SPESE, ONERI E RISCHI AMBIENTALI NEI BILANCI D`ESERCIZIO

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SPESE, ONERI E RISCHI AMBIENTALI NEI BILANCI D`ESERCIZIO
SPESE, ONERI E RISCHI AMBIENTALI NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI
DELLE SOCIETA’,
APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA DEL 30/05/2001
-Gruppo di lavoro della Commissione Normative Comunitarie dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano:
dr.Loriano Panichi (estensore), prof.ssa dr.ssa Alessandra Elisabetta Tami, prof. dr. Gian Carlo Castellari
(componenti)
-Delegato dell’Ordine: dr. Alessandro Savorana
-Presidente della Commissione: dr. Joseph Holzmiller
1
INDICE
INFORMATIVA AMBIENTALE NEI BILANCI
A)
INTRODUZIONE ___________________________________________________________________________________ 5
1)
GENERALITA’ _____________________________________________________________________________________ 5
2)
RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA _______________________________________________________________ 5
3)
SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE ________________________________________________________________ 6
4)
SOCIETA’ ED ORGANIZZAZIONI TENUTE AGLI SPECIALI ADEMPIMENTI CONTABILI PER QUESTIONI
AMBIENTALI (RACC.CITATA: 1.4) __________________________________________________________________________ 7
5)
DECORRENZA DELLA RACCOMANDAZIONE _________________________________________________________ 7
6)
SIGNIFICATO DEI TERMINI (RACC.CITATA: 2.) ______________________________________________________ 7
7)
OSTACOLI E DIFFICOLTA’ NEL FORNIRE INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE ED ATTENDIBILI ___________ 9
8)
PRINCIPI CONTABILI E QUESTIONI AMBIENTALI___________________________________________________ 10
9)
CAMPO DI APPLICAZIONE: LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI AMBIENTALI FORNITE NEI
BILANCI SOCIETARI (RACC. CITATA: 1) ___________________________________________________________________ 10
B)
CRITERI DI RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI AMBIENTALI ___________________________ 10
1)
CRITERI DI RILEVAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE LEGALE/ CONTRATTUALE O IMPLICITA
(RACC.CITATA: 3.1 –2-3-4-9-10-15-22) ______________________________________________________________________ 10
Requisiti per la rilevazione della passività ambientale_____________________________________________________________ 10
Rilevazione contabile della stima migliore di passività ambientale ___________________________________________________ 11
Caso di nessuna rilevazione di danno ambientale ________________________________________________________________ 11
Spese ambientali a carico dell’esercizio ________________________________________________________________________ 11
Esempi di spese ambientali a carico dell’esercizio________________________________________________________________ 11
Passività ambientale a carico dell’impresa _____________________________________________________________________ 11
2)
RILEVAZIONE DI PASSIVITA’ AMBIENTALI INDETERMINATE NELL’IMPORTO O NELLA DATA DI
SOPRAVVENIENZA (RACC.CITATA: 3.4) ___________________________________________________________________ 11
Requisiti per gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri_______________________________________________________ 11
Esempi di incertezze di data/importo che giustificano gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri ______________________ 11
3)
RILEVAZIONE DI SOPRAVVENIENZE PASSIVE /PASSIVITA’ POTENZIALI DI CARATTERE AMBIENTALE
(RACC.CITATA: 3.5-11-25)_________________________________________________________________________________ 11
Significato dell’espressione “sopravvenienza passiva”/passività potenziale____________________________________________ 11
Passività potenziale/Sopravvenienza passiva che richiede conferma da fatto futuro incerto________________________________ 11
Danno da riparare in futuro ed obbligazione ambientale da confermare ______________________________________________ 12
Probabilità minima di sostenimento spese ambientali o ammontare irrilevante _________________________________________ 12
Iscrizione nella Nota integrativa, se non è attendibile la stima della passività ambientale ________________________________ 12
Spese ambientali collegate ad un danno verificatosi nell’esercizio precedente __________________________________________ 12
4)
CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE AMBIENTALI (RACC.3.12-13-14) ___________________________________ 12
Criteri di capitalizzazione delle spese ambientali ________________________________________________________________ 12
Insoddisfazione dei criteri di capitalizzazione ___________________________________________________________________ 12
Quote di ammortamento ____________________________________________________________________________________ 12
5)
RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER FINALITA’ AMBIENTALI
(RACCOMANDAZIONE CITATA: 3.16) ______________________________________________________________________ 12
Installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell’inquinamento e simili _______________________________________ 12
6)
CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DI ACQUISTI, A TITOLO ONEROSO, DI BREVETTI, LICENZE, PERMESSI
D’INQUINAMENTO, DIRITTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E SIMILI (RACC.CITATA: 3.18) ___________________ 12
Acquisto di diritti vari a titolo oneroso: capitalizzazione o spesa di esercizio __________________________________________ 12
7)
ANNOTAZIONE CONTABILE DI UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI UNA IMMOBILIZZAZIONE O
DI UN ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PER MOTIVI AMBIENTALI (RACC.CITATA: 3.19-20-21) ________________ 13
2
Attribuzione di un valore inferiore al cespite dell’attivo per motivi ambientali _________________________________________ 13
Non compensabilità tra accantonamenti per rischi ed oneri di natura ambientale e cespiti ________________________________ 13
Svalutazione di cespite, integrato da spesa ambientale ____________________________________________________________ 13
Capitalizzazione spesa di ripristino livello prestazione, nei limiti valore di realizzo del cespite_____________________________ 13
8)
REGISTRAZIONE DI UNA SPESA AMBIENTALE COLLEGATA AD ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO
PATRIMONIALE (RACC.CITATA:3.17)______________________________________________________________________ 13
Annotazione integrata nel cespite, per spesa ambientale collegata ___________________________________________________ 13
9)
CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO RIMBORSO O RECUPERO DI PASSIVITA’ AMBIENTALE, SOLO SE
C’E’ CERTEZZA DI PERCEPIMENTO (RACC.CITATA: 3.6) ___________________________________________________ 13
10)
NON COMPENSABILE IL PREVISTO RIMBORSO CON UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, A MENO CHE SIA
CONSENTITO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (RACC.CITATA: 3.7) _____________________________________________ 13
11)
NON COMPENSABILE IL PREVISTO RICAVO DA VENDITA DI CESPITI CON PASSIVITA’ AMBIENTALI
(RACCOMANDAZIONE CITATA: 3.8) _______________________________________________________________________ 13
C)
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AMBIENTALI _______________________________________ 14
1)
VALUTAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.22-23-24-25-26) _____________________ 14
Criteri di valutazione della passività ambientale _________________________________________________________________ 14
Componenti di costo della passività ambientale relativa al risanamento ambientale _____________________________________ 14
Impossibilità di stima sufficientemente attendibile della passività ambientale___________________________________________ 14
2)
VALUTAZIONE DEI COSTI DI CHIUSURA O ELIMINAZIONE DI IMPIANTI PER MOTIVI AMBIENTALI,
VALUTAZIONE DEI COSTI DI RISANAMENTO DEL SITO E DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI
SCARTO (RACC.: 3.27-28-29) ______________________________________________________________________________ 14
Spese future come passività ambientali_________________________________________________________________________ 14
Preferibile valutazione e registrazione della passività ambientale a lungo termine alla data inizio attività per i casi di risanamento/
eliminazione/chiusura sito ___________________________________________________________________________________ 14
Soluzione alternativa meno preferibile _________________________________________________________________________ 15
Contabilizzazione di passività a lungo termine distinguendo la passività dell’esercizio da quella degli esercizi successivi _______ 15
3)
VALUTAZIONE ATTUALIZZATA DEI COSTI DI RISANAMENTO E/O DI RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO
(RACC.CITATA: 3.30-31-32)________________________________________________________________________________ 15
Facoltà di attualizzazione degli oneri ambientali di lungo termine ___________________________________________________ 15
Preferibilità dell’attualizzazione ______________________________________________________________________________ 15
Valutazione del costo in base a progetto di ripristino/risanamento del sito_____________________________________________ 15
Flussi di cassa relativi al progetto di risanamento/ripristino ________________________________________________________ 15
D)
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI ______________________________________________ 15
1)
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI, A CORREDO DEI BILANCI DI ESERCIZIO E
CONSOLIDATI (RACC.CITATA: 4.2) ________________________________________________________________________ 15
Aspetti ambientali ed incidenza su posizione finanziaria e sviluppo dell’impresa (racc.citata: 4.2). _________________________ 15
Informativa sulla politica ambientale/ sistema di gestione ambientale (racc.citata: 4.2 a)) ________________________________ 16
Informativa sui miglioramenti ambientali / verifica consuntiva degli obiettivi ambientali (racc.citata: 4.2 b)) _________________ 16
Informativa sul grado di attuazione dei programmi ambientali (racc.citata: 4.2 c)) ______________________________________ 16
Informativa su indici di eco-efficienza (racc.citata: 4.2 d)) _________________________________________________________ 16
Informativa di raccordo con relazione ambientale separata (racc.citata: 4.2 e))________________________________________ 16
Informativa su unicità dell’entità che redige il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione ambientale separata (racc.citata:
4.2 e))___________________________________________________________________________________________________ 16
2)
LO STATO PATRIMONIALE NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI ______________________________ 17
Informativa ambientale (racc.citata: 4.3-4) _____________________________________________________________________ 17
3)
IL CONTO ECONOMICO NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI _________________________________ 17
Informativa ambientale (racc.citata: 4.3-4) _____________________________________________________________________ 17
4)
LA NOTA INTEGRATIVA NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI _________________________________ 17
3
Informativa su metodi di valutazione e metodi di calcolo delle rettifiche di valore per questioni ambientali (racc.citata: 4.5a)) ___ 17
Informativa su spese ambientali straordinarie (racc.citata: 4.5b)) ___________________________________________________ 17
Informativa su “altri accantonamenti” di natura ambientale (racc.citata: 4.5c)) ________________________________________ 17
Informativa su sopravvenienze passive/passività potenziali di ordine ambientale (racc.citata: 4.5d)) ________________________ 17
Informativa su passività ambientali di rilievo significativo /danno causato /azioni dell’impresa/ metodi di stima (racc.citata: 4.6a))17
Informativa su valutazione attualizzata dei costi di risanamento e/o ripristino ambientale del sito (racc.citata: 4.6b)) __________ 18
Informativa su politica contabile applicata ai costi a lungo termine di risanamento/smantellamento di un sito (racc.citata: 4.6c)) _ 18
Informativa su dettagli spese ambientali registrate nel c/economico (racc.citata: 4.6d)) __________________________________ 18
Informativa su spese ambientali capitalizzate (racc.citata: 4.6e)) ____________________________________________________ 18
Informativa su ammende e sanzioni per infrazioni alla normativa ambientale nonché indennizzi versati a terzi a causa di
inquinamento ambientale (racc.citata: 4.6f))____________________________________________________________________ 18
Informativa su incentivi statali per protezione ambientale (racc.citata: 4.6g))__________________________________________ 18
E) RILEVAZIONE/VALUTAZIONE FATTI AMBIENTALI: PRINCIPI CONTABILI, RACCOMANDAZIONE/IAS /CNDCR A CONFRONTO- _________________________________________________________________________________________ 19
F)RISCHI E DANNI AMBIENTALI IN UNA RECENTE PROPOSTA DI DIRETTIVA COMUNITARIA ________________ 36
G) SCHEMI ILLUSTRATIVI DELLA RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA DEL 30 MAGGIO 2001 ________________ 40
H) CASI DI STUDIO ______________________________________________________________________________________ 52
I)
BIBLIOGRAFIA ___________________________________________________________________________________ 56
4
A) INTRODUZIONE
1) GENERALITA’
Il tema delle informazioni ambientali, nel bilancio d'esercizio e consolidato, si muove all'interno di una serie
più ampia di interventi dell'Unione Europea relativi alle imprese. Per tutti può essere utile ricordare che il
Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fatto appello al senso di responsabilità delle imprese nel
settore sociale per quanto riguarda le buone prassi collegate all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco
della vita, all'organizzazione del lavoro, all'uguaglianza delle opportunità, all'inserimento sociale e allo
sviluppo durevole.
In tale contesto, la Commissione ha presentato in data 18.7.2001 il libro verde "Promuovere un quadro
europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM (2001)366), che si propone di lanciare un ampio
dibattito sui modi nei quali la UE potrebbe promuovere la responsabilità sociale delle imprese a livello sia
europeo che internazionale. In tale "libro" il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa
essenzialmente che esse decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più
pulito l'ambiente. Tale visione concorda con il messaggio fondamentale della strategia di sviluppo sostenibile
adottata dal Consiglio europeo di Göteborg, nel giugno 2001, secondo la quale nel lungo termine la crescita
economica, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente vanno di pari passo. Al concetto di responsabilità
sociale appartiene la gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali: " in generale una riduzione
del consumo di risorse o delle emissioni inquinanti e dei rifiuti può comportare una diminuzione delle
ripercussioni sull'ambiente. Tale strategia può recare vantaggi all'impresa riducendo la sua fattura energetica
e le spese di eliminazione dei rifiuti e abbassando le spese di materie prime e di misure contro
l'inquinamento", con un aumento della redditività e della competitività.
Come modalità di comunicare la strategia socialmente responsabile, il libro Verde si fa promotore del
"triplice approccio", cioè della concezione secondo la quale le prestazioni globali di una impresa devono
essere misurate in funzione del suo contributo combinato alla prosperità, alla qualità dell'ambiente e al
capitale sociale (social capital). In tale contesto si inserisce la stessa iniziativa dell'UE che incoraggia le
imprese a presentare relazioni sui loro risultati nel settore sociale e ambientale, con la raccomandazione
adottata il 30 maggio 2001 che qui di seguito viene illustrata.
2) RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA
Risulta molto interessante ed appropriata la Raccomandazione della Commissione Europea 2001/453/CE
del 30/05/2001 agli Stati membri della Comunità europea in tema di rilevazione, valutazione e divulgazione
di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni degli Amministratori sulla gestione aziendale.
Si raccomanda, tra l’altro, che gli Stati membri, tra cui l’Italia, dispongano che le società, al momento della
redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati, nonché delle relative relazioni sulla gestione, si attengano, se
esistono significative implicazioni ambientali, ai criteri specificati in un apposito Allegato. La
raccomandazione si applica sia al bilancio d’esercizio di una impresa che al bilancio consolidato. In
quest’ultimo caso, le informazioni vanno riferite all’intero gruppo societario, tenendo presente che i criteri di
rilevazione, valutazione e divulgazione delle informazioni ambientali devono essere applicati in modo
coerente a tutti i soggetti del Gruppo societario partecipanti al bilancio consolidato.
In questo studio ci siamo posti l’obiettivo di esplicitare i contenuti della raccomandazione in modo da
renderli agevolmente applicabili alle situazioni concrete.
Si è provveduto a sostituire i riferimenti normativi con i contenuti richiamati, a sostituire i termini contabili
europei con i termini nazionali di recepimento; sono state date opportune spiegazioni chiarificatrici, mutuate
dalla normativa ambientale internazionale volontaria ISO (International Organization for Standardization) e
dalle definizioni IAS (International Accounting Standards). E’ stata anche effettuata una disamina di come
un certo numero di società nazionali hanno affrontato la tematica ambientale nei bilanci al 31 dicembre 2001.
La raccomandazione ha richiesto, in vari punti, interventi interpretativi che sono stati debitamente
evidenziati.
Nell’ambito degli atti giuridici delle Comunità Europee, quali per esempio i regolamenti, le direttive, le
decisioni, i pareri e le comunicazioni, la “Raccomandazione” è un atto non vincolante che pertanto non può
essere impugnato per annullamento in base all’art.230 del Trattato.
La Raccomandazione costituisce un mezzo di azione indiretta delle Comunità Europee per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri.
Questo strumento è previsto dall’art.211 del Trattato che così recita: “Al fine di assicurare il funzionamento e
lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione …. formula raccomandazioni nei settori
5
definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo
ritenga necessario”.
Il mancato rispetto di un parere motivato della Commissione consente a quest’ultima di agire dinanzi alla
Corte per far constatare l’inadempimento ai sensi dell’art 226 (ex art.169) del Trattato. Questo articolo
precisa infatti che “la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli
obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato a riguardo dopo aver posto
lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Quando lo Stato in causa non si conformi a tale
parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.”
Risulta difficile distinguere tra pareri e raccomandazioni, comunque prevale il concetto che la
raccomandazione pur mancando di valore obbligatorio è uno strumento indiretto di ravvicinamento delle
legislazioni, mentre il parere non è che l’espressione di una opinione su una data questione.
Potrebbe essere riconosciuto un valore precettivo alla Raccomandazione tenendo presente la sentenza Corte
di Giustizia del 24 ottobre 1973, Schlueter al cpv 40, nella quale la Corte ha rilevato l’assenza di efficacia
diretta di una risoluzione del Consiglio non in funzione della forma non vincolante rivestita da tale atto,
bensì in ragione del contenuto di quest’ultimo. A proposito della Raccomandazione comunitaria
commentata, il requisito di contenuto può essere espresso dalla IV e VII direttiva sui bilanci.
Non va dimenticato anche che l’effetto interpretativo delle norme comunitarie, ha consentito alla Corte di
estenderne la portata anche alle fonti sprovviste di carattere vincolante, quali le Raccomandazioni, purché
sussista una connessione con un atto, nazionale o comunitario, che abbia invece natura vincolante. Si ricorda,
per esempio, che nella sentenza Grimaldi del 13/12/1989, i giudici nazionali vennero tenuti a prendere in
considerazione le Raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte a loro giudizio, in
particolare quando esse erano di aiuto nell’interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire
la loro attuazione, o miravano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante.1
3) SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE
Dai “considerando” della raccomandazione abbiamo selezionato condizioni e principi ispiratori della
disciplina , ritenuti particolarmente significativi:
- le autorità europee competenti hanno interesse a controllare l’applicazione, da parte delle imprese, dei
regolamenti ambientali ed i costi connessi (considerando n.4);
- la pubblicazione volontaria, da parte delle aziende, di dati ambientali nei bilanci è poco frequente
(considerando n.4);
- la mancanza di regole contabili specifiche armonizzate in tema ambientale, i costi di raccolta e
comunicazione dei dati ambientali, fanno ritenere che le cosiddette “diverse parti interessate”, ossia le
autorità, gli investitori, gli analisti finanziari ed il pubblico considerino insufficienti, inattendibili, non
significative, non coerenti, non comparabili e non trasparenti le informazioni in materia ambientale rese
note dalle società; invece necessita che le informazioni divulgate siano complete, affidabili, significative,
coerenti, omogenee/comparabili, trasparenti ed inserite nei bilanci e documenti di corredo (considerando
nn.4/5/6);
- si ritiene, senza il sostegno di informazioni redatte con criteri comuni, che le imprese facciano fronte a
costi ambientali crescenti per la prevenzione dell’inquinamento, per gli impianti di risanamento, per il
trattamento dei rifiuti e per i sistemi di controllo della gestione ambientale, soprattutto per quelle imprese
che operano nei settori che hanno un significativo impatto sull’ambiente (considerando n.4);
- gli utenti dei bilanci devono poter disporre di informazioni armonizzate sull’impatto dei rischi ed oneri
ambientali sulla posizione finanziaria della società, prendendo cognizione anche della strategia o politica
ambientale adottata e delle prestazioni ambientali complessive realizzate, se questo impatto risulta
significativo (considerando n.4);
- le relazioni ambientali separate, di contenuto più dettagliato ed ampio, restano volontarie ma devono
essere rese coerenti, omogenee e strettamente collegate con l’informativa prevista nei bilanci
(considerando n.11);
- con i criteri raccomandati nell’Allegato della raccomandazione vengono dati degli orientamenti per
l’applicazione delle disposizioni della IV e VII direttiva comunitaria riguardo ai temi ambientali,
prendendo anche come riferimento i principi contabili internazionali IAS 36/37/38 che risultano
1
Per un approfondimento del concetto di valore precettivo della Raccomandazione, nonostante sia inserita tra gli atti comunitari non
vincolanti, si consultino le seguenti opere “Introduzione al diritto comunitario”, Giorgio Gaja, Editori Laterza, edizione 1996, pagina
111; “Norme comunitarie posizioni giuridiche oggettive e giudizi interni” di Stefano Amadeo, edizione 2002, Giuffré Editore
Milano, pagg.84/214; “Manuale di diritto delle Comunità europee”, Felicetta Lauria, terza edizione, UTET di Torino, pag.160;
“Manuale di diritto dell’Unione Europea”, Tito Ballarino, Sesta edizione, Cedam di Padova, pag. 122.
6
applicabili, salvo che la raccomandazione indichi il contrario; è chiaro, comunque, che non esiste ancora
alcuna specifica norma internazionale che tratti esclusivamente tali questioni (considerando nn.8/9/15);
- la raccomandazione privilegia determinate soluzioni di bilancio ma non esclude la possibilità di
trattamenti contabili alternativi, se consentiti dalle direttive citate (considerando n.14).
I “considerando”, esposti nella Raccomandazione, si soffermano ripetutamente sui “risvolti finanziari delle
questioni ambientali”, “aspetti ambientali nei rendiconti finanziari”, “trattamento questioni ambientali nei
rendiconti finanziari”, “dati ambientali nei rendiconti finanziari”, “utenti dei rendiconti finanziari”, “impatto
dei rischi ed oneri ambientali sulla posizione finanziaria della società”, “quadro normativo europeo in
materia di rendiconti finanziari e questioni ambientali”, “regolamentazione europea in materia di rendiconti
finanziari”, “considerazioni ambientali nei rendiconti finanziari”.
Ciò precisato, si deve ritenere che le disposizioni analitiche dell’Allegato, sui criteri di rilevazione,
valutazione e divulgazione dei dati ambientali, vanno considerate in quanto le operazioni ambientali abbiano
una influenza significativa sul Rendiconto finanziario/Posizione finanziaria, dell’impresa.
A questo proposito, si ricorda il principio contabile internazionale IAS 7 secondo il quale il Rendiconto
finanziario fornisce informazioni sui flussi di disponibilità liquide, utili per fornire agli utenti del bilancio
una base per accertare la capacità dell’impresa di generare fondi liquidi e disponibilità liquide e per accertare
le necessità dell’impresa di utilizzo di questi fondi; anche il principio contabile nazionale n.12 (Consigli
Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri) descrive il rendiconto finanziario come prospetto delle
variazioni avvenute nell’esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria ovvero prospetto delle fonti e
degli impieghi delle risorse finanziarie.
E’ opportuno anche tener presente il contenuto dei termini “Posizione finanziaria della società” data da
Framework IASC, secondo cui la finalità del bilancio è fornire informazioni sulla situazione patrimonialefinanziaria (financial position), sul risultato economico e sulle variazioni nella struttura finanziaria.
In conclusione, i “considerando” prendono in esame principalmente, in via sintetica, le implicazioni
ambientali riferite alla situazione patrimoniale-finanziaria nonché ai flussi finanziari; nell’Allegato, in via
analitica, si prendono in considerazione gli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici delle operazioni
ambientali.
4) SOCIETA’ ED ORGANIZZAZIONI TENUTE AGLI SPECIALI ADEMPIMENTI CONTABILI
PER QUESTIONI AMBIENTALI (RACC.CITATA: 1.4)
La Raccomandazione si applica:
- a tutte le società soggette alle disposizioni della IV e VII direttiva, salvo le esenzioni che gli Stati
membri hanno facoltà di concedere alle piccole/medie imprese;
- agli istituti finanziari, alle imprese di assicurazione ed alle banche.
5) DECORRENZA DELLA RACCOMANDAZIONE
La Raccomandazione, rivolta agli Stati membri, richiede che questi ultimi dispongano che le società si
attengano alle disposizioni raccomandate a decorrere dagli esercizi che hanno inizio entro 12 mesi dalla data
di adozione della Raccomandazione. Non risulta ancora avvenuto questo recepimento da parte dell’Italia,
tuttavia è consigliabile alle imprese l’applicazione anticipata delle disposizioni, ovviamente se si tratta di
imprese la cui attività ha un impatto ambientale.
6) SIGNIFICATO DEI TERMINI (RACC.CITATA: 2.)
La Raccomandazione contiene le definizioni dei principali concetti utilizzati in tema ambientale, definizioni
che fanno parte integrante dei criteri di rilevazione, valutazione e pubblicità dei bilanci e delle relazioni sulla
gestione.
Si è ritenuto opportuno inserire anche il significato di altri termini utilizzati, ricorrendo alle norme
internazionali ISO 14001 e IAS.
