Ordinanza 46 - Guardia Costiera

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Ordinanza 46 - Guardia Costiera
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI P O R T O F E R R A I O
Piazzale della Linguella, 4 - 57037 Portoferraio (LI)
E-mail: [email protected] Tel: 0565914000 Fax: 0565918598
ORDINANZA N. 46/2012
Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Portoferraio sottoscritto
VISTA: la propria ordinanza n .36/99 contenente disposizioni relative alla circolazione
nelle aree portuali del porto di Marciana Marina;
VISTO: il Decreto Legislativo 30/04/1992, n 285, contenente il "Nuovo Codice della
Strada,.in particolare l 'art.6 comma 7, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO: iI D P R 16/12/1992,n 495, col quale e stato approvato il regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
VISTA: la propria ordinanza n. 15/2010 in data 30.03.2010 - Comunicazione
inizio/prosecuzione attività in ambito demaniale marittimo - alaggio e varo
VISTA: l’ordinanza n.4/2010, in data 15.06.2010 del Comune di Marciana Marina – area
vigilanza, che regolamenta l’accesso, la circolazione e la sosta all’interno dell’area
portuale di Marciana Marina;
VISTO: il Dp. prot. N. 0049589 del 25.05.2011 di Maricogecap Rep. II – Uff. 2°, con
allegato il Dp. della Direzione Generale per i porti protocollo n. MINTRA/PORTI/6778 in
data 11 maggio 2011 che ha evidenziato come la disciplina della circolazione stradale nei
porti, che si basa su valutazioni di ordine tecnico operativo, non può che rientrare
nell’alveo della sicurezza portuale e più specificatamente della polizia dei porti, e che
pertanto spetta allo stato la titolarità per tutte le realtà portuali indipendentemente dalle
potestà gestorie
VISTA: la circolare n. 38 prot. N. M_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti nella quale è
stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito
portuale tramite ordinanza dello stesso quale competente autorità dello stato, nelle cui
attribuzioni esclusive rientra la polizia dei porti e la sicurezza portuale;
VISTO: quanto manifestato dell'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina,in merito alla
necessità di un aggiornamento della disciplina in materia di circolazione stradale in ambito
portuale;
VISTO: quanto emerso in sede di sopralluogo congiunto effettuato in ambito portuale dal
Sindaco del Comune di Marciana Marina e dai rappresentanti dei Vigili Urbani e
dell’Ufficio locale marittimo in data 16.03.2012.
CONSIDERATO: che per le diverse funzioni cui sono adibite le aree portuali vanno distinte
e seconda della destinazione in quelle, prevalentemente deputate alla circolazione
stradale dove trovano applicazione le norme del Codice della Strada, ed in quelle
prevalentemente deputate allo svolgimento delle operazioni portuali dove trovano
applicazione le norme del Codice della Navigazione;
RITENUTO: necessario aggiornare la disciplina della circolazione e della sosta veicolare
nell’ambito del Porto di Marciana Marina;
VISTI: Gli artt. 1174 e 1161 del Codice della Navigazione cosi come sostituiti dall'art. 3, 2°
comma della Legge 28/12/1993, n 561, recante" Trasformazione dei reati minori in illeciti
amministrativi";
VISTI: gli artt 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, e ss. del Relativo
Regolamento di Esecuzione.
ORDINA
ART.1
(accesso area portuale)
1) All' interno dell'area portuale e precisamente nel molo di sopraflutto, con varco in
piazzale Bernotti, nella zona immediatamente successiva allo scalo di alaggio, come
da planimetria allegata che fa parte integrante della presente ordinanza, è consentito
l'accesso esclusivamente ai mezzi autorizzati dall’Autorità Marittima con apposito
permesso, che deve essere esposto sul parabrezza del relativo veicolo, nonché
esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali/Agenti del Corpo delle Capitanerie di Porto e
degli ufficiali /agenti delle altre forze dell’ordine preposte al controllo.
2) Sono esentati dall’obbligo di cui al punto 1) i veicoli di personale appartenente a
Pubbliche Amministrazioni, Forze di Polizia, Forze Armate, Croce Rossa Italiana,
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Servizio Pubblico di Emergenza e di Pronto
Soccorso, Servizi di Pubblico Interesse (igiene urbana, auto spurgo, acquedotto, gas,
elettricità, telefonia e simili) e servizio taxi limitatamente alla banchina antistante la
sede dell’Ufficio Locale Marittimo nello stallo di sosta con strisce di colore giallo.
