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9845/03 (Presse 150) 2514ª Sessione del Consiglio - GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI Lussemburgo, 5 e 6 giugno 2003 Presidente: Signor Philippos PETSALNIKOS Ministro della giustizia Signor Michalis CHRISOCHOÏDIS Ministro dell'ordine pubblico della Repubblica ellenica Internet: http://ue.eu.int/ E-mail: [email protected] Per ulteriori informazioni: tel. 32-2-285. 9548 – 32-2-285. 6808 9845/03 (Presse 150) 1 IT 5/6.VI.2003 SOMMARIO 1 PARTECIPANTI ............................................................................................................................... 5 PUNTI DISCUSSI PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DI SALONICCO (20 giugno 2003)..................................7 − Status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo ...............................................8 − Attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e relativo status ............................................9 Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del − riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ..........................................................................10 Relazioni della Presidenza e della Commissione sul seguito del Consiglio europeo − di Siviglia in materia di immigrazione, controlli alle frontiere e asilo...................................................11 – = Relazione della Presidenza sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte .................................................................................................................11 – = Comunicazione della Commissione sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente ...............................12 – = Comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione...........................12 – =Comunicazione della Commissione "Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti" ........................................................................................................................................12 − Conclusioni del Consiglio ......................................................................................................................13 FUNZIONI SEL SIS E ARCHITETTURA DEL SIS II - Conclusioni del Consiglio .....................................17 FIRMA DI UN ACCORDO SULL'ESTRADIZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA TRA L'UE E GLI USA...........................................................................................................22 1 Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette. B I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio http://ue.eu.int. B Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contraddistinti da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il servizio stampa. B 9845/03 (Presse 150) 2 IT 5/6.VI.2003 COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE ...............................................................................................................................................24 TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI...................................................26 ESECUZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DELLE DECISIONI DI CONFISCA ......................................28 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM" ...............................................................................29 NEGOZIATI CON LA SVIZZERA RELATIVI ALL'ACQUIS DI SCHENGEN .........................................30 PRESENTAZIONE DEL QUADRO DI CONTROLLO GAI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ..............................................................................................................................................31 VARIE..............................................................................................................................................................32 − Fondo europeo per il rimpatrio...............................................................................................................32 − Protezione dei dati di carattere personale...............................................................................................32 COMITATO MISTO........................................................................................................................................32 − Attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte ...................................32 − Controllo delle frontiere marittime ........................................................................................................33 − Sistema d'informazione visti (VIS) ........................................................................................................33 − Funzioni del SIS e architettura del SIS II...............................................................................................33 − Assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea .......................................................................................................................................................33 − Visti per i membri della famiglia olimpica ............................................................................................33 − Valutazione Schengen della Spagna ......................................................................................................34 − Valutazione Schengen sulla Francia ......................................................................................................34 − Meccanismo di valutazione di Schengen ...............................................................................................34 9845/03 (Presse 150) 3 IT 5/6.VI.2003 PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE PESD – Azione comune relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo.......................................................................................................... I GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI – Terrorismo............................................................................................................................................... II – Europol.................................................................................................................................................... II – Prima relazione annuale sulle attività dell'Eurojust (anno civile 2002) .................................................. II – Valutazioni reciproche "Applicazione della legge e suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico" .......................................................................................................................................... II – Rete europea di prevenzione della criminalità ........................................................................................ II – Caratteristiche di sicurezza speciali dei timbri uniformi d'ingresso e di uscita......................................III – Migliori pratiche in materia di ottenimento di documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi dal territorio degli Stati membri ..........................................III – Rete europea di formazione giudiziaria..................................................................................................III – Piano d'azione in materia di droga tra l'UE, i Paesi dei Balcani occidentali e i paesi candidati ..................................................................................................................................................V BILANCIO – Esecuzione del bilancio del Fondo destinato al finanziamento della Convenzione sul futuro dell'UE per l'esercizio 2002 ....................................................................................................V 9845/03 (Presse 150) 4 IT 5/6.VI.2003 PARTECIPANTI I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati: Per il Belgio: Sig. Jan DE BOCK Ambasciatore, Rappresentante Permanente Per la Danimarca: Sig.ra Lene ESPERSEN Sig. Bertel HAARDER Ministro della giustizia Ministro per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione e Ministro senza portafoglio incaricato degli affari europei Per la Germania: Sig. Otto SCHILY Sig.ra Brigitte ZYPRIES Ministro federale dell'interno Ministro federale della giustizia Per la Grecia: Sig. Michalis CHRISOCHOÏDIS Sig. Philippos PETSALNIKOS Ministro dell'ordine pubblico Ministro della giustizia Per la Spagna: Sig. Ángel ACEBES PANIAGUA Sig. José Maria MICHAVILA NUNEZ Ministro dell'interno Ministro della giustizia Per la Francia: Sig. Dominique PERBEN Sig. Nicolas SARKOZY Guardasigilli, Ministro della giustizia Ministro dell'interno, della sicurezza interna e delle libertà locali Per l'Irlanda: Sig. Michael McDOWELL Ministro della giustizia Per l'Italia: Sig. Roberto CASTELLI Sig. Antonio D'ALI Ministro della giustizia Sottosegretario di Stato all'interno Per il Lussemburgo: Sig. Luc FRIEDEN Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio Per i Paesi Bassi: Sig. Piet Hein DONNER Sig.ra Rita VERDONK Ministro della giustizia Ministro dell'immigrazione, dell'asilo e dell'integrazione Per l'Austria: Sig. Dieter BÔHMDORFER Sig. Ernst STRASSER Ministro federale della giustizia Ministro federale dell'interno Per il Portogallo: Sig. António Jorge FIGUEREIDO LOPES Sig. Joao MOTA DE CAMPOS Ministro dell'interno Sottosegretario di Stato presso il Ministro della giustizia Per la Finlandia: Sig. Johannes KOSKINEN Sig. Kari RAJAMÄKI Ministro della giustizia Ministro dell'interno Per la Svezia: Sig. Jan O. KARLSSON Ministro presso il Ministero degli affari esteri, responsabile dell'assistenza e della migrazione Sottosegretario di Stato presso il Ministro della giustizia Sig. Dan ELIASSON Per il Regno Unito: Baronessa SCOTLAND of ASTHAL Sottosegretario di Stato ("Parliamentary Secretary") presso l'Ufficio del Lord Cancelliere Sottosegretario di Stato all'interno Lord Geoffrey FILKIN * Per la Commissione: Sig. António VITORINO 9845/03 (Presse 150) * * Membro 5 IT 5/6.VI.2003 I Governi degli Stati aderenti erano così rappresentati: Per la Repubblica ceca: Sig. Stanislav GROSS Sig. Pavel RYCHETSKY Primo Ministro aggiunto e Ministro dell'interno Vice Primo Ministro e Ministro della giustizia Per l'Estonia: Sig. Ken–Marti VAHER Ministro della giustizia Per Cipro: Sig. Dorus THEODOROU Ministro della giustizia e dell'ordine pubblico Per la Lettonia: Sig. Maris GULBIS Ministro dell'interno Per la Lituania: Sig. Vytautas MARKEVICIUS Sig. Virgilijus Vladislova BULOVAS Ministro della giustizia Ministro dell'interno Per l'Ungheria: Sig. Péter BARANDY Ministro della giustizia Per Malta: Sig. Tonio BORG Ministro della giustizia e degli affari interni Per la Polonia: Sig. PaweV DAKOWSKI Sig. Sylweriusz KRÓLAK Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno e dell'amministrazione Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia Per la Slovacchia: Sig. Daniel LIPSIC Ministro della giustizia Per la Slovenia: Sig. Marko STARMAN Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia Altri partecipanti: Ministri di Islanda e di Norvegia partecipanti al Comitato misto: Per l'Islanda: Sig. Björn BJARNASON Ministro della giustizia Norway: Sig. Odd Einar DØRUM Ministro della giustizia 9845/03 (Presse 150) 6 IT 5/6.VI.2003 PUNTI DISCUSSI PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DI SALONICCO (20 giugno 2003) Nel contesto della preparazione del Consiglio europeo di Salonicco (20 giugno 2003) il Consiglio: − ha esaminato tre proposte di direttive riguardanti: lo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo, attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e relativo status, norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; − ha proceduto a un primo scambio di idee su alcune relazioni della Presidenza e della Commissione riguardanti le materie seguenti: relazione della presidenza sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte, comunicazione della Commissione sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, comunicazione della Commissione "Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti", − ha esaminato tre progetti di conclusioni riguardanti: una gestione più efficace delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, l’elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione clandestina, frontiere esterne, rimpatrio dei clandestini e cooperazione con i paesi terzi, lo sviluppo del Sistema d’informazione visti (VIS). 9845/03 (Presse 150) 7 IT 5/6.VI.2003 − Status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo Il Consiglio è giunto ad un accordo politico sul progetto di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo entro il termine fissato dal Consiglio europeo di Siviglia (giugno 2003). Il Consiglio adotterà la direttiva in una delle prossime sessioni una volta che il testo sarà stato messo a punto dai giuristi/linguisti e che saranno state sciolte le riserve parlamentari sussistenti. Scopo della direttiva è conferire uno status CE di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che da 5 anni soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro. Questo nuovo status, che non vuole sostituire l'attuale status nazionale di soggiornante di lungo periodo, a) permetterà ai cittadini di paesi terzi di godere di uno status giuridico comparabile a quello dei cittadini degli Stati membri; b) permetterà alla persona in questione, a determinate condizioni, di spostarsi da uno Stato membro all’altro conservando i diritti e i benefici ottenuti nel primo Stato membro senza dover espletare tutte le procedure applicabili agli immigrati di nuovo arrivo. Si ricorda che nella sessione dell’8 maggio 2003 il Consiglio si è compiaciuto dell'impegno della Commissione di presentare entro un anno, e possibilmente entro la fine del 2003, una proposta di direttiva relativa all'estensione dello status di soggiornante di lungo periodo ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria. 9845/03 (Presse 150) 8 IT 5/6.VI.2003 − Attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e relativo status In seguito a uno scambio di idee sul progetto di direttiva sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e sul relativo status, il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire l'esame del testo al fine di raggiungere un accordo al più presto. Scopo della proposta è creare una quadro per un regime di protezione internazionale basato sugli obblighi internazionali e comunitari in vigore e sulle prassi attualmente applicate dagli Stati membri, che comprenda due categorie complementari di protezione: lo "status di rifugiato" e la "protezione sussidiaria". La proposta contiene disposizioni relative ai diritti e alle prestazioni minime a favore dei beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. La proposta non affronta gli aspetti procedurali delle concessione e della revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Le procedure per i richiedenti asilo formano oggetto della proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime per le procedure di asilo, anch'essa esaminata dal Consiglio. 