Approvato quale versione definitiva dal Consiglio di
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OBI ITALIA S.r.l. Codice di Condotta ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Approvato quale versione definitiva dal Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2016 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE TITOLO DEL DOCUMENTO Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 REVISIONI VERSIONE DATA EMISSIONE COMMENTO V.01 30/11/2012 Prima emissione V.02 02/12/2013 Aggiornamento V.03 31/05/2016 Aggiornamento 2 FIRMA Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 INDICE 1. INTRODUZIONE ................................................................................................... 7 1.1. Premessa ................................................................................................... 7 2. DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 231/2001....................................................................... 8 2.1. Premessa ................................................................................................... 8 2.2. Il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ...................................... 8 2.3. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria e le finalità del Codice di Condotta ................................................................................................... 8 3. SOGGETTI DESTINATARI DEL CODICE DI CONDOTTA ............................................... 9 4. VALORE CONTRATTUALE ED EFFICACIA DEL CODICE DI CONDOTTA .......................... 9 5. I VALORI DI OBI ITALIA S.R.L. .............................................................................. 10 6. PRINCIPI GENERALI ............................................................................................ 12 6.1. PRINCIPI ISPIRATORI.................................................................................. 12 6.2. RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI ................................................ 12 6.3. CORRETTEZZA ED ONESTA’ ........................................................................ 12 6.4. PROCEDURE AZIENDALI ............................................................................. 13 6.5. DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ........................................................... 13 6.6. TRACCIABILITA’......................................................................................... 14 6.7. DILIGENZA E BUONA FEDE ......................................................................... 14 6.8. COMPETIZIONE......................................................................................... 14 6.9. CONFLITTI DI INTERESSE ............................................................................ 14 6.10. CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI ........................................... 15 6.11. RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO .................................................. 16 6.12. RIPUDIO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI ............................................... 16 3 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 7. PRINCIPI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ......................................... 16 7.1. LEGGIBILITA’ DELLA FIRMA ........................................................................ 16 7.2. CONTROLLO SULLE OPERAZIONI E TRANSAZIONI .......................................... 16 7.3. ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI................................................................... 17 7.4. TRATTAMENTO DEL DENARO CONTANTE E CARTE DI CREDITO....................... 17 7.5. REQUISITI DI FORMA DEGLI INCARICHI VERSO TERZI ..................................... 17 7.6. ASSUNZIONE DI PERSONALE....................................................................... 17 7.7. CONFLITTO DI INTERESSI IN AMBITO LAVORATIVO ....................................... 18 7.8. ACCETTAZIONE E DISTRIBUZIONE DI OMAGGI .............................................. 18 7.9. OBIETTIVI DI RISULTATO ............................................................................ 18 7.10. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA ................................................................ 19 8. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...................................................................................................... 20 8.1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE......................................... 20 8.2. NORME CONTRO LA CORRUZIONE .............................................................. 20 8.3. NORME PREVENTIVE IN GENERE................................................................. 21 8.4. NORME CONTRO LA MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO ...................... 21 8.5. NORME CONTRO LE TRUFFE PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE............................................................................................... 21 8.6. CONFLITTI DI INTERESSE NEI RAPPORTI CON LA P.A. ..................................... 21 8.7. PRINCIPI DI CORRETTEZZA ......................................................................... 22 9. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI PRIVATI CON SOCIETA’ TERZE...... 22 9.1. CORRUZIONE TRA PRIVATI ......................................................................... 22 10. PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI.......................................................... 23 10.1. PRINCIPI GENERALI ................................................................................... 23 10.2. DATI ED INFORMAZIONI DI BILANCIO .......................................................... 24 4 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 10.3. PREGIUDIZIO AI CREDITORI ........................................................................ 24 10.4. VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE....................................................... 24 10.5. FORMAZIONE DELLE VOLONTA’ ASSEMBLEARI ............................................. 24 10.6. DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE E DI NOTIZIE SOCIALI RISERVATE ..................... 25 10.7. ORGANI DI CONTROLLO............................................................................. 25 11. PRINCIPI RELATIVI ALL’IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI ..................................... 25 12. PRINCIPI RELATIVI AD ALTRI REATI PRESUPPOSTO ............................................... 26 12.1. ASSOCIAZIONI CRIMINOSE ......................................................................... 26 12.2. TUTELA DELLA LIBERTA’ PERSONALE ........................................................... 26 12.3. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE...................................................... 26 12.4. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ........................................ 27 12.5. TUTELA AMBIENTALE ................................................................................ 29 12.6. PREVENZIONE DAI REATI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO............... 29 12.7. PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ............................................................ 29 12.8. PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI........................................................ 30 13. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE DI CONDOTTA.......................................................................... 30 13.1. L’ORGANISMO DI VIGILANZA.............................................................................. 30 13.2. CONOSCENZA E APPLICAZIONE ........................................................................... 31 13.3. OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ............................... 31 13.4. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL CODICE DI CONDOTTA .................................. 31 14. LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE DI CONDOTTA NELL’AZIENDA ........ 31 15. LE SANZIONI ..................................................................................................... 32 5 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 ALLEGATO 1 ................................................................................................................. 