SEVESO III

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SEVESO III
SEVESO III
• Novità
• Adempimenti
Ing. Fausto Sini – Unione Petrolifera
Siracusa 31 marzo 2006
Siracusa,
1
PRESUPPOSTI DIRETTIVA 2003/105/CE
“ Explanatory Memorandum : COM(2001) 624 final “ Bruxelles 19/12/01
•
La direttiva 96/82/EC necessita di essere ampliata e migliorata :
– alla
ll lluce d
deii recentiti iincidenti
id ti :
• 30/1/2000 - Inquinamento fluviale di BAIA Mare/Romania a seguito cedimento di
un bacino di raccolta sterili contenenti cianuro. Un incidente similare è accaduto
anche a Aznalcollar/Spagna con inquinamento dell’adiacente parco nazionale
• 13/5/2000
13/ /2000 - Esplosione
E l i
ffuochi
hi artificiali
ifi i li a Enshede/Olanda
E h d /Ol d iin prossimità
i i à di zone
abitative.L’incidente ha evidenziato l’esistenza di difficoltà interpretative della
direttiva circa le frasi di rischio e tresholds dei materiali esplosivi
• 21/9/2001- Esplosione impianto chimico, fertilizzanti, di Tolosa/Francia in
prossimità
i ità di zone abitative
bit ti
– in considerazione della proposta del Parlamento Europeo di estendere la direttiva ai
rischi da attività di stoccaggio e processo nelle miniere
– a seguito di recenti studi sulle sostanze cancerogene ( TWG8) e sulle sostanze
t
tossiche
i h per glili organismi
i i acquatici
ti i ( TWG7 )
– per migliorare i piani di programmazione territoriale
– per estendere ulteriormente la consultazione della popolazione
2
PRESUPPOSTI DIRETTIVA 2003/105/CE
“ Explanatory
E l
Memorandum
M
d
: COM(2001) 624 final
fi l ” Bruxelles
B
ll 19/12/01
• Principi e criteri utilizzati per introdurre gli emendamenti alla
precedente Direttiva 96/82/CEE
– Revisione dell’elenco e dei livelli tresholds delle sostanze pericolose su base del
confronto “ Equivalence of Harm “.
• Ciò coinvolge principalmente le sostanze cancerogene, esplosive, pericolose per
ambiente e prodotti petroliferi.
– “ Pecautionary Principle “
– Estensione del campo di applicazione, delle tipologie e dei tresholds, tale che il numero
dei nuovi impianti assoggettati alla Seveso risulti non eccessivo, ma ragionevole, per
consentirne un efficace controllo
controllo.
3
RECEPIMENTO DIRETTIVA 2003/105/CE
•
IL DLgs 238/05, predisposto per delega al governo emessa
nella legge
gg comunitaria 2004,, ha introdotto modifiche al
DLgs 334/99 per :
– recepire la direttiva 2003/105/CE ( Seveso III )
– includere
i l d
i rilievi
ili i CE per non conforme
f
recepimento
i
t ititaliano
li
d
della
ll
direttiva 96/82/CE ( Seveso II )
– miglioramenti
g
applicativi
pp
dello stesso DLgs
g 334/99
•
Il DLgs 233/05 è in vigore dal 6/12/05,
4
PROCEDURA INFRAZIONE 2003/2014
•
Contestazione perizia giurata e silenzio assenso per inizio attività
nuovi stabilimenti e modifiche aggravio rischio, in caso di non
rispetto, da parte CTR, dei termini temporali istruttoria art 21
– Art.9, comma 3 e 4, D.lgs. 334/99
•
Contestazione dell’ eventuale divieto di inizio attività per nuovi
stabilimenti e modifiche aggravio rischio, in caso di non rispetto, da
parte gestore,
p
g
, delle prescrizioni
p
istruttoria CTR,, art 21
– Art 21, comma 3, D. Lgs 334/99
•
Mancanza di disciplina pianificata e sistematica dell’attività ispettiva
– Art. 25, comma 1, D.Lgs 334/99
/
•
Mancanza di disposizioni che consentano all’attività ispettiva di
garantire la reale corrispondenza tra documentazione tecnica e
situazione di stabilimento.
