SPESE, ONERI E RISCHI AMBIENTALI NEI BILANCI D`ESERCIZIO
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SPESE, ONERI E RISCHI AMBIENTALI NEI BILANCI D`ESERCIZIO
SPESE, ONERI E RISCHI AMBIENTALI NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI DELLE SOCIETA’, APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA DEL 30/05/2001 -Gruppo di lavoro della Commissione Normative Comunitarie dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: dr.Loriano Panichi (estensore), prof.ssa dr.ssa Alessandra Elisabetta Tami, prof. dr. Gian Carlo Castellari (componenti) -Delegato dell’Ordine: dr. Alessandro Savorana -Presidente della Commissione: dr. Joseph Holzmiller 1 INDICE INFORMATIVA AMBIENTALE NEI BILANCI A) INTRODUZIONE ___________________________________________________________________________________ 5 1) GENERALITA’ _____________________________________________________________________________________ 5 2) RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA _______________________________________________________________ 5 3) SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE ________________________________________________________________ 6 4) SOCIETA’ ED ORGANIZZAZIONI TENUTE AGLI SPECIALI ADEMPIMENTI CONTABILI PER QUESTIONI AMBIENTALI (RACC.CITATA: 1.4) __________________________________________________________________________ 7 5) DECORRENZA DELLA RACCOMANDAZIONE _________________________________________________________ 7 6) SIGNIFICATO DEI TERMINI (RACC.CITATA: 2.) ______________________________________________________ 7 7) OSTACOLI E DIFFICOLTA’ NEL FORNIRE INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE ED ATTENDIBILI ___________ 9 8) PRINCIPI CONTABILI E QUESTIONI AMBIENTALI___________________________________________________ 10 9) CAMPO DI APPLICAZIONE: LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI AMBIENTALI FORNITE NEI BILANCI SOCIETARI (RACC. CITATA: 1) ___________________________________________________________________ 10 B) CRITERI DI RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI AMBIENTALI ___________________________ 10 1) CRITERI DI RILEVAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE LEGALE/ CONTRATTUALE O IMPLICITA (RACC.CITATA: 3.1 –2-3-4-9-10-15-22) ______________________________________________________________________ 10 Requisiti per la rilevazione della passività ambientale_____________________________________________________________ 10 Rilevazione contabile della stima migliore di passività ambientale ___________________________________________________ 11 Caso di nessuna rilevazione di danno ambientale ________________________________________________________________ 11 Spese ambientali a carico dell’esercizio ________________________________________________________________________ 11 Esempi di spese ambientali a carico dell’esercizio________________________________________________________________ 11 Passività ambientale a carico dell’impresa _____________________________________________________________________ 11 2) RILEVAZIONE DI PASSIVITA’ AMBIENTALI INDETERMINATE NELL’IMPORTO O NELLA DATA DI SOPRAVVENIENZA (RACC.CITATA: 3.4) ___________________________________________________________________ 11 Requisiti per gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri_______________________________________________________ 11 Esempi di incertezze di data/importo che giustificano gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri ______________________ 11 3) RILEVAZIONE DI SOPRAVVENIENZE PASSIVE /PASSIVITA’ POTENZIALI DI CARATTERE AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.5-11-25)_________________________________________________________________________________ 11 Significato dell’espressione “sopravvenienza passiva”/passività potenziale____________________________________________ 11 Passività potenziale/Sopravvenienza passiva che richiede conferma da fatto futuro incerto________________________________ 11 Danno da riparare in futuro ed obbligazione ambientale da confermare ______________________________________________ 12 Probabilità minima di sostenimento spese ambientali o ammontare irrilevante _________________________________________ 12 Iscrizione nella Nota integrativa, se non è attendibile la stima della passività ambientale ________________________________ 12 Spese ambientali collegate ad un danno verificatosi nell’esercizio precedente __________________________________________ 12 4) CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE AMBIENTALI (RACC.3.12-13-14) ___________________________________ 12 Criteri di capitalizzazione delle spese ambientali ________________________________________________________________ 12 Insoddisfazione dei criteri di capitalizzazione ___________________________________________________________________ 12 Quote di ammortamento ____________________________________________________________________________________ 12 5) RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER FINALITA’ AMBIENTALI (RACCOMANDAZIONE CITATA: 3.16) ______________________________________________________________________ 12 Installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell’inquinamento e simili _______________________________________ 12 6) CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DI ACQUISTI, A TITOLO ONEROSO, DI BREVETTI, LICENZE, PERMESSI D’INQUINAMENTO, DIRITTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E SIMILI (RACC.CITATA: 3.18) ___________________ 12 Acquisto di diritti vari a titolo oneroso: capitalizzazione o spesa di esercizio __________________________________________ 12 7) ANNOTAZIONE CONTABILE DI UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI UNA IMMOBILIZZAZIONE O DI UN ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PER MOTIVI AMBIENTALI (RACC.CITATA: 3.19-20-21) ________________ 13 2 Attribuzione di un valore inferiore al cespite dell’attivo per motivi ambientali _________________________________________ 13 Non compensabilità tra accantonamenti per rischi ed oneri di natura ambientale e cespiti ________________________________ 13 Svalutazione di cespite, integrato da spesa ambientale ____________________________________________________________ 13 Capitalizzazione spesa di ripristino livello prestazione, nei limiti valore di realizzo del cespite_____________________________ 13 8) REGISTRAZIONE DI UNA SPESA AMBIENTALE COLLEGATA AD ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PATRIMONIALE (RACC.CITATA:3.17)______________________________________________________________________ 13 Annotazione integrata nel cespite, per spesa ambientale collegata ___________________________________________________ 13 9) CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO RIMBORSO O RECUPERO DI PASSIVITA’ AMBIENTALE, SOLO SE C’E’ CERTEZZA DI PERCEPIMENTO (RACC.CITATA: 3.6) ___________________________________________________ 13 10) NON COMPENSABILE IL PREVISTO RIMBORSO CON UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, A MENO CHE SIA CONSENTITO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (RACC.CITATA: 3.7) _____________________________________________ 13 11) NON COMPENSABILE IL PREVISTO RICAVO DA VENDITA DI CESPITI CON PASSIVITA’ AMBIENTALI (RACCOMANDAZIONE CITATA: 3.8) _______________________________________________________________________ 13 C) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AMBIENTALI _______________________________________ 14 1) VALUTAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.22-23-24-25-26) _____________________ 14 Criteri di valutazione della passività ambientale _________________________________________________________________ 14 Componenti di costo della passività ambientale relativa al risanamento ambientale _____________________________________ 14 Impossibilità di stima sufficientemente attendibile della passività ambientale___________________________________________ 14 2) VALUTAZIONE DEI COSTI DI CHIUSURA O ELIMINAZIONE DI IMPIANTI PER MOTIVI AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI COSTI DI RISANAMENTO DEL SITO E DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI SCARTO (RACC.: 3.27-28-29) ______________________________________________________________________________ 14 Spese future come passività ambientali_________________________________________________________________________ 14 Preferibile valutazione e registrazione della passività ambientale a lungo termine alla data inizio attività per i casi di risanamento/ eliminazione/chiusura sito ___________________________________________________________________________________ 14 Soluzione alternativa meno preferibile _________________________________________________________________________ 15 Contabilizzazione di passività a lungo termine distinguendo la passività dell’esercizio da quella degli esercizi successivi _______ 15 3) VALUTAZIONE ATTUALIZZATA DEI COSTI DI RISANAMENTO E/O DI RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO (RACC.CITATA: 3.30-31-32)________________________________________________________________________________ 15 Facoltà di attualizzazione degli oneri ambientali di lungo termine ___________________________________________________ 15 Preferibilità dell’attualizzazione ______________________________________________________________________________ 15 Valutazione del costo in base a progetto di ripristino/risanamento del sito_____________________________________________ 15 Flussi di cassa relativi al progetto di risanamento/ripristino ________________________________________________________ 15 D) DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI ______________________________________________ 15 1) RELAZIONE SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI, A CORREDO DEI BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI (RACC.CITATA: 4.2) ________________________________________________________________________ 15 Aspetti ambientali ed incidenza su posizione finanziaria e sviluppo dell’impresa (racc.citata: 4.2). _________________________ 15 Informativa sulla politica ambientale/ sistema di gestione ambientale (racc.citata: 4.2 a)) ________________________________ 16 Informativa sui miglioramenti ambientali / verifica consuntiva degli obiettivi ambientali (racc.citata: 4.2 b)) _________________ 16 Informativa sul grado di attuazione dei programmi ambientali (racc.citata: 4.2 c)) ______________________________________ 16 Informativa su indici di eco-efficienza (racc.citata: 4.2 d)) _________________________________________________________ 16 Informativa di raccordo con relazione ambientale separata (racc.citata: 4.2 e))________________________________________ 16 Informativa su unicità dell’entità che redige il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione ambientale separata (racc.citata: 4.2 e))___________________________________________________________________________________________________ 16 2) LO STATO PATRIMONIALE NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI ______________________________ 17 Informativa ambientale (racc.citata: 4.3-4) _____________________________________________________________________ 17 3) IL CONTO ECONOMICO NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI _________________________________ 17 Informativa ambientale (racc.citata: 4.3-4) _____________________________________________________________________ 17 4) LA NOTA INTEGRATIVA NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI _________________________________ 17 3 Informativa su metodi di valutazione e metodi di calcolo delle rettifiche di valore per questioni ambientali (racc.citata: 4.5a)) ___ 17 Informativa su spese ambientali straordinarie (racc.citata: 4.5b)) ___________________________________________________ 17 Informativa su “altri accantonamenti” di natura ambientale (racc.citata: 4.5c)) ________________________________________ 17 Informativa su sopravvenienze passive/passività potenziali di ordine ambientale (racc.citata: 4.5d)) ________________________ 17 Informativa su passività ambientali di rilievo significativo /danno causato /azioni dell’impresa/ metodi di stima (racc.citata: 4.6a))17 Informativa su valutazione attualizzata dei costi di risanamento e/o ripristino ambientale del sito (racc.citata: 4.6b)) __________ 18 Informativa su politica contabile applicata ai costi a lungo termine di risanamento/smantellamento di un sito (racc.citata: 4.6c)) _ 18 Informativa su dettagli spese ambientali registrate nel c/economico (racc.citata: 4.6d)) __________________________________ 18 Informativa su spese ambientali capitalizzate (racc.citata: 4.6e)) ____________________________________________________ 18 Informativa su ammende e sanzioni per infrazioni alla normativa ambientale nonché indennizzi versati a terzi a causa di inquinamento ambientale (racc.citata: 4.6f))____________________________________________________________________ 18 Informativa su incentivi statali per protezione ambientale (racc.citata: 4.6g))__________________________________________ 18 E) RILEVAZIONE/VALUTAZIONE FATTI AMBIENTALI: PRINCIPI CONTABILI, RACCOMANDAZIONE/IAS /CNDCR A CONFRONTO- _________________________________________________________________________________________ 19 F)RISCHI E DANNI AMBIENTALI IN UNA RECENTE PROPOSTA DI DIRETTIVA COMUNITARIA ________________ 36 G) SCHEMI ILLUSTRATIVI DELLA RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA DEL 30 MAGGIO 2001 ________________ 40 H) CASI DI STUDIO ______________________________________________________________________________________ 52 I) BIBLIOGRAFIA ___________________________________________________________________________________ 56 4 A) INTRODUZIONE 1) GENERALITA’ Il tema delle informazioni ambientali, nel bilancio d'esercizio e consolidato, si muove all'interno di una serie più ampia di interventi dell'Unione Europea relativi alle imprese. Per tutti può essere utile ricordare che il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fatto appello al senso di responsabilità delle imprese nel settore sociale per quanto riguarda le buone prassi collegate all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, all'organizzazione del lavoro, all'uguaglianza delle opportunità, all'inserimento sociale e allo sviluppo durevole. In tale contesto, la Commissione ha presentato in data 18.7.2001 il libro verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM (2001)366), che si propone di lanciare un ampio dibattito sui modi nei quali la UE potrebbe promuovere la responsabilità sociale delle imprese a livello sia europeo che internazionale. In tale "libro" il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa essenzialmente che esse decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più pulito l'ambiente. Tale visione concorda con il messaggio fondamentale della strategia di sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di Göteborg, nel giugno 2001, secondo la quale nel lungo termine la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente vanno di pari passo. Al concetto di responsabilità sociale appartiene la gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali: " in generale una riduzione del consumo di risorse o delle emissioni inquinanti e dei rifiuti può comportare una diminuzione delle ripercussioni sull'ambiente. Tale strategia può recare vantaggi all'impresa riducendo la sua fattura energetica e le spese di eliminazione dei rifiuti e abbassando le spese di materie prime e di misure contro l'inquinamento", con un aumento della redditività e della competitività. Come modalità di comunicare la strategia socialmente responsabile, il libro Verde si fa promotore del "triplice approccio", cioè della concezione secondo la quale le prestazioni globali di una impresa devono essere misurate in funzione del suo contributo combinato alla prosperità, alla qualità dell'ambiente e al capitale sociale (social capital). In tale contesto si inserisce la stessa iniziativa dell'UE che incoraggia le imprese a presentare relazioni sui loro risultati nel settore sociale e ambientale, con la raccomandazione adottata il 30 maggio 2001 che qui di seguito viene illustrata. 2) RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA Risulta molto interessante ed appropriata la Raccomandazione della Commissione Europea 2001/453/CE del 30/05/2001 agli Stati membri della Comunità europea in tema di rilevazione, valutazione e divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni degli Amministratori sulla gestione aziendale. Si raccomanda, tra l’altro, che gli Stati membri, tra cui l’Italia, dispongano che le società, al momento della redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati, nonché delle relative relazioni sulla gestione, si attengano, se esistono significative implicazioni ambientali, ai criteri specificati in un apposito Allegato. La raccomandazione si applica sia al bilancio d’esercizio di una impresa che al bilancio consolidato. In quest’ultimo caso, le informazioni vanno riferite all’intero gruppo societario, tenendo presente che i criteri di rilevazione, valutazione e divulgazione delle informazioni ambientali devono essere applicati in modo coerente a tutti i soggetti del Gruppo societario partecipanti al bilancio consolidato. In questo studio ci siamo posti l’obiettivo di esplicitare i contenuti della raccomandazione in modo da renderli agevolmente applicabili alle situazioni concrete. Si è provveduto a sostituire i riferimenti normativi con i contenuti richiamati, a sostituire i termini contabili europei con i termini nazionali di recepimento; sono state date opportune spiegazioni chiarificatrici, mutuate dalla normativa ambientale internazionale volontaria ISO (International Organization for Standardization) e dalle definizioni IAS (International Accounting Standards). E’ stata anche effettuata una disamina di come un certo numero di società nazionali hanno affrontato la tematica ambientale nei bilanci al 31 dicembre 2001. La raccomandazione ha richiesto, in vari punti, interventi interpretativi che sono stati debitamente evidenziati. Nell’ambito degli atti giuridici delle Comunità Europee, quali per esempio i regolamenti, le direttive, le decisioni, i pareri e le comunicazioni, la “Raccomandazione” è un atto non vincolante che pertanto non può essere impugnato per annullamento in base all’art.230 del Trattato. La Raccomandazione costituisce un mezzo di azione indiretta delle Comunità Europee per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Questo strumento è previsto dall’art.211 del Trattato che così recita: “Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione …. formula raccomandazioni nei settori 5 definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario”. Il mancato rispetto di un parere motivato della Commissione consente a quest’ultima di agire dinanzi alla Corte per far constatare l’inadempimento ai sensi dell’art 226 (ex art.169) del Trattato. Questo articolo precisa infatti che “la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato a riguardo dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Quando lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.” Risulta difficile distinguere tra pareri e raccomandazioni, comunque prevale il concetto che la raccomandazione pur mancando di valore obbligatorio è uno strumento indiretto di ravvicinamento delle legislazioni, mentre il parere non è che l’espressione di una opinione su una data questione. Potrebbe essere riconosciuto un valore precettivo alla Raccomandazione tenendo presente la sentenza Corte di Giustizia del 24 ottobre 1973, Schlueter al cpv 40, nella quale la Corte ha rilevato l’assenza di efficacia diretta di una risoluzione del Consiglio non in funzione della forma non vincolante rivestita da tale atto, bensì in ragione del contenuto di quest’ultimo. A proposito della Raccomandazione comunitaria commentata, il requisito di contenuto può essere espresso dalla IV e VII direttiva sui bilanci. Non va dimenticato anche che l’effetto interpretativo delle norme comunitarie, ha consentito alla Corte di estenderne la portata anche alle fonti sprovviste di carattere vincolante, quali le Raccomandazioni, purché sussista una connessione con un atto, nazionale o comunitario, che abbia invece natura vincolante. Si ricorda, per esempio, che nella sentenza Grimaldi del 13/12/1989, i giudici nazionali vennero tenuti a prendere in considerazione le Raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte a loro giudizio, in particolare quando esse erano di aiuto nell’interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o miravano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante.1 3) SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE Dai “considerando” della raccomandazione abbiamo selezionato condizioni e principi ispiratori della disciplina , ritenuti particolarmente significativi: - le autorità europee competenti hanno interesse a controllare l’applicazione, da parte delle imprese, dei regolamenti ambientali ed i costi connessi (considerando n.4); - la pubblicazione volontaria, da parte delle aziende, di dati ambientali nei bilanci è poco frequente (considerando n.4); - la mancanza di regole contabili specifiche armonizzate in tema ambientale, i costi di raccolta e comunicazione dei dati ambientali, fanno ritenere che le cosiddette “diverse parti interessate”, ossia le autorità, gli investitori, gli analisti finanziari ed il pubblico considerino insufficienti, inattendibili, non significative, non coerenti, non comparabili e non trasparenti le informazioni in materia ambientale rese note dalle società; invece necessita che le informazioni divulgate siano complete, affidabili, significative, coerenti, omogenee/comparabili, trasparenti ed inserite nei bilanci e documenti di corredo (considerando nn.4/5/6); - si ritiene, senza il sostegno di informazioni redatte con criteri comuni, che le imprese facciano fronte a costi ambientali crescenti per la prevenzione dell’inquinamento, per gli impianti di risanamento, per il trattamento dei rifiuti e per i sistemi di controllo della gestione ambientale, soprattutto per quelle imprese che operano nei settori che hanno un significativo impatto sull’ambiente (considerando n.4); - gli utenti dei bilanci devono poter disporre di informazioni armonizzate sull’impatto dei rischi ed oneri ambientali sulla posizione finanziaria della società, prendendo cognizione anche della strategia o politica ambientale adottata e delle prestazioni ambientali complessive realizzate, se questo impatto risulta significativo (considerando n.4); - le relazioni ambientali separate, di contenuto più dettagliato ed ampio, restano volontarie ma devono essere rese coerenti, omogenee e strettamente collegate con l’informativa prevista nei bilanci (considerando n.11); - con i criteri raccomandati nell’Allegato della raccomandazione vengono dati degli orientamenti per l’applicazione delle disposizioni della IV e VII direttiva comunitaria riguardo ai temi ambientali, prendendo anche come riferimento i principi contabili internazionali IAS 36/37/38 che risultano 1 Per un approfondimento del concetto di valore precettivo della Raccomandazione, nonostante sia inserita tra gli atti comunitari non vincolanti, si consultino le seguenti opere “Introduzione al diritto comunitario”, Giorgio Gaja, Editori Laterza, edizione 1996, pagina 111; “Norme comunitarie posizioni giuridiche oggettive e giudizi interni” di Stefano Amadeo, edizione 2002, Giuffré Editore Milano, pagg.84/214; “Manuale di diritto delle Comunità europee”, Felicetta Lauria, terza edizione, UTET di Torino, pag.160; “Manuale di diritto dell’Unione Europea”, Tito Ballarino, Sesta edizione, Cedam di Padova, pag. 122. 