ART.2
(permessi di accesso e di circolazione in area portuale)
1. I permessi di cui all’art. 1 comma 1) hanno validità di 1 (uno) anno dalla data di
rilascio, fatta eccezione per i permessi di accesso per titolari/dipendenti di imprese
portuali, personale dei servizi portuali (piloti, ormeggiatori, barcaioli), e dei
concessionari esistenti in ambito portuale, che conservano validità fino alla
permanenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Nel caso di perdita di tali
requisiti, il titolare di permesso di cui sopra è tenuto a restituirlo all’Ufficio Locale
Marittimo di Marciana Marina, senza ritardo.
2. E’ consentito il rilascio di permessi temporanei, per motivi contingenti ed occasionali.
3. I permessi di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciati dall’Ufficio Locale Marittimo di Marciana
Marina, previa presentazione da parte degli interessati di apposita istanza motivata,
corredata da dichiarazione che il veicolo è regolarmente assicurato per responsabilità
civile e da fotocopia della carta di circolazione.
4. I permessi di cui ai commi 1 e 2 possono contenere le limitazioni e le prescrizioni
ritenute opportune.
5. Alle società o altri enti concessionari di servizi o autorizzati ad esercitare attività in
ambito portuale, previa presentazione di apposita istanza, saranno rilasciati un
numero appropriato di permessi per i propri dipendenti. In tale caso le istanze
dovranno essere corredate da dichiarazione sostitutiva da parte del titolare o legale
rappresentante della Ditta/Società attestante di aver edotto i temporali utilizzatori delle
norme contenute nella presente ordinanza e che durante l’utilizzo del permesso di
accesso in porto, i veicoli saranno regolarmente coperti da polizza assicurativa per
responsabilità civile.
6. Qualora smarriti o deteriorati, possono essere rilasciati duplicati dei permessi a
seguito di apposita istanza. L’interessato deve, comunque, informare immediatamente
l’Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina, nel caso di smarrimento degli stessi,
presentando apposita denuncia.
7. E’ vietata qualsiasi correzione dei dati contenuti nei permessi se non a cura
dell’Autorità Marittima.
8. I permessi sono strettamente personali e del loro uso ne rispondono direttamente i
titolari. Sono revocabili, anche durante il corso di validità, con provvedimento motivato,
dall’Autorità Marittima per:
a) illecito o irregolare uso del permesso da parte dei rispettivi titolari;
b) grave reiterata inosservanza, da parte dei titolari, delle disposizioni di cui alle
presenti disposizioni;
c) intervenuta carenza dei requisiti soggettivi del titolare, ovvero, delle motivazioni
poste a sostegno della determinazione al rilascio del permesso stesso.
ART.3
(circolazione nell’area portuale – limiti e divieti)
1. La circolazione nell’area portuale è consentita con l’osservanza di obblighi, divieti e
prescrizioni, di cui alla segnaletica verticale ed orizzontale appositamente posizionata
in conformità alle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente previsto dal
presente Capitolo, al Codice della Strada e al suo Regolamento di esecuzione.
2. Il limite massimo di velocità, nell’area portuale, è determinato in 30 Km/h, fatta
eccezione per i veicoli della Capitaneria di porto, delle forze di Polizia, dei Vigili del
Fuoco e di Enti di assistenza sanitaria impiegati in situazioni di emergenza. E’,
comunque, fatto obbligo ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in
relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi.
3. Fatto salvo il disposto di cui al 2° comma, la circ olazione di particolari categorie di
veicoli, quali macchine operatrici, gru, carrelli elevatori e simili, è disciplinata come
segue:
a) il limite massimo di velocità per tali mezzi è determinato in 10 Km/h;
b) i conducenti di detti veicoli sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili per
evitare danni a persone e/o cose;
c) durante la marcia devono essere utilizzati i segnali acustici e luminosi obbligatori;
d) ad integrazione di quanto disposto dall’ordinanza n. 15/2010 in data 30.03.2010, le
operazioni di alaggio e varo a mezzo di gru e meccanismi semoventi, dovranno
essere eseguite nei giorni feriali dalle ore 11.00 alle ore 16.00.
e) Conseguentemente l’entrata, la circolazione e la sosta e/o fermata in ambito
portuale di tutti i mezzi legati a tali attività non è consentita al di fuori degli orari
suddetti.
4. E’ vietata la circolazione e la sosta lungo le banchine ad una distanza inferiore a mt. 2
(due) dal ciglio delle stesse, fatta eccezione per particolari categorie di veicoli, quali
macchine operatrici, gru, carrelli elevatori e simili in attività di lavoro, ferma restando
l’osservanza di ogni cautela per evitare incidenti, da parte dei conducenti degli stessi
mezzi. Le gru, durante l’inoperatività, dovranno essere lasciate con i bracci ammainati
e retratti.
