come calcolare l`acconto iva 2007

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COME CALCOLARE L’ACCONTO IVA 2007
- A cura Vincenzo D'Andò PARTE I
I contribuenti sono obbligati, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'acconto Iva
(relativamente all'ultimo mese o trimestre dell'anno) entro il termine del 27 dicembre di
ogni anno.
Criteri di calcolo dell'acconto
E’ possibile utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi:
1) Metodo storico: L'acconto è pari all'88% del versamento dovuto relativamente all'ultimo
mese o trimestre dell'anno precedente (sempre al lordo dell'acconto Iva precedente).
2) Metodo previsionale: L'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dovere versare
per il mese di dicembre dell'anno in corso (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione
annuale (contribuenti trimestrali).
3) Metodo operazioni effettuate: L'acconto può essere pari al 100% dell'importo risultante
effettuando entro il giorno 27.12 un'apposita liquidazione Iva, considerando:
a) l'Iva a debito risultante dalla somma delle:
- operazioni registrate o da registrare o da annotare dall'1.12 al 20.12 per i mensili o
dall'1.10 al 20.12 per i trimestrali (compresi gli acquisti intracomunitari);
- operazioni effettuate dall'1.11 al 20.12, anche se non sono ancora state emesse e/o
registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie);
b) l'Iva a credito risultante da: acquisti e importazioni registrati dall'1.12 al 20.12 per i contribuenti mensili o dall'1.10 al 20.12 per i trimestrali e dagli acquisti intracomunitari computati a debito.
Contribuenti mensili
I contribuenti mensili se affidano la contabilità a terzi possono determinare l'acconto in
misura pari al 66% (2/3) dell'Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre.
Versamento minimo
Se l'importo da versare risulta inferiore a € 103,29 (lire 200.000) non si effettua alcun
versamento in acconto.
Variazione della periodicità di liquidazione
In tale evenienza occorre seguire le seguenti regole:
a) variazione da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di
acconto è costituito da 1/3 dell'imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente.
b) variazione da mensile a trimestrale: l'acconto dell'88% va calcolato sulla base dei
versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell'anno precedente (ottobre - dicembre).
Contribuenti trimestrali: Interessi
Sull’acconto Iva non è dovuta la maggiorazione dell'1% (1,5% fino al 31.12.2000) a titolo
di interesse.
Modalità di versamento
L’acconto dell’Iva deve essere effettuato tramite il modello unificato di versamento (F24)
on line, cioè trasmesso (e addebitato sul c/c bancario) in via telematica direttamente o
mediante l’utilizzo degli intermediari (commercialisti, ecc.). L'acconto Iva non può essere
rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal Mod. Unico e dalle
denunce previdenziali.
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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativi della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
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Codici di versamento
Per i contribuenti mensili il codice tributo è: 6013, mentre per i contribuenti trimestrali il
codice tributo è: 6035.
Come predetto, l'acconto non va maggiorato dell'1% di interesse da parte dei contribuenti
trimestrali.
Omesso versamento: Sanzioni
L'omesso, l'insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è sanzionato con la sanzione
pecuniaria del 30% dell'importo non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997), con
possibilità di ravvedimento operoso (per ritardo fino a 30 giorni si applica la sanzione
ridotta del 3,75% più gli interessi legali, in atto del 2,5% calcolati per i giorni di ritardo.
Invece, per ritardo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale la violazione è stata commessa, si versa, oltre all’imposta, la sanzione
ridotta del 6% (cioè 1/5 del 30%) dell’importo non versato più gli interessi legali nella
misura sopra indicata calcolati in base ai giorni di ritardo e che si cumulano con il codice
tributo relativo all’acconto IVA. Si utilizza sempre il modello F24. Il codice tributo per la
sanzione è il seguente: 8904 (sanzione pecuniaria Iva).
Da quest’anno, a seguito della Risoluzione n. 109 del 22 maggio 2007, è variata
l’indicazione nel modello F24 del pagamento degli interessi contestualmente dovuti; per il
versamento è stato, infatti, istituito un nuovo codice tributo (“1991”) per gli interessi da
ravvedimento in materia di IVA, per cui è stato ritenuto che tale ammontare non vada più
sommato all’imposta ma vada indicato separatamente.