6 applicabili, salvo che la raccomandazione indichi il contrario; è chiaro, comunque, che non esiste ancora alcuna specifica norma internazionale che tratti esclusivamente tali questioni (considerando nn.8/9/15); - la raccomandazione privilegia determinate soluzioni di bilancio ma non esclude la possibilità di trattamenti contabili alternativi, se consentiti dalle direttive citate (considerando n.14). I “considerando”, esposti nella Raccomandazione, si soffermano ripetutamente sui “risvolti finanziari delle questioni ambientali”, “aspetti ambientali nei rendiconti finanziari”, “trattamento questioni ambientali nei rendiconti finanziari”, “dati ambientali nei rendiconti finanziari”, “utenti dei rendiconti finanziari”, “impatto dei rischi ed oneri ambientali sulla posizione finanziaria della società”, “quadro normativo europeo in materia di rendiconti finanziari e questioni ambientali”, “regolamentazione europea in materia di rendiconti finanziari”, “considerazioni ambientali nei rendiconti finanziari”. Ciò precisato, si deve ritenere che le disposizioni analitiche dell’Allegato, sui criteri di rilevazione, valutazione e divulgazione dei dati ambientali, vanno considerate in quanto le operazioni ambientali abbiano una influenza significativa sul Rendiconto finanziario/Posizione finanziaria, dell’impresa. A questo proposito, si ricorda il principio contabile internazionale IAS 7 secondo il quale il Rendiconto finanziario fornisce informazioni sui flussi di disponibilità liquide, utili per fornire agli utenti del bilancio una base per accertare la capacità dell’impresa di generare fondi liquidi e disponibilità liquide e per accertare le necessità dell’impresa di utilizzo di questi fondi; anche il principio contabile nazionale n.12 (Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri) descrive il rendiconto finanziario come prospetto delle variazioni avvenute nell’esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria ovvero prospetto delle fonti e degli impieghi delle risorse finanziarie. E’ opportuno anche tener presente il contenuto dei termini “Posizione finanziaria della società” data da Framework IASC, secondo cui la finalità del bilancio è fornire informazioni sulla situazione patrimonialefinanziaria (financial position), sul risultato economico e sulle variazioni nella struttura finanziaria. In conclusione, i “considerando” prendono in esame principalmente, in via sintetica, le implicazioni ambientali riferite alla situazione patrimoniale-finanziaria nonché ai flussi finanziari; nell’Allegato, in via analitica, si prendono in considerazione gli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici delle operazioni ambientali. 4) SOCIETA’ ED ORGANIZZAZIONI TENUTE AGLI SPECIALI ADEMPIMENTI CONTABILI PER QUESTIONI AMBIENTALI (RACC.CITATA: 1.4) La Raccomandazione si applica: - a tutte le società soggette alle disposizioni della IV e VII direttiva, salvo le esenzioni che gli Stati membri hanno facoltà di concedere alle piccole/medie imprese; - agli istituti finanziari, alle imprese di assicurazione ed alle banche. 5) DECORRENZA DELLA RACCOMANDAZIONE La Raccomandazione, rivolta agli Stati membri, richiede che questi ultimi dispongano che le società si attengano alle disposizioni raccomandate a decorrere dagli esercizi che hanno inizio entro 12 mesi dalla data di adozione della Raccomandazione. Non risulta ancora avvenuto questo recepimento da parte dell’Italia, tuttavia è consigliabile alle imprese l’applicazione anticipata delle disposizioni, ovviamente se si tratta di imprese la cui attività ha un impatto ambientale. 6) SIGNIFICATO DEI TERMINI (RACC.CITATA: 2.) La Raccomandazione contiene le definizioni dei principali concetti utilizzati in tema ambientale, definizioni che fanno parte integrante dei criteri di rilevazione, valutazione e pubblicità dei bilanci e delle relazioni sulla gestione. Si è ritenuto opportuno inserire anche il significato di altri termini utilizzati, ricorrendo alle norme internazionali ISO 14001 e IAS. AMBIENTE Il termine “ambiente” si riferisce allo spazio fisico naturale circostante e comprende l’aria, l’acqua, la terra, la flora, la fauna e le risorse non rinnovabili come, per esempio, i combustibili fossili ed i minerali.(racc.citata) ASPETTO AMBIENTALE Elemento di un’attività, prodotto o servizio di una organizzazione che può interagire con l’ambiente; un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo.(Iso) 7 AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE Processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di una organizzazione è conforme ai criteri definiti dall’organizzazione stessa per l’audit del sistema di gestione ambientale e per comunicare i risultati di questo processo alla Direzione. (Iso) DANNO AMBIENTALE Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. … Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l’ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. ….. (art.18 Legge 8 luglio 1986, n.349) EMAS (Environmental Management Audit Scheme): Regolamento (CE) n.761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit. IMPATTO AMBIENTALE Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione.(Iso) INFORMAZIONE RILEVANTE Un’informazione è rilevante se la sua omissione o la sua imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci. (IAS) INFORMAZIONE SIGNIFICATIVA L’informazione ha la qualità della significatività quando essa influenza le decisioni economiche dell’utilizzatore aiutandolo nella valutazione di eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni fatte in passato. (IAS) ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE Trattasi di un Istituto che opera secondo i criteri generali definiti dalle norme UNI CEI EN 45000 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle organizzazioni, che ne facciano richiesta, servizi di valutazione e di Certificazione di conformità dei propri Sistemi di gestione alle prescrizioni delle norme di riferimento (dal Regolamento di un Istituto). MIGLIORAMENTO CONTINUO Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in accordo con la politica ambientale dell’organizzazione (Iso) NON SONO SPESE AMBIENTALI a) Non sono spese ambientali quelle che possono influire positivamente sull'ambiente ma il cui scopo principale consiste nel soddisfare altre esigenze quali, per esempio, una maggiore redditività, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza nell'utilizzo dei prodotti o l'efficienza produttiva di un'impresa. b) Non sono spese ambientali i costi sostenuti a seguito di ammende o sanzioni inflitti per infrazione della normativa ambientale e di indennizzi versati a terzi, per esempio, dovuti per perdite o danni causati dall'inquinamento ambientale del passato. Benché siano connessi all'impatto delle attività dell'impresa sull'ambiente, questi costi non prevengono, riducono o riparano i danni causati all'ambiente. (Racc.citata) OBBLIGAZIONE AMBIENTALE LEGALE / CONTRATTUALE Trattasi di una obbligazione legale o contrattuale di impedire, ridurre o riparare un danno ambientale. (Racc.citata) OBBLIGAZIONE AMBIENTALE IMPLICITA Un’obbligazione implicita deriva dal comportamento dell’impresa stessa quando ha assunto l’impegno di impedire, ridurre o riparare un danno ambientale e non si può esimere da tale azione perché, tramite dichiarazioni che ha reso pubbliche in merito alla sua strategia aziendale o alle sue intenzioni o in base ad una prassi consolidata, si è assunta pubblicamente la responsabilità di impedire, ridurre o riparare un danno causato all’ambiente. (Racc.citata) 8 OBIETTIVO AMBIENTALE Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile.(Iso) POLITICA AMBIENTALE Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.(Iso) PRESTAZIONE AMBIENTALE Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo esercitato dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi.(Iso) PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali; i benefici potenziali della prevenzione dell’inquinamento comprendono la riduzione degli impatti ambientali significativi, l’incremento dell’efficienza e la riduzione dei costi. (Iso) PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE Nella pianificazione generale delle attività, un’organizzazione dovrebbe stabilire un programma di gestione ambientale che indichi tutti i suoi obiettivi ambientali. Il programma dovrebbe comprendere scadenze temporali, risorse e responsabilità in modo da raggiungere gli obiettivi ed i traguardi ambientali dell’organizzazione (Iso) RISCHIO Effetto combinato della probabilità di accadimento di un evento indesiderato e delle conseguenze dell’evento stesso. (Dizionario qualità Sole 24 ore) SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E’ la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. (Iso) SPESA AMBIENTALE Il termine “spesa ambientale” include il costo degli interventi intrapresi da un'impresa, direttamente o attraverso terzi, al fine di prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente derivanti dalle sue attività operative. I costi in questione includono fra l'altro lo smaltimento dei rifiuti e le misure intese a prevenirne la formazione, la protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, la protezione dell'aria e del clima dall'inquinamento, la riduzione dell'inquinamento acustico e la tutela della biodiversità e del paesaggio. Devono essere aggiunti soltanto costi individuabili e sostenuti allo scopo principale di prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente. Ove non sia possibile individuare l'importo dei costi aggiuntivi separatamente dagli altri costi nei quali siano integrati, se ne può calcolare una stima a condizione che l'importo che ne risulta risponda al criterio di essere principalmente destinato a prevenire, ridurre o riparare i danni causati all'ambiente. (Racc.citata) SVILUPPO Applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze ad un piano o ad un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente avanzati, precedente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. (IAS) TRAGUARDO AMBIENTALE Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita ad una parte o all’insieme di un’organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi. (Iso) UNI EN ISO 14001: 1996 Norma pubblicata dall’Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO) che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che consente ad una organizzazione di formulare una politica ambientale e stabilire degli obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi. 7) OSTACOLI E DIFFICOLTA’ NEL FORNIRE INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE ED ATTENDIBILI Si ritiene opportuno, nonostante non previsto esplicitamente dalla Raccomandazione, evidenziare in modo sommario, ostacoli e difficoltà nel fornire informazioni significative ed attendibili, riferite ai dati di bilancio 9 in genere e quindi anche ai dati ambientali, tratte da IAS Framework par.43, 44, 45. Questo accenno risulta giustificato poiché il “considerando” n.8 della Raccomandazione ha chiarito che la Commissione europea ha cercato di integrare i lavori svolti in ambito europeo sull’armonizzazione contabile nel contesto più ampio dell’armonizzazione contabile internazionale. Gli ostacoli accennati vengono così esemplificati: - tempestività: un’informazione può perdere la sua significatività se c’è un ingiustificato ritardo nella sua rilevazione. Gli amministratori devono bilanciare l’utilità di una informazione tempestiva con l’utilità di una informazione attendibile, al fine di soddisfare meglio le necessità economiche decisionali degli utilizzatori; - equilibrio tra costi e benefici dell’informazione: i vantaggi derivanti da una informazione dovrebbero superare i costi che questa comporta. 8) PRINCIPI CONTABILI E QUESTIONI AMBIENTALI Si ricorda che il “considerando” n.7 precisa che sebbene il quadro normativo europeo, in materia di rendiconti finanziari, non tratti esplicitamente le questioni ambientali, trovano applicazione, comunque, i principi generali e le disposizioni stabilite nella IV e VII Direttiva in materia di diritto societario, rispettivamente la n.78/660/CEE e n.83/349/CEE. Per questo motivo si richiama il principio contabile nazionale n. 11 dal titolo:<<Bilancio d’esercizio, finalità e postulati>> nonché il principio n.17: <<Il bilancio consolidato>>(Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri), principi che hanno acquisito anche le normative europee. In relazione ai “considerando” nn. 8/9/15, si richiamano i principi contabili internazionali IAS dal titolo “Framework per la preparazione e presentazione del bilancio”, IAS 36 “Riduzione del valore delle attività”, IAS 37 “Accantonamenti, sopravvenienze passive ed attive”, IAS 38 “Attività immateriali”. 9) CAMPO DI APPLICAZIONE: LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI AMBIENTALI FORNITE NEI BILANCI SOCIETARI (RACC. CITATA: 1) Il campo di applicazione della Raccomandazione è quello delle informazioni relative alle questioni ambientali da fornire nei bilanci d’esercizio e consolidati nonché nelle relazioni sulla gestione degli amministratori. La Raccomandazione non intende istituire l’obbligo di resoconti /relazioni separate in materia ambientale, ma solo l’obbligo di rendere coerente il contenuto informativo dei resoconti/relazioni separate, redatte volontariamente dalle imprese, con le informazioni dei bilanci e dei documenti di corredo. Sono illustrati nell’apposito Allegato i criteri di rilevazione, valutazione e divulgazione delle spese ambientali, degli oneri e rischi ambientali, nonché delle connesse attività originate da operazioni ed eventi che influiscono o che potrebbero influire sulla situazione finanziaria e sui risultati finanziari dell’impresa. Si vuole raggiungere la finalità di conoscere non solo le implicazioni finanziarie delle questioni ambientali, ma anche l’atteggiamento adottato dall’impresa nei confronti dell’ambiente e le sue prestazioni sotto l’aspetto ambientale. B) CRITERI DI RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI AMBIENTALI Si precisa che il termine “rilevazione” o similare è utilizzato come processo di inserimento nello Stato patrimoniale o nel Conto economico di una posta che soddisfa i seguenti criteri: a) è probabile che alla posta si colleghi l’afflusso all’impresa o il deflusso di un futuro beneficio economico; b) la posta può essere valutata in modo attendibile (Framework dello IASC nn.82/83). 1) CRITERI DI RILEVAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE LEGALE/ CONTRATTUALE O IMPLICITA (RACC.CITATA: 3.1 –2-3-4-9-10-15-22) Requisiti per la rilevazione della passività ambientale Si rileva contabilmente una passività ambientale in presenza dei seguenti requisiti: a)obbligazione di natura legale/contrattuale o di natura implicita di impedire, ridurre o riparare un danno ambientale; 10 b)obbligazione di carattere ambientale determinata da eventi passati che comporterà un'uscita di risorse, alla quale corrisponderà un beneficio economico; c) possibilità di quantificare in modo attendibile l'entità dei costi derivati dall'obbligazione. Rilevazione contabile della stima migliore di passività ambientale Se la valutazione della passività ambientale comporta diversi risultati possibili, si deve registrare la stima migliore. Caso di nessuna rilevazione di danno ambientale Se il danno ambientale, riferibile all'impresa, non comporta alcuna obbligazione legale, contrattuale o implicita di riparazione, non dà luogo a rilevazione contabile come passività ambientale, eventualmente si può annotare nella Nota integrativa. Spese ambientali a carico dell’esercizio Le spese ambientali devono gravare sul c/ economico dell’esercizio nel quale sono sostenute a meno che non soddisfino i criteri che permettono di qualificarle come spese da capitalizzare; in quest’ultimo caso le spese devono apportare futuri vantaggi economici. Sono spese ambientali a carico dell’esercizio quelle collegate alle attività in corso o passate e al ripristino dell’ambiente allo stato precedente alla contaminazione. Esempi di spese ambientali a carico dell’esercizio Sono spese ambientali d’esercizio, per esempio: il trattamento di rifiuti, i costi di risanamento delle attuali attività, il risanamento dei danni causati nei periodi precedenti, i costi amministrativi della gestione ambientale o i costi di audit ambientali e simili. Passività ambientale a carico dell’impresa L’impresa è, in genere, responsabile dell’intero ammontare degli oneri ambientali; in caso contrario, soltanto la parte di competenza dell’impresa va contabilizzata come passività ambientale. 2) RILEVAZIONE DI PASSIVITA’ AMBIENTALI INDETERMINATE NELL’IMPORTO O NELLA DATA DI SOPRAVVENIENZA (RACC.CITATA: 3.4) Requisiti per gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri Alla chiusura dell’esercizio, si rilevano contabilmente, per motivi ambientali, accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri se sussistono queste condizioni: a)obbligazione ambientale la cui natura è chiaramente definita (legale/contrattuale o implicita); b)obbligazione che darà probabilmente luogo ad un'uscita di risorse alla quale corrisponderà un beneficio economico; c)operazione indeterminata quanto all'importo o alla data della sopravvenienza per la quale sia possibile effettuare una valutazione attendibile dell'entità dell'obbligazione; Esempi di incertezze di data/importo che giustificano gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri Le incertezze circa la data o l'importo dell’obbligazione ambientale possono essere dovute, per esempio, alla continua evoluzione delle tecnologie di risanamento e alla determinazione della misura e della natura del risanamento necessario; nei rari casi in cui non fosse possibile stimare i costi, la passività ambientale non dovrebbe dar luogo a registrazione, dovrebbe essere considerata come sopravvenienza passiva e dovrebbe essere annotata nella Nota integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima attendibile. 3) RILEVAZIONE DI SOPRAVVENIENZE PASSIVE /PASSIVITA’ POTENZIALI DI CARATTERE AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.5-11-25) Significato dell’espressione “sopravvenienza passiva”/passività potenziale Si ritiene che nella Raccomandazione la locuzione “sopravvenienza passiva” sia utilizzata con il seguente significato, come da IAS 10.2: “una condizione o una situazione il cui risultato ultimo, di perdita, sarà confermato solo al verificarsi, o al non verificarsi, di uno o più fatti incerti futuri”. Nel prendere cognizione di questo concetto, si tenga presente quanto indicato in IAS 37.96 riguardante gli accantonamenti, passività e attività potenziali: <<Questo principio (IAS 37) sostituisce le parti dello IAS 10 “sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” che trattano le sopravvenienze>>. Pertanto, ne consegue che la dicitura “sopravvenienza passiva” è da ritenersi equivalente a passività potenziale, come da “nuovi” principi IAS 10 e IAS 37 che utilizzano solo quest’ultima espressione. Passività potenziale/Sopravvenienza passiva che richiede conferma da fatto futuro incerto La sopravvenienza passiva nel senso prima riportato, di condizione il cui risultato di perdita sarà confermato solo al verificarsi o meno di fatti incerti futuri, non dà luogo a rilevazione contabile; la Raccomandazione infatti precisa: “non va iscritta in bilancio”. 11 Danno da riparare in futuro ed obbligazione ambientale da confermare Se esiste una possibilità, pur se piccola, che il danno debba essere riparato in futuro, benché l'obbligazione debba essere ancora confermata dalla realizzazione di un evento incerto, la sopravvenienza passiva dovrebbe essere registrata nella Nota integrativa. Probabilità minima di sostenimento spese ambientali o ammontare irrilevante Se la probabilità che l'impresa dovrà sostenere spese ambientali è minima o tali spese saranno presumibilmente irrilevanti, la rilevazione di una sopravvenienza passiva non è necessaria. Iscrizione nella Nota integrativa, se non è attendibile la stima della passività ambientale Nei rari casi in cui non è possibile determinare una stima sufficientemente attendibile della passività, tale passività va considerata come sopravvenienza passiva, non rilevata contabilmente, ma solo iscritta nella nota integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima attendibile. Spese ambientali collegate ad un danno verificatosi nell’esercizio precedente Le spese ambientali, collegate ad un danno verificatosi in un periodo precedente, non vanno registrate come rettifica contabile dell’esercizio precedente, ma devono essere iscritte tra le spese dell'esercizio in corso, vale a dire del periodo in cui tali spese vengono rilevate. 4) CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE AMBIENTALI (RACC. 3.12-13-14) Criteri di capitalizzazione delle spese ambientali Le spese ambientali possono essere capitalizzate se soddisfano i seguenti criteri: a) le spese sono state sostenute al fine di impedire o ridurre un danno futuro o conservare delle risorse; b) le spese comportano futuri vantaggi economici di cui l’impresa dovrebbe beneficiare, permettendo di prolungare la vita, aumentare la capacità o migliorare la sicurezza e l’efficienza di altri elementi dell’attivo dell’impresa (al di sopra del loro rendimento valutato in origine), oppure, in alternativa, i costi riducono o impediscono la contaminazione ambientale che potrebbe essere causata dalle future attività dell'impresa; c) le spese servono durevolmente alle attività dell'impresa. Insoddisfazione dei criteri di capitalizzazione Se non sono soddisfatti i criteri di capitalizzazione sopra indicati, le spese ambientali vanno imputate al conto economico non appena sono sostenute in quanto non determinano futuri vantaggi economici. Quote di ammortamento Se sono soddisfatti i criteri di capitalizzazione già enunciati, le spese ambientali devono essere capitalizzate ed ammortizzate per l'esercizio attuale e nel corso di un adeguato periodo futuro, imputando sistematicamente le rispettive quote d'ammortamento nel corso della prevista vita economica utile. 5) RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER FINALITA’ AMBIENTALI (RACCOMANDAZIONE CITATA: 3.16) Installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell’inquinamento e simili L'acquisto di impianti e macchinari può avvenire per finalità ambientali, per esempio l’acquisto di installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell'inquinamento previste da leggi o regolamenti in materia ambientale. Se gli acquisti soddisfano i criteri per la qualificazione come elementi dell’attivo, stabiliti nel punto precedente, tali elementi devono essere capitalizzati. 6) CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DI ACQUISTI, A TITOLO ONEROSO, DI BREVETTI, LICENZE, PERMESSI D’INQUINAMENTO, DIRITTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E SIMILI (RACC.CITATA: 3.18) Acquisto di diritti vari a titolo oneroso: capitalizzazione o spesa di esercizio L’impresa può effettuare acquisti, a titolo oneroso, di brevetti, licenze, permessi di inquinamento, diritti di emissione in atmosfera e diritti o voci di natura simile, per motivi legati all'impatto sull'ambiente delle attività dell'impresa stessa. Se essi sono stati acquistati a titolo oneroso e soddisfano i criteri di capitalizzazione indicati al precedente punto 4, tali costi devono essere capitalizzati ed ammortizzati imputando sistematicamente le rispettive quote nel corso della prevista vita utile economica. In caso contrario, vanno registrati nel conto economico non appena vengono sostenuti. 