Inquadramento della normativa di contrasto al

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Inquadramento della normativa di contrasto al
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
La legge antiriciclaggio e lo scudo fiscale
Inquadramento della normativa di contrasto al riciclaggio
Relatore:
Antonio Fortarezza Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Convegno 19 ottobre 2009 - Milano - Sala Convegni ODCEC – Corso Europa, 11
Sommario:
1)
Inquadramento normativo
2)
Decorrenza degli obblighi per i professionisti
3)
Principi generali
4)
Destinatari della norma
5)
Definizione di riciclaggio
6)
Il finanziamento del terrorismo
7)
Definizioni operative
8)
Autorità competenti
9)
Obblighi dei professionisti
10)
Principali sanzioni
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1) Inquadramento normativo
Dalla normativa comunitaria alla normativa nazionale
Norme comunitarie
I Direttiva
Norme nazionali
DL 143/1991 – conv.
Legge n. 197/1991
In vigore dal:
9 maggio 1991
n. 91/308/CEE
del 10/6/1991
II Direttiva
n. 2001/97/CE
D.Lgs. n. 374/1999
D.Lgs. n. 56/2004
Disposizioni di attuazione:
Decreto MEF 03/02/2006 n. 141
del 4/12/2001
D.lgs. n. 231
n. 2005/60/CE
del 26/10/2005
22/04/2006
Provvedimento UIC 24/02/2006
Decreto MEF 10/04/2007 n. 60
III Direttiva
14 marzo 2004
25/05/2007
29/12/2007
del 21/11/2007
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2) Decorrenza degli obblighi per i professionisti
Per quanto riguarda gli obblighi dei professionisti le date più importanti
da ricordare sono le seguenti:
22 APRILE 2006
22 APRILE 2007
29 DICEMBRE 2007
Le stesse segnano i passaggi più
importanti della normativa
antiriciclaggio
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2) Decorrenza degli obblighi per i professionisti
Decorrenza degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti, anteriori
al D.Lgs. 231/2007
dal
22/04/2006
DM 141/2006
Destinatari:
Ragionieri, Revisori contabili,
Dottori Commercialisti,
Identificazione della
clientela nuova
Consulenti del lavoro, Notai
Tenuta archivio unico
e Avvocati.
Segnalazione UIC
operazione sospette
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2) Decorrenza degli obblighi per i professionisti
Decorrenza degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti, dal
29/12/2007 (D.Lgs. 231/2007)
dal
29/12/2007
D.Lgs. 231/2007
Destinatari:
Ragionieri, Revisori contabili,
Dottori Commercialisti,
Adeguata verifica della
clientela
Consulenti del lavoro, Notai
Registrazione
e Avvocati.
Segnalazione UIF
operazione sospette
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2) Decorrenza degli obblighi per i professionisti
Provvedimento UIC 24/02/2006
Date fondamentali relative all’identificazione dei clienti
22/04/2006
22/04/2007
Decreto MEF n.
141/2006
D.Lgs. 231/2007
Identificazione della
clientela nuova dal
22/04/2006
Identificazione della
clientela precedente al
22/4/2006 e in essere
al 22/04/2007
29/12/2007
Adeguata verifica
Provvedimento UIC 24/02/2006
Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell'archivio unico e di segnalazione
di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC
(22/04/06). Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano agli
incarichi conferiti dal cliente prima del 22/4/2006, salvo che essi siano ancora in essere nei 12
mesi successivi. In questo caso il professionista dovrà adempiere ai suddetti obblighi entro
tale scadenza.
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2) Decorrenza degli obblighi per i professionisti
Norme e disposizioni abrogate con l’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007:
Art. 64, co. 1, lett. d), D.Lgs. 231/2007:
– Abrogazione:
• D.Lgs. 56/2004;
• DM 141/2006
• Provv. UIC del 24/2/2006
Tuttavia l’art. 66 co. 1 prevede una disciplina transitoria
per la quale le disposizioni
di cui sopra si applicano in quanto compatibili.
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2) Decorrenza degli obblighi per i professionisti
Chiarimenti sulle disposizioni abrogate con l’entrata in vigore del D.Lgs.
