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2514ª Sessione del Consiglio
- GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI Lussemburgo, 5 e 6 giugno 2003
Presidente:
Signor Philippos PETSALNIKOS
Ministro della giustizia
Signor Michalis CHRISOCHOÏDIS
Ministro dell'ordine pubblico della Repubblica
ellenica
Internet: http://ue.eu.int/
E-mail: [email protected]
Per ulteriori informazioni: tel. 32-2-285. 9548 – 32-2-285. 6808
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SOMMARIO 1
PARTECIPANTI ............................................................................................................................... 5
PUNTI DISCUSSI
PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DI SALONICCO (20 giugno 2003)..................................7
−
Status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo ...............................................8
−
Attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e relativo status ............................................9
Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del
−
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ..........................................................................10
Relazioni della Presidenza e della Commissione sul seguito del Consiglio europeo
−
di Siviglia in materia di immigrazione, controlli alle frontiere e asilo...................................................11
–
= Relazione della Presidenza sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti
pilota e operazioni congiunte .................................................................................................................11
–
= Comunicazione della Commissione sullo sviluppo di una politica comune in
materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri
umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente ...............................12
–
= Comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione...........................12
–
=Comunicazione della Commissione "Verso regimi di asilo più accessibili, equi e
meglio gestiti" ........................................................................................................................................12
−
Conclusioni del Consiglio ......................................................................................................................13
FUNZIONI SEL SIS E ARCHITETTURA DEL SIS II - Conclusioni del Consiglio .....................................17
FIRMA DI UN ACCORDO SULL'ESTRADIZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA
GIUDIZIARIA TRA L'UE E GLI USA...........................................................................................................22
1
Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
B I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio
http://ue.eu.int.
B Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono
contraddistinti da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet
del Consiglio o possono essere ottenute presso il servizio stampa.
B
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COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN
MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
GENITORIALE ...............................................................................................................................................24
TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI...................................................26
ESECUZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DELLE DECISIONI DI CONFISCA ......................................28
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM" ...............................................................................29
NEGOZIATI CON LA SVIZZERA RELATIVI ALL'ACQUIS DI SCHENGEN .........................................30
PRESENTAZIONE DEL QUADRO DI CONTROLLO GAI DA PARTE DELLA
COMMISSIONE ..............................................................................................................................................31
VARIE..............................................................................................................................................................32
−
Fondo europeo per il rimpatrio...............................................................................................................32
−
Protezione dei dati di carattere personale...............................................................................................32
COMITATO MISTO........................................................................................................................................32
−
Attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte ...................................32
−
Controllo delle frontiere marittime ........................................................................................................33
−
Sistema d'informazione visti (VIS) ........................................................................................................33
−
Funzioni del SIS e architettura del SIS II...............................................................................................33
−
Assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via
aerea .......................................................................................................................................................33
−
Visti per i membri della famiglia olimpica ............................................................................................33
−
Valutazione Schengen della Spagna ......................................................................................................34
−
Valutazione Schengen sulla Francia ......................................................................................................34
−
Meccanismo di valutazione di Schengen ...............................................................................................34
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PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE
PESD
–
Azione comune relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella
Repubblica democratica del Congo.......................................................................................................... I
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
–
Terrorismo............................................................................................................................................... II
–
Europol.................................................................................................................................................... II
–
Prima relazione annuale sulle attività dell'Eurojust (anno civile 2002) .................................................. II
–
Valutazioni reciproche "Applicazione della legge e suo ruolo nella lotta contro il
narcotraffico" .......................................................................................................................................... II
–
Rete europea di prevenzione della criminalità ........................................................................................ II
–
Caratteristiche di sicurezza speciali dei timbri uniformi d'ingresso e di uscita......................................III
–
Migliori pratiche in materia di ottenimento di documenti di viaggio e di
allontanamento dei cittadini di paesi terzi dal territorio degli Stati membri ..........................................III
–
Rete europea di formazione giudiziaria..................................................................................................III
–
Piano d'azione in materia di droga tra l'UE, i Paesi dei Balcani occidentali e i paesi
candidati ..................................................................................................................................................V
BILANCIO
–
Esecuzione del bilancio del Fondo destinato al finanziamento della Convenzione
sul futuro dell'UE per l'esercizio 2002 ....................................................................................................V
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PARTECIPANTI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Per il Belgio:
Sig. Jan DE BOCK
Ambasciatore, Rappresentante Permanente
Per la Danimarca:
Sig.ra Lene ESPERSEN
Sig. Bertel HAARDER
Ministro della giustizia
Ministro per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione e
Ministro senza portafoglio incaricato degli affari europei
Per la Germania:
Sig. Otto SCHILY
Sig.ra Brigitte ZYPRIES
Ministro federale dell'interno
Ministro federale della giustizia
Per la Grecia:
Sig. Michalis CHRISOCHOÏDIS
Sig. Philippos PETSALNIKOS
Ministro dell'ordine pubblico
Ministro della giustizia
Per la Spagna:
Sig. Ángel ACEBES PANIAGUA
Sig. José Maria MICHAVILA NUNEZ
Ministro dell'interno
Ministro della giustizia
Per la Francia:
Sig. Dominique PERBEN
Sig. Nicolas SARKOZY
Guardasigilli, Ministro della giustizia
Ministro dell'interno, della sicurezza interna e delle libertà locali
Per l'Irlanda:
Sig. Michael McDOWELL
Ministro della giustizia
Per l'Italia:
Sig. Roberto CASTELLI
Sig. Antonio D'ALI
Ministro della giustizia
Sottosegretario di Stato all'interno
Per il Lussemburgo:
Sig. Luc FRIEDEN
Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio
Per i Paesi Bassi:
Sig. Piet Hein DONNER
Sig.ra Rita VERDONK
Ministro della giustizia
Ministro dell'immigrazione, dell'asilo e dell'integrazione
Per l'Austria:
Sig. Dieter BÔHMDORFER
Sig. Ernst STRASSER
Ministro federale della giustizia
Ministro federale dell'interno
Per il Portogallo:
Sig. António Jorge FIGUEREIDO LOPES
Sig. Joao MOTA DE CAMPOS
Ministro dell'interno
