Delibera Giunta n. 103
Transcript
Delibera Giunta n. 103
OGGETTO: Atto di citazione per integrazione del contraddittorio nella vertenza tra Equitalia Sud S.P.A. Agente della Riscossione c/Avis Autonoleggio S.P.A. ora Avis Budget Italia S.P.A. – Rinuncia alla costituzione in giudizio. Delibera n. 103 dd 15.10.2014 LA GIUNTA COMUNALE Premesso e rilevato che: in data 8 agosto 2014 sub prot. 5599 il Comune di Canazei riceveva a mezzo posta elettronica certificata notifica dell’atto di citazione per integrazione del contraddittorio che si inserisce nel giudizio di opposizione all’esecuzione pendente tra e Avis Autonoleggio S.P.A. ora Avis Budget Italia S.P.A. in relazione all’opposizione al pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 iscritto al nr. di fascicolo 43289/2013, con invito a comparire avanti al Tribunale di Roma Sezione IV Bis Civile, Esecuzioni Mobiliari R.G. 84038/2013 all’udienza del 15 dicembre 2014. Rilevato che l’Amministrazione comunale ha in sospeso somme alla riscossione coattiva tramite Equitalia per un importo pari ad euro 924,00 relative a sanzioni amministrative elevate in base a violazioni del codice della strada negli anni 1999-2007. Dato atto che al fine di valutare la comparizione avanti al Tribunale di Roma, nonché il costo da sostenere per detta comparizione, l’Amministrazione comunale ha contattato lo Studio Avvocati A. e G. De Pilati di Trento. Vista la nota di data 13 ottobre 2014, acquisita a protocollo in data 14 ottobre 2014 sub. n. 6930, con cui lo Studio Avvocati A. e G. De Pilati di Trento comunicava la difficoltà di quantificare le competenze e le spese di una causa alla quale potrebbero partecipare più di mille parti, ma con un costo in ogni caso ampiamente superiore ai 1.000,00 euro. Visto inoltre che la procedura potrà concludersi solo con il riconoscimento della validità o meno del pignoramento presso terzi e che solo in caso affermativo Equitalia potrà incassare le somme pignorate e quindi soddisfare i ruoli o parte di essi di tutti gli Enti che hanno affidato la riscossione coattiva ad Equitalia, mentre nessuna somma potrà essere liquidata in questa procedura direttamente a favore del Comune di Canazei, che quindi non avrebbe nessun vantaggio diretto dalla partecipazione al procedimento, ma solo spese. Rilevato altresì che la comparizione del Comune di Canazei a detto contraddittorio tra Equitalia Sud S.P.A. contro Avis Autonoleggio S.P.A. ora Avis Budget Italia S.P.A. non comporterebbe nessuna utilità all’Amministrazione comunale e che le spese di causa comprensive della domiciliazione in Roma sono sicuramente maggiori di quanto il Comune riuscirebbe a recuperare, nell’ipotesi in cui la vertenza fosse definita a favore di Equitalia Sud S.P.A., e che il medesimo Agente della Riscossione soddisfacesse tutti i crediti da sanzioni al codice della strada ancora non incassate e iscritte a ruolo a favore del Comune di Canazei. Tale scenario è infatti prospettizzabile solo in teoria, in quanto a giudicare del numero delle parti citate per il contraddittorio, delle quali peraltro non si conosce l’ammontare delle somme ancora insolute, difficilmente Equitalia sarà in grado di soddisfare con il pignoramento in parola tutti gli Enti in quanto detta procedura risulta iscritta per il solo ammontare di euro 142.764,39 a fronte di un credito complessivo di circa 2 milioni. Ritenuto pertanto di non costituirsi nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa da Equitalia Sud S.P.A. contro Avis Autonoleggio S.P.A. ora Avis Budget Italia S.P.A. in 1 relazione al pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 iscritto al nr. di fascicolo 43289/2013. Rilevata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. Rilevato che con il presente provvedimento non si intende impegnare alcuna somma a bilancio e che pertanto non vi è necessità del parere di regolarità contabile. Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, DELIBERA 1. di non costituirsi nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso da Avis Autonoleggio S.P.A. ora Avis Budget Italia S.P.A. contro Equitalia Sud SPA in relazione al pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 iscritto al nr. di fascicolo 43289/2013, come da invito a comparire assunto al protocollo comunale in data 8 agosto 2014 sub prot. 5599. 2. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, sono ammessi: opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 104/2010. - 2