231/2007:
MEF – Dipartimento del Tesoro – Dir. Valutario, Antiriciclaggio e Antiusura
(Prot. 125367 del 19/12/2007):
• Restano in vigore, in quanto compatibili, le indicazioni operative per la segnalazione di
operazioni sospette emanate da B.Italia (Decalogo del 12/01/2001)
• Per la segnalazione di operazioni sospette continuano ad applicarsi gli indicatori di
anomalia (allegato C Provv. UIC 26/2/2006)
• Per gli obblighi di identificazione e registrazione l’importo di € 12.500 è superato dalla
nuova soglia di € 15.000
• Immediata applicabilità degli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari
effettivi e dell’approccio basato sul rischio
• Le definizioni contenute nel decreto sostituiscono tutte quelle esistenti
• Viene meno la distinzione formale tra le tre forme di identificazione (diretta, indiretta, a
distanza)
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3) Principi generali
Il D.Lgs. 231/2007 (entrato in vigore il 29/12/2007) è,
in questo momento, il nuovo riferimento
legislativo per eccellenza in materia di prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo
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3) Principi generali
Art. 3
D.Lgs. 231/2007
Principi generali
1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla
collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in
esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure
in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di
segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei
documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio,
di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di
comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli
obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o
acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.
2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le
prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali.
3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di
riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del
terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla
prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
4. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve
essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle
dimensioni dei destinatari della presente normativa.
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3) Principi generali
Le disposizioni ci cui al D.Lgs. 231/07 si fondano anche sulla collaborazione
attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste.
Attenzione:
Misure
Perché???
I professionisti devono adottare idonei e appropriati
sistemi e procedure in materia di obblighi:
di
di
di
di
di
di
adeguata verifica della clientela,
segnalazione delle operazioni sospette,
conservazione dei documenti,
controllo interno,
valutazione e di gestione del rischio,
garanzia dell’osservanza delle disposizioni
per prevenire e impedire la realizzazione di
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo
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3) Principi generali
Le disposizioni ci cui al D.Lgs. 231/07 si fondano anche sulla collaborazione
attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste.
Limiti
Devono adempiere agli obblighi previsti avendo
riguardo alle informazioni possedute o acquisite
nell’ambito della propria attività istituzionale o
professionale;
Tutela della privacy
I sistemi e le procedure adottate devono rispettare le
prescrizioni e le garanzie stabilite dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali
Adeguatezza
Le misure da adottare devono essere
proporzionate al rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
L’applicazione delle misure deve essere
proporzionata alla peculiarità e alle dimensioni
del professionista.
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4) I destinatari della norma
Il D.Lgs 231/2007, agli art. 10, 11, 12, 13 e 14 individua i soggetti destinatari della disciplina
antiriciclaggio. Questo elenco è da considerarsi nuovo e sostitutivo di tutti quelli emanati nelle
precedenti disposizioni legislative.
Intermediari finanziari (Art. 11)
Soggetti
destinatari degli
obblighi
antiriciclaggio
Professionisti (Art. 12)
Società di revisione e revisori contabili (Art. 13)
nuovo
Altri soggetti (Art. 14)
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4) I destinatari della norma
Professionisti (Art. 12)
–
•nell’albo
•nell’albo
•nell’albo
–
a) professionisti iscritti:
dei ragionieri e periti commerciali;
dei dottori commercialisti;
dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale
attività in materia di contabilità e tributi.
•Rientrano in tale categoria, oltre che altri soggetti assimilabili:
•soggetti che prestano consulenza contabile e tributaria;
•società di servizi contabili e tributari;
•centri elaborazione di dati;
•tributaristi;
•CAF centri di assistenza fiscale.
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4) I destinatari della norma
Professionisti (Art. 12)
–
c) notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
•il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività
economiche;
•la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
•l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
•l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione alla gestione o
all’amministrazione di società;
•la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o
soggetti giuridici analoghi.
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4) I destinatari della norma
Professionisti (Art. 12)
d) prestatori di servizi relativi a società e trust.
L’art. 1, lett. p) del D.Lgs 231/2007, stabilisce che i prestatori di servizi relativi a società
e trust, sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono a titolo
professionale uno dei seguenti servizi a terzi:
–
1) costituire società o altre persone giuridiche;
–
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di
un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o
provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
–
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e
altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità
giuridica;
–
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico
analogo o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
–
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione, purche' non si tratti di una società
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme
internazionali equivalenti;
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4) I destinatari della norma
Professionisti (Art. 12)
ATTENZIONE
Deroga
dall’obbligo di
segnalazione
per i
professionisti
(Art. 12
comma 2)
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
non si applica ai:
- Professionisti
- Agli altri soggetti di cui alla let. b)
- Ai notai e avvocati
per le informazioni che essi ricevono da un loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso
dell’esame della posizione giuridica del loro cliente
o dell’espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull’eventualità di intentare
o evitare un procedimento, ove tali informazioni
siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il
procedimento stesso.
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4) I destinatari della norma
Professionisti (Art. 12)
Esonero
dell’adeguata
verifica e della
registrazione
per i
professionisti
(Art. 12
comma 3)
Attenzione
Per i professionisti l’obbligo di
- Adeguata verifica
- Registrazione
non si osservano in relazione allo svolgimento della
mera attività di redazione e/o di trasmissione della
dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in
materia di amministrazione del personale.
