DIFESA D`UFFICIO - PATROCINIO NON ABBIENTI
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DIFESA D`UFFICIO - PATROCINIO NON ABBIENTI
DIFESA D'UFFICIO - PATROCINIO NON ABBIENTI - VIA CORELLI Assemblea Avvocati 20 giugno 2001 Difesa d'Ufficio (legge n. 60 del 2001). A poco più di due mesi dall'entrata in vigore della legge n. 60 del 2001, l'Ordine di Milano può dire di essere fra i pochi veramente al passo con le esigenze affermate dalla nuova normativa. Ciò grazie alla determinazione del Consiglio e del Presidente, all'impegno della Segreteria e di alcuni avvocati, alla collaborazione con le autorità giudiziarie del Palazzo di Giustizia. A fronte di enormi lacune legislative (mancano le norme di raccordo con la previgente normativa e con la normativa in settori paralleli, mancano le norme transitorie e di attuazione), l'ordine di Milano ha già messo a regime il sistema sotto i seguenti profili. Verifica idoneità In meno di due mesi è stata verificata l'idoneità alla difesa d'ufficio di oltre 600 difensori già iscritti alle liste, sia mediante colloqui di verifica (per i più giovani) effettuati da una Commissione consiliare appositamente predisposta, sia mediante un corso integrativo che ha permesso di garantire la difesa anche ai praticanti. Praticanti Riguardo i praticanti, occorre premettere che l'ordine di Milano si dissocia dalla delibera assunta recentemente dal CNF, delibera che invita gli ordini ad escludere i praticanti dalla difesa d'ufficio in virtù di una non «pacifica» interpretazione della normativa vigente in materia. Diversamente da alcuni ordini, che hanno cancellato i praticanti abilitati, l'ordine di Milano intende garantire la possibilità della difesa d'ufficio ai praticanti che siano già iscritti e che, attraverso la verifica dell'idoneità e la partecipazione al Corso appositamente realizzato, siano risultati meritevoli di essere inseriti nelle liste. Corsi di formazione È stato realizzato un corso integrativo di venti ore: pur essendo stato approntato in poco tempo, è stato un corso efficacissimo, sia per la qualità degli insegnanti, sia per l'altissima frequenza (circa 90 partecipanti). A tal proposito si segnala che gli attestati di partecipazione verranno consegnati dalla Segreteria a partire dal 27 giugno. Sono già state approntate le linee del nuovo corso per difensori d'ufficio in collaborazione con la Camera penale, che indicativamente si terrà ogni lunedì pomeriggio, dal 10 settembre al 17 dicembre, per un totale di 60 ore. Turni Sono stati predisposti, e sono già operativi (in una seconda fase sperimentale fino al 30 settembre), salvaguardando le legittime esigenze di indisponibilità per le vacanze estive, i nuovi turni dei difensori d'ufficio; sono in tutto sei, così ripartiti: 1) un turno con quattro nominativi al giorno, con obbligo di reperibilità, per le convalide con rito direttissimo al piano terra del Palazzo di Giustizia; 2) un turno con quattro nominativi al giorno, con obbligo di reperibilità, per le convalide avanti il GIP a San Vittore; 3) un turno con otto nominativi giomalieri, con obbligo di reperibilità, per i provvedimenti urgenti e le sostituzioni in udienza; 4) un turno speciale per i minori; 5) un turno a rotazione continua, quindi senza reperibilità, per i provvedimenti non urgenti di qualunque autorità giudiziaria; 6) un turno a rotazione continua, senza reperibilità, per il GIP nella emissione dei decreti penali e l'Ufficio SDAS Procura, nel quale sono inclusi anche i praticanti, così salvaguardando i loro legittimi diritti. Ufficio Centralizzato - Call Center In base a quanto previsto dalla normativa in oggetto, l'ordine di Milano ha costituito un Ufficio Centralizzato a livello distrettuale che attraverso un call center fornisce all'A.G. e alla P.G. il nominativo dell'avvocato di turno. Di conseguenza l'avvocato non avrà contatti diretti con il call center e l'A.G. e la P.G. non avranno più a disposizione l'elenco dei turni a cui attingere per la scelta dei nominativi necessari. Difensori degli irreperibili Il Ministero, con parere in data 30 maggio 2001, ha accolto l'interpretazione sollecitata dall'ordine di Milano, secondo la quale