12 7) ANNOTAZIONE CONTABILE DI UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI UNA IMMOBILIZZAZIONE O DI UN ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PER MOTIVI AMBIENTALI (RACC.CITATA: 3.19-20-21) Attribuzione di un valore inferiore al cespite dell’attivo per motivi ambientali Gli sviluppi tecnici/legislativi o i fattori ambientali possono alterare il valore di un'immobilizzazione esistente, per esempio nel caso di contaminazione del sito. Si deve procedere ad una rettifica di valore se l'importo recuperabile dall'utilizzo del sito è diminuito al di sotto del suo valore contabile. Questa situazione, di attribuzione di un valore inferiore, alla data di chiusura del bilancio, si realizza qualora si preveda che la svalutazione sia duratura. L'importo di tale rettifica di valore va registrato nel conto economico. Non compensabilità tra accantonamenti per rischi ed oneri di natura ambientale e cespiti Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono essere registrati a compensazione dei valori degli elementi dell'attivo. Svalutazione di cespite, integrato da spesa ambientale Se la spesa ambientale è considerata parte integrante di un altro elemento dell’attivo, il valore di realizzo di tale bene integrato va esaminato ad ogni chiusura di bilancio e, se esistono le condizioni a monte, si deve procedere alla svalutazione del cespite integrato al suo valore di realizzo. Capitalizzazione spesa di ripristino livello prestazione, nei limiti valore di realizzo del cespite Se il valore contabile di un cespite tiene già conto di una perdita economica dovuta a cause ambientali, la spesa che sarà successivamente necessaria per ripristinare il livello di prestazione originariamente previsto del bene può essere capitalizzata, nella misura in cui il valore contabile che ne risulta non ecceda il valore di realizzo del cespite. 8) REGISTRAZIONE DI UNA SPESA AMBIENTALE COLLEGATA AD ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PATRIMONIALE (RACC.CITATA:3.17) Annotazione integrata nel cespite, per spesa ambientale collegata Può verificarsi il caso in cui non si prevede alcun beneficio economico futuro a fronte della spesa ambientale stessa, ma che tale beneficio futuro possa derivare da un altro elemento dell'attivo, utilizzato nelle operazioni dell'impresa. Quando la spesa ambientale, registrata come attività, è collegata ad un altro elemento dell'attivo esistente, va considerata come parte integrante di quest'ultimo cespite, e non registrata separatamente. 9) CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO RIMBORSO O RECUPERO DI PASSIVITA’ AMBIENTALE, SOLO SE C’E’ CERTEZZA DI PERCEPIMENTO (RACC.CITATA: 3.6) Se l'impresa prevede che le spese relative ad una passività ambientale saranno, in parte o in tutto, rimborsate da un terzo, tale rimborso deve dare luogo a registrazione soltanto se è praticamente certo che esso sarà percepito quando l'impresa adempirà alla propria obbligazione. 10) NON COMPENSABILE IL PREVISTO RIMBORSO CON UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, A MENO CHE SIA CONSENTITO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (RACC.CITATA: 3.7) Un previsto rimborso da parte di un terzo non va registrato a compensazione di una passività ambientale, bensì deve figurare separatamente in bilancio nell'attivo, per un importo non superiore al relativo accantonamento. Esso può essere registrato a compensazione di una passività ambientale soltanto quando sussista una disposizione di legge che consenta di procedere a tale compensazione e di cui l'impresa intenda avvalersi. Quando, sulla base di tale disposizione, la compensazione è ammessa, si deve iscrivere nella Nota integrativa l'importo lordo della passività e quello del previsto rimborso. 11) NON COMPENSABILE IL PREVISTO RICAVO DA VENDITA DI CESPITI CON PASSIVITA’ AMBIENTALI (RACCOMANDAZIONE CITATA: 3.8) Le entrate previste a fronte della vendita di cespiti connessi ad una passività ambientale non vanno registrate a compensazione della passività o essere prese in considerazione nella determinazione dell'accantonamento, anche se la prevista cessione del cespite è strettamente collegata all'evento che ha dato luogo all'accantonamento. 13 C) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AMBIENTALI Si richiama il significato del termine “valutazione” come da Framework dello IASC n.99: “processo di determinazione dei valori con il quale le poste di bilancio devono essere rilevate ed inserite nello Stato patrimoniale e nel Conto economico”. 1) VALUTAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.22-23-24-25-26) Criteri di valutazione della passività ambientale Si premette che una passività ambientale dà luogo a rilevazione contabile, quando può essere effettuata una valutazione attendibile della spesa necessaria per adempiere all'obbligazione. Per valutare l'importo di una passività ambientale, si applicano le seguenti regole. Se la valutazione delle passività comporta diversi risultati possibili, si deve valutare e registrare la stima migliore. L'importo della passività ambientale deve corrispondere alla migliore stima della spesa necessaria per adempiere all'obbligazione alla data di chiusura del bilancio, in base alla situazione esistente e tenuto conto degli sviluppi futuri sia tecnici sia legislativi, nella misura in cui essi siano prevedibili. L'importo della passività deve corrispondere alla stima del valore completo delle passività, indipendentemente dalla data in cui l'attività è cessata o la relativa spesa viene o dev'essere liquidata. Sono consentiti accantonamenti per rischi ed oneri aventi la funzione di coprire perdite o debiti nettamente individuati nella loro natura, ma che, alla data di chiusura del bilancio sono probabili o certi, ma indeterminati per l’importo/ data di sopravvenienza; di conseguenza è ammessa la graduale accumulazione dell'intero valore delle passività nel corso del periodo di attività dell'impresa. Componenti di costo della passività ambientale relativa al risanamento ambientale Nella valutazione dell'importo delle passività ambientale si devono prendere in considerazione i seguenti elementi di costo: - costi diretti aggiuntivi per il risanamento ambientale; - costo della retribuzione, dei contributi ed oneri dei dipendenti che probabilmente dedicheranno molto tempo direttamente alle attività di risanamento; - costi dei controlli successivi al risanamento; - oneri legati agli sviluppi tecnologici realizzati, sempre che sia probabile che essi verranno approvati dall'autorità governativa. Impossibilità di stima sufficientemente attendibile della passività ambientale Nei rari casi in cui non è possibile determinare una stima sufficientemente attendibile delle passività, tale passività va considerata come una sopravvenienza passiva, non rilevata contabilmente, ma iscritta nella Nota integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima attendibile; si ricorda che il termine sopravvenienza passiva/passività potenziale, come già riferito in precedenza, è da intendersi come condizione o situazione il cui risultato ultimo di perdita sarà confermato solo al verificarsi, o al non verificarsi di uno o più fatti incerti. 2) VALUTAZIONE DEI COSTI DI CHIUSURA O ELIMINAZIONE DI IMPIANTI PER MOTIVI AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI COSTI DI RISANAMENTO DEL SITO E DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI SCARTO (RACC.: 3.27-28-29) Spese future come passività ambientali Le spese relative al risanamento dei siti, allo smaltimento dei sottoprodotti di scarto, alla chiusura o eliminazione degli impianti, che la società è tenuta per legge a sostenere vanno contabilizzate secondo i criteri indicati ai punti “Criteri di rilevazione della passività ambientale legale/contrattuale o implicita” e ”Rilevazione di passività ambientali indeterminate nell’importo o nella data di sopravvenienza”. Ove siano soddisfatti tali criteri, l'obbligazione di sostenere le spese future deve essere considerata passività ambientale. Preferibile valutazione e registrazione della passività ambientale a lungo termine alla data inizio attività per i casi di risanamento/ eliminazione/chiusura sito La passività ambientale per il risanamento del sito, l'eliminazione o la chiusura del sito, va registrata alla data in cui iniziano le attività dell'impresa e pertanto sorge il relativo obbligo. Non si deve attendere il completamento dell'attività di risanamento o la chiusura/eliminazione del sito per registrare tale passività. Laddove la passività sia qualificata come tale, cioè obbedisce a criteri specifici di valutazione e rilevazione, 14 la spesa stimata è inclusa nel costo del relativo cespite che deve essere smantellato ed eliminato. Tale spesa capitalizzata viene quindi ammortizzata come quota dell'importo ammortizzabile del relativo cespite. Danni supplementari potrebbero essere causati nel corso dell'attività; il relativo obbligo di risanamento da parte della società sorge quando il danno ambientale si verifica. Nel caso di costi per il risanamento del sito e costi di smantellamento di operazioni a lungo termine, è preferibile applicare il trattamento, indicato in precedenza, di registrazione della passività ambientale <<alla data in cui iniziano le attività dell’impresa>>. Soluzione alternativa meno preferibile E’ consentita la graduale accumulazione di un accantonamento dei costi di risanamento del sito e costi di smantellamento di operazioni a lungo termine. Contabilizzazione di passività a lungo termine distinguendo la passività dell’esercizio da quella degli esercizi successivi L'impresa può contabilizzare costi di smantellamento di lungo termine nell'intero periodo delle operazioni. Una quota dei costi è registrata tra le spese in ciascun esercizio contabile, mentre il saldo risultante figura come saldo distinto di passività. 3) VALUTAZIONE ATTUALIZZATA DEI COSTI DI RISANAMENTO E/O DI RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO (RACC.CITATA: 3.30-31-32) Facoltà di attualizzazione degli oneri ambientali di lungo termine Per quanto riguarda gli oneri ambientali che non daranno luogo ad un'uscita di risorse nell'immediato futuro, è possibile, ma non obbligatorio, registrarli al loro valore attuale (attualizzandoli), sempre che l'obbligazione e l'importo e le scadenze di pagamento siano fissi o determinati in modo attendibile. Anche la valutazione al costo corrente (cioè costo stimato non attualizzato) è accettabile. Preferibilità dell’attualizzazione Tuttavia, laddove l'effetto della perdita di valore nel tempo sia consistente, è più appropriato valutare gli oneri ambientali al loro valore attualizzato. Il metodo di attualizzazione scelto, deve essere indicato nella Nota integrativa. Valutazione del costo in base a progetto di ripristino/risanamento del sito Il costo previsto va calcolato sulla base di uno specifico progetto per il ripristino e/o trattamento di risanamento della contaminazione del sito. L'importo e le scadenze di pagamento devono essere basate su informazioni oggettive e verificabili. Flussi di cassa relativi al progetto di risanamento/ripristino La stima non attualizzata dei flussi di cassa deve consistere nella stima degli importi da pagare alla data di scadenza (adeguati al tasso d'inflazione previsto) e va calcolata utilizzando le ipotesi esplicite che sono alla base del progetto di risanamento e/o di ripristino, in modo che una persona competente sia in grado di riesaminare il calcolo dei flussi di cassa stimati e giungere allo stesso risultato. D) DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI Si richiama qui il “considerando” n.12, il quale precisa che una appropriata divulgazione dei dati ambientali è considerata un fattore chiave che facilita la trasparenza delle informazioni. La Raccomandazione intende fornire un orientamento generale in materia di divulgazione delle informazioni e individua i dati pertinenti che permettono la comparabilità e la coerenza delle informazioni ambientali presentate. Ciò vale in particolare per la divulgazione, nella Nota integrativa, delle spese ambientali imputate al Conto economico o capitalizzate, nonché delle spese sostenute per il pagamento di ammende o sanzioni e di indennizzi. Ciò vale anche per l’inserimento nella relazione sulla gestione di idonee informazioni relative alle prestazioni dell’impresa sotto l’aspetto ambientale, qualora siano pertinenti per i risultati finanziari o la posizione dell’impresa o il suo sviluppo. 1) RELAZIONE SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI, A CORREDO DEI BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI (RACC.CITATA: 4.2) Aspetti ambientali ed incidenza su posizione finanziaria e sviluppo dell’impresa (racc.citata: 4.2). Qui di seguito si precisano le informazioni di carattere ambientale da fornire nelle relazioni sulla gestione degli amministratori, relazioni che corredano il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato. Nella misura in cui gli aspetti ambientali risultano rilevanti per la situazione finanziaria dell'impresa, la relazione sulla gestione degli amministratori deve includere una descrizione di tali questioni e della strategia adottata dall'impresa a tale riguardo. Le informazioni fornite devono dare un quadro fedele/rappresentazione 15 veritiera e corretta, dell'incidenza delle questioni ambientali sullo sviluppo delle attività dell'impresa e sulla sua posizione. Informativa sulla politica ambientale/ sistema di gestione ambientale (racc.citata: 4.2 a)) La relazione sulla gestione degli amministratori deve riportare la strategia ed i programmi adottati dall'impresa nei confronti delle misure di protezione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento. Gli utenti della relazione sulla gestione devono poter stabilire in che misura la protezione dell'ambiente è parte integrante delle politiche e delle attività dell'impresa. Se possibile, tali informazioni dovrebbero far riferimento all'adozione di un sistema di gestione ambientale, nonché all'obbligazione di conformarsi ad un dato insieme di relative norme e certificazioni. Informativa sui miglioramenti ambientali / verifica consuntiva degli obiettivi ambientali (racc.citata: 4.2 b)) La relazione sulla gestione degli amministratori deve contenere la descrizione dei miglioramenti apportati nei settori chiave della protezione dell'ambiente. Tali informazioni sono particolarmente utili se forniscono, in un modo oggettivo e trasparente, una rappresentazione contabile dei risultati dell'impresa rispetto ad un dato obiettivo quantificato (per esempio, emissioni negli ultimi cinque anni) e se illustrano chiaramente i motivi degli eventuali scostamenti significativi rispetto a tale obiettivo. Informativa sul grado di attuazione dei programmi ambientali (racc.citata: 4.2 c)) La relazione sulla gestione degli amministratori deve riportare il grado di attuazione delle misure di protezione ambientale già adottate o che stanno per essere adottate, al fine di conformarsi alla vigente legislazione o per anticipare futuri requisiti di legge che sono già stati sostanzialmente approvati. Informativa su indici di eco-efficienza (racc.citata: 4.2 d)) La relazione sulla gestione degli amministratori deve riportare, se opportune e pertinenti alla luce della natura e del volume delle attività dell'impresa e della natura della sua incidenza ambientale, informazioni sul grado di efficienza ambientale dell'impresa, per esempio in termini di utilizzo dell'energia, dei materiali e dell'acqua, di emissioni e di smaltimento dei rifiuti. Queste informazioni potrebbero essere utilmente fornite tramite indici quantitativi di eco-efficienza e, ove opportuno, distinte per le singole attività dell'impresa. È particolarmente importante fornire dati quantitativi, in termini assoluti, per le emissioni e per il consumo di energia, materiali e acqua nel periodo di riferimento, nonché dati comparativi per il periodo di riferimento precedente. Tali cifre dovrebbero essere preferibilmente espresse in unità fisiche e non in termini monetari; inoltre, ai fini di una maggiore comprensione della loro importanza e relativa evoluzione, gli importi monetari potrebbero essere collegati alle voci iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico. Informativa di raccordo con relazione ambientale separata (racc.citata: 4.2 e)) Si premette che la relazione ambientale separata può assumere varie forme quali: bilancio ambientale, riesame del sistema ambientale da parte della direzione (Iso), dichiarazione ambientale (Emas) e simili. L’eventuale relazione ambientale separata redatta dall’impresa, contenente informazioni ambientali, quantitative o qualitative, supplementari o di contenuto più ampio o più dettagliate, deve essere richiamata nella relazione sulla gestione degli amministratori. Se la relazione ambientale separata contiene informazioni sul grado di efficienza ambientale, per esempio in termini di utilizzo di energia, dei materiali e dell’acqua, di emissioni e di smaltimento dei rifiuti, si potranno anche riportare nella Relazione sulla gestione una sintetica descrizione delle questioni e l'indicazione che ulteriori informazioni in materia si trovano nella relazione ambientale. Le informazioni fornite in una separata relazione ambientale devono essere coerenti, omogenee e strettamente collegate con qualsiasi altra informazione contenuta nella relazione sulla gestione e nei bilanci annuali dell'impresa. Se la relazione ambientale è stata sottoposta a verifica esterna, questo fatto va dichiarato nella relazione sulla gestione. È infatti importante che gli utenti della relazione sulla gestione siano informati se i dati contenuti nella relazione ambientale sono oggettivi e verificabili da terzi. Informativa su unicità dell’entità che redige il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione ambientale separata (racc.citata: 4.2 e)) Si preferisce l’unicità dell'entità che redige il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione ambientale separata. Altrimenti si dovrà chiaramente precisare il soggetto estensore della relazione ambientale in modo che sia possibile stabilire in che misura essa corrisponda all'entità che redige la relazione sulla gestione. Inoltre, anche la data ed il periodo di riferimento delle due relazioni –relazione ambientale separata e relazione sulla gestione-dovrebbero essere gli stessi. 16 2) LO STATO PATRIMONIALE NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI Informativa ambientale (racc.citata: 4.3-4) Se d'importo significativo, è preferibile iscrivere separatamente in bilancio gli oneri ambientali. Altrimenti, le voci di un certo rilievo vanno iscritte separatamente nella Nota integrativa. Gli accantonamenti al Fondo rischi ed oneri devono essere registrati nello stato patrimoniale alla voce Fondi per rischi ed oneri <<altri>>. E’ ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci nello stato patrimoniale, purché rispetti la struttura dello schema. Gli Stati membri possono richiedere tale suddivisione alla Commissione europea. 3) IL CONTO ECONOMICO NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI Informativa ambientale (racc.citata: 4.3-4) Se di importo significativo, è preferibile iscrivere separatamente in bilancio gli oneri ambientali. Altrimenti, le voci di un certo rilievo vanno iscritte separatamente nella Nota integrativa. Questa soluzione interpretativa discende dall’uso del termine “bilancio” nella raccomandazione, nel punto in cui tratta dell’informativa ambientale relativa allo Stato Patrimoniale: è possibile anche l’interpretazione restrittiva di rinviare ogni informazione alla Nota integrativa. Si ritiene che non sia stato previsto un apposito paragrafo relativo al conto economico, nella Raccomandazione, per i seguenti motivi: prima di tutto per difficoltà tecniche legate all’indicazione delle voci nel Conto economico per natura e non per destinazione, ed in secondo luogo poiché la divulgazione dei dati ambientali riguarda principalmente il rendiconto finanziario e posizione finanziaria, le cui determinazioni poggiano prevalentemente sullo Stato Patrimoniale (“considerando” n.6). E’ ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci nel conto economico, purché rispetti la struttura dello schema. Gli Stati membri possono richiedere tale suddivisione alla Commissione europea. 4) LA NOTA INTEGRATIVA NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI Informativa su metodi di valutazione e metodi di calcolo delle rettifiche di valore per questioni ambientali (racc.citata: 4.5a)) La Nota integrativa, in aggiunta a quanto stabilito dalla normativa ante-Raccomandazione, deve indicare la descrizione dei metodi di valutazione applicati alle questioni ambientali e dei metodi applicati al calcolo delle rettifiche di valore con implicazioni ambientali. Informativa su spese ambientali straordinarie (racc.citata: 4.5b)) La Nota integrativa deve indicare le spese ambientali straordinarie registrate nel conto economico. Informativa su “altri accantonamenti” di natura ambientale (racc.citata: 4.5c)) La Nota integrativa deve indicare ammontare, e dettagli relativi, della voce Fondo rischi ed oneri <<altri>>, se non registrati in bilancio in modo separato. Informativa su sopravvenienze passive/passività potenziali di ordine ambientale (racc.citata: 4.5d)) La Nota integrativa deve indicare le sopravvenienze passive/passività potenziali di ordine ambientale (sopravvenienza nel senso precisato ripetutamente), conformemente a quanto già precisato nella normativa IV e VII Direttiva CEE nel paragrafo “Contenuto della Nota integrativa” che recita: “l’importo complessivo degli impegni finanziari che non figurano nello Stato patrimoniale se la relativa indicazione è utile per valutare la situazione finanziaria”. Devono essere altresì fornite informazioni descrittive sufficientemente particolareggiate da far comprendere la natura delle sopravvenienze in questione. Qualora esistano significative incertezze circa le variabili di valutazione che rendano impossibile stimare l'entità di una passività ambientale, tale fatto deve essere indicato, fornendo le relative giustificazioni assieme, se possibile, alla forcella dei possibili risultati. Informativa su passività ambientali di rilievo significativo /danno causato /azioni dell’impresa/ metodi di stima (racc.citata: 4.6a)) La Nota integrativa deve indicare, oltre ai punti precedenti già presi in considerazione dalla normativa ante Raccomandazione, per ogni passività ambientale di significativo rilievo, una descrizione della sua natura (legale/contrattuale o implicita) ed indicazione dei tempi e delle condizioni della sua liquidazione. Si deve fornire una spiegazione del danno causato e menzionare le leggi o i regolamenti che obbligano a ripararlo, nonché le azioni (di riparazione o di prevenzione) intraprese o proposte dall'impresa per conformarvisi. Ove la natura e le condizioni delle voci siano sufficientemente simili, queste informazioni possono essere presentate in forma aggregata. Se l'importo dei costi è stimato sulla base di una forcella di importi, si deve descrivere anche il metodo di stima adottato, indicando ogni eventuale prevista modifica legislativa o tecnologica che sia stata presa in considerazione nella determinazione di detto valore. 