Sottosegretario di Stato presso il Ministro della giustizia
Per la Finlandia:
Sig. Johannes KOSKINEN
Sig. Kari RAJAMÄKI
Ministro della giustizia
Ministro dell'interno
Per la Svezia:
Sig. Jan O. KARLSSON
Ministro presso il Ministero degli affari esteri, responsabile
dell'assistenza e della migrazione
Sottosegretario di Stato presso il Ministro della giustizia
Sig. Dan ELIASSON
Per il Regno Unito:
Baronessa SCOTLAND of ASTHAL
Sottosegretario di Stato ("Parliamentary Secretary") presso
l'Ufficio del Lord Cancelliere
Sottosegretario di Stato all'interno
Lord Geoffrey FILKIN
*
Per la Commissione:
Sig. António VITORINO
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*
*
Membro
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I Governi degli Stati aderenti erano così rappresentati:
Per la Repubblica ceca:
Sig. Stanislav GROSS
Sig. Pavel RYCHETSKY
Primo Ministro aggiunto e Ministro dell'interno
Vice Primo Ministro e Ministro della giustizia
Per l'Estonia:
Sig. Ken–Marti VAHER
Ministro della giustizia
Per Cipro:
Sig. Dorus THEODOROU
Ministro della giustizia e dell'ordine pubblico
Per la Lettonia:
Sig. Maris GULBIS
Ministro dell'interno
Per la Lituania:
Sig. Vytautas MARKEVICIUS
Sig. Virgilijus Vladislova BULOVAS
Ministro della giustizia
Ministro dell'interno
Per l'Ungheria:
Sig. Péter BARANDY
Ministro della giustizia
Per Malta:
Sig. Tonio BORG
Ministro della giustizia e degli affari interni
Per la Polonia:
Sig. PaweV DAKOWSKI
Sig. Sylweriusz KRÓLAK
Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno e
dell'amministrazione
Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia
Per la Slovacchia:
Sig. Daniel LIPSIC
Ministro della giustizia
Per la Slovenia:
Sig. Marko STARMAN
Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia
Altri partecipanti:
Ministri di Islanda e di Norvegia partecipanti al Comitato misto:
Per l'Islanda:
Sig. Björn BJARNASON
Ministro della giustizia
Norway:
Sig. Odd Einar DØRUM
Ministro della giustizia
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PUNTI DISCUSSI
PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DI SALONICCO (20 giugno 2003)
Nel contesto della preparazione del Consiglio europeo di Salonicco (20 giugno 2003) il Consiglio:
−
ha esaminato tre proposte di direttive riguardanti:
lo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo,
attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale e relativo status,
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato;
−
ha proceduto a un primo scambio di idee su alcune relazioni della Presidenza e della
Commissione riguardanti le materie seguenti:
relazione della presidenza sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e
operazioni congiunte,
comunicazione della Commissione sullo sviluppo di una politica comune in materia di
immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere
esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente,
comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione,
comunicazione della Commissione "Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio
gestiti",
−
ha esaminato tre progetti di conclusioni riguardanti:
una gestione più efficace delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea,
l’elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione clandestina, frontiere
esterne, rimpatrio dei clandestini e cooperazione con i paesi terzi,
lo sviluppo del Sistema d’informazione visti (VIS).
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−
Status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo
Il Consiglio è giunto ad un accordo politico sul progetto di direttiva relativa allo status dei cittadini
di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo entro il termine fissato dal Consiglio europeo
di Siviglia (giugno 2003).
Il Consiglio adotterà la direttiva in una delle prossime sessioni una volta che il testo sarà stato
messo a punto dai giuristi/linguisti e che saranno state sciolte le riserve parlamentari sussistenti.
Scopo della direttiva è conferire uno status CE di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi
terzi che da 5 anni soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Questo nuovo status, che non vuole sostituire l'attuale status nazionale di soggiornante di lungo
periodo,
a)
permetterà ai cittadini di paesi terzi di godere di uno status giuridico comparabile a quello dei
cittadini degli Stati membri;
b)
permetterà alla persona in questione, a determinate condizioni, di spostarsi da uno Stato
membro all’altro conservando i diritti e i benefici ottenuti nel primo Stato membro senza
dover espletare tutte le procedure applicabili agli immigrati di nuovo arrivo.
Si ricorda che nella sessione dell’8 maggio 2003 il Consiglio si è compiaciuto dell'impegno della
Commissione di presentare entro un anno, e possibilmente entro la fine del 2003, una proposta di
direttiva relativa all'estensione dello status di soggiornante di lungo periodo ai rifugiati e ai
beneficiari di protezione sussidiaria.
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−
Attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale e relativo status
In seguito a uno scambio di idee sul progetto di direttiva sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale
e sul relativo status, il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire
l'esame del testo al fine di raggiungere un accordo al più presto.
Scopo della proposta è creare una quadro per un regime di protezione internazionale basato sugli
obblighi internazionali e comunitari in vigore e sulle prassi attualmente applicate dagli Stati
membri, che comprenda due categorie complementari di protezione: lo "status di rifugiato" e la
"protezione sussidiaria". La proposta contiene disposizioni relative ai diritti e alle prestazioni
minime a favore dei beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
La proposta non affronta gli aspetti procedurali delle concessione e della revoca dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria. Le procedure per i richiedenti asilo formano oggetto della
proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime per le procedure di asilo, anch'essa
esaminata dal Consiglio.
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Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato
Il Consiglio ha raggiunto l'accordo su alcune disposizioni della proposta modificata di direttiva
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato, in particolare quelle riguardanti il trattenimento dei richiedenti
asilo e la procedura da seguire in caso di ritiro implicito o abbandono della domanda di asilo.
Il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire l'esame della
direttiva al fine di giungere a un accordo entro il termine stabilito dal Consiglio europeo di Siviglia
(fine 2003).
In base all'accordo raggiunto gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si
tratta di un richiedente asilo. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri
provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.
Inoltre, per quanto riguarda la procedura in caso di ritiro implicito o abbandono di una domanda di
asilo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere
l'esame ovvero respingere
la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo
diritto allo status di rifugiato
Il Consiglio e la Commissione hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni presentate da vari Stati
membri per quanto riguarda la compilazione di un elenco minimo comune di paesi di origine sicuri.
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−
Relazioni della Presidenza e della Commissione sul seguito del Consiglio europeo di
Siviglia in materia di immigrazione, controlli alle frontiere e asilo
In vista della preparazione del Consiglio europeo di Salonicco, il Consiglio ha proceduto a un primo
scambio di idee sulle comunicazioni della Commissione e sulla relazione della Presidenza,
decidendo di invitare il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire l'esame di tali testi.
= Relazione della Presidenza sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e
operazioni congiunte
La relazione in questione è di primaria importanza al fine di fare un inventario e valutare
l'andamento delle misure e azioni intraprese su iniziativa degli Stati membri in attuazione
delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia e del piano per la gestione delle frontiere
esterne dell'UE. La relazione finale di valutazione sarà sottoposta al Consiglio europeo di
Salonicco.
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= Comunicazione della Commissione sullo sviluppo di una politica comune in materia di
immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne
e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente
= Comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione
=Comunicazione della Commissione "Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio
gestiti"
In seguito alla presentazione di queste tre comunicazioni da parte della Commissione, il
Consiglio ha proceduto a un primo scambio di idee e ha invitato il Comitato dei
Rappresentanti Permanenti a proseguirne l'esame in vista del Consiglio europeo di Salonicco.
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−
Conclusioni del Consiglio
PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULL’ELABORAZIONE DI UNA
POLITICA COMUNE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, FRONTIERE
ESTERNE, RIMPATRIO DEI CLANDESTINI E COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI
Il Consiglio ha discusso il progetto di conclusioni del Consiglio sull’elaborazione di una politica
comune in materia di immigrazione clandestina, frontiere esterne, rimpatrio dei clandestini e
cooperazione con i paesi terzi.