AMBIENTE
Il termine “ambiente” si riferisce allo spazio fisico naturale circostante e comprende l’aria, l’acqua, la terra,
la flora, la fauna e le risorse non rinnovabili come, per esempio, i combustibili fossili ed i
minerali.(racc.citata)
ASPETTO AMBIENTALE
Elemento di un’attività, prodotto o servizio di una organizzazione che può interagire con l’ambiente; un
aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo.(Iso)
7
AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema
di gestione ambientale di una organizzazione è conforme ai criteri definiti dall’organizzazione stessa per
l’audit del sistema di gestione ambientale e per comunicare i risultati di questo processo alla Direzione. (Iso)
DANNO AMBIENTALE
Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a
legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in
tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
… Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l’ammontare in via
equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il
ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni
ambientali.
Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità
individuale.
Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile. ….. (art.18 Legge 8 luglio 1986, n.349)
EMAS
(Environmental Management Audit Scheme): Regolamento (CE) n.761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di
ecogestione e audit.
IMPATTO AMBIENTALE
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività,
prodotti o servizi di un’organizzazione.(Iso)
INFORMAZIONE RILEVANTE
Un’informazione è rilevante se la sua omissione o la sua imprecisa rappresentazione può influenzare le
decisioni economiche prese sulla base dei bilanci. (IAS)
INFORMAZIONE SIGNIFICATIVA
L’informazione ha la qualità della significatività quando essa influenza le decisioni economiche
dell’utilizzatore aiutandolo nella valutazione di eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o
correggendo valutazioni fatte in passato. (IAS)
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE
Trattasi di un Istituto che opera secondo i criteri generali definiti dalle norme UNI CEI EN 45000 e che,
quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle organizzazioni, che ne facciano richiesta, servizi di
valutazione e di Certificazione di conformità dei propri Sistemi di gestione alle prescrizioni delle norme di
riferimento (dal Regolamento di un Istituto).
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione
ambientale complessiva in accordo con la politica ambientale dell’organizzazione (Iso)
NON SONO SPESE AMBIENTALI
a) Non sono spese ambientali quelle che possono influire positivamente sull'ambiente ma il cui scopo
principale consiste nel soddisfare altre esigenze quali, per esempio, una maggiore redditività, la sicurezza
e la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza nell'utilizzo dei prodotti o l'efficienza produttiva di
un'impresa.
b) Non sono spese ambientali i costi sostenuti a seguito di ammende o sanzioni inflitti per infrazione della
normativa ambientale e di indennizzi versati a terzi, per esempio, dovuti per perdite o danni causati
dall'inquinamento ambientale del passato. Benché siano connessi all'impatto delle attività dell'impresa
sull'ambiente, questi costi non prevengono, riducono o riparano i danni causati all'ambiente. (Racc.citata)
OBBLIGAZIONE AMBIENTALE LEGALE / CONTRATTUALE
Trattasi di una obbligazione legale o contrattuale di impedire, ridurre o riparare un danno ambientale.
(Racc.citata)
OBBLIGAZIONE AMBIENTALE IMPLICITA
Un’obbligazione implicita deriva dal comportamento dell’impresa stessa quando ha assunto l’impegno di
impedire, ridurre o riparare un danno ambientale e non si può esimere da tale azione perché, tramite
dichiarazioni che ha reso pubbliche in merito alla sua strategia aziendale o alle sue intenzioni o in base ad
una prassi consolidata, si è assunta pubblicamente la responsabilità di impedire, ridurre o riparare un danno
causato all’ambiente. (Racc.citata)
8
OBIETTIVO AMBIENTALE
Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un organizzazione decide di
perseguire e che è quantificato ove possibile.(Iso)
POLITICA AMBIENTALE
Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua
globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività e per la definizione
degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.(Iso)
PRESTAZIONE AMBIENTALE
Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo esercitato
dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e
dei suoi traguardi.(Iso)
PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO
Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo
l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo,
l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali; i benefici potenziali della prevenzione
dell’inquinamento comprendono la riduzione degli impatti ambientali significativi, l’incremento
dell’efficienza e la riduzione dei costi. (Iso)
PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Nella pianificazione generale delle attività, un’organizzazione dovrebbe stabilire un programma di gestione
ambientale che indichi tutti i suoi obiettivi ambientali. Il programma dovrebbe comprendere scadenze
temporali, risorse e responsabilità in modo da raggiungere gli obiettivi ed i traguardi ambientali
dell’organizzazione (Iso)
RISCHIO
Effetto combinato della probabilità di accadimento di un evento indesiderato e delle conseguenze dell’evento
stesso. (Dizionario qualità Sole 24 ore)
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
E’ la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di
pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto,
conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. (Iso)
SPESA AMBIENTALE
Il termine “spesa ambientale” include il costo degli interventi intrapresi da un'impresa, direttamente o
attraverso terzi, al fine di prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente derivanti dalle sue attività operative.
I costi in questione includono fra l'altro lo smaltimento dei rifiuti e le misure intese a prevenirne la
formazione, la protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, la protezione dell'aria e del clima
dall'inquinamento, la riduzione dell'inquinamento acustico e la tutela della biodiversità e del paesaggio.
Devono essere aggiunti soltanto costi individuabili e sostenuti allo scopo principale di prevenire, ridurre o
riparare danni all'ambiente. Ove non sia possibile individuare l'importo dei costi aggiuntivi separatamente
dagli altri costi nei quali siano integrati, se ne può calcolare una stima a condizione che l'importo che ne
risulta risponda al criterio di essere principalmente destinato a prevenire, ridurre o riparare i danni causati
all'ambiente. (Racc.citata)
SVILUPPO
Applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze ad un piano o ad un progetto per la produzione
di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente avanzati, precedente all’inizio
della produzione commerciale o dell’utilizzazione. (IAS)
TRAGUARDO AMBIENTALE
Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita ad una parte o all’insieme di
un’organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere
questi obiettivi. (Iso)
UNI EN ISO 14001: 1996
Norma pubblicata dall’Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO) che specifica i requisiti di
un sistema di gestione ambientale che consente ad una organizzazione di formulare una politica ambientale e
stabilire degli obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi e delle informazioni riguardanti gli impatti
ambientali significativi.
7) OSTACOLI E DIFFICOLTA’ NEL FORNIRE INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE ED
ATTENDIBILI
Si ritiene opportuno, nonostante non previsto esplicitamente dalla Raccomandazione, evidenziare in modo
sommario, ostacoli e difficoltà nel fornire informazioni significative ed attendibili, riferite ai dati di bilancio
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in genere e quindi anche ai dati ambientali, tratte da IAS Framework par.43, 44, 45. Questo accenno risulta
giustificato poiché il “considerando” n.8 della Raccomandazione ha chiarito che la Commissione europea ha
cercato di integrare i lavori svolti in ambito europeo sull’armonizzazione contabile nel contesto più ampio
dell’armonizzazione contabile internazionale.
Gli ostacoli accennati vengono così esemplificati:
- tempestività: un’informazione può perdere la sua significatività se c’è un ingiustificato ritardo nella sua
rilevazione. Gli amministratori devono bilanciare l’utilità di una informazione tempestiva con l’utilità di
una informazione attendibile, al fine di soddisfare meglio le necessità economiche decisionali degli
utilizzatori;
- equilibrio tra costi e benefici dell’informazione: i vantaggi derivanti da una informazione dovrebbero
superare i costi che questa comporta.
8) PRINCIPI CONTABILI E QUESTIONI AMBIENTALI
Si ricorda che il “considerando” n.7 precisa che sebbene il quadro normativo europeo, in materia di
rendiconti finanziari, non tratti esplicitamente le questioni ambientali, trovano applicazione, comunque, i
principi generali e le disposizioni stabilite nella IV e VII Direttiva in materia di diritto societario,
rispettivamente la n.78/660/CEE e n.83/349/CEE. Per questo motivo si richiama il principio contabile
nazionale n. 11 dal titolo:<<Bilancio d’esercizio, finalità e postulati>> nonché il principio n.17: <<Il bilancio
consolidato>>(Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri), principi che hanno acquisito anche
le normative europee.
In relazione ai “considerando” nn. 8/9/15, si richiamano i principi contabili internazionali IAS dal titolo
“Framework per la preparazione e presentazione del bilancio”, IAS 36 “Riduzione del valore delle attività”,
IAS 37 “Accantonamenti, sopravvenienze passive ed attive”, IAS 38 “Attività immateriali”.
9) CAMPO DI APPLICAZIONE: LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI
AMBIENTALI FORNITE NEI BILANCI SOCIETARI (RACC. CITATA: 1)
Il campo di applicazione della Raccomandazione è quello delle informazioni relative alle questioni
ambientali da fornire nei bilanci d’esercizio e consolidati nonché nelle relazioni sulla gestione degli
amministratori.
La Raccomandazione non intende istituire l’obbligo di resoconti /relazioni separate in materia ambientale,
ma solo l’obbligo di rendere coerente il contenuto informativo dei resoconti/relazioni separate, redatte
volontariamente dalle imprese, con le informazioni dei bilanci e dei documenti di corredo.
Sono illustrati nell’apposito Allegato i criteri di rilevazione, valutazione e divulgazione delle spese
ambientali, degli oneri e rischi ambientali, nonché delle connesse attività originate da operazioni ed eventi
che influiscono o che potrebbero influire sulla situazione finanziaria e sui risultati finanziari dell’impresa.
Si vuole raggiungere la finalità di conoscere non solo le implicazioni finanziarie delle questioni ambientali,
ma anche l’atteggiamento adottato dall’impresa nei confronti dell’ambiente e le sue prestazioni sotto
l’aspetto ambientale.
B) CRITERI DI RILEVAZIONE CONTABILE DELLE
OPERAZIONI AMBIENTALI
Si precisa che il termine “rilevazione” o similare è utilizzato come processo di inserimento nello Stato
patrimoniale o nel Conto economico di una posta che soddisfa i seguenti criteri:
a) è probabile che alla posta si colleghi l’afflusso all’impresa o il deflusso di un futuro beneficio
economico;
b) la posta può essere valutata in modo attendibile (Framework dello IASC nn.82/83).
1) CRITERI
DI
RILEVAZIONE
DELLA
PASSIVITA’
AMBIENTALE
LEGALE/
CONTRATTUALE O IMPLICITA (RACC.CITATA: 3.1 –2-3-4-9-10-15-22)
Requisiti per la rilevazione della passività ambientale
Si rileva contabilmente una passività ambientale in presenza dei seguenti requisiti:
a)obbligazione di natura legale/contrattuale o di natura implicita di impedire, ridurre o riparare un danno
ambientale;
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b)obbligazione di carattere ambientale determinata da eventi passati che comporterà un'uscita di risorse, alla
quale corrisponderà un beneficio economico;
c) possibilità di quantificare in modo attendibile l'entità dei costi derivati dall'obbligazione.
Rilevazione contabile della stima migliore di passività ambientale
Se la valutazione della passività ambientale comporta diversi risultati possibili, si deve registrare la stima
migliore.
Caso di nessuna rilevazione di danno ambientale
Se il danno ambientale, riferibile all'impresa, non comporta alcuna obbligazione legale, contrattuale o
implicita di riparazione, non dà luogo a rilevazione contabile come passività ambientale, eventualmente si
può annotare nella Nota integrativa.
Spese ambientali a carico dell’esercizio
Le spese ambientali devono gravare sul c/ economico dell’esercizio nel quale sono sostenute a meno che non
soddisfino i criteri che permettono di qualificarle come spese da capitalizzare; in quest’ultimo caso le spese
devono apportare futuri vantaggi economici.
Sono spese ambientali a carico dell’esercizio quelle collegate alle attività in corso o passate e al ripristino
dell’ambiente allo stato precedente alla contaminazione.
Esempi di spese ambientali a carico dell’esercizio
Sono spese ambientali d’esercizio, per esempio: il trattamento di rifiuti, i costi di risanamento delle attuali
attività, il risanamento dei danni causati nei periodi precedenti, i costi amministrativi della gestione
ambientale o i costi di audit ambientali e simili.
Passività ambientale a carico dell’impresa
L’impresa è, in genere, responsabile dell’intero ammontare degli oneri ambientali; in caso contrario, soltanto
la parte di competenza dell’impresa va contabilizzata come passività ambientale.
2) RILEVAZIONE DI PASSIVITA’ AMBIENTALI INDETERMINATE NELL’IMPORTO O
NELLA DATA DI SOPRAVVENIENZA (RACC.CITATA: 3.4)
Requisiti per gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri
Alla chiusura dell’esercizio, si rilevano contabilmente, per motivi ambientali, accantonamenti ai fondi per
rischi ed oneri se sussistono queste condizioni:
a)obbligazione ambientale la cui natura è chiaramente definita (legale/contrattuale o implicita);
b)obbligazione che darà probabilmente luogo ad un'uscita di risorse alla quale corrisponderà un beneficio
economico;
c)operazione indeterminata quanto all'importo o alla data della sopravvenienza per la quale sia possibile
effettuare una valutazione attendibile dell'entità dell'obbligazione;
Esempi di incertezze di data/importo che giustificano gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri
Le incertezze circa la data o l'importo dell’obbligazione ambientale possono essere dovute, per esempio, alla
continua evoluzione delle tecnologie di risanamento e alla determinazione della misura e della natura del
risanamento necessario; nei rari casi in cui non fosse possibile stimare i costi, la passività ambientale non
dovrebbe dar luogo a registrazione, dovrebbe essere considerata come sopravvenienza passiva e dovrebbe
essere annotata nella Nota integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima
attendibile.
3) RILEVAZIONE DI SOPRAVVENIENZE PASSIVE /PASSIVITA’ POTENZIALI DI
CARATTERE AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.5-11-25)
Significato dell’espressione “sopravvenienza passiva”/passività potenziale
Si ritiene che nella Raccomandazione la locuzione “sopravvenienza passiva” sia utilizzata con il seguente
significato, come da IAS 10.2: “una condizione o una situazione il cui risultato ultimo, di perdita, sarà
confermato solo al verificarsi, o al non verificarsi, di uno o più fatti incerti futuri”.
Nel prendere cognizione di questo concetto, si tenga presente quanto indicato in IAS 37.96 riguardante gli
accantonamenti, passività e attività potenziali: <<Questo principio (IAS 37) sostituisce le parti dello IAS 10
“sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” che trattano le sopravvenienze>>.
Pertanto, ne consegue che la dicitura “sopravvenienza passiva” è da ritenersi equivalente a passività
potenziale, come da “nuovi” principi IAS 10 e IAS 37 che utilizzano solo quest’ultima espressione.
Passività potenziale/Sopravvenienza passiva che richiede conferma da fatto futuro incerto
La sopravvenienza passiva nel senso prima riportato, di condizione il cui risultato di perdita sarà confermato
solo al verificarsi o meno di fatti incerti futuri, non dà luogo a rilevazione contabile; la Raccomandazione
infatti precisa: “non va iscritta in bilancio”.
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Danno da riparare in futuro ed obbligazione ambientale da confermare
Se esiste una possibilità, pur se piccola, che il danno debba essere riparato in futuro, benché l'obbligazione
debba essere ancora confermata dalla realizzazione di un evento incerto, la sopravvenienza passiva dovrebbe
essere registrata nella Nota integrativa.
Probabilità minima di sostenimento spese ambientali o ammontare irrilevante
Se la probabilità che l'impresa dovrà sostenere spese ambientali è minima o tali spese saranno
presumibilmente irrilevanti, la rilevazione di una sopravvenienza passiva non è necessaria.
Iscrizione nella Nota integrativa, se non è attendibile la stima della passività ambientale
Nei rari casi in cui non è possibile determinare una stima sufficientemente attendibile della passività, tale
passività va considerata come sopravvenienza passiva, non rilevata contabilmente, ma solo iscritta nella nota
integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima attendibile.
Spese ambientali collegate ad un danno verificatosi nell’esercizio precedente
Le spese ambientali, collegate ad un danno verificatosi in un periodo precedente, non vanno registrate come
rettifica contabile dell’esercizio precedente, ma devono essere iscritte tra le spese dell'esercizio in corso, vale
a dire del periodo in cui tali spese vengono rilevate.
4) CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE AMBIENTALI (RACC. 3.12-13-14)
Criteri di capitalizzazione delle spese ambientali
Le spese ambientali possono essere capitalizzate se soddisfano i seguenti criteri:
a) le spese sono state sostenute al fine di impedire o ridurre un danno futuro o conservare delle risorse;
b) le spese comportano futuri vantaggi economici di cui l’impresa dovrebbe beneficiare, permettendo di
prolungare la vita, aumentare la capacità o migliorare la sicurezza e l’efficienza di altri elementi
dell’attivo dell’impresa (al di sopra del loro rendimento valutato in origine), oppure, in alternativa, i costi
riducono o impediscono la contaminazione ambientale che potrebbe essere causata dalle future attività
dell'impresa;
c) le spese servono durevolmente alle attività dell'impresa.
Insoddisfazione dei criteri di capitalizzazione
Se non sono soddisfatti i criteri di capitalizzazione sopra indicati, le spese ambientali vanno imputate al
conto economico non appena sono sostenute in quanto non determinano futuri vantaggi economici.
Quote di ammortamento
Se sono soddisfatti i criteri di capitalizzazione già enunciati, le spese ambientali devono essere capitalizzate
ed ammortizzate per l'esercizio attuale e nel corso di un adeguato periodo futuro, imputando
sistematicamente le rispettive quote d'ammortamento nel corso della prevista vita economica utile.
5) RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER
FINALITA’ AMBIENTALI (RACCOMANDAZIONE CITATA: 3.16)
Installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell’inquinamento e simili
L'acquisto di impianti e macchinari può avvenire per finalità ambientali, per esempio l’acquisto di
installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell'inquinamento previste da leggi o regolamenti in
materia ambientale. Se gli acquisti soddisfano i criteri per la qualificazione come elementi dell’attivo,
stabiliti nel punto precedente, tali elementi devono essere capitalizzati.
6) CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DI ACQUISTI, A TITOLO ONEROSO, DI BREVETTI,
LICENZE, PERMESSI D’INQUINAMENTO, DIRITTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E
SIMILI (RACC.CITATA: 3.18)
Acquisto di diritti vari a titolo oneroso: capitalizzazione o spesa di esercizio
L’impresa può effettuare acquisti, a titolo oneroso, di brevetti, licenze, permessi di inquinamento, diritti di
emissione in atmosfera e diritti o voci di natura simile, per motivi legati all'impatto sull'ambiente delle
attività dell'impresa stessa.
Se essi sono stati acquistati a titolo oneroso e soddisfano i criteri di capitalizzazione indicati al precedente
punto 4, tali costi devono essere capitalizzati ed ammortizzati imputando sistematicamente le rispettive quote
nel corso della prevista vita utile economica. In caso contrario, vanno registrati nel conto economico non
appena vengono sostenuti.
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7) ANNOTAZIONE CONTABILE DI UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI UNA
IMMOBILIZZAZIONE O DI UN ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PER MOTIVI
AMBIENTALI (RACC.CITATA: 3.19-20-21)
Attribuzione di un valore inferiore al cespite dell’attivo per motivi ambientali
Gli sviluppi tecnici/legislativi o i fattori ambientali possono alterare il valore di un'immobilizzazione
esistente, per esempio nel caso di contaminazione del sito. Si deve procedere ad una rettifica di valore se
l'importo recuperabile dall'utilizzo del sito è diminuito al di sotto del suo valore contabile. Questa situazione,
di attribuzione di un valore inferiore, alla data di chiusura del bilancio, si realizza qualora si preveda che la
svalutazione sia duratura. L'importo di tale rettifica di valore va registrato nel conto economico.
Non compensabilità tra accantonamenti per rischi ed oneri di natura ambientale e cespiti
Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono essere registrati a compensazione dei valori degli
elementi dell'attivo.
Svalutazione di cespite, integrato da spesa ambientale
Se la spesa ambientale è considerata parte integrante di un altro elemento dell’attivo, il valore di realizzo di
tale bene integrato va esaminato ad ogni chiusura di bilancio e, se esistono le condizioni a monte, si deve
procedere alla svalutazione del cespite integrato al suo valore di realizzo.
Capitalizzazione spesa di ripristino livello prestazione, nei limiti valore di realizzo del cespite
Se il valore contabile di un cespite tiene già conto di una perdita economica dovuta a cause ambientali, la
spesa che sarà successivamente necessaria per ripristinare il livello di prestazione originariamente previsto
del bene può essere capitalizzata, nella misura in cui il valore contabile che ne risulta non ecceda il valore di
realizzo del cespite.
8) REGISTRAZIONE DI UNA SPESA AMBIENTALE COLLEGATA AD ALTRO ELEMENTO
DELL’ATTIVO PATRIMONIALE (RACC.CITATA:3.17)
Annotazione integrata nel cespite, per spesa ambientale collegata
Può verificarsi il caso in cui non si prevede alcun beneficio economico futuro a fronte della spesa ambientale
stessa, ma che tale beneficio futuro possa derivare da un altro elemento dell'attivo, utilizzato nelle operazioni
dell'impresa.
Quando la spesa ambientale, registrata come attività, è collegata ad un altro elemento dell'attivo esistente, va
considerata come parte integrante di quest'ultimo cespite, e non registrata separatamente.
9) CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO RIMBORSO O RECUPERO DI PASSIVITA’
AMBIENTALE, SOLO SE C’E’ CERTEZZA DI PERCEPIMENTO (RACC.CITATA: 3.6)
Se l'impresa prevede che le spese relative ad una passività ambientale saranno, in parte o in tutto, rimborsate
da un terzo, tale rimborso deve dare luogo a registrazione soltanto se è praticamente certo che esso sarà
percepito quando l'impresa adempirà alla propria obbligazione.
10) NON COMPENSABILE IL PREVISTO RIMBORSO CON UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, A
MENO CHE SIA CONSENTITO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (RACC.CITATA: 3.7)
Un previsto rimborso da parte di un terzo non va registrato a compensazione di una passività ambientale,
bensì deve figurare separatamente in bilancio nell'attivo, per un importo non superiore al relativo
accantonamento. Esso può essere registrato a compensazione di una passività ambientale soltanto quando
sussista una disposizione di legge che consenta di procedere a tale compensazione e di cui l'impresa intenda
avvalersi. Quando, sulla base di tale disposizione, la compensazione è ammessa, si deve iscrivere nella Nota
integrativa l'importo lordo della passività e quello del previsto rimborso.
11) NON COMPENSABILE IL PREVISTO RICAVO DA VENDITA DI CESPITI CON PASSIVITA’
AMBIENTALI (RACCOMANDAZIONE CITATA: 3.8)
Le entrate previste a fronte della vendita di cespiti connessi ad una passività ambientale non vanno registrate
a compensazione della passività o essere prese in considerazione nella determinazione dell'accantonamento,
anche se la prevista cessione del cespite è strettamente collegata all'evento che ha dato luogo
all'accantonamento.
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C) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI
AMBIENTALI
Si richiama il significato del termine “valutazione” come da Framework dello IASC n.99: “processo di
determinazione dei valori con il quale le poste di bilancio devono essere rilevate ed inserite nello Stato
patrimoniale e nel Conto economico”.
1) VALUTAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.22-23-24-25-26)
Criteri di valutazione della passività ambientale
Si premette che una passività ambientale dà luogo a rilevazione contabile, quando può essere effettuata una
valutazione attendibile della spesa necessaria per adempiere all'obbligazione.
Per valutare l'importo di una passività ambientale, si applicano le seguenti regole.
Se la valutazione delle passività comporta diversi risultati possibili, si deve valutare e registrare la stima
migliore.
L'importo della passività ambientale deve corrispondere alla migliore stima della spesa necessaria per
adempiere all'obbligazione alla data di chiusura del bilancio, in base alla situazione esistente e tenuto conto
degli sviluppi futuri sia tecnici sia legislativi, nella misura in cui essi siano prevedibili.
L'importo della passività deve corrispondere alla stima del valore completo delle passività,
indipendentemente dalla data in cui l'attività è cessata o la relativa spesa viene o dev'essere liquidata.
Sono consentiti accantonamenti per rischi ed oneri aventi la funzione di coprire perdite o debiti nettamente
individuati nella loro natura, ma che, alla data di chiusura del bilancio sono probabili o certi, ma
indeterminati per l’importo/ data di sopravvenienza; di conseguenza è ammessa la graduale accumulazione
dell'intero valore delle passività nel corso del periodo di attività dell'impresa.
Componenti di costo della passività ambientale relativa al risanamento ambientale
Nella valutazione dell'importo delle passività ambientale si devono prendere in considerazione i seguenti
elementi di costo:
- costi diretti aggiuntivi per il risanamento ambientale;
- costo della retribuzione, dei contributi ed oneri dei dipendenti che probabilmente dedicheranno molto
tempo direttamente alle attività di risanamento;
- costi dei controlli successivi al risanamento;
- oneri legati agli sviluppi tecnologici realizzati, sempre che sia probabile che essi verranno approvati
dall'autorità governativa.
