Helvetia InMovimento Veicoli d`epoca Helvetia

Transcript

Helvetia InMovimento Veicoli d`epoca Helvetia
Tariffe e Norme Tariffarie per l’assicurazione
di veicoli d’epoca e veicoli storici
in vigore dal 19/05/2016
con validità fino al 31/12/2016, salvo modifiche che saranno
rese note almeno 60 giorni prima della loro applicazione
Responsabilità Civile
Assistenza
Tutela Legale della Circolazione
Infortuni del Conducente
Mod. H222 – Ed. 05/2016
La tua Assicurazione svizzera.
Helvetia InMovimento
Helvetia InMovimento
Veicoli d’epoca
TARIFFE
 Premi netti annui in Euro.
 Premio RCA (netto di imposte e contributo S.S.N.) per forma di tariffa e massimali di garanzia previsti.
 I premi sotto riportati per RCA + Assistenza sono imputabili per 94,06% ad RCA e 5,94% ad Assistenza.
Il premio per la garanzia Assistenza è in ogni caso dovuto, data la possibilità per il Contraente di includere in
corso di contratto veicoli di sua proprietà per i quali la garanzia Assistenza è automaticamente operante.
 Quando il premio lordo complessivo dovuto per l’insieme delle coperture prestate, compresi contributo al
Servizio Sanitario Nazionale ed imposte, presenta valori decimali, si applicano i seguenti criteri di arrotondamento:
 valori decimali da 1 a 49 centesimi, arrotondamento del premio all’unità di euro immediatamente inferiore;
 valori decimali da 50 a 99 centesimi, arrotondamento del premio all’unità di euro immediatamente superiore.
 Forme di garanzia:
 1+1: 1 Conducente Titolare + 1 Sostituto identificati in polizza;
 2+2: 2 Conducenti Titolari + 2 Sostituti identificati in polizza.
1. AUTOVETTURE - MOTOCARRI - AUTOCARRI FINO 3.500 KG
R.C.A.+Assistenza
Cliente globale
Nr. veicoli assicurati
Forma 1+1
1
2
3
4
oltre 4
si
155,09
167,49
180,89
195,33
210,98
1
2
3
4
oltre 4
si
11,36
11,88
12,91
13,94
15,49
Formula A
Formula B
si
68,30
=
1
2
3
4
oltre 4
si
108,56
117,24
126,63
136,78
147,70
1
2
3
4
oltre 4
si
7,75
8,26
9,30
9,81
10,85
Formula A
Formula B
si
68,30
=
Tutela Legale
Cliente globale
Nr. veicoli assicurati
si
271,39
293,09
316,54
341,87
369,21
no
12,39
12,91
13,94
15,49
16,53
si
19,63
21,17
22,72
24,79
26,86
no
68,30
=
si
68,30
97,53
no
117,99
127,44
137,61
148,64
160,55
si
189,96
205,19
221,59
239,31
258,46
no
8,26
9,30
9,81
10,85
11,36
si
13,94
14,98
16,01
17,04
18,59
no
68,30
=
si
68,30
97,53
Forma 1+1
Infortuni del Conducente
Cliente globale
Indipendente dal nr.
veicoli assicurati
Forma 2+2
no
168,55
182,05
196,62
212,34
229,33
no
294,97
318,57
344,06
371,59
401,32
Forma 2+2
Forma 1+1
no
21,17
23,24
24,79
26,86
28,92
Forma 2+2
no
68,30
97,53
2. MOTOCICLI - CICLOMOTORI
R.C.A.+Assistenza
Cliente globale
Nr. veicoli assicurati
Forma 1+1
Tutela Legale
Cliente globale
Nr. veicoli assicurati
Forma 1+1
Infortuni del Conducente
Cliente globale
Indipendente dal nr.
veicoli assicurati
Mod. H222 – Ed. 05/2016
Forma 2+2
no
206,49
223,00
240,85
260,11
280,92
Forma 2+2
Forma 1+1
no
14,98
16,01
17,56
18,59
20,14
Forma 2+2
no
68,30
97,53
Pagina 1 di 4
NORME TARIFFARIE
TIPOLOGIE DI TARIFFA
1. AUTOVETTURE - MOTOCARRI - AUTOCARRI FINO 3.500 KG
Valida per contratti includenti almeno una Autovettura/Motocarro/Autocarro fino 3.500 kg, oltre ad eventuali
Motocicli e/o Ciclomotori.
2. MOTOCICLI - CICLOMOTORI
Si applica quando il contratto include esclusivamente Motocicli e/o Ciclomotori.
3. ALTRI TIPI DI VEICOLO O VEICOLI DOTATI DI PARTICOLARI CARATTERISTICHE
Tariffa Riservata alla Direzione.
