i reati del codice della strada

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i reati del codice della strada
I REATI DEL CODICE DELLA STRADA
Ezio Bassani
L’omissione di soccorso ex art. 189 C.d.S.:
art. 189 Nuovo codice della strada - Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha
l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la
sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada
coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni
dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione
di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali
rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre
informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di
incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai
veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non
ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le
misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale [ art. 281 Divieto
di espatrio – art. 282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – art. 283 Divieto e obbligo di
dimora – art. 284 Arresti domiciliari ] , anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del
medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 (*) del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1)
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza
occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non
inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. (1)
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla
persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto
all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma
6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui
al terzo periodo del comma 6. (2)
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a Euro 286,00.
(1) Così sostituito dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(2) Comma introdotto dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(*) art. 381 del codice di proceduta penale - Arresto facoltativo in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in
flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena
(379) della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni .
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti :
a) peculato mediante profitto dell`errore altrui previsto dall`art. 316 c.p.;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d`ufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p. ;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall`art. 336 comma 2 c.p.;
d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli
artt. 443 e 444 c.p.;
e) corruzione di minorenni prevista dall`art. 530 c.p.;
f) lesione personale prevista dall`art. 582 c.p.;
g) furto previsto dall`art. 624 c.p.;
h) danneggiamento aggravato a norma dell`art. 635 comma 2 c.p.;
i) truffa prevista dall`art. 640 c.p.;
1) appropriazione indebita prevista dall`art. 646 c.p.
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24
comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l`arresto in flagranza può essere eseguito se
la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all`ufficiale o all`agente di
polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l`avente diritto dichiara di rimettere la querela (340),
l`arrestato è posto immediatamente in libertà (389).
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all`arresto in flagranza soltanto se la misura
è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua
personalità o dalle circostanze del fatto.
4 bis. Non é consentito l`arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia
giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto
di fornirle.
Art. 382 del codice di proceduta penale - Stato di flagranza
1. E` in stato di flagranza chi viene colto nell`atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il
reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso
con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
Il commento
L’omissione di soccorso: pene più aspre e misure coercitive
Legge 9 aprile 2003, n. 72 - GU 15.4.2003, n. 88
Chi non si ferma, dopo essere stato comunque coinvolto in un incidente, potrà essere sottoposto a
misure cautelari coercitive, arresti domiciliari compresi; viene inoltre confermata la possibilità di
arresto, con una formulazione più estensiva che non richiede, per l’esecuzione dell’arresto, che
l’interessato si sia “dato alla fuga”; vengono inoltre inasprite le pene e le sanzioni accessorie per
coloro i quali omettono di fermarsi, sia nel caso di incidenti con feriti che nel caso di incidenti con
soli danni alle cose e la competenza non è più del Giudice di pace ma del Tribunale in
composizione monocratica; inasprite infine anche le pene per l’omissione di soccorso in senso
stretto, reato commesso da chi « … trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli
anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo,
per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità … », ad esempio
chiamando anche solo il 113.
E’ quanto ha previsto il provvedimento entrato in vigore il 30 aprile 2003, che, intervenendo sul
codice della strada, su quello di procedura penale e sulla legge che disciplina le competenze penali
del Giudice di pace, intende sanzionare più duramente i comportamenti scorretti alla guida,
incentivando al contempo gli atteggiamenti “collaborativi”, prevedendo che al « … conducente che,
entro le ventiquattro ore successive al fatto …. si mette a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria» non vengano applicate misure coercitive.
Omissione di soccorso e presupposto del fatto di reato.
L’art. 189 comma 1 del c.d.s. recita:
“ L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento,
ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente,
abbiano subito danno alla persona”.
Tale norma si inquadra fra i c.d. obblighi di garanzia, in quanto prescrive un
comportamento collaborativo per il caso di realizzazione di un incidente stradale atto ad
evitare che si producano conseguenze gravi o addirittura letali nel caso di incidente
stradale. L’ambito di operatività della norma è quello che più ampiamente può farsi risalire
al principio informatore della circolazione: la salvaguardia della sicurezza stradale (art. 140
c.d.s.).
Attraverso i precetti in parola il legislatore individua i comportamenti costituenti
specificazione di quella solidarietà sociale che la Costituzione riconosce e garantisce agli
artt. 2 e 3.
I comportamenti de quibus costituiscono, allo stesso tempo, indispensabile corollario alle
singole prescrizioni comportamentali, nella disciplina dell’esercizio dell’attività pericolosa
per antonomasia.
Il rapporto esistente fra la norma di cui all’art. 140 e quella di cui al 189 co. 1 c.d.s. è in
ragione di ristretta soggettività giuridica, posto che il primo si indirizza a tutti gli utenti
della strada, il secondo, invece, soltanto a colui che abbia cagionato l’incidente col proprio
comportamento.
