Art. 143 - Libri Professionali
Transcript
Art. 143 - Libri Professionali
Art. 143 Il nuovo «codice delle assicurazioni» Capo IV Procedure liquidative 143. Denuncia di sinistro. – 1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro. 2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. l Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, e come tale superabile con prova contraria; tale prova può emergere non soltanto da un’altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si é verificato o si é verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d’ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che é gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. * Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2005, n. 14599. [RV583448] l Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all’interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l’assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il responsabile del danno (per tale intendendosi il proprietario del veicolo danneggiante), la confessione resa dall’assicurato al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna dell’assicuratore, nei confronti del quale la confessione è liberamente apprezzabile dal giu- 114 dice; tale valore esplica anche la confessione resa in giudizio dal conducente del veicolo, responsabile materiale del danno, ove evocato in giudizio dalla parte. * Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3544. Conforme, Cass. III, 22 maggio 2006, n. 11940. [RV570389] l Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore solamente in caso di «scontro» tra veicoli a motore, ai sensi dell’art. 5, primo comma, legge n. 39 del 1977, la cui testuale previsione («nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro ...») non si profila irrazionale né in contrasto con l’art. 3 Cost. là dove non fa riferimento anche alla mancata collisione tra i veicoli, giacché in relazione a quest’ultima ipotesi l’assicuratore verrebbe a trovarsi nell’assoluta impossibilità di superare la detta presunzione, e privato di qualsiasi difesa, nulla potendo opporre al fine di dimostrare il mancato verificarsi dell’incidente o il suo verificarsi secondo modalità diverse da quelle ivi descritte. * Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2004, n. 8525. [RV572628] l La denuncia di sinistro stradale (art. 5 L. 26 febbraio 1977 n. 39, compilabile anche dal proprietario del veicolo o altro soggetto equiparato, pur se persona diversa dal conducente coinvolto), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario. * Cass. civ., sez. III, 16 aprile 1997, n. 3276. l Le dichiarazioni contenute nel verbale di constatazione amichevole del danno sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale — modulo diretto, secondo la previsione dell’art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, ad accelerare la liquidazione del danno da parte del- 115 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 l’assicuratore — hanno valenza diversa a seconda che il verbale sia utilizzato dal danneggiato prima o dopo l’instaurazione del giudizio risarcitorio: mentre nel primo caso esse sono assistite da una presunzione semplice di veridicità, che può essere vinta dall’assicuratore, nel secondo caso, trattandosi di dichiarazioni rese ad un soggetto diverso dall’assicuratore, sono invece liberamente apprezzabili dal giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese ad un terzo (nella specie si è ritenuto che il contenuto delle dichiarazioni del modulo di constatazione amichevole del danno non poteva costituire elemento determinante del convincimento del giudice, e non era quindi punto decisivo della controversia del quale esso doveva tenere conto. * Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2002, n. 4639. l In tema di responsabilità civile, nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID), ai sensi dell’articolo 5, comma secondo, del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, ratione temporis applicabile, è necessario che lo stesso sia completo in ogni sua parte, e che esso sia trasmesso all’assicuratore prima dell’inizio del giudizio di risarcimento. Nel caso, invece, che il detto modello sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio, esso vale come indizio in ordine alla dinamica del sinistro. * Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2007, n. 10304, Strangio ed altro c. Fondiaria Sai Spa ed altri. [RV596442] l Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale (art. 5 secondo comma L. 26 febbraio 1977) siano presunte legalmente veritiere, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la data, elemento rilevante anche ai fini della prova contraria, a carico dell’assicuratore; in mancanza di completezza formale e sostanziale, ovvero se vi è difformità con precedenti dichiarazioni (nella specie con quelle della denuncia unilaterale trasmessa da uno dei conducenti coinvolti), la denuncia congiunta assume valore di indizio dei fatti relativi al sinistro, ovvero di rettifica di quella antecedente, ma in ogni caso viene meno la presunzione legale di veridicità. * Cass. civ., sez. III, 16 aprile 1997, n. 3276. l Affinché, le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale — effettuata ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 — siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita Art. 143 l’efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché, grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza nella quale correttamente il giudice del merito aveva rilevato come il modulo di constatazione amichevole del sinistro fosse stato compilato in modo incompleto perché privo della riproduzione grafica della posizione dei mezzi e della descrizione, quindi, nelle forme imposte dalla legge, della dinamica dell’incidente, con comprensibile inidoneità a rivestire l’attitudine probatoria allo stesso assegnata dalla legge). * Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13019, Muroni c. Duranti ed altri. [RV590636] l Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e — come detto — litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal Art. 143 Il nuovo «codice delle assicurazioni» giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. * Cass. civ., , Sezioni Unite, 5 maggio 2006, n. 10311, Cocco c. Sanna ed altro. Analogo appare l’orientamento delle due massime che seguono. Difforme, in parte, quello delle due successive. Difforme, altresì, per altro verso, anche quello di Cass. III, 3 aprile 1998, n. 3462 e Cass. III, 2 marzo 2004, n. 4192, riportate infra, sub art. 144, par. e-2), seconda e terza massima. [RV588600] l In caso di sinistro stradale e di conseguente denuncia congiunta dello stesso ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, gli effetti del relativo modulo, qualora incompleto, sono nel rapporto fra i due conducenti quelli della confessione stragiudiziale, mentre in riferimento alla situazione di litisconsorzio necessario, in giudizio promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme di portata generale e, particolarmente, per quanto concerne i responsabili di cui all’art. 2054 c.c., dal principio sancito dall’art. 2733, ultimo comma, c.c., a norma del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti e, perciò, non solo nei riguardi della società assicuratrice del veicolo ma anche nei confronti del confitente. * Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13019, Muroni c. Duranti ed altri. Nello stesso senso, Cass. III, 20 aprile 2007, n. 9520. [RV590637] l La confessione stragiudiziale di un sinistro stradale, contenuta nella denuncia compilata soltanto da un responsabile e trasmessa all’assicuratore, è liberamente apprezzata dal giudice nel giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato nei confronti di questi, in quanto il litisconsorzio necessario disposto dall’art. 23 L. 24 dicembre 1969 n. 990, determina l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 2733 c.c. * Cass. civ., sez. III, 16 aprile 1997, n. 3276. l In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, ratione temporis applicabili, rispettivamente, dell’articolo 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell’articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’articolo 2733, terzo comma, c.c., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente 116 apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 c.c. