PUDM Norme Tecniche Di Attuazione

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PUDM Norme Tecniche Di Attuazione
Comune di Priolo Gargallo
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
INDICE
CAPO 1
GENERALITÀ .................................................................................................................. 3
Art. 1
Premessa ........................................................................................................................ 3
Art. 2
Inquadramento territoriale ed ambito di applicazione ...................................................... 4
Art. 3
Durata del Piano .............................................................................................................. 5
Art. 4
Scopo della Concessioni ................................................................................................. 6
Art. 5
Attività soggette a concessione ....................................................................................... 6
Art. 6
Norme transitorie per le concessioni esistenti ................................................................. 7
Art. 7
Prescrizioni di piano......................................................................................................... 7
CAPO 2
ZONIZZAZIONE .............................................................................................................. 8
Art. 8
Zonizzazione dell’arenile ed utilizzo delle aree ................................................................ 8
Art. 9
Tratto “A”. Spiaggia libera. ............................................................................................... 9
Art. 10
Tratto “B”. Spiaggia libera non balneabile. ....................................................................... 9
Art. 11
Tratto “C”. Spiaggia libera non balneabile destinata a spazi per il
fitness, lo sport ed il tempo libero .................................................................................... 9
Art. 12
Tratto “D”. Aree da destinare ai lidi comunali attrezzati. .................................................. 9
Art. 13
Tratto “E”. Stabilimenti balneari esistenti. ...................................................................... 11
Art. 14
Tratto “F”. Stabilimenti balneari da assegnare. .............................................................. 11
Art. 15
Tratto “G”. Area già in concessione a privati per usi diversi. .......................................... 12
Art. 16
Tratto “H”. Solarium attrezzati ed area per animali da affezione .................................... 12
Art. 17
Tratto “I”. Attrezzature di interesse collettivo ................................................................. 13
Art. 18
Tratto “L”. Parcheggi pubblici su area comunale. .......................................................... 13
Art. 19
Tratto “M”. Parcheggi e verde pubblico su area demaniale. .......................................... 13
Art. 20
Tratto “N”. Aree di libera fruizione, non balneabili. ......................................................... 14
Art. 21
Tratto “O”. Area industriale dismessa, oggetto di recupero e riuso. ............................... 14
Art. 22
Tratto “P”. Parco territoriale ed archeologico di Penisola Magnisi ................................. 14
Art. 23
Tratto “Q”. Aree normate dal PRG del Comune e/o dal PRG del
Consorzio ASI di Siracusa ............................................................................................. 15
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Art. 24
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
Tratto “R”. Spazi attrezzati per attività diportistiche e marinare in
genere ........................................................................................................................... 16
CAPO 3
NORME DI ATTUAZIONE ............................................................................................. 17
ART. 25 Disposizioni comuni a tutte le fasce di litorale ............................................................... 17
Art. 26
Parametri e regole generali ........................................................................................... 18
Art. 27
Accessi al demanio marittimo ........................................................................................ 19
Art. 28
Specchi acquei e imbarcazioni ...................................................................................... 20
Art. 29
Stabilimenti balneari ...................................................................................................... 20
Art. 30
Aree attrezzate di spiaggia libera................................................................................... 21
Art. 31
Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione ..................................................... 22
Art. 32
Punto di ristoro .............................................................................................................. 22
Art. 33
Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti ..................................................................... 23
Art. 34
Attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande cibi precotti e generi di monopolio ................................................................... 23
ALLEGATI
Art. 35
Giochi ............................................................................................................................ 24
Art. 36
Spazi ombreggiati .......................................................................................................... 24
Art. 37
Pulizia ed igiene ............................................................................................................ 24
Art. 38
Sorveglianza ed assistenza ........................................................................................... 25
Art. 39
Tipologia dei manufatti................................................................................................... 25
Art. 40
Modalità di assegnazione delle aree.............................................................................. 26
Art. 41
Deroga in materia di distanze. ....................................................................................... 26
Art. 42
Disposizioni finali ........................................................................................................... 27
Localizzazione geografica delle varie aree .................................................................... 29
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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
CAPO 1
GENERALITÀ
Art. 1
Premessa
Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), redatto ai sensi della L.R. 15/2005 e del
D.A. 25 maggio 2006, prende spunto dall’attuale sistema di concessioni demaniali rilasciate nel 2009 al
Comune di Priolo Gargallo con l’obiettivo di ridurre i problemi di ordine pubblico e sanitario che
attanagliavano il litorale durante tutte le stagioni estive.
Con tali concessioni l’amministrazione comunale avviava un uso razionale dell’intero litorale
balneabile, mediante un suo assetto temporaneo, nelle more di redigere il PUDM, che ha comportato la
riqualificazione del litorale con una complessa serie di opere pubbliche, e la disciplina di tutte le attività
balneari, impedendo il campeggio e, in genere, il bivacco abusivo che, soprattutto nel mese di agosto di
ogni anno, impediva la corretta fruizione pubblica delle spiagge libere.
Tutto ciò infatti, come è risaputo, aveva infatti comportato nel corso degli ultimi anni:
1) inevitabili problemi di carattere igienico-sanitario, in quanto il litorale non può essere attrezzato
per far fronte al campeggio abusivo;
2) continui inconvenienti, anche di ordine pubblico, atteso che, nonostante l’intervento delle
Autorità preposte non si riusciva a far sgomberare dall’arenile i campeggiatori abusivi, i quali
continuavano ad installare le loro strutture con noncuranza;
3) problemi di congestione del traffico veicolare, soprattutto nelle giornate festive, stante l’elevato
numero di utenti e, di conseguenza, di autoveicoli che, in cerca di posteggio, invadevano ogni spazio
libero disponibile.
Con deliberazione G.M. n. 295 del 04/11/2008 fu infatti approvato il suddetto piano di intervento
per l’assetto temporaneo del litorale priolese predisposto nell’Ottobre 2008 dall’Ufficio Urbanistica nel
rispetto delle indicazioni politiche emanate dall’amministrazione comunale e per il quale il Sindaco
aveva già formalizzato richiesta di concessione all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, per il
tramite della Capitaneria di Porto di Siracusa.