L’obbligo di arrestarsi in caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento,
tuttavia, assume una specifica posizione nell’ambito del riformato delitto di omissione di
soccorso.
Siffatto reato, descritto al successivo 6° comma è di mera condotta, e si realizza nel
momento in cui l’obbligato (o garante) non ottemperi all’obbligo di arrestarsi. Lo stesso
richiede la coscienza e volontà di non arrestarsi nella consapevolezza dell’intervenuto
incidente stradale ricollegabile alla condotta dell’omittente stesso.
Ciò si evince dall’espresso richiamo operato dalla norma all’obbligo di garanzia descritto
al primo comma.
Se il non ottemperare all’obbligo di arrestarsi costituisce elemento materiale del reato in
parola, l’obbligo di arrestarsi si qualifica come presupposto di fatto di tale condotta, e
consiste nell’incidente stradale “comunque ricollegabile al suo comportamento”.
L’obbligo giuridico è esterno alla fattispecie di reato, e ne è suo presupposto di fatto
proprio perché ulteriore, ultroneo e logicamente antecedente l’elemento materiale di reato.
L’obbligo di arrestarsi in caso di incidente grava, sulla base dell’art. 189 comma 1 c.d.s. su
colui che ha tenuto il comportamento causativo dell’incidente stesso. Non su altri, salva
l’applicazione del generale principio di cui all’art. 140 c.d.s. e dell’obbligo giuridico di cui
all’art. 593 c.p. (omissione di soccorso).
La sussistenza della fattispecie di cui all'art. 189 co. 6 c.d.s. è, pertanto, strettamente
connessa ad un duplice rapporto di causalità: il primo attiene al presupposto del fatto ed è
rapporto eziologico fra incidente e comportamento dell'obbligato all'arresto del veicolo. Il
secondo attiene, invece, all'elemento oggettivo di reato ed è meramente giuridico, posto
che il reato è di pura condotta (non ottemperare all'obbligo di arrestarsi).
Il rapporto di causalità attinente al presupposto di fatto richiede che l'evento incidente sia
ricollegabile ad un qualunque comportamento dell'utente della strada, in assonanza con la
disposizione di cui all'art. 40 c.p..
E' necessario, dunque, che il comportamento dell'utente della strada sia una condizione
dell'evento incidente stradale (conditio sine qua non) affinché si possa su di questi
radicare l'obbligo di arrestarsi per prestare il soccorso. Ciò accade, ad esempio, nel caso del
pirata della strada che, dopo aver investito un pedone si dà alla fuga.
Diversamente è a dirsi quando un utente della strada sia coinvolto in un incidente che non
ha comunque contribuito a causare, come nel caso sopra riportato, in cui il conducente
dell'articolato veniva tamponato da retro da un'auto in folle corsa che poi si incendiava per
l'urto contro la barriera laterale.
In tale ultimo caso l'incidente non è ricollegabile al comportamento dell'utente della strada,
cioè la sua azione non si qualifica come conditio sine qua non dell'evento incidente
stradale e, pertanto, sul medesimo non grava l'obbligo di arrestarsi per prestare soccorso ex
art. 189 c.d.s., bensì può residuare l'ipotesi di cui all'art. 593 c.p..
Mancando il presupposto del fatto (incidente ricollegabile al comportamento dell'utente
della strada - obbligo di arresto) l'elemento oggettivo del reato non può dirsi integrato,
conseguendone necessariamente l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
Quanto all'elemento soggettivo del reato in parola è rappresentato dalla coscienza e volontà
di non ottemperare all'obbligo di arrestarsi nella consapevolezza dell'essersi verificato un
incidente stradale comunque ricollegabile al proprio comportamento.
Non sembra invece necessaria la consapevolezza della sussistenza di un danno alle
persone, potendo l'agente valutare dalla gravità del fatto la sussistenza di tale circostanza,
anche in via presuntiva.
Qualora manchi la consapevolezza della ricollegabilità dell'incidente al proprio
comportamento si dovrà affermare l'insussistenza dell'elemento soggettivo di reato, sempre
che tale ignoranza non sia colpevole ovvero determinata da errore sul fatto colpevole.
Nel caso, infine, di dubbio sulla ricollegabilità dell'incidente al proprio comportamento
sull'utente della strada graverà comunque l'obbligo di arresto, dato il permanere
dell'obbligo di informarsi della situazione in caso di dubbio.
LA GIURISPRUDENZA
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la Sentenza del 4.10.2002 ha stabilito che
nelle ipotesi di incidenti dovuti alla circolazione stradale, tra i reati di lesioni colpose e di omissione
di soccorso non può essere ipotizzata la c.d. “continuazione” (che incide sui criteri di
determinazione della pena). Ciò perché, spiega la Corte, la natura colposa del primo reato esclude la
possibilità di ipotizzare quell’unicità del disegno criminoso richiesta dell'art. 81 cpv. c.p. Non è
possibile neppure ravvisare il c.d. concorso formale, dal momento che "i due comportamenti sono
stati posti in essere con azioni distinte essendo l’omissione di soccorso successiva, sia pure di poco,
all’incidente".