Ricorrendone i presupposti sono comunque
obbligati ad effettuare la segnalazione
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4) I destinatari della norma
Intermediari finanziari (Art. 11)
a) banche;
b) Poste Italiane S.p.a.;
c) istituti di moneta elettronica;
d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) società di gestione del risparmio (SGR);
f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) imprese di assicurazione;
h) agenti di cambio;
i) società fiduciarie;
j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
k) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
l) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
m) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113
e155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
n) società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
o) soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374, le attività ivi indicate;
p) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero
nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate.
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4) I destinatari della norma
Società di revisione e revisori contabili (Art. 13)
• le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto
dall’art. 161 del TUF;
• i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
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4) I destinatari della norma
Altri soggetti (Art. 14)
Ai fini della normativa antiriciclaggio per “altri soggetti” si intendono gli operatori che svolgono
le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività
specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:
• recupero crediti per conto terzi;
• custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie
particolari giurate;
• trasporto di denaro contante e titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari
giurate;
• gestione di case da gioco;
• offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione,
di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro;
• agenzia di affari in mediazione immobiliare.
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5) La definizione di riciclaggio
Definizione di riciclaggio a fini di prevenzione
Art. 2 D.Lgs. 231/2007
Per la normativa sulla prevenzione (che riguarda tra l’altro i Dottori
Commercialisti e i Ragionieri Commercialisti) il riciclaggio non è quello
definito dal codice penale, ma quello contenuto all’ art. 2 del D.Lgs.
231/2007.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007, il riciclaggio era quello
previsto e definito dal Codice Penale agli artt. 648-bis e 648-ter.
Oggi il legislatore nazionale per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio,
che ha recepito la Terza Direttiva Comunitaria, ha fatto una precisa scelta, e
ha detto che, il riciclaggio non è quello definito nel Codice Penale, ma quello
che è contenuto all’art. 2 del D.Lgs. 231/2007
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5) La definizione di riciclaggio
Il riciclaggio in linea di principio
Condotta finalizzata ad occultare o dissimulare
l’identità di proventi illegalmente ottenuti, in modo tale
che essi appaiano provenienti da una fonte legittima
“La specificità del reato si riscontra in quelle attività che siano
dirette alla trasformazione parziale o totale della cosa o che,
pur non incidendo direttamente sulla medesima, nel senso che non
ne alterano i dati esteriori, costituiscono ostacolo all'accertamento
della sua origine delittuosa.”
(Corte Cass., sez. II, 14 ottobre 2003, n.47088).
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5) La definizione di riciclaggio
Il fenomeno del riciclaggio può essere definito come quell’insieme di attività
dirette a:
•
Rimettere in circolazione denaro o beni di provenienza illecita, mediante
operazioni finanziarie, commerciali o investimenti consentiti dalla legge;
•
Sostituire il denaro o valori “sporchi” con altro denaro, ovvero a
trasformare valori numerari di provenienza illecita in beni leciti o
denaro;
•
Realizzare “…any act or attempded act to conceal or disguise the
identity of illegally obtained proceeds so that they appear toh ave
originated from legittimate sources…” (definizione adottata dall’Interpol
e dal GAFI).
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5) La definizione di riciclaggio
Il riciclaggio è un modello di condotta solitamente a “tre fasi”
Esempio:
–
Mario fa una rapina che gli procura
200.000,00 euro. Prende questi denari e li
consegna a Giuseppe che è amministratore e
socio della società A Srl;
Collocamento
–
Giuseppe con un finanziamento soci fa entrare
nella società A Srl l’importo di 200.000,00
euro;
Stratificazione
–
La società A Srl ricevuto il denaro da Giuseppe
gira a sua volta tale denaro alla società B Srl,
che lo utilizza per acquistare un immobile.
Integrazione
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5) La definizione di riciclaggio
Attenzione:
Questo modello a tre fasi, pur nella sua semplicità espositiva, nasconde operazioni
talvolta molto complesse e difficilmente riconoscibili agli occhi di chi, magari nella
esperienza professionale inconsapevolmente si trova ad assisterle. Infatti le
metodologie che si sono sviluppate per il “lavaggio del denaro sporco” prevedono si
solito una matrice finanziaria e/o una matrice economica.
