SINDACI-REVISORI GIUDIZIO SUL BILANCIO
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SINDACI-REVISORI GIUDIZIO SUL BILANCIO
SINDACI-REVISORI GIUDIZIO SUL BILANCIO Dott. Luciano De Angelis GIUDIZIO SUL BILANCIO PRINCIPIO DI REVISIONE N. 570 Perché l’impresa possa considerarsi in funzionamento E’ necessario considerare tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile futuro, che dovrebbe essere almeno relativo (ma non limitarsi) ai 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio sottoposto a giudizio. 2 GIUDIZIO SUL BILANCIO PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 5 SE LA DELIBERA DI MESSA IN LIQUIDAZIONE Successiva a quella di formazione del progetto di bilancio SI APPLICA IL GOING CONCERN Dovuta a cause diverse da quelle che rendono obbligatoria la liquidazione 3 GIUDIZIO SUL BILANCIO RITARDO SIGNIFICATIVO NELLA FIRMA O NELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO Situazioni particolari Quando si verificano ritardi significativi nell’approvazione del bilancio Il revisore deve indagare presso la direzione circa le ragioni dei ritardi Qualora i ritardi si collegano ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale Il revisore deve considerare la necessità di svolgere procedure di revisione tipiche del caso di dubbi significativi sulla continuità aziendale PRINCIPIO N. 570 4 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO IPOTESI 1 Omesso deposito imputabile agli amministratori e sindaci È illecito imputabile ad amministratori (anche giudiziari), liquidatori, commissari governativi e (in via sostitutiva) ai sindaci. (art. 2630, 2°co.) 6 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO IPOTESI 1 Sanzione (art. 2630 c.c) Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il registro delle imprese determina per tutti i soggetti tenuti alla presentazione dello stesso la comminazione di pena pecuniaria compresa fra un minimo di 133,90 e 1.341,60 euro. (MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N°180) Con l’oblazione (art. 16, L.689/81) ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio di versare fino a 267,80 Euro (doppio del minimo) provvedendo al pagamento entro il 60°giorno dalla contestazione. 7 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO IPOTESI 2 L’omessa predisposizione del progetto di bilancio o la mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso Può comportare conseguenze sugli amministratori come: -la revoca degli stessi -ed eventuale azioni di responsabilità. 8 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO IPOTESI 2 L’art. 2631 c.c. prevede uno specifico illecito amministrativo. Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni. 9 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO TRIBUNALE DI NAPOLI La violazione del termine massimo per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio non costituisce motivo di annullamento della relativa delibera. La sua inosservanza non esonera gli amministratori dall’obbligo di redigere il bilancio e di convocare l’assemblea dei soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a rischio di azione di responsabilità (conf. Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623). Sentenza del 19/09/2007 10 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO IPOTESI 3 Mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea La disposizione sanzionatoria non può essere irrogata in caso di mancata approvazione del bilancio, elemento indefettibile per la consumazione dell’illecito amministrativo. (Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993) 11 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO IPOTESI 3 NON TUTTE LE CCIAA ITALIANE SEGUONO GLI STESSI CRITERI !!! Di norma i bilanci d’esercizio non approvati dall’assemblea dei soci o dal consiglio di sorveglianza non sono soggetti a deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese. Milano, Roma, Torino. Padova lascia scegliere. Pesaro-Urbino, L’Aquila chiedono le ragioni della mancata approvazione. 12 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ISTRUZIONI AL MODELLO UNICO SC 2011 Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento dovrà essere effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo al predetto sesto mese (ossia 16 luglio oppure 16 agosto con maggiorazione), a questo punto, sulla base dei dati risultanti dal progetto di bilancio. 13 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CASSAZIONE «Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi…. La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul piano tributario le seguenti conseguenze: 1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà considerata omessa; 2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo…». Sentenza, sez. trib. del 6 giugno 2001, n. 11448 14 RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO OMESSA DICHIARAZIONE È omessa la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza. La sanzione amministrativa applicabile è: 1) dal 120 al 240% delle imposte con un minimo di € 258; 2) da € 258 a € 1.032, nel caso non sia dovuta imposta (raddoppiabile per soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili). 15 P.R. N. 570 VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE Indicatori finanziari • Situazioni di deficit patrimoniale o CCN negativo • Prestiti a scadenza senza rinnovo o rimborso • Difficoltà o discontinuità nella distribuzione dei dividendi • Incapacità di saldare i debiti alla scadenza • Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti • Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” a “pagamento alla consegna” • Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari. 16 P.R. N. 570 VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE Indicatori gestionali • Intenzione della direzione di liquidare l’impresa • Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli • Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione di concessioni o di fornitori importanti • Difficoltà nell’organico del personale • Scarsità nell’approvvigionamento da importanti fornitori • Comparsa di concorrenti di grande successo. 