Art. 143 - Libri Professionali

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Art. 143 - Libri Professionali
Art. 143
Il nuovo «codice delle assicurazioni»
Capo IV
Procedure liquidative
143. Denuncia di sinistro. – 1. Nel caso di sinistro
avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo
di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se
persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a
denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima,
il cui modello è approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica
l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di
sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente
da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di
assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti
dal modulo stesso.
l Il modulo di constatazione amichevole di
sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte,
compresa la data, genera una presunzione iuris
tantum valevole nei confronti dell’assicuratore,
e come tale superabile con prova contraria; tale
prova può emergere non soltanto da un’altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si
é verificato o si é verificato con modalità diverse
da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze
di causa, ad esempio da una consulenza tecnica
d’ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro
ordinamento processuale, secondo cui il principio dell’onere della prova non implica affatto che
la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto
fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente
dalle prove offerte da colui che é gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi
probatori acquisiti al processo. * Cass. civ., sez.
III, 12 luglio 2005, n. 14599. [RV583448]
l Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento
della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all’interno dei quali sussiste litisconsorzio
necessario tra il danneggiato, l’assicuratore nei
cui confronti questi propone la domanda, e il
responsabile del danno (per tale intendendosi il
proprietario del veicolo danneggiante), la confessione resa dall’assicurato al danneggiato fa piena
prova nei rapporti tra tali parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna dell’assicuratore, nei confronti del quale la
confessione è liberamente apprezzabile dal giu-
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dice; tale valore esplica anche la confessione resa
in giudizio dal conducente del veicolo, responsabile materiale del danno, ove evocato in giudizio
dalla parte. * Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004,
n. 3544. Conforme, Cass. III, 22 maggio 2006, n.
11940. [RV570389]
l Il modulo di constatazione amichevole di
sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum
valevole nei confronti dell’assicuratore solamente
in caso di «scontro» tra veicoli a motore, ai sensi
dell’art. 5, primo comma, legge n. 39 del 1977, la
cui testuale previsione («nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del
modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro ...») non si profila
irrazionale né in contrasto con l’art. 3 Cost. là dove
non fa riferimento anche alla mancata collisione
tra i veicoli, giacché in relazione a quest’ultima
ipotesi l’assicuratore verrebbe a trovarsi nell’assoluta impossibilità di superare la detta presunzione,
e privato di qualsiasi difesa, nulla potendo opporre
al fine di dimostrare il mancato verificarsi dell’incidente o il suo verificarsi secondo modalità diverse
da quelle ivi descritte. * Cass. civ., sez. III, 5 maggio
2004, n. 8525. [RV572628]
l La denuncia di sinistro stradale (art. 5 L.
26 febbraio 1977 n. 39, compilabile anche dal
proprietario del veicolo o altro soggetto equiparato, pur se persona diversa dal conducente
coinvolto), deve esser trasmessa, pur senza la
prefissione di un termine, all’assicuratore prima
di citarlo in giudizio, non solo per informarlo
(artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità
e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la
liquidazione stragiudiziale del danno derivatone,
ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini
della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Se invece il modulo di
constatazione amichevole è portato per la prima
volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del
giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario. * Cass. civ.,
sez. III, 16 aprile 1997, n. 3276.
l Le dichiarazioni contenute nel verbale di
constatazione amichevole del danno sottoscritto
da entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro
stradale — modulo diretto, secondo la previsione dell’art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, ad
accelerare la liquidazione del danno da parte del-
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D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
l’assicuratore — hanno valenza diversa a seconda
che il verbale sia utilizzato dal danneggiato prima
o dopo l’instaurazione del giudizio risarcitorio:
mentre nel primo caso esse sono assistite da
una presunzione semplice di veridicità, che può
essere vinta dall’assicuratore, nel secondo caso,
trattandosi di dichiarazioni rese ad un soggetto
diverso dall’assicuratore, sono invece liberamente
apprezzabili dal giudice allo stesso modo delle
dichiarazioni confessorie rese ad un terzo (nella
specie si è ritenuto che il contenuto delle dichiarazioni del modulo di constatazione amichevole
del danno non poteva costituire elemento determinante del convincimento del giudice, e non era
quindi punto decisivo della controversia del quale
esso doveva tenere conto. * Cass. civ., sez. III, 2
aprile 2002, n. 4639.
l In tema di responsabilità civile, nel caso di
scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, affinché possa sussistere la
presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID),
ai sensi dell’articolo 5, comma secondo, del D.L. 23
dicembre 1976 n. 857, conv. nella legge 26 febbraio
1977 n. 39, ratione temporis applicabile, è necessario che lo stesso sia completo in ogni sua parte,
e che esso sia trasmesso all’assicuratore prima
dell’inizio del giudizio di risarcimento. Nel caso,
invece, che il detto modello sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio, esso vale come
indizio in ordine alla dinamica del sinistro. * Cass.
civ., sez. III, 7 maggio 2007, n. 10304, Strangio ed
altro c. Fondiaria Sai Spa ed altri. [RV596442]
l Affinché le dichiarazioni contenute nella
denuncia congiunta di sinistro stradale (art. 5 secondo comma L. 26 febbraio 1977) siano presunte
legalmente veritiere, è necessario che il relativo
modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi
compresa la data, elemento rilevante anche ai fini
della prova contraria, a carico dell’assicuratore; in
mancanza di completezza formale e sostanziale,
ovvero se vi è difformità con precedenti dichiarazioni (nella specie con quelle della denuncia unilaterale trasmessa da uno dei conducenti coinvolti),
la denuncia congiunta assume valore di indizio dei
fatti relativi al sinistro, ovvero di rettifica di quella
antecedente, ma in ogni caso viene meno la presunzione legale di veridicità. * Cass. civ., sez. III,
16 aprile 1997, n. 3276.
l Affinché, le dichiarazioni contenute nella
denuncia congiunta di sinistro stradale — effettuata ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 dicembre
1976, n. 857, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 — siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita
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l’efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo
modulo sia stato compilato in tutte le sue parti,
ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che,
ancorché, grossolana, deve comunque consentire
di individuare chiaramente la posizione dei mezzi
coinvolti al momento dello scontro e la situazione
dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. (Nella
specie, alla stregua dell’enunciato principio, la
S.C. ha confermato l’impugnata sentenza nella
quale correttamente il giudice del merito aveva
rilevato come il modulo di constatazione amichevole del sinistro fosse stato compilato in
modo incompleto perché privo della riproduzione grafica della posizione dei mezzi e della descrizione, quindi, nelle forme imposte dalla legge,
della dinamica dell’incidente, con comprensibile
inidoneità a rivestire l’attitudine probatoria allo
stesso assegnata dalla legge). * Cass. civ., sez. III,
31 maggio 2006, n. 13019, Muroni c. Duranti ed
altri. [RV590636]
l Nel giudizio promosso dal danneggiato nei
confronti dell’assicuratore della responsabilità
civile da circolazione stradale, il responsabile
del danno, che deve essere chiamato nel giudizio
sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte
necessario, poiché la controversia deve svolgersi
in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto
processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia
il rapporto di danno, originato dal fatto illecito
dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con
la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti
i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto
riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal
responsabile del danno, deve escludersi che, nel
giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 della legge
n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in
cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno,
si possa pervenire ad un differenziato giudizio di
responsabilità in base alle suddette dichiarazioni,
in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore
dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la
dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo
di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e — come detto
— litisconsorte necessario, non ha valore di piena
prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal
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Il nuovo «codice delle assicurazioni»
giudice, dovendo trovare applicazione la norma
di cui all’art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la
quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti
è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. * Cass. civ., , Sezioni Unite, 5 maggio 2006,
n. 10311, Cocco c. Sanna ed altro. Analogo appare
l’orientamento delle due massime che seguono.
Difforme, in parte, quello delle due successive.
Difforme, altresì, per altro verso, anche quello di
Cass. III, 3 aprile 1998, n. 3462 e Cass. III, 2 marzo 2004, n. 4192, riportate infra, sub art. 144, par.
e-2), seconda e terza massima. [RV588600]
l In caso di sinistro stradale e di conseguente
denuncia congiunta dello stesso ai sensi dell’art. 5
del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, gli effetti
del relativo modulo, qualora incompleto, sono nel
rapporto fra i due conducenti quelli della confessione stragiudiziale, mentre in riferimento alla
situazione di litisconsorzio necessario, in giudizio
promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme di portata generale e, particolarmente, per quanto concerne i responsabili di
cui all’art. 2054 c.c., dal principio sancito dall’art.
