Il contributo di bonifica 3.1

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Il contributo di bonifica 3.1
IL CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA
Guida di riferimento
Ottobre 2007
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INDICE
Riferimenti normativi
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Il perimetro di contribuenza
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Domande & Risposte
Pagamento
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Esenzione
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Variazioni
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Determinazione del contributo
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Il Comprensorio di Bonifica
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Lavori già eseguiti nel Comprensorio
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Criteri impositivi
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Riferimenti Normativi
Quali sono i riferimenti normativi della bonifica?
L’attività di bonifica montana e difesa del suolo viene svolta dalla Comunità Montana
sulla base di leggi statali e regionali.
Legislazione nazionale:
- R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933: «Nuove norme per la bonifica integrale».
- Codice Civile: LIBRO TERZO: «Della proprietà» – TITOLO II – CAPO II - SEZIONE
III: «Della bonifica integrale».
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11:
«Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei
relativi personali ed uffici» (pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 febbraio
1972, n. 46).
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1977, n. 234,
S.O.)
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
Ed è quest’ultimo decreto che ridisegna, in chiave moderna, il quadro delle
competenze e di tutte le attività che hanno lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di
razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi
connessi.
Alle leggi statali si affianca la normativa regionale che è costituita da:
Legge Regionale n. 91 dell’11 dicembre 1998 “Norme per la difesa del suolo”
Legge Regionale n. 34 del 5 maggio 1994 “Norme in materia di bonifica”
Con questa legge le funzioni dei Consorzi di bonifica sono assegnate alle Comunità
Montane qualora questi ultimi non siano costituiti (art. 13) e tutto il territorio
regionale è stato classificato di bonifica e delimitato in comprensori (Deliberazione
n°315 del 15 ottobre 1996 del Consiglio Regionale). Con l’Allegato di detta delibera è
stato individuato con il N.3 il Comprensorio di Bonifica “Massa e Carrara” per il quale
la Provincia di Massa-Carrara veniva indicata quale ente competente all’esercizio delle
funzioni amministrative di vigilanza e controllo in materia di bonifica, e per essa, per
effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale n°122 del 5 ottobre 2004, in
attuazione dell’art. 14 della LRT n°34/94, le funzioni consortili di cui all’art. 12 della
stessa legge, relativamente all’intero Comprensorio di Bonifica N.3 “Massa e Carrara”,
sono state attribuite alla Comunità Montana della Lunigiana.
Il Comprensorio di Bonifica ha un’estensione pari a 16.876,33 ettari ed interessa per
grandi linee la delimitazione dei Comuni di Massa (ha 9.392,00), Carrara (ha
7.128,00) e parte di Montignoso (ha 356,00).
Il Piano di Classifica degli immobili è stato approvato con Deliberazione del
Consiglio della Comunità Montana della Lunigiana n. 14 del 27 giugno 2007.
Ha avuto inoltre l’approvazione della Provincia di Massa Carrara con deliberazione
Consiliare n. 25 del 29 giugno 2007.
L’avviso di avvenuta approvazione è stato reso pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio della Comunità Montana della Lunigiana, dei Comuni di Massa, Carrara,
Montignoso e della Comunità Montana dell’Alta Versilia.
L’avviso è stato inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31
del 1 agosto 2007.
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Il perimetro di contribuenza
La Regione Toscana ha suddiviso l’intero territorio regionale in 41 comprensori di bonifica,
con Delibera del Consiglio Regionale n. 315 del 15 ottobre 1996 “Delimitazione dei
comprensori di bonifica e individuazione delle Province competenti. L.R. 34/94, art. 5 e art.
11”, che sono stati affidati in gestione parte alle Comunità Montane (16) e parte ai Consorzi di
bonifica già esistenti.
La suddivisione del territorio regionale in Comprensori di Bonifica
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La gestione dei Comprensori toscani
Il perimetro di contribuenza del Comprensorio di Bonifica N.3 – Massa e Carrara è stato
affidato in gestione alla Comunità Montana della Lunigiana. A seguito di accordi con i
Comprensori di Bonifica confinanti, sono state ridefinite catastalmente le competenze per
l’esercizio delle funzioni amministrative, con riferimento ai fogli di mappa interi, ad eccezione
del Comprensorio di Bonifica num.11- Versilia.
