N. 03740/2013 REG.PROV.CAU. N. 06307/2013 REG.RIC

Transcript

N. 03740/2013 REG.PROV.CAU. N. 06307/2013 REG.RIC
N. 03740/2013 REG.PROV.CAU.
N. 06307/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2013, proposto da:
Maria Giuffrida, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Grillo e Angelo Polacco, con
domicilio eletto presso Snc Placidi in Roma, via Cosseria 2;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria, Direzione Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi,
12;
nei confronti di
Gaetano Pedullà, Alfonso Costanza, Nicolantonio Cutuli, Luisa Vitale, Tiziana Furlano, Aldo
Trecroci, Simona Blandino, Renato Daniele, Maria Gramendola, Pasqualina Servelli, Antonella
Bozzo, Donatella Calvo, Antonio Caligiuri, Giuseppe Cavallo, rappresentati e difesi dall'avv.
Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso Giuseppe Cosco in Roma, via Anapo, 29; Raoul
Elia, Roberto Caroleo, Nicola Armignacca; Ferdinando Rotolo, Antonella Borrello, Eva Raffaella
Maria Nicolo', Annamaria Cama, Maria Rosa Monterosso, Sonia Barberi, Simona Sapone, Adriana
Labate, Laura Laurendi, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Licastro, con domicilio eletto presso
Rocco Licastro in Roma, via Cartesio N. 144/C;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 144/2013, resa tra le parti,
concernente esclusione dalla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti delle parti costituite;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Cons. Giulio Castriota
Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Torchia per delega degli avvocati Grillo e Polacco,
l’avvocato Verbaro, l’avvocato Licastro e l’avvocato dello Stato Pisana;
Considerato che appaiono condivisibili i rilievi svolti dal giudice di primo grado a confutazione
delle censure contenute nell’originario ricorso e che, anche ai fini cautelari, tenuto conto dell’esito
dell’esame scritto sostenuto dalla odierna appellante, non si ravvisano i presupposti per concedere la
chiesta misura di sospensione della esecutività della impugnata sentenza;
considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere
compensate, ricorrendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso
numero: 6307/2013).
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)