il difensore dell'irreperibile (dichiarato tale ex art. 159 c.p.p.) è ammesso fin da subito, e senza necessità di alcun provvedimento da parte del giudice, al patrocinio a spese dello Stato, compreso il rilascio gratuito di copie. Inizialmente alcune Cancellerie richiedevano l'anticipazione delle marche per le copie, disattendendo, in pratica, la legge. Il Ministero ha precisato che il difensore dell'irreperibile - dichiarato tale dal giudice - ha diritto alle copie gratuitamente. Pur prendendo atto del negativo parere del Ministero, il Consiglio sta studiando la possibilità che la disciplina relativa all'irreperibile dichiarato sia estesa anche all'irreperibile di fatto e al senza fissa dimora. Difensore dell'insolvente La legge afferma che il difensore d'ufficio dell'insolvente è ammesso al patrocinio del non abbiente quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 31, disp. att., c.p.p.). La legge non precisa cosa significhi esperire inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (raccomandata a.r., decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, istanza di fallimento?). La valutazione spetta, ovviamente, alla singola autorità giudiziaria che dovrà ammettere al patrocinio; si sta però studiando con i capi degli Uffici giudiziari un accordo che consenta l'uniformità di trattamento. Nel caso in cui il difensore voglia procedere con provvedimento monitorio deve richiedere preventivamente la liquidazione degli onorari all'ordine versando il contributo e il bollo. Si sottolinea che l'Ordine di Milano è l'unico ad esentare dal versamento del contributo per il parere di congruità nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Regolamento È stato predisposto un regolamento per le difese d'ufficio, che si può ritirare in Segreteria. In esso si affrontano le principali questioni pratiche attinenti la difesa d'ufficio. In conclusione, l'impegno dell'Ordine nell'assicurare un efficace sistema per le difese d'ufficio è stato particolarmente apprezzato dall'autorità giudiziaria che, per conto, si è impegnata ad essere attenta alle richieste di legittima ed equa retribuzione del difensore d'ufficio e ad attenersi alle procedure previste dalla legge per le nomine dei difensori utilizzando il call center approntato dal Consiglio. I difensori che notassero disfunzioni nell'operatività del sistema, sono pregati di segnalarle alla Segreteria dell'Ordine. L'Ordine vigilerà attentamente affinché la difesa d'ufficio sia assunta sempre più seriamente da coloro che se ne sono resi disponibili ed eventualmente a sanzionare le inottemperanze più gravi. Patrocinio dei non abbienti (legge n. 134 del 2001). Anche in questo caso l'Ordine si è mosso con tempestività ed efficacia, assicurando, contestualmente all'entrata in vigore della legge (5 maggio 2001) tutti gli strumenti utili per rendere efficace il diritto alla retribuzione. Liquidazione Al termine di ogni fase, nel giudizio penale, l'avvocato presenterà la nota spese al giudice, accompagnandola da una relazione che spiegherà criteri adottati nella determinazione degli importi, in relazione all'attività svolta. Il giudice trasmetterà la richiesta al Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità. Preghiamo i difensori di attenersi alle disposizioni di legge (art. 12 comma 1, legge n. 217 del 1990), quindi di riferirsi sui valori medi del tariffario. Sul punto c'è un accordo di massima con gli uffici giudiziari. Eventuali inosservanze da parte dei giudici devono essere segnalate con tempestività. L'Ordine intende farle proprie. Qualora il difensore intenda distaccarsi dai valori medi (a norma del tariffario gli importi possono essere aumentati fino al quadruplo: art. 12 Norme generali Tariffe penali), la relazione al giudice sarà essenziale e potrà essere corredata da tutta la documentazione che si ritenga necessaria per comprovare l'attività svolta. Sportello informativo La legge prevede l'istituzione presso l'Ordine di uno sportello informativo per gli utenti (nuova categoria, identificabile nei cittadini e non, abbienti e non, quindi chiunque abbia problemi di o con la giustizia). Lo sportello darà informazioni sul patrocinio