2733, ultimo comma, c.c., a norma del quale la
confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti
è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti
di tutti e, perciò, non solo nei riguardi della società
assicuratrice del veicolo ma anche nei confronti del
confitente. * Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n.
13019, Muroni c. Duranti ed altri. Nello stesso senso, Cass. III, 20 aprile 2007, n. 9520. [RV590637]
l La confessione stragiudiziale di un sinistro
stradale, contenuta nella denuncia compilata soltanto da un responsabile e trasmessa all’assicuratore, è liberamente apprezzata dal giudice nel
giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato
nei confronti di questi, in quanto il litisconsorzio
necessario disposto dall’art. 23 L. 24 dicembre
1969 n. 990, determina l’applicabilità dell’ultimo
comma dell’art. 2733 c.c. * Cass. civ., sez. III, 16
aprile 1997, n. 3276.
l In tema di risarcimento del danno derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID) e
del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme,
ratione temporis applicabili, rispettivamente, dell’articolo 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv.
nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell’articolo
23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, poichè in
ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’articolo 2733, terzo comma, c.c., la confessione resa
da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente
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apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel
suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore
e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena
prova nei confronti del conducente confidente
secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734
e 2735 c.c. Infatti, il litisconsorzio necessario, di
cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre
1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il
proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre
non sussiste, a norma dell’articolo 2054, terzo
comma, c.c., tra il conducente e tale assicuratore,
ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso
derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo. * Cass.
civ., sez. III, 7 maggio 2007, n. 10304, Strangio ed
altro c. Fondiaria Sai Spa ed altri. [RV596443]
l Il modulo di constatazione amichevole di
sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum
valevole nei confronti dell’assicuratore e come tale
superabile con prova contraria; nei confronti dei
conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di
confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell’art. 2735 c. c., produce i medesimi effetti
della confessione giudiziale con esclusione della
possibilità di provare il contrario, mentre, per gli
altri soggetti responsabili ai sensi dell’art. 2054 c. c.,
gli effetti delle dichiarazioni rese nel modulo sono
disciplinati dalle norme generali dettate in tema di
solidarietà e, pertanto, la confessione resa da uno
dei coobligati (nel caso di specie, conducente responsabile) fa piena prova a carico del confidente,
ma non a carico degli altri debitori, nei cui confronti può valere come semplice fonte di elementi
indiziari liberamente valutabili dal giudice. * Cass.
civ., sez. III, 1 luglio 2002, n. 9548, Fiorani c. Boso.
Conforme, sulla prima parte della massima, Cass.
III, 21 febbraio 2003, n. 2659. [RV555486]
l Il modulo di constatazione amichevole di
un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti
coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa
la data ha, nei confronti dei conducenti, il valore
di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed,
a norma dell’art. 2735 c.c., produce i medesimi
effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario.
Peraltro, ove sottoscritto dal conducente che non
sia altresì proprietario, esso non produce alcun
effetto confessorio nei confronti del proprietario
del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano
parti in causa, è liberamente apprezzabile dal
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giudice. Nei confronti, infine, dell’assicuratore, il
verbale di constatazione amichevole genera una
presunzione iuris tantum; al fine di superare tale
presunzione non è necessario che l’assicuratore
dia la prova positiva delle effettive modalità di
svolgimento dell’incidente, ma essa è superabile
con qualsiasi mezzo di prova — anche altra presunzione — atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato
secondo modalità diverse. * Cass. civ., sez. III, 27
febbraio 2004, n. 4007. [RV570637]
l Il verbale di constatazione amichevole del
danno da incidente stradale (art. 5 L. 26 febbraio
1977 n. 39), nei confronti dell’assicuratore dell’altro veicolo, costituisce confessione stragiudiziale
resa ad un terzo (l’altro conducente), come tale
liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735
c.c.) per i fatti — sfavorevoli e favorevoli, per
l’inscindibilità delle dichiarazioni (art. 2734 c.c.)
— ricostruttivi dell’incidente, mentre non ha
alcun valore probatorio per i giudizi implicanti
valutazioni giuridiche, e quindi per le assunzioni
di responsabilità e colpe. * Cass. civ., sez. III, 13
febbraio 1998, n. 1561, Piazza c. Ministero della
difesa e Soc. Assitalia. [RV512616]
144. Azione diretta del danneggiato. – 1. Il dan-
neggiato per sinistro causato dalla circolazione di un
veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali
è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni
derivanti dal contratto, né clausole che prevedano
l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento
del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto
di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe
avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la
propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei
confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al
termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione
verso il responsabile.
SOMMARIO:
a) Azione diretta del danneggiato; a-1) Soggetti
legittimati; a-2) Condizioni per l’esercizio dell’azione; a-3) Cumulabilità di azioni e relative implicazioni; a-4) Limite del massimale; a-5) Oneri
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probatori; a-6) Efficacia degli atti interruttivi; a-7)
Transazioni; a-8) Prescrizione; a-9) Fatti commessi all’estero;
b) Divieto di eccezioni derivanti dal contratto;
c) Diritto di rivalsa dell’assicuratore; c-1) In
genere; c-2) Prescrizione;
d) Rapporti con l’azione dell’assicurato per
mala gestio;
e) Chiamata in causa del responsabile del danno; e-1) Nozione di «responsabile del danno»; e-2)
Giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore;
e-3) Giudizio promosso nei confronti dell’impresa
cessionaria; e-4) Giudizio promosso nei confronti
del solo responsabile; e-5) Fase esecutiva;
f) Questioni infondate di costituzionalità.
a) Azione diretta del danneggiato.
a-1) Soggetti legittimati.
l Il credito da risarcimento del danno da c.d.
fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio
di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini
della riparazione dell’autovettura incidentata, è
suscettibile di cessione ex art. 1260 c.c. e ss., e il
cessionario può in base a tale titolo domandarne
anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a. * Cass. civ.,
sez. III, 10 gennaio 2012, n. 51 .
l Nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all’obbligo assicurativo, in relazione al quale l’art. 18 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 prevede l’azione diretta
contro l’assicuratore, vanno incluse non soltanto
le persone direttamente e fisicamente coinvolte
nell’incidente, ma tutte quelle che abbiano subito
un danno in rapporto di derivazione causale con
l’incidente medesimo, e, quindi, anche il datore di
lavoro, in relazione al pregiudizio subito per l’invalidità temporanea del dipendente, considerato
che tale estensione di quell’azione diretta, al di là
delle specifiche ipotesi di responsabilità contemplate dall’art. 2054 c.c., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni
della legge (in particolare gli artt. 21, 27 e 28) e
dalla ratio della norma stessa, rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli
effetti patrimoniali negativi della circolazione
del veicolo assicurato; ne consegue che la relativa controversia, se non eccede i limiti di valore
stabiliti dall’art. 7, secondo comma, c.p.c., rientra
nella competenza del giudice di pace, e non nella
competenza per materia del giudice del lavoro,
poichè la pretesa azionata non si ricollega direttamente ad un rapporto di lavoro subordinato,
nè detto rapporto si presenta come antecedente
Art. 144
Il nuovo «codice delle assicurazioni»
o presupposto necessario — e non meramente
occasionale — della situazione di fatto in ordine
alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale.
* Cass. civ., sez. lav., ord. 15 settembre 2003, n.
