N. 03740/2013 REG.PROV.CAU. N. 06307/2013 REG.RIC
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N. 03740/2013 REG.PROV.CAU. N. 06307/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2013, proposto da: Maria Giuffrida, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Grillo e Angelo Polacco, con domicilio eletto presso Snc Placidi in Roma, via Cosseria 2; contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Gaetano Pedullà, Alfonso Costanza, Nicolantonio Cutuli, Luisa Vitale, Tiziana Furlano, Aldo Trecroci, Simona Blandino, Renato Daniele, Maria Gramendola, Pasqualina Servelli, Antonella Bozzo, Donatella Calvo, Antonio Caligiuri, Giuseppe Cavallo, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso Giuseppe Cosco in Roma, via Anapo, 29; Raoul Elia, Roberto Caroleo, Nicola Armignacca; Ferdinando Rotolo, Antonella Borrello, Eva Raffaella Maria Nicolo', Annamaria Cama, Maria Rosa Monterosso, Sonia Barberi, Simona Sapone, Adriana Labate, Laura Laurendi, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Licastro, con domicilio eletto presso Rocco Licastro in Roma, via Cartesio N. 144/C; per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 144/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dalla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; Visti gli atti delle parti costituite; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Torchia per delega degli avvocati Grillo e Polacco, l’avvocato Verbaro, l’avvocato Licastro e l’avvocato dello Stato Pisana; Considerato che appaiono condivisibili i rilievi svolti dal giudice di primo grado a confutazione delle censure contenute nell’originario ricorso e che, anche ai fini cautelari, tenuto conto dell’esito dell’esame scritto sostenuto dalla odierna appellante, non si ravvisano i presupposti per concedere la chiesta misura di sospensione della esecutività della impugnata sentenza; considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6307/2013). Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Vito Carella, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/09/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)