9845/03 (Presse 150) 9 IT 5/6.VI.2003 − Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato Il Consiglio ha raggiunto l'accordo su alcune disposizioni della proposta modificata di direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in particolare quelle riguardanti il trattenimento dei richiedenti asilo e la procedura da seguire in caso di ritiro implicito o abbandono della domanda di asilo. Il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire l'esame della direttiva al fine di giungere a un accordo entro il termine stabilito dal Consiglio europeo di Siviglia (fine 2003). In base all'accordo raggiunto gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale. Inoltre, per quanto riguarda la procedura in caso di ritiro implicito o abbandono di una domanda di asilo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato Il Consiglio e la Commissione hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni presentate da vari Stati membri per quanto riguarda la compilazione di un elenco minimo comune di paesi di origine sicuri. 9845/03 (Presse 150) 10 IT 5/6.VI.2003 − Relazioni della Presidenza e della Commissione sul seguito del Consiglio europeo di Siviglia in materia di immigrazione, controlli alle frontiere e asilo In vista della preparazione del Consiglio europeo di Salonicco, il Consiglio ha proceduto a un primo scambio di idee sulle comunicazioni della Commissione e sulla relazione della Presidenza, decidendo di invitare il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire l'esame di tali testi. = Relazione della Presidenza sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte La relazione in questione è di primaria importanza al fine di fare un inventario e valutare l'andamento delle misure e azioni intraprese su iniziativa degli Stati membri in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia e del piano per la gestione delle frontiere esterne dell'UE. La relazione finale di valutazione sarà sottoposta al Consiglio europeo di Salonicco. 9845/03 (Presse 150) 11 IT 5/6.VI.2003 = Comunicazione della Commissione sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente = Comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione =Comunicazione della Commissione "Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti" In seguito alla presentazione di queste tre comunicazioni da parte della Commissione, il Consiglio ha proceduto a un primo scambio di idee e ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguirne l'esame in vista del Consiglio europeo di Salonicco. 9845/03 (Presse 150) 12 IT 5/6.VI.2003 − Conclusioni del Consiglio PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULL’ELABORAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, FRONTIERE ESTERNE, RIMPATRIO DEI CLANDESTINI E COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI Il Consiglio ha discusso il progetto di conclusioni del Consiglio sull’elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione clandestina, frontiere esterne, rimpatrio dei clandestini e cooperazione con i paesi terzi. Le discussioni sono state incentrate soprattutto sulla questione del finanziamento di una politica comune in materia di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, sulle risorse finanziarie della Comunità e sui meccanismi di ripartizione degli oneri. In seguito alle discussioni il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti permanenti a risolvere i problemi in sospeso nell'ambito delle conclusioni, affinché esse possano essere presentate al Consiglio europeo di Salonicco. CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO RELATIVE AD UNA GESTIONE PIÙ EFFICACE DELLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: "Rammentando le conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002, in cui i Capi di Stato e di Governo hanno convenuto l'istituzione di "un organo comune di esperti delle frontiere esterne" composto dai capi dei servizi di controllo alle frontiere degli Stati membri e della Norvegia e dell'Islanda, incaricato di coordinare le misure previste dal piano per la gestione delle frontiere esterne; Rammentando il punto 44 del piano per la gestione delle frontiere esterne, in cui sono definiti i principi operativi e le competenze dell'organo comune; 9845/03 (Presse 150) 13 IT 5/6.VI.2003 Rammentando che, a seguito della richiesta del Consiglio europeo di istituire un organo comune nell'ambito del Consiglio, tale organo è stato composto dal Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo, allargato ai capi dei servizi di controllo alle frontiere, il cosiddetto CSIFA+; Rammentando lo scambio di vedute che ha avuto luogo durante la Presidenza greca nell'ambito dei lavori dell'organo comune e ha riguardato il suo ruolo operativo, nonché le risposte fornite dagli Stati membri, dalla Norvegia e dall'Islanda ai questionari figuranti nei documenti 7485/03 e 8203/03; Rammentando le nuove esigenze operative che possono derivare dall'uso dei risultati dell'imminente analisi del rischio per quanto riguarda la situazione in atto alle frontiere esterne; Basandosi sui risultati dell'attuazione dei vari programmi operativi proposti dagli Stati membri e approvati dall'organo comune nel secondo semestre del 2002, durante la Presidenza danese; Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: 1) Il Consiglio prende atto delle opinioni espresse dagli Stati membri circa la necessità di migliorare le procedure e i metodi di lavoro del Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo e dell'organo comune al fine di rafforzare il ruolo operativo di quest'ultimo. Pertanto il CSIFA+ dovrebbe d'ora in poi essere noto come organo comune di esperti. 2) Esso ritiene necessaria l'ulteriore attivazione dell'organo comune, tenendo conto della natura, della varietà e della portata delle questioni attinenti alla gestione delle frontiere esterne, che sono state oggetto di discussione nelle riunioni dell'organo comune sin dai suoi inizi, delle difficoltà inerenti all'attribuzione di un maggiore rilievo alle questioni operative, nella sua attuale formazione, e della valutazione dei risultati dell'attuazione dei vari progetti pilota e delle operazioni congiunte da parte degli Stati membri. 3) Per assicurare l'adeguata gestione, da parte dell'organo comune, delle materie di carattere operativo definite al punto 44 del piano per la gestione delle frontiere esterne, il Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo deve determinare le modalità e procedure appropriate per la tenuta di riunioni distinte dell'organo comune in cui saranno trattate esclusivamente questioni operative. 9845/03 (Presse 150) 14 IT 5/6.VI.2003 4) Il Comitato strategico, in quanto "testa" della politica comune di gestione delle frontiere esterne, preparerà la strategia comune per la graduale introduzione di una gestione integrata delle frontiere, mentre l'organo comune preparerà l'attuazione e il coordinamento operativi delle misure contenute nel piano per la gestione delle frontiere esterne, come convenuto dal Comitato strategico sulla base delle relazioni elaborate dai centri operativi tenendo conto dall'analisi del rischio. 