FORMA DI TARIFFA RCA
“Franchigia fissa ed assoluta” per ogni sinistro di € 50. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a
rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
MASSIMALI DI GARANZIA / SOMME ASSICURATE
€ 6.000.000,00 per danni a cose/€ 6.000.000,00 per danni a persone/€ 6.000.000,00 per sinistro
 RCA:
 TUTELA LEGALE: € 5.200,00
 INFORTUNI DEL CONDUCENTE:
Garanzie prestate:
Autovetture
ad uso proprio
Morte da infortunio
€ 100.000,00
Invalidità Permanente da infortunio
€ 100.000,00
Diaria da ricovero da infortunio
+ Diaria da immobilizzazione
Spese di cura da infortunio
Tipologia di Veicolo
Autocarri di peso
non superiore a 3,5 t
e Motocarri
€ 70.000,00
€ 70.000,00
Motocicli e
Ciclomotori
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 26,00 (durata massima 300 giorni)
€ 13,00 (durata massima 100 giorni)
€ 1.000,00
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
L'assicurazione è prestata in due formulazioni:
Formula A): Con questa formulazione,
 qualora sia assicurato un Conducente titolare e un eventuale sostituto (Forma 1+1), le somme assicurate
suindicate sono da intendersi operanti per intero;
 qualora siano assicurati due Conducenti titolari e due eventuali sostituti (Forma 2+2), le suindicate somme assicurate
per Morte e per Invalidità Permanente sono da intendersi operanti al 50% per ciascun Conducente autorizzato;
Formula B): Con questa formulazione, le somme assicurate suindicate sono da intendersi operanti per intero per
ciascun Conducente autorizzato.
La somma assicurata per l'invalidità permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia del 3% sino ad
invalidità accertata del 20%. Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 20%, la Società liquiderà
l'indennità calcolata sulla somma assicurata, senza applicazione di alcuna franchigia. Per i casi di invalidità
permanente di grado pari o superiore al 70%, verrà applicata la supervalutazione del danno, con liquidazione
dell'intera somma assicurata.
DURATA E FRAZIONAMENTO
Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, su richiesta del Contraente.
Non sono ammessi frazionamento del premio né sospensione di garanzia né emissione di contratto di durata
temporanea.
VARIANTI AL PREMIO BASE
Età Conducente inferiore a 25 anni (minimo 21 anni): maggiorazione 15%.
RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo con copertura del periodo di mora fino al 15° giorno successivo alla
scadenza contrattuale.
È facoltà della Società proporre al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni
tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza.
È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare l’eventuale proposta di rinnovo del contratto per un
ulteriore anno, esprimendo il proprio esplicito assenso scritto al suo rinnovo, mediante sottoscrizione di apposita
appendice. Il rilascio del certificato e contrassegno avverrà, a cura della Società, dopo il pagamento del relativo
premio da parte del Contraente.
Mod. H222 – Ed. 05/2016
Pagina 2 di 4
CARTA VERDE
L’emissione della Carta Verde per ogni veicolo in copertura è inclusa nel premio RCA.
VARIAZIONI DI RISCHIO
 Per eventuali inclusioni di veicoli in corso di contratto non sarà conteggiato il rateo di premio, ma applicato il
solo premio RCA fisso forfettario di € 14,65 al netto del contributo S.S.N. e delle imposte per ogni veicolo
incluso, con il limite di € 73,25 al netto del contributo S.S.N. e delle imposte per ogni singola operazione di
inclusioni contestuali effettuata.
 Per eventuali esclusioni di veicoli non è previsto alcun conguaglio di premio.
 Per eventuali variazioni relative ad altre variabili tariffarie RCA e/o Tutela Legale e/o Infortuni del
Conducente sarà invece calcolato il rateo di premio dovuto, fermo il premio minimo previsto di € 14,65, al netto
delle imposte e del contributo S.S.N..
 Per eventuale cambio di ogni conducente autorizzato in corso di contratto verrà applicato un premio RCA
fisso forfettario di € 8 al netto del contributo S.S.N. e delle imposte.
NORMATIVA CONTRATTUALE
Il prodotto prevede obbligatoriamente la prestazione delle garanzie R.C.A. + Assistenza e della garanzia
opzionale Tutela Legale.
La garanzia Assistenza è prestata esclusivamente per Autovetture e Motocicli, seppur il premio sia previsto
per tutte le tipologie di veicoli, assicurabili con la forma di tariffa selezionata.
La garanzia R.C.A. è estesa al Ricorso Terzi da incendio, fino alla concorrenza di € 150.000,00 per ogni
sinistro.
REQUISITI SOGGETTIVI DEL CONTRAENTE E DEI CONDUCENTI
È assicurabile il Contraente iscritto a Club regolarmente costituito di collezionisti di veicoli d’epoca e di
interesse storico, con tessera in corso di validità al momento della sottoscrizione. Per la stipulazione del
contratto o per l’eventuale rinnovo, il Contraente è tenuto a presentare alla Società copia di tale tessera.
