capitolato carroponte - Università degli Studi di Parma
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capitolato carroponte - Università degli Studi di Parma
Capitolato Tecnico Gara per la progettazione, la fornitura e montaggio completo di un carroponte Il Responsabile del Procedimento – Consegnatario dell’Appalto dott. ing. Lucio Mercadanti Articolo 1 - Oggetto e descrizione dell’appalto L’appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura ed il montaggio completo di una gru a ponte a struttura bitrave dotato di Carro-Argano elettrico a fune motorizzato portata Kg 20.000, completo di accessori, eventuali opzioni, impianto a corredo e/o servizi aggiuntivi avente le seguenti caratteristiche tecniche di riferimento: Caratteristiche gru bitrave: - portata di 20 tonn.; - corsa verticale del gancio: compatibile con le altezze riportate in allegato 1 e comunque da misurare in loco; - scartamento circa 20,50 m (da definire a cura di ciascun partecipante mediante sopralluogo); - velocità di sollevamento normale: 4m/1’; - velocità di sollevamento lenta: 1 m/1’; - velocità di traslazione carro normale: da 5 a 20 m/1’ tarabili; - velocità di traslazione carro lenta: da 0 a 5 m/1’ tarabili; - velocità di scorrimento del ponte normale: da 10 a 30 m/1’ tarabili; - velocità di scorrimento del ponte lenta: da 0 a 10 m/1’ tarabili; - comandi con pulsantiera e da radiocomando privo di cavo per movimenti contemporanei, sia verticali che orizzontali; - posa in opera di linea elettrica fissa per l’alimentazione della gru. Caratteristiche tecniche argano: - argano del tipo con tamburo a doppia scanalatura elicoidale convergente al fine di garantire nel sollevamento una traiettoria del gancio sempre centrata, senza spostamenti laterali; - potenza motore di sollevamento almeno 18 kw azionato da inverter; - potenza motori di scorrimento ponte almeno 2,0 kw per n. 2 motori azionati da inverter; - potenza motore di traslazione almeno 1,0 kw azionato da inverter; Caratteristiche tecniche vie di corsa: - sviluppo lineare di ciascuna delle due vie di corsa pari a circa 40 mt complessivi (mt20+20c.a. da definire a cura di ciascun partecipante mediante sopralluogo); - ciascuna via di corsa dovrà essere completa di rotaie di scorrimento ed accessori; - il dimensionamento delle vie di corsa dovrà essere compatibile con i vincoli architettonici e impiantistici pre-esistenti; - le vie di corsa dovranno essere realizzate in travi commerciali ampiamente dimensionate, complete di piatto che funge da rotaia per scorrimento gru a ponte (avanti-indietro), piastre d’accoppiamento preforate, riscontri di estremità e bulloneria in acciaio zincato, il tutto verniciato in tonalità blu “RAL 5010”, incluso rilascio della “Dichiarazione di idoneità Vie di corsa – ancoraggi” come previsto dalle norme vigenti. Ulteriori requisiti in sede di offerta: - dovrà essere fornita una pulsantiera a radiocomando priva di cavo, ad alta tecnologia, completa di batterie, caricabatterie, custodia antigraffio, cordino, inclusa installazione, cablaggio e messa in servizio; - è fatto obbligo eseguire linea elettrica in “blindo Trolley”, suddivisa in barre autoportanti di idonea misura per la costituzione della linea di alimentazione della Gru a Ponte, completa dei pattini di presa corrente scorrevoli e di tutti gli accessori per l’installazione, la messa in opera e la messa in funzione; - è fatto obbligo di eseguire, ai fini della progettazione del carroponte, sopralluogo e rilievo dell’area del Laboratorio di Ricerca Applicata per l’Innovazione e per il Trasferimento Tecnologico in cui verrà installato il carroponte; - il montaggio completo del carroponte dovrà essere eseguito da personale alle dipendenze dell’azienda aggiudicatrice dell’appalto, dotato di mezzi di trasporto idonei alla consegna del materiale e dell’impianto completo franco stabile sito all’interno del Campus Università di Parma e di mezzi di sollevamento idonei alla messa in quota ed al posizionamento dei materiali e dell’impianto completo; - è fatto obbligo di eseguire il montaggio, la messa in servizio, ed il collaudo della Gru a Ponte completa di accessori ed opzioni, incluso il relativo impianto elettrico a corredo, da parte di personale tecnico altamente specializzato, mediante l’utilizzo di idonee attrezzature, nel completo rispetto delle normative di sicurezza vigenti e con rilascio finale della “Dichiarazione di corretta installazione” così come previsto dalle norme vigenti; - dovranno essere forniti alla stazione appaltante schemi elettrici, manuali d’uso e manutenzione, certificazioni CE, documenti di messa in servizio e di collaudo e quanto altro previsto dalle normative vigenti. Normativa di riferimento: UNI 13001-3-1 Gru – Criteri generali per il progetto