13549, Marbay Srl c. Meieaurora Spa. Conforme,
sulla prima parte della massima, Cass. III, 21 ottobre 1991, n. 11099. Peraltro Cass. III, 22 aprile
2008, n. 10371, sub art. 145, par. a-1), penultima
massima, esclude che sia legittimato attivo a
chiedere il risarcimento il figlio del proprietario
dell’auto, conducente del veicolo e che non ha
riportato danni. [RV566875]
l In materia di risarcimento del danno da
responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della
materia quello secondo cui chiunque eserciti sul
veicolo un potere, anche soltanto materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo
patrimonio o la sua persona subisca per il fatto
della circolazione, nonché quello della cosiddetta
«incontrovertibilità» (regolatore della materia in
relazione alla regolamentazione della disponibilità
delle prove) — secondo il quale la questione della
titolarità attenendo ad uno degli elementi costitutivi del diritto dell’attore, ove non sia soggetta a contestazione da parte delle controparti convenute —
come avvenuto nel caso di specie — deve ritenersi
incontrovertibile. (Nella specie, avendo ritenuto
essere stati gli enunciati principi violati dal giudice
di pace, sia per la legittimazione attiva che per
quella passiva, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento ad altro giudice di
pace). * Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15356,
Luciano c. Sai Spa ed altro. [RV592022]
l Al datore di lavoro, che abbia risentito pregiudizio a causa della invalidità temporanea del
dipendente coinvolto in incidente stradale, spetta
l’azione diretta contro l’assicuratore, ai sensi dell’art. 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, tenendo conto che il principio operante in materia di
assicurazione della responsabilità civile, secondo
cui l’assicuratore, nei limiti del massimale, risponde di tutti i fatti dannosi derivanti dall’evento assicurato, trova conferma ed accentuazione
nel citato art. 18, il quale accorda detta azione
in via generale al «danneggiato», senza alcuna
limitazione alle sole ipotesi di responsabilità di
cui all’art. 2054 c.c. * Cass. civ., sez. III, 21 ottobre
1991, n. 11100, Itas - Istituto Trentino - Alto Adige
Assicurazioni c. Pegoraro ed altri.
l Nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, a seguito delle modifiche
introdotte alla L. 24 dicembre 1969 n. 990 dall’art.
1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in
118
L. 26 febbraio 1977 n. 39, anche i terzi trasportati sui veicoli destinati al trasporto di persone,
qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto
sia effettuato, possono esercitare l’azione diretta
nei confronti dell’assicuratore. Quest’ultimo non
può opporre al terzo danneggiato eccezioni derivanti dal contratto ma può soltanto, dopo aver
pagato la somma dovuta, esercitare l’azione di
rivalsa nei confronti dell’assicurato, nella misura
in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di
rifiutare o ridurre la propria prestazione. * Cass.
civ., sez. III, 18 gennaio 1994, n. 382, Manca c.
Riunione Adriatica Sicurtà Spa.
l Il trasportato a titolo di cortesia ha azione
diretta contro l’assicuratore soltanto per il fatto
delle persone alle quali sia imputabile l’evento dannoso, con la conseguenza che, essendo assicurato
il proprietario dell’auto e non il conducente, il trasportato non ha azione diretta contro l’assicuratore quando venga accertata una condotta colposa
soltanto del conducente, non valendo in tal caso
la responsabilità per fatto altrui, prevista dall’art.
2054, comma 3, c.c. * Cass. civ., sez. III, 3 marzo
1995, n. 2471. Conforme, sulla prima parte della
massima, Cass. III, 19 novembre 2007, n. 23918.
l In tema di regresso nei rapporti interni fra
condebitori solidali per obbligazioni nascenti
da fatto illecito ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.,
è improponibile la domanda di rivalsa proposta
da un coobbligato esclusivamente nei confronti
dell’assicuratore dell’altro ossia verso un soggetto
nei riguardi del quale l’azione diretta è attribuita
dalla legge sull’assicurazione obbligatoria solo al
danneggiato, a nulla rilevando il vincolo di solidarietà atipica che lega l’obbligazione dell’assicurato con quella dell’assicuratore, trattandosi di
solidarietà che opera anch’essa solo nei confronti
del danneggiato. * Cass. civ., sez. III, 8 agosto
1987, n. 6797, Eichinger c. Bellasi, in Arch. giur.
circ. 1988, 117.
l La solidarietà che, in forza dell’art. 18 della
L. 24 dicembre 1990, n. 990, vincola il responsabile-assicurato ed il suo assicuratore nei confronti del danneggiato dipende esclusivamente
dall’attribuzione ex lege allo stesso danneggiato,
in deroga ai principi che regolano l’assicurazione
per la responsabilità civile, dell’azione diretta
nei confronti dell’assicuratore e si caratterizza
come un’ipotesi di solidarietà atipica «ad interesse unisoggettivo», stante la diversità dei titoli
per cui sono tenuti verso il danneggiato il responsabile e l’assicuratore, il primo obbligato ex
delicto, il secondo obbligato ex lege. Ne discende
che detta solidarietà, non essendo configurabile
oltre i limiti della espressa previsione legislativa,
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D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
deve ritenersi operante soltanto in favore del
danneggiato, del quale rafforza la tutela, e non
anche nei rapporti tra l’assicurato responsabile e
gli altri soggetti con il medesimo coobbligati in
quanto anch’essi responsabili del danno, con la
conseguenza che, qualora uno di tali coobbligati
risarcisca il danneggiato estinguendone il credito
risarcitorio, l’azione di regresso resta da lui proponibile nei confronti del coobbligato assicurato
e non anche nei confronti del suo assicuratore.
* Cass. civ., sez. III, 7 luglio 1999, n. 7019, Piva
c. Soc. Tirrena Assicurazioni c. Marani, in Arch.
giur. circ. 1999, 882. [RV528351]
a-2) Condizioni per l’esercizio dell’azione.
l La vittima di un sinistro stradale ha azione
diretta nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche od a queste
equiparate, per tali ultime intendendosi anche le
aree private dove è consentita la circolazione ad
un numero indeterminato di persone, come ad
esempio le aree destinate alla distribuzione di
carburante agli utenti, a nulla rilevando che, ai diversi fini della disciplina dell’obbligo di precedenza, tali aree siano qualificabili come “non soggette
a pubblico transito”, ai sensi dell’art. 145, comma
quinto, codice della strada, alla luce della diversità degli scopi cui sono finalizzate, da un lato,
le norme relative alla circolazione e, dall’altro,
quelle relative all’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore. * Cass. civ., sez. III, 3 marzo
2011, n. 5111, Scatena c. Axa Assicurazioni S.p.a.
ed altri [RV616974]
l In tema di assicurazione obbligatoria dei
veicoli per la responsabilità civile, il danneggiato
ha azione diretta per il risarcimento del danno da
sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore
soltanto se si versi in ipotesi di assicurazione
obbligatoria del veicolo (art. 18 della legge 24
dicembre 1969, n. 990). Pertanto, se il sinistro si è
verificato prima dell’entrata in vigore dell’art. 237
del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (che ha abrogato
l’art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — che
esonerava i ciclomotori non muniti di targa di riconoscimento dall’obbligo dell’assicurazione per
la r.c. — ed ha stabilito che la soggezione di detti
motoveicoli all’assicurazione obbligatoria decorre dal primo ottobre 1993), non è proponibile dal
danneggiato l’azione diretta risarcitoria nei confronti dell’assicurazione del veicolo, potendo egli
invece agire soltanto nei confronti dei soggetti
indicati dall’art. 2054 c.c., salva la chiamata in
garanzia dell’assicurazione da parte di questi;
Art. 144
tale improponibilità della domanda, attenendo
ad una condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio, anche dalla Cassazione, pur in difetto di una
specifica contestazione al riguardo, essendo la
relativa questione sottratta alla disponibilità delle
parti. (Principio affermato in relazione a sentenza
del giudice conciliatore, della quale la Corte ha
ritenuto la censurabilità, rilevando che quello
suesposto costituisce principio regolatore della
materia, che il conciliatore è tenuto a osservare. *
Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2001, n. 15030.