34 6 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 1. INTRODUZIONE 1.1. Premessa Il presente Codice di Condotta (in seguito anche “Codice”), ha lo scopo di esplicitare e rendere manifesti, oltre che vincolanti all’interno della OBI Italia S.r.l. (in seguito anche “OBI Italia” oppure “Società”), un insieme di principi e di regole di condotta nei quali la Società si riconosce e di cui esige il rispetto nello svolgimento delle attività aziendali. In questo senso il presente Codice va ad aggiungersi al Codice Deontologico del Gruppo OBI, contenente i principi di etica ed integrità aziendale in cui la Società si è da sempre riconosciuta. I principi e le norme di condotta contenuti nel presente Codice, sono stati selezionati con riguardo alla ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 (in seguito anche “Decreto”). Ciò nonostante il Codice mira a prescrivere, promuovere o vietare determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, nel presupposto che l’etica sia all’interno di OBI Italia S.r.l. una realtà consolidatasi nel tempo e non una novità occasionale. In tal senso, ai fini di una valutazione generale di liceità ed eticità delle condotte, la Società avversa oltre che i comportamenti commissivi descritti nel Codice anche quelli omissivi che concorrono a determinare un identico disvalore. Il Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione (“CdA”) in data 30 novembre 2012 e costituisce documento ufficiale della Società. Esso è rivolto a: dipendenti; azionisti; consulenti; collaboratori a vario titolo; agenti; procuratori, nonché a tutti i soggetti cui è rivolto il Codice Deontologico OBI che per conto di OBI Italia S.r.l. eseguono attività sensibili rispetto alla realizzazione dei reati elencati dal D. Lgs. 231/01. Il Codice contiene una raccolta di principi estendibili alle società eventualmente sottoposte alla direzione e coordinamento della Società. Il contenuto precettivo del Codice stesso, pertanto, rappresenta uno standard con il quale tali società hanno l’onere di allinearsi, mutatis mutandis in considerazione delle peculiarità connesse alle rispettive strutture organizzative e alle diverse attività di business di ciascuna società. In coerenza con l’impostazione sopra descritta: − il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito anche “Modello”) comprensivo del presente Codice di Condotta è adottato dalla Società e, quindi, comunicato alla controllante ed a eventuali società controllate; − ciascuna società interessata ai sensi del D.Lgs 231/01 adotta in seno ai rispettivi organi amministrativi il Modello organizzativo ed il Codice di Condotta; − sono elementi essenziali non modificabili da parte di ciascuna Società controllata i principi di questo Codice; 7 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 − 2. i documenti adottati dalle proprie controllate sono poi comunicati alla Società. DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 231/2001 2.1. Premessa Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede che la Società possa essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da parte di: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società (soggetti così detti “apicali”); persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. Il Decreto stabilisce all’art. 6 che la Società non risponde del reato commesso qualora dimostri (tra l’altro) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e di aver affidato ad un Organismo dell’Ente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza di tali modelli. 2.2. Il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” Con la locuzione “Modello di Organizzazione e Gestione” richiamata dall’art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, si intende fare riferimento ad un complesso di regole, strumenti, protocolli di controllo e condotte costruite sull’evento reato e funzionali a dotare la Società di un efficace sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo. Scopo del Modello è di essere ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti connesse all’attività da soggetti “apicali” o sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza, o da Soggetti di fatto. Per il dettaglio degli elementi costitutivi del Modello di organizzazione, gestione e controllo si rimanda allo specifico documento adottato dalla Società che a tutti gli effetti rappresenta Regolamento Aziendale. 2.3. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria e le finalità del Codice di Condotta Per l’adozione di un Modello conforme al dettato normativo, occorre tener conto di quanto previsto dalle Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo elaborate da Confindustria, che individuano, tra i requisiti di un adeguato ed efficace Modello, anche la messa a punto di appositi protocolli organizzativi, necessari a garantire un efficiente sistema di controllo dell’attività dell’Ente e dei suoi dipendenti. Nel novero di tali protocolli, assume rilevanza l’adozione di un Codice di Condotta che indichi i principi generali di riferimento cui la Società intende conformarsi. 8 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 3. SOGGETTI DESTINATARI DEL CODICE DI CONDOTTA I principi e le disposizioni descritti nel presente Codice di Condotta sono vincolanti per tutti i seguenti soggetti (di seguito i “Destinatari”): − i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all’andamento della Società; − i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell’attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno; − l’Alta Direzione e i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne che esterne; − i Dipendenti e tutti i Collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei; − i partner, i fornitori ed in generale tutti coloro che a vario titolo agiscono in nome o per conto e nell’interesse o vantaggio della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto (a titolo esemplificativo collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, somministrati, etc.). Tutti i destinatari sono tenuti ad osservare ed a far osservare i principi del Codice di condotta nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità e si impegnano a perseguire i propri obiettivi seguendo principi e valori come rispetto, competenza, merito, innovazione, eccellenza, internazionalità, multiculturalità, diritti e sostenibilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi sanciti nel presente Codice di condotta. 4. VALORE CONTRATTUALE ED EFFICACIA DEL CODICE DI CONDOTTA Ogni Destinatario è tenuto all’osservanza dei principi etici e delle norme contenute nel presente Codice. La violazione da parte dei Destinatari delle norme del Codice lede il rapporto di fiducia instauratosi con OBI ITALIA S.r.l. e può portare, a seconda dei casi e del tipo di soggetto inadempiente, ad azioni disciplinari, legali o all’applicazione di penali ovvero clausole di risoluzione previste contrattualmente. Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dalla Società, deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro subordinato, in essere e da stipulare, ai sensi dell’art. 2104 c.c.. La violazione delle disposizioni ivi presenti può configurare un illecito di natura disciplinare e, come tale, può essere altresì perseguibile e sanzionabile dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e può, 9 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 eventualmente, comportare il risarcimento dei danni procurati alla Società. Ciò indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dall’instaurazione di un procedimento penale, ove ricorra un reato. Resta inteso che saranno rispettate tutte le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile alla Società, in materia di provvedimenti disciplinari. OBI Italia S.r.l. si impegna a prevedere e irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore della Società e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso, o, comunque, l’adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la Società e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi. In particolare, qualora la violazione delle norme del Codice sia posta in essere da un Destinatario che non sia dipendente di OBI Italia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto legato da rapporti contrattuali con la Società), si prevede, quale sanzione, la facoltà di risoluzione del relativo contratto o il recesso per giusta causa dallo stesso, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Ciò indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dall’instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un reato. 