capitolato carroponte - Università degli Studi di Parma

Transcript

capitolato carroponte - Università degli Studi di Parma
Capitolato Tecnico
Gara per la progettazione, la fornitura e montaggio completo di un carroponte
Il Responsabile del Procedimento – Consegnatario dell’Appalto
dott. ing. Lucio Mercadanti
Articolo 1 - Oggetto e descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura ed il montaggio completo di una gru a
ponte a struttura bitrave dotato di Carro-Argano elettrico a fune motorizzato portata Kg 20.000,
completo di accessori, eventuali opzioni, impianto a corredo e/o servizi aggiuntivi avente le
seguenti caratteristiche tecniche di riferimento:
Caratteristiche gru bitrave:
- portata di 20 tonn.;
- corsa verticale del gancio: compatibile con le altezze riportate in allegato 1 e comunque da
misurare in loco;
- scartamento circa 20,50 m (da definire a cura di ciascun partecipante mediante sopralluogo);
- velocità di sollevamento normale: 4m/1’;
- velocità di sollevamento lenta: 1 m/1’;
- velocità di traslazione carro normale: da 5 a 20 m/1’ tarabili;
- velocità di traslazione carro lenta: da 0 a 5 m/1’ tarabili;
- velocità di scorrimento del ponte normale: da 10 a 30 m/1’ tarabili;
- velocità di scorrimento del ponte lenta: da 0 a 10 m/1’ tarabili;
- comandi con pulsantiera e da radiocomando privo di cavo per movimenti contemporanei, sia
verticali che orizzontali;
- posa in opera di linea elettrica fissa per l’alimentazione della gru.
Caratteristiche tecniche argano:
- argano del tipo con tamburo a doppia scanalatura elicoidale convergente al fine di garantire
nel sollevamento una traiettoria del gancio sempre centrata, senza spostamenti laterali;
- potenza motore di sollevamento almeno 18 kw azionato da inverter;
- potenza motori di scorrimento ponte almeno 2,0 kw per n. 2 motori azionati da inverter;
- potenza motore di traslazione almeno 1,0 kw azionato da inverter;
Caratteristiche tecniche vie di corsa:
- sviluppo lineare di ciascuna delle due vie di corsa pari a circa 40 mt complessivi
(mt20+20c.a. da definire a cura di ciascun partecipante mediante sopralluogo);
- ciascuna via di corsa dovrà essere completa di rotaie di scorrimento ed accessori;
- il dimensionamento delle vie di corsa dovrà essere compatibile con i vincoli architettonici e
impiantistici pre-esistenti;
- le vie di corsa dovranno essere realizzate in travi commerciali ampiamente dimensionate,
complete di piatto che funge da rotaia per scorrimento gru a ponte (avanti-indietro), piastre
d’accoppiamento preforate, riscontri di estremità e bulloneria in acciaio zincato, il tutto
verniciato in tonalità blu “RAL 5010”, incluso rilascio della “Dichiarazione di idoneità Vie di
corsa – ancoraggi” come previsto dalle norme vigenti.
Ulteriori requisiti in sede di offerta:
- dovrà essere fornita una pulsantiera a radiocomando priva di cavo, ad alta tecnologia,
completa di batterie, caricabatterie, custodia antigraffio, cordino, inclusa installazione,
cablaggio e messa in servizio;
- è fatto obbligo eseguire linea elettrica in “blindo Trolley”, suddivisa in barre autoportanti di
idonea misura per la costituzione della linea di alimentazione della Gru a Ponte, completa dei
pattini di presa corrente scorrevoli e di tutti gli accessori per l’installazione, la messa in opera e
la messa in funzione;
- è fatto obbligo di eseguire, ai fini della progettazione del carroponte, sopralluogo e rilievo
dell’area del Laboratorio di Ricerca Applicata per l’Innovazione e per il Trasferimento Tecnologico
in cui verrà installato il carroponte;
- il montaggio completo del carroponte dovrà essere eseguito da personale alle dipendenze
dell’azienda aggiudicatrice dell’appalto, dotato di mezzi di trasporto idonei alla consegna del
materiale e dell’impianto completo franco stabile sito all’interno del Campus Università di
Parma e di mezzi di sollevamento idonei alla messa in quota ed al posizionamento dei
materiali e dell’impianto completo;
- è fatto obbligo di eseguire il montaggio, la messa in servizio, ed il collaudo della Gru a Ponte
completa di accessori ed opzioni, incluso il relativo impianto elettrico a corredo, da parte di
personale tecnico altamente specializzato, mediante l’utilizzo di idonee attrezzature, nel
completo rispetto delle normative di sicurezza vigenti e con rilascio finale della “Dichiarazione
di corretta installazione” così come previsto dalle norme vigenti;
- dovranno essere forniti alla stazione appaltante schemi elettrici, manuali d’uso e
manutenzione, certificazioni CE, documenti di messa in servizio e di collaudo e quanto altro
previsto dalle normative vigenti.
