L`atto di citazione in opposizione al decreto

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L`atto di citazione in opposizione al decreto
L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, da cui trae origine il
presente giudizio, è stato notificato a tre parti.
Conseguentemente si applica il disposto dell'art. 165 c.p.c. ultimo comma che
letteralmente recita " Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della
citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima
notificazione".
L'art. 71 delle disp. di att. del c.p.c. così letteralmente dispone "La nota
d'iscrizione della causa nel ruolo generale [161, 168 c.p.c.] deve contenere
l'indicazione delle generalità delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale
ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si
costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della
citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti".
Il successivo art. 72 delle disp. di att. del c.p.c. così dispone "Insieme con la
nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio
fascicolo [161, 166 c.p.c.]. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo
d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del
codice.
[II]. Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono
successivamente".
Il successivo art. 73 delle disp. di att. del c.p.c. così dispone "[I]. Le parti
debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli
atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono
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essere inserite nel fascicolo d'ufficio.
[II]. Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non
contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente".
L'art. 168 c.p.c. letteralmente dispone che: " [I]. All'atto della costituzione
dell'attore [165], o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del
convenuto [166], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo [71 att.], il
cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
[II]. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [36 att.],
nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione [51
att.], delle comparse e delle memorie in carta non bollata [73 att.] e,
successivamente, i processi verbali d'udienza [126], i provvedimenti del giudice,
gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze".
L'art. 74 delle disp. di att. del c.p.c. così dispone: " [I]. Gli atti e i documenti di
causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte [165, 166, 169
c.p.c.].
[II]. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della
citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle
comparse conclusionali e delle sentenze.
[III]. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste
per il fascicolo d'ufficio [168 c.p.c.].
[IV]. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e
dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in
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esso un atto o documento".
Così delimitato il quadro normativo di riferimento processuale va definito e
completato il campo di indagine giuridica con il disposto dell'art. 12
delle
"preleggi" "[I]. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.].
[II]. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si
ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14];
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.]. "
Tutto ciò rilevato e premesso risulta evidente che nel caso in cui l'atto di citazione
vada notificato a più persone ( come nel nostro caso ) l'originale della citazione
deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
E' altresì evidente che l'originale va inserito nel fascicolo che a mente dell'art. 72
delle disp. di att. del c.p.c. il fascicolo in cui va inserito l'originale dell'atto di
citazione entro dieci giorni dall'ultima notificazione è quello che la parte deve
consegnare al cancelliere, custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio,
formato dal cancelliere a norma dell'articolo 168, 2°co., c.p.c.
Quindi, ex art. 168 c.p.c., nel fascicolo va inserita la copia dell'atto di citazione
con le relazioni di notificazione. L'art. 74 delle disp. di att. del c.p.c. precisa che
gli atti inseriti nel fascicolo sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate
della citazione. E' quindi evidente e conforme alla norma vigente che l'opponente
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non poteva iscrivere a ruolo la causa privo dell'originale contenente l'ultima relata
di notifica e ciò, peraltro, rende giustizia anche della logicità dell'intero impianto
normativo che prevede tale prescrizione, che diversamente risulterebbe
incongruo, contraddittorio ed illogico e violerebbe i criteri interpretativi posti
dall'art. 12 delle preleggi.
Già quanto ora esaminato riteniamo sia sufficiente a confermare che l'opponente
ha rispettato puntualmente il dettato normativo in materia di tempestiva iscrizione
a ruolo della causa. Solo per prevenire una possibile perplessità adombrata negli
scritti difensivi di controparte si fa rilevare che non pare corretto pretendere dalla
parte "notificante" non solo l'onere di depositare una irrituale, non prevista nè
normata "velina" ma addirittura pretenderlo; accedendo a tale tesi si perverrebbe,
paradossalmente, ad imporre un comportamento processulamente scorretto poichè
si disporrebbe a carico della parte richiedente la notifica, l'iscrizione a ruolo sul
fondamento di una "velina" il che costituisce una palese violazione del combinato
disposto di cui agli art. 165 c.p.c. e 71 e ss. disp. att. c.p.c. e tutto ciò a
prescindere che la conseguenza di tale modus è la nullità della costituzione
dell'attore.
