PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DI
Transcript
PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI AMBULANZA, TRASPORTO PAZIENTI ED EMODIALITICI. SERVIZI SANITARI DI Con riferimento ai quesiti posti da parte di alcuni operatori economici interessati alla procedura negoziata di cui all’oggetto, dopo attenta disamina, si forniscono cumulativamente i seguenti chiarimenti: Punto II.1.3 Forma giuridica Il modello di istanza di ammissione prevede la possibilità di chiedere la partecipazione alla voce “concorrente singolo” per gli operatori economici che non sono parte di RTC, Consorzi Ordinari, GEIE, etc. Nella fattispecie occorrerà che la partecipazione venga precisata con indicazione del Consorzio stabile quale concorrente singolo e l’indicazione dei singoli consorziati che eseguiranno l’appalto. Si ribadisce che il bando pubblicato allega un modello di istanza di partecipazione per facilitare l’indicazione da parte dell’operatore economico delle informazioni che riterrà necessario far conoscere alla stazione appaltante, ma che, come espresso nel citato bando, tale modello non è obbligatorio da utilizzare e sarà cura dell’operatore economico medesimo, in alternativa, predisporre una dichiarazione contenente le dichiarazioni di partecipazione con dovute modificazioni ed integrazioni. Per i consorziati di consorzi stabili è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma di “raggruppamento” nell’ambito della procedura in parola e neppure a più di un consorzio stabile. Punto III.1.3. Requisiti ATI Si conferma l’informazione del bando che, per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti per l’RTC, questa stazione appaltante, pur conoscendo che, in materia di regolamentazione degli appalti di lavori pubblici ex DPR 554/99, il legislatore ha previsto parametri quantitativi del minimo 40% per la mandataria e del minimo 10% per singola mandante, ha scelto per l’affidamento dei servizi in procedura, di richiedere requisiti maggiormente stringenti e rigorosi di quelli previsti dal legislatore, nell’ordine del minimo 60% per la mandataria e del 20% per singola mandante, in ragione della peculiarità dell’appalto da eseguire che non può essere svolto da un numero eccessivo di soggetti in raggruppamento ed in considerazione del favor partecipationis determinato anche dagli intervenuti nuovi istituti, come ad esempio l’avvalimento, anche nella forma estrema ab interno nell’ambito dell’RTC. Quanto appena esposto avendo cura della avvenuta lettura della giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni (tra tutte Consiglio di Stato Sez. IV 12.6.2007 n.3103). Si informa che nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale non assume rilievo l’indicazione da parte dell’operatore economico in ordine alle parti di servizio che ogni impresa raggruppata è preposta a svolgere. Punto III.2.3. Capacità tecnica E’ stata richiesta la dimostrazione della capacità tecnica mediante alcune tra le molteplici voci che il legislatore prevede al riguardo, per avere una adeguata conoscenza dell’operatore economico da scegliere per la consultazione e per la negoziazione. Risulta evidente che per la maggior parte delle voci indicate, lettere A), B) e C), la connotazione è della non presenza di caratteristiche minime richieste; nel caso di RTC può essere prodotta una unica documentazione determinata dalla scelta di produrre una unitaria relazione per tutte le imprese raggruppate o un insieme di più relazioni redatte per singola impresa raggruppata che intende partecipare alla procedura negoziata. Per quanto attiene al possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO si precisa che la stessa è eventuale: viene chiesto solamente che, se è posseduta, sia indicata, con particolare riferimento alla mandataria. Il certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione attestante la capacità tecnica professionale di cui al punto D) prevede che la capacità tecnica stessa venga certificata mediante una dichiarazione prodotta dall’Amministrazione Pubblica e vistata dalla stessa. E’ sufficiente che il certificato richiesto venga sottoscritto da chi ha potere di firma o delega da parte degli organi preposti alla rappresentanza. Punto VI.3 Informazioni complementari Nel precisare che trattasi di una procedura negoziata per l’appalto di servizi elencati nell’allegato II B del Codice sui Contratti, per i quali il Codice sugli Appalti stesso prevede l’applicazione dei soli articoli richiamati dall’art. 20, ovvero la post informazione di cui agli artt. 68 e 225 e l’art. 68, è stata avviata comunque una forma di pubblicità preventiva nella forma della ricerca di mercato, quale sondaggio per conoscere se il mercato propone operatori economici con i quali avviare la consultazione e la successiva negoziazione e che, pertanto, anche in ragione della peculiarità della procedura negoziata in parola questa stazione appaltante assicurerà la massima partecipazione degli interessati richiedenti, come peraltro avviene di prassi, tenuto conto della particolarità della selezione a mezzo procedura negoziata, dove le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Tra le informazioni complementari è precisato, in ordine alla particolarità della procedura indetta e alla specificità dell’appalto, che non è ammesso il subappalto. Richiesta proroga termini di presentazione istanze di partecipazione In ragione dell’urgenza di attivare i servizi oggetto dell’appalto, come manifestata all’atto dell’indizione a supporto della apposita nota del Direttore Sanitario, per la quale è stata avviata una procedura accelerata, non è opportuna la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione, pur constatando per i soggetti interessati, ivi inclusa la stazione appaltante, un termine di scadenza “infelice”. Pertanto si conferma il termine perentorio del bando. Documenti inerenti la procedura negoziata Il capitolato speciale, il disciplinare di gara e la lettera d’invito sono in corso di redazione e, considerati i tempi tecnici, saranno trasmessi alle ditte che avranno presentato domanda di partecipazione valida e regolare.