• Eliminano qualunque collegamento
con l’attività criminosa che ha
generato i proventi illeciti
(Sostituzione)
L’attività di
trasferimento o
ripulitura si
manifesta
attraverso
azioni o atti
assolutamente
leciti
• spostano i proventi dell’attività
criminosa da un soggetto a un altro
allo scopo di rendere difficoltosa
l’individuazione della provenienza
illecita (Trasferimento)
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5) La definizione di riciclaggio
Attenzione:
Nella normativa penale (ma non in quella prevista dal
D.Lgs 231/2007)
Il reato di riciclaggio è quello commesso da
un soggetto che è diverso ed estraneo da colui
che ha commesso il reato presupposto
che ha generato i proventi illeciti.
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5) La definizione di riciclaggio
Con riferimento ai flussi finanziari, derivanti da attività criminose,
si verificano normalmente:
•
Operazioni idonee a dissimulare la titolarità,
mediante tecniche di interposizione
personale, caratterizzate dall’impiego di
prestanome (teste di legno), strutture
societarie etc.
•
Operazioni idonee a dissimulare la provenienza
illecita (c.d. opera di certificazione),
mediante l’attribuzione di una nuova e lecita
causale economica.
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5) La definizione di riciclaggio
Riciclaggio: tecniche maggiormente usate
Matrice finanziaria
Matrice economica
Ricevere finanziamenti derivanti da proventi
illeciti, che vengono prima immessi nel circuito
finanziario aziendale, per lo scopo della loro
pulitura, e successivamente restituiti
Simulare necessità finanziarie aziendali presso
le banche (tecnica del “loan back” o
dell’indebitamento a se stessi), al fine di
giustificare la liceità del possesso di
disponibilità finanziarie, rilasciando magari
garanzie costituite con i proventi illeciti presso
primarie banche estere
False fatturazioni
Fittizie cessioni all’esportazione
Fittizie importazioni
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5) La definizione di riciclaggio
Definizione di riciclaggio – Art. 2 D.Lgs. 231/2007
Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio
a)
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare
l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle
proprie azioni;
La prima parte ripete
quanto già previsto
dall’art. 648-bis del
codice penale
(conversione,
trasferimento etc)
Nella seconda parte , tratta di una cosa diversa dal riciclaggio, poiché
“…aiutare chiunque sia coinvolto…”, costituisce il favoreggiamento
personale previsto dall’art. 378 del codice penale).
Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 chi
favoreggia ricicla quindi dobbiamo
segnalarlo
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5) La definizione di riciclaggio
Definizione di riciclaggio – Art. 2 D.Lgs. 231/2007
Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti
sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono
da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al
momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività;
Alla lettera c) si dice che costituisce riciclaggio una cosa che in realtà non
lo è. Infatti si tratta di ricettazione previsto dall’art. 648 del codice
penale.
Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07
chi ricetta ricicla quindi dobbiamo
segnalarlo
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5) La definizione di riciclaggio
Definizione di riciclaggio – Art. 2 D.Lgs. 231/2007
Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti,
l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il
fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto
di agevolarne l'esecuzione.
Alla lettera d) si dice che costituisce riciclaggio oltre che la partecipazione
ad una condotta di cui alle lettere precedenti, e quindi il concorso (art.
110 c.p.), anche l’associazione per commettere tale atto, e quindi
l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 sia
chi concorre che l’associazione per
delinquere deve essere segnalata
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5) La definizione di riciclaggio
Definizione di riciclaggio – Art. 2 D.Lgs. 231/2007
Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono
riciclaggio
Nuova
definizione
La partecipazione
RICICLAGGIO
L’associazione
per commettere
Il tentativo di
perpetrare
Il fatto di:
•
•
•
•
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Aiutare
Istigare
Consigliare
Agevolare l’esecuzione
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5) La definizione di riciclaggio
La nuova definizione prevista dal D.Lgs. 231/2007
La definizione di riciclaggio, che, nella versione precedente della normativa, si limitava
a quella prevista dal codice penale, oggi è stata ampliata per comprendendovi anche
le attività di:
-
Favoreggiamento
Ricettazione
Concorso
Associazione per delinquere.
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5) La definizione di riciclaggio
La nuova definizione prevista dal D.Lgs. 231/2007
La definizione di riciclaggio fa riferimento ad una serie, molto articolata
e completa, di condotte.
L’elemento comune a tali condotte è quello che i beni o utilità in
questione provengano “da un’attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività”.
Le condotte menzionate attengono (quasi) tutte a fatti di “riciclaggio
di denaro sporco” vero e proprio (denaro che entra “sporco”, viene
“lavato” e viene restituito “pulito”), cioè a fatti che penalmente sono
riconducibili all’art. 648-bis.
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5) La definizione di riciclaggio
Concetto di autoriciclaggio
Attenzione:
• Un’altra importantissima novità che con riferimento alla normativa
antiriciclaggio si è delineata, è l’introduzione nel sistema normativo della
prevenzione, e quindi al D.Lgs. 231/2007, del concetto di
autoriciclaggio.