5) Nell'affrontare i temi di cui al punto 44 del piano per la gestione delle frontiere esterne, l'organo comune costituirà una fonte costante d'informazione dello CSIFA circa le misure adottate e la situazione esistente alle frontiere esterne degli Stati membri; l'organo comune gestirà le questioni operative e preparerà le decisioni strategiche che dovranno essere adottate dal Comitato strategico, segnatamente in materia di: • • • • • • 6) attribuzione, studio e utilizzazione di analisi di rischio normale o ad hoc, che sarà fornita dall'autorità competente; definizione o presentazione di proposte, presentate dai centri ad hoc competenti, per quanto riguarda progetti pilota operazioni comuni sulla base di una strategia volta a raggiungere risultati concreti; controllo e valutazione dei suddetti progetti e operazioni svolti sotto la supervisione dei centri ad hoc competenti; definizione di concetti, requisiti preliminari e orientamenti per l'attuazione di progetti e operazioni comuni alle frontiere esterne, nonché per quanto attiene al quadro giuridico di partecipazione; valutazione razionale dell'operato dei centri esistenti e di altri progetti in corso, sulla base di criteri strettamente operativi; la valutazione preliminare di progetti, operazioni o programmi già approvati e realizzati deve essere il presupposto necessario per la creazione di un nuovo centro ad hoc competente; creazione di centri ad hoc per le frontiere marittime e per le frontiere aeree, anche in base alle esperienze acquisite con il Centro ad hoc Frontiere Terrestri. Occorre istituire rapidamente questi centri ad hoc per coprire tutti gli aspetti delle frontiere esterne dell'UE. Al fine di stabilire le norme comuni minime per la formazione delle guardie di frontiera, consentendo così agli Stati membri di seguire procedure uniformi nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne, l'organo comune, previa decisione del Comitato strategico, deve promuovere in tempo utile l'introduzione di un curriculum comune di formazione delle guardie di frontiera basato sull'esperienza degli istituti nazionali di formazione. L'introduzione di tale curriculum comune dovrebbe essere accompagnata da uno scambio di varie esperienze ed approcci tramite una piattaforma comune di esperti nazionali della formazione e prevedere una valutazione e un adattamento regolari del curriculum stesso. 9845/03 (Presse 150) 15 IT 5/6.VI.2003 7) L'organo comune dovrebbe inoltre cercare di assicurare la più ampia partecipazione possibile dei nuovi Stati membri e dei paesi candidati ai vari programmi e progetti operativi, in modo da agevolare la rapida attuazione e piena applicazione, da parte degli stessi, dell'acquis di Schengen in materia di efficace controllo e monitoraggio delle frontiere. 8) Il Segretariato generale del Consiglio assicurerà la preparazione e il seguito delle riunioni dell'organo comune. In tale compito esso potrebbe essere inizialmente assistito da esperti distaccati degli Stati membri, incaricati di fornire all'organo comune il necessario quadro d'insieme e seguito di tutte le attività svolte in base al piano per la gestione delle frontiere esterne, incluso il miglioramento dell'efficacia e del coordinamento delle operazioni e dei progetti avviati in questo settore. 9) L'organo comune dovrà infine esaminare le possibilità di ulteriore sviluppo dei modelli operativi comuni riguardo ad una più efficace gestione comune delle frontiere esterne.". CONCLUSIONI SULLO SVILUPPO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI (VIS) Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: "Il Consiglio, 1. basandosi sulle conclusioni dei Consigli europei di Laeken e di Siviglia, sottolinea l'importanza di creare un sistema comune europeo per lo scambio di dati sui visti e accoglie favorevolmente lo studio di fattibilità presentato dalla Commissione; 2. conferma gli obiettivi per tale sistema d'informazione visti (VIS), secondo quanto stabilito negli orientamenti adottati dal Consiglio il 13 giugno 2002; 3. invita la Commissione a continuare i lavori preparatori sullo sviluppo del sistema d'informazione visti (VIS) di concerto con gli Stati membri, sulla scorta di un'architettura centralizzata, tenendo conto della possibilità di una piattaforma tecnica comune con SIS II, senza ritardare lo sviluppo di SIS II; 4. darà gli orientamenti politici necessari entro e non oltre dicembre 2003 sugli elementi di base del sistema d'informazione visti (VIS), compresa l'architettura, le funzionalità - tenendo conto della componente finanziaria - la scelta di uno o più elementi di identificazione biometrici e l'approccio per l'applicazione del sistema, consentendo così di integrare VIS come un'opzione possibile nel bando di gara per SIS II.". 9845/03 (Presse 150) 16 IT 5/6.VI.2003 FUNZIONI SEL SIS E ARCHITETTURA DEL SIS II - Conclusioni del Consiglio "I. Introduzione e sintesi Al fine di garantire che il SIS di seconda generazione sia operativo entro il 2006, per consentire ad altri Stati membri di partecipare al SIS e per migliorare l’uso, le funzionalità e le capacità tecniche di tale sistema, è necessario che il bando di gara per lo sviluppo del SIS II sia indetto nell’autunno 2003. L'attuale calendario secondo la Commissione e i risultati dello studio di fattibilità è così fissato: • giugno 2003 – elenco preciso delle funzionalità e decisione sull'architettura • agosto 2003 – bando di gara d'appalto per il SIS II • giugno 2004 – firma del contratto per la progettazione dettagliata e lo sviluppo del SIS II e successivo progetto della progettazione dettagliata • gennaio 2005 – avvio dello sviluppo del SIS II • primavera 2005 – avvio dell'adattamento Schengen/Stati membri − autunno 2006 – avvio della migrazione delle attuali parti contraenti − fine 2006 – disponibilità ad integrare le nuove parti contraenti (si discute ancora la possibilità di integrare gli Stati aderenti contestualmente alle attuali parti contraenti del sistema nazionale degli Stati Il calendario sarà costantemente aggiornato in base all'evolversi del progetto per rispettare la scadenza della fine del 2006. Il 21 maggio 2003 in una riunione speciale il comitato SIS II ha discusso e controllato la fattibilità del calendario. È pertanto necessario che il Consiglio discuta ed adotti le conclusioni sui requisiti funzionali e l’architettura di cui alle parti II e III; visto che tali conclusioni determineranno le condizioni tecniche del SIS II, è necessario che esse siano incluse nelle specifiche tecniche del bando di gara. 9845/03 (Presse 150) 17 IT 5/6.VI.2003 II. Requisiti funzionali Sin dalla primissima progettazione del SIS II è stato chiaro che questo sistema deve essere uno strumento flessibile, in grado di adeguarsi ai mutamenti di circostanze e di soddisfare, entro tempi ragionevoli e senza grandi costi o sforzi supplementari, le richieste fatte dagli utenti durante il suo ciclo di vita. Le conclusioni di cui al punto II.1 riguardano le implicazioni tecniche dei requisiti funzionali e saranno incluse nel bando di gara per il SIS II. Ciò lascia tuttavia impregiudicata la necessità di decisioni politiche e legislative per l’implementazione di questi nuovi requisiti. II.1: Requisiti funzionali generali per il SIS II Facendo seguito alle conclusioni del 20 giugno 2002 2, il Consiglio conclude quanto segue. a) Il SIS è un sistema "hit/no hit" che consente di scambiare informazioni ai fini della vigilanza sulla libera circolazione delle persone nonché del mantenimento della sicurezza pubblica e, in particolare, della prestazione di assistenza alle autorità nazionali nella lotta contro la criminalità transnazionale, nel quadro dell’obiettivo dell’UE di conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia. b) Affinché il SIS mantenga e migliori la sua efficienza, il SIS II deve consentire, oltre alle funzionalità previste dalle disposizioni esistenti: 2 3 − l’aggiunta di nuove categorie di segnalazioni riguardanti sia le persone sia gli oggetti (compresa, se necessario, la possibilità della cancellazione automatica di talune segnalazioni dopo un evento/una data determinati); − il collegamento tra tutte le segnalazioni, garantendo che ciò non alteri gli attuali diritti di accesso alle varie categorie di segnalazioni 3; − l’aggiunta di nuovi campi nelle segnalazioni e la modifica di quelli esistenti (compreso il cambiamento del carattere di un campo da facoltativo ad obbligatorio e viceversa); − la modifica della durata delle segnalazioni; − l’accesso di nuove autorità al SIS (compresa, se necessario, la possibilità di concedere un accesso parziale o un accesso a scopi diversi da quelli fissati inizialmente nelle segnalazioni); − l’inserimento, il trasferimento e l’eventuale interrogazione di dati biometrici, specie fotografie e impronte digitali. Cfr. doc. 9773/02 SIS 43 CATS 34 COMIX 390. Come convenuto dal Consiglio il 20 giugno 2002 (cfr. doc. 9773/02 SIS 43 CATS 34 COMIX 390). 