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’articolo 2054, terzo comma, c.c., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo. * Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2007, n. 10304, Strangio ed altro c. Fondiaria Sai Spa ed altri. [RV596443] l Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore e come tale superabile con prova contraria; nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell’art. 2735 c. c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale con esclusione della possibilità di provare il contrario, mentre, per gli altri soggetti responsabili ai sensi dell’art. 2054 c. c., gli effetti delle dichiarazioni rese nel modulo sono disciplinati dalle norme generali dettate in tema di solidarietà e, pertanto, la confessione resa da uno dei coobligati (nel caso di specie, conducente responsabile) fa piena prova a carico del confidente, ma non a carico degli altri debitori, nei cui confronti può valere come semplice fonte di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice. * Cass. civ., sez. III, 1 luglio 2002, n. 9548, Fiorani c. Boso. Conforme, sulla prima parte della massima, Cass. III, 21 febbraio 2003, n. 2659. [RV555486] l Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed, a norma dell’art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Peraltro, ove sottoscritto dal conducente che non sia altresì proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, è liberamente apprezzabile dal 117 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 giudice. Nei confronti, infine, dell’assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione iuris tantum; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l’assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell’incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova — anche altra presunzione — atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse. * Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4007. [RV570637] l Il verbale di constatazione amichevole del danno da incidente stradale (art. 5 L. 26 febbraio 1977 n. 39), nei confronti dell’assicuratore dell’altro veicolo, costituisce confessione stragiudiziale resa ad un terzo (l’altro conducente), come tale liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735 c.c.) per i fatti — sfavorevoli e favorevoli, per l’inscindibilità delle dichiarazioni (art. 2734 c.c.) — ricostruttivi dell’incidente, mentre non ha alcun valore probatorio per i giudizi implicanti valutazioni giuridiche, e quindi per le assunzioni di responsabilità e colpe. * Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1561, Piazza c. Ministero della difesa e Soc. Assitalia. [RV512616] 144. Azione diretta del danneggiato. – 1. Il dan- neggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. 2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. 4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile. SOMMARIO: a) Azione diretta del danneggiato; a-1) Soggetti legittimati; a-2) Condizioni per l’esercizio dell’azione; a-3) Cumulabilità di azioni e relative implicazioni; a-4) Limite del massimale; a-5) Oneri Art. 144 probatori; a-6) Efficacia degli atti interruttivi; a-7) Transazioni; a-8) Prescrizione; a-9) Fatti commessi all’estero; b) Divieto di eccezioni derivanti dal contratto; c) Diritto di rivalsa dell’assicuratore; c-1) In genere; c-2) Prescrizione; d) Rapporti con l’azione dell’assicurato per mala gestio; e) Chiamata in causa del responsabile del danno; e-1) Nozione di «responsabile del danno»; e-2) Giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore; e-3) Giudizio promosso nei confronti dell’impresa cessionaria; e-4) Giudizio promosso nei confronti del solo responsabile; e-5) Fase esecutiva; f) Questioni infondate di costituzionalità. a) Azione diretta del danneggiato. a-1) Soggetti legittimati. l Il credito da risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione ex art. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a. * Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2012, n. 51 . l Nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all’obbligo assicurativo, in relazione al quale l’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l’azione diretta contro l’assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell’incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l’incidente medesimo, e, quindi, anche il datore di lavoro, in relazione al pregiudizio subito per l’invalidità temporanea del dipendente, considerato che tale estensione di quell’azione diretta, al di là delle specifiche ipotesi di responsabilità contemplate dall’art. 2054 c.c., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni della legge (in particolare gli artt. 21, 27 e 28) e dalla ratio della norma stessa, rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi della circolazione del veicolo assicurato; ne consegue che la relativa controversia, se non eccede i limiti di valore stabiliti dall’art. 7, secondo comma, c.p.c., rientra nella competenza del giudice di pace, e non nella competenza per materia del giudice del lavoro, poichè la pretesa azionata non si ricollega direttamente ad un rapporto di lavoro subordinato, nè detto rapporto si presenta come antecedente Art. 144 Il nuovo «codice delle assicurazioni» o presupposto necessario — e non meramente occasionale — della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. * Cass. civ., sez. lav., ord. 15 settembre 2003, n. 13549, Marbay Srl c. Meieaurora Spa. Conforme, sulla prima parte della massima, Cass. III, 21 ottobre 1991, n. 11099. Peraltro Cass. III, 22 aprile 2008, n. 10371, sub art. 145, par. a-1), penultima massima, esclude che sia legittimato attivo a chiedere il risarcimento il figlio del proprietario dell’auto, conducente del veicolo e che non ha riportato danni. [RV566875] l In materia di risarcimento del danno da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della materia quello secondo cui chiunque eserciti sul veicolo un potere, anche soltanto materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo patrimonio o la sua persona subisca per il fatto della circolazione, nonché quello della cosiddetta «incontrovertibilità» (regolatore della materia in relazione alla regolamentazione della disponibilità delle prove) — secondo il quale la questione della titolarità attenendo ad uno degli elementi costitutivi del diritto dell’attore, ove non sia soggetta a contestazione da parte delle controparti convenute — come avvenuto nel caso di specie — deve ritenersi incontrovertibile. (Nella specie, avendo ritenuto essere stati gli enunciati principi violati dal giudice di pace, sia per la legittimazione attiva che per quella passiva, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento ad altro giudice di pace). * Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15356, Luciano c. Sai Spa ed altro. [RV592022] l Al datore di lavoro, che abbia risentito pregiudizio a causa della invalidità temporanea del dipendente coinvolto in incidente stradale, spetta l’azione diretta contro l’assicuratore, ai sensi dell’art. 