• Nei punti precedenti, quando abbiamo parlato in generale del riciclaggio, e
quindi nel sistema penale del riciclaggio, avevamo chiarito che il reato di
riciclaggio, così come previsto dalla norma penale, è quello commesso da
un soggetto che è diverso ed estraneo a colui che ha commesso il
reato presupposto che ha generato i proventi illeciti.
37
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5) La definizione di riciclaggio
Concetto di autoriciclaggio
Per il sistema penale (ma non per la normativa antiriciclaggio) il
reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato
presupposto: l’uso e l’occultamento dei proventi criminosi da parte delle
persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi non
è punibile.
La definizione di riciclaggio riportata dal codice penale non
punisce il reato di autoriciclaggio.
Il D.Lgs. 231/2007 introduce una nuova definizione
nell’ordinamento giuridico, seppur limitata alla normativa
antiriciclaggio, e cioè la figura dell’autoriciclaggio, in quanto
prevede che anche la partecipazione all’attività criminosa
è da considerarsi riciclaggio.
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5) La definizione di riciclaggio
Concetto di autoriciclaggio
Esempio:
Un cliente, dopo avere commesso un delitto non
colposo grazie al quale ha illecitamente conseguito
un incremento di danaro, successivamente compie
innanzi al professionista un’operazione che comporta
movimentazione del danaro illecitamente ottenuto.
Sebbene, sotto un profilo della norma penale (stante l’identità tra colui che compie
l’attività di reimpiego e colui che ha realizzato il reato a monte), non sia
ipotizzabile a carico del cliente alcun rilievo a titolo di riciclaggio, ricorrono
comunque i presupposti per l’operatività dell’obbligo di segnalazione di operazione
sospetta di riciclaggio.
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5) La definizione di riciclaggio
Concetto di autoriciclaggio
Quindi ai fini della normativa antiriciclaggio (e cioè quella che
riguarda i nostri obblighi e adempimenti), il riciclaggio non è
solo quello compiuto dal soggetto diverso che ha posto in
essere il delitto non colposo, e cioè, ad esempio quel
soggetto che ha convertito o trasferito denaro proveniente
da una attività criminosa, ma anche quello commesso da
colui che oltre a compiere il reato presupposto compie anche
il riciclaggio.
Problemi ad esempio nelle ipotesi dei reati
tributari
Attenzione:
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6) La definizione di finanziamento del terrorismo
Definizione di finanziamento del terrorismo
– Art. 2, punto 4 D.Lgs. 231/2007
Ai fini della normativa antiriciclaggio per finanziamento del terrorismo vale la
definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109.
“Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla
provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o
all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque
modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati
al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o
in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti
con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò
indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per i delitti anzidetti”.
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6) La definizione di finanziamento del terrorismo
Definizione di finanziamento del terrorismo
– Art. 2, punto 4 D.Lgs. 231/2007
Analizzando la precedente definizione, e contestualizzando la stessa, per
gli argomenti che più da vicino ci riguardano, dobbiamo rilevare che, nel
riciclaggio il fatto criminoso è a monte: i capitali provengono da delitti non
colposi e, dopo la necessaria “ripulitura”, vengono immessi nel circuito
finanziario legale.
Nel finanziamento al terrorismo, invece, il fatto criminoso è a valle. Può,
quindi, verificarsi che dal circuito finanziario legale fuoriescano capitali che
vengano indirizzati a finalità di terrorismo.
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6) La definizione di finanziamento del terrorismo
Attenzione:
Non viene contrastato solo il riciclaggio di denaro proveniente da attività
criminose ma anche quelle azioni di raccolta di beni o di denaro pulito a
scopo di finanziamento del terrorismo.
Pertanto il soggetto che investe denaro
per finanziare il terrorismo può portare a
compimento operazioni finanziarie
pienamente lecite limitandosi a
nascondere soltanto il fine ultimo che
intende perseguire.
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7) Definizioni operative
Cliente - Art. 1, co. 2, lett. e)
Il cliente è il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con gli
intermediari finanziari e con gli altri soggetti, ovvero il soggetto al quale i
professionisti e i revisori contabili rendono una prestazione professionale
in seguito al conferimento di un incarico
Prestazione professionale - Art. 1, co. 2, lett. q)
E’ la prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai
professionisti, dai revisori contabili e dagli altri soggetti, della quale si presuma, al
momento in cui inizia, che avrà una certa durata;
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7) Definizioni operative
Operazione - Art. 1, co. 2, lett. l)
E’ la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento.