Il perimetro racchiude interamente il Comune di Carrara, il Comune di Massa e una parte del
Comune di Montignoso (la parte sud è già da tempo inserita nel comprensorio n.11 “Versilia”,
per la quale il Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli provvede alla manutenzione idraulica
e alla riscossione del relativo contributo).
I Comuni del Comprensorio n. 3
Comune
CARRARA
MASSA
MONTIGNOSO (parte)
Cod. Catastale
B832
F023
F679
Le unità territoriali, nell’ambito delle quali la Comunità Montana effettua la gestione e
manutenzione delle opere, sono state ripartite in Distretti Idraulici (Tab. 2) costituiti da
accorpamenti dei bacini e sottobacini idrografici (Tab. 1), distinti in destra e sinistra
idrografica, così come risultano dalla suddivisione e gerarchizzazione presente nell'archivio
S.I.T. della Regione Toscana. Questi limiti geografici sono stati successivamente forzati sui
fogli di mappa catastali ottenendo il cosiddetto limite amministrativo dei Distretti Idraulici a cui
si farà riferimento per ogni considerazione relativa alla classifica degli immobili.
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Il Distretto idraulico (Tav. 2) rappresenta la macro-unità territoriale dotata di autonomia di
spesa all’interno della quale sono determinati i costi di manutenzione campione da ripartire tra
i proprietari degli immobili di quel distretto. Infine, il Foglio di Mappa Catastale è l’unità
minima elementare che sarà contraddistinta da un unico indice di beneficio che caratterizzerà
tutti gli immobili ricadenti al suo interno.
Nella seguente Tavola 1 è riportato il confine del Comprensorio di Bonifica n.3 “Massa e
Carrara” come risulta dalla DGRT 315 del 15/10/1996 ed i comprensori di bonifica limitrofi.
Tav. 1 - Il Comprensorio di Bonifica N.3 “Massa e Carrara”
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Tab. 1 - Elenco dei bacini idrografici e relativa superficie
Tab. 2 - Elenco dei Distretti Idraulici e relativa superficie
Tav. 2 - Distretti Idraulici
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Domande & Risposte
PAGAMENTO
Perché ho ricevuto l’avviso di pagamento?
L’avviso di pagamento viene ricevuto da tutti i proprietari o usufruttuari degli immobili di
qualsiasi natura (terreni, fabbricati, ecc.) ricadenti nel Comprensorio di Bonifica.
Il pagamento è dovuto dai cittadini per la manutenzione, l’esercizio e la custodia delle opere di
bonifica eseguite nel Comprensorio, ai sensi del Regio Decreto n.215 del 1933, dell’art. 860 del
Codice Civile e della Legge Regionale n. 34 del 1994 e successive modificazioni.
Sono proprietario di una casa, perché devo pagare?
Perché il potere impositivo dei Consorzi (esercitato nel comprensorio n.3 dalla Comunità
Montana) ha per oggetto tutti quegli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque
sia la destinazione degli immobili stessi (agricola ed extragricola). La legge infatti (sia il Regio
Decreto 215/33 art.10, parlando di immobili, che la L.R. 34/94) è estremamente chiara su
questo punto e non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta.
Anche la Magistratura si è pronunciata confermando che quando è accertata l’attività del
Consorzio sul bacino idraulico non si possono separare all’interno dello stesso le aree agricole
dalle zone urbanizzate. Infatti la Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite il 14 ottobre ‘96
ha stabilito che: "la natura agricola od extra agricola del fondo è ininfluente ai fini della
legittimità dell’imposizione. Invero la contraria opinione si basa su fragili basi testuali e su una
concezione della bonifica intesa come inerente soltanto alla valorizzazione agricola dei suoli,
che è sicuramente da ripudiare, perché non è possibile - nell’assetto del territorio del
comprensorio di bonifica - distinguere gli immobili a seconda che essi abbiano destinazione
agricola o meno, quasi che un argine od un canale di scolo (ad esempio) siano destinati a
difendere dall’eccesso di acque solo gli immobili agricoli e non quelli che (magari
originariamente tali) sono stati poi convertiti in immobili a destinazione industriale o civile....".