l Anche nei giudizi decisi secondo equità dal
giudice di pace, il giudizio sulla sussistenza o
meno della legittimazione passiva precede, e non
segue, l’individuazione della norma applicabile al
caso concreto, in quanto anche in questo caso il
giudice è tenuto al rispetto dell’art. 112 c.p.c., per
cui non può sostituire all’azione proposta un’altra
azione; ne consegue che, poiché l’obbligo assicurativo per i ciclomotori (quindi per i motoveicoli
con cilindrata fino a 50 cc.) decorre solo dal 1
ottobre 1993, per effetto della modifica apportata
dall’art. 130, lett. A), del D.L.vo 10 settembre
1993, n. 360 all’art. 237 del codice della strada,
solo per i sinistri verificatisi da quella data in poi
è proponibile l’azione diretta ex art. 18 della legge
n. 990 del 1969 del danneggiato nei confronti dell’assicuratore per la r.c., e sussiste la legittimazione passiva dell’assicuratore nel giudizio iniziato
con tale azione, anche nel caso in cui esso sia
proposto dinanzi al giudice di pace. * Cass. civ.,
sez. III, 26 novembre 2003, n. 18053, Generali
Assicurazioni S.p.A. c. De Masi. [RV568484]
l Per il combinato disposto degli artt. 10 e 18
della L. 24 dicembre 1969, n. 990, l’azione diretta
che il danneggiato dalla circolazione di un veicolo
o di un natante, per il quale è obbligatoria la assicurazione, può esercitare nei confronti dell’assicuratore, presuppone che quest’ultimo sia un’impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione
della responsabilità civile per i danni causati dalla
suddetta circolazione ai sensi del D.P.R. 13 febbraio1959, n. 449. Qualora il danno sia stato invece cagionato da veicolo o natante assicurato con
una compagnia non autorizzata, l’azione diretta
può essere esercitata dal danneggiato, non contro
l’assicuratore, ma contro l’impresa designata ai
sensi dell’art. 20 della legge citata, dovendo tale
ipotesi equipararsi a quella di danno cagionato da
veicolo o natante non coperto dall’assicurazione.
Da tanto consegue che, essendo improponibile
l’azione diretta contro l’impresa non autorizzata,
se ne deve negare l’effetto estensivo dell’interruzione della prescrizione nei confronti del proprietario del veicolo. * Cass. civ., sez. III, 12 gennaio
Art. 144
Il nuovo «codice delle assicurazioni»
1991, n. 255, Ministero Difesa c. Orlando. Conforme, sulla prima parte della massima, Cass. III,
30 giugno 1998, n. 6450, riportata infra, par. e-3),
quinta massima.
l L’azione per il risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione di un veicolo per il
quale sia obbligatoria l’assicurazione (art. 1 L.
24 dicembre 1969, n. 990) è proponibile, ai sensi
dell’art. 18 della L. n. 990 del 1969, direttamente
nei confronti dell’impresa assicuratrice solo se
questa sia regolarmente autorizzata per l’esercizio dell’assicurazione obbligatoria art. 10 L. 24
dicembre 1969, n. 990), per cui il danneggiato che
intenda esercitare questa azione ha l’onere di verificare che l’impresa con la quale il veicolo risultava assicurato fosse regolarmente autorizzata,
dovendosi, in mancanza, equiparare il sinistro a
quello cagionato da veicolo o natante non coperto
da assicurazione con la conseguenza che l’azione
diretta può essere proposta solo per i danni subiti
dalle persone e nei confronti dell’impresa designata a norma dell’art. 19 della L. n. 990 del 1969.
* Cass. civ., sez. III, 1 giugno 1991, n. 6164, Spera
c. Amministrazione Provinciale Palermo.
l Il danneggiato da un sinistro stradale (ovvero il suo assicuratore sociale, il quale agisca
in surroga) ha azione diretta nei confronti del
responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990,
soltanto per i sinistri cagionati da veicoli posti in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree
a queste equiparate. L’azionabilità della pretesa
direttamente nei confronti dell’assicuratore del
responsabile viene meno, pertanto, ove il sinistro
sia avvenuto su aree private il cui accesso non è
consentito alla generalità dei cittadini, anche se
su esse si svolga comunque una parziale circolazione. Tali principi non sono derogati dalla previsione contrattuale di una estensione della copertura assicurativa anche per i sinistri avvenuti su
aree private, in quanto tale previsione produce i
suoi effetti soltanto tra le parti del contratto di
assicurazione. * Cass. civ., sez. III, 15 aprile 1996,
n. 3538. Nello stesso senso: Cass. III, 27 dicembre
1991, n. 13925; Cass. III, 12 agosto 1995, n. 8846;
Cass. III, 29 aprile 1997, n. 3426; Cass. III, 13 febbraio 1998, n. 1561. Si veda anche, in argomento,
supra, sub art. 122, par. a-1), ove è riportata, in
quinta posizione, anche la sentenza 12 agosto
1995, n. 8846, sopra citata.
l Perché il danneggiato da un sinistro stradale possa agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969,
n. 990, occorre far riferimento non al luogo ove si
120
è verificato il danno, ma al luogo ove è avvenuta la
circolazione del veicolo che ha prodotto il danno:
di talché ove un veicolo in circolazione su una
strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un’area privata, ed ivi cagioni un danno,
il danneggiato sarà legittimato all’azione diretta
nei confronti dell’assicuratore del responsabile. *
Cass. civ., sez. III, 15 aprile 1996, n. 3538.
l Perché il danneggiato da un sinistro stradale
possa agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969 n.
990, deve sussistere il nesso causale del sinistro con
la circolazione su strada pubblica o su area a questa equiparata; tale situazione è configurabile ove
un veicolo in circolazione su una strada pubblica,
per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un’area
privata, ed ivi cagioni un danno, ma non nel caso
in cui il veicolo abbia percorso la strada pubblica
prima dell’evento dannoso, mentre tutta la dinamica del sinistro si sviluppi solo dopo l’ingresso nell’area privata. (Nella specie la S.C. ha confermato
la sentenza di merito che aveva escluso il nesso
eziologico in un caso in cui, dopo il furto, una pala
meccanica era stata condotta fino ad un’area privata ove si era verificato l’atto lesivo). * Cass. civ., sez.
III, 27 maggio 2005, n. 11276. [RV581925]
l In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’azione diretta contro l’assicuratore di
cui all’art. 18 legge. n. 990/69 non è proponibile per
i natanti in caso di danni a cose, per i quali non vi
è obbligo di assicurazione (art. 2 legge cit.), talché
deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, non sussistendo alcun rapporto immediato
e diretto fra assicuratore e danneggiato, questo
ultimo non ha azione diretta contro l’assicuratore.
* Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1994, n. 10156.
l Non può considerarsi evento relativo alla
circolazione stradale l’incendio propagatosi da
un veicolo in sosta, ed appiccato dall’azione dolosa di terzi. Ne consegue che, in un simile caso,
il terzo danneggiato non ha azione diretta nei
confronti dell’assicuratore del veicolo dal quale
si è propagato l’incendio. * Cass. civ., sez. III, 6
maggio 1998, n. 4575, Leone c. Toro Assic. Spa ed
altro. [RV515159]
l In tema di assicurazione obbligatoria dei
veicoli a motore, il difetto di collaborazione del
danneggiato alla composizione stragiudiziale
della controversia, quand’anche concretantesi
nella mancata messa a disposizione del veicolo
per i rilievi dell’assicuratore sull’entità dei danni,
non preclude la proponibilità della domanda in
sede giudiziale, ai sensi della legge n. 990/1969,
pur potendo comportare un aggravio del relativo
121
D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
onere probatorio ed assumere, conseguentemente, rilievo ai fini della decisione sulla distribuzione delle spese processuali. * Cass. civ., sez. III, 6
ottobre 1999, n. 11132.
a-3) Cumulabilità di azioni e relative implicazioni.
l La responsabilità solidale - sia pure atipica che sussiste tra il responsabile di un sinistro stradale ed il suo assicuratore della r.c.a. comporta
che ove il giudice d’appello, accogliendo il gravame del primo, riduca l’ammontare del danno liquidato dal giudice di primo grado, tale decisione
produce i suoi effetti anche nei confronti dell’assicuratore. * Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2009,
n. 23735 , Bordonaro c. Daniele ed altri, in Arch.
giur. circ. n. 2/2010.. [RV610097]
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore o dei natanti, l’esperimento,
da parte del danneggiato, di azione diretta contro
l’assicuratore non osta a che il danneggiato medesimo possa agire cumulativamente anche contro
il danneggiante, e non quindi soltanto in via sussidiaria per il caso di incapienza del massimale,
perché il debito indennitario ex lege del primo
ed il debito aquiliano del secondo sono legati,
per l’intero ammontare, da vincolo di solidarietà,
ancorché atipico, con la conseguenza che, come
sul piano sostanziale deve riconoscersi effetto
liberatorio al pagamento di uno dei debitori, così
sul piano processuale deve riconoscersi la cumulabilità di dette azioni. * Cass. civ., sez. III, 28
novembre 1988, n. 6402, Princi c. Soc. Ausonia.
