3. c. La nullità della citazione e della domanda riconvenzionale (artt

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3. c. La nullità della citazione e della domanda riconvenzionale (artt
3. c. La nullità della citazione e della domanda riconvenzionale (artt.
164-167).
Si tratta di un’ipotesi non infrequente nella pratica, e si verifica
quando l’attore abbia notificato regolarmente la citazione, ma questa
era affetta da vizi.
Nel primo capitolo abbiamo indicato gli elementi essenziali della
citazione e li abbiamo raggruppati secondo il seguente schema.
Citazione art.163
Vocatio in ius
N. 1, 2, 5, 6 7 dell’art. 163
Edictio actionis
N. 3 e 4 dell’art. 163
Si tratta di differenze fondamentali, perché la parte riguardante la
vocatio in ius fa riferimento agli elementi della chiamata in giudizio,
mentre la parte concernente la edictio actionis fa riferimento agli
elementi del petitum o della causa petendi.
Entrambi gli elementi della citazione possono essere nulli, ed è
proprio questo che il giudice li verifica nella prima udienza, e l’art.
164 distingue tra vizi della vocatio in ius e vizi della edictio actionis,
questi ultimi più gravi, perché mentre i vizi della vocatio in ius
possono essere sanati con efficacia retroattiva, i vizi della edictio
actionis possono anch’essi essere sanati, ma senza efficacia
retroattiva, e quindi ex nunc.
Vediamo allora, nello schema che segue i vizi concernenti la vocatio
in ius ex art. 164.
Nullità per vizi della vocatio in ius
Alla prima udienza
Il Giudice
Se il convenuto non si è costituito
Rileva la nullità della citazione se è omesso o risulta assolutamente incerto uno
dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione
della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a
comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l 'avvertimento
previsto dal numero 7) dell'articolo 163.
E ordina all’attore la rinnovazione della citazione in un
termine perentorio
Se la rinnovazione
avviene nel termine
indicato sana la
citazione con efficacia
retroattiva
Se la rinnovazione
non avviene nel
termine la causa è
cancellata dal ruolo
con estinzione del
processo
Ricordiamo che i n. 1 e 2 del 163 fanno riferimento al tribunale dove
la causa è proposta e alle generalità complete delle parti e di coloro
che li assistono o rappresentano.
Notiamo pure che la legge n. 24\2010 dispone che nella citazione (al
n. 2 dell’art. 163) debba essere indicato anche il codice fiscale, e
allora dovrebbe dirsi che la citazione sarebbe nulla se l’attore si fosse
dimenticato di indicare….il suo codice fiscale, il che costituisce un
assurdo rispetto agli scopi della citazione in merito alla regolarità
della chiamata in giudizio.
Nello schema abbiamo considerato solo l’ipotesi che il convenuto non
si sia costituito, ma può darsi che, nonostante i vizi della chiamata
(cioè della vocatio in ius), il convenuto riesca lo stesso a costruirsi.
In tal caso poiché l’atto ha raggiunto il suo scopo, la citazione è
sanata con efficacia retroattiva.
Potrebbe però accadere che il convenuto si costituisca, ma eccepisca
di aver avuto un termine a comparire troppo breve, oppure che non è
stato avvertito in citazione delle conseguenze della sua ritardata
costituzione (n. 7 del 163).
In tal caso il giudice fissa una nuova prima udienza nel rispetto dei
termini. Osserviamo però, che se il convenuto si costituisce senza
nulla eccepire accetterà la causa così com’è, non potendo, poi
lamentarsi del termine a comparire troppo beve o della mancanza
dell’avvertimento.
Vediamo ora l’altro caso concernente i vizi dell’edictio actionis.
Nullità per vizi della edictio actionis
Alla prima udienza
Il Giudice
Se il convenuto non si è costituito
Rileva la nullità della citazione se è omesso o risulta assolutamente incerto il
requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione
dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo
Se il convenuto non si
è costituito ne ordina
la rinnovazione in un
termine perentorio
Se il convenuto si è
costituito dà all’attore
un termine perentorio
per integrare la
citazione
In entrambi i casi
la rinnovazione e l’integrazione non hanno efficacia retroattiva e quindi
restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o alla integrazione.
Questa nullità, non avendo efficacia retroattiva, è più grave della
prima e non è sanata nemmeno dalla costituzione del convenuto.
Se, infatti, il convenuto si è costituito, il giudice dà termine
perentorio all’attore per integrare la citazione, e solo
dall’integrazione e non dalla costituzione, vi sarà la sanatoria, non
retroattiva, della citazione. In questo caso, però, fissa anche la data di
una nuova prima udienza ex art. 183 e il convenuto potrà depositare
le sue ulteriori eccezioni almeno 20 gg. prima della data di questa
udienza.
Accanto ai vizi dell’edictio actionis, ricordiamo ancora i vizi che
possono riguardare la domanda riconvenzionale, cui abbiamo già
accennato in precedenza.
Anche quest’atto può essere nullo al pari della citazione, ma a
differenza di questa i vizi possono riguardare solo elementi
dell’edictio actionis e non della vocatio in ius, per il semplice motivo
che nella domanda riconvenzionale non c’è la vocatio in ius già
effettuata dall’attore.
Si spiega allora come mai l’art. 167 comma 2, richiamato dal 183,
impone al giudice di assegnare al convenuto un termine perentorio
per integrarla “se è omesso o risulta assolutamente incerto il titolo o
l’oggetto della domanda riconvenzionale”, cioè nelle stesse ipotesi
nella quali è nulla la citazione per vizi della edictio actionis, e ciò
spiega anche perché in questo, come in quel caso, la sanatoria dovuta
all’integrazione non avrà efficacia retroattiva.