Per i professionisti, è un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un
obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione
giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
Operazione frazionata - Art. 1, co. 2, lett. m)
E’ un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti
stabiliti dal presente decreto (euro 12.500), posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la
sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
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7) Definizioni operative
Operazione collegata - Art. 1, co. 2, lett. n)
Sono le operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto,
sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto o per lo scopo cui
sono dirette;
Titolare effettivo - Art. 1, co. 2, lett. u)
E’ la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il
cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o
un'attività.
Nel caso di società è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedano o controllino un'entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la
percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale)
o la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un'entità giuridica;
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8) Autorità competenti
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) Art. 5
è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del
sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose
o di finanziamento del terrorismo;
promuove collaborazione tra UIF, autorità di vigilanza di settore, ordini
professionali, DIA e Guardia di Finanza;
si avvale del Comitato di sicurezza finanziaria.
esercita poteri sanzionatori amministrativo-pecuniari
(Con provvedimento della Direzione Generale competente, ricorribile in
Tribunale)
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8) Autorità competenti
Unità di Informazione Finanziaria (UIF) Art. 6
riceve le segnalazioni di operazioni sospette;
acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle
segnalazioni di operazioni sospette;
si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di
cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223;
elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di
comportamenti anomali riferibili a possibili attività di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell’autorità giudiziaria,
per un massimo di cinque giorni lavorativi, le operazioni sospette.
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8) Autorità competenti
Altre autorità competenti – Art. 8
Collegi e Ordini professionali
Promuovono e controllano
l’osservanza dei professionisti
e dei revisori contabili degli
obblighi posti a loro carico;
DIA – Direzione
investigativa antimafia
Svolge gli approfondimenti
investigativi delle segnalazioni
trasmesse dall’UIF. Effettua i
controlli diretti a verificare
l’osservanza degli obblighi
previsti;
Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di
Finanza
Svolge gli approfondimenti
investigativi delle segnalazioni
trasmesse;
49
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9) Obblighi dei professionisti
Le disposizioni relative alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 definiscono
diversi obblighi in capo ai destinatari di tale norma.
In particolare si evidenziano i seguenti obblighi:
Formazione del personale – Art. 54
Adeguata verifica – Art. 16 – Art. 18
Registrazione – Art. 36
Segnalazione – Art. 41
50
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9) Obblighi dei professionisti
Formazione del personale – Art. 54
• I professionisti e gli ordini professionali adottano misure di adeguata
formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta
applicazione delle disposizioni del presente decreto.
• Le misure formative comprendono programmi finalizzati a riconoscere le
attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del
terrorismo.
• Anche la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni
aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del
terrorismo.
51
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9) Obblighi dei professionisti
Formazione del personale – Art. 54
•
La collaborazione attiva richiesta dalla norma al professionista e quindi la
corretta applicazione della normativa antiriciclaggio è evidentemente una
funzione pubblica complessa, articolata ed estremamente delicata, funzione che
necessariamente richiede una adeguata condivisione delle varie problematiche
all’interno degli studi professionali e che presuppone il necessario formarsi di
una cultura sull’argomento che deve essere sviluppata e trasfusa ai
collaboratori e ai dipendenti.
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9) Obblighi dei professionisti
Adeguata verifica – Art. 16 – Art. 18
Le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 segnano una svolta
comportamentale nei confronti dei clienti, introducendo il concetto
“conosci il tuo cliente”.
Si passa dall’obbligo di identificazione (know your
customer) che si realizzava attraverso la semplice acquisizione di
dati anagrafici, all’obbligo di ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA (customer due diligence)
I professionisti nello svolgimento della propria attività professionale sono
tenuti (obbligati) a conoscere compiutamente il proprio cliente ed il
contesto in cui il rapporto, l’operazione o la prestazione si inserisce e
viene richiesta
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9) Obblighi dei professionisti
Adeguata verifica – Art. 16 – Art. 18
I professionisti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione
ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o
professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:
•a) quando instaurano un rapporto continuativo;
•b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una
operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
•c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
•d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
54
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9) Obblighi dei professionisti
Adeguata verifica – Art. 16 – Art. 18
• Gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla
normativa antiriciclaggio consistono nello svolgimento delle seguenti
attività:
a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di
documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne
l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo
o della prestazione professionale.
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9) Obblighi dei professionisti
Adeguata verifica – Art. 16 – Art. 18
Nello studio professionale chi deve fare l’adeguata verifica?
Sicuramente il professionista che eroga la prestazione al cliente, come definito
nell’Art. 12, ma anche i collaboratori ed i dipendenti dello stesso.
L’Art. 19, infatti, prevedere la possibilità al professionista di delegare
esplicitamente in forma scritta anche un collaboratore ovvero un dipendente
a svolgere tali mansioni.
