Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 124 del 28 Maggio 1903
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Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 124 del 28 Maggio 1903
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO li ITALIA 2148 2390 2384 2383 2386 2385 2448 della detta sezione E. 2389 - 2446 - - - - - - - 2382 2444 -- - 2445 appoggio sia al disopra delle proprie,tà paliálichè private, che dinanzi a quei lati di..ediflii, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. I fili devono essere conocatt in guisa da non imposenza e, di Sua Maestà il Re: Ÿisto, d'ordine i fili sare Il Ministro dell'Interno GIOLITTL proprietario il libero condo la sua destinazione. In ogni altro caso, per il passaggio fili telefonici è necessario il consenso dire al della Raccolta ufficiale contiene gi seguente decreto: 13 Numero 196 Regnò del delle leggi e dei decreti EMANUELE III VITTOllIO n'rraux 15. febbraio 1903, n. 32 con la quale all'articolo -18 è autorízzato il Nostro Governo a coordinare e raccogliere in unico testo le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 7 aprile 1892, n. 184, Vista la legge chë'ñó'n'aiälio da essa modificate; ITdÍto lÏ IlaÑi•e deT.Consiglio di Stato ; - opere da legge sui da un piano descrittiva insieme eseguirsi di Stato all'offerta dell' indennità convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del genio civile ; ed in a Telefons seguito somme di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni teléfoniche nei propri fondi, purchð i fili non passino -sopra o sotto il suolo pubblico lo la a essere - ste concessioni Ogni senza saranno domandare ed Asasti nel Art. 2. ottenere istituite dí un privato, purchè la linea uso pe non iaria per lire. si esclu- prolunghi purchè attraversi solamente fondi privati non potra procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali siano oltre 5 chilometri stati condotti, La 'concassione servanza e senza loro consenso, fili telefonici. Art. 3. potrà zion1 della prëiente essa imposti e delle disposi- Ingg& Quando ha luogo quesia rey'oca della concessione niun diritto spëttä Al oncessionario perc9tè venga rilevato il matò¾iÀle nellã'sua rete telefonica. Art. 4. I concessionari di linee telefoniche sulle linea tele- possono 1865, n. 2248, allegato E, salv6 sempre agli interessati il diritto di impugnaro dãvaliti all'Autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufRoiale del genio civile. Il proprietario ha sempre facolta di fare nel fondo suo marzo qualunque innovazione, rimozione o il diverso ancorchè q.nesta importi collocamento dei fili ad alcuna indennità. nè per questo è tenuto I Comuni e le Provincie non possono concessioni di linee telefoniche, caitoni, vilegi legge. all'infuori di quelli consentiti telefonici, esigere, vantaggi dalla la per lo o pri- presente Art. 8. essere revocata in caso d'inos- degli dblighi con fili della dizioni delle proprietà vicine. Contro íl decreto del prefetto è ammesso il rícorso ai termini dell'articolo 3 della legge sul contenzioso-'anG ministrativo 20 comunicazione telefonica stabilita o eserci ta necessaria concessione sarà tosto tolta per amministrativo a spese del contravven- provvedimento tore, e questi farà deferito all'Autorità giudi l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2000 sivo que- Regolamento. la Trattandosi di comunicazioni dei La servitù deve essere costituita in modo da riescire' più conveniente allo scopo e la meno pregiudizfévoid alla proprietà servente, avuto anche rÏguardo alle con- sta- Verno. le farme per pubbliche delle la bilita senzg' chiedere ed ottenere la concessione del Goe e deposito passaggio e l'appoggio o fonica. altrui. I modi anzidette, autorizza il proprietà private chiunque pepprietà Nässurr'altra comunicazione- telefonica pub o in contradditorio, ed inteso il parere dell'ufficio del genio civile, ordina if pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti Art. 1. libero Prefetto e luoghi e delle al dei dimostrazioneidell'eseguito pagamento È dei del quando questa sia dovuta. Il Prefetto, sentite le parti , Testo. unico di se- l'appoggio e Art. 5. La domanda sara rivolta direttaments accompagnata Consiglio ßhllä -proposta del Nostro Ministro, Segretario per le Poste e pei Telegfafi-; übiâno deõretato"ë dooistiamo : E approvato 11 seguente propria, cosa disposizioni seguenti. dei Ministri; Sentito il della proprietario. Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprieth, così private che pubbliche, può bempre essere imposta con decreto del Prefetto, a senso della legge del 25 giugno 1865, n. 2359, sotto l' osservanza delÏe por:grazia..di Dio..o..per volonth.della Nazione as uso far pas- Quando è necessario di collocare lateralmente o sul davanti, od appoggiare fili telefonici a monumenti pubblici o che abbiano un merito artistico o storico, devono prescriversi i modi per rimuovere da essi ogni danno o per conservarne l'effetto. Art. 7. La concessione di linee telet'oniche privato o ad uso pubblico, ervþio ipterurbano. per può servizio farsi ad urbano o uso pek 2149 GAZZETTA UFFICIALE DËL REGNO D' ITALIA Le concessioni di lineo telefoniche ad uso privato limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo cessionario, o tra fondi di fondi di altro uno e sono sidente del Tribunale, i con- bilmente. Tale prezzo conces- stonario. Esso venir posto pubbliche farsi servire ad uso pubblico na in comunicazione con altre linee telefoniche possono private, o salvo è quanto nell'ultimo disposto capoverso dell'articolo 25. La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad ti privato è stabilita dal Governo nel decreto di con- Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di lire 20 ogni-circuito .per di comunicazione di lire 5 per ogni inoltre un solo diritto stazione in più di 2 aggiungendo al moltiplicato pel Il reddito netto dito lordo le spese si di lira 3 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea. 11 canone flaso si può aumentare fino alla metà della durare la numero conces - sottraendo -dal redle tasse ed il costo dell'e- calcolera generali, - sercizio. potrà prendere 'possesso riscattare, senza della rete che, che il attendere pezzo' del ri- scatto sia- stato determinato. Art. 13. Al termine della telefonica ad tutti e con senza pubblico, gli apparecchi, uso di alcun pagamento tutto con essa, comunicazione ogni concessione di e proporzionale - la. medio dei stone. vuole Art. 8. oltrepassare caso reddito netto dovrebbe uncora anni per cui Il Governo cessione, verun. tre anni di esercizio precedenti degli in potrà non corrisponderà che somma non quali giudicheranno inappella- materiale il dello Stato proprieth diventa corrispettivo. Art. 14. ., tariffa d'abbonamento a), se pubblico. lettera uso al telefono la comunicazione è pubblico stabilita (articolo 21, in locali di Art. 9. Per le linee teleftmiche ad uso privato concesse per il-servizio di grandi impianti per il trasporto dell'energia olettrica possono essere adoperati anche apparati telegrafic'i, previo il consenso del Governo, fermo rimanendo il canone allo Stato stabilito dall'articolo pre- ter- Quando il Governo non creda di esercitare nei mini stabiliti dall'articolo 12 íl diritto al riscatto di una rete telefonica urbana, potranno i Municipi rispettivi stesso diessere autorizzati dal Governo ad esercitare lo ritto in - cedente. Il Governo è autorizzato a costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche per uso pubblico. Il Governo può stabilire ed esercitare una rete o modificazione nelle tariffe. mento corra, prefettizio di cui all'articolo 5, e previo l'avvião di un anno. Il riscatto riali e comprende la gli apparecchi delle ove questo oc- concessione di tutti i matelinee e degli uffici, e la so- stituzione dello Stato in tutti i diritti.del concessionario anche verso i terzi. Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo, e, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal Pre- dell'artícolo 12, ponella sub-ingresso con- del servizio. regolarità Art. 15. I concessionari pubblico per di comunicazioni l'interno di un Comune, telefoniche ad o per un uso gruppo contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano ,ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbodi Comuni alcun Ciascuna concessione di linea telefonica ad uso pubblico non ,puð durare più di 25 anni, ma è riservata al Governo la fatoltà di procedere al riscatto dopo 12 anni dalla data del decreto di concessione o del provvedi- il al ri- proceduto avere norma a Municipio 13. e cessione stessa, con tutte le concessioni specificate nel primitivo decreto di concessione, e con l'aggiunta di quelle altre che fossero ritenute necessarie per meglio nati in base ' Art. 12. al ur- accordare altre concessioni nello stesso Comune, lo giudichi di interesse pubblico, ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti che gli venissero fatti dal Governo, di perfezionare o ampliare il servizio, oppure si rifiuti ad apportare un'equa diminuzione ,Così pure il scatto di una rete urbana assicurare la Art. 11. 12 dagli articoli Governo, dopo i, diritti riservati trà accordare Art. 10. bana, o quando sempre cedere luogo e vece ed alle stesse condizioni, salvo ed impregiudicato il,diritto del Governo a pronello stesso modo verso il Municipio e salvi tutti suo ribasso legge. Pagano alla tariffa comune, senza speciale non consentito inoltre L. 50 tener conto di dalla per ciascun annue presente posto tele- fonico pubblico. Per l'esercizio telefonico interurbano che sia fatto con linee ed apparati proprî del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5 per cento del prodotto lordo. all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche interurbane, provvede il Governo, esso riQuando scuote bana. la intera tassa della interur- corrispondenza Art. 16. Il concessionario ha 1 obbligo di soddisfare a tutte lo 2150 richieste dei nãsione privati che esigano specialmente doveigià esiste una rete telefonica. . comuni- Ellstoncessionario avrà diritto.. di esigere da chi ri-chiede Je comunicazione s.oltanto un compenso per la . ? ITAIJA GAZZETTA UFEICIALE DEL P.EGNO spesarg'impianto, non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale. qui stabiliti. a) per ciascun abbonato o per ciascun entro il raggio di tre chílometri dall'ufBcio circuito, centrale, urbane può non eccedere i limiti massimi L. 200 all'anno per le linee aeree e sotterrate. Nelle distanze maggiori, per zione di 200 metri, è ammesso , La tatiffajdeve per ciascuna essereaguale categoria di Mentinolo asi Ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato, per coloro che assu- le linee dien apparato persproprio uso. ;Par il pubblico servizio, gli-uffici governativi,.provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metà sulla posti dell'aumento, in ragione di mono:più tariffa; gli uffici postali o telegrafici alla franchigia completa. Però -le spese d'impianto per gli uffici che godono franchigia ¾ompleta -sono a carico del Governo. Silgli Abbonamenti concessi uflici a governativi, comuziali, non g dovuto al;Governo canoni di bui all'aÊt. 15. vinciali dei e proalcuno 11 concessionario di al -uso annuále privati .pubblico medio deve una ,percepitö l'aumento di o fra- L. 6 per di L. 8 per le sotterrate ; b) per ogni cinque minuti di corrispondpnza nei coltà telefonici pubblici centesimi 30, salva la In aeree ogni per le distanze maggiori di tre chilometri, 5 centesinii dl ahilometro. il caso tariffe per dellste sul o · e Art. 22. Göverno pätrà determiliare clía le gli åbbonathenti ufhäni anzidhe essère modisposto dell'ai'ticòlo precederfte, eohéistano si convertano in tariffe per le cisã6ha dbboegudie per 'Ititti ed quali paghi una tassa fissa annua sopratassa proporzionale all'uso effèttivo che esso fa del telefono, non superiori la prima à 'L. 100 pel primo anno ed a L. 60 per gli anni successivi di abbonamento, e la seconda a centesimi 5 per ogni donveruna lines garalitire 200 .metri ogni nato Art. 17. L. 300 per le linee telefonica interurbana la dallo integrità Stato, scambiati fra le località da per del provento telegrammi collegarsi spor tele- sazione. Art. 23. Il medio annuale sarà computatoisui prodotti del triennio precederite la concessione. Il concessionario pérð iiâtiè óbtligato a compensare la provento diminuzfolie Äovuta a riiödificaziôña <Tella tariffa telegráfica, od a casi di förka viaggiore, per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del to- lafono. Art. 18. Per le linee interurbane già concesse all'industria priVata, il Governo potra sostituire al canone annuo ed alla garanzia del prodotto medio telegrafico stabiliti dagli (trticofi 15 e 17, la mpartecipazione dello Stato, non inhiore èl 20 per conto sul prodotto lordo. Art. 19. prov- þ:e iridtivi di Tali pubblica provvedimenti comunicazioni telefoniche caso collegamento le sono Nessuno può linee telefoniche la tassa relativa. essere luogo Art. 20. 