TAR Napoli mobilità volontaria 2015
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TAR Napoli mobilità volontaria 2015
N. 05788/2015 REG.PROV.COLL. N. 05822/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5822 del 2014, proposto da: Serena Caprio, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso Ernesto Trimarco in Napoli, Segreteria Tar Campania; contro Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Sanctis, con domicilio eletto presso Francesco De Sanctis in Napoli, piazza Regione Cavour, Campania in persona 168; del Presidente p.t.; Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; e con l'intervento di ad adiuvandum: Confederazione Italiana Medici Ospedalieri (C.I.M.O.) - Associazione Sindacale Medici Dirigenti (A.S.M.D.), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Carbone, con domicilio eletto presso Bruno Carbone in Napoli, Via S. Teresa al Museo, 8; per l'annullamento - dell’avviso di mobilità interregionale in esecuzione della delibera 473 del 7.06.2013 per 1 posto da dirigente medico di radiodiagnostica (codice riferimento 154) indetto dall'Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli pubblicato sul BURC Campania; - verbale n. 1 del 27.03.2014 della commissione esaminatrice; - verbale n. 2 del 25.6.2014 della commissione esaminatrice; - determina dirigenziale n. 1289 del 7.08.2014 comunicata in data 11.09.2014 con provvedimento prot. in uscita 14805 AORN A. Cardarelli Napoli contenente il giudizio d’inidoneità della ricorrente; e per l'accertamento del diritto di accesso agli atti ex artt. 22 e ss l. n. 241/1990; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli e del Ministero della Salute; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I. La ricorrente, dipendente del Servizio Sanitario Nazionale in servizio presso l’A.S.L. di Grosseto, impugna l’avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per un posto da dirigente medico di radiodiagnostica indetto dall'Azienda ospedaliera “A. Cardarelli” Napoli, i verbali della Commissione esaminatrice e la determina dirigenziale di presa d’atto del giudizio d’inidoneità, contenente, altresì, la decisione dell’Amministrazione intimata di non portare a termine la procedura sulla base degli esiti negativi delle valutazioni espresse per tutti gli aspiranti. II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 35 del d.lgs. n. 165/2001, e degli artt. 6 della l. 15/2009 e 49 d.lgs. n. 150/2009, in relazione agli artt. 1, 1bis e 3 della l. n. 241/1990 e agli artt. 2, 3, 24, 38 e 97 Cost.; b) eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, vizio di motivazione, ingiustizia manifesta, abuso, sviamento della causa e della funzione, oscura azione amministrativa e per tutte le sue forme sintomatiche. III. Si è costituita l’Azienda sanitaria concludendo per il rigetto del ricorso. La Confederazione italiana medici ospedalieri - Associazione Sindacale medici dirigenti, quale organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa ha, invece, interposto intervento ad adiuvandum. IV. All’udienza pubblica del 22.10.2015, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. V.1. La ricorrente sostanzialmente lamenta, da un alto, la mancata indicazione di oggettivi criteri di valutazione dei partecipanti in sede di colloquio -avente genericamente a oggetto l’accertamento delle esperienze professionali e delle capacità e competenze dichiarate-, e, dall’altro, l’omessa motivazione del giudizio d’inidoneità espresso nei confronti di tutti gli ammessi, per un totale di 8 candidati, presentatisi a sostenere la prova orale. V.2. Le censure sono fondate. V.2.1. Ora, appare opportuno premettere, in primo luogo, che: a) “l'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto, sicché si verte in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla p.a. dalle nuove disposizioni rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione”; b) in particolare, “l'art. 30, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, … prevede che tutte le Amministrazioni - e dunque anche le Regioni - prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali necessarie per coprire posti vacanti, debbano "rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta" e che "il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato" (Corte Costituzionale, 12 novembre 2010, n. 324); c) l’art. 20 del CCNL 8.06.2000 dispone, in materia, che "la mobilità dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 — anche di Regioni diverse — in presenza della relativa carenza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell’Azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e della disciplina di appartenenza"; d) il CCNL del Comparto sanità del 20.9.2001, integrativo del CCNL del 7.04.1999, all’art. 19 comma 6, dispone, nella specie, che: "In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali" (intervento ad adiuvandum dell’Organizzazione sindacale di categoria del 10.03.2015). V.2.2. Dalla disciplina normativa richiamata emerge pertanto che: 1. il trasferimento in mobilità non richiede, una volta superato il periodo di prova, alcun ulteriore accertamento d’idoneità nell’espletamento della professione medica ma avviene sulla base dell’istanza dell’interessato; 2. nel caso siano presentate più domande rispetto al numero dei posti da ricoprire, la graduazione delle stesse avviene sulla base di elementi oggettivi, quali titoli di servizio e culturali e, non ultime, particolari e documentate esigenze familiari, sicché l’eventuale colloquio motivazionale che può essere discrezionalmente previsto dall’Amministrazione ricevente: a) non può assumere il valore di prova di ammissione/idoneità alla procedura; b) non può comportare, quanto alla valutazione, l’attribuzione di un punteggio superiore, come nel caso di specie (punti 40), a quello conferibile per titoli di servizio, culturali o più in generale per la valutazione complessiva dei curricula(punti 20), pena la lesione delle esigenze d’imparzialità e buon andamento, risolvendosi il giudizio espresso in una valutazione sostanzialmente insindacabile soggetta al rischio di possibili arbitri. V.2.3. Tanto premesso, vanno allora accolte le censure avverso la previsione, nell’ambito dell’avviso di mobilità, del superamento di un colloquio avente natura di prova concorsuale con peso prevalente rispetto alla valutazione dei titoli culturali, professionali o di servizio. V.3. Fondati sono, altresì, i motivi di ricorso con i quali parte ricorrente si duole dell’omessa motivazione del giudizio d’inidoneità espresso dalla Commissione, peraltro, nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura presentatisi per l’effettuazione del colloquio professionale-, pur in assenza dell’attribuzione di alcun punteggio o giudizio tale da consentire di ripercorrere agevolmente l’iterlogico- giuridico seguito nella valutazione. V.3.1. Invero, dall’esame della produzione documentale, comprendente, tra gli altri atti, i verbali redatti dalla Commissione e, nella specie, il n. 2 del 25.06.2014, si evince che il medesimo organo giudicante si è limitato a esternare un giudizio di tranciante inidoneità dei richiedenti senza specificarne le ragioni né redigere, quale valida motivazione per relationem, schede di valutazione dei dirigenti medici aspiranti alla mobilità, comparazione questa necessaria, come detto, alla mera graduazione. V.3.2. Costituisce, infatti, principio generale di ogni procedimento amministrativo, invocabile anche nel caso di specie, quello per cui: “1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama” (art. 3, l. n. 241/1990). VI. Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, è, dunque, meritevole di accoglimento. VII. Ragioni di equità, inducono, tuttavia, il Collegio a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti e i provvedimenti impugnati. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Luigi Domenico Nappi, Presidente Pierluigi Russo, Consigliere Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/12/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)