5. I VALORI DI OBI ITALIA S.r.l. I valori che guidano OBI Italia S.r.l. sono scelti in considerazione della sua storia, delle idee che ne hanno ispirato e condotto le azioni, del significato riconosciuto al lavoro svolto nonché dei pensieri, convinzioni e sentimenti cui si ispira l’attività aziendale quotidiana. Il Codice di Condotta fornisce i principi generali per la gestione della Società, definendo la sfera etica nell’ambito della quale OBI Italia S.r.l intende raggiungere i suoi obiettivi e specificando i mezzi utilizzabili e quelli inammissibili. A questo proposito, le regole contemplate nel Codice di Condotta, indirizzate a dipendenti, azionisti e partner commerciali, coinvolgono i seguenti ambiti di operatività della Società: • Sostenibilità e responsabilità: tutela dello sviluppo sostenibile; divieto di lavoro forzato ed infantile; rispetto della dignità personale e divieto di qualsiasi discriminazione. • Rapporto con i dipendenti: valutazione improntata ai principi di imparzialità e tolleranza; tutela della privacy e della riservatezza dei dati personali; prevenzione di situazioni di conflitto di interessi; rispetto delle libertà politiche e religiose. 10 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 • Rapporto con soggetti terzi: selezione dei fornitori; concorrenza e divieto di accordi di cartello; protezione della proprietà intellettuale e del diritto d’autore; accettazione o elargizione di regali. • Rispetto della normativa: regolamentazione delle donazioni; divieto di aiuti finanziari ad attività politiche. • Patrimonio sociale: regolamentazione delle eccezioni previste all’uso societario; uso di sistemi informatici; protezione delle informazioni societarie private; gestione degli archivi finanziari. La Società intende assicurarsi che, dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale nonché da tutti coloro che agiscono per conto della Società medesima, non siano commesse fattispecie di reato che possano, non solo screditare l’immagine della Società stessa, ma anche comportare l’applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il Decreto prevede nel caso in cui tali reati siano connessi all’attività. A tal fine, OBI Italia ha inteso adottare il presente Codice, volto ad introdurre un sistema di principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società o che agiscano per conto di essa nello svolgimento di attività che possano realizzare uno dei reati presupposto del Decreto. Il presente Codice di Condotta, quindi, si innesta in un più generale progetto finalizzato a rendere chiara ed evidente l’identità etica della Società, esplicitando i valori che la medesima vuole rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti. In tal senso il Codice costituisce un ulteriore e concreto passo in avanti per la realizzazione di un processo di approfondimento delle radici etiche e morali verso cui questa Società intende continuare ad indirizzarsi in modo autentico. Infatti, la crescente e rinnovata necessità di legalità e correttezza negli affari che sta caratterizzando l’attuale momento storico e di cui il Decreto costituisce un chiaro esempio, impone alla Società di contribuire a diffondere un’educazione in tal senso a tutti i soggetti che la compongono ed a tutti quelli con i quali questi vengano in contatto in occasione della loro attività lavorativa. È in virtù di tale proponimento che OBI Italia oggi intende riaffermare con grande forza che la correttezza e la liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre una valore imprescindibile di questa Società. 11 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 6. PRINCIPI GENERALI 6.1. PRINCIPI ISPIRATORI La Società ispira la propria attività ai princìpi contenuti nel presente Codice di Condotta 231 e nel Codice Deontologico del Gruppo OBI. Gli Organi sociali, gli Amministratori e, in generale, tutti i dipendenti nonché ogni consulente, collaboratore, anche occasionale, procuratori o altre figure analoghe, relativamente al contenuto specifico del loro incarico/contratto, sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento inserite nel Codice nonché a conformare il proprio operato agli standard di comportamento ivi descritti. 6.2. RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti nell’ordinamento locale, statale o comunitario in cui essa si trova ad operare. Ogni Soggetto destinatario deve quindi impegnarsi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, collaboratori, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la Società. La Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio. I Soggetti, pertanto, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti: in caso di qualsiasi ipotesi di dubbio, o necessità di maggiori chiarimenti, essi devono interpellare i propri superiori diretti. La Società dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice di Condotta: i dipendenti ed i collaboratori della Società sono invitati a rivolgersi, oltre che ai propri superiori diretti, anche all’Organismo di Vigilanza appositamente costituito all’interno di OBI Italia S.r.l. in caso di qualsiasi ipotesi di dubbio o necessità di ulteriori approfondimenti, in relazione alla completa osservanza ed interpretazione di quanto sancito dal presente Codice di Condotta. 6.3. CORRETTEZZA ED ONESTA’ OBI Italia mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari. Parimenti, ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie attività professionali, si impegna a seguire sempre comportamenti in linea con i principi di correttezza ed onestà. Tutte le attività poste in essere dalla Società sono svolte nella consapevolezza della responsabilità morale e sociale che la Società ha nei confronti dei suoi stakeholder nella convinzione che il raggiungimento degli obiettivi della Società deve accompagnarsi non solo al rispetto degli specifici valori aziendali, ma altresì dei generali doveri di onestà, correttezza e buona fede. 12 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 La Società opera con il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, di tutti i Destinatari, in modo tale da eliminare qualsivoglia situazione che possa creare discriminazione tra i lavoratori; la Società, inoltre, si impegna a non sfruttare eventuali situazioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti. I Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l’utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice. Pertanto tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni ed, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Codice, nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati ai principi di correttezza, onestà, indipendenza, onorabilità, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto ed ai valori di riferimento definiti per l’intera organizzazione, quali il rispetto delle regole, l’etica professionale, l’appartenenza aziendale, il servizio alla collettività, la consapevolezza del proprio ruolo; devono altresì essere disponibili ad essere sottoposti costantemente ad attività di verifica, secondo le norme vigenti e le procedure interne. Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l’onorabilità di OBI Italia al fine di minimizzare il rischio reputazionale. I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli di OBI Italia o che potrebbero interferire, con la capacità dei Destinatari stessi di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse della Società. 6.4. PROCEDURE AZIENDALI Gli Organi sociali, gli Amministratori ed i dipendenti tutti sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali. 6.5. DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ Tutte le attività, azioni, transazioni e operazioni della Società devono essere: • Compiute nel rispetto delle norme vigenti, della massima correttezza gestionale, della completezza e trasparenza delle informazioni e della legittimità sia formale che sostanziale, di un’adeguata tracciabilità e documentabilità delle stesse; • Compiute nel rispetto delle istruzioni, delle procedure e delle comunicazioni impartite, ed entro i limiti delle deleghe ricevute e dei budget approvati, nonché essere legittime, coerenti e congrue. I Soggetti che si dovessero trovare a conoscenza di eventuali omissioni, alterazioni o falsificazioni delle registrazioni contabili o dei relativi documenti di supporto, sono tenuti a 13 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 informare tempestivamente il proprio superiore, ovvero il responsabile della funzione aziendale competente e l’Organismo di Vigilanza della Società. 