17 P.R. N. 570 LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) Gli indici che potrebbero essere presi a base per costituire una sorta di matrice sono ad esempio: • • • • • • • • il capitale circolante netto, indice di autonomia finanziaria (rapporto tra PN e totale fonti), indice del debito (debiti vs banche ed altri finanziatori/patrimonio netto), indice del costo del denaro a prestito (oneri finanziari/debiti verso banche) indice di liquidità EBITDA Margin (MOL), reddito operativo lordo, il ROI (return on investiment), il ROS (return on sales). 18 P.R. N. 570 VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE Altre indagini • Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge • Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare • Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza di responsabilità civile • Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa. 19 P.R. N. 570 PROCEDURA DI REVISIONE IN CASO DI DUBBI SIGNIFICATIVI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE • Esame e valutazione dei piani d’azione futuri della direzione • Raccolta di elementi probativi sufficienti e appropriati mediante lo svolgimento delle procedure di revisione • Ottenimento di elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione • Valutare ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione • Richiedere alla direzione attestazioni scritte relative ai piani d’azione futuri. 20 SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122. È legittimo l’aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di: 1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo; 2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo legale a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti; b) dopo l’assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co.1, c.c. e prima dell’assemblea del bilancio successivo; c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo. 3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea ex artt. 2447 e 2482-ter c.c. 21 SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA ESEMPIO • Aumento previa riduzione del capitale (azzeramento): La società con quattro soci al 20% (A, B, C, D) con capitale euro 100.000 e perdite euro 100.000, riduce il capitale da 100.000 a zero per l’abbattimento completo delle perdite. • Successivamente: aumento con ricapitalizzazione a 200.000 euro da parte di C e D. • Il patrimonio netto, il capitale sociale e il versamento richiesto sono pari a 200.000. • La nuova società avrà soci solo C e D al 50% cadauno. • Aumento senza preventiva riduzione del capitale: Stessa situazione di cui sopra ma la società non abbatte la perdita perciò i soci C e D conferiscono euro 100.000 cadauno affinché: • il patrimonio netto sarà pari a 100.000, mentre il capitale sociale 300.000 e il versamento richiesto sono pari a 200.000; • la nuova società avrà soci: A e B entrambi all’8,33%, mentre C e D al 41,66% cadauno 22 SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA ESEMPIO Possibilità elusiva: PERDITE “SOTTO ZERO” > 25% AUMENTO DI CAPITALE • Esempio la società, con capitale 120.000 e perdite 260.000: - Capitale necessario con ripianamento perdite: 260 + 30 (25% di 120) = 290 - Capitale necessario con aumento di capitale: (260 x 3) – 120 = 660 x 25% = 165 In caso di aumento di capitale da versare dovrebbe essere almeno pari a: 290/660 = 44% per non risultare elusiva. Infatti 660 x 44% = 290. 23 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) La gravità delle indicazioni che emergono dai sopra riportati indici spesso può essere attenuata da altri fattori e circostanze. Ad esempio a fronte di indicatori finanziari che fanno emergere una incapacità dell’impresa nel saldare i debiti ordinari la direzione aziendale potrebbe aver deciso di ripristinare l’equilibrio nel cash-flow tramite cessioni di beni, rimodulazione dei debiti o aumento di capitale. Allo stesso modo la perdita di un importante fornitore o di un dirigente “chiave” può essere rimediata da una adeguata sostituzione. 24 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) Il giudizio sulla continuità aziendale dipende anche dalle azioni svolte nel corso delle verifiche periodiche, ma rimane coperto da un certo grado di incertezza. Necessarie informazioni da organo amministrativo 25 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) LE ATTESTAZIONI SCRITTE Quando sorge il dubbio sulla sussistenza del requisito della continuità aziendale il revisore deve raccogliere sufficienti e idonei elementi probativi al fine di formulare un giudizio consapevole in merito. Allo scopo il revisore dovrà verificare e valutare le informazioni e le ragioni che la direzione aziendale gli fornisce per dimostrare la sussistenza del requisito. Se il periodo preso a base dalla direzione aziendale è inferiore a dodici mesi, il revisore dovrà richiedere di estendere l’analisi almeno fino a dodici mesi dalla data del bilancio. È utile allo scopo ottenere dalla direzione aziendale attestazioni scritte sui piani, dalla stessa predisposti e approvati dai competenti organi societari, tesi ad ovviare ai problemi di continuità aziendale. Qualora la direzione aziendale non fornisca le richieste attestazioni e non produca i piani e i budget con arco temporale di almeno dodici mesi successivi alla data di bilancio il revisore dovrà giungere alla conclusione che esiste una grave carenza nel processo di revisione che mina fortemente il rilascio di un giudizio positivo sul bilancio. 