Il controllo sostanziale, e non formale, dei sindaci nelle società di
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Il controllo sostanziale, e non formale, dei sindaci nelle società di
Il controllo sostanziale, e non formale, dei sindaci nelle società di capitali. Dott.ssa Noemi Graceffo [email protected] Sono passati dieci anni dalla Riforma che ha interessato il diritto delle società e, tra gli aspetti più rilevanti, e discussi della novella legislativa, continua, a tutt’oggi, a rivestire un ruolo di primo piano la normativa relativa alle competenze del collegio sindacale e, conseguentemente, quella concernente le responsabilità, rectius la responsabilità, dell’organo di controllo delle società di capitali. A norma dell’art. 2403 c.c., che ha pressoché uniformato la posizione dei sindaci delle società quotate, cui era riservato l’art. 149 t.u.f., con quella dei sindaci delle società non quotate, il collegio sindacale ha il dovere di vigilare sull’attività degli amministratori e, più in generale, sull’intera attività sociale. SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE Nell’espletamento di tali attività, i sindaci devono dialogare con i soci, essendo l’assemblea il vero e proprio interlocutore a cui rivolgersi per comunicare il modus operandi dell’organo amministrativo. Per l’adempimento di tali doveri, conseguentemente, i sindaci sono stati muniti, attraverso singole norme specifiche del codice civile, di ampi poteri, anche di tipo ispettivo. Il controllo sostanziale, e non formale, dei sindaci nelle società di capitali. Bisogna considerare che, in via del tutto generale, nell’espletamento della predetta attività di controllo, i sindaci non rispondono per il danno cagionato dagli amministratori ma, solamente, per il danno causato dalla violazione degli obblighi inerenti la loro carica, ex art. 2407, secondo comma, c.c.. I presupposti della responsabilità da culpa in vigilando, da individuare a carico dei sindaci, sono molteplici e si rinvengono nel concorso simultaneo delle seguenti condizioni: a) la condotta illecita degli amministratori; b) l’inadempimento dei sindaci rispetto al loro obbligo di vigilanza; c) il pregiudizio patrimoniale per la società; d) il nesso di causalità tra la condotta dei sindaci e il danno patito dalla società. In presenza dei predetti presupposti, la società, i soci rappresentativi di una quota determinata del capitale sociale1 o i creditori sociali potranno esercitare l’azione di responsabilità contro l’organo gestorio e contro quello di controllo, secondo quanto disposto dagli art. 2392, 2393, 2394 c.c.. Amministratori e sindaci, in tal caso, saranno chiamati a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, sicché la parte che agisce dovrà solamente individuare tutti gli elementi che, se connessi tra loro eziologicamente, conducano alla responsabilità dell’artefice della condotta causa del danno (Cfr. Cass. n. 7214/2002, Cass. n. 13533/2001). Invero, l’ampia autorità attribuita ai sindaci, nell’esercizio dell’attività di controllo, ha destato, evidentemente, delle perplessità poiché non sempre delineati appaiono i 1 Art. 2393 bis, primo e secondo comma, c.c.: L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. P. 2 contorni di questa intricata maglia normativa. I dubbi sollevati dalla Dottrina e dalla Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE Giurisprudenza riguardano, di fatto, l’individuazione della “tipologia” di controllo che i sindaci sono chiamati ad effettuare. I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, nel corso degli anni, hanno dato risposte diverse, così come pure la dottrina. Negli ultimi tempi, tuttavia, è prevalso quell’indirizzo della giurisprudenza che qualifica il potere di controllo dei sindaci Il controllo sostanziale, e non formale, dei sindaci nelle società di capitali. come “sostanziale” e non “meramente formale”. Tale assunto è stato confermato dalla recente pronuncia degli Ermellini che, con la sentenza n. 23233/2013, hanno ribadito che ai sindaci è stato affidato il potere/dovere di controllo di legittimità sostanziale e non meramente formale. La portata di questa affermazione è, evidentemente, prorompente. Nel caso de quo, la Suprema Corte ha riconosciuto sussistente la responsabilità dei sindaci, per omesso controllo, pur ammettendo che la loro condotta non sia stata la causa immediata e diretta del fallimento della società. Ciò perché il collegio sindacale ha, di fatto, violato, il proprio dovere di vigilanza, ritardando la dichiarazione di fallimento e, comunque, aggravando il dissesto della società, non avendo adeguatamente e tempestivamente segnalato le condotte di dissimulazione del passivo poste in essere dal board. In tal caso, il danno cagionato dai sindaci è stato individuato nell’aggravamento del dissesto “conseguito, per effetto dell'aumentato ammontare degli interessi, al ritardo con cui è stato dichiarato il fallimento”. Secondo gli Ermellini, la gravità della condotta posta in essere dall’organo di controllo determina che il nesso di causalità sia in re ipsa, poiché secondo l'id quod plerumque accidit, la formulazione di rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate ed il conseguente esercizio dei poteri sostitutivi avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento. A parere della Suprema Corte, pertanto, “l'esistenza di una causa del dissesto non addebitabile ad amministratore e sindaci non escludeva, comunque, la loro responsabilità (n.d.r. del collegio sindacale) per l'aggravamento del dissesto”, fattispecie questa integrante il reato di bancarotta semplice impropria e, quindi, penalmente sanzionata. non siano chiamati a controllare l’operato degli amministratori sotto il profilo P. 3 Alla luce della recente statuizione, emerge, con estrema chiarezza, come i sindaci Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE formale. Al fine di non rispondere per omesso controllo degli amministratori, l’accertamento che deve essere attuato dai sindaci, quindi, non può limitarsi ad un mero riscontro di legalità puramente formale, ma deve estendersi al contenuto sostanziale dell'attività sociale e dell'azione degli amministratori, al fine di verificare che le eventuali scelte discrezionali dell’organo di gestione non Il controllo sostanziale, e non formale, dei sindaci nelle società di capitali. travalichino i limiti della buona amministrazione (Cass. n. 13081/2013). Pertanto, l’art. 2403 c.c., alla luce anche della recente pronuncia, pone a carico dei sindaci un obbligo generale di verificare e controllare in qualsiasi momento la regolarità e la veridicità delle scritture contabili, appurando l'espletamento della gestione nell'interesse della società in generale, comprendente quello dei socie e dei creditori sociali, secondo parametri di diligenza (Cass. n. 6788/2012). In conclusione, i sindaci, in virtù del parametro di diligenza che deve ispirare la loro condotta, devono assumere ogni iniziativa che appaia, secondo le circostanze, necessaria all'assolvimento dei loro compiti istituzionali di controllo sull'amministrazione della società (Cass. n. 19235/2008). Dott.ssa Noemi Graceffo P. 4 Tel. 06.97996055 [email protected] Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com