Impossibilità di stima sufficientemente attendibile della passività ambientale
Nei rari casi in cui non è possibile determinare una stima sufficientemente attendibile delle passività, tale
passività va considerata come una sopravvenienza passiva, non rilevata contabilmente, ma iscritta nella Nota
integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima attendibile; si ricorda che il
termine sopravvenienza passiva/passività potenziale, come già riferito in precedenza, è da intendersi come
condizione o situazione il cui risultato ultimo di perdita sarà confermato solo al verificarsi, o al non
verificarsi di uno o più fatti incerti.
2) VALUTAZIONE DEI COSTI DI CHIUSURA O ELIMINAZIONE DI IMPIANTI PER MOTIVI
AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI COSTI DI RISANAMENTO DEL SITO E DEI COSTI DI
SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI SCARTO (RACC.: 3.27-28-29)
Spese future come passività ambientali
Le spese relative al risanamento dei siti, allo smaltimento dei sottoprodotti di scarto, alla chiusura o
eliminazione degli impianti, che la società è tenuta per legge a sostenere vanno contabilizzate secondo i
criteri indicati ai punti “Criteri di rilevazione della passività ambientale legale/contrattuale o implicita” e
”Rilevazione di passività ambientali indeterminate nell’importo o nella data di sopravvenienza”.
Ove siano soddisfatti tali criteri, l'obbligazione di sostenere le spese future deve essere considerata passività
ambientale.
Preferibile valutazione e registrazione della passività ambientale a lungo termine alla data inizio attività per
i casi di risanamento/ eliminazione/chiusura sito
La passività ambientale per il risanamento del sito, l'eliminazione o la chiusura del sito, va registrata alla data
in cui iniziano le attività dell'impresa e pertanto sorge il relativo obbligo. Non si deve attendere il
completamento dell'attività di risanamento o la chiusura/eliminazione del sito per registrare tale passività.
Laddove la passività sia qualificata come tale, cioè obbedisce a criteri specifici di valutazione e rilevazione,
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la spesa stimata è inclusa nel costo del relativo cespite che deve essere smantellato ed eliminato. Tale spesa
capitalizzata viene quindi ammortizzata come quota dell'importo ammortizzabile del relativo cespite. Danni
supplementari potrebbero essere causati nel corso dell'attività; il relativo obbligo di risanamento da parte
della società sorge quando il danno ambientale si verifica.
Nel caso di costi per il risanamento del sito e costi di smantellamento di operazioni a lungo termine, è
preferibile applicare il trattamento, indicato in precedenza, di registrazione della passività ambientale <<alla
data in cui iniziano le attività dell’impresa>>.
Soluzione alternativa meno preferibile
E’ consentita la graduale accumulazione di un accantonamento dei costi di risanamento del sito e costi di
smantellamento di operazioni a lungo termine.
Contabilizzazione di passività a lungo termine distinguendo la passività dell’esercizio da quella degli
esercizi successivi
L'impresa può contabilizzare costi di smantellamento di lungo termine nell'intero periodo delle operazioni.
Una quota dei costi è registrata tra le spese in ciascun esercizio contabile, mentre il saldo risultante figura
come saldo distinto di passività.
3) VALUTAZIONE ATTUALIZZATA DEI COSTI DI RISANAMENTO E/O DI RIPRISTINO
AMBIENTALE DEL SITO (RACC.CITATA: 3.30-31-32)
Facoltà di attualizzazione degli oneri ambientali di lungo termine
Per quanto riguarda gli oneri ambientali che non daranno luogo ad un'uscita di risorse nell'immediato futuro,
è possibile, ma non obbligatorio, registrarli al loro valore attuale (attualizzandoli), sempre che l'obbligazione
e l'importo e le scadenze di pagamento siano fissi o determinati in modo attendibile. Anche la valutazione al
costo corrente (cioè costo stimato non attualizzato) è accettabile.
Preferibilità dell’attualizzazione
Tuttavia, laddove l'effetto della perdita di valore nel tempo sia consistente, è più appropriato valutare gli
oneri ambientali al loro valore attualizzato.
Il metodo di attualizzazione scelto, deve essere indicato nella Nota integrativa.
Valutazione del costo in base a progetto di ripristino/risanamento del sito
Il costo previsto va calcolato sulla base di uno specifico progetto per il ripristino e/o trattamento di
risanamento della contaminazione del sito. L'importo e le scadenze di pagamento devono essere basate su
informazioni oggettive e verificabili.
Flussi di cassa relativi al progetto di risanamento/ripristino
La stima non attualizzata dei flussi di cassa deve consistere nella stima degli importi da pagare alla data di
scadenza (adeguati al tasso d'inflazione previsto) e va calcolata utilizzando le ipotesi esplicite che sono alla
base del progetto di risanamento e/o di ripristino, in modo che una persona competente sia in grado di
riesaminare il calcolo dei flussi di cassa stimati e giungere allo stesso risultato.
D) DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
Si richiama qui il “considerando” n.12, il quale precisa che una appropriata divulgazione dei dati ambientali
è considerata un fattore chiave che facilita la trasparenza delle informazioni. La Raccomandazione intende
fornire un orientamento generale in materia di divulgazione delle informazioni e individua i dati pertinenti
che permettono la comparabilità e la coerenza delle informazioni ambientali presentate. Ciò vale in
particolare per la divulgazione, nella Nota integrativa, delle spese ambientali imputate al Conto economico o
capitalizzate, nonché delle spese sostenute per il pagamento di ammende o sanzioni e di indennizzi. Ciò vale
anche per l’inserimento nella relazione sulla gestione di idonee informazioni relative alle prestazioni
dell’impresa sotto l’aspetto ambientale, qualora siano pertinenti per i risultati finanziari o la posizione
dell’impresa o il suo sviluppo.
1) RELAZIONE SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI, A CORREDO DEI BILANCI
DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI (RACC.CITATA: 4.2)
Aspetti ambientali ed incidenza su posizione finanziaria e sviluppo dell’impresa (racc.citata: 4.2).
Qui di seguito si precisano le informazioni di carattere ambientale da fornire nelle relazioni sulla gestione
degli amministratori, relazioni che corredano il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato.
Nella misura in cui gli aspetti ambientali risultano rilevanti per la situazione finanziaria dell'impresa, la
relazione sulla gestione degli amministratori deve includere una descrizione di tali questioni e della strategia
adottata dall'impresa a tale riguardo. Le informazioni fornite devono dare un quadro fedele/rappresentazione
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veritiera e corretta, dell'incidenza delle questioni ambientali sullo sviluppo delle attività dell'impresa e sulla
sua posizione.
Informativa sulla politica ambientale/ sistema di gestione ambientale (racc.citata: 4.2 a))
La relazione sulla gestione degli amministratori deve riportare la strategia ed i programmi adottati
dall'impresa nei confronti delle misure di protezione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione dell'inquinamento. Gli utenti della relazione sulla gestione devono poter stabilire in che misura
la protezione dell'ambiente è parte integrante delle politiche e delle attività dell'impresa. Se possibile, tali
informazioni dovrebbero far riferimento all'adozione di un sistema di gestione ambientale, nonché
all'obbligazione di conformarsi ad un dato insieme di relative norme e certificazioni.
Informativa sui miglioramenti ambientali / verifica consuntiva degli obiettivi ambientali (racc.citata: 4.2 b))
La relazione sulla gestione degli amministratori deve contenere la descrizione dei miglioramenti apportati nei
settori chiave della protezione dell'ambiente. Tali informazioni sono particolarmente utili se forniscono, in un
modo oggettivo e trasparente, una rappresentazione contabile dei risultati dell'impresa rispetto ad un dato
obiettivo quantificato (per esempio, emissioni negli ultimi cinque anni) e se illustrano chiaramente i motivi
degli eventuali scostamenti significativi rispetto a tale obiettivo.
Informativa sul grado di attuazione dei programmi ambientali (racc.citata: 4.2 c))
La relazione sulla gestione degli amministratori deve riportare il grado di attuazione delle misure di
protezione ambientale già adottate o che stanno per essere adottate, al fine di conformarsi alla vigente
legislazione o per anticipare futuri requisiti di legge che sono già stati sostanzialmente approvati.
Informativa su indici di eco-efficienza (racc.citata: 4.2 d))
La relazione sulla gestione degli amministratori deve riportare, se opportune e pertinenti alla luce della
natura e del volume delle attività dell'impresa e della natura della sua incidenza ambientale, informazioni sul
grado di efficienza ambientale dell'impresa, per esempio in termini di utilizzo dell'energia, dei materiali e
dell'acqua, di emissioni e di smaltimento dei rifiuti.
Queste informazioni potrebbero essere utilmente fornite tramite indici quantitativi di eco-efficienza e, ove
opportuno, distinte per le singole attività dell'impresa. È particolarmente importante fornire dati quantitativi,
in termini assoluti, per le emissioni e per il consumo di energia, materiali e acqua nel periodo di riferimento,
nonché dati comparativi per il periodo di riferimento precedente. Tali cifre dovrebbero essere preferibilmente
espresse in unità fisiche e non in termini monetari; inoltre, ai fini di una maggiore comprensione della loro
importanza e relativa evoluzione, gli importi monetari potrebbero essere collegati alle voci iscritte nello stato
patrimoniale o nel conto economico.
Informativa di raccordo con relazione ambientale separata (racc.citata: 4.2 e))
Si premette che la relazione ambientale separata può assumere varie forme quali: bilancio ambientale,
riesame del sistema ambientale da parte della direzione (Iso), dichiarazione ambientale (Emas) e simili.
L’eventuale relazione ambientale separata redatta dall’impresa, contenente informazioni ambientali,
quantitative o qualitative, supplementari o di contenuto più ampio o più dettagliate, deve essere richiamata
nella relazione sulla gestione degli amministratori.
Se la relazione ambientale separata contiene informazioni sul grado di efficienza ambientale, per esempio in
termini di utilizzo di energia, dei materiali e dell’acqua, di emissioni e di smaltimento dei rifiuti, si potranno
anche riportare nella Relazione sulla gestione una sintetica descrizione delle questioni e l'indicazione che
ulteriori informazioni in materia si trovano nella relazione ambientale.
Le informazioni fornite in una separata relazione ambientale devono essere coerenti, omogenee e
strettamente collegate con qualsiasi altra informazione contenuta nella relazione sulla gestione e nei bilanci
annuali dell'impresa.
Se la relazione ambientale è stata sottoposta a verifica esterna, questo fatto va dichiarato nella relazione sulla
gestione. È infatti importante che gli utenti della relazione sulla gestione siano informati se i dati contenuti
nella relazione ambientale sono oggettivi e verificabili da terzi.
Informativa su unicità dell’entità che redige il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione ambientale
separata (racc.citata: 4.2 e))
Si preferisce l’unicità dell'entità che redige il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione ambientale
separata. Altrimenti si dovrà chiaramente precisare il soggetto estensore della relazione ambientale in modo
che sia possibile stabilire in che misura essa corrisponda all'entità che redige la relazione sulla gestione.
Inoltre, anche la data ed il periodo di riferimento delle due relazioni –relazione ambientale separata e
relazione sulla gestione-dovrebbero essere gli stessi.
16
2) LO STATO PATRIMONIALE NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI
Informativa ambientale (racc.citata: 4.3-4)
Se d'importo significativo, è preferibile iscrivere separatamente in bilancio gli oneri ambientali. Altrimenti,
le voci di un certo rilievo vanno iscritte separatamente nella Nota integrativa.
Gli accantonamenti al Fondo rischi ed oneri devono essere registrati nello stato patrimoniale alla voce Fondi
per rischi ed oneri <<altri>>. E’ ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci nello stato
patrimoniale, purché rispetti la struttura dello schema.
Gli Stati membri possono richiedere tale suddivisione alla Commissione europea.
3) IL CONTO ECONOMICO NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI
Informativa ambientale (racc.citata: 4.3-4)
Se di importo significativo, è preferibile iscrivere separatamente in bilancio gli oneri ambientali. Altrimenti,
le voci di un certo rilievo vanno iscritte separatamente nella Nota integrativa.
Questa soluzione interpretativa discende dall’uso del termine “bilancio” nella raccomandazione, nel punto in
cui tratta dell’informativa ambientale relativa allo Stato Patrimoniale: è possibile anche l’interpretazione
restrittiva di rinviare ogni informazione alla Nota integrativa.
Si ritiene che non sia stato previsto un apposito paragrafo relativo al conto economico, nella
Raccomandazione, per i seguenti motivi: prima di tutto per difficoltà tecniche legate all’indicazione delle
voci nel Conto economico per natura e non per destinazione, ed in secondo luogo poiché la divulgazione dei
dati ambientali riguarda principalmente il rendiconto finanziario e posizione finanziaria, le cui
determinazioni poggiano prevalentemente sullo Stato Patrimoniale (“considerando” n.6).
E’ ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci nel conto economico, purché rispetti la
struttura dello schema.
Gli Stati membri possono richiedere tale suddivisione alla Commissione europea.
4) LA NOTA INTEGRATIVA NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI
Informativa su metodi di valutazione e metodi di calcolo delle rettifiche di valore per questioni ambientali
(racc.citata: 4.5a))
La Nota integrativa, in aggiunta a quanto stabilito dalla normativa ante-Raccomandazione, deve indicare la
descrizione dei metodi di valutazione applicati alle questioni ambientali e dei metodi applicati al calcolo
delle rettifiche di valore con implicazioni ambientali.
Informativa su spese ambientali straordinarie (racc.citata: 4.5b))
La Nota integrativa deve indicare le spese ambientali straordinarie registrate nel conto economico.
Informativa su “altri accantonamenti” di natura ambientale (racc.citata: 4.5c))
La Nota integrativa deve indicare ammontare, e dettagli relativi, della voce Fondo rischi ed oneri <<altri>>,
se non registrati in bilancio in modo separato.
Informativa su sopravvenienze passive/passività potenziali di ordine ambientale (racc.citata: 4.5d))
La Nota integrativa deve indicare le sopravvenienze passive/passività potenziali di ordine ambientale
(sopravvenienza nel senso precisato ripetutamente), conformemente a quanto già precisato nella normativa
IV e VII Direttiva CEE nel paragrafo “Contenuto della Nota integrativa” che recita: “l’importo complessivo
degli impegni finanziari che non figurano nello Stato patrimoniale se la relativa indicazione è utile per
valutare la situazione finanziaria”. Devono essere altresì fornite informazioni descrittive sufficientemente
particolareggiate da far comprendere la natura delle sopravvenienze in questione.
Qualora esistano significative incertezze circa le variabili di valutazione che rendano impossibile stimare
l'entità di una passività ambientale, tale fatto deve essere indicato, fornendo le relative giustificazioni
assieme, se possibile, alla forcella dei possibili risultati.
Informativa su passività ambientali di rilievo significativo /danno causato /azioni dell’impresa/ metodi di
stima (racc.citata: 4.6a))
La Nota integrativa deve indicare, oltre ai punti precedenti già presi in considerazione dalla normativa ante
Raccomandazione, per ogni passività ambientale di significativo rilievo, una descrizione della sua natura
(legale/contrattuale o implicita) ed indicazione dei tempi e delle condizioni della sua liquidazione. Si deve
fornire una spiegazione del danno causato e menzionare le leggi o i regolamenti che obbligano a ripararlo,
nonché le azioni (di riparazione o di prevenzione) intraprese o proposte dall'impresa per conformarvisi. Ove
la natura e le condizioni delle voci siano sufficientemente simili, queste informazioni possono essere
presentate in forma aggregata. Se l'importo dei costi è stimato sulla base di una forcella di importi, si deve
descrivere anche il metodo di stima adottato, indicando ogni eventuale prevista modifica legislativa o
tecnologica che sia stata presa in considerazione nella determinazione di detto valore.
17
Informativa su valutazione attualizzata dei costi di risanamento e/o ripristino ambientale del sito
(racc.citata: 4.6b))
Riguardo ai costi di risanamento e/o ripristino ambientale del sito, la Nota integrativa deve indicare, nel caso
in cui sia stato utilizzato il metodo del valore attuale e l'effetto dell'attualizzazione sia significativo, l'importo
non attualizzato della passività ed il tasso di attualizzazione applicato.
Informativa su politica contabile applicata ai costi a lungo termine di risanamento/smantellamento di un sito
(racc.citata: 4.6c))
La Nota integrativa deve precisare, nel caso di costi di risanamento e di costi di smantellamento di un sito a
lungo termine, la politica contabile e, se l'impresa opta per una graduale accumulazione di un
accantonamento come già precisato al punto C) 2), l'importo dell'intero accantonamento necessario per
coprire tali costi a lungo termine. Vanno prese in considerazione anche le disposizioni di cui ai due punti
seguenti, relative alla registrazione, rispettivamente, delle spese ambientali nel conto economico e delle
spese ambientali capitalizzate.
Informativa su dettagli spese ambientali registrate nel c/economico (racc.citata: 4.6d))
La Nota integrativa deve precisare l'importo delle spese ambientali registrate nel conto economico e la base
di calcolo di tali importi. Le voci che l'impresa ha individuato come spese ambientali, se opportuno, vanno
articolate in modo consono alla natura ed al volume delle attività dell'impresa ed alla tipologia delle sue
incidenze ambientali. Deve essere indicata, nella misura in cui sia possibile e rilevante, una ripartizione delle
spese per settore ambientale.
Informativa su spese ambientali capitalizzate (racc.citata: 4.6e))
La Nota integrativa deve contenere, nel caso in cui possa essere determinato in modo sufficientemente
attendibile, l'importo delle spese ambientali capitalizzate nel periodo di riferimento, se possibile indicando la
quota imputabile alla soppressione degli agenti inquinanti dopo che siano stati prodotti e quella
corrispondente alle spese aggiuntive sostenute per l'adattamento degli impianti o del processo di produzione
allo scopo di ridurre l'inquinamento (ossia al costo supplementare delle tecnologie o dei processi meno
inquinanti). Occorre effettuare, se possibile e pertinente, una ripartizione delle spese capitalizzate per settore
ambientale.
Informativa su ammende e sanzioni per infrazioni alla normativa ambientale nonché indennizzi versati a
terzi a causa di inquinamento ambientale (racc.citata: 4.6f))
Nel caso in cui siano stati sostenuti significativi costi a fronte di ammende e sanzioni inflitte per infrazioni
alla normativa ambientale e di indennizzi versati a terzi, per esempio dovuti a titolo di perdite o danni causati
in passato dall'inquinamento ambientale, tali costi vanno iscritti separatamente nella Nota integrativa,
qualora non siano già soggetti a registrazione separata come voci straordinarie. Benché siano connessi con
l'impatto delle attività dell'impresa sull'ambiente, tali costi non sono sostenuti ai fini della prevenzione di
danni, della riduzione di danni o del risanamento dell'ambiente, e pertanto è opportuno registrarli
separatamente rispetto alle spese ambientali.
Informativa su incentivi statali per protezione ambientale (racc.citata: 4.6g))
La Nota integrativa deve indicare gli incentivi statali finalizzati alla protezione dell'ambiente, incentivi che
l'impresa ha già ricevuto o a cui ha diritto, deve precisare le condizioni di ciascun incentivo o, se simili per
tutti i casi, una sintesi delle stesse. Si indicherà anche il trattamento contabile adottato.
18
E) RILEVAZIONE/VALUTAZIONE FATTI AMBIENTALI: PRINCIPI
CONTABILI, RACCOMANDAZIONE/IAS /CNDCR -A CONFRONTORaccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali
CNDCR
PASSIVITA’ AMBIENTALE:
Obbligazione
ambientale
legale/contrattuale/ implicita.
Una passività ambientale dà luogo a
rilevazione contabile quando si prevede
che l’adempimento di una obbligazione di
carattere ambientale, determinata da
eventi passati, comporterà una uscita di
risorse, alla quale corrisponderà un
beneficio economico, e quando sia
possibile quantificare in modo attendibile
l’entità dell’obbligazione da adempiere.
La natura di tale obbligazione deve essere
chiaramente definita e può essere di due
tipi: 1) legale o contrattuale di impedire,
ridurre o riparare un danno ambientale, 2)
implicita
ovvero
derivante
dal
comportamento dell’impresa stessa che si
è impegnata a impedire, ridurre o riparare
un danno ambientale.
PASSIVITA’ AMBIENTALE:
Pur mancando una definizione specifica di
passività ambientale, quanto segue è utile per la
nozione medesima.
Una passività è una obbligazione attuale
dell’impresa che deriva da fatti passati e il cui
adempimento si suppone che si concretizzi in una
fuoriuscita dall’impresa di risorse che contengono
benefici economici (IAS 37.10).
Una caratteristica essenziale delle passività è che
con esse l’impresa assume un’obbligazione.
L’obbligazione è il dovere o l’impegno di tenere
un determinato comportamento. Le obbligazioni
possono essere fatte valere legalmente in
conseguenza di disposizioni contrattuali o di legge.
Questo è di solito il caso per esempio degli importi
da pagare in seguito a merci o servizi ricevuti. Le
obbligazioni hanno anche origine da normali prassi
ed uso commerciali o dal desiderio di mantenere
corretti comportamenti negli affari … (Framework
punto 60).
E’ opportuno operare una distinzione tra
obbligazione attuale e impegno futuro … (F.punto
61).
L’adempimento di un’obbligazione attuale implica
di solito che l’impresa rinunci a risorse, che
potrebbero apportare benefici economici, al fine di
soddisfare le richieste della controparte … (F.
punto 62).
Le passività sono il risultato di operazioni o altri
eventi verificatisi in passato … (F.punto 63).
Alcune passività possono essere misurate solo
usando un notevole grado di stima. Alcune imprese
considerano tale passività come fondi. In certi
Paesi questi non sono considerati passività, in
quanto in questi Paesi è adottata una definizione
ristretta di passività che comprende soltanto gli
importi che possono essere oggetto di valutazione
senza il ricorso a stime. La definizione di passività
qui esposta abbraccia invece una fattispecie più
ampia, per esempio, se un fondo accantonato è
riferito ad un’obbligazione attuale ed ha tutte le
altre caratteristiche, esso viene considerato una
passività, nonostante che per valutarlo sia
necessario ricorrere a stime … (F.punto 64).
PASSIVITA’
AMBIENTALE:
Nonostante manchi una
definizione specifica di
passività ambientale, il
principio
contabile
nazionale, documento n.19,
punto I.I, precisa che i
debiti
rappresentano
obbligazioni
a
pagare
ammontari determinati, di
solito
ad
una
data
prestabilita
(Principi
contabili
nazionali,
Edizione Sole 24 ore del
2001).
OBBLIGAZIONE
LEGALE/ OBBLIGAZIONE
LEGALE/CONTRATTUALE OBBLIGAZIONE LEGALE/
CONTRATTUALE
AMBIENTALE AMBIENTALE
CONTRATTUALE
(NATURA OBBLIGAZIONE DI I TIPO):
La nozione di obbligazione legale risulta utile per AMBIENTALE
La passività ambientale derivante da
eventi
passati
comprende
una
obbligazione legale o contrattuale di
impedire, ridurre o riparare un danno
ambientale.
la comprensione di quella ambientale.
Un’obbligazione legale è una obbligazione che
origina da un contratto, tramite le proprie clausole
esplicite o implicite, dalla normativa o da altre
disposizioni di legge (IAS 37.10).
Non
risulta
alcuna
normativa specifica, ma
solo riferimento generico a
debiti che rappresentano
obbligazioni
a
pagare
(documento n.19, punto I.I,
opera citata).
19
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali
CNDCR
OBBLIGAZIONE IMPLICITA AMBIENTALE (NATURA OBBLIGAZIONE
OBBLIGAZIONE DI II TIPO):
AMBIENTALE:
IMPLICITA OBBLIGAZIONE
IMPLICITA AMBIENTALE:
La passività ambientale derivante da eventi passati
include un’obbligazione implicita che deriva dal
comportamento dell’impresa stessa quando ha assunto
l’impegno di impedire, ridurre o riparare un danno
ambientale e non si può esimere da tale azione perché,
tramite dichiarazioni che ha reso pubbliche in merito
alla sua strategia aziendale o alle sue intenzioni o in
base
ad una prassi consolidata, si è assunta
pubblicamente la responsabilità di impedire, ridurre o
riparare un danno causato all’ambiente.
La nozione di obbligazione implicita Non
risulta
alcuna
risulta utile per la comprensione di regolamentazione specifica.
quella ambientale.
