come calcolare l`acconto iva 2007
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COME CALCOLARE L’ACCONTO IVA 2007 - A cura Vincenzo D'Andò PARTE I I contribuenti sono obbligati, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'acconto Iva (relativamente all'ultimo mese o trimestre dell'anno) entro il termine del 27 dicembre di ogni anno. Criteri di calcolo dell'acconto E’ possibile utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi: 1) Metodo storico: L'acconto è pari all'88% del versamento dovuto relativamente all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (sempre al lordo dell'acconto Iva precedente). 2) Metodo previsionale: L'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dovere versare per il mese di dicembre dell'anno in corso (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali). 3) Metodo operazioni effettuate: L'acconto può essere pari al 100% dell'importo risultante effettuando entro il giorno 27.12 un'apposita liquidazione Iva, considerando: a) l'Iva a debito risultante dalla somma delle: - operazioni registrate o da registrare o da annotare dall'1.12 al 20.12 per i mensili o dall'1.10 al 20.12 per i trimestrali (compresi gli acquisti intracomunitari); - operazioni effettuate dall'1.11 al 20.12, anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie); b) l'Iva a credito risultante da: acquisti e importazioni registrati dall'1.12 al 20.12 per i contribuenti mensili o dall'1.10 al 20.12 per i trimestrali e dagli acquisti intracomunitari computati a debito. Contribuenti mensili I contribuenti mensili se affidano la contabilità a terzi possono determinare l'acconto in misura pari al 66% (2/3) dell'Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre. Versamento minimo Se l'importo da versare risulta inferiore a € 103,29 (lire 200.000) non si effettua alcun versamento in acconto. Variazione della periodicità di liquidazione In tale evenienza occorre seguire le seguenti regole: a) variazione da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è costituito da 1/3 dell'imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente. b) variazione da mensile a trimestrale: l'acconto dell'88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell'anno precedente (ottobre - dicembre). Contribuenti trimestrali: Interessi Sull’acconto Iva non è dovuta la maggiorazione dell'1% (1,5% fino al 31.12.2000) a titolo di interesse. Modalità di versamento L’acconto dell’Iva deve essere effettuato tramite il modello unificato di versamento (F24) on line, cioè trasmesso (e addebitato sul c/c bancario) in via telematica direttamente o mediante l’utilizzo degli intermediari (commercialisti, ecc.). L'acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal Mod. Unico e dalle denunce previdenziali. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativi della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 1 Codici di versamento Per i contribuenti mensili il codice tributo è: 6013, mentre per i contribuenti trimestrali il codice tributo è: 6035. Come predetto, l'acconto non va maggiorato dell'1% di interesse da parte dei contribuenti trimestrali. Omesso versamento: Sanzioni L'omesso, l'insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è sanzionato con la sanzione pecuniaria del 30% dell'importo non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997), con possibilità di ravvedimento operoso (per ritardo fino a 30 giorni si applica la sanzione ridotta del 3,75% più gli interessi legali, in atto del 2,5% calcolati per i giorni di ritardo. Invece, per ritardo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, si versa, oltre all’imposta, la sanzione ridotta del 6% (cioè 1/5 del 30%) dell’importo non versato più gli interessi legali nella misura sopra indicata calcolati in base ai giorni di ritardo e che si cumulano con il codice tributo relativo all’acconto IVA. Si utilizza sempre il modello F24. Il codice tributo per la sanzione è il seguente: 8904 (sanzione pecuniaria Iva). Da quest’anno, a seguito della Risoluzione n. 109 del 22 maggio 2007, è variata l’indicazione nel modello F24 del pagamento degli interessi contestualmente dovuti; per il versamento è stato, infatti, istituito un nuovo codice tributo (“1991”) per gli interessi da ravvedimento in materia di IVA, per cui è stato ritenuto che tale ammontare non vada più sommato all’imposta ma vada indicato separatamente. Tale codice è da indicare nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Soggetti esonerati dal versamento dell'acconto Iva Non versano l'acconto Iva i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni (C.M. 3.12.1991, n. 52/446038): - inizio di attività nel corso