Normativa di riferimento:
UNI 13001-3-1 Gru – Criteri generali per il progetto stati limite e verifica sicurezza delle
strutture in acciaio;
UNI EN 1993-6 Eurocodice 3 – progettazione delle strutture in acciaio – parte 6 strutture per
apparecchi di sollevamento;
UNI EN 10219 – 1:2006 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate – condizioni tecniche di fornitura;
D.Lgs.vo 81 del 09.04.2008;
Direttiva macchine 2006/42/CE;
UNI ISO 4301 – 5:1992 Classificazione apparecchi di sollevamento;
UNI ISO 4308/1 Scelta delle funi;
UNI ISO 9469/1-2 Ganci per apparecchi di sollevamento;
UNI ISO 9470/1-2 Ganci per apparecchi di sollevamento;
UNI 9466 Mantello dei tamburi, prescrizione per il calcolo;
UNI ISO 8306 : 1988 Tolleranze delle vie di Corsa;
NORME C.E.I./ IEC per apparecchiature elettriche.
Certificazioni a norma di legge:
La Gru a Ponte, completa di accessori, opzioni e impianti a corredo dovrà essere fornita
comprensiva di tutte le idonee Certificazioni con relativi allegati, nel completo rispetto delle
normative vigenti.
Certificazioni C.E.:
La Gru a Ponte, completa di accessori, opzioni e impianti a corredo dovrà essere fornita
comprensiva di tutte le idonee Certificazioni CE e relativi allegati, nel completo rispetto delle
normative vigenti.
L’appalto dovrà essere realizzato in conformità alle caratteristiche tecniche sopra specificate,
e all’offerta presentata in sede di gara. Si precisa che le predette caratteristiche tecniche
costituiscono requisiti minimi essenziali e che, pertanto, la rispondenza dell’offerta alle stesse
costituisce soglia di ammissibilità tecnica delle offerte.
Allegati in calce al presente capitolato tecnico:
Allegato 1: Pianta dell’area del laboratorio Prove in cui dovrà essere installato il carroponte,
sezioni e particolari;
Articolo 2 - Esecuzione dell’appalto
L’esecuzione dell’appalto dovrà essere effettuata a cura, a spese e a rischio della ditta
aggiudicataria
e
l’attrezzatura
consegnata
dovrà
essere
pienamente
integrata
nell’infrastruttura esistente di afferenza.
La fornitura ed il montaggio completo dell’attrezzatura deve essere effettuata, entro 60
(sessanta) giorni naturali,
naturali successivi e continui a far tempo dall’ordinazione.
La
ditta
aggiudicataria
dovrà
provvedere
all’esecuzione
dell’appalto
utilizzando
esclusivamente personale specializzato e alle dipendenze della ditta aggiudicataria. La
fornitura dovrà essere funzionante e quindi completa anche di ogni altro accessorio, non
espressamente indicato.
L’aggiudicataria
dovrà
procedere
di
concerto
con
il
Responsabile
del
Procedimento/Consegnatario dell’appalto, di cui al successivo articolo 3.
Delle predette operazioni dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, nel
quale devono essere indicate tutti i beni consegnati, nonché gli eventuali giorni di ritardo nei
quali sia incorsa la ditta aggiudicataria.
Articolo 3 - Responsabile del Procedimento-Consegnatario dell’appalto
Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione della fornitura saranno
effettuati
dal
dott.
ing.
Lucio
Mercadanti
in
qualità
di
Responsabile
del
Procedimento/Consegnatario dell’Appalto e dall’aiuto RUP Dott. Ing. Anna Claudia Gray
(0521-906220 – [email protected]).
Articolo 4 - Regolare esecuzione (Collaudo)
La verifica della regolare esecuzione (Collaudo) è intesa ad accertare la conformità
dell’attrezzatura fornita alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato Tecnico.
Detta verifica è anche finalizzata all’accertamento del corretto funzionamento dell’attrezzatura
fornita.
La verifica delle apparecchiature, avrà inizio non oltre 7 giorni dalla data del verbale relativo al
completamento del montaggio del carroponte, ed avrà durata massima di 10 giorni. Delle
predette operazioni sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Qualora l’attrezzatura non superi le verifiche, le operazioni saranno ripetute alle stesse
condizioni e modalità con oneri a carico della ditta, entro 10 giorni.