Nella circostanza il Servizio Demanio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in fase
di istruttoria delle richieste di concessione demaniale avanzate da questo Comune, impose l’avvio della
procedura di pianificazione urbanistica relativa al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo e l’esibizione,
prima di assentire le concessioni richieste, almeno del relativo progetto di massima. Detto progetto fu
inoltrato al competente Servizio Demanio dell’A.R.T.A. con foglio prot. n. 2450 del 03/02/09, il quale lo
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ritenne ampiamente condivisibile, salvo alcune questioni che sono state ritenute meritevoli di ulteriori e
successivi approfondimenti.
La odierna versione definitiva del PUDM si fonda pertanto sul vigente assetto del litorale priolese,
come sopra cennato, e sul progetto di massima del PUDM già condiviso dall’Amministrazione regionale,
salvo gli approfondimenti progettuali che il D.A. 25/05/2006 impone.
Art. 2
Inquadramento territoriale ed ambito di applicazione
Il litorale priolese, il quale ha una estensione limitata, si estende a sud dalla ex Marina di Melilli
fino al Vallone della Neve, posto lungo il margine nord del Comune, e confina solo con tratti costieri
ricadenti nel territorio del Comune di Melilli.
A metà tratto costiero è presente la penisola Magnisi che si protrae sul mare e segna lo
spartiacque fra il tratto di mare (sud) che ricade nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Siracusa
e quello (nord) che rientra invece nelle competenze della Capitaneria di Porto di Augusta.
La dividente demaniale corre grossolanamente parallela alla costa per tutto lo sviluppo costiero,
delimitando così un’area di ridotta profondità che si incunea fra il mare e le retrostanti forti presenze
industriali, il cui insediamento costiero risale agli anni ’60 lungo la costa.
Procedendo da nord verso sud, v’è da dire (cfr. tav. 3) che il litorale, come da decreto emanato di
anno in anno dall’Assessorato Regionale alla Sanità, presenta:
1) un primo tratto, da Vallone delle Nevi a faro penisola Magnisi, non balneabile in quanto trattasi di
zona portuale ed industriale ad alto traffico marittimo, per la lunghezza complessiva di ml. 7400,
con le seguenti coordinate geografiche di inizio e fine, riferite a Monte Mario:
long.
02°44’55”
latid. 37°10’38”
long.
02°47’00”
latid. 37°09’27”
2) un tratto non balneabile, da faro penisola Magnisi ad inizio recinzione ex Espesi, in quanto
gravato da vincolo Soprintendenza BB.CC.AA., per la lunghezza complessiva di ml. 3350, con le
seguenti coordinate geografiche di inizio e fine, riferite a Monte Mario:
long.
02°47’00”
latid. 37°09’27”
long.
02°46’38”
latid. 37°09’06”
3) un tratto balneabile, posto fra la recinzione ex Espesi e i 200 metri antecedenti lo scarico Enel;
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4) un ultimo tratto non balneabile per presunta presenza di fenomeni inquinanti, localizzato da 200
metri a nord dello scarico ENEL a 200 metri a sud dello scarico Sardamag, per la lunghezza
complessiva di ml. 1800, con le seguenti coordinate geografiche di inizio e fine, riferite a Monte
Mario:
long.
02°46’12”
latid. 37°08’28”
long.
02°46’19”
latid. 37°07’32”
Il PUDM, inteso quale strumento di pianificazione che disciplina gli usi sia per finalità pubbliche,
sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, regolamenta tutto il litorale, ad eccezione dei
tratti costieri ove si sovrappongono altre norme urbanistiche.
Il Comune di Priolo Gargallo adotta le presenti norme di indirizzo per la fruizione e la utilizzazione
dei tratti di costa libera ricadenti nel proprio territorio comunale e destinati a pubblico uso.
Le norme scaturiscono dall’esigenza di salvaguardare e tutelare il bene demaniale marittimo con
quello, fortemente sentito dalla collettività territorialmente rappresentata, di fruire il bene medesimo,
secondo modalità e comportamenti mirati alla sua valorizzazione e conservazione.
Vengono regolamentate dalla presente normativa tutte le opere e le infrastrutture di servizio di
spiaggia ricadente nel territorio comunale.
I principali riferimenti normativi sono rinvenibili nella L.R. 29 novembre 2005, n. 15, recante
«Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo» e nel Decreto Assessoriale 25 maggio 2006 relativo a
«Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana».
Art. 3
Durata del Piano
Il piano di utilizzo del demanio marittimo è valido per un periodo di 6 anni dalla data di
approvazione dell'A.R.T.A.
Al termine del suddetto periodo, su richiesta dell'amministrazione comunale, il piano potrà essere
prorogato dall'A.R.T.A. anche per uguale periodo.
Durante il periodo di validità, il piano può essere modificato d'ufficio dall'A.R.T.A. o su proposta
del comune sulla scorta di motivata e documentata relazione.
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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite
per l'approvazione del PUDM.
Art. 4
Scopo della Concessioni
La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art.
36 cod. nav.).
Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche
con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (1161 cod. nav.).
L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.
L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art.
47 cd. nav., art. 24 reg. cod. nav.)
Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di
beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del codice della navigazione.
Art. 5
Attività soggette a concessione
La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e
per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività (art.1 Legge 29 novembre
2005, n.15):
- gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio
di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che
possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di
beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
- esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello
sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e
natanti da diporto.
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Art. 6
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Norme transitorie per le concessioni esistenti
Le concessioni esistenti alla data di adozione del PUDM restano valide, fermo restando che, alla
scadenza, il loro rinnovo sarà consentito a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le
proprie strutture alle previsioni dei PUDM, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa
autorizzazione dell'A.R.T.A.
Art. 7
Prescrizioni di piano
Sarà fruibile a titolo gratuito nell’ambito del territorio comunale l’utilizzazione dell’intera fascia
costiera, con esclusione delle aree concesse in uso a terzi o sottoposte a particolari vincoli e/o
limitazioni.