stati limite e verifica sicurezza delle strutture in acciaio; UNI EN 1993-6 Eurocodice 3 – progettazione delle strutture in acciaio – parte 6 strutture per apparecchi di sollevamento; UNI EN 10219 – 1:2006 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate – condizioni tecniche di fornitura; D.Lgs.vo 81 del 09.04.2008; Direttiva macchine 2006/42/CE; UNI ISO 4301 – 5:1992 Classificazione apparecchi di sollevamento; UNI ISO 4308/1 Scelta delle funi; UNI ISO 9469/1-2 Ganci per apparecchi di sollevamento; UNI ISO 9470/1-2 Ganci per apparecchi di sollevamento; UNI 9466 Mantello dei tamburi, prescrizione per il calcolo; UNI ISO 8306 : 1988 Tolleranze delle vie di Corsa; NORME C.E.I./ IEC per apparecchiature elettriche. Certificazioni a norma di legge: La Gru a Ponte, completa di accessori, opzioni e impianti a corredo dovrà essere fornita comprensiva di tutte le idonee Certificazioni con relativi allegati, nel completo rispetto delle normative vigenti. Certificazioni C.E.: La Gru a Ponte, completa di accessori, opzioni e impianti a corredo dovrà essere fornita comprensiva di tutte le idonee Certificazioni CE e relativi allegati, nel completo rispetto delle normative vigenti. L’appalto dovrà essere realizzato in conformità alle caratteristiche tecniche sopra specificate, e all’offerta presentata in sede di gara. Si precisa che le predette caratteristiche tecniche costituiscono requisiti minimi essenziali e che, pertanto, la rispondenza dell’offerta alle stesse costituisce soglia di ammissibilità tecnica delle offerte. Allegati in calce al presente capitolato tecnico: Allegato 1: Pianta dell’area del laboratorio Prove in cui dovrà essere installato il carroponte, sezioni e particolari; Articolo 2 - Esecuzione dell’appalto L’esecuzione dell’appalto dovrà essere effettuata a cura, a spese e a rischio della ditta aggiudicataria e l’attrezzatura consegnata dovrà essere pienamente integrata nell’infrastruttura esistente di afferenza. La fornitura ed il montaggio completo dell’attrezzatura deve essere effettuata, entro 60 (sessanta) giorni naturali, naturali successivi e continui a far tempo dall’ordinazione. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’esecuzione dell’appalto utilizzando esclusivamente personale specializzato e alle dipendenze della ditta aggiudicataria. La fornitura dovrà essere funzionante e quindi completa anche di ogni altro accessorio, non espressamente indicato. L’aggiudicataria dovrà procedere di concerto con il Responsabile del Procedimento/Consegnatario dell’appalto, di cui al successivo articolo 3. Delle predette operazioni dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, nel quale devono essere indicate tutti i beni consegnati, nonché gli eventuali giorni di ritardo nei quali sia incorsa la ditta aggiudicataria. Articolo 3 - Responsabile del Procedimento-Consegnatario dell’appalto Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione della fornitura saranno effettuati dal dott. ing. Lucio Mercadanti in qualità di Responsabile del Procedimento/Consegnatario dell’Appalto e dall’aiuto RUP Dott. Ing. Anna Claudia Gray (0521-906220 – [email protected]). Articolo 4 - Regolare esecuzione (Collaudo) La verifica della regolare esecuzione (Collaudo) è intesa ad accertare la conformità dell’attrezzatura fornita alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato Tecnico. Detta verifica è anche finalizzata all’accertamento del corretto funzionamento dell’attrezzatura fornita. La verifica delle apparecchiature, avrà inizio non oltre 7 giorni dalla data del verbale relativo al completamento del montaggio del carroponte, ed avrà durata massima di 10 giorni. Delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Qualora l’attrezzatura non superi le verifiche, le operazioni saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con oneri a carico della ditta, entro 10 giorni. L’esito negativo della verifica è causa di risoluzione del contratto, come indicato al successivo articolo 12. L’Amministrazione, pertanto, potrà richiedere all’impresa il ritiro dell’attrezzatura qualora non abbia superato la verifica entro i 30 giorni decorrenti dall’esito negativo della verifica stessa. Il ritiro dell’attrezzatura, da eseguirsi entro 10 giorni dalla richiesta della Segreteria Amministrativa, è a totale rischio e carico dell’aggiudicataria. In tal caso, l’Amministrazione si riserva di affidare la fornitura ad altra impresa in danno dell’aggiudicataria. Articolo 5 - Garanzia Dalla data di regolare esecuzione e per almeno 36 mesi, la ditta aggiudicataria deve fornire garanzia totale on-site per la rimozione di qualsiasi disfunzione o anomalia dell’attrezzatura. Per tutto il periodo della garanzia, il fornitore assume l’obbligo di effettuare interventi on-site e di predisporre