Le discussioni sono state incentrate soprattutto sulla questione del finanziamento di una politica
comune in materia di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, sulle risorse finanziarie della
Comunità e sui meccanismi di ripartizione degli oneri. In seguito alle discussioni il Consiglio ha
invitato il Comitato dei Rappresentanti permanenti a risolvere i problemi in sospeso nell'ambito
delle conclusioni, affinché esse possano essere presentate al Consiglio europeo di Salonicco.
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO RELATIVE AD UNA GESTIONE PIÙ EFFICACE DELLE
FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
"Rammentando le conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002, in
cui i Capi di Stato e di Governo hanno convenuto l'istituzione di "un organo comune di esperti delle
frontiere esterne" composto dai capi dei servizi di controllo alle frontiere degli Stati membri e della
Norvegia e dell'Islanda, incaricato di coordinare le misure previste dal piano per la gestione delle
frontiere esterne;
Rammentando il punto 44 del piano per la gestione delle frontiere esterne, in cui sono definiti i
principi operativi e le competenze dell'organo comune;
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Rammentando che, a seguito della richiesta del Consiglio europeo di istituire un organo comune
nell'ambito del Consiglio, tale organo è stato composto dal Comitato strategico sull'immigrazione,
le frontiere e l'asilo, allargato ai capi dei servizi di controllo alle frontiere, il cosiddetto CSIFA+;
Rammentando lo scambio di vedute che ha avuto luogo durante la Presidenza greca nell'ambito dei
lavori dell'organo comune e ha riguardato il suo ruolo operativo, nonché le risposte fornite dagli Stati
membri, dalla Norvegia e dall'Islanda ai questionari figuranti nei documenti 7485/03 e 8203/03;
Rammentando le nuove esigenze operative che possono derivare dall'uso dei risultati dell'imminente
analisi del rischio per quanto riguarda la situazione in atto alle frontiere esterne;
Basandosi sui risultati dell'attuazione dei vari programmi operativi proposti dagli Stati membri e
approvati dall'organo comune nel secondo semestre del 2002, durante la Presidenza danese;
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
1)
Il Consiglio prende atto delle opinioni espresse dagli Stati membri circa la necessità di
migliorare le procedure e i metodi di lavoro del Comitato strategico sull'immigrazione, le
frontiere e l'asilo e dell'organo comune al fine di rafforzare il ruolo operativo di quest'ultimo.
Pertanto il CSIFA+ dovrebbe d'ora in poi essere noto come organo comune di esperti.
2)
Esso ritiene necessaria l'ulteriore attivazione dell'organo comune, tenendo conto della natura,
della varietà e della portata delle questioni attinenti alla gestione delle frontiere esterne, che
sono state oggetto di discussione nelle riunioni dell'organo comune sin dai suoi inizi, delle
difficoltà inerenti all'attribuzione di un maggiore rilievo alle questioni operative, nella sua
attuale formazione, e della valutazione dei risultati dell'attuazione dei vari progetti pilota e
delle operazioni congiunte da parte degli Stati membri.
3)
Per assicurare l'adeguata gestione, da parte dell'organo comune, delle materie di carattere
operativo definite al punto 44 del piano per la gestione delle frontiere esterne, il Comitato
strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo deve determinare le modalità e procedure
appropriate per la tenuta di riunioni distinte dell'organo comune in cui saranno trattate
esclusivamente questioni operative.
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4)
Il Comitato strategico, in quanto "testa" della politica comune di gestione delle frontiere
esterne, preparerà la strategia comune per la graduale introduzione di una gestione integrata
delle frontiere, mentre l'organo comune preparerà l'attuazione e il coordinamento operativi
delle misure contenute nel piano per la gestione delle frontiere esterne, come convenuto dal
Comitato strategico sulla base delle relazioni elaborate dai centri operativi tenendo conto
dall'analisi del rischio.
5)
Nell'affrontare i temi di cui al punto 44 del piano per la gestione delle frontiere esterne,
l'organo comune costituirà una fonte costante d'informazione dello CSIFA circa le misure
adottate e la situazione esistente alle frontiere esterne degli Stati membri; l'organo comune
gestirà le questioni operative e preparerà le decisioni strategiche che dovranno essere adottate
dal Comitato strategico, segnatamente in materia di:
•
•
•
•
•
•
6)
attribuzione, studio e utilizzazione di analisi di rischio normale o ad hoc, che sarà
fornita dall'autorità competente;
definizione o presentazione di proposte, presentate dai centri ad hoc competenti, per
quanto riguarda progetti pilota operazioni comuni sulla base di una strategia volta a
raggiungere risultati concreti;
controllo e valutazione dei suddetti progetti e operazioni svolti sotto la supervisione dei
centri ad hoc competenti;
definizione di concetti, requisiti preliminari e orientamenti per l'attuazione di progetti e
operazioni comuni alle frontiere esterne, nonché per quanto attiene al quadro giuridico
di partecipazione;
valutazione razionale dell'operato dei centri esistenti e di altri progetti in corso, sulla
base di criteri strettamente operativi; la valutazione preliminare di progetti, operazioni o
programmi già approvati e realizzati deve essere il presupposto necessario per la
creazione di un nuovo centro ad hoc competente;
creazione di centri ad hoc per le frontiere marittime e per le frontiere aeree, anche in
base alle esperienze acquisite con il Centro ad hoc Frontiere Terrestri. Occorre istituire
rapidamente questi centri ad hoc per coprire tutti gli aspetti delle frontiere esterne
dell'UE.
Al fine di stabilire le norme comuni minime per la formazione delle guardie di frontiera,
consentendo così agli Stati membri di seguire procedure uniformi nello svolgimento dei
controlli alle frontiere esterne, l'organo comune, previa decisione del Comitato strategico,
deve promuovere in tempo utile l'introduzione di un curriculum comune di formazione delle
guardie di frontiera basato sull'esperienza degli istituti nazionali di formazione. L'introduzione
di tale curriculum comune dovrebbe essere accompagnata da uno scambio di varie esperienze
ed approcci tramite una piattaforma comune di esperti nazionali della formazione e prevedere
una valutazione e un adattamento regolari del curriculum stesso.
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7)
L'organo comune dovrebbe inoltre cercare di assicurare la più ampia partecipazione possibile
dei nuovi Stati membri e dei paesi candidati ai vari programmi e progetti operativi, in modo
da agevolare la rapida attuazione e piena applicazione, da parte degli stessi, dell'acquis di
Schengen in materia di efficace controllo e monitoraggio delle frontiere.
8)
Il Segretariato generale del Consiglio assicurerà la preparazione e il seguito delle riunioni
dell'organo comune. In tale compito esso potrebbe essere inizialmente assistito da esperti
distaccati degli Stati membri, incaricati di fornire all'organo comune il necessario quadro
d'insieme e seguito di tutte le attività svolte in base al piano per la gestione delle frontiere
esterne, incluso il miglioramento dell'efficacia e del coordinamento delle operazioni e dei
progetti avviati in questo settore.
