Scheda FAQ MISE DPR 74/2013 e libretto d`impianto

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Scheda FAQ MISE DPR 74/2013 e libretto d`impianto
Le FAQ del Ministero Sviluppo Economico
In data 12 febbraio 2015 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha aggiornato le FAQ
contenenti commenti relativi al DPR 74/2013 e al nuovo libretto di climatizzazione.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/modelli-perlibretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica/domande-frequenti
Tale aggiornamento, stratificandosi sulle precedenti FAQ, rende difficoltosa l’individuazione
delle novità e la comprensione immediata dei cambiamenti intervenuti nelle valutazioni da
parte del MISE.
Diamo di seguito conto della attuale situazione, premettendo e sottolineando che non siamo di
fronte a testi con valore di legge e neppure a circolari interpretative ma solo alle risposte
anonime ad alcune domande di carattere generale; va comunque evidenziato che alcune
risposte appaiono interessanti e aprono positive opportunità per le imprese, altre risultano
contraddittorie e/o inapplicabili.
In ogni caso occorre ricordare che eventuali provvedimenti in materia adottati dalle
singole Regioni prevalgono sulla legislazione nazionale e quindi, a maggior ragione,
su qualsiasi valutazione espressa in forma di FAQ da parte del Ministero.
FAQ 1 - IMPIANTO TERMICO
Il Ministero parte dalla conferma della definizione contenuta nel D.Lgs. 192/05 (l-tricies
"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o
estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e'
maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate.”) per specificare poi che tra le singole unità immobiliari ad
uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
 gli edifici residenziali monofamiliari.
 le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio
medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad
esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile
a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Viene quindi sostanzialmente ripreso il criterio utilizzato all’interno del DM 37/08.
Si specifica poi che sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei
quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella
dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione
dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature
controllate.
FAQ 2 - CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
Il Ministero ribadisce che il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne
assume la responsabilità provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
Specifica poi che la predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai
fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro
frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti
esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli
apparecchi e componenti, ove disponibili.
L’affermazione è tutt’altro che ovvia, per quanto sensata. Il DPR 74 non arriva infatti
esplicitamente ad individuare nel manutentore la figura deputata a prescrivere la frequenza dei
controlli degli impianti già esistenti. L’interpretazione ministeriale riveste quindi notevole
importanza per le imprese manutentrici.
Il Ministero afferma poi che i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur
prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione
di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e
pertanto non sono esaustivi in tal senso.
E’ però molto rilevante la successiva interpretazione secondo la quale, l’operatore, al termine
delle operazioni di controllo di sicurezza, ha l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza
energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul rapporto
di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al
responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Dal Ministero viene quindi indicato che:
a) Al termine di interventi finalizzati al controllo di sicurezza occorre effettuare una prova di
combustione per verificare la situazione di efficienza energetica
b) Va compilato un RTC ogni qualvolta di esegua una verifica di efficienza energetica,
rilasciandolo al responsabile dell’impianto, a prescindere dalle scadenze periodiche in base
alle quali il RTC va trasmesso all’Ente competente.
c) Sul RTC devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei
campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro
dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore indica la data prevista per il successivo
intervento.
FAQ 3 - RAPPORTO TECNICO DI CONTROLLO
Il MISE specifica poi in un’ulteriore FAQ che i rapporti di efficienza energetica, di tipo 1, 2, 3, 4
devono essere utilizzati come Rapporto Tecnico di Controllo.
L’affermazione è al contempo ovvia e in contraddizione con quanto affermato nella FAQ
precedente (nella quale si sosteneva che i modelli di rapporto di controllo di efficienza
energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi
di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della
sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso).
Suscita poi qualche perplessità, sia sostanziale che di carattere pratico, l’indicazione al
manutentore di dichiarare “in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR
n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la
sicurezza delle persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”. Dal punto
di vista pratico, lo spazio disponibile sui rapporti risulta del tutto inadeguato alla prescrizione.
Dal punto di vista sostanziale l’indicazione va a sovrapporsi, e in forma ripetitiva nel tempo,
all’obbligo previsto a carico dell’installatore (o, come da FAQ 2, del manutentore) di fornire
istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia
dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza.