Massima della Cassazione
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto
facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in
relazione al reato previsto dall'art. 189 comma 6 cod. strad., solo nell'ipotesi in cui tale reato,
attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6
commi 1 e 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dal tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di
procedere alla convalida dell'arresto, dal momento che l'art. 2 del citato decreto legislativo esclude
espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni
in materia di arresto (nel caso di specie, il procedimento per il reato previsto dall'art. 189 comma 6
risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con
conseguente competenza del tribunale in composizione monocratica).
Norma violata
Sanzione e punti da decurtare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 189, comma 5, primo periodo.
€ 250,00 -1.000,00 Punti 4
Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle sole cose.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 189, comma 5, secondo periodo.
€ 250,00 -1.000,00 Punti 10
Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle sole cose,
se dal fatto derivi un grave danno ai veicoli coinvolti tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 189, comma 6.
Reato
Punti 10
Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle persone
sospensione patente
ovvero darsi alla fuga.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 189, comma 9.
€ 71,00 – 286,00
Punti 2
In caso di coinvolgimento in un incidente:
- non adottare ogni misura idonea alla salvaguardia della sicurezza
della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza,
- non adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi
o disperse tracce utili per l'accertamento delle responsabilità;
- non evitare l'intralcio della circolazione ove dall'incidente siano
derivati solo danni alle cose;
- non fornire le proprie generalità o altre informazioni utili.
OMISSIONE DI SOCCORSO E PRESUPPOSTO DEL FATTO DI REATO
Tribunale di Novara – Giudice Monocratico del Dibattimento Penale – Sentenza 506/00
del 19/10/00 dep.13/11/00 Giud.: M.S. Vigna - Imp.: R.R..
La sentenza in epigrafe manda assolto l’imputato dal delitto di omissione di soccorso di cui
all’art. 189 c.d.s.. La motivazione della sentenza evidenza la dinamica dell’incidente e gli
elementi dai quali emana l’insussistenza del fatto e dell’elemento soggettivo.
Quanto alla dinamica. R.R. alla guida di un articolato carico di cemento in data 26/7/99
percorre l’autostrada Milano – Torino intorno alle ore 4 del mattino. La carreggiata è priva
di corsia di emergenza, ancora è buio fitto ed il conducente marcia a velocità regolare
lungo la prima corsia di destra preceduto da un collega.
In tali condizioni un’autovettura da retro a velocità sostenuta sbanda nel tratto ascendente
di un dosso, investe la parte posteriore sinistra del veicolo pesante condotto da R.R. e,
dopo essere rimasta agganciata allo stesso, si schianta sul margine destro della carreggiata.
Nell’incendio del veicolo muore un occupante del medesimo.
R.R.viene tratto a giudizio per non essersi fermato a prestare il necessario soccorso.
Dall’udienza dibattimentale emana l’insussistenza del fatto contestato. Tale emergenza
rileva da una pluralità di elementi fra cui:
-
il peso dell’articolato a pieno carico che non consentiva di decifrare l’impatto
quale incidente, ritenuto dal conducente, invece, quale semplice esplosione di un
pneumatico;
-
l’ora buia e l’intervenuto impatto nel tratto apicale di un dosso con impedimento
della visuale dai retrovisori, posto anche l’andamento sinuoso della carreggiata in
quel punto;
- la sussistenza di altri veicoli pesanti fra il carro di R.R. e l’auto in fiamme che
impedivano di verificare l’evenienza dell’incidente;
- il riscontro dell’effettiva esplosione di un pneumatico;
- le dichiarazioni dei testi dai quali si evinceva la tardiva presa di coscienza
dell’incidente da parte dell’imputato e la sua intenzione di prestare soccorso,
correndo contromano in autostrada con un estintore in mano, subito dopo essersi
arrestato per riparare il pneumatico.
Tali argomenti vengono ritenuti idonei a provare l’insussistenza dell’elemento oggettivo
del reato di omissione di soccorso e, altresì, dell’elemento soggettivo.
Implicitamente la sentenza riconosce, nella dinamica dell’incidente, essere insussistente il
presupposto di fatto del reato di cui all’art. 189 c.d.s., ossia la ricollegabilità dell’incidente
al comportamento di colui che ha poi omesso il soccorso.
In effetti dai rilievi della polstrada si evinceva che R.R. conduceva il proprio veicolo a
velocità regolare sulla prima corsia di destra della carreggiata, restando estraneo alla
dinamica dell’incidente, esclusivamente addebitabile al comportamento del conducente del
veicolo investitore da retro.