– Art. 21, comma 5, D.Lgs 334/99
5
PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
Ampliamento
A
li
t del
d l Campo
C
di applicazione
li
i
: introduzione
i t d i
di attività
tti ità
precedentemente non considerate
• inclusi impianti operativi di smaltimento sterili, compresi bacini e
di h raccolta
dighe
lt sterili,
t ili contenenti
t
ti sostanze
t
pericolose
i l
dell’allegato
d ll’ ll
t II,
in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica o
termica dei minerali
•
incluse operazioni minerarie di trattamento chimico o termico o
p
dei minerali che comportano
p
impiego
p g delle sostanze
deposito
Allegato I
•
Inclusi porti commerciali
commerciali, oltre che industriali e petroliferi
( * ) sterili : scarto di vagliatura dei minerali
6
Modifiche Elenco sostanze pericolose ( Allegato I)
Ampliamento
A
li
t Campo
C
di applicazione
li
i
: Parte
P t 1 , modifiche
difi h
sostanze specificate
–
Nitrati .Le voci del nitrato ammonio sono passate da 2 a 4. Inoltre sono state
i t d tt 2 nuove vocii per il nitrato
introdotte
it t potassio.
t
i L
Le note
t d
da 1 a 6 prevedono
d
diversi casi da valutare nella identificazione soglie di riferimento
– Cancerogeni. individuate un maggior numero di sostanze cancerogene, anche
in miscela superiore al 5% in peso
peso, con aumento delle quantità limite
complessivo a 0,5 tons per art. 6 e 2 tons per art. 8 ( prima 1 Kg per art6 e 8 )
– Prodotti Petroliferi. Inserimento tra le “ sostanze specificate “ , oltre che alla
benzina,, anche dei prodotti
p
petroliferi
p
classificati cheroseni e g
gasoli ( prima
p
il
gasolio era in parte 2 come R51/53 ), con riduzione del 50% dei livelli di Notifica
e del Rapporto di sicurezza. Nuovi livelli soglia :
• Prodotti petroliferi : Art 6 : 2.500 tons ( prima solo benzina 5.000 )
Art 8 : 25.000 tons (prima solo benzina 50.000)
• a seguito di tali variazioni alcuni depositi di benzina potrebbero essere
soggetti, per la prima volta, agli obblighi di Notifica e/o RDS, mentre alcuni
d
depositi
iti di G
Gasolio
li e Ch
Cherosene potrebbero
t bb
venirne
i
esclusi
l i
7
Modifiche Elenco sostanze pericolose ( Allegato I)
Ampliamento Campo di applicazione : Parte 2, sostanze e
preparati non specificati :
•
•
Esplosive . modifica la classificazione sostanze esplosive ( classificazione ADR,
oltre alla precedente R2 e R3 ) ed estende il campo di applicazione ( incluse le
sostanze ADR in classe 1 ) precisando meglio l’inclusione di attività a particolare
rischio, come fuochi artificio
Pericolose Ambiente. Riduzione limiti soglia sostanze pericolose ambiente.
Chiarito che frase R53 non va valutata autonomamente,, ma insieme alla frase 50 o
51. Nuovi limiti soglia :
– Sostanze R50 e R50/53 : Art 6 : 100 tons ( prima 200 )
Art 8 : 200 tons (prima 500)
– Sostanze R51/53
: Art
Art.6
6 : 200 tons ( prima 500 )
Art.8 : 500 tons (prima 2000)
Generali
•
•
migliore definizione di “gas” e “liquido “
precisato che i rifiuti vanno autoclassificati e conteggiati sia negli stabilimenti produttivi che
negli impianti di trattamento, con l’eccezione discariche esplicitamente escluse
8
PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
Precisazioni Campo di applicazione : Procedimento di calcolo
delle somme pesate per la verifica degli adempimenti
•
•
•
Qualora non siano presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore
alle quantità limite corrispondenti si applica la regola delle somme pesate.
Le somme pesate diventano 3 :
– per le categorie 1 e 2 : sostanze tossiche o molto tossiche ( R23, R24, R25, R26,
R27; R28
R28,))
– per le categorie 9i e 9ii : sostanze pericolose per ambiente (R50,R50/53,R51/53 )
– per le categorie 3,4,5,6,7,8 : sostanze infiammabili ( R10,R11;R12;R17 ),
esplosivi ( R2, R3; ), comburenti ( R07;R08;R09 )
Qualora una sostanza abbia più caratteristiche di pericolosità la somma pesata va
ripetuta per ogni gruppo delle corrispondenti categorie
Le 3 somme p
pesate vanno fatte 2 volte :
– Per la verifica dell’art 6 ( Notifica )
– Per la verifica dell’art.8 ( RDS )
9
PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
Obbli hi generali
Obblighi
li del
d l gestore ( art. 5 )
•
Abrogato c.3 art. 5 e quindi tutti gli adempimenti esso connessi, inclusa relazione.