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, tenendo conto che il principio operante in materia di assicurazione della responsabilità civile, secondo cui l’assicuratore, nei limiti del massimale, risponde di tutti i fatti dannosi derivanti dall’evento assicurato, trova conferma ed accentuazione nel citato art. 18, il quale accorda detta azione in via generale al «danneggiato», senza alcuna limitazione alle sole ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. * Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1991, n. 11100, Itas - Istituto Trentino - Alto Adige Assicurazioni c. Pegoraro ed altri. l Nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito delle modifiche introdotte alla L. 24 dicembre 1969 n. 990 dall’art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in 118 L. 26 febbraio 1977 n. 39, anche i terzi trasportati sui veicoli destinati al trasporto di persone, qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto sia effettuato, possono esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. Quest’ultimo non può opporre al terzo danneggiato eccezioni derivanti dal contratto ma può soltanto, dopo aver pagato la somma dovuta, esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. * Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 1994, n. 382, Manca c. Riunione Adriatica Sicurtà Spa. l Il trasportato a titolo di cortesia ha azione diretta contro l’assicuratore soltanto per il fatto delle persone alle quali sia imputabile l’evento dannoso, con la conseguenza che, essendo assicurato il proprietario dell’auto e non il conducente, il trasportato non ha azione diretta contro l’assicuratore quando venga accertata una condotta colposa soltanto del conducente, non valendo in tal caso la responsabilità per fatto altrui, prevista dall’art. 2054, comma 3, c.c. * Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1995, n. 2471. Conforme, sulla prima parte della massima, Cass. III, 19 novembre 2007, n. 23918. l In tema di regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali per obbligazioni nascenti da fatto illecito ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., è improponibile la domanda di rivalsa proposta da un coobbligato esclusivamente nei confronti dell’assicuratore dell’altro ossia verso un soggetto nei riguardi del quale l’azione diretta è attribuita dalla legge sull’assicurazione obbligatoria solo al danneggiato, a nulla rilevando il vincolo di solidarietà atipica che lega l’obbligazione dell’assicurato con quella dell’assicuratore, trattandosi di solidarietà che opera anch’essa solo nei confronti del danneggiato. * Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1987, n. 6797, Eichinger c. Bellasi, in Arch. giur. circ. 1988, 117. l La solidarietà che, in forza dell’art. 18 della L. 24 dicembre 1990, n. 990, vincola il responsabile-assicurato ed il suo assicuratore nei confronti del danneggiato dipende esclusivamente dall’attribuzione ex lege allo stesso danneggiato, in deroga ai principi che regolano l’assicurazione per la responsabilità civile, dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore e si caratterizza come un’ipotesi di solidarietà atipica «ad interesse unisoggettivo», stante la diversità dei titoli per cui sono tenuti verso il danneggiato il responsabile e l’assicuratore, il primo obbligato ex delicto, il secondo obbligato ex lege. Ne discende che detta solidarietà, non essendo configurabile oltre i limiti della espressa previsione legislativa, 119 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 deve ritenersi operante soltanto in favore del danneggiato, del quale rafforza la tutela, e non anche nei rapporti tra l’assicurato responsabile e gli altri soggetti con il medesimo coobbligati in quanto anch’essi responsabili del danno, con la conseguenza che, qualora uno di tali coobbligati risarcisca il danneggiato estinguendone il credito risarcitorio, l’azione di regresso resta da lui proponibile nei confronti del coobbligato assicurato e non anche nei confronti del suo assicuratore. * Cass. civ., sez. III, 7 luglio 1999, n. 7019, Piva c. Soc. Tirrena Assicurazioni c. Marani, in Arch. giur. circ. 1999, 882. [RV528351] a-2) Condizioni per l’esercizio dell’azione. l La vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche od a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove è consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone, come ad esempio le aree destinate alla distribuzione di carburante agli utenti, a nulla rilevando che, ai diversi fini della disciplina dell’obbligo di precedenza, tali aree siano qualificabili come “non soggette a pubblico transito”, ai sensi dell’art. 145, comma quinto, codice della strada, alla luce della diversità degli scopi cui sono finalizzate, da un lato, le norme relative alla circolazione e, dall’altro, quelle relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. * Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2011, n. 5111, Scatena c. Axa Assicurazioni S.p.a. ed altri [RV616974] l In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli per la responsabilità civile, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore soltanto se si versi in ipotesi di assicurazione obbligatoria del veicolo (art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990). Pertanto, se il sinistro si è verificato prima dell’entrata in vigore dell’art. 237 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (che ha abrogato l’art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — che esonerava i ciclomotori non muniti di targa di riconoscimento dall’obbligo dell’assicurazione per la r.c. — ed ha stabilito che la soggezione di detti motoveicoli all’assicurazione obbligatoria decorre dal primo ottobre 1993), non è proponibile dal danneggiato l’azione diretta risarcitoria nei confronti dell’assicurazione del veicolo, potendo egli invece agire soltanto nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 2054 c.c., salva la chiamata in garanzia dell’assicurazione da parte di questi; Art. 144 tale improponibilità della domanda, attenendo ad una condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio, anche dalla Cassazione, pur in difetto di una specifica contestazione al riguardo, essendo la relativa questione sottratta alla disponibilità delle parti. (Principio affermato in relazione a sentenza del giudice conciliatore, della quale la Corte ha ritenuto la censurabilità, rilevando che quello suesposto costituisce principio regolatore della materia, che il conciliatore è tenuto a osservare. * Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2001, n. 15030. l Anche nei giudizi decisi secondo equità dal giudice di pace, il giudizio sulla sussistenza o meno della legittimazione passiva precede, e non segue, l’individuazione della norma applicabile al caso concreto, in quanto anche in questo caso il giudice è tenuto al rispetto dell’art. 112 c.p.c., per cui non può sostituire all’azione proposta un’altra azione; ne consegue che, poiché l’obbligo assicurativo per i ciclomotori (quindi per i motoveicoli con cilindrata fino a 50 cc.) decorre solo dal 1 ottobre 1993, per effetto della modifica apportata dall’art. 130, lett. A), del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 all’art. 237 del codice della strada, solo per i sinistri verificatisi da quella data in poi è proponibile l’azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969 del danneggiato nei confronti dell’assicuratore per la r.c., e sussiste la legittimazione passiva dell’assicuratore nel giudizio iniziato con tale azione, anche nel caso in cui esso sia proposto dinanzi al giudice di pace. * Cass. civ., sez. III, 26 novembre 2003, n. 18053, Generali Assicurazioni S.p.A. c. De Masi. [RV568484] l Per il combinato disposto degli artt. 10 e 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, l’azione diretta che il danneggiato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per il quale è obbligatoria la assicurazione, può esercitare nei confronti dell’assicuratore, presuppone che quest’ultimo sia un’impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla suddetta circolazione ai sensi del D.P.R. 13 febbraio1959, n. 449. Qualora il danno sia stato invece cagionato da veicolo o natante assicurato con una compagnia non autorizzata, l’azione diretta può essere esercitata dal danneggiato, non contro l’assicuratore, ma contro l’impresa designata ai sensi dell’art. 20 della legge citata, dovendo tale ipotesi equipararsi a quella di danno cagionato da veicolo o natante non coperto dall’assicurazione. Da tanto consegue che, essendo improponibile l’azione diretta contro l’impresa non autorizzata, se ne deve negare l’effetto estensivo dell’interruzione della prescrizione nei confronti del proprietario del veicolo. * Cass. civ., sez. III, 12 gennaio Art. 144 Il nuovo «codice delle assicurazioni» 1991, n. 255, Ministero Difesa c. Orlando. Conforme, sulla prima parte della massima, Cass. III, 30 giugno 1998, n. 6450, riportata infra, par. e-3), quinta massima. l L’azione per il risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione di un veicolo per il quale sia obbligatoria l’assicurazione (art. 1 L. 24 dicembre 1969, n. 990) è proponibile, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 990 del 1969, direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice solo se questa sia regolarmente autorizzata per l’esercizio dell’assicurazione obbligatoria art. 10 L. 24 dicembre 1969, n. 990), per cui il danneggiato che intenda esercitare questa azione ha l’onere di verificare che l’impresa con la quale il veicolo risultava assicurato fosse regolarmente autorizzata, dovendosi, in mancanza, equiparare il sinistro a quello cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione con la conseguenza che l’azione diretta può essere proposta solo per i danni subiti dalle persone e nei confronti dell’impresa designata a norma dell’art. 19 della L. n. 990 del 1969. * Cass. civ., sez. III, 1 giugno 1991, n. 6164, Spera c. Amministrazione Provinciale Palermo. l Il danneggiato da un sinistro stradale (ovvero il suo assicuratore sociale, il quale agisca in surroga) ha azione diretta nei confronti del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. L’azionabilità della pretesa direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile viene meno, pertanto, ove il sinistro sia avvenuto su aree private il cui accesso non è consentito alla generalità dei cittadini, anche se su esse si svolga comunque una parziale circolazione. Tali principi non sono derogati dalla previsione contrattuale di una estensione della copertura assicurativa anche per i sinistri avvenuti su aree private, in quanto tale previsione produce i suoi effetti soltanto tra le parti del contratto di assicurazione. * Cass. civ., sez. III, 15 aprile 1996, n. 3538. Nello stesso senso: Cass. III, 27 dicembre 1991, n. 13925; Cass. III, 12 agosto 1995, n. 8846; Cass. III, 29 aprile 1997, n. 3426; Cass. III, 13 febbraio 1998, n. 1561. Si veda anche, in argomento, supra, sub art. 122, par. a-1), ove è riportata, in quinta posizione, anche la sentenza 12 agosto 1995, n. 8846, sopra citata. l Perché il danneggiato da un sinistro stradale possa agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990, occorre far riferimento non al luogo ove si 120 è verificato il danno, ma al luogo ove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha prodotto il danno: di talché ove un veicolo in circolazione su una strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un’area privata, ed ivi cagioni un danno, il danneggiato sarà legittimato all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile. * Cass. civ., sez. III, 15 aprile 1996, n. 3538. l Perché il danneggiato da un sinistro stradale possa agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve sussistere il nesso causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica o su area a questa equiparata; tale situazione è configurabile ove un veicolo in circolazione su una strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un’area privata, ed ivi cagioni un danno, ma non nel caso in cui il veicolo abbia percorso la strada pubblica prima dell’evento dannoso, mentre tutta la dinamica del sinistro si sviluppi solo dopo l’ingresso nell’area privata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso eziologico in un caso in cui, dopo il furto, una pala meccanica era stata condotta fino ad un’area privata ove si era verificato l’atto lesivo). * Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2005, n. 11276. [RV581925] l In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’azione diretta contro l’assicuratore di cui all’art. 18 legge. n. 990/69 non è proponibile per i natanti in caso di danni a cose, per i quali non vi è obbligo di assicurazione (art. 2 legge cit.), talché deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, non sussistendo alcun rapporto immediato e diretto fra assicuratore e danneggiato, questo ultimo non ha azione diretta contro l’assicuratore. * Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1994, n. 10156. l Non può considerarsi evento relativo alla circolazione stradale l’incendio propagatosi da un veicolo in sosta, ed appiccato dall’azione dolosa di terzi. Ne consegue che, in un simile caso, il terzo danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo dal quale si è propagato l’incendio. * Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1998, n. 4575, Leone c. Toro Assic. Spa ed altro. [RV515159] l In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, il difetto di collaborazione del danneggiato alla composizione stragiudiziale della controversia, quand’anche concretantesi nella mancata messa a disposizione del veicolo per i rilievi dell’assicuratore sull’entità dei danni, non preclude la proponibilità della domanda in sede giudiziale, ai sensi della legge n. 990/1969, pur potendo comportare un aggravio del relativo 121 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 onere probatorio ed assumere, conseguentemente, rilievo ai fini della decisione sulla distribuzione delle spese processuali. * Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 1999, n. 11132. a-3) Cumulabilità di azioni e relative implicazioni. l La responsabilità solidale - sia pure atipica che sussiste tra il responsabile di un sinistro stradale ed il suo assicuratore della r.c.a. comporta che ove il giudice d’appello, accogliendo il gravame del primo, riduca l’ammontare del danno liquidato dal giudice di primo grado, tale decisione produce i suoi effetti anche nei confronti dell’assicuratore. * Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2009, n. 23735 , Bordonaro c. Daniele ed altri, in Arch. giur. circ. n. 2/2010.. [RV610097] l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l’esperimento, da parte del danneggiato, di azione diretta contro l’assicuratore non osta a che il danneggiato medesimo possa agire cumulativamente anche contro il danneggiante, e non quindi soltanto in via sussidiaria per il caso di incapienza del massimale, perché il debito indennitario ex lege del primo ed il debito aquiliano del secondo sono legati, per l’intero ammontare, da vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che, come sul piano sostanziale deve riconoscersi effetto liberatorio al pagamento di uno dei debitori, così sul piano processuale deve riconoscersi la cumulabilità di dette azioni. * Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1988, n. 6402, Princi c. Soc. Ausonia. Conforme, Cass. III, 11 giugno 2008, n. 15462, che ribadisce come, in forza dell’art. 1306 cpv c.c., l’assicuratore restato estraneo al giudizio contro il danneggiante, potrà, comunque, avvalersi degli effetti favorevoli di tale sentenza, in un caso in cui «in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, esercitata dopo che, in sede penale, il danneggiante era già stato condannato al risarcimento integrale del danno». l In tema di risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato agisca cumulativamente tanto nei confronti del danneggiante, ex art. 2054 c.c., quanto del suo assicuratore, ex art. 18 della legge n. 990/1969, questi sono tenuti entrambi, ed in solido, al risarcimento stesso, stante la eadem causa obligandi rinvenibile nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria ex lege gravante sull’assicuratore (mentre nulla osta, in linea di principio, a che il danneggiato agisca esclusivamente nei Art. 144 confronti del responsabile, ex art. 2054, per il risarcimento del danno aquiliano). * Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2001, n. 6824, Borzì c. Sai spa, in Arch. giur. circ. 2002, 41. [RV546776] l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sussiste solidarietà passiva, ancorché atipica, fra l’assicuratore obbligato direttamente ex art. 18, L. n. 990/1969 e il responsabile del danno ex art. 2054 c.c., per modo che il danneggiato può agire cumulativamente anche contro il danneggiante e non solo in via sussidiaria in caso di incapienza del massimale di polizza. * Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1994, n. 10156, Giugni c. Azzaretti, in Arch. giur. circ. 1995, 722. l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione dei veicoli a motore, il debito da fatto illecito che fa capo al danneggiante e quello di pagamento dell’indennizzo al danneggiato, posto dalla legge a carico dell’assicuratore, sono legati, per l’intero ammontare, da vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che è ammissibile la proposizione cumulativa da parte del danneggiato delle relative azioni e così la condanna in solido del danneggiante e dell’assicuratore. * Cass. civ., sez. III, 1° giugno 1995, n. 6128. Conforme Cass. III, 3 maggio 1990, n. 3634. l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, evochi in giudizio quest’ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell’assicuratore, anche domanda contro l’assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell’accertamento della responsabilità risarcitoria dell’assicurato e dell’entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l’impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera pronuncia con riguardo a tutte le parti. * Cass. civ., Sezioni Unite, 5 maggio 2006, n. 10311, Cocco c. Sanna ed altro. Conformi, Cass. III, 12 gennaio 1999, n. 255; Cass. III, 10 marzo 2009, n. 5737. [RV588599] l Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale convenga cumulativamente in giudizio l’as- Art. 144 Il nuovo «codice delle assicurazioni» sicuratore del responsabile, il proprietario ed il conducente del veicolo, quest’ultimo non è un litisconsorte necessario, e la domanda eventualmente proposta nei suoi confronti è scindibile dalle altre. Pertanto, se la sentenza di primo grado venga impugnata solo nei confronti dell’assicuratore e del proprietario, ed il giudice d’appello ordini la notificazione del gravame anche al conducente, tale ordine deve ritenersi impartito in base all’art. 332 cod. proc. civ., e non in base all’art. 331 dello stesso codice, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza a tale ordine, non può essere pronunziata l’estinzione dell’intero giudizio, ma, in applicazione del secondo comma del suddetto art. 332, il giudizio sulla domanda diretta deve essere definito in base all’appello. * Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18242, Mangiafesta ed altri c. Helvetia Assicurazioni Spa ed altri. [RV605018] l In tema di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, la richiesta di condanna, in solido, del responsabile del sinistro e del suo assicuratore si sostanzia nella proposizione (cumulativa), da parte del danneggiato, di due diverse azioni, l’una volta all’affermazione di una responsabilità aquiliana, ex art. 2054 c.c., l’altra di tipo diretto, giusto disposto dell’art. 18 legge n. 990 del 1969. Ne consegue la nascita di una fattispecie di litisconsorzio dalla natura meramente processuale tra assicuratore e responsabile del danno, così che la confessione giudiziale resa da quest’ultimo, fornita di efficacia probatoria «piena» contro il suo autore, deve essere, invece, valutata, nei confronti dell’assicuratore, a norma dell’art. 2733 c.c. (e, cioè, liberamente apprezzata dal giudice alla luce degli altri elementi di prova emersi nel corso del processo). * Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 1998, n. 1471, Soc. Tecno Special Trans c. Ficarra. [RV512544] l Tenuto conto che la litispendenza, prevista dall’art. 39 c.p.c. per evitare l’eventuale conflitto di giudicati, presuppone che la medesima causa sia pendente dinanzi a giudici diversi, non sussiste la litispendenza, in considerazione della diversità dei soggetti convenuti, fra la causa promossa dal danneggiato nei confronti del danneggiante e quella proposta nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’art. 18 legge n. 990 del 1969, posto che soltanto in quest’ultima ipotesi è previsto dall’art. 23 legge n. 990 del 1969 il litisconsorzio necessario fra l’assicuratore e il responsabile del danno. * Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2003, n. 268, Praimot c. Fiorino ed altro. [RV559618] l In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari dei veicoli 122 coinvolti e, quindi, di responsabili ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, c.c. (come nella specie: ma la stessa cosa vale in caso di domande contrapposte fra i due conducenti o fra un conducente ed un responsabile o fra conducente e responsabile da un lato e conducente e responsabile dall’altro), introducano avanti a diversi giudici, ognuno nei confronti dell’altro ed eventualmente — come nella specie — dei rispettivi assicuratori per la responsabilità civile di ciascuno dei responsabili, addebitandosi la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso, si caratterizza come situazione di connessione nel contempo per parziale o totale coincidenza del fatto storico della dinamica dello scontro e, quindi, di una parte della causa petendi e per l’esistenza di un nesso di incompatibilità delle rispettive causae petendi delle domande e, quindi, anche del petitum di ognuna, posto che dette causae petendi sono basate o su una ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, del fatto storico diversa, di modo che l’una esclude l’altra, oppure, nel caso di deduzione coincidente di quella dinamica, su un opposto apprezzamento delle condotte dei conducenti sotto l’aspetto soggettivo, di modo che nell’uno e nell’altro caso l’accertamento della invocata responsabilità esclusiva dell’uno è, non solo logicamente, ma anche giuridicamente incompatibile con quello della responsabilità civile dell’altro. Peraltro, in ciascuna delle cause il nesso di incompatibilità al livello di decisione si presenta soltanto eventuale, in quanto il giudice investito di ciascuna delle due domande può ravvisare una situazione di concorrente ed eguale responsabilità, ai sensi della norma particolare del secondo comma dell’art. 2054 c.c., che può rendere le decisioni perfettamente fra loro compatibili sia sul piano logico che su quello giuridico. La descritta situazione, allorquando i due danneggiati non abbiano coinvolto i rispettivi assicuratori, non è riconducibile, sia in ragione della coincidenza soltanto parziale della causa petendi sia per la detta incompatibilità delle causae petendi e dei petita in alcun modo alla litispendenza, in quanto le domande non presentano per l’una e l’altra ragione né identità di causa petendi né identità di petitum e nemmeno alla continenza, atteso che non sussiste tale nesso, che ricorre allorquando una causa (intesa come ragione dedotta in giudizio) comprenda in sé l’altra (mentre in questo caso l’una esclude l’altra). Allorquando, poi, siano stati evocati nei giudizi i rispettivi assicuratori