canali di comunicazione dedicati quali sito internet, posta, fax e telefono. La presa in carico del problema, dal momento della richiesta di intervento da parte dell’Università di Parma attraverso uno dei suddetti canali, dovrà essere effettuata entro quattro ore dalla chiamata. Tali interventi dovranno essere effettuati durante l’orario di lavoro del personale del Laboratorio. Si specifica che la ditta aggiudicataria dovrà essere la sola interfaccia per l’Università do Parma e la sola responsabile per i suddetti interventi di garanzia. L’Università di Parma assume l’obbligo, durante il periodo di garanzia, di informare tempestivamente la ditta degli inconvenienti che si siano verificati, specificandone le caratteristiche. Qualora la ditta ritardi nell’esecuzione degli interventi, l’Università di Parma, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 6 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, si riserva la facoltà di farli eseguire a terzi in danno dell’aggiudicataria, addebitandole le spese sostenute, o, in alternativa, di richiedere all’aggiudicataria un nuovo periodo di garanzia commisurato a quello di fermo a decorrere dalla data del ripristino del regolare funzionamento. Articolo 6 - Penali 1) Penalità per ritardo nella consegna: Gli eventuali giorni di ritardo sono da intendersi come naturali, successivi e continui rispetto al termine indicato nell’articolo 2. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle apparecchiature è applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso l’inadempimento perduri per oltre 15 giorni il Dipartimento ha la facoltà di risolvere il contratto, come prescritto all’articolo 12 o di consentire una proroga di ulteriori 10 giorni per la consegna, raddoppiando la penale per l’intero periodo di proroga. 2) Penalità per ritardo nel collaudo Per ogni giorno di ritardo nella verifica della regolare esecuzione (collaudo) è applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00); 3) Penalità per guasti e difetti di funzionamento Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per la risoluzione di ciascun eventuale problema è applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00). È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’impresa ritardi nell’eseguire le riparazioni, l’Amministrazione, indipendentemente da quanto sopra previsto, ha facoltà di far eseguire da terzi, dalla stessa prescelti, le riparazioni, addebitando all’impresa le spese sostenute. Quanto alle penali che vengano applicate ai sensi dei punti 1 e 2 del presente articolo, il l’Università di Parma detrarrà l'importo delle penali dalla fattura relativa al primo pagamento seguente l’evento o, in mancanza, si rivarrà sulla cauzione definitiva con le modalità previste al successivo articolo 13. Articolo 7 - Rischi e trasferimento di proprietà Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni subiti dall’attrezzatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Università di Parma fino alla data del verbale di regolare esecuzione. Articolo 8 - Responsabilità per violazioni di diritti di brevetto e d’autore La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di vendita dell’attrezzatura e per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto per invenzioni, modelli industriali e marchi, diritti d’autore ed ogni genere di privativa altrui. Assume, inoltre, a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni legali esperite nei confronti dell’Università di Parma in relazione all’attrezzatura fornita, si impegna, pertanto, a tenere indenne l’Amministrazione Universitaria dalle spese eventualmente sostenute per la propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata. L’Università di Parma assume l’obbligo di informare per iscritto, senza ritardo e con mezzi idonei, l’impresa dell’esperimento di tali azioni nei propri confronti. Ove dalla sentenza risulti che l'uso dell’attrezzatura comporti violazioni di diritti di brevetto o di diritti di proprietà intellettuale, per cui il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l’Università può procedere alla risoluzione del contratto, con riserva di risarcimento del danno. In alternativa, l’Università può chiedere all’impresa, senza alcun costo aggiuntivo: - di ottenere il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell’uso dell’attrezzatura cui il diritto di esclusiva (accertato dal giudice) si riferisce; oppure - la modifica o la sostituzione dell’attrezzatura in modo che la violazione abbia termine; oppure - il ritiro dell’attrezzatura contro riduzione delle somme versate, tenendo conto dell’uso. Resta fermo il risarcimento del danno arrecato al Dipartimento a seguito della violazione. Articolo 9 - Responsabilità La ditta aggiudicataria è responsabile per i