L’abrogazione allinea il campo di applicazione del decreto alla disciplina comunitaria
ed
d evita
it effetti
ff tti di
distorsivi
t i id
della
ll concorrenza. R
Restano
t
iin vigore
i
i commii 1 e 2 d
dello
ll
stesso art. 5.
Notifica ( art. 6 )
•
•
•
•
Il comando provinciale dei VVFF si aggiunge all’elenco dei destinatari della notifica
Notifica e scheda allegato V devono essere tempestivamente aggiornate, con
autocertificazione, e trasmesse unitamente anche in caso di variazione delle
informazioni in esse contenute
contenute.
Variati alcuni contenuti scheda allegato V : aggiunta cartografia, riportare le
autorizzazioni e certificazioni ambientali, numero CAS, ecc). La scheda va
trasmessa anche a Provincia e CTR
Prima dell’avvio delle attività di nuovi stabilimenti e modifiche con aggravio di rischio,
il gestore, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, né da comunicazione
ai destinatari della notifica.
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
Rapporto di Sicurezza ( art. 8 )
•
Specificato ulteriormente il contenuto del rapporto : contiene almeno i dati di cui
all’allegato
g
II, indica organizzazioni
g
p
partecipanti
p
a stesura, contiene inventario
aggiornato sostanze pericolose.
– L’allegato II, è stato modificato e prevede che nel RDS siano anche inserite
piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite
dagli incidenti rilevanti.
Perizia Giurata ( art. 9 )
•
Abrogati commi 3 e 4 relativi a istituto perizia giurata e silenzio-assenso, per avvio
attività nuovi impianti e modifiche sostanziali ( vedi collegamento tra art 10 e art
art.9,
9
comma 2, punto b ).
Piano di emergenza interno ( art. 11 )
•
Estende ai lavoratori imprese appaltatrici, a lungo termine, la consultazione nella
predisposizione, riesame, sperimentazione e revisione, del PEI
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
Effetto Domino ( 12 )
•
Ridefinisce e chiarisce le competenze :
– MATT individua g
gli stabilimenti a Domino
– Gestori hanno l’obbligo esplicito di :
• Scambiarsi informazioni ed eventualmente modificano SGS,
p p
RDS, PI e diffusione informazione alla popolazione
• Cooperare nella trasmissione delle informazioni alla autorità
competente per il PE
– CTR, e non p
più il MATT, si accertano che i g
gestori attuino lo
scambio di informazioni e la cooperazione
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
A
Assetto
d
dell territorio
i i e controllo
ll urbanizzazione
b i
i
( art. 14 )
•
Amplia
p l’obbligo
g del g
gestore di adottare misure tecniche complementari,
p
,p
per
stabilimenti esistenti, ubicati non solo vicino a zone residenziali, zone frequentate dal
pubblico, sensibili dal punto di vista naturale, ma anche vicino a vie di trasporto o
aree ricreative
•
Introduce obbligo per gli enti territoriali ( comma 5 bis) di prevedere nell’elaborazione
degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio:
– opportune
t
distanze
di t
tra
t stabilimenti
t bili
ti e edifici,
difi i zone ffrequentate
t t d
dall pubblico,
bbli
vie
i di
trasporto principali, aree ricreative e di particolare interesse naturale.
– A tale scopo si prevede una modifica del DM 9/05/01 “ Urbanizzazione “.
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
Pi
Piano
di Emergenza
E
esterno ( art. 20)
•
Esteso anche a stabilimenti art.6 l’obbligo predisposizione PEE, precedentemente
previsto solo per stabilimenti art.8. Ne consegue che il gestore ha l’obbligo di
t
trasmettere
tt
le
l informazioni
i f
i i necessarie
i per lla stesura
t
d
dell PEE entro
t 6 di
dicembre
b 2006
2006.