9)
L'organo comune dovrà infine esaminare le possibilità di ulteriore sviluppo dei modelli
operativi comuni riguardo ad una più efficace gestione comune delle frontiere esterne.".
CONCLUSIONI SULLO SVILUPPO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI (VIS)
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
"Il Consiglio,
1.
basandosi sulle conclusioni dei Consigli europei di Laeken e di Siviglia, sottolinea
l'importanza di creare un sistema comune europeo per lo scambio di dati sui visti e accoglie
favorevolmente lo studio di fattibilità presentato dalla Commissione;
2.
conferma gli obiettivi per tale sistema d'informazione visti (VIS), secondo quanto stabilito
negli orientamenti adottati dal Consiglio il 13 giugno 2002;
3.
invita la Commissione a continuare i lavori preparatori sullo sviluppo del sistema
d'informazione visti (VIS) di concerto con gli Stati membri, sulla scorta di un'architettura
centralizzata, tenendo conto della possibilità di una piattaforma tecnica comune con SIS II,
senza ritardare lo sviluppo di SIS II;
4.
darà gli orientamenti politici necessari entro e non oltre dicembre 2003 sugli elementi di base
del sistema d'informazione visti (VIS), compresa l'architettura, le funzionalità - tenendo conto
della componente finanziaria - la scelta di uno o più elementi di identificazione biometrici e
l'approccio per l'applicazione del sistema, consentendo così di integrare VIS come un'opzione
possibile nel bando di gara per SIS II.".
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FUNZIONI SEL SIS E ARCHITETTURA DEL SIS II - Conclusioni del Consiglio
"I.
Introduzione e sintesi
Al fine di garantire che il SIS di seconda generazione sia operativo entro il 2006, per consentire ad
altri Stati membri di partecipare al SIS e per migliorare l’uso, le funzionalità e le capacità tecniche
di tale sistema, è necessario che il bando di gara per lo sviluppo del SIS II sia indetto
nell’autunno 2003.
L'attuale calendario secondo la Commissione e i risultati dello studio di fattibilità è così fissato:
•
giugno 2003
–
elenco preciso delle funzionalità e decisione sull'architettura
•
agosto 2003
–
bando di gara d'appalto per il SIS II
•
giugno 2004
–
firma del contratto per la progettazione dettagliata e lo sviluppo del
SIS II e successivo progetto della progettazione dettagliata
•
gennaio 2005
–
avvio dello sviluppo del SIS II
•
primavera 2005 –
avvio dell'adattamento
Schengen/Stati membri
−
autunno 2006
–
avvio della migrazione delle attuali parti contraenti
−
fine 2006
–
disponibilità ad integrare le nuove parti contraenti (si discute ancora la
possibilità di integrare gli Stati aderenti contestualmente alle attuali
parti contraenti
del
sistema
nazionale
degli
Stati
Il calendario sarà costantemente aggiornato in base all'evolversi del progetto per rispettare la
scadenza della fine del 2006. Il 21 maggio 2003 in una riunione speciale il comitato SIS II ha
discusso e controllato la fattibilità del calendario.
È pertanto necessario che il Consiglio discuta ed adotti le conclusioni sui requisiti funzionali e
l’architettura di cui alle parti II e III; visto che tali conclusioni determineranno le condizioni
tecniche del SIS II, è necessario che esse siano incluse nelle specifiche tecniche del bando di gara.
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II.
Requisiti funzionali
Sin dalla primissima progettazione del SIS II è stato chiaro che questo sistema deve essere uno
strumento flessibile, in grado di adeguarsi ai mutamenti di circostanze e di soddisfare, entro tempi
ragionevoli e senza grandi costi o sforzi supplementari, le richieste fatte dagli utenti durante il suo
ciclo di vita.
Le conclusioni di cui al punto II.1 riguardano le implicazioni tecniche dei requisiti funzionali e
saranno incluse nel bando di gara per il SIS II. Ciò lascia tuttavia impregiudicata la necessità di
decisioni politiche e legislative per l’implementazione di questi nuovi requisiti.
II.1: Requisiti funzionali generali per il SIS II
Facendo seguito alle conclusioni del 20 giugno 2002 2, il Consiglio conclude quanto segue.
a)
Il SIS è un sistema "hit/no hit" che consente di scambiare informazioni ai fini della vigilanza
sulla libera circolazione delle persone nonché del mantenimento della sicurezza pubblica e, in
particolare, della prestazione di assistenza alle autorità nazionali nella lotta contro la
criminalità transnazionale, nel quadro dell’obiettivo dell’UE di conservare e sviluppare
l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
b)
Affinché il SIS mantenga e migliori la sua efficienza, il SIS II deve consentire, oltre alle
funzionalità previste dalle disposizioni esistenti:
2
3
−
l’aggiunta di nuove categorie di segnalazioni riguardanti sia le persone sia gli oggetti
(compresa, se necessario, la possibilità della cancellazione automatica di talune
segnalazioni dopo un evento/una data determinati);
−
il collegamento tra tutte le segnalazioni, garantendo che ciò non alteri gli attuali diritti di
accesso alle varie categorie di segnalazioni 3;
−
l’aggiunta di nuovi campi nelle segnalazioni e la modifica di quelli esistenti (compreso
il cambiamento del carattere di un campo da facoltativo ad obbligatorio e viceversa);
−
la modifica della durata delle segnalazioni;
−
l’accesso di nuove autorità al SIS (compresa, se necessario, la possibilità di concedere
un accesso parziale o un accesso a scopi diversi da quelli fissati inizialmente nelle
segnalazioni);
−
l’inserimento, il trasferimento e l’eventuale interrogazione di dati biometrici, specie
fotografie e impronte digitali.
Cfr. doc. 9773/02 SIS 43 CATS 34 COMIX 390.
Come convenuto dal Consiglio il 20 giugno 2002 (cfr. doc. 9773/02 SIS 43 CATS 34
COMIX 390).