11 GòVerno può in ogni tempo ofdiilare, trell'interesse $öll!01sicutb2:a pàbblica o dei pubblici seÞvizi, le modiilmidii tiseessario alla disposizioite delle reti e linee telefoniche provvedendovi d'ufHeio a spese deliconces- d'inadekipiinento. Art. 21. corrispondenze corrispondere sulle prima non ha pagato ammesso interurbane a se Le tariffe sulle linee internazionali apposite convenzioni. saranno stabilite Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni di tre conversazione minuti primi, saranno le seguenti: L. 0,50 sulle linee non hacedenti 100 chilometri; L. ad inden- leibnidhe; La tarina delle il concessioriario di spese, la manutenzione e l'esercizit del a carico del concessionario della rete urbana sotto l'osservanza di quanto ò disposto nel 11 capoverso dell'art. 25. Art. 24. questo L. I daranno mai Saranno però ridotti i canoni di cui agli articoli 8 à 15 in pfe orzione del tempo clía durerartno le sospenidni, 1ã lhaihžioWe o fassunziorie pi•ovti oría delle linee caso richieda, rete interurbana che faccia capo allo stesso Comune. In sulle linee da 101 a 1,50 sulle linee da 251 L. 2 sulle linee di sionario, in lo comunicazione telefonica urbana per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale coll'uffioio della una dicufežza. non Governo il con Il Governo può, con decreto 11eale, sentito il ConsigItð dei niinistri, sospendere o limitare o assumere Visoriameitte l'esercizio delle Quando 250 a chilometri; 400 chilometri; lunghezza maggiore. Le tariffe sulle linee telefoniche concesse alla indueccedenti la lunghezza di ŠÖ chilometri, potranno essere inferiori a L. 0,50. Quando per la corrispondenza sia necessaria la unione di due o più tronchi di linea, parte governativa e paite stria privata e non sociale, la tariffa risulterà uguale alla riffe somma delle ia- parziali. un semplice avviso telefonico, destinato prefissare una conversazione, sarà dovuta aÏlo Šlato una tassa corrispondente ad un quarto della tariifa or- Per l'invio di a dinaria. per le linee telefoniche Se le esigenze del traffico 10 consentono, potranno ÚŸËlÒIALE DÈL IÒEGlÝO GAZZETTA pssere conversazioni ammesse urgqng, tariffa cui a pleãÈ triplicata, sarà Per le conversazioni %iob idhlle"öre 21 di I o scainblato nelle di ore notte, ore'6 del giorno un'gióriio þul>ordinatamente all'orario dègli iigci telgongi egfann.o capo le linee interurbane) le suddette ' tariffe ribassate ,del 20 per cento. Nelle dette ore di notte sono pure ammessi abbonaélíti për conversazioni, della durata di 6, 12, 18 minuti consecutivi, da scambiarsi ad ora fissa e per pon 50 0 giorni, col riipenivamente ribasso del 40, 60 per cento sulle tariffe ordinarie. Art. 25. e linea, capo la dal domicilio degli sia per abbonati. mezzo della Art. 29. i Comuni, le Camere di commercÏo, le bhe 'abbiatio 'iiitéresse alla pronta Ïrovincie, Società ed i privati, costruzione di quälsiasi linÃa Le Sli átipig oni verranno rimborsate senza interessi, in misura corrisponden‡e.,.agli. utiu nettri gi piascuna rete ; a ciascuna linea o lttogo sia là¾eÿafico o mai Jiër ógni essere cónver- sazione. interurbane o condizioni che sarailito stabilite dal Art. 26. coileeddre ai þrogrivato il, collèp- con féti arbana WIIe regolaritárito. La rete telefonica nazionale, destinata al collegamento dei vari capiluogo di provincia, dovrà essere completata eritro quattro anni dalla data di promulgazione 15 febbraio 1903, n. 32, secondo l'ordifie segnato nella tabella. Compiuta che sfa 15 suddefta còàtriliione, il Governo della legge (dntito direttamente due centri, delle loro reti urbane iri siano tanti in ciascuna quando i abbonati quanti sono chilometri di distanza fra i centri sarà a congiungere stessi. Art. 27. Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ð autorizzato alla spesa di L. 6,160,000 per la costruzione delle linee intáfurbana indicate tiella tabella allegata é per la provvista degli apþafecchi Tiecessàri al servízio di esse. pieŸisiòne dell'enfra'fa. Con decreti del Nikiitero 521 'Teiora våriinÈo AaËziate in un äpiiosito capitolo della pärte straordinaria della spqsa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi Íe stató di somme ria fino che imputazione al raggiungiere, cogÏi con a risulteranno. effet‡ivamente versate in Teso- pr egto capitojo di entrata, stanziamenti che in tal guisa gestione allegarsi di al prossimo ufficio apòluðgo del Comune, pagheranno una al 'Góniliiii clie intélidöiio bollagare il chilovolta tanto la iluota fissa di lire 100 per ciascun metro di percorrenzg. geHa inea. Alle medesima.condizioni 11 Governo potrà collegare, doriianda dèi Comuni, le frazioni di essi col prossinio . telegrafico. ufficio Ile modilifh e Ïe dìidili iii 'þer no stabilite nel regolamento. ëollégkinen'to Ëàtan- il Art. 31. teleAlla Violui ne del segreto dèlla corrispondenza contänùte'ilel siziõrii capo V, föniéä ii ifa li lino Te di titolo II, libro II del co ice pgale. - - . Alle comunicazio i telefoniche pubblidell'articolo 315 di private 'applicano le disposizioni Ai danni, recati che e del codice stesso. Le pene sáÊÀnno sto pei ÂailiÍi 'però ridotte 'da un forzo ad un se- $rÈë Éi aÍle coxËUnidizioilí lelefoniche private. Årt. 32. . roll'eseri Isa responsgbi tþ,gor dagr ggggti se a aglo cizio delÏe Ägplumcazioni teleggic e À lunitata a11a reAtÌfuzio'n dëlle ÏààS 'ei al pa menio 8611$ Ìnk¼in1Ítà stabilite dai regolamenti e dggli atti di concessione. Art. . osiziorfÍ de(Íi $$$ legge si appÌIcano an i Le dis sente sercizio delle comunicazio regolamento di cyi approvarsi con Ëêpreto di Stato fisserà ilÏråki i e , À2 Se re- a 'e- alla costruzione ed ii t grafiche. Art. 28. bilancio dell'esercizio.,finanziario cominciare il 1902-903 prodotto dei canoni e della corrispondenza telefonica sarà inscritto in. un capitolo speciale dello dal A pirato, da Art. 30. su potrà reie ill àSiito i urbana rete l.a tale uopo lo Stato terrà bilaiiëlo. minarsi per decreto Reale, che non a cíngue éentesimi in totale linee somma no- all'artipolo precedente. cui telegrafico, con o nuove reti urbane, gibtFãniio anticipare entrata di cessaria, versandgne l' i,mporto al capitolo di di questo secondo caso la Societh lesercente la 1*ete urbana, risponde delle tasse dovute al Governo od al concessionario di linee interurbane. Ïssa potrà imporre ai fé$þ i ablionati richiedenti una sopratassa da Äeter- mento íËtëëurbana féléfonica la linea In 11 Gäverno e la Socioth spoffaimo riefari di lition telefoniche ad uso por proviedere ille precedente. spese di cui all'articolo I Âitjefiore 5,Ì60,000 di L. iinpörto . Le conversazioili interurbane 'possono aver direttamente dalla cabina annessa alfunicio qui fa o fatti dall'esercizio 1902-903 in avanti il cõm- ille saranno 'ino di verranno lŸALIA D' Il i. aÊtÈoli 1, ÉŠ e $Ô, is evenlii díetro parere del Consiglio odi e Ïe for'me per la revoca Sólle concessioni, e þrovvederà generalmente. per tutto quanto , cdüõë ña Ta yolizia, la sicurezza e la regulidità Ml sérdió ieleÌonico, iÀ conférifiía dena ààsentà Teggè. Lo ifesÑ fÈýIäfdòñto pótrà commÌñare, corke älàusola penälà dà à¶þIica'räi cön provièdítfiento atoministrativo, un'ammenda da L. 50 a L. 500 per le cúnfiavvenzioni 2152 alle AAZZETTA UPFICIALE DEL REGNO disposizioni prègiudizio della delle állre contäte. Ordiniamo . legge e, del regolamento, iesponilabilità civili e senza penali in- cae a chiunque spotti di osservarlo Dato a Roma, e di farlo addì 3 osservare. maß$io 1903. S. E il Cocoo-Onn, di ß. E. Re, in udiega il Ministro dell' Interno del 7 sono maggio 1903, e che richiedono e a sul decreto che,proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Afragola (Napoli). Occarre invero, tra l'altro, provvedere alla formazione del Lilancio preventivo del corrente esercizio, menare a termine gli studî e preparare gli atti per l'aboliziorie della cinta daziaria i esaminare e deliberare i conti consuntivi 1901 o 1902 ed accertare lo eventuali responsabilità degli amministratori. Occorro inAne provvedere allas sistemazione del