9845/03 (Presse 150) 18 IT 5/6.VI.2003 II.2 Requisiti specifici a) In considerazione del pieno o ampio consenso che esiste sui requisiti seguenti, il Consiglio invita i gruppi competenti a stabilire tempestivamente, in modo tale da applicarli al momento del primo lancio del SIS II, se necessario sotto forma di testi legislativi: − l'elenco di quali collegamenti possono esistere tra quali tipi di segnalazioni; − quali campi verranno inclusi e/o modificati nelle segnalazioni relative a documenti rilasciati; − quali informazioni e/o campi supplementari saranno inclusi, se del caso, in (talune) segnalazioni; − le condizioni (pratiche) per l’inserimento di fotografie ed impronte digitali di persone ricercate; b) Il Consiglio, pur rilevando che le seguenti proposte suscitano attualmente un certo interesse, prende atto della necessità studiare ulteriormente la loro fattibilità, utilità e applicazione pratica. Il Consiglio invita pertanto i gruppi competenti a discutere tali requisiti e, laddove ottengano un sostegno sufficiente, a presentarli al Consiglio: − come, avuto riguardo alle conclusioni di Tampere e al piano d’azione dell’UE per la lotta contro il terrorismo, si dovrebbe modificare o estendere lo scopo del sistema e in particolare: • le autorità alle quali si dovrebbe concedere un accesso (ampliato) al SIS e per quali finalità: lo studio dovrebbe comprendere la possibilità per talune autorità di utilizzare i dati SIS a scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati inizialmente inseriti nel SIS; • le implicazioni legislative che potrebbero derivarne, specie per quanto concerne la protezione dei dati; l’impatto tecnico che potrebbe derivarne (compreso a livello nazionale); • • la necessità di garantire il mantenimento e il miglioramento dell’efficienza del sistema attuale; − quali nuove categorie di persone dovrebbero essere inserite nel SIS e in particolare: • minori cui è vietato lasciare lo spazio Schengen; • fomentatori di disordini violenti; − quali nuove categorie di oggetti dovrebbero essere inserite nel SIS a norma degli articoli 99 e/o 100 della CAS e in particolare: • altri veicoli; • • opere d’arte; animali; • articoli di lusso; • qualsiasi oggetto facilmente identificabile; 9845/03 (Presse 150) 19 IT 5/6.VI.2003 − quali formulari SIRENE devono essere inseriti, se del caso, nella base di dati del SIS; − quali altri dati biometrici possono essere inseriti nel SIS e quale uso può essere fatto, se del caso, dei dati biometrici inseriti nel SIS; − quale uso per scopi di intelligence può essere fatto, se del caso, delle registrazioni effettuate a norma dell’articolo 103 della CAS; − quali modifiche sono necessarie, se del caso, riguardo al periodo di conservazione di una segnalazione nel SIS; − quali dati si dovrebbero registrare a norma dell’articolo 103 della CAS. Resta inteso, e consegue dalle conclusioni di cui al punto II.1, che il SIS II dovrebbe avere, sin dall’inizio, la capacità tecnica per implementare i requisiti descritti nella presente parte. III. Architettura Sulla base delle raccomandazioni contenute nello studio di fattibilità sul SIS II, del parere del comitato SIS II formulato in materia, nonché del parere espresso dai gruppi competenti del Consiglio, una volta esaminate le varie architetture possibili, il Consiglio conclude quanto segue: 4 − il bando di gara per il SIS II comprende un sistema principale (core system) e un'interfaccia nazionale uniforme in ciascuno Stato membro; − le interfacce nazionali sono fornite quale formula preconfezionata "chiavi in mano" (Ready-made Turnkey solution - RTS) e non contengono i dati SIS; 4 − è consentito agli Stati membri che non vogliono tenere una copia tecnica nazionale della base di dati SIS, effettuare interrogazioni automatizzate della base di dati SIS registrata nel sistema principale. Gli Stati tengono la copia tecnica nazionale della base di dati SIS per proprio conto e a proprio rischio; − • il sistema principale assicura la disponibilità, l'integrità e l'aggiornamento costante dei dati SIS, al duplice scopo di aggiornare le copie tecniche nazionali e di consentire l'interrogazione della base di dati SIS; a tal fine un sistema di back-up sarà installato in una sede diversa, e • l'infrastruttura di comunicazione offrirà le necessarie garanzie di disponibilità; Il contraente può tuttavia proporre di inserire i dati SIS nelle interfacce nazionali se ritiene che tale soluzione offra flessibilità, disponibilità e prestazioni maggiori. 9845/03 (Presse 150) 20 IT 5/6.VI.2003 − il sistema principale contiene le segnalazioni inserite a norma degli articoli da 95 a 100 della Convenzione Schengen, adattate ove necessario, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 94; − le interrogazioni automatizzate della base di dati SIS sono effettuate, se del caso, interrogando le copie tecniche nazionali della base di dati SIS o interrogando il sistema principale attraverso le interfacce nazionali; − i dati SIS sono inseriti nel sistema principale attraverso le interfacce nazionali; − il livello di sicurezza del sistema principale e dell'interfaccia nazionale sarà sufficientemente elevato e saranno applicate, ove possibile, norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale; − le specifiche tecniche del bando di gara per il SIS II tengono conto delle summenzionate conclusioni. Il Consiglio chiede che siano preparate in tempo utile in vista della loro adozione le necessarie disposizioni legislative corrispondenti ai principi che sottendono le presenti conclusioni. IV. Sede / gestione / finanziamento I rispettivi organi del Consiglio devono predisporre le conclusioni del Consiglio su sede, gestione e finanziamento del SIS II quanto ∗ prima possibile e in tempo utile affinché siano adottate dal Consiglio entro maggio del 2004; ∗ esaminare le conseguenze organizzative dell'architettura scelta nell'ambito dei sistemi nazionali degli Stati membri congiuntamente alle implicazioni finanziarie di detta architettura. 9845/03 (Presse 150) 21 IT 5/6.VI.2003 FIRMA DI UN ACCORDO SULL'ESTRADIZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA TRA L'UE E GLI USA Il Consiglio ha concordato il testo degli accordi sull'estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e ha dato mandato alla Presidenza di designare la persona incaricata di firmare il testo dei progetti di accordi nel quadro del vertice UE-USA in programma il 25 giugno 2003. Gli accordi si affiancheranno agli accordi bilaterali tra gli USA e gli Stati membri dell'UE, cui aggiungeranno valore. I progetti di accordi forniscono le necessarie garanzie di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e rispettano i principi costituzionali degli Stati membri. Si ricorda che, a norma dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, 12 Stati membri hanno dichiarato che, dopo che gli accordi saranno stati firmati, essi dovranno conformarsi alle prescrizioni della rispettiva procedura costituzionale prima che l'accordo possa essere concluso. Il testo dei progetti di accordi è disponibile nel registro pubblico del Consiglio (doc. 9153/03). Alcuni elementi rispetto ai quali il progetto di accordo rappresenta un valore aggiunto sono elencati qui di seguito: Per quanto riguarda l'estradizione: • nel caso di informazioni sensibili, i progetti di accordi consentono di chiedere consultazioni per definire fin dove un'informazione contenuta in una richiesta possa essere protetta dallo Stato richiesto; • per quanto riguarda le richieste concorrenti, gli accordi trattano il caso di concorrenza tra una richiesta di estradizione emanata dagli USA e una emanata da un altro Stato o, allorché quest'altro Stato è uno Stato membro, un mandato d'arresto europeo. Quanto al modo di trattare la concorrenza tra una richiesta di consegna emanata dalla Corte penale internazionale e una richiesta di estradizione emanata dagli Stati Uniti d'America, la questione rientra quindi totalmente nell'esclusiva competenza degli Stati membri.". 