5. In tutte le zone di sosta/fermata di cui alla presente ordinanza, E’ VIETATO lasciare in
sosta rimorchi adibiti al trasporto di natanti o depositare natanti o attrezzi di ogni
genere.
6. I veicoli che accedono in area portuale per operazioni di carico e/o scarico merci e
quelli adibiti a servizio taxi, per la fermata devono utilizzare gli spazi appositamente
destinati per il tempo utile strettamente necessario a svolgere tali operazioni.
7. I veicoli e/o altri materiali lasciati in sosta vietata, se costituenti intralcio alla
circolazione o al regolare svolgimento delle operazioni portuali marittime, saranno
rimossi d’autorità e le relative spese poste a carico del conducente/proprietario
applicando a secondo dei casi il Codice della Strada o il Codice della Navigazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza in materia di
circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei conducenti, ai
requisiti tecnici dei veicoli autorizzati a circolare nel porto di Marciana Marina, nonché alle
responsabilità civili e penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al
Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione.
ART.4
(zone di sosta e fermata)
1.
Nell’ambito dell’area portuale, negli spazi appositamente delimitati da strisce sono
istituite le seguenti aree di sosta e di fermata, ad uso esclusivo dei veicoli
autorizzati all’accesso, al di fuori delle quali è sempre vietato sostare e/o fermare
con veicoli, carrelli o altro:
a) Banchina antistante la sede dell’Ufficio Locale Marittimo:
•
N. 10 stalli di sosta a spina di pesce, di cui 8 stalli delimitati da strisce di colore
bianco (riservati ai veicoli autorizzati) e 2 stalli (riservati CC.PP.) delimitati da
strisce di colore giallo;
•
N. 1 stallo di sosta, parallelo alla banchina, delimitato da strisce di colore giallo
adibito esclusivamente, per il tempo strettamente necessario, alle operazioni
di carico e scarico merci, nonché alla breve sosta di taxi;
b) Banchina molo foraneo:
•
N. 1 zona di fermata a tempo, parallela alla banchina, delimitata da strisce di
colore giallo.
ART.5
(segnaletica verticale)
1.
Al varco di accesso portuale di piazzale Bernotti sono installati tabelloni segnaletici
stradali informativi del tipo “TOTEM”, comprensivi di:
a) Segnale generico recante la scritta “PORTO DI MARCIANA MARINA”, con lo
stemma del Comune di Marciana Marina ed il logo della Guardia Costiera;
b) Divieto di transito eccetto autorizzati;
c) Divieto di sosta e fermata eccetto autorizzati;
d) Divieto di segnalazioni acustiche;
e) Limite massimo di velocità di 30 Km/h;
f) Segnale di pericolo di sbocco su molo o su argine;
g) Segnale di area video sorvegliata;
h) Segnale di libera circolazione per biciclette e pedoni.
2.
Nei pressi degli stalli per sosta di cui all’art. 4 lettera a), è installato segnale di divieto
di sosta e fermata con la scritta “eccetto autorizzati”.
Nei pressi della zona di fermata sul molo foraneo di cui all’art. 4 lettera b) sono
installati segnali di fermata con la scritta “15 minuti”.
Nei pressi dello stallo di sosta di cui all’art. 4 lettera a) adibito alle operazioni di
carico/scarico merci, è inserita la sosta per “servizio TAXI”.
Subito prima della zona operativa delle gru è installato un segnale di divieto di
transito per tutti gli automezzi delimitante il limite raggiungibile dai mezzi autorizzati
e, un segnale di libera circolazione per biciclette e pedoni limitatamente alla corsia
appositamente riservata.
3.
4.
5.
ART.6
(obblighi in materia di segnaletica)
Il Comune di Marciana Marina è competente in materia di installazione, mantenimento e
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, compresa la sbarra di limitazione
d’accesso già esistente, sulla base delle disposizioni della presente ordinanza.
ART.7
(abrogazioni)
Sono da ritenersi abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 contenuti nel TITOLO PRIMO
dell’ordinanza n. 36/99 della Capitaneria di Porto di Portoferraio, nonché tutte le
disposizioni precedentemente emanate che risultano in contrasto con le norme di cui alla
presente ordinanza.
ART.8
(disposizioni finali)
I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca
diverso e/o più grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1161 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata tramite affissione all’ albo dei locali Uffici marittimi ed
all’albo del Comune di Marciana Marina, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito
istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi
d’informazione.
Portoferraio, li 30.05.2012
F.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea SANTINI
Allegato n°1
Ordinanza n° 46/12