schema di contratto - Provincia di Pavia

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schema di contratto - Provincia di Pavia
PARTE TERZA - SCHEMA DI CONTRATTO
Tra la Provincia di Pavia (di seguito “Stazione Appaltante” o “Committente”)
e
“[•]” (di seguito la “Società” o il “Fornitore”)
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione meccaniche ed elettriche
nonché lavori di carrozzeria sugli automezzi di proprietà della Provincia di Pavia.
Il servizio consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione (sia meccanica che elettrica) ed il
perfetto funzionamento in ogni momento di tutti gli automezzi provinciali, anche mediante un servizio
di pronto intervento, compresi gli interventi di riparazione della carrozzeria.
Rientrano nel presente contratto le prestazioni di seguito riportate.
a) Manutenzione programmata: controlli periodici e interventi di manutenzione programmata
secondo le prescrizioni della casa produttrice;
b) Manutenzione ordinaria: riparazioni dei veicoli conseguenti al normale utilizzo, compresi
ricambi, controllo periodico dei fluidi (es. radiatore, lavacristalli, olio motore), al loro
rabbocco o sostituzione ogni volta se ne rilevi la necessità indipendentemente dai km
percorsi;
c) Manutenzione straordinaria: interventi meccanici atti a sostituire parti o componenti usurati
anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione
ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto
all’uso;
d) Controlli periodici ai sensi di legge: certificazioni inerenti le revisioni periodiche dei veicoli
e) Recupero automezzi in avaria: dovrà essere garantito 24 ore su 24, sul territorio provinciale,
giorni festivi compresi, con intervento entro 12 ore dalla chiamata. Tale servizio non
ricomprende le rimozioni in caso di immediato pericolo per la circolazione;
f) Interventi su autovetture in garanzia: effettuazione degli interventi in garanzia e operazioni
relative ai tagliandi presso centri di assistenza qualificata e garantita per la manutenzione dei
veicoli e per la sostituzione dei ricambi autorizzati dalla casa costruttrice nei termini di
garanzia dei veicoli.
La custodia dei mezzi in riparazione è a carico dell’impresa aggiudicataria fino al momento del ritiro
degli stessi a cura del personale della Stazione Appaltante.
Con riferimento al servizio di manutenzione straordinaria, si precisa che lo stesso dovrà esser svolto
secondo le modalità di seguito delineate:
- la Stazione Appaltante provvederà a segnalare il guasto all’impresa aggiudicataria, con
l’indicazione della presunta diagnosi. Nel caso in cui il guasto determini l’impossibilità di
muovere il mezzo, grava sull’impresa aggiudicataria l’obbligo di recuperarlo alle tariffe ed alle
condizioni di cui all’art. 5;
- entro il termine ordinario di 8 ore lavorative, ovvero entro diverso termine concordato di volta
in volta con la Stazione Appaltante, la Ditta Aggiudicataria dovrà trasmettere un fax con:
la conferma della diagnosi – ovvero la eventuale indicazione di diversa diagnosi
formulata a seguito dell’esame del mezzo;
il preventivo di spesa per la riparazione;
i tempi previsti per la stessa;
- la Stazione Appaltante provvederà a confermare il lavoro mediante un ordinativo trasmesso via fax
all’impresa aggiudicataria di norma entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento del fax di cui al
punto precedente.
I servizi di cui al presente articolo, si rivolgono a tutti gli automezzi della Provincia di Pavia elencati
nella tabella di cui all’allegato 1 al presente contratto.
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Il parco mezzi è soggetto a variazioni di quantità, marche e modelli: il Fornitore si impegna ad
assoggettarsi ad ogni eventuale variazione alle stesse condizioni previste dall’offerta. Di ogni
variazione quantitativa del parco auto verrà data tempestiva comunicazione scritta.
Il parco mezzi è soggetto a variazioni di quantità, marche e modelli: l’impresa affidataria si impegna ad
assoggettarsi ad ogni eventuale variazione alle stesse condizioni previste dall’offerta. Di ogni
variazione quantitativa del parco auto verrà data tempestiva comunicazione scritta.
2. OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Provincia di Pavia mette a disposizione della ditta affidataria un cronoprogramma (organizzato per
data o km) relativo ad ogni singolo veicolo, con l’indicazione degli interventi di manutenzione
programmata e dei controlli periodici, delle date di programmazione degli interventi e delle scadenze
relative ai controlli periodici.
Nel caso di attività pianificata la ditta affidataria, sulla base del cronoprogramma, comunicherà alla
Provincia di Pavia, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, luogo, data e ora in cui inizierà
l’intervento nonché l’orario di riconsegna del mezzo.
Con riferimento alla manutenzione straordinaria, la Stazione Appaltante si impegna a rispettare la
procedura descritta all’articolo precedente.
3. OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
Si precisa fin da ora che l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a fornire alla Stazione Appaltante gli
elenchi prezzi dei pezzi di ricambio delle Case automobilistiche e dei materiali di consumo, i tariffari
della manodopera ed i tempari di riferimento, nonché tutta la eventuale documentazione necessaria a
stabilire la correttezza e la veridicità dei prezzi e tempi delle lavorazioni. La ditta dovrà inoltre mettere
a disposizione della Stazione Appaltante ogni modifica e/o integrazione ai predetti documenti che
venisse pubblicata dalle Case automobilistiche di riferimento in vigenza del presente contratto.
In conseguenza dell’acquisto di nuovi veicoli o attrezzature non elencate nel capitolato, sarà preso in
considerazione il listino prezzi dei pezzi di ricambio della Casa costruttrice vigente al momento
dell’acquisto a cui si applicherà lo sconto proposto in sede di offerta economica dalla Società.
Per quanto concerne revisioni periodiche e bollini blu, alla Società verranno riconosciuti gli importi
minimi obbligatori previsti dalla vigente normativa.
Con riferimento alla manutenzione straordinaria, il Fornitore si impegna a rispettare la procedura
descritta all’articolo 1.
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di un anno a decorrere dal 15/06/2012.
Qualora alla data di scadenza residuassero risorse nell’ambito dell’impegno di spesa assunto per
l’affidamento del presente contratto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare la durata del
medesimo di ulteriori 6 mesi o di altro termine inferiore determinato in funzione dell’entità delle
risorse residue.
5. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Di seguito viene indicato il corrispettivo per ciascuno dei servizi oggetto del presente contratto, così
come indicato in sede di offerta economica.
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L’importo massimo impegnato per i servizi di cui al presente contratto è pari ad € 125.000,00 (IVA
esclusa), finanziati con fondi di Bilancio Provinciale.
La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile in relazione alle attività programmate e di
manutenzione ordinaria, mentre dovranno costituire oggetto di autonoma fattura gli interventi di
manutenzione straordinaria. In ogni caso la fattura dovrà indicare per ogni veicolo il tipo di intervento
effettuato specificato nei dettagli.
Il pagamento delle fatture rispetto alle quali non vi siano state contestazioni verrà effettuato entro il
termine di 60 giorni, previa verifica della regolarità contributiva secondo la normativa vigente.
6. OBBLIGO DI CAUZIONE E DIRITTO DI RIVALSA
La cauzione definitiva è posta a garanzia del pieno e perfetto adempimento di tutti gli obblighi
derivanti dall’affidamento del presente contratto.
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Prima della stipulazione del contratto, il Fornitore dovrà depositare presso la Tesoreria della Provincia,
una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di cui all’articolo precedente, pari ad € 12.500,00 a
garanzia della regolare esecuzione del servizio, del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempienza alle obbligazioni e/o determinati da errori nell’esecuzione della
prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
In alternativa, la cauzione potrà essere costituita da polizza fidejussoria bancaria, o assicurativa, o
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.
385 del 01/09/1993. In questi casi, la fidejussione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, il Committente ha diritto di rivalersi di propria
autorità sulla cauzione. Qualora il Committente abbia dovuto rivalersi in tutto o in parte sulla cauzione
durante l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore di reintegrare la cauzione entro un mese
dall’avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.
7. PRIVACY E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE STRUTTURE
E’ fatto obbligo al Fornitore di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie sottoposti al
regime di privacy raccolte nell’espletamento del servizio e di attenersi a quanto previsto dalla
normativa in materia, a partire dal testo vigente del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003.
8. FORMA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
9. REFERENTI CONTRATTUALI
Ferma restando la titolarità del rapporto contrattuale per il Committente in capo al Dirigente del Settore
Economico Finanziario, che rimane inoltre l’unico soggetto titolato all’applicazione definitiva delle
sanzioni contrattuali di cui all’art. 17, la gestione del presente contratto è affidata a Giovanni Fiocca e a
Vito Scanarotti, che rivestono disgiuntamente tra loro la funzione di Referenti Contrattuali per la
controparte.
Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di un incaricato e di un supplente a cui la Stazione
Appaltante farà riferimento per tutte le questioni inerenti il servizio e ne dovrà garantire la reperibilità
durante le fasce orarie di lavoro.
10. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Sono pienamente efficaci ai fini della gestione del rapporto contrattuale tutte le comunicazioni
effettuate alla controparte per fax o per posta elettronica.
Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all’altra entro sette giorni dalla sottoscrizione del
contratto i propri recapiti di fax e di posta elettronica e a comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali
temporanei problemi di funzionamento.
11. FUNZIONE DI CONTROLLO
E’ riconosciuta al Committente la più ampia facoltà di controllo in merito sia all’adempimento
puntuale e preciso del servizio, sia al rispetto delle norme indicate nel presente contratto.
12. OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. ESECUZIONE D’UFFICIO IN
DANNO.
