S.p.A. AUTOSTRADA DEL BRENNERO – Trento ORDINANZA N. 50
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S.p.A. AUTOSTRADA DEL BRENNERO – Trento ORDINANZA N. 50
S.p.A. AUTOSTRADA DEL BRENNERO – Trento ORDINANZA N. 50/2007 Il Presidente dell’Autostrada del Brennero S.p.A., Silvano Grisenti, premesso che per ovviare situazioni di pericolo determinate dalle frequenti manovre di sorpasso tra mezzi pesanti che comportano l’impegno della corsia di sorpasso per lunghi tratti a causa della minima differenza di velocità tra i mezzi in questione, con penalizzanti conseguenze anche sulla capacità di assorbimento del traffico dell’arteria dove il traffico leggero è sottoposto a continue variazioni di velocità, anche con improvvisi rallentamenti ed accelerazioni, con ordinanze n. 18 di data 7 agosto 1999, n. 19 di data 12 agosto 1999 e n. 21 di data 4 ottobre 1999, è stato imposto il divieto di sorpasso per i veicoli adibiti a trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate nel tratto autostradale tra Brennero e AlaAvio da progr. Km 0 a Km 42 e da progr. Km 57 a progr. Km 179 per entrambi i sensi di marcia tra le ore 6,00 e le ore 22,00 mentre rimane continuativo per l’intera giornata nel tratto da progr. Km 42 a progr. Km 57 in corrispondenza degli abitati di Bressanone e Chiusa; che per i motivi suddetti, con ordinanza n. 12 di data 27 marzo 2001, è stato imposto sulla stessa tratta e negli stessi orari, a partire dal giorno 9 aprile 2001, il divieto di sorpasso - come stabilito con ordinanza n. 21/99 d.d. 04.10.1999 - anche ai treni costituiti da autoveicoli trainanti caravan o rimorchi come definiti dall’art. 56 C.d.S.; che i provvedimenti in parola hanno portato in generale notevoli benefici per la sicurezza della circolazione (diminuzione degli incidenti con conseguenze gravi); per la fluidità della stessa (aumentata capacità di gestione del traffico senza formazione di code); per il rispetto dell’ambiente (minori accelerazioni e frenate); per la maggior sicurezza percepita dagli utenti; che i dati raccolti insieme con la Polizia Stradale e da questa certificati dimostrano una accentuata differenza in tutti gli indicatori della incidentalità tra il tratto ove sono in vigore i divieti di sorpasso rispetto al tratto ove questi non sono vigenti, a favore del primo. Infatti dal 2000 al 2006 il tasso medio di incidentalità totale sul tratto Brennero – Ala Avio è stato di 32,29 (21,37 nel 2006) mentre sul tratto Ala Avio – Raccordo con l’A1 è stato di 50,18 (37,98 nel 2006); notevoli differenze nello stesso senso esistono per altri parametri: rispettivamente 0,25 (0,17 nel 2006) e 0,86 (0,29 nel 2006) per incidenti con esito mortale; 6,20 (4,37 nel 2006) contro 13,80 (11,11 nel 2006) per quelli con feriti. Un dato molto significativo è la differenza tra i due tratti riscontrata nel tasso di incidentalità per eventi nei quali sono coinvolti mezzi pesanti: 59,12 (48,97 nel 2006) nel tratto Brennero – Ala Avio e 96,22 (77,65 nel 2006) per il tratto Ala – Raccordo con l’A1; considerato che nell’anno 2000 si erano registrati su l’Autostrada del Brennero 25 incidenti mortali con 27 persone morte, mentre nel 2006 si sono verificati 10 incidenti mortali con 11 persone morte; e che nello stesso periodo il traffico è complessivamente aumentato del 18,4%, quello pesante del 30,5%, quello pesante nel tratto Ala –Modena del 34,9%; preso altresì atto che la diminuzione del tasso di incidentalità mortale è stata del 66,2% dal 2000 al 2006, e che questo consente di dichiarare già raggiunto sull’Autostrada del Brennero l’obiettivo europeo consistente nella riduzione del 50% dell’incidentalità con conseguenze mortali entro il 2010; preso atto che questo risultato (molto superiore a quello – pur buono – conseguito dal settore autostradale nel suo insieme) è, in parte rilevante, conseguenza del divieto di sorpasso dei mezzi pesanti introdotto nel 1999, nel tratto compreso tra Brennero-Ala Avio, e dell’impegno forte della Polizia Stradale per farlo rispettare; che gli incidenti in cui risultano coinvolti automezzi pesanti ed automezzi trainanti caravan non hanno la stessa valenza, come impatto sul traffico, rispetto a quelli in cui sono coinvolti solo autovetture, perchè i primi creano maggiori turbative dovute ai tempi di rimozione dei veicoli incidentati molto più alti. La presenza, quindi, di un maggior numero di