Microraccolta, la mancata manipolazione non incide sul
Transcript
Microraccolta, la mancata manipolazione non incide sul
RICERCA AVANZATA News Osservatorio normativo Scadenze ambientali Gli Speciali Attività formazione Le newsletter Strumenti e servizi Area PFU Rivista Rifiuti Microraccolta, la mancata manipolazione non incide sul tempo di giacenza sul camion Parole chiave: Rifiuti | Raccolta / Trasporto Altri documenti con le stesse parole chiave Se i rifiuti non vengono toccati nel furgone, il trasportatore può provvedere ad effettuare altri ritiri? Nel momento in cui ha finito il giro va a smaltirli. Per poter fronteggiare tali esigenze il trasportatore ha bisogno di almeno 4 giorni. È possibile Se i rifiuti non vengono toccati nel furgone, il trasportatore può provvedere ad effettuare altri ritiri? Nel momento in cui ha finito il giro va a smaltirli. Per poter fronteggiare tali esigenze il trasportatore ha bisogno di almeno 4 giorni. È possibile? Risponde Paola Ficco Il concetto di microraccolta è reso più esplicito dall'articolo 193, comma 11, Dlgs 152/ 2006, nei seguenti termini: "La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato". Il riferimento al fatto che essa debba "essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile" rende evidente che la tolleranza del Legislatore è concepita "verso il basso". Tale disposizione, si ritiene che possa e debba essere raccordata con il successivo comma 12 del medesimo articolo 193, a mente del quale: "La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione". Il combinato disposto di tali commi rende evidente che: · la microraccolta ha un confine nel "più breve tempo tecnicamente possibile" che non deve essere confuso con il riempimento del mezzo; · il raccoglitore/trasportatore deve essere lo stesso; · i rifiuti (anche se non vengono "toccati") non possono sostare sul mezzo per oltre 48 ore (esclusi i giorni festivi) e comunque solo per "esigenze di trasporto" (per esempio, chiusura del destinatario che riaprirà solo il mattino successivo). Del che, comunque, va sempre fornita prova certa. In ragione di tutto quanto precede, non si ritiene possibile far giacere i carichi per 4 giorni sui mezzi (a meno che le 48 ore di cui al citato comma 12, articolo 193, non si pongano prima di una pausa festiva pari ad altrettante 48 ore) e questo a prescindere dalla manipolazione dei rifiuti medesimi. Inoltre, nel caso di cui è quesito, non si ravvisano le comprovabili "esigenze di trasporto" ma solo l'attesa che il mezzo si riempia (per un'ulteriore disamina delle tematiche connesse alla sosta sui camion si vedano risposte ai quesiti nn. 90 e 91, in "Rifiuti — Bollettino di informazione normativa", n. 133, 10/06, pag. 32). Si ricorda che ad ogni "presa" e ad ogni tipologia di rifiuti corrisponde un unico e solo formulario. Inoltre, a mente del punto 2, lettera m), circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 sui formulari e i registri "in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (Cer) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata". (tratto da "Rifiuti — Bollettino di informazione normativa" n. 136 — 1/07) © Copyright riservato - riproduzione vietata - Edizioni Ambiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248