In merito, si precisa come il professionista possa delegare ad un collaboratore
o un dipendente l’attività di adeguata verifica della clientela, ma come tale
delega non comporti alcuna responsabilità in capo al collaboratore o
dipendente per lo svolgimento di tale adempimento che deve essere
svolto con la massima diligenza al pari di tutte le altre attività
eseguite per il professionista.
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9) Obblighi dei professionisti
Adeguata verifica – Art. 16 – Art. 18
Prestazioni professionali per le quali scatta l’obbligo
Gli obblighi di adeguata verifica scattano per tutte le prestazioni
professionali fornite dai dottori commercialisti ed esperti contabili di
valore pari o superiore ad € 15.000, ovvero tutte quelle operazioni che
hanno come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiori ad €
15.000 (Art. 16 lettere a e b).
Gli obblighi di adeguata verifica scattano, poi, anche nel caso di prestazioni
professionali che risultano di valore indeterminato ovvero non
determinabile (Art. 16 lettera c).
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
9) Obblighi dei professionisti
Adeguata verifica – Art. 16 – Art. 18
Come si esegue l’adeguata verifica e l’approccio basato sul rischio?
Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha
predisposto una specifica guida, reperibili all’interno del documento
“Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee Guida per l’adeguata verifica della
clientela”,
scaricabile
all’indirizzo
http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/2960_appqntopwp.pdf.
•
•
•
•
•
•
In detto documento si segnalano tra l’altro i seguenti allegati:
Allegato A - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS.
231/2007
Si tratta della scheda base di identificazione da redigere da parte del professionista, che ripercorre gli elementi
informativi richiesti dalla normativa.
Allegato B - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS.
231/2007:
Modello B.1 - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS.
231/2007
Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS. N. 231/2007
Si tratta delle dichiarazioni richieste al cliente in merito allo scopo e natura della prestazione professionale e
all’esistenza del titolare effettivo.
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9) Obblighi dei professionisti
Adeguata verifica – Art. 16 – Art. 18
Non posso eseguire l’adeguata verifica. Obbligo di astensione – Art. 23
Quando i professionisti non sono in grado di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1, lettere a),
b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni
o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla
prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una
segnalazione alla UIF.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
9) Obblighi dei professionisti
Registrazione – Art. 36
L’art. 36 del D. Lgs. 231/2007 pone, tra gli altri, a carico dei professionisti
l’obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni
acquisite nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela
.
I professionisti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno
acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché
possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi
effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
9) Obblighi dei professionisti
Registrazione – Art. 36
Obbligo di conservazione
In merito agli obblighi di conservazione viene richiesto:
• per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, che i
professionisti conservino la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un
periodo di 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
• per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni
professionali, che i professionisti conservino le scritture e le registrazioni,
consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia
probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 anni
dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o
della prestazione professionale.
61
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
9) Obblighi dei professionisti
Registrazione – Art. 36
Obbligo di registrazione
Circa gli obblighi di registrazione, viene richiesto di registrare e conservare,
per un periodo di 10 anni, le informazioni sinteticamente riassunte nella
tabella che segue:
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Rapporti continuativi e prestazioni
professionali
• data di instaurazione del rapporto;
• dati identificativi del cliente;
• generalità dei soggetti delegati ad operare per conto del titolare
del rapporto;
• codice del rapporto (ove previsto).
Operazioni di importo pari o superiori
ad € 15.000 (anche se collegate o
frazionate)
•
•
•
•
•
•
•
data dell’operazione;
causale;
importo dell’operazione;
tipologia dell’operazione;
mezzi di pagamento utilizzati;
dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione;
dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente
opera.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
9) Obblighi dei professionisti
Registrazione – Art. 36
Obbligo di registrazione
Tali informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque,
entro 30 giorni dal compimento dell’operazione ovvero dall’apertura, dalla
variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della
prestazione professionale.
Va sottolineato inoltre che:
• i dati e le informazioni registrate secondo le modalità descritte, sono utilizzabili
ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti (art. 36, c. 6);
• la registrazione dei dati e la conservazione degli stessi, unitamente alla
documentazione acquisita, è finalizzata a consentirne l’utilizzo per indagini su
eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o per
corrispondenti analisi della UIF o di altre Autorità competenti (art. 36, c. 1).
63
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9) Obblighi dei professionisti
Registrazione – Art. 36
Obbligo di registrazione - Modalità
Quanto alle modalità di registrazione, l’art. 38 prevede l’istituzione:
di un Archivio Unico Informatico (AUI)
o, in alternativa,
di un registro cartaceo della clientela a fini antiriciclaggio nel quale devono essere
conservati i dati identificativi del cliente.
Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del
professionista o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione, alla fine
dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione
della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata,
senza spazi bianchi ed abrasioni.
I professionisti che svolgono la propria attività in più sedi, inoltre, potranno istituire per
ciascuna di esse un registro della clientela.
Le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli oneri antiriciclaggio, nonché
tutti i dati richiesti ai fini dell’adeguata verifica della clientela sono conservati nel
fascicolo relativo a ciascun cliente
•
•
•
64
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
9) Obblighi dei professionisti
Registrazione – Art. 36
Sanzioni
Si segnala che:
• l’omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell’archivio
informatico o nel registro della clientela è punita con la multa da €
2.600 ad € 13.000 (art. 55, c. 4);
• l’omessa istituzione del registro della clientela o dell’archivio
informatico è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
5.000 ad € 50.000 (art. 57, c. 3).
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9) Obblighi dei professionisti
Segnalazione di operazione sospetta – Art. 41
I professionisti e gli altri destinatari della norma inviano alla UIF, una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o
hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che
siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle
caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto
conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto
cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del
conferimento di un incarico.
Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su
proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati
indicatori di anomalia:
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9) Obblighi dei professionisti
Segnalazione di operazione sospetta – Art. 41
In quale circostanza dobbiamo segnalare?
Quando sappiamo, sospettiamo o abbiamo motivi ragionevoli
per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o
tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Quando?
Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile
prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla
segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
9) Obblighi dei professionisti
Segnalazione di operazione sospetta – Art. 41
E l’obbligo di riservatezza?
Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli
effetti della presente legge, non costituiscono violazione degli
obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede
contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in
buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
9) Obblighi dei professionisti
Segnalazione di operazione sospetta – Art. 41
Come segnalare le operazioni sospette ?
In forma cartacea:
RACCOMANDATA
PR AR94
Unità di Informazione Finanziaria
Largo Bastia, 35
00181 Roma
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
9) Obblighi dei professionisti
Segnalazione di operazione sospetta – Art. 41
Come segnalare le operazioni sospette ?
La segnalazione deve essere accompagnata da apposita
lettera di trasmissione,
trasmissione firmata dal professionista che segnala
l’operazione sospetta.
Nella lettera devono essere indicati i seguenti dati:
• il tipo di soggetto che ha segnalato l’operazione sospetta (es.: ragioniere,
notaio, società di revisione),
• il cognome e il nome del segnalante,
• il numero identificativo della segnalazione,
• la data di riferimento della segnalazione,
• il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni
sulla segnalazione.
Secondo le indicazioni reperibili al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/modulo-sos-prof
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10) Principali sanzioni
Principali sanzioni penali – Art. 55
VIOLAZIONE
Inosservanza obblighi di
adeguata verifica della
clientela (art. 55 co. 1)
Omessa, tardiva o incompleta
registrazione (art. 55 co. 4)
Omessa comunicazione da
parte degli organi di
controllo (art. 55 co. 5)
Violazione del divieto di
comunicare l’avvenuta
segnalazione di operazione
sospetta e le informazioni in
seguito ricevute (art. 55 co.
8)
DISPOSIZIONE VIOLATA
artt. 15 e ss.
Art. 36
Art. 52
Artt. 46 co. 1
e 48 co. 4
71
SANZIONE
Multa da
2.600,00 a 13.000,00
euro
Multa da
2.600,00 a 13.000,00 euro
Reclusione fino a un anno e
multa da
100,00 a 1.000,00 euro
Arresto da sei mesi ad un
anno o ammenda da
5.000,00 a 50.000,00 euro
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10) Principali sanzioni
Principali sanzioni amministrative – Art. 57
VIOLAZIONE
Mancato rispetto del provvedimento di
sospensione
dell’operazione a rischio riciclaggio
disposto
dalla UIF (art. 57 co. 1)
DISPOSIZIONE VIOLATA
SANZIONE
Art. 6 co. 7 lett. c)
Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a
200.000,00
euro
Omessa istituzione del registro della
clientela (art. 57, co. 3)
Art. 38
Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a
50.000,00 euro
Mancata adozione delle modalità di
registrazione
(art. 57 co. 3)
Art. 39
Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a
50.000,00
euro
Omessa segnalazione di operazioni
sospette
(art. 57 co. 4)
Art. 41
Sanzione pecuniaria
dall’1% al 40% dell’importo
dell’operazione non segnalata
(nei casi più gravi pubblicazione
estratto del decreto sanzionatorio su 2
quotidiani)
Violazione degli obblighi informativi nei
confronti
della UIF (art. 57 co. 5)
Artt. 6 co. 6 lett. c)
e 45 co. 3 lett. c)
72
Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a
50.000,00
euro
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