Perché ho ricevuto l’avviso di pagamento se non sono l’unico proprietario?
Nei casi di partite plurintestate si è proceduto seguendo delle linee guida relativamente
all’individuazione dell’intestatario del bollettino, attenendosi al seguente ordine:
Usufruttuario ove presente
Maggiore proprietario in quota ove indicato dal catasto
Con quote uguali il contribuente di cui si possiede l’indirizzo o, con più indirizzi a
disposizione, il più giovane di età.
Questo in quanto il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, gravando
direttamente sull'immobile (art. 21 del Regio Decreto n. 215/1933). Il contributo imposto dal
Comprensorio è, perciò, da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle
singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie.
Conseguentemente non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà,
frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato, in questo caso, bene
giuridicamente indiviso. Si tratta quindi di un'obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell'art.
1317 codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazioni solidali, con la conseguenza
che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la
possibilità, per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante
a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile. In pratica, colui che riceve l’avviso ha comunque
diritto di rivalsa sugli altri comproprietari per il rimborso delle quote di loro spettanza).
Degli immobili dettagliati sull’avviso, non ne sono stato proprietario per tutto
l’anno. Perché devo pagare per l’intero anno?
Il contributo di bonifica è un contributo annuo, non frazionabile per mesi di proprietà. Nei casi
di compravendita di un immobile, verrà inviato a chi ne è stato proprietario per il maggior
numero di giorni nell’anno oggetto del ruolo stesso.
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Dove posso effettuare il pagamento?
Il pagamento può essere effettuato:
- Presso qualsiasi sportello bancario senza aggravio di spesa (MAV)
- Presso gli uffici postali come un normale bollettino di c/c postale, ma con l’aggravio del costo
dell’operazione dovuto a Poste SpA (1 €).
Se non viene pagato l’avviso di pagamento cosa succede?
Il contributo di bonifica ha natura tributaria (si veda, fra le altre, la sentenza della Cassazione
15/03/2004 n. 5261 che afferma che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti
ai singoli proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di
bonifica e miglioramento fondiario appartengono alla categoria generale dei tributi).
Di conseguenza vengono applicate le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie (Decreti Legislativi nn. 471/472/473 del 1997).
Per gli avvisi di pagamento che risultano non riscossi entro un anno dalla scadenza, sarà
inviato, tramite raccomandata, un sollecito di pagamento maggiorato delle spese di spedizione.
Successivamente, se anche questo sollecito di pagamento risultasse insoluto, verrà formato un
ruolo per la riscossione coattiva da inviare al concessionario della riscossione tributi, il quale
provvederà a notificare la cartella di pagamento. In questo caso l’importo dell’avviso risulterà
maggiorato da un’indennità di mora nella misura del 30% del contributo oltre alla quota di
interessi calcolata al tasso legale annuo, nonché dei diritti di notifica della cartella stessa.
L’immobile su cui devo pagare è inagibile. Ho diritto allo sgravio?
Per avere diritto all’esenzione su un fabbricato inagibile, lo stesso deve essere stato dichiarato
tale anche dal Comune, e deve perciò godere della riduzione sull’I.C.I.
Il contribuente deve presentare richiesta agli uffici del Comprensorio n. 3, anche in
autocertificazione.
Il Contributo di Bonifica è deducibile?
I contributi dei consorzi di bonifica, in quanto obbligatori, sono deducibili dal
reddito complessivo (ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a, Dpr 917/86).
Pertanto, con la dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta per il quale si è
provveduto al versamento, è possibile indicare nel rigo «altri oneri deducibili »
l’ammontare del contributo consortile con la descrizione «Bonifica».
E’ bene comunque informare il centro di assistenza fiscale all'atto della
denunzia dei redditi e conservare la ricevuta di pagamento del contributo.