Chiunque ne faccia richiesta, potrà gestire direttamente le aree del demanio marittimo
preventivamente concesse dall’Autorità Demaniale, nel rispetto delle disposizioni di legge. Detta
autorizzazione sarà rilasciata dopo aver acquisito il parere comunale, giusto art. 7 della L.R. 4/2003,
con il quale, fra l’altro, sarà verificata la compatibilità dell’intervento previsto con le presenti disposizioni
e con quelle riportate sugli strumenti urbanistici vigenti.
Ogni soggetto, pubblico o privato, avente titolo ai sensi di legge, che intenda intervenire sulle aree
delimitate dal presente piano è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati annessi.
Le indicazioni fornite dal Piano hanno valore puramente indicativo e propositivo, non esaustivo, e
sono state espresse al fine di “fare quadrato”, in maniera definitiva, sulla problematica inerente l’utilizzo
del litorale priolese.
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CAPO 2
ZONIZZAZIONE
Art. 8
Zonizzazione dell’arenile ed utilizzo delle aree
Ai fini dell’utilizzazione l’arenile viene suddiviso in tratti omogenei, contrassegnati con lettere
dell’alfabeto (A, B, C, D, ecc.), denominati aree e lotti. Le aree rappresentano un sistema costiero con
caratteristiche omogenee dal punto di vista ambientale, morfologico ed infrastrutturale. I lotti sono
porzioni delimitate di superfici ove ricadono le concessioni demaniali.
Pertanto, il litorale priolese, risulta suddiviso come di seguito.
Zone per lo svago e la ricettività collettiva (balneazione, elioterapia, servizi generali vari)
Tratto “A”:
Spiaggia libera
Tratto “B”:
Spiaggia libera non balneabile
Tratto “C”:
Spiaggia libera non balneabile: spazi per il fitness, lo sport ed il tempo libero
Tratto “D”:
Lidi pubblici comunali (spiagge libere attrezzate)
Tratto “E”:
Stabilimenti balneari esistenti
Tratto “F”:
Aree per stabilimenti balneari di nuova istituzione
Tratto “G”:
Area già in concessione a privati per usi diversi
Tratto “H”:
Solarium attrezzati ed area per animali da affezione
Tratto “I”:
Attrezzature di interesse collettivo (verde, wc, pronto soccorso, chioschi per
ristoro, aree di sosta per caravan, ecc)
Tratto “L”:
Parcheggi su area comunale
Tratto “M”:
Parcheggi e verde pubblico su area demaniale
Tratto “N”:
Aree di libera fruizione, non balneabili
Zona di valorizzazione ambientale, archeologica e paesaggistica
Tratto “O”:
Area industriale dismessa, oggetto di recupero e riuso
Tratto “P”:
Parco territoriale ed archeologico
Zona delle infrastrutture
Tratto “Q”:
Aree normate dal PRG del Comune e/o dal PRG del Consorzio ASI
Tratto “R”:
Spazi attrezzati per attività diportistiche e marinare in genere
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Art. 9
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Tratto “A”. Spiaggia libera.
Si tratta di quella parte del territorio demaniale attrezzabile con la condizione di lasciare inalterato
per la gran parte l’uso pubblico e l’accesso libero e gratuito. Devono esservi garantiti i servizi igienici,
fermo restando che il requisito si intende soddisfatto se almeno nel raggio di 500 m. risulta disponibile
un servizio igienico ad uso pubblico, segnalato sull’arenile, anche all’interno di attrezzature ricettive a
gestione pubblica o privata.
Sono ammesse attività di solo noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari,
possono esservi situati manufatti temporanei per servizi di guardiania, deposito e piccoli chioschi per
somministrazione bevande e gelati, affitto di ombrelloni, ecc.
E’ altresì consentita l’installazione di solarium di qualunque dimensione.
Art. 10
Tratto “B”. Spiaggia libera non balneabile.
Interessa il tratto di litorale non balenabile. Esso, pur essendo interdetto alla balneazione, può
essere utilizzato per quelle attività che presuppongono un diretto contatto con il mare, come ad
esempio, la elioterapia, anche con presenza di costruzioni temporanee, direttamente connesse all’uso
del litorale ed al ristoro degli utenti (chioschi per somministrazione bevande e gelati, affitto di ombrelloni
ed imbarcazioni, ecc.).
Art. 11
Tratto “C”. Spiaggia libera non balneabile destinata a spazi per il fitness, lo
sport ed il tempo libero
Interessa il tratto di litorale non balenabile che, pur essendo interdetto alla balneazione, può
essere utilizzato per svolgervi attività fisiche all’aperto che escludono la balneazione.
In queste aree è ammessa la presenza di costruzioni temporanee, per il ristoro degli utenti e la
custodia delle attrezzature.
Art. 12
Tratto “D”. Aree da destinare ai lidi comunali attrezzati.
Sono le aree destinate alla pubblica e libera fruizione, già assegnate in concessione al Comune,
per essere gestite dallo stesso o da altri soggetti, ove è garantito l’accesso chicchessia, eccezion fatta
per i campeggiatori abusivi, al fine di evitare gli inconvenienti descritti in premessa.
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Particolare attenzione sarà dedicata alla fruizione in favore dei soggetti diversamente abili.
Si tratta di quella parte del territorio demaniale attrezzata con la condizione di lasciare inalterato
l’uso pubblico e l’accesso libero e gratuito, ed ove sono garantiti i seguenti servizi minimi:
- servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per portatori di handicap;
- servizi di sicurezza;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.
I servizi igienici si intendono esistenti se almeno nel raggio di 500 m. risulta disponibile un servizio
igienico ad uso pubblico, segnalato sull’arenile, anche all’interno di attrezzature ricettive a gestione
pubblica o privata.
Dette aree, delimitate con steccati provvisori di paletti e cordame, sono attrezzate solo con
ombrelloni, lettini e sedie sdraio, e quindi senza impiego di strutture fisse e, ai fini del libero transito,
garantiranno sempre la presenza di una fascia libera misurata dalla battigia media per la profondità
minima di ml. 5,00 ed in tale fascia non saranno ammesse istallazioni di alcun tipo, né la disposizione di
ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.
Sono ammessi manufatti temporanei per servizi di guardiania, deposito e piccoli chioschi, nonché
l’installazione di solarium di qualunque dimensione.
