Cittadini stranieri non appartenenti UE

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Cittadini stranieri non appartenenti UE
Cittadini stranieri non appartenenti U.E.
Ultimo aggiornamento Lunedì 04 Aprile 2016 09:59
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La sottoindicata normativa si applica ai cittadini non appartenenti all'U.E., allo Spazio
Economico Europeo (S.E.E.)., alla Confederazione Svizzera o ai Paesi con i quali sono vigenti
specifiche convenzioni, con i quali cioè l'Italia intrattiene rapporti di reciprocità assistenziale e
gli apolidi.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 2 del D. Lgs. 286/1998 “Testo Unico sull'immigrazione” hanno
obbligo di iscrizione al SSN a parità di condizioni con il cittadino italiano:
A) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro
subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
B) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di
soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza.
(vedi anche "L'accesso alle cure della persona straniera - indicazioni operative" Guida
dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute
)
Hanno quindi titolo ad essere iscritti al SSR i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per:
- lavoro subordinato o autonomo
- motivi familiari (ricongiungimento; compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso
in Italia precedente al 5/11/2008)
- asilo politico o rifugiato
- asilo umanitario, motivi umanitari o protezione sussidiaria
- richiesta di protezione internazionale
- richiesta di asilo (anche “Convenzione Dublino”)
- attesa adozione
- affidamento ivi compresi i minori non accompagnati
- richiesta della cittadinanza
- possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo (5 anni)
- familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
- attesa di occupazione
- attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea, in attesa della definizione della
pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)
- minori stranieri presenti nel territorio a prescindere dal possesso del permesso di
soggiorno
- cittadino straniero con permesso di soggiorno per assistenza minore
- motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio
- detenuti in carcere, in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza
permesso di soggiorno
- permessi per motivi di giustizia
- motivi religiosi per religiosi che svolgono un’attività lavorativa e ricevono una
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remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)
- status di apolide
- motivi di salute/umanitari (escluso ingresso per cure mediche)
- motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attività lavorativa
L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Le categorie di cui sopra possono procedere all'iscrizione al SSN previa presentazione dei
seguenti documenti:
- permesso di soggiorno valido
- residenza anagrafica (o autocertificazione della residenza)
- codice fiscale
L'iscrizione coincide con il periodo di validità del permesso di soggiorno e, alla data di
scadenza dello stesso, il cittadino straniero deve provvedere al rinnovo per continuare ad avere
titolo all'assistenza sanitaria.
Categorie con diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale.
I cittadini stranieri non comunitari in possesso del permesso di soggiorno con validità superiore
a tre mesi (non rientranti tra coloro obbligatoriamente iscritti al SSN) sono tenuti ad assicurarsi
mediante stipula di una polizza assicurativa (con un istituto assicurativo italiano o estero)
valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN
previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8/10/1986
Motivi del soggiorno che consentono l'iscrizione volontaria al SSR:
- soggiornanti per motivi di studio
- collocati alla pari
- residenza elettiva
- personale religioso
- stranieri partecipanti a programmi di volontariato
- familiari ultrasessantacinquenni con domanda di ingresso in Italia dopo il 5/11/2008
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale di
rappresentanze diplomatiche e Uffici Consolari.
Il diritto all'assistenza decorre dal momento dell'iscrizione, ha durata di un anno, non è
frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
Chi è presente nel territorio per motivi turistici e per cure mediche non ha diritto all'iscrizione
volontaria. Inoltre la R.T. con nota del 04/05/2011 ha dato indicazioni che: il genitore ultra
sessantacinquenne di cittadino extracomunitario può iscriversi al SSN dietro pagamento di un
contributo pari ad € 387,34.
Hanno diritto invece, all'iscrizione obbligatoria:
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- i genitori ultra sessantacinquenni di cittadini comunitari;
- i genitori ultra sessantacinquenni di cittadino extracomunitario avente lo status di rifugiato
- i genitori ultra sessantacinquenni iscritti precedentemente a titolo obbligatorio al SSN che richiedono il rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Cittadini stranieri non iscrivibili solventi in proprio
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo,
affari, visita ecc.) non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSR, sono
tenuti al pagamento in proprio delle prestazioni ospedaliere urgenti (pagamento alla
dimissione) e delle prestazioni sanitarie di elezione (pagamento anticipato delle tariffe per
intero).
Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate nei presidi pubblici e accreditati:
- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative,
per malattia e infortunio (es. diabete, malattie cardiache, ipertensione, malattie polmonari, ecc)
- programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
- tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine
italiane e la garanzia dell'applicazione della L. 194 (I.V.G.) (in Toscana no libretto gravidanza
in quanto solo alle residenti in questa Regione)
- tutela della salute del minore;
- vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione
collettiva;
- interventi di profilassi internazionale;
- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;
- applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, - cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Cure urgenti: sono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno
per la salute della persona.
Cure essenziali: sono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie
non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare
maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
Le prestazioni di cui sopra sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti se privi di risorse
economiche sufficienti, fatto salvo le quote di partecipazione alla spesa sanitaria a parità col
cittadino italiano. Se lo stato di indigenza è tale da non permettere il pagamento del ticket lo
straniero dovrà presentare dichiarazione di indigenza.
Al cittadino straniero irregolare ed indigente, dopo sottoscrizione di apposita dichiarazione di
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indigenza, viene rilasciato un codice S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente) con
validità semestrale, rinnovabile, e valenza su tutto il territorio nazionale.
Viene rilasciato al momento della prima prestazione effettuata (Pronto Soccorso o ricovero
Ospedaliero) dagli uffici preposti presso i Presidi Ospedalieri o al momento dell'effettuazione di
visita ambulatoriale presso Distretti o visita al consultorio familiare dagli Uffici della Zona
Distretto. In questo caso è' necessario presentarsi allo sportello ASL con la richiesta del
medico (anche Medicina Generale) in cui è prescritto una cura urgente o essenziale.
In base alle leggi italiane l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola
con le norme del soggiorno NON COMPORTA ALCUN TIPO DI SEGNALAZIONE ALLE
AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA, salvo casi legati a fatti criminosi.
L'Assistenza Sanitaria ai cittadini stranieri
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