17 Informativa su valutazione attualizzata dei costi di risanamento e/o ripristino ambientale del sito (racc.citata: 4.6b)) Riguardo ai costi di risanamento e/o ripristino ambientale del sito, la Nota integrativa deve indicare, nel caso in cui sia stato utilizzato il metodo del valore attuale e l'effetto dell'attualizzazione sia significativo, l'importo non attualizzato della passività ed il tasso di attualizzazione applicato. Informativa su politica contabile applicata ai costi a lungo termine di risanamento/smantellamento di un sito (racc.citata: 4.6c)) La Nota integrativa deve precisare, nel caso di costi di risanamento e di costi di smantellamento di un sito a lungo termine, la politica contabile e, se l'impresa opta per una graduale accumulazione di un accantonamento come già precisato al punto C) 2), l'importo dell'intero accantonamento necessario per coprire tali costi a lungo termine. Vanno prese in considerazione anche le disposizioni di cui ai due punti seguenti, relative alla registrazione, rispettivamente, delle spese ambientali nel conto economico e delle spese ambientali capitalizzate. Informativa su dettagli spese ambientali registrate nel c/economico (racc.citata: 4.6d)) La Nota integrativa deve precisare l'importo delle spese ambientali registrate nel conto economico e la base di calcolo di tali importi. Le voci che l'impresa ha individuato come spese ambientali, se opportuno, vanno articolate in modo consono alla natura ed al volume delle attività dell'impresa ed alla tipologia delle sue incidenze ambientali. Deve essere indicata, nella misura in cui sia possibile e rilevante, una ripartizione delle spese per settore ambientale. Informativa su spese ambientali capitalizzate (racc.citata: 4.6e)) La Nota integrativa deve contenere, nel caso in cui possa essere determinato in modo sufficientemente attendibile, l'importo delle spese ambientali capitalizzate nel periodo di riferimento, se possibile indicando la quota imputabile alla soppressione degli agenti inquinanti dopo che siano stati prodotti e quella corrispondente alle spese aggiuntive sostenute per l'adattamento degli impianti o del processo di produzione allo scopo di ridurre l'inquinamento (ossia al costo supplementare delle tecnologie o dei processi meno inquinanti). Occorre effettuare, se possibile e pertinente, una ripartizione delle spese capitalizzate per settore ambientale. Informativa su ammende e sanzioni per infrazioni alla normativa ambientale nonché indennizzi versati a terzi a causa di inquinamento ambientale (racc.citata: 4.6f)) Nel caso in cui siano stati sostenuti significativi costi a fronte di ammende e sanzioni inflitte per infrazioni alla normativa ambientale e di indennizzi versati a terzi, per esempio dovuti a titolo di perdite o danni causati in passato dall'inquinamento ambientale, tali costi vanno iscritti separatamente nella Nota integrativa, qualora non siano già soggetti a registrazione separata come voci straordinarie. Benché siano connessi con l'impatto delle attività dell'impresa sull'ambiente, tali costi non sono sostenuti ai fini della prevenzione di danni, della riduzione di danni o del risanamento dell'ambiente, e pertanto è opportuno registrarli separatamente rispetto alle spese ambientali. Informativa su incentivi statali per protezione ambientale (racc.citata: 4.6g)) La Nota integrativa deve indicare gli incentivi statali finalizzati alla protezione dell'ambiente, incentivi che l'impresa ha già ricevuto o a cui ha diritto, deve precisare le condizioni di ciascun incentivo o, se simili per tutti i casi, una sintesi delle stesse. Si indicherà anche il trattamento contabile adottato. 18 E) RILEVAZIONE/VALUTAZIONE FATTI AMBIENTALI: PRINCIPI CONTABILI, RACCOMANDAZIONE/IAS /CNDCR -A CONFRONTORaccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR PASSIVITA’ AMBIENTALE: Obbligazione ambientale legale/contrattuale/ implicita. Una passività ambientale dà luogo a rilevazione contabile quando si prevede che l’adempimento di una obbligazione di carattere ambientale, determinata da eventi passati, comporterà una uscita di risorse, alla quale corrisponderà un beneficio economico, e quando sia possibile quantificare in modo attendibile l’entità dell’obbligazione da adempiere. La natura di tale obbligazione deve essere chiaramente definita e può essere di due tipi: 1) legale o contrattuale di impedire, ridurre o riparare un danno ambientale, 2) implicita ovvero derivante dal comportamento dell’impresa stessa che si è impegnata a impedire, ridurre o riparare un danno ambientale. PASSIVITA’ AMBIENTALE: Pur mancando una definizione specifica di passività ambientale, quanto segue è utile per la nozione medesima. Una passività è una obbligazione attuale dell’impresa che deriva da fatti passati e il cui adempimento si suppone che si concretizzi in una fuoriuscita dall’impresa di risorse che contengono benefici economici (IAS 37.10). Una caratteristica essenziale delle passività è che con esse l’impresa assume un’obbligazione. L’obbligazione è il dovere o l’impegno di tenere un determinato comportamento. Le obbligazioni possono essere fatte valere legalmente in conseguenza di disposizioni contrattuali o di legge. Questo è di solito il caso per esempio degli importi da pagare in seguito a merci o servizi ricevuti. Le obbligazioni hanno anche origine da normali prassi ed uso commerciali o dal desiderio di mantenere corretti comportamenti negli affari … (Framework punto 60). E’ opportuno operare una distinzione tra obbligazione attuale e impegno futuro … (F.punto 61). L’adempimento di un’obbligazione attuale implica di solito che l’impresa rinunci a risorse, che potrebbero apportare benefici economici, al fine di soddisfare le richieste della controparte … (F. punto 62). Le passività sono il risultato di operazioni o altri eventi verificatisi in passato … (F.punto 63). Alcune passività possono essere misurate solo usando un notevole grado di stima. Alcune imprese considerano tale passività come fondi. In certi Paesi questi non sono considerati passività, in quanto in questi Paesi è adottata una definizione ristretta di passività che comprende soltanto gli importi che possono essere oggetto di valutazione senza il ricorso a stime. La definizione di passività qui esposta abbraccia invece una fattispecie più ampia, per esempio, se un fondo accantonato è riferito ad un’obbligazione attuale ed ha tutte le altre caratteristiche, esso viene considerato una passività, nonostante che per valutarlo sia necessario ricorrere a stime … (F.punto 64). PASSIVITA’ AMBIENTALE: Nonostante manchi una definizione specifica di passività ambientale, il principio contabile nazionale, documento n.19, punto I.I, precisa che i debiti rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati, di solito ad una data prestabilita (Principi contabili nazionali, Edizione Sole 24 ore del 2001). OBBLIGAZIONE LEGALE/ OBBLIGAZIONE LEGALE/CONTRATTUALE OBBLIGAZIONE LEGALE/ CONTRATTUALE AMBIENTALE AMBIENTALE CONTRATTUALE (NATURA OBBLIGAZIONE DI I TIPO): La nozione di obbligazione legale risulta utile per AMBIENTALE La passività ambientale derivante da eventi passati comprende una obbligazione legale o contrattuale di impedire, ridurre o riparare un danno ambientale. la comprensione di quella ambientale. Un’obbligazione legale è una obbligazione che origina da un contratto, tramite le proprie clausole esplicite o implicite, dalla normativa o da altre disposizioni di legge (IAS 37.10). Non risulta alcuna normativa specifica, ma solo riferimento generico a debiti che rappresentano obbligazioni a pagare (documento n.19, punto I.I, opera citata). 19 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR OBBLIGAZIONE IMPLICITA AMBIENTALE (NATURA OBBLIGAZIONE OBBLIGAZIONE DI II TIPO): AMBIENTALE: IMPLICITA OBBLIGAZIONE IMPLICITA AMBIENTALE: La passività ambientale derivante da eventi passati include un’obbligazione implicita che deriva dal comportamento dell’impresa stessa quando ha assunto l’impegno di impedire, ridurre o riparare un danno ambientale e non si può esimere da tale azione perché, tramite dichiarazioni che ha reso pubbliche in merito alla sua strategia aziendale o alle sue intenzioni o in base ad una prassi consolidata, si è assunta pubblicamente la responsabilità di impedire, ridurre o riparare un danno causato all’ambiente. La nozione di obbligazione implicita Non risulta alcuna risulta utile per la comprensione di regolamentazione specifica. quella ambientale. Un’obbligazione implicita è un’obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un’impresa per cui risulta, tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità e, come risultato, l’impresa ha creato una valida aspettativa sulle altre parti che terrà fede ai propri impegni. (IAS 37.10) SPESA AMBIENTALE: SPESA AMBIENTALE: SPESA AMBIENTALE: Il termine “spesa ambientale” include il costo degli Non risulta in IAS una definizione di Non risulta alcuna interventi intrapresi da un'impresa, direttamente o spesa ambientale. regolamentazione specifica. attraverso terzi, al fine di prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente derivanti dalle sue attività operative. I costi in questione includono fra l'altro lo smaltimento dei rifiuti e le misure intese a prevenirne la formazione, la protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, la protezione dell'aria e del clima dall'inquinamento, la riduzione dell'inquinamento acustico e la tutela della biodiversità e del paesaggio. Devono essere aggiunti soltanto costi individuabili e sostenuti allo scopo principale di prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente. Ove non sia possibile individuare l'importo dei costi aggiuntivi separatamente dagli altri costi nei quali siano integrati, se ne può calcolare una stima a condizione che l'importo che ne risulta risponda al criterio di essere principalmente destinato a prevenire, ridurre o riparare i danni causati all'ambiente. (Racc.citata) NON SONO SPESE AMBIENTALI: NON SONO SPESE AMBIENTALI: NON SONO SPESE a)Non sono spese ambientali quelle che possono Non risulta in IAS una definizione ad AMBIENTALI: Non risulta alcuna influire positivamente sull'ambiente ma il cui scopo hoc. regolamentazione specifica. principale consiste nel soddisfare altre esigenze quali, per esempio, una maggiore redditività, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza nell'utilizzo dei prodotti o l'efficienza produttiva di un'impresa. b)Non sono spese ambientali i costi sostenuti a seguito di ammende o sanzioni inflitti per infrazione della normativa ambientale e di indennizzi versati a terzi, per esempio, dovuti per la perdita o i danni causati dall'inquinamento ambientale del passato. Benché siano connessi all'impatto delle attività dell'impresa sull'ambiente, questi costi non prevengono, riducono o riparano i danni causati all'ambiente. (Racc.citata) 20 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR Requisiti per la rilevazione della passività ambientale Si rileva contabilmente una passività ambientale in presenza dei seguenti requisiti: a)obbligazione di natura legale/ contrattuale o di natura implicita di impedire, ridurre o riparare un danno ambientale; b)obbligazione di carattere ambientale determinata da eventi passati che comporterà un'uscita di risorse, alla quale corrisponderà un beneficio economico; c) possibilità di quantificare in modo attendibile l'entità dei costi derivati dall'obbligazione. Caso di nessuna rilevazione di danno ambientale Se il danno ambientale, riferibile all'impresa, non comporta alcuna obbligazione legale, contrattuale o implicita di riparazione, non dà luogo a rilevazione contabile come passività ambientale, eventualmente si può annotare nella Nota integrativa. Rilevazione contabile della stima migliore di passività ambientale Se la valutazione della passività ambientale comporta diversi risultati possibili, si deve registrare la stima migliore. Iscrizione delle passività Trattasi di passività in senso lato. Una passività è iscritta nello Stato Patrimoniale quando è probabile che un deflusso di risorse economiche consegua all’estinzione di una obbligazione attuale e l’ammontare che sarà necessario sia misurabile in modo attendibile … (F. punto 91). Spese ambientali a carico dell’esercizio Le spese ambientali devono gravare sul c/ economico dell’esercizio nel quale sono sostenute a meno che non soddisfino i criteri che permettono di qualificarle come spese da capitalizzare; in quest’ultimo caso le spese devono apportare futuri vantaggi economici. Sono spese ambientali a carico dell’esercizio quelle collegate alle attività in corso o passate e al ripristino dell’ambiente allo stato precedente alla contaminazione. Spese ambientali a carico dell’esercizio Ci si riferisce alle spese in senso lato. Secondo il criterio della competenza le operazioni ed i fatti sono rilevati quando essi si verificano (e non quando si verificano incassi e pagamenti) e sono rilevati in contabilità e nel bilancio dell’esercizio a cui si riferiscono … (IAS 1.26 e F.22). Esempi di spese ambientali a carico dell’esercizio Nell’appendice IAS 37 sono riportati esempi in merito ad accantonamenti per costi di depurazione territori inquinati ed altri. Esempi di spese ambientali a carico dell’esercizio Sono spese ambientali d’esercizio, per esempio: il trattamento di rifiuti, i costi di risanamento delle attuali attività, il risanamento dei danni causati nei periodi precedenti, i costi amministrativi della gestione ambientale o i costi di audit ambientali e simili. Passività ambientale a carico dell’impresa L’impresa è, in genere, responsabile dell’intero ammontare degli oneri ambientali; in caso contrario, soltanto la parte di competenza dell’impresa va contabilizzata come passività ambientale. Rilevazione contabile della stima migliore di passività ambientale In un intervallo di possibili risultati, effettuare una stima attendibile (IAS 37.25). Iscrizione delle passività In mancanza di norme specifiche ambientali i debiti originati da acquisizioni di beni, vanno iscritti nello Stato Patrimoniale quando rischi, oneri, e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti … I debiti relativi a servizi vanno rilevati in bilancio quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata (Principio n.19, punto I.VII. a), opera citata). Rilevazione contabile della stima migliore di passività ambientale In mancanza di norma specifica ambientale, si precisa che l’iscrizione dei debiti, nella generalità dei casi, è al valore nominale (paragrafo Norme civilistiche – Valutazione, opera citata). Spese ambientali a carico dell’esercizio Non è prevista una normativa specifica. Esempi di spese ambientali a carico dell’esercizio Non risulta alcuna regolamentazione specifica. Passività ambientale a carico Passività ambientale a dell’impresa carico dell’impresa Si richiama il criterio della Non risulta alcuna competenza di cui F.22. regolamentazione specifica. 21 Raccomandazione comunitaria ACCANTONAMENTO AMBIENTALE Principi contabili IAS ACCANTONAMENTO AMBIENTALE Una passività ambientale dà luogo a In senso lato, gli accantonamenti sono rilevazione contabile quando sia possibile passività di tempistica ed importo incerti effettuare una valutazione attendibile dei costi (IAS 37.2). derivati dall’obbligazione. Se, alla data di chiusura del bilancio, sussiste un’obbligazione la cui natura è chiaramente definita e che darà probabilmente luogo a un’uscita di risorse alle quali corrisponde un beneficio economico, ma che è indeterminata quanto all’importo o alla data di sopravvenienza, si deve registrare un accantonamento, qualora sia possibile effettuare una valutazione attendibile dell’entità dell’obbligazione. Principi nazionali CNDCR ACCANTONAMENTO AMBIENTALE In senso lato, i debiti non vanno confusi con i fondi per rischi ed oneri che accolgono gli accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio (Principio n.19, punto I.I, opera citata). ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ACCANTONAMENTO AL ONERI PER MOTIVI AMBIENTALI ED ONERI PER MOTIVI AMBIENTALI FONDO RISCHI ED ONERI L’argomento è trattato come sopra e come nel Nell’appendice C di IAS 37 vengono PER MOTIVI AMBIENTALI regolamentazione punto nel quale si esaminano i requisiti per gli riportati vari esempi di accantonamenti in Nessuna accantonamenti.. base alla migliore stima sui costi di specifica, salvo il fondo depurazione di territori inquinati recupero ambientale. nell’ipotesi di normativa virtualmente certa di essere emanata e nell’ipotesi di obbligazioni implicite e nell’ipotesi di danni causati da costruzione di piattaforma petrolifera e obbligo legale di installare filtri per fumo. 22 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR Requisiti per gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri ambientali Alla chiusura dell’esercizio, si rilevano contabilmente, per motivi ambientali, accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri se sussistono queste condizioni: a)obbligazione ambientale la cui natura è chiaramente definita (legale/contrattuale o implicita); b)obbligazione che darà probabilmente luogo ad un'uscita di risorse alla quale corrisponderà un beneficio economico; c)operazione indeterminata quanto all'importo o alla data della sopravvenienza per la quale sia possibile effettuare una valutazione attendibile dell'entità dell'obbligazione; Esempi di incertezze di data/importo che giustificano gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri Le incertezze circa la data o l'importo dell’obbligazione ambientale possono essere dovute, per esempio, alla continua evoluzione delle tecnologie di risanamento e alla determinazione della misura e della natura del risanamento necessario; nei rari casi in cui non fosse possibile stimare i costi, la passività ambientale non dovrebbe dar luogo a registrazione, dovrebbe essere considerata come sopravvenienza passiva e dovrebbe essere annotata nella Nota integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima attendibile. Requisiti per gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri ambientali Un accantonamento deve essere rilevato quando: a)un’impresa ha un’obbligazione attuale, legale o implicita, quale risultato di un evento passato (ovvero l’impresa ha un’obbligazione in corso); b)è probabile che sarà necessaria una fuoriuscita di risorse economiche che contengono benefici economici per adempiere l’obbligazione (il termine probabile va interpretato come più verosimile che il contrario); e c)può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione (solo in casi estremamente rari non sarà possibile effettuare una stima attendibile). Se queste condizioni non vengono soddisfatte non deve essere rilevato alcun accantonamento. (IAS 37.14) In altri termini in presenza di un’obbligazione attuale che probabilmente richiede una fuoriuscita di risorse: deve essere rilevato un accantonamento (IAS 37.14) e sono richieste informazioni in merito all’accantonamento (IAS 37.84/85). Gli accantonamenti devono essere riesaminati ad ogni data di chiusura di bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessaria una fuoriuscita di risorse che contengono benefici economici per adempiere all’obbligazione, l’accantonamento deve essere stornato (IAS 37.59). Un accantonamento deve essere usato solo per quelle spese per le quali l’accantonamento fu originariamente rilevato. (IAS 37.61) In IAS 37.19 si forniscono esempi di: -accantonamenti per costi connessi a sanzioni amministrative o di risanamento derivanti da danni ambientali causati illecitamente; -accantonamenti per costi di smantellamento, di installazione petrolifera o di centrale nucleare nella misura in cui l’impresa è obbligata a rettificare il danno già causato. Al contrario, se l’impresa può evitare le spese future, per esempio cambiando il processo produttivo non avendo alcuna obbligazione attuale, nessun accantonamento deve essere rilevato. Non devono essere rilevati accantonamenti per perdite operative future in quanto non soddisfano la definizione di passività e le condizioni di rilevazione; l’attesa di perdite future operative è un’indicazione che alcuni beni operativi possono aver perso valore, con eventuale applicazione normativa su riduzione/perdita durevole di valore (IAS 37.63.64.65). Requisiti per gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri ambientali La normativa a carattere generale è la seguente. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono di due tipi: -accantonamenti per passività certe il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminate; -accantonamenti per passività, la cui esistenza è solo probabile; si tratta delle cosiddette passività potenziali o fondi rischi, le cui caratteristiche sono illustrate al paragrafo C.VI. La distinzione tra i due tipi di fondi determina anche una diversa contropartita al c/economico. (punto A.II. a) e b), opera citata). Viene regolamentato il cosiddetto Fondo Recupero Ambientale. Si precisa a questo proposito, che nel caso di un’impresa che, per effetto di proprie attività, causi danni all’ambiente ed al territorio ed in tal senso debba sostenere oneri per il disinquinamento od il ripristino, deve accantonare tali oneri in un apposito fondo del passivo dello stato patrimoniale (punto C.V.g., opera citata). 23 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR PASSIVITA’ POTENZIALE PASSIVITA’ POTENZIALE PASSIVITA’ POTENZIALE AMBIENTALE O SOPRAVVENIENZA AMBIENTALE O SOPRAVVENIENZA AMBIENTALE O SOPRAVVENIENZA PASSIVA AMBIENTALE PASSIVA AMBIENTALE PASSIVA AMBIENTALE Una passività potenziale/sopravvenienza passiva non va iscritta in bilancio. Se esiste una possibilità, pur se piccola, che il danno debba essere riparato in futuro, benché l’obbligazione debba essere ancora confermata dalla realizzazione di un evento incerto, la passività potenziale/sopravvenienza passiva dovrebbe essere registrata nella nota integrativa. Se la probabilità che l’impresa dovrà sostenere spese ambientali è minima o tali spese saranno presumibilmente irrilevanti, la rilevazione di una passività potenziale/sopravvenienza passiva non è necessaria. Passività potenziale o sopravvenienza passiva che richiede conferma da fatto futuro incerto La sopravvenienza passiva /passività potenziale nel senso di sintesi da IAS, esprime una condizione il cui risultato di perdita sarà confermato solo al verificarsi o meno di fatti incerti futuri e non dà luogo a rilevazione contabile; la Raccomandazione infatti precisa: “non va iscritta in bilancio”. Passività potenziale o sopravvenienza passiva che richiede conferma da fatto futuro incerto Il principio IAS 37.10 passività potenziali sostituisce le parti dello IAS 10. sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Una passività potenziale è una possibile obbligazione che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa, oppure è un’obbligazione attuale che deriva da fatti passati ma che non è rilevata perché non è probabile che sarà necessaria una fuoriuscita di risorse che contengono benefici economici per adempiere all’obbligazione, o l’importo dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità (IAS 37.18). Un’impresa non deve rilevare a livello contabile alcuna passività potenziale. Deve, però, fornire informazioni in merito ad esse a meno che la possibilità di un flusso di cassa di risorse in uscita che comprendono benefici economici sia remota (IAS 37.19). Danno da riparare in futuro ed obbligazione ambientale da confermare Se esiste una possibilità, pur se piccola, che il danno debba essere riparato in futuro, benché l'obbligazione debba essere ancora confermata dalla realizzazione di un evento incerto, la sopravvenienza passiva/passività potenziale dovrebbe essere registrata nella Nota integrativa. Danno da riparare in futuro ed obbligazione ambientale da confermare In presenza di un’obbligazione possibile o un’obbligazione attuale che potrebbe richiedere una fuoriuscita di risorse, ma probabilmente non lo farà: non si deve rilevare alcun accantonamento (IAS 37.27). Sono richieste informazioni sulla passività potenziale (IAS 37.86). Probabilità minima di sostenimento spese ambientali o ammontare irrilevante Se la probabilità che l'impresa dovrà sostenere spese ambientali è minima o tali spese saranno presumibilmente irrilevanti, la rilevazione di una sopravvenienza passiva non è necessaria. Probabilità minima di sostenimento spese ambientali o ammontare irrilevante In presenza di un’obbligazione possibile o un’obbligazione attuale per la quale la probabilità di una fuoriuscita di risorse è remota, non si rileva alcun accantonamento (IAS 37.27); non è richiesta alcuna informazione (IAS 37.86). Passività potenziale o sopravvenienza passiva che richiede conferma da fatto futuro incerto Non risulta una regolamentazione di tipo ambientale. In senso lato si precisa che con l’espressione “passività potenziali” ci si riferisce a passività connesse a “potenzialità” cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. In particolare, per potenzialità si intendono, una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data del bilancio, caratterizzate da uno stato di incertezza, le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l'impresa in una perdita od in un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un’attività … (punto C.VI.a., opera citata). Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi: 1)dal grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro; 2) dalla possibilità di stimare l’ammontare delle perdite (punto C.VI.c., opera citata). Danno da riparare in futuro ed obbligazione ambientale da confermare In senso lato, se l’evento è probabile ma l’ammontare dell’onere non è suscettibile di alcuna stima attendibile, ovvero se l’evento è possibile, non va effettuato uno stanziamento in bilancio, ma si dovrà evidenziare nella nota integrativa ogni informazione utile affinché il lettore possa avere i chiarimenti essenziali per la comprensione della situazione e valutare gli eventuali riflessi sul bilancio e sull’andamento dell’impresa. (punto C.VI.e.2, opera citata). Probabilità minima di sostenimento spese ambientali o ammontare irrilevante In senso lato, non è richiesta rilevazione né indicazione in nota integrativa se l’evento è remoto (punto C.VI.e.2., opera citata). 24 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Iscrizione nella Nota integrativa, se non è attendibile la stima della passività ambientale Nei rari casi in cui non è possibile determinare una stima sufficientemente attendibile della passività, tale passività va considerata come passività potenziale/sopravvenienza passiva, non rilevata contabilmente, ma solo iscritta nella nota integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima attendibile. Spese ambientali collegate ad un danno verificatosi nell’esercizio precedente Le spese ambientali, collegate ad un danno verificatosi in un periodo precedente, non vanno registrate come rettifica contabile dell’esercizio precedente, ma devono essere iscritte tra le spese dell'esercizio in corso, vale a dire del periodo in cui tali spese vengono rilevate. Iscrizione nella Nota integrativa, se non è attendibile la stima della passività ambientale In molti casi il prezzo o il valore deve essere stimato; l’uso di ragionevoli stime è parte essenziale della preparazione dei bilanci e non ne pregiudica l’attendibilità. Quando però non è possibile effettuare le stime in modo attendibile, la posta non deve essere iscritta in bilancio …(F.86). Spese ambientali collegate ad un danno verificatosi nell’esercizio precedente Si deduce, dalle nozioni espresse, l’iscrizione nell’esercizio in corso. Principi nazionali CNDCR Iscrizione nella Nota integrativa, se non è attendibile la stima della passività ambientale Normativa nazionale conforme. Spese ambientali collegate ad un danno verificatosi nell’esercizio precedente Normativa nazionale conforme. 25 Raccomandazione comunitaria ATTIVITA’ AMBIENTALI Principi contabili IAS IMMATERIALI ATTIVITA’ IMMATERIALI AMBIENTALI Si premette che manca una definizione specifica. Si rinvia al capitolo relativo a Un’attività immateriale è un’attività non capitalizzazione delle spese ambientali. monetaria, identificabile, priva di consistenza fisica e posseduta per essere utilizzata nella produzione o fornitura di beni o servizi, per affitto a terzi, o per fini amministrativi. Un’attività è una risorsa: controllata dall’impresa in conseguenza di eventi passati, dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l’impresa … (IAS 38.7). CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE AMBIENTALI AMBIENTALI (RACC.3.12-13-14) Criteri di capitalizzazione delle spese ambientali Principi nazionali CNDCR ATTIVITA’ IMMATERIALI AMBIENTALI Manca una regolamentazione specifica. Definizione a carattere generale sostanzialmente in linea con quella IAS; sono considerate immobilizzazioni immateriali anche gli oneri pluriennali (documento n.24, opera citata). CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE AMBIENTALI Criteri di capitalizzazione delle spese ambientali Le spese ambientali possono essere capitalizzate se soddisfano i seguenti criteri: d) le spese sono state sostenute al fine di impedire o ridurre un danno futuro o conservare delle risorse; e) le spese comportano futuri vantaggi economici di cui l’impresa dovrebbe beneficiare, permettendo di prolungare la vita, aumentare la capacità o migliorare la sicurezza e l’efficienza di altri elementi dell’attivo dell’impresa (al di sopra del loro rendimento valutato in origine), oppure, in alternativa, i costi riducono o impediscono la contaminazione ambientale che potrebbe essere causata dalle future attività dell'impresa; f) le spese servono durevolmente alle attività dell'impresa. Un’attività immateriale deve essere rilevata contabilmente come tale se, e solo se: -è probabile che affluiranno all’impresa benefici economici futuri attribuibili all’attività considerata; -il costo dell’attività può essere determinato attendibilmente (IAS 38.19). Insoddisfazione dei criteri di capitalizzazione Se non sono soddisfatti i sopra indicati criteri di capitalizzazione, le spese ambientali vanno imputate al conto economico non appena sono sostenute in quanto non determinano futuri vantaggi economici. Quote di ammortamento Se sono soddisfatti i criteri di capitalizzazione già enunciati, le spese ambientali devono essere capitalizzate ed ammortizzate per l'esercizio attuale e nel corso di un adeguato periodo futuro, imputando sistematicamente le rispettive quote d'ammortamento nel corso della prevista vita economica utile. Insoddisfazione dei criteri di Insoddisfazione dei criteri di capitalizzazione Si deduce, dai concetti espressi, l’imputazione a capitalizzazione Imputazione al c/economico. carico del c/economico. Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come un costo d’esercizio nel momento in cui sono sostenute … (IAS 38.42). Nella fase di sviluppo di un progetto un’impresa può in alcuni casi identificare una attività immateriale e dimostrare che l'attività genererà, con tutta probabilità, nel futuro, benefici economici. Ciò perché la fase di sviluppo di un progetto è più avanzata della fase di ricerca (IAS 38.46). Altre spese rilevate come costi di esercizio e non come attività immateriali: spese di avviamento di attività, spese per la formazione del personale, spese pubblicitarie e attività promozionali e spese di ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale di un’impresa (Sintesi di IAS 38.57). Quote di ammortamento Il valore da ammortizzare di una attività immateriale, deve essere ripartito sistematicamente lungo il corso della migliore stima della vita utile. Vi è la presunzione relativa che la vita utile di una attività immateriale non supererà i venti anni dalla data in cui l’attività è disponibile per l’uso. Il processo di ammortamento deve avere inizio nel momento in cui l'attività è disponibile per l’uso (IAS 38.79). Criteri di capitalizzazione delle spese ambientali Nessuna regolamentazione specifica. Obbligo di capitalizzazione per i beni immateriali veri e propri e per l’avviamento e facoltà per gli oneri pluriennali: costi di impianto, di ampliamento, costi di ricerca e di sviluppo e pubblicità, in presenza di specifiche condizioni (documento n.24, opera citata). Quote di ammortamento Ammortamento inteso come processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni immateriali in funzione del periodo in cui l’impresa ne trae beneficio. Periodo massimo di 5 anni per l’ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali (doc.n.24, opera citata). 26 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DI ACQUISTI, A TITOLO ONEROSO, DI BREVETTI, LICENZE, PERMESSI D’INQUINAMENTO, DIRITTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E SIMILI DI CARATTERE AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.18) CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DI ACQUISTI, A TITOLO ONEROSO, DI BREVETTI, LICENZE, PERMESSI D’INQUINAMENTO, DIRITTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E SIMILI DI CARATTERE AMBIENTALE oneroso, di brevetti, licenze, permessi di inquinamento, diritti di emissione in atmosfera e diritti o voci di natura simile, per motivi legati all'impatto sull'ambiente delle attività dell'impresa stessa. Se essi sono stati acquistati a titolo oneroso e soddisfano i criteri di capitalizzazione indicati al precedente punto 4, tali costi devono essere capitalizzati ed ammortizzati imputando sistematicamente le rispettive quote nel corso della prevista vita utile economica. In caso contrario, vanno registrati nel conto economico non appena sostenuti. risorse o contraggono debiti per l’acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento o il miglioramento di risorse immateriali quali, ad esempio, le conoscenze scientifiche o tecniche, la progettazione e l’attuazione di nuovi processi o sistemi, le licenze, il patrimonio intellettuale … i brevetti, i diritti d’autore … (IAS 38.8). Per i criteri di rilevazione si rinvia a quanto specificato sotto attività immateriali. Acquisto di diritti vari a titolo oneroso: capitalizzazione o spesa di esercizio Rinvio a quanto specificato per immobilizzazioni immateriali (documento n.24, opera citata). RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO DI RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER FINALITA’ DI IMPIANTI E MACCHINARI PER AMBIENTALI (RACCOMANDAZ. CITATA: FINALITA’ AMBIENTALI 3.16) RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER FINALITA’ AMBIENTALI La raccomandazione regola in modo diretto l’acquisto di impianti e macchinari per finalità ambientali. Installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell’inquinamento e simili L'acquisto di impianti e macchinari può avvenire per finalità ambientali, per esempio l’acquisto di installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell'inquinamento previste da leggi o regolamenti in materia ambientale. Se gli acquisti soddisfano i criteri per la qualificazione come elementi dell’attivo, stabiliti nel punto precedente, tali elementi devono essere capitalizzati. Installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell’inquinamento e simili Non risulta una regolamentazione specifica; si veda documento n.16, opera citata. CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DI ACQUISTI, A TITOLO ONEROSO, DI BREVETTI, LICENZE, PERMESSI D’INQUINAMENTO, DIRITTI EMISSIONE IN Acquisto di diritti vari a titolo oneroso: Acquisto di diritti vari a titolo oneroso: DI ATMOSFERA E SIMILI DI capitalizzazione o spesa di esercizio capitalizzazione o spesa di esercizio L’impresa può effettuare acquisti, a titolo Le imprese frequentemente consumano CARATTERE AMBIENTALE Installazioni tecniche per il controllo o la prevenzione dell’inquinamento e simili Nell’ottica generale vale quanto segue. Un elemento di impianti e macchinari deve essere rilevato come attività quando: -è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene saranno goduti dall’impresa; e -il costo del bene per l’impresa può essere attendibilmente determinato (IAS 16.7). 27 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS ANNOTAZIONE CONTABILE DI UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI UNA IMMOBILIZZAZIONE O DI UN ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PER MOTIVI AMBIENTALI (RACC.CITATA: 3.19-20-21) ANNOTAZIONE CONTABILE DI UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI UNA IMMOBILIZZAZIONE O DI UN ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PER MOTIVI AMBIENTALI cespite dell’attivo per motivi ambientali Gli sviluppi tecnici/legislativi o i fattori ambientali possono alterare il valore di un'immobilizzazione esistente, per esempio nel caso di contaminazione del sito. Si deve procedere ad una rettifica di valore se l'importo recuperabile dall'utilizzo del sito è diminuito al di sotto del suo valore contabile. Questa situazione, di attribuzione di un valore inferiore, alla data di chiusura del bilancio, si realizza qualora si preveda che la svalutazione sia duratura. L'importo di tale rettifica di valore va registrato nel conto economico. dell’attivo per motivi ambientali Nell’ottica generale valgono le seguenti precisazioni. Si premettono le seguenti definizioni: -il valore di realizzo è il valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso di una attività; -il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi che si suppone deriveranno dall’uso permanente e dalla dismissione di una attività alla fine della sua vita utile; il prezzo netto di vendita è l’ammontare ottenibile, al netto dei costi di dismissione dalla vendita di una attività in una operazione tra parti consapevoli e disponibili. (IAS 36.5) Un’impresa deve valutare ad ogni data di chiusura di bilancio se esiste qualche indicazione che dimostri che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’impresa deve stimare il valore di realizzo dell’attività. (IAS 36.8) Una perdita durevole di valore deve essere immediatamente rilevata come un costo nel conto economico, a meno che l’attività non sia già iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro principio contabile internazionale. Qualsiasi perdita durevole di valore di una attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo altro principio contabile internazionale (IAS 36.59, IAS 36.88), ossia come diminuzione della riserva di rivalutazione se riferita ad attività iscritta al valore rivalutato (IAS 36.4). Nell’appendice A si vedano gli esempi a carattere generale di: -calcolo del valore d’uso e rilevazione di una perdita durevole di valore; -ripristino di valore. Non compensabilità tra accantonamenti per rischi ed oneri di natura ambientale e cespiti In IAS 37.61 si precisa che imputare costi ad un accantonamento originariamente rilevato per un altro scopo significherebbe mascherare l'impatto economico di due diversi eventi. Principi nazionali CNDCR ANNOTAZIONE CONTABILE DI UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI UNA IMMOBILIZZAZIONE O DI UN ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PER MOTIVI Attribuzione di un valore inferiore al Attribuzione di un valore inferiore al cespite AMBIENTALI Non compensabilità tra accantonamenti per rischi ed oneri di natura ambientale e cespiti Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono essere registrati a compensazione dei valori degli elementi dell'attivo. Attribuzione di un valore inferiore al cespite dell’attivo per motivi ambientali Risulta solo la seguente regolamentazione a livello generale. Quando si rilevano sintomi che facciano prevedere difficoltà di recupero del valore netto contabile della immobilizzazione materiale, è necessario accertare se si è verificata una perdita duratura di valore. In tal caso va rilevata una svalutazione e le immobilizzazioni vanno esposte al valore recuperabile tramite il loro uso, come definito per un’impresa in condizioni di funzionamento (documento n.16 opera citata). Per le immobilizzazioni immateriali nel documento n.24 è precisato quanto segue. Nel corso del periodo di durata utile di un’immobilizzazione, certe condizioni di utilizzo o addirittura l’operatività stessa della società, possono subire mutamenti di rilievo, conseguentemente la residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali deve essere soggetta ad un riesame ed a una conferma costante nel tempo. Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa deve essere riflessa nel bilancio d’esercizio, attraverso una svalutazione. Non compensabilità tra accantonamenti per rischi ed oneri di natura ambientale e cespiti Confermato in senso lato dal documento n.19. 28 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR Svalutazione di cespite, integrato da spesa ambientale Se la spesa ambientale è considerata parte integrante di un altro elemento dell’attivo, il valore di realizzo di tale bene integrato va esaminato ad ogni chiusura di bilancio e, se esistono le condizioni a monte, si deve procedere alla svalutazione del cespite integrato al suo valore di realizzo. Capitalizzazione spesa di ripristino livello prestazione, nei limiti valore di realizzo del cespite Se il valore contabile di un cespite tiene già conto di una perdita economica dovuta a cause ambientali, la spesa che sarà successivamente necessaria per ripristinare il livello di prestazione originariamente previsto del bene può essere capitalizzata, nella misura in cui il valore contabile che ne risulta non ecceda il valore di realizzo del cespite. Svalutazione di cespite, integrato da spesa ambientale I principi contenuti in IAS 36, consentono di pervenire alle stesse determinazioni della Raccomandazione. Svalutazione di cespite, integrato da spesa ambientale In senso conforme, nell’ottica generale, nei principi 16/24. Capitalizzazione spesa di ripristino livello prestazione, nei limiti valore di realizzo del cespite I principi contenuti in IAS 36, consentono di pervenire alle stesse determinazioni della Raccomandazione. Capitalizzazione spesa di ripristino livello prestazione, nei limiti valore di realizzo del cespite In senso conforme, nell’ottica generale, nei principi 16/24. REGISTRAZIONE DI UNA SPESA AMBIENTALE COLLEGATA AD ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO PATRIMONIALE (RACC.CITATA:3.17) REGISTRAZIONE DI UNA SPESA REGISTRAZIONE DI UNA AMBIENTALE COLLEGATA AD ALTRO SPESA AMBIENTALE ELEMENTO DELL’ATTIVO PATRIMONIALE COLLEGATA AD ALTRO Annotazione integrata nel cespite, per spesa ELEMENTO DELL’ATTIVO PATRIMONIALE Annotazione integrata nel cespite, per spesa ambientale collegata ambientale collegata Può verificarsi il caso in cui non si prevede alcun beneficio economico futuro a fronte della spesa ambientale stessa, ma che tale beneficio futuro possa derivare da un altro elemento dell'attivo, utilizzato nelle operazioni dell'impresa. Quando la spesa ambientale, registrata come attività, è collegata ad un altro elemento dell'attivo esistente, va considerata come parte integrante di quest'ultimo cespite, e non registrata separatamente. Impianti e macchinari possono essere acquistati per ragioni di sicurezza o ambientali. L’acquisto di tali impianti e macchinari, anche se non incrementa direttamente i benefici economici futuri di elementi esistenti di impianti e macchinari, può essere necessario per l’impresa al fine di realizzare i benefici economici futuri di altri beni. In questo caso, tali acquisizioni qualificano per la rilevazione come attività, poiché l’impresa può trarre benefici economici futuri da altri beni eccedenti quelli che avrebbe ottenuto se tali beni non fossero stati acquistati. Tuttavia, questi beni possono essere rilevati come attività solo nella misura in cui il valore iscritto complessivo per essi stessi e per gli altri beni non ecceda il valore realizzabile totale di quei beni e degli altri beni ai quali essi sono correlati. Per esempio, un’industria chimica può dover introdurre certi nuovi processi chimici di trattamento allo scopo di uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell’ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi. Le necessarie modifiche agli impianti possono essere rilevate come attività nella misura in cui esse siano realizzabili, ciò che si verifica quando, senza di esse, l’impresa non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici (IAS 16.13). Annotazione integrata nel cespite, per spesa ambientale collegata Nessuna precisazione specifica ambientale. Comunque, conformità rispetto ai principi 16/24. 29 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO RIMBORSO O RECUPERO DI PASSIVITA’ AMBIENTALE, SOLO SE C’E’ CERTEZZA DI PERCEPIMENTO (RACC.CITATA: 3.6) CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO RIMBORSO O RECUPERO DI PASSIVITA’ AMBIENTALE, SOLO SE C’E’ CERTEZZA DI PERCEPIMENTO rimborsate da un terzo, tale rimborso deve dare luogo a registrazione soltanto se è praticamente certo che esso sarà percepito quando l'impresa adempirà alla propria obbligazione. precisazione “Laddove si suppone che una parte o tutte Nessuna ambientale. Conformità ai le spese richieste per estinguere un accantonamento debbano essere principi. indennizzate da terzi, l’indennizzo deve essere rilevato quando, e solo quando, è virtualmente certo che lo stesso sarà ricevuto se l’impresa adempie all’obbligazione” (IAS 37.53). NON COMPENSABILE IL PREVISTO RIMBORSO CON UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, A MENO CHE SIA CONSENTITO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (RACC.CITATA: 3.7) NON COMPENSABILE IL PREVISTO RIMBORSO CON UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, A MENO CHE SIA CONSENTITO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE CNDCR CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO RIMBORSO O RECUPERO DI PASSIVITA’ AMBIENTALE, Se l'impresa prevede che le spese relative ad una Si riporta la norma generale non risultando SOLO SE C’E’ CERTEZZA passività ambientale saranno, in parte o in tutto, una regolamentazione specifica ambientale. DI PERCEPIMENTO Un previsto rimborso da parte di un terzo non va La norma generale specifica che registrato a compensazione di una passività l’indennizzo deve essere trattato come ambientale, bensì deve figurare separatamente in un’attività separata (IAS 37.53). bilancio nell'attivo, per un importo non superiore al relativo accantonamento. Esso può essere registrato a compensazione di una passività ambientale soltanto quando sussista una disposizione di legge che consenta di procedere a tale compensazione e di cui l'impresa intenda avvalersi. Quando, sulla base di tale disposizione, la compensazione è ammessa, si deve iscrivere nella Nota integrativa l'importo lordo della passività e quello del previsto rimborso. NON COMPENSABILE IL PREVISTO RICAVO DA VENDITA DI CESPITI CON PASSIVITA’ AMBIENTALI (RACCOMANDAZIONE CITATA: 3.8) Le entrate previste a fronte della vendita di cespiti connessi ad una passività ambientale non vanno registrate a compensazione della passività o essere prese in considerazione nella determinazione dell'accantonamento, anche se la prevista cessione del cespite è strettamente collegata all'evento che ha dato luogo all'accantonamento. NON COMPENSABILE IL PREVISTO RIMBORSO CON UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, A MENO CHE SIA CONSENTITO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE Nessuna norma specifica ambientale. NON COMPENSABILE IL PREVISTO NON COMPENSABILE IL RICAVO DA VENDITA DI CESPITI CON PREVISTO RICAVO DA PASSIVITA’ AMBIENTALI VENDITA DI CESPITI CON PASSIVITA’ AMBIENTALI Si riporta la norma generale. I proventi derivanti da una dismissione Nessuna norma specifica attesa di attività non sono presi in ambientale. considerazione nella determinazione di un accantonamento, anche se la dismissione attesa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all’accantonamento (IAS 37.52). 