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II.2 Requisiti specifici
a)
In considerazione del pieno o ampio consenso che esiste sui requisiti seguenti, il Consiglio
invita i gruppi competenti a stabilire tempestivamente, in modo tale da applicarli al momento
del primo lancio del SIS II, se necessario sotto forma di testi legislativi:
−
l'elenco di quali collegamenti possono esistere tra quali tipi di segnalazioni;
−
quali campi verranno inclusi e/o modificati nelle segnalazioni relative a documenti
rilasciati;
−
quali informazioni e/o campi supplementari saranno inclusi, se del caso, in (talune)
segnalazioni;
−
le condizioni (pratiche) per l’inserimento di fotografie ed impronte digitali di persone
ricercate;
b)
Il Consiglio, pur rilevando che le seguenti proposte suscitano attualmente un certo interesse,
prende atto della necessità studiare ulteriormente la loro fattibilità, utilità e applicazione
pratica. Il Consiglio invita pertanto i gruppi competenti a discutere tali requisiti e, laddove
ottengano un sostegno sufficiente, a presentarli al Consiglio:
−
come, avuto riguardo alle conclusioni di Tampere e al piano d’azione dell’UE per la
lotta contro il terrorismo, si dovrebbe modificare o estendere lo scopo del sistema e in
particolare:
•
le autorità alle quali si dovrebbe concedere un accesso (ampliato) al SIS e per quali
finalità: lo studio dovrebbe comprendere la possibilità per talune autorità di utilizzare i
dati SIS a scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati inizialmente inseriti nel SIS;
•
le implicazioni legislative che potrebbero derivarne, specie per quanto concerne la
protezione dei dati;
l’impatto tecnico che potrebbe derivarne (compreso a livello nazionale);
•
•
la necessità di garantire il mantenimento e il miglioramento dell’efficienza del sistema
attuale;
−
quali nuove categorie di persone dovrebbero essere inserite nel SIS e in particolare:
•
minori cui è vietato lasciare lo spazio Schengen;
•
fomentatori di disordini violenti;
−
quali nuove categorie di oggetti dovrebbero essere inserite nel SIS a norma degli
articoli 99 e/o 100 della CAS e in particolare:
•
altri veicoli;
•
•
opere d’arte;
animali;
•
articoli di lusso;
•
qualsiasi oggetto facilmente identificabile;
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−
quali formulari SIRENE devono essere inseriti, se del caso, nella base di dati del SIS;
−
quali altri dati biometrici possono essere inseriti nel SIS e quale uso può essere fatto, se
del caso, dei dati biometrici inseriti nel SIS;
−
quale uso per scopi di intelligence può essere fatto, se del caso, delle registrazioni
effettuate a norma dell’articolo 103 della CAS;
−
quali modifiche sono necessarie, se del caso, riguardo al periodo di conservazione di
una segnalazione nel SIS;
−
quali dati si dovrebbero registrare a norma dell’articolo 103 della CAS.
Resta inteso, e consegue dalle conclusioni di cui al punto II.1, che il SIS II dovrebbe avere, sin
dall’inizio, la capacità tecnica per implementare i requisiti descritti nella presente parte.
III. Architettura
Sulla base delle raccomandazioni contenute nello studio di fattibilità sul SIS II, del parere del
comitato SIS II formulato in materia, nonché del parere espresso dai gruppi competenti del
Consiglio, una volta esaminate le varie architetture possibili, il Consiglio conclude quanto segue:
4
−
il bando di gara per il SIS II comprende un sistema principale (core system) e
un'interfaccia nazionale uniforme in ciascuno Stato membro;
−
le interfacce nazionali sono fornite quale formula preconfezionata "chiavi in mano"
(Ready-made Turnkey solution - RTS) e non contengono i dati SIS; 4
−
è consentito agli Stati membri che non vogliono tenere una copia tecnica nazionale della
base di dati SIS, effettuare interrogazioni automatizzate della base di dati SIS registrata
nel sistema principale. Gli Stati tengono la copia tecnica nazionale della base di dati SIS
per proprio conto e a proprio rischio;
−
•
il sistema principale assicura la disponibilità, l'integrità e l'aggiornamento costante dei
dati SIS, al duplice scopo di aggiornare le copie tecniche nazionali e di consentire
l'interrogazione della base di dati SIS;
a tal fine un sistema di back-up sarà installato in una sede diversa, e
•
l'infrastruttura di comunicazione offrirà le necessarie garanzie di disponibilità;
Il contraente può tuttavia proporre di inserire i dati SIS nelle interfacce nazionali se ritiene che
tale soluzione offra flessibilità, disponibilità e prestazioni maggiori.
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−
il sistema principale contiene le segnalazioni inserite a norma degli articoli da 95 a 100
della Convenzione Schengen, adattate ove necessario, e conformemente alle
disposizioni dell'articolo 94;
−
le interrogazioni automatizzate della base di dati SIS sono effettuate, se del caso,
interrogando le copie tecniche nazionali della base di dati SIS o interrogando il sistema
principale attraverso le interfacce nazionali;
−
i dati SIS sono inseriti nel sistema principale attraverso le interfacce nazionali;
−
il livello di sicurezza del sistema principale e dell'interfaccia nazionale sarà
sufficientemente elevato e saranno applicate, ove possibile, norme di sicurezza
riconosciute a livello internazionale;
−
le specifiche tecniche del bando di gara per il SIS II tengono conto delle summenzionate
conclusioni.
Il Consiglio chiede che siano preparate in tempo utile in vista della loro adozione le necessarie
disposizioni legislative corrispondenti ai principi che sottendono le presenti conclusioni.
IV. Sede / gestione / finanziamento
I rispettivi organi del Consiglio devono
predisporre le conclusioni del Consiglio su sede, gestione e finanziamento del SIS II quanto
∗
prima possibile e in tempo utile affinché siano adottate dal Consiglio entro maggio del 2004;
∗
esaminare le conseguenze organizzative dell'architettura scelta nell'ambito dei sistemi
nazionali degli Stati membri congiuntamente alle implicazioni finanziarie di detta architettura.
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FIRMA DI UN ACCORDO SULL'ESTRADIZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA
GIUDIZIARIA TRA L'UE E GLI USA
Il Consiglio ha concordato il testo degli accordi sull'estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e ha dato mandato alla Presidenza di designare la
persona incaricata di firmare il testo dei progetti di accordi nel quadro del vertice UE-USA in
programma il 25 giugno 2003.
Gli accordi si affiancheranno agli accordi bilaterali tra gli USA e gli Stati membri dell'UE, cui
aggiungeranno valore. I progetti di accordi forniscono le necessarie garanzie di tutela dei diritti
umani e delle libertà fondamentali e rispettano i principi costituzionali degli Stati membri.
Si ricorda che, a norma dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, 12 Stati membri hanno
dichiarato che, dopo che gli accordi saranno stati firmati, essi dovranno conformarsi alle
prescrizioni della rispettiva procedura costituzionale prima che l'accordo possa essere concluso.
Il testo dei progetti di accordi è disponibile nel registro pubblico del Consiglio (doc. 9153/03).
Alcuni elementi rispetto ai quali il progetto di accordo rappresenta un valore aggiunto sono elencati
qui di seguito:
Per quanto riguarda l'estradizione:
•
nel caso di informazioni sensibili, i progetti di accordi consentono di chiedere consultazioni
per definire fin dove un'informazione contenuta in una richiesta possa essere protetta dallo
Stato richiesto;
•
per quanto riguarda le richieste concorrenti, gli accordi trattano il caso di concorrenza tra una
richiesta di estradizione emanata dagli USA e una emanata da un altro Stato o, allorché
quest'altro Stato è uno Stato membro, un mandato d'arresto europeo. Quanto al modo di
trattare la concorrenza tra una richiesta di consegna emanata dalla Corte penale internazionale
e una richiesta di estradizione emanata dagli Stati Uniti d'America, la questione rientra quindi
totalmente nell'esclusiva competenza degli Stati membri.".