Va poi rilevato e sottolineato che nelle note ai Rapporti di Efficienza Energetica, pubblicati con
DM 10 Febbraio 2014, si specifica che nelle Raccomandazioni devono essere finalizzate alla
risoluzione di carenze riscontrate e non eliminate (in quanto non fonte di pericolo immediato),
mentre le Prescrizioni contengono l’indicazione delle operazioni necessarie al ripristino delle
condizioni di sicurezza (avendo accertato una situazione di immediato pericolo ed essendo
stato messo fuori servizio l’impianto).
Pare quindi di poter dire che l’ignoto estensore del MISE abbia confuso e sovrapposto le
indicazioni relative alle manutenzioni ordinarie con quelle relative alla risoluzione di situazioni
non a norma o pericolose.
Sempre la stessa FAQ pare anche introdurre l’ipotesi di una casistica nella quale sarebbe
demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore
l’opportunità o meno di eseguire il controllo di efficienza energetica.
Il testo recita infatti come segue:
Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di
generazione (che nel caso del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica
con la misurazione in opera del rendimento di combustione), che negli allegati F e G non era
previsto obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene
che, ferma restando obbligatoria tale esecuzione:


in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013;
con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale
invio all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio;
nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa
valutazione dello stato del generatore.
Verificando il testo del richiamato DPR 74, art 8, il problema non si chiarisce perché in esso
non viene introdotta alcuna distinzione tra tipologie di interventi ma viene solo richiamato
l’obbligo del controllo di efficienza.
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui
all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica
utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di
potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di
efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto
legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione
della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento
dell'acqua, dove previsti.
2.
Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di
controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente
decreto.
3.
I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre
realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione,
come per esempio il generatore di calore;
c)
nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter
modificare l'efficienza energetica.
Quindi, secondo l’art 8 del DPR 74/2013 il controllo di efficienza va eseguito sia quando si
effettuano le manutenzioni periodiche, sia quando si effettuano interventi straordinari.
Non è quindi chiaro quali siano i restanti casi nei quali la scelta è "demandata alla
professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore".
Si può ipotizzare si tratti di interventi straordinari su componenti dell’impianto non
strettamente connesse alla generazione di energia (ad es.: sostituzione di un componente
elettronico di una caldaia, riparazione di una perdita nel circuito idrico, ecc.).
Il che appare essere un ovvietà che non necessitava di una FAQ.
FAQ 4 - LIBRETTO D’IMPIANTO - 1
Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile
dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza
energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o
installatori.
Contraddicendo il dettato del decreto dello stesso Ministero del 20 giugno 2014, si ripropone
poi l’interpretazione “corretta” della “proroga” alla sostituzione dei vecchi libretti con il nuovo
libretto d’impianto. Il Ministero sostiene (l’aveva già fatto con un comunicato) il nuovo libretto
dovrà essere predisposto per gli impianti esistenti a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione
di controlli periodici di efficienza energetica o degli interventi su chiamata.
Vi è poi una ulteriore interpretazione, di cui non si comprendono le fonti, che rischia di cozzare
contro la sua effettiva praticabilità, a danno di installatori e manutentori. Sostiene infatti il
Ministero che per ogni sistema edificio/impianto va compilato un solo libretto di impianto e
assegnato un solo codice ai fini del catasto termico (solo nel caso di impianti centralizzati nei
quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva
sarebbe possibile compilare due diversi libretti di impianto; nel caso in cui uno dei servizi sia
centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo,
andrebbero anche compilati i libretti degli impianti autonomi).
Tale interpretazione, ripetiamo, non risulta avere fondamento nella lettera della legge e,
soprattutto, risulta praticamente discutibile per più motivi:
a) Presuppone che vi sia un unico operatore che interviene su due diversi impianti (es.:
riscaldamento autonomo e split);
b) Rende quanto meno complessa e problematica la gestione elettronica del libretto di
impianto. Qualora, come nella maggioranza dei casi, vi siano due distinti operatori si
verificherebbe infatti il caso per cui due diverse imprese dovrebbero disporre del
medesimo codice impianto per inserire dati relativi a diversi e distinti impianti; con
tutti i rischi di confusione e abusi che si potrebbero produrre.