l’esclusione della litispendenza (o continenza) emerge anche per il venir meno della identità dei soggetti. In entrambi i casi ricorre una situazione di connessione ed il coor- 123 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 dinamento fra le cause, ove non sia possibile attraverso l’art. 40, primo comma, c.p.c., è possibile solo nella prima ipotesi attraverso la sospensione della causa prevenuta in attesa della definizione di quella preveniente, mentre nella seconda ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l’eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitori riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell’altro. * Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2007, n. 13514, Schiavoni c. Uni One Assicurazioni Spa ed altro. [RV597821] a-4) Limite del massimale. l La disposizione del secondo comma dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” applicabile nella specie, e identica al vigente art. 144, comma 2, d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), che nega all’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato, il quale agisca direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell’assicurato al risarcimento, concerne le sole eccezioni relative all’invalidità ed all’inefficacia del contratto di assicurazione, mentre non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto stesso, quale quella di nullità per inesistenza del rischio, a norma dell’art. 1895 c.c., che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato. * Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14410, Ras S.p.a. c. De Leonibus ed altri [RV618282] l L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta; essa tuttavia, nei limiti del massimale, va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l’obbligazione risarcitoria che determina l’entità del debito indennitario. Quando, invece, il credito della vittima ecceda il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore del responsabile va liquidata applicando le regole dettate per le obbligazioni di valuta dall’art. 1224 c.c.. * Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2011, n. 8988 ( ), Bellinvia c. Fondiaria Sai S.p.a., in Arch. giur. circ. n. 11/2011 [RV617895] Art. 144 l In materia di risarcimento danni da circolazione stradale, l’obbligazione dell’assicuratore è contenuta nelle somme costituenti il c.d. massimale di polizza, in quanto la solidarietà esistente tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica; ne consegue che l’unicità della prestazione non muta la natura indennitaria nei confronti dell’assicuratore, né l’oggetto del contratto di assicurazione, che è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante, di carattere risarcitorio, è illimitato. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da una società assicuratrice nei confronti di una procedura esecutiva attivata sulla base di una sentenza di condanna per una somma eccedente il massimale di polizza). * Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24752, Semeraro ed altri c. Nuova Tirrena Assicurazioni Spa, in Arch. giur. circ. 2009, 139. [RV604892] l In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) verso il danneggiato ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato (se questi esercita l’azione riconosciutagli dall’art. 18 dalla legge n. 990 del 1969 decorso il termine di cui all’art. 22), ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante-assicurato, perché l’iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell’assicuratore. Ne consegue che il giudice, nel liquidare l’indennizzo al danneggiato, deve sì considerare che il debito del danneggiante assicurato è di valore, perché questi risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ma deve calcolarne l’ammontare pur sempre nei limiti del massimale. * Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2004, n. 10817. [RV573430] l La previsione di un limite massimo di copertura assicurativa per danni prodotti da catastrofe non è posta in alternativa al diverso limite costituito dal massimale di legge o di polizza per ogni persona ma, operando congiuntamente al limite individuale, in presenza di una pluralità di soggetti danneggiati, esprime solo il limite complessivo del rischio assicurato. * Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2006, n. 23870, Assitalia Spa ed altro c. Salvatori Emanueli ed altro. [RV592621] l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione Art. 144 Il nuovo «codice delle assicurazioni» dei veicoli, l’obbligazione dell’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato conserva, come quello nei confronti dell’assicurato, il carattere di debito di valuta, e il massimale di polizza, costituendo il limite di tale obbligo, ove non venga allegata da parte del danneggiato la mala gestio dell’assicuratore impedisce la liquidazione del danno oltre l’importo fissato, con esclusione di un’obbligazione accessoria avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori e il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.. * Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7532, Assitalia Spa c. Ferrari. [RV563106] l In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) nei confronti del danneggiato trova un limite nel massimale di polizza (contrattuale o di legge), massimale superabile, peraltro, limitatamente alla rivalutazione ed agli interessi, tutte le volte in cui l’assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio, poiché, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale stesso è rappresentato (per la parte ad esso eccedente) non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, bensì da quello dell’assicuratore stesso. * Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2001, n. 9208, Durante ed altro c. Soc. Cattolica di Assicurazioni. Nello stesso senso, Cass. III, 11 ottobre 2006, n. 21744; Cass. III, 18 luglio 2008, n. 19919. [RV547983] l Nel caso in cui l’assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell’indennizzo al danneggiato, il danno causato all’assicurato dal ritardo nell’adempimento va commisurato distinguendo tra incapienza e capienza del massimale nel momento in cui l’assicuratore avrebbe dovuto pagare senza provvedervi: nel primo caso, in cui la somma del risarcimento già superava il limite del massimale, il danno consiste nel deprezzamento del valore monetario del massimale; nel secondo, invece, il danno è misurato dalla differenza tra quanto avrebbe potuto pagarsi allora e quanto l’assicurato è stato condannato a pagare per effetto del mancato versamento tempestivo dell’indennizzo al danneggiato. * Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2001, n. 6023, Melis c. Buccellati ed altri. [RV546303] l In tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore è contenuta nei limiti 124 delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende ex delicto ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest’ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l’assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l’imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall’art. 489 c.p.c. (ora abrogato), non preclude ed, anzi, impone, l’accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l’unicità di quest’ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali. * Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1993, n. 11336, Giangreco ed altri c. Cidas spa. Conformi: Cass. III, 26 gennaio 1990, n. 481; Cass. III, 4 ottobre 1996, n. 8717. Difforme, appare l’orientamento della massima che segue. l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione stradale, ove in sede penale l’assicuratore sia stato condannato a risarcire l’intero danno, senza limiti, con pronuncia irrevocabile (essendo rimasto in contestazione solo l’eventuale concorso di colpa della vittima), non