26 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) LE PROCEDURE DI REVISIONE AGGIUNTIVE Ottenuta l’attestazione il revisore dovrà porre in essere una serie di procedure volte all’acquisizione di idonei e sufficienti elementi probativi, tramite: • • • • • • • • l’analisi e la discussione con la direzione aziendale dei cash-flow, della redditività futura e degli altri dati previsionali rilevanti; l’analisi degli eventi verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio che possono influenzare la capacità dell’impresa di mantenersi in funzionamento; l’analisi dei bilanci intermedi più recenti; la verifica della capacità dell’impresa di evadere gli ordini dei clienti; la verifica adempimenti di pagamento di mutui e prestiti obbligazionari; la lettura dei verbali del consiglio di amministrazione, delle assemblee dei soci e del collegio sindacale per verificare eventuali argomenti e decisioni attinenti a difficoltà finanziarie; la richiesta di informazioni (circolarizzazioni) ai consulenti legali e fiscali su eventuali procedimenti giudiziali; la verifica dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e la valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti. 27 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) LA DECISIONE DEL REVISORE Il revisore nell’effettuare le analisi e valutazioni dovrà sempre accertare l’attendibilità del sistema che genera le informazioni. Deve, inoltre, valutare se i presupposti su cui si basano le previsioni sono appropriati alle circostanze anche effettuando analisi comparative dei dati previsionali con i dati consuntivati per periodi passati. Naturalmente saranno maggiormente attendibili i piani che prevedono azioni con effetto significativo sulla solvibilità e gli equilibri dell’impresa nell’immediato futuro. Il revisore dopo aver svolto tutte le procedure necessarie ed opportune, aver ottenuto le informazioni e le attestazioni richieste, aver esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione, deve decidere se i dubbi sulla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti in modo soddisfacente. 28 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE – ISA N. 570 Valutazione indicatori di possibile mancanza di continuità aziendale Indicatori finanziari Indicatori gestionali Altri indicatori Danno evidenze sfavorevoli Procedure supplementari Alienazioni di attività Esame e valutazione del Piano di risanamento Richieste di prestiti Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali 29 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) PRESENZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE Considerata asserzione senz’altro appropriata Considerata asserzione appropriata perché vi sono AZIONI CORRETTIVE DA INTRAPRENDERE La relazione deve contenere un giudizio positivo senza rilievi o paragrafo d’enfasi Se gli amministratori, in bilancio hanno dato adeguata informativa sui piani ed azioni: Se l’evidenziazione non è riportata in bilancio: Giudizio positivo senza rilievi e se opportuno, con paragrafo d’enfasi Giudizio con rilievi o giudizio avverso per mancanza di informativa 30 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2 Gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare la crisi, anche se INCERTE NELL’ESITO si fondano su RAGIONEVOLI PRESUPPOSTI Gli amministratori ne danno adeguata informativa in bilancio Giudizio positivo senza rilievi ma con paragrafo d’enfasi Gli amministratori non ne danno adeguata informativa in bilancio Giudizio con RILIEVI o AVVERSO per mancanza di informativa 31 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 2/2 Gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare la crisi, anche se INCERTE NELL’ESITO si fondano su PRESUPPOSTI FORTEMENTE OPINABILI Gli amministratori ne danno adeguata informativa in bilancio Gli amministratori non ne danno adeguata informativa in bilancio Impossibilità di esprimere un giudizio Giudizio avverso 32 LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570) MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE Gli amministratori hanno redatto il bilancio sul presupposto che vi sia la continuità aziendale Gli amministratori hanno redatto il bilancio sul presupposto senza che vi sia la continuità aziendale Giudizio avverso Giudizio positivo con paragrafo d’enfasi 33 LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ART. 2429 CO. 2 C.C. Il collegio sindacale nella propria relazione al bilancio deve riportare la sintesi e i risultati dell’attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti censurabili degli amministratori. È in quest’ambito che il collegio espone: • l’esito delle attività di vigilanza svolte in materia di monitoraggio della continuità aziendale, sia nell’ottica della prevenzione che nell’ambito dell’emersione tempestiva della crisi; • l’esito degli scambi d informazioni con il revisore; • i solleciti effettuati all’organo amministrativo per gli opportuni provvedimenti di soluzione della crisi; • le azioni intraprese dagli amministratori a garanzia della continuità aziendale e l’efficacia delle stesse. 34 LA RELAZIONE E IL GIUDIZIO SUL BILANCIO COLLEGIO SINDACALE art. 2429 co. 2 c.c. Il collegio sindacale nella propria relazione al bilancio deve riportare la sintesi e i risultati dell’attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti censurabili degli amministratori e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione … REVISORE art. 14 del DLgs. 39 Il revisore legale … esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio … • Positivo • Positivo con rilievi • Negativo • Impossibilità ad emettere giudizio La relazione può essere unica, con suddivisione in due parti. Non è consentita la relazione di minoranza. 35 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO E IL RICHIAMO DI INFORMATIVA Alla luce del PRINCIPIO DI REVISIONE 002 emanato il 17/04/2009 dal CNDCEC e rivisto nell’Aprile 2011: MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL’ART. 14 D.Lgs. 39/2010. Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - settembre 2011. LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO IL GIUDIZIO SUL BILANCIO Art. 14 D.lgs. 39/2010 Giudizi previsti Codificato • Positivo • Positivo con rilievi • Negativo • Impossibilità ad emettere giudizio 37 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO CONTENUTO DEI PARAGRAFI 1° Paragrafo Identificazione dell’oggetto della revisione e delle responsabilità 2° Paragrafo Natura e portata della revisione contabile 38 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO LE REGOLE DI CONTROLLO CONTABILE APPLICATE Il secondo paragrafo secondo il nuovo P.R.002 Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio (consolidato) sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. …… 39 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO LE REGOLE DI CONTROLLO CONTABILE APPLICATE Il secondo paragrafo secondo il nuovo P.R.002 Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio (consolidato) dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data …… . 40 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO PAR. 2) BILANCIO NON COMPARABILE CON QUELLO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE Nessun riferimento nel paragrafo 2. Società di nuova costituzione Opportuno richiamo di informativa. Bilancio precedente non assoggettato a revisione Nel paragrafo 2 va evidenziato che il giudizio espresso nella presente relazione non si estende ai dati dell’esercizio precedente. 41 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO IL GIUDIZIO NON POSITIVO O CON ECCEZIONI Quando nella relazione al bilancio il revisore abbia formulato rilievi, il giudizio dovrà contenere un paragrafo aggiuntivo. Ogni qualvolta il Revisore esprime un giudizio con rilievi o negativo o dichiara l’impossibilità di esprimere un giudizio deve inserire nella relazione una chiara descrizione di tutte le ragioni sostanziali, e a meno che ciò sia praticamente impossibile, una quantificazione dell’effetto sul bilancio. 3° Paragrafo Tale informativa va inserita in un paragrafo che precede il giudizio sul bilancio. 42 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO (segue) CONTENUTO DEI PARAGRAFI 3° Paragrafo Giudizio positivo 3°- 4° Paragrafo Rilievi per errata applicazione dei principi contabili (disaccordi con amministratori) Rilievi per limitazioni al processo di revisione Rilievi dovuti a situazioni di incertezza Eventuale dissenso del singolo sindaco-revisore in disaccordo 43 ART. 2407 C.C. IL “GIUDIZIO CON MODIFICA” Disaccordi con gli amministratori riguardanti l’accettabilità dei principi di revisione utilizzati, i loro metodi di applicazione o l’adeguatezza delle informazioni fornite in bilancio. Limitazioni al lavoro di revisione. Giudizio con rilievi o negativo Giudizio con rilievi o impossibilità ad emettere un giudizio 44 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO (segue) CONTENUTO DEI PARAGRAFI 4° Paragrafo 1. 2. Giudizio con rilievi 3. Giudizio con rilievi Giudizio negativo 4. Impossibilità di esprimere un giudizio 5. Giudizio con rilievi 6. Impossibilità di esprimere il giudizio 7. Giudizio negativo Richiami di informativa * I giudizi derivano dalla valutazione del revisore sulla rilevanza 1 o 2: dell’errore 3 o 4: della limitazione 5 o 6: dell’incertezza 7: in caso di informativa di bilancio carente 45 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO CONTENUTO DEI PARAGRAFI Il Richiamo di Informativa Può riguardare: 5° Paragrafo 6° Paragrafo a) Eventi straordinari avvenuti durante l’esercizio b) Situazioni di incertezza e rischi potenziali c) Particolari criteri di valutazione cambiamenti nei criteri di valutazione d) Modifica della vita utile di beni ammortizzabili e) Adesioni a condoni o istituti fiscali opzionali utilizzati o Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 46 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO SCHEMA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO 1° Paragrafo Identificazione dell’oggetto della revisione e delle responsabilità 2° Paragrafo Principi di revisione adottati e portata della revisione contabile 3° Paragrafo Giudizio positivo 4° Paragrafo Richiami di informativa * 5° Paragrafo (* nota: i giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza dell’errore, o della limitazione, o dell’incertezza) 5/6° Paragrafo Rilievi per errata applicazione dei principi contabili Rilievi per limitazioni al processo di revisione - Giudizio con rilievi - Giudizio negativo - Giudizio con rilievi - Impossibilità di esprimere un giudizio Rilievi dovuti a situazioni di incertezza -. Giudizio con rilievi - Impossibilità di esprime il giudizio - Giudizio negativo Richiami di informativa (esempi) : - Eventi straordinari o rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio - Obbligo di redazione del bilancio consolidato - Rivalutazione di attività previste da norme di legge - Informazioni relative ai criteri di valutazione delle attività di bilancio - Situazioni di incertezza - Cambiamenti nei criteri di valutazione o contabilizzazione - Prestiti obbligazionari - Richiami di informativa conseguenti alla applicazione dei principi contabili internazionali - Comportamenti contabili non più consentiti a seguito delle riforme societaria e fiscale. Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 47 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO IL RICHIAMO DI INFORMATIVA NEL NUOVO P.R.002 PARAGRAFO EVENTUALE, CHE PRECEDE IL GIUDIZIO DI COERENZA Utilizzato per enfatizzare alcuni elementi della informativa di bilancio, che meritano di essere portati all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, eventualmente rinviando a quanto dichiarato in merito dagli amministratori. Data la natura del “richiamo di informativa” questa componente della relazione non può essere utilizzata dal revisore per: • esporre proprie considerazioni e commenti; • segnalare rilievi; • integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti. 48 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO RICHIAMO DI INFORMATIVA SULLA CONTINUITÀ PARAGRAFO 31 ISA 570 Un’incertezza significativa esiste quando la portata del suo effetto potenziale è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un’informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante. Se l’informativa fornita in bilancio è adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio senza rilievi, ma deve inserire nella propria relazione un paragrafo d’enfasi. 