6.6. TRACCIABILITA’ Ciascun Destinatario deve assicurare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le caratteristiche dell'operazione nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell'operazione stessa. 6.7. DILIGENZA E BUONA FEDE Ogni Soggetto destinatario deve agire lealmente e secondo professionalità e buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste. Deve, altresì, conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice Condotta improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione. 6.8. COMPETIZIONE La Società crede nella libera e leale concorrenza e informa le proprie azioni e i propri comportamenti all’ottenimento di risultati competitivi, che premino la capacità, l’esperienza e l’efficienza. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale della Società ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce. Inoltre, a tutela dell’economia nazionale e della libera concorrenza è fatto divieto adoperare violenza, ovvero utilizzare qualsiasi strumento idoneo ad impedire, disturbare la prosecuzione dell’altrui attività e la libera concorrenza. 6.9. CONFLITTI DI INTERESSE Nello svolgimento di ogni attività, la Società opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “conflitto di interesse”, oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un soggetto operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell’impresa e dei suoi soci per trarne un vantaggio per sé o terze persone. Al fine di concretizzare il perseguimento di questo principio, OBI Italia ha predisposto i seguenti obblighi: − Rispettare le leggi e le norme interne della Società in tutti i rapporti personali e d’affari al di fuori della Società; − Evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti da ciascuna funzione della Società o con gli interessi della stessa; − Valutare i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare all’azienda nel momento dell’accettazione di un qualsiasi incarico in un’altra azienda; 14 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 − Segnalare alla Società (al diretto superiore o all’Organismo di Vigilanza) qualsiasi rapporto o situazione rilevante per le attività della Società in cui siano coinvolti interessi personali ovvero di persone ad essi collegate (quali, ad esempio, familiari, amici, conoscenti). Eventuali conflitti di interesse, anche potenziali, fra azionisti, dipendenti, amministratori, collaboratori e la Pubblica Amministrazione sono prevenuti e gestiti al momento dell’assegnazione dell’incarico o dell’avvio del rapporto di lavoro richiedendo agli stessi di sottoscrivere un’apposita dichiarazione nella quale si impegna ad evitare situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell'ambito di rapporti intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, e, nel caso questo avvenga, informarne tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. Il soggetto in potenziale conflitto deve astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Società o a terzi ovvero anche comprometterne l’immagine. OBI Italia richiede, peraltro, che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interesse ne debba dare tempestiva comunicazione in forma circostanziata, tramite i canali dedicati ([email protected] oppure posta interna indirizzata all’Organismo di Vigilanza). 6.10. CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI OBI Italia persegue l'obiettivo del corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, in modo da garantire l’integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche. La Società, a tal fine, adotta misure idonee ad assicurare che l’accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell’assoluto rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni. In particolare, la Società vieta: • l'introduzione abusiva nei sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza; • la distruzione, il deterioramento, la cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, dello Stato o di altro Ente pubblico; • la produzione di documenti informatici falsi, sia privati che pubblici, aventi efficacia probatoria; • l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi; • la sottrazione, la riproduzione, la diffusione o la consegna abusiva di codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. 15 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 6.11. RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO OBI Italia ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell’ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all’affermazione della pace tra i popoli e della democrazia. 6.12. RIPUDIO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI OBI Italia ripudia ogni forma di organizzazione criminale (in particolare le associazioni di tipo mafioso), di carattere nazionale e transnazionale. La Società adotta le misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni. 7. PRINCIPI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 7.1. LEGGIBILITA’ DELLA FIRMA Tutti gli atti ed i documenti aziendali per i quali è prevista la firma di un dipendente della Società e che abbiano valenza sia interna che esterna dovranno essere sottoscritti dagli interessati in modo assolutamente leggibile. Per quegli atti rispetto ai quali, per la frequenza e quantità della loro emissione, si renda necessaria l’apposizione di una sigla, sarà previsto il deposito di uno specimen per gli autorizzati a tale modalità di sottoscrizione. In tutte le procedure che presuppongono l’uso di una password ovvero di un codice di accesso è assolutamente vietato l’intervento di soggetti diversi da quelli che risultano titolari della password ovvero del codice medesimi. 7.2. CONTROLLO SULLE OPERAZIONI E TRANSAZIONI Ogni operazione e/o transazione che sia rilevante e significativa nell’ambito dell’operatività aziendale, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile entro un congruo termine tale da assicurare l’esercizio dei controlli su di essa. Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull’esecuzione dell’operazione medesima. Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo. 16 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 7.3. ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI Gli Amministratori, i dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la dovuta e necessaria diligenza. Ogni spesa o compenso devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di acquisto effettuato e di incarico assegnato. Nessun tipo di pagamento, versamento o altro equipollente verso terzi, salvo quelli di modico valore o dovuti per legge, può essere effettuato in contanti, comunque secondo le procedure aziendali di tempo in tempo adottati, ed in ogni caso le modalità di pagamento devono essere tali da consentire in ogni momento la tracciabilità, l’inerenza dell’operazione ed il rispetto delle normative in materia di antiriciclaggio. Le procedure che regolano le operazioni di acquisto di beni o servizi in favore della Società devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche dell’acquisto, sulle motivazioni che ne hanno reso necessaria l’esecuzione, sulle autorizzazioni alla firma, sull’esecuzione del servizio stesso. Ogni soggetto che effettua acquisti di beni o servizi in favore della Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo. Ogni funzione aziendale coinvolta nelle predette attività deve porre particolare attenzione al rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti e deve immediatamente riferire all’Organismo di Vigilanza l’esistenza di situazione irregolari o presunte tali. 7.4. TRATTAMENTO DEL DENARO CONTANTE E CARTE DI CREDITO È fatto obbligo a tutto il personale preposto alle attività di cassa di partecipare attivamente alle specifiche iniziative di addestramento al riconoscimento di monete false/contraffatte che la Società potrebbe attivare. 