L`atto di citazione in opposizione al decreto
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L`atto di citazione in opposizione al decreto
L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, da cui trae origine il presente giudizio, è stato notificato a tre parti. Conseguentemente si applica il disposto dell'art. 165 c.p.c. ultimo comma che letteralmente recita " Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione". L'art. 71 delle disp. di att. del c.p.c. così letteralmente dispone "La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale [161, 168 c.p.c.] deve contenere l'indicazione delle generalità delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti". Il successivo art. 72 delle disp. di att. del c.p.c. così dispone "Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo [161, 166 c.p.c.]. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice. [II]. Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente". Il successivo art. 73 delle disp. di att. del c.p.c. così dispone "[I]. Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono *Studio legale Calabrese* 1 essere inserite nel fascicolo d'ufficio. [II]. Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente". L'art. 168 c.p.c. letteralmente dispone che: " [I]. All'atto della costituzione dell'attore [165], o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto [166], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo [71 att.], il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. [II]. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [36 att.], nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione [51 att.], delle comparse e delle memorie in carta non bollata [73 att.] e, successivamente, i processi verbali d'udienza [126], i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze". L'art. 74 delle disp. di att. del c.p.c. così dispone: " [I]. Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte [165, 166, 169 c.p.c.]. [II]. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. [III]. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio [168 c.p.c.]. [IV]. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in *Studio legale Calabrese* 2 esso un atto o documento". Così delimitato il quadro normativo di riferimento processuale va definito e completato il campo di indagine giuridica con il disposto dell'art. 12 delle "preleggi" "[I]. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.]. [II]. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.]. " Tutto ciò rilevato e premesso risulta evidente che nel caso in cui l'atto di citazione vada notificato a più persone ( come nel nostro caso ) l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione. E' altresì evidente che l'originale va inserito nel fascicolo che a mente dell'art. 72 delle disp. di att. del c.p.c. il fascicolo in cui va inserito l'originale dell'atto di citazione entro dieci giorni dall'ultima notificazione è quello che la parte deve consegnare al cancelliere, custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio, formato dal cancelliere a norma dell'articolo 168, 2°co., c.p.c. Quindi, ex art. 168 c.p.c., nel fascicolo va inserita la copia dell'atto di citazione con le relazioni di notificazione. L'art. 74 delle disp. di att. del c.p.c. precisa che gli atti inseriti nel fascicolo sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione. E' quindi evidente e conforme alla norma vigente che l'opponente *Studio legale Calabrese* 3 non poteva iscrivere a ruolo la causa privo dell'originale contenente l'ultima relata di notifica e ciò, peraltro, rende giustizia anche della logicità dell'intero impianto normativo che prevede tale prescrizione, che diversamente risulterebbe incongruo, contraddittorio ed illogico e violerebbe i criteri interpretativi posti dall'art. 12 delle preleggi. Già quanto ora esaminato riteniamo sia sufficiente a confermare che l'opponente ha rispettato puntualmente il dettato normativo in materia di tempestiva iscrizione a ruolo della causa. Solo per prevenire una possibile perplessità adombrata negli scritti difensivi di controparte si fa rilevare che non pare corretto pretendere dalla parte "notificante" non solo l'onere di depositare una irrituale, non prevista nè normata "velina" ma addirittura pretenderlo; accedendo a tale tesi si perverrebbe, paradossalmente, ad imporre un comportamento processulamente scorretto poichè si disporrebbe a carico della parte richiedente la notifica, l'iscrizione a ruolo sul fondamento