Valutazione rapporto sicurezza ( art 21 )
•
•
Prevede l’obbligo ( non la facoltà ) di vietare l’attività qualora le misure adottate dal
gestore siano palesemente insufficienti ( c. 3 )
Dispone che l’istruttoria garantisca, tramite sopralluoghi, che dati e informazioni
contenuti
t
ti nell rapporto
t sicurezza
i
d
descrivano
i
ffedelmente
d l
t la
l situazione
it
i
di stabilimento
t bili
t
( c.5 bis )
14
PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
I f
Informazioni
i i sulle
ll misure
i
di sicurezza
i
( art. 22)
•
•
Specifica che l’obbligo del sindaco di fornire alla popolazione, informazioni relative a
misure di sicurezza e norme di comportamento da tenere, debba essere :
– regolare e nella forma più idonea
– ad ogni persona e ad ogni struttura frequentata dal pubblico.
– le notizie pubblicate almeno ogni 5 anni o aggiornate a seguito istruttorie CTR
Prevede che a tali oneri si faccia fronte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali possibili.
Accadimento incidente rilevante ( art. 24 )
•
Consente al personale che effettua il sopralluogo post incidentale di accedere a
qualsiasi settore degli stabilimenti e richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli
indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
Mi
Misure
di controllo
ll ( art. 25 )
•
Definisce gli obbiettivi delle verifiche ispettive in tema di Politica prevenzione e SGS :
– Esame dei sistemi tecnici, organizzativi, gestionali per comprovare che il gestore
– abbia adottato misure preventive incidenti rilevanti
– Disponga di mezzi per ridurre le conseguenze
– Non abbia modificato la situazione dello stabilimento rispetto a dati ed
informazioni contenuti nel RDS
•
La mancata attuazione delle prescrizioni a seguito delle verifiche ispettive assume
carattere penalmente perseguibile.
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL DLgs 334/99
S d
Scadenze
per gli
li adempimenti
d
i
ti ( art.
t 23 d
dell D.Lgs
D L 238/05 )
•
Scadenze per i gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla entrata in vigore del
D L 238/05
D.Lgs
238/05, sono assoggettati
tt ti alle
ll di
disposizioni
i i id
dell D
D.Lgs
L 334/99 :
– 6 marzo 2006 per:
• invio della notifica e della scheda di informazione
• redazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
• attuazione del documento di Gestione della sicurezza
• predisposizione del Piano di Emergenza Interno
– 6 Dicembre 2006 per :
pp
di sicurezza
• invio del rapporto
• trasmissione delle informazioni per la predisposizione del piano di
emergenza Esterno
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INFORMAZIONI ADDIZIONALI
Circolari Min
Min. Interno VVFF al riguardo del DLgs 238/05
•
Circolare prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20/12/05:
20/12/05 esamina gli aspetti maggiormente
significativi, per ll’amministrazione
amministrazione VVFF, introdotti dal Dlgs 238/05.
•
Circolare prot. DCPST/A4/RS/300 del 23/01/06: richiama i termini per l’adempimento
degli obblighi dei gestori delle attività che, per la prima volta, sono assoggettate al
D Lgs 334/99 nonché delle attività per le quali l’entrata
D.Lgs
l entrata in vigore del D
D.Lgs
Lgs 238/2005
comporta obblighi diversi ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs 334/99.
•
Circolare prot. DCPST/A4/RS/700, del 1/02/06 : ricorda ai Comandi Provinciali dei
VVFF i compiti da svolgere al ricevimento delle notifiche ex art
art. 6
6, del 6 marzo
marzo.
•
Circolare prot. DCPST/A4/RS/800, del 22/02/06 : richiama gli obblighi generali dei
gestori delle attività a rischio di incidente rilevante, con riferimento alle attività di
formazione informazione e addestramento dei lavoratori e alla redazione del PEI .
formazione,
18
NITRATI DI AMMONIO E POTASSIO
•
La direttiva
L
di tti 96/82/CE ( SEVESO II ) , elencava
l
iin allegato
ll
t I,
I parte
t
I, solo 2 voci per il nitrato di ammonio. La Seveso III ,introduce
altre 2 voci, evidenziate in rosso, e comunque ne modifica le
concentrazioni :
–
–
–
–
•
Nitrato d’ammonio ( nota 1 ) : Art. 6
Nit t d’
Nitrato
d’ammonio
i ( nota
t 2):A
Art.