vizi, difetti e la mancanza di qualità dei prodotti forniti. Riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione del proprio personale occupato nell'appalto in discorso ed è responsabile dei fatti dannosi eventualmente procurati nell’esecuzione del presente appalto dai propri addetti ai dipendenti del Dipartimento, agli studiosi, al pubblico, a terzi in generale, nonché a cose e apparecchiature del Dipartimento e di terzi. Deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Articolo 10 - Obblighi dell’ Appaltatore La ditta, in qualità di responsabile, si impegna a garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196/2003 attuando tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati personali, del cui trattamento è titolare l’Università, presenti sui server oggetto del presente appalto. L’impresa si impegna a individuare tra i propri dipendenti ed a nominare con atto formale gli incaricati del trattamento, fornendone evidenza all’amministrazione. Le notizie ed i dati relativi all’appalto, comunque venuti a conoscenza degli incaricati e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dei dati, non dovranno, in alcun modo ed in alcuna forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'impresa dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, in conformità a quanto previsto dagli articoli 34 e successivi del Decreto Legislativo 22/97 e successive modificazioni, al ritiro ed alla gestione degli imballaggi del materiale fornito. Articolo 11 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e responsabilità dell’impresa L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili, alla data di sottoscrizione del presente atto, alla categoria e nella località, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, il Dipartimento si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'impresa si è posta in regola. L'impresa non avrà alcun diritto circa i pagamenti trattenuti in conformità al presente articolo. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - assicurativi ed antinfortunistici. Nella esecuzione delle prestazioni, l’impresa dovrà adottare tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di procurare danni e infortuni, alle persone e alle cose sia dell’Università di Parma che di terzi. Articolo 12 - Risoluzione del contratto Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Università di Parma potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno: - mancata consegna della fornitura; - ritardata consegna della fornitura nel termine indicato all’articolo 2; - mancata realizzazione delle attività susseguenti alla verifica di regolare esecuzione, secondo quanto prescritto al precedente articolo 6; - violazione delle norme sulla garanzia di cui al precedente articolo 5; - esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione ripetute una seconda volta; - violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui; - violazione delle norme in materia di subappalto. Nei casi sopraindicati, l’Università di Parma si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l’applicazione delle penali, l’escussione della cauzione e il risarcimento del danno. Articolo 13 - Cauzione definitiva La ditta aggiudicataria deve, all’atto della stipula del contratto, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il contratto, nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, prestare cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La cauzione deve essere prestata mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria “a prima richiesta”. La cauzione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale e corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal quale risulti il potere di impegnare l’ente garante in capo al sottoscrittore stesso. Tale cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di: - di aver preso visione del presente Capitolato Tecnico, del Bando di Gara e di tutti gli atti in essi richiamati, nonché di aver visionato l’offerta del concorrente, di accettarli in ogni loro parte; - di rinunciare al termine semestrale previsto dall’articolo 1957/1/c.c.; - di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; - di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. La cauzione, qualora non utilizzata, sarà restituita a scadenza del periodo di garanzia. Articolo 14 - Obblighi dell’Amministrazione L'Amministrazione assume l'obbligo di: - non utilizzare l’attrezzatura per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata e fornita; - utilizzare materiali accessori e d'esercizio idonei all'impiego dell’attrezzatura; - non distruggere o spostare i nomi ed i marchi apposti sulle apparecchiature. - Ai sensi dell’articolo art. 26 c. 3, 5 D. Lgs. n. 81 9/04/2008, l’amministrazione fornirà