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ESENZIONE
Il mio reddito è inferiore a 11.500 € annui. Ho diritto all’esenzione?
REQUISITI
Per avere diritto all’esenzione si devono verificare tre condizioni:
1) Essere lavoratori dipendenti, pensionati o disoccupati.
2) Si deve possedere un’unica unità immobiliare urbana (casa) che deve
obbligatoriamente appartenere a una delle seguenti categorie:
A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6
se presente un’eventuale pertinenza (cantina, garage) deve essere compresa in una
delle seguenti categorie:
C/2 - C/6 - C/7
Se il contribuente ha quote di possesso in altre unità immobiliari urbane, a qualsiasi
categoria appartengano, l’esenzione non potrà essere praticata.
Il possesso di terreni, invece, non preclude il diritto ad avere l’esenzione sul fabbricato.
In questo caso il contribuente riceverà il bollettino di pagamento sgravato della quota
relativa al fabbricato.
3) Il reddito imponibile del nucleo familiare* del contribuente non deve superare gli
11.500 euro.
L’importo del reddito imponibile è prelevabile:
- dal modello 730, indicato nel quadro C rigo C1 colonna 3.
- dal modello CUD, indicato nel Quadro B riga 1.
- dal modello UNICO, indicato nel quadro C rigo RC 5 colonna 2.
*per nucleo familiare si intendono gli appartenenti alla stessa scheda anagrafica del
proprio Comune, ancorché non conviventi.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Il contribuente deve presentare domanda di esenzione compilando apposita
autocertificazione resa disponibile presso gli uffici del Comprensorio n. 3 e sul sito
Internet della Comunità Montana della Lunigiana. La stessa deve essere accompagnata
da fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di
validità.
La suddetta documentazione può essere inviata tramite posta o consegnata direttamente
agli uffici del Comprensorio n.3, in via Massa Avenza 22 – 54100 Massa od anche
tramite FAX ai numeri:
0585 791793 - 0187 408365
N.B.: La Comunità Montana procederà al controllo a campione del 10% delle
autocertificazioni, mediante invio delle stesse alla Guardia di Finanza competente per
territorio. Il campione da sottoporre a controllo verrà formato mediante sorteggio
pubblico, presieduto dal Segretario generale dell’Ente.
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VARIAZIONI
Ho ricevuto l’avviso di pagamento ma ho venduto delle proprietà.
Il contributo di bonifica è un contributo annuo, non frazionabile per mesi di proprietà. Nei casi
di compravendita di un immobile, verrà inviato a chi ne è stato proprietario per il maggior
numero di giorni nell’anno oggetto del ruolo stesso. Per questo motivo bisogna distinguere:
Se la cessione è avvenuta dopo il 30/06/2006 l'avviso deve essere pagato e la
variazione avrà efficacia per il calcolo del contributo dell'anno successivo.
Se la cessione è avvenuta entro il 30/06/2006 si ha diritto allo sgravio (annullamento)
dell'avviso relativamente all’immobile venduto.
In entrambi i casi bisogna inoltrare agli uffici del Comprensorio una segnalazione di variazione
riportando possibilmente anche i seguenti dati:
• Dati anagrafici del contribuente
• Recapito del contribuente
• Telefono del contribuente (con eventuale indirizzo e-mail)
• Estremi identificativi catastali degli immobili venduti (comune, foglio, mappale e
subalterno).
• Data in cui gli immobili sono stati venduti.
La richiesta verrà presa in carico dall’ufficio ruoli e, nel caso in cui la vendita in oggetto non sia
ancora stata registrata in Catasto, verrà successivamente richiesto al contribuente di produrre
fotocopia dell'atto di trasferimento (almeno le pagine significative per l’individuazione della
parte acquirente e gli estremi identificativi catastali degli immobili).
L’avviso è sbagliato perché non ho mai posseduto questi immobili.
Ovviamente ha diritto allo sgravio e deve inoltrare un’autocertificazione dichiarando di non
avere mai posseduto gli immobili elencati nell'avviso (riportare correttamente i dati di foglio,
mappale ed eventuale subalterno oltre che comune di appartenenza).