49 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO 1° ESEMPIO DI RICHIAMI DI INFORMATIVA La società ha cambiato il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino utilizzando il metodo LIFO in sostituzione del costo medio ponderato. In nota integrativa sono riportate le motivazioni della suddetta modifica, mentre la differenza tra i due valori ottenuta dall’applicazione dei due criteri è stata inserita nel Conto Economico nella voce “proventi/oneri straordinari”. 50 ISA 570 ESEMPIO DI RICHIAMO DI INFORMATIVA A titolo di richiamo di informativa segnaliamo quanto riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nella sezione “Valutazione sulla continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione” e ripreso in nota integrativa, in merito a fatti e circostanze, ampiamente descritti dagli amministratori e a cui si rimanda, da cui discende una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità e in merito alla conclusione raggiunta circa l’adozione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio della società. Pininfarina - Bilancio 2009 (rev. Price Waterhouse Coopers) 51 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO GIUDIZIO SENZA RILIEVI (ART. 14 D.LGS 39/2010) PR 002 BILANCIO CONFORME A NORME CHE NE DISCIPLINANO I CRITERI DI REDAZIONE Non sono state riscontrate né deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, né significative limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie, nell’applicazione degli statuiti principi di revisione. 52 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO GIUDIZIO SENZA RILIEVI (ART. 14 D.LGS 39/2010) Il bilancio è, nel suo complesso, attendibile, non presenta deviazioni significative dalle norme di legge e dai principi di riferimento. Le differenze tra valori degli amministratori e del revisore devono essere NON SIGNIFICATIVE. 53 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO STATISTICHE I dati Consob sui bilanci delle quotate Dubbi sulla continuità nel richiamo di informativa Anno Giudizi negativi Impossibilità ad esprimere un giudizio 2000 - - 4 2001 - 5 6 2002 - 10 14 2003 - 11 15 2004 1 6 12 2005 - 5 8 2006 3 3 3 2007 - 2 8 2008 1 9 4 21 2009 2 10 5 15 Giudizi con rilievi n.d. 54 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO UN CASO OPERATIVO: CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ Determinazione della significatività complessiva: • • • 1% dei ricavi 70.000 euro 1% del patrimonio netto 200.000 euro 5% del risultato ante imposte 130.000 euro ________________ MEDIA: 150.000 EURO 55 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE (Segue) SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA: si stabilisce il livello di significatività operativa calcolandola fra: il 60% e l’85% di quella complessiva SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA CALCOLATA PARI A 100.000 EURO Vanno calcolati (con sommatoria algebrica) ed evidenziati i vari errori delle singole macrovoci, poi confrontati con il valore di Media determinato in precedenza. ATTIVO PASSIVO COSTI RICAVI Se per ciascun macrogruppo di voci si riscontra un errore complessivo oltre i 150.000 euro SI TRATTA DI ERRORE RILEVANTE RICHIESTO GIUDIZIO CON RILIEVI 56 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO GIUDIZIO FAVOREVOLE CON RILIEVI (ART. 14 D.LGS 39/2010) • Insufficienti ammortamenti ordinari; • capitalizzazione nelle immobilizzazioni di costi che dovevano essere imputati a conto economico; • indebita capitalizzazione di oneri finanziari nelle immobilizzazioni; • mancata svalutazione di titoli e partecipazioni; • mancata svalutazione di rimanenze obsolete o di lento rigiro; • commesse di lavorazione in proprio, valutate nelle rimanenze sulla base dello stato di avanzamento a presunto ricavo; • rimanenze non svalutate quando il valore di mercato è inferiore al costo. 57 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO GIUDIZIO FAVOREVOLE CON RILIEVI (ART. 14 D.LGS 39/2010) • Crediti non recuperabili non svalutati o svalutazione indebita di crediti recuperabili; • mancato rispetto del principio di competenza per vendite di immobilizzazioni o di rimanenze; • fondi rischi ed oneri eccedenti o carenti; • sottovalutazione del TFR; • carenza di stanziamenti per fatture da ricevere o per oneri di lavoro (ferie, tredicesima, quattordicesima, ecc); • informazioni obbligatorie in nota integrativa carenti; • situazioni di incertezza non adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori. 58 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI PER CARENZA D’INFORMATIVA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE (Paragrafo esplicativo) L’informativa riportata nella relazione sulla gestione in merito al problema di redditività e di solvibilità attualmente presenti nell’azienda, non riporta il fatto che gli istituti di credito non hanno ancora aderito al piano di consolidamento dei debiti. Pur ritenendo che il piano sia basato su ragionevoli presupposti, consideriamo l’informativa fornita dagli amministratori carente sul punto indicato. … segue 59 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI PER CARENZA D’INFORMATIVA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE (Paragrafo sul giudizio) A nostro (mio) giudizio nonostante l’effetto (ad eccezione dell’effetto) della carenza di informativa indicato nel paragrafo precedente, il bilancio nel sul complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società per l’esercizio chiuso al… , in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 60 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI PER DISSENSO SULLA VALUTAZIONE DI ALCUNE POSTE Si esprime il dissenso rispetto ai criteri contabili utilizzati dagli amministratori relativamente a una parte dei costi capitalizzati, per i quali si ritiene che non fossero presenti tutti i requisiti previsti dai principi contabili per la loro iscrizione e il loro mantenimento. Inoltre, si considera sopravvalutata la voce “crediti verso clienti”, mentre sono ritenute sottovalutate le voci “debiti tributari”, “oneri diversi di gestione” e “fondi per rischi e oneri”. AISoftw@re – Bilancio 2005 61 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI PER DISSENSO SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI Il rilievo in entrambe relazioni ha ad oggetto la voce “ricavi per diritti di opzione” ed evidenzia che: «la S.S. Lazio S.p.A. nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 ha contabilizzato un provento pari a 10 milioni di Euro derivante dalla cessione di un diritto di opzione per il prolungamento di contratti di cessione di diritti televisivi fino alla stagione 2009/2010. 