Conforme, Cass. III, 11 giugno 2008, n. 15462,
che ribadisce come, in forza dell’art. 1306 cpv c.c.,
l’assicuratore restato estraneo al giudizio contro
il danneggiante, potrà, comunque, avvalersi degli
effetti favorevoli di tale sentenza, in un caso in cui
«in applicazione dell’enunciato principio, la S.C.
ha confermato la decisione del giudice di merito
che aveva respinto l’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore, esercitata dopo che, in sede
penale, il danneggiante era già stato condannato
al risarcimento integrale del danno».
l In tema di risarcimento dei danni derivanti
da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato
agisca cumulativamente tanto nei confronti del
danneggiante, ex art. 2054 c.c., quanto del suo
assicuratore, ex art. 18 della legge n. 990/1969,
questi sono tenuti entrambi, ed in solido, al risarcimento stesso, stante la eadem causa obligandi
rinvenibile nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria ex lege gravante sull’assicuratore (mentre nulla osta, in linea di principio,
a che il danneggiato agisca esclusivamente nei
Art. 144
confronti del responsabile, ex art. 2054, per il risarcimento del danno aquiliano). * Cass. civ., sez.
III, 18 maggio 2001, n. 6824, Borzì c. Sai spa, in
Arch. giur. circ. 2002, 41. [RV546776]
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti sussiste solidarietà passiva, ancorché atipica, fra l’assicuratore
obbligato direttamente ex art. 18, L. n. 990/1969
e il responsabile del danno ex art. 2054 c.c., per
modo che il danneggiato può agire cumulativamente anche contro il danneggiante e non solo
in via sussidiaria in caso di incapienza del massimale di polizza. * Cass. civ., sez. III, 28 novembre
1994, n. 10156, Giugni c. Azzaretti, in Arch. giur.
circ. 1995, 722.
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione dei veicoli a motore, il debito da fatto
illecito che fa capo al danneggiante e quello di
pagamento dell’indennizzo al danneggiato, posto
dalla legge a carico dell’assicuratore, sono legati,
per l’intero ammontare, da vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che è
ammissibile la proposizione cumulativa da parte
del danneggiato delle relative azioni e così la condanna in solido del danneggiante e dell’assicuratore. * Cass. civ., sez. III, 1° giugno 1995, n. 6128.
Conforme Cass. III, 3 maggio 1990, n. 3634.
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il
danneggiato, esercitando l’azione diretta nei
confronti dell’assicuratore, evochi in giudizio
quest’ultimo ed il responsabile assicurato (artt.
18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), e,
chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del
massimale di assicurazione, proponga, oltre alla
domanda nei confronti dell’assicuratore, anche
domanda contro l’assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni
nell’accertamento della responsabilità risarcitoria
dell’assicurato e dell’entità del danno risarcibile,
con la conseguenza che l’impugnazione della
sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di
qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio
in giudicato dell’intera pronuncia con riguardo a
tutte le parti. * Cass. civ., Sezioni Unite, 5 maggio
2006, n. 10311, Cocco c. Sanna ed altro. Conformi, Cass. III, 12 gennaio 1999, n. 255; Cass. III, 10
marzo 2009, n. 5737. [RV588599]
l Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale convenga cumulativamente in giudizio l’as-
Art. 144
Il nuovo «codice delle assicurazioni»
sicuratore del responsabile, il proprietario ed il
conducente del veicolo, quest’ultimo non è un litisconsorte necessario, e la domanda eventualmente proposta nei suoi confronti è scindibile dalle altre. Pertanto, se la sentenza di primo grado venga
impugnata solo nei confronti dell’assicuratore e
del proprietario, ed il giudice d’appello ordini la
notificazione del gravame anche al conducente,
tale ordine deve ritenersi impartito in base all’art.
332 cod. proc. civ., e non in base all’art. 331 dello
stesso codice, con la conseguenza che, in caso
di inottemperanza a tale ordine, non può essere
pronunziata l’estinzione dell’intero giudizio, ma,
in applicazione del secondo comma del suddetto
art. 332, il giudizio sulla domanda diretta deve
essere definito in base all’appello. * Cass. civ., sez.
III, 3 luglio 2008, n. 18242, Mangiafesta ed altri c.
Helvetia Assicurazioni Spa ed altri. [RV605018]
l In tema di risarcimento danni derivanti da
circolazione di veicoli, la richiesta di condanna,
in solido, del responsabile del sinistro e del suo
assicuratore si sostanzia nella proposizione
(cumulativa), da parte del danneggiato, di due
diverse azioni, l’una volta all’affermazione di una
responsabilità aquiliana, ex art. 2054 c.c., l’altra
di tipo diretto, giusto disposto dell’art. 18 legge n.
990 del 1969. Ne consegue la nascita di una fattispecie di litisconsorzio dalla natura meramente
processuale tra assicuratore e responsabile del
danno, così che la confessione giudiziale resa
da quest’ultimo, fornita di efficacia probatoria
«piena» contro il suo autore, deve essere, invece,
valutata, nei confronti dell’assicuratore, a norma
dell’art. 2733 c.c. (e, cioè, liberamente apprezzata
dal giudice alla luce degli altri elementi di prova
emersi nel corso del processo). * Cass. civ., sez.
III, 12 febbraio 1998, n. 1471, Soc. Tecno Special
Trans c. Ficarra. [RV512544]
l Tenuto conto che la litispendenza, prevista
dall’art. 39 c.p.c. per evitare l’eventuale conflitto
di giudicati, presuppone che la medesima causa
sia pendente dinanzi a giudici diversi, non sussiste la litispendenza, in considerazione della diversità dei soggetti convenuti, fra la causa promossa
dal danneggiato nei confronti del danneggiante
e quella proposta nei confronti dell’assicuratore
ai sensi dell’art. 18 legge n. 990 del 1969, posto
che soltanto in quest’ultima ipotesi è previsto
dall’art. 23 legge n. 990 del 1969 il litisconsorzio
necessario fra l’assicuratore e il responsabile del
danno. * Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2003, n.
268, Praimot c. Fiorino ed altro. [RV559618]
l In tema di scontro fra veicoli, la relazione
fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari dei veicoli
122
coinvolti e, quindi, di responsabili ai sensi dell’art.
2054, terzo comma, c.c. (come nella specie: ma la
stessa cosa vale in caso di domande contrapposte
fra i due conducenti o fra un conducente ed un
responsabile o fra conducente e responsabile da
un lato e conducente e responsabile dall’altro),
introducano avanti a diversi giudici, ognuno nei
confronti dell’altro ed eventualmente — come
nella specie — dei rispettivi assicuratori per la
responsabilità civile di ciascuno dei responsabili,
addebitandosi la responsabilità esclusiva della
causazione del sinistro stesso, si caratterizza
come situazione di connessione nel contempo per
parziale o totale coincidenza del fatto storico della
dinamica dello scontro e, quindi, di una parte
della causa petendi e per l’esistenza di un nesso di
incompatibilità delle rispettive causae petendi delle
domande e, quindi, anche del petitum di ognuna,
posto che dette causae petendi sono basate o su
una ricostruzione della dinamica del sinistro e,
quindi, del fatto storico diversa, di modo che
l’una esclude l’altra, oppure, nel caso di deduzione
coincidente di quella dinamica, su un opposto apprezzamento delle condotte dei conducenti sotto
l’aspetto soggettivo, di modo che nell’uno e nell’altro caso l’accertamento della invocata responsabilità esclusiva dell’uno è, non solo logicamente, ma
anche giuridicamente incompatibile con quello
della responsabilità civile dell’altro. Peraltro, in
ciascuna delle cause il nesso di incompatibilità al
livello di decisione si presenta soltanto eventuale,
in quanto il giudice investito di ciascuna delle due
domande può ravvisare una situazione di concorrente ed eguale responsabilità, ai sensi della
norma particolare del secondo comma dell’art.