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Per quanto riguarda la mutua assistenza giudiziaria, l'accordo migliora la cooperazione nel settore
delle indagini riguardanti gli elementi finanziari della grande criminalità, inclusa la criminalità
organizzata, il terrorismo e la criminalità finanziaria.
•
Gli Stati membri che attualmente non hanno un accordo di mutua assistenza giudiziaria con
gli Stati Uniti possono richiamarsi all'ordine pubblico (sicurezza, sovranità o altri interessi
essenziali dello Stato richiesto) per rifiutarsi di comunicare informazioni in taluni casi.
•
L'accordo contiene disposizioni esaurienti relativamente alla protezione dei dati e alla
trasmissione di mezzi di prova.
•
I progetti di accordi contengono disposizioni che consentono l'impiego di squadre
investigative comuni, e il collegamento in videoconferenza fra Stati membri e Stati Uniti.
Queste disposizioni consentono agli Stati membri in grado di servirsi di queste possibilità, ma
non ve li obbligano.
•
I progetti di accordi consentono l'impiego dei moderni mezzi di telecomunicazione (fax e
posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, per lo scambio di richieste di
mutua assistenza giudiziaria e relative risposte.
•
L'assistenza giudiziaria è concessa, nella misura in cui ciò non sia già previsto dai trattati
bilaterali, anche alle autorità amministrative federali degli USA e alle autorità amministrative
nazionali degli Stati membri che indagano su un comportamento allo scopo di perseguirlo
penalmente o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale.
Dichiarazione del Portogallo:
"A norma della sua Costituzione il Portogallo non si avvarrà della possibilità prevista all'articolo 13
dell'accordo sull'estradizione e non concederà l'estradizione nel caso in cui il reato sia punibile con
la pena di morte. Il Portogallo può tuttavia subordinare l'estradizione alla condizione che, a norma
della legge dello Stato richiedente, vincolante per i suoi tribunali e autorità competenti per
l'esecuzione delle pene, non sia giuridicamente possibile prospettare l'applicazione della pena di
morte al caso in questione né eseguirla laddove sia già stata inflitta prima della richiesta di
estradizione."
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COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN
MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Il Consiglio è giunto ad un accordo politico sul progetto di regolamento relativo alla competenza, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, fatta salva la messa a punto di alcuni elementi tecnici e redazionali.
Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti permanenti e il Comitato per le questioni
di diritto civile (Responsabilità genitoriale) di mettere a punto gli aspetti tecnici in modo da
consentirgli di adottare formalmente la proposta nella sessione di ottobre tenuto debitamente conto
delle altre decisioni politiche assunte nella sessione del 29 novembre 2002 e affinché il regolamento
in vigore, se possibile, il 1°luglio 2004.
Il progetto di regolamento ha per obiettivo il riconoscimento e l'esecuzione, all’interno della
Comunità, delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale sulla
base di norme comuni relative alla competenza.
Esso estende il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio a tutti i
procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, disgiungendoli dai procedimenti aventi
per oggetto le cause matrimoniali.
Si ricorda che nel novembre 2002 il Consiglio GAI raggiunse un accordo politico sulle questioni
inerenti al ritorno del minore, che rappresentano un elemento fondamentale del regolamento. In tale
sessione il Consiglio stabilì inoltre che il regolamento avrebbe potuto essere adottato formalmente
soltanto contestualmente all’adozione, in sede di Consiglio, della decisione che autorizza gli Stati
membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 1996, nell'interesse della Comunità.
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A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al
trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e
l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della proposta.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa
all'adozione del regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione.
9845/03 (Presse 150)
25
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5/6.VI.2003
TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI
Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sul progetto di regolamento del Consiglio che
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
Il dibattito si è incentrato sui seguenti elementi fondamentali:
−
definizione di credito non contestato
−
norme minime di garanzia relative alla notificazione degli atti
−
possibilità di impugnazione della decisione di certificazione di una decisione giudiziaria come
titolo esecutivo europeo
−
esecutività della decisione nello Stato membro d'origine come requisito sufficiente per la
certificazione di titolo esecutivo europeo
−
possibilità di rifiuto dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione, anche in base ai
criteri di ordine pubblico
−
eventuale inclusione delle cause di consumo nel campo d’applicazione del regolamento.
Sulla scorta del dibattito il Consiglio ha fissato degli orientamenti generali per i lavori futuri,
incaricando di conseguenza i suoi organi preparatori di proseguire l’esame del progetto di
regolamento.
In linea con le conclusioni di Tampere il progetto di regolamento mira a istituire un titolo esecutivo
europeo per i diritti pecuniari non contestati che sopprima i controlli necessari per l'esecuzione in
uno Stato membro della decisione giudiziaria pronunciata in un altro Stato membro.
In particolare, il progetto di regolamento contiene norme minime di garanzia relative alla
notificazione degli atti, comprendenti le forme di notificazione ammissibili. Solo l'osservanza delle
norme minime previste nel regolamento può giustificare la soppressione del controllo negli Stati
membri in cui è chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria.
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A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al
trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e
l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della proposta.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa
all'adozione del regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione.
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ESECUZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DELLE DECISIONI DI CONFISCA
Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo su due elementi del progetto di decisione quadro
relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di confisca: la definizione di "bene" e
l'elenco dei reati ai quali non si applicherebbe il principio della doppia incriminabilità per
respingere decisioni di confisca contemplate nella decisione quadro.
Alla luce dei progressi compiuti in merito a tali due questioni, il Consiglio ha dato istruzione ai suoi
organi preparatori di proseguire l'esame del progetto di decisione quadro.
Scopo della decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed
esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un organo giurisdizionale di un altro
Stato membro.
La definizione di "bene" determinerebbe quali tipi di poteri di confisca siano contemplati dallo
strumento. L'articolo 5, paragrafo 1 del progetto di decisione quadro prevede che il principio della
doppia incriminabilità non debba essere applicato dallo Stato di esecuzione in relazione alle
decisioni di confisca basate su uno o più reati elencati in tale paragrafo.
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APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM"
Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori relativi al progetto di decisione quadro
sull'applicazione del principio "ne bis in idem" e ha dato istruzione ai suoi organi preparatori di
proseguire l'esame del testo.
Il progetto di decisione quadro, basato su un'iniziativa greca, mira a fornire agli Stati membri norme
giuridiche comuni in relazione al principio "ne bis in idem" onde assicurare uniformità sia
nell'interpretazione di tali norme che nella relativa applicazione pratica.