E’ altresì consentito l’occupazione parziale del tratto di litorale con pedane lignee che consentano
l’uso del litorale anche a persone con ridotte capacità motorie.
Trattandosi, di fatto, di aree di pubblica e libera fruizione, seppur regolamentata,
l’amministrazione comunale potrà attivare in questi tratti il servizio di vigilanza e salvataggio, collocando
all’occorrenza le necessarie torrette di osservazione.
Trattandosi di litorale destinato alla pubblica fruizione, può senza alcun dubbio ritenersi
soddisfatta la prescrizione di cui all’art. 5 della Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, riportante
«Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo» la quale obbliga i comuni a prevedere che una quota
non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza sia destinato alla fruizione pubblica, fatte
salve le concessioni già rilasciate.
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Art. 13
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Tratto “E”. Stabilimenti balneari esistenti.
Sono le aree destinate all’insediamento di lidi balneari di iniziativa privata e/o pubblica. Essa
prevede la localizzazione di cinque lidi, all’occorrenza accorpabili, aventi estensione, non vincolante, di
mq. 2.000 cad., distanziati reciprocamente di almeno ml. 10,00 al fine di consentire il mantenimento di
corridoi di accesso alla battigia.
Detta area è già occupata da alcuni stabilimenti balneari, muniti di regolare concessione
demaniale. Il piano prevede il mantenimento degli stabilimenti esistenti, installati solo durante la
stagione estiva, fermo restando che alla scadenza della concessione in atto i titolari, qualora volessero
continuare l’attività, dovranno adeguarsi alle norme riportate nel presente PUDM.
Ove le richieste di localizzazione di lidi balneari di iniziativa privata non coprano l’intera
disponibilità di aree potrà consentirsi l’accorpamento di più aree intere, escludendo l’uso frazionato delle
stesse. In caso di accorpamento è consentito disattendere la previsione della presenza del corridoio di
accesso che separa e distanzia le aree assegnate a soggetti diversi.
Fatto comunque salvo quanto prescritto al Capo 2 del presente regolamento, all’interno dei lidi,
nelle more che il P.R.G. disciplini compiutamente l’area, dovranno rispettarsi le seguenti limitazioni
minime:
-
Altezza massima delle costruzioni, alla linea di gronda, non superiore a ml. 4,50;
-
Obbligo di rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche;
-
Arretramento dalla linea di battigia, dalle aree di sosta di barche e/o simili, con sedie, sdraio e/o
simili, non inferiori a m. 5,00.
E’ consentito delimitare le aree assegnate in concessione con segnalatori visivi a terra di tipo
leggero o con recinzioni leggere con paletti lignei, raccordati con rete di funi a maglia larga, steccati ed
altro.
Art. 14
Tratto “F”. Stabilimenti balneari da assegnare.
Trattasi di due aree destinate agli stabilimenti balneari di nuova istituzione.
Dette aree saranno sempre concesse ai soggetti interessati dall’Assessorato Regionale Territorio
ed Ambiente, per il tramite della Capitaneria di Porto di Siracusa, senza alcuna interferenza o ingerenza
da parte del Comune di Priolo Gargallo che vada oltre il parere di cui all’art. 7 della L.R. 4/2003 e con il
quale l’ente verificherà la compatibilità dell’intervento proposto con le norme del PUDM
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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
Per la realizzazione di opere e manufatti di qualunque genere si applicano le norme tecniche
degli articoli seguenti e, in particolare, quelle relative alla realizzazione degli stabilimenti balneari.
Le due aree, le quali hanno un fronte mare mai superiore a ml. 50,00, distano oltre 100 ml. dalle
preesistenti ed analoghe concessioni demaniali rilasciate in favore di altri soggetti privati.
Art. 15
Tratto “G”. Area già in concessione a privati per usi diversi.
Trattasi di una modesta area, già in concessione ad un privato che vi esercita un’attività
stagionale per l’affitto di ombrelloni e lettini.
Sono qui consentite le costruzioni temporanee, direttamente connesse all’uso del litorale ed al
ristoro degli utenti (chioschi per somministrazione bevande e gelati, affitto di ombrelloni ed imbarcazioni,
ecc.), nel rispetto delle norme tecniche riportate negli articoli seguenti e, in particolare, quelle relative
alla realizzazione degli stabilimenti balneari.
Art. 16
Tratto “H”. Solarium attrezzati ed area per animali da affezione
Interessa la porzione di litorale direttamente prospiciente un tratto di mare vietato alla
balneazione ove l’amministrazione comunale ha inteso localizzare spazi per solarium pubblici, nonché
un’area dedicata agli animali da affezione. Quest’ultima, in particolare, consiste in una porzione del
litorale ove è possibile portare gli animali domestici di affezione (in genere cani) per attività di svago,
comprendente una piccola spiaggia all’uopo attrezzata, cosiddetta “bau-bau beach”.
In questo tratto di litorale è consentita inoltre la ubicazione attrezzature pubbliche, quali spazi
ludici, spazi per attività sportive (insegnamento e/o nolo vela, windsurf e similari).
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Art. 17
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
Tratto “I”. Attrezzature di interesse collettivo
Sono le porzioni di territorio, comunale e/o demaniale, ove risultano già localizzate attrezzature e
servizi di interesse collettivo, quali verde pubblico, aree per servizi igienici, zona di pronto soccorso,
piazzale di uso comune, comprendente anche chioschi per ristoro, strutture per l’esercizio del
commercio a dettaglio a supporto dell’attività balneare (piccoli chioschi, rivenditori di bibite, ecc), nel
rispetto delle norme di settore e previo autorizzazione di legge.
E’ consentito l’utilizzo per attività ludiche, ricreative, sociali, culturali, ecc. , nonché manifestazioni
e spettacoli diurni e serali per lo svago degli utenti.
Si prevede anche un’area da destinare a “camper service”, posta a ridosso della centrale elettrica
Archimede, indicata con la sigla “I2”, ove è possibile parcheggiare per la durata massima di 24 ora
camper e roulotte, evitando così di ingolfare il piccolo asse viario che disimpegna tutto il litorale priolese.
