l`ad personam ex carica aziendale e … altro
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l`ad personam ex carica aziendale e … altro
Approfondiamo l’accordo di fusione 18.6.02: (Le voci che compongono l’ad personam ex intesa 18.6.02) L’AD PERSONAM EX CARICA AZIENDALE E … ALTRO Tale AD PERSONAM, introdotto con il CCNL 11.7.99, rappresenta il differenziale economico in più che gli ex-impiegati graduati di Cariverona (oggi 2°, 3° e 4° Livello retributivo della 3° Area Professionale) percepivano a titolo di “Indennità di carica aziendale” rispetto all’«Assegno di grado nazionale». R iportiamo, di seguito, per gli opportuni controlli, gli importi mensili in Euro, corrisposti per 13 mensilità, relativi all’ad-personam che - lo ricordiamo - spetta solo al Personale già dipendente alla data del 16.11.99: CLASSE SCATTO 3° AREA 2°LIV. 3° AREA 3°LIV. 3° AREA 4°LIV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 39,69 50,25 60,27 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 40,17 51,29 59,64 26,41 26,41 26,50 27,97 28,72 29,55 30,28 31,02 31,75 32,49 33,33 33,96 34,71 45,81 56,88 67,97 Ulteriori “voci retributive” ricorrenti confluite nello AD PERSONAM EX INTESA 18.6.02 A) GLI ASSEGNI EX ACCORDO 5.12.84 Sono due trattamenti economici differenziati, definiti con la contrattazione aziendale del 1984 (quella che pose le premesse per la successiva introduzione dei Quadri). Il primo, denominato “ ASS. A ACC. 5/12/84” , pari a Euro 103,29 , era corrisposto per 12 mensilità ai preposti di Filiale che appartenevano alla 3° Area professionale 4° Livello; Il secondo, denominato “ASS. B ACC. 5/12/84”, pari a Euro 38,93, era corrisposto per 13 mensilità a tutti gli appartenenti alla 3° Area professionale 4° Livello, con almeno cinque anni di anzianità nel livello e con giudizi professionali positivi. B) IL BENEFICIO ECONOMICO AUTOMATICO E’ un automatismo economico, definito in sede aziendale nel corso di successive tornate di contrattazione allo scopo di garantire in parte il recupero salariale a quel Personale che, per tutta una serie di ragioni, non era scelto dall’Azienda. Tale automatismo, legato al mero decorrere del tempo, ha validità solo per gli assunti ante 19.12.94. La misura del B.E.A. (attualmente pari a Euro 106,66 per 13 mensilità) variava ad ogni rinnovo di CCNL in modo da garantire ai destinatari della 3° Area Professionale un “trattamento integrativo” che li parificava allo stipendio del 4° livello. Ricordiamo che la maturazione di questo B.E.A. avveniva, nell’ipotesi più favorevole, per il/la lavoratore/trice che si trovava nella seguente situazione: - 3° Area 3° Livello, dopo 10 anni di permanenza con giudizi professionali positivi; da 3° Area 1° livello, dopo almeno 23 anni complessivi con giudizi professionali positivi; da 2° Area 3° Livello, dopo 28 anni complessivi con giudizi professionali positivi. C) L’INDENNITÀ PROVVISORIA Si tratta di una “voce retributiva transitoria”, assorbibile dagli aumenti economici derivanti da successive promozioni nonché da quelli conseguenti ai rinnovi di CCNL, che veniva garantita, nella misura in atto al momento della cessazione dell’incarico, ai Capi Area ed ai Preposti di Filiale allorché venivano trasferiti ad altro incarico con conseguente cessazione della corresponsione dell’INDENNITÀ DI REGGENZA. D) I COMPENSI PERCENTUALI Tali compensi percentuali erano costituiti dalle maggiorazioni per laurea ed iscrizione ad albi professionali (ricordiamo che gli importi in essere al 30.6.02, prima di confluire definitivamente nell’ad personam ex intesa 18.6.02, sono stati rivalutati del 2,80%, pari alle tranches di aumenti economici non ancora maturati di cui all’Accordo per il rinnovo del biennio di CCNL del 4 aprile 2002). L’INDENNITA’ DI LAUREA consisteva in una maggiorazione del 10% della normale retribuzione riconosciuta al Personale al quale, all’atto dell’assunzione o successivamente, l’Azienda avesse richiesto come titolo di studio minimo ed esclusivo, una o più lauree conseguite in una Università o in un Istituto equiparato: L’INDENNITA’ DI ALBO PROFESSIONALE veniva riconosciuta al Personale al quale, oltre alla laurea, fosse stata richiesta anche l’iscrizione agli Albi per l’esercizio professionale. Era pari al 50% della maggiorazione per laurea (quindi la maggiorazione complessiva diventava del 15% della retribuzione. A chi ne fruiva venivano rimborsate anche le spese necessarie per mantenere l’iscrizione a tali albi). CON QUESTA ULTERIORE CIRCOLARE DI APPROFONDIMENTO (dopo le precedenti relative al surplus del premio di rendimento e all’indennità integrativa aziendale) SULLE VOCI CHE SONO ANDATE A COMPORRE L’AD PERSONAM EX INTESA 18.6.02, RITENIAMO DI AVER SPIEGATO IL PIÙ POSSIBILE COME SI REALIZZA IL PERCORSO DI “ARMONIZZAZIONE” DELLE RETRIBUZIONI. CHIUNQUE AVESSE DUBBI O PROBLEMI LEGATI A VOCI PARTICOLARI NONCHE’ SEMPLICI RICHIESTE DI CHIARIMENTO PUÒ SEMPRE CONTATTARCI, TELEFONANDO AL NOSTRO NUMERO 045/8081544. La Segreteria di Coordinamento FISAC-CGIL UNICREDIT BANCA Divisione Cariverona