Età minima del Conducente (Titolare o Sostituto): 21 anni.
VEICOLI ASSICURABILI
Veicoli d’epoca
I veicoli così definiti dall’art. 60, commi 2 e 3, del Nuovo Codice della Strada.
Veicoli storici
I veicoli così definiti dall’art.0.0 delle Condizioni di Assicurazione.
La garanzia Responsabilità Civile Auto è prestata per i veicoli di tipologia: autovetture, autocarri aventi
peso a pieno carico fino a 3.500 kg, motocarri/motocarrozzette, motocicli e ciclomotori di proprietà del
Contraente o del coniuge convivente in regime patrimoniale di comunione dei beni aventi almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) veicoli d’epoca, come definiti dall’art. 60, commi 2 e 3, del Nuovo Codice della Strada;
b) veicoli dotati di almeno una Certificazione rilasciata da Automotoclub Storico Italiano – ASI o di
Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica per iscrizione al Registro Nazionale Storico della
Federazione Motociclistica Italiana - FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non
inferiore a 30 anni rispetto al primo giorno dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o
della successiva inclusione;
c) veicoli (diversi da motocicli e ciclomotori) non dotati di alcuna Certificazione rilasciata da
Automotoclub Storico Italiano - ASI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non
inferiore a 30 anni rispetto al primo giorno dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o della
successiva inclusione. Sono comunque escluse le autovetture aventi cilindrata inferiore a 1.000 cm3;
Non sono considerate valide ai fini della presente Assicurazione, le inclusioni dei veicoli nei seguenti
registri:
a) Storico Lancia;
b) Italiano FIAT;
c) Italiano Alfa Romeo;
d) altri registri di marca e/o modello, gestiti da Club o altre Associazioni di collezionisti di veicoli storici.
Non sono inoltre assicurabili veicoli immatricolati all'estero, in quanto soggetti alle norme vigenti nel
Paese d'origine.
Il numero massimo di veicoli che si possono assicurare con unico contratto è fissato in 99.
Per ogni veicolo dotato di Certificazione ASI o di Certificazione di Rilevanza Storica e Collezionistica FMI,
il Contraente è tenuto a presentarne copia alla Società.
La vetustà si intende sempre riferita al primo giorno dell’anno in corso al momento della stipulazione del
contratto o della successiva inclusione.
Mod. H222 – Ed. 05/2016
Pagina 3 di 4
Per contratto relativo ad autovetture, il Contraente è tenuto a sottoscrivere dichiarazione attestante la
proprietà, in capo ad un componente convivente del nucleo familiare, di altra autovettura avente anzianità
dalla prima immatricolazione non superiore a 20 anni oppure il possesso esclusivo e continuativo quale
locatario in caso di leasing o reale utilizzatore in caso di veicolo aziendale concesso in uso al dipendente,
in comodato o usufrutto, in forza di un atto trascritto sulla carta di circolazione o comunicato alla Banca
Dati della MCTC, comprovabile da idonea documentazione da fornire a richiesta dalla Società.
Per contratto comprendente più veicoli, ogni due veicoli dotati di almeno una certificazione ASI o FMI (esclusi
ciclomotori), la garanzia può essere estesa ad un terzo veicolo (diverso da motociclo e ciclomotore) non
dotato di tale certificazione, identificato nella polizza o nella variazione, purché:
 di vetustà superiore a 25 anni;
 di cilindrata uguale o superiore a 1000 cm3, se autovettura.
In mancanza dei requisiti suindicati alla scadenza annuale, per i veicoli non certificati ASI o FMI ed aventi
vetustà inferiore a 30 anni, la garanzia non sarà rinnovabile ai sensi dell’art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del
contratto.
Non sono assumibili contratti monoveicolo relativi alle seguenti tipologie di veicoli:
a) Motocarri/motocarrozzette;
b) Autocarri fino a 3.500 kg;
c) Ciclomotori.
L’assunzione delle categorie “Autocarri fino a 3.500 kg” (sia dotati che non dotati di certificazione ASI,
anche in contratti pluriveicolo) ed “Altri tipi di veicolo o veicoli dotati di particolari caratteristiche” è
Riservata alla Direzione.
CESSIONE DI CONTRATTO
È consentita per trasferimento di proprietà di tutti i veicoli assicurati in polizza ad unico cessionario, avente i
requisiti soggettivi per l’assicurabilità.
CESSAZIONE DI RISCHIO per furto, alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione
È previsto rimborso premio solo in caso di cessazione di rischio di tutti i veicoli in garanzia.
Mod. H222 – Ed. 05/2016
Pagina 4 di 4
Mod. H222 - Ed. 05/2016
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351409
www.helvetia.it PEC: [email protected]
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind.,
Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
La tua Assicurazione svizzera.