però molto rilevante la successiva interpretazione secondo la quale, l’operatore, al termine delle operazioni di controllo di sicurezza, ha l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Dal Ministero viene quindi indicato che: a) Al termine di interventi finalizzati al controllo di sicurezza occorre effettuare una prova di combustione per verificare la situazione di efficienza energetica b) Va compilato un RTC ogni qualvolta di esegua una verifica di efficienza energetica, rilasciandolo al responsabile dell’impianto, a prescindere dalle scadenze periodiche in base alle quali il RTC va trasmesso all’Ente competente. c) Sul RTC devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore indica la data prevista per il successivo intervento. FAQ 3 - RAPPORTO TECNICO DI CONTROLLO Il MISE specifica poi in un’ulteriore FAQ che i rapporti di efficienza energetica, di tipo 1, 2, 3, 4 devono essere utilizzati come Rapporto Tecnico di Controllo. L’affermazione è al contempo ovvia e in contraddizione con quanto affermato nella FAQ precedente (nella quale si sosteneva che i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso). Suscita poi qualche perplessità, sia sostanziale che di carattere pratico, l’indicazione al manutentore di dichiarare “in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”. Dal punto di vista pratico, lo spazio disponibile sui rapporti risulta del tutto inadeguato alla prescrizione. Dal punto di vista sostanziale l’indicazione va a sovrapporsi, e in forma ripetitiva nel tempo, all’obbligo previsto a carico dell’installatore (o, come da FAQ 2, del manutentore) di fornire istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza. Va poi rilevato e sottolineato che nelle note ai Rapporti di Efficienza Energetica, pubblicati con DM 10 Febbraio 2014, si specifica che nelle Raccomandazioni devono essere finalizzate alla risoluzione di carenze riscontrate e non eliminate (in quanto non fonte di pericolo immediato), mentre le Prescrizioni contengono l’indicazione delle operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza (avendo accertato una situazione di immediato pericolo ed essendo stato messo fuori servizio l’impianto). Pare quindi di poter dire che l’ignoto estensore del MISE abbia confuso e sovrapposto le indicazioni relative alle manutenzioni ordinarie con quelle relative alla risoluzione di situazioni non a norma o pericolose. Sempre la stessa FAQ pare anche introdurre l’ipotesi di una casistica nella quale sarebbe demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore l’opportunità o meno di eseguire il controllo di efficienza energetica. Il testo recita infatti come segue: Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di generazione (che nel caso del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con la misurazione in opera del rendimento di combustione), che negli allegati F e G non era previsto obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene che, ferma restando obbligatoria tale esecuzione: in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013; con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale invio all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio; nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore. Verificando il testo del richiamato DPR 74, art 8, il problema non si chiarisce perché in esso non viene introdotta alcuna distinzione tra tipologie di interventi ma viene solo richiamato l’obbligo del controllo di efficienza. 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto. 3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. Quindi, secondo l’art 8 del DPR 74/2013 il controllo di efficienza va eseguito sia quando si effettuano le manutenzioni periodiche, sia quando si effettuano interventi straordinari. Non è quindi chiaro quali siano i restanti casi nei quali la scelta è "demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore". Si può ipotizzare si tratti di interventi straordinari su componenti dell’impianto non strettamente connesse alla generazione di energia (ad es.: sostituzione di un componente elettronico di una caldaia, riparazione di una perdita nel circuito idrico, ecc.). Il che appare essere un ovvietà che non necessitava di una FAQ. FAQ 4 - LIBRETTO D’IMPIANTO - 1 Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori. Contraddicendo il dettato del decreto dello stesso Ministero del 20 giugno 2014, si ripropone poi l’interpretazione “corretta” della “proroga” alla sostituzione dei vecchi libretti con il nuovo libretto d’impianto. Il Ministero sostiene (l’aveva già fatto con un comunicato) il nuovo libretto dovrà essere predisposto per gli impianti esistenti a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione di controlli periodici di efficienza energetica o degli interventi su chiamata. Vi è poi una ulteriore interpretazione, di cui non si comprendono le fonti, che rischia di cozzare contro la sua effettiva praticabilità, a danno di installatori e manutentori. Sostiene infatti il Ministero che per ogni sistema edificio/impianto va compilato un solo libretto di impianto e assegnato un solo codice ai fini del catasto termico (solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva sarebbe possibile compilare due diversi libretti di impianto; nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo, andrebbero anche compilati i libretti degli impianti autonomi). Tale interpretazione, ripetiamo, non risulta avere fondamento nella lettera della legge