9845/03 (Presse 150) 22 IT 5/6.VI.2003 Per quanto riguarda la mutua assistenza giudiziaria, l'accordo migliora la cooperazione nel settore delle indagini riguardanti gli elementi finanziari della grande criminalità, inclusa la criminalità organizzata, il terrorismo e la criminalità finanziaria. • Gli Stati membri che attualmente non hanno un accordo di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti possono richiamarsi all'ordine pubblico (sicurezza, sovranità o altri interessi essenziali dello Stato richiesto) per rifiutarsi di comunicare informazioni in taluni casi. • L'accordo contiene disposizioni esaurienti relativamente alla protezione dei dati e alla trasmissione di mezzi di prova. • I progetti di accordi contengono disposizioni che consentono l'impiego di squadre investigative comuni, e il collegamento in videoconferenza fra Stati membri e Stati Uniti. Queste disposizioni consentono agli Stati membri in grado di servirsi di queste possibilità, ma non ve li obbligano. • I progetti di accordi consentono l'impiego dei moderni mezzi di telecomunicazione (fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, per lo scambio di richieste di mutua assistenza giudiziaria e relative risposte. • L'assistenza giudiziaria è concessa, nella misura in cui ciò non sia già previsto dai trattati bilaterali, anche alle autorità amministrative federali degli USA e alle autorità amministrative nazionali degli Stati membri che indagano su un comportamento allo scopo di perseguirlo penalmente o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale. Dichiarazione del Portogallo: "A norma della sua Costituzione il Portogallo non si avvarrà della possibilità prevista all'articolo 13 dell'accordo sull'estradizione e non concederà l'estradizione nel caso in cui il reato sia punibile con la pena di morte. Il Portogallo può tuttavia subordinare l'estradizione alla condizione che, a norma della legge dello Stato richiedente, vincolante per i suoi tribunali e autorità competenti per l'esecuzione delle pene, non sia giuridicamente possibile prospettare l'applicazione della pena di morte al caso in questione né eseguirla laddove sia già stata inflitta prima della richiesta di estradizione." 9845/03 (Presse 150) 23 IT 5/6.VI.2003 COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE Il Consiglio è giunto ad un accordo politico sul progetto di regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, fatta salva la messa a punto di alcuni elementi tecnici e redazionali. Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti permanenti e il Comitato per le questioni di diritto civile (Responsabilità genitoriale) di mettere a punto gli aspetti tecnici in modo da consentirgli di adottare formalmente la proposta nella sessione di ottobre tenuto debitamente conto delle altre decisioni politiche assunte nella sessione del 29 novembre 2002 e affinché il regolamento in vigore, se possibile, il 1°luglio 2004. Il progetto di regolamento ha per obiettivo il riconoscimento e l'esecuzione, all’interno della Comunità, delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale sulla base di norme comuni relative alla competenza. Esso estende il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio a tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, disgiungendoli dai procedimenti aventi per oggetto le cause matrimoniali. Si ricorda che nel novembre 2002 il Consiglio GAI raggiunse un accordo politico sulle questioni inerenti al ritorno del minore, che rappresentano un elemento fondamentale del regolamento. In tale sessione il Consiglio stabilì inoltre che il regolamento avrebbe potuto essere adottato formalmente soltanto contestualmente all’adozione, in sede di Consiglio, della decisione che autorizza gli Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 1996, nell'interesse della Comunità. 9845/03 (Presse 150) 24 IT 5/6.VI.2003 A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della proposta. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. 9845/03 (Presse 150) 25 IT 5/6.VI.2003 TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sul progetto di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Il dibattito si è incentrato sui seguenti elementi fondamentali: − definizione di credito non contestato − norme minime di garanzia relative alla notificazione degli atti − possibilità di impugnazione della decisione di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo − esecutività della decisione nello Stato membro d'origine come requisito sufficiente per la certificazione di titolo esecutivo europeo − possibilità di rifiuto dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione, anche in base ai criteri di ordine pubblico − eventuale inclusione delle cause di consumo nel campo d’applicazione del regolamento. Sulla scorta del dibattito il Consiglio ha fissato degli orientamenti generali per i lavori futuri, incaricando di conseguenza i suoi organi preparatori di proseguire l’esame del progetto di regolamento. In linea con le conclusioni di Tampere il progetto di regolamento mira a istituire un titolo esecutivo europeo per i diritti pecuniari non contestati che sopprima i controlli necessari per l'esecuzione in uno Stato membro della decisione giudiziaria pronunciata in un altro Stato membro. In particolare, il progetto di regolamento contiene norme minime di garanzia relative alla notificazione degli atti, comprendenti le forme di notificazione ammissibili. Solo l'osservanza delle norme minime previste nel regolamento può giustificare la soppressione del controllo negli Stati membri in cui è chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria. 9845/03 (Presse 150) 26 IT 5/6.VI.2003 A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della proposta. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. 9845/03 (Presse 150) 27 IT 5/6.VI.2003 ESECUZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DELLE DECISIONI DI CONFISCA Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo su due elementi del progetto di decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di confisca: la definizione di "bene" e l'elenco dei reati ai quali non si applicherebbe il principio della doppia incriminabilità per respingere decisioni di confisca contemplate nella decisione quadro. Alla luce dei progressi compiuti in merito a tali due questioni, il Consiglio ha dato istruzione ai suoi organi preparatori di proseguire l'esame del progetto di decisione quadro. Scopo della decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro. La definizione di "bene" determinerebbe quali tipi di poteri di confisca siano contemplati dallo strumento. L'articolo 5, paragrafo 1 del progetto di decisione quadro prevede che il principio della doppia incriminabilità non debba essere applicato dallo Stato di esecuzione in relazione alle decisioni di confisca basate su uno o più reati elencati in tale paragrafo. 