2009/2010 Tale trattamento contabile risulta non conforme allo IAS 18 in quanto il provento da diritto di opzione avrebbe dovuto essere differito in maniera lineare lungo la durata complessiva dei suddetti contratti (dalla stagione 2007/2008 alla stagione 2009/2010). Ne consegue che al 30 giugno 2010 il risultato dell’esercizio è sottostimato di 2,3 milioni di Euro, al netto dei relativi effetti fiscali, e che gli utili portati a nuovo sono sovrastimati di pari importo». Società Sportiva Lazio – Bilancio 2010 (rev. Price Waterhouse Coopers) 62 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI E RICHIAMI DI INFORMATIVA "La relazione include un rilievo avente ad oggetto l'impossibilità di valutare la correttezza del valore di carico della partecipazione nella società collegata Tree Finance S.r.l. nonché il grado di realizzo dei crediti vantati al 30 giugno 2011 nei confronti della citata società collegata e delle sue controllate. Si evidenzia, inoltre, che tale relazione include richiami di informativa a quanto riportato dagli Amministratori nella relazione intermedia sulla gestione e/o nelle note illustrative alla relazione finanziaria semestrale consolidata sui fattori di incertezza relativi alla continuità aziendale e alle stime sottostanti alla recuperabilità del valore contabile degli avviamenti iscritti in bilancio, inclusi quelli impliciti nel valore delle partecipazioni, con particolare riferimento a quello relativo alla collegata Tree Finance S.r.l.". Gabetti immobiliare - Bilancio 2010 (rev. Deloitte & Touche SpA) 63 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO LIMITAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI REVISIONE Le voci di bilancio potrebbero contenere errori o essere corrette ma il revisore non è in grado di verificarlo Scelte della direzione Origini delle limitazioni Indisponibilità di sufficienti elementi probativi 64 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ALCUNI CASI DI LIMITAZIONE (PR002) • • • • Motivata indisponibilità dei bilanci di società partecipate; diniego da parte della società all’invio a terzi di richieste di conferma; diniego al rilascio della lettera di attestazione; impossibilità di assistere alle operazioni inventariali delle rimanenze di apertura, non verificate da altri revisori, avendo ricevuto l’incarico successivamente alla loro esecuzione, quando non sono possibili procedure alternative; • situazioni di incertezza nei cui confronti gli amministratori hanno posto in essere azioni e conseguenti trattamenti contabili fortemente opinabili. 65 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO (ART. 14 D.LGS 39/2010) Il bilancio contiene appostazioni la cui definitività è legata ad eventi futuri. • Consolidamento/rifinanziamento di esposizioni bancarie • Definizione di rilevanti cause legali • Incassi o risarcimenti subordinati a una data interpretazione di clausole contrattuali 66 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO (Paragrafo esplicativo) Come descritto sia nella n.i. che nella relazione sulla gestione da noi esaminate, all’inizio dell’anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce, l’edificio in cui è ubicata la sede sociale è stato devastato da un incendio che ha danneggiato in modo rilevante i sistemi di rilevazione contabile (come peraltro risulta dalla denuncia effettuata dagli amministratori alle autorità competenti in data ….). Ne deriva estremamente problematica la ricostruzione delle situazioni contabili nei confronti di alcuni clienti e fornitori e la corretta posizione creditoria e debitoria al 31.12…. … segue 67 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO ….nell’analisi della situazione finanziaria si segnala di non aver ricevuto conferma da parte di alcuni istituti di credito in merito ai rapporti intrattenuti con la società stessa e all’avvenuta sottoscrizione della convenzione per il consolidamento del debito, pertanto non siamo (non sono) in grado di esprimere un giudizio ….. Ngp – Bilancio 2005 68 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO …..Mancata formalizzazione del differimento di un credito; Dubbi sulla capacità dell’azienda di far fronte i debiti scaduti; Dubbi sulla permanenza di linee di fido bancarie, in presenza di segnalazione di sofferenza in centrale rischi; Dubbi sul positivo esito di contenziosi significativi; Dubbi sul raggiungimento dei livelli di redditività previsti dal piano di risanamento ……Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici significative incertezze e di interazioni tra le stesse, con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio di esercizio al 31/12/2010 che fanno sorgere dubbi significativi sulla sua continuità aziendale. A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo, tenuto conto anche delle possibili rettifiche connesse ai rilievi indicati nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio Arena agroalimentare spa - Bilancio 2010 (rev. Ria & Partners spa) 69 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO PER SIGNIFICATIVE INCERTEZZE LEGATE ALLA CONTINUITÀ ….le incertezze rilevate riguardano la realizzazione degli obiettivi economici e finanziari risultanti dal piano industriale e di risanamento 2009-2011, tra cui: - la dismissione degli assets non più strategici (vendita di 2 controllate e cessione di tutte le attività alberghiere), - la prosecuzione del supporto finanziario da parte di primari istituti finanziari, - la possibilità di esercitare i diritti di richiesta di aumento del capitale, che tuttavia presentava criticità legate alla tempistica dei relativi adempimenti, - la prosecuzione dell’operatività con i fornitori pur in presenza di significativi debiti scaduti, la possibilità di ottenere nuovi affidamenti bancari. - gli esiti di accertamenti e contenziosi fiscali. I Viaggi del Ventaglio – Bilancio 2008 70 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO GIUDIZIO SFAVOREVOLE (ART. 14 D.LGS 39/2010) Il bilancio non è attendibile nel suo complesso, poiché presenta vizi significativi. Le differenze tra valori degli amministratori e del revisore devono essere SIGNIFICATIVE. 