Sono obbligato a comunicare il trasferimento dei beni immobili?
I contribuenti non sono tenuti a comunicare direttamente il trasferimento di beni immobili, ma
in caso di ritardi o non registrazione nella banca dati del Catasto, è proficua la collaborazione al
fine di poter sveltire nel più breve tempo possibile l’aggiornamento della banca dati consortile,
per poter inviare avvisi o cartelle di pagamento agli effettivi proprietari.
Il contribuente è altresì invitato a comunicare anche ogni eventuale variazione di indirizzo.
Contatti e recapiti per invio documentazione
Uffici Amministrativi e Sede Operativa:
Via Massa Avenza, 22/a - 54100 MASSA
e-mail: [email protected]
sito web: www.lunigiana.ms.it
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DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Come è calcolato il contributo?
Il Contributo di bonifica è la quota di spesa facente carico al proprietario di ogni immobile
ricadente nel perimetro di contribuenza, in relazione ai benefici conseguiti a seguito delle
attività di bonifica in conformità ai criteri fissati dal Piano di Classifica.
Infatti, è attraverso il Piano di Classifica che si è in grado di stabilire l’Indice di Beneficio di
ciascun immobile. L’indice di beneficio permette di classificare gli immobili che traggono
vantaggio dall’attività di manutenzione della Comunità Montana in funzione della loro
localizzazione. Tale indice esprime il beneficio “relativo” tra immobili ricadenti nel
Comprensorio ed è dato dal prodotto di tre indici primari:
l’indice di intensità (Ii) e l’indice di soggiacenza dei suoli (Is), che definiscono le
specifiche caratteristiche idrografiche dei bacini, e l'indice di comportamento al deflusso
dei suoli (Id) che mette in evidenza il diverso comportamento delle acque zenitali in relazione
alle specifiche caratteristiche dei terreni.
L’Indice di Intensità delle opere di bonifica e di regimazione idraulica viene
determinato in ogni distretto idraulico, a livello di zona omogenea, in relazione
alla quantità delle opere equivalenti presenti all’interno di ciascuna zona
omogenea, rispetto al totale del distretto.
L’Indice di soggiacenza dei suoli è un indice che esprime il beneficio in funzione
della pendenza dei corsi d’acqua, e viene determinato a livello di ogni distretto
idraulico, a livello di area omogenea di soggiacenza. Il beneficio per gli immobili è
maggiore dove le pendenze sono minori perché le acque si allontanano con tempi
più lunghi.
L’Indice di comportamento al deflusso è un indice che fa riferimento alla capacità
dei terreni di far defluire le acque meteoriche verso i corsi d’acqua (dipende da:
permeabilità del suolo, utilizzazione dei suoli e declività dei suoli) e viene
determinato nell’ambito del distretto idraulico, a livello di foglio di mappa.
L'indice di beneficio (Ib) rappresenta il risultato finale dell’elaborazione e deriva dal
prodotto tra l’indice di intensità, l’indice di soggiacenza dei suoli e l’indice di comportamento al
deflusso. Esso rappresenta il differenziale contributivo tra immobili appartenenti allo stesso
Distretto Idraulico.
(Ib = Ii x Is x Id)
Nella versione integrale del Piano di Classifica sono riportate le tabelle degli indici di beneficio
specifici per ciascun foglio di mappa.
Per concludere, l’indice di beneficio così determinato, rappresenterà assieme al valore
dell’immobile (che ha come base la rendita catastale) il parametro fondamentale sulla base
del quale sarà determinato il contributo di ciascun contribuente.
Cos’è il Piano di Classifica?
Uno strumento che, mediante l’utilizzo di parametri tecnici ed economici, individua e quantifica
i benefici che gli immobili, all’interno di un determinato comprensorio, traggono dalla bonifica.
Il Piano di Classifica degli Immobili, garantisce, grazie ad un’approfondita ricerca, una puntuale
individuazione dei benefici e quindi un corretto esercizio del potere impositivo.