Tale codice è da indicare nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Soggetti esonerati dal versamento dell'acconto Iva
Non versano l'acconto Iva i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni
(C.M. 3.12.1991, n. 52/446038):
- inizio di attività nel corso dell'anno;
- cessazione di attività nell'anno senza che siano dovuti versamenti Iva per il IV trimestre o
per il mese di dicembre;
- contribuenti che nell'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente hanno evidenziato un credito d'imposta oppure un debito d'imposta non superiore a € 116,72 (lire
226.000), il cui 88% è inferiore al minimo dovuto (€ 103,29, ex lire 200.000);
- contribuenti che presumono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno con un credito
d'imposta o con un debito Iva non superiore a € 116,72, il cui 88% è inferiore al minimo
dovuto ((€ 103,29);
- contribuenti che nell'anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili.
Non sono, inoltre, obbligati al versamento:
- I contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto pari a € 103,29;
- i contribuenti che, nell’anno, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti,
non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i produttori agricoli (non in regime normale IVA per opzione);
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle
pro loco, in regime forfetario (L. 398/1991);
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati
dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre,
se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che
non esercitino altre attività soggette all'Iva.
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PARTE I I
-
A cura di Vincenzo D’Andò
Acconto IVA 2007 in scadenza il 27 dicembre 2007
E’ stato l’art. 6 della Legge n. 405 del 29/12/1990 che ha istituito l’obbligo del versamento,
per tutti i soggetti passivi I.V.A., di un acconto che deve essere versato entro il giorno
27/12/2007 a titolo di anticipo del versamento dell’I.V.A. dovuta, per i contribuenti mensili,
in relazione alla liquidazione del mese di dicembre e, per i contribuenti trimestrali, in
relazione alla presentazione della dichiarazione annuale.
L’acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore a € 103,29, si versa tramite
Mod. F24 Online, senza dovere applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi,
utilizzando uno dei seguenti codici tributo:
- 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
- 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.
Quindi, per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare,
alternativamente, uno dei seguenti tre metodi:
- Metodo storico;
- metodo analitico;
- metodo previsionale.
In particolare, questi di seguito sono i tre diversi metodi:
Metodo Storico
Metodo di Con questo criterio, preferito dagli operatori per la semplicità di calcolo,
calcolo
l'acconto 2007 è pari all'88% del versamento IVA dovuto relativamente:
- Al mese di dicembre 2006 per i contribuenti mensili;
- al saldo dell’anno 2006 per i contribuenti trimestrali;
- al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2006),
per i contribuenti trimestrali “speciali” (ad es. per gli autotrasportatori).
In tutti i casi il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva a debito, non
detraendo, però l’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2006,
(quindi, al lordo dell’acconto e di eventuali crediti da norme particolari).
CALCOLO METODO STORICO: CONTRIBUENTI MENSILI
Base di calcolo della dichiarazione mod. I.V.A. 2007 = codice VH12, rigo 2 (debito del mese di dicembre:
Saldo più acconto) meno, eventualmente, codice VL32.
CALCOLO METODO STORICO: CONTRIBUENTI TRIMESTRALI
Base di calcolo = acconto versato per l’anno 2006 (desumibile dalla dichiarazione I.V.A. 2007) al rigo
VH13) più codice VL33 (o meno codice VL32)
Metodo storico: Casi particolari di variazione di regime IVA
Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei
versamenti IVA è cambiata nel 2007 rispetto a quella adottata nel
2006, passando da trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo
dell'acconto con il metodo storico occorre commisurare l'acconto in
base ai due seguenti casi:
Contribuente
mensile nel L'acconto dell'88% è pari alla somma dell'IVA dovuta (senza detrarre
2006 che è l’acconto eventualmente versato in dicembre 2006) per gli ultimi tre
passato
mesi del 2006 (ottobre/novembre/dicembre);
trimestrale
nel 2007:
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Contribuente
trimestrale
nel 2006 che
è
passato
mensile nel
2007:
L'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'imposta a debito risultante dalla
dichiarazione annuale relativa all'anno 2006 (sostanzialmente, se non
vi sono state circostanze eccezionali: 1/3 dell’IVA degli ultimi tre mesi
dell’anno 2006).
Metodo Analitico
Metodo di Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'IVA risultante da
calcolo
una liquidazione “parziale” e straordinaria, effettuata considerando le
operazioni attive effettuate fino al 20/12/2007, anche se non sono ancora
state emesse e registrate le relative fatture di vendita, e le operazioni
passive registrate fino alla medesima data. Tale metodo può essere
conveniente per i soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al
metodo storico.