all’impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici nell’ambiente di lavoro nel quale l’impresa stessa è chiamata ad operare (v. - DUVRI). Articolo 15 - Subappalto Ai sensi dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006 è ammesso il subappalto nella misura del 30% dell’importo contrattuale, previa autorizzazione dell’Amministrazione. La dichiarazione di subappaltare deve essere resa in sede di gara. L'impresa non potrà subappaltare a terzi la fornitura per intero, pena la risoluzione del contratto per sua colpa ed il risarcimento all'Amministrazione di ogni danno o spesa. Articolo 16 - Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento Il corrispettivo dell’appalto è quello definito in sede di gara. Esso è comprensivo di ogni spesa, compresi ogni accessorio per il montaggio, manodopera, noli e quant’altro necessario all’esecuzione dell’appalto. Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui la ditta sia incorsa, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura a seguito di positiva regolare esecuzione. Articolo 17 - Divieto di cessione L’impresa aggiudicataria dell’appalto non può a qualsiasi titolo cedere ad altra impresa in tutto o in parte il contratto dell’appalto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l’amministrazione, che si riserva il diritto di risolvere il contratto ex articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), fermo restando il risarcimento del danno. Articolo 18 - Invariabilità dei prezzi Non è ammessa la revisione dei prezzi dell’appalto. Articolo 19 - Disciplina dell’ appalto Il presente appalto è disciplinato: - dalle clausole del presente Capitolato Tecnico; - dall’offerta dell’impresa aggiudicataria; - dal codice civile e da altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di appalti pubblici e di tutela della privacy; - dal Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni; - dal “Regolamento delle Spese per lavori, servizi e forniture in economia” dell’Ateneo emanato con D.R. n. 454 del 27.06.2011, modificato con D.R. n. 534 del 03.08.2011. Articolo 20 - Tutela dei dati personali Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario (o gli aggiudicatari), è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 (Articolo 14), all’Amministrazione compete altresì l’obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali. Finalità del trattamento Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività dell’Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare: - i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell’offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell’espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all’esecuzione della fornitura) nonché dell’aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; - i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l’esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità dell’Amministrazione scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Dati sensibili e giudiziari Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell’ambito dell’accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente previsto con l’Autorizzazione n. 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l’amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell’interessato o, comunque, non su richiesta dello stesso, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 196/2003 non potranno essere utilizzati in alcun modo. Modalità del trattamento I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati (fornitori, contratti, contabilità e finanza) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dal Dipartimento tra il personale in forza ai propri uffici che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti, la Commissione di gara ed il consegnatario dell’appalto. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati: - a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; - a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; - ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica della regolare esecuzione che verranno di volta in volta costituite; - al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/90 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 5 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.unipr.it. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, via Università 12. Diritti dell’interessato Ciascuna ditta, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dalla legge, in particolare quelli previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003, richiedendo di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Settore Tecnico – Università degli Studi di Parma – via Università 12 – 43100 Parma . Articolo 21 - Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Parma. ALLEGATO 1