dei non abbienti, sulla difesa d'ufficio e sull'opportunità e modalità di affrontare le controversie e le cause. Lo sportello è gestito dall'ordine, che può adibirvi dipendenti ed iscritti (quindi anche avvocati, a turno). L'importanza dello sportello è fondamentale, per avvicinare alla gente una categoria (quella degli avvocati) sempre più diffamata e vilipesa. È già stata individuata la stanza (la n. 291 al primo piano, dopo il bar). Al momento lo sportello funzionerà solo con riferimento al penale, posto che la legge, per quanto riguarda i giudizi civili ed amministrativi troverà applicazione a partire dal 1° luglio 2002. Elenco avvocati per il patrocinio dei non abbienti La legge prevede l'istituzione di un elenco di avvocati disponibili ad assumere la difesa dei non abbienti. L'elenco sarà a disposizione di tutti presso la segreteria dell'Ordine e presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia (art. 17-bis, legge n. 217 del 1990). A detto elenco potranno iscriversi gli avvocati privi di sanzioni disciplinari con almeno sei anni di anzianità, di cui sia stata accertata l'idoneità da un'apposita Commissione consiliare: per venire incontro alle esigenze dei più giovani e contemperare una disposizione priva di evidenti ragioni e scombinata con quella della difesa d'ufficio (che prevede due anni d'anzianità), il Consiglio ha deliberato di ricomprendere nei sei anni anche il periodo di pratica con abilitazione professionale. A breve l'elenco sarà operativo seppur solo per il penale: chi desidera iscriversi deve presentare istanza scritta entro la fine del corrente mese di giugno ed indicare, già da ora, le materie nelle quali intende patrocinare il non abbiente (penale, civile, amministrativo). Detto elenco non è a disposizione del giudice. Il Giudice, dunque, al momento di liquidare una parcella non può sindacare l'anzianità o la mancata iscrizione all'elenco del difensore di fiducia o d'ufficio dell'imputato o della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In conclusione, la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato potrà scegliere come proprio difensore un avvocato con qualunque anzianità, anche di un solo giorno; parimenti, il difensore nominato d'ufficio potrà vedersi liquidato dal giudice il proprio compenso anche se non iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio dei non abbienti. Mentre al cittadino, che si recherà presso l'Ordine o un ufficio giudiziario e chiederà il nominativo di un avvocato che patrocini a spese dello Stato, potrà essere dato solo l'elenco dei difensori appositamente iscritti. Via Corelli. L'Ordine ha seguito con attenzione ed impegno le legittime sollecitazioni avanzate dai difensori nei procedimenti di Via Corelli. Il 21 maggio scorso il Presidente Giuggioli con una delegazione del Consiglio si è recato presso il Centro - egregiamente gestito dalla Croce Rossa - in modo da avere un quadro effettivo e completo della situazione. L'Ordine, d'accordo con la Croce Rossa, metterà a disposizione dei trattenuti un elenco di difensori disponibili ad assumere la difesa fiduciaria. È stato risolto il problema della retribuzione dei difensori, di fiducia e d'ufficio, nei procedimenti di convalida di trattenimento. ll Presidente Cardaci, il Dott. D'Isa - Presidente della Sezione speciale Affari Immigrazione - e l'Avv. Giuggioli hanno sottoscritto la seguente ipotesi di accordo: è ribadito, a mente dell'art. 13, comma 10, d.lgs. n. 286 del 1998, e dell'art. 20, d.p.r. n. 394 del 1999, il diritto alla retribuzione del difensore nei procedimenti di convalida di trattenimento ed eventuali successivi ricorsi, secondo il seguente schema: N. procedimenti 1. 2. 3. 4. 5. 6. Compenso forfetario lire 200.000 lire 300.000 lire 350.000 lire 400.000 lire 430.000 lire 460.000 più lire 30.000 ogni successivo. La soluzione pare più che accettabile, poiché salva la dignità del professionista e l'effettiva attività svolta. Il Presidente Cardaci e il Dott. D'Isa hanno anche garantito che agli avvocati d'ufficio di Via Corelli verranno assicurate reali garanzie dell'effettività della difesa in tutte le fasi del procedimento. Milano, 20 giugno 2001