può, nel successivo giudizio civile promosso per la liquidazione del quantum, essere limitata la sua condanna al massimale di polizza, ostandovi la preclusione del giudicato penale (ed il relativo capo di sentenza deve essere cassato senza rinvio). * Cass. civ., sez. III, 4 maggio 1989, n. 2069, Marzoli c. Soc. MAA. l Nel giudizio sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dei quali è obbligatoria l’assicurazione, il giudice non può condannare l’assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale o a rifondere all’assicurato, oltre i predetti limiti, le somme che questo è obbligato a risarcire al danneggiato quando la responsabilità per i danni della mora colpevole dell’assicuratore, nel primo caso, o quella per la mala gestio dell’assicuratore, nella seconda ipotesi, non siano state fatte rispettivamente valere dal danneggiato o dall’assicurato. * Cass. civ., sez. III, 19 agosto 1992, n. 9634, Spa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia c. Allgemeine Ortskrankenkasse. l Allorché un rappresentante agisca nell’interesse di una pluralità di rappresentati, che instano per il risarcimento del danno iure proprio e non iure 125 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 hereditatis il massimale da prendere in considerazione va riferito a ciascuno dei rappresentati, salvo il limite generale del massimale. * Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27138, Firs Ital. Assicurazioni Spa In Lca c. Adnane ed altri. [RV595321] l In relazione alla disciplina contenuta nell’art. 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche operate dall’art. 50 della legge n. 353 del 1990, nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i limiti di massimale possono essere eccepiti dall’assicuratore della responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 anche con l’atto d’appello, trattandosi non già di una domanda bensì di mera eccezione. * Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477, Puppatti c. Dolomiten Giovannini e C. Snc ed altri. [RV559716] l In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato può conseguire rivalutazione monetaria ed interessi sull’importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni, anche oltre il massimale di polizza, in ogni caso in cui — proponendo azione diretta contro l’assicuratore — abbia formulato specifica domanda volta al riconoscimento delle suddette voci. A tale proposito non è, peraltro, necessario che il danneggiato chieda espressamente che dette voci siano corrisposte oltre il massimale, non potendosi ritenere, sulla base di tale omessa specifica richiesta, che l’interessato abbia voluto rinunciare all’integrale risarcimento dei danni, ivi inclusi quelli conseguenti alla mora dell’assicuratore. * Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14480, Tirrena Comp. Assic. Spa In Lca c. Pagin ed altri. [RV603583] l La misura del risarcimento del danno, determinata, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei corresponsabili in solido, non può essere aumentata, per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria, nei confronti di altro coobbligato, successivamente convenuto in separato giudizio, ove questi, ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 1306, comma secondo, c.c., opponga al creditore detto giudicato. * Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2008, n. 15462, Montagno Bozzone ed altro c. Norditalia Assic. Spa ed altro. [RV603551] a-5) Oneri probatori. l In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ove sorga controversia circa l’ammontare del massimale assicurativo previsto dalla L. per il veicolo condotto dal responsabile, è onere del danneggiato, e non dell’assicuratore, dimostrare a quale categoria appartenesse il vei- Art. 144 colo suddetto, mentre - una volta fornita tale prova - il massimale minimo deve presumersi noto al giudice in virtù del principio “jura novit curia”. * Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2009, n. 21057 , Liquidazione Coatta Amministrativa Tirrena c. Callimo ed altri, in Arch. giur. circ. n. 2/2010. [RV609953] l A norma dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore entro i limiti per i quali è stata stipulata l’assicurazione, indipendentemente dall’osservanza da parte dell’automobilista assicurato degli obblighi posti a suo carico, per facilitare il controinteressato ad individuare l’assicuratore, dall’art. 7 della stessa legge. Pertanto il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno non ha alcun onere di provare che il veicolo danneggiante, come imposto dal menzionato articolo, circolasse munito di contrassegno valido al momento del sinistro, discendendo l’obbligo risarcitorio dalla esistenza del contratto ed essendo prevista solo a tutela dell’affidamento del danneggiato la disposizione del secondo comma di detto articolo secondo la quale l’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi per il periodo di tempo nel certificato rilasciato all’assicurato. * Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1944, Nuova Tirrena Spa c. Fusco. [RV512947] l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato, il quale chieda all’assicuratore il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 18, 22, della L. n. 990 del 1969, non è tenuto a comunicare all’assicuratore medesimo né il numero della polizza, né il nome dell’assicurato cui essa è stata rilasciata, non essendo inclusi tali dati fra le caratteristiche del contrassegno elencate nell’art. 14 del d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, che deve essere consegnato dall’assicuratore all’assicurato unitamente al certificato di assicurazione, essendo sufficiente la comunicazione dei dati figuranti sul contrassegno assicurativo ed in particolare del numero della targa di riconoscimento. Qualora sia poi contestata l’esistenza del contratto assicurativo, il danneggiato ha il diritto e l’onere di provare l’esistenza del contrassegno da cui risulta tale rapporto. * Cass. civ., sez. III, 28 marzo 1991, n. 3343, Paoletti P. c. Spa Cidas. l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato che proponga l’azione diretta contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, ha l’onere di provare, anche a mezzo di testimoni, Art. 144 Il nuovo «codice delle assicurazioni» che il danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo, tenuto conto anche del periodo di quindici giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, c.c. In presenza dell’adempimento di tale onere probatorio, l’assicuratore che ha emesso il contrassegno non può opporre al danneggiato che il contratto non era stato ancora concluso o che il premio non era stato pagato, essendogli preclusa, ex art. 18, secondo comma, della citata legge n. 990 del 1969, la possibilità di far valere particolari pattuizioni intervenute con il contraente che restringano la disciplina legale dell’assicurazione obbligatoria. * Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2001, n. 14734. Nello stesso senso, sulla prima parte della massima: Cass. III, 10 aprile 1991, n. 3770; Cass. III, 14 ottobre 1992, n. 11198; Cass. III, 25 maggio 1998, n. 5194; Cass. III, 18 maggio 1999, n. 4803; Cass. III, 24 marzo 2006, n. 6635. l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell’interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta «comunicazione»; per l’effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per R.C.A. all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 990 del 1969 e dell’art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l’autenticità del contrassegno. * Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2001, n. 6026, Lucci c. Soc. Geas Assicurazioni ed altri, in Arch. giur. circ. 2001, 926. [RV546306] l In materia di risarcimento danni da incidente stradale, è onere del danneggiato che agisca contro il danneggiante e la compagnia assicuratrice di questi procedere ad una corretta identificazione della stessa e la prova dell’avvenuto rilascio del certificato assicurativo e dell’avvenuto pagamento del premio può essere fornita con ogni mezzo, anche avvalendosi di testimonianze. 