Il Piano di Classifica degli immobili è stato approvato con Deliberazione del Consiglio della
Comunità Montana della Lunigiana n°14 del 27 giugno 2007.
Ha avuto inoltre l’approvazione della Provincia di Massa Carrara con deliberazione Consiliare n.
25 del 29 giugno 2007.
L’avviso di avvenuta approvazione è stato reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio
della Comunità Montana della Lunigiana, dei Comuni di Massa, Carrara, Montignoso e della
Comunità Montana dell’Alta Versilia.
L’avviso è stato inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 1
agosto 2007.
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IL COMPRENSORIO DI BONIFICA
Che cos'è il Comprensorio di bonifica N.3 “Massa e Carrara”?
E’ un ambito territoriale definito e omogeneo che comprende i Comuni di Massa, Carrara e
parte del Comune di Montignoso, individuato dalla Regione Toscana, nel quale opera la
Comunità Montana della Lunigiana, a cui la Regione ha attribuito le funzioni di Consorzio di
Bonifica (art. 53 L.R. 34/94), per coordinare e attuare gli interventi di bonifica nei settori della
difesa del suolo, dell’idraulica del territorio e dell’irrigazione.
Il comprensorio di bonifica n. 3 copre un territorio di 18.230 ettari, con circa 60.000
contribuenti.
Quali sono gli Organi del Comprensorio?
Sono gli stessi dell’ente Comunità Montana integrati con un Tavolo Istituzionale di cui fanno
parte i Sindaci di Massa, Carrara e Montignoso e il Presidente della Comunità Montana Alta
Versilia.
Quali sono le funzioni del Comprensorio?
L’attività è svolta per assicurare la difesa idraulica e del suolo, la tutela ambientale e del
territorio e delle sue risorse naturali, la regimazione delle acque; in particolare per mitigare il
pericolo idraulico (allagamenti in aree vulnerabili) e tutelare/incrementare la qualità
ambientale del sistema idrografico.
Ciò è perseguito individuando (d’accordo con gli altri soggetti istituzionali competenti) gli
squilibri e le problematiche territoriali, proponendone la risoluzione in piani o programmi di
attività e opere, e quindi progettando e/o eseguendo e/o provvedendo alla manutenzione e
gestione di opere di bonifica, idrauliche, di difesa del suolo.
Chi sostiene le spese delle nuove opere di bonifica?
La spesa per l'esecuzione delle nuove opere di bonifica è sostenuta dallo Stato o dalla Regione.
Cos’è il "potere impositivo"?
Il potere che la legge assegna ai Comprensori di Bonifica di imporre contributi ai cittadini per
far fronte alle spese di gestione, manutenzione e custodia delle opere e degli impianti, nonché
di funzionamento dell’Ente.
Cos’è il Piano generale delle opere di bonifica?
Uno strumento di pianificazione delle opere, predisposto da ciascun Comprensorio di Bonifica.
Cos’è la “Quota Servizio Idrico Integrato”?
E’ la quota dovuta dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n°1 (A.A.T.O. n°1) alla
Comunità Montana per l’utilizzo delle opere di bonifica, del reticolo idraulico e delle opere
idrauliche del Comprensorio di Bonifica n°3 – Massa e Carrara, come recapito finale delle acque
reflue urbane.
In pratica il contribuente nel proprio bollettino, per quanto riguarda i fabbricati, troverà
l’importo da pagare decurtato di tale quota (che sarà a carico dell’A.A.T.O.) in quanto già
compresa nella tariffazione relativa al servizio idrico integrato (L.R. 38/2003).