Ciò nel rispetto dell’art. 13 della L.R. 10/2005 che ha espressamente disciplinato tale tipologia di
turismo itinerante.
All’interno del camper service non sono consentite costruzioni stabili ma solo temporanee,
direttamente connesse all’uso dell’attrezzatura (box guardiani ed accesso, chiosco per il ristoro, servizi
igienici chimici, ecc.).
Art. 18
Tratto “L”. Parcheggi pubblici su area comunale.
Sono localizzati in corrispondenza di un’area triangoloide posto di fronte ai lidi privati esistenti. In
quest’area non sono ammesse costruzioni di nessun genere, tranne quelle indispensabili per la sua
delimitazione e quelle provvisorie per eventuali servizi di guardiania e biglietteria.
Art. 19
Tratto “M”. Parcheggi e verde pubblico su area demaniale.
Sono le aree demaniali che l’amministrazione comunale ha ottenuto in concessione per utilizzarle
per parcheggi stagionali e sulle quali è consentito eseguire, ai fini della riqualificazione del contesto
circostante, anche opere di verde pubblico ed abbellimenti con essenze arboree di tipo mediterraneo e
resistenti alla salsedine, ivi comprese palme, pittosfori, ecc.
In dette aree è vietata la realizzazione di opere fisse di qualunque genere senza la preventiva
approvazione degli enti competenti.
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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
In genere le aree di questi settori non saranno occupate da alcun genere di strutture, fatta
eccezione per eventuali elementi di delimitazione (transenne amovibili, steccati bassi o similari,
staccionate in legno, ecc.) che si riterranno indispensabili per meglio regolamentare l’accesso
Art. 20
Tratto “N”. Aree di libera fruizione, non balneabili.
Sono le aree demaniali ove sono consentite normali attività di fruizione a chicchessia che
escludono l’uso in concessione a terzi e la realizzazione di costruzioni di qualunque genere.
Possono essere utilizzate come spazi a verde, attuando una sorta di riqualificazione ambientale o
paesaggistica locale.
Art. 21
Tratto “O”. Area industriale dismessa, oggetto di recupero e riuso.
Trattasi di un’area demaniale ove insiste una vecchia fabbrica farmaceutica, denominata ex
Expesi, dismessa da tempo, con più ruderi industriali in pessime condizioni generali, posta all’ingresso
della penisola Magnisi
L’Amm.ne comunale ne prevede il recupero generale ed il suo riutilizzo, previa realizzazione di un
complesso e sistematico intervento edilizio, per trasformare il vecchio complesso industriale a centro
studi e ricerche universitarie e di alta specializzazione, nell’ambito di un accordo/convenzione da
sottoscrivere con la Università Kore di Enna, ovvero, in alternativa, in attrezzatura culturale, museale o
similari, completa di aree per lo svago, il ristoro , il tempo libero e quant’altro compatibile con tale
destinazione d’uso.
Si prevede che le nuove costruzioni non superino in volume ed in altezza quelle preesistenti,
eccezion fatta per i volumi tecnici, quali extra corse di ascensori, ecc.
Art. 22
Tratto “P”. Parco territoriale ed archeologico di Penisola Magnisi
Per la penisola Magnisi gli strumenti urbanistici comunali (vigenti e in revisione) prevedono già la
progettazione di un piano attuativo finalizzato al suo recupero ambientale e paesaggistico, nonché alla
rivalutazione delle emergenze archeologiche ivi presenti.
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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
In continuità con tale orientamento il PUDM ribadisce tale destinazione d’uso, auspicandone la
sua effettiva e concreta realizzazione con il concorso di tutti gli enti preposti alla tutela ed alla
valorizzazione della Penisola Magnisi.
Gli interventi ammessi sono di recupero e riuso delle emergenze presenti.
In considerazione che all’estremità della penisola è presente un’area industriale, in origine
Pomice, oggi EniMed-Q8, comprendente anche un pontile per l’attracco di petroliere, si prevede la
possibilità di realizzare interventi di manutenzione e di recupero edilizio che non comportino la
costruzione di nuovi volumi.
Ove l’azienda decidesse di dismettere l’attività esercita, si propone la dismissione del pontile e
delle infrastrutture esistenti o, in sub-ordine, il loro recupero e riuso per fini compatibili con il parco
territoriale ed archeologico di Magnisi, ivi compreso un loro eventuale riuso culturale, turistico e
diportistico.
In questo caso le nuove costruzioni non potranno superare in volume ed in altezza quelle
preesistenti, eccezion fatta per i volumi tecnici, quali extra corse di ascensori, ecc.
Nella penisola Magnisi, nella zona compresa fra la recinzione della ex Espesi e il pontile EniMedQ8, (c.da Cannatello), è possibile realizzare solarium di iniziativa privata e/o pubblica posti lungo la
scogliera (battigia), articolati, ove necessario, anche sullo specchio d’acqua antistante, previo assenso,
oltre che del Comune di Priolo Gargallo, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, della Capitaneria
di Porto, dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia del Demanio.
In questo tratto costiero è consentita la realizzazione di piccoli moli per l’ormeggio diportistico,
campi boe, pontili galleggianti, e similari, aventi estensione massima di ml. 50 o numero di posti
consentiti non superiore a 30.
Art. 23
Tratto “Q”. Aree normate dal PRG del Comune e/o dal PRG del Consorzio
ASI di Siracusa
Sono le aree destinate alla grande industria e che risultano espressamente disciplinate dal PRG
del Comune e/o dal PRG del Consorzio ASI di Siracusa. Esse sono localizzate sul fronte Ovest del
litorale, subito dopo la strada comunale Magnisi e sul vertice Nord del litorale, dopo il torrente
Castellaccio.
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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
Continua ad applicarsi la normativa urbanistica vigente.
Art. 24
Tratto “R”. Spazi attrezzati per attività diportistiche e marinare in genere
E’ il tratto di costa che il nuovo P.R.G., oramai in avanzata fase di revisione, ha destinato alle
attività marinare e diportistiche, e che, fra l’altro, presenta già da anni un piccolo circolo nautico.