71 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO GIUDIZIO SFAVOREVOLE (ART. 14 D.LGS 39/2010) • Contrasto tra amministratori e revisori in ordine alla svalutazione di una partecipazione di valore rilevante (durevolezza o meno) • Capitalizzazione di costi per importo rilevante ma ritenuti privi di utilità pluriennale • Sussistono forti dubbi sulla continuità aziendale 72 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI GIUDIZIO NEGATIVO (Paragrafo sul giudizio) - A nostro giudizio, a causa delle limitazioni e dei rilievi esposti nei precedenti paragrafi n…. Il bilancio non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della società…. Per l’esercizio chiuso a tale data. 73 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI GIUDIZIO NEGATIVO Si rilevano limitazioni al procedimento di revisione e rilievi su talune poste di bilancio. In particolare: - le limitazioni derivano dal mancato ottenimento di risposte alle richieste di conferma da parte di clienti, fornitori e banche; - i rilievi, scaturiscono dall’insufficienza degli elementi utilizzati dalla società a supporto dell’iscrizione o del mantenimento in bilancio di talune voci dell’attivo (quali i costi capitalizzati relativi a un nuovo sistema informativo, l’avviamento, le partecipazioni di controllo e una partecipazione non di controllo) nonché quelli utilizzati per la valutazione dell’esigibilità di crediti significativi vantati nei confronti di un gruppo partecipato. Omnia Network - Bilancio 2008 74 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO ESEMPIO DI GIUDIZIO NEGATIVO ....quale limitazione alla nostra attività di revisione: …abbiamo identificato la presenza di talune operazioni anomale con caratteristiche di dubbia sostanza economica e/o carenza di documentazione di supporto, peraltro non adeguatamente evidenziate in nota integrativa. …tenuto conto della pervasività delle carenze del sistema di controllo interno non siamo in grado di completare le nostre verifiche in accordo ai principi di revisione di riferimento. …significativi dubbi riguardo la continuità aziendale….grave tensione finanziaria, situazione di crisi che a breve potrebbe assumere carattere irreversibile. Ad oggi non ci sono stati resi disponibili i dati relativi al nuovo piano industriale. Tenuto conto di quanto precede, riteniamo inappropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. A nostro giudizio a causa delle incertezze e dei rilievi esposti nel precedente paragrafo il bilancio non è conforme agli International Financial Reporting Standards, …non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della società Monti Ascensori per l’esercizio chiuso al 31/12/2010”. Monti ascensori Spa - Bilancio 2010 - (rev. Mazars spa) 75 GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CON IL BILANCIO 76 COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO PRINCIPIO DI REVISIONE 001 “IL GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CON IL BILANCIO” (Emanato il 26/2/2009 dal CNDCEC) Il giudizio di coerenza non è richiesto nei bilanci redatti in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) L’ ART. 14 D.LGS 39/2010 Richiede al revisore di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e, ove redatto, con il bilancio consolidato 77 COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO RESPONSABILITÀ DEL REVISORE Il revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio sulla base delle procedure di verifica svolte ed illustrate nel PR 001. ATTENZIONE! Tale giudizio non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto. 78 COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO COS’È L’INCOERENZA Situazione di contraddizione fra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile. ESEMPI: • • • Differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione. Contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione. Informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio. 79 COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO INCOERENZA SIGNIFICATIVA ATTENZIONE: SITUAZIONE PIÙ GRAVE Una incoerenza che potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso. 80 COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO PROCEDURE DI VERIFICA DELLA COERENZA 1. Procedure di verifica relative alle “Informazioni Finanziarie” • Lettura della relazione sulla gestione • Riscontro delle Informazioni Finanziarie con il bilancio, i suoi dettagli, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili 2. Procedure di verifica relative alle “Altre Informazioni” • Lettura d’insieme delle Altre Informazioni, con spirito critico sulla base della conoscenza della società (o del Gruppo) e di quanto acquisito nello svolgimento della revisione contabile del bilancio. 81 RELAZIONE DEI SINDACI ALL’ASSEMBLEA, IN MERITO AL BILANCIO (ART. 2429, CO.2 C.C.) 82 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA COLLEGIO SINDACALE E RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO? Norma 3.8 Non è previsto alcun obbligo esplicito di redigere e depositare la relazione del collegio sindacale sul bilancio consolidato a meno che non sia incaricato della revisione legale (caso SRL). Il collegio dovrà solo verificare se la società è obbligata alla redazione del consolidato (D.Lgs. n. 127/1991) e vigilare sull’osservanza delle norme procedurali inerenti la redazione e pubblicazione. Allo scopo: - richiede informazione scritta sulla composizione del gruppo e dei rapporti di partecipazione (già in occasione della nomina); - rileva l’eventuale esistenza nella struttura organizzativa di una funzione responsabile dei rapporti di gruppo e ne valuta l’operatività e l’efficienza; - acquisisce la relazione dei revisione; - ottiene tempestive informazioni dagli amministratori sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell’ambito dei rapporti di gruppo; - scambia dati e informazioni rilevanti con il revisore. 