9845/03 (Presse 150) 28 IT 5/6.VI.2003 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM" Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori relativi al progetto di decisione quadro sull'applicazione del principio "ne bis in idem" e ha dato istruzione ai suoi organi preparatori di proseguire l'esame del testo. Il progetto di decisione quadro, basato su un'iniziativa greca, mira a fornire agli Stati membri norme giuridiche comuni in relazione al principio "ne bis in idem" onde assicurare uniformità sia nell'interpretazione di tali norme che nella relativa applicazione pratica. Il principio "ne bis in idem", o divieto della duplice penalizzazione (ossia che nessuno dovrebbe essere perseguito o condannato due volte per gli stessi atti e per lo stesso comportamento criminale) assume particolare importanza in un momento in cui la criminalità transfrontaliera è in aumento e i problemi giurisdizionali inerenti all'azione penale si fanno più complessi. L'importanza di tale principio è particolarmente evidente nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'estradizione sia nell'ambito di un'Unione europea già allargata sia negli accordi tra l'Unione o taluni Stati membri e paesi terzi. A prescindere dalle pertinenti disposizioni di altri strumenti internazionali [Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici del 19.12.1966, Protocollo n. 7 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, Convenzione delle Comunità europea relativa all'applicazione del principio "ne bis in idem" del 25.5.1987 ecc.], la decisione quadro introduce il principio di litispendenza, mentre pare essere stato raggiunto un ampio consenso in merito al fatto che questa materia esuli dal quadro Schengen. L'applicazione del principio "ne bis in idem" ha sollevato fino a oggi numerosi e seri problemi d'interpretazione o accettazione di talune disposizioni sostanziali o principi più generali a causa delle differenti disposizioni che disciplinano questo principio nei vari strumenti giuridici internazionali e delle diverse prassi nelle legislazioni nazionali. 9845/03 (Presse 150) 29 IT 5/6.VI.2003 NEGOZIATI CON LA SVIZZERA RELATIVI ALL'ACQUIS DI SCHENGEN Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni sulla questione della cooperazione giudiziaria con la Svizzera in materia di reati fiscali, nel contesto dei negoziati in corso relativi alla partecipazione di tale paese all'acquis di Schengen. Il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire i lavori in materia, al fine di pervenire ad un accordo con la Svizzera sull'acquis di Schengen. 9845/03 (Presse 150) 30 IT 5/6.VI.2003 PRESENTAZIONE DEL QUADRO DI CONTROLLO GAI DA PARTE DELLA COMMISSIONE Il Consiglio ha preso atto dell'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea. (doc. 9817/03) Si rammenta che il quadro di controllo è redatto periodicamente dalla Commissione per esaminare i progressi compiuti nell'adozione e nell'attuazione delle misure necessarie a conseguire gli obiettivi fissati dal trattato e dal Consiglio europeo di Tampere il 15 e 16 ottobre 1999. 9845/03 (Presse 150) 31 IT 5/6.VI.2003 VARIE − Fondo europeo per il rimpatrio Durante la colazione i Ministri hanno discusso la questione di un Fondo europeo per il rimpatrio. − Protezione dei dati di carattere personale Il Consiglio ha preso atto di una nota della Grecia relativa a norme comuni per la protezione dei dati di carattere personale nel quadro del terzo pilastro. * * * COMITATO MISTO A margine del Consiglio il Comitato misto a livello ministeriale (UE + Islanda e Norvegia) si è riunito nel contesto delle intese Schengen. Sotto la presidenza del sig. Philippos PETSALNIKOS, Ministro della giustizia della Grecia, sono stati discussi i seguenti punti: − Attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte Il Comitato misto ha preso nota di una relazione sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte (cfr. pag. 10). 9845/03 (Presse 150) 32 IT 5/6.VI.2003 − Controllo delle frontiere marittime Il Comitato misto è stato informato in merito allo stato di avanzamento dello studio di fattibilità della Commissione sul miglioramento dei controlli delle frontiere marittime. − Sistema d'informazione visti (VIS) Il Comitato misto ha approvato le conclusioni relative allo sviluppo del SIV (cfr. pagina 16). − Funzioni del SIS e architettura del SIS II Il Comitato misto ha approvato le conclusioni sulle funzioni del SIS e architettura del SIS II (cfr. pagina 17). − Assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea Il Comitato misto è giunto ad un orientamento generale sull'iniziativa della Germania per una direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea. − Visti per i membri della famiglia olimpica Il Comitato misto è pervenuto ad un orientamento generale sul progetto di regolamento recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004. 9845/03 (Presse 150) 33 IT 5/6.VI.2003 − Valutazione Schengen della Spagna Il Comitato misto ha convenuto delle conclusioni sulla valutazione Schengen della Spagna. − Valutazione Schengen sulla Francia Il Comitato misto ha preso nota del seguito della valutazione Schengen della Francia. − Meccanismo di valutazione di Schengen Il Comitato misto ha concordato orientamenti volti ad accrescere l'efficienza del meccanismo di valutazione di Schengen. 9845/03 (Presse 150) 34 IT 5/6.VI.2003 PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE PESD Azione comune relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (doc. 9955/1/03 REV 1) Il Consiglio ha adottato l'azione comune relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Questa operazione militare condotta dall'UE, che porta il nome di codice "Artemis", sarà effettuata in conformità del mandato fissato nella risoluzione n. 1484 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 maggio 2003. La risoluzione n. 1484 autorizza lo schieramento fino al 1° settembre 2003 di una forza multinazionale ad interim di emergenza a Bunia (RDC) per contribuire alla stabilizzazione delle condizioni di sicurezza e al miglioramento della situazione umanitaria nella città di Bunia. Per ulteriori informazioni, cfr. comunicato stampa n. 9957/03 (Presse 156) del 5 giugno 2003. GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI Lotta contro il terrorismo - Aggiornamento dell'elenco Il Consiglio ha proceduto ad un aggiornamento dell'elenco UE delle organizzazioni terroristiche e delle persone collegate ad attività terroristiche, adottato per la prima volta il 27 dicembre 2001 nella scia degli avvenimenti dell'11 settembre 2001 e sottoposto a revisione a intervalli regolari. A tal fine esso ha adottato una posizione comune che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC 5 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/976/PESC 6. La nuova posizione comune, corredata dell'elenco aggiornato ad essa allegato, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 139 del 6 giugno 2003 (http://europa.eu.int/eur-lex/). 5 6 GU L 344 del 28.12.2001. GU L 337 del 13.12.2003. 9845/03 (Presse 150) I IT 5/6.VI.2003 Terrorismo Il Consiglio ha approvato un documento strategico sul terrorismo che contiene un testo sulla codifica uniforme dei collaboratori di giustizia ad alto rischio e le conclusioni del seminario DIAGORAS sulla lotta contro il terrorismo in relazione ai principali avvenimenti sportivi (Atene, 10 e 11 aprile). Europol Il Consiglio ha approvato la relazione annuale 2002 dell'Europol, ne ha adottato il bilancio per il 2004, il programma di lavoro per il 2004 e il bilancio rettificativo per il 2003. Il Consiglio ha inoltre adottato l'atto che modifica l'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol (doc. 8939/03). Infine, il Consiglio ha adottato tre accordi bilaterali, rispettivamente con Cipro, la Bulgaria e la Repubblica slovacca, in materia di scambio di informazioni strategiche e operative e di contatti periodici ai livelli appropriati. Prima relazione annuale sulle attività dell'Eurojust (anno civile 2002) (doc. 9771/03) Il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla prima relazione annuale sulle attività dell'Eurojust (anno civile 2002). Valutazioni reciproche "Applicazione della legge e suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico" Il Consiglio ha preso nota della terza relazione relativa al secondo ciclo di valutazioni reciproche concernenti il Regno Unito, la Finlandia, i Paesi Bassi, la Francia e il Portogallo, condotte ai sensi dell'azione comune 97/827/GAI. Rete europea di prevenzione della criminalità (doc. 9755/03) Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla relazione annuale 2002 della rete europea di prevenzione della criminalità. 