Con tale metodo occorre tenere conto, tra l’altro, dell’I.V.A. relativa ad
operazioni attive effettuate (dall’1/12/2007, per i mensili, dal 1/10/2007 per
i trimestrali) al 20/12/2007 ma non ancora annotate, non essendo decorsi
i termini di emissione della fattura o di registrazione della stessa (cd.
fatturazione differita ordinaria). Così, ad esempio, andrà tenuto conto
dell’I.V.A. relativa alle operazioni effettuate dall’1/12 al 20/12/2007,
ancorché la relativa fattura (differita) possa essere legittimamente emessa
e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna o spedizione.
Viceversa, per la fatture di acquisto (operazioni passive) occorre tenere
conto solo di quelle registrate nei libri I.V.A. fino al 20/12/2007.
Se non annotato nel libro IVA, occorre predisporre un prospetto
contenente tutti gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione
straordinaria dell’acconto IVA, da fornire all’Amministrazione finanziaria,
se richiesto.
Metodo Previsionale
Metodo di Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte
calcolo
sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella
misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dovere versare per il mese
di dicembre del 2007 per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre del
2007 per i contribuenti trimestrali.
Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in
cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante
dall'applicazione del metodo storico.
Quindi, se il contribuente intende effettuare il pagamento dell’acconto
I.V.A. per il 2007 applicando tale metodo, deve tenere conto anche delle
fatture differite che, pur potendo essere emesse ed annotate sui registri
I.V.A. entro il 15/01/2008, si riferiscono a cessioni di beni effettuate entro
la fine del mese di dicembre 2007, come tali risultanti dai relativi
documenti di trasporto (o dalle bolle di accompagnamento, per i casi in
cui siano ancora obbligatorie).
Naturalmente con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il
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rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta,
una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.
Contribuenti che affidano la contabilità a terzi
I contribuenti mensili se affidano la contabilità a terzi possono determinare l'acconto in
misura pari ai 2/3 (66,66%) dell'Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre,
effettuata in relazione alle annotazioni eseguite nel precedente mese di novembre.
Omesso versamento: Sanzioni e ravvedimento operoso
L'omesso, l'insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è sanzionato con la sanzione
pecuniaria del 30% dell'importo non versato (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997), con
possibilità di ravvedimento operoso (per ritardo fino a 30 giorni si applica la sanzione
ridotta del 3,75% più gli interessi legali, in atto del 2,5%, calcolati per i giorni di ritardo.
Invece, per ritardo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno,
nel corso del quale la violazione è stata commessa (e, quindi, entro il termine di
presentazione della dichiarazione I.V.A. per il periodo d’imposta 2007 ovvero del
modello UNICO 2008, ove la dichiarazione I.V.A. venga inclusa in tale ultimo modello
unificato), si versa, oltre all’imposta, la sanzione ridotta del 6% (cioè 1/5 del 30%)
dell’importo non versato più gli interessi legali nella misura sopra indicata calcolati in base
ai giorni di ritardo. Per il pagamento di detti interessi dovuti è stato istituito il nuovo
codice tributo 1991 per gli interessi da ravvedimento in materia di IVA, per cui è stato
ritenuto che tale ammontare non vada più sommato all’imposta ma vada indicato
separatamente.
Si utilizza sempre il modello F24 Online. Il codice tributo per la sanzione è il seguente:
8904 (sanzione pecuniaria Iva) .
Soggetti esonerati dal versamento dell'acconto I.V.A.
Non versano l'acconto Iva i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- Inizio di attività nel corso del 2007;
- cessazione di attività nel 2007 senza che siano dovuti versamenti Iva per il IV trimestre o
per il mese di dicembre;
- per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto pari a € 103,29;
- che, nell’anno, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o
comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle
pro loco, in regime L. 398/1991;
- esonerati da obblighi di liquidazione e di versamento del tributo;
- imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda, entro il 30/09/2007,
se contribuenti trimestrali o entro il 30/11/2007, se contribuenti mensili, a condizione che
non esercitino altre attività soggette all'Iva;
- che usufruiscono dei regimi fiscali agevolati di cui agli artt. 13 e 14 della Legge n.