83 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA VIGILANZA SUL BILANCIO E SULLA RELAZIONE SULLA GESTIONE Norma 3.7 Art. 2403 c.c. Vigilanza sulla osservanza: delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio d’esercizio Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato redatto in modo corretto. La verifica della rispondenza ai dati contabili è di competenza del revisore. 84 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA LA RELAZIONE AL BILANCIO Il Collegio sindacale provvede alla redazione della relazione di accompagnamento ex art. 2429 c.c. Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo amministrativo e al revisore. Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione. 85 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA COMPITI DI NATURA CONTABILE DEL COLLEGIO SINDACALE Il Codice Civile attribuisce al Collegio alcuni compiti di natura contabile (a prescindere dall’incarico di revisione legale): Consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e ampliamento, ricerca sviluppo e pubblicità (art. 2426 c.1, n. 5 c.c.) Consenso per l’iscrizione dell’avviamento (art. 2426 c.1, n. 6 c.c.) Osservazioni sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, c. 6 c.c.) Relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-novies c.c.) 86 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA IL SINDACO DISSENZIENTE (NORMA DI COMPORTAMENTO 7.1, LINEE GUIDA R. 50.20) ART. 2404 C.C. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (PRINCIPIO PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’ COLLEGIALITA’) Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. E’ possibile depositare una relazione di minoranza al bilancio? Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti. 87 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA ESEMPIO DI GIUDIZIO POSITIVO MA CON RILIEVI ESPRESSI DA UNO DEI TRE REVISORI SULLA VALUTAZIONE DI ALCUNE POSTE (PARAGRAFO 4) • Il collegio sindacale non concorda con la valutazione del Fondo svalutazione crediti. In relazione all’anzianità dei crediti dei confronti dei clienti …x ed y, e delle azioni legali con essi intentate dalla società, essi dovevano infatti essere svalutati di almeno il 40% con conseguente valorizzazione del fondo svalutazione crediti pari almeno ad euro ……..anziché in euro….… con corrispondenti effetti sul patrimonio e sull’utile di bilancio di euro di euro…. • Il sindaco revisore……..(Nome e Cognome) dissente sul contenuto della presente sezione della relazione unitaria. Le motivazioni e gli eventuali effetti di tale dissenso sono indicati nella sezione C della presente relazione. 88 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA GIUDIZIO SUL BILANCIO CON RILIEVI • A nostro giudizio, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il soprammenzionato bilancio d’esercizio di Alfa S.p.A. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Alfa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx. 89 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA ESEMPIO DI RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA B) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli artt. 2403 e seguenti C.C. • Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, c.c.. • Esprimiamo il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento per Euro….., dei costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità per Euro….., nonché dell’avviamento per Euro….. (Importi al netto degli ammortamenti accumulati), ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 2426 c.c.. Segue … 90 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA ESEMPIO DI RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA B) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli artt. 2403 e seguenti C.C. • Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni a tale riguardo. • Non abbiamo ricevuto denunce ex art. 2408 c.c., né esposti da parte di terzi (oppure abbiamo ricevuto la seguente denuncia ...., ecc.). • Non abbiamo rilasciato pareri ai sensi di legge (oppure abbiamo espresso un parere in merito ....., ecc.). 91 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO ED ALLA SUA APPROVAZIONE CON MOTIVAZIONE DEL SINDACO DISSENZIENTE C) Il sindaco ….(Nome e cognome ) esprime il proprio dissenso in merito alla capitalizzazione dei costi di pubblicità per euro ……in quanto ad avviso dello stesso non sussistono le condizioni per previste dal principio contabile n. 24 per la loro iscrizione e il loro mantenimento. Inoltre, il sindaco…….(Nome e cognome) considera sopravvalutata la voce “crediti verso clienti”, in quanto i crediti nei confronti di X…ed Y… devono essere completamente stralciati. Ne deriva che ad avviso del suddetto sindaco l’utile di bilancio ed il relativo patrimonio dovrebbero essere ridotti per euro……. Lo stesso sindaco invita quindi l’assemblea ad approvare il bilancio solo dopo che il cda abbia corretto nel senso prospettato le voci attinenti ai costi capitalizzati ed ai crediti. 92 RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA ESEMPIO DI RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA C) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, ai sensi del comma 2 dell’art.2429 C.C con dissenso da parte di uno dei sindaci revisori “Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, nonché…… il dissenso del sindaco (Nome e Cognome), come sopra motivato invitiamo l’Assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx” dopo aver considerato tale dissenso e le sue motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti conseguenti .” 93