2054 c.c., che può rendere le decisioni perfettamente fra loro compatibili sia sul piano logico
che su quello giuridico. La descritta situazione,
allorquando i due danneggiati non abbiano coinvolto i rispettivi assicuratori, non è riconducibile,
sia in ragione della coincidenza soltanto parziale
della causa petendi sia per la detta incompatibilità
delle causae petendi e dei petita in alcun modo
alla litispendenza, in quanto le domande non
presentano per l’una e l’altra ragione né identità
di causa petendi né identità di petitum e nemmeno
alla continenza, atteso che non sussiste tale nesso,
che ricorre allorquando una causa (intesa come
ragione dedotta in giudizio) comprenda in sé l’altra (mentre in questo caso l’una esclude l’altra).
Allorquando, poi, siano stati evocati nei giudizi i
rispettivi assicuratori l’esclusione della litispendenza (o continenza) emerge anche per il venir
meno della identità dei soggetti. In entrambi i casi
ricorre una situazione di connessione ed il coor-
123
D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
dinamento fra le cause, ove non sia possibile attraverso l’art. 40, primo comma, c.p.c., è possibile
solo nella prima ipotesi attraverso la sospensione
della causa prevenuta in attesa della definizione
di quella preveniente, mentre nella seconda ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la
diversità soggettiva, l’eventuale accertamento in
modo difforme del fatto storico non dà luogo ad
un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad
un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitori
riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base
di tale diverso accertamento, concernono pretese
a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità
del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione
dell’altro. * Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2007, n.
13514, Schiavoni c. Uni One Assicurazioni Spa ed
altro. [RV597821]
a-4) Limite del massimale.
l La disposizione del secondo comma dell’art.
18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione
temporis” applicabile nella specie, e identica al vigente art. 144, comma 2, d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209), che nega all’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
o natanti la facoltà di opporre al danneggiato, il
quale agisca direttamente nei suoi confronti,
eccezioni derivanti dal contratto o clausole che
prevedono eventuali contributi dell’assicurato al
risarcimento, concerne le sole eccezioni relative
all’invalidità ed all’inefficacia del contratto di assicurazione, mentre non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto stesso,
quale quella di nullità per inesistenza del rischio,
a norma dell’art. 1895 c.c., che vizia la polizza
stipulata per un periodo di tempo antecedente la
data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato. * Cass. civ., sez. III, 30 giugno
2011, n. 14410, Ras S.p.a. c. De Leonibus ed altri
[RV618282]
l L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di
veicoli nei confronti della vittima di un sinistro
stradale ha natura di debito di valuta; essa tuttavia, nei limiti del massimale, va liquidata secondo
i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore
è l’obbligazione risarcitoria che determina l’entità
del debito indennitario. Quando, invece, il credito
della vittima ecceda il massimale, l’obbligazione
dell’assicuratore del responsabile va liquidata applicando le regole dettate per le obbligazioni di
valuta dall’art. 1224 c.c.. * Cass. civ., sez. III, 19
aprile 2011, n. 8988 ( ), Bellinvia c. Fondiaria Sai
S.p.a., in Arch. giur. circ. n. 11/2011 [RV617895]
Art. 144
l In materia di risarcimento danni da circolazione stradale, l’obbligazione dell’assicuratore è
contenuta nelle somme costituenti il c.d. massimale di polizza, in quanto la solidarietà esistente
tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica; ne
consegue che l’unicità della prestazione non muta
la natura indennitaria nei confronti dell’assicuratore, né l’oggetto del contratto di assicurazione, che
è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante,
di carattere risarcitorio, è illimitato. (Nella specie,
la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza
di merito che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da una società assicuratrice nei
confronti di una procedura esecutiva attivata sulla
base di una sentenza di condanna per una somma
eccedente il massimale di polizza). * Cass. civ., sez.
III, 7 ottobre 2008, n. 24752, Semeraro ed altri c.
Nuova Tirrena Assicurazioni Spa, in Arch. giur.
circ. 2009, 139. [RV604892]
l In materia di responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa
designata alla liquidazione dei danni a carico
del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
verso il danneggiato ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa,
pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato (se questi esercita
l’azione riconosciutagli dall’art. 18 dalla legge n.
990 del 1969 decorso il termine di cui all’art. 22),
ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si
trasforma in debito di valore quale è quello del
danneggiante-assicurato, perché l’iniziativa del
danneggiato non ha altro effetto che quello di
mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell’assicuratore. Ne consegue che il
giudice, nel liquidare l’indennizzo al danneggiato,
deve sì considerare che il debito del danneggiante
assicurato è di valore, perché questi risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ma deve
calcolarne l’ammontare pur sempre nei limiti del
massimale. * Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2004, n.
10817. [RV573430]
l La previsione di un limite massimo di copertura assicurativa per danni prodotti da catastrofe non è posta in alternativa al diverso limite
costituito dal massimale di legge o di polizza per
ogni persona ma, operando congiuntamente al
limite individuale, in presenza di una pluralità di
soggetti danneggiati, esprime solo il limite complessivo del rischio assicurato. * Cass. civ., sez.
III, 8 novembre 2006, n. 23870, Assitalia Spa ed
altro c. Salvatori Emanueli ed altro. [RV592621]
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione
Art. 144
Il nuovo «codice delle assicurazioni»
dei veicoli, l’obbligazione dell’assicuratore di
pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato
conserva, come quello nei confronti dell’assicurato, il carattere di debito di valuta, e il massimale
di polizza, costituendo il limite di tale obbligo,
ove non venga allegata da parte del danneggiato
la mala gestio dell’assicuratore impedisce la liquidazione del danno oltre l’importo fissato, con
esclusione di un’obbligazione accessoria avente
ad oggetto il pagamento di interessi moratori e
il risarcimento del maggior danno ex art. 1224
c.c.. * Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7532,
Assitalia Spa c. Ferrari. [RV563106]
l In tema di assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le
vittime della strada) nei confronti del danneggiato
trova un limite nel massimale di polizza (contrattuale o di legge), massimale superabile, peraltro,
limitatamente alla rivalutazione ed agli interessi,
tutte le volte in cui l’assicuratore colpevolmente
adotti un comportamento ingiustificatamente
dilatorio, poiché, in tal caso, il fatto costitutivo
della pretesa del danneggiato alla corresponsione
di una somma superiore al massimale stesso è
rappresentato (per la parte ad esso eccedente) non
già dal fatto illecito del responsabile del sinistro,
bensì da quello dell’assicuratore stesso. * Cass.
civ., sez. III, 6 luglio 2001, n. 9208, Durante ed altro c. Soc. Cattolica di Assicurazioni. Nello stesso
senso, Cass. III, 11 ottobre 2006, n. 21744; Cass.
III, 18 luglio 2008, n. 19919. [RV547983]
l Nel caso in cui l’assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente
il pagamento dell’indennizzo al danneggiato,
il danno causato all’assicurato dal ritardo nell’adempimento va commisurato distinguendo
tra incapienza e capienza del massimale nel
momento in cui l’assicuratore avrebbe dovuto
pagare senza provvedervi: nel primo caso, in cui
la somma del risarcimento già superava il limite
del massimale, il danno consiste nel deprezzamento del valore monetario del massimale; nel
secondo, invece, il danno è misurato dalla differenza tra quanto avrebbe potuto pagarsi allora e
quanto l’assicurato è stato condannato a pagare
per effetto del mancato versamento tempestivo
dell’indennizzo al danneggiato. * Cass. civ., sez.
III, 24 aprile 2001, n. 6023, Melis c. Buccellati ed
altri. [RV546303]
l In tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l’obbligazione
risarcitoria dell’assicuratore è contenuta nei limiti
124
delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore
ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del
primo discende ex delicto ed è illimitato, mentre
quello del secondo di natura indennitaria deriva
ex lege e trova limite nella capienza del massimale,
senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per
derogare a quest’ultimo limite, al fatto che in sede
penale, con sentenza passata in giudicato, l’assicuratore sia stato condannato quale responsabile
civile, in solido con l’imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti
del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta
in via generale ed astratta dall’art. 489 c.p.c. (ora
abrogato), non preclude ed, anzi, impone, l’accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in
forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto
alla prestazione e se l’unicità di quest’ultima soffre
o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali. * Cass. civ., sez. III,
17 novembre 1993, n. 11336, Giangreco ed altri c.
Cidas spa. Conformi: Cass. III, 26 gennaio 1990, n.
481; Cass. III, 4 ottobre 1996, n. 8717. Difforme,
appare l’orientamento della massima che segue.