Un’obbligazione
implicita
è
un’obbligazione che deriva da
operazioni poste in essere da
un’impresa per cui risulta, tramite un
consolidato modello di prassi,
politiche aziendali pubbliche o un
annuncio corrente sufficientemente
specifico, che accetterà determinate
responsabilità e, come risultato,
l’impresa ha creato una valida
aspettativa sulle altre parti che terrà
fede ai propri impegni. (IAS 37.10)
SPESA AMBIENTALE:
SPESA AMBIENTALE:
SPESA AMBIENTALE:
Il termine “spesa ambientale” include il costo degli Non risulta in IAS una definizione di Non
risulta
alcuna
interventi intrapresi da un'impresa, direttamente o spesa ambientale.
regolamentazione specifica.
attraverso terzi, al fine di prevenire, ridurre o riparare
danni all'ambiente derivanti dalle sue attività
operative. I costi in questione includono fra l'altro lo
smaltimento dei rifiuti e le misure intese a prevenirne
la formazione, la protezione del suolo e delle acque
superficiali e sotterranee, la protezione dell'aria e del
clima
dall'inquinamento,
la
riduzione
dell'inquinamento acustico e la tutela della
biodiversità e del paesaggio. Devono essere aggiunti
soltanto costi individuabili e sostenuti allo scopo
principale di prevenire, ridurre o riparare danni
all'ambiente. Ove non sia possibile individuare
l'importo dei costi aggiuntivi separatamente dagli altri
costi nei quali siano integrati, se ne può calcolare una
stima a condizione che l'importo che ne risulta
risponda al criterio di essere principalmente destinato
a prevenire, ridurre o riparare i danni causati
all'ambiente. (Racc.citata)
NON SONO SPESE AMBIENTALI:
NON SONO SPESE AMBIENTALI:
NON
SONO
SPESE
a)Non sono spese ambientali quelle che possono Non risulta in IAS una definizione ad AMBIENTALI:
Non
risulta
alcuna
influire positivamente sull'ambiente ma il cui scopo hoc.
regolamentazione
specifica.
principale consiste nel soddisfare altre esigenze quali,
per esempio, una maggiore redditività, la sicurezza e
la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza
nell'utilizzo dei prodotti o l'efficienza produttiva di
un'impresa.
b)Non sono spese ambientali i costi sostenuti a seguito
di ammende o sanzioni inflitti per infrazione della
normativa ambientale e di indennizzi versati a terzi,
per esempio, dovuti per la perdita o i danni causati
dall'inquinamento ambientale del passato. Benché
siano connessi all'impatto delle attività dell'impresa
sull'ambiente, questi costi non prevengono, riducono o
riparano i danni causati all'ambiente. (Racc.citata)
20
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali
CNDCR
Requisiti per la rilevazione della passività ambientale
Si rileva contabilmente una passività ambientale in
presenza dei seguenti requisiti:
a)obbligazione di natura legale/ contrattuale o di
natura implicita di impedire, ridurre o riparare un
danno ambientale;
b)obbligazione di carattere ambientale determinata da
eventi passati che comporterà un'uscita di risorse, alla
quale corrisponderà un beneficio economico;
c) possibilità di quantificare in modo attendibile
l'entità dei costi derivati dall'obbligazione.
Caso di nessuna rilevazione di danno ambientale
Se il danno ambientale, riferibile all'impresa, non
comporta alcuna obbligazione legale, contrattuale o
implicita di riparazione, non dà luogo a rilevazione
contabile come passività ambientale, eventualmente si
può annotare nella Nota integrativa.
Rilevazione contabile della stima migliore di passività
ambientale
Se la valutazione della passività ambientale comporta
diversi risultati possibili, si deve registrare la stima
migliore.
Iscrizione delle passività
Trattasi di passività in senso lato.
Una passività è iscritta nello Stato
Patrimoniale quando è probabile che
un deflusso di risorse economiche
consegua all’estinzione di una
obbligazione attuale e l’ammontare
che sarà necessario sia misurabile in
modo attendibile … (F. punto 91).
Spese ambientali a carico dell’esercizio
Le spese ambientali devono gravare sul c/ economico
dell’esercizio nel quale sono sostenute a meno che non
soddisfino i criteri che permettono di qualificarle
come spese da capitalizzare; in quest’ultimo caso le
spese devono apportare futuri vantaggi economici.
Sono spese ambientali a carico dell’esercizio quelle
collegate alle attività in corso o passate e al ripristino
dell’ambiente
allo
stato
precedente
alla
contaminazione.
Spese
ambientali
a
carico
dell’esercizio
Ci si riferisce alle spese in senso lato.
Secondo il criterio della competenza le
operazioni ed i fatti sono rilevati
quando essi si verificano (e non
quando si verificano incassi e
pagamenti) e sono rilevati in
contabilità e nel bilancio dell’esercizio
a cui si riferiscono … (IAS 1.26 e
F.22).
Esempi di spese ambientali a carico
dell’esercizio
Nell’appendice IAS 37 sono riportati
esempi in merito ad accantonamenti
per costi di depurazione territori
inquinati ed altri.
Esempi di spese ambientali a carico dell’esercizio
Sono spese ambientali d’esercizio, per esempio: il
trattamento di rifiuti, i costi di risanamento delle
attuali attività, il risanamento dei danni causati nei
periodi precedenti, i costi amministrativi della
gestione ambientale o i costi di audit ambientali e
simili.
Passività ambientale a carico dell’impresa
L’impresa è, in genere, responsabile dell’intero
ammontare degli oneri ambientali; in caso contrario,
soltanto la parte di competenza dell’impresa va
contabilizzata come passività ambientale.
Rilevazione contabile della stima
migliore di passività ambientale
In un intervallo di possibili risultati,
effettuare una stima attendibile (IAS
37.25).
Iscrizione delle passività
In mancanza di norme
specifiche ambientali i
debiti
originati
da
acquisizioni di beni, vanno
iscritti
nello
Stato
Patrimoniale quando rischi,
oneri,
e
benefici
significativi connessi alla
proprietà sono stati trasferiti
… I debiti relativi a servizi
vanno rilevati in bilancio
quando i servizi sono stati
resi, cioè la prestazione è
stata effettuata (Principio
n.19, punto I.VII. a), opera
citata).
Rilevazione contabile della
stima migliore di passività
ambientale
In mancanza di norma
specifica ambientale, si
precisa che l’iscrizione dei
debiti, nella generalità dei
casi, è al valore nominale
(paragrafo
Norme
civilistiche – Valutazione,
opera citata).
Spese ambientali a carico
dell’esercizio
Non
è
prevista
una
normativa specifica.
Esempi di spese ambientali
a carico dell’esercizio
Non
risulta
alcuna
regolamentazione specifica.
Passività ambientale a carico Passività ambientale a
dell’impresa
carico dell’impresa
Si richiama il criterio della Non
risulta
alcuna
competenza di cui F.22.
regolamentazione specifica.
21
Raccomandazione comunitaria
ACCANTONAMENTO AMBIENTALE
Principi contabili IAS
ACCANTONAMENTO AMBIENTALE
Una passività ambientale dà luogo a In senso lato, gli accantonamenti sono
rilevazione contabile quando sia possibile passività di tempistica ed importo incerti
effettuare una valutazione attendibile dei costi (IAS 37.2).
derivati dall’obbligazione. Se, alla data di
chiusura del bilancio, sussiste un’obbligazione
la cui natura è chiaramente definita e che darà
probabilmente luogo a un’uscita di risorse alle
quali corrisponde un beneficio economico, ma
che è indeterminata quanto all’importo o alla
data di sopravvenienza, si deve registrare un
accantonamento,
qualora
sia
possibile
effettuare
una
valutazione
attendibile
dell’entità dell’obbligazione.
Principi nazionali CNDCR
ACCANTONAMENTO
AMBIENTALE
In senso lato, i debiti non
vanno confusi con i fondi per
rischi ed oneri che accolgono
gli accantonamenti destinati a
coprire passività aventi natura
determinata, esistenza certa o
probabile e ammontare o data
di
sopravvenienza
indeterminati alla chiusura
dell’esercizio (Principio n.19,
punto I.I, opera citata).
ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ACCANTONAMENTO
AL
ONERI PER MOTIVI AMBIENTALI
ED ONERI PER MOTIVI AMBIENTALI
FONDO RISCHI ED ONERI
L’argomento è trattato come sopra e come nel Nell’appendice C di IAS 37 vengono PER MOTIVI AMBIENTALI
regolamentazione
punto nel quale si esaminano i requisiti per gli riportati vari esempi di accantonamenti in Nessuna
accantonamenti..
base alla migliore stima sui costi di specifica, salvo il fondo
depurazione
di
territori
inquinati recupero ambientale.
nell’ipotesi di normativa virtualmente certa
di essere emanata e nell’ipotesi di
obbligazioni implicite e nell’ipotesi di
danni causati da costruzione di piattaforma
petrolifera e obbligo legale di installare
filtri per fumo.
22
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali CNDCR
Requisiti per gli accantonamenti ai Fondi
per rischi ed oneri ambientali
Alla chiusura dell’esercizio, si rilevano
contabilmente, per motivi ambientali,
accantonamenti ai fondi per rischi ed
oneri se sussistono queste condizioni:
a)obbligazione ambientale la cui natura è
chiaramente definita (legale/contrattuale o
implicita);
b)obbligazione che darà probabilmente
luogo ad un'uscita di risorse alla quale
corrisponderà un beneficio economico;
c)operazione
indeterminata
quanto
all'importo
o
alla
data
della
sopravvenienza per la quale sia possibile
effettuare una valutazione attendibile
dell'entità dell'obbligazione;
Esempi di incertezze di data/importo che
giustificano gli accantonamenti ai Fondi
per rischi ed oneri
Le incertezze circa la data o l'importo
dell’obbligazione ambientale possono
essere dovute, per esempio, alla continua
evoluzione
delle
tecnologie
di
risanamento e alla determinazione della
misura e della natura del risanamento
necessario; nei rari casi in cui non fosse
possibile stimare i costi, la passività
ambientale non dovrebbe dar luogo a
registrazione, dovrebbe essere considerata
come sopravvenienza passiva e dovrebbe
essere annotata nella Nota integrativa,
spiegando i motivi per i quali non è
possibile effettuare una stima attendibile.
Requisiti per gli accantonamenti ai Fondi per
rischi ed oneri ambientali
Un accantonamento deve essere rilevato quando:
a)un’impresa ha un’obbligazione attuale, legale o
implicita, quale risultato di un evento passato
(ovvero l’impresa ha un’obbligazione in corso);
b)è probabile che sarà necessaria una fuoriuscita
di risorse economiche che contengono benefici
economici per adempiere l’obbligazione (il
termine probabile va interpretato come più
verosimile che il contrario); e
c)può essere effettuata una stima attendibile
dell’ammontare dell’obbligazione (solo in casi
estremamente rari non sarà possibile effettuare
una stima attendibile).
Se queste condizioni non vengono soddisfatte
non deve essere rilevato alcun accantonamento.
(IAS 37.14)
In altri termini in presenza di un’obbligazione
attuale che probabilmente richiede una
fuoriuscita di risorse: deve essere rilevato un
accantonamento (IAS 37.14) e sono richieste
informazioni in merito all’accantonamento (IAS
37.84/85).
Gli accantonamenti devono essere riesaminati ad
ogni data di chiusura di bilancio e rettificati per
riflettere la migliore stima corrente. Se non è più
probabile che sarà necessaria una fuoriuscita di
risorse che contengono benefici economici per
adempiere all’obbligazione, l’accantonamento
deve essere stornato (IAS 37.59).
Un accantonamento deve essere usato solo per
quelle spese per le quali l’accantonamento fu
originariamente rilevato. (IAS 37.61)
In IAS 37.19 si forniscono esempi di:
-accantonamenti per costi connessi a sanzioni
amministrative o di risanamento derivanti da
danni ambientali causati illecitamente;
-accantonamenti per costi di smantellamento, di
installazione petrolifera o di centrale nucleare
nella misura in cui l’impresa è obbligata a
rettificare il danno già causato.
Al contrario, se l’impresa può evitare le spese
future, per esempio cambiando il processo
produttivo non avendo alcuna obbligazione
attuale, nessun accantonamento deve essere
rilevato.
Non devono essere rilevati accantonamenti per
perdite operative future in quanto non soddisfano
la definizione di passività e le condizioni di
rilevazione; l’attesa di perdite future operative è
un’indicazione che alcuni beni operativi possono
aver perso valore, con eventuale applicazione
normativa su riduzione/perdita durevole di valore
(IAS 37.63.64.65).
Requisiti
per
gli
accantonamenti ai Fondi per
rischi ed oneri ambientali
La normativa a carattere
generale è la seguente.
Le passività che danno luogo
ad accantonamenti a fondi per
rischi ed oneri sono di due
tipi:
-accantonamenti per passività
certe il cui ammontare o la
cui data di sopravvenienza
sono indeterminate;
-accantonamenti
per
passività, la cui esistenza è
solo probabile; si tratta delle
cosiddette passività potenziali
o fondi rischi, le cui
caratteristiche sono illustrate
al paragrafo C.VI. La
distinzione tra i due tipi di
fondi determina anche una
diversa
contropartita
al
c/economico. (punto A.II. a)
e b), opera citata).
Viene
regolamentato
il
cosiddetto Fondo Recupero
Ambientale. Si precisa a
questo proposito, che nel caso
di un’impresa che, per effetto
di proprie attività, causi danni
all’ambiente ed al territorio
ed in tal senso debba
sostenere oneri per il
disinquinamento
od
il
ripristino, deve accantonare
tali oneri in un apposito
fondo del passivo dello stato
patrimoniale (punto C.V.g.,
opera citata).
23
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali CNDCR
PASSIVITA’
POTENZIALE PASSIVITA’
POTENZIALE PASSIVITA’
POTENZIALE
AMBIENTALE O SOPRAVVENIENZA AMBIENTALE O SOPRAVVENIENZA AMBIENTALE O SOPRAVVENIENZA
PASSIVA AMBIENTALE
PASSIVA AMBIENTALE
PASSIVA AMBIENTALE
Una passività potenziale/sopravvenienza
passiva non va iscritta in bilancio. Se
esiste una possibilità, pur se piccola, che
il danno debba essere riparato in futuro,
benché l’obbligazione debba essere
ancora confermata dalla realizzazione di
un evento incerto, la passività
potenziale/sopravvenienza
passiva
dovrebbe essere registrata nella nota
integrativa. Se la probabilità che
l’impresa dovrà sostenere spese
ambientali è minima o tali spese saranno
presumibilmente
irrilevanti,
la
rilevazione
di
una
passività
potenziale/sopravvenienza passiva non è
necessaria.
Passività potenziale o sopravvenienza
passiva che richiede conferma da fatto
futuro incerto
La sopravvenienza passiva /passività
potenziale nel senso di sintesi da IAS,
esprime una condizione il cui risultato
di perdita sarà confermato solo al
verificarsi o meno di fatti incerti futuri e
non dà luogo a rilevazione contabile; la
Raccomandazione infatti precisa: “non
va iscritta in bilancio”.
Passività potenziale o sopravvenienza
passiva che richiede conferma da fatto
futuro incerto
Il principio IAS 37.10 passività
potenziali sostituisce le parti dello IAS
10. sopravvenienze e fatti intervenuti
dopo la chiusura dell'esercizio.
Una passività potenziale è una possibile
obbligazione che deriva da fatti passati e
la cui esistenza sarà confermata solo dal
verificarsi o dal non verificarsi di uno o
più fatti futuri incerti non totalmente
sotto il controllo dell'impresa, oppure è
un’obbligazione attuale che deriva da
fatti passati ma che non è rilevata perché
non è probabile che sarà necessaria una
fuoriuscita di risorse che contengono
benefici economici per adempiere
all’obbligazione,
o
l’importo
dell’obbligazione non può essere
determinato con sufficiente attendibilità
(IAS 37.18). Un’impresa non deve
rilevare a livello contabile alcuna
passività potenziale. Deve, però, fornire
informazioni in merito ad esse a meno
che la possibilità di un flusso di cassa di
risorse in uscita che comprendono
benefici economici sia remota (IAS
37.19).
Danno da riparare in futuro ed
obbligazione ambientale da confermare
Se esiste una possibilità, pur se piccola,
che il danno debba essere riparato in
futuro, benché l'obbligazione debba
essere
ancora
confermata
dalla
realizzazione di un evento incerto, la
sopravvenienza
passiva/passività
potenziale dovrebbe essere registrata
nella Nota integrativa.
Danno da riparare in futuro ed
obbligazione ambientale da confermare
In presenza di un’obbligazione possibile
o un’obbligazione attuale che potrebbe
richiedere una fuoriuscita di risorse, ma
probabilmente non lo farà: non si deve
rilevare alcun accantonamento (IAS
37.27).
Sono richieste informazioni sulla
passività potenziale (IAS 37.86).
Probabilità minima di sostenimento
spese
ambientali
o
ammontare
irrilevante
Se la probabilità che l'impresa dovrà
sostenere spese ambientali è minima o
tali spese saranno presumibilmente
irrilevanti, la rilevazione di una
sopravvenienza
passiva
non
è
necessaria.
Probabilità minima di sostenimento
spese
ambientali
o
ammontare
irrilevante
In presenza di un’obbligazione possibile
o un’obbligazione attuale per la quale la
probabilità di una fuoriuscita di risorse è
remota,
non
si
rileva
alcun
accantonamento (IAS 37.27); non è
richiesta alcuna informazione (IAS
37.86).
Passività potenziale o sopravvenienza
passiva che richiede conferma da fatto
futuro incerto
Non risulta una regolamentazione di
tipo ambientale. In senso lato si precisa
che con l’espressione “passività
potenziali” ci si riferisce a passività
connesse a “potenzialità” cioè a
situazioni già esistenti ma con esito
pendente in quanto si risolveranno in
futuro. In particolare, per potenzialità si
intendono,
una
situazione,
una
condizione od una fattispecie esistenti
alla data del bilancio, caratterizzate da
uno stato di incertezza, le quali, al
verificarsi o meno di uno o più eventi
futuri, potranno concretizzarsi per
l'impresa in una perdita od in un utile,
confermando il sorgere di una passività
o la perdita parziale o totale di
un’attività … (punto C.VI.a., opera
citata).
Il trattamento contabile delle perdite
derivanti da potenzialità dipende dai
seguenti due elementi:
1)dal grado di realizzazione e di
avveramento dell’evento futuro;
2) dalla possibilità di stimare
l’ammontare delle perdite (punto
C.VI.c., opera citata).
Danno da riparare in futuro ed
obbligazione ambientale da confermare
In senso lato, se l’evento è probabile ma
l’ammontare
dell’onere
non
è
suscettibile di alcuna stima attendibile,
ovvero se l’evento è possibile, non va
effettuato uno stanziamento in bilancio,
ma si dovrà evidenziare nella nota
integrativa ogni informazione utile
affinché il lettore possa avere i
chiarimenti
essenziali
per
la
comprensione della situazione e valutare
gli eventuali riflessi sul bilancio e
sull’andamento dell’impresa. (punto
C.VI.e.2, opera citata).
Probabilità minima di sostenimento
spese
ambientali
o
ammontare
irrilevante
In senso lato, non è richiesta rilevazione
né indicazione in nota integrativa se
l’evento è remoto (punto C.VI.e.2.,
opera citata).
24
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Iscrizione nella Nota integrativa, se non è
attendibile la stima della passività ambientale
Nei rari casi in cui non è possibile determinare
una stima sufficientemente attendibile della
passività, tale passività va considerata come
passività potenziale/sopravvenienza passiva,
non rilevata contabilmente, ma solo iscritta
nella nota integrativa, spiegando i motivi per i
quali non è possibile effettuare una stima
attendibile.
Spese ambientali collegate ad un danno
verificatosi nell’esercizio precedente
Le spese ambientali, collegate ad un danno
verificatosi in un periodo precedente, non
vanno registrate come rettifica contabile
dell’esercizio precedente, ma devono essere
iscritte tra le spese dell'esercizio in corso, vale
a dire del periodo in cui tali spese vengono
rilevate.
Iscrizione nella Nota integrativa, se non è
attendibile la stima della passività
ambientale
In molti casi il prezzo o il valore deve
essere stimato; l’uso di ragionevoli stime
è parte essenziale della preparazione dei
bilanci e non ne pregiudica l’attendibilità.
Quando però non è possibile effettuare le
stime in modo attendibile, la posta non
deve essere iscritta in bilancio …(F.86).
Spese ambientali collegate ad un danno
verificatosi nell’esercizio precedente
Si deduce, dalle nozioni espresse,
l’iscrizione nell’esercizio in corso.
Principi nazionali CNDCR
Iscrizione
nella
Nota
integrativa, se non è attendibile
la stima della passività
ambientale
Normativa nazionale conforme.
Spese ambientali collegate ad
un
danno
verificatosi
nell’esercizio precedente
Normativa nazionale conforme.
25
Raccomandazione comunitaria
ATTIVITA’
AMBIENTALI
Principi contabili IAS
IMMATERIALI ATTIVITA’ IMMATERIALI AMBIENTALI
Si premette che manca una definizione specifica.
Si rinvia al capitolo relativo a Un’attività immateriale è un’attività non
capitalizzazione delle spese ambientali. monetaria, identificabile, priva di consistenza
fisica e posseduta per essere utilizzata nella
produzione o fornitura di beni o servizi, per affitto
a terzi, o per fini amministrativi. Un’attività è una
risorsa: controllata dall’impresa in conseguenza di
eventi passati, dalla quale sono attesi benefici
economici futuri per l’impresa … (IAS 38.7).
CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE AMBIENTALI
AMBIENTALI (RACC.3.12-13-14)
Criteri di capitalizzazione delle spese ambientali
Principi nazionali CNDCR
ATTIVITA’
IMMATERIALI
AMBIENTALI
Manca una regolamentazione
specifica.
Definizione
a
carattere
generale sostanzialmente in
linea con quella IAS; sono
considerate immobilizzazioni
immateriali anche gli oneri
pluriennali (documento n.24,
opera citata).
CAPITALIZZAZIONE DELLE
SPESE AMBIENTALI
Criteri di capitalizzazione delle spese
ambientali
Le spese ambientali possono essere
capitalizzate se soddisfano i seguenti
criteri:
d) le spese sono state sostenute al fine
di impedire o ridurre un danno
futuro o conservare delle risorse;
e) le spese comportano futuri vantaggi
economici
di
cui
l’impresa
dovrebbe beneficiare, permettendo
di prolungare la vita, aumentare la
capacità o migliorare la sicurezza e
l’efficienza di altri elementi
dell’attivo dell’impresa (al di sopra
del loro rendimento valutato in
origine), oppure, in alternativa, i
costi riducono o impediscono la
contaminazione ambientale che
potrebbe essere causata dalle future
attività dell'impresa;
f) le spese servono durevolmente alle
attività dell'impresa.
Un’attività immateriale deve essere rilevata
contabilmente come tale se, e solo se:
-è probabile che affluiranno all’impresa benefici
economici futuri attribuibili all’attività considerata;
-il costo dell’attività può essere determinato
attendibilmente (IAS 38.19).
Insoddisfazione
dei
criteri
di
capitalizzazione
Se non sono soddisfatti i sopra indicati
criteri di capitalizzazione, le spese
ambientali vanno imputate al conto
economico non appena sono sostenute
in quanto non determinano futuri
vantaggi economici.
Quote di ammortamento
Se sono soddisfatti i criteri di
capitalizzazione già enunciati, le spese
ambientali devono essere capitalizzate
ed ammortizzate per l'esercizio attuale e
nel corso di un adeguato periodo futuro,
imputando
sistematicamente
le
rispettive quote d'ammortamento nel
corso della prevista vita economica
utile.
Insoddisfazione dei criteri di
Insoddisfazione dei criteri di capitalizzazione
Si deduce, dai concetti espressi, l’imputazione a capitalizzazione
Imputazione al c/economico.
carico del c/economico.
Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un
progetto interno) devono essere rilevate come un
costo d’esercizio nel momento in cui sono
sostenute … (IAS 38.42).
Nella fase di sviluppo di un progetto un’impresa
può in alcuni casi identificare una attività
immateriale e dimostrare che l'attività genererà,
con tutta probabilità, nel futuro, benefici
economici. Ciò perché la fase di sviluppo di un
progetto è più avanzata della fase di ricerca (IAS
38.46).
Altre spese rilevate come costi di esercizio e non
come attività immateriali: spese di avviamento di
attività, spese per la formazione del personale,
spese pubblicitarie e attività promozionali e spese
di ricollocazione o riorganizzazione parziale o
integrale di un’impresa (Sintesi di IAS 38.57).
Quote di ammortamento
Il valore da ammortizzare di una attività
immateriale, deve essere ripartito sistematicamente
lungo il corso della migliore stima della vita utile.
Vi è la presunzione relativa che la vita utile di una
attività immateriale non supererà i venti anni dalla
data in cui l’attività è disponibile per l’uso. Il
processo di ammortamento deve avere inizio nel
momento in cui l'attività è disponibile per l’uso
(IAS 38.79).