9845/03 (Presse 150) II IT 5/6.VI.2003 Caratteristiche di sicurezza speciali dei timbri uniformi d'ingresso e di uscita (doc. 9390/03) Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulle caratteristiche di sicurezza speciali dei timbri uniformi d'ingresso e di uscita. Migliori pratiche in materia di ottenimento di documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi dal territorio degli Stati membri Il Consiglio ha approvato il manuale sulle migliori pratiche in materia di ottenimento di documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi dal territorio degli Stati membri. Rete europea di formazione giudiziaria (doc. 9702/03) Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sulla Rete europea di formazione giudiziaria. 1. "La piena e completa cooperazione delle autorità giudiziarie degli Stati membri si fonda sulla comprensione e fiducia reciproca. Essa richiede quindi, da parte degli operatori, una migliore conoscenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri e degli strumenti giuridici su cui si basa la cooperazione giudiziaria nell'Unione europea. La formazione degli appartenenti ai corpi giudiziari degli Stati membri appare come una delle condizioni per il successo della creazione di uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza. Essa rende più efficace l'utilizzazione degli strumenti giuridici vigenti e agevola l'attuazione concreta dei nuovi strumenti della cooperazione. In particolare, l'imminente entrata in vigore del mandato d'arresto europeo e le nuove opportunità di cooperazione offerte da questo e da altri strumenti sul reciproco riconoscimento richiederanno una maggiore formazione dei giudici nel settore del diritto europeo e del funzionamento di detti nuovi strumenti di cooperazione. Gli organi nazionali incaricati della formazione dei membri dei corpi giudiziari negli Stati membri dispongono già di una certa esperienza negli scambi e nelle azioni di formazione condotte in comune, ma tali scambi e azioni dovrebbero acquisire maggiore coerenza e beneficiare di una certa continuità. 2. A Bordeaux, nell'ottobre 2000 i rappresentanti delle autorità e delle istituzioni competenti nel settore della formazione di giudici e procuratori negli Stati membri hanno firmato una "Carta" volta a definire una rete operativa di formazione in attesa della creazione di una rete attraverso una decisione del Consiglio. La Carta è stata modificata a Copenaghen durante la Presidenza danese. 9845/03 (Presse 150) III IT 5/6.VI.2003 Nel novembre 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa, basata sull'articolo 31 e sull'articolo 34, paragrafo 2 lettera c) del TUE, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che fornisca alla rete europea di formazione giudiziaria una struttura più formale che garantisca coerenza e continuità. Nel dicembre 2001 il Consiglio europeo di Laeken ha sollecitato la rapida attuazione di una rete europea per incoraggiare la formazione dei magistrati. In una risoluzione adottata nel marzo 2003 il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare la rete europea di formazione giudiziaria e ha segnalato che intende introdurre un progetto pilota per la formazione e gli scambi di giudici in Europa, sul modello di Erasmus (risoluzione A5-0039/2003). 3. In applicazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, il Consiglio non ritiene necessario, per ora, adottare uno o più atti vincolanti del Consiglio per istituire un rete di formazione efficiente, poiché tale creazione attraverso un atto del Consiglio solleva una serie di questioni istituzionali e di competenza e poiché occorre dar seguito alla decisione del Consiglio europeo, non è per ora opportuno proseguire i lavori sull'iniziativa francese. Il Consiglio rileva in proposito l'imminente incorporazione di un'associazione di diritto belga, che può offrire possibilità di finanziamento per la formazione dei giudici ai sensi della Carta di Bordeaux e di Copenaghen e che attribuisce alla rete la personalità giuridica. Tuttavia, il Consiglio ritiene comunque necessario rafforzare la struttura, il ruolo e il funzionamento della rete attualmente in vigore, basata sulla "Carta di Bordeaux e Copenaghen". In particolare, sembra necessario rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della rete, ed aumentarne la capacità di finanziamento delle attività. 4. Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio: a) invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la rete europea di formazione giudiziaria cui è ora stata data la personalità giuridica, costituita conformemente al diritto belga e a valutare l'eventualità di fornire alla rete risorse umane e finanziarie adeguate; b) accoglie con favore l'istituzione della rete che riunisce scuole e istituti di tutti gli Stati membri specificamente incaricati della formazione dei giudici di carriera e dei procuratori appartenenti al corpo giudiziario; c) ritiene che le competenze della rete debbano estendersi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, con il compito di favorire la coerenza e l'efficacia delle azioni di formazione degli appartenenti; 9845/03 (Presse 150) IV IT 5/6.VI.2003 d) insiste sulla necessità di stabilire stretti legami tra la rete e le istituzioni dell'Unione europea; e) invita la Commissione a valutare le possibilità di assistere attualmente la rete nella raccolta di finanziamenti adeguati, in particolare attraverso i programmi quadro di cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; f) accoglie con favore la risoluzione del Parlamento europeo che intende avviare un progetto pilota per la formazione e gli scambi di giudici in Europa e invita la Commissione, per quanto possibile e nei limiti delle sue risorse, e il Parlamento europeo a dedicarvi piena attenzione; g) invita la Commissione, previa consultazione della rete europea di formazione giudiziaria, a redigere una relazione per il Consiglio sull'istituzione e il funzionamento della rete entro la fine del 2004; h) conviene di valutare, in base alla suddetta relazione, l'opportunità di riprendere in esame l'iniziativa della Francia al fine di istituire una struttura permanente per la formazione giudiziaria a livello europeo. Piano d'azione in materia di droga tra l'UE, i Paesi dei Balcani occidentali e i paesi candidati (doc. 9600/03) Il Consiglio ha approvato il piano d'azione in materia di droga tra l'UE, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi candidati (Bulgaria, Romania e Turchia). BILANCIO Esecuzione del bilancio del Fondo destinato al finanziamento della Convenzione sul futuro dell'UE per l'esercizio 2002 (doc. 9736/03) Il Consiglio ha reso il parere conforme sullo scarico da dare al Segretario generale della Convenzione per l'esecuzione del bilancio del Fondo destinato al finanziamento della convenzione per l'esercizio 2002.". ______________ 9845/03 (Presse 150) V IT