incidenti di questa tipologia sul tratto Ala Avio - Raccordo con l’A1 impatta pesantemente sulla sicurezza e fluidità della circolazione per questo tratto autostradale; che l’analisi dei tempi di percorrenza dei tratti autostradali ove sono in vigore i divieti di sorpasso ha dimostrato che, a fronte di un flusso veicolare più ordinato e di una maggiore fluidità della circolazione, non vi è alcuna penalizzazione temporale per i veicoli per i quali non è consentito il sorpasso. Infatti i tempi di percorrenza medi per chilometro per i veicoli pesanti a 5 o più assi, dotati di apparato Telepass, sono sostanzialmente uguali sia nelle ore e nel tratto ove è in vigore il divieto di sorpasso che nelle ore e nel tratto ove non vi è divieto, mentre per i veicoli passeggeri, la velocità media di percorrenza, sul tratto dove non vige il divieto è più bassa di circa 5 km rispetto al tratto dove vige il divieto, nonostante quest’ultimo abbia caratteristiche geometriche peggiori (più curve, più pendenze); considerato d’altronde che esiste una effettiva discrepanza fra il limite di velocità di 100 km/h consentito dal Codice della Strada per i veicoli con massa complessiva a pieno carico, adibiti a trasporto di cose, fino alle 12 tonnellate e quello di fatto imposto agli stessi veicoli con ordinanza n. 21/99 del 4.10.1999; considerato peraltro che il numero dei veicoli con massa complessiva a pieno carico compresi tra i 7,5 e i 12 t è stimato tale da non incidere in maniera significativa sulla fluidità e sulla sicurezza dei flussi veicolari; considerate, di converso, le caratteristiche planimetriche e geometriche della strada nel tratto Brennero - Bolzano sud; i fattori meteorologici che caratterizzano quel tratto, specialmente nei mesi invernali; la presenza continua di viadotti e gallerie, nonchè di corsie di emergenza più anguste ed i conseguenti restrittivi limiti di velocità imposti a tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico maggiore di 7,5 t; considerato che si ritiene doveroso assumere il provvedimento in oggetto perché, potendo contribuire a salvare vite umane, ridurre il numero dei feriti ed a rendere più confortevole e rapido il viaggio della maggioranza degli utenti, il non assumerlo concreterebbe una vera e propria omissione di atti di ufficio; che per le motivazioni esposte risulta indispensabile, per ragioni di sicurezza e fluidità della circolazione, estendere i suddetti divieti - con i dovuti temperamenti - anche al tratto autostradale ove attualmente non sono vigenti, compreso tra Ala-Avio e l’Intersezione con la A1 a Modena, da progr.km. 179 a progr.km. 314; visti gli artt. 5-6-7 del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Leg. 30.4.1992 n. 285; visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992; ORDINA A partire dalle ore 06.00 del giorno 15 giugno 2007 il divieto di sorpasso dalle ore 6.00 alle ore 22.00 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di cose e per i treni costituiti da autoveicoli trainanti caravan o rimorchi, come definiti dall’art. 54 comma 1 lettera h), i) e dall’art. 56 C.d.S., come stabilito con ordinanze n. 21/99 d.d. 04.10.1999 e n. 12/01 d.d. 27 marzo 2001, sul tratto autostradale compreso tra Ala-Avio ed il Raccordo con la A1, da progr.km. 179 a progr.km. 314, in entrambi i sensi di marcia, fatte salve eventuali manovre di superamento di automezzi scortati, veicoli o trasporti eccezionali, mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico e comunque veicoli già soggetti a limitazioni di velocità particolari, nonché, veicoli in avaria. ORDINA altresì a parziale rettifica dell’ordinanza n. 21/99 dd. 4.10.1999 il divieto di sorpasso per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate ed ai treni costituiti da autoveicoli trainanti caravan o rimorchi come definiti dall’art. 56 del C.d.S., nel tratto autostradale tra Brennero e Bolzano sud, da progr.km 0 a progr.km 85, dalle ore 0.00 alle ore 24.00 del giorno 15 giugno 2007, in entrambi i sensi di marcia, fatte salve le eventuali manovre di superamento di cui sopra; il divieto di sorpasso dalle ore 6.00 alle ore 22.00 del giorno 15 giugno 2007 per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori a 12 tonnellate adibiti al trasporto di cose sul tratto autostradale compreso tra Bolzano sud ed Ala-Avio da progr. km. 85 a progr. km. 179 in entrambi i sensi di marcia, fatte