7.5. REQUISITI DI FORMA DEGLI INCARICHI VERSO TERZI Gli incarichi conferiti a qualsiasi consulente o collaboratore esterno che agiscano ed operino, a qualsiasi titolo, in favore della Società devono essere, di norma, sempre redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito. 7.6. ASSUNZIONE DI PERSONALE La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. 17 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 La Direzione del Personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. 7.7. CONFLITTO DI INTERESSI IN AMBITO LAVORATIVO È fatto divieto di prestare contemporaneamente la propria opera, a qualsiasi titolo, in favore della Società e di terzi portatori di interessi conflittuali con quello della Società stessa. 7.8. ACCETTAZIONE E DISTRIBUZIONE DI OMAGGI Oltre a quanto specificatamente prescritto relativamente agli omaggi verso soggetti afferenti la P.A. è vietato: − acquisire benefici personali o vantaggi - al di fuori dell’attribuzione dello stipendio o di altre forme di benefici esplicitamente approvate - in relazione all’attività di lavoro prestata in favore della Società − distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla normale prassi aziendale; − presentare offerte in favore di terzi al fine di condizionare la loro scelta commerciale; − accettare qualsivoglia tipo di omaggio od altra utilità da terzi laddove il valore degli stessi ecceda la normale prassi aziendale, non siano regolarmente registrate o determinino uno scorretto vantaggio commerciale Il divieto è esteso ai familiari dei dipendenti e conviventi. È in generale vietata qualsiasi forma di liberalità, offerta o ricevuta, idonea ad ingenerare nel donante l’aspettativa ad un trattamento di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Gli omaggi e regali consentiti si caratterizzano sempre per la relativa esiguità del loro valore e per la loro natura meramente simbolica e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche. In ogni caso, qualsiasi omaggio distribuito dovrà essere approvato dal rispettivo superiore del settore aziendale. 7.9. OBIETTIVI DI RISULTATO OBI Italia si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli eventuali obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per la Società, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento. Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente all’Organismo di Vigilanza affinché provveda a porre in essere le eventuali azioni correttive. 18 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 7.10. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA Ciascuna Direzione e/o funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza. La Società garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ed osserva il dovere di riservatezza Ai dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori della Società è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all’esercizio della propria attività professionale. In particolare, le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai Soggetti nell'esercizio della propria attività devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno sia all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. Le informazioni riservate sono, a titolo esemplificativo: i piani aziendali, strategici, economici/finanziari, contabili, commerciali, gestionali, operativi; i progetti e gli investimenti; i dati e le banche dati relativi al personale, ai clienti, ai fornitori, agli utenti e in generale tutti i dati definiti personali dalla D.Lgs. n. 196/03 con particolare attenzione per quelli che la legge stessa definisce come sensibili; i parametri aziendali di prestazione e di produttività; gli accordi societari, gli accordi e i contratti commerciali, i documenti contabili; il know-how relativo alla gestione, sviluppo e commercializzazione dei servizi. I Soggetti destinatari, in particolare, devono: mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni; osservare il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto con la Società; consultare i soli documenti cui sono autorizzati ad accedere, facendone uso conforme alle proprie mansioni; prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie. 19 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 8. PRINCIPI E REGOLE AMMINISTRAZIONE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA 8.1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La Società, gli Organi sociali, gli Amministratori, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto di OBI Italia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza. I soggetti a cui sono attribuite funzioni di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione, o dei funzionari stranieri o appartenenti ad organizzazioni internazionali, devono altresì valutare, nell’ambito di eventuali problematiche insorte nei procedimenti amministrativi, la necessità di ricorrere alle tutele previste a fronte dei comportamenti illegittimi della Pubblica Amministrazione, contribuendo così alla tutela dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione medesima. I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana, comunitaria o straniera, sono limitati a chi è formalmente incaricato dalla Società mediante idonea procura, generale o speciale, a trattare o ad avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni. In tale atto di incarico sono indicati il contenuto ed i limiti dei poteri concessi. 8.2. NORME CONTRO LA CORRUZIONE La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel dare, offrire o promettere, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o stranieri, neppure se da ciò possa conseguirne per la Società un interesse o vantaggio. Si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti sia se tenuti direttamente dalla Società, dai suoi Organi o dai suoi dipendenti, sia se realizzati appositamente per il tramite di persone che agiscono per conto della Società medesima: consulenti, collaboratori, procuratori e terzi legati alla Società da rapporti analoghi o equivalenti. È proibito dare, offrire o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A., italiana, comunitaria o estera. È proibito dare, offrire o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore al fine di indurre Pubblici ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla P.A., italiana, comunitaria o estera. Non è consentito comunque in generale dare, offrire o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o stranieri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi. È proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della P.A. o assumere ex impiegati della P.A., italiana, loro coniugi o parenti entro il secondo grado, qualora essi partecipino - o abbiano partecipato -, personalmente e attivamente, a trattative che hanno coinvolto la Società, oppure abbiano provveduto personalmente su richieste effettuate dalla Società alla P.A. medesima. 20 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 8.3. NORME PREVENTIVE IN GENERE Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto istituzionale con la P.A. non devono per alcuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni che i rispettivi Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio debbono istruire e/o adottare per conto della P.A. di cui fanno parte. Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto istituzionale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o stranieri, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni: − proporre - in alcun modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale; − offrire in alcun modo omaggi; − sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti; − compiere qualsiasi altro atto finalizzato a indurre i Pubblici Ufficiali a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui essi appartengono; − abusare della propria posizione o dei mezzi in proprio possesso per indurre o costringere qualcuno a promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità. 8.4. NORME CONTRO LA MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall’Unione Europea, anche se di modico valore e/o importo. I soggetti deputati alla gestione delle attività finanziarie, degli investimenti e/o finanziamenti ricevuti dalla P.A., italiana o straniera, dovranno improntare il loro operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando, altresì, gli obblighi d’informazione nei confronti degli organi amministrativi e dell’Organismo di Vigilanza della Società. A tal fine dovranno rendere disponibile ed accessibile ogni documentazione ed ogni operazione, anche non economica, eseguita nell’ambito dei compiti e delle funzioni ad essi assegnate. 