126 (Nella specie, la S.C. ha cassato, perchè contenente una motivazione meramente apparente, la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la domanda del danneggiato non riconoscendo rilievo probatorio alla dichiarazione testimoniale, con la quale il testimone riferiva di aver visto, sulla macchina danneggiante, il contrassegno della compagnia assicurativa evocata in giudizio dal danneggiato). * Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7738, Salzano c. Sai Spa ed altro. [RV596268] l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo o, in mancanza, l’avvenuto pagamento del premio hanno natura di fatti costitutivi del diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti diretti dell’assicuratore, tal ché, mentre la loro carenza costituendo mera difesa può essere legittimamente fatta valere dall’assicuratore — senza incorrere nel divieto previsto dall’art. 18 della L. n. 990 del 1969 — nei confronti del danneggiato, incombe a quest’ultimo l’onere di provare tali fatti, a nulla rilevando l’eventuale difficoltà della prova concernente documenti di regola estranei alla sua sfera di disponibilità, restando questa comunque ovviabile attraverso l’utilizzazione di esperibili strumenti probatori e processuali (accertamenti dell’autorità di polizia, prove testimoniali, ordini di esibizione, valutazione del contegno processuale delle parti). * Cass. civ., sez. III, 6 giugno 1987, n. 4960, Soc. Assitalia c. Botta. Conforme Cass. III, 1 dicembre 1994, n. 10266. l In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l’esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell’assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l’esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l’avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l’eventuale suo uso in violazione di legge. * Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23313, Persia ed altro c. Cipolletti ed altri. [RV600561] l In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l’assicuratore non ha l’onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto dell’assicurato, i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere. * Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1993, n. 2818, Spa Compa- 127 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 gnia Ass.ce Unipol c. Zanetti ed altro. Difforme appare l’indirizzo della massima seguente. l A norma dell’art. 2697 c.c. il danneggiato dalla circolazione di veicoli a motore che agisca direttamente contro l’assicuratore del responsabile del danno per ottenerne il risarcimento, ai sensi dell’art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, ha l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto di assicurazione stipulato dal detto responsabile con la società assicuratrice ma non anche la perdurante efficacia della polizza assicurativa per l’avvenuto tempestivo pagamento delle rate del premio, incombendo, invece, sull’assicuratore l’onere di provare il difetto di copertura assicurativa per il mancato pagamento delle rate di premio. * Cass. civ., sez. III, 29 novembre 1991, n. 12877, Spa Agricoltura Assicurazioni c. Castagna. l L’onere del danneggiato da sinistro stradale che cita in giudizio, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la società assicuratrice risultante dal contrassegno esposto sul veicolo, di dimostrare, se questa lo contesta, che esiste il contratto assicurativo con la medesima, costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto era tenuto il giudice conciliatore, ai sensi dell’art. 113, comma secondo, nella formulazione anteriforma. * Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2001, n. 7588, Nuova Tirrena Assicurazioni Spa c. Di Iorio ed altro. [RV547268] l Anche con riguardo all’azione diretta per il risarcimento dei danni, proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, a norma degli artt. 5 (Recte: 18 - N.d.R.) e 22 legge n. 990 del 1969, il principio della rilevabilità d’ufficio di determinate questioni, quale quella della proponibilità dell’indicata azione, per essere il veicolo investitore (nella specie, ciclomotore) soggetto, o meno, all’obbligo di assicurazione, deve essere coordinato con il principio della domanda e con quello della disponibilità delle prove (artt. 99, 112 e 115 c.p.c); con la conseguenza che, pur essendo onere dell’attore-danneggiato provare che il veicolo responsabile del sinistro rientri tra quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria, in quanto detta circostanza è elemento costitutivo del sorgere del diritto fatto valere, egli è, nondimeno, dispensato dalla prova nel caso che tale circostanza risulti implicitamente ammessa dall’assicuratore convenuto, il quale abbia impostato la propria difesa su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quel fatto (nella specie, mai ponendo in discussione, né prima del giudizio, né nei due gradi di merito, che non ricorresse un’ipotesi di assicurazione obbligatoria, ma limitandosi a dedurre la non colpevolezza del ritardo Art. 144 nella corresponsione del massimale). * Cass. civ., sez. III, 10 maggio 1996, n. 4434. Conforme, sulla prima parte della massima, Cass. III, 12 settembre 2005, n. 18090. l In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, l’assicuratore il quale voglia contenere l’obbligazione del risarcimento nei limiti del massimale di polizza, ha l’onere di indicare quali siano detti limiti e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza. * Cass. civ., sez. III, 4 maggio 1989, n. 2069, Marzoli c. Soc. MAA. Idem, Cass. III, 5 dicembre 2003, n. 18656. Nello stesso senso, oltre alla massima che segue, anche Cass. III, 31 luglio 2006, n. 17459. l L’allegazione dell’assicuratore della responsabilità civile automobilistica della limitazione della propria obbligazione indennitaria al massimale pattuito concerne un fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda nell’importo richiesto dal danneggiato. L’onere della prova del massimale incombe pertanto sull’assicuratore e dev’essere soddisfatto ex art. 1888 c.c., trattandosi di una delle parti contraenti, mediante la produzione del documento contrattuale, salva restando la prova testimoniale soltanto nel caso di perdita del documento ai sensi dell’art. 2725 c.c. (che richiama solo l’art. 2724 n. 3 c.c.), e non in quello dell’esistenza di un principio di prova scritta (art. 2724 n. 1 c.c.). * Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1993, n. 5416, Siad spa c. Avallone. l Qualora l’assicuratore della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore eccepisca il limite del massimale di polizza, occorre distinguere: se l’eccezione è sollevata dall’assicuratore in bonis o dall’impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa (nei cui confronti, peraltro, la sentenza di condanna ha il valore di mero accertamento del credito), è l’assicuratore stesso che ha l’onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all’epoca del sinistro. Se, invece, l’eccezione del limite di massimale è sollevata dall’impresa designata ai sensi dell’art. 19 legge n. 990 del 24 dicembre 1969, intervenuta o chiamata in causa in seguito alla sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore del responsabile, il limite del massimale deve presumersi noto al giudice (il quale deve indicarlo in sentenza), in base al principio jura novit curia, trattandosi di valore fissato con decreto ministeriale cui rinvia recettiziamente l’art. 21 legge n. 990 del 24 dicembre 1969. * Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4677, Boffardi c. Inail. [RV515257]