Criteri di capitalizzazione
delle spese ambientali
Nessuna
regolamentazione
specifica.
Obbligo di capitalizzazione
per i beni immateriali veri e
propri e per l’avviamento e
facoltà
per
gli
oneri
pluriennali: costi di impianto,
di ampliamento, costi di
ricerca e di sviluppo e
pubblicità, in presenza di
specifiche
condizioni
(documento
n.24,
opera
citata).
Quote di ammortamento
Ammortamento inteso come
processo di ripartizione del
costo delle immobilizzazioni
immateriali in funzione del
periodo in cui l’impresa ne
trae beneficio.
Periodo massimo di 5 anni
per l’ammortamento di talune
tipologie di immobilizzazioni
immateriali, quali i costi
pluriennali (doc.n.24, opera
citata).
26
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali CNDCR
CRITERI
DI
CONTABILIZZAZIONE
DI
ACQUISTI,
A TITOLO
ONEROSO,
DI
BREVETTI,
LICENZE,
PERMESSI
D’INQUINAMENTO, DIRITTI DI EMISSIONE IN
ATMOSFERA E SIMILI DI CARATTERE
AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.18)
CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DI
ACQUISTI, A TITOLO ONEROSO, DI
BREVETTI,
LICENZE,
PERMESSI
D’INQUINAMENTO,
DIRITTI
DI
EMISSIONE IN ATMOSFERA E SIMILI DI
CARATTERE AMBIENTALE
oneroso, di brevetti, licenze, permessi di
inquinamento, diritti di emissione in atmosfera
e diritti o voci di natura simile, per motivi
legati all'impatto sull'ambiente delle attività
dell'impresa stessa.
Se essi sono stati acquistati a titolo oneroso e
soddisfano i criteri di capitalizzazione indicati
al precedente punto 4, tali costi devono essere
capitalizzati ed ammortizzati imputando
sistematicamente le rispettive quote nel corso
della prevista vita utile economica. In caso
contrario, vanno registrati nel conto economico
non appena sostenuti.
risorse o contraggono debiti
per
l’acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento
o il miglioramento di risorse immateriali
quali, ad esempio, le conoscenze
scientifiche o tecniche, la progettazione e
l’attuazione di nuovi processi o sistemi, le
licenze, il patrimonio intellettuale … i
brevetti, i diritti d’autore … (IAS 38.8).
Per i criteri di rilevazione si rinvia a quanto
specificato sotto attività immateriali.
Acquisto di diritti vari a titolo
oneroso: capitalizzazione o
spesa di esercizio
Rinvio a quanto specificato
per
immobilizzazioni
immateriali (documento n.24,
opera citata).
RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO DI RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO
IMPIANTI E MACCHINARI PER FINALITA’ DI IMPIANTI E MACCHINARI PER
AMBIENTALI (RACCOMANDAZ. CITATA: FINALITA’ AMBIENTALI
3.16)
RILEVAZIONE CONTABILE
DI ACQUISTO DI IMPIANTI E
MACCHINARI
PER
FINALITA’ AMBIENTALI
La raccomandazione regola in modo diretto
l’acquisto di impianti e macchinari per finalità
ambientali.
Installazioni tecniche per il controllo o la
prevenzione dell’inquinamento e simili
L'acquisto di impianti e macchinari può
avvenire per finalità ambientali, per esempio
l’acquisto di installazioni tecniche per il
controllo o la prevenzione dell'inquinamento
previste da leggi o regolamenti in materia
ambientale. Se gli acquisti soddisfano i criteri
per la qualificazione come elementi dell’attivo,
stabiliti nel punto precedente, tali elementi
devono essere capitalizzati.
Installazioni tecniche per il
controllo o la prevenzione
dell’inquinamento e simili
Non
risulta
una
regolamentazione specifica;
si veda documento n.16,
opera citata.
CRITERI
DI
CONTABILIZZAZIONE
DI
ACQUISTI,
A
TITOLO
ONEROSO, DI BREVETTI,
LICENZE,
PERMESSI
D’INQUINAMENTO, DIRITTI
EMISSIONE
IN
Acquisto di diritti vari a titolo oneroso: Acquisto di diritti vari a titolo oneroso: DI
ATMOSFERA E SIMILI DI
capitalizzazione o spesa di esercizio
capitalizzazione o spesa di esercizio
L’impresa può effettuare acquisti, a titolo Le imprese frequentemente consumano CARATTERE AMBIENTALE
Installazioni tecniche per il controllo o la
prevenzione dell’inquinamento e simili
Nell’ottica generale vale quanto segue.
Un elemento di impianti e macchinari deve
essere rilevato come attività quando:
-è probabile che i futuri benefici economici
riferibili
al
bene
saranno
goduti
dall’impresa; e
-il costo del bene per l’impresa può essere
attendibilmente determinato (IAS 16.7).
27
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
ANNOTAZIONE CONTABILE DI UNA
RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI
UNA IMMOBILIZZAZIONE O DI UN
ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PER
MOTIVI AMBIENTALI (RACC.CITATA:
3.19-20-21)
ANNOTAZIONE
CONTABILE
DI
UNA
RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI UNA
IMMOBILIZZAZIONE O DI UN ALTRO
ELEMENTO DELL’ATTIVO PER MOTIVI
AMBIENTALI
cespite dell’attivo per motivi ambientali
Gli sviluppi tecnici/legislativi o i fattori
ambientali possono alterare il valore di
un'immobilizzazione esistente, per
esempio nel caso di contaminazione del
sito. Si deve procedere ad una rettifica
di valore se l'importo recuperabile
dall'utilizzo del sito è diminuito al di
sotto del suo valore contabile. Questa
situazione, di attribuzione di un valore
inferiore, alla data di chiusura del
bilancio, si realizza qualora si preveda
che la svalutazione sia
duratura.
L'importo di tale rettifica di valore va
registrato nel conto economico.
dell’attivo per motivi ambientali
Nell’ottica generale valgono le seguenti
precisazioni.
Si premettono le seguenti definizioni:
-il valore di realizzo è il valore più alto tra il
prezzo netto di vendita e il valore d’uso di una
attività;
-il valore d’uso è il valore attuale dei flussi
finanziari futuri attesi che si suppone
deriveranno dall’uso permanente e dalla
dismissione di una attività alla fine della sua
vita utile; il prezzo netto di vendita è
l’ammontare ottenibile, al netto dei costi di
dismissione dalla vendita di una attività in una
operazione tra parti consapevoli e disponibili.
(IAS 36.5)
Un’impresa deve valutare ad ogni data di
chiusura di bilancio se esiste qualche
indicazione che dimostri che un'attività possa
aver subito una perdita durevole di valore. Se
esiste una qualsiasi indicazione di ciò,
l’impresa deve stimare il valore di realizzo
dell’attività. (IAS 36.8)
Una perdita durevole di valore deve essere
immediatamente rilevata come un costo nel
conto economico, a meno che l’attività non sia
già iscritta al proprio valore rivalutato secondo
quanto previsto da un altro principio contabile
internazionale. Qualsiasi perdita durevole di
valore di una attività rivalutata deve essere
trattata come una diminuzione della
rivalutazione secondo altro principio contabile
internazionale (IAS 36.59, IAS 36.88), ossia
come diminuzione della riserva di rivalutazione
se riferita ad attività iscritta al valore rivalutato
(IAS 36.4).
Nell’appendice A si vedano gli esempi a
carattere generale di:
-calcolo del valore d’uso e rilevazione di una
perdita durevole di valore;
-ripristino di valore.
Non compensabilità tra accantonamenti per
rischi ed oneri di natura ambientale e cespiti
In IAS 37.61 si precisa che imputare costi ad
un accantonamento originariamente rilevato
per un altro scopo significherebbe mascherare
l'impatto economico di due diversi eventi.
Principi nazionali CNDCR
ANNOTAZIONE CONTABILE DI
UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI
VALORE
DI
UNA
IMMOBILIZZAZIONE O DI UN
ALTRO
ELEMENTO
DELL’ATTIVO PER MOTIVI
Attribuzione di un valore inferiore al Attribuzione di un valore inferiore al cespite AMBIENTALI
Non compensabilità tra accantonamenti
per rischi ed oneri di natura ambientale
e cespiti
Gli accantonamenti per rischi ed oneri
non possono essere registrati a
compensazione dei valori degli elementi
dell'attivo.
Attribuzione di un valore
inferiore al cespite dell’attivo
per motivi ambientali
Risulta
solo
la
seguente
regolamentazione
a
livello
generale. Quando si rilevano
sintomi che facciano prevedere
difficoltà di recupero del valore
netto
contabile
della
immobilizzazione materiale, è
necessario accertare se si è
verificata una perdita duratura di
valore. In tal caso va rilevata una
svalutazione
e
le
immobilizzazioni vanno esposte
al valore recuperabile tramite il
loro uso, come definito per
un’impresa in condizioni di
funzionamento (documento n.16
opera citata).
Per
le
immobilizzazioni
immateriali nel documento n.24 è
precisato quanto segue. Nel corso
del periodo di durata utile di
un’immobilizzazione,
certe
condizioni
di
utilizzo
o
addirittura l’operatività stessa
della società, possono subire
mutamenti
di
rilievo,
conseguentemente la residua
possibilità di utilizzazione delle
immobilizzazioni
immateriali
deve essere soggetta ad un
riesame ed a una conferma
costante nel tempo. Qualora si
riscontri una riduzione durevole
delle condizioni di utilizzo
futuro, questa deve essere riflessa
nel
bilancio
d’esercizio,
attraverso una svalutazione.
Non
compensabilità
tra
accantonamenti per rischi ed
oneri di natura ambientale e
cespiti
Confermato in senso lato dal
documento n.19.
28
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali CNDCR
Svalutazione di cespite, integrato da spesa
ambientale
Se la spesa ambientale è considerata parte
integrante di un altro elemento dell’attivo, il
valore di realizzo di tale bene integrato va
esaminato ad ogni chiusura di bilancio e, se
esistono le condizioni a monte, si deve
procedere alla svalutazione del cespite
integrato al suo valore di realizzo.
Capitalizzazione spesa di ripristino livello
prestazione, nei limiti valore di realizzo del
cespite
Se il valore contabile di un cespite tiene già
conto di una perdita economica dovuta a
cause ambientali, la spesa che sarà
successivamente necessaria per ripristinare il
livello di prestazione originariamente previsto
del bene può essere capitalizzata, nella
misura in cui il valore contabile che ne risulta
non ecceda il valore di realizzo del cespite.
Svalutazione di cespite, integrato da spesa
ambientale
I principi contenuti in IAS 36, consentono di
pervenire alle stesse determinazioni della
Raccomandazione.
Svalutazione
di
cespite,
integrato
da
spesa
ambientale
In senso conforme, nell’ottica
generale, nei principi 16/24.
Capitalizzazione spesa di ripristino livello
prestazione, nei limiti valore di realizzo del
cespite
I principi contenuti in IAS 36, consentono di
pervenire alle stesse determinazioni della
Raccomandazione.
Capitalizzazione spesa di
ripristino livello prestazione,
nei limiti valore di realizzo
del cespite
In senso conforme, nell’ottica
generale, nei principi 16/24.
REGISTRAZIONE
DI
UNA
SPESA
AMBIENTALE COLLEGATA AD ALTRO
ELEMENTO DELL’ATTIVO PATRIMONIALE
(RACC.CITATA:3.17)
REGISTRAZIONE
DI
UNA
SPESA REGISTRAZIONE DI UNA
AMBIENTALE COLLEGATA AD ALTRO SPESA
AMBIENTALE
ELEMENTO DELL’ATTIVO PATRIMONIALE COLLEGATA AD ALTRO
Annotazione integrata nel cespite, per spesa ELEMENTO DELL’ATTIVO
PATRIMONIALE
Annotazione integrata nel cespite, per spesa ambientale collegata
ambientale collegata
Può verificarsi il caso in cui non si prevede
alcun beneficio economico futuro a fronte
della spesa ambientale stessa, ma che tale
beneficio futuro possa derivare da un altro
elemento
dell'attivo,
utilizzato
nelle
operazioni dell'impresa.
Quando la spesa ambientale, registrata come
attività, è collegata ad un altro elemento
dell'attivo esistente, va considerata come
parte integrante di quest'ultimo cespite, e non
registrata separatamente.
Impianti e macchinari possono essere
acquistati per ragioni di sicurezza o
ambientali. L’acquisto di tali impianti e
macchinari, anche se non incrementa
direttamente i benefici economici futuri di
elementi esistenti di impianti e macchinari,
può essere necessario per l’impresa al fine di
realizzare i benefici economici futuri di altri
beni. In questo caso, tali acquisizioni
qualificano per la rilevazione come attività,
poiché l’impresa può trarre benefici
economici futuri da altri beni eccedenti quelli
che avrebbe ottenuto se tali beni non fossero
stati acquistati. Tuttavia, questi beni possono
essere rilevati come attività solo nella misura
in cui il valore iscritto complessivo per essi
stessi e per gli altri beni non ecceda il valore
realizzabile totale di quei beni e degli altri
beni ai quali essi sono correlati. Per esempio,
un’industria chimica può dover introdurre
certi nuovi processi chimici di trattamento
allo
scopo
di
uniformarsi
alle
regolamentazioni per la tutela dell’ambiente
in materia di produzione e deposito di
prodotti chimici pericolosi. Le necessarie
modifiche agli impianti possono essere
rilevate come attività nella misura in cui esse
siano realizzabili, ciò che si verifica quando,
senza di esse, l’impresa non potrebbe
produrre e vendere prodotti chimici (IAS
16.13).
Annotazione integrata nel
cespite, per spesa ambientale
collegata
Nessuna
precisazione
specifica ambientale.
Comunque,
conformità
rispetto ai principi 16/24.
29
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali
CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO
RIMBORSO O RECUPERO DI PASSIVITA’
AMBIENTALE, SOLO SE C’E’ CERTEZZA DI
PERCEPIMENTO (RACC.CITATA: 3.6)
CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO
RIMBORSO O RECUPERO DI PASSIVITA’
AMBIENTALE, SOLO SE C’E’ CERTEZZA
DI PERCEPIMENTO
rimborsate da un terzo, tale rimborso deve dare
luogo a registrazione soltanto se è praticamente
certo che esso sarà percepito quando l'impresa
adempirà alla propria obbligazione.
precisazione
“Laddove si suppone che una parte o tutte Nessuna
ambientale.
Conformità
ai
le spese richieste per estinguere un
accantonamento
debbano
essere principi.
indennizzate da terzi, l’indennizzo deve
essere rilevato quando, e solo quando, è
virtualmente certo che lo stesso sarà
ricevuto
se
l’impresa
adempie
all’obbligazione” (IAS 37.53).
NON COMPENSABILE IL PREVISTO RIMBORSO
CON UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, A MENO
CHE SIA CONSENTITO DA DISPOSIZIONI DI
LEGGE (RACC.CITATA: 3.7)
NON COMPENSABILE IL PREVISTO
RIMBORSO
CON
UNA
PASSIVITA’
AMBIENTALE, A MENO CHE SIA
CONSENTITO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE
CNDCR
CONTABILIZZAZIONE DI
UN PREVISTO RIMBORSO
O
RECUPERO
DI
PASSIVITA’ AMBIENTALE,
Se l'impresa prevede che le spese relative ad una Si riporta la norma generale non risultando SOLO SE C’E’ CERTEZZA
passività ambientale saranno, in parte o in tutto, una regolamentazione specifica ambientale. DI PERCEPIMENTO
Un previsto rimborso da parte di un terzo non va La norma generale specifica che
registrato a compensazione di una passività l’indennizzo deve essere trattato come
ambientale, bensì deve figurare separatamente in un’attività separata (IAS 37.53).
bilancio nell'attivo, per un importo non superiore
al relativo accantonamento. Esso può essere
registrato a compensazione di una passività
ambientale soltanto quando sussista una
disposizione di legge che consenta di procedere a
tale compensazione e di cui l'impresa intenda
avvalersi. Quando, sulla base di tale
disposizione, la compensazione è ammessa, si
deve iscrivere nella Nota integrativa l'importo
lordo della passività e quello del previsto
rimborso.
NON COMPENSABILE IL PREVISTO RICAVO
DA VENDITA DI CESPITI CON PASSIVITA’
AMBIENTALI (RACCOMANDAZIONE CITATA:
3.8)
Le entrate previste a fronte della vendita di
cespiti connessi ad una passività ambientale non
vanno registrate a compensazione della passività
o essere prese in considerazione nella
determinazione dell'accantonamento, anche se la
prevista cessione del cespite è strettamente
collegata all'evento che ha dato luogo
all'accantonamento.
NON COMPENSABILE IL
PREVISTO
RIMBORSO
CON UNA PASSIVITA’
AMBIENTALE, A MENO
CHE SIA CONSENTITO DA
DISPOSIZIONI DI LEGGE
Nessuna norma specifica
ambientale.
NON COMPENSABILE IL PREVISTO NON COMPENSABILE IL
RICAVO DA VENDITA DI CESPITI CON PREVISTO RICAVO DA
PASSIVITA’ AMBIENTALI
VENDITA DI CESPITI CON
PASSIVITA’ AMBIENTALI
Si riporta la norma generale.
I proventi derivanti da una dismissione Nessuna norma specifica
attesa di attività non sono presi in ambientale.
considerazione nella determinazione di un
accantonamento, anche se la dismissione
attesa è strettamente collegata al fatto che
dà luogo all’accantonamento (IAS 37.52).
30
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali
CNDCR
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CRITERI DI VALUTAZIONE
OPERAZIONI AMBIENTALI
AMBIENTALI
DELLE
OPERAZIONI
Non risulta nella Raccomandazione una La valutazione è il processo di determinazione dei AMBIENTALI
definizione specifica, si richiama il
significato del termine “valutazione”
come da Framework dello IASC n.99:
“processo di determinazione dei valori
con il quale le poste di bilancio devono
essere rilevate ed inserite nello Stato
patrimoniale e nel Conto economico”.
valori con il quale le poste di bilancio devono essere
rilevate e iscritte nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico. Ciò comporta la scelta di
particolari criteri di valutazione.
Differenti criteri di base per le valutazioni sono
adottati nei bilanci, in diverso grado e in varie
combinazioni. Questi criteri sono i seguenti:
a)costo storico: le attività sono contabilizzate per
l’importo delle risorse finanziarie uscite o del valore
corrente dei beni ceduti in permuta. Le passività
sono registrate per l’ammontare del denaro ricevuto
quale contropartita delle obbligazioni assunte o, in
alcuni casi per l’importo dei mezzi finanziari
necessari per pagare il debito in condizioni normali
di attività.
b)costo corrente: le attività sono contabilizzate per
l’importo delle risorse finanziarie che dovrebbero
essere impiegate in un dato momento per l’acquisto
di un bene simile o equivalente. Le passività sono
rilevate al valore corrente corrispondente ai mezzi
finanziari che dovrebbero essere impiegati per
estinguere attualmente l’obbligazione.
c)valore di realizzo (e di adempimento): le attività
sono contabilizzate per l’importo delle risorse
finanziarie che possono essere ottenute cedendo le
stesse in condizioni normali di attività. Le passività
sono contabilizzate per l’importo richiesto per il loro
pagamento ovvero per l’importo nominale delle
risorse finanziarie che saranno corrisposte per
estinguere le passività stesse in condizioni normali
di attività.
d)valore attuale: le attività sono contabilizzate
secondo il valore attuale dei flussi finanziari futuri in
entrata che il bene potrà generare in condizioni
normali di attività. Le passività sono contabilizzate
secondo il valore attuale dei futuri flussi finanziari in
uscita che si renderanno necessari per l’estinzione
delle obbligazioni in condizioni normali di attività.
Nessuna norma specifica
ambientale. Il documento
n.11 indica, tra l’altro, i
cosiddetti postulati del
bilancio.
Tra questi, il costo è
confermato come criterio
base delle valutazioni del
bilancio dell’impresa in
funzionamento.
Il criterio di valutazione adottato più comunemente
dalle imprese nella preparazione dei bilanci è quello
del costo storico. Questo criterio è di solito
combinato con altri … (F.99/100/101).
31
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali
CNDCR
VALUTAZIONE
DELLA
PASSIVITA’ VALUTAZIONE
AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.22-23-24-25-26) AMBIENTALE
Criteri di valutazione della passività ambientale
Si premette che una passività ambientale dà
luogo a rilevazione contabile, quando può essere
effettuata una valutazione attendibile della spesa
necessaria per adempiere all'obbligazione.
Per valutare l'importo di una passività
ambientale, si applicano le seguenti regole.
Se la valutazione delle passività comporta diversi
risultati possibili, si deve valutare e registrare la
stima migliore.
L'importo della passività ambientale deve
corrispondere alla migliore stima della spesa
necessaria per adempiere all'obbligazione alla
data di chiusura del bilancio, in base alla
situazione esistente e tenuto conto degli sviluppi
futuri sia tecnici sia legislativi, nella misura in
cui essi siano prevedibili. L'importo della
passività deve corrispondere alla stima del valore
completo delle passività, indipendentemente
dalla data in cui l'attività è cessata o la relativa
spesa viene o dev'essere liquidata.
Sono consentiti accantonamenti per rischi ed
oneri aventi la funzione di coprire perdite o
debiti nettamente individuati nella loro natura,
ma che, alla data di chiusura del bilancio sono
probabili o certi, ma indeterminati per l’importo/
data di sopravvenienza; di conseguenza è
ammessa la graduale accumulazione dell'intero
valore delle passività nel corso del periodo di
attività dell'impresa.
Componenti di costo della passività ambientale
relativa al risanamento ambientale
Nella valutazione dell'importo delle passività
ambientale si devono prendere in considerazione
i seguenti elementi di costo:
- costi diretti aggiuntivi per il risanamento
ambientale;
- costo della retribuzione, dei contributi ed oneri
dei dipendenti che probabilmente dedicheranno
molto tempo direttamente alle attività di
risanamento;
- costi dei controlli successivi al risanamento;
- oneri legati agli sviluppi tecnologici realizzati,
sempre che sia probabile che essi verranno
approvati dall'autorità governativa.
DELLA
PASSIVITA’ VALUTAZIONE DELLA
PASSIVITA’
della passività AMBIENTALE
Criteri di valutazione
ambientale
Per la valutazione IAS delle passività in senso
lato, vedere punto precedente, non risultando
una regolamentazione specifica della passività
ambientale, salvo gli esempi concreti riportati
nel punto dedicato alle rilevazioni delle
passività ambientali.
Componenti di costo della passività ambientale
relativa al risanamento ambientale
Si riporta la normativa generale.
Il costo include, se applicabile:
-spese per materiali e servizi utilizzati o
consumati nel generare l’attività immateriale;
-salari, stipendi ed altri costi connessi
all’impiego di personale direttamente coinvolto
nel generare l’attività;
-qualsiasi spesa che è direttamente imputabile
alla creazione dell’attività;
-spese generali che sono necessarie per
generare l’attività e che possono essere ripartite
in base ad un criterio ragionevole e coerente
all’attività …(IAS 38.54).
Criteri di valutazione
della
passività
ambientale
Nessuna
norma
ambientale.
Il documento n.19, sotto
M.I.,
opera
citata,
precisa quanto segue.
I debiti ed altre passività
vanno
esposti
in
bilancio, come regola
generale,
al
valore
nominale,
salvo
i
particolari casi descritti
e le altre cause di
modifica.
Componenti di costo
della
passività
ambientale relativa al
risanamento ambientale
Nessuna
norma
ambientale.
32
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali
CNDCR
Impossibilità
di
stima
sufficientemente
attendibile della passività ambientale
Nei rari casi in cui non è possibile determinare
una stima sufficientemente attendibile della
passività, tale passività va considerata come una
sopravvenienza
passiva,
non
rilevata
contabilmente, ma iscritta nella Nota integrativa,
spiegando i motivi per i quali non è possibile
effettuare una stima attendibile; si ricorda che il
termine sopravvenienza passiva, come già
riferito in precedenza, è da intendersi come
condizione o situazione il cui risultato ultimo di
perdita sarà confermato solo al verificarsi, o al
non verificarsi di uno o più fatti incerti.
Impossibilità di stima sufficientemente
attendibile della passività ambientale
Normativa a livello generale, non specifica,
in senso conforme.
VALUTAZIONE DEI COSTI DI CHIUSURA O
ELIMINAZIONE DI IMPIANTI PER MOTIVI
AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI COSTI DI
RISANAMENTO DEL SITO E DEI COSTI DI
SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI
SCARTO (RACC.: 3.27-28-29)
VALUTAZIONE DEI COSTI DI CHIUSURA O
ELIMINAZIONE DI IMPIANTI PER MOTIVI
AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI COSTI DI
RISANAMENTO DEL SITO E DEI COSTI DI
SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI
SCARTO
società è tenuta per legge a sostenere vanno
contabilizzate secondo i criteri indicati ai punti
“Criteri di rilevazione della passività ambientale
legale/contrattuale o implicita” e ”Rilevazione di
passività ambientali indeterminate nell’importo o
nella data di sopravvenienza”.