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione stradale, ove in sede penale l’assicuratore sia stato condannato a risarcire l’intero danno,
senza limiti, con pronuncia irrevocabile (essendo
rimasto in contestazione solo l’eventuale concorso di colpa della vittima), non può, nel successivo
giudizio civile promosso per la liquidazione del
quantum, essere limitata la sua condanna al massimale di polizza, ostandovi la preclusione del
giudicato penale (ed il relativo capo di sentenza
deve essere cassato senza rinvio). * Cass. civ., sez.
III, 4 maggio 1989, n. 2069, Marzoli c. Soc. MAA.
l Nel giudizio sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti dei quali è obbligatoria l’assicurazione, il giudice non può condannare l’assicuratore
a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti
del massimale o a rifondere all’assicurato, oltre i
predetti limiti, le somme che questo è obbligato a
risarcire al danneggiato quando la responsabilità
per i danni della mora colpevole dell’assicuratore,
nel primo caso, o quella per la mala gestio dell’assicuratore, nella seconda ipotesi, non siano
state fatte rispettivamente valere dal danneggiato
o dall’assicurato. * Cass. civ., sez. III, 19 agosto
1992, n. 9634, Spa Assitalia Le Assicurazioni
d’Italia c. Allgemeine Ortskrankenkasse.
l Allorché un rappresentante agisca nell’interesse di una pluralità di rappresentati, che instano
per il risarcimento del danno iure proprio e non iure
125
D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
hereditatis il massimale da prendere in considerazione va riferito a ciascuno dei rappresentati, salvo
il limite generale del massimale. * Cass. civ., sez. III,
19 dicembre 2006, n. 27138, Firs Ital. Assicurazioni
Spa In Lca c. Adnane ed altri. [RV595321]
l In relazione alla disciplina contenuta nell’art. 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente
alle modifiche operate dall’art. 50 della legge n.
353 del 1990, nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, i limiti di massimale possono essere eccepiti dall’assicuratore della responsabilità civile a
norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 anche
con l’atto d’appello, trattandosi non già di una domanda bensì di mera eccezione. * Cass. civ., sez.
III, 15 gennaio 2003, n. 477, Puppatti c. Dolomiten Giovannini e C. Snc ed altri. [RV559716]
l In tema di assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, il danneggiato può conseguire
rivalutazione monetaria ed interessi sull’importo
dovuto a titolo di risarcimento dei danni, anche
oltre il massimale di polizza, in ogni caso in cui —
proponendo azione diretta contro l’assicuratore —
abbia formulato specifica domanda volta al riconoscimento delle suddette voci. A tale proposito non
è, peraltro, necessario che il danneggiato chieda
espressamente che dette voci siano corrisposte oltre il massimale, non potendosi ritenere, sulla base
di tale omessa specifica richiesta, che l’interessato
abbia voluto rinunciare all’integrale risarcimento
dei danni, ivi inclusi quelli conseguenti alla mora
dell’assicuratore. * Cass. civ., sez. III, 30 maggio
2008, n. 14480, Tirrena Comp. Assic. Spa In Lca c.
Pagin ed altri. [RV603583]
l La misura del risarcimento del danno, determinata, con sentenza passata in giudicato, nei
confronti di uno dei corresponsabili in solido, non
può essere aumentata, per effetto di sopravvenuta
svalutazione monetaria, nei confronti di altro coobbligato, successivamente convenuto in separato
giudizio, ove questi, ai sensi e nei limiti consentiti
dall’art. 1306, comma secondo, c.c., opponga al
creditore detto giudicato. * Cass. civ., sez. III, 11
giugno 2008, n. 15462, Montagno Bozzone ed altro
c. Norditalia Assic. Spa ed altro. [RV603551]
a-5) Oneri probatori.
l In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, ove sorga controversia circa
l’ammontare del massimale assicurativo previsto
dalla L. per il veicolo condotto dal responsabile,
è onere del danneggiato, e non dell’assicuratore,
dimostrare a quale categoria appartenesse il vei-
Art. 144
colo suddetto, mentre - una volta fornita tale prova - il massimale minimo deve presumersi noto al
giudice in virtù del principio “jura novit curia”. *
Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2009, n. 21057 , Liquidazione Coatta Amministrativa Tirrena c. Callimo
ed altri, in Arch. giur. circ. n. 2/2010. [RV609953]
l A norma dell’art. 18 della legge 24 dicembre
1969 n. 990 il danneggiato ha azione diretta per
il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore entro i limiti per i quali è stata stipulata
l’assicurazione, indipendentemente dall’osservanza da parte dell’automobilista assicurato degli obblighi posti a suo carico, per facilitare il controinteressato ad individuare l’assicuratore, dall’art.
7 della stessa legge. Pertanto il danneggiato che
agisca per il risarcimento del danno non ha alcun onere di provare che il veicolo danneggiante,
come imposto dal menzionato articolo, circolasse
munito di contrassegno valido al momento del
sinistro, discendendo l’obbligo risarcitorio dalla
esistenza del contratto ed essendo prevista solo
a tutela dell’affidamento del danneggiato la disposizione del secondo comma di detto articolo
secondo la quale l’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi per il periodo di tempo nel certificato rilasciato all’assicurato. * Cass. civ., sez. III,
23 febbraio 1998, n. 1944, Nuova Tirrena Spa c.
Fusco. [RV512947]
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato,
il quale chieda all’assicuratore il risarcimento dei
danni, ai sensi degli artt. 18, 22, della L. n. 990
del 1969, non è tenuto a comunicare all’assicuratore medesimo né il numero della polizza, né
il nome dell’assicurato cui essa è stata rilasciata,
non essendo inclusi tali dati fra le caratteristiche
del contrassegno elencate nell’art. 14 del d.p.r. 24
novembre 1970, n. 973, che deve essere consegnato dall’assicuratore all’assicurato unitamente
al certificato di assicurazione, essendo sufficiente
la comunicazione dei dati figuranti sul contrassegno assicurativo ed in particolare del numero
della targa di riconoscimento. Qualora sia poi
contestata l’esistenza del contratto assicurativo,
il danneggiato ha il diritto e l’onere di provare
l’esistenza del contrassegno da cui risulta tale
rapporto. * Cass. civ., sez. III, 28 marzo 1991, n.
3343, Paoletti P. c. Spa Cidas.
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato
che proponga l’azione diretta contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969,
ha l’onere di provare, anche a mezzo di testimoni,
Art. 144
Il nuovo «codice delle assicurazioni»
che il danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo, tenuto conto anche del periodo di
quindici giorni previsto dall’art. 1901, secondo
comma, c.c. In presenza dell’adempimento di tale
onere probatorio, l’assicuratore che ha emesso il
contrassegno non può opporre al danneggiato che
il contratto non era stato ancora concluso o che il
premio non era stato pagato, essendogli preclusa,
ex art. 18, secondo comma, della citata legge n.
990 del 1969, la possibilità di far valere particolari pattuizioni intervenute con il contraente che
restringano la disciplina legale dell’assicurazione
obbligatoria. * Cass. civ., sez. III, 21 novembre
2001, n. 14734. Nello stesso senso, sulla prima
parte della massima: Cass. III, 10 aprile 1991, n.
3770; Cass. III, 14 ottobre 1992, n. 11198; Cass.
III, 25 maggio 1998, n. 5194; Cass. III, 18 maggio
1999, n. 4803; Cass. III, 24 marzo 2006, n. 6635.
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione
di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell’interesse ed a tutela del
danneggiato in quanto assolvono alla funzione
di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in
essi ragionevole affidamento sulla detta «comunicazione»; per l’effetto il danneggiato che inoltri la
sua richiesta di risarcimento per R.C.A. all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione
diretta, resta esonerato dall’onere di accertare se
il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto.
In forza del combinato disposto dell’art. 7 della
legge n. 990 del 1969 e dell’art. 1901 c.c., infatti,
in presenza di un certificato assicurativo e del
relativo contrassegno, l’assicuratore risponde
nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del
massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro
il periodo di scadenza o il termine di tolleranza
di cui all’art. 1901 c.c., anche se non sia stato
pagato il nuovo premio, dal momento che non è
la validità del rapporto assicurativo che rileva nei
confronti dei terzi ma solo l’autenticità del contrassegno. * Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2001, n.