dell'anno; - cessazione di attività nell'anno senza che siano dovuti versamenti Iva per il IV trimestre o per il mese di dicembre; - contribuenti che nell'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente hanno evidenziato un credito d'imposta oppure un debito d'imposta non superiore a € 116,72 (lire 226.000), il cui 88% è inferiore al minimo dovuto (€ 103,29, ex lire 200.000); - contribuenti che presumono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno con un credito d'imposta o con un debito Iva non superiore a € 116,72, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto ((€ 103,29); - contribuenti che nell'anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili. Non sono, inoltre, obbligati al versamento: - I contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto pari a € 103,29; - i contribuenti che, nell’anno, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; - i produttori agricoli (non in regime normale IVA per opzione); - i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale; - le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario (L. 398/1991); - i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; - gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativi della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 2 PARTE I I - A cura di Vincenzo D’Andò Acconto IVA 2007 in scadenza il 27 dicembre 2007 E’ stato l’art. 6 della Legge n. 405 del 29/12/1990 che ha istituito l’obbligo del versamento, per tutti i soggetti passivi I.V.A., di un acconto che deve essere versato entro il giorno 27/12/2007 a titolo di anticipo del versamento dell’I.V.A. dovuta, per i contribuenti mensili, in relazione alla liquidazione del mese di dicembre e, per i contribuenti trimestrali, in relazione alla presentazione della dichiarazione annuale. L’acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore a € 103,29, si versa tramite Mod. F24 Online, senza dovere applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando uno dei seguenti codici tributo: - 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente; - 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente. Quindi, per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: - Metodo storico; - metodo analitico; - metodo previsionale. In particolare, questi di seguito sono i tre diversi metodi: Metodo Storico Metodo di Con questo criterio, preferito dagli operatori per la semplicità di calcolo, calcolo l'acconto 2007 è pari all'88% del versamento IVA dovuto relativamente: - Al mese di dicembre 2006 per i contribuenti mensili; - al saldo dell’anno 2006 per i contribuenti trimestrali; - al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2006), per i contribuenti trimestrali “speciali” (ad es. per gli autotrasportatori). In tutti i casi il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva a debito, non detraendo, però l’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2006, (quindi, al lordo dell’acconto e di eventuali crediti da norme particolari). CALCOLO METODO STORICO: CONTRIBUENTI MENSILI Base di calcolo della dichiarazione mod. I.V.A. 2007 = codice VH12, rigo 2 (debito del mese di dicembre: Saldo più acconto) meno, eventualmente, codice VL32. CALCOLO METODO STORICO: CONTRIBUENTI TRIMESTRALI Base di calcolo = acconto versato per l’anno 2006 (desumibile dalla dichiarazione I.V.A. 2007) al rigo VH13) più codice VL33 (o meno codice VL32) Metodo storico: Casi particolari di variazione di regime IVA Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2007 rispetto a quella adottata nel 2006, passando da trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre commisurare l'acconto in base ai due seguenti casi: Contribuente mensile nel L'acconto dell'88% è pari alla somma dell'IVA dovuta (senza detrarre 2006 che è l’acconto eventualmente versato in dicembre 2006) per gli ultimi tre passato mesi del 2006 (ottobre/novembre/dicembre); trimestrale nel 2007: www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativi della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 3 Contribuente trimestrale nel 2006 che è passato mensile nel 2007: L'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno 2006 (sostanzialmente, se non vi sono state circostanze eccezionali: 1/3 dell’IVA degli ultimi tre mesi dell’anno 2006). Metodo Analitico Metodo di Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'IVA risultante da calcolo una liquidazione “parziale” e straordinaria, effettuata considerando le operazioni attive effettuate fino al 20/12/2007, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita, e le operazioni passive registrate fino alla medesima data. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico. Con tale metodo occorre tenere conto, tra l’altro, dell’I.V.A. relativa ad operazioni attive effettuate (dall’1/12/2007, per i mensili, dal 1/10/2007 per i trimestrali) al 20/12/2007 ma non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione della stessa (cd. fatturazione differita ordinaria). Così, ad esempio, andrà tenuto conto dell’I.V.A. relativa alle operazioni effettuate dall’1/12 al 20/12/2007, ancorché la relativa fattura (differita) possa essere legittimamente emessa e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione. Viceversa, per la fatture di acquisto (operazioni passive) occorre tenere conto solo di quelle registrate nei libri I.V.A. fino al 20/12/2007. Se non annotato nel libro IVA, occorre predisporre un prospetto contenente tutti gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione straordinaria dell’acconto IVA, da fornire all’Amministrazione finanziaria, se richiesto. Metodo Previsionale Metodo di Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte calcolo sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dovere versare per il mese di dicembre del 2007 per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre del 2007 per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Quindi, se il contribuente intende effettuare il pagamento dell’acconto I.V.A. per il 2007 applicando tale metodo, deve tenere conto anche delle fatture differite che, pur potendo essere emesse ed annotate sui registri I.V.A. entro il 15/01/2008, si riferiscono a cessioni di beni effettuate entro la fine del mese di dicembre 2007, come tali risultanti dai relativi documenti di trasporto (o dalle bolle di accompagnamento, per i casi in cui siano ancora obbligatorie). Naturalmente con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativi della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 4 rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto. Contribuenti che affidano la contabilità a terzi I contribuenti mensili se affidano la contabilità a terzi possono determinare l'acconto in misura pari ai 2/3 (66,66%) dell'Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre, effettuata in relazione alle annotazioni eseguite nel precedente mese di novembre. Omesso versamento: Sanzioni e ravvedimento operoso L'omesso, l'insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è sanzionato con la sanzione pecuniaria del 30% dell'importo non versato (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997), con possibilità di ravvedimento operoso (per ritardo fino a 30 giorni si applica la sanzione ridotta del 3,75% più gli interessi legali, in atto del 2,5%, calcolati per i giorni di ritardo. Invece, per ritardo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno, nel corso del quale la violazione è stata commessa (e, quindi, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.V.A. per il periodo d’imposta 2007 ovvero del modello UNICO 2008, ove la dichiarazione I.V.A. venga inclusa in tale ultimo modello unificato), si versa, oltre all’imposta, la sanzione ridotta del 6% (cioè 1/5 del 30%) dell’importo non versato più gli interessi legali nella misura sopra indicata calcolati in base ai giorni di ritardo. Per il pagamento di detti interessi dovuti è stato istituito il nuovo codice tributo 1991 per gli interessi da ravvedimento in materia di IVA, per cui è stato ritenuto che tale ammontare non vada più sommato all’imposta ma vada indicato separatamente. Si utilizza sempre il modello F24 Online. Il codice tributo per la sanzione è il seguente: 8904 (sanzione pecuniaria Iva) . Soggetti esonerati dal versamento dell'acconto I.V.A. Non versano l'acconto Iva i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: - Inizio di attività nel corso del 2007; - cessazione di attività nel 2007 senza che siano dovuti versamenti Iva per il IV trimestre o per il mese di dicembre; - per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto pari a € 103,29; - che, nell’anno, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; - associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime L. 398/1991; - esonerati da obblighi di liquidazione e di versamento del tributo; - imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda, entro il 30/09/2007, se contribuenti trimestrali o entro il 30/11/2007, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva; - che usufruiscono dei regimi fiscali agevolati di cui agli artt. 13 e 14 della Legge n. 388/2000 Acconto IVA: Applicazione del regime speciale di determinazione per le imprese di servizi L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 20.12.2006, n. 144/E, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 471, Legge n. 311/2004, che prevede uno speciale metodo di determinazione dell’acconto IVA per le società di fornitura di servizi al pubblico (nonché per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, individuati con decreto 24 ottobre 2000, n. 366, e per quelli che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) che abbiano versato più di due milioni di euro di IVA. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativi della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 5 In questo caso l’acconto viene calcolato in misura pari al 97% dell’imposta a debito della media delle prime tre liquidazioni IVA dell’anno. Nel caso in cui il contribuente svolga più attività, il superamento della soglia di due milioni di euro deve riguardare solo le attività comprese nei Decreti Ministeriali n. 366/2000 e n. 370/2000 e non riferirsi all’ammontare complessivo dell’IVA versata. Modalità di versamento L’acconto dell’Iva deve essere effettuato, da tutti i soggetti interessati (poiché contribuenti in possesso di partita I.V.A.) mediante il modello F24 telematico (con relativo addebito On line), avvalendosi anche dell’uso di intermediaria abilitati (ad es. Dottori Commercialisti). L'acconto I.V.A. non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal Modello Unico 2007 (relativo all’anno 2006). Determinazione dell’acconto I.V.A. in casi particolari Le seguenti operazioni hanno delle modalità particolari di determinazione dell’acconto I.V.A.(quanto segue vale anche per le operazioni di scissione e di conferimento): Fusione propria di società In caso di due o più società che confluiscono in una società di nuova costituzione (c.d. “fusione propria”) con effetto tra il 1/1 e il 30/11/2007 (o il 30/09/2007, se la società estinta era in regime trimestrale), l'acconto non va corrisposto né dalle società estinte, né dalla nuova società risultante dalla fusione. Se la fusione avviene, invece, con effetto fino alla data del 27/12/2007, la società risultante dalla fusione deve utilizzare, come “dato storico”, la somma algebrica delle risultanze delle società fuse in relazione all’ultima liquidazione periodica del 2006. Se, infine, la fusione ha effetto nel periodo successivo, ciascuna società deve provvedere autonomamente al versamento dell’acconto. Fusione per incorporazione In caso di fusione per incorporazione avvenuta tra il 1/1 e il 30/11/2007 (o il 30/09/2007), le società incorporate non devono corrispondere l'acconto, la società incorporante, invece, deve versare l'acconto tenendo conto del “dato storico”, riferito solo alle proprie risultanze contabili del 2006. Se la fusione avviene con effetto a partire dal 1/1/2007 e fino alla data di versamento dell’acconto (27/12/2007), la società incorporante deve utilizzare, come “dato storico”, l'ammontare delle risultanze di tutte le società partecipanti alla fusione (compresa se stessa). Se, infine, la fusione ha effetto dal 28/12/2007 ciascuna società deve provvedere autonomamente al versamento dell’acconto. Trasformazione Nel caso di trasformazione, verificandosi una continuità soggettiva, l’acconto è dovuto secondo le regole ordinarie. Sanzioni tributarie penali introdotte dal D.L. n. 223/2006 L’art. 35, comma 7, del D.L. n. 223 del 4/7/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 ha integrato il sistema delle sanzioni tributarie penali, introducendo due fattispecie delittuose riferite all’omesso versamento dell’IVA ed alla utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti, ove l’ammontare ecceda l’importo di € 50.000,00 per ciascun periodo di imposta. A tal fine l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28 del 4/8/2006 ha precisato che: - La sanzione penale si applica quando l’omesso versamento di IVA supera detto importo per ciascun periodo di imposta; - per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre (termine di scadenza del versamento dell’acconto IVA) dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento; www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativi della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 6 Pertanto, il Legislatore concede al contribuente (che sia incorso nella ipotesi di omesso versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione presentata per l’anno di imposta 2006 per un importo superiore a € 50.000,00), entro il prossimo 27/12/2007, la possibilità di ricorrere al c.d. ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per evitare anche le sanzioni penali. Vincenzo D’Andò 6 Dicembre 2007 www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativi della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 7