30 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CRITERI DI VALUTAZIONE OPERAZIONI AMBIENTALI AMBIENTALI DELLE OPERAZIONI Non risulta nella Raccomandazione una La valutazione è il processo di determinazione dei AMBIENTALI definizione specifica, si richiama il significato del termine “valutazione” come da Framework dello IASC n.99: “processo di determinazione dei valori con il quale le poste di bilancio devono essere rilevate ed inserite nello Stato patrimoniale e nel Conto economico”. valori con il quale le poste di bilancio devono essere rilevate e iscritte nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Ciò comporta la scelta di particolari criteri di valutazione. Differenti criteri di base per le valutazioni sono adottati nei bilanci, in diverso grado e in varie combinazioni. Questi criteri sono i seguenti: a)costo storico: le attività sono contabilizzate per l’importo delle risorse finanziarie uscite o del valore corrente dei beni ceduti in permuta. Le passività sono registrate per l’ammontare del denaro ricevuto quale contropartita delle obbligazioni assunte o, in alcuni casi per l’importo dei mezzi finanziari necessari per pagare il debito in condizioni normali di attività. b)costo corrente: le attività sono contabilizzate per l’importo delle risorse finanziarie che dovrebbero essere impiegate in un dato momento per l’acquisto di un bene simile o equivalente. Le passività sono rilevate al valore corrente corrispondente ai mezzi finanziari che dovrebbero essere impiegati per estinguere attualmente l’obbligazione. c)valore di realizzo (e di adempimento): le attività sono contabilizzate per l’importo delle risorse finanziarie che possono essere ottenute cedendo le stesse in condizioni normali di attività. Le passività sono contabilizzate per l’importo richiesto per il loro pagamento ovvero per l’importo nominale delle risorse finanziarie che saranno corrisposte per estinguere le passività stesse in condizioni normali di attività. d)valore attuale: le attività sono contabilizzate secondo il valore attuale dei flussi finanziari futuri in entrata che il bene potrà generare in condizioni normali di attività. Le passività sono contabilizzate secondo il valore attuale dei futuri flussi finanziari in uscita che si renderanno necessari per l’estinzione delle obbligazioni in condizioni normali di attività. Nessuna norma specifica ambientale. Il documento n.11 indica, tra l’altro, i cosiddetti postulati del bilancio. Tra questi, il costo è confermato come criterio base delle valutazioni del bilancio dell’impresa in funzionamento. Il criterio di valutazione adottato più comunemente dalle imprese nella preparazione dei bilanci è quello del costo storico. Questo criterio è di solito combinato con altri … (F.99/100/101). 31 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR VALUTAZIONE DELLA PASSIVITA’ VALUTAZIONE AMBIENTALE (RACC.CITATA: 3.22-23-24-25-26) AMBIENTALE Criteri di valutazione della passività ambientale Si premette che una passività ambientale dà luogo a rilevazione contabile, quando può essere effettuata una valutazione attendibile della spesa necessaria per adempiere all'obbligazione. Per valutare l'importo di una passività ambientale, si applicano le seguenti regole. Se la valutazione delle passività comporta diversi risultati possibili, si deve valutare e registrare la stima migliore. L'importo della passività ambientale deve corrispondere alla migliore stima della spesa necessaria per adempiere all'obbligazione alla data di chiusura del bilancio, in base alla situazione esistente e tenuto conto degli sviluppi futuri sia tecnici sia legislativi, nella misura in cui essi siano prevedibili. L'importo della passività deve corrispondere alla stima del valore completo delle passività, indipendentemente dalla data in cui l'attività è cessata o la relativa spesa viene o dev'essere liquidata. Sono consentiti accantonamenti per rischi ed oneri aventi la funzione di coprire perdite o debiti nettamente individuati nella loro natura, ma che, alla data di chiusura del bilancio sono probabili o certi, ma indeterminati per l’importo/ data di sopravvenienza; di conseguenza è ammessa la graduale accumulazione dell'intero valore delle passività nel corso del periodo di attività dell'impresa. Componenti di costo della passività ambientale relativa al risanamento ambientale Nella valutazione dell'importo delle passività ambientale si devono prendere in considerazione i seguenti elementi di costo: - costi diretti aggiuntivi per il risanamento ambientale; - costo della retribuzione, dei contributi ed oneri dei dipendenti che probabilmente dedicheranno molto tempo direttamente alle attività di risanamento; - costi dei controlli successivi al risanamento; - oneri legati agli sviluppi tecnologici realizzati, sempre che sia probabile che essi verranno approvati dall'autorità governativa. DELLA PASSIVITA’ VALUTAZIONE DELLA PASSIVITA’ della passività AMBIENTALE Criteri di valutazione ambientale Per la valutazione IAS delle passività in senso lato, vedere punto precedente, non risultando una regolamentazione specifica della passività ambientale, salvo gli esempi concreti riportati nel punto dedicato alle rilevazioni delle passività ambientali. Componenti di costo della passività ambientale relativa al risanamento ambientale Si riporta la normativa generale. Il costo include, se applicabile: -spese per materiali e servizi utilizzati o consumati nel generare l’attività immateriale; -salari, stipendi ed altri costi connessi all’impiego di personale direttamente coinvolto nel generare l’attività; -qualsiasi spesa che è direttamente imputabile alla creazione dell’attività; -spese generali che sono necessarie per generare l’attività e che possono essere ripartite in base ad un criterio ragionevole e coerente all’attività …(IAS 38.54). Criteri di valutazione della passività ambientale Nessuna norma ambientale. Il documento n.19, sotto M.I., opera citata, precisa quanto segue. I debiti ed altre passività vanno esposti in bilancio, come regola generale, al valore nominale, salvo i particolari casi descritti e le altre cause di modifica. Componenti di costo della passività ambientale relativa al risanamento ambientale Nessuna norma ambientale. 32 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR Impossibilità di stima sufficientemente attendibile della passività ambientale Nei rari casi in cui non è possibile determinare una stima sufficientemente attendibile della passività, tale passività va considerata come una sopravvenienza passiva, non rilevata contabilmente, ma iscritta nella Nota integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima attendibile; si ricorda che il termine sopravvenienza passiva, come già riferito in precedenza, è da intendersi come condizione o situazione il cui risultato ultimo di perdita sarà confermato solo al verificarsi, o al non verificarsi di uno o più fatti incerti. Impossibilità di stima sufficientemente attendibile della passività ambientale Normativa a livello generale, non specifica, in senso conforme. VALUTAZIONE DEI COSTI DI CHIUSURA O ELIMINAZIONE DI IMPIANTI PER MOTIVI AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI COSTI DI RISANAMENTO DEL SITO E DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI SCARTO (RACC.: 3.27-28-29) VALUTAZIONE DEI COSTI DI CHIUSURA O ELIMINAZIONE DI IMPIANTI PER MOTIVI AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI COSTI DI RISANAMENTO DEL SITO E DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI SCARTO società è tenuta per legge a sostenere vanno contabilizzate secondo i criteri indicati ai punti “Criteri di rilevazione della passività ambientale legale/contrattuale o implicita” e ”Rilevazione di passività ambientali indeterminate nell’importo o nella data di sopravvenienza”. Ove siano soddisfatti tali criteri, l'obbligazione di sostenere le spese future deve essere considerata passività ambientale. obbligazione devono essere riflessi nell’importo di un accantonamento se vi è una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno. I fatti futuri attesi possono essere particolarmente importanti nella determinazione degli accantonamenti. Per esempio, un’impresa può ritenere che il costo di bonifica di un insediamento alla fine della sua vita economica sarà ridotto da futuri cambiamenti tecnologici. L’importo rilevato riflette la ragionevole previsione di osservatori tecnicamente qualificati ed obiettivi che tengano conto di tutte le conoscenze che saranno a disposizione della tecnologia al momento della bonifica. Perciò è appropriato includere, per esempio, le riduzioni di costi associati all’accresciuta esperienza nell’applicazione della tecnologia esistente. … Tuttavia, un’impresa non anticipa lo sviluppo di una tecnologia di bonifica completamente nuova a meno che sia assistita da evidenze sufficientemente obiettive” (IAS 37.49). Impossibilità di stima sufficientemente attendibile della passività ambientale Normativa a livello generale, non specifica, in senso conforme. VALUTAZIONE DEI COSTI DI CHIUSURA O ELIMINAZIONE DI IMPIANTI PER MOTIVI AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI COSTI DI RISANAMENTO Spese future come passività ambientali Spese future come passività ambientali DEL SITO E DEI COSTI DI Le spese relative al risanamento dei siti, allo Si riportano le norme a carattere generale. DEI smaltimento dei sottoprodotti di scarto, alla “I fatti futuri che possono condizionare SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI chiusura o eliminazione degli impianti, che la l’ammontare richiesto per estinguere una SCARTO Spese future come passività ambientali Nessuna norma ambientale specifica. Si può fare riferimento alle norme generali documenti nn.16/24 ed a quanto già precisato sulle rilevazioni delle passività. 33 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR Preferibile valutazione e registrazione della passività ambientale a lungo termine alla data inizio attività per i casi di risanamento/ eliminazione/chiusura sito La passività ambientale per il risanamento del sito, l'eliminazione o la chiusura del sito, va registrata alla data in cui iniziano le attività dell'impresa e pertanto sorge il relativo obbligo. Non si deve attendere il completamento dell'attività di risanamento o la chiusura/eliminazione del sito per registrare tale passività. Laddove la passività sia qualificata come tale, cioè obbedisce a criteri specifici di valutazione e rilevazione, la spesa stimata è inclusa nel costo del relativo cespite che deve essere smantellato ed eliminato. Tale spesa capitalizzata viene quindi ammortizzata come quota dell'importo ammortizzabile del relativo cespite. Danni supplementari potrebbero essere causati nel corso dell'attività; il relativo obbligo di risanamento da parte della società sorge quando il danno ambientale si verifica. Nel caso di costi per il risanamento del sito e costi di smantellamento di operazioni a lungo termine, è preferibile applicare il trattamento, indicato in precedenza, di registrazione della passività ambientale <<alla data in cui iniziano le attività dell’impresa>>. Soluzione alternativa meno preferibile E’ consentita la graduale accumulazione di un accantonamento dei costi di risanamento del sito e costi di smantellamento di operazioni a lungo termine. Contabilizzazione di passività a lungo termine distinguendo la passività dell’esercizio da quella degli esercizi successivi L'impresa può contabilizzare costi di smantellamento di lungo termine nell'intero periodo delle operazioni. Una quota dei costi è registrata tra le spese in ciascun esercizio contabile, mentre il saldo risultante figura come passività distinto. Preferibile valutazione e registrazione della passività ambientale a lungo termine alla data inizio attività per i casi di risanamento/ eliminazione/chiusura sito Sul tema della passività ambientale a lungo termine, in senso lato e non specifico ambientale, è interessante questa normativa IAS. Prima di tutto si richiama il punto IAS 37.14 il quale precisa che un accantonamento per i costi di ristrutturazione è rilevato solo quando le condizioni generali previste per la rilevazione degli accantonamenti sono soddisfatte. In questo contesto, un’obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo quando un’impresa: ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione …ha fatto sorgere nelle persone interessate una valida aspettativa che l’impresa realizzerà la ristrutturazione. … L’effetto di una nuova possibile normativa deve essere preso in considerazione nella determinazione di una obbligazione esistente quando vi è una prova sufficientemente obiettiva che è virtualmente certo che la normativa sarà emanata (IAS 37.50). Un’obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo quando un’impresa: a)ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifichi almeno l’attività o la parte di attività interessata, le principali localizzazioni coinvolte, la localizzazione, la categoria ed il numero approssimativo di dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del loro rapporto; le spese che verranno sostenute e quando il programma verrà attuato; e b)ha fatto sorgere nelle persone interessate una valida aspettativa che l’impresa realizzerà la ristrutturazione o perché ne ha già comunicato gli aspetti principali alle persone coinvolte (IAS 37.72). Soluzione alternativa meno preferibile L’approccio IAS è in senso lato. La tematica emerge indirettamente in relazione agli argomenti “bonifica” e “ristrutturazioni”. Contabilizzazione di passività a lungo termine distinguendo la passività dell’esercizio da quella degli esercizi successivi Non emergono indicazioni particolari se non quelle legate ai flussi di cassa. Preferibile valutazione e registrazione della passività ambientale a lungo termine alla data inizio attività per i casi di risanamento/ eliminazione/chiusura sito Nessuna norma specifica ambientale. Soluzione alternativa meno preferibile Nessuna norma specifica ambientale. Contabilizzazione di passività a lungo termine distinguendo la passività dell’esercizio da quella degli esercizi successivi Normativa nazionale sostanzialmente in linea. 34 Raccomandazione comunitaria Principi contabili IAS Principi nazionali CNDCR VALUTAZIONE ATTUALIZZATA DEI COSTI DI RISANAMENTO E/O DI RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO (RACC.CITATA: 3.3031-32) VALUTAZIONE ATTUALIZZATA DEI VALUTAZIONE COSTI DI RISANAMENTO E/O DI ATTUALIZZATA DEI RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO COSTI DI RISANAMENTO DI RIPRISTINO Facoltà di attualizzazione degli oneri E/O AMBIENTALE DEL SITO Facoltà di attualizzazione degli oneri ambientali ambientali di lungo termine di lungo termine Per quanto riguarda gli oneri ambientali che non daranno luogo a un'uscita di risorse nell'immediato futuro, è possibile, ma non obbligatorio, registrarli al loro valore attuale (attualizzandoli), sempre che l'obbligazione e l'importo e le scadenze di pagamento siano fissi o determinati in modo attendibile. Anche la valutazione al costo corrente (cioè costo stimato non attualizzato) è accettabile. Preferibilità dell’attualizzazione Tuttavia, laddove l'effetto della perdita di valore nel tempo sia consistente, è più appropriato valutare gli oneri ambientali al loro valore attualizzato. Il metodo di attualizzazione scelto, deve essere indicato nella Nota integrativa. Valutazione del costo in base a progetto di ripristino/risanamento del sito Il costo previsto va calcolato sulla base di uno specifico progetto per il ripristino e/o trattamento di risanamento della contaminazione del sito. L'importo e le scadenze di pagamento devono essere basate su informazioni oggettive e verificabili. Flussi di cassa relativi al progetto di risanamento/ripristino La stima non attualizzata dei flussi di cassa deve consistere nella stima degli importi da pagare alla data di scadenza (adeguati al tasso d'inflazione previsto) e va calcolata utilizzando le ipotesi esplicite che sono alla base del progetto di risanamento e/o di ripristino, in modo che una persona competente sia in grado di riesaminare il calcolo dei flussi di cassa stimati e giungere allo stesso risultato. In senso generale, si precisa che laddove l’effetto del valore attuale del denaro è un aspetto rilevante, l’importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione (IAS 37.45). Facoltà di attualizzazione degli oneri ambientali di lungo termine Normativa nazionale in linea, a carattere generale. Preferibilità dell’attualizzazione Ciò è conforme a IAS. Preferibilità dell’attualizzazione Normativa nazionale linea. in Valutazione del costo in base a progetto di ripristino/risanamento del sito In senso lato, quanto indicato è conforme alla normativa IAS. Valutazione del costo in base a progetto di ripristino/risanamento del sito Nessuna norma specifica. Flussi di cassa relativi al progetto di risanamento/ripristino In senso lato, quanto indicato è conforme alla normativa IAS. Flussi di cassa relativi al progetto di risanamento/ripristino Nessuna norma specifica ambientale. 35 F) RISCHI E DANNI AMBIENTALI IN UNA RECENTE PROPOSTA DI DIRETTIVA COMUNITARIA E’ noto che gli investitori hanno bisogno di sapere come le imprese affrontano le questioni ambientali; d’altra parte, anche le autorità competenti hanno interesse a controllare l’applicazione delle norme e dei regolamenti ambientali ed i costi connessi. L’impressione generale è che le imprese debbano far fronte a costi ambientali sempre crescenti per la prevenzione dell’inquinamento e per il risanamento dei siti. Risulta, invece, da studi di economia aziendale e da analisi a livello comunitario, che le imprese che adottano buoni sistemi di gestione per l’ambiente, ovvero buone pratiche ambientali preventive, difficilmente saranno gravate da onerosi costi di responsabilità ambientale. Ebbene, in questa ottica, e alla luce dell’informativa ambientale di cui alla Raccomandazione comunitaria del 30.05.2001, può essere interessante esaminare la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle responsabilità ambientali in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale del 23.01.2002, COM(2002) 17 definitivo. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative occorrenti per conformarsi alla Direttiva entro il 30 giugno 2005. E’ necessario ricordare che nell’ambito dei vari atti giuridici comunitari, le direttive, ai sensi dell’art.249 del trattato (ex art.189) vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. MOTIVI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA La proposta legislazione comunitaria viene ritenuta necessaria in base al principio di sussidiarietà. Si tenga presente che la Comunità, a sua volta agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato; nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario; l’azione della Comunità, quindi, non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, come da Parte prima, art.5 (ex art.3 B) Trattato. La Comunità si propone pertanto di intervenire per regolamentare la contaminazione dei siti e la perdita di biodiversità. E’ evidente che la contaminazione dei siti costituisce una minaccia per la salute umana e l’ambiente per varie ragioni, tra cui: a causa del rilascio di contaminanti nelle acque, a motivo dell’assorbimento dei contaminanti dalle piante e per i rischi conseguenti ad incendi o all’esplosione di gas di discarica, e così via. Premesso che nella Comunità sono già stati individuati come contaminati circa 300.000 siti, la previsione dei costi di risanamento consente di rendersi conto dell’entità dei rischi connessi alla contaminazione. Le stime pubblicate dall’Agenzia Europea dell’Ambiente permettono di prevedere dei costi di risanamento parziale in Italia pari a circa 0,5 miliardi di euro per 1.250 siti contaminati. A livello comunitario, si ritiene necessario definire regole di responsabilità per impedire ulteriori contaminazioni e garantire l’applicazione del principio “chi inquina paga”. Si mette giustamente in evidenza che senza un quadro armonizzato a livello europeo, gli imprenditori e gli altri soggetti economici potrebbero sfruttare le diverse regolamentazioni negli Stati membri e avvalersi di strumenti giuridici di comodo, quali per esempio cedere le operazioni rischiose a società giuridicamente separate e sottocapitalizzate, spostare la sede legale nell’ambito dei vari Paesi della Comunità per sfruttare eventuali vuoti giuridici in materia di responsabilità, ricorrere ad altri accorgimenti, e così facendo sfuggire alle responsabilità. IMPRESE INTERESSATE DALLA NORMATIVA Saranno interessate dalla prevista normativa le imprese che svolgono una qualsiasi delle seguenti attività, come da pag.58, 59, 60 della proposta di Direttiva: - funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. - Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, relativamente al rilascio nell’aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta direttiva. 36 - Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione conformemente alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, scaricate nell’ambiente idrico della Comunità relativamente allo scarico di una qualunque delle sostanze pericolose coperte da detta direttiva. - Funzionamento di impianti soggetti a autorizzazione per scaricare una qualsiasi delle sostanze pericolose conformemente alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, relativamente allo scarico di una qualsiasi delle sostanze pericolose coperte da detta direttiva. - Funzionamento di impianti soggetti a autorizzazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che stabilisce un quadro comunitario in materia di acque relativamente allo scarico di una qualsiasi delle sostanze pericolose trattate da detta direttiva. - Estrazione e arginazione di acque soggette ad autorizzazione preventiva, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. - Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché la supervisione di tali operazioni e il controllo successivo dei siti di discarica, soggetti a autorizzazione o a registrazione, conformemente all direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Tali operazioni comprendono tra l’altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, concernente le discariche di rifiuti ed il funzionamento degli impianti di incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti. - Fabbricazione, uso, stoccaggio, trasporto o rilascio nell’ambiente, di sostanze pericolose rientranti nel campo di applicazione della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. - Fabbricazione, uso, stoccaggio, trasporto o rilascio nell’ambiente, di preparati pericolosi rientranti nel campo di applicazione della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e alla denominazione di preparati pericolosi. - Fabbricazione, uso, stoccaggio, trasporto o rilascio nell’ambiente, di prodotti fitosanitari rientranti nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. - Fabbricazione, uso, stoccaggio, trasporto o emissione nell’ambiente, di biocidi rientranti nel campo di applicazione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. - Trasporto per strada, ferrovia, vie di navigazione interna, marittimo o aereo di merci pericolose o inquinanti quali definite all’Allegato A alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada o all’Allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia o nella direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti. - Qualsiasi uso confinato di microrganismi geneticamente modificati rientranti nel campo di applicazione della direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. - Qualsiasi rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente modificati rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. - Trasporto di organismi geneticamente modificati rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Oltre a dette imprese, saranno anche coperte tutte le altre attività professionali atte a causare un danno alla biodiversità (come definito nel regime proposto). 