L’esito negativo della verifica è causa di risoluzione del contratto, come indicato al successivo
articolo 12.
L’Amministrazione, pertanto, potrà richiedere all’impresa il ritiro dell’attrezzatura qualora non
abbia superato la verifica entro i 30 giorni decorrenti dall’esito negativo della verifica stessa. Il
ritiro dell’attrezzatura, da eseguirsi entro 10 giorni dalla richiesta della Segreteria
Amministrativa, è a totale rischio e carico dell’aggiudicataria.
In tal caso, l’Amministrazione si riserva di affidare la fornitura ad altra impresa in danno
dell’aggiudicataria.
Articolo 5 - Garanzia
Dalla data di regolare esecuzione e per almeno 36 mesi, la ditta aggiudicataria deve fornire
garanzia totale on-site per la rimozione di qualsiasi disfunzione o anomalia dell’attrezzatura.
Per tutto il periodo della garanzia, il fornitore assume l’obbligo di effettuare interventi on-site e
di predisporre canali di comunicazione dedicati quali sito internet, posta, fax e telefono.
La presa in carico del problema, dal momento della richiesta di intervento da parte
dell’Università di Parma attraverso uno dei suddetti canali, dovrà essere effettuata entro
quattro ore dalla chiamata. Tali interventi dovranno essere effettuati durante l’orario di lavoro
del personale del Laboratorio.
Si specifica che la ditta aggiudicataria dovrà essere la sola interfaccia per l’Università do
Parma e la sola responsabile per i suddetti interventi di garanzia.
L’Università di Parma assume l’obbligo, durante il periodo di garanzia, di informare
tempestivamente la ditta degli inconvenienti che si siano verificati, specificandone le
caratteristiche.
Qualora la ditta ritardi nell’esecuzione degli interventi, l’Università di Parma, ferma restando
l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 6 ed il risarcimento dell’eventuale
maggior danno, si riserva la facoltà di farli eseguire a terzi in danno dell’aggiudicataria,
addebitandole le spese sostenute, o, in alternativa, di richiedere all’aggiudicataria un nuovo
periodo di garanzia commisurato a quello di fermo a decorrere dalla data del ripristino del
regolare funzionamento.
Articolo 6 - Penali
1) Penalità per ritardo nella consegna:
Gli eventuali giorni di ritardo sono da intendersi come naturali, successivi e continui rispetto al
termine indicato nell’articolo 2.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle apparecchiature è applicata una penale pari ad
Euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso l’inadempimento perduri per oltre 15 giorni il Dipartimento ha la facoltà di risolvere il
contratto, come prescritto all’articolo 12 o di consentire una proroga di ulteriori 10 giorni per la
consegna, raddoppiando la penale per l’intero periodo di proroga.
2) Penalità per ritardo nel collaudo
Per ogni giorno di ritardo nella verifica della regolare esecuzione (collaudo) è applicata una
penale di Euro 100,00 (cento/00);
3) Penalità per guasti e difetti di funzionamento
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per la risoluzione di ciascun eventuale
problema è applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00). È fatto salvo il
risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora l’impresa ritardi nell’eseguire le riparazioni, l’Amministrazione, indipendentemente da
quanto sopra previsto, ha facoltà di far eseguire da terzi, dalla stessa prescelti, le riparazioni,
addebitando all’impresa le spese sostenute.
Quanto alle penali che vengano applicate ai sensi dei punti 1 e 2 del presente articolo, il
l’Università di Parma detrarrà l'importo delle penali dalla fattura relativa al primo pagamento
seguente l’evento o, in mancanza, si rivarrà sulla cauzione definitiva con le modalità previste
al successivo articolo 13.
Articolo 7 - Rischi e trasferimento di proprietà
Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni subiti dall’attrezzatura durante il trasporto
e la sosta nei locali dell’Università di Parma fino alla data del verbale di regolare esecuzione.
Articolo 8 - Responsabilità per violazioni di diritti di brevetto e d’autore
La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di vendita dell’attrezzatura e per
l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di
brevetto per invenzioni, modelli industriali e marchi, diritti d’autore ed ogni genere di privativa
altrui.
Assume, inoltre, a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni legali esperite nei
confronti dell’Università di Parma in relazione all’attrezzatura fornita, si impegna, pertanto, a
tenere indenne l’Amministrazione Universitaria dalle spese eventualmente sostenute per la
propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata.
L’Università di Parma assume l’obbligo di informare per iscritto, senza ritardo e con mezzi
idonei, l’impresa dell’esperimento di tali azioni nei propri confronti.