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Lavori già eseguiti nel Comprensorio n.3 “Massa e Carrara”
Descrizione
Località
Comune
Delibera
Importo €
Manutenzione sponde e
ricalibrature alveo
Perizia somma urgenza ripristino
sezione di deflusso
Manutenzione sponde e
ricalibrature alveo
Manutenzione sponde e
ricalibrature alveo
Manutenzione sponde e
ricalibrature alveo
Manutenzione reticolo idraulico
Fosso dei 2 canali
Battilana
Fossa Maestra
Batilana
Fosso Sale
Carrara
1/2005
20.000,00
Carrara
120/2005
79.724,70
Massa
16/2006
20.000,00
Fossa Maestra
Carrara
14/2006
55.000,00
Massa
15/2006
30.000,00
Bacini Carrione Frigido
Massa e
Carrara
69/2006
10.000,00
Manutenzione reticolo idraulico
Carrara
118/2005
20.000,00
Interventi urgenti di
manutenzione reticolo idraulico
Carrione
Parmignola e Frigido
Bacini Carrione
Parmignola Frigido
Massa e
Carrara
22/2007
199.200,01
Interventi urgenti di
manutenzione reticolo idraulico
Bacini Carrione
Parmignola Frigido
Massa e
Carrara
12/2007
15.000,00
Manutenzione ordinaria rete di
scolo
Carrione Parmignola
Frigido
43/2007
100.000,00
Manutenzione ordinaria della rete
di scolo nei fossi di bonifica
Fossi di bonifica
Massa,
Carrara e
Montignoso
Massa,
Carrara e
Montignoso
94/2007
50.000,00
Fosso Poveromo
Totale €.598.924,71
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Criteri Impositivi
(deliberazione C.M. n. 71/2007)
1. Il contributo di bonifica è un contributo annuo, non frazionabile per mesi di
proprietà. Nei casi di compravendita di un’immobile, verrà inviato a chi ne è stato
proprietario per il maggior numero di giorni nell’anno oggetto del ruolo stesso.
2. Nei casi di omesso o tardivo pagamento del contributo vengono applicate la
disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie (D.Lgs. nn. 471-472-473/1997).
Tardivo pagamento – Per i pagamenti effettuati dopo la data di scadenza, oltre
alla quota di interessi al tasso legale annuo, ci sarà una sanzione 3,75% se
l’avviso di pagamento viene pagato entro un mese dalla data di scadenza, mentre
la sanzione sarà del 6% dell’importo a ruolo se il pagamento avviene entro un
anno dalla scadenza.
Omesso Pagamento - Per gli avvisi di pagamento che risultano non riscossi entro
un anno dalla data di scadenza, sarà inviato, tramite raccomandata, un sollecito di
pagamento maggiorato delle sole spese di spedizione. Successivamente, se anche
questo sollecito di pagamento risultasse insoluto, verrà formato un ruolo per la
riscossione coattiva da inviare al concessionario della riscossione tributi, il quale
provvederà a notificare la cartella di pagamento. In questo caso l’importo
dell’avviso risulterà maggiorato da un’indennità di mora nella misura del 30% del
contributo oltre alla quota di interessi calcolata al tasso legale annuo, nonché dei
diritti di notifica della cartella stessa.
3. Esenzioni - Se un lavoratore dipendente, un pensionato o un disoccupato
possiede solo un fabbricato costituito da un'unica unità immobiliare urbana,
classificata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6, con eventuale relativa
pertinenza nelle categorie C/2, C/6 o C/7, e se il reddito imponibile del suo nucleo
familiare non supera l’importo di 11.500,00 euro annui, può chiedere
l’esenzione dal pagamento del contributo sul fabbricato stesso. Nel caso che il
contribuente sia anche possessore di terreni, riceverà il bollettino solo
relativamente a questi ultimi in quanto i terreni non sono oggetto di esenzione.
4. I fabbricati che allo stato di fatto risultano inagibili, e che tali risultano anche ai fini
I.C.I., su istanza del contribuente, possono essere esentati dal pagamento.
5. Sono altresì esentate dal pagamento del contributo le partite relative a fabbricati
appartenenti alla cat. E/7, destinati all'esercizio del culto, i fabbricati della cat. B/7,
cappelle ed oratori e quelli della cat. E/8, fabbricati costruiti nei cimiteri.
Contatti e recapiti
Uffici Amministrativi e Sede Operativa:
Via Massa Avenza, 22/a - 54100 MASSA
e-mail: [email protected]
sito web: www.lunigiana.ms.it
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