Ove siano soddisfatti tali criteri, l'obbligazione di
sostenere le spese future deve essere considerata
passività ambientale.
obbligazione
devono
essere
riflessi
nell’importo di un accantonamento se vi è
una sufficiente evidenza oggettiva che questi
si verificheranno.
I fatti futuri attesi possono essere
particolarmente
importanti
nella
determinazione degli accantonamenti. Per
esempio, un’impresa può ritenere che il costo
di bonifica di un insediamento alla fine della
sua vita economica sarà ridotto da futuri
cambiamenti tecnologici. L’importo rilevato
riflette la ragionevole previsione di
osservatori tecnicamente qualificati ed
obiettivi che tengano conto di tutte le
conoscenze che saranno a disposizione della
tecnologia al momento della bonifica. Perciò
è appropriato includere, per esempio, le
riduzioni di costi associati all’accresciuta
esperienza nell’applicazione della tecnologia
esistente. … Tuttavia, un’impresa non
anticipa lo sviluppo di una tecnologia di
bonifica completamente nuova a meno che
sia assistita da evidenze sufficientemente
obiettive” (IAS 37.49).
Impossibilità di stima
sufficientemente
attendibile della passività
ambientale
Normativa
a
livello
generale, non specifica, in
senso conforme.
VALUTAZIONE
DEI
COSTI DI CHIUSURA O
ELIMINAZIONE
DI
IMPIANTI PER MOTIVI
AMBIENTALI,
VALUTAZIONE
DEI
COSTI DI RISANAMENTO
Spese future come passività ambientali
Spese future come passività ambientali
DEL SITO E DEI COSTI DI
Le spese relative al risanamento dei siti, allo Si riportano le norme a carattere generale.
DEI
smaltimento dei sottoprodotti di scarto, alla “I fatti futuri che possono condizionare SMALTIMENTO
SOTTOPRODOTTI
DI
chiusura o eliminazione degli impianti, che la l’ammontare richiesto per estinguere una
SCARTO
Spese
future
come
passività ambientali
Nessuna
norma
ambientale specifica.
Si può fare riferimento
alle
norme
generali
documenti nn.16/24 ed a
quanto già precisato sulle
rilevazioni delle passività.
33
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali
CNDCR
Preferibile valutazione e registrazione della
passività ambientale a lungo termine alla data
inizio attività per i casi di risanamento/
eliminazione/chiusura sito
La passività ambientale per il risanamento del
sito, l'eliminazione o la chiusura del sito, va
registrata alla data in cui iniziano le attività
dell'impresa e pertanto sorge il relativo obbligo.
Non si deve attendere il completamento
dell'attività
di
risanamento
o
la
chiusura/eliminazione del sito per registrare tale
passività. Laddove la passività sia qualificata
come tale, cioè obbedisce a criteri specifici di
valutazione e rilevazione, la spesa stimata è
inclusa nel costo del relativo cespite che deve
essere smantellato ed eliminato. Tale spesa
capitalizzata viene quindi ammortizzata come
quota dell'importo ammortizzabile del relativo
cespite. Danni supplementari potrebbero essere
causati nel corso dell'attività; il relativo obbligo
di risanamento da parte della società sorge
quando il danno ambientale si verifica.
Nel caso di costi per il risanamento del sito e
costi di smantellamento di operazioni a lungo
termine, è preferibile applicare il trattamento,
indicato in precedenza, di registrazione della
passività ambientale <<alla data in cui iniziano le
attività dell’impresa>>.
Soluzione alternativa meno preferibile
E’ consentita la graduale accumulazione di un
accantonamento dei costi di risanamento del sito
e costi di smantellamento di operazioni a lungo
termine.
Contabilizzazione di passività a lungo termine
distinguendo la passività dell’esercizio da quella
degli esercizi successivi
L'impresa
può
contabilizzare
costi
di
smantellamento di lungo termine nell'intero
periodo delle operazioni.
Una quota dei costi è registrata tra le spese in
ciascun esercizio contabile, mentre il saldo
risultante figura come passività distinto.
Preferibile valutazione e registrazione della
passività ambientale a lungo termine alla
data inizio attività per i casi di risanamento/
eliminazione/chiusura sito
Sul tema della passività ambientale a lungo
termine, in senso lato e non specifico
ambientale, è interessante questa normativa
IAS.
Prima di tutto si richiama il punto IAS 37.14
il quale precisa che un accantonamento per i
costi di ristrutturazione è rilevato solo quando
le condizioni generali previste per la
rilevazione degli accantonamenti sono
soddisfatte.
In
questo
contesto,
un’obbligazione implicita di ristrutturazione
sorge solo quando un’impresa: ha un
dettagliato programma formale per la
ristrutturazione …ha fatto sorgere nelle
persone interessate una valida aspettativa che
l’impresa realizzerà la ristrutturazione. …
L’effetto di una nuova possibile normativa
deve essere preso in considerazione nella
determinazione di una obbligazione esistente
quando vi è una prova sufficientemente
obiettiva che è virtualmente certo che la
normativa sarà emanata (IAS 37.50).
Un’obbligazione implicita di ristrutturazione
sorge solo quando un’impresa:
a)ha un dettagliato programma formale per la
ristrutturazione che identifichi almeno
l’attività o la parte di attività interessata, le
principali localizzazioni coinvolte, la
localizzazione, la categoria ed il numero
approssimativo
di
dipendenti
che
usufruiranno di indennità per la cessazione
anticipata del loro rapporto; le spese che
verranno sostenute e quando il programma
verrà attuato; e
b)ha fatto sorgere nelle persone interessate
una valida aspettativa che l’impresa
realizzerà la ristrutturazione o perché ne ha
già comunicato gli aspetti principali alle
persone coinvolte (IAS 37.72).
Soluzione alternativa meno preferibile
L’approccio IAS è in senso lato.
La tematica emerge indirettamente in
relazione agli argomenti “bonifica” e
“ristrutturazioni”.
Contabilizzazione di passività a lungo
termine
distinguendo
la
passività
dell’esercizio da quella degli esercizi
successivi
Non emergono indicazioni particolari se non
quelle legate ai flussi di cassa.
Preferibile valutazione e
registrazione
della
passività ambientale a
lungo termine alla data
inizio attività per i casi di
risanamento/
eliminazione/chiusura sito
Nessuna norma specifica
ambientale.
Soluzione
alternativa
meno preferibile
Nessuna norma specifica
ambientale.
Contabilizzazione
di
passività a lungo termine
distinguendo la passività
dell’esercizio da quella
degli esercizi successivi
Normativa
nazionale
sostanzialmente in linea.
34
Raccomandazione comunitaria
Principi contabili IAS
Principi nazionali
CNDCR
VALUTAZIONE ATTUALIZZATA DEI COSTI DI
RISANAMENTO
E/O
DI
RIPRISTINO
AMBIENTALE DEL SITO (RACC.CITATA: 3.3031-32)
VALUTAZIONE
ATTUALIZZATA
DEI VALUTAZIONE
COSTI DI RISANAMENTO E/O DI ATTUALIZZATA
DEI
RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO
COSTI DI RISANAMENTO
DI
RIPRISTINO
Facoltà di attualizzazione degli oneri E/O
AMBIENTALE DEL SITO
Facoltà di attualizzazione degli oneri ambientali ambientali di lungo termine
di lungo termine
Per quanto riguarda gli oneri ambientali che non
daranno luogo a un'uscita di risorse
nell'immediato futuro, è possibile, ma non
obbligatorio, registrarli al loro valore attuale
(attualizzandoli), sempre che l'obbligazione e
l'importo e le scadenze di pagamento siano fissi o
determinati in modo attendibile. Anche la
valutazione al costo corrente (cioè costo stimato
non attualizzato) è accettabile.
Preferibilità dell’attualizzazione
Tuttavia, laddove l'effetto della perdita di valore
nel tempo sia consistente, è più appropriato
valutare gli oneri ambientali al loro valore
attualizzato.
Il metodo di attualizzazione scelto, deve essere
indicato nella Nota integrativa.
Valutazione del costo in base a progetto di
ripristino/risanamento del sito
Il costo previsto va calcolato sulla base di uno
specifico progetto per il ripristino e/o trattamento
di risanamento della contaminazione del sito.
L'importo e le scadenze di pagamento devono
essere basate su informazioni oggettive e
verificabili.
Flussi di cassa relativi al progetto di
risanamento/ripristino
La stima non attualizzata dei flussi di cassa deve
consistere nella stima degli importi da pagare alla
data di scadenza (adeguati al tasso d'inflazione
previsto) e va calcolata utilizzando le ipotesi
esplicite che sono alla base del progetto di
risanamento e/o di ripristino, in modo che una
persona competente sia in grado di riesaminare il
calcolo dei flussi di cassa stimati e giungere allo
stesso risultato.
In senso generale, si precisa che laddove
l’effetto del valore attuale del denaro è un
aspetto rilevante, l’importo di un
accantonamento è rappresentato dal valore
attuale delle spese che si suppone saranno
necessarie per estinguere l’obbligazione
(IAS 37.45).
Facoltà di attualizzazione
degli oneri ambientali di
lungo termine
Normativa nazionale in
linea, a carattere generale.
Preferibilità dell’attualizzazione
Ciò è conforme a IAS.
Preferibilità
dell’attualizzazione
Normativa nazionale
linea.
in
Valutazione del costo in base a progetto di
ripristino/risanamento del sito
In senso lato, quanto indicato è conforme
alla normativa IAS.
Valutazione del costo in
base
a
progetto
di
ripristino/risanamento del
sito
Nessuna norma specifica.
Flussi di cassa relativi al progetto di
risanamento/ripristino
In senso lato, quanto indicato è conforme
alla normativa IAS.
Flussi di cassa relativi al
progetto
di
risanamento/ripristino
Nessuna norma specifica
ambientale.
35
F) RISCHI E DANNI AMBIENTALI IN UNA RECENTE
PROPOSTA DI DIRETTIVA COMUNITARIA
E’ noto che gli investitori hanno bisogno di sapere come le imprese affrontano le questioni ambientali;
d’altra parte, anche le autorità competenti hanno interesse a controllare l’applicazione delle norme e dei
regolamenti ambientali ed i costi connessi. L’impressione generale è che le imprese debbano far fronte a
costi ambientali sempre crescenti per la prevenzione dell’inquinamento e per il risanamento dei siti.
Risulta, invece, da studi di economia aziendale e da analisi a livello comunitario, che le imprese che adottano
buoni sistemi di gestione per l’ambiente, ovvero buone pratiche ambientali preventive, difficilmente saranno
gravate da onerosi costi di responsabilità ambientale.
Ebbene, in questa ottica, e alla luce dell’informativa ambientale di cui alla Raccomandazione comunitaria del
30.05.2001, può essere interessante esaminare la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle responsabilità ambientali in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale del 23.01.2002,
COM(2002) 17 definitivo.
Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
occorrenti per conformarsi alla Direttiva entro il 30 giugno 2005.
E’ necessario ricordare che nell’ambito dei vari atti giuridici comunitari, le direttive, ai sensi dell’art.249 del
trattato (ex art.189) vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
MOTIVI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA
La proposta legislazione comunitaria viene ritenuta necessaria in base al principio di sussidiarietà.
Si tenga presente che la Comunità, a sua volta agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli
obiettivi che le sono assegnati dal trattato; nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità
interviene, secondo il principio della sussidiarietà soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione
prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario; l’azione
della Comunità, quindi, non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato,
come da Parte prima, art.5 (ex art.3 B) Trattato.
La Comunità si propone pertanto di intervenire per regolamentare la contaminazione dei siti e la perdita di
biodiversità.
E’ evidente che la contaminazione dei siti costituisce una minaccia per la salute umana e l’ambiente per varie
ragioni, tra cui: a causa del rilascio di contaminanti nelle acque, a motivo dell’assorbimento dei contaminanti
dalle piante e per i rischi conseguenti ad incendi o all’esplosione di gas di discarica, e così via.
Premesso che nella Comunità sono già stati individuati come contaminati circa 300.000 siti, la previsione dei
costi di risanamento consente di rendersi conto dell’entità dei rischi connessi alla contaminazione. Le stime
pubblicate dall’Agenzia Europea dell’Ambiente permettono di prevedere dei costi di risanamento parziale in
Italia pari a circa 0,5 miliardi di euro per 1.250 siti contaminati.
A livello comunitario, si ritiene necessario definire regole di responsabilità per impedire ulteriori
contaminazioni e garantire l’applicazione del principio “chi inquina paga”.
Si mette giustamente in evidenza che senza un quadro armonizzato a livello europeo, gli imprenditori e gli
altri soggetti economici potrebbero sfruttare le diverse regolamentazioni negli Stati membri e avvalersi di
strumenti giuridici di comodo, quali per esempio cedere le operazioni rischiose a società giuridicamente
separate e sottocapitalizzate, spostare la sede legale nell’ambito dei vari Paesi della Comunità per sfruttare
eventuali vuoti giuridici in materia di responsabilità, ricorrere ad altri accorgimenti, e così facendo sfuggire
alle responsabilità.
IMPRESE INTERESSATE DALLA NORMATIVA
Saranno interessate dalla prevista normativa le imprese che svolgono una qualsiasi delle seguenti attività,
come da pag.58, 59, 60 della proposta di Direttiva:
- funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
- Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/CEE del
Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli
impianti industriali, relativamente al rilascio nell’aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte
da detta direttiva.
36
-
Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione conformemente alla direttiva 76/464/CEE del
Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,
scaricate nell’ambiente idrico della Comunità relativamente allo scarico di una qualunque delle
sostanze pericolose coperte da detta direttiva.
- Funzionamento di impianti soggetti a autorizzazione per scaricare una qualsiasi delle sostanze
pericolose conformemente alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,
relativamente allo scarico di una qualsiasi delle sostanze pericolose coperte da detta direttiva.
- Funzionamento di impianti soggetti a autorizzazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che stabilisce un quadro comunitario in
materia di acque relativamente allo scarico di una qualsiasi delle sostanze pericolose trattate da detta
direttiva.
- Estrazione e arginazione di acque soggette ad autorizzazione preventiva, conformemente alla direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché la supervisione di tali operazioni e il controllo successivo dei siti di
discarica, soggetti a autorizzazione o a registrazione, conformemente all direttiva 75/442/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
Tali operazioni comprendono tra l’altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, concernente le discariche di rifiuti ed il funzionamento
degli impianti di incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti.
- Fabbricazione, uso, stoccaggio, trasporto o rilascio nell’ambiente, di sostanze pericolose rientranti nel
campo di applicazione della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.
- Fabbricazione, uso, stoccaggio, trasporto o rilascio nell’ambiente, di preparati pericolosi rientranti nel
campo di applicazione della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e alla denominazione di
preparati pericolosi.
- Fabbricazione, uso, stoccaggio, trasporto o rilascio nell’ambiente, di prodotti fitosanitari rientranti nel
campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa
all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
- Fabbricazione, uso, stoccaggio, trasporto o emissione nell’ambiente, di biocidi rientranti nel campo di
applicazione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998,
relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.
- Trasporto per strada, ferrovia, vie di navigazione interna, marittimo o aereo di merci pericolose o
inquinanti quali definite all’Allegato A alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada o all’Allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia o nella direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni
minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano
merci pericolose o inquinanti.
- Qualsiasi uso confinato di microrganismi geneticamente modificati rientranti nel campo di applicazione
della direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati.
- Qualsiasi rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente modificati rientranti nel campo
di applicazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001,
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio.
- Trasporto di organismi geneticamente modificati rientranti nel campo di applicazione della Direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Oltre a dette imprese, saranno anche coperte tutte le altre attività professionali atte a causare un danno alla
biodiversità (come definito nel regime proposto).
37
COSTO DI RIPARAZIONE O DI PREVENZIONE DEL DANNO AMBIENTALE A CARICO DELLE
IMPRESE
Le imprese rientranti nel regime proposto dovranno farsi carico del costo di riparazione e, in certi casi, di
prevenzione del danno ambientale procurato.
EFFETTI ECONOMICI SULLE IMPRESE
Si ritiene che l’impatto globale della proposta sui livelli occupazionali sia neutrale. A livello settoriale è
probabile che la proposta porti nel tempo ad un passaggio dell’occupazione da settori relativamente
inquinanti e imprese ecologicamente poco responsabili a settori più puliti e imprese più ecologicamente
responsabili.
Risulta analogo l’effetto diretto sulla creazione di nuove imprese. Risulteranno stimolati gli investimenti in
tecnologie preventive. Ciò permetterebbe alle imprese comunitarie di conseguire elevati standard di
protezione ambientale a costi minori. Risulta positivo l’impatto sulla competitività esterna delle imprese
comunitarie.
Le imprese che adottano buone pratiche preventive difficilmente dovranno affrontare costi di responsabilità
significativi e quindi la loro competitività internazionale sarà accresciuta.
I PUNTI QUALIFICANTI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA
La direttiva proposta intende istituire una normativa quadro per la prevenzione e riparazione del danno
ambientale, facendo perno sulle responsabilità dell’impresa.
Qui di seguito si sintetizzano gli aspetti ritenuti significativi dell’articolato proposto nella direttiva.
1) Alcune definizioni adottate
Ai fini della direttiva proposta valgono, tra l’altro, le seguenti definizioni (pagg.38, 39 della proposta di
Direttiva):
“costi”, i costi giustificati dalla necessità di assicurare un’attuazione corretta ed efficace della presente
direttiva, comprensivi delle spese amministrative, legali e di applicazione della medesima, dei costi di
raccolta dei dati, di altri costi generali legati al processo di valutazione nonché dei costi di controllo e
sorveglianza;
“danno”, un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un
servizio naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente e che è cagionato da un’attività prevista
dalla presente direttiva;
“minaccia imminente”, il rischio sufficientemente verosimile che si verifichi un danno ambientale in un
futuro prossimo.
“danno ambientale”
- danno alla biodiversità, vale a dire qualsiasi danno che produce gravi effetti negativi sullo stato di
conservazione della biodiversità;
- danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida negativamente sullo stato ecologico, il
potenziale ecologico o lo stato chimico delle acque interessate in misura tale che tale stato si deteriori o
possa deteriorarsi rispetto ad una delle categorie di cui alla direttiva 2000/60/CE, …;
- danno al terreno, qualsiasi danno che rechi un grave pregiudizio potenziale o reale alla salute umana a
seguito della contaminazione del suolo e sottosuolo.
2) Misure di prevenzione a carico delle imprese a fronte di una minaccia imminente di danno
ambientale
Quando esiste una minaccia imminente di danno ambientale, l’autorità competente chiede all’operatore di
adottare le misure di prevenzione necessarie o adotta essa stessa tali misure.
Quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate
dall’operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori informino l’autorità competente della
situazione. In questo caso, l’autorità competente adotta le misure di prevenzione necessarie.
3) Misure di riparazione a carico delle imprese quando si e’ verificato un danno ambientale
Quando si è verificato un danno ambientale, l’autorità competente chiede all’operatore di adottare le misure
di riparazione necessarie.
Se l’operatore non si conforma a tale richiesta, l’autorità competente adotta essa stessa le misure di
riparazione necessarie.
Le misure di riparazione necessarie sono distinte in:
-azioni di riparazione primarie ossia l’autorità competente prende in considerazione un’opzione naturale di
recupero, ossia un’opzione senza interventi umani per riportare direttamente le risorse naturali e/o i servizi
38
danneggiati alle condizioni originarie. L’autorità competente prende inoltre in considerazione altre opzioni,
quale quella per riportare direttamente le risorse naturali ed i servizi alle condizioni originarie in tempi brevi;
-azioni di riparazione compensative ossia per ogni opzione, l’autorità competente considera le azioni di
riparazione compensative per compensare la perdita provvisoria di risorse naturali e di servizi in attesa della
riparazione.
4) Misure di prevenzione /riparazione nei casi di operatori sconosciuti/insolventi
Gli Stati membri garantiscono comunque l’adozione delle misure di prevenzione o riparazione necessarie
anche nei seguenti casi: quando non è possibile individuare l’operatore che ha causato il danno o
l’imminente minaccia di danno; quando l’operatore può essere individuato ma non ha mezzi finanziari
sufficienti per prendere/adottare misure di prevenzione o riparazione necessarie; quando il costo delle misure
di prevenzione o riparazione necessarie non è a carico dell’operatore, essendo privo di responsabilità.
5) Recupero dei costi nei confronti operatori/imprese
L’autorità competente recupera dall’operatore che ha causato il danno o l’imminente minaccia di danno i
costi da essa sostenuti in relazione all’adozione delle misure di prevenzione o riparazione, compreso i costi
di valutazione.
6) Casi di danni ambientale non rientranti nella disciplina della direttiva
La direttiva proposta non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati nelle
situazioni, per esempio di: conflitto armato, guerra civile, insurrezione, fenomeno naturale di carattere
eccezionale, emissione o un evento consentiti da leggi e regolamenti applicabili o da permessi od
autorizzazioni rilasciati all’operatore, emissioni di attività che non erano considerate nocive secondo lo stato
delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell’emissione o dell’esecuzione
dell’attività.
7) Costi non a carico dell’operatore /impresa
Non risultano a carico dell’operatore i costi delle misure di prevenzione o riparazione prese conformemente
alla direttiva proposta se il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sono imputabili, per
esempio, a quanto segue: atto compiuto da un terzo con l’intento di causare il danno quando questo, o la sua
minaccia imminente, si sia verificato nonostante l’esistenza di opportune misure di sicurezza; osservanza di
un’ingiunzione di una pubblica autorità, operatore che agisca in qualità di curatore fallimentare.
8) Imputazione dei costi agli operatori in relazione a talune misure di prevenzione
Gli Stati membri provvedono affinché, in ogni circostanza, gravino sugli operatori tutti i costi delle misure di
prevenzione che erano comunque tenuti ad adottare per conformarsi alle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, comprese le condizioni di permessi od
autorizzazioni
9) Imputazione dei costi agli operatori nel caso di pluralità di autori del danno
Quando l’autorità competente può accertare, con un grado sufficiente di verosimiglianza e probabilità, che lo
stesso danno è stato causato da azioni o omissioni di una pluralità di operatori, gli Stati membri possono
prevedere la responsabilità finanziaria in solido per tale danno oppure che l’autorità competente ripartisca i
costi tra i diversi operatori, secondo criteri di equità e ragionevolezza.
10) Termine nei confronti dell’autorità competente per l’avvio dei procedimenti di recupero costi
L’autorità competente può avviare, nei confronti di un operatore che ha causato il danno o l’imminente
minaccia di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla
direttiva proposta entro cinque anni dalla data di espletamento delle misure.
11) Richiesta di azione alle autorità da parte delle persone lese da danno ambientale
Le persone lese o che possono essere lese da un danno ambientale e le entità qualificate sono legittimate a
presentare all’autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale di cui siano a
conoscenza e a chiedere all’autorità competente di intervenire a norma della direttiva.
12) Copertura assicurativa del danno ambientale
Gli Stati membri incoraggiano il ricorso degli operatori ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di
garanzia finanziaria.
13) Relazione della presente direttiva con il diritto nazionale
La direttiva proposta non preclude agli Stati membri di conservare o adottare disposizioni più severe in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
14) Applicazione nel tempo della presente direttiva
La direttiva proposta non si applica al danno causato da attività svolte prima della data del 30/06/2005. In
particolare non si applica al danno causato da rifiuti il cui smaltimento è avvenuto legalmente in impianti di
smaltimento autorizzati prima della data del 30/06/2005 e da sostanze rilasciate nell’ambiente prima di detta
data.