Ove dalla sentenza risulti che l'uso dell’attrezzatura comporti violazioni di diritti di brevetto o di
diritti di proprietà intellettuale, per cui il loro uso venga vietato o divenga comunque
impossibile, l’Università può procedere alla risoluzione del contratto, con riserva di
risarcimento del danno. In alternativa, l’Università può chiedere all’impresa, senza alcun costo
aggiuntivo:
- di ottenere il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla
continuazione dell’uso dell’attrezzatura cui il diritto di esclusiva (accertato dal giudice) si
riferisce;
oppure
- la modifica o la sostituzione dell’attrezzatura in modo che la violazione abbia termine;
oppure
- il ritiro dell’attrezzatura contro riduzione delle somme versate, tenendo conto dell’uso.
Resta fermo il risarcimento del danno arrecato al Dipartimento a seguito della violazione.
Articolo 9 - Responsabilità
La ditta aggiudicataria è responsabile per i vizi, difetti e la mancanza di qualità dei prodotti
forniti.
Riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione del proprio personale occupato
nell'appalto in discorso ed è responsabile dei fatti dannosi eventualmente procurati
nell’esecuzione del presente appalto dai propri addetti ai dipendenti del Dipartimento, agli
studiosi, al pubblico, a terzi in generale, nonché a cose e apparecchiature del Dipartimento e
di terzi.
Deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a
suo carico tutti gli oneri relativi.
Articolo 10 - Obblighi dell’ Appaltatore
La ditta, in qualità di responsabile, si impegna a garantire il rispetto di quanto previsto dalle
norme per la tutela dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196/2003 attuando tutte
quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o
perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o
non conforme alla finalità del servizio, dei dati personali, del cui trattamento è titolare
l’Università, presenti sui server oggetto del presente appalto. L’impresa si impegna a
individuare tra i propri dipendenti ed a nominare con atto formale gli incaricati del trattamento,
fornendone evidenza all’amministrazione.
Le notizie ed i dati relativi all’appalto, comunque venuti a conoscenza degli incaricati e le
informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dei dati, non dovranno, in
alcun modo ed in alcuna forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi
e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
Gli obblighi di cui ai commi precedenti non concernono i dati che siano o divengano di
pubblico dominio nonché le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o
realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'impresa dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, in conformità a quanto previsto
dagli articoli 34 e successivi del Decreto Legislativo 22/97 e successive modificazioni, al ritiro
ed alla gestione degli imballaggi del materiale fornito.
Articolo 11 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e responsabilità dell’impresa
L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni
oggetto del presente Capitolato Tecnico, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili, alla data di sottoscrizione del
presente atto, alla categoria e nella località, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente
stipulato per la categoria e applicabile nella località. I menzionati obblighi relativi ai contratti
collettivi di lavoro vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino
alla loro sostituzione.
In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all'impresa delle
inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, il Dipartimento si riserva il diritto di
operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta sarà
rimborsata quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'impresa si è posta in regola.
L'impresa non avrà alcun diritto circa i pagamenti trattenuti in conformità al presente articolo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali - assicurativi ed antinfortunistici.
Nella esecuzione delle prestazioni, l’impresa dovrà adottare tutte le cautele che valgano a
prevenire la possibilità di procurare danni e infortuni, alle persone e alle cose sia
dell’Università di Parma che di terzi.
Articolo 12 - Risoluzione del contratto
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Università di Parma
potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior
danno:
- mancata consegna della fornitura;
- ritardata consegna della fornitura nel termine indicato all’articolo 2;
- mancata realizzazione delle attività susseguenti alla verifica di regolare esecuzione, secondo
quanto prescritto al precedente articolo 6;
- violazione delle norme sulla garanzia di cui al precedente articolo 5;
- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione ripetute una
seconda volta;
- violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui;
- violazione delle norme in materia di subappalto.
Nei casi sopraindicati, l’Università di Parma si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione in
danno.
Restano fermi l’applicazione delle penali, l’escussione della cauzione e il risarcimento del
danno.
Articolo 13 - Cauzione definitiva
La ditta aggiudicataria deve, all’atto della stipula del contratto, a garanzia dell’adempimento
degli obblighi assunti con il contratto, nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, prestare cauzione definitiva nella misura
del 10% dell'importo contrattuale. La cauzione deve essere prestata mediante presentazione
di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria “a prima richiesta”. La cauzione dovrà essere
sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale e corredata da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 dal quale risulti il potere di impegnare l’ente garante in capo al sottoscrittore stesso.