t 6
Nitrato d’ammonio ( nota 3 ) : Art. 6
Nitrato d’ammonio ( nota 4 ) : Art. 6
= 5,000 t ,
= 1
1,250
250 t ,
= 350 t ,
=
10 t ,
Art 8 = 10,000 t
A
Artt 8 = 5
5,000
000 t
Art 8 = 2,500 t
Art 8 =
50 t
La direttiva SEVESO III introduce 2 voci, evidenziate in rosso, per il
nitrato di potassio :
– Nitrato di potassio ( nota 5 ) : Art. 6 = 5,000 t , Art 8 = 10,000 t
– Nitrato di potassio ( nota 6 ) : Art. 6 = 1,250 t , Art 8 = 5,000 t
19
MODIFICHE SOSTANZE ESPLOSIVE
•
La direttiva
L
di tti 96/82/Ce
96/82/C ( S
Seveso II ) definiva
d fi i 2 categorie
t
i di
sostanze esplosive, classificate unicamente in base alle frasi di
rischio R2 e R3.
– C
Categoria
t
i 4
4, E
Esplosive
l i ( R2 ) :
• Art. 6 = 50 t ; Art. 8 = 200 t
– Categoria 5. Esplosive ( R3 ) :
• Art.
Art 6 = 10 t ; Art.
Art 8 = 50 t
•
La direttiva 2003/105/CE ( SEVESO III ) , lascia invariate le
soglie ma introduce la classificazione UN/ADR
soglie,
– Categoria 4, Esplosive ( UN/ADR 1.4 ) :
• Art. 6 = 50 t ; Art. 8 = 200 t
– Categoria 5.
5 Esplosive ( UN/ADR 1.1,
1 1 1.2,
1 2 1.3,
1 3 1.5,
1 5 1.6,
1 6 ovvero R2 o R3 ) :
• Art. 6 = 10 t ; Art. 8 = 50 t
20
MODIFICHE SOSTANZE ESPLOSIVE ( cont
cont.))
•
Nella
N
ll classificazione
l
ifi
i
della
d ll SEVESO II , le
l sostanze pirotecniche
i
i h
avevano soglie di :
– 50 t per Art. 6 e 200 t per art 8
•
I fuochi artificiali rientrano delle divisioni UN/ADR 1.2, 1.2, 1.3,
1.4 e hanno frasi di rischio R2. Quindi in base alla SEVESO III
potrebbero rientrare nella categoria con soglie più basse :
– 10 t per art.6 e 50 t per art 8
21
MODIFICHE SOSTANZE CANCEROGENE
•
La Seveso
L
S
III aggiunge
i
7 sostanze cancerogene (evidenziate
( id
i
in
i
rosso) e modifica le soglie ( precedentemente pari a 1 kg sia
per l’art. 6 che per l’art. 8)
– Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al
5% in peso:
• 4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali,
ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile,
1,2-dibromoetano,
,
, solfato di dietile,, solfato di dimetile,, cloruro di
dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina,
dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina
e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3-propansultone
• Nuove soglie : Art 6 = 0,5 t ; Art. 8 = 2 t
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PRINCIPALI NOVITA’
NOVITA INTRODOTTE DAL DLgs 334/99
P i i li modifiche
Principali
difi h per recepimento
i
Direttiva
Di
i :
–
–
–
–
Ampliato il campo di applicazione con inserimento nuove attività
Modificato elenco e tresholds delle sostanze p
pericolose ( Allegato
g
I)
Prevista consultazione delle imprese appaltatrici, per elaborazione PEI
Rafforzato il diritto della popolazione :
• consultazione nel riesame e sperimentazione PPE ( Prefetto )
• informazione sulle misure di sicurezza PEE ( Sindaco )
– Introdotte nuove categorie di elementi territoriali vulnerabili da
proteggere
– Urbanizzazione : ulteriore attenzione alle politiche di assetto del
territorio
– Introdotti dettagli nella valutazione del rapporto di sicurezza e misure
controllo
23
PRINCIPALI NOVITA’
NOVITA INTRODOTTE DAL DLgs 334/99
Ul i i importanti
Ulteriori
i
i modifiche
difi h del
d l DLgs
DL 334/99:
334/99
– Adeguamento rilievi formulati da CE in procedura infrazione
– Eliminati gli obblighi art.5 comma 3, relativi a stabilimenti con quantitativi
sostanze pericolose inferiori a tresholds Allegato I
– Esteso obbligo PEE per stabilimenti soggetti ad art 6
– Ruolo specifico per Comandi Provinciali VVFF
– Competenze effetto domino
24