388/2000
Acconto IVA: Applicazione del regime speciale di determinazione per le imprese di
servizi
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 20.12.2006, n. 144/E, ha chiarito l’ambito di
applicazione dell’art. 1, comma 471, Legge n. 311/2004, che prevede uno speciale
metodo di determinazione dell’acconto IVA per le società di fornitura di servizi al pubblico
(nonché per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, individuati con
decreto 24 ottobre 2000, n. 366, e per quelli che effettuano somministrazioni di acqua,
gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) che abbiano
versato più di due milioni di euro di IVA.
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In questo caso l’acconto viene calcolato in misura pari al 97% dell’imposta a debito della
media delle prime tre liquidazioni IVA dell’anno.
Nel caso in cui il contribuente svolga più attività, il superamento della soglia di due milioni
di euro deve riguardare solo le attività comprese nei Decreti Ministeriali n. 366/2000 e n.
370/2000 e non riferirsi all’ammontare complessivo dell’IVA versata.
Modalità di versamento
L’acconto dell’Iva deve essere effettuato, da tutti i soggetti interessati (poiché contribuenti
in possesso di partita I.V.A.) mediante il modello F24 telematico (con relativo addebito On
line), avvalendosi anche dell’uso di intermediaria abilitati (ad es. Dottori Commercialisti).
L'acconto I.V.A. non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti
risultanti dal Modello Unico 2007 (relativo all’anno 2006).
Determinazione dell’acconto I.V.A. in casi particolari
Le seguenti operazioni hanno delle modalità particolari di determinazione dell’acconto
I.V.A.(quanto segue vale anche per le operazioni di scissione e di conferimento):
Fusione propria di società
In caso di due o più società che confluiscono in una società di nuova costituzione (c.d.
“fusione propria”) con effetto tra il 1/1 e il 30/11/2007 (o il 30/09/2007, se la società estinta
era in regime trimestrale), l'acconto non va corrisposto né dalle società estinte, né dalla
nuova società risultante dalla fusione.
Se la fusione avviene, invece, con effetto fino alla data del 27/12/2007, la società risultante
dalla fusione deve utilizzare, come “dato storico”, la somma algebrica delle risultanze delle
società fuse in relazione all’ultima liquidazione periodica del 2006.
Se, infine, la fusione ha effetto nel periodo successivo, ciascuna società deve provvedere
autonomamente al versamento dell’acconto.
Fusione per incorporazione
In caso di fusione per incorporazione avvenuta tra il 1/1 e il 30/11/2007 (o il 30/09/2007),
le società incorporate non devono corrispondere l'acconto, la società incorporante, invece,
deve versare l'acconto tenendo conto del “dato storico”, riferito solo alle proprie risultanze
contabili del 2006.
Se la fusione avviene con effetto a partire dal 1/1/2007 e fino alla data di versamento
dell’acconto (27/12/2007), la società incorporante deve utilizzare, come “dato storico”,
l'ammontare delle risultanze di tutte le società partecipanti alla fusione (compresa se
stessa). Se, infine, la fusione ha effetto dal 28/12/2007 ciascuna società deve provvedere
autonomamente al versamento dell’acconto.
Trasformazione
Nel caso di trasformazione, verificandosi una continuità soggettiva, l’acconto è dovuto
secondo le regole ordinarie.
Sanzioni tributarie penali introdotte dal D.L. n. 223/2006
L’art. 35, comma 7, del D.L. n. 223 del 4/7/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 ha
integrato il sistema delle sanzioni tributarie penali, introducendo due fattispecie delittuose
riferite all’omesso versamento dell’IVA ed alla utilizzazione in compensazione di crediti
non spettanti, ove l’ammontare ecceda l’importo di € 50.000,00 per ciascun periodo di
imposta.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28 del 4/8/2006 ha precisato che:
- La sanzione penale si applica quando l’omesso versamento di IVA supera detto importo
per ciascun periodo di imposta;
- per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento
rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre (termine di scadenza del
versamento dell’acconto IVA) dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento;
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Pertanto, il Legislatore concede al contribuente (che sia incorso nella ipotesi di omesso
versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione presentata per l’anno di imposta
2006 per un importo superiore a € 50.000,00), entro il prossimo 27/12/2007, la possibilità
di ricorrere al c.d. ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per
evitare anche le sanzioni penali.
Vincenzo D’Andò
6 Dicembre 2007
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