8.5. NORME CONTRO LE TRUFFE PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE La Società condanna qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, da parte della P.A. o di altro ente pubblico, tramite dichiarazioni e/o documenti falsi, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore. 8.6. CONFLITTI DI INTERESSE NEI RAPPORTI CON LA P.A. La Società non può farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi quando si possa, anche solo astrattamente, configurare un conflitto d’interesse. 21 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 I soggetti terzi che operano per conto della Società, hanno l’obbligo di astenersi dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana comunitaria o estera, in ogni altro caso in cui sussistano in loro riguardo manifeste ragioni di convenienza. 8.7. PRINCIPI DI CORRETTEZZA I soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza giudiziale, in forma generale o speciale, e i soggetti responsabili della gestione dei procedimenti giudiziari, devono attenersi nel rapporto con le altre parti in causa, con l’Autorità procedente, con i periti ed in consulenti a ciò collegati, a principi di correttezza, lealtà e trasparenza. 9. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI PRIVATI CON SOCIETA’ TERZE 9.1. CORRUZIONE TRA PRIVATI OBI Italia per rispettare il principio di correttezza e trasparenza, e per trarre il maggior vantaggio possibile dalle sue attività, vigila affinché tutti i Destinatari del Modello non siano autori di corruzione privata (c.d. condotta attiva). OBI Italia definisce a tal proposito apposite regole comportamentali allo scopo di impedire che vengano dati o semplicemente offerti vantaggi ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, legati a Società terze (private) per indurli a venire meno ai doveri derivanti dai propri uffici, cagionando così un danno alla propria Società. Non possono, di conseguenza, essere intraprese in tali rapporti - direttamente o indirettamente - le seguenti azioni: − proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o soggetti ad essi sottoposti) di società private; − sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti; − utilizzare le risorse finanziarie della Società al fine di compiere atti di corruzione verso imprese private; − assumere risorse legate a rappresentanti di potenziali società clienti come contropartita per il compimento, da parte di questi, di comportamenti infedeli e dannosi per la società cliente stessa; − simulare costi per regali ed omaggi fittizi o per valori superiori a quelli reali al fine di creare “fondi neri” con i quali perpetrare atti di corruzione verso privati; − offrire regali ed omaggi a società private, se non di modesta entità e nel rispetto dell’iter autorizzativo aziendale; 22 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 − riconoscere rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare atti di corruzione verso società private; − acquistare beni indicati come strumentali ma in realtà destinati ad essere elargiti a rappresentanti di società terze al fine di ottenere dagli stessi comportamenti infedeli e dannosi per le società di appartenenza; − sostenere spese di rappresentanza, in tutto o in parte fittizie, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati di corruzione tra privati; − promettere e/o dare denaro ai rappresentanti di una potenziale società venditrice al fine di acquisire immobili e/o garantire la stipula di contratti a prezzi svantaggiosi per la società venditrice stessa. OBI Italia proibisce ogni forma di corruzione, non limitatamente a quelle sopra descritte, a favore di chiunque. Al fine di evitare che OBI Italia possa essere ritenuta responsabile per attività di corruzione, è previsto: − l’obbligo per i fornitori di OBI Italia di rispettare gli standard etici; − che tutti i contributi di beneficenza devono essere approvati, ai fini del rispetto delle leggi anticorruzione. Inoltre OBI Italia punisce i comportamenti di corruzione passiva tenuti dai propri amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e soggetti ad essi sottoposti che violino gli obblighi e i doveri inerenti il loro ufficio in cambio di denaro o altre utilità erogate o promesse da parte di soggetti terzi (c.d. condotta passiva). 10. PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI 10.1. PRINCIPI GENERALI La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, finalizzato a rendere materialmente praticabile, incoraggiare, facilitare nonché indurre la violazione, da parte degli Amministratori, di uno o più dei princìpi di seguito indicati. La Società esige che gli Amministratori ed i dipendenti tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri Organi Sociali e della società di revisione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali 23 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 Gli Amministratori, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza che debbono ispirare il proprio operato, debbono non solo agire nel rispetto delle procedure contemplate per tutte le aree critiche, ma hanno altresì l’obbligo di comunicare senza indugio all’Organismo di Vigilanza ogni comportamento che appaia in contrasto, anche solo potenziale, con la normativa in vigore, a tutela dell’integrità del patrimonio sociale, prescindendo, ove richiesto, dall’interesse dei soci alla restituzione dei conferimenti 10.2. DATI ED INFORMAZIONI DI BILANCIO La Società condanna qualsiasi comportamento finalizzato ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni destinate ad essere recepite nei documenti di cui si compone il bilancio aziendale, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati. La Società esige lo scrupoloso rispetto delle procedure contabili-amministrative di tempo in tempo adottate, idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine: − al rispetto dei “Principi contabili” emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali; − al rispetto, da parte dei soggetti incaricati di peculiari funzioni, del contenuto di cui alle mansioni. 10.3. PREGIUDIZIO AI CREDITORI Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria che non abbia altra finalità che quella di cagionare un danno ai creditori. 10.4. VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE Gli Amministratori, prima di procedere alla eventuale ripartizione di utili (o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva), pur nel rispetto dei vincoli dello Statuto e delle leggi in vigore, ovvero qualora ripartiscano riserve divisibili, sono tenuti alla verifica dello stato patrimoniale della Società con particolare riferimento all’esattezza e veridicità dei dati ivi riportati. 10.5. FORMAZIONE DELLE VOLONTA’ ASSEMBLEARI È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, teso ad influenzare illecitamente la volontà dei componenti le assemblee dei soci per ottenere la irregolare formazione delle maggioranze deliberative. 24 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 Ogni soggetto che sia a conoscenza di detti comportamenti, anche se riferiti a terzi estranei, sarà tenuto a darne avviso agli organi competenti, investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive al riguardo. 10.6. DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE E DI NOTIZIE SOCIALI RISERVATE È vietato diffondere notizie false, sia all’interno che all’esterno della Società, concernenti la situazione patrimoniale, l’andamento economico/gestionale, l’esito di controlli interni ed ogni altra informazione, da considerarsi rilevante, che riguardi la Società e le altre società cui essa a vario titolo partecipa. Gli Amministratori sono altresì tenuti a mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni ed a non utilizzare a proprio vantaggio tali informazioni. 