6026, Lucci c. Soc. Geas Assicurazioni ed altri, in
Arch. giur. circ. 2001, 926. [RV546306]
l In materia di risarcimento danni da incidente stradale, è onere del danneggiato che agisca
contro il danneggiante e la compagnia assicuratrice di questi procedere ad una corretta identificazione della stessa e la prova dell’avvenuto
rilascio del certificato assicurativo e dell’avvenuto
pagamento del premio può essere fornita con
ogni mezzo, anche avvalendosi di testimonianze.
126
(Nella specie, la S.C. ha cassato, perchè contenente una motivazione meramente apparente, la
sentenza del giudice di pace che aveva rigettato
la domanda del danneggiato non riconoscendo
rilievo probatorio alla dichiarazione testimoniale,
con la quale il testimone riferiva di aver visto, sulla macchina danneggiante, il contrassegno della
compagnia assicurativa evocata in giudizio dal
danneggiato). * Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007,
n. 7738, Salzano c. Sai Spa ed altro. [RV596268]
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del
certificato assicurativo o, in mancanza, l’avvenuto
pagamento del premio hanno natura di fatti costitutivi del diritto risarcitorio del danneggiato nei
confronti diretti dell’assicuratore, tal ché, mentre
la loro carenza costituendo mera difesa può essere
legittimamente fatta valere dall’assicuratore — senza incorrere nel divieto previsto dall’art. 18 della L.
n. 990 del 1969 — nei confronti del danneggiato,
incombe a quest’ultimo l’onere di provare tali fatti,
a nulla rilevando l’eventuale difficoltà della prova
concernente documenti di regola estranei alla sua
sfera di disponibilità, restando questa comunque
ovviabile attraverso l’utilizzazione di esperibili
strumenti probatori e processuali (accertamenti
dell’autorità di polizia, prove testimoniali, ordini
di esibizione, valutazione del contegno processuale delle parti). * Cass. civ., sez. III, 6 giugno 1987,
n. 4960, Soc. Assitalia c. Botta. Conforme Cass. III,
1 dicembre 1994, n. 10266.
l In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione di
veicoli, qualora l’esistenza del rapporto assicurativo
venga contestata da parte dell’assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza
del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria,
l’esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso
di targa di prova è sufficiente accertarne l’avvenuto
utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l’eventuale suo uso in violazione di legge. *
Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23313, Persia ed altro c. Cipolletti ed altri. [RV600561]
l In tema di assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione
di veicoli a motore e di natanti, l’assicuratore
non ha l’onere di provare il fatto su cui si basa
la sua contestazione relativa alla tempestività del
pagamento del rateo di premio, essendo questa
afferente alla sussistenza del diritto dell’assicurato, i cui presupposti debbono essere provati dallo
stesso assicurato che intende farlo valere. * Cass.
civ., sez. III, 9 marzo 1993, n. 2818, Spa Compa-
127
D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
gnia Ass.ce Unipol c. Zanetti ed altro. Difforme
appare l’indirizzo della massima seguente.
l A norma dell’art. 2697 c.c. il danneggiato
dalla circolazione di veicoli a motore che agisca
direttamente contro l’assicuratore del responsabile del danno per ottenerne il risarcimento, ai sensi
dell’art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, ha
l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto di
assicurazione stipulato dal detto responsabile con
la società assicuratrice ma non anche la perdurante efficacia della polizza assicurativa per l’avvenuto tempestivo pagamento delle rate del premio,
incombendo, invece, sull’assicuratore l’onere di
provare il difetto di copertura assicurativa per il
mancato pagamento delle rate di premio. * Cass.
civ., sez. III, 29 novembre 1991, n. 12877, Spa
Agricoltura Assicurazioni c. Castagna.
l L’onere del danneggiato da sinistro stradale
che cita in giudizio, ai sensi dell’art. 18 della legge
24 dicembre 1969 n. 990, la società assicuratrice
risultante dal contrassegno esposto sul veicolo,
di dimostrare, se questa lo contesta, che esiste il
contratto assicurativo con la medesima, costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto era tenuto il giudice conciliatore, ai sensi
dell’art. 113, comma secondo, nella formulazione
anteriforma. * Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2001, n.
7588, Nuova Tirrena Assicurazioni Spa c. Di Iorio
ed altro. [RV547268]
l Anche con riguardo all’azione diretta per il
risarcimento dei danni, proposta dal danneggiato
nei confronti dell’assicuratore, a norma degli artt.
5 (Recte: 18 - N.d.R.) e 22 legge n. 990 del 1969,
il principio della rilevabilità d’ufficio di determinate questioni, quale quella della proponibilità
dell’indicata azione, per essere il veicolo investitore (nella specie, ciclomotore) soggetto, o meno,
all’obbligo di assicurazione, deve essere coordinato con il principio della domanda e con quello
della disponibilità delle prove (artt. 99, 112 e 115
c.p.c); con la conseguenza che, pur essendo onere
dell’attore-danneggiato provare che il veicolo responsabile del sinistro rientri tra quelli soggetti
ad assicurazione obbligatoria, in quanto detta
circostanza è elemento costitutivo del sorgere del
diritto fatto valere, egli è, nondimeno, dispensato
dalla prova nel caso che tale circostanza risulti
implicitamente ammessa dall’assicuratore convenuto, il quale abbia impostato la propria difesa su
elementi ed argomentazioni incompatibili con il
disconoscimento di quel fatto (nella specie, mai
ponendo in discussione, né prima del giudizio,
né nei due gradi di merito, che non ricorresse
un’ipotesi di assicurazione obbligatoria, ma limitandosi a dedurre la non colpevolezza del ritardo
Art. 144
nella corresponsione del massimale). * Cass. civ.,
sez. III, 10 maggio 1996, n. 4434. Conforme, sulla
prima parte della massima, Cass. III, 12 settembre 2005, n. 18090.
l In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, l’assicuratore il quale voglia contenere l’obbligazione del risarcimento nei limiti
del massimale di polizza, ha l’onere di indicare
quali siano detti limiti e fornire la prova di ciò a
mezzo della relativa polizza. * Cass. civ., sez. III, 4
maggio 1989, n. 2069, Marzoli c. Soc. MAA. Idem,
Cass. III, 5 dicembre 2003, n. 18656. Nello stesso
senso, oltre alla massima che segue, anche Cass.
III, 31 luglio 2006, n. 17459.
l L’allegazione dell’assicuratore della responsabilità civile automobilistica della limitazione della propria obbligazione indennitaria al
massimale pattuito concerne un fatto impeditivo
dell’accoglimento della domanda nell’importo richiesto dal danneggiato. L’onere della prova del
massimale incombe pertanto sull’assicuratore e
dev’essere soddisfatto ex art. 1888 c.c., trattandosi
di una delle parti contraenti, mediante la produzione del documento contrattuale, salva restando
la prova testimoniale soltanto nel caso di perdita
del documento ai sensi dell’art. 2725 c.c. (che richiama solo l’art. 2724 n. 3 c.c.), e non in quello
dell’esistenza di un principio di prova scritta (art.
2724 n. 1 c.c.). * Cass. civ., sez. III, 12 maggio
1993, n. 5416, Siad spa c. Avallone.
l Qualora l’assicuratore della responsabilità
civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore eccepisca il limite del massimale
di polizza, occorre distinguere: se l’eccezione è
sollevata dall’assicuratore in bonis o dall’impresa
assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa (nei cui confronti, peraltro, la sentenza
di condanna ha il valore di mero accertamento
del credito), è l’assicuratore stesso che ha l’onere
di provare, mediante esibizione della polizza,
quale fosse il massimale pattuito tra le parti del
contratto di assicurazione all’epoca del sinistro.
Se, invece, l’eccezione del limite di massimale è
sollevata dall’impresa designata ai sensi dell’art.
19 legge n. 990 del 24 dicembre 1969, intervenuta
o chiamata in causa in seguito alla sopravvenuta
liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore del responsabile, il limite del massimale
deve presumersi noto al giudice (il quale deve
indicarlo in sentenza), in base al principio jura
novit curia, trattandosi di valore fissato con decreto ministeriale cui rinvia recettiziamente l’art.
21 legge n. 990 del 24 dicembre 1969. * Cass. civ.,
sez. III, 8 maggio 1998, n. 4677, Boffardi c. Inail.
[RV515257]