39
G) SCHEMI ILLUSTRATIVI DELLA RACCOMANDAZIONE
COMUNITARIA DEL 30 MAGGIO 2001
Criteri di contabilizzazione passività ambientale
OBBLIGAZIONE LEGALE/ CONTRATTUALE/
IMPLICITA DI IMPEDIRE, RIDURRE O
RIPARARE UN DANNO AMBIENTALE
REQUISITI
PER
LA
RILEVAZIONE
DELLA
PASSIVITA’ AMBIENTALE
OBBLIGAZIONE DETERMINATA DA EVENTI
PASSATI CHE COMPORTERA’ UNA USCITA DI
RISORSE A FRONTE DI UN BENEFICIO
ECONOMICO
POSSIBILITA’ DI QUANTIFICARE IN MODO
ATTENDIBILE L’ENTITA’ DEI COSTI DERIVATI
DALL’OBBLIGAZIONE
CASO
DI
NESSUNA
RILEVAZIONE
DELLA
PASSIVITA’ AMBIENTALE
CRITERI DI RILEVAZIONE
PASSIVITA’ AMBIENTALE
LEGALE
CONTRATTUALE
IMPLICITA
SPESE AMBIENTALI A
CARICO DELL’ESERCIZIO
ESEMPI
DI
SPESE
AMBIENTALI A CARICO
DELL’ESERCIZIO
PASSIVITA’ AMBIENTALE
A CARICO DELL’IMPRESA
SE IL DANNO AMBIENTALE NON COMPORTA
ALCUNA
OBBLIGAZIONE
LEGALE/
CONTRATTUALE/ IMPLICITA DI RIPARAZIONE
(EVENTUALE
ANNOTAZIONE
IN
NOTA
INTEGRATIVA)
GRAVANO NEL CONTO ECONOMICO, SALVO
CAPITALIZZAZIONE APPORTANDO FUTURI
VANTAGGI ECONOMICI
QUELLE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ IN CORSO
O PASSATE E AL RIPRISTINO DELL’AMBIENTE
ALLO
STATO
PRECEDENTE
LA
CONTAMINAZIONE, QUALI LE SPESE PER
TRATTAMENTO
RIFIUTI,
RISANAMENTO
ATTUALE ATTIVITA’, RISANAMENTO DANNI
CAUSATI IN PERIODI PRECEDENTI, COSTI
AMMINISTRATIVI DI GESTIONE AMBIENTALE,
COSTI DI AUDIT AMBIENTALE
AMMONTARE DELL’ONERE AMBIENTALE
RIENTRANTE
NELLA
RESPONSABILITA’
DELL’IMPRESA (PARTE DI COMPETENZA)
40
Criteri di rilevazione accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri ambientali
OBBLIGAZIONE
AMBIENTALE
NATURA
E’
DEFINITA:
CONTRATTUALE, IMPLICITA
REQUISITI
PER
LA
RILEVAZIONE,
ALLA
CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO, DEGLI
ACCANTONAMENTI
AI
FONDI PER RISCHI ED
ONERI
LA
CUI
LEGALE,
OBBLIGAZIONE
CHE
PROBABILMENTE
DETERMINERA’ UNA USCITA DI RISORSE A
FRONTE DI UN BENEFICIO ECONOMICO
OBBLIGAZIONE
INDETERMINATA
NELL’IMPORTO O DATA DI SOPRAVVENIENZA
CON
POSSIBILITA’
DI
EFFETTUAZIONE
VALUTAZIONE ATTENDIBILE DELL’ENTITA’
DELL’OBBLIGAZIONE
(INCERTEZZA
NEL
QUANTUM O NELL’AN)
ESEMPIO DI INCERTEZZE
DI DATA/IMPORTO CHE
GIUSTIFICANO
ACCANTONAMENTI
AI
FONDI RISCHI ED ONERI
INCERTEZZE DOVUTE ALLA CONTINUA
EVOLUZIONE
DELLE
TECNOLOGIE
DI
RISANAMENTO E ALLA DETERMINAZIONE
DELLA
MISURA
E
NATURA
DEL
RISANAMENTO NECESSARIO
RILEVAZIONI SPESE
AMBIENTALI
A
CARICO
DELL’ESERCIZIO
RARI
CASI
DI
IMPOSSIBILITA’ DI STIMA
ATTENDIBILE DEI COSTI
SIGNIFICATO
DELL’ESPRESSIONE
“SOPRAVVENIENZA
PASSIVA”/”PASSIVITA’
POTENZIALE”
LA PASSIVITA’ AMBIENTALE, CONSIDERATA
SOPRAVVENIENZA PASSIVA NON DOVREBBE
ESSERE RILEVATA MA ANNOTATA NELLA
NOTA INTEGRATIVA, SPIEGANDO I MOTIVI
DELLA IMPOSSIBILITA’ DI STIMA
CONDIZIONE
O
SITUAZIONE
IL
CUI
RISULTATO ULTIMO, DI PERDITA, SARA’
CONFERMATO AL VERIFICARSI O MENO DI
UNO O PIU’ FATTI INCERTI FUTURI
41
Criteri di rilevazione di passività potenziale/sopravvenienza passiva di carattere ambientale
RILEVAZIONE
DI
PASSIVITA’
POTENZIALE/
SOPRAVV. PASSIVA
CARATTERE
DI
AMBIENTALE
PASSIVITA’
POTENZIALE/
SOPRAVV. PASSIVA
COME
CUI
CONDIZIONE
IL
RISULTATO
ULTIMO
DI
PERDITA SARA’ CONFERMATO
NON VA ISCRITTA IN BILANCIO (NON RILEVATA
CONTABILMENTE)
POICHE’
CONDIZIONE/
SITUAZIONE IL CUI RISULTATO DI PERDITA
SARA’ CONFERMATO AL VERIFICARSI O MENO
DI FATTI FUTURI INCERTI
DANNO DA RIPARARE IN
FUTURO ED OBBLIGAZIONE
AMBIENTALE
DA
CONFERMARE
LA SOPRAVVENIENZA PASSIVA DOVREBBE
ESSERE REGISTRATA IN NOTA INTEGRATIVA
PROBABILITA’
MINIMA
DI
SOSTENIMENTO
SPESE
AMBIENTALI O AMMONTARE
IRRILEVANTE
NON NECESSARIA LA RILEVAZIONE DELLA
SOPRAVVENIENZA PASSIVA
ISCRIZIONE
NELLA
NOTA
INTEGRATIVA, SE NON E’
ATTENDIBILE
LA
STIMA
PASSIVITA’
DELLA
AMBIENTALE
NEI
RARI
CASI
DI
STIMA
NON
SUFFICIENTEMENTE ATTENDIBILE DELLA
PASSIVITA’
AMBIENTALE,
NIENTE
RILEVAZIONE CONTABILE MA ISCRIZIONE IN
NOTA INTEGRATIVA CON ESPLICAZIONE SU
IMPOSSIBILITA’ DI STIMA ATTENDIBILE
SPESE
COLLEGATE
VERIFICATOSI
PRECEDENTE
NON SI REGISTRANO COME RETTIFICA
CONTABILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE,
MA ISCRITTE TRA LE SPESE DELL’ESERCIZIO
IN CORSO
AMBIENTALI
A
DANNO
IN PERIODO
42
Capitalizzazione delle spese ambientali
SPESE SOSTENUTE PER IMPEDIRE/RIDURRE
UN DANNO FUTURO O CONSERVARE DELLE
RISORSE
CRITERI
DI
CAPITALIZZAZIONE
DELLE
SPESE
AMBIENTALI
SPESE COMPORTANTI FUTURI VANTAGGI
ECONOMICI QUALI PROLUNGARE LA VITA,
AUMENTARE LA CAPACITA’ O MIGLIORARE
LA SICUREZZA/EFFICIENZA DI ELEMENTI
DELL’ATTIVO IN ECCEDENZA (RISPETTO AL
RENDIMENTO IN ORIGINE) OPPURE, IN
ALTERNATIVA,
I
COSTI
RIDUCONO/
IMPEDISCONO
CONTAMINAZIONE
AMBIENTALE DA FUTURE ATTIVITA’
LE SPESE SERVONO DUREVOLMENTE ALLE
ATTIVITA’ DELL’IMPRESA
CAPITALIZZAZIONE
DELLE
SPESE
QUOTE
AMMORTAMENTO
DI
AMBIENTALI
INSODDISFAZIONE
CRITERI
CAPITALIZZAZIONE
SPESE AMBIENTALI
DI
PER L’ESERCIZIO ATTUALE ED ADEGUATO
PERIODO FUTURO, SECONDO PREVISTA VITA
ECONOMICA UTILE
IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO NON
APPENA SOSTENUTE IN QUANTO NON
DETERMINANO
FUTURI
VANTAGGI
ECONOMICI
43
Criteri di registrazione acquisto impianti/macchinari/brevetti/licenze/altri diritti per finalità
ambientali
RILEVAZIONE CONTABILE DI
ACQUISTO
DI
IMPIANTI/
MACCHINARI PER FINALITA’
AMBIENTALI
INSTALLAZIONI TECNICHE PER IL
CONTROLLO O LA PREVENZIONE
DELL’INQUINAMENTO, PREVISTE
DA LEGGI O REGOLAMENTI IN
MATERIA AMBIENTALE
CAPITALIZZAZIONE
SE
LE
IMMOBILIZZAZIONI SODDISFANO I CRITERI
DI QUALIFICAZIONE INDICATI SOTTO
“CAPITALIZZAZIONE SPESE AMBIENTALI”
CONTABILIZZAZIONE ACQUISTO
A
TITOLO
ONEROSO
DI
BREVETTI, LICENZE, PERMESSI DI
DI
INQUINAMENTO,
DIRITTI
EMISSIONE
IN
ATMOSFERA,
DIRITTI VARI
CAPITALIZZAZIONE O SPESA DI
ESERCIZIO
CAPITALIZZAZIONE
SE
L’ACQUISTO
SODDISFA I CRITERI INDICATI SOTTO
“CAPITALIZZAZIONE SPESE AMBIENTALI” IN
CASO CONTRARIO IMPUTATO AL CONTO
ECONOMICO
ATTRIBUZIONE DI UN VALORE
INFERIORE
AL
CESPITE
DELL’ATTIVO,
PER
MOTIVI
AMBIENTALI
ANNOTAZIONE CONTABILE DI
RIDUZIONE DUREVOLE DI
VALORE
DI
UNA
DI
IMMOBILIZZAZIONE
O
ALTRO
ELEMENTO
DELL’ATTIVO, PER MOTIVI
AMBIENTALI
SVALUTAZIONE DURATURA DEL CESPITE/
SITO IMPUTATA AL CONTO ECONOMICO,
IPOTESI
DI
RIDUZIONE
VALORE
IMMOBILIZZAZIONE ESISTENTE, CAUSATA
DA SVILUPPI TECNICI/LEGISLATIVI/ FATTORI
AMBIENTALI, PER ESEMPIO NEL CASO DI
CONTAMINAZIONE DEL SITO. RETTIFICA
CONTABILE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL
VALORE DI REALIZZO
BILANCIO, SE
INFERIORE AL VALORE CONTABILE
NON COMPENSABILITA’ TRA
ACCANTONAMENTI PER RISCHI/
ONERI E CESPITI
SVALUTAZIONE
DI
INTEGRATO
DA
AMBIENTALE
CESPITE,
SPESA
CAPITALIZZAZIONE DI SPESA DI
RIPRISTINO
LIVELLO
PRESTAZIONE, NEI LIMITI DEL
VALORE DI REALIZZO DEL
CESPITE
SE LA SPESA AMBIENTALE INTEGRA ALTRO
ELEMENTO DELL’ATTIVO, SI SVALUTA ALLE
CONDIZIONI CITATE SE IL VALORE DI
REALIZZO DEL CESPITE INTEGRATO RISULTA
INFERIORE AL VALORE CONTABILE
SE IL VALORE CONTABILE DEL CESPITE HA
ACQUISITO UNA PERDITA AMBIENTALE, LA
CAPITALIZZAZIONE
DELLA
SPESA
DI
RIPRISTINO LIVELLO PRESTAZIONE NON
PUO’ ECCEDERE IL VALORE DI REALIZZO
DEL CESPITE
44
Criteri di rilevazione di spesa ambientale collegata/rimborso passività ambientale/compensazioni
RILEVAZIONE
DI
SPESA
AMBIENTALE COLLEGATA AD
ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO
PATRIMONIALE
ANNOTAZIONE INTEGRATA NEL
CESPITE PER SPESA AMBIENTALE
COLLEGATA
CONTABILIZZAZIONE
DI UN
PREVISTO
RIMBORSO
DI
PASSIVITA’ AMBIENTALE, SOLO
SE
C’E’
CERTEZZA
DI
PERCEPIMENTO
TRATTANDOSI DI UN PREVISTO
RIMBORSO
DI
PASSIVITA’
AMBIENTALE DA UN TERZO, LA
RILEVAZIONE ESIGE CERTEZZA DI
PERCEPIMENTO
NON
COMPENSABILE
CONTABILMENTE UN PREVISTO
RIMBORSO CON UNA PASSIVITA’
AMBIENTALE,
SALVO
PREVISIONE DI LEGGE
SE NON SI PREVEDE ALCUN BENEFICIO
ECONOMICO
FUTURO
DELLA
SPESA
AMBIENTALE MA IL BENEFICIO DERIVA DA
ALTRO
ELEMENTO
COLLEGATO
DELL’ATTIVO,
SI
AMMETTE
L’ANNOTAZIONE
INTEGRATA
IN
QUEST’ULTIMO CESPITE
IL PREVISTO RIMBORSO DA UN
TERZO NON COMPENSABILE CON
PASSIVITA’ AMBIENTALE, MA
SEPARATA
ANNOTAZIONE
ALL’ATTIVO PER UN IMPORTO
NON
SUPERIORE
ALL’ACCANTONAMENTO
IL PREVISTO RIMBORSO DI CUI
SOPRA PUO’ ESSERE COMPENSATO
CON PASSIVITA’ AMBIENTALE SE
CONSENTITO DALLA LEGGE; IN
NOTA INTEGRATIVA ISCRIVERE
IMPORTO LORDO PASSIVITA’ E
PREVISTO RIMBORSO
NON
COMPENSABILE
UN
PREVISTO RICAVO DI VENDITA DI
CESPITE
CON
PASSIVITA’
AMBIENTALE CONNESSA
LE ENTRATE PREVISTE PER VENDITA
CESPITE CONNESSO A PASSIVITA’
AMBIENTALE NON COMPENSABILE
CON PASSIVITA’, NE’ CONSIDERATO
NELLA
DETERMINAZIONE
DELL’
ACCANTONAMENTO
45
Valutazione di passività ambientale
VALUTAZIONE COME DA MIGLIORE STIMA, SE I
RISULTATI POSSIBILI SONO DIVERSI
VALUTAZIONE COME DA STIMA DELLA SPESA
NECESSARIA PER ADEMPIERE ALLA OBBLIGAZIONE,
ALLA DATA CHIUSURA ESERCIZIO, IN BASE ALLA
SITUAZIONE ESISTENTE, TENUTO CONTO DEGLI
SVILUPPI FUTURI TECNICI E LEGISLATIVI
CRITERI DI VALUTAZIONE
PASSIVITA’ AMBIENTALE
VALUTAZIONE COME DA STIMA VALORE COMPLETO
PASSIVITA’,
INDIPENDENTEMENTE
DA
DATA
CESSAZIONE ATTIVITA’ O DA LIQUIDAZIONE DELLA
SPESA
CONSENTITI ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
AL FINE DI COPRIRE PERDITE O DEBITI INDIVIDUATI
NELLA NATURA, PROBABILI O CERTI ALLA DATA DI
CHIUSURA DEL BILANCIO, MA INDETERMINATI PER
L’IMPORTO/DATA DI SOPRAVVENIENZA; IN ALTRI
TERMINI
E’
AMMESSA
LA
GRADUALE
ACCUMULAZIONE DELL’INTERO VALORE DELLA
PASSIVITA’
VALUTAZIONE DELLA
PASSIVITA’
AMBIENTALE
COMPONENTI
DI
COSTO
DELLA
PASSIVITA’
AMBIENTALE RELATIVA AL
RISANAMENTO AMBIENTALE
RARI CASI DI IMPOSSIBILITA’
DI STIMA, SUFFICIENTEMENTE
ATTENDIBILE,
DELLA
PASSIVITA’ AMBIENTALE
COSTI DIRETTI AGGIUNTIVI, COSTO DEL LAVORO PER
DIPENDENTI DEDICATI AL RISANAMENTO, COSTO DEI
CONTROLLI SUCCESSIVI AL RISANAMENTO, ONERI PER
SVILUPPI
TECNOLOGICI
REALIZZATI,
CON
PROBABILITA’ DI APPROVAZIONE DA AUTORITA’
GOVERNATIVA
LA
PASSIVITA’
AMBIENTALE
SI
CONSIDERA
“SOPRAVVENIENZA PASSIVA” NEL SIGNIFICATO GIA’,
RIPORTATO,
NON
RILEVATA
CONTABILMENTE,
ISCRITTA IN NOTA INTEGRATIVA, SPIEGANDO I MOTIVI
DELLA NON ATTENDIBILITA’ DI STIMA
46
Valutazione costi eliminazione impianti/risanamento sito/smaltimento di scarti per motivi ambientali
SPESE FUTURE COME
PASSIVITA’ AMBIENTALI
VALUTAZIONE
COSTI
CHIUSURA/ELIMINAZIONE
IMPIANTI
PER
MOTIVI
AMBIENTALI, COSTI DI
RISANAMENTO SITO, DI
SMALTIMENTO
SOTTOPRODOTTI
DI
SCARTO
VANNO CONTABILIZZATE SECONDO I CRITERI
GIA’ ENUNCIATI DI RILEVAZIONE PASSIVITA’
AMBIENTALI LEGALI/CONTRATTUALI/IMPLICITE
E
INDETERMINATE
IMPORTO/DATA
SOPRAVVENIENZA SE LA SOCIETA’ E’ TENUTA
PER
LEGGE
A
SOSTENERE
SPESE
DI
RISANAMENTO
SITI/SMALTIMENTO
SOTTOPRODOTTI
DI
SCARTO,
CHIUSURA/
ELIMINAZIONE IMPIANTI
PREFERIBILE VALUTAZIONE/
REGISTRAZIONE PASSIVITA’
AMBIENTALE
A
LUNGO
TERMINE, ALLA DATA INIZIO
ATTIVITA’ PER I CASI DI
RISANAMENTO
ED
ELIMINAZIONE/CHIUSURA
SITO
SOLUZIONE ALTERNATIVA
MENO
PREFERIBILE
DI
VALUTAZIONE/REGISTRAZIO
NE PASSIVITA’ AMBIENTALE
A
LUNGO
TERMINE
MEDIANTE
GRADUALE
ACCUMULAZIONE
PER
ACCANTONAMENTO
47
Valutazione attualizzata costi risanamento/ripristino ambientale del sito
FACOLTA’
ATTUALIZZAZIONE
AMBIENTALI
DI
TERMINE
DI
ONERI
LUNGO
PREFERIBILITA’
DELL’ATTUALIZZAZIONE
L’ATTUALIZZAZIONE
E’
CONSENTITA
SE
L’OBBLIGAZIONE, L’IMPORTO E LE SCADENZE
DI PAGAMENTO, SONO FISSI E DETERMINATI IN
MODO ATTENDIBILE
SE L’EFFETTO DELLA PERDITA DI VALORE NEL
TEMPO,
E’
CONSISTENTE;
METODO
DI
ATTUALIZZAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA
VALUTAZIONE
ATTUALIZZATA COSTI DI
RISANAMENTO/
RIPRISTINO AMBIENTALE
DEL SITO
VALUTAZIONE DEL COSTO
IN BASE AL PROGETTO DI
RIPRISTINO/RISANAMENTO
FLUSSI DI CASSA RELATIVI
AL
PROGETTO
DI
RISANAMENTO/RIPRISTINO
L’IMPORTO E LE SCADENZE DI PAGAMENTO
BASATE SU INFORMAZIONI OGGETTIVE E
VERIFICABILI
STIMA NON ATTUALIZZATA DEI FLUSSI DI
CASSA, ADEGUATI AL TASSO DI INFLAZIONE
PREVISTO, UTILIZZANDO IPOTESI ESPLICITE
ALLA BASE DEL PROGETTO, CON CARATTERI DI
VERIFICABILITA’ DA PERSONA COMPETENTE
CHE
POSSA
GIUNGERE
ALLO
STESSO
RISULTATO
48
Informativa ambientale nella relazione sulla gestione degli amministratori
RELAZIONE
SULLA
GESTIONE
DEGLI
AMMINISTRATORI,
INFORMATIVA COME
A LATO
IMPATTI
AMBIENTALI
ED
INCIDENZA
SU
POSIZIONE
FINANZIARIA
E
SVILUPPO
DELL’IMPRESA
NELLA MISURA IN CUI GLI IMPATTI
AMBIENTALI SONO RILEVANTI PER LA
POSIZIONE FINANZIARIA/SVILUPPO IMPRESA
OCCORRE DARNE UN QUADRO FEDELE/
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA
POLITICA
AMBIENTALE/
SISTEMA
DI
GESTIONE
AMBIENTALE
INFORMAZIONI
SU
L’IMPEGNO
DI
CONFORMARSI A NORME E CERTIFICAZIONI,
RIPORTANDO LE MISURE DI PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
E
DI
PREVENZIONE
DELL’INQUINAMENTO E IN CHE MISURA SONO
INTEGRATE NELLA POLITICA GENERALE
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI/
VERIFICA CONSUNTIVA DEGLI
OBIETTIVI AMBIENTALI
INFORMAZIONI OGGETTIVE E TRASPARENTI
SUI RISULTATI DELL’IMPRESA RISPETTO AD
OBIETTIVI AMBIENTALI QUANTIFICATI, PER ES.