Il principio "ne bis in idem", o divieto della duplice penalizzazione (ossia che nessuno dovrebbe
essere perseguito o condannato due volte per gli stessi atti e per lo stesso comportamento criminale)
assume particolare importanza in un momento in cui la criminalità transfrontaliera è in aumento e i
problemi giurisdizionali inerenti all'azione penale si fanno più complessi. L'importanza di tale
principio è particolarmente evidente nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'estradizione sia
nell'ambito di un'Unione europea già allargata sia negli accordi tra l'Unione o taluni Stati membri e
paesi terzi. A prescindere dalle pertinenti disposizioni di altri strumenti internazionali [Patto
internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici del 19.12.1966, Protocollo n. 7
alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, Convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen, Convenzione delle Comunità europea relativa all'applicazione del
principio "ne bis in idem" del 25.5.1987 ecc.], la decisione quadro introduce il principio di
litispendenza, mentre pare essere stato raggiunto un ampio consenso in merito al fatto che questa
materia esuli dal quadro Schengen.
L'applicazione del principio "ne bis in idem" ha sollevato fino a oggi numerosi e seri problemi
d'interpretazione o accettazione di talune disposizioni sostanziali o principi più generali a causa
delle differenti disposizioni che disciplinano questo principio nei vari strumenti giuridici
internazionali e delle diverse prassi nelle legislazioni nazionali.
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NEGOZIATI CON LA SVIZZERA RELATIVI ALL'ACQUIS DI SCHENGEN
Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni sulla questione della cooperazione giudiziaria
con la Svizzera in materia di reati fiscali, nel contesto dei negoziati in corso relativi alla
partecipazione di tale paese all'acquis di Schengen.
Il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire i lavori in materia,
al fine di pervenire ad un accordo con la Svizzera sull'acquis di Schengen.
9845/03 (Presse 150)
30
IT
5/6.VI.2003
PRESENTAZIONE DEL QUADRO DI CONTROLLO GAI DA PARTE DELLA
COMMISSIONE
Il Consiglio ha preso atto dell'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei
progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione
europea. (doc. 9817/03)
Si rammenta che il quadro di controllo è redatto periodicamente dalla Commissione per esaminare i
progressi compiuti nell'adozione e nell'attuazione delle misure necessarie a conseguire gli obiettivi
fissati dal trattato e dal Consiglio europeo di Tampere il 15 e 16 ottobre 1999.
9845/03 (Presse 150)
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5/6.VI.2003
VARIE
−
Fondo europeo per il rimpatrio
Durante la colazione i Ministri hanno discusso la questione di un Fondo europeo per il
rimpatrio.
−
Protezione dei dati di carattere personale
Il Consiglio ha preso atto di una nota della Grecia relativa a norme comuni per la protezione
dei dati di carattere personale nel quadro del terzo pilastro.
*
*
*
COMITATO MISTO
A margine del Consiglio il Comitato misto a livello ministeriale (UE + Islanda e Norvegia) si è
riunito nel contesto delle intese Schengen.
Sotto la presidenza del sig. Philippos PETSALNIKOS, Ministro della giustizia della Grecia, sono
stati discussi i seguenti punti:
−
Attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte
Il Comitato misto ha preso nota di una relazione sull'attuazione di programmi, centri ad hoc,
progetti pilota e operazioni congiunte (cfr. pag. 10).
9845/03 (Presse 150)
32
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5/6.VI.2003
−
Controllo delle frontiere marittime
Il Comitato misto è stato informato in merito allo stato di avanzamento dello studio di
fattibilità della Commissione sul miglioramento dei controlli delle frontiere marittime.
−
Sistema d'informazione visti (VIS)
Il Comitato misto ha approvato le conclusioni relative allo sviluppo del SIV (cfr. pagina 16).
−
Funzioni del SIS e architettura del SIS II
Il Comitato misto ha approvato le conclusioni sulle funzioni del SIS e architettura del SIS II
(cfr. pagina 17).
−
Assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea
Il Comitato misto è giunto ad un orientamento generale sull'iniziativa della Germania per una
direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di
espulsione per via aerea.
−
Visti per i membri della famiglia olimpica
Il Comitato misto è pervenuto ad un orientamento generale sul progetto di regolamento
recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i
membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di
Atene 2004.
9845/03 (Presse 150)
33
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5/6.VI.2003
−
Valutazione Schengen della Spagna
Il Comitato misto ha convenuto delle conclusioni sulla valutazione Schengen della Spagna.
−
Valutazione Schengen sulla Francia
Il Comitato misto ha preso nota del seguito della valutazione Schengen della Francia.
−
Meccanismo di valutazione di Schengen
Il Comitato misto ha concordato orientamenti volti ad accrescere l'efficienza del meccanismo
di valutazione di Schengen.
9845/03 (Presse 150)
34
IT
5/6.VI.2003
PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE
PESD
Azione comune relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica
democratica del Congo
(doc. 9955/1/03 REV 1)
Il Consiglio ha adottato l'azione comune relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella
Repubblica democratica del Congo (RDC).
Questa operazione militare condotta dall'UE, che porta il nome di codice "Artemis", sarà effettuata
in conformità del mandato fissato nella risoluzione n. 1484 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite del 30 maggio 2003.
La risoluzione n. 1484 autorizza lo schieramento fino al 1° settembre 2003 di una forza
multinazionale ad interim di emergenza a Bunia (RDC) per contribuire alla stabilizzazione delle
condizioni di sicurezza e al miglioramento della situazione umanitaria nella città di Bunia.
Per ulteriori informazioni, cfr. comunicato stampa n. 9957/03 (Presse 156) del 5 giugno 2003.
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Lotta contro il terrorismo - Aggiornamento dell'elenco
Il Consiglio ha proceduto ad un aggiornamento dell'elenco UE delle organizzazioni terroristiche e
delle persone collegate ad attività terroristiche, adottato per la prima volta il 27 dicembre 2001 nella
scia degli avvenimenti dell'11 settembre 2001 e sottoposto a revisione a intervalli regolari.
A tal fine esso ha adottato una posizione comune che aggiorna la posizione comune
2001/931/PESC 5 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che
abroga la posizione comune 2002/976/PESC 6.
La nuova posizione comune, corredata dell'elenco aggiornato ad essa allegato, sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale L 139 del 6 giugno 2003 (http://europa.eu.int/eur-lex/).
5
6
GU L 344 del 28.12.2001.
GU L 337 del 13.12.2003.
9845/03 (Presse 150)
I
IT
5/6.VI.2003
Terrorismo
Il Consiglio ha approvato un documento strategico sul terrorismo che contiene un testo sulla
codifica uniforme dei collaboratori di giustizia ad alto rischio e le conclusioni del seminario
DIAGORAS sulla lotta contro il terrorismo in relazione ai principali avvenimenti sportivi (Atene,
10 e 11 aprile).
Europol
Il Consiglio ha approvato la relazione annuale 2002 dell'Europol, ne ha adottato il bilancio per
il 2004, il programma di lavoro per il 2004 e il bilancio rettificativo per il 2003.
Il Consiglio ha inoltre adottato l'atto che modifica l'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che
adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol (doc. 8939/03).
Infine, il Consiglio ha adottato tre accordi bilaterali, rispettivamente con Cipro, la Bulgaria e la
Repubblica slovacca, in materia di scambio di informazioni strategiche e operative e di contatti
periodici ai livelli appropriati.