Si prevede il mantenimento del preesistente circolo nautico, in quanto compatibile con le attività
portuali presenti nella rada, e la individuazione lungo il suo lato Ovest di uno spazio di maggiore
dimensione ove è possibile esercitare le suddette attività, nonché quelle previste dall’art. 15 della
L.R. 78/76.
In dette zone è possibile realizzare costruzioni per le finalità suesposte, ivi comprese pontili di
alaggio e/o altre attrezzature similari, necessarie per lo svolgimento della attività diportisti che, nonché
manufatti temporanei e/o prefabbricati aventi una superficie coperta misura pari al massimo al 20%
della superficie del lotto, altezza massima delle costruzioni pari a ml. 8,00 e garantendo una superficie
a parcheggi pari ad almeno il 10% dell’intera area di sedime. Non rientrano fra le superfici coperte
quelle occupate per il ricovero delle imbarcazioni,
dell’estensione del lotto.
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le quali non dovranno superare il 50%
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CAPO 3
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
NORME DI ATTUAZIONE
Si riportano di seguito le norme di attuazione stabilite dalla Regione Siciliana per il demanio
marittimo con decreto 25 maggio 2006 riportante «Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del
demanio marittimo della Regione siciliana».
ART. 25
Disposizioni comuni a tutte le fasce di litorale
In generale, salvo quanto diversamente prescritto agli articoli precedenti e dalle ordinanze
emanate di anno in anno dalla competente autorità marittima, lungo il litorale è consentito quanto di
seguito.
Nelle spiagge attrezzate saranno ammesse opere ed installazioni per la diretta fruizione del mare
e precisamente:
- Stabilimenti balneari;
- Solarium;
- Scivoli per varo ed alaggio imbarcazioni;
-Occupazioni di arenili per la posa di sdraio, ombrelloni, natanti e/o simili;
- Manufatti necessari alla custodia di sdraio, ombrelloni, natanti e/o simili;
- Aree attrezzate per giochi , attività sportive e ricreative in genere;
Nelle spiagge libere saranno ammesse le seguenti attività:
- Sportive amatoriali (bocce, tamburelli, calcetto e volley) a condizione che non arrechino, per la
loro ubicazione molestia o intralcio alla elioterapia e comunque ubicate ad una distanza mai inferiore a
m. 30 dal bagnasciuga.
- Sportive acquatiche (vela, canottaggio, moto d’acqua, pedalò)
L’utilizzazione delle aree, per attività di cui ai comma precedenti, avverrà in conformità ad
apposita delimitazione apposta con campitura idonea e simbologia funzionale nelle allegate planimetrie
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e sarà totalmente libera, fatta eccezione per quelle affidate a terzi il cui uso sarà disposto da apposito
calendario di utilizzo predisposto dall’Amministrazione Comunale.
In tutti i tratti di litorale è consentito posizionare postazioni di avvistamento e soccorso, servizi
igienici e punti di ristoro per somministrazione di bevande e gelati, nonché quant’altro compatibile con
l’attività balneare.
Sono vietati i movimenti di terra in rilievo, le opere interrate e l’uso a vista del conglomerato
cementizio e bituminoso.
Art. 26
Parametri e regole generali
Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle
specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) devono rispettare i seguenti
parametri e regole generali:
-
per le motivazioni riportate in relazione tecnico-illustrativa e nello specifico articolo relativo alle
deroghe, contrariamente a quanto riportato al punto 8 del D.A. 25 maggio 2006, tra ogni
concessione di nuova previsione deve essere lasciata una distanza di 10 ml., salvo l’esistente
regolarmente autorizzato;
-
il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere
superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico;
-
l’altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare, in linea di massima, i 4,5 ml. da
terra;
-
l’altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml. 2,70;
-
gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, saranno convogliati in fosse settiche a tenuta
opportunamente dimensionate;
-
le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
-
le concessioni esistenti alla data di adozione del piano. sono rinnovabili a condizione che i
concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni del piano stesso, salvo
motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell’ARTA;
-
i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con
materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere
utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la
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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a
terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;
-
sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, la
manutenzione straordinaria ed il restauro conservativo;
-
negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione,
indicante l’ingresso, l’uscita, il nome ed il confine della concessione;
-
ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire
tonalità dello stesso;
-
nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizione di facilità e sicurezza del
movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con
tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;
-
l’eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito
esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e
comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione
alle reali esigenze;
-
gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in
concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre
concessioni, devono essere puliti per tutto l’anno dai concessionari.
Art. 27
Accessi al demanio marittimo
Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei
terreni elevati sul mare, mentre sull’arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una
fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00.
In tale fascia non sono ammesse istallazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie
sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.
E’ comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed
ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.
E’ obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili
mediante progetti d’iniziativa pubblica o privata convenzionata.
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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
E’ posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle
strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non
sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.
Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell’area demaniale, deve essere lasciato libero un
corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00.
Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Art. 28
Specchi acquei e imbarcazioni
1) Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il
salvataggio, all’interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una
distanza all’uopo stabilita dall’Autorità marittima e/o dall’Amministrazione regionale competente.
2) La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf etc. è consentita all’interno di aree e/o porzioni di
specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l’atterraggio devono avvenire tramite corridoi
di lancio di adeguate dimensioni.
3) Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di
concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla
competente Capitaneria di porto. Sarà consentita l’installazione stagionale dei corridoi di lancio per le
attività esistenti, tenuto conto della effettiva necessità, previa autorizzazione dell’ARTA.
4) Potranno essere autorizzati dall’ARTA prelievi, per gli usi consentiti, di acqua marina, previo
rilascio di concessione demaniale marittima.
5) Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse
attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come
piattaforme galleggianti e simili, previo nulla osta dell’ARTA sentito il parere, ai fini della sicurezza, della
Capitaneria di porto competente.
Art. 29
Stabilimenti balneari
Gli stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:
-
servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
-
cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
-
docce al coperto per un minimo di 2;
-
docce all’aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
-
servizi per la sicurezza della balneazione, locale di primo soccorso, deposito per attrezzature, locale
tecnico, una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro, percorsi
per disabili;
-
un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.
Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar,
ristorante, giochi, attrezzature sportive etc..
La superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 3.000 mq., e
quella coperta può essere prossima al 10%. Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono
essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il
30% del fronte concessorio.
Art. 30
Aree attrezzate di spiaggia libera
Si tratta di quella parte del territorio demaniale attrezzabile con la condizione di lasciare inalterato
l’uso pubblico e l’accesso libero e gratuito. Devono essere garantiti i seguenti servizi minimi:
- servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per portatori di handicap;
- servizi di sicurezza;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.
I servizi igienici si intendono esistenti se almeno nel raggio di 500 m. risulta disponibile un servizio
igienico ad uso pubblico, segnalato sull’arenile, anche all’interno di attrezzature ricettive a gestione
pubblica o privata.
Sono ammesse attività di solo noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari,
possono esservi situati manufatti temporanei per servizi di guardiania, deposito e piccoli chioschi.
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Art. 31
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione
Oltre che nelle aree pubbliche individuate al precedente art. 16, negli stabilimenti balneari,
esistenti o di nuova istituzione, possono prevedersi spazi riservati al soggiorno degli animali domestici
(cani e gatti) ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 15/05.
In tali spazi si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature:
- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l’attività di "agility", entrambe non
superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all’ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza
massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari.
In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di
piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.
Tale separazione non è necessaria ove il tratto di spiaggia è dedicato esclusivamente agli animali
da affezione, senza prevedere pubblico ed utenza umana.
All’interno dell’arenile è consentita l’attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al
salvamento.
L’igiene e la pulizia inerente l’attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme
di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienicosanitarie.
Art. 32
Punto di ristoro
Sono ammessi servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e
spazi ombreggiati.
Devono essere assicurati i servizi per la raccolta dei rifiuti.
La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 100 mq. in linea di
massima, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.
Si fanno comunque salve le norme previste dai regolamenti comunali in materia di commercio e
nella circostanza il competente ufficio comunale dovrà, di volta in volta, esprimere motivato parere
propedeutico al rilascio delle concessioni demaniali e degli eventuali titoli edilizi previsti dalla legge.
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Art. 33
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Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti
Le porzioni di demanio marittimo e lo specchio acqueo ove è possibile la sosta e/o stazionamento
delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri
etc.) sono individuate sugli elaborati grafici di piano.
In dette aree le attività di rimessaggio e nolo sono consentite previa verifica delle condizioni di
sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini.
Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:
- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.
La superficie coperta delle suddette strutture, in linea di massima, non può superare i 50 mq.
Sono ammessi i seguenti servizi:
- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo "specchi acquei".
Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.
Art. 34
Attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande
cibi precotti e generi di monopolio
La realizzazione di strutture per gli esercizi commerciali in genere, di ristorazione e
somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, al di fuori di strutture balneari è
consentita nell’ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di
complementarietà con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla diretta
fruizione del mare. La superficie da assentire in concessione non può superare, in linea di massima, i
200 mq. di cui non più del 50% coperta.
Tali attività sono consentite anche nelle aree indicate nel presente PUDM con le lettere C ed H,
rispettivamente denominate “Spiaggia libera non balneabile destinata a spazi per il fitness, lo sport ed il
tempo libero” e “Solarium attrezzati ed area per animali da affezione” di cui ai precedenti artt. 11 e 16,
attualmente in concessione al Comune. Per svolgere le attività di che trattasi gli interessati dovranno
acquisire l’assenso comunale a modificare, in diminuzione, la concessione demaniale preesistente e
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Comune di Priolo Gargallo
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
successivamente ottenere dalla competente amministrazione regionale una nuova concessione in loro
favore.
Si fanno comunque salve le norme previste dai vigenti regolamenti comunali in materia di
commercio e nella circostanza il competente ufficio comunale dovrà, di volta in volta, esprimere
motivato parere propedeutico al rilascio delle concessioni demaniali e degli eventuali titoli edilizi previsti
dalla legge.
Art. 35
Giochi
E’ ammesso, fatte salve le disposizioni del regolamento per la gestione, e le esplicite limitazioni
poste dalle presenti norme per singoli ambiti, il posizionamento all’interno dell’area in concessione di
giochi e attrezzature per attività ludiche e sportive purché abbiano carattere di stagionalità.
Art. 36
Spazi ombreggiati
Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a
carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all’ombra, da realizzarsi
tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.
Art. 37
Pulizia ed igiene
Nei tratti di costa o di mare elencati nel Decreto Assessoriale della Sanità, adottato annualmente
e nei tratti indicati in apposita ordinanza adottata ai sensi dell’art. 5 del D. A. della Sanità dell’8/2/96, la
balneazione verrà vietata con apposita segnaletica.
Gli arenili non gestiti da terzi verranno puliti come previsto dal D. P. R. 915/82, a cura di questo
Comune, fatta eccezione per quelli di competenza della Provincia Regionale di Siracusa.
I tratti di costa in gestione a terzi verranno puliti dai concessionari che avranno l’onere di
trasportare i rifiuti prodotti negli appositi cassonetti comunali.
Il Comune, nel periodo estivo, garantirà il posizionamento di un numero congruo di cestini e
cassonetti sugli arenili e/o aree adiacenti e comunque in tutte quelle zone della costa fruite
costantemente dai bagnanti.
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Art. 38
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
Sorveglianza ed assistenza
Attualmente non si prevede un servizio di assistenza sanitaria in loco. Ove necessario
l’amministrazione comunale si farà promotrice di apposita iniziativa presso la A.U.S.L. territorialmente
competente per la localizzazione di strutture fisse di guardia medica e/o ambulanze di soccorso.
La vigilanza a mare per il soccorso dei bagnanti e dei natanti sarà garantita dalla Capitaneria di
Porto competente. Ogni stabilimento balneare dovrà essere attrezzato nel rispetto degli standards
previsti dalla norma vigente.
Il Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, potrà, in caso di necessità, prevedere
servizi ausiliari di vigilanza direttamente o con affidamento a terzi in possesso dei requisiti previsti dalle
norme vigenti e dei mezzi necessari ad espletare tali servizi .