rqgolamento organico degli i è salariati conforme i impi veri-bisogni-dolla civica azienda. Per uesti motivi firriteng0 necessario i di stra sottoporro all'Angusta Maesti lo sohema di deoreto che proroga di tro mesi potori del R. 00mmissario di Afragola: legge, ed ciò a provvede all'Augusta sottoporro grazia per Afragola, in provincia Sulla proposta nale di Cassano Dato di venne in pro- ; Consiglio comu- di tre mesi. Murge prorogato proponente è incaricato presente decreto. a Roma, addì 21 maggio 1903. dell'esecu- GIOLFTTI. Relaziðne di S. E. il Ministro dell' Interno a Longi (Messina). SmEÎ comu- Ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maasta di decreto col quale vengono prorogati di un mese i poteri del R. Commissario per la straordinaria amministraziono del Comune di Longi. lo schema dell'ese- Siffatta proroga a necessaria definire vari di 8. E. il Ministro dell' Interno a 11 Re, in udienza del 21 maggio 1903, sul decreto che proroga i poteri del R. Commis- Murge (Bari). Sms! con alacrità affari affineha il R. Commissario possa che maggiormente interessano quella civica azienda, o segnatamente la grave questione relativa agli usi oivici, l'appalto per la vendita del taglio del Bosco Soprano e l'aper• tura della strada del quartiere S. Salvatore. VITTORIO EMANUELE III S. M. provveduto cui Murge, VITTORIO EMANUELE. þelasiqne ha con provinciale à straordinario di Glourrr. Murge e di Stato Sobrretario del Nostro Ministro Abbiamo decretato e decretiamo : Il termine per la ricostituzione del zione del VITTORIO EMANUELE. Il R. Commissario di Cassano e S. M. il Re, in udienza del 21 maggio 1903, Wel decreto che proroga i poteri del R. Commissario .Il termine per la ricostituzione del Consiglio nale di Afragola e prorogato di tre mesi. sario straordinario di Cassano di Dio III per volontà della Nazione vincia di Bari; Veduta la legge comunale ; Il Nostro Ministro proponente è incaricato cuzione del presente decreto. Dato a Roma, addì 7 maggio 1903. decreto che ho l'onore di par gli Afari dell'Interno ; Veduto il Nostro precedente decreto sciolto il Consiglio comunale di Cassano Napoli; Veduta la legge comunale e provinciale Abbiamo decretato e decretiamo : di RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne comunale di lo schema VITT0RIO EMANUELE RE D'ITALIA Consiglio pre- firma di Vostra Maosta. Il Nostro Ministro VITTORIO EMANUELE III di Dio e per volonth della Nazione grazia per sciolto il una revisione per questa precipua causa di discordia. Reputo pertanto indispensabile di prolungaro la missione del R. Commissario di Cassano Margo, noi limiti corinentiti dalla Smut 11 R. Commissario per la straordinaria amministrazione del Comano di Afragola si è idoperato con ogni impegno por rimettere in o sline i vart rami di serviiio; ció non per tanto molto gli rimane a fare por assolvere 11 compito suo. ma lungo tempo un documentata. È necessario inoltre che il R. Commissario conduca a termino la revisione dei conti lier gÌi oëercipi 1901 e 1902, per accortare le eventuali responsabilità dégli amministratori; ina più di tutto interessa che le elezioni non siano indette prima che siano definite le operazioni demaniali, di guisa che resti eliminata ancho GALIMBERTI. Relazione sollevate per la liquidazione dei compensi e crediti di liti, per spese periodiche e per la rivendicazione dello per spese quote d'imposta indebitamerito finora pagate dal Comune. Trattasi di pendenzo il cui complessivo ammontare ascende a somme riche si olsa G. ZANARDEID. Guardasigini: Pert l'opera di quel funzionarioinon riuscirebbe di pieno vantaggio per il Comune se non regolarizzasse le contabilitå arrotrato dell'ultimo decennio, definendo tutte le varie controversio levanti. VITTORIO EMANUELE. Visto.14 al regolare funzionamento della.civica azienda, dando un'miglioro 'assetto alÏa flaansa cÃOnale o ourando min Ía dmiuien$ Ìa'Ïa riscossione dei crediti. presente aecreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta uficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a . D' ITALIA per grazia di Dio e per volontà della Nadone RE D' ITALIA Sulla per gli del Nostro Ministro Affari dell'Interno ; proposta Segretario di Stato