Prima relazione annuale sulle attività dell'Eurojust (anno civile 2002)
(doc. 9771/03)
Il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla prima relazione annuale sulle attività
dell'Eurojust (anno civile 2002).
Valutazioni reciproche "Applicazione della legge e suo ruolo nella lotta contro il
narcotraffico"
Il Consiglio ha preso nota della terza relazione relativa al secondo ciclo di valutazioni reciproche
concernenti il Regno Unito, la Finlandia, i Paesi Bassi, la Francia e il Portogallo, condotte ai sensi
dell'azione comune 97/827/GAI.
Rete europea di prevenzione della criminalità
(doc. 9755/03)
Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla relazione annuale 2002 della rete europea di
prevenzione della criminalità.
9845/03 (Presse 150)
II
IT
5/6.VI.2003
Caratteristiche di sicurezza speciali dei timbri uniformi d'ingresso e di uscita
(doc. 9390/03)
Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulle caratteristiche di sicurezza speciali dei timbri uniformi
d'ingresso e di uscita.
Migliori pratiche in materia di ottenimento di documenti di viaggio e di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi dal territorio degli Stati membri
Il Consiglio ha approvato il manuale sulle migliori pratiche in materia di ottenimento di documenti
di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi dal territorio degli Stati membri.
Rete europea di formazione giudiziaria
(doc. 9702/03)
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sulla Rete europea di formazione giudiziaria.
1.
"La piena e completa cooperazione delle autorità giudiziarie degli Stati membri si fonda sulla
comprensione e fiducia reciproca. Essa richiede quindi, da parte degli operatori, una migliore
conoscenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri e degli strumenti giuridici su cui si basa
la cooperazione giudiziaria nell'Unione europea.
La formazione degli appartenenti ai corpi giudiziari degli Stati membri appare come una delle
condizioni per il successo della creazione di uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza. Essa
rende più efficace l'utilizzazione degli strumenti giuridici vigenti e agevola l'attuazione
concreta dei nuovi strumenti della cooperazione. In particolare, l'imminente entrata in vigore
del mandato d'arresto europeo e le nuove opportunità di cooperazione offerte da questo e da
altri strumenti sul reciproco riconoscimento richiederanno una maggiore formazione dei
giudici nel settore del diritto europeo e del funzionamento di detti nuovi strumenti di
cooperazione.
Gli organi nazionali incaricati della formazione dei membri dei corpi giudiziari negli Stati
membri dispongono già di una certa esperienza negli scambi e nelle azioni di formazione
condotte in comune, ma tali scambi e azioni dovrebbero acquisire maggiore coerenza e
beneficiare di una certa continuità.
2.
A Bordeaux, nell'ottobre 2000 i rappresentanti delle autorità e delle istituzioni competenti nel
settore della formazione di giudici e procuratori negli Stati membri hanno firmato una "Carta"
volta a definire una rete operativa di formazione in attesa della creazione di una rete attraverso
una decisione del Consiglio. La Carta è stata modificata a Copenaghen durante la Presidenza
danese.
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Nel novembre 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa, basata sull'articolo 31 e
sull'articolo 34, paragrafo 2 lettera c) del TUE, in vista dell'adozione di una decisione del
Consiglio che fornisca alla rete europea di formazione giudiziaria una struttura più formale
che garantisca coerenza e continuità.
Nel dicembre 2001 il Consiglio europeo di Laeken ha sollecitato la rapida attuazione di una
rete europea per incoraggiare la formazione dei magistrati.
In una risoluzione adottata nel marzo 2003 il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare la
rete europea di formazione giudiziaria e ha segnalato che intende introdurre un progetto pilota
per la formazione e gli scambi di giudici in Europa, sul modello di Erasmus
(risoluzione A5-0039/2003).
3.
In applicazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, il Consiglio non ritiene
necessario, per ora, adottare uno o più atti vincolanti del Consiglio per istituire un rete di
formazione efficiente, poiché tale creazione attraverso un atto del Consiglio solleva una serie
di questioni istituzionali e di competenza e poiché occorre dar seguito alla decisione del
Consiglio europeo, non è per ora opportuno proseguire i lavori sull'iniziativa francese. Il
Consiglio rileva in proposito l'imminente incorporazione di un'associazione di diritto belga,
che può offrire possibilità di finanziamento per la formazione dei giudici ai sensi della Carta
di Bordeaux e di Copenaghen e che attribuisce alla rete la personalità giuridica.
Tuttavia, il Consiglio ritiene comunque necessario rafforzare la struttura, il ruolo e il
funzionamento della rete attualmente in vigore, basata sulla "Carta di Bordeaux e
Copenaghen". In particolare, sembra necessario rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della
rete, ed aumentarne la capacità di finanziamento delle attività.
4.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio:
a)
invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la rete europea di formazione
giudiziaria cui è ora stata data la personalità giuridica, costituita conformemente al
diritto belga e a valutare l'eventualità di fornire alla rete risorse umane e finanziarie
adeguate;
b)
accoglie con favore l'istituzione della rete che riunisce scuole e istituti di tutti gli Stati
membri specificamente incaricati della formazione dei giudici di carriera e dei
procuratori appartenenti al corpo giudiziario;
c)
ritiene che le competenze della rete debbano estendersi alla cooperazione giudiziaria in
materia civile e penale, con il compito di favorire la coerenza e l'efficacia delle azioni di
formazione degli appartenenti;
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d)
insiste sulla necessità di stabilire stretti legami tra la rete e le istituzioni dell'Unione
europea;
e)
invita la Commissione a valutare le possibilità di assistere attualmente la rete nella
raccolta di finanziamenti adeguati, in particolare attraverso i programmi quadro di
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;
f)
accoglie con favore la risoluzione del Parlamento europeo che intende avviare un
progetto pilota per la formazione e gli scambi di giudici in Europa e invita la
Commissione, per quanto possibile e nei limiti delle sue risorse, e il Parlamento europeo
a dedicarvi piena attenzione;
g)
invita la Commissione, previa consultazione della rete europea di formazione
giudiziaria, a redigere una relazione per il Consiglio sull'istituzione e il funzionamento
della rete entro la fine del 2004;
h)
conviene di valutare, in base alla suddetta relazione, l'opportunità di riprendere in esame
l'iniziativa della Francia al fine di istituire una struttura permanente per la formazione
giudiziaria a livello europeo.
Piano d'azione in materia di droga tra l'UE, i Paesi dei Balcani occidentali e i paesi candidati
(doc. 9600/03)
Il Consiglio ha approvato il piano d'azione in materia di droga tra l'UE, i paesi dei Balcani
occidentali e i paesi candidati (Bulgaria, Romania e Turchia).
BILANCIO
Esecuzione del bilancio del Fondo destinato al finanziamento della Convenzione sul futuro
dell'UE per l'esercizio 2002
(doc. 9736/03)
Il Consiglio ha reso il parere conforme sullo scarico da dare al Segretario generale della
Convenzione per l'esecuzione del bilancio del Fondo destinato al finanziamento della convenzione
per l'esercizio 2002.".
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