di una "velina" il che costituisce una palese violazione del combinato disposto di cui agli art. 165 c.p.c. e 71 e ss. disp. att. c.p.c. e tutto ciò a prescindere che la conseguenza di tale modus è la nullità della costituzione dell'attore. Orbene, ciò rilevato e premesso, questa difesa è consapevole della diversa giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (e di un conseguente rassegnato adeguamento degli operatori ) epperò la stessa appare meritevole di emenda. Ed invero appare incomprensibile come si possa pensare di iscrivere a ruolo una causa, con plurimi destinatari, depositando l'originale notificato entro il termine *Studio legale Calabrese* 4 di dieci giorni dalla "prima" notifica e di poi inserire, entro dieci giorni dall'ultima notifica, l'originale ( che non può che essere il medesimo già depositato e così interrompendo "il giro" delle notifiche ! ) contenente l'ultima notificazione: l'originale con notifiche plurime viene restituito al richiedente solo dopo l'esecuzione dell'ultima notifica e non potrebbe essere diversamente essendo un atto che si completa solo con la realizzazione dell'ultima notificazione, diremmo a formazione progressiva. Sul punto, a completamento, valga quanto sopra dedotto a proposito del deposito di "veline" ( peraltro senza alcun termine decadenziale ) o copie similari che, tra l'altro, prive della data di notifica impedirebbero al cancelliere di riceversele a mente dell'art. 71 delle disp. di att. del c.p.c. stante che non potrebbe verificare la data di notificazione della citazione e fermo restando il problema dell'incomprensibilità di come si possa depositare o solo esibire una citazione in corso di notifica ( quindi che non è più nel possesso del difensore ma degli ufficilai giudiziari notificanti ) al cancelliere per procedere all'iscrizione a ruolo della causa. E' quindi evidente che nessuna costituzione può legittimamente esservi in assenza del deposito dell'originale dell'atto di citazione con tutte le relate di notifiche complete e solo così ha un senso logico e pratico l'art. 165 c.p.c. nell'esame delle ipotesi previste dal comma 1 ( ove letteralmente impone il deposito dell'"originale della citazione" ) e dal comma 2. Infatti quest'ultima norma ( 2° co.) deroga al termine di cui al 1° comma consentendo al notificante di essere in termini depositando l'originale della citazione non nel termine prescritto dal 1° *Studio legale Calabrese* 5 co. ( concretamente impossibile da rispettare e che quindi avrebbe reso illegittima la norma ) nel caso in cui vi sia la notifica a più destinatari stante che l'originale della citazione ( il cui deposito viene preteso al momento della iscrizione a ruolo ) non è nella disponibilità della parte fintantochè l'ufficiale giudiziario non avrà concluso le notifiche. L'uso invalso di sopperire alla inefficienza dei pubblici uffici ( nel nostro caso ufficiali giudiziari ) che non eseguono tempestivamente i loro adempimenti ritardando la consegna degli atti non può giustificare forzate derive interpretative creando ulteriori non previsti, non prescritti e non regolamentati oneri in capo agli utenti ed addirittura inventando delle decadenze non previste espressamente. Ovviamente caso totalmente diverso è quello della notifica per posta il cui originale è pressocchè immediatamente nella disponibilità del notificante e che pertanto non può giustificare le derive interpretative testè criticate. In conclusione nessuna norma autorizza l'iscrizione a ruolo di una causa mediante il deposito della copia informe dell'atto di citazione nè alcuna norma attribuisce il potere di derogare al disposto del quadro normativo sopra delineato ed anzi la norma vieta al cancelliere di riceversi atti non conformi a quelli prescritti nel delineato quadro normativo ( e quindi le veline ). L'interpretazione, ancorchè "cretiva", della giurisprudenza non può spingersi fino al punto di stravolgere il senso letteralmente inequivocabile e logicamente coordinato di una norma ( art. 165 c.p.c. ) o del combinato disposto di un ben definito quadro normativo il cui impianto aveva una sua logicità che ora gli è *Studio legale Calabrese* 6 stata sottratta. Pertanto le richiamate decisioni della S.C. appaiono illogiche e non coerenti con il rito vigente ed in contraddizione con il 2° comma dell'art. 165 c.p.c. e quindi non solo non meritano di essere condivise ma vanno riviste e riconsiderate. Catania, 29.10.2013 Avv. Enrico Calabrese *Studio legale Calabrese* 7