Si deve quindi pensare che o al Ministero si ritiene si possano costringere cittadini ed imprese a
modificare forzosamente relazioni economiche e professionalità o si ha ancora una visione
esclusivamente legata a un libretto cartaceo (sul quale le diverse imprese annotano quanto di
competenza) ma che presuppone l’impossibilità di creare un catasto vero e funzionante in
formato elettronico, o ancora e più probabilmente, che si tratti di un ulteriore abbaglio.
Va comunque sottolineato che la Regione Emilia Romagna, nella sua delibera n.
1578/2014 ha previsto esplicitamente che a impianti distinti corrispondano libretti
distinti ed è quindi a tale criterio che ci si deve attenere in tutto il territorio
dell’Emilia Romagna.
FAQ 5 - LIBRETTO D’IMPIANTO – 2
Il MISE specifica poi, sempre a proposito del libretto d’impianto, che è possibile, al fine di
adattare la forma del libretto all’effettiva consistenza dell’impianto, modificare la stesura anche
delle singole schede, integrando o tagliando anche singole voci ove necessario.
Si tratta in questo caso di una valutazione di assoluto buon senso anche se, anche in questo
caso, va rilevato che l’interpretazione ministeriale appare almeno parzialmente in conflitto con
la lettera del Decreto 10 febbraio 2014 che specificava che i rapporti potessero essere resi
disponibili “senza alcuna modifica o integrazione”.
Sottolineiamo comunque che l’interpretazione ministeriale coincide con quella che,
fin dal primo momento, ha sostenuto CNA Impianti Emilia Romagna.
FAQ 6 - TRATTAMENTO ACQUA DI RAFFREDDAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA
In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto il Ministero precisa che:



il termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua a perdere;
il termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti in cui l'acqua viene
parzialmente riciclata (es. torri evaporative);
il termine "a recupero termico totale " individua circuiti chiusi.
FAQ 7 - CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Il Ministero ribadisce che i controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8,
comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza
termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza
termica utile nominale maggiore di 12 kW… e che i controlli di efficienza energetica devono
essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per
esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare
l’efficienza energetica.”
Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, il Ministero precisa
ulteriormente, con riferimento alla tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, che si procede al
controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo
(climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del
D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale
complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si
precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo
quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli
apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si
compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
Si precisa inoltre che non si possono fare accertamenti e/o le ispezioni su impianti per i quali
non sono previsti controlli di efficienza energetica.
Si ribadisce inoltre che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, “gli
impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” sono esclusi dai controlli di
efficienza energetica.
Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi
elettrici degli ausiliari.
FAQ 8 - PERIODICITÀ INVIO RAPPORTO CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
Il Ministero ricorda che sussiste l'obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza
energetica in occasione dell'esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le
indicazioni fornite dall'installatore o dal manutentore
Per quanto riguarda invece la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza
energetica alla Regione, il riferimento è l’allegato A del DPR 74/2013. Le suddette cadenze
devono sempre essere rispettate.
FAQ 9 – REQUISITI DEI MANUTENTORI
Il Ministero chiarisce che le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici possono
essere svolte unicamente da imprese abilitate ai sensi del DM 37/08.
In particolare:
lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
Si specifica inoltre che, nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas
serra occorre che l’impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle
imprese ai sensi del DPR 43/2012.
FAQ 10 – MACCHINE FRIGORIFERE
Il Ministero ribadisce quanto già noto, cioè che per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC
(F-gas) in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre tenere
aggiornato il Registro dell’apparecchiatura.
Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle
apparecchiature, va presentata al Ministero dell’ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenente informazioni
riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente
sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.
Si ricorda (il Ministero omette l’informazione) che l’adempimento è a carico del
responsabile dell’impianto
FAQ 11 - MISURAZIONE DELL’EFFICIENZA
Prendendo spunto da una riflessione sulle macchine frigorifere il MISE fa una considerazione
generale relativamente alle verifiche di efficienza energetica e alle relative misurazioni.
Premesso che l’unica norma attualmente esistente per la misurazione in opera del rendimento
energetico è la UNI 10389-1 (Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e
misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a
combustibile liquido e/o gassoso), il Ministero conclude che in tutti gli altri casi (macchine
frigorifere/pompe di calore, cogeneratori, teleriscaldamento) a seguito dell’intervento
manutentivo si compilano il rapporto di efficienza e il libretto d’impianto senza effettuare il
controllo di efficienza del generatore.