Tale cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di:
- di aver preso visione del presente Capitolato Tecnico, del Bando di Gara e di tutti gli atti in
essi richiamati, nonché di aver visionato l’offerta del concorrente, di accettarli in ogni loro
parte;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall’articolo 1957/1/c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta
della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma
garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale,
quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.
La cauzione, qualora non utilizzata, sarà restituita a scadenza del periodo di garanzia.
Articolo 14 - Obblighi dell’Amministrazione
L'Amministrazione assume l'obbligo di:
- non utilizzare l’attrezzatura per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata e fornita;
- utilizzare materiali accessori e d'esercizio idonei all'impiego dell’attrezzatura;
- non distruggere o spostare i nomi ed i marchi apposti sulle apparecchiature.
- Ai sensi dell’articolo art. 26 c. 3, 5 D. Lgs. n. 81 9/04/2008, l’amministrazione fornirà
all’impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici nell’ambiente di lavoro nel quale
l’impresa stessa è chiamata ad operare (v. - DUVRI).
Articolo 15 - Subappalto
Ai sensi dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006 è ammesso il subappalto nella
misura del 30% dell’importo contrattuale, previa autorizzazione dell’Amministrazione.
La dichiarazione di subappaltare deve essere resa in sede di gara. L'impresa non potrà
subappaltare a terzi la fornitura per intero, pena la risoluzione del contratto per sua colpa ed il
risarcimento all'Amministrazione di ogni danno o spesa.
Articolo 16 - Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento
Il corrispettivo dell’appalto è quello definito in sede di gara. Esso è comprensivo di ogni spesa,
compresi ogni accessorio per il montaggio, manodopera, noli e quant’altro necessario
all’esecuzione dell’appalto.
Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui la ditta sia incorsa, sarà
effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura a seguito di positiva regolare
esecuzione.
Articolo 17 - Divieto di cessione
L’impresa aggiudicataria dell’appalto non può a qualsiasi titolo cedere ad altra impresa in tutto
o in parte il contratto dell’appalto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si
intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l’amministrazione, che si riserva il diritto di
risolvere il contratto ex articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), fermo
restando il risarcimento del danno.
Articolo 18 - Invariabilità dei prezzi
Non è ammessa la revisione dei prezzi dell’appalto.
Articolo 19 - Disciplina dell’ appalto
Il presente appalto è disciplinato:
- dalle clausole del presente Capitolato Tecnico;
- dall’offerta dell’impresa aggiudicataria;
- dal codice civile e da altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di appalti
pubblici e di tutela della privacy;
- dal Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni;
- dal “Regolamento delle Spese per lavori, servizi e forniture in economia” dell’Ateneo
emanato con D.R. n. 454 del 27.06.2011, modificato con D.R. n. 534 del 03.08.2011.
Articolo 20 - Tutela dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario (o gli
aggiudicatari), è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati
ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 196/2003.
Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli
interessati. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 (Articolo 14),
all’Amministrazione compete altresì l’obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate,
riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
Finalità del trattamento
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative
agli adempimenti di materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi
obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività dell’Amministrazione scrivente necessarie e
funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
- i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell’offerta tecnica sono
raccolti, letti e conservati ai fini dell’espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei
requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente
all’esecuzione della fornitura) nonché dell’aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle
disposizioni normative vigenti;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di
cui sopra, per la stipula e l’esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali. L’eventuale rifiuto
a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità dell’Amministrazione scrivente a
dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto
Legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell’ambito
dell’accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto
previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente previsto con l’Autorizzazione n.
7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi
prescritto. Qualora l’amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell’interessato
o, comunque, non su richiesta dello stesso, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo
svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del
Decreto Legislativo 196/2003 non potranno essere utilizzati in alcun modo.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle
pertinenti banche dati (fornitori, contratti, contabilità e finanza) cui potranno accedere, e quindi
venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dal Dipartimento
tra il personale in forza ai propri uffici che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono
attività attinenti, la Commissione di gara ed il consegnatario dell’appalto.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
- a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od
assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini
statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione e di verifica della regolare esecuzione che verranno di volta in
volta costituite;
- al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e al CNIPA, relativamente
ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della
Legge n. 241 del 07/08/90 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 10, comma 5 del Decreto Legislativo 196/2003.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente
aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi
tramite il sito internet www.unipr.it.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, via Università
12.
Diritti dell’interessato
Ciascuna ditta, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dalla legge, in particolare
quelli previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003, richiedendo di accedere ai propri
dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento,
scrivendo a: Settore Tecnico – Università degli Studi di Parma – via Università 12 – 43100
Parma .
Articolo 21 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro
competente in via esclusiva è quello di Parma.
ALLEGATO 1