Separazione e Divorzio - Comune di Somma Vesuviana

Transcript

Separazione e Divorzio - Comune di Somma Vesuviana
Città di Somma Vesuviana
Provincia di Napoli
Ufficio di Stato Civile - Posizione Organizzativa n.1
Separazione e divorzio (consensuali)
DESCRIZIONE - COS'È - CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA MODALITÀ
I coniugi che intendano separarsi o divorziare CONSENSUALMENTE, in alternativa alle
“procedure giudiziali” in Tribunale previste dal Codice Civile, posso separarsi o divorziare con una
delle seguenti modalità:
C/o Libero professionista: Convenzione di negoziazione assistita innanzi ad un avvocato;
C/o Comune: Accordo di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile;
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto
innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato – Convenzione di negoziazione assistita
L'art. 6 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la “convenzione di
negoziazione assistita” da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di
separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di
separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede sostanzialmente due ipotesi
in assenza di figli;
in assenza di figli minori;
in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nullaosta rilasciato dalla Procura della
Repubblica;
in presenza di figli minori;
di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di autorizzazione rilasciata dalla Procura della
Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
L'avvocato di ogni parte cioè dei due coniugi, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione,
dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto: gli
avvocati possono concordare di inviare in una unica soluzione, ma a firma di entrambi, l'accordo.
L'invio potrà essere effettuato anche tramite PEC previa apposizione della firma digitale degli
avvocati: [email protected]
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L'art.12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi
di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un
accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di
divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
Celebrazione del matrimonio in forma civile
Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino
italiano e un cittadino straniero)
Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
NON ci sono figli minori
NON ci sono figli maggiorenni portatori di handicap grave
NON ci sono figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (nota bene: si
considerano sia i figli in comune che sia in figli di una sola parte!!!)
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa
coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi
dichiaranti)
Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero
al divorzio.
Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di
divorzio: 3 (tre) anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
A CHI RIVOLGERSI
Istruttore Amministrativo: Archetto Nocerino
U.O. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFO
Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Servizi Demografici Responsabile del procedimento – Ufficiale di Stato Civile:
Archetto Nocerino, Tel.0818939236/0818939213
Per informazioni: Ufficio Stato Civile
TERMINE
Termine: redazione immediata dell'atto previo appuntamento (termine massimo: entro 30 giorni
dalla richiesta);
Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva
dell'interessato? NO
Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del
Comune? NO
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: qualora anche il titolare del potere sostitutivo
rimanga inerte e non concluda il procedimento con l'emanazione dell'atto conclusivo nella META'
del tempo originariamente previsto, ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n.
241, "avverso il silenzio" della P.A.,il privato potrà ricorrere al Tribunale Civile nel cui circondario si
trova l'ufficio dello stato civile.
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità
per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale:
Sindaco Pro Tempore, Telefono 0818939109 (Segreteria), fax.0818939137,
email: [email protected] pec: [email protected]
Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica istituzionale PEC:
[email protected] oppure tramite posta ordinaria Via San Giovanni de
Matha, cap.80049 Somma Vesuviana oppure tramite fax 0818939236
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
documento di riconoscimento in corso di validità
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta
di separazione
di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio
di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
documenti necessari per il procedimento
per divorzio: copia provvedimento della separazione personale omologata o dichiarata
(atto del Tribunale oppure copia convenzione negoziazione assistita o accordo concluso
innanzi l'Ufficiale dello Stato Civile);
per modifica condizioni separazione/divorzio: copia provvedimento che dichiara lo
scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio e ne definisce le condizioni (sentenza
del Tribunale oppure copia convenzione negoziazione assistita o accordo concluso innanzi
l'Ufficiale dello Stato Civile);
ITER - TEMPI - VALIDITÀ
Le fasi dell'accordo innanzi l'Ufficiale di Stato Civile:
aprire fascicolo presso l'Ufficio di Stato Civile;
prenotare appuntamento per la redazione dell'accordo;
il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di
Stato Civile con o senza l'assistenza di un avvocato;
nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e dai loro
eventuali avvocati;
l'Ufficiale dello Stato Civile, nella fase di redazione dell'accordo, inviterà i coniugi a
comparire di fronte a sé, non prima di 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo, per la
conferma dell'accordo medesimo;
nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di
Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data
della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Prenotazione appuntamento:
• email: [email protected]
• PEC: [email protected]
• telefono: 0818939213/0818939236
COSTI A CARICO DELL'UTENTE
c/o libero professionista: dato non disponibile;
c/o Comune: euro 16,00 di diritto fisso;
Modalità di pagamento diritto fisso per il Comune:
Tramite C/C postale n.17035809 “Comune di Somma Vesuviana – Servizio di Tesoreria”
Causale da indicare:Negoziazione Assistita ,“Cognome/nome dei due coniugi – Diritto fisso Art.12
comma 6 Legge n.162/2014”;