Orbene, ciò rilevato e premesso, questa difesa è consapevole della diversa
giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (e di un conseguente rassegnato
adeguamento degli operatori ) epperò la stessa appare meritevole di emenda.
Ed invero appare incomprensibile come si possa pensare di iscrivere a ruolo una
causa, con plurimi destinatari, depositando l'originale notificato entro il termine
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di dieci giorni dalla "prima" notifica e di poi inserire, entro dieci giorni dall'ultima
notifica, l'originale ( che non può che essere il medesimo già depositato e così
interrompendo "il giro" delle notifiche ! ) contenente l'ultima notificazione:
l'originale con notifiche plurime viene restituito al richiedente solo dopo
l'esecuzione dell'ultima notifica e non potrebbe essere diversamente essendo un
atto che si completa solo con la realizzazione dell'ultima notificazione, diremmo a
formazione progressiva. Sul punto, a completamento, valga quanto sopra dedotto
a proposito del deposito di "veline" ( peraltro senza alcun termine decadenziale )
o copie similari che, tra l'altro, prive della data di notifica impedirebbero al
cancelliere di riceversele a mente dell'art. 71 delle disp. di att. del c.p.c. stante che
non potrebbe verificare la data di notificazione della citazione e fermo restando il
problema dell'incomprensibilità di come si possa depositare o solo esibire una
citazione in corso di notifica ( quindi che non è più nel possesso del difensore ma
degli ufficilai giudiziari notificanti ) al cancelliere per procedere all'iscrizione a
ruolo della causa.
E' quindi evidente che nessuna costituzione può legittimamente esservi in assenza
del deposito dell'originale dell'atto di citazione con tutte le relate di notifiche
complete e solo così ha un senso logico e pratico l'art. 165 c.p.c. nell'esame delle
ipotesi previste dal comma 1
( ove letteralmente impone il deposito
dell'"originale della citazione" ) e dal comma 2. Infatti quest'ultima norma ( 2°
co.) deroga al termine di cui al 1° comma consentendo al notificante di essere in
termini depositando l'originale della citazione non nel termine prescritto dal 1°
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co. ( concretamente impossibile da rispettare e che quindi avrebbe reso illegittima
la norma ) nel caso in cui vi sia la notifica a più destinatari stante che l'originale
della citazione ( il cui deposito viene preteso al momento della iscrizione a ruolo )
non è nella disponibilità della parte fintantochè l'ufficiale giudiziario non avrà
concluso le notifiche. L'uso invalso di sopperire alla inefficienza dei pubblici
uffici ( nel nostro caso ufficiali giudiziari ) che non eseguono tempestivamente i
loro adempimenti ritardando la consegna degli atti non può giustificare forzate
derive interpretative creando ulteriori non previsti, non prescritti e non
regolamentati oneri in capo agli utenti ed addirittura inventando delle decadenze
non previste espressamente.
Ovviamente caso totalmente diverso è quello della notifica per posta il cui
originale è pressocchè immediatamente nella disponibilità del notificante e che
pertanto non può giustificare le derive interpretative testè criticate.
In conclusione nessuna norma autorizza l'iscrizione a ruolo di una causa mediante
il deposito della copia informe dell'atto di citazione nè alcuna norma attribuisce il
potere di derogare al disposto del quadro normativo sopra delineato ed anzi la
norma vieta al cancelliere di riceversi atti non conformi a quelli prescritti nel
delineato quadro normativo ( e quindi le veline ).
L'interpretazione, ancorchè "cretiva", della giurisprudenza non può spingersi fino
al punto di stravolgere il senso letteralmente inequivocabile e logicamente
coordinato di una norma ( art. 165 c.p.c. ) o del combinato disposto di un ben
definito quadro normativo il cui impianto aveva una sua logicità che ora gli è
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stata sottratta.
Pertanto le richiamate decisioni della S.C. appaiono illogiche e non coerenti con
il rito vigente ed in contraddizione con il 2° comma dell'art. 165 c.p.c. e quindi
non solo non meritano di essere condivise ma vanno riviste e riconsiderate.
Catania, 29.10.2013
Avv. Enrico Calabrese
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