e, soprattutto, risulta praticamente discutibile per più motivi: a) Presuppone che vi sia un unico operatore che interviene su due diversi impianti (es.: riscaldamento autonomo e split); b) Rende quanto meno complessa e problematica la gestione elettronica del libretto di impianto. Qualora, come nella maggioranza dei casi, vi siano due distinti operatori si verificherebbe infatti il caso per cui due diverse imprese dovrebbero disporre del medesimo codice impianto per inserire dati relativi a diversi e distinti impianti; con tutti i rischi di confusione e abusi che si potrebbero produrre. Si deve quindi pensare che o al Ministero si ritiene si possano costringere cittadini ed imprese a modificare forzosamente relazioni economiche e professionalità o si ha ancora una visione esclusivamente legata a un libretto cartaceo (sul quale le diverse imprese annotano quanto di competenza) ma che presuppone l’impossibilità di creare un catasto vero e funzionante in formato elettronico, o ancora e più probabilmente, che si tratti di un ulteriore abbaglio. Va comunque sottolineato che la Regione Emilia Romagna, nella sua delibera n. 1578/2014 ha previsto esplicitamente che a impianti distinti corrispondano libretti distinti ed è quindi a tale criterio che ci si deve attenere in tutto il territorio dell’Emilia Romagna. FAQ 5 - LIBRETTO D’IMPIANTO – 2 Il MISE specifica poi, sempre a proposito del libretto d’impianto, che è possibile, al fine di adattare la forma del libretto all’effettiva consistenza dell’impianto, modificare la stesura anche delle singole schede, integrando o tagliando anche singole voci ove necessario. Si tratta in questo caso di una valutazione di assoluto buon senso anche se, anche in questo caso, va rilevato che l’interpretazione ministeriale appare almeno parzialmente in conflitto con la lettera del Decreto 10 febbraio 2014 che specificava che i rapporti potessero essere resi disponibili “senza alcuna modifica o integrazione”. Sottolineiamo comunque che l’interpretazione ministeriale coincide con quella che, fin dal primo momento, ha sostenuto CNA Impianti Emilia Romagna. FAQ 6 - TRATTAMENTO ACQUA DI RAFFREDDAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto il Ministero precisa che: il termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua a perdere; il termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti in cui l'acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative); il termine "a recupero termico totale " individua circuiti chiusi. FAQ 7 - CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA Il Ministero ribadisce che i controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW… e che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati: a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.” Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, il Ministero precisa ulteriormente, con riferimento alla tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, che si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW. Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica. Si precisa inoltre che non si possono fare accertamenti e/o le ispezioni su impianti per i quali non sono previsti controlli di efficienza energetica. Si ribadisce inoltre che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” sono esclusi dai controlli di efficienza energetica. Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari. FAQ 8 - PERIODICITÀ INVIO RAPPORTO CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA Il Ministero ricorda che sussiste l'obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in occasione dell'esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le indicazioni fornite dall'installatore o dal manutentore Per quanto riguarda invece la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione, il riferimento è l’allegato A del DPR 74/2013. Le suddette cadenze devono sempre essere rispettate. FAQ 9 – REQUISITI DEI MANUTENTORI Il Ministero chiarisce che le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici possono essere svolte unicamente da imprese abilitate ai sensi del DM 37/08. In particolare: lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Si specifica inoltre che, nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre che l’impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012. FAQ 10 – MACCHINE FRIGORIFERE Il Ministero ribadisce quanto già noto, cioè che per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas) in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre tenere aggiornato il Registro dell’apparecchiatura. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata al Ministero dell’ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura. Si ricorda (il Ministero omette l’informazione) che l’adempimento è a carico del responsabile dell’impianto FAQ 11 - MISURAZIONE DELL’EFFICIENZA Prendendo spunto da una riflessione sulle macchine frigorifere il MISE fa una considerazione generale relativamente alle verifiche di efficienza energetica e alle relative misurazioni. Premesso che l’unica norma attualmente esistente per la misurazione in opera del rendimento energetico è la UNI 10389-1 (Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso), il Ministero conclude che in tutti gli altri casi (macchine frigorifere/pompe di calore, cogeneratori, teleriscaldamento) a seguito dell’intervento manutentivo si compilano il rapporto di efficienza e il libretto d’impianto senza effettuare il controllo di efficienza del generatore.