RISPETTO A EMISSIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI,
ILLUSTRANDO
GLI
SCOSTAMENTI
SIGNIFICATIVI
GRADO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI AMBIENTALI
INDICI QUANTITATIVI DI ECOEFFICIENZA
(IN
TERMINI
ASSOLUTI E COMPARATIVI
RISPETTO
AL
PERIODO
PRECEDENTE,
IN
UNITA’
FISICHE)
SE OPPORTUNE E PERTINENTI, INFORMAZIONI
PER ESEMPIO IN TERMINI DI UTILIZZO DI
ENERGIA, MATERIALI, ACQUA, EMISSIONI E
SMALTIMENTO RIFIUTI
RACCORDO CON EVENTUALE
RELAZIONE
AMBIENTALE
SEPARATA
(INOLTRE
CON
DICHIARAZIONE AMBIENTALE,
RIESAME SISTEMA E SIMILI)
INFORMAZIONI
COERENTI,
OMOGENEE,
COLLEGATE AGLI APPOSITI DETTAGLI DA
RELAZIONI SEPARATE, SE L’INFORMAZIONE
SINTETICA
RISULTA
DAI
BILANCI,
PRECISANDO
SE
L’INFORMATIVA
E’
VERIFICATA DA PARTE TERZA
PREFERENZA DELL’UNICITA’
DELL’ENTITA’ CHE REDIGE IL
BILANCIO, RELAZIONE SULLA
GESTIONE,
RELAZIONE
AMBIENTALE SEPARATA
ALTRIMENTI SI DOVRA’ PRECISARE IL
SOGGETTO ESTENSORE DELLA RELAZIONE
AMBIENTALE
E
IN
CHE
MISURA
CORRISPONDE
AL
REDATTORE
DELLA
SULLA
GESTIONE;
STESSI
RELAZIONE
PERIODI/ DATE DI RIFERIMENTO DELLE
RELAZIONI
49
Informativa ambientale nello stato patrimoniale e nel conto economico
PASSIVITA’ AMBIENTALI
(PER ONERI AMBIENTALI)
ACCANTONAMENTI AI FONDI
RISCHI ED ONERI
SE DI IMPORTO SIGNIFICATIVO, PREFERIBILE
ISCRIZIONE
SEPARATA
IN
BILANCIO,
ALTRIMENTI LE VOCI DI UN CERTO RILIEVO,
ISCRITTE
SEPARATAMENTE
IN
NOTA
INTEGRATIVA
ISCRITTI NELLO STATO PATRIMONIALE ALLA
VOCE FONDI PER RISCHI ED ONERI “ALTRI”
STATO PATRIMONIALE NEI
BILANCI D’ESERCIZIO E
CONSOLIDATI
SUDDIVISIONE
PIU’
PARTICOLAREGGIATA
NELLE VOCI DELLO STATO
PATRIMONIALE
PURCHE’
RISPETTI LA STRUTTURA
DELLO SCHEMA
SE RICHIESTA DALLO STATO ITALIANO ALLA
COMMISSIONE EUROPEA
SE DI IMPORTO SIGNIFICATIVO, PREFERIBILE
ISCRIZIONE
SEPARATA
IN
BILANCIO,
ALTRIMENTI LE VOCI DI UN CERTO RILIEVO,
ISCRITTE
SEPARATAMENTE
IN
NOTA
INTEGRATIVA
ONERI AMBIENTALI
E’
POSSIBILE
L’INTERPRETAZIONE
RESTRITTIVA
DI
RINVIARE
OGNI
INFORMAZIONE ALLA NOTA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO NEI
BILANCI D’ESERCIZIO E
CONSOLIDATI
SUDDIVISIONE
PIU’
PARTICOLAREGGIATA
NELLE VOCI DEL CONTO
ECONOMICO
PURCHE’
RISPETTI LA STRUTTURA
DELLO SCHEMA
SE RICHIESTA DALLO STATO ITALIANO ALLA
COMMISSIONE EUROPEA
50
Informativa ambientale nella nota integrativa
METODI DI VALUTAZIONE E METODI DI
CALCOLO DELLE RETTIFICHE DI VALORE PER
QUESTIONI AMBIENTALI
INFORMATIVA
SU
SPESE
AMBIENTALI
STRAORDINARIE REGISTRATE NEL CONTO
ECONOMICO
AMMONTARE E DETTAGLI DELLA VOCE
FONDO E RISCHI ED ONERI “ALTRI” DI
NATURA AMBIENTALE
NOTA
INTEGRATIVA
NEI
BILANCI
D’ESERCIZIO
E
CONSOLIDATI:
ARTICOLAZIONE
DELLA INFORMATIVA
AMBIENTALE COME A
LATO
PASSIVITA’
POTENZIALI
AMBIENTALI,
IMPORTO COMPLESSIVO/ NATURA IMPEGNI
FINANZIARI NON FIGURANTI NELLO STATO
PATRIM., SE L’INDICAZIONE E’ UTILE PER
VALUTARE LA SITUAZIONE DELL’IMPRESA
NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI STIMA
DELL’ENTITA’
DI
UNA
PASSIVITA’
AMBIENTALE, FORNIRE GIUSTIFICAZIONI E, SE
POSSIBILE, LA FORCELLA DEI RISULTATI
POSSIBILI
PASSIVITA’
AMBIENTALI
SIGNIFICATIVO
NATURA,
TEMPI
LIQUIDAZIONE
DI
RILIEVO
E
CONDIZIONI
DI
SPIEGAZIONI SUL DANNO CAUSATO
LEGGI/ REGOLAMENTI CHE OBBLIGANO A
RIPARARE, AZIONI DI RIPARAZIONE O DI
PREVENZIONE INTRAPRESE DALL’IMPRESA,
COSTI E METODI DI STIMA
VALUTAZIONE ATTUALIZZATA DEI COSTI DI
RISANAMENTO / RIPRISTINO AMBIENTALE
DEL SITO
SE L’EFFETTO DELL’ATTUALIZZAZIONE E’
SIGNIFICATIVO, INDICARE L’IMPORTO NON
ATTUALIZZATO DELLA PASSIVITA’ E IL TASSO
DI ATTUALIZZAZIONE
POLITICA CONTABILE APPLICATA AI COSTI A
LUNGO TERMINE DI SMANTELLAMENTO/
RISANAMENTO DI UN SITO
NEL CASO DI GRADUALE ACCUMULAZIONE
DEGLI ACCANTONAMENTI, INDICARE L’INTERO
ACCANTONAMENTO NECESSARIO PER COPRIRE
TALI COSTI A LUNGO TERMINE
DETTAGLI
SULLE
SPESE
AMBIENTALI
REGISTRATE NEL CONTO ECONOMICO
BASI
DI
CALCOLO
DELLE
SPESE,
ARTICOLAZIONE DELLE SPESE SECONDO
NATURA/ VOLUME ATTIVITA’ DELL’IMPRESA/
TIPOLOGIA INCIDENZE AMBIENTALI/ SETTORE
AMBIENTALE
SPESE AMBIENTALI CAPITALIZZATE, SE
POSSIBILE
RIPARTITE
PER
SETTORE
AMBIENTALE
SE
POSSIBILE,
INDICARE
LA
QUOTA
IMPUTABILE ALLA SOPPRESSIONE DEGLI
AGENTI INQUINANTI PRODOTTI E QUELLA
CORRISPONDENTE ALLE SPESE AGGIUNTIVE
SOSTENUTE, PER L’ADATTAMENTO DEGLI
IMPIANTI O DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
ALLO SCOPO DI RIDURRE L’INQUINAMENTO
AMMENDE E SANZIONI PER INFRAZIONI ALLA
NORMATIVA
AMBIENTALE,
INDENNIZZI
VERSATI
A
TERZI
A
CAUSA
DI
INQUINAMENTO
INCENTIVI
STATALI
PER
PROTEZIONE
AMBIENTALE GIA’ RICEVUTI O A CUI
L’IMPRESA HA DIRITTO
SE
COSTI
SIGNIFICATIVI,
ISCRIZIONE
SEPARATA IN NOTA INTEGRATIVA (SE NON
REGISTRATI SEPARATAMENTE COME VOCI
STRAORDINARIE); REGISTRAZIONE SEPARATA
RISPETTO A SPESE AMBIENTALI, POICHE’
“NON” COSTI DI PREVENZIONE / RIDUZIONE
DANNI/ DI RISANAMENTO AMBIENTE
CONDIZIONI DI CIASCUN INCENTIVO O PER
CLASSI
DI
INCENTIVO;
TRATTAMENTO
CONTABILE ADOTTATO
51
H) CASI DI STUDIO
Sono stati esaminati i seguenti bilanci, al 31 dicembre 2001, di n. 6 società quotate in borsa al fine di
constatare in che modo sono state affrontate le problematiche ambientali nei conti annuali e consolidati;
trattasi di un campione di società che può dare qualche conoscenza sul fenomeno esaminato, senza alcuna
pretesa di definitività; si riportano qui di seguito degli “estratti “, ritenuti significativi, ripresi dai relativi
fascicoli di bilancio .
Il caso del bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 della Snam Rete gas è da segnalare come applicazione
anticipata, per molti aspetti, della normativa di cui alla Raccomandazione del 30/05/2001. Per quanto
concerne i bilanci delle altre cinque società, è agevole constatare che siamo ben lontani dal divulgare le
informazioni secondo gli schemi indicati sotto la lettera D) i quali prevedono che l’informazione ambientale
interessi non solo la Relazione sulla gestione degli amministratori, ma anche, come minimo, la Nota
integrativa e che l’informazione sia articolata come descritto.
SNAM RETE GAS, Informativa ambientale nelle relazioni e bilancio consolidato al 31 dicembre 2001.
RELAZIONE SULLA GESTIONE
La relazione sulla gestione illustra i seguenti argomenti: profilo dell’anno, organi sociali, lettera agli
azionisti, informativa per gli azionisti, identità aziendale, quadro normativo di riferimento, andamento
operativo, risorse umane, ricerca scientifica e tecnologica, salute sicurezza e ambiente, commento ai risultati
economico-finanziari, altre informazioni e glossario.
Il tema della salute, sicurezza, ambiente viene così sviluppato:
“La sicurezza, la salute delle persone e la tutela dell’ambiente rimangono un obiettivo di primaria e costante
importanza per Snam Rete Gas, che si impegna per il loro miglioramento continuo.
Nel 2001 è stato istituito il Comitato per salute, sicurezza e ambiente, con la funzione di definire la politica
societaria in materia di salute, sicurezza e ambiente e i programmi operativi di attuazione e controllo dei
risultati delle iniziative avviate.
Le azioni intraprese e i risultati ottenuti da Snam Rete Gas sono descritti nel Rapporto Salute Sicurezza
Ambiente che viene pubblicato annualmente. Il Rapporto offre un quadro complessivo delle attività svolte in
termini di investimenti e spese correnti, di interventi organizzativi, di azioni di protezione ambientale, di
prevenzione infortuni, di tutela della salute dei lavoratori, di andamento delle prestazioni ambientali e degli
indici infortunistici.
Per una gestione ottimizzata delle tematiche di salute, sicurezza ed ambiente l’azienda si è dotata di sistemi
di gestione specifici. In particolare i sistemi di gestione ambientale delle Centrali di Compressione gas e di
GNL Italia sono certificati in conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 14001 e il sistema di
gestione della sicurezza e salute dei lavoratori è stato realizzato in conformità a norme internazionali (BS
8800) e alle linee guida ENI.
I criteri e le procedure adottati per la localizzazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli
impianti rispondono a elevati requisiti di protezione ambientale e di sicurezza. Con l’obiettivo di un
miglioramento continuo, nel 2001 sono state intraprese azioni per:
- adottare tecnologie avanzate per limitare l’uso del suolo e del sottosuolo nella fase di posa delle
tubazioni e per riportare, al termine delle operazioni di posa, il terreno nelle condizioni preesistenti con
accurate operazioni di ripristino;
- monitorare, con diversi sistemi, l’integrità strutturale delle tubazioni per assicurare elevati standard di
sicurezza;
- contenere i consumi energetici con l’installazione di turbine a gas ad elevato rendimento e l’utilizzo di
sistemi informatici avanzati per l’ottimizzazione funzionale ed energetica dei programmi di trasporto del
gas;
- contenere le emissioni in atmosfera utilizzando , ove possibile, tecnologie e dispositivi a basse emissioni;
- eliminare le sostanze lesive per lo strato di ozono negli impianti antincendio;
- adottare tecnologie o sistemi per ridurre le emissioni sonore;
- promuovere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale e al
miglioramento delle condizioni di sicurezza.
La società organizza costantemente corsi di formazione ed aggiornamento del personale operativo sui rischi
connessi all’attività svolta, con l’obiettivo di istruire, sensibilizzare e responsabilizzare i dipendenti sulle
problematiche di salute, sicurezza e ambiente
52
Nel 2001 sono continuate le attività di aggiornamento dei documenti di salute e sicurezza previsti dal
Decreto legislativo 626/94, attraverso un riesame analitico delle attività lavorative e dei relativi rischi
associati.
Le spese ambientali, di sicurezza e salute, sostenute da Snam Rete Gas nel 2001, con riferimento sia alla
gestione che agli investimenti, sono state di circa 42 milioni di euro.
Nel 2001 l’utilizzo del gas naturale in Italia al posto del carbone e dei prodotti petroliferi ha permesso di
evitare l’emissione in atmosfera di circa 59 milioni di tonnellate di ossidi di azoto e 68.000 tonnellate di
polveri.”
STATO PATRIMONIALE
(Commento: non risulta alcuna voce che evidenzi eventuali implicazioni ambientali.)
CONTO ECONOMICO
(Non risulta alcuna posta che evidenzi eventuali implicazioni ambientali.)
NOTA INTEGRATIVA
“I Fondi per rischi ed oneri comprendono costi ed oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
dei quali alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.”
(Non risulta alcuna evidenza di accantonamenti effettuati per motivazioni ambientali.)
“I rischi, possibili ma non probabili, conseguenti a richieste di risarcimenti o controversie sono iscritti in
calce allo Stato Patrimoniale per l’ammontare preteso, ovvero se la pretesa è giudicata infondata o se tali
rischi non sono quantificabili, sono menzionati negli impegni e rischi non risultanti dallo Stato
Patrimoniale”.
(Per quanto sopra esposto non risulta alcuna evidenza di implicazioni ambientali.)
“I costi ambientali sono sostenuti o accantonati per prevenire, ridurre, riparare o monitorare l’impatto
ambientale delle attività produttive.
I costi ambientali vengono imputati in aumento delle immobilizzazioni cui si riferiscono se ne aumentano la
vita utile, la capacità e la sicurezza delle immobilizzazioni materiali. I costi ambientali di carattere ricorrente
sono imputati a Conto Economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti. I rischi e gli oneri sono
accantonati alla voce Fondi per rischi ed oneri quando è probabile o certo che la passività sarà sostenuta e
l’importo può essere ragionevolmente stimato.”
(Si noti la corretta precisazione riguardante i costi ambientali. )
Immobilizzazioni immateriali e materiali
(Non risulta alcuna evidenza di implicazioni ambientali.)
Fondi per rischi ed oneri
(Non si rileva alcuna evidenza di accantonamenti per motivi ambientali.)
Impegni e rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- …;
- …;
- rischi, costi e responsabilità ambientali inerenti le attività svolte dalla società; …, pur tenendo conto
degli adeguamenti alla normativa ambientale, degli interventi già effettuati e delle polizze assicurative
stipulate a copertura dei rischi ambientali, non può essere escluso con certezza che la società possa
incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti; sono infatti difficilmente prevedibili le
ripercussioni di eventuali danni ambientali anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e
regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il
risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali
conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed i possibili indennizzi
assicurativi.”
(Si noti la chiara evidenziazione dei rischi, costi e responsabilità ambientali.)
Costi della produzione ed oneri straordinari
(Non risulta emergere alcun riferimento a problematiche ambientali.)
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AUTOSTRADE, Concessioni e Costruzioni Autostrade spa
Quadro di sintesi bilancio 2001:
…….”Il bilancio sociale e Ambientale descrive e documenta il <<comportamento>> sociale dell’azienda,
evidenziando i criteri e le regole con cui sono realizzati le attività a maggior impatto sociale (problematiche
di sicurezza in autostrada e sul lavoro, formazione, ecc.) e ambientale (questioni relative all’inquinamento
atmosferico, acustico e territoriale per lo più legate alla fluidità dei traffici, alle caratteristiche dei sistemi di
esazione, delle pavimentazioni) ed analizzando, a questo scopo, i complessi rapporti con gli stakeholders.”
Relazione sulla gestione bilancio d’esercizio 2001:
……..”La tematica ambientale costituisce un aspetto di concreta e costante attenzione nonché un fronte di
rilevante impegno da parte del Gruppo. La politica ambientale perseguita dalla Società si basa su alcuni
obiettivi che sono stati mantenuti fermi nel corso degli anni: minimizzazione di impatti nella fase di
progettazione e di realizzazione delle opere; perseguimento attivo di una funzione riequilibrante dell’ecosistema, una volta realizzata l’infrastruttura; tutela del patrimonio ambientale così come viene mutato a
seguito dell’inserimento della nuova infrastruttura. Nell’anno è stata avviata la realizzazione di un progetto
innovativo finalizzato alla costruzione di strumenti efficienti ed efficaci per il governo della dimensione
ambientale, integrati con la dimensione economico-finanziaria, che porterà tra l’altro alla definizione di
indicatori ambientali: in questo contesto è stato reimpostato il Bilancio sociale ed ambientale di Gruppo,
redatto in base ai criteri indicati dall’Unione Europea con il <<Libro Verde>>. Autostrade è l’unico
concessionario autostradale, a livello nazionale ed in ambito europeo, che presenta una puntuale
rendicontazione delle attività e delle spese ambientali agli stakeholders sociali ed istituzionali. A questa
attività si è accompagnato lo studio e l’analisi dei contesti territoriali, la mappatura delle criticità
infrastrutturali e di traffico e la complessa problematica delle aree metropolitane e dei sistemi urbani. Le
risultanze di tale lavoro hanno consentito di ridelineare presenze e ruolo del Gruppo in ambito territoriale;
anche attraverso l’istituzione degli Area Managers, nonché di valutare la fattibilità di nuovi programmi di
intervento e le politiche di sviluppo e di valorizzazione del territorio. Funzionale a tale obiettivo è peraltro la
realizzazione di uno studio mirato a fornire le linee guida per un piano integrato e sistematico di
valorizzazione del territorio lungo i tracciati autostradali, tramite attività di restauro e di riqualificazione del
patrimonio culturale, individuando gli interventi più efficaci e criteri idonei alla selezione e valutazione dei
progetti.”
FIAT spa – Bilancio consolidato e d’esercizio al 31/12/2001 – Relazione sulla gestione
“……….L’impegno dell’Azienda, sviluppato da molti anni in applicazione delle proprie Politiche
ambientali, è finalizzato non solo al continuo miglioramento delle tecnologie, dei processi produttivi e dei
prodotti, ma si estende anche ad altri temi più ampi di interesse della collettività, quali la mobilità delle
persone e delle cose e l’educazione dei giovani nel settore ambientale e della sicurezza stradale. Anche il
2001 è stato caratterizzato dalla continua ricerca della eco-efficienza, che ha portato ad ulteriori risparmi di
energia, di risorse naturali e di materiali. Una particolare attenzione è stata rivolta ai problemi della
<<mobilità sostenibile>> con l’obiettivo di proporre tecnologie e sistemi sempre più compatibili con le
esigenze di vita delle persone e con la qualità dell’ambiente. In tale specifico ambito è stato ulteriormente
sviluppato il dialogo con le Istituzioni finalizzato alla riduzione dell’inquinamento nelle città. I traguardi
raggiunti dal Gruppo Fiat nel 2001 e le iniziative che più significativamente hanno contraddistinto l’esercizio
sono descritte in modo particolareggiato nel decimo Rendiconto ambientale dell’Azienda. Nel campo del
miglioramento tecnologico dei processi produttivi e dei prodotti si segnalano: la riduzione del 12% rispetto al
1995 delle emissioni medie di anidride carbonica della gamma vetture Fiat Auto commercializzata nel 2001;
l’adeguamento di parte della gamma vetture Fiat Auto con alimentazione a benzina (Fiat Stilo) agli standard
di emissione <<Euro 4>>, con quattro anni di anticipo rispetto all’obbligo della direttiva europea; la
realizzazione di un prototipo di Multipla<<ibrida a metano>> a ridotti consumi ed emissioni; l’avvio della
fornitura al Comune di Torino di 150 autobus a metano; la presentazione del prototipo Seicento<<Elettra H2
Fuel Cell>> alimentato ad idrogeno; la prosecuzione delle sperimentazioni sull’autobus Irisbus a idrogeno in
collaborazione con l’ATM di Torino; la realizzazione da parte di Iveco di: -EuroPolis, autobus
urbano<<ibrido>>, in cui l’energia elettrica è prodotta a bordo da un generatore diesel operante a regime
stazionario; - Civis, nuovo sistema di trasporto urbano alternativo alle tranvie, operante in modalità sia
dipendente, sia indipendente dalla rete elettrica; l’ulteriore sviluppo di motori diesel a ridotto impatto
ambientale per le gamme pesante, media e leggera di Iveco. La costante ricerca di soluzioni e di prodotti
sempre più compatibili con l’ambiente ha portato allo sviluppo di nuove tecniche di progettazione
ecologica(Green design) e di valutazione del <<ciclo di vita>> dei prodotti (LCA), mentre sul versante della
<<gestione ambientale>>, è salito a 41 il numero degli stabilimenti che hanno ottenuto la certificazione ISO
54
14001. Tra questi, la società Ferrari di Maranello, che ha avuto il <<riconoscimento ambientale>> sia per la
gestione industriale, sia per quella sportiva. Tra le attività di collaborazione con le pubbliche istituzioni si
annoverano: la sottoscrizione dell’Accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente italiano e l’Unione
Petrolifera per l’avvio di un Piano per lo sviluppo dell’autotrazione a metano nelle grandi aree urbane
italiane; l’adesione al progetto di Car Sharing, lanciato dal Comune di Torino, attraverso la partecipazione di
una quota del 33% nella società di progettazione e gestione. Il Car Sharing, forma di trasporto pubblico
alternativo, consente ai propri associati di condividere una flotta comune di autoveicoli; l’attivazione a
Napoli – nell’ambito del progetto Atena, finalizzato alla sperimentazione dell’applicazione di sistemi
telematici per il monitoraggio, la regolazione dei flussi di traffico pubblico e privato e la riduzione del
relativo impatto ambientale, anche tramite l’impiego di veicoli con trazioni alternative – un secondo
parcheggio di interscambio di veicoli elettrici. Di assoluto rilievo continua ad essere l’impegno sviluppato da
Fiat per rispondere all’esigenza di mobilità delle persone disabili. Ha avuto infatti ulteriore diffusione in
Europa il Programma Autonomy, avviato in Italia nel 1995, in cui sono coinvolte Fiat Auto, Iveco, CNH,
Magneti Marelli, Centro Ricerche Fiat e Toro Assicurazioni. Nel campo dell’educazione ambientale e
stradale hanno avuto ulteriore sviluppo i programmi Fiat per i giovani, che hanno coinvolto sin’ora oltre
213.000 classi e più di 9 milioni di studenti in Italia ed oltre 13 milioni di studenti in Brasile.
GEWISS spa Produzione Materiale Elettrico- Relazione degli Amministratori sulla gestione per Bilanci
2001
“…...Sul piano della politica ambientale, Gewiss, consapevole dell’importanza del rapporto tra l’azienda e
l’ecologia, persegue il rigoroso rispetto delle norme di legge in materia ambientale con l’assunzione di
parametri ancora più restrittivi, il costante impegno nell’uso più efficiente delle risorse energetiche e dei
materiali, l’impegno di ogni dipendente nell’individuazione di situazioni anomale e nello scrupoloso rispetto
delle procedure aziendali. Lo sviluppo produttivo è stato sempre caratterizzato da una continua ricerca del
miglioramento tecnologico, per quanto concerne sia gli impianti di produzione che quelli destinati ad
eliminare o ridurre gli impatti ambientali dei propri siti industriali. Ogni attività, dalla progettazione dei
propri siti, alla scelta dei materiali e allo sviluppo di processi produttivi all’avanguardia è caratterizzato da
una scrupolosa analisi di fattibilità e da un’attenta valutazione dei risultati anche in termini di conservazione
del patrimonio ambientale.”
SAIPEM spa (Eni Group) –Costruzioni Mare, Floating Production, Perforazione Mare, Perforazione Terra,
Costruzioni Terra.
Relazione sull’andamento della gestione del Gruppo Saipem, bilancio consolidato al 31/12/2001
“…..Nel corso del 2001, la Saipem ha proseguito l’attività di miglioramento, di aggiornamento e di
applicazione dei Sistemi di Gestione HSE (Health, Safety and Environment)…… Il 2001 ha visto
l’integrazione delle funzioni Qualità ed HSE permettendo così la creazione di un nuovo servizio in grado di
rispondere e soddisfare le esigenze di un mercato nazionale ed internazionale sempre più rivolto agli aspetti
di qualità, salute, sicurezza ed ambiente….Per quanto riguarda le attività svolte nel campo HSE, queste
hanno coinvolto l’intera struttura aziendale, con particolare attenzione alle attività nei cantieri operativi e più
in particolare:….
- proseguimento dei monitoraggi ambientali;….
- ampliamento dell’attività della struttura HSE distaccata a Bucarest in Romania;..
- sviluppo di un nuovo software per la gestione di tutti i dati ambientali;…”
Relazione sull’andamento della gestione della Saipem spa:
-“ per quanto riguarda l’illustrazione degli argomenti relativi allo…………… ambiente……. si rinvia a
quanto compreso nei relativi capitoli della Relazione sulla gestione del Gruppo Saipem.”
SOL spa - Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio 2001
Il Gruppo opera nel settore della produzione, ricerca applicata e commercializzazione dei gas industriali
puri e medicinali, ed in quello dell’assistenza medicale a domicilio, nonché delle apparecchiature relative in
Italia e all’estero.
“…..Nel corso del 2001 è proseguito l’impegno nel mantenimento ed arricchimento delle certificazioni di
parte terza in materia di qualità, sicurezza ed ambiente. ….La prestigiosa registrazione ambientale europea
EMAS ottenuta nel corso dell’anno precedente per lo stabilimento di S. Martino Buon Albergo……è stata
rinnovata ed illustrata nell’ambito di un importante Simposio dell’Associazione Europea dei Gas
Tecnici…..Sempre nel corso dell’anno è proseguita l’adesione della società al programma Responsible Care
con la partecipazione per tutti i nostri siti con produzioni di prima trasformazione alla stesura del Rapporto
55
Ambientale di Federchimica…….Infine, particolare significato ha avuto la rinnovata adesione all’iniziativa
annuale di Federchimica denominata Fabbriche Aperte che è stata da SOL abbinata alla Giornata del Respiro
con l’apertura al pubblico del nostro stabilimento di Ancona”.
Nella Relazione sulla gestione al bilancio consolidato del Gruppo Sol, sono ripetute le informazioni già
riportate.
I) BIBLIOGRAFIA
-
Principi contabili nazionali, Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri, Edizione 2001, Il
Sole/24 Ore, Milano
-
Principi contabili internazionali IAS 2000, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, a cura di
Ambrogio Picolli e Alberto Giussani, Edizione novembre 2000 Il Sole/24 Ore, Milano
-
Quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, 78/660/CEE
-
Settima direttiva del Consiglio del 13 giugno 1983, 83/349/CEE
-
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2001 che modifica le Direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e
consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre Istituzioni finanziarie
-
Libro verde, Commissione delle Comunità Europee, 18/07/2001, COM(2001)366 definitivo
-
Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea, 24/01/2001, COM (2001) 31
definitivo
-
UNI EN ISO 14001, novembre 1996, Sistemi di gestione ambientale, requisiti e guida per l’uso
-
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
-
Quaderni GDO, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Aspetti ambientali nell’informativa del
bilancio d’esercizio, supplemento al GDC, Il giornale dei Dottori Commercialisti, n. 11- novembre 1998
-
L’informazione aziendale sull’ambiente di Luigi Staffico, articolo pubblicato nella Rivista dei Dottori
Commercialisti, n.1 gennaio-febbraio 2002, Giuffré Editore Milano
56