37 COSTO DI RIPARAZIONE O DI PREVENZIONE DEL DANNO AMBIENTALE A CARICO DELLE IMPRESE Le imprese rientranti nel regime proposto dovranno farsi carico del costo di riparazione e, in certi casi, di prevenzione del danno ambientale procurato. EFFETTI ECONOMICI SULLE IMPRESE Si ritiene che l’impatto globale della proposta sui livelli occupazionali sia neutrale. A livello settoriale è probabile che la proposta porti nel tempo ad un passaggio dell’occupazione da settori relativamente inquinanti e imprese ecologicamente poco responsabili a settori più puliti e imprese più ecologicamente responsabili. Risulta analogo l’effetto diretto sulla creazione di nuove imprese. Risulteranno stimolati gli investimenti in tecnologie preventive. Ciò permetterebbe alle imprese comunitarie di conseguire elevati standard di protezione ambientale a costi minori. Risulta positivo l’impatto sulla competitività esterna delle imprese comunitarie. Le imprese che adottano buone pratiche preventive difficilmente dovranno affrontare costi di responsabilità significativi e quindi la loro competitività internazionale sarà accresciuta. I PUNTI QUALIFICANTI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA La direttiva proposta intende istituire una normativa quadro per la prevenzione e riparazione del danno ambientale, facendo perno sulle responsabilità dell’impresa. Qui di seguito si sintetizzano gli aspetti ritenuti significativi dell’articolato proposto nella direttiva. 1) Alcune definizioni adottate Ai fini della direttiva proposta valgono, tra l’altro, le seguenti definizioni (pagg.38, 39 della proposta di Direttiva): “costi”, i costi giustificati dalla necessità di assicurare un’attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, comprensivi delle spese amministrative, legali e di applicazione della medesima, dei costi di raccolta dei dati, di altri costi generali legati al processo di valutazione nonché dei costi di controllo e sorveglianza; “danno”, un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente e che è cagionato da un’attività prevista dalla presente direttiva; “minaccia imminente”, il rischio sufficientemente verosimile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo. “danno ambientale” - danno alla biodiversità, vale a dire qualsiasi danno che produce gravi effetti negativi sullo stato di conservazione della biodiversità; - danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida negativamente sullo stato ecologico, il potenziale ecologico o lo stato chimico delle acque interessate in misura tale che tale stato si deteriori o possa deteriorarsi rispetto ad una delle categorie di cui alla direttiva 2000/60/CE, …; - danno al terreno, qualsiasi danno che rechi un grave pregiudizio potenziale o reale alla salute umana a seguito della contaminazione del suolo e sottosuolo. 2) Misure di prevenzione a carico delle imprese a fronte di una minaccia imminente di danno ambientale Quando esiste una minaccia imminente di danno ambientale, l’autorità competente chiede all’operatore di adottare le misure di prevenzione necessarie o adotta essa stessa tali misure. Quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall’operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori informino l’autorità competente della situazione. In questo caso, l’autorità competente adotta le misure di prevenzione necessarie. 3) Misure di riparazione a carico delle imprese quando si e’ verificato un danno ambientale Quando si è verificato un danno ambientale, l’autorità competente chiede all’operatore di adottare le misure di riparazione necessarie. Se l’operatore non si conforma a tale richiesta, l’autorità competente adotta essa stessa le misure di riparazione necessarie. Le misure di riparazione necessarie sono distinte in: -azioni di riparazione primarie ossia l’autorità competente prende in considerazione un’opzione naturale di recupero, ossia un’opzione senza interventi umani per riportare direttamente le risorse naturali e/o i servizi 38 danneggiati alle condizioni originarie. L’autorità competente prende inoltre in considerazione altre opzioni, quale quella per riportare direttamente le risorse naturali ed i servizi alle condizioni originarie in tempi brevi; -azioni di riparazione compensative ossia per ogni opzione, l’autorità competente considera le azioni di riparazione compensative per compensare la perdita provvisoria di risorse naturali e di servizi in attesa della riparazione. 4) Misure di prevenzione /riparazione nei casi di operatori sconosciuti/insolventi Gli Stati membri garantiscono comunque l’adozione delle misure di prevenzione o riparazione necessarie anche nei seguenti casi: quando non è possibile individuare l’operatore che ha causato il danno o l’imminente minaccia di danno; quando l’operatore può essere individuato ma non ha mezzi finanziari sufficienti per prendere/adottare misure di prevenzione o riparazione necessarie; quando il costo delle misure di prevenzione o riparazione necessarie non è a carico dell’operatore, essendo privo di responsabilità. 5) Recupero dei costi nei confronti operatori/imprese L’autorità competente recupera dall’operatore che ha causato il danno o l’imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione all’adozione delle misure di prevenzione o riparazione, compreso i costi di valutazione. 6) Casi di danni ambientale non rientranti nella disciplina della direttiva La direttiva proposta non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati nelle situazioni, per esempio di: conflitto armato, guerra civile, insurrezione, fenomeno naturale di carattere eccezionale, emissione o un evento consentiti da leggi e regolamenti applicabili o da permessi od autorizzazioni rilasciati all’operatore, emissioni di attività che non erano considerate nocive secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell’emissione o dell’esecuzione dell’attività. 7) Costi non a carico dell’operatore /impresa Non risultano a carico dell’operatore i costi delle misure di prevenzione o riparazione prese conformemente alla direttiva proposta se il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sono imputabili, per esempio, a quanto segue: atto compiuto da un terzo con l’intento di causare il danno quando questo, o la sua minaccia imminente, si sia verificato nonostante l’esistenza di opportune misure di sicurezza; osservanza di un’ingiunzione di una pubblica autorità, operatore che agisca in qualità di curatore fallimentare. 8) Imputazione dei costi agli operatori in relazione a talune misure di prevenzione Gli Stati membri provvedono affinché, in ogni circostanza, gravino sugli operatori tutti i costi delle misure di prevenzione che erano comunque tenuti ad adottare per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, comprese le condizioni di permessi od autorizzazioni 9) Imputazione dei costi agli operatori nel caso di pluralità di autori del danno Quando l’autorità competente può accertare, con un grado sufficiente di verosimiglianza e probabilità, che lo stesso danno è stato causato da azioni o omissioni di una pluralità di operatori, gli Stati membri possono prevedere la responsabilità finanziaria in solido per tale danno oppure che l’autorità competente ripartisca i costi tra i diversi operatori, secondo criteri di equità e ragionevolezza. 10) Termine nei confronti dell’autorità competente per l’avvio dei procedimenti di recupero costi L’autorità competente può avviare, nei confronti di un operatore che ha causato il danno o l’imminente minaccia di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla direttiva proposta entro cinque anni dalla data di espletamento delle misure. 11) Richiesta di azione alle autorità da parte delle persone lese da danno ambientale Le persone lese o che possono essere lese da un danno ambientale e le entità qualificate sono legittimate a presentare all’autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all’autorità competente di intervenire a norma della direttiva. 12) Copertura assicurativa del danno ambientale Gli Stati membri incoraggiano il ricorso degli operatori ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia finanziaria. 13) Relazione della presente direttiva con il diritto nazionale La direttiva proposta non preclude agli Stati membri di conservare o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 14) Applicazione nel tempo della presente direttiva La direttiva proposta non si applica al danno causato da attività svolte prima della data del 30/06/2005. In particolare non si applica al danno causato da rifiuti il cui smaltimento è avvenuto legalmente in impianti di smaltimento autorizzati prima della data del 30/06/2005 e da sostanze rilasciate nell’ambiente prima di detta data. 39 G) SCHEMI ILLUSTRATIVI DELLA RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA DEL 30 MAGGIO 2001 Criteri di contabilizzazione passività ambientale OBBLIGAZIONE LEGALE/ CONTRATTUALE/ IMPLICITA DI IMPEDIRE, RIDURRE O RIPARARE UN DANNO AMBIENTALE REQUISITI PER LA RILEVAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE OBBLIGAZIONE DETERMINATA DA EVENTI PASSATI CHE COMPORTERA’ UNA USCITA DI RISORSE A FRONTE DI UN BENEFICIO ECONOMICO POSSIBILITA’ DI QUANTIFICARE IN MODO ATTENDIBILE L’ENTITA’ DEI COSTI DERIVATI DALL’OBBLIGAZIONE CASO DI NESSUNA RILEVAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE CRITERI DI RILEVAZIONE PASSIVITA’ AMBIENTALE LEGALE CONTRATTUALE IMPLICITA SPESE AMBIENTALI A CARICO DELL’ESERCIZIO ESEMPI DI SPESE AMBIENTALI A CARICO DELL’ESERCIZIO PASSIVITA’ AMBIENTALE A CARICO DELL’IMPRESA SE IL DANNO AMBIENTALE NON COMPORTA ALCUNA OBBLIGAZIONE LEGALE/ CONTRATTUALE/ IMPLICITA DI RIPARAZIONE (EVENTUALE ANNOTAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA) GRAVANO NEL CONTO ECONOMICO, SALVO CAPITALIZZAZIONE APPORTANDO FUTURI VANTAGGI ECONOMICI QUELLE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ IN CORSO O PASSATE E AL RIPRISTINO DELL’AMBIENTE ALLO STATO PRECEDENTE LA CONTAMINAZIONE, QUALI LE SPESE PER TRATTAMENTO RIFIUTI, RISANAMENTO ATTUALE ATTIVITA’, RISANAMENTO DANNI CAUSATI IN PERIODI PRECEDENTI, COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE AMBIENTALE, COSTI DI AUDIT AMBIENTALE AMMONTARE DELL’ONERE AMBIENTALE RIENTRANTE NELLA RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA (PARTE DI COMPETENZA) 40 Criteri di rilevazione accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri ambientali OBBLIGAZIONE AMBIENTALE NATURA E’ DEFINITA: CONTRATTUALE, IMPLICITA REQUISITI PER LA RILEVAZIONE, ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO, DEGLI ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI LA CUI LEGALE, OBBLIGAZIONE CHE PROBABILMENTE DETERMINERA’ UNA USCITA DI RISORSE A FRONTE DI UN BENEFICIO ECONOMICO OBBLIGAZIONE INDETERMINATA NELL’IMPORTO O DATA DI SOPRAVVENIENZA CON POSSIBILITA’ DI EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE ATTENDIBILE DELL’ENTITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (INCERTEZZA NEL QUANTUM O NELL’AN) ESEMPIO DI INCERTEZZE DI DATA/IMPORTO CHE GIUSTIFICANO ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI INCERTEZZE DOVUTE ALLA CONTINUA EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE DI RISANAMENTO E ALLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA E NATURA DEL RISANAMENTO NECESSARIO RILEVAZIONI SPESE AMBIENTALI A CARICO DELL’ESERCIZIO RARI CASI DI IMPOSSIBILITA’ DI STIMA ATTENDIBILE DEI COSTI SIGNIFICATO DELL’ESPRESSIONE “SOPRAVVENIENZA PASSIVA”/”PASSIVITA’ POTENZIALE” LA PASSIVITA’ AMBIENTALE, CONSIDERATA SOPRAVVENIENZA PASSIVA NON DOVREBBE ESSERE RILEVATA MA ANNOTATA NELLA NOTA INTEGRATIVA, SPIEGANDO I MOTIVI DELLA IMPOSSIBILITA’ DI STIMA CONDIZIONE O SITUAZIONE IL CUI RISULTATO ULTIMO, DI PERDITA, SARA’ CONFERMATO AL VERIFICARSI O MENO DI UNO O PIU’ FATTI INCERTI FUTURI 41 Criteri di rilevazione di passività potenziale/sopravvenienza passiva di carattere ambientale RILEVAZIONE DI PASSIVITA’ POTENZIALE/ SOPRAVV. PASSIVA CARATTERE DI AMBIENTALE PASSIVITA’ POTENZIALE/ SOPRAVV. PASSIVA COME CUI CONDIZIONE IL RISULTATO ULTIMO DI PERDITA SARA’ CONFERMATO NON VA ISCRITTA IN BILANCIO (NON RILEVATA CONTABILMENTE) POICHE’ CONDIZIONE/ SITUAZIONE IL CUI RISULTATO DI PERDITA SARA’ CONFERMATO AL VERIFICARSI O MENO DI FATTI FUTURI INCERTI DANNO DA RIPARARE IN FUTURO ED OBBLIGAZIONE AMBIENTALE DA CONFERMARE LA SOPRAVVENIENZA PASSIVA DOVREBBE ESSERE REGISTRATA IN NOTA INTEGRATIVA PROBABILITA’ MINIMA DI SOSTENIMENTO SPESE AMBIENTALI O AMMONTARE IRRILEVANTE NON NECESSARIA LA RILEVAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA PASSIVA ISCRIZIONE NELLA NOTA INTEGRATIVA, SE NON E’ ATTENDIBILE LA STIMA PASSIVITA’ DELLA AMBIENTALE NEI RARI CASI DI STIMA NON SUFFICIENTEMENTE ATTENDIBILE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE, NIENTE RILEVAZIONE CONTABILE MA ISCRIZIONE IN NOTA INTEGRATIVA CON ESPLICAZIONE SU IMPOSSIBILITA’ DI STIMA ATTENDIBILE SPESE COLLEGATE VERIFICATOSI PRECEDENTE NON SI REGISTRANO COME RETTIFICA CONTABILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, MA ISCRITTE TRA LE SPESE DELL’ESERCIZIO IN CORSO AMBIENTALI A DANNO IN PERIODO 42 Capitalizzazione delle spese ambientali SPESE SOSTENUTE PER IMPEDIRE/RIDURRE UN DANNO FUTURO O CONSERVARE DELLE RISORSE CRITERI DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE AMBIENTALI SPESE COMPORTANTI FUTURI VANTAGGI ECONOMICI QUALI PROLUNGARE LA VITA, AUMENTARE LA CAPACITA’ O MIGLIORARE LA SICUREZZA/EFFICIENZA DI ELEMENTI DELL’ATTIVO IN ECCEDENZA (RISPETTO AL RENDIMENTO IN ORIGINE) OPPURE, IN ALTERNATIVA, I COSTI RIDUCONO/ IMPEDISCONO CONTAMINAZIONE AMBIENTALE DA FUTURE ATTIVITA’ LE SPESE SERVONO DUREVOLMENTE ALLE ATTIVITA’ DELL’IMPRESA CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE QUOTE AMMORTAMENTO DI AMBIENTALI INSODDISFAZIONE CRITERI CAPITALIZZAZIONE SPESE AMBIENTALI DI PER L’ESERCIZIO ATTUALE ED ADEGUATO PERIODO FUTURO, SECONDO PREVISTA VITA ECONOMICA UTILE IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO NON APPENA SOSTENUTE IN QUANTO NON DETERMINANO FUTURI VANTAGGI ECONOMICI 43 Criteri di registrazione acquisto impianti/macchinari/brevetti/licenze/altri diritti per finalità ambientali RILEVAZIONE CONTABILE DI ACQUISTO DI IMPIANTI/ MACCHINARI PER FINALITA’ AMBIENTALI INSTALLAZIONI TECNICHE PER IL CONTROLLO O LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO, PREVISTE DA LEGGI O REGOLAMENTI IN MATERIA AMBIENTALE CAPITALIZZAZIONE SE LE IMMOBILIZZAZIONI SODDISFANO I CRITERI DI QUALIFICAZIONE INDICATI SOTTO “CAPITALIZZAZIONE SPESE AMBIENTALI” CONTABILIZZAZIONE ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DI BREVETTI, LICENZE, PERMESSI DI DI INQUINAMENTO, DIRITTI EMISSIONE IN ATMOSFERA, DIRITTI VARI CAPITALIZZAZIONE O SPESA DI ESERCIZIO CAPITALIZZAZIONE SE L’ACQUISTO SODDISFA I CRITERI INDICATI SOTTO “CAPITALIZZAZIONE SPESE AMBIENTALI” IN CASO CONTRARIO IMPUTATO AL CONTO ECONOMICO ATTRIBUZIONE DI UN VALORE INFERIORE AL CESPITE DELL’ATTIVO, PER MOTIVI AMBIENTALI ANNOTAZIONE CONTABILE DI RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DI UNA DI IMMOBILIZZAZIONE O ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO, PER MOTIVI AMBIENTALI SVALUTAZIONE DURATURA DEL CESPITE/ SITO IMPUTATA AL CONTO ECONOMICO, IPOTESI DI RIDUZIONE VALORE IMMOBILIZZAZIONE ESISTENTE, CAUSATA DA SVILUPPI TECNICI/LEGISLATIVI/ FATTORI AMBIENTALI, PER ESEMPIO NEL CASO DI CONTAMINAZIONE DEL SITO. RETTIFICA CONTABILE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL VALORE DI REALIZZO BILANCIO, SE INFERIORE AL VALORE CONTABILE NON COMPENSABILITA’ TRA ACCANTONAMENTI PER RISCHI/ ONERI E CESPITI SVALUTAZIONE DI INTEGRATO DA AMBIENTALE CESPITE, SPESA CAPITALIZZAZIONE DI SPESA DI RIPRISTINO LIVELLO PRESTAZIONE, NEI LIMITI DEL VALORE DI REALIZZO DEL CESPITE SE LA SPESA AMBIENTALE INTEGRA ALTRO ELEMENTO DELL’ATTIVO, SI SVALUTA ALLE CONDIZIONI CITATE SE IL VALORE DI REALIZZO DEL CESPITE INTEGRATO RISULTA INFERIORE AL VALORE CONTABILE SE IL VALORE CONTABILE DEL CESPITE HA ACQUISITO UNA PERDITA AMBIENTALE, LA CAPITALIZZAZIONE DELLA SPESA DI RIPRISTINO LIVELLO PRESTAZIONE NON PUO’ ECCEDERE IL VALORE DI REALIZZO DEL CESPITE 44 Criteri di rilevazione di spesa ambientale collegata/rimborso passività ambientale/compensazioni RILEVAZIONE DI SPESA AMBIENTALE COLLEGATA AD ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO PATRIMONIALE ANNOTAZIONE INTEGRATA NEL CESPITE PER SPESA AMBIENTALE COLLEGATA CONTABILIZZAZIONE DI UN PREVISTO RIMBORSO DI PASSIVITA’ AMBIENTALE, SOLO SE C’E’ CERTEZZA DI PERCEPIMENTO TRATTANDOSI DI UN PREVISTO RIMBORSO DI PASSIVITA’ AMBIENTALE DA UN TERZO, LA RILEVAZIONE ESIGE CERTEZZA DI PERCEPIMENTO NON COMPENSABILE CONTABILMENTE UN PREVISTO RIMBORSO CON UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, SALVO PREVISIONE DI LEGGE SE NON SI PREVEDE ALCUN BENEFICIO ECONOMICO FUTURO DELLA SPESA AMBIENTALE MA IL BENEFICIO DERIVA DA ALTRO ELEMENTO COLLEGATO DELL’ATTIVO, SI AMMETTE L’ANNOTAZIONE INTEGRATA IN QUEST’ULTIMO CESPITE IL PREVISTO RIMBORSO DA UN TERZO NON COMPENSABILE CON PASSIVITA’ AMBIENTALE, MA SEPARATA ANNOTAZIONE ALL’ATTIVO PER UN IMPORTO NON SUPERIORE ALL’ACCANTONAMENTO IL PREVISTO RIMBORSO DI CUI SOPRA PUO’ ESSERE COMPENSATO CON PASSIVITA’ AMBIENTALE SE CONSENTITO DALLA LEGGE; IN NOTA INTEGRATIVA ISCRIVERE IMPORTO LORDO PASSIVITA’ E PREVISTO RIMBORSO NON COMPENSABILE UN PREVISTO RICAVO DI VENDITA DI CESPITE CON PASSIVITA’ AMBIENTALE CONNESSA LE ENTRATE PREVISTE PER VENDITA CESPITE CONNESSO A PASSIVITA’ AMBIENTALE NON COMPENSABILE CON PASSIVITA’, NE’ CONSIDERATO NELLA DETERMINAZIONE DELL’ ACCANTONAMENTO 45 Valutazione di passività ambientale VALUTAZIONE COME DA MIGLIORE STIMA, SE I RISULTATI POSSIBILI SONO DIVERSI VALUTAZIONE COME DA STIMA DELLA SPESA NECESSARIA PER ADEMPIERE ALLA OBBLIGAZIONE, ALLA DATA CHIUSURA ESERCIZIO, IN BASE ALLA SITUAZIONE ESISTENTE, TENUTO CONTO DEGLI SVILUPPI FUTURI TECNICI E LEGISLATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE PASSIVITA’ AMBIENTALE VALUTAZIONE COME DA STIMA VALORE COMPLETO PASSIVITA’, INDIPENDENTEMENTE DA DATA CESSAZIONE ATTIVITA’ O DA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONSENTITI ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI AL FINE DI COPRIRE PERDITE O DEBITI INDIVIDUATI NELLA NATURA, PROBABILI O CERTI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO, MA INDETERMINATI PER L’IMPORTO/DATA DI SOPRAVVENIENZA; IN ALTRI TERMINI E’ AMMESSA LA GRADUALE ACCUMULAZIONE DELL’INTERO VALORE DELLA PASSIVITA’ VALUTAZIONE DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE COMPONENTI DI COSTO DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE RELATIVA AL RISANAMENTO AMBIENTALE RARI CASI DI IMPOSSIBILITA’ DI STIMA, SUFFICIENTEMENTE ATTENDIBILE, DELLA PASSIVITA’ AMBIENTALE COSTI DIRETTI AGGIUNTIVI, COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTI DEDICATI AL RISANAMENTO, COSTO DEI CONTROLLI SUCCESSIVI AL RISANAMENTO, ONERI PER SVILUPPI TECNOLOGICI REALIZZATI, CON PROBABILITA’ DI APPROVAZIONE DA AUTORITA’ GOVERNATIVA LA PASSIVITA’ AMBIENTALE SI CONSIDERA “SOPRAVVENIENZA PASSIVA” NEL SIGNIFICATO GIA’, RIPORTATO, NON RILEVATA CONTABILMENTE, ISCRITTA IN NOTA INTEGRATIVA, SPIEGANDO I MOTIVI DELLA NON ATTENDIBILITA’ DI STIMA 46 Valutazione costi eliminazione impianti/risanamento sito/smaltimento di scarti per motivi ambientali SPESE FUTURE COME PASSIVITA’ AMBIENTALI VALUTAZIONE COSTI CHIUSURA/ELIMINAZIONE IMPIANTI PER MOTIVI AMBIENTALI, COSTI DI RISANAMENTO SITO, DI SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI SCARTO VANNO CONTABILIZZATE SECONDO I CRITERI GIA’ ENUNCIATI DI RILEVAZIONE PASSIVITA’ AMBIENTALI LEGALI/CONTRATTUALI/IMPLICITE E INDETERMINATE IMPORTO/DATA SOPRAVVENIENZA SE LA SOCIETA’ E’ TENUTA PER LEGGE A SOSTENERE SPESE DI RISANAMENTO SITI/SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI SCARTO, CHIUSURA/ ELIMINAZIONE IMPIANTI PREFERIBILE VALUTAZIONE/ REGISTRAZIONE PASSIVITA’ AMBIENTALE A LUNGO TERMINE, ALLA DATA INIZIO ATTIVITA’ PER I CASI DI RISANAMENTO ED ELIMINAZIONE/CHIUSURA SITO SOLUZIONE ALTERNATIVA MENO PREFERIBILE DI VALUTAZIONE/REGISTRAZIO NE PASSIVITA’ AMBIENTALE A LUNGO TERMINE MEDIANTE GRADUALE ACCUMULAZIONE PER ACCANTONAMENTO 47 Valutazione attualizzata costi risanamento/ripristino ambientale del sito FACOLTA’ ATTUALIZZAZIONE AMBIENTALI DI TERMINE DI ONERI LUNGO PREFERIBILITA’ DELL’ATTUALIZZAZIONE L’ATTUALIZZAZIONE E’ CONSENTITA SE L’OBBLIGAZIONE, L’IMPORTO E LE SCADENZE DI PAGAMENTO, SONO FISSI E DETERMINATI IN MODO ATTENDIBILE SE L’EFFETTO DELLA PERDITA DI VALORE NEL TEMPO, E’ CONSISTENTE; METODO DI ATTUALIZZAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA VALUTAZIONE ATTUALIZZATA COSTI DI RISANAMENTO/ RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO VALUTAZIONE DEL COSTO IN BASE AL PROGETTO DI RIPRISTINO/RISANAMENTO FLUSSI DI CASSA RELATIVI AL PROGETTO DI RISANAMENTO/RIPRISTINO L’IMPORTO E LE SCADENZE DI PAGAMENTO BASATE SU INFORMAZIONI OGGETTIVE E VERIFICABILI STIMA NON ATTUALIZZATA DEI FLUSSI DI CASSA, ADEGUATI AL TASSO DI INFLAZIONE PREVISTO, UTILIZZANDO IPOTESI ESPLICITE ALLA BASE DEL PROGETTO, CON CARATTERI DI VERIFICABILITA’ DA PERSONA COMPETENTE CHE POSSA GIUNGERE ALLO STESSO RISULTATO 48 Informativa ambientale nella relazione sulla gestione degli amministratori RELAZIONE SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI, INFORMATIVA COME A LATO IMPATTI AMBIENTALI ED INCIDENZA SU POSIZIONE FINANZIARIA E SVILUPPO DELL’IMPRESA NELLA MISURA IN CUI GLI IMPATTI AMBIENTALI SONO RILEVANTI PER LA POSIZIONE FINANZIARIA/SVILUPPO IMPRESA OCCORRE DARNE UN QUADRO FEDELE/ RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA POLITICA AMBIENTALE/ SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE INFORMAZIONI SU L’IMPEGNO DI CONFORMARSI A NORME E CERTIFICAZIONI, RIPORTANDO LE MISURE DI PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E DI PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO E IN CHE MISURA SONO INTEGRATE NELLA POLITICA GENERALE MIGLIORAMENTI AMBIENTALI/ VERIFICA CONSUNTIVA DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI INFORMAZIONI OGGETTIVE E TRASPARENTI SUI RISULTATI DELL’IMPRESA RISPETTO AD OBIETTIVI AMBIENTALI QUANTIFICATI, PER ES. RISPETTO A EMISSIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI, ILLUSTRANDO GLI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI GRADO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AMBIENTALI INDICI QUANTITATIVI DI ECOEFFICIENZA (IN TERMINI ASSOLUTI E COMPARATIVI RISPETTO AL PERIODO PRECEDENTE, IN UNITA’ FISICHE) SE OPPORTUNE E PERTINENTI, INFORMAZIONI PER ESEMPIO IN TERMINI DI UTILIZZO DI ENERGIA, MATERIALI, ACQUA, EMISSIONI E SMALTIMENTO RIFIUTI RACCORDO CON EVENTUALE RELAZIONE AMBIENTALE SEPARATA (INOLTRE CON DICHIARAZIONE AMBIENTALE, RIESAME SISTEMA E SIMILI) INFORMAZIONI COERENTI, OMOGENEE, COLLEGATE AGLI APPOSITI DETTAGLI DA RELAZIONI SEPARATE, SE L’INFORMAZIONE SINTETICA RISULTA DAI BILANCI, PRECISANDO SE L’INFORMATIVA E’ VERIFICATA DA PARTE TERZA PREFERENZA DELL’UNICITA’ DELL’ENTITA’ CHE REDIGE IL BILANCIO, RELAZIONE SULLA GESTIONE, RELAZIONE AMBIENTALE SEPARATA ALTRIMENTI SI DOVRA’ PRECISARE IL SOGGETTO ESTENSORE DELLA RELAZIONE AMBIENTALE E IN CHE MISURA CORRISPONDE AL REDATTORE DELLA SULLA GESTIONE; STESSI RELAZIONE PERIODI/ DATE DI RIFERIMENTO DELLE RELAZIONI 49 Informativa ambientale nello stato patrimoniale e nel conto economico PASSIVITA’ AMBIENTALI (PER ONERI AMBIENTALI) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI SE DI IMPORTO SIGNIFICATIVO, PREFERIBILE