10.7. ORGANI DI CONTROLLO I Destinatari del presente Codice, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo, fornendo, su richiesta, i dati e le informazioni disponibili. È vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali. 11. PRINCIPI RELATIVI ALL’IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI La Società considera principio inderogabile l’impiego di sola mano d’opera che risulti pienamente in regola con le vigenti norme sull’immigrazione ed, in particolare, col D. Lgs. n. 286/1998, il cui art. 22, “Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, è stato inserito nel novero dei reati compresi nel D. Lgs. n. 231/01 a partire dal mese di Agosto 2012. In considerazione di quanto sopra, tutti i destinatari del presente Codice di Condotta devono adottare i seguenti comportamenti: − non impiegare risorse umane non in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno e/o che non possono esibire regolare permesso di soggiorno; − richiedere a tutti i fornitori chiamati a erogare servizi o lavori in conformità alle disposizioni regolamentari adottate dalla Società, di avvalersi esclusivamente di personale in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno e/o che possano esibire regolare permesso di soggiorno rimanendo onere a carico dei fornitori la dimostrazione della regolarità del cittadino straniero. 25 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 12. PRINCIPI RELATIVI AD ALTRI REATI PRESUPPOSTO 12.1. ASSOCIAZIONI CRIMINOSE Chiunque venga a conoscenza della presenza all’interno della Società di iniziative di promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, anche con fini di eversione dell’ordine democratico, di terrorismo o di attentare alla vita o all’incolumità di una persona hanno il dovere di segnalarle immediatamente all’Organismo di Vigilanza della Società. 12.2. TUTELA DELLA LIBERTA’ PERSONALE La Società stigmatizza e avversa fortemente qualsiasi comportamento volto a violare la libertà personale e la libera formazione della volontà individuale, con particolare riferimento alla tutela dei minori. Pertanto, si raccomanda la massima attenzione nelle attività che comportano il perfezionamento delle pratiche amministrative per l’ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri all’interno del territorio italiano appartenenti alla organizzazione aziendale. 12.3. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE La Società, allo scopo di prevenire reati di “Abuso di Mercato” commessi da dipendenti e/o soggetti “apicali”, condanna e sanziona in maniera particolarmente incisiva la divulgazione di informazioni false, l’esecuzione di atti simulati e l’abuso di informazioni privilegiate. In particolare, è vietato: − utilizzare informazioni privilegiate, apprese in virtù della propria posizione lavorativa all’interno della Società, per trarre un vantaggio personale o per farlo conseguire a terzi; − porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari della Società La Società adotta le misure che consentano di evitare, secondo criteri di ragionevole certezza, il rischio di intrattenere rapporti con clienti e fornitori il cui denaro o prodotti provengano da fonti illegittime. La Società, pertanto, condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio, autoriciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. La Società si oppone fermamente, inoltre, al compimento di qualsiasi condotta di impiego, sostituzione e trasferimento in attività aziendali, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitto, facendo divieto ai propri dipendenti, compresi i dirigenti, ai membri degli organi sociali, a tutti i collaboratori ed, ogni caso, a tutti i Destinatari del presente Codice, di compiere o concorrere nel compimento di fatti riconducibili a riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro beni e altra utilità di provenienza illecita. Chiunque venga a conoscenza della commissione di atti o di comportamenti tra quelli sopra esposti, deve darne 26 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 immediata notizia ai propri superiori o all’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità espressamente indicate nelle apposite procedure aziendali e nella Procedura Flussi Informativi all’OdV, da considerare parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società. 12.4. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO OBI Italia persegue con il massimo impegno l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. A tal fine la Società adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l’obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l’eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione. Nell’ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha assunto l’impegno di adottare ogni misura necessaria per tutelare adeguatamente l’integrità fisica e morale dei propri lavoratori e, pertanto, richiede ai lavoratori medesimi il puntuale rispetto della suddetta normativa e delle disposizioni interne impartite al riguardo. Nell’ambito della propria attività, OBI Italia si impegna, quindi, ad adeguare il lavoro all’uomo, ivi incluso per ciò che attiene la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si impegna, altresì, ad operare: a) tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica; b) sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; c) programmando adeguatamente la prevenzione e mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri nella stessa la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; d) riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; e) impartendo adeguate istruzioni al personale. Tali principi sono utilizzati dalla Società ai fini della individuazione e dell’adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari. I Destinatari devono attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate. Le valutazioni sui rischi esistenti e le conseguenti misure di prevenzione, adottate ad ogni livello gerarchico (sia di vertice che localmente) e nelle forme di volta in volta ritenute più opportune (politiche, protocolli, procedure o istruzioni anche verbali, verifiche di controllo), 27 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 sono in ogni caso assunte ed attuate in conformità e nel rispetto dei seguenti principi e criteri fondamentali: − evitare i rischi; − valutare i rischi che non possono essere evitati; − combattere i rischi alla fonte; − adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute; − tener conto del grado di evoluzione della tecnica; − sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; − programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; − dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; − impartire adeguate istruzioni ai lavoratori; − effettuare il controllo sanitario dei lavoratori; − allontanare il lavoratore in caso di sua esposizione a rischi per la salute e adibirlo, se possibile, ad altra mansione; − informare e formare adeguatamente i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (“RLS”); − fornire sempre istruzioni adeguate ai lavoratori; − consentire la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei RLS; − programmare le misure opportune per migliorare i livelli di sicurezza; − pianificare le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; − prevedere l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; − programmare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. 28 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 12.5. TUTELA AMBIENTALE La progettazione e l’esecuzione delle attività della Società tengono conto della cura degli aspetti relativi alla tutela dell’ambiente, al fine di diminuire la quantità dei rifiuti prodotti e ridurre i consumi energetici. I programmi e le strategie aziendali riconoscono l’importanza dell’impatto ambientale di ogni nuovo processo, prodotto o servizio offerto per diminuire l’inquinamento in ogni sua forma. Tale scopo è perseguito un costante impegno a migliorare la ricerca e la comunicazione al fine di realizzare un adeguato coinvolgimento del personale e dei propri clienti. La Società, pertanto, condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose in materia ambientale. Per questa ragione, nello svolgimento della propria attività, OBI Italia si impegna al rigoroso rispetto di tutta la legislazione e normativa ambientale applicabile al proprio settore, salvaguardando l’ambiente circostante e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio. In tale ottica, quando promuove, progetta o affida a terzi la gestione di attività che generano impatti ambientali ovvero ancora lo smaltimento dei rifiuti prodotti, la Società assicura la previa qualificazione tecnico-professionale dei fornitori impiegati, nonché la previsione di apposite clausole contrattuali che impongano il rispetto da parte degli stessi di tutte le normative ambientali applicabili, delle procedure previste e dei principi etici definiti da OBI Italia. La Società garantisce in ogni caso l’individuazione e la creazione di appositi ruoli e funzioni, anche attraverso la previsione di un sistema di adeguate deleghe e procure, che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio in materia ambientale. 