Art. 39
Tipologia dei manufatti
Fermo restando la necessità di acquisire il parere della competente Soprintendenza BB.CC.AA. e
dell’Agenzia delle Dogane, i manufatti costruiti e/o posizionati lungo il litorale dovranno essere realizzati
nella struttura di fondazione, portante, di tamponamento e di copertura, preferibilmente in legno
verniciato o trattato a flattyng opaco.
Nei locali di deposito di materiali incendiabili le strutture dovranno essere trattati con pittura
ignifuga intumescente. Le superfici trasparenti devono essere realizzate con l’impiego di materiale tipo
plexiglass e/o vetro di sicurezza di spessore idoneo all’impiego previsto.
Potrà essere autorizzato l’impiego di materiale ferroso o similare limitatamente agli elementi
portanti non a vista.
Le attività e le installazioni dovranno essere smontate al termine del periodo autorizzato.
Le aree previste dal piano come aree potenzialmente assegnabili in concessione rappresentano
la capacità massima insediabile lungo la costa, distribuibile nell’arco di un quinquennio.
Detta capacità può essere incrementata allorquando la realizzazione di eventuali agglomerati
ricettivi comporti la naturale necessità di attrezzare tratti di costa interposti tra le strutture ed il fronte
mare con idonei spazi a servizio della balneazione.
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Art. 40
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 2011
Modalità di assegnazione delle aree
A decorrere dalla data di approvazione del PUDM da parte del competente organo comunale,
tutte le istanze pervenute, se non conformi a quanto stabilito nel superiore articolato, dovranno essere
riproposte nei termini regolamentati.
Non potranno essere accolte istanze dopo l’assegnazione di tutte le aree previste dal Piano.
Come già indicato all’art. 4, le aree sono assegnate in concessione dall’ARTA, per il tramite della
Capitaneria di Porto, previa acquisizione del parere comunale, giusto art. 7 della L.R. 4/2003. Con il
suddetto parere il Comune verifica la compatibilità dell’intervento proposto con le norme del PUDM.
L’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente può rilasciare concessioni occasionali di breve
durata (manifestazioni locali, fieristiche, culturali, circense, etc.) anche per attività non espressamente
previste nel presente Piano, previa acquisizione dei pareri del caso, e secondo principi di snellezza e
celerità.
Art. 41
Deroga in materia di distanze.
Considerato che il litorale balneabile priolese ha ridottissime dimensione, in deroga a quanto
previsto al punto 8 del D.A. 25 maggio 2006, tra ogni concessione di nuova previsione deve essere
lasciata una distanza di 10 ml., salvo l’esistente regolarmente autorizzato.
Da tale limitazioni sono escluse le concessioni demaniali rilasciate in favore del Comune per
svolgere attività con finalità pubbliche e sociali che presuppongono la libera fruizione delle aree
richieste: in questo caso non occorre lasciare alcun corridoio libero di rispetto e la concessione, anche
se di nuova previsione, può essere estesa fino a porsi in adiacenza ad altre.
Le suddette deroghe in materia di distanze sono motivate per le seguenti ragioni:
Motivo 1) Il litorale balenabile
priolese ha estensione così limitata da non
consentire
l’applicazione tassativa del dispositivo in questione. Infatti se si dovesse sempre applicare tale distanza
minima il Comune non potrebbe perseguire le finalità pubbliche e sociali in premessa evidenziate, le
quali presuppongono sempre la libera fruizione delle aree richieste in concessione.
Motivo 2) La norma riportata al punto 8 del D.A. 25 maggio 2006 è stata prevista solo al fine di
evitare la monopolizzazione dei tratti balneabili da parte dei soggetti privati che con le loro iniziative
non garantirebbero l’uso pubblico dell’arenile se non previo pagamento di una tariffa (fine economico).
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Le concessioni da rilasciare invece in favore del Comune, pur se a diretto contatto con altre preesistenti
concessioni, garantirebbero sempre la pubblica fruizione dell’arenile, senza particolari limitazioni, se
non quelle indicate in premessa (fine sociale)
Motivo 3) La norma riportata al punto 8 del D.A. 25 maggio 2006 ha come fine quello di evitare
particolari forme di concorrenza fra gli operatori economici del settore. Il Comune invece non eserciterà
nelle aree confinati alcuna attività economica e pertanto risulta categoricamente esclusa ogni forma di
concorrenza con i soggetti privati che operano nel settore.
Motivo 4) Se è vero che una spiaggia libera può esistere anche a diretto contatto con una
preesistente concessione demaniale, è altrettanto vero che le stesse possibilità possono essere
riconosciute alle spiagge libere assegnate in concessione al Comune che le ha chieste ed ottenute per
poterle gestire in maniera ordinata (finalità pubbliche e sociali), garantendo comunque la libera fruizione
–seppur regolamentata– delle aree di che trattasi.
Art. 42
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente riportato sulle presenti norme tecniche si farà riferimento alle
vigenti norme statali e regionali, oltre agli strumenti urbanistici del Comune di Priolo Gargallo, fermo
restando che, ove l’ente lo ritenesse necessario, potrà proporre le relative procedure di variante e/o di
adeguamento.
In considerazione che il PUDM non è da intendersi rigido, si evidenzia che il Comune a mezzo di
delibera di giunta municipale può esprimere parere favorevole per casi particolari di nuove concessioni
private, ove l’attività che si intende svolgere nell’area prescelta non ostacoli i fini pubblici o preminenti
interessi pubblici da salvaguardare.
Le destinazioni d’uso previste dal PUDM per le varie zone costiere sono di massima e per quanto
non previsto si opera per analogia con la destinazione ad essa più corrispondente.
Per la zona prospiciente l’ex Espesi, ove è in corso un intervento di bonifica e parziale rimozione
della colmata abusiva preesistente, è consentito il riuso dall’area di sedime -quale risultante a
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conclusione dell’intervento in itinere- a parcheggio, verde attrezzato o altri servizi collettivi, compatibili
con il contesto circostante.
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ALLEGATI
Localizzazione geografica delle varie aree
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