Il Fornitore è responsabile per eventuali danni derivanti dalla inesatta esecuzione delle riparazioni e/o
delle sostituzioni delle parti di ricambio, per l’utilizzo di ricambi non idonei o difettosi e dei
conseguenti danni e per ritardi nella consegna degli automezzi per propria negligenza o imperizia.
Il Fornitore è tenuto, a proprie spese, a reiterare gli interventi di manutenzione e di riparazione in caso
di riscontrate difformità agli impegni contrattuali, di inefficienza o di esecuzione non a regola d’arte.
Qualora la Società non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di negligenza o frode o
illegittimamente sospenda le lavorazioni oggetto del presente appalto o si riscontri un vizio nella
qualità dei materiali, la Stazione Appaltante potrà sospendere i servizi stessi e ordinare l’esecuzione
d’ufficio in danno.
La Società resterà responsabile dei danni ivi compresi quelli derivanti dalle procedure legate al nuovo
appalto, dei danni e delle perdite che derivassero all’Ente dalla risoluzione del contratto il quale, per
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la copertura dei medesimi, è autorizzato a rivalersi direttamente sulle somme che dovessero essere
ancora corrisposte al Fornitore.
13. ASSICURAZIONE
La Società si impegna a consegnare copia della polizza assicurativa per la copertura dei danni ai
mezzi della Stazione appaltante derivanti da qualsiasi evento all’interno dei centri di autoriparazione
alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
14. DANNI A PERSONE O COSE
La ditta affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto
contrattuale:
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione provinciale;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.
15. ACCERTAMENTO DANNI
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Dirigente Responsabile del Procedimento alla presenza
della controparte.
A tale scopo il Dirigente comunicherà con sufficiente anticipo alla Società il giorno e l’ora in cui si
valuterà lo stato dei danni.
Qualora la Società non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il Dirigente
procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere
corrisposto dalla Società.
16. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RELATIVE PENALI
Nei casi di inadempimento è in facoltà del Committente applicare le seguenti penali.
Si precisa che l’elenco di inadempimenti di seguito riportato è a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo:
- per ciascuna ora lavorativa di ritardo rispetto a quanto pattuito € 50,00;
- per qualsiasi ipotesi di inadempimento, diversa dal ritardo, quali, ad esempio, negligenza e/o
difformità della prestazione da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda della gravità
dell’inadempimento.
E’ fatta comunque salva la facoltà del committente di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore
danno, ai sensi dell’art. 1382 Codice Civile.
17. APPLICAZIONE DELLE PENALI
L’applicazione di ciascuna penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza
da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario oppure del Referente Contrattuale. Tale
contestazione deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi dell’inadempienza ovvero dalla data
successiva in cui il Committente ne è venuto a conoscenza, purché il ritardo non sia imputabile a
colpa del Committente stesso.
Il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni.
Il provvedimento finale è assunto entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per le eventuali
controdeduzioni.
L’importo della penale verrà trattenuto rivalendosi sulla cauzione.
A seguito dell’applicazione della penale, la cauzione dovrà essere integrata dell’importo
corrispondente entro il termine di 30 giorni dal provvedimento finale.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTI IMPUTABILI AL FORNITORE
E’ facoltà del committente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice
Civile, nei seguenti casi:
applicazione di penali per un importo complessivo pari al 30% dell’importo contrattuale;
sottoscrizione di documenti contrattuali per conto della Provincia;
inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti
dal presente contratto, in particolare con riferimento alla sicurezza;
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divulgazione, non finalizzata all’esecuzione della prestazione, di informazioni riguardanti
le strutture presso le quali si è svolta la fornitura.
violazione delle normative, anche contrattuali, in materia di lavoro;
grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
dichiarazione di concordato preventivo o fallimento;
stato di moratoria con conseguente atto di sequestro o pignoramento a carico della ditta
aggiudicataria;
sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Fornitore incorre nella
perdita della cauzione che resta in possesso del Committente, e può inoltre essere chiamato a risarcire
tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il committente
dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale e/o per l’eventuale riappalto e per tutte le altre
circostanze che possono verificarsi.
19. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare per iscritto al Committente,
entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente
acceso esclusivamente presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato alle commesse
pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. I
pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Il Committente ha l’onere di verificare che, nei contratti eventualmente sottoscritti dall’appaltatore con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente
appalto, sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma precedente, a pena di nullità assoluta.
Nel caso di inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria, la Provincia di Pavia
procederà all’immediata risoluzione del contratto.
20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana.
Per tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di
Pavia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Pavia, ____________________
Per la Provincia di Pavia
__________________________________
Per la Società
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Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e ss. del codice civile, approva specificamente l’Articolo 6
“ Obbligo di cauzione e diritto di rivalsa”; l’Articolo 16 “Inadempienze contrattuali e relative penali”;
l’Articolo 17 “Applicazione delle penali”; l'articolo 18 “Risoluzione del contratto per fatti imputabili al
Fornitore”; l’articolo 19 "Foro competente".
Pavia, ____________________
Per la Società
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