12.6. PREVENZIONE DAI REATI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO La Società si impegna a garantire una corretta e trasparente informazione in merito ai prodotti e servizi commercializzati. È prevista la programmazione dei relativi controlli e garantendo la verifica della tracciabilità dei prodotti venduti Sono adottate tutte le prescrizioni necessarie a garantire l’autenticità dei prodotti venduti al fine di assicurare la tutela dei marchi e dei segni distintivi delle aziende nazionali ed estere. A tal fine è richiesto che il fornitore rilasci idonea attestazione sul rispetto della normativa di settore. 12.7. PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Nello svolgimento della propria attività, OBI Italia opera evitando qualsiasi situazione di contrasto ovvero di violazione di diritti d’autore o diritti di proprietà industriale spettanti a terzi, condannando ogni possibile forma di contraffazione o di usurpazione di strumenti o segni 29 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 di autenticazione, certificazione o riconoscimento, marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli, e richiamando tutti coloro che operano nell’interesse della Società al rispetto di tutte le normative esistenti a tutela degli stessi. OBI Italia condanna inoltre la riproduzione di software, foto, immagini, pubblicazioni scientifiche o estratti di esse, ovvero opere comunque protette dal diritto d’autore altrui al di fuori di quanto autorizzato dagli accordi di licenza previamente conseguiti. 12.8. PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine dell’impresa. Dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori si impegnano a non utilizzare, per interessi o fini privati, i beni o le attrezzature informatiche come software e password nonché ogni altra informazione di cui dispongono per ragioni di ufficio. E’ pertanto vietato e del tutto estraneo a OBI Italia un utilizzo non corretto degli strumenti informatici della società dal quale possa derivare la commissione di condotte integranti l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico di terzi, l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità. Inoltre, è altresì assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. 13. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE DI CONDOTTA 13.1. L’Organismo di Vigilanza L’Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento del Modello Organizzativo, e quindi dei suoi elementi costitutivi ed al suo mantenimento mediante aggiornamento periodico. 30 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 L’Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia ed indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l’espletamento delle funzioni assegnate dal Decreto e dagli atti societari che ne deliberano la costituzione. Ogni dato o informazione di cui l’Organismo di Vigilanza sia destinatario in virtù dell’applicazione del presente Codice e di qualsiasi altra procedura aziendale che ciò preveda, sarà mantenuta nel più stretto riserbo ed utilizzata esclusivamente allo scopo delle funzioni assegnate. È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza assicurare l’effettività della segretezza e riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite, anche mediante sistemi tecnici o tecnologici al cui acquisto e utilizzo potrà essere destinata una parte del budget annuale di spesa di cui l’Organismo di Vigilanza dispone. L’Organismo è contattabile tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected] 13.2. Conoscenza e applicazione Il presente Codice di Condotta è portato a conoscenza di tutti i destinatari. Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l’Organismo di Vigilanza. Tutti coloro che collaborano con la Società, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all’estero, sono impegnati a fare osservare i principi del presente Codice. In nessun modo, agire a vantaggio della Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con la normativa e con tali principi. In particolare, tutti i destinatari sono tenuti ad operare affinché tali norme siano adeguatamente applicate e rispettate. 13.3. Obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello Organizzativo o in genere il sistema di controllo interno, è tenuto a segnalarle prontamente all’Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, orale o in via telematica e dovranno essere raccolte ed archiviate a cura dell’Organismo di Vigilanza. 13.4. Modifiche e aggiornamenti del Codice di Condotta Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale. 14. LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE DI CONDOTTA NELL’AZIENDA 31 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 La Società si impegna a garantire una puntuale ed ampia diffusione, interna ed esterna, del Codice mediante: • distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali, a tutto il personale ed ai collaboratori; • messa a disposizione in luogo accessibile a tutti; • messa a disposizione dei terzi Destinatari e di qualunque altro interlocutore in una apposita sezione del sito web della Società, www. [•] nonché sulla intranet aziendale. L’OdV, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [•] promuove e monitora periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice, pianificate anche in considerazione dell’esigenza di differenziare le attività in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello. Nei contratti con i terzi Destinatari, è, inoltre, prevista l’introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l’impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l’ipotesi di violazione di tale impegno Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l’Organismo di Vigilanza. Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l’efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente all’Organismo di Vigilanza. Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con ciascuno dei principi contemplati dal presente Codice, dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente all’Organismo di Vigilanza affinché provveda a porre in essere le eventuali azioni correttive. Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice di Condotta dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale e analogamente resa nota. 15. LE SANZIONI L’inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo nazionale applicabile nonché dei sistemi disciplinari eventualmente adottati a livello aziendale ai sensi del Decreto, in base alle 32 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 specifiche modalità ivi previste e comunque in conformità allo Statuto dei Lavoratori ed alle altre norme in vigore in materia di lavoro. Saranno altresì applicate misure di risoluzione dei relativi contratti qualora si verificassero inosservanze da parte dei partner commerciali della Società. 33 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 ALLEGATO 1 Dichiarazione di comprensione e accettazione del Codice di Condotta 231 Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto il presente Codice di Condotta adottato da OBI Italia S.r.l. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nel presente Codice. Più in particolare il sottoscritto si impegna a: − non porre in essere azioni in contrasto con il presente Codice di Condotta 231; − evitare situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell'ambito di rapporti intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere e, nel caso questo avvenga, informarne tempestivamente l’Organismo di Vigilanza; − rispettare i poteri di delega ed i limiti di firma stabiliti; − rispettare gli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza riportati nel "Modello 231"; − rispettare le procedure/protocolli emesse dalla Società e le altre misure previste dal Modello. Il sottoscritto dichiara, in ultimo, di conformare il proprio comportamento alle regole espresse nel presente Codice, riconoscendo le responsabilità connesse alle violazioni di tali regole. Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del Modello e circa la sua effettiva applicazione. Nome e Cognome Firma Data 34 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 Versione 0.3 del 31/05/2016 35