ISCRIZIONE SEPARATA IN BILANCIO, ALTRIMENTI LE VOCI DI UN CERTO RILIEVO, ISCRITTE SEPARATAMENTE IN NOTA INTEGRATIVA ISCRITTI NELLO STATO PATRIMONIALE ALLA VOCE FONDI PER RISCHI ED ONERI “ALTRI” STATO PATRIMONIALE NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI SUDDIVISIONE PIU’ PARTICOLAREGGIATA NELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE PURCHE’ RISPETTI LA STRUTTURA DELLO SCHEMA SE RICHIESTA DALLO STATO ITALIANO ALLA COMMISSIONE EUROPEA SE DI IMPORTO SIGNIFICATIVO, PREFERIBILE ISCRIZIONE SEPARATA IN BILANCIO, ALTRIMENTI LE VOCI DI UN CERTO RILIEVO, ISCRITTE SEPARATAMENTE IN NOTA INTEGRATIVA ONERI AMBIENTALI E’ POSSIBILE L’INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DI RINVIARE OGNI INFORMAZIONE ALLA NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI SUDDIVISIONE PIU’ PARTICOLAREGGIATA NELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO PURCHE’ RISPETTI LA STRUTTURA DELLO SCHEMA SE RICHIESTA DALLO STATO ITALIANO ALLA COMMISSIONE EUROPEA 50 Informativa ambientale nella nota integrativa METODI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELLE RETTIFICHE DI VALORE PER QUESTIONI AMBIENTALI INFORMATIVA SU SPESE AMBIENTALI STRAORDINARIE REGISTRATE NEL CONTO ECONOMICO AMMONTARE E DETTAGLI DELLA VOCE FONDO E RISCHI ED ONERI “ALTRI” DI NATURA AMBIENTALE NOTA INTEGRATIVA NEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI: ARTICOLAZIONE DELLA INFORMATIVA AMBIENTALE COME A LATO PASSIVITA’ POTENZIALI AMBIENTALI, IMPORTO COMPLESSIVO/ NATURA IMPEGNI FINANZIARI NON FIGURANTI NELLO STATO PATRIM., SE L’INDICAZIONE E’ UTILE PER VALUTARE LA SITUAZIONE DELL’IMPRESA NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI STIMA DELL’ENTITA’ DI UNA PASSIVITA’ AMBIENTALE, FORNIRE GIUSTIFICAZIONI E, SE POSSIBILE, LA FORCELLA DEI RISULTATI POSSIBILI PASSIVITA’ AMBIENTALI SIGNIFICATIVO NATURA, TEMPI LIQUIDAZIONE DI RILIEVO E CONDIZIONI DI SPIEGAZIONI SUL DANNO CAUSATO LEGGI/ REGOLAMENTI CHE OBBLIGANO A RIPARARE, AZIONI DI RIPARAZIONE O DI PREVENZIONE INTRAPRESE DALL’IMPRESA, COSTI E METODI DI STIMA VALUTAZIONE ATTUALIZZATA DEI COSTI DI RISANAMENTO / RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO SE L’EFFETTO DELL’ATTUALIZZAZIONE E’ SIGNIFICATIVO, INDICARE L’IMPORTO NON ATTUALIZZATO DELLA PASSIVITA’ E IL TASSO DI ATTUALIZZAZIONE POLITICA CONTABILE APPLICATA AI COSTI A LUNGO TERMINE DI SMANTELLAMENTO/ RISANAMENTO DI UN SITO NEL CASO DI GRADUALE ACCUMULAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI, INDICARE L’INTERO ACCANTONAMENTO NECESSARIO PER COPRIRE TALI COSTI A LUNGO TERMINE DETTAGLI SULLE SPESE AMBIENTALI REGISTRATE NEL CONTO ECONOMICO BASI DI CALCOLO DELLE SPESE, ARTICOLAZIONE DELLE SPESE SECONDO NATURA/ VOLUME ATTIVITA’ DELL’IMPRESA/ TIPOLOGIA INCIDENZE AMBIENTALI/ SETTORE AMBIENTALE SPESE AMBIENTALI CAPITALIZZATE, SE POSSIBILE RIPARTITE PER SETTORE AMBIENTALE SE POSSIBILE, INDICARE LA QUOTA IMPUTABILE ALLA SOPPRESSIONE DEGLI AGENTI INQUINANTI PRODOTTI E QUELLA CORRISPONDENTE ALLE SPESE AGGIUNTIVE SOSTENUTE, PER L’ADATTAMENTO DEGLI IMPIANTI O DEL PROCESSO DI PRODUZIONE ALLO SCOPO DI RIDURRE L’INQUINAMENTO AMMENDE E SANZIONI PER INFRAZIONI ALLA NORMATIVA AMBIENTALE, INDENNIZZI VERSATI A TERZI A CAUSA DI INQUINAMENTO INCENTIVI STATALI PER PROTEZIONE AMBIENTALE GIA’ RICEVUTI O A CUI L’IMPRESA HA DIRITTO SE COSTI SIGNIFICATIVI, ISCRIZIONE SEPARATA IN NOTA INTEGRATIVA (SE NON REGISTRATI SEPARATAMENTE COME VOCI STRAORDINARIE); REGISTRAZIONE SEPARATA RISPETTO A SPESE AMBIENTALI, POICHE’ “NON” COSTI DI PREVENZIONE / RIDUZIONE DANNI/ DI RISANAMENTO AMBIENTE CONDIZIONI DI CIASCUN INCENTIVO O PER CLASSI DI INCENTIVO; TRATTAMENTO CONTABILE ADOTTATO 51 H) CASI DI STUDIO Sono stati esaminati i seguenti bilanci, al 31 dicembre 2001, di n. 6 società quotate in borsa al fine di constatare in che modo sono state affrontate le problematiche ambientali nei conti annuali e consolidati; trattasi di un campione di società che può dare qualche conoscenza sul fenomeno esaminato, senza alcuna pretesa di definitività; si riportano qui di seguito degli “estratti “, ritenuti significativi, ripresi dai relativi fascicoli di bilancio . Il caso del bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 della Snam Rete gas è da segnalare come applicazione anticipata, per molti aspetti, della normativa di cui alla Raccomandazione del 30/05/2001. Per quanto concerne i bilanci delle altre cinque società, è agevole constatare che siamo ben lontani dal divulgare le informazioni secondo gli schemi indicati sotto la lettera D) i quali prevedono che l’informazione ambientale interessi non solo la Relazione sulla gestione degli amministratori, ma anche, come minimo, la Nota integrativa e che l’informazione sia articolata come descritto. SNAM RETE GAS, Informativa ambientale nelle relazioni e bilancio consolidato al 31 dicembre 2001. RELAZIONE SULLA GESTIONE La relazione sulla gestione illustra i seguenti argomenti: profilo dell’anno, organi sociali, lettera agli azionisti, informativa per gli azionisti, identità aziendale, quadro normativo di riferimento, andamento operativo, risorse umane, ricerca scientifica e tecnologica, salute sicurezza e ambiente, commento ai risultati economico-finanziari, altre informazioni e glossario. Il tema della salute, sicurezza, ambiente viene così sviluppato: “La sicurezza, la salute delle persone e la tutela dell’ambiente rimangono un obiettivo di primaria e costante importanza per Snam Rete Gas, che si impegna per il loro miglioramento continuo. Nel 2001 è stato istituito il Comitato per salute, sicurezza e ambiente, con la funzione di definire la politica societaria in materia di salute, sicurezza e ambiente e i programmi operativi di attuazione e controllo dei risultati delle iniziative avviate. Le azioni intraprese e i risultati ottenuti da Snam Rete Gas sono descritti nel Rapporto Salute Sicurezza Ambiente che viene pubblicato annualmente. Il Rapporto offre un quadro complessivo delle attività svolte in termini di investimenti e spese correnti, di interventi organizzativi, di azioni di protezione ambientale, di prevenzione infortuni, di tutela della salute dei lavoratori, di andamento delle prestazioni ambientali e degli indici infortunistici. Per una gestione ottimizzata delle tematiche di salute, sicurezza ed ambiente l’azienda si è dotata di sistemi di gestione specifici. In particolare i sistemi di gestione ambientale delle Centrali di Compressione gas e di GNL Italia sono certificati in conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 14001 e il sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori è stato realizzato in conformità a norme internazionali (BS 8800) e alle linee guida ENI. I criteri e le procedure adottati per la localizzazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti rispondono a elevati requisiti di protezione ambientale e di sicurezza. Con l’obiettivo di un miglioramento continuo, nel 2001 sono state intraprese azioni per: - adottare tecnologie avanzate per limitare l’uso del suolo e del sottosuolo nella fase di posa delle tubazioni e per riportare, al termine delle operazioni di posa, il terreno nelle condizioni preesistenti con accurate operazioni di ripristino; - monitorare, con diversi sistemi, l’integrità strutturale delle tubazioni per assicurare elevati standard di sicurezza; - contenere i consumi energetici con l’installazione di turbine a gas ad elevato rendimento e l’utilizzo di sistemi informatici avanzati per l’ottimizzazione funzionale ed energetica dei programmi di trasporto del gas; - contenere le emissioni in atmosfera utilizzando , ove possibile, tecnologie e dispositivi a basse emissioni; - eliminare le sostanze lesive per lo strato di ozono negli impianti antincendio; - adottare tecnologie o sistemi per ridurre le emissioni sonore; - promuovere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza. La società organizza costantemente corsi di formazione ed aggiornamento del personale operativo sui rischi connessi all’attività svolta, con l’obiettivo di istruire, sensibilizzare e responsabilizzare i dipendenti sulle problematiche di salute, sicurezza e ambiente 52 Nel 2001 sono continuate le attività di aggiornamento dei documenti di salute e sicurezza previsti dal Decreto legislativo 626/94, attraverso un riesame analitico delle attività lavorative e dei relativi rischi associati. Le spese ambientali, di sicurezza e salute, sostenute da Snam Rete Gas nel 2001, con riferimento sia alla gestione che agli investimenti, sono state di circa 42 milioni di euro. Nel 2001 l’utilizzo del gas naturale in Italia al posto del carbone e dei prodotti petroliferi ha permesso di evitare l’emissione in atmosfera di circa 59 milioni di tonnellate di ossidi di azoto e 68.000 tonnellate di polveri.” STATO PATRIMONIALE (Commento: non risulta alcuna voce che evidenzi eventuali implicazioni ambientali.) CONTO ECONOMICO (Non risulta alcuna posta che evidenzi eventuali implicazioni ambientali.) NOTA INTEGRATIVA “I Fondi per rischi ed oneri comprendono costi ed oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.” (Non risulta alcuna evidenza di accantonamenti effettuati per motivazioni ambientali.) “I rischi, possibili ma non probabili, conseguenti a richieste di risarcimenti o controversie sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale per l’ammontare preteso, ovvero se la pretesa è giudicata infondata o se tali rischi non sono quantificabili, sono menzionati negli impegni e rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale”. (Per quanto sopra esposto non risulta alcuna evidenza di implicazioni ambientali.) “I costi ambientali sono sostenuti o accantonati per prevenire, ridurre, riparare o monitorare l’impatto ambientale delle attività produttive. I costi ambientali vengono imputati in aumento delle immobilizzazioni cui si riferiscono se ne aumentano la vita utile, la capacità e la sicurezza delle immobilizzazioni materiali. I costi ambientali di carattere ricorrente sono imputati a Conto Economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti. I rischi e gli oneri sono accantonati alla voce Fondi per rischi ed oneri quando è probabile o certo che la passività sarà sostenuta e l’importo può essere ragionevolmente stimato.” (Si noti la corretta precisazione riguardante i costi ambientali. ) Immobilizzazioni immateriali e materiali (Non risulta alcuna evidenza di implicazioni ambientali.) Fondi per rischi ed oneri (Non si rileva alcuna evidenza di accantonamenti per motivi ambientali.) Impegni e rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale - …; - …; - rischi, costi e responsabilità ambientali inerenti le attività svolte dalla società; …, pur tenendo conto degli adeguamenti alla normativa ambientale, degli interventi già effettuati e delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi ambientali, non può essere escluso con certezza che la società possa incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti; sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed i possibili indennizzi assicurativi.” (Si noti la chiara evidenziazione dei rischi, costi e responsabilità ambientali.) Costi della produzione ed oneri straordinari (Non risulta emergere alcun riferimento a problematiche ambientali.) 53 AUTOSTRADE, Concessioni e Costruzioni Autostrade spa Quadro di sintesi bilancio 2001: …….”Il bilancio sociale e Ambientale descrive e documenta il <<comportamento>> sociale dell’azienda, evidenziando i criteri e le regole con cui sono realizzati le attività a maggior impatto sociale (problematiche di sicurezza in autostrada e sul lavoro, formazione, ecc.) e ambientale (questioni relative all’inquinamento atmosferico, acustico e territoriale per lo più legate alla fluidità dei traffici, alle caratteristiche dei sistemi di esazione, delle pavimentazioni) ed analizzando, a questo scopo, i complessi rapporti con gli stakeholders.” Relazione sulla gestione bilancio d’esercizio 2001: ……..”La tematica ambientale costituisce un aspetto di concreta e costante attenzione nonché un fronte di rilevante impegno da parte del Gruppo. La politica ambientale perseguita dalla Società si basa su alcuni obiettivi che sono stati mantenuti fermi nel corso degli anni: minimizzazione di impatti nella fase di progettazione e di realizzazione delle opere; perseguimento attivo di una funzione riequilibrante dell’ecosistema, una volta realizzata l’infrastruttura; tutela del patrimonio ambientale così come viene mutato a seguito dell’inserimento della nuova infrastruttura. Nell’anno è stata avviata la realizzazione di un progetto innovativo finalizzato alla costruzione di strumenti efficienti ed efficaci per il governo della dimensione ambientale, integrati con la dimensione economico-finanziaria, che porterà tra l’altro alla definizione di indicatori ambientali: in questo contesto è stato reimpostato il Bilancio sociale ed ambientale di Gruppo, redatto in base ai criteri indicati dall’Unione Europea con il <<Libro Verde>>. Autostrade è l’unico concessionario autostradale, a livello nazionale ed in ambito europeo, che presenta una puntuale rendicontazione delle attività e delle spese ambientali agli stakeholders sociali ed istituzionali. A questa attività si è accompagnato lo studio e l’analisi dei contesti territoriali, la mappatura delle criticità infrastrutturali e di traffico e la complessa problematica delle aree metropolitane e dei sistemi urbani. Le risultanze di tale lavoro hanno consentito di ridelineare presenze e ruolo del Gruppo in ambito territoriale; anche attraverso l’istituzione degli Area Managers, nonché di valutare la fattibilità di nuovi programmi di intervento e le politiche di sviluppo e di valorizzazione del territorio. Funzionale a tale obiettivo è peraltro la realizzazione di uno studio mirato a fornire le linee guida per un piano integrato e sistematico di valorizzazione del territorio lungo i tracciati autostradali, tramite attività di restauro e di riqualificazione del patrimonio culturale, individuando gli interventi più efficaci e criteri idonei alla selezione e valutazione dei progetti.” FIAT spa – Bilancio consolidato e d’esercizio al 31/12/2001 – Relazione sulla gestione “……….L’impegno dell’Azienda, sviluppato da molti anni in applicazione delle proprie Politiche ambientali, è finalizzato non solo al continuo miglioramento delle tecnologie, dei processi produttivi e dei prodotti, ma si estende anche ad altri temi più ampi di interesse della collettività, quali la mobilità delle persone e delle cose e l’educazione dei giovani nel settore ambientale e della sicurezza stradale. Anche il 2001 è stato caratterizzato dalla continua ricerca della eco-efficienza, che ha portato ad ulteriori risparmi di energia, di risorse naturali e di materiali. Una particolare attenzione è stata rivolta ai problemi della <<mobilità sostenibile>> con l’obiettivo di proporre tecnologie e sistemi sempre più compatibili con le esigenze di vita delle persone e con la qualità dell’ambiente. In tale specifico ambito è stato ulteriormente sviluppato il dialogo con le Istituzioni finalizzato alla riduzione dell’inquinamento nelle città. I traguardi raggiunti dal Gruppo Fiat nel 2001 e le iniziative che più significativamente hanno contraddistinto l’esercizio sono descritte in modo particolareggiato nel decimo Rendiconto ambientale dell’Azienda. Nel campo del miglioramento tecnologico dei processi produttivi e dei prodotti si segnalano: la riduzione del 12% rispetto al 1995 delle emissioni medie di anidride carbonica della gamma vetture Fiat Auto commercializzata nel 2001; l’adeguamento di parte della gamma vetture Fiat Auto con alimentazione a benzina (Fiat Stilo) agli standard di emissione <<Euro 4>>, con quattro anni di anticipo rispetto all’obbligo della direttiva europea; la realizzazione di un prototipo di Multipla<<ibrida a metano>> a ridotti consumi ed emissioni; l’avvio della fornitura al Comune di Torino di 150 autobus a metano; la presentazione del prototipo Seicento<<Elettra H2 Fuel Cell>> alimentato ad idrogeno; la prosecuzione delle sperimentazioni sull’autobus Irisbus a idrogeno in collaborazione con l’ATM di Torino; la realizzazione da parte di Iveco di: -EuroPolis, autobus urbano<<ibrido>>, in cui l’energia elettrica è prodotta a bordo da un generatore diesel operante a regime stazionario; - Civis, nuovo sistema di trasporto urbano alternativo alle tranvie, operante in modalità sia dipendente, sia indipendente dalla rete elettrica; l’ulteriore sviluppo di motori diesel a ridotto impatto ambientale per le gamme pesante, media e leggera di Iveco. La costante ricerca di soluzioni e di prodotti sempre più compatibili con l’ambiente ha portato allo sviluppo di nuove tecniche di progettazione ecologica(Green design) e di valutazione del <<ciclo di vita>> dei prodotti (LCA), mentre sul versante della <<gestione ambientale>>, è salito a 41 il numero degli stabilimenti che hanno ottenuto la certificazione ISO 54 14001. Tra questi, la società Ferrari di Maranello, che ha avuto il <<riconoscimento ambientale>> sia per la gestione industriale, sia per quella sportiva. Tra le attività di collaborazione con le pubbliche istituzioni si annoverano: la sottoscrizione dell’Accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente italiano e l’Unione Petrolifera per l’avvio di un Piano per lo sviluppo dell’autotrazione a metano nelle grandi aree urbane italiane; l’adesione al progetto di Car Sharing, lanciato dal Comune di Torino, attraverso la partecipazione di una quota del 33% nella società di progettazione e gestione. Il Car Sharing, forma di trasporto pubblico alternativo, consente ai propri associati di condividere una flotta comune di autoveicoli; l’attivazione a Napoli – nell’ambito del progetto Atena, finalizzato alla sperimentazione dell’applicazione di sistemi telematici per il monitoraggio, la regolazione dei flussi di traffico pubblico e privato e la riduzione del relativo impatto ambientale, anche tramite l’impiego di veicoli con trazioni alternative – un secondo parcheggio di interscambio di veicoli elettrici. Di assoluto rilievo continua ad essere l’impegno sviluppato da Fiat per rispondere all’esigenza di mobilità delle persone disabili. Ha avuto infatti ulteriore diffusione in Europa il Programma Autonomy, avviato in Italia nel 1995, in cui sono coinvolte Fiat Auto, Iveco, CNH, Magneti Marelli, Centro Ricerche Fiat e Toro Assicurazioni. Nel campo dell’educazione ambientale e stradale hanno avuto ulteriore sviluppo i programmi Fiat per i giovani, che hanno coinvolto sin’ora oltre 213.000 classi e più di 9 milioni di studenti in Italia ed oltre 13 milioni di studenti in Brasile. GEWISS spa Produzione Materiale Elettrico- Relazione degli Amministratori sulla gestione per Bilanci 2001 “…...Sul piano della politica ambientale, Gewiss, consapevole dell’importanza del rapporto tra l’azienda e l’ecologia, persegue il rigoroso rispetto delle norme di legge in materia ambientale con l’assunzione di parametri ancora più restrittivi, il costante impegno nell’uso più efficiente delle risorse energetiche e dei materiali, l’impegno di ogni dipendente nell’individuazione di situazioni anomale e nello scrupoloso rispetto delle procedure aziendali. Lo sviluppo produttivo è stato sempre caratterizzato da una continua ricerca del miglioramento tecnologico, per quanto concerne sia gli impianti di produzione che quelli destinati ad eliminare o ridurre gli impatti ambientali dei propri siti industriali. Ogni attività, dalla progettazione dei propri siti, alla scelta dei materiali e allo sviluppo di processi produttivi all’avanguardia è caratterizzato da una scrupolosa analisi di fattibilità e da un’attenta valutazione dei risultati anche in termini di conservazione del patrimonio ambientale.” SAIPEM spa (Eni Group) –Costruzioni Mare, Floating Production, Perforazione Mare, Perforazione Terra, Costruzioni Terra. Relazione sull’andamento della gestione del Gruppo Saipem, bilancio consolidato al 31/12/2001 “…..Nel corso del 2001, la Saipem ha proseguito l’attività di miglioramento, di aggiornamento e di applicazione dei Sistemi di Gestione HSE (Health, Safety and Environment)…… Il 2001 ha visto l’integrazione delle funzioni Qualità ed HSE permettendo così la creazione di un nuovo servizio in grado di rispondere e soddisfare le esigenze di un mercato nazionale ed internazionale sempre più rivolto agli aspetti di qualità, salute, sicurezza ed ambiente….Per quanto riguarda le attività svolte nel campo HSE, queste hanno coinvolto l’intera struttura aziendale, con particolare attenzione alle attività nei cantieri operativi e più in particolare:…. - proseguimento dei monitoraggi ambientali;…. - ampliamento dell’attività della struttura HSE distaccata a Bucarest in Romania;.. - sviluppo di un nuovo software per la gestione di tutti i dati ambientali;…” Relazione sull’andamento della gestione della Saipem spa: -“ per quanto riguarda l’illustrazione degli argomenti relativi allo…………… ambiente……. si rinvia a quanto compreso nei relativi capitoli della Relazione sulla gestione del Gruppo Saipem.” SOL spa - Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio 2001 Il Gruppo opera nel settore della produzione, ricerca applicata e commercializzazione dei gas industriali puri e medicinali, ed in quello dell’assistenza medicale a domicilio, nonché delle apparecchiature relative in Italia e all’estero. “…..Nel corso del 2001 è proseguito l’impegno nel mantenimento ed arricchimento delle certificazioni di parte terza in materia di qualità, sicurezza ed ambiente. ….La prestigiosa registrazione ambientale europea EMAS ottenuta nel corso dell’anno precedente per lo stabilimento di S. Martino Buon Albergo……è stata rinnovata ed illustrata nell’ambito di un importante Simposio dell’Associazione Europea dei Gas Tecnici…..Sempre nel corso dell’anno è proseguita l’adesione della società al programma Responsible Care con la partecipazione per tutti i nostri siti con produzioni di prima trasformazione alla stesura del Rapporto 55 Ambientale di Federchimica…….Infine, particolare significato ha avuto la rinnovata adesione all’iniziativa annuale di Federchimica denominata Fabbriche Aperte che è stata da SOL abbinata alla Giornata del Respiro con l’apertura al pubblico del nostro stabilimento di Ancona”. Nella Relazione sulla gestione al bilancio consolidato del Gruppo Sol, sono ripetute le informazioni già riportate. I) BIBLIOGRAFIA - Principi contabili nazionali, Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri, Edizione 2001, Il Sole/24 Ore, Milano - Principi contabili internazionali IAS 2000, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, a cura di Ambrogio Picolli e Alberto Giussani, Edizione novembre 2000 Il Sole/24 Ore, Milano - Quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, 78/660/CEE - Settima direttiva del Consiglio del 13 giugno 1983, 83/349/CEE - Direttiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2001 che modifica le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre Istituzioni finanziarie - Libro verde, Commissione delle Comunità Europee, 18/07/2001, COM(2001)366 definitivo - Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea, 24/01/2001, COM (2001) 31 definitivo - UNI EN ISO 14001, novembre 1996, Sistemi di gestione ambientale, requisiti e guida per l’uso - Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) - Quaderni GDO, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Aspetti ambientali nell’informativa del bilancio d’esercizio, supplemento al GDC, Il giornale dei Dottori Commercialisti, n. 11- novembre 1998 - L’informazione aziendale sull’ambiente di